Sezione giurisdizionale Regione Lazio, 4 gennaio 2001 n.21/2001R

Presidente BISOGNO Estensore CASTELLUCCIO

P.M. MAIELLO c. C.C..

Responsabilità – Amministratori e dipendenti di ente – A.S.L. – Comitato di gestione – Pareri direttore amministrativo e sanitario - Illegittima unificazione in un’unica procedura concorsuale di diversi originari concorsi con riserva di posti - Colpa grave - Sussistenza -Fattispecie.

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – U.S.L. – corresponsione emolumenti e compensi – atti illegittimi – sentenza annullamento giudice amministrativo - Danno - Sussistenza -Fattispecie.

Sussiste la responsabilità dei componenti del comitato di gestione,compresi il direttore amministrativo e sanitario per i pareri espressi, per avere con comportamento gravemente colposo,immotivamente, unificato due distinte procedure concorsuali con riserva di posti ad aiuti corresponsabile ospedaliero (neonatologi) esponendo al rischio,come poi è avvenuto,di annullamento degli atti in sede amministrativa da parte dei concorrenti che non hanno tratto vantaggio dal concorso con posti riservati.

Costituisce danno all’erario le somme corrisposte per emolumenti e compensi relativi alla posizione di aiuto corresponsabile ospedaliero effettuata sulla basi di atti illegittimi annullati in sede giurisdizionale dal giudice amministrativo.

Nella sentenza che si annota il Collegio ritiene che il comportamento del convenuto, componente del comitato di gestione di U.S.L.,cui è stata addebitata la quota di danno ai sensi dell’art.1 della legge n.639/96, possa essere qualificato, come "gravemente colposo".

Invero dopo aver richiamato la costante giurisprudenza contabile (Sez. giur. Veneto, n. 266íR del 16 novembre 1994; SS.RR, n. 313/A del 14 settembre1982; SS.RR. n. 23/A del 21 maggio 1998 ) il Collegio evidenzia come l'aver unificato le due procedure concorsuali ha disatteso quanto stabilito dalle precedenti deliberazioni, riconoscendo quindi una presunta affinità fra le due discipline di Pediatria e di Neonatolgia, senza tener conto che tale affinità non può essere determinata unilateralmente da una singola U.S.L., ma deve essere individuata eventualmente da apposito decreto ministeriale.

Orbene, oltre a costituire un comportamento contrario, come rilevato anche dalla intervenuta sentenza del T.A.R. del Lazio, al principio generale dell'ordinamento sanitario basato,sulla necessaria articolazione di concorsi secondo discipline tipiche e tassative, rivela anche una grave imprudenza e negligenza nel non aver previsto la P.bilità, poi verificatasi, che i sanitari penalizzati dalla unificazione dei due procedimenti concorsuali adissero il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento della procedura concorsuale, ed esponendo così l'Amministrazione sanitaria al rischio di un probabile danno economico costituito dalla corresponsione di eventuali emolumenti sia ai sanitari vincitori del concorso unificato poi annullato che ai ricorrenti risultati vincitori del giudizio amministrativo.

Il non avere preso in considerazione la P.bilità dell'eventuale annullamento delle deliberazioni,poi impugnate e la mancata ponderazione delle probabili conseguenza dannose che da tali annullamenti sarebbero derivati all’ U.S.L., ha connotato il comportamento dei componenti il Comitato di gestione "di quella particolare disattenzione verso il profilo della correttezza dell'azione amministrativa che si risolve in una vera e propria consapevole assunzione del rischio da essa derivante e quindi in quel carattere in presenza del quale si realizzano i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa"(Sez. 111^ Centr. n. 321/A del 10 dicembre 1998).

Inoltre il Collegio evidenzia come , il comportamento del Comitato di gestione sia connotato da "una sprezzante trascuratezza dei propri doveri" e da "una particolare noncuranza degli interessi pubblici" resi espliciti anche dalla circostanza che, nonostante che il Capo settore contenzioso legale pro tempore, della U.S.L. avesse espresso il parere che l’ Amministrazione ottemperasse alla sentenza T.A.R. del Lazio, e che successivamente avesse di nuovo sconsigliato di proporre appello al Consiglio di Stato, nessuna decisione in merito a detta sentenza, poi passata in giudicato, veniva adottata dal Comitato prima della nomina dell'Amministratore straordinario avvenuta nel giugno 1991.

Ciò ha comportato un ulteriore danno per l'Amministrazione pari alla maggior somma corrisposta per interessi legali e rivalutazione monetaria,corrisposta ai medici vincitori del ricorso in sede amministrativa,danno da imputare proprio alla "trascuratezza dei propri doveri" ed alla "noncuranza degli interessi pubblici" da parte dei componenti del Comitato,oltreché del direttore amministrativo e sanitario per i pareri espressi.

Invero la prova che il comportamento del Comitato di gestione della U.S.L. e del direttore amministrativo e sanitario fosse connotato dall'elemento della colpa grave, trova fondamento anche per la circostanza che su undici incolpati da parte della Procura Regionale ben otto hanno accettato l'addebito di cui alla determinazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, accettazioni che sono da considerare ammissione e riconoscimento di responsabilità per il danno cagionato alla U.S.L.

(massima e nota del Sostituto Procuratore Generale dott. Tammaro Maiello)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo BISOGNO Presidente

dott. Giuseppe CASTELLUCCIO Consigliere rel.

dott. Rocco DI PASSIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 052408 del registro di Segreteria

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. C. C. R.,nato a Noto il 1° giugno 1931, residente in Roma ed ivi domiciliato in via Cava Aurelia, n. 1 9 5.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, l'invito a dedurre ex art. 5 del D.L, 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e tutti gli altri documenti ed atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 novembre 2000, con l'assistenza del Segretario sig.ra Anna Maria SCALELLA, il Consigliere relatore dott. Giuseppe CASTELLUCCIO ed il Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore Regionale dott. Tammaro MAIELLO, e non comparsa né rappresentata la parte convenuta.

Ritenuto in FATTO

Con atto di citazione depositato in data 1° giugno 1999 e ritualmente notificato la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. C. C. R., membro del Comitato di gestione della U.S.L. RM/1, per sentirlo condannare al pagamento a favore dell'Erario della somma di lire 3.425.355 (tremilioniquattrocentoventicinquemilatrecentocinquantacinque), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio,quale quota del complessivo danno di lire 44.880.625 cagionato alla U.S.L. RM/1 (ora A.S.L. RM/A) a seguito della corresponsione di emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, per il periodo 12 aprile 1988 - 2 luglio 1990, ai dottori F. M. e M. P. effettuata sulla base di un atto ritenuto illegittimo, e quindi annullato dal T.A.R. del Lazio.

Risulta dagli atti che con deliberazione n. 1220 del 21 novembre 1986 la U.S.L. RM/1 aveva bandito un avviso interno riservato per il conferimento di incarico per la copertura interinale, fra l'altro, di n. 5 posti di Aiuto in Neonatologia e n. 4 posti di Aiuto in Pediatria, in attesa dell'espletamento del concorso bandito con lo stesso provvedimento.

Con successiva deliberazione n.1707 del 22 dicembre 1987 il Comitato di gestione della stessa U.S.L. unificava le due procedure selettive per il conferimento dei predetti incarichi adducendo a relativa motivazione: "l'istituzione dell'Area Bambini con utilizzazione congiunta degli assistenti pediatrici e neonatologi".

Conseguentemente con deliberazione n.246 del 16 marzo 1988 veniva approvata un'unica graduatoria di Aiuto pediatri e neonatologi, graduatoria che veniva impugnata innanzi al T.A.R. Lazio dai dottori M. N.e T.G. .

Il T.A.R. Lazio, Sez. I^ bis, con sentenza n. 9 dell'8 gennaio 1990, annullava le deliberazioni n.1707/87 e n. 246/88 con le quali erano state unificate e portate a termine le procedure concorsuali relative al conferimento della copertura interinale degli incarichi di Aiuto nelle distinte discipline di Neonatalogia e di Pediatria, nella considerazione che "la predetta unificazione di due procedure concorsuali,seppur finalizzata alla copertura interinale di posti vacanti, legittimamente e correttamente tenuti distinti dall'Amministrazione, si manifesta anzitutto contrari al principio generale dell'ordinamento sanitario, basato sulla necessaria articolazione di concorsi secondo discipline tipiche e tassative".

Non avendo l'Amministrazione dato esecuzione a detta sentenza, i ricorrenti dottori M. e T. adivano nuovamente il giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato, ed il T.A.R. del Lazio, Sez. I^ bis, con sentenza n.459 del 6 marzo 1995 accoglieva il ricorso ritenendo infondata la circostanza addotta dalla A.S.L RM/A (ex U.S.L. RM/1) a giustificazione dell'inottemperanza,e cioè che anche il concorso per il conferimento dei posti di Aiuto, in cui i ricorrenti erano risultati vincitori, era stato espletato unificando in un'unica procedura le discipline di Pediatria e di Neonatalogia.

Conseguentemente dichiarava l'obbligo della A.S.L. RM/A di provvedere alla rinnovazione, ora per allora, della procedura di conferimento degli incarichi di che trattasi secondo quanto stabilito con la sentenza n. 9 del 1990 dallo stesso T.A.R., essendo i due concorsi (per l'incarico e per il posto di ruolo) distinti ed autonomi; per cui mentre il primo era stato annullato ed andava pertanto rinnovato, il secondo non essendo stato impugnato ed essendo divenuto inoppugnabile, non poteva essere rimesso in discussione da eventuali interessati.

Con deliberazione n.1434 del 19 maggio 1995 il Direttore Generale pro tempore della A.S.L. RM/A ottemperava alla predetta sentenza del T.A.R. e conferiva, ora per allora, l'incarico temporaneo di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero nelle discipline di Pediatria e di Neonatologia -in quanto vincitori dei relativi avvisi interni riservati - tra gli altri ai dottori M. e T., corrispondendo agli stessi, per tutta la durata dell'incarico (12 aprile 1988-2 luglio 1990), gli emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per un importo complessivo dì lire 44.880.625.

Con la stessa deliberazione si provvedeva ad annullare gli incarichi a suo tempo conferiti con la deliberazione n.246/88 del 16 marzo 1988 ai dottori F. M. e M. P..

Poiché l'erogazione degli emolumenti ai dottori M. e P. era stata effettuata in base ad un atto illegittimo annullato dal T.A.R.,Lazio, il Direttore Generale pro tempore della A.S.L. RM/A, assumendo che tali emolumenti costituivano danno per l'Erario anche in considerazione che "per lo stesso periodo, per gli stessi posti e per le medesime funzioni, sono state corrisposte competenza economiche arretrate, peraltro rivalutate, ai due ricorrenti dottori M. e T. per l'importo di lire 44.880.625", con nota n. 17726 del 9 novembre 1995 informava della vicenda la Procura Regionale di questa Corte.

La, Procura Regionale, esperite le opportune indagini, ritenendo gravemente colposa la condotta dei componenti il Comitato di gestione della U.S.L. RM/1 (ora A:S:L: RM/A):

1) dott. S. U. (presidente), nato a N. il 5 dicembre 1898(deceduto);

2) sig.ra D. F. in A. (membro), nata a T. il 25 marzo 1941;

3) A. N. (membro), nato a G. il 4 marzo 1928;

4) dott. B. G. (membro), nato a R. il 27 gennaio 1919 (deceduto);

5) dott. C. C. R. (membro), nato a N. il 1 ° giugno 1931;

6) sig. P. F. (membro), nato a C. il 25 febbraio 1947;

7) sig. C. R. (presidente), nato a R. il 13 novembre 1940;

8) dott. B. C. (membro), nato a R. il 4 settembre 1951;

9) sig. D. S. F. (membro), nato a R. il 16 dicembre 1941;

10) d. M. A. (membro), nato a C. di S. il 23 ottobre 1946;

11) sig. P. G. (membro), nato a R. il 23 luglio 1935;

che hanno approvato le deliberazioni n. 1707 del 29 dicembre 1987 e n. 246 del 16 marzo 1988, dichiarate illegittime e quindi annullate in sede giurisdizionale,nonchè quella del Coordinatore amministrativo, dott. T.C. G., nato a R. il 29 agosto 1929, e del Coordinatore sanitario, dott. C. N., nato a T. O. il 3 ottobre 1927, per i pareri espressi in occasione dell'approvazione di dette deliberazioni, con invito a dedurre ex art. 5, comma I°, legge 14 gennaio 1994, n. 19 quantificava in lire 44.880.625 il danno subito dalla U.S.L. che,data la natura parziaria dell'obbligazione risarcitoria, veniva ripartito in 13 quote uguali, pari a lire 3.425.355 ciascuna, ricomprendendo nelle tredici quote anche quelle relative al dott. S. U. e al dott. B. G. che, essendo deceduti e non versandosi in ipotesi di dolo o di illecito arricchimento, restavano a carico della A.S.L. RM/A.

Non avendo il sig. C. C. R. fornito le richieste deduzioni al predetto invito, il Procuratore Regionale, oltre ad avere citato con atti in pari data i signori: 1) D. R. F. in A., 2) A. N., 3) P. F., 4) C. R., 5) B.C., 6) D.S. F.,7) M. A., 8) P. G., 9) T.C. G. e 10) C.N., con atto di citazione depositato in data 1° luglio 1999, e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il sig. C.C. R. per sentirlo condannare al pagamento a favore dell'Erario (A.S.L. RM/A ex U.S.L. RM/1) della somma di lire 3.425.355 (tremilioniquattrocento-venticinquemilatrecentocinquantacinque), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale quota del complessivo danno di lire 44.880.625 cagionato alla U.S.L. RMA. a seguito dell'annullamento da parte del T.A.R. del Lazio delle deliberazioni n. 1707 del 22 dicembre 1987 e n. 246 del 16 marzo 1988.

Secondo parte attrice il comportamento dei componenti il Comitato di gestione della U.S.L. RM/1, e quindi dell'attuale convenuto, sarebbe connotato dall'elemento della colpa grave in quanto, nell'assumere le deliberazioni poi annullate dal T.A.R. hanno, con decisione illogica, immotivata e contraddittoria, disatteso quanto precedentemente statuito dal Comitato di gestione di detta U.S.L. che, con deliberazione n. 1220/86 aveva stabilito di tenere distinte le procedure selettive per le diverse discipline di Pediatria e di Neonatologia, e con deliberazione n. 8245/86 aveva precisato che la Neonatologia conserva "specificità funzionale distinta da quella di Pediatria"; negligenza tanto più grave ove si consideri che la deliberazione n. 1220/86 veniva richiamata nel preambolo della successiva deliberazione n. 1707/87 che, al contrario, accorpava le due diverse discipline ai fini della selezione per il conferimento degli incarichi di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, discipline che, invece, dovevano restare distinte.

In tal modo l'Amministrazione sanitaria è stata esposta al rischio di un probabile contenzioso amministrativo da parte dei medici, appartenenti alle diverse categorie, penalizzati da tali scelte, con conseguente maggior esborso di pubblico danaro in caso di annullamento delle relative procedure concorsuali, come purtroppo si è verificato.

Il comportamento gravemente colposo dei componenti il Comitato di gestione sarebbe poi ulteriormente confermato dalla circostanza della mancata esecuzione della sentenza n. 9 del 1990 del T.A.R. del Lazio.

Dai riscontri oggettivi e dalle risultanze degli accertamenti istruttori, costituiti dalle sentenze del T.A.R. del Lazio, Sez. I^ bis n. 9 dell'8 gennaio 1990 e n. 459 del 19 maggio 1995, dalla deliberazione n. 1434 del 19 maggio 1995, dalle relazioni del Direttore Generale pro tempore n. 17726 del 9 novembre 1995, n.61970 del 30 dicembre 1998 e n.006182 del 28 maggio 1999, nonché dalle audizioni dei dottori M. N. e T. G. e dell'avv. P.E. parte attrice ritiene confermato il comportamento gravemente colposo del Comitato di gestione, e quindi dello attuale convenuto sig. C. C. R..

Secondo la Procura Regionale, infatti, sia i componenti il Comitato di gestione che i coordinatori amministrativo e sanitario, questi ultimi per i pareri obbligatori espressi, avrebbero dovuto adottare, nella vicenda in esame, tutte quelle cautele ed attenzioni che avrebbero potuto impedire eventuali pregiudizi economici, poi puntualmente verificatisi, a carico dell'Amministrazione sanitaria; il non essersi attivati in tal senso, operando una più ponderata ricognizione degli adempimenti istruttori svolti dagli uffici e delle conseguenze connesse al cambiamento delle regole, connota il comportamento sia degli amministratori che dei coordinatori di quella particolare grave disattenzione verso il profilo della correttezza amministrativa che si risolve in una vera e propria consapevole assunzione del rischio da essa derivante e, quindi, in un comportamento gravemente colposo.

D'altra parte, sempre secondo la Procura Regionale, con l'utilizzazione dell'istituto degli avvisi interni finalizzato ad adeguare la situazione di diritto a quella di fatto esistente, il Comitato di gestione aveva operato una precisa scelta nell'individuare n. 5 posti destinati ai neonatologi e n. 4 posti ai pediatri, scelta che sottolineava la rilevanza e l'importanza della Neonatalogia. Con l'aver unificato le relative procedure concorsuali l' Amministrazione sanitaria veniva esposta al rischio elevato di un probabile contenzioso amministrativo da parte dei medici ( nel caso in esame neonatologi) che avendo peraltro presentato due distinte domande (per i 5 posti di Neonatalogia e per i 4 posti di Pediatria) sarebbero stati penalizzati, comunque dalla unificazione delle due procedure concorsuali, con il conseguente maggiore esborso di pubblico danaro nel caso di annullamento delle relative deliberazioni.

Conclusivamente parte attrice ritenendo il danno arrecato alle casse della predetta Amministrazione sanitaria strettamente connesso al comportamento gravemente colposo del sig. C. C. R., quale componente il Comitato di gestione, chiede che lo stesso venga condannato al pagamento della somma di lire 3.425.355, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale quota parte a lui imputabile del complessivo danno di lire 44.880.625 cagionato alla U.S.L. RM/1 (ora A. S.L.RM/A).

Contestualmente alla predetta richiesta di condanna il Procuratore Regionale ha chiesto al Presidente di questa Sezione di determinare, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 12 luglio 1943, n. 1214, come modificato dall'art. 5, comma 8°, del D.L. 15 novembre 1993, n.453, convertito nella.. legge 14 gennaio 1994, n.19, la somma da pagare a tacitazione del dovuto.

Con determinazione in data 14 luglio 1999 il Presidente di questa Sezione ha fissato in lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila) la somma che il convenuto C. C. avrebbe dovuto pagare a ristoro del danno arrecato all'Amministrazione sanitaria, oltre alle spese di giudizio, ed ha fissato il termine perentorio del 15 febbraio 2000 entro il quale doveva essere depositata la dichiarazione di accettazione dell'addebito.

Non risulta che il convenuto abbia adempiuto a quanto richiesto con la predetta determinazione.

In data 16 novembre 2000, è stata depositata dalla Procura Regionale una memoria di udienza con la quale, nel confermare le considerazioni svolte nell'atto di citazione, si rende noto, tra,l'altro, che solo tre membri del Comitato di gestione, tra i quali l'attuale convenuto, non hanno accettato quanto disposto dal Presidente della Sezione con la determinazione del 14 luglio 1999.

Nell'odierna pubblica udienza, non comparso né rappresentato il convenuto, dopo la relazione ha preso la parola il Pubblico Ministero il quale, dopo aver ampiamente illustrato le argomentazioni già svolte nell'atto introduttivo del giudizio, ha confermato la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di lire 3.425.355, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Considerato in

DIRITTO

La vicenda descritta in narrativa concerne la responsabilità del sig. C. C. R., all'epoca dei fatti componente il Comitato di gestione della U.S1 RM/1 (ora A.S.L. RM/A), per il danno provocato alla stessa U.S.L. a seguito della corresponsione di emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, per il periodo 12 aprile 1988-2 luglio 1990, a due medici sulla base di un atto illegittimo, poi annullato dal T.A.R. del Lazio, danno quantificato in complessive lire 44.880.625, e di cui l'attuale convenuto è stato ritenuto responsabile per la quota parte di lire 3.425.355.

Poiché nella presente fattispecie il comportamento dei componenti il Comitato di gestione, e quindi del sig. C. C. (aver adottato le deliberazioni n. 1707/87 e n. 246/88 poi annullate in sede giurisdizionale), ed il conseguente evento dannoso (erogazione di competenze economiche per lo stesso periodo, per gli stessi posti e per le medesime funzioni anche ai due sanitari che in ottemperanza alla sentenza del T.A.R.. erano risultati vincitori degli avvisi interni riservati per l'incarico temporaneo di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero nelle discipline di Pediatria e di Neonatologia), risultano ampiamente provati, l'indagine del Collegio va essenzialmente indirizzata all'accertamento, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che, qualificando il comportamento, commissivo od omissivo posto in essere dal soggetto e dal quale è derivato il danno, ne determina la responsabilità.

Orbene, nel caso all'esame, il Collegio ritiene che il comportamento del convenuto possa ben essere qualificato, ai sensi dell'art. 3, primo comma del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n.639, come "gravemente colposo".

Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini della configurazione di ipotesi di responsabilità amministrativa sussiste colpa grave, in termini generali, allorché la condotta dell'agente sia connotata da una sprezzante trascuratezza dei, propri doveri, resa ostensiva da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza degli interessi pubblici" ( Sez .giur. Veneto, n. 266íR del 16 novembre 1994; SS.RR, n. 313/A del 14. settembre

1982; SS.RR. n. 23/A del 21 maggio 1998 ).

Ora, dagli atti di causa, risulta che tutte le predette caratteristiche sono rinvenibili nel comportamento dei componenti il Comitato di gestione della U.S.L. RM/l.

Nell'adottare la deliberazione n.1707/87, che unificava in un unico concorso le due procedure selettive relative al conferimento degli incarichi temporanei di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero delle discipline di Pediatria e di Neonatologia, sono state volutamente ignorate sia la precedente deliberazione n. 1220/86, che aveva stabilito di tenere distinte le due procedure concorsuali, deliberazione quest'ultima adottata dello stesso Comitato e citata nel preambolo della predetta deliberazione n.1707/87, sia la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 958 del 31 luglio 1986 che, nell'istituire, su impulso della stessa U.S.L., il Dipartimento Pediatrico Ospedaliero della U.S.L. RM/1 denominato "Area Bambini", aveva comunque identificato una Divisione di Pediatria, distinta da una Sezione Autonoma di Assistenza Neonatale che , pertanto, conservava una sua specificità funzionale diversa da quella di Pediatria.

L'aver unificato le due procedure concorsuali disattendendo quanto stabilito dalle predette deliberazioni n. 1220/86 e n. 958/86, riconoscendo quindi una presunta affinità fra le due discipline di Pediatria e di Neonatolgia, senza tener conto che tale affinità non può essere determinata unilateralmente da una singola U.S.L., ma deve essere individuata eventualmente da apposito decreto ministeriale, oltre a costituire un comportamento contrario, come rilevato anche dalla sentenza n. 9/90 del T.A.R. del Lazio, al principio generale dell'ordinamento sanitario basato,sulla necessaria articolazione di concorsi secondo discipline tipiche e tassative, rivela anche una grave imprudenza e negligenza nel non aver previsto la possibilità, poi verificatasi, che i sanitari penalizzati dalla unificazione dei due procedimenti concorsuali adissero il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento della procedura concorsuale, ed esponendo così l'Amministrazione sanitaria al rischio di un probabile danno economico costituito dalla corresponsione di eventuali emolumenti sia ai sanitari vincitori del concorso unificato poi annullato che ai ricorrenti risultati vincitori del giudizio amministrativo.

Il non avere preso in considerazione la possibilità dell'eventuale annullamento della deliberazione n. 10707/87 e della successiva, conseguenziale deliberazione n. 246/88, approvativa della graduatoria unificata, e la mancata ponderazione delle probabili conseguenza dannose che da tali annullamenti sarebbero derivati alla la U.S.L., ha connotato il comportamento dei componenti il Comitato di gestione "di quella particolare disattenzione verso il profilo della correttezza dell'azione amministrativa che si risolve in una vera e propria consapevole assunzione del rischio da essa derivante e quindi in quel carattere in presenza del quale si realizzano i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa"(Sez. III° Centr. n. 321/A del 10 dicembre 1998).

Inoltre, che il comportamento del Comitato di gestione sia connotato da "una sprezzante trascuratezza dei propri doveri" e da "una particolare noncuranza degli intereressi pubblici" è reso ostensivo anche dalla circostanza che, nonostante che il Capo settore contenzioso legale pro tempore, della U.S.L. RM/l, avv. E. P., avesse espresso in data 19 gennaio 1990 il parere che 1'Amministrazione ottemperasse alla sentenza n. 9/90 del T.A.R. del Lazio, e che successivamente, in data 6 febbraio 1990, avesse di nuovo sconsigliato di proporre appello al Consiglio di Stato (cfr. audizione dell'avv. E. P. in data 20 maggio 1999), nessuna decisione in merito a detta sentenza, passata in giudicato il 26 marzo 1990, venne adottata dal Comitato .prima della nomina dell'Amministratore straordinario avvenuta nel giugno 1991.

La mancata esecuzione da parte del Comitato di gestione della sentenza del T.A.R. subito dopo il suo passaggio in giudicato - la sentenza è stata eseguita in data 19 maggio 1995 con deliberazione n. 1434 dal Direttore Generale pro tempore della A.S.L. RM/A, subentrata alla U.S.L. RM/1 nel luglio del 1994 - ha, infatti, comportato un ulteriore danno per l'Amministrazione pari alla maggior somma corrisposta per interessi legali e rivalutazione monetaria,danno quest'ultimo da imputare proprio alla "trascuratezza dei propri doveri" ed alla "noncuranza degli interessi pubblici" da parte dei componenti del Comitato.

Infine, la prova non solo che il comportamento del Comitato di gestione della U.S.L. RM/1 fosse connotato dall'elemento della colpa grave, ma che gli stessi componenti ne fossero coscienti, risulta, a giudizio del Collegio, anche dalla circostanza che su undici incolpati da parte della Procura Regionale ben otto hanno accettato l'addebito di cui alla Determinazione del Presidente di questa Sezione in data 14 luglio 1999,accettazioni che sono da considerare ammissione e riconoscimento di responsabilità per il danno cagionato alla U.S.L.

Per quanto poi riguarda in particolare il comportamento dell'attuale convenuto "la trascuratezza dei propri doveri" e la "sprezzante noncuranza degli interessi pubblici" è resa estensiva oltre che dalle considerazioni suespresse, anche dalla sua successiva condotta: il sig. C. C. R., non solo non si è curato di fornire le proprie deduzioni all'invito a dedurre ex art. 5, legge n. 19 del 1994, ma non si è nemmeno costituito nel presente giudizio.

Conclusivamente il Collegio ritiene che il comportamento del convenuto. componente del Comitato di gestione della U.S.L. RM/1, in quanto improntato alla massima negligenza e ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici, sia caratterizzato da "colpa grave" e che quindi il sig. C. C. R. sia responsabile, pro quota, del provocato all' erario dalla corresponsione di emolumenti e compensi relativi alla posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, per il periodo 12 aprile 1988-2 luglio 1990, effettuata sulla base di atti illegittimi annullati in sede giurisdizionale.

Per quanto concerne l'ammontare del danno da risarcire da parte del convenuto, considerato che il sig. C. C. ha partecipato alla adozione della sola deliberazione n.1707 del 29 dicembre 1987, e che alla data del passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. del Lazio n.9/90 (26 marzo 1990) lo stesso non faceva più parte del Comitato di gestione, per cui non può essere considerato responsabile dell’ulteriore danno cagionato alla U.S.L. dalla mancanza esecuzione di detta sentenza, il Collegio giudicante ritiene che il danno di cui deve rispondere sia costituito dagli emolumenti arretrati corrisposti ai due ricorrenti depurati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti per la ritardata esecuzione della sentenza del T.A.R.

Pertanto,considerato che il danno complessivo subito dalla U.S.L RM/l è pari a lire 44.880.625 di cui lire 20.466.931 per rivalutazione monetaria ed interessi legali (cfr. prospetto allegato alla deliberazione n. 1434 del 19 maggio 1995), la quota parte di cui deve rispondere, il convenuto è pari a lire 1.877.976, e cioè a quello quantificato dalla Procura Regionale (lire 3.425.355) diminuito della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (lire 1.547.379).

La Sezione, pertanto, riconosciuta la responsabilità amministrativo-contabile del sig. C. C. R. lo condanna al pagamento, a favore della A.S.L RM/A ( ex U.S.L. RM/1 ), della somma di lire 1.877.976 (unmilioneottocentosettanta-settemilanovecentosettantasei) unitamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, quest'ultimi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA il sig. C. C. R. al pagamento, a favore dell'Erario ( beneficiario la A.S.L. RM/A ), della somma di lire 1.877.976 (unmilione-ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento degli emolumenti ai sanitari ricorrenti e fino alla pubblicazione della presente sentenza, agli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo, ed alle spese di giudizio che all'atto della presente sentenza si liquidano in lire 500.800 (cinquecentomilaottocentolire)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2000.

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Giuseppe Castelluccio) (Vincenzo BISOGNO)