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Sezione giurisdizionale Regione Lazio, 4 gennaio 2001 n.523/2001R Presidente BISOGNO Estensore FRATOCCHI P.M. MAIELLO c. F.P. (avvocato Giorgio Robiony ) Responsabilità – Amministratori e dipendenti di ente – A.S.L. – Comitato di gestione – Pareri direttore amministrativo e sanitario - Illegittima unificazione in un’unica procedura concorsuale di diversi originari concorsi con riserva di posti - Colpa grave - Sussistenza -Fattispecie. Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – U.S.L. – corresponsione emolumenti e compensi – atti illegittimi – sentenza annullamento giudice amministrativo - Danno - Sussistenza -Fattispecie. Sussiste la responsabilità dei componenti del comitato di gestione,compresi il direttore amministrativo e sanitario per i pareri espressi, per avere con comportamento gravemente colposo,immotivamente, unificato due distinte procedure concorsuali con riserva di posti ad aiuti corresponsabile ospedaliero (neonatologi) esponendo al rischio,come poi è avvenuto,di annullamento degli atti in sede amministrativa da parte dei concorrenti che non hanno tratto vantaggio dal concorso con posti riservati. Costituisce danno all’erario le somme corrisposte per emolumenti e compensi relativi alla posizione di aiuto corresponsabile ospedaliero effettuata sulla basi di atti illegittimi annullati in sede giurisdizionale dal giudice amministrativo. Nella sentenza che si annota il Collegio ritiene che il comportamento del convenuto, componente del comitato di gestione di U.S.L.,cui è stata addebitata la quota di danno ai sensi dell’art.1 della legge n.639/96, possa essere qualificato, come "gravemente colposo". Invero dopo aver richiamato la costante giurisprudenza contabile (Sez. giur. Veneto, n. 266R del 16 novembre 1994; SS.RR, n. 313/A del 14 settembre1982; SS.RR. n. 23/A del 21 maggio 1998 ) il Collegio evidenzia come l'aver unificato le due procedure concorsuali ha disatteso quanto stabilito dalle precedenti deliberazioni, riconoscendo quindi una presunta affinità fra le due discipline di Pediatria e di Neonatolgia, senza tener conto che tale affinità non può essere determinata unilateralmente da una singola U.S.L., ma deve essere individuata eventualmente da apposito decreto ministeriale. Orbene, oltre a costituire un comportamento contrario, come rilevato anche dalla intervenuta sentenza del T.A.R. del Lazio, al principio generale dell'ordinamento sanitario basato,sulla necessaria articolazione di concorsi secondo discipline tipiche e tassative, rivela anche una grave imprudenza e negligenza nel non aver previsto la P.bilità, poi verificatasi, che i sanitari penalizzati dalla unificazione dei due procedimenti concorsuali adissero il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento della procedura concorsuale, ed esponendo così l'Amministrazione sanitaria al rischio di un probabile danno economico costituito dalla corresponsione di eventuali emolumenti sia ai sanitari vincitori del concorso unificato poi annullato che ai ricorrenti risultati vincitori del giudizio amministrativo. Il non avere preso in considerazione la possibilità dell'eventuale annullamento delle deliberazioni,poi impugnate e la mancata ponderazione delle probabili conseguenza dannose che da tali annullamenti sarebbero derivati all’ U.S.L., ha connotato il comportamento dei componenti il Comitato di gestione "di quella particolare disattenzione verso il profilo della correttezza dell'azione amministrativa che si risolve in una vera e propria consapevole assunzione del rischio da essa derivante e quindi in quel carattere in presenza del quale si realizzano i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa"(Sez. 111^ Centr. n. 321/A del 10 dicembre 1998). Inoltre il Collegio evidenzia come , il comportamento del Comitato di gestione sia connotato da "una sprezzante trascuratezza dei propri doveri" e da "una particolare noncuranza degli interessi pubblici" resi espliciti anche dalla circostanza che, nonostante che il Capo settore contenzioso legale pro tempore, della U.S.L. avesse espresso il parere che l’ Amministrazione ottemperasse alla sentenza T.A.R. del Lazio, e che successivamente avesse di nuovo sconsigliato di proporre appello al Consiglio di Stato, nessuna decisione in merito a detta sentenza, poi passata in giudicato, veniva adottata dal Comitato prima della nomina dell'Amministratore straordinario avvenuta nel giugno 1991. Ciò ha comportato un ulteriore danno per l'Amministrazione pari alla maggior somma corrisposta per interessi legali e rivalutazione monetaria,corrisposta ai medici vincitori del ricorso in sede amministrativa,danno da imputare proprio alla "trascuratezza dei propri doveri" ed alla "noncuranza degli interessi pubblici" da parte dei componenti del Comitato,oltreché del direttore amministrativo e sanitario per i pareri espressi. Invero la prova che il comportamento del Comitato di gestione della U.S.L. e del direttore amministrativo e sanitario fosse connotato dall'elemento della colpa grave, trova fondamento anche per la circostanza che su undici incolpati da parte della Procura Regionale ben otto hanno accettato l'addebito di cui alla determinazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, accettazioni che sono da considerare ammissione e riconoscimento di responsabilità per il danno cagionato alla U.S.L. (massima e nota del Sostituto Procuratore Generale dott. Tammaro Maiello) sentenza n.523/201/R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai signori magistrati: dott. Vincenzo BISOGNO Presidente dott. Giuseppe CASTELLUCCIO Consigliere dott.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti di P.F.; Visto l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.052407 del registro di segreteria; Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2000 il consigliere relatore d.ssa. Maria Fratocchi ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Tammaro Maiello. FATTO Con atto di citazione depositato in data 23 giugno 1999 e ritualmente notificato,la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. P. F. componente. del Comitato di gestione della USL RM/1 chiedendone la condanna al risarcimento, a favore dell'Erario, della somma di lire 3.425.355, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale quota del complessivo danno di £. 44.880.625 arrecato alla USL RM1 (ora ASL Roma A) a causa della corresponsione, relativamente al periodo 12 aprile 1988 - 2 luglio 1990, di emolumenti e compensi connessi con la posizione funzionale di "aiuto corresponsabile ospedaliero" ai dottori Franco M., e Manuela P., sulla base di atto ritenuto illegittimo e quindi annullato dal TAR del Lazio. Risulta dagli atti che la USL RM/1,nelle more dell'espletamento del concorso bandito con deliberazione n.1220 del 21 novembre 1986, ha disposto,con lo stesso provvedimento un avviso interno riservato per il conferimento di incarichi per la copertura interinale, tra l'altro, di 5 posti di aiuto in "neonatologia", e n. 4 posti di aiuto in"pediatria". Con successiva deliberazione n. 1707 del 22 dicembre 1987, il Comitato di gestione della USL, ha unificato le due procedure selettive per il conferimento dei predetti incarichi adducendo a relativa motivazione: "l'istituzione dell'area bambini con utilizzazione congiunta degli assistenti pediatri e neonatologi". La successiva delibera n.246 del 16 marzo 1988 di approvazione dell' unica graduatoria di aiuto pediatra e neonatologo, è stata impugnata innanzi al TAR Lazio dai dottori M. N., e T. G.. Quest'ultimo consesso,Sezione 1 bis,con sentenza n. 9 dell'8 gennaio 1990 ha annullato le deliberazioni n.1707/1987 e n.246/1988 con le quali erano state unificate ed espletate le procedure concorsuali indette per il conferimento della copertura interinale degli incarichi di aiuto nelle distinte discipline di neonatologia e pediatria, nella considerazione che la predetta "unificazione dei due procedimenti concorsuali seppur finalizzata alla copertura interinale dei posti vacanti, legittimamente e correttamente tenuti distinti dall'Amministrazione, si manifesta anzitutto contraria al principio, generale dell'ordinamento sanitario, basato sulla necessaria articolazione dei concorsi secondo discipline tipiche e tassative". In mancanza di spontanea applicazione della sentenza da parte dell'Amministrazione, i ricorrenti, dottori M. e T. hanno nuovamente adito il giudice amministrativo onde ottenere l'esecuzione del giudicato; ed il TAR. Lazio, Sez., I bis, con sentenza n. 459 del 6 marzo 1995 ha accolto il ricorso non attribuendo pregio alla circostanza (addotta dalla ASL RMA a giustificazione dell'inottemperanza) che anche il concorso per il conferimento dei posti di Aiuto, in cui i ricorrenti erano risultati vincitori é stato espletato unificando,in unica procedura le discipline di pediatria e neonatologia. Per l'effetto, essendo, i due concorsi, (per l'incarico e per il posto di ruolo) distinti ed autonomi, ha dichiarato l'obbligo per la ASL di provvedere alla rinnovazione,ora per allora, della procedura di conferimento degli incarichi secondo, quanto stabilito con la sentenza n. 9 del 1990 e, nel contempo, ha puntualizzato, relativamente al secondo che, non essendo stato impugnato ed essendo divenuto inoppugnabile, non poteva essere rimesso in discussione da eventuali interessati. Il Direttore Generale pro-tempore della ASL, RM/A ha ottemperato alla suddetta. sentenza del TAR con deliberazione n. 1434 del 19 maggio 1995 conferendo, ora per allora, l'incarico temporaneo di "aiuto corresponsabile ospedaliero nelle discipline di pediatria e neonatologia anche ai dottori M. N. e T. G.,quali vincitori dei relativi avvisi interni riservati, erogando agli stessi per tutta la durata dell' incarico (12 aprile 1988 -2 luglio 1990, gli emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale riconosciuta con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per un importo complessivo di £. 44.880.625 ed annullando contestualmente gli incarichi a suo tempo conferiti ai dottori M. e P. con la deliberazione n. 246/88 del 16 marzo 1988. Inoltre, poiché le competenze economiche arretrate, peraltro rivalutate corrisposte ai due ricorrenti dottori M. e T. costituivano, sostanzialmente, duplicazione di quelle già erogate ai dottori M. e P. in base all'atto illegittimo annullato dal TAR Lazio, il Direttore Generale, responsabile della ASL RM/A, assumendo,che tali pagamenti determinino, in definitiva, danno per l’erario, con nota n. 17726 del 9.11.1995 ha informato della vicenda la Procura regionale di questa Sezione. L'organo requirente, esperite le opportune indagini, ritenendo, gravemente colposa la condotta dei componenti il Comitato di gestione dell’ epoca (sigg. 1) S.U., 2) D.R.F. in A.; 3) A. N.; 4) B. G; 5) C.C.; 6) R. P; 7) C. R.; 8) B. C. ; 9) D. S. F.; 10) M. A.; 11) P. G.;) che avevano approvato le deliberazioni n. 1707 del 29.12.1987 e n. 246 del 16.3.1988, dichiarate illegittime e, quindi, annullate in sede giurisdizionale, nonché dei coordinatori amministrativo e sanitario dottori 12) T.C.G. 13) C.N) e della USL RM/1, per i pareri espressi in occasione dell' approvazione di dette deliberazioni ha emesso nei confronti dei nominati formale invito ai sensi dell’art.5 della legge n.19/1994. Nell'occasione quantificato in £ 44.880.625 il danno subito dalla USL considerata la natura parziaria dell’obbligazione risarcitoria ha suddiviso l'onere in 13 quote uguali, pari a 3.425.355 ciascuna includendo nella ripartizione anche i due consiglieri (dr. S. e dr. B. ) nel frattempo deceduti,il cui debito non ricorrendo nella fattispecie, ipotesi di dolo o di illecito arricchimento, resta, comunque , a carico della ASL RM/A A seguito del citato invito a dedurre notificato il 4.2.1999, il sig. P. ha depositato una memoria difensiva ed è stato, ascoltato personalmente. Nella predetta memoria i cui contenuti sono stati ribaditi nel corso dell’audizione con ulteriori precisazioni, il convenuto ha esposto in particolare: - di essere stato componente dei Comitato di gestione fino al 31.12.1987 e quindi di aver partecipato alla approvazione della sola delibera n.1707/1987; - che tutta l'istruttoria relativa all'adozione della citata delibera stata condotta direttamente dagli uffici responsabili, diretti dal coordinatore amministrativo e da quello sanitario; - che, attesa l'affinità disciplinare tra le due materie, riconosciuta anche dal Ministero della Sanità, l'unificazione delle procedure relative al concorso interno per la copertura dei 5 posti di "aiuto in neonatologia" e dei 4 posti di "aiuto in pediatria" poteva essere presa in considerazione in sede di procedura per l'individuazione delle figure professionali della "area bambini"; - di non ritenere convincenti le motivazioni della sentenza del TAR, circa il divieto di unificare le suddette procedure, visti l'affinità delle specializzazioni tra pediatria e neonatologia ed i concreti vantaggi derivanti ai partecipanti (poter concorrere, come in effetti è avvenuto, ai posti per neonatologi e a quelli per pediatri) ed all'amministrazione (poter selezionare ben 21. concorrenti e non soltanto quelli che aspiravano a ricoprire direttamente, il posto occupato di fatto); - di ritenere prescritta l'azione di responsabilità. Il Procuratore ha disposto, inoltre, l’audizione dei dottori M. e T. nonchè dell'avv. P., all'epoca dei fatti capo settore contenzioso legale della ex USL RM l. I primi due, premesso di aver prestato servizio, nel periodo di riferimento, con la qualifica di assistente pediatra presso il reparto di neonatologia del1'Ospedale S.Giacomo di Roma e di aver presentato distinte domande (pediatria e neonatologia) ai sensi, della delibera n.1220/86 hanno riferito che "gli avvisi interni erano finalizzati ad adeguare la situazione di fatto degli organici a quella di diritto, anche perché in quel momento vi era un solo primario e 6 assistenti presso l'Ospedale S.Giacomo, il solo ospedale rispetto al Nuovo Regina Margherita e "la Scarpetta" ove, esisteva soltanto il reparto di neonatologia", concludendo che l'unificazione dei posti di neonatologia e pediatria ha ridotto, in sostanza, le possibilità di riuscita dei pediatri con attività specifica di neonatologia, dal momento che a tale avviso unificato hanno partecipato 21 medici in luogo di 9 medici aventi diritto secondo la deliberazione n. 1434/1995 . L'avv. P., per quel che qui interessa,ha evidenziato che la sentenza del TAR era ben motivata e difficilmente censurabile, riferendo di averne apertamente sconsigliato l’appello al Consiglio di Stato. L'organo requirente, preso atto, di quanto innanzi esposto e ritenendo le giustificazioni addotte dal sig. P. e dagli altri invitati insufficienti a superare le contestazioni, oltre a citare i sigg. D.R. F. in A., A. N.,_C.C.-R., C. R., B. C., D.S. F., M. A., P. G., T. C.G. e C. N., con atto di citazione depositato il 23 giugno 1999 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il sig. P. F. per sentirlo condannare al pagamento a favore dell'Erario della somma di £. 3.425.355, oltre alla rivalutazione,monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale quota posta a suo carico del complessivo, danno di £.44.880.625 cagionato alla ASL RM/A a seguito dell'annullamento da parte del TAR Lazio delle deliberazioni n. 1707/1987 e n. 246/1988. Nei fatti, ha osservato la Procura Generale,il Comitato di Gestione con provvedimento n. 1220/1986 aveva, stabilito. di tenere distinte le procedure selettive per le diverse discipline di pediatria e neonatologia e, con delibera n. 824511986, aveva puntualizzato che la neonatologia conserva "specialità funzionale da quella di pediatria". Coerentemente, era ricorso all'utilizzazione dell'istituto degli avvisi interni, finalizzato ad adeguare, la situazione di diritto alla situazione di fatto esistente, operando una precisa scelta nell'individuare n. 5 posti per neonatologi e n. 4 posti per pediatri. L'adozione della delibera n.1707/1987 che pur richiamando nel preambolo la delibera n. 1220/86, accorpa le due diverse discipline ai fini della selezione per il conferimento degli incarichi di "aiuto corresponsabile ospedaliero", denota un comportamento chiaramente illogico, immotivato e contraddittorio, palesemente tale da esporre l'Amministrazione al rischio di un probabile contenzioso amministrativo da parte dei medici, appartenenti alle diverse discipline, penalizzati da tali scelte, con conseguente maggior esborso di pubblico denaro in caso di annullamento delle relative procedure concorsuali. In sostanza, secondo l’Organo requirente, i componenti del Comitato di gestione ed i coordinatori amministrativo e sanitario, questi ultimi per i pareri obbligatori espressi, non hanno posto, nella vicenda in esame, tutte quelle cautele ed attenzioni indispensabili per scongiurare eventuali pregiudizi economici, poi puntualmente verificatisi, a carico dell'Amministrazione sanitaria; l’inadeguata valutazione degli adempimenti istruttori svolti dagli uffici e delle conseguenze connesse,al cambiamento delle regole, connota il comportamento degli stessi e, quindi, dell'attuale convenuto, di quella particolare grave disattenzione verso il profilo della correttezza amministrativa che si risolve in vera e propria consapevole assunzione, del rischio da essa derivante e, quindi, in un comportamento gravemente colposo. Comportamento gravemente colposo, ulteriormente reiterato, vieppiù, nella circostanza della mancata esecuzione della sentenza n. 9 del 1990 del TAR Lazio. Infatti, proprio dai riscontri oggettivi e dalle risultanze degli accertamenti istruttori, costituiti dalle sentenze del TAR Lazio- Sez.1^ bis n. 9 dell'8 gennaio 1990 e. n. 459 del 6 marzo 1995, dalla deliberazione n. 1434 del 19 maggio 1995, dalle relazioni del Direttore Generale pro-tempore della USL n. 17726 del 9 novembre 1995, n. 61970 del 30 dicembre 1998 e n. 006182 del 28 maggio 1999, nonché dalle audizioni dei dottori M. N., T. G. e dell'avv. P. E., parte attrice ha tratto la convinzione della sussistenza della "colpa grave" nel comportamento del Comitato di gestione e, quindi, dell'attuale convenuto sig. P. F. Ha concluso, quindi, ritenendo il danno causato alla Amministrazione sanitaria strettamente connesso con il comportamento gravemente colposo del sig. P.F. (all'epoca componente del comitato di gestione) e ne ha chiesto, pertanto, la condanna al pagamento della somma di £.3.425.335 nei termini sopra specificati. Contestualmente alla predetta, richiesta di condanna, il- Procuratore regionale ha chiesto al Presidente di questa Sezione di determinare, ai sensi dell'art. 55 del R.D. n. 1214/1934, come successivamente modificato, la somma da pagare a tacitazione del dovuto. Con determinazione in data 14 luglio 1999 il Presidente ha stabilito detta somma in lire 1.200.000 ed ha fissato il termine perentorio del 15 febbraio 2000 entro il quale avrebbe dovuto essere depositata la dichiarazione di accettazione dell'addebito. Non risulta che il convenuto abbia adempiuto a quanto richiesto con la predetta determinazione. Il sig. P. si è costituito in giudizio tramite l'avv. Giorgio Robiony, mediante comparsa del 26 giugno 2000, depositata il 31ottobre 2000 nella quale, dopo aver riassunto la vicenda in esame ha evidenziato che: - l'unificazione delle procedure selettive di cui alla delibera in contestazione, era ammissibile atteso che all’epoca dei fatti non esisteva una specializzazione in neonatologia, ma soltanto un corso per medici già specializzati in pediatria; i ricorrenti M. e T. erano specializzati in pediatria come tutti gli altri concorrenti, tutti assistenti in pediatria, nessuno in "neonatologia", stante l'assenza di tale specializzazione; -la procura non ha valutato, assieme ai presunti danni, i vantaggi conseguiti, in termini di risparmio nella gestione dell'area bambini, per effetto anche dell'adozione della delibera n. 1707/1987,che ha consentito l'utilizzo integrato di risorse prima distribuite senza coordinamento, in modo frammentario e disorganizzato, all'interno dei diversi presidi,e servizi appartenenti genericamente all'area pediatrica; - risultano incomprensibili i criteri in base ai quali è stato ripartito il danno considerato che il dr. P. ha partecipato soltanto alla delibera n. 1707/1987; - la convinzione della bontà dell'opera di accorpamento dei servizi che per la loro affinità lo consentono, lo ha portato a non accedere all'ipotesi di ristoro in misura ridotta offertagli dalla determinazione presidenziale; - l’adozione della delibera n.1707/1987 non può concretizzare gli estremi della colpa grave, considerati i presupposti, sopra specificati, in base ai quali è stata adottata; - l’azione quinquennale di responsabilità si è prescritta atteso che sia la giurisprudenza che la migliore dottrina concordano nel ritenere che la prescrizione dell'azione di responsabilità contro amministratori decorre dalla data in cui si realizza in concreto il danno, cioè dall'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione o dall’Ente. Peraltro, ha sottolineato, altresì, la difesa, pur ammettendo che non sussiste uniformità giurisprudenziale sul dato temporale in cui si verifica il depauperamento, nel caso di, specie, qualunque. sia la tesi accolta, non può non pervenirsi a riconoscere prescritta l'azione di responsabilità. Nella vicenda all'esame, infatti, il primo atto illegittimo ( del. N. 1707) risale al dicembre 1987 e, quindi, la prescrizione, decorrendo da quell'atto, è maturata nel dicembre 1992 o comunque, anche a volerne far iniziare la decorrenza, al più, tardi, dalla pubblicazione della sentenza del TAR (avvenuta nel gennaio 1990) che ha affermato l'illegittimità dell' atto, la stessa sarebbe intervenuta nel gennaio 1995 e, quindi, prima della costituzione in mora avvenuta soltanto nel novembre 1995. In data 16 novembre 2000 il P.M., con ampia memoria, ha replicato alle deduzioni della difesa. Con riferimento all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che nella vicenda in esame il termine per il decorso della prescrizione inizi non dal momento in cui sono state adottate le delibere n. 1707/1987 e n. 246/1988 poi annullate, ma da quando si è verificato il danno, ossia all'atto del depauperamento subito dalle casse della ASL RM/A, subentrata nel frattempo all'USL RM/1, per effetto dell'adozione della richiamata deliberazione n. 1434 del 19.5.1995 in esecuzione della citata sentenza del T.A.R. (Corte dei conti - Sezione 1 n. 203 del 1991 - n. 15/A del 1994; Corte dei conti – Sezione II n.13/A del 1996 – n. 13/A e n. 28/A del 1999; Corte dei conti - Sezione III n. 1 del 1998). Con riferimento al merito della controversia ha richiamato le considerazioni svolte nell'atto di citazione puntualizzando, in particolare, che l'unificazione dei due procedimenti concorsuali si manifesta contraria al principio generale dell'ordinamento sanitario, basato sulla necessaria articolazione dei concorsi secondo discipline tipiche e tassative. A conforto ha citato le disposizioni, normative che-enunciano tale principio(art. 68 del dpr n. 761/1979; art. 34 della legge Regione Lazio n. 10/1985; art. 29 del D.M. 30.1.1982 nonché i vari decreti di indizione degli esami che fissano per le tre aree di medicina, chirurgia, prevenzione e sanità, un elenco tipico e tassativo di discipline d'esame). Ad avviso del P.M., poi, i presunti vantaggi conseguiti, a dire della difesa del dr. P. per l'area bambini sono contraddetti e confutati dalle motivazioni della citata sentenza del TAR dalla quale emerge, in modo chiaro, che:
Con riferimento al criterio di riparto del danno ha sottolineato che lo stesso trova fondamento nella circostanza che il dr. P. ha espresso parere favorevole alla delibera n.1707/1987 e che per il principio della "conditio sine qua non" lo stesso, quale componente dell'organo collegiale, ha contribuito alla causazione del danno subito dall'Azienda ospedaliera. All'odierna pubblica udienza, non comparso il difensore del convenuto, premessa la relazione, ha preso la parola il P.M. il quale dopo aver ampiamente illustrato le argomentazione svolte nell'atto introduttivo del giudizio, ha confermato la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di £. 3.425.355, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla responsabilità del dr. P. F., all'epoca dei fatti componente il Comitato di gestione della USL RM/1, (ora ASL RM/A) , per il danno provocato alla stessa USL a seguito della corresponsione sulla base di un atto illegittimo (delibera n.1707/1987), poi annullato dal TAR del Lazio. di emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero, relativamente al periodo 12 aprile 1988 - 2 luglio 1990, a due sanitari; danno quantificato in complessive lire 44.880.625 di cui il convenuto è stato ritenuto responsabile per la quota parte di £. 3.425.355.Posto che il danno subito dall’Amministrazione risulta ampiamente provato (erogazione per il periodo 19.4.1988- 2 luglio 1990, per gli stessi posti, e per le medesime funzioni competenze economiche dapprima ai dottori Franco M. e Manuela P. e, successivamente per le vicende giurisdizionali ampiamente esposte nella parte in fatto, ai dottori- M. N., e. T. G.), l'indagine di questo Organo giudicante va essenzialmente indirizzata all’accertamento degli ulteriori presupposti che notoriamente caratterizzano la responsabilità amministrativa, dalla cui sussistenza non può prescindere l'eventuale condanna del convenuto: 1) la colpa grave, da constatare nell'occasione dell'assunzione della delibera n. 1707/1987; 2) il nesso di causalità fra la condotta gravemente colposa e l'evento dannoso. Al riguardo il Collegio non può non rilevare che, nell'adottare la deliberazione n. 1707/1987( dichiarata illegittima dal TAR Lazio), che unificava in unico concorso le due procedure selettive bandite per il conferimento degli incarichi temporanei di aiuto, corresponsabile ospedaliero delle discipline di pediatria e di neonatologia, sono state volutamente e scientemente ignorate sia la precedente deliberazione n.1220/1986, peraltro adottata dallo stesso Comitato e richiamata nel preambolo della deliberazione n.1707/1987 in discussione, con la quale erano state bandite le due distinte procedure concorsuali, sia la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 958 del 31 luglio 1986 che nell'istituire, su impulso della stessa USL, Il Dipartimento Pediatrico Ospedaliero della USL RM/1 denominato "Area bambini", identificava una Divisione di Pediatria distinta da una Sezione Autonoma di Assistenza Neonatale che, pertanto, conservava una sua specificità funzionale diversa da quella di Pediatria. L'istituzione di un'area bambini e la necessità di utilizzazione congiunta di assistenti pediatri e, neonatologi, comporta, semmai, "un profilo di organizzazione interdisciplinare di personale e strutture, ma non già una confusione e commistione di attività di intervento sanitario ben delimitate e tutt’al più confinanti,ma non certo sovrapponibili e fungibili tra loro, quali appunto la neonatologia e la pediatria (sentenza TAR n. 9/1990)". Con la disposta unificazione delle due procedure concorsuali, oltre che disattendere quanto stabilito dalle predette deliberazioni n.1220/1986 e n. 958/1986, il Comitato di gestione, in sostanza si è arrogato il diritto di individuare una presunta affinità tra, le due discipline di pediatria e di neonatologia, regolandole di conseguenza; decisione che, per ovvi motivi, non può essere rimessa, alla discrezionalità di una singola USL, ma quantomeno, deve trovare apposito supporto in un superiore decreto ministeriale; pertanto, come puntualmente rilevato anche dalla sentenza n.9/90 del TAR Lazio, oltre a costituire un comportamento contrario, al principio generale dell’ordinamento sanitario, rileva anche grave imprudenza e negligenza, nel non aver adeguatamente valutato la possibilità , poi verificatesi, che i sanitari penalizzati dalla unificazione delle procedure concorsuali dissero il giudice amministrativo per l’annullamento della procedura concorsuale, esponendo, così, l’Amministrazione all'eventualità di danni economici in caso di accoglimento del gravame. L’aver deliberatamente sottovalutato la possibilità dell'eventuale annullamento della deliberazione n. 1707/1987 e della successiva, consequenziale deliberazione n. 246/1988 di approvazione della graduatoria unificata, nonché l'aver ignorato le probabili conseguenze, dannose che da tale annullamento sarebbero derivate alla USL, connota il comportamento dei componenti il Comitato di gestione "di quella particolare disattenzione verso il profilo della correttezza dell' azione amministrativa che si risolve in una vera e propria consapevole assunzione del rischio da essa derivante e, quindi, in quel carattere in presenza del quale si realizzano i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa (Sez. III.Centrale n. 321/A dei 10 dicembre 1998). Il fatto, poi, che l'allora Capo settore contenzioso legale della USL RM/1, avv. P., valutate inconfutabili le motivazioni della sentenza del TAR Lazio n. 9/90, avesse suggerito, in data 19 gennaio 1990, di ottemperare prontamente e, successivamente, in data 6 febbraio 1990, consigliato di nuovo di non proporre appello al Consiglio di Stato (cfr. audizione dell’ avv. E. P. in data 20 maggio 1999) e malgrado tutto, il Comitato di gestione non abbia adottato alcun provvedimento di esecuzione della stessa, peraltro passata in giudicato il 26 marzo 1990, fino al termine del mandato cessato, nel giugno 1991 con la intervenuta nomina dell'Amministratore straordinario denota, a chiari segni, un comportamento dei componenti dell’Organo di gestione caratterizzato da "una sprezzante trascuratezza dei propri doveri" e da "una particolare noncuranza degli interessi pubblici" dal momento che la omessa esecuzione della sentenza - eseguita solo in data 19 maggio 1995 con deliberazione n. 1434 dal Direttore Generale pro tempore della ASL RM/A, subentrata alla USL RM/1 nel luglio 1994, ha comportato ulteriore aggravio per l'Azienda sanitaria, a causa dei maggiori importi corrisposti per interessi legali e rivalutazione monetaria. Ed invero, la circostanza che otto degli undici citati in giudizio (per due, il giudizio si è estinto per intervenuto decesso) hanno accettato l'addebito, seppur nella misura ridotta determinata dal Presidente di questa Sezione in data 14 luglio 1999, costituisce chiara ammissione di colpevolezza e consapevole riconoscimento di responsabilità del danno cagionato alla USL. Da tale operato improntato a grave disattenzione verso il profilo della correttezza dell'azione amministrativa, non va ritenuto esente il dr. P., che, quale componente del Comitato di gestione, nella vicenda in esame (adozione della delibera n. 1707/1987) ha omesso di adottare, al pari degli altri, tutte quelle cautele ed attenzioni atte a scongiurare l'insorgere di pregiudizi economici a carico dell'Amministrazione sanitaria. In conclusione, questo Organo giudicante considera il comportamento del convenuto, all'epoca dei fatti componente del Comitato di gestione della USL RM/1, improntato alla massima negligenza e ad una particolare noncuranza dell'interesse pubblico e, quindi, caratterizzato da "colpa grave"; ritiene, pertanto, il dr. P. responsabile, pro quota, del danno provocato all'erario dalla corresponsione di emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, per il periodo 12 aprile 1988 - 2 luglio 1990, effettuata sulla base di atti illegittimi annullati in sede giurisdizionale. Per quanto concerne la quantificazione del danno, da imputare al convenuto, corre l'obbligo di considerare che lo stesso ha partecipato alla adozione della sola deliberazione n. 1707/1987 e che alla data del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 9/1990 (26 marzo 1990) non faceva più parte del Comitato di gestione, per cui non può essere ritenuto responsabile dell'ulteriore danno cagionato alla USL dalla mancata esecuzione di detta sentenza. Dalla considerazione che precede discende che il danno di cui il sig. P. deve essere chiamato a rispondere è riconducibile al forzato pagamento di emolumenti in misura doppia per lo stesso posto di funzione, con esclusione, quindi, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali corrisposti per la ritardata esecuzione della sentenza del TAR; ne consegue posto che il danno complessivo subito dalla USL RM/1 ammonta a £. 44.880.625 di cui £. 20.466.931 per rivalutazione monetaria ed interessi legali (cfr. prospetto allegato alla deliberazione n. 1434 del 19 maggio 1995), che la quota parte dello stesso da imputare al convenuto corrisponde a £. 1.877.976 e, cioè, all'ammontare determinato dalla Procura Regionale (lire 3.425.355) diminuito della quota parte della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (£.1.547.379). La Sezione, pertanto, riconosciuta la responsabilità amministrativo-contabile del dr. P. F. lo condanna al pagamento a favore della ASL RM/A della somma di £. 1.877.976 unitamente alla relativa rivalutazione monetaria, nonché agli interessi, legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando CONDANNA il dr. P. F. al pagamento a favore dell'Erario (beneficiaria la ASL RM/A) della somma dì£. 1.877.976 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento degli emolumenti ai sanitari ricorrenti e fino alla pubblicazione della presente sentenza, agli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo ed alle spese di giudizio che all’atto della presente citazione si liquidano il £. 556.000 (cinquecentocinquantaseimila) Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2000 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (Maria FRATOCCHI QUAGLINI) (Vincenzo BISOGNO)
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