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SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO (Archivio)
- N.96/R DEL 9 OTTOBRE 1998 (con nota del Sostituto Procuratore Generale dr Tammaro Maiello): Corte dei Conti - Giurisdizione - Amministrazione della Difesa - Militare di leva -Obblighi di servizio - Obbligo di fedeltà - Danneggiamento beni pubblici - Sussiste. Responsabilità -Amministrazione della difesa -Militare di leva - Danneggiamento beni Intenzionalità - Lieve ebrezza alcolica - Danno erariale - Sussiste - DEL 29 OTTOBRE 1998 (con nota del Sostituto Procuratore Generale dr Tammaro Maiello): Competenza e giurisdizione - Corte dei conti - Contabilità pubblica - Ente pubblico - Presupposti - Gestione fondi pubblici per finalità pubbliche - Natura dellente - Investimenti immobiliari - Attività contrattuale ad evidenza pubblica - Non attività imprenditoriale Assolvimento finalità istituzionali - Eccezione di giurisdizione Infondatezza - L. 30 aprile 1996 n. 153, art. 65 - Giudizio di responsabilità Titolarità dellazione di responsabilità - Competenza del Procuratore presso la Corte dei conti- Ufficialità - Autonomia e distinzione dallazione dellente danneggiato Fattispecie - Cosa giudicata e rapporto con altri giudizi - Rapporto col giudizio penale -Chiamata in correità - Presupposti per valutazione in sede di giudizio contabile - Pagamento di tangenti - Danno per l'ente - Sussistenza - Elementi soggettivi - Dolo contrattuale - Danno - Pagamento di tangenti - Determinazione - Criteri - Danno morale - Sussistenza - Risarcimento per la perdita di prestigio - Danno allimmagine - Determinazione in via equitativa (c.c., art. 1226) - Cosa giudicata e rapporto con altri giudizi - Rapporto col giudizio penale - Autonomia dei giudizi - Efficacia sentenza penale di assoluzione. - N. 1161/ORD DEL 3 DICEMBRE 1998: in materia di rapporto tra questione di giurisdizione e procedimento cautelare- N. 3 DEL 12 GENNAIO 1999: La responsabilità patrimoniale nel giudizio contabile non può essere limitata alla sola persona fisica ma può essere estesa anche alla persona giuridica. Costituisce condotta gravemente colposa quella posta in essere dai componenti del Comitato per il Credito cinematografico di cui all'art. 27, comma ottavo, della legge 1213/1965, che, con particolare negligenza e senza rispettare le finalità della legge, hanno ammesso al finanziamento pubblico prodotti filmici non nazionali. Non sono gravemente colposi e tantomeno dolosi i comportamenti posti in essere dai componenti del Comitato per il Credito cinematografico in relazione alla valutazione artistica dei prodotti per insindacabilità di scelte non censurabili per assenza di riscontri oggettivi. - ORDINANZA N. 50/R DEL 1 FEBBRAIO 1999 (con nota del Sostituto Procuratore Generale dr Tammaro Maiello): Che, in sede cautelare e precisamene in materia di reclamo al collegio, ex art. 669 terdecies avverso lordinanza con la quale il giudice designato non ha confermato il sequestro conservativo disposto con relativo decreto presidenziale, pur respingendo il reclamo per carenza del requisiti del periculum in mora, ha però dato ragione allattore per quanto attiene alla sussistenza del fumus boni iuris, pronunciandosi sia sul profilo della giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere della vicenda, che del requisito soggettivo della colpa grave del presunto responsabile (fattispecie in tema di danneggiamento di beni pubblici attraverso incendio). - N. 55 DEL 15 FEBBRAIO 1999: fattispecie in tema di nullità dellatto di citazione ai sensi degli artt. 163 c.p.c., 1 r.d. n. 1038/1933, per assoluta genericità e mancanza di oggetto. - N. 459/R DEL 12 MAGGIO 1999: Il progetto relativo alla realizzazione dello Stadio Olimpico è stato redatto senza tener conto sia dei risultati delle indagini ISTEDIL, sia dei vincoli ambientali incombenti sulla zona - N. 1015/R/99 DEL 1O SETTEMBRE 1999: Giudizio di responsabilità - giurisdizione - S.p.A. pubbliche con azionista unico - illegittimità e qualificazione come organismi ausiliari - danno subito dal comune azionista unico - cognizione del giudice contabile. Giudizio di responsabilità - responsabilità - responsabilità del Consiglio Comunale - insussistenza in caso di omessa convocazione. Giudizio di responsabilità - responsabilità - elemento psicologico - dolo contrattuale - sufficienza. Giudizio di responsabilità - responsabilità - Sindaci - omessa esecuzione dellazione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.p.A. - sussiste Giudizio di responsabilità - responsabilità - Sindaci - omessa vigilanza sullandamento della gestione di una S.p.A. - sussiste - N. 1675/R DEL 30 NOVEMBRE 1999N. 1675/R DEL 30 NOVEMBRE 1999: Vi è assenza di un danno per lErario pubblico, con conseguente insussistenza di uno degli elementi fondamentali della responsabilità amministrativa, in presenza di un meccanismo che, allo scopo di assicurare le risorse necessarie, ha autorizzato il CIP a disporre il mantenimento del sovrapprezzo termico, con il risultato che gli oneri complessivi derivanti dalla scelta referendaria di rifiuto delle centrali nucleari è ricaduto di fatto sugli utenti delle imprese elettriche. - N. 108/R DEL 25 GENNAIO 2000: Responsabilità contabile e amministrativa contabile di fatto e agente con maneggio di denaro pubblico - fondi riservati per le attività del SISDE omessa restituzione di fondi giurisdizione della Corte dei Conti - rapporto di servizio a seguito della disponibilità di fondi pubblici - responsabilità amministrativa accertata in presenza di mancata resa di fondi pubblici. - N. 576/R DEL 19 APRILE 2000: Che in materia di termini per l'emissione dell'atto di citazione da parte del Procuratore regionale, ha affermato che l'eventuale prolungamento del termine minimo di 30 giorni, richiesto dall'invitato per depositare le proprie deduzioni e concesso dal P.M., non comporta l'automatico prolungamento del termine di 120 giorni previsto dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994 per l'emissione dell'atto di citazione da parte del Procuratore Regionale, per cui questi ha l'onere di richiedere alla Sezione giurisdizionale competente una proroga del termine medesimo ove ritenga di non poter depositare l'atto di citazione entro il predetto (e più ristretto) termine. - 25 settembre 2000, n. 1544/2000/EL : Responsabilità contabile e amministrativa Enti Locali consulenze esterne allamministrazione illiceità della spesa - profili di responsabilità amministrativa a carico del Sindaco, degli amministratori comunali, del Capo di gabinetto e del Segretario comunale ripartizione di competente tra organi politici e organi amministrativi - mancata utilizzazione delle professionalità interne della p.a. conferimento di incarichi a soggetti esterni alla p.a. privi di specifiche professionalità con oneri a carico del bilancio comunale - colpa grave e dolo contrattuale- 25 settembre 2000, n. 1545/2000/EL: Responsabilità contabile e amministrativa Enti Locali consulenze esterne allamministrazione illiceità della spesa - profili di responsabilità amministrativa a carico del Sindaco e degli amministratori comunali mancato ricorso alle professionalità interne della p.a. assenza di trasparenza nei criteri di scelta colpa grave e dolo contrattuale.: Responsabilità contabile e amministrativa Enti Locali consulenze esterne allamministrazione illiceità della spesa - profili di responsabilità amministrativa a carico del Sindaco e degli amministratori comunali mancato ricorso alle professionalità interne della p.a. assenza di trasparenza nei criteri di scelta colpa grave e dolo contrattuale.
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