Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio – 2 gennaio 2003, n. 6 – Pres. Pasqualucci – Est. Frattocchi - P.M. Nottola c/ C. A. .

Responsabilità contabile e amministrativa – truffa militare – indebiti rimborsi di missione – danno erariale – sussiste – responsabilità amministrativa – sussiste.

Sussiste la responsabilità amministrativa di un militare che ha prodotto un danno, direttamente riconducibile al comportamento doloso del medesimo, il quale, pur nella consapevolezza di non averne diritto, ha chiesto ed ottenuto, esibendo documentazione non veritiera, rimborsi per spese non sostenute in maniera corrispondente, in occasione di una missione svolta su disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti del tenente di vascello della Marina Militare, sig. C. A.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 053064 del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9 dicembre 2002, con l'assistenza del segretario, sig.ra Anna Nesticò, il consigliere relatore d.ssa Maria Fratocchi Quaglini,  il P.M. nella persona del Procuratore Regionale  dr. Salvatore Nottola;

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 22.11.1999 e ritualmente notificato, la Procura Regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il tenente di vascello della Marina Militare, sig. C. A., chiedendone la condanna al risarcimento del danno di £. 420.000 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio) dallo stesso arrecato  al Ministero della Difesa per effetto di fatto lesivo costituito dalla indebita percezione di somme non dovute per la missione a Taranto dal 30.4.1994 al 21.5.1994.

Con sentenza n. 203 del 21.4.1998, emessa a seguito di rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), il G.U.P. presso il Tribunale Militare di Roma, ha condannato il sig. C. a tre mesi di reclusione militare con  sospensione condizionale della pena, sostituiti, poi, con la multa di £. 6.750.000, per il reato di truffa militare, motivato dall'aver documentato e conseguito il rimborso di una somma superiore a quella spettante per la missione svolta a Taranto dal 30 aprile al 21 maggio 1994 ; truffa realizzata producendo una fattura di £. 2.100.000 rilasciata dall'Hotel Principe di Taranto per 21 pernottamenti, attestante falsamente il pagamento di £. 100.000  per ogni pernottamento in luogo di £. 80.000 effettivamente corrisposte, procurando, pertanto, un danno all'erario di £. 420.000.

L'organo requirente, esperite le opportune indagini, ritenendo sussistere responsabilità del sig. C. ha emesso nei suoi confronti formale invito a dedurre (atto del 12.4.1999, notificato il 18.5.1999), ai sensi dell'art. 5 del d.l. 15.11.1993 n. 453 convertito in legge 14.1.1994 n. 19, provvedendo, poi, ad  ascoltarlo personalmente, su richiesta dell'interessato.

Le dichiarazioni a verbale del sig. C. non hanno dissipato le ragioni di  contestazione svolte nell'invito a dedurre, cosicché il Procuratore ha provveduto ad emettere il presente atto di citazione.

Secondo parte attrice, le risultanze del processo penale e gli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria, non possono condurre  a valutazione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuto il giudice penale.

Al riguardo, il procuratore ha sottolineato i punti essenziali della sentenza in base ai quali il GUP ha  pronunciato la condanna del C. individuandoli, sinteticamente, nei seguenti:

a) le contestazioni nei confronti del C. hanno tratto origine da una ampia indagine penale che ha coinvolto numerosi ufficiali e sottufficiali, i quali, inviati in missione a Taranto da parte dei rispettivi Comandi, hanno presentato, per la liquidazione dei rimborsi, fatture relative al pernottamento presso l'Hotel Principe di Taranto;

b) gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, nel corso dell'indagine penale, hanno consentito di riscontrare che i militari ottenevano (di regola) il rilascio di ricevute fiscali attestanti il pagamento di una somma di £. 100.000 per ogni pernottamento, ma, in definitiva, pagavano a tale titolo solo £. 80.000, con facoltà di utilizzare la differenza a copertura delle spese per i servizi accessori resi dall'albergo (consumazioni al bar, telefonate, lavaggio biancheria);

c) per l'accertamento dei fatti sono risultate risolutive le dichiarazioni di alcuni dipendenti dell'albergo  che, interrogati  in merito, hanno riferito  che, di regola, i militari della M.M. e della A.M. che soggiornavano per ragioni di servizio presso l'albergo, compensavano le consumazioni al bar e  gli altri servizi accessori dell'albergo, con l'importo di £. 20.000  costituito dalla differenza tra il pernottamento  fatturato e quello pagato;

d) dalle dichiarazioni del titolare dell'albergo è emerso, inoltre, che per ogni cliente veniva redatta una scheda  (sulla base di un programma informatico creato ad hoc) sulla quale veniva indicata la somma giornaliera stabilita per il pernottamento (sotto la voce arrangiamento), il totale relativo all'intero periodo di soggiorno, nonché le spese per i servizi accessori resi dall'albergo;

e) la scheda alberghiera relativa alla posizione del C. per il soggiorno dal 30.4 al 21.5.1994 evidenzia un importo giornaliero (sotto la voce arrangiamento) di £. 80.000, un importo complessivo per i pernottamenti di £. 1.680.000, nonché ulteriori importi, non  rimborsabili, per consumazioni al bar, telefonate e lavaggio biancheria;

f) il C., a rimborso della missione, ha presentato all'Amministrazione la fattura n. 896 del 21.5.1994 rilasciata per un importo complessivo di £. 2.100.000, con un danno conseguente per quest'ultima di £. 420.000;

g) nessuna ragione sussiste per dubitare della credibilità delle persone sentite nella fase delle indagini preliminari, le cui dichiarazioni vanno senza dubbio ritenute attendibili.

Alla luce dei fatti  innanzi esposti, parte attrice ha ritenuto provato in modo certo che il C., mediante l'artifizio costituito dalla presentazione di fattura di importo non veritiero e non corrispondente a quello effettivamente pagato, ha indotto in errore l'Amministrazione militare traendo ingiusto profitto dall'ottenimento di rimborsi superiori alle spese realmente sostenute o, comunque, a fronte di spese non rimborsabili con corrispondente danno per lo Stato.

Con memoria depositata il giorno 21 maggio 2001, il difensore del convenuto, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate da parte attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nella considerazione che “l'ingiusta sentenza di condanna non è ancora passata in giudicato ....... e che non corrisponde a verità che il personale dell'albergo abbia riferito alcunché a carico del C. né avrebbe potuto farlo considerato che quest'ultimo ha pagato realmente l'importo fatturato disinteressandosi completamente degli arzigogoli contabili, privi peraltro di qualsiasi valore probatorio, riscontrati sulla pseudo contabilità interna dell'albergo (e chissà per quali misteriosi fini effettuati)”.

Con ordinanza n. 0624/01/R adottata nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2001, la Sezione ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio e attendere la definizione dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado. Con la medesima ordinanza è stato demandato al procuratore regionale il compito di provvedere all'acquisizione degli atti e del materiale probatorio relativo al citato procedimento penale.

Il Procuratore regionale, in esecuzione della citata ordinanza ha provveduto ad acquisire  e depositare i seguenti atti:

- l'ordinanza del 28.1.1999 con la quale la Corte Militare di Appello, pronunciandosi sull'impugnativa avverso la sentenza penale del 21.4.1998, ha statuito che l'imputato non poteva proporre appello avverso sentenze per le quali nel giudizio abbreviato siano applicate sanzioni sostitutive e ha trasmesso, per competenza, gli atti alla Corte di Cassazione;

- sentenza n. 5103 del 22.9.1999 con la quale la Corte di Cassazione, rilevata l'inoppugnabilità del provvedimento gravato, ha dichiarato inammissibile il ricorso del C. avverso la sentenza penale del 21.4.1998.

Ritenendo, quindi, di aver adempiuto a quanto stabilito con l'ordinanza n. 0624/01, parte attrice ha chiesto la fissazione di nuova udienza, precisando, nel contempo, che la sentenza penale di condanna del 21.4.1998 è passata in giudicato in conseguenza della sentenza del 22.9.1999 della Corte di Cassazione.

All'odierna pubblica udienza il Procuratore Regionale ha confermato le richieste avanzate nell'atto di citazione.

DIRITTO

Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta, formulata dalla Procura Regionale presso questa Sezione, di risarcimento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, del danno provocato all'Erario con l'indebita erogazione di somme non dovute, ottenute in rimborso dal sig. C. A. esibendo una fattura di importo non veritiero e non corrispondente a quello effettivamente pagato.

Al riguardo, come chiarito nella parte in fatto, il G.U.P. presso il Tribunale Militare di Roma, a seguito di rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti del sig. C. per i fatti posti a fondamento dell'azione amministrativa.

Detta pronuncia, divenuta irrevocabile in conseguenza della sentenza del 22.9.1999 della Corte di Cassazione (cfr. art. 648 c.p.p.),  “ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile ed amministrativo per la restituzione ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.....”(art. 651, 1^ comma del c.p.p.), “la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442” (art. 651, 2^ comma c.p.p.).

Attesa l'inequivoca formulazione della norma, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna va, pertanto, considerata cogente in ordine alla materialità dei fatti che hanno formato oggetto di quel giudizio e della loro valenza e qualificazione sotto il profilo oggettivo, comprensivo quindi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale, venendo così preclusa al giudice contabile ogni diversa assunzione che venga a collidere con i presupposti logico-giuridici, espliciti ed impliciti, le risultanze e le affermazioni conclusionali della pronuncia penale in ordine ai punti vincolanti (cfr. Sezione Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia, sentenza n. 203/A del 20.9.2001; Sezione I^ Centrale, sentenza n. 69/A del 6.3.2002).

Da ciò consegue che resta inequivocabilmente accertato in questa sede che il sig. C. A., mediante “l'artifizio costituito dalla presentazione di fattura con un importo non veritiero e non corrispondente a quello effettivamente pagato, indusse in errore l'Amministrazione militare traendo l'ingiusto profitto derivante dalla riscossione di rimborsi di spese non realmente sostenute (o comunque non rimborsabili), con corrispondente danno per la stessa amministrazione militare”.

In ogni caso, anche a prescindere dall'efficacia vincolante del giudizio penale, gli atti in quella sede formulati dimostrano, in tutta evidenza, la responsabilità del C. in ordine al danno arrecato, la cui entità è esattamente individuata dal giudice penale sia dal raffronto delle risultanze della scheda alberghiera con quelle della fattura presentata all'incasso e sia dalle “dichiarazioni, senza dubbio ritenute attendibili, rese dalle persone sentite nella fase delle indagini preliminari”.

Tanto puntualizzato, questo organo giudicante ritiene il danno direttamente riconducibile al comportamento doloso del convenuto che pur nella consapevolezza di non averne diritto, ha chiesto ed ottenuto, esibendo documentazione non veritiera, rimborsi per spese non sostenute in maniera corrispondente.

Conclusivamente la Sezione, riconosciuta la responsabilità amministrativa del sig. C. A., lo condanna al pagamento, a favore dell'Erario, della somma di Euro 217,00 (unitamente alla rivalutazione monetaria, agli interessi e alle spese di giudizio) quale risarcimento del danno derivato allo stesso dall'indebito rimborso ottenuto per i pernottamenti di cui alla fattura n. 896/B del 21.5.1994 in occasione della missione svolta a Taranto dal 30.4.1994 al 21.5.1994.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - definitivamente pronunciando  condanna il sig. C. A., al pagamento in favore dell'Erario di Euro 217,00 (duecentodiciassette/00) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo ed alle spese di giudizio che, fino all'originale della presente sentenza, si liquidano in Euro 157,46 (centocinquantasette/46).

omissis