|
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio – 22 gennaio 2003, n. 121 – Pres. Bisogno – Est. Arrigucci - P.M. Patti c/ D. M. A. (Avv. Mazzaroppi e Bevilacqua). Responsabilità contabile e amministrativa – reati contro la p.a. – alterazione arbitraria degli elenchi degli stipendi – danno erariale – sussiste – responsabilità amministrativa – sussiste. Sussiste la responsabilità amministrativa di un funzionario dell’ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), il quale come funzionario responsabile della predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi agli stipendi del personale dell'Ente predetto, aveva alterato alcuni elenchi degli stipendi aumentando, in modo arbitrario, l'importo della propria retribuzione. SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. 55470/R del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale presso questa Sezione nei confronti del signor D. M. A., nato a omissis; Visto l' atto introduttivo del giudizio; Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 18.11.2002, con l'assistenza del segretario, il relatore cons. Manuela Arrigucci, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Regionale dr. Guido Patti, nonché l'Avv. Patrizia Mazzaroppi per delega del difensore Avv. Pierluigi Bevilacqua. Ritenuto in FATTOCon atto di citazione depositato il 5 ottobre 2001 il Procuratore Regionale ha chiesto la condanna del sig. D. M. A. al risarcimento del danno prodotto all'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), pari L. 190.000.000, oltre interessi legali e spese di giudizio, per aver, quale funzionario responsabile della predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi agli stipendi del personale dell'Ente, alterato alcuni elenchi degli stipendi aumentando arbitrariamente l'importo della propria retribuzione. Deduce il Requirente che l'Enac, con nota in data 3 agosto 2000, informava la Procura regionale presso questa Sezione che il sig. D. M., avvalendosi della propria posizione di servizio, aveva alterato gli elenchi dei suoi stipendi attribuendosi le seguenti retribuzioni non dovute: - agosto 1999: L. 42.549.971, anzichè L. 2.549.971; - settembre 1999: L. 42.297.744, anziché L. 2.297.744; - ottobre 1999: L. 12.499.847, anziché L. 2.499.847; - novembre 1999: L. 22.330.731, anziché L. 2.330.731; - gennaio 2000: L. 24.650.163, anziché L. 4.650.163; - aprile 2000: L. 32.596.367, anziché L. 2.596.367; - luglio 2000: L. 31.719.335, anziché L. 1.719.335; così appropriandosi indebitamente di una somma complessiva di L. 190.000.000. A seguito di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'ENAC il D. M. è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con condanna, a seguito di procedimento ex art. 444 c.p.p., alla reclusione di anni uno e mesi otto e L.400.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena. Nel relativo interrogatorio il medesimo ha ammesso di aver posto in essere i fatti a lui contestati e di aver sottratto all'Ente la somma suindicata. Il predetto è stato anche sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con provvedimento di licenziamento. Con decreti del Presidente di questa Sezione in data 8 e 21 giugno 2001 è stato autorizzato il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di L. 190.000.000, dei beni del convenuto; con ordinanza n. 0829/2001 del 18 settembre 2001 il giudice designato ha confermato il disposto sequestro. Deduce il Requirente nell'atto introduttivo del giudizio che nella fattispecie sussistono tutti i presupposti di legge per far luogo a condanna del convenuto, risultando provato, anche a seguito di dichiarazioni confessorie del medesimo, versate in atti, sia il rapporto di servizio fra il D. M. e l'ente danneggiato che il comportamento doloso del medesimo, collegato con l'evento dannoso da sicuro nesso causale. Sostiene, peraltro, il Procuratore regionale che, per le modalità dell'azione illecita posta in essere dal convenuto debba escludersi l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito da parte della Sezione adita. Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avv. Bevilacqua che ha depositato una memoria in cui, ammettendo le responsabilità del convenuto, fa presente che il debito può essere compensato con i crediti vantati dal D. M. nei confronti dell'Enac e chiede, anche in considerazione di ciò e dell'entità del sequestro, almeno il dissequestro della quota, pari a due noni, di proprietà del bene immobile sito in Brindisi. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, confermando totalmente l'atto scritto, ha chiesto la condanna del D. M. nei termini ivi indicati, opponendosi alla richiesta di parziale dissequestro. Il difensore, ha confermato le richieste fatte nella memoria scritta. Considerato in DIRITTORisulta provato in atti, e confermato dalle stesse dichiarazioni rese dal convenuto al giudice penale nonché nella memoria depositata dal medesimo in occasione dell'udienza di conferma del sequestro, sia il rapporto di servizio con l'ENAC sia il danno ingiusto prodotto dal D. M. all'Ente di appartenenza per essersi dolosamente liquidato ratei di stipendio superiori alla retribuzione spettantegli. Ciò, peraltro, avvalendosi della sua posizione di funzionario responsabile della predisposizione degli ordinativi di pagamento degli stipendi. Appare, peraltro, incontestata l'entità del danno, pari alla differenza fra quanto spettante e quanto effettivamente percepito nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1999 e nei mesi di gennaio, aprile e luglio 2000, per un importo complessivo di L. 190.000.000. Pertanto, la pretesa attrice risulta fondata e, come tale, va accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno, in favore dell'ENAC, di euro 98.126,810, pari a 190.000.000 (centonovantamilioni) di vecchie lire. Su tale importo dovranno essere applicati gli interessi legali a decorrere dai singoli ratei di stipendio indebitamente percepiti fino all'effettivo soddisfo. L'istanza di dissequestro parziale, tenuto conto dell'entità della condanna e considerato che il provvedimento cautelare è preordinato alla tutela delle ragioni creditorie in pendenza del giudizio di merito, non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunciando, condanna il signor D. M. A. al pagamento in favore dell'ENAC di euro 98.126,810 (novantottomilacentoventisei/810), oltre interessi legali dai singoli ratei di stipendio indebitamente percepiti fino al soddisfo. Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che fino alla data della presente sentenza sono liquidate in lire omissis Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2002. |