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Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, composta dai
magistrati: dott. Furio PASQUALUCCI
Presidente dott.ssa Piera MAGGI NARDONE
Consigliere dott.ssa Fausta DI GRAZIA
Consigliere
relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 057415/R del
Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale, contro i signori: SEGUITI FRANCO,
nato a Roma il 13.8.28 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77; MILANI ORNELLA,
nata a Roma il 27.12.33 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77; Visti gli atti di causa; Uditi nella pubblica udienza del giorno 28/04/2003, il
consigliere relatore Fausta Di Grazia, il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g.
dott. Antonio Giuseppone e l'avv. Giuseppe Salivetto. Considerato in FATTO A seguito di apposita segnalazione da parte della Procura
Generale di questa Corte dei conti del 18 luglio 2000, dalla quale emergevano profili di
danno erariale, il Procuratore Regionale intraprendeva accertamenti istruttori in merito
alla organizzazione e gestione del progetto formativo manutentori delle attrezzature
subacquee, tenuto dalla Consulting and Management s.a.s., nel periodo gennaio-luglio
1997, per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ente erogatore dei
fondi dell'Unione Europea che finanziava le relative spese. Nel corso delle indagini il Requirente, in data 26 settembre
2000, delegava la Guardia di Finanza, Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lazio
- G.A.R.A.D.E., al compimento di accertamenti istruttori, che culminavano con il rapporto
del 30 aprile 2001. Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore precisava che sulla
questione è stato aperto procedimento penale n. 2280/99 R.G.N.R. istruito dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, inviato per competenza all'ufficio del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi, dove assumeva il n. 2849/2000 R.G.N.R.. Il procedimento veniva definito con sentenza del G.I.P. presso
il Tribunale di Lodi del 22 gennaio 2001 che disponeva l'archiviazione di parte del
procedimento stesso (per altra e diversa vicenda), mentre per i fatti oggetto
dell'atto di citazione ne disponeva il rinvio al P.M. competente. Tale adempimento veniva
operato in data 29 gennaio 2001. Il procedimento penale è tuttora pendente a detta del Pubblico
Ministero. Il corso manutentori delle attrezzature subacquee
veniva approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che stipulava
apposita convenzione il 6 agosto 1996 con il legale rappresentante della Consulting and
Management s.a.s., regolante i rapporti tra le parti. Il costo preventivato per la realizzazione del corso di
formazione era di L. 143.289.000, il costo rendicontato alla fine del corso dalla
Consulting and Management è stato di L. 143.285.000, mentre il costo riconosciuto come
rimborsabile alla predetta società, a seguito di verifica ex post operata dagli Ispettori
ministeriali è stato di L. 125.163.299. La Consulting and Management s.a.s. riceveva per la gestione del
corso di formazione le seguenti somme: L. 31.523.580 il 19.6.97 e L. 32.240.025 il 29.5.97
a titolo di I anticipo; L. 31.523.580 il 24.9.98 e L. 19.344.010 il 15.9.98 a titolo di II
anticipo; L. 5.792.650 e L. 4.739.450 il 1.10.98 a titolo di saldo. Al termine del corso (luglio 1997) la predetta società
presentava al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un rendiconto finale,
mettendo altresì a disposizione dell'Amministrazione la documentazione giustificativa
delle spese, asseritamente sostenute per l'attività corsuale. Nel periodo 2-19 settembre
1997 la Pubblica Amministrazione procedeva ad una verifica ex post sulla regolare gestione
del corso di formazione, da poco terminato. Gli Ispettori ministeriali Matteocci e
Brignola redigevano in quella sede apposito verbale controfirmato dal sig. Seguiti Franco,
Direttore del corso di formazione e socio accomandante della Consulting and Management
(oltre che coniuge della sig.ra Milani Ornella, socio accomandatario della medesima
società), decurtando la cifra sopra indicata quale costo rendicontato e
riconoscendo come rimborsabile la minor somma di L. 125.163.299, parte della quale - alla
data della predetta verifica ex post - era stata già pagata dalla Consulting and
Management (e pertanto poteva essere ammessa a rimborso immediato a valere sui fondi
pubblici concessi), mentre altra parte era stata semplicemente impegnata dalla
società organizzatrice del corso, ma non ancora effettivamente pagata e
documentata come tale al Ministero del Lavoro. Questa ulteriore somma (distinta per voci di costo) era stata
pertanto riconosciuta dagli Ispettori come attinente alle finalità del corso di
formazione e, pertanto, inserita tra quelle ammissibili, ma sarebbe stata
rimborsata quando la Consulting and Management avesse documentato l'effettivo pagamento
della stessa. A tal fine la società era interessata da una ulteriore e
successiva verifica ex post tendente al controllo dell'effettivo pagamento delle spese
risultate alla prima verifica come impegnate, ma non ancora
pagate.Tale ulteriore verifica avveniva in data 4 e 6 novembre 1998 da parte
della sig.ra Di Iorio Palmarosa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In quella sede l'ispettore ministeriale riscontrava come
pagate alcune delle somme riportate come semplicemente impegnate
nella precedente verifica ispettiva, mentre per altre spese ammontanti a L. 10.664.000
riportava a verbale che non essendo stato liquidato il saldo alla Consulting and
Management s.a.s., le stesse non erano state ancora pagate da quest'ultima. Per tali ultime spese, pertanto, la società veniva sottoposta
ad una ulteriore verifica del 20 luglio 1999 da parte degli Ispettori Rossi e Calmanti che
attestavano con apposito verbale sottoscritto anche dal dott. Seguiti che le spese stesse
risultavano documentate dalla Consulting and Management come pagate e pertanto
potevano essere ammesse a rimborso, ad eccezione della somma di L. 1.800.000 relativa alla
parcella (ancora non pagata) del sig. Toti Patrizio, il quale aveva iniziato una vertenza
civile nei confronti della società. La Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Repressione Frodi
Comunitarie - esaminando la documentazione acquisita in ordine alla organizzazione e
gestione del corso di formazione professionale, evidenziava una serie di anomalie,
rilevanti sia sotto il profilo penale che amministrativo. Tali anomalie venivano
doviziosamente illustrate nel rapporto prot. 3302/N.S.R.F.C/I del 24 marzo 2000, acquisito
dal G.A.R.A.D.E. della Guardia di Finanza delegata dal Requirente, e richiamato nel
rapporto del 30 aprile 2001. Le irregolarità riscontrate e relative a somme estranee alla
finalità del corso, ma comunque rimborsate dal Ministero del Lavoro, ammontavano a L.
31.127.904. La Guardia di Finanza rendeva noto che successivamente, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con nota nr. 5226/7 del 25.1.2001, a firma del dirigente
generale dell'ufficio centrale O.F.P.L. dott.ssa A. Vittore, provvedeva a costituire in
mora ed avviare il relativo procedimento di autotutela a carico della Consulting and
Management s.a.s., per l'intero importo finanziato pari a lire 125.163.295, e non
limitatamente a quanto rilevato nel corso degli accertamenti (lire 31.127.904). A detta del Procuratore Regionale l'indebito finanziamento
percepito dalla Consulting and Management s.a.s., pari a lire 31.127.904 (importo
scaturito dagli accertamenti) è da ascrivere quale danno alle pubbliche finanze, pur in
presenza dell'atto di messa in mora, per l'intero finanziamento percepito (125.163.295)
emesso dall'ente erogatore. Conseguentemente il Requirente con atto di citazione 13/5/2002
chiamava in giudizio i signori: 1)dott. Seguiti Franco, Direttore del corso oltre che
socio accomandante della Consulting and Management s.a.s. che, in veste di Direttore del
corso, ha presentato la rendicontazione e la relativa documentazione giustificativa, con
irregolari modalità; 2) sig.ra Milani Ornella, socio accomandatario della
società che oltre ad aver partecipato alle operazioni di verifica ex post da parte degli
Ispettori ministeriali, presentando documentazione irregolare (come sopra specificato) ha
beneficiato, non avendone diritto, di contribuzioni pubbliche per la realizzazione di un
corso di formazione, omettendo, inoltre di versare la prevista ritenuta d'acconto su
alcune fatture. Il Procuratore Regionale rileva che il danno erariale accertato
dalla Guardia di Finanza - G.A.R.A.D.E., ammonta come già detto a L. 31.127.904 (pari a
16.076,22) (somma che è costituita per L. 29.327.904 da finanziamenti percepiti e
non destinati agli scopi previsti, e per L. 1.800.000 da somme non ammissibili ma
ugualmente percepite). Individua, a tal fine, le seguenti tipologie di spesa: Docenti Esterni: Deduce il Procuratore Regionale che in merito a questa voce di
spesa, la Guardia di Finanza ha potuto riscontrare che relativamente al pagamento della
parcella del sig. Bozzi Pierfranco per 186 ore di docenza, è indicata nella medesima,
quale forma di pagamento, la emissione di tre assegni bancari. Peraltro la parcella stessa
risulta controfirmata per quietanza dal Bozzi stesso. Viceversa, gli accertamenti compiuti successivamente dalla
Guardia di Finanza hanno potuto riscontrare che i predetti tre assegni bancari erano stati
emessi a favore di beneficiari diversi dal Bozzi Pierfranco, di conseguenza l'indicazione
dei pagamenti annotati sulla citata nota/parcella appare concretamente fittizia e
finalizzata all'ottenimento dello svincolo della cifra residua dovuta a saldo, atteso che
tale svincolo era subordinato ad una idonea dimostrazione dell'impiego della somma
percepita per il secondo anticipo, inoltre dall'esame del libro giornale della Consulting,
effettuato dal Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, veniva rilevato un debito
nei confronti di tale Bozzi Pierfranco e non venivano rilevati pagamenti a favore del
medesimo. Codocenti esterni: In merito alla fattura n. 8/97, rilasciata dal sig. Barbaresi
Stefano per docenza specialistica, la Guardia di Finanza rilevava che in sede di verifica
ex post del 19.9.97 il Seguiti esibiva agli Ispettori Matteocci e Brignola la suddetta
fattura, recante in calce la data del 3.6.97 e la firma per quietanza del docente. Tale
fattura, pertanto, veniva riconosciuta dagli Ispettori come impegnata e
pagata e come tale ammessa a rimborso. In sede di seconda verifica ex post, da parte della sig.ra Di
Iorio avvenuta il 6.11.98 il Seguiti ripresentava la medesima fattura (già riconosciuta
come pagata) facendola attestare, per la seconda volta, come
pagata e da rimborsare. Come chiarito dalla Guardia di Finanza nella circostanza
sopra segnalata non veniva prodotto alcun documento <artefatto> ma il Seguiti, pur
essendo a conoscenza del pagamento della spesa, consapevolmente risottoponeva all'esame lo
stesso proponendolo quale documento di spesa riconosciuta impegnata in occasione del
precedente controllo e non ancora pagata. L'azione induceva in errore la sig.ra Di Iorio
Palmarosa, funzionario del Ministero del Lavoro incaricata del controllo avvenuto in data
6.11.98 la quale non si avvedeva che la spesa fosse già stata riconosciuta pagata in
occasione della precedente verifica. Seguiti Franco (Direttore del corso) proseguiva con la
rendicontazione della nota/parcella del 13.5.97 di lire 2.500.000 al lordo della ritenuta
d'acconto, relativa alle prestazioni offerte dal codocente Spinelli Roberto. Infatti
veniva rilevato che il Seguiti, in sede di verifica ex post del 19.9.97, esibiva agli
Ispettori del lavoro Matteocci e Brignola, la sopracitata parcella recante in calce la
data di pagamento del 2.6.97 accanto alla firma per quietanza dello stesso docente,
attestante l'avvenuto pagamento. Successivamente in sede di verifica ex post del 6.11.98
(finalizzata al riscontro del pagamento delle spese in precedenza riconosciute impegnate),
il Seguiti esibiva la medesima parcella recante una attestazione di pagamento avvenuta in
data diversa da quella risultata esibita nella precedente circostanza, inducendo in errore
la sig.ra Di Iorio Palmarosa, la quale non poteva rilevare che la stessa spesa era stata
riconosciuta pagata in occasione della precedente verifica del 19.9.97. Asserisce il Requirente che tali raggiri venivano ideati e messi
e messi in pratica dal Seguiti Franco al fine di poter far fittiziamente risultare, in
occasione del controllo esperito dalla sig.ra Di Iorio, il raggiungimento di un totale di
spese pagate pari a quello risultato impegnato in occasione del precedente verbale
amministrativo-contabile del 19.9.97, attraverso la riproposizione di spese già pagate al
posto di presunte spese ancora da pagare. Tutors - Cod. A5 Rileva l'attore che la Guardia di Finanza ha contestato alla
Consulting di non aver dimostrato il pagamento della ritenuta d'acconto di L. 1.710.000
sulla fattura del docente Seguiti Gabriele Maria (figlio del Seguiti e della Milani), pur
avendone ottenuto il rimborso dall'Amministrazione. Analoga contestazione riguarda la spesa di cui al cod. A6
(Direttore, tutors esterno) per mancato versamento della ritenuta d'acconto di L.
2.873.940 sulla fattura intestata a Seguiti Franco. Per quanto riguarda le spese relative a indennità di
frequenza e assicurazione allievi (cod. B1) la Guardia di Finanza ha
riscontrato che L. 190.500, destinate agli allievi ritirati a titolo di indennità di
frequenza, non sono state corrisposte agli allievi medesimi. Viaggi, vitto e alloggio - cod. B3-B4-B5 Gli Ispettori avevano riconosciuto come rimborsabile la somma di
L. 2.535.300, il G.A.R.A.D.E., invece, nel proprio rapporto affermava che dall'esame dei
giustificativi di spesa e relativi pagamenti svolti dal Nucleo Speciale Repressione Frodi
Comunitarie emergeva che il sig. Seguiti Franco, in occasione di un riscontro documentale,
non esibiva le attestazioni di rimborso <spese viaggio> debitamente sottoscritte
dagli allievi del corso; inoltre, anche il rappresentante legale della Consulting, sig.ra
Milani Ornella, per tali voci di costo esibiva i soli giustificativi di spesa, consistenti
nei biglietti autobus e scontrini di consumazione pasti. La stessa non esibiva le
dichiarazioni (ricevute) di rimborso da parte degli allievi per L. 1.335.000. Attrezzature - cod. C1: In merito a questa voce di spesa, la Guardia di Finanza ha
rilevato che, a seguito della restituzione di n. 3 bombole di 15lt e delle restanti
apparecchiature indicate nella fattura n. 97029 del 26.4.97 della Mapiro, la stessa
società emetteva nei confronti della Consulting una nota di accredito n. 97001 del
26.4.97 per un importo di L. 1.800.000. Nonostante tale restituzione di materiale, la
Consulting non provvedeva a detrarre la corrispondente cifra dalla voce di sua competenza
(C1) ma lo ha fatto, inopportunamente, per l'altra voce di costo (C2) materiale
didattico e di consumo. Secondo la Guardia di Finanza - G.A.R.A.D.E., la situazione ha
determinato di fatto un maggiore importo rendicontato, infatti detraendo L. 1.800.000
(nota di accredito) dalla cifra complessiva di L. 14.800.000, la cifra esatta da
rendicontare era di L. 13.000.000. Personale non docente esterno - cod. C4: Dalla documentazione acquisita la Guardia di Finanza -
G.A.R.A.D.E., nel proprio rapporto riscontrava una controversia legale in corso tra il
sig. Toti Patrizio e la società Consulting in merito agli emolumenti dovuti da
quest'ultima al citato prestatore d'opera esterno. La prestazione professionale di segreteria veniva addebitata con
la parcella del 10.7.97. Il pagamento avveniva in due fasi: per il primo pagamento di
metà della cifra dell'intera parcella non emergevano irregolarità, mentre per il saldo
della citata parcella, che avveniva nell'anno 1998, emergevano irregolarità di carattere
fiscale. Dall'esame dei pagamenti è quindi emerso che la parte, per
l'importo documentato e riconosciuto ha esibito idonei giustificativi di pagamento per L.
4.440.000; mentre per l'importo di L. 1.560.000 la parte non ha adottato modalità di
pagamento che soddisfino i requisiti voluti per l'ammissibilità del costo (importo
ritenuta per l'anno 1998 l. 360.000+ residuo credito L. 1.200.000). Immobili (fitto locali) - cod. C6: In data 15.1.97 la Consulting stipulava con la Scienza S.r.l. un
contratto di affitto aule per complessive L. 3.500.000 IVA inclusa. Per tale contratto la
Scienza S.r.l. emetteva la fattura n. 4/97 (locazione per 5 mesi) e nella stessa venivano
indicate le modalità di pagamento dai responsabili della Consulting (n. 3 assegni
bancari); Il Requirente aggiunge che dall'esame del rapporto del Nucleo
Speciale Repressione Frodi Comunitarie è emerso che tali modalità di pagamento sarebbero
state controfirmate per ricevuta da tale Tozzi Lidia, a ciò delegata dalla società La
Scienza s.r.l.. Tale precisazione è importante perché quest'ultima, sentita
quale persona informata sui fatti dalla G.d.F., ha disconosciuto la firma apposta su tale
fattura, ed ha anzi dichiarato che lo stesso Seguiti Franco l'avrebbe rassicurata sul
futuro pagamento a corsi effettuati. Al momento della presentazione della fattura agli Ispettori
ministeriali, la stessa non era stata ancora pagata, e quindi i responsabili della
Consulting hanno rappresentato una situazione di fatto non veritiera, simulando l'avvenuto
pagamento della fattura stessa. Dall'esame delle copie degli assegni bancari, acquisiti dai
militari del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, emergeva che gli assegni
riportati nella citata fattura erano stati effettivamente emessi per l'importo indicato,
ma a favore di beneficiari diversi dalla società La Scienza s.r.l., inoltre da un
controllo effettuato dallo stesso Reparto presso la società la Scienza s.r.l., emergeva
il mancato introito della somma dovuta per la locazione di aule cedute alla Consulting per
un importo di L. 3.500.000. A detta del Procuratore le somme non documentate ammontano a L.
3.500.000 (. 1.807,60). Costi di progettazione - cod. D1: La Guardia di Finanza G.A.R.A.D.E. per questa voce di costo
rilevava che: a) ll dott. Seguiti Franco presentava in data 10.7.97 la
parcella n. 2 per un importo di L. 5.000.000 (.2.582,28) (al lordo della ritenuta
d'acconto) per collaborazione autonoma occasionale di progettazione, nella stessa non
venivano riportate indicazioni circa le modalità di pagamento. Non è risultata agli atti il pagamento delle ritenuta d'acconto
di lire 1.000.000 (. 516,46); b) Il sig. Seguiti Gabriele Maria, in data 10.1.98, presentava
n. 1 parcella per un importo di lire 5.000.000 (.2.582,28) (al lordo della ritenuta
d'acconto); tale pagamento avveniva con assegno bancario, senza risultare agli atti il
pagamento della ritenuta d'acconto di lire 1.000.000 (.516,46). Il Procuratore regionale ritiene conclusivamente un importo
pagato ma non documentato per L. 6.000.000 (.3098,74)
(parcella Seguiti Franco + ritenuta d'acconto Seguiti Gabriele Maria). Dispense - cod. D2: La Guardia di Finanza rilevava la mancanza della prova del
versamento della ritenuta d'acconto per L. 600.000 (. 309,87) sulle parcelle dei
sigg.ri Corvetto e Barbadori. Pubblicazione bando
e consultazione e ricerca - cod. D3+D4: La Consulting stipulava con la Piemme S.p.a. un contratto di
pubblicità per l'acquisto di spazi sul quotidiano <Il Messaggero> per complessive
lire 2.186.634 IVA inclusa. Per tale contratto la Piemme S.p.a. emetteva in data 30.11.96 la
fattura n. 17755 nella quale venivano indicate le modalità di pagamento dai responsabili
della Consulting (n. 2 assegni bancari); la predetta fattura veniva esibita in data 4 e 6
novembre 1998 alla sig.ra Di Iorio, incaricata di effettuare la revisione contabile
conclusiva finalizzata all'accertamento della regolarità delle spese in precedenza
riconosciute come congrue ed impegnate (ma non ancora pagate) dagli ispettori del lavoro
Matteocci e Brignola. La sig.ra Di Iorio nel visionare il citato documento di spesa,
esibito dal Seguiti Franco, riteneva sufficientemente dimostrate le modalità di pagamento
ivi riportate senza visionare materialmente gli assegni bancari. Dall'esame delle copie degli assegni bancari, acquisiti dai
militari del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, emergeva che gli assegni
riportati nella citata fattura erano stati effettivamente emessi per l'importo indicato ma
a favore di beneficiari diversi dalla società Piemme S.p.a.. Inoltre da un controllo effettuato dallo stesso Reparto presso
la società Piemme S.p.a., emergeva il mancato introito della somma dovuta per la
pubblicità alla Consulting per un importo di L. 2.186.364. La situazione sopra descritta trova addirittura altro e diverso
riscontro nella contabilità della Consulting and Management s.a.s., ove il debito nei
confronti della Piemme s.p.a. è stato regolarmente rilevato nei bilanci di chiusura anni
1996 e 1997. Sul punto il Requirente ritiene non sufficientemente provata la
circostanza del pagamento in relazione al debito della Consulting and Management nei
confronti della Piemme s.p.a. per la pubblicità del corso di formazione per
Manutentori di attrezzature subacquee. Tutto ciò premesso il Procuratore Regionale afferma sussistere
chiaramente la responsabilità del Seguiti Franco (quale Direttore del corso nonché socio
accomandante della Consulting and Management s.a.s.) e della Milani Ornella
(rappresentante legale e socio accomandatario della medesima società, oltre che coniuge
del Seguiti) nella causazione del danno erariale di L. 31.127.904, corrispondente al
totale delle irregolarità riscontrate e ne chiede pertanto la condanna al risarcimento,
nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ora Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, al pagamento di . 16.076,22 (già £. 31.127.904). Si sono costituiti i convenuti ed hanno affidato la difesa
all'avv. Giuseppe Salivetto il quale in data 8/4/2003 precisa che nessun procedimento
penale è stato mai avviato né per truffa ai sensi degli artt. 640 e 640bis c.p. o per
qualsivoglia altro reato contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione e che
non esiste alcun danno per l'Erario. Il Seguiti Franco, in particolare, a seguito del ritardo
nell'erogazione dei fondi pubblici, ha anticipato somme in favore dell'Erario, perché
immedesimato nelle problematiche personali dei docenti, dei fornitori e degli allievi che
non avevano percepito i rimborsi dovuti, dimostrando il suo senso etico. Paradossale appare, a suo dire, la citazione della Procura
Regionale quando contesta un presunto danno erariale di circa .16.000,00. I corsi, in realtà, sono stati regolarmente tenuti ed
effettuati tutti i pagamenti al personale docente ed elargiti i rimborsi spese agli
studenti, in una parola sono stati raggiunti tutti gli scopi istituzionali. Chiede, pertanto, che il Collegio respinga le richieste della
Procura Generale perché infondate in fatto ed in diritto. All'odierna pubblica udienza il Procuratore Regionale Antonio
Giuseppone in via preliminare ribadisce la veridicità della ricostruzione della vicenda
riguardante il corso manutentori delle attrezzature subacquee tenuto dalla
Consulting and Management s.a.s., effettuata sulla base dei rapporti della Guardia di
Finanza trasfusa nell'atto di citazione e della normativa e della convenzione stipulata
tra la Consulting ed il Ministero del Lavoro in data 6/8/1996 (allegato 3 del rapporto
della Guardia di Finanza). Dalla lettura della convenzione emerge con chiarezza quali erano
gli scopi della sovvenzione e quali erano le modalità operative delle erogazioni da parte
del Ministero. Ribadisce, che il Ministero del Lavoro aveva ritenuto meritevole di
approvazione il corso di formazione professionale ma tale apprezzamento non fa acquisire
alla società alcun diritto soggettivo all'erogazione dei finanziamenti. In realtà la società aveva un obbligo stabilito dalla
convenzione di anticipare le spese che il Ministero poi avrebbe rimborsato, in presenza
del superamento di un duplice vaglio. Le spese dovevano essere documentate e
l'Amministrazione doveva operare un giudizio di merito teso a valutare l'ammissibilità
delle spese stesse in relazione alle finalità del corso. Reitera pertanto al richiesta di condanna dei convenuti. L'avv. Salivetto insiste nell'affermare l'inesistenza del danno
erariale. Per quanto riguarda il procedimento penale il difensore insiste
nell'affermare che non esiste alcun procedimento penale a carico dei suoi assistiti, ma
nei confronti di altri soggetti. Deduce, poi, che il Pubblico Ministero ha evidenziato
simulazioni di pagamenti,,i quali, al contrario, sono stati effettuati. Osserva inoltre che ancorché fosse vero il rilievo formale di
una certa discrasia tra quanto raccomandato nel vademecum e quanto effettivamente posto in
essere, è un rilievo soltanto formale, mentre l'importante è che il denaro abbia avuto
una corretta destinazione sociale. Conclude ritenendo infondata la richiesta di condanna dei suoi
assistiti. Il Procuratore regionale replica che esiste un procedimento
penale a carico dei convenuti aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Roma n. 7120/01 N RGNR. DIRITTO Reputa il Collegio che la causa è matura per la decisione, pur
sussistendo un contrasto tra le parti in ordine alla pendenza del procedimento penale a
carico dei convenuti Franco Seguiti ed Ornella Milani. Non appare opportuno, tuttavia, esperire un supplemento di
istruttoria al fine di acquisire notizie in ordine alla pendenza di detto procedimento,
stante l'autonomia del giudizio penale e del giudizio dinnanzi a questa Corte dei conti.
Quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa, attraverso
la valutazione dei comportamenti dei soggetti, legati alla pubblica Amministrazione da un
rapporto di impiego o di servizio, che abbiano provocato un danno patrimoniale all'Ente. Ciò posto nessuna influenza può rivestire ai fini di tale
verifica un giudizio penale tendente ad accertare la sussistenza di fatti costituenti
reato, anche se adottati in occasione della medesima vicenda oggetto del giudizio dinnanzi
a questa Corte dei conti. Nel merito, si rileva che la decisione della presente vertenza
implica l'accertamento degli imprescindibili presupposti di qualunque fattispecie di
responsabilità amministrativo-contabile e cioè un danno prodotto nella sfera
patrimoniale di un Ente pubblico, un comportamento doloso o gravemente colposo
addebitabile a persone legate alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego o di
servizio, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta
commissiva od omissiva imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto, in quanto connessa
allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in essere in violazione di obblighi di
servizio. Nel caso di specie il finanziamento comunitario, di cui hanno
beneficiato i convenuti, rientrava tra quelli previsti per l'attuazione del P.O.90603316-
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - così come approvato dalla Commissione
delle Comunità Europee con decisione n. C/91 1247 del 19/6/1991 e n. C/95 2999 del
29/11/1995. Lo stesso fondo era inserito nel più ampio quadro comunitario
concernente gli interventi del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito degli obiettivi 3 e 4,
con lo scopo di combattere la disoccupazione di lunga durata, attraverso la facilitazione
dell'inserimento professionale dei giovani, nonché l'adeguamento delle professionalità
all'evoluzione dei sistemi di produzione, così come precisato dal Procuratore Regionale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la
Consulting and Management s.a.s. hanno stipulato il giorno 6/8/1996 apposita convenzione. Il Ministero, viste le decisioni su indicate della Commissione
dell'Unione Europea, ha affidato in regime di concessione alla società di cui il Seguiti
Franco era Direttore del corso, nonché socio accomandante della Consulting and Management
s.a.s. e la Milani Ornella quale rappresentante legale e socio accomandatario della
medesima società, oltre che coniuge del Seguiti, l'organizzazione e la realizzazione del
progetto manutentori delle attrezzature subacquee. Per la realizzazione del progetto il Ministero si impegnava ad
erogare un contributo globale FSE, pari a lire 64.480.050, equivalente al 45% del costo
complessivo del progetto. La quota di cofinanziamento nazionale pari a lire 78.808.950
veniva posto a carico del fondo di rotazione legge 183/87. L'erogazione del contributo doveva avvenire secondo le seguenti
modalità: 1)-pagamento del primo anticipo, pari al 50% del contributo
globale concesso, dopo comunicazioni da parte dell'Ente dell'avvenuto inizio
dell'attività formativa, previa presentazione delle fatture; 2)-pagamento di un secondo anticipo fino alla misura massima di
un ulteriore 30% del contributo, su presentazione da parte dell'Ente di una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 e successive modifiche, rilasciata dal
legale rappresentante, attestante il superamento del 50% dell'attività di cui al progetto
approvato ed il corrispondente utilizzo di almeno il 50% del contributo erogato; 3)-pagamento del saldo finale a conclusione del progetto, previa
verifica amministrativo-contabile da parte del competente ufficio del Ministero del
rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione sull'attività svolta e gli
obiettivi raggiunti (artt. 6 e 7 della convenzione). La più recente giurisprudenza di questa Corte dei conti ha
rilevato che il rendiconto nell'attuale ordinamento deve essere considerato un atto
giuridico dovuto che risponde alla regola generale secondo cui chiunque abbia amministrato
beni altrui deve dare ragione del proprio operato (art. 1713 c.c.), al fine di rendere
effettive le condizioni per considerarsi liberato da ogni responsabilità in relazione
agli atti compiuti. I documenti aventi una valenza probatoria decisiva in ordine alla
veridicità e legittimità delle variazioni intervenute nelle somme gestite si
identificano in tutti quegli atti nei quali, esaurita la fase di verifica amministrativa
del rendiconto, rimane oggettivamente radicata l'idoneità o meno di essi a riflettere
sotto l'aspetto giuridico i singoli momenti operativi della gestione. Le risultanze contabili scaturenti dall'esame della
rendicontazione costituiscono presupposto e punto di partenza della domanda giudiziale del
Pubblico Ministero, con riferimento a quelle situazioni che risultino contestate nella
loro legittimità e pertinenza o non adeguatamente e documentalmente giustificate,
concretamente sussumibili, quindi, nell'ambito di una fattispecie generatrice di
un'ingiusta diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione. L'Ente di formazione professionale che riceve fondi per
l'apprestamento dei corsi deve ritenersi onerato della prova in ordine al buon fine dei
predetti e secondo la destinazione normativamente prevista delle somme spese e, in
difetto, è obbligato alla loro restituzione. Nella fattispecie in esame deve ritenersi esistente un rapporto
di servizio tra i convenuti e l'Amministrazione, in quanto i medesimi hanno svolto
un'attività in favore dell'Amministrazione per il raggiungimento di fini propri della
stessa con l'assunzione di particolari vincoli volti ad assicurare il buon andamento
dell'attività affidata e la sua rispondenza all'esigenze generali cui essa è
preordinata. E' pertanto innegabile che, a seguito dell'affidamento del corso
di formazione, la società in questione e per essa i convenuti, si sia obbligata a
realizzare le attività formative secondo le modalità e gli obiettivi fissati
dall'Amministrazione. Il rapporto di servizio che presuppone la gestione di pubbliche
risorse è sottoposta di conseguenza al giudizio di questa Corte dei conti che deve
accertare gli elementi della responsabilità ed in primis la sussistenza del danno per
l'Erario derivante da illeciti commessi da parte dell'Ente concessionario della tenuta del
corso. Come precisato nell'atto di citazione la gestione del corso di
formazione professionale è stata sottoposta al vaglio dell'Amministrazione che ha
provveduto ad attivare controlli ispettivi e successivamente anche investigativi da parte
della Guardia di Finanza. Individuata l'ipotesi del danno va verificato se esso abbia le
caratteristiche di certezza, attualità e concretezza necessarie per costituire danno
risarcibile ed a tal fine occorre esaminare le ipotesi di danno precisate dal Procuratore
Regionale. Per quanto attiene i docenti esterni - cod. A2 il Bozzi
Pierfranco per n. 186 ore di docenza ha dichiarato che il pagamento di quanto a lui dovuto
per la prestazione lavorativa è stato direttamente corrisposto in contanti dal dottor
Seguiti Franco, il quale gli ha consegnato in data 10/1/1998 una ricevuta unica
complessiva. Vero è che il vademecum cui gli Ispettori
ministeriali facevano riferimento in materia di controlli sui corsi di formazione
professionale la modalità di pagamento per contanti non era ritenuta ammissibile per
somme superiori a lire 2.000.000 (.1.032,91), come sarebbero tutti gli acconti
versati al Bozzi, tuttavia la dichiarazione resa dallo stesso docente e la mancanza di
iniziative giudiziarie nei confronti della società per il recupero del credito fanno
desumere che si tratti nella specie di irregolarità soltanto formale che si distingue
dall'ipotesi di danno erariale. La richiesta risarcitoria del Procuratore Regionale sul punto
deve essere disattesa. Codocenti esterni le
stesse deduzioni in ordine alla irregolarità formale dei pagamenti effettuati dalla
Consulting and Management s.a.s riguardano anche le fatture rilasciate dai signori
Barbaresi Stefano e Spinelli Roberto, per i quali non si può parlare di una duplicazione
di spesa. Per quanto attiene al codocente Barbaresi Stefano, per n. 44 ore
di codocenza specialistica, parcella del 13/05/1997 è stata pagata tramite bonifico
bancario B.N.L. il 3/6/1997, mentre per quanto attiene all'insegnante Spinelli Roberto,
per 50 ore di codocenza , la nota/parcella del 13/5/1997 è stata pagata per contanti il
2/6/1997. Per il punto in contestazione non sussiste il preteso danno
erariale, che consiste nella diminuzione patrimoniale dell'Ente che nella specie non si
verifica. Appare, quindi, verosimile una duplicazione di controlli sulla medesima
documentazione di spesa. Tutor codice - A5: Costituisce danno erariale il mancato pagamento della ritenuta
d'acconto di lire 1.710.000 (.883,14) sulla fattura del docente Seguiti Gabriele
Maria e di lire 2.873.940 (.1.484,27) sulla fattura intestata al Seguiti Franco.
Ugualmente da risarcire all'Amministrazione è la somma di lire 190.500 (.98,39)
destinata agli allievi a titolo di indennità di frequenza che non risulta corrisposta. Per tale punto della domanda attrice la somma totale da porre a
carico dei convenuti ammonta a lire 1.710.000 + lire 2.873.940 + lire 190.500 uguale lire
4.774.440 (.2.465,79). Viaggi, vitto e alloggio - cod. B3-B4-B5 Non sussistono le attestazioni di rimborso per le spese di
viaggio debitamente sottoscritte dagli allievi del corso. Conformemente a quanto
evidenziato dal Pubblico Ministero il Collegio ritiene che il finanziamento di lire
1.335.000 (.689.47) non è stato destinato al fine previsto, rimanendo nella
disponibilità finanziaria della società e pertanto deve essere addebitato ai convenuti. Attrezzature - cod. C1 La società Consulting Management s.a.s. ha esibito idonei
giustificativi di pagamento per lire 13.000.0000 mentre l'importo di lire 1.800.000
(.929,62) è stato rendicontato e finanziato in più stante la restituzione delle 3
bombole ed apparecchiature indicate nella fattura n. 97029 del 26/4/1997 della Mapiro. La
somma finanziata in più e non dovuta costituisce danno per la Pubblica Amministrazione. Personale non docente esterno - cod. C4 Sussiste una controversia legale in corso tra il signor Toti
Patrizio e la società Consulting in merito agli emolumenti dovuti da quest'ultima al
citato prestatore d'opera esterno. Il presunto danno erariale non ha, allo stato, le
necessarie caratteristiche di certezza, attualità e concretezza. Immobili ( fitto locali) cod.C6 Come indicato nella parte storica, a seguito di contratto di
affitto per le aule con la Scienza S.r.l. la Consulting emetteva la fattura n. 4/97 per
locazione della durata di 5 mesi. Poiché il corso di formazione professionale si è
concretamente svolto deve desumersi che il debito nei confronti de La Scienza S.r.l. è
stato onorato come risulta dalla contabilità rilevata nel libro giornale in data
16/7/1997, anche se i relativi pagamenti sono stati regolati tramite cassa e, quindi, per
contanti. Situazione quest'ultima che, pur irregolare, non costituisce
danno erariale. Né d'altra parte risulta che, il locatore si sia attivato per
il recupero del suo credito attraverso i normali mezzi che l'ordinamento prevede per i
recupero crediti. Costi di progettazione - cod. D1 a) il signor Seguiti Franco per la collaborazione autonoma
occasionale vantava un credito di lire 5.000.000 (. 2.582,28) a lordo della ritenuta
d'acconto. Solo il mancato versamento di quest'ultima costituisce un danno per l'Erario; b) il signor Seguiti Gabriele Maria in data 10/1/1998 presentava
la parcella indicata dal Procuratore Regionale per un importo di lire 5.000.000 (.
2.582,28) al lordo della ritenuta d'acconto. Tale pagamento avveniva con assegno bancario
(cfr. G.A.R.A.D.E. allegato n. 26) senza risultare agli atti il pagamento della ritenuta
d'acconto di lire 1.000.000 (. 516,46). Ne consegue che tale importo di lire
1.000.000 (.516,46) deve essere posto a carico dei convenuti. Conclusivamente il danno erariale ammonta a lire 2.000.000
(. 1032,91). Dispense cod. D2 Per la voce di spesa il Seguiti e la Milani non hanno dimostrato
il versamento delle ritenute d'acconto da pagare nell'anno 1999, ammontanti a lire 600.000
(.309,87), sulle parcelle dei signori Corvetto e Barbadori. Da tale omissione consegue un danno ingiusto per le casse dello
Stato. Il Collegio, pertanto, condivide le censure mosse dal Pubblico
Ministero. Pubblicazione bando e consultazione e ricerca - cod. D3 + D4 Sul punto il Seguiti e la Milani nelle proprie deduzioni hanno
affermato che la fattura della Piemme S.p.a., in conseguenza delle ridotte erogazioni da
parte dell'Amministrazione, è stata saldata con notevole ritardo a seguito di azione di
recupero intentata dalla stessa Piemme S.p.a.. A tal fine allegano copia informale di una
nota dell'avv. Stefano Gattamelata, procuratore della Piemme S.p.a., il quale accetta la
somma di lire 3.000.000 (.1.549,37) in contanti dalla Consulting and Management
s.a.s. a saldo di quanto dovuto. La pretesa attrice sul punto non può essere accolta, essendo
sufficientemente provata la circostanza dell'avvenuto pagamento, in relazione al debito
della Consulting and Management s.a.s per la pubblicità del corso di formazione
professionale. Sussistendo nella specie il danno erariale, il Collegio reputa
adeguatamente provato l'elemento soggettivo della colpa grave che non può essere escluso
nella fattispecie in esame e del nesso di causalità tra l'elemento soggettivo ed
oggettivo, in quanto i convenuti, approfittando della loro posizione di incaricati di un
pubblico servizio, non hanno dimostrato la correttezza necessaria nel raggiungimento delle
finalità da perseguire. Quanto sopra evidenziato, non ritiene il Collegio di far uso del
potere riduttivo ex art. 52 del R.D. 12/7/1934 n. 1214, considerato il comportamento dei
soggetti responsabili, i quali dovranno rispondere in parti uguali del danno causato al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) per l'importo di lire 10.508.940 ora .5.427,41 (. 2.713,71.
per ciascuno dei convenuti) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio - definitivamente pronunciando CONDANNA i signori: SEGUITI FRANCO,
nato a Roma il 13.8.28 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77; MILANI ORNELLA,
nata a Roma il 27.12.33 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77; al pagamento in favore del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali della somma di lire 10.508.940 (diecimilionicinquecentottomilanovecentoquaranta)
ora .5.427,41 (cinquemilaquattrocentoventisette/quarantuno) - . 2.713,71.(duemilasettecentotredici/settantuno)
per ciascuno dei convenuti - oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
in Euro Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28
aprile 2003. L'Estensore
Il
Presidente (Fausta Di Grazia)
(Furio Pasqualucci)
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