Sent. n.                                   

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, composta dai magistrati:

dott. Furio PASQUALUCCI                                   Presidente

dott.ssa Piera MAGGI NARDONE             Consigliere

dott.ssa Fausta DI GRAZIA                   Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 057415/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale, contro i signori:

SEGUITI FRANCO, nato a Roma il 13.8.28 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77;

MILANI ORNELLA, nata a Roma il 27.12.33 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77;

Visti gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28/04/2003, il consigliere relatore Fausta Di Grazia, il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Antonio Giuseppone e l'avv. Giuseppe Salivetto.

Considerato in

FATTO

A seguito di apposita segnalazione da parte della Procura Generale di questa Corte dei conti del 18 luglio 2000, dalla quale emergevano profili di danno erariale, il Procuratore Regionale intraprendeva accertamenti istruttori in merito alla organizzazione e gestione del progetto formativo “manutentori delle attrezzature subacquee”, tenuto dalla Consulting and Management s.a.s., nel periodo gennaio-luglio 1997, per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ente erogatore dei fondi dell'Unione Europea che finanziava le relative spese.

Nel corso delle indagini il Requirente, in data 26 settembre 2000, delegava la Guardia di Finanza, Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lazio - G.A.R.A.D.E., al compimento di accertamenti istruttori, che culminavano con il rapporto del 30 aprile 2001.

Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore precisava che sulla questione è stato aperto procedimento penale n. 2280/99 R.G.N.R. istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, inviato per competenza all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi, dove assumeva il n. 2849/2000 R.G.N.R..

Il procedimento veniva definito con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Lodi del 22 gennaio 2001 che disponeva l'archiviazione di parte del procedimento stesso

(per altra e diversa vicenda), mentre per i fatti oggetto dell'atto di citazione ne disponeva il rinvio al P.M. competente. Tale adempimento veniva operato in data 29 gennaio 2001.

Il procedimento penale è tuttora pendente a detta del Pubblico Ministero.

Il corso “manutentori delle attrezzature subacquee” veniva approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che stipulava apposita convenzione il 6 agosto 1996 con il legale rappresentante della Consulting and Management s.a.s., regolante i rapporti tra le parti.

Il costo preventivato per la realizzazione del corso di formazione era di L. 143.289.000, il costo rendicontato alla fine del corso dalla Consulting and Management è stato di L. 143.285.000, mentre il costo riconosciuto come rimborsabile alla predetta società, a seguito di verifica ex post operata dagli Ispettori ministeriali è stato di L. 125.163.299.

La Consulting and Management s.a.s. riceveva per la gestione del corso di formazione le seguenti somme: L. 31.523.580 il 19.6.97 e L. 32.240.025 il 29.5.97 a titolo di I anticipo; L. 31.523.580 il 24.9.98 e L. 19.344.010 il 15.9.98 a titolo di II anticipo; L. 5.792.650 e L. 4.739.450 il 1.10.98 a titolo di saldo.

Al termine del corso (luglio 1997) la predetta società presentava al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un rendiconto finale, mettendo altresì a disposizione dell'Amministrazione la documentazione giustificativa delle spese, asseritamente sostenute per l'attività corsuale. Nel periodo 2-19 settembre 1997 la Pubblica Amministrazione procedeva ad una verifica ex post sulla regolare gestione del corso di formazione, da poco terminato. Gli Ispettori ministeriali Matteocci e Brignola redigevano in quella sede apposito verbale controfirmato dal sig. Seguiti Franco, Direttore del corso di formazione e socio accomandante della Consulting and Management (oltre che coniuge della sig.ra Milani Ornella, socio accomandatario della medesima società), decurtando la cifra sopra indicata quale “costo rendicontato” e riconoscendo come rimborsabile la minor somma di L. 125.163.299, parte della quale - alla data della predetta verifica ex post - era stata già pagata dalla Consulting and Management (e pertanto poteva essere ammessa a rimborso immediato a valere sui fondi pubblici concessi), mentre altra parte era stata semplicemente “impegnata” dalla società organizzatrice del corso, ma non ancora effettivamente “pagata” e documentata come tale al Ministero del Lavoro.

Questa ulteriore somma (distinta per voci di costo) era stata pertanto riconosciuta dagli Ispettori come attinente alle finalità del corso di formazione e, pertanto, inserita tra quelle “ammissibili”, ma sarebbe stata rimborsata quando la Consulting and Management avesse documentato l'effettivo pagamento della stessa.

A tal fine la società era interessata da una ulteriore e successiva verifica ex post tendente al controllo dell'effettivo pagamento delle spese risultate alla prima verifica come “impegnate”, ma non ancora “pagate”.Tale ulteriore verifica avveniva in data 4 e 6 novembre 1998 da parte della sig.ra Di Iorio Palmarosa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In quella sede l'ispettore ministeriale riscontrava come “pagate” alcune delle somme riportate come semplicemente “impegnate” nella precedente verifica ispettiva, mentre per altre spese ammontanti a L. 10.664.000 riportava a verbale che non essendo stato liquidato il saldo alla Consulting and Management s.a.s., le stesse non erano state ancora pagate da quest'ultima.

Per tali ultime spese, pertanto, la società veniva sottoposta ad una ulteriore verifica del 20 luglio 1999 da parte degli Ispettori Rossi e Calmanti che attestavano con apposito verbale sottoscritto anche dal dott. Seguiti che le spese stesse risultavano documentate dalla Consulting and Management come “pagate” e pertanto potevano essere ammesse a rimborso, ad eccezione della somma di L. 1.800.000 relativa alla parcella (ancora non pagata) del sig. Toti Patrizio, il quale aveva iniziato una vertenza civile nei confronti della società.

La Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie - esaminando la documentazione acquisita in ordine alla organizzazione e gestione del corso di formazione professionale, evidenziava una serie di anomalie, rilevanti sia sotto il profilo penale che amministrativo. Tali anomalie venivano doviziosamente illustrate nel rapporto prot. 3302/N.S.R.F.C/I del 24 marzo 2000, acquisito dal G.A.R.A.D.E. della Guardia di Finanza delegata dal Requirente, e richiamato nel rapporto del 30 aprile 2001.

Le irregolarità riscontrate e relative a somme estranee alla finalità del corso, ma comunque rimborsate dal Ministero del Lavoro, ammontavano a L. 31.127.904. La Guardia di Finanza rendeva noto che “successivamente, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota nr. 5226/7 del 25.1.2001, a firma del dirigente generale dell'ufficio centrale O.F.P.L. dott.ssa A. Vittore, provvedeva a costituire in mora ed avviare il relativo procedimento di autotutela a carico della Consulting and Management s.a.s., per l'intero importo finanziato pari a lire 125.163.295, e non limitatamente a quanto rilevato nel corso degli accertamenti (lire 31.127.904).

A detta del Procuratore Regionale l'indebito finanziamento percepito dalla Consulting and Management s.a.s., pari a lire 31.127.904 (importo scaturito dagli accertamenti) è da ascrivere quale danno alle pubbliche finanze, pur in presenza dell'atto di messa in mora, per l'intero finanziamento percepito (125.163.295) emesso dall'ente erogatore.

Conseguentemente il Requirente con atto di citazione 13/5/2002 chiamava in giudizio i signori:

1)dott. Seguiti Franco, Direttore del corso oltre che socio accomandante della Consulting and Management s.a.s. che, in veste di Direttore del corso, ha presentato la rendicontazione e la relativa documentazione giustificativa, con irregolari modalità;

2) sig.ra Milani Ornella, socio accomandatario della società che oltre ad aver partecipato alle operazioni di verifica ex post da parte degli Ispettori ministeriali, presentando documentazione irregolare (come sopra specificato) ha beneficiato, non avendone diritto, di contribuzioni pubbliche per la realizzazione di un corso di formazione, omettendo, inoltre di versare la prevista ritenuta d'acconto su alcune fatture.

Il Procuratore Regionale rileva che il danno erariale accertato dalla Guardia di Finanza - G.A.R.A.D.E., ammonta come già detto a L. 31.127.904 (pari a € 16.076,22) (somma che è costituita per L. 29.327.904 da finanziamenti percepiti e non destinati agli scopi previsti, e per L. 1.800.000 da somme non ammissibili ma ugualmente percepite).

Individua, a tal fine, le seguenti tipologie di spesa:

Docenti Esterni:

Deduce il Procuratore Regionale che in merito a questa voce di spesa, la Guardia di Finanza ha potuto riscontrare che relativamente al pagamento della parcella del sig. Bozzi Pierfranco per 186 ore di docenza, è indicata nella medesima, quale forma di pagamento, la emissione di tre assegni bancari. Peraltro la parcella stessa risulta controfirmata per quietanza dal Bozzi stesso.

Viceversa, gli accertamenti compiuti successivamente dalla Guardia di Finanza hanno potuto riscontrare che i predetti tre assegni bancari erano stati emessi a favore di beneficiari diversi dal Bozzi Pierfranco, di conseguenza l'indicazione dei pagamenti annotati sulla citata nota/parcella appare concretamente fittizia e finalizzata all'ottenimento dello svincolo della cifra residua dovuta a saldo, atteso che tale svincolo era subordinato ad una idonea dimostrazione dell'impiego della somma percepita per il secondo anticipo, inoltre dall'esame del libro giornale della Consulting, effettuato dal Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, veniva rilevato un debito nei confronti di tale Bozzi Pierfranco e non venivano rilevati pagamenti a favore del medesimo.

Codocenti esterni:

In merito alla fattura n. 8/97, rilasciata dal sig. Barbaresi Stefano per docenza specialistica, la Guardia di Finanza rilevava che in sede di verifica ex post del 19.9.97 il Seguiti esibiva agli Ispettori Matteocci e Brignola la suddetta fattura, recante in calce la data del 3.6.97 e la firma per quietanza del docente. Tale fattura, pertanto, veniva riconosciuta dagli Ispettori come “impegnata” e “pagata” e come tale ammessa a rimborso.

In sede di seconda verifica ex post, da parte della sig.ra Di Iorio avvenuta il 6.11.98 il Seguiti ripresentava la medesima fattura (già riconosciuta come “pagata”) facendola attestare, per la seconda volta, come “pagata” e da rimborsare.

Come chiarito dalla Guardia di Finanza “nella circostanza sopra segnalata non veniva prodotto alcun documento <artefatto> ma il Seguiti, pur essendo a conoscenza del pagamento della spesa, consapevolmente risottoponeva all'esame lo stesso proponendolo quale documento di spesa riconosciuta impegnata in occasione del precedente controllo e non ancora pagata. L'azione induceva in errore la sig.ra Di Iorio Palmarosa, funzionario del Ministero del Lavoro incaricata del controllo avvenuto in data 6.11.98 la quale non si avvedeva che la spesa fosse già stata riconosciuta pagata in occasione della precedente verifica.

Seguiti Franco (Direttore del corso) proseguiva con la rendicontazione della nota/parcella del 13.5.97 di lire 2.500.000 al lordo della ritenuta d'acconto, relativa alle prestazioni offerte dal codocente Spinelli Roberto. Infatti veniva rilevato che il Seguiti, in sede di verifica ex post del 19.9.97, esibiva agli Ispettori del lavoro Matteocci e Brignola, la sopracitata parcella recante in calce la data di pagamento del 2.6.97 accanto alla firma per quietanza dello stesso docente, attestante l'avvenuto pagamento.

Successivamente in sede di verifica ex post del 6.11.98 (finalizzata al riscontro del pagamento delle spese in precedenza riconosciute impegnate), il Seguiti esibiva la medesima parcella recante una attestazione di pagamento avvenuta in data diversa da quella risultata esibita nella precedente circostanza, inducendo in errore la sig.ra Di Iorio Palmarosa, la quale non poteva rilevare che la stessa spesa era stata riconosciuta pagata in occasione della precedente verifica del 19.9.97.

Asserisce il Requirente che tali raggiri venivano ideati e messi e messi in pratica dal Seguiti Franco al fine di poter far fittiziamente risultare, in occasione del controllo esperito dalla sig.ra Di Iorio, il raggiungimento di un totale di spese pagate pari a quello risultato impegnato in occasione del precedente verbale amministrativo-contabile del 19.9.97, attraverso la riproposizione di spese già pagate al posto di presunte spese ancora da pagare.

Tutors - Cod. A5

Rileva l'attore che la Guardia di Finanza ha contestato alla Consulting di non aver dimostrato il pagamento della ritenuta d'acconto di L. 1.710.000 sulla fattura del docente Seguiti Gabriele Maria (figlio del Seguiti e della Milani), pur avendone ottenuto il rimborso dall'Amministrazione.

Analoga contestazione riguarda la spesa di cui al cod. A6 (Direttore, tutors esterno) per mancato versamento della ritenuta d'acconto di L. 2.873.940 sulla fattura intestata a Seguiti Franco.

Per quanto riguarda le spese relative a “indennità di frequenza e assicurazione allievi” (cod. B1) la Guardia di Finanza ha riscontrato che L. 190.500, destinate agli allievi ritirati a titolo di indennità di frequenza, non sono state corrisposte agli allievi medesimi.

 

Viaggi, vitto e alloggio - cod. B3-B4-B5

Gli Ispettori avevano riconosciuto come rimborsabile la somma di L. 2.535.300, il G.A.R.A.D.E., invece, nel proprio rapporto affermava che dall'esame dei giustificativi di spesa e relativi pagamenti svolti dal Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie emergeva che il sig. Seguiti Franco, in occasione di un riscontro documentale, non esibiva le attestazioni di rimborso <spese viaggio> debitamente sottoscritte dagli allievi del corso; inoltre, anche il rappresentante legale della Consulting, sig.ra Milani Ornella, per tali voci di costo esibiva i soli giustificativi di spesa, consistenti nei biglietti autobus e scontrini di consumazione pasti. La stessa non esibiva le dichiarazioni (ricevute) di rimborso da parte degli allievi per L. 1.335.000.

Attrezzature - cod. C1:

In merito a questa voce di spesa, la Guardia di Finanza ha rilevato che, a seguito della restituzione di n. 3 bombole di 15lt e delle restanti apparecchiature indicate nella fattura n. 97029 del 26.4.97 della Mapiro, la stessa società emetteva nei confronti della Consulting una nota di accredito n. 97001 del 26.4.97 per un importo di L. 1.800.000. Nonostante tale restituzione di materiale, la Consulting non provvedeva a detrarre la corrispondente cifra dalla voce di sua competenza (C1) ma lo ha fatto, inopportunamente, per l'altra voce di costo (C2) “materiale didattico e di consumo”.

Secondo la Guardia di Finanza - G.A.R.A.D.E., la situazione ha determinato di fatto un maggiore importo rendicontato, infatti detraendo L. 1.800.000 (nota di accredito) dalla cifra complessiva di L. 14.800.000, la cifra esatta da rendicontare era di L. 13.000.000.

Personale non docente esterno - cod. C4:

Dalla documentazione acquisita la Guardia di Finanza - G.A.R.A.D.E., nel proprio rapporto riscontrava una controversia legale in corso tra il sig. Toti Patrizio e la società Consulting in merito agli emolumenti dovuti da quest'ultima al citato prestatore d'opera esterno.

La prestazione professionale di segreteria veniva addebitata con la parcella del 10.7.97. Il pagamento avveniva in due fasi: per il primo pagamento di metà della cifra dell'intera parcella non emergevano irregolarità, mentre per il saldo della citata parcella, che avveniva nell'anno 1998, emergevano irregolarità di carattere fiscale.

Dall'esame dei pagamenti è quindi emerso che la parte, per l'importo documentato e riconosciuto ha esibito idonei giustificativi di pagamento per L. 4.440.000; mentre per l'importo di L. 1.560.000 la parte non ha adottato modalità di pagamento che soddisfino i requisiti voluti per l'ammissibilità del costo (importo ritenuta per l'anno 1998 l. 360.000+ residuo credito L. 1.200.000)”.

Immobili (fitto locali) - cod. C6:

In data 15.1.97 la Consulting stipulava con la Scienza S.r.l. un contratto di affitto aule per complessive L. 3.500.000 IVA inclusa. Per tale contratto la Scienza S.r.l. emetteva la fattura n. 4/97 (locazione per 5 mesi) e nella stessa venivano indicate le modalità di pagamento dai responsabili della Consulting (n. 3 assegni bancari);

Il Requirente aggiunge che dall'esame del rapporto del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie è emerso che tali modalità di pagamento sarebbero state controfirmate per ricevuta da tale Tozzi Lidia, a ciò delegata dalla società La Scienza s.r.l..

Tale precisazione è importante perché quest'ultima, sentita quale persona informata sui fatti dalla G.d.F., ha disconosciuto la firma apposta su tale fattura, ed ha anzi dichiarato che lo stesso Seguiti Franco l'avrebbe rassicurata sul futuro pagamento a corsi effettuati.

Al momento della presentazione della fattura agli Ispettori ministeriali, la stessa non era stata ancora pagata, e quindi i responsabili della Consulting hanno rappresentato una situazione di fatto non veritiera, simulando l'avvenuto pagamento della fattura stessa.

Dall'esame delle copie degli assegni bancari, acquisiti dai militari del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, emergeva che gli assegni riportati nella citata fattura erano stati effettivamente emessi per l'importo indicato, ma a favore di beneficiari diversi dalla società La Scienza s.r.l., inoltre da un controllo effettuato dallo stesso Reparto presso la società la Scienza s.r.l., emergeva il mancato introito della somma dovuta per la locazione di aule cedute alla Consulting per un importo di L. 3.500.000.

A detta del Procuratore le somme non documentate ammontano a L. 3.500.000 (€. 1.807,60).

Costi di progettazione - cod. D1:

La Guardia di Finanza G.A.R.A.D.E. per questa voce di costo rilevava che:

a) ll dott. Seguiti Franco presentava in data 10.7.97 la parcella n. 2 per un importo di L. 5.000.000 (€.2.582,28) (al lordo della ritenuta d'acconto) per collaborazione autonoma occasionale di progettazione, nella stessa non venivano riportate indicazioni circa le modalità di pagamento.

Non è risultata agli atti il pagamento delle ritenuta d'acconto di lire 1.000.000 (€. 516,46);

b) Il sig. Seguiti Gabriele Maria, in data 10.1.98, presentava n. 1 parcella per un importo di lire 5.000.000 (€.2.582,28) (al lordo della ritenuta d'acconto); tale pagamento avveniva con assegno bancario, senza risultare agli atti il pagamento della ritenuta d'acconto di lire 1.000.000” (€.516,46).

Il Procuratore regionale ritiene conclusivamente un importo pagato ma non documentato per L. 6.000.000  (€.3098,74) (parcella Seguiti Franco + ritenuta d'acconto Seguiti Gabriele Maria).

 

Dispense - cod. D2:

La Guardia di Finanza rilevava la mancanza della prova del versamento della ritenuta d'acconto per L. 600.000 (€. 309,87) sulle parcelle dei sigg.ri Corvetto e Barbadori.

Pubblicazione bando e consultazione e ricerca - cod. D3+D4:

La Consulting stipulava con la Piemme S.p.a. un contratto di pubblicità per l'acquisto di spazi sul quotidiano <Il Messaggero> per complessive lire 2.186.634 IVA inclusa.

Per tale contratto la Piemme S.p.a. emetteva in data 30.11.96 la fattura n. 17755 nella quale venivano indicate le modalità di pagamento dai responsabili della Consulting (n. 2 assegni bancari); la predetta fattura veniva esibita in data 4 e 6 novembre 1998 alla sig.ra Di Iorio, incaricata di effettuare la revisione contabile conclusiva finalizzata all'accertamento della regolarità delle spese in precedenza riconosciute come congrue ed impegnate (ma non ancora pagate) dagli ispettori del lavoro Matteocci e Brignola.

La sig.ra Di Iorio nel visionare il citato documento di spesa, esibito dal Seguiti Franco, riteneva sufficientemente dimostrate le modalità di pagamento ivi riportate senza visionare materialmente gli assegni bancari.

Dall'esame delle copie degli assegni bancari, acquisiti dai militari del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, emergeva che gli assegni riportati nella citata fattura erano stati effettivamente emessi per l'importo indicato ma a favore di beneficiari diversi dalla società Piemme S.p.a..

Inoltre da un controllo effettuato dallo stesso Reparto presso la società Piemme S.p.a., emergeva il mancato introito della somma dovuta per la pubblicità alla Consulting per un importo di L. 2.186.364.

La situazione sopra descritta trova addirittura altro e diverso riscontro nella contabilità della Consulting and Management s.a.s., ove il debito nei confronti della Piemme s.p.a. è stato regolarmente rilevato nei bilanci di chiusura anni 1996 e 1997.

Sul punto il Requirente ritiene non sufficientemente provata la circostanza del pagamento in relazione al debito della Consulting and Management nei confronti della Piemme s.p.a. per la pubblicità del corso di formazione per “Manutentori di attrezzature subacquee”.

Tutto ciò premesso il Procuratore Regionale afferma sussistere chiaramente la responsabilità del Seguiti Franco (quale Direttore del corso nonché socio accomandante della Consulting and Management s.a.s.) e della Milani Ornella (rappresentante legale e socio accomandatario della medesima società, oltre che coniuge del Seguiti) nella causazione del danno erariale di L. 31.127.904, corrispondente al totale delle irregolarità riscontrate e ne chiede pertanto la condanna al risarcimento, nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al pagamento di €. 16.076,22 (già £. 31.127.904).

Si sono costituiti i convenuti ed hanno affidato la difesa all'avv. Giuseppe Salivetto il quale in data 8/4/2003 precisa che nessun procedimento penale è stato mai avviato né per truffa ai sensi degli artt. 640 e 640bis c.p. o per qualsivoglia altro reato contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione e che non esiste alcun danno per l'Erario.

Il Seguiti Franco, in particolare, a seguito del ritardo nell'erogazione dei fondi pubblici, ha anticipato somme in favore dell'Erario, perché immedesimato nelle problematiche personali dei docenti, dei fornitori e degli allievi che non avevano percepito i rimborsi dovuti, dimostrando il suo senso etico.

Paradossale appare, a suo dire, la citazione della Procura Regionale quando contesta un presunto danno erariale di circa €.16.000,00.

I corsi, in realtà, sono stati regolarmente tenuti ed effettuati tutti i pagamenti al personale docente ed elargiti i rimborsi spese agli studenti, in una parola sono stati raggiunti tutti gli scopi istituzionali.

Chiede, pertanto, che il Collegio respinga le richieste della Procura Generale perché infondate in fatto ed in diritto.

All'odierna pubblica udienza il Procuratore Regionale Antonio Giuseppone in via preliminare ribadisce la veridicità della ricostruzione della vicenda riguardante il corso “manutentori delle attrezzature subacquee” tenuto dalla Consulting and Management s.a.s., effettuata sulla base dei rapporti della Guardia di Finanza trasfusa nell'atto di citazione e della normativa e della convenzione stipulata tra la Consulting ed il Ministero del Lavoro in data 6/8/1996 (allegato 3 del rapporto della Guardia di Finanza).

Dalla lettura della convenzione emerge con chiarezza quali erano gli scopi della sovvenzione e quali erano le modalità operative delle erogazioni da parte del Ministero. Ribadisce, che il Ministero del Lavoro aveva ritenuto meritevole di approvazione il corso di formazione professionale ma tale apprezzamento non fa acquisire alla società alcun diritto soggettivo all'erogazione dei finanziamenti.

In realtà la società aveva un obbligo stabilito dalla convenzione di anticipare le spese che il Ministero poi avrebbe rimborsato, in presenza del superamento di un duplice vaglio. Le spese dovevano essere documentate e l'Amministrazione doveva operare un giudizio di merito teso a valutare l'ammissibilità delle spese stesse in relazione alle finalità del corso.

Reitera pertanto al richiesta di condanna dei convenuti.

L'avv. Salivetto insiste nell'affermare l'inesistenza del danno erariale.

Per quanto riguarda il procedimento penale il difensore insiste nell'affermare che non esiste alcun procedimento penale a carico dei suoi assistiti, ma nei confronti di altri soggetti.

Deduce, poi, che il Pubblico Ministero ha evidenziato simulazioni di pagamenti,,i quali, al contrario, sono stati effettuati.

Osserva inoltre che ancorché fosse vero il rilievo formale di una certa discrasia tra quanto raccomandato nel vademecum e quanto effettivamente posto in essere, è un rilievo soltanto formale, mentre l'importante è che il denaro abbia avuto una corretta destinazione sociale.

Conclude ritenendo infondata la richiesta di condanna dei suoi assistiti.

Il Procuratore regionale replica che esiste un procedimento penale a carico dei convenuti aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma n. 7120/01 N RGNR.

DIRITTO

Reputa il Collegio che la causa è matura per la decisione, pur sussistendo un contrasto tra le parti in ordine alla pendenza del procedimento penale a carico dei convenuti Franco Seguiti ed Ornella Milani.

Non appare opportuno, tuttavia, esperire un supplemento di istruttoria al fine di acquisire notizie in ordine alla pendenza di detto procedimento, stante l'autonomia del giudizio penale e del giudizio dinnanzi a questa Corte dei conti. Quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa, attraverso la valutazione dei comportamenti dei soggetti, legati alla pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, che abbiano provocato un danno patrimoniale all'Ente.

Ciò posto nessuna influenza può rivestire ai fini di tale verifica un giudizio penale tendente ad accertare la sussistenza di fatti costituenti reato, anche se adottati in occasione della medesima vicenda oggetto del giudizio dinnanzi a questa Corte dei conti.

Nel merito, si rileva che la decisione della presente vertenza implica l'accertamento degli imprescindibili presupposti di qualunque fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile e cioè un danno prodotto nella sfera patrimoniale di un Ente pubblico, un comportamento doloso o gravemente colposo addebitabile a persone legate alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta commissiva od omissiva imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto, in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in essere in violazione di obblighi di servizio.

Nel caso di specie il finanziamento comunitario, di cui hanno beneficiato i convenuti, rientrava tra quelli previsti per l'attuazione del P.O.90603316- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - così come approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C/91 1247 del 19/6/1991 e n. C/95 2999 del 29/11/1995.

Lo stesso fondo era inserito nel più ampio quadro comunitario concernente gli interventi del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito degli obiettivi 3 e 4, con lo scopo di combattere la disoccupazione di lunga durata, attraverso la facilitazione dell'inserimento professionale dei giovani, nonché l'adeguamento delle professionalità all'evoluzione dei sistemi di produzione, così come precisato dal Procuratore Regionale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Consulting and Management s.a.s. hanno stipulato il giorno 6/8/1996 apposita convenzione.

Il Ministero, viste le decisioni su indicate della Commissione dell'Unione Europea, ha affidato in regime di concessione alla società di cui il Seguiti Franco era Direttore del corso, nonché socio accomandante della Consulting and Management s.a.s. e la Milani Ornella quale rappresentante legale e socio accomandatario della medesima società, oltre che coniuge del Seguiti, l'organizzazione e la realizzazione del progetto “manutentori delle attrezzature subacquee”.

Per la realizzazione del progetto il Ministero si impegnava ad erogare un contributo globale FSE, pari a lire 64.480.050, equivalente al 45% del costo complessivo del progetto.

La quota di cofinanziamento nazionale pari a lire 78.808.950 veniva posto a carico del fondo di rotazione legge 183/87.

L'erogazione del contributo doveva avvenire secondo le seguenti modalità:

1)-pagamento del primo anticipo, pari al 50% del contributo globale concesso, dopo comunicazioni da parte dell'Ente dell'avvenuto inizio dell'attività formativa, previa presentazione delle fatture;

2)-pagamento di un secondo anticipo fino alla misura massima di un ulteriore 30% del contributo, su presentazione da parte dell'Ente di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 e successive modifiche, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il superamento del 50% dell'attività di cui al progetto approvato ed il corrispondente utilizzo di almeno il 50% del contributo erogato;

3)-pagamento del saldo finale a conclusione del progetto, previa verifica amministrativo-contabile da parte del competente ufficio del Ministero del rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti (artt. 6 e 7 della convenzione).

La più recente giurisprudenza di questa Corte dei conti ha rilevato che il rendiconto nell'attuale ordinamento deve essere considerato un atto giuridico dovuto che risponde alla regola generale secondo cui chiunque abbia amministrato beni altrui deve dare ragione del proprio operato (art. 1713 c.c.), al fine di rendere effettive le condizioni per considerarsi liberato da ogni responsabilità in relazione agli atti compiuti. I documenti aventi una valenza probatoria decisiva in ordine alla veridicità e legittimità delle variazioni intervenute nelle somme gestite si identificano in tutti quegli atti nei quali, esaurita la fase di verifica amministrativa del rendiconto, rimane oggettivamente radicata l'idoneità o meno di essi a riflettere sotto l'aspetto giuridico i singoli momenti operativi della gestione.

Le risultanze contabili scaturenti dall'esame della rendicontazione costituiscono presupposto e punto di partenza della domanda giudiziale del Pubblico Ministero, con riferimento a quelle situazioni che risultino contestate nella loro legittimità e pertinenza o non adeguatamente e documentalmente giustificate, concretamente sussumibili, quindi, nell'ambito di una fattispecie generatrice di un'ingiusta diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione.

L'Ente di formazione professionale che riceve fondi per l'apprestamento dei corsi deve ritenersi onerato della prova in ordine al buon fine dei predetti e secondo la destinazione normativamente prevista delle somme spese e, in difetto, è obbligato alla loro restituzione.

Nella fattispecie in esame deve ritenersi esistente un rapporto di servizio tra i convenuti e l'Amministrazione, in quanto i medesimi hanno svolto un'attività in favore dell'Amministrazione per il raggiungimento di fini propri della stessa con l'assunzione di particolari vincoli volti ad assicurare il buon andamento dell'attività affidata e la sua rispondenza all'esigenze generali cui essa è preordinata.

E' pertanto innegabile che, a seguito dell'affidamento del corso di formazione, la società in questione e per essa i convenuti, si sia obbligata a realizzare le attività formative secondo le modalità e gli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il rapporto di servizio che presuppone la gestione di pubbliche risorse è sottoposta di conseguenza al giudizio di questa Corte dei conti che deve accertare gli elementi della responsabilità ed in primis la sussistenza del danno per l'Erario derivante da illeciti commessi da parte dell'Ente concessionario della tenuta del corso.

Come precisato nell'atto di citazione la gestione del corso di formazione professionale è stata sottoposta al vaglio dell'Amministrazione che ha provveduto ad attivare controlli ispettivi e successivamente anche investigativi da parte della Guardia di Finanza.

Individuata l'ipotesi del danno va verificato se esso abbia le caratteristiche di certezza, attualità e concretezza necessarie per costituire danno risarcibile ed a tal fine occorre esaminare le ipotesi di danno precisate dal Procuratore Regionale.

Per quanto attiene i docenti esterni - cod. A2 il Bozzi Pierfranco per n. 186 ore di docenza ha dichiarato che il pagamento di quanto a lui dovuto per la prestazione lavorativa è stato direttamente corrisposto in contanti dal dottor Seguiti Franco, il quale gli ha consegnato in data 10/1/1998 una ricevuta unica complessiva.

Vero è che il “vademecum” cui gli Ispettori ministeriali facevano riferimento in materia di controlli sui corsi di formazione professionale la modalità di pagamento per contanti non era ritenuta ammissibile per somme superiori a lire 2.000.000 (€.1.032,91), come sarebbero tutti gli acconti versati al Bozzi, tuttavia la dichiarazione resa dallo stesso docente e la mancanza di iniziative giudiziarie nei confronti della società per il recupero del credito fanno desumere che si tratti nella specie di irregolarità soltanto formale che si distingue dall'ipotesi di danno erariale.

La richiesta risarcitoria del Procuratore Regionale sul punto deve essere disattesa.

Codocenti esterni le stesse deduzioni in ordine alla irregolarità formale dei pagamenti effettuati dalla Consulting and Management s.a.s riguardano anche le fatture rilasciate dai signori Barbaresi Stefano e Spinelli Roberto, per i quali non si può parlare di una duplicazione di spesa.

Per quanto attiene al codocente Barbaresi Stefano, per n. 44 ore di codocenza specialistica, parcella del 13/05/1997 è stata pagata tramite bonifico bancario B.N.L. il 3/6/1997, mentre per quanto attiene all'insegnante Spinelli Roberto, per 50 ore di codocenza , la nota/parcella del 13/5/1997 è stata pagata per contanti il 2/6/1997.

Per il punto in contestazione non sussiste il preteso danno erariale, che consiste nella diminuzione patrimoniale dell'Ente che nella specie non si verifica. Appare, quindi, verosimile una duplicazione di controlli sulla medesima documentazione di spesa.

Tutor codice - A5:

Costituisce danno erariale il mancato pagamento della ritenuta d'acconto di lire 1.710.000 (€.883,14) sulla fattura del docente Seguiti Gabriele Maria e di lire 2.873.940 (€.1.484,27) sulla fattura intestata al Seguiti Franco. Ugualmente da risarcire all'Amministrazione è la somma di lire 190.500 (€.98,39) destinata agli allievi a titolo di indennità di frequenza che non risulta corrisposta.

Per tale punto della domanda attrice la somma totale da porre a carico dei convenuti ammonta a lire 1.710.000 + lire 2.873.940 + lire 190.500 uguale lire 4.774.440 (€.2.465,79).

Viaggi, vitto e alloggio - cod. B3-B4-B5

Non sussistono le attestazioni di rimborso per le spese di viaggio debitamente sottoscritte dagli allievi del corso. Conformemente a quanto evidenziato dal Pubblico Ministero il Collegio ritiene che il finanziamento di lire 1.335.000 (€.689.47) non è stato destinato al fine previsto, rimanendo nella disponibilità finanziaria della società e pertanto deve essere addebitato ai convenuti.

Attrezzature - cod. C1

La società Consulting Management s.a.s. ha esibito idonei giustificativi di pagamento per lire 13.000.0000 mentre l'importo di lire 1.800.000 (€.929,62) è stato rendicontato e finanziato in più stante la restituzione delle 3 bombole ed apparecchiature indicate nella fattura n. 97029 del 26/4/1997 della Mapiro. La somma finanziata in più e non dovuta costituisce danno per la Pubblica Amministrazione.

Personale non docente esterno - cod. C4

Sussiste una controversia legale in corso tra il signor Toti Patrizio e la società Consulting in merito agli emolumenti dovuti da quest'ultima al citato prestatore d'opera esterno. Il presunto danno erariale non ha, allo stato, le necessarie caratteristiche di certezza, attualità e concretezza.

Immobili ( fitto locali) cod.C6

Come indicato nella parte storica, a seguito di contratto di affitto per le aule con la Scienza S.r.l. la Consulting emetteva la fattura n. 4/97 per locazione della durata di 5 mesi. Poiché il corso di formazione professionale si è concretamente svolto deve desumersi che il debito nei confronti de La Scienza S.r.l. è stato onorato come risulta dalla contabilità rilevata nel libro giornale in data 16/7/1997, anche se i relativi pagamenti sono stati regolati tramite cassa e, quindi, per contanti.

Situazione quest'ultima che, pur irregolare, non costituisce danno erariale.

Né d'altra parte risulta che, il locatore si sia attivato per il recupero del suo credito attraverso i normali mezzi che l'ordinamento prevede per i recupero crediti.

Costi di progettazione - cod. D1

a) il signor Seguiti Franco per la collaborazione autonoma occasionale vantava un credito di lire 5.000.000 (€. 2.582,28) a lordo della ritenuta d'acconto. Solo il mancato versamento di quest'ultima costituisce un danno per l'Erario;

b) il signor Seguiti Gabriele Maria in data 10/1/1998 presentava la parcella indicata dal Procuratore Regionale per un importo di lire 5.000.000 (€. 2.582,28) al lordo della ritenuta d'acconto. Tale pagamento avveniva con assegno bancario (cfr. G.A.R.A.D.E. allegato n. 26) senza risultare agli atti il pagamento della ritenuta d'acconto di lire 1.000.000 (€. 516,46). Ne consegue che tale importo di lire 1.000.000 (€.516,46) deve essere posto a carico dei convenuti.

Conclusivamente il danno erariale ammonta a lire 2.000.000 (€. 1032,91).

Dispense cod. D2

Per la voce di spesa il Seguiti e la Milani non hanno dimostrato il versamento delle ritenute d'acconto da pagare nell'anno 1999, ammontanti a lire 600.000 (€.309,87), sulle parcelle dei signori Corvetto e Barbadori.

Da tale omissione consegue un danno ingiusto per le casse dello Stato.

Il Collegio, pertanto, condivide le censure mosse dal Pubblico Ministero.

Pubblicazione bando e consultazione e ricerca - cod. D3 + D4

Sul punto il Seguiti e la Milani nelle proprie deduzioni hanno affermato che la fattura della Piemme S.p.a., in conseguenza delle ridotte erogazioni da parte dell'Amministrazione, è stata saldata con notevole ritardo a seguito di azione di recupero intentata dalla stessa Piemme S.p.a.. A tal fine allegano copia informale di una nota dell'avv. Stefano Gattamelata, procuratore della Piemme S.p.a., il quale accetta la somma di lire 3.000.000 (€.1.549,37) in contanti dalla Consulting and Management s.a.s. a saldo di quanto dovuto.

La pretesa attrice sul punto non può essere accolta, essendo sufficientemente provata la circostanza dell'avvenuto pagamento, in relazione al debito della Consulting and Management s.a.s per la pubblicità del corso di formazione professionale.

Sussistendo nella specie il danno erariale, il Collegio reputa adeguatamente provato l'elemento soggettivo della colpa grave che non può essere escluso nella fattispecie in esame e del nesso di causalità tra l'elemento soggettivo ed oggettivo, in quanto i convenuti, approfittando della loro posizione di incaricati di un pubblico servizio, non hanno dimostrato la correttezza necessaria nel raggiungimento delle finalità da perseguire.

Quanto sopra evidenziato, non ritiene il Collegio di far uso del potere riduttivo ex art. 52 del R.D. 12/7/1934 n. 1214, considerato il comportamento dei soggetti responsabili, i quali dovranno rispondere in parti uguali del danno causato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l'importo di lire 10.508.940 ora €.5.427,41 (€. 2.713,71. per ciascuno dei convenuti) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - definitivamente pronunciando

CONDANNA

i signori:

SEGUITI FRANCO, nato a Roma il 13.8.28 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77;

MILANI ORNELLA, nata a Roma il 27.12.33 ed ivi residente in via M. Rygier n. 77;

al pagamento in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della somma di lire 10.508.940 (diecimilionicinquecentottomilanovecentoquaranta) ora €.5.427,41 (cinquemilaquattrocentoventisette/quarantuno)

- €. 2.713,71.(duemilasettecentotredici/settantuno) per ciascuno dei convenuti - oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 aprile 2003.

      L'Estensore                                                    Il Presidente

 (Fausta Di Grazia)                           (Furio Pasqualucci)