n.1108/2000 - Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio 19 luglio 2000

Presidente – estensore LIBRANDI

Salvatore Alfonsi Amalia ed altri c. Ministero del Tesoro e FF.SS. s.p.a.

 

Competenza e giurisdizione - Corte dei conti – Pensioni ordinarie Dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. –Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

Competenza e giurisdizione - Corte dei conti - Pensioni ordinarie - Dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Pendenza del rapporto di lavoro - Provvedimenti inerenti al trattamento pensionistico Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.

Competenza e giurisdizione - Corte dei conti - Pensioni ordinarie Dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Base Pensionabile – Benefici economici frazionati a personale già in quiescenza - Inapplicabilità

(Nota del Sostituto Procuratore Generale dott. Tammaro MAIELLO)

La sentenza che si annota, estremamente puntuale e precisa, ribadisce, in aderenza a quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione Sezioni unite civili, 1 settembre 1999 n. 617 l’attribuzione alla Corte dei conti a conoscere delle controversie relative al trattamento pensionistico dei dipendenti delle FF.SS. anche dopo l'entrata in vigore della I. n. 210 del 1985, che ha trasformato l'azienda F.S. in ente pubblico economico, in quanto la succitata legge non ha provveduto all'abrogazione della disciplina degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, che imputano al giudice contabile la giurisdizione di tali controversie .

Tuttavia la sentenza della Sezione Lazio n.1108/2000 aggiunge che tale giurisdizione sussiste anche in considerazione che il fondo pensionistico speciale istituito presso l' INPS (in luogo del soppresso Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello stato,ai sensi dell' art.43 della legge 23 dicembre 1999,n.488) continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, che , a norma dell'art. 210 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo medesimo.

Invero non rileva in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro, dal momento che la suddetta giurisdizione della Corte dei Conti sussiste pienamente in relazione a tutti i provvedimenti che siano comunque destinati ad avere esclusiva influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica in questione.

Nel merito però la Sezione rigetta il ricorso dei ricorrenti,ferrovieri in pensione, che non avevano usufruito di tutti i benefici del contratto collettivo per il triennio 1993-1995,per la circostanza che ai sensi dell'art. 43 del t.u. n. 1092/73 vi una stretta correlazione fra lo stipendio effettivo e il trattamento di quiescenza di guisa che l'ammontare del trattamento economico goduto dal dipendente l'ultimo giorno di servizio deve costituire la base di calcolo del trattamento pensionistico.

Conseguentemente, non sono quiescibili gli eventuali aumenti retributivi assegnati (nella specie ai ferrovieri) successivamente alla data di collocamento a riposo, salvo deroghe contenute espressamente in disposizioni contrattuali che, costituendo eccezioni al richiamato canone fondamentale, devono essere chiaramente esplicitate e non possono desumersi genericamente dal sistema o da altri complessi normativi.

Invero, come nel caso preso in esame dalla Sezione per il Lazio, gli aumenti attribuiti con riferimento alle singole scadenze rappresentano non un unicum frazionato in più tranches, ma benefici autonomi anzi stipendi distinti, per cui il pensionato può accampare diritti soltanto sull'aumento entrato in vigore al momento del suo collocamento a riposo e non su quelli successivi. A tal fine si richiamano le seguenti principali sentenze in materia:

1) n. 159 - Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, 11 novembre 1996: Pres. (ff.) Staro - Est. Grumetto - Tammaro c/o Ferrovie dello Stato laddove viene ribadito che:

a) la giurisdizione della Corte dei conti in ordine a pretese pensionistiche di ex dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato permane anche a seguito della trasformazione di detta azienda prima in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni;

b) Il personale delle Ferrovie dello Stato - cessato dal servizio nella vigenza del C.C.N.L. 1987/1989 - ha diritto, ai fini pensionistici, a un trattamento comprensivo degli aumenti contrattuali effettivamente maturati alle varie date di scaglionamento dei benefici economici, senza che sia configurabile il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione sulla base degli interi miglioramenti corrisposti al personale in attività di servizio.

2) n.187 - Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, 7 giugno 1999: Pres. Acconcia - Est. Cultrera Torregrossa c. FFSS. s.p.a. in cui si evidenzia che atteso che nel nostro ordinamento non esiste un principio di carattere generale o una norma che imponga l'automatica estensione al trattamento di pensione dei miglioramenti economici conferiti al personale in servizio, va esclusa la riliquidazione della pensione a favore di dipendente delle FFSS.

3) n.236 - Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata, 19 luglio 1999: Pres. Pergola - Est. Bax - Floris (avv.ti Lacerenza e Spera) c. Ente ferrovie dello Stato, in cui si evidenzia che:

a) dall'esame dell' art. 43 del t.u. n. 1092/1973, emerge una stretta correlazione fra lo stipendio effettivo e il trattamento di quiescenza di guisa che l'ammontare del trattamento economico goduto dal dipendente l'ultimo giorno di servizio (sebbene non ancora percepito) deve costituire la base di calcolo del trattamento pensionistico;

b) conseguentemente, non sono quiescibili gli eventuali aumenti retributivi assegnati (nella specie ai ferrovieri) successivamente alla data di collocamento a riposo, salvo deroghe contenute espressamente in disposizioni contrattuali che, costituendo eccezioni al richiamato canone fondamentale, devono essere chiaramente esplicitate e non possono desumersi genericamente dal sistema o da altri complessi normativi.

Infine un' ultima considerazione.

La sentenza della Sezione Lazio n.11 4/2000 del 19.7.2000, laddove fonda la competenza del giudice contabile anche sul fatto che il suddetto fondo pensionistico speciale istituito presso l' INPS continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato,che a norma dell’art. 210 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo medesimo,sembra offrire l' occasione per riproporre la questione della giurisdizione anche in materia di responsabilità degli amministratori della Ferrovie S.p.a.

Invero é singolare,che mentre da un lato la Corte Suprema di Cassazione riconosce la giurisdizione del giudice contabile in materia pensionistica dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a, dall' altro la nega in materia di azione di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori.

Ne consegue che proprio la sentenza della Sezione Lazio n.1108100, per le ricordate motivazioni, può fornire I' occasione per affrontare di

nuovo tale problematica atteso che la natura privatistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., che,al di là di formali classificazioni, è confutata sul piano sostanziale dalla gestione ed utilizzo di notevolissime ed ingenti risorse pubbliche, senza alcuna garanzia per i cittadini della verifica della correttezza e proficuità del danaro dei contribuenti.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore LIBRANDI PRESIDENTE Relatore

Cristina ZUCCHERETTI CONSIGLIERE

Mauro OREFICE CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.008632/PC del registro di Segreteria, proposto collettivamente dai ricorrenti di seguito elencati: A.A. ed altri, tutti residenti nella Regione Lazio ed elettivamente domiciliati in Cagliari , Piazza Gramsci n. 18 presso lo studio dell'avv. Andrea Pettinau, avverso il Ministero del Tesoro e l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. per la mancata applicazione dei benefici integrali riguardanti il C.C.N.L. relativo il triennio 1993-1995, stipulato il 18 novembre 1994.

Visti gli atti ed i documenti tutti di causa. Uditi nella pubblica udienza del 10 febbraio 2000, con l'assistenza del segretario Mirella Cammi, il relatore Salvatore LIBRANDI e l'avv. Andrea Pettinau per la parte ricorrente. Assente l'Amministrazione resistente Ritenuto in

F A T T O

I ricorrenti, tutti ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato , cessati dal servizio, lamentano la mancata integrale applicazione del contratto collettivo entrato in vigore nel periodo 1993-1995, sostenendo che i benefici economici concessi che gli stessi contratti e dilazionati nel triennio, devono essere applicati anche al personale cessato dal servizio comunque nella loro vigenza, onde evitare sperequazioni di trattamento tra il personale in servizio e personale in quiescenza.

In particolare, dopo aver richiamato la problematica tra contratti collettivi e pensioni,ha sostenuto che il contratto stipulato il 18 novembre 1994 riguarda tutti i ferrovieri in servizio dal 1°.01.1993 al 31 dicembre 1995 e quindi anche quei dipendenti collocati in quiescenza nel medesimo periodo i quali, pertanto, hanno diritto al percepimento sulla base pensionabile degli aumenti nelle misure ed alle scadenze previste dall'accordo triennale.

In effetti - ha continuato il difensore dei ricorrenti - ritenere che gli aumenti della base pensionabile conseguenti all'applicazione degli accordi siano da considerare comprensivi anche degli aumenti perequativi nel frattempo concessi, è tesi paradossale, prima che illegittima ed incide pesantemente sulla misura della pensione, finendo per contraddire ai principi costituzionali di solidarietà e giusta retribuzione ed arrecando un notevole pregiudizio ai pensionati.

Con memoria depositata in data 14 gennaio 2000, confermata all'odierna pubblica udienza, il difensore degli interessati ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 C.C.N.L. 1993/95 nella parte in cui non ha esteso gli integrali benefici economici ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale e ciò sia sotto il profilo della disparità dì trattamento (art. 3 della Costituzione) tra dipendente del medesimo comparto pubblico, sia tenendo conto della giusta retribuzione differita della normativa contrattuale in questione (art. 36 della Costituzione). In via ulteriormente gradata ha chiesto la rimessione degli atti alle Sezioni Riunite di questa Corte perché - a suo dire - esiste un contrasto giurisprudenziale sulle questioni inerenti il presente giudizio. La Corte si è riservata la decisione.

Considerato in DIRITTO

Il Collegio deve pregiudizialmente esaminare se,dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), sussiste o meno la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei ricorrenti, tutti iscritti al fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. A tal riguardo giova ricordare che il citato art. 43 prevede espressamente che"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 408, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Al fondo speciale affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dalla normativa per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per l'anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

In tale situazione il Collegio reputa che la controversia promossa dai ricorrenti rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, ivi compresa quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 215 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato e dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni e considerato, altresì, che il suddetto fondo pensionistico continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, a norma dell'art. 210 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo medesimo, non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro, dal momento che la suddetta giurisdizione della Corte dei Conti sussiste pienamente in relazione a tutti i provvedimenti che siano comunque destinati ad avere esclusiva influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica in questione. Vedasi al riguardo Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 00617 in data 1° settembre 1999.

2.- Va, altresì evidenziato che con il presente gravame il diritto proprio di ciascun ricorrente è stato rappresentato attraverso un indiscriminato utilizzo di formule neutre che per la loro stessa natura sono generiche, anziché puntualizzare la posizione di ciascuno, essendo la parte che agisce un insieme di protagonisti individuali, ciascuno con la propria storia sostanziale e processuale. E' mancata, infatti, un'esposizione precisa di una serie di notizie sul fatto, riguardante i singoli ricorrenti, di assoluta rilevanza processuale. In altre parole, nel caso in esame, aver preferito la indistinta massificazione processuale (c.d. giustizia di massa), anziché aver reso ciascun interessato protagonista del proprio processo, non ha consentito di descrivere e circostanziare i singoli fatti su cui si fondava la domanda di ciascun ricorrente,con particolare riferimento al momento in cui è stato collocato a riposo che neppure emerge dal gravame proposto.Non è stata data cioè, con riferimento a ciascun ricorrente,una puntuale rappresentazione,definendone le coordinate, in funzione dell'obiettivo che si voleva perseguire e che è esclusivo di ogni interessato, sia pure collegato ad un comune scenario e mediato da un unico difensore.

3.- Tutto ciò premesso, si precisa che il contratto collettivo per il triennio 1993-1995, nel disciplinare gli aspetti economici, all'art. 37 ha stabilito espressamente due distinti aumenti stipendiali per i quali ha individuato sotto le date del 1° ottobre 1994 e 1° ottobre 1995 le rispettive decorrenze. In particolare , le parti sociali stipulanti hanno fissato i nuovi stipendi in corrispondenza di tali date, per cui siffatti aumenti non possono essere definiti "scaglioni", terminologia questa, che è più propria dei frazionamenti operati rispetto ad un aumento o beneficio contrattuale di tipo unitario di cui,però, va valutata, sotto un profilo sostanziale, la relazione per accertare se, al di là del mero"nomen juris", tali scaglionamenti non assumano più propriamente il valore di veri e propri aumenti di stipendio , autonomi tra di loro, come più volte sottolineato dalle Sezioni giurisdizionali di questa Corte.

In effetti, in tema di contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi sindacali nella loro relazione con i trattamenti pensionistici la giurisprudenza delle Sezioni riunite ha raggiunto una considerevole stabilità. Chiarendo, in particolare, che ogni contratto collettivo costituisce un corpus a sé che, in quanto tale, deve essere interpretato in maniera autonoma laddove l'autonomia costituisce espressione di peculiarità dei diversi comparti e nell'ambito di questi, delle categorie di dipendenti che vi sono comprese e del relativo ordinamento previdenziale (SS.RR. 9- 10-11/QM del 2 dicembre 1994; n. 11/1998 QM del 15 maggio 1998; n. 17/99QM del 31 maggio 1999; n. 18/99 QM del 9 giugno 1999; n.22/99/QM del 19 luglio 1999 n. 24/99/QM del 4 ottobre 1999).

Non soltanto, ma hanno precisato le Sezioni riunite, alla luce del principio fondamentale dell'art.43 del d.p.r. 29 dicembre 1973. n. 1092 per il quale la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti che nel calcolo della pensione possono confluire ed essere considerati soltanto quegli ammontari di retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non quelli che invece vengano a maturazione in un momento successivo e che perciò riguardano soltanto coloro che in tale momento successivo siano in servizio.

Pertanto quando, come nel caso di specie, gli aumenti attribuiti con riferimento alle singole scadenze rappresentano non un unicum frazionato in più tranches, ma benefici autonomi anzi stipendi distinti, il pensionato potrà accampare diritti soltanto sull'aumento entrato in vigore al momento del suo collocamento a riposo e non su quelli successivi.

Ed in effetti, nel contratto collettivo relativo al triennio 1993/95,vengono fissati gli stipendi spettanti al personale dipendente con riferimento alle date sopra riportate, per cui è rispetto agli stipendi maturati anteriormente al collocamento a riposo che va valutata e determinata la base pensionabile su cui liquidare la pensione.

Ne consegue che, nel caso all'esame, ogni pensionato ha diritto soltanto agli aumenti previsti contrattualmente alla scadenza della sua cessazione e non altri, maturati posteriormente al suo collocamento a riposo.

Alla luce dei principi statuiti, appare infondata qualsiasi richiesta di parte ricorrente inerente il mancato conferimento degli aumenti decorrenti successivamente alla scadenza del suo collocamento a riposo, trattandosi di nuove statuizioni stipendiali, maturate posteriormente alla cessazione degli interessati, per cui non potevano incrementare la base pensionabile e di conseguenza il relativo trattamento di quiescenza.

Non è condivisibile, pertanto, ogni altro significato attribuito al riguardo da parte del difensore dei ricorrenti; nè - d'altra parte - appaiono valide in diritto le argomentazioni svolte dallo stesso al fine di contrastare le chiare ed inequivocabili disposizioni che disciplinano la materia in questione.

Anzi , reputa il Collegio che - in ogni caso -l'adeguamento delle pensioni, ai fini del mantenimento del loro potere di acquisto, può avvenire, secondo l'ordinamento vigente, o mediante riliquidazione della pensione sulla base dei benefici contrattuali estesi al personale in quiescenza, o tramite il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni in godimento, mediante applicazione alle medesime della percentuale di aumento stabilita annualmente.

I due sistemi sono alternativi, non potendosi ammettere, per consolidata giurisprudenza, la loro applicabilità congiunta, che determinerebbe un'inammissibile duplicazione dei benefici, non sovrapponibili in quanto finalizzati entrambi ad uno stesso scopo (cfr. per tutte Corte dei Conti, Sezione Lazio, sentenza n. 468 del 10 aprile 1997).

Attesa l’incumulabilità dei predetti benefici, allorché concorrano entrambi per disposizione legislativa e contrattuale, come nella fattispecie, l'Amministrazione è tenuta ad erogare il più favorevole trattamento di quiescenza per il pensionato. Conseguentemente, non è censurabile l'operato dell'Ente Ferrovie, in quanto l'esclusione delle quote di aumenti contrattuali maturati posteriormente al collocamento a riposo dei ricorrenti, comporta - stante l'incumulabilità di cui si è detto - l'applicazione della sola perequazione automatica prevista dalla legge 29 aprile 1976 n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale è comunque più favorevole nella fattispecie in giudizio.

4.-In tale contesto, ritiene il Collegio che la prospettata questionedella illegittimità costituzionale di una diversa interpretazione delle norme contrattuali - in disparte la considerazione della sua inammissibilità perché concerne un atto non avente forza di legge - è manifestamente infondata. Nè le disposizioni contrattuali citate violano gli articoli 3 e 36 della Costituzione, atteso che il legislatore, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, può gradualmente e forfettariamente perseguire la proporzionalità tra il trattamento di quiescenza, la qualità, la quantità di lavoro prestato e considerato, altresì, che la diversa valutazione non contrasta con il principio dell'eguaglianza e ciò per la ragione che lo stesso fluire del tempo può costituire, di per sè,un elemento diversificatore. D'altra parte,il Collegio ritiene che nella fattispecie spetta al legislatore , a suo insindacabile giudizio, di individuare la categoria di soggetti ai quali conferire particolari benefici e che l'attuale quadro normativo non consente di determinare, di perequare o di riliquidare il trattamento di quiescenza del dipendente collocato a riposo sulla base di un "aggancio automatico" al trattamento stipendiale corrisposto al personale con pari qualifica ed anzianità, ostandovi le vigenti norme in tema di perequazione dei trattamenti pensionistici (cfr. anche l'art. 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e norme collegate). Tali disposizioni non si pongono in contrasto con altri valori costituzionali , anzi è stato costantemente affermato dal giudice delle leggi che il legislatore ordinario può, - in ogni caso - applicando un criterio di ragionevolezza, regolamentare in maniera differenziata situazioni intrinsecamente eterogenee oppure dettare norme diverse nel caso di situazioni analoghe,purché non irragionevolmente discriminatorie; situazioni che non si verificano nella maniera più assoluta nella fattispecie all'esame. Non appaiono sussistenti neanche le condizioni ed i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte, in assenza, tra l'altro, di contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto oggetto del presente giudizio. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso appare giuridicamente infondato e,come tale, va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Dichiara, altresì, inammissibile e comunque manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata e la subordinata richiesta di rimessione della questione stessa alle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2000.

Depositata il 19 luglio 2000 IL PRESIDENTE RELATORE (Salvatore LIBRANDI)