Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio – 26 febbraio 2001, n. 982/2001 – Pres. BISOGNO – Est. OREFICE – ALESSANDRELLO e altri (avv.ti Chiti, Dei Rossi, Alagna, Gattamelata, Napoletano, Caldarera, Correale, Colombo, Limentani Vaccari, Pernazza, Fortuna) – P.M. (MARTINI).

Responsabilità contabile e amministrativa – prescrizione – atto di costituzione in mora – contenuto.

L’atto di costituzione in mora con valore interruttivo della prescrizione non può contenere una generica riserva di tutela del diritto, dovendo, invece, contenere la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e un’inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere le proprie ragioni ai fini dell’adempimento dell’obbligazione derivante da responsabilità amministrativa.

Sul valore dell’invito a dedurre come atto di costituzione in mora nel giudizio di responsabilità amministrativa cfr. anche la recente pronuncia della Sezioni Riunite n. 14/QM/2000 del 20 dicembre 2000, purché quest’ultimo contenga gli elementi di cui agli artt. 2943 e 1219 c.c. (n.d.r.).

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 52971 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro 1) Rosario ALESSANDRELLO; 2) Celso BATTISTON; 3) Giuseppe BIANCHI; 4) Giovanbattista CANTIELLO; 5) Enrico CARONE; 6) Leonida CASTELLI; 7) Giuseppe CERRONI; 8) Mario COLONNA; 9) Marino CORONA; 10) Giancarlo FERRO; 11) Vittorio FRESCOBALDI; 12) Marcello INGHILESI; 13) Vittorio LAUTIZI; 14) Mario LETO; 15) Marco MAYER; 16) Franco MUSCARA’; 17) Giuseppe OPINATO; 18) Rosolino ORLANDO; 19) Giovanni Battista PERUZZI; 20) Giuseppe PETROCCA; 21) Piero PICCARDI; 22) Enrico PIETROMARCHI; 23) Enrico PONTI; 24) Roberto RAFFAELLI; 25) Idelfonso ROSSI; 26) Angela SALE; 27) Ferruccio SARTI; 28) Ezio SCOTTI; 29) Giorgio TASSOTTI.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001, il relatore Consigliere Mauro OREFICE, il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. Corrado MARTINI e gli avvocati Mario CHITI, per il sig. Alessandrello; Dino DEI ROSSI, per i sigg. Ponti e Bianchi; Monica ALAGNA, su delega dell’avv. Tiberio Saragò, per i sigg. Rossi, Piccardi, Lautizi, Petrocca, Cantiello e Colonna; GATTAMELATA, per i sigg. Ferro, Muscarà, Castelli ed Orlando; Paolo NAPOLETANO, per il sig. Frescobaldi; Mario CALDARERA per il sigg. Inghilesi; Giulio CORREALE, per i sigg. Raffaelli ed Opinato; Paolo COLOMBO per il sig. Peruzzi; Ugo LIMENTANI per il sig. Pietromarchi; Gioia VACCARI per la sig.ra Sale; Federico PERNAZZA per il sig. Tassotti; Francesco Saverio FORTUNA per il sig. Sarti.

Ritenuto in

FATTO

L’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 1120/Ris in data 12.5.1994, trasmetteva, per le iniziative di competenza della Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, copia della Relazione emessa a seguito di verifica ispettiva presso l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero avente ad oggetto l’accertamento della regolarità della corresponsione del premio di produttività ai dirigenti e agli altri dipendenti dell’Istituto per gli anni 1991 e 1992.

Dalle risultanze della verifica ministeriale e dalla complementare istruttoria esperita dalla Procura procedente è emerso che il Consiglio di Amministrazione dell’I.C.E. nel 1991 dava corso all’attuazione delle disposizioni del nuovo contratto di lavoro dei dirigenti e del restante personale, per la parte relativa alla concessione di un "premio di produttività".

In specie, per il personale non dirigente, il C.d’A. dell’istituto, con sua deliberazione n.50/1991 approvata in data 19.9.1991 con la sola astensione di un Consigliere, stabiliva i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei beneficio di cui trattasi per il II semestre 1991 con il contestuale riconoscimento a tutto il personale di un premio di produttività per il I semestre 1991, in misura forfettaria individuale secondo le anticipazioni già percepite da ciascun dipendente.

La deliberazione n.50/1991 veniva, quindi, portata in esecuzione dai competenti organi dell’Ente, mediante l’erogazione dei premi autorizzati a favore del personale in servizio e di quello già cessato in aspettativa, con una spesa complessiva di lire 2.881.295.795.

Con successiva deliberazione n. 25/1993 del 28.5.1993, il Consiglio di Amministrazione autorizzava il pagamento del premio di produttività relativo all’anno 1992 al suddetto personale dipendente, per un ammontare complessivo di lire 3 miliardi, compresi gli oneri riflessi. Tale deliberazione fu assunta con un maggiore contrasto interno tanto che uno dei Consiglieri osservò che "alla luce dei risultati del 1992, del disavanzo di esercizio registrato nel bilancio consuntivo ed anche del costo rilevante sostenuto dall’istituto per il rinnovo del contratto di lavoro del personale dirigente e non dirigente, non ricorrono le condizioni per la corresponsione di un premio di produttività, per cui esprime voto contrario all’adozione della relativa delibera". La delibera venne approvata con due voti contrari ed un’astensione.

La deliberazione n.25/1993 veniva, quindi, portata in esecuzione dai competenti organi dell’Ente, mediante l’erogazione materiale dei premi autorizzati, avvenuta nel giugno 1993, a favore del personale in servizio e di quello già cessato o in aspettativa, con una spesa complessiva di lire 2.610.314.700.

Entrambe le deliberazioni suddette non erano state sottoposte all’approvazione del Ministero vigilante prevista dall’articolo 5 della legge 18 marzo 1989, n.106.

Appena qualche tempo dopo la seconda erogazione, la Sezione Controllo Enti della Corte dei conti, approvava in data 6 luglio 1993 la relativa Relazione al Parlamento sull’esercizio 1991 dell’Istituto, rilevando fra l’altro, con riferimento alla prima delle deliberazioni in discorso (n. 50/1991), che «ai sensi dell’art.5 della legge n. 106/89, le deliberazioni relative al trattamento economico ed agli aspetti dell’organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all’art.3 della legge n. 93/1983 sono sottoposte all’approvazione del Ministero vigilante; la contrattazione integrativa, ed in particolare quella concernente la materia del trattamento economico, rientra in tale previsione: le relative delibere debbono pertanto, essere sottoposte all’approvazione ministeriale".

Va ricordato in proposito che la questione dell’obbligo di approvazione della delibera da parte del Ministero vigilante, ancora prima dell’adozione della seconda delibera di cui si tratta, era già stata oggetto di rilievi istruttori da parte della competente Sezione di controllo di questa Corte, ai quali l’Ente aveva corrisposto (ved. nota n.2748 dell’11.1.1993), facendo presente che il provvedimento non era stato trasmesso al Mincomes per l’approvazione in quanto si era ritenuto trattarsi di fatto interno, tanto più che l’importo da erogare era già stato stabilito nella fase di approvazione dei contratto di lavoro e previsto nel bilancio preventivo.

Dopo di ciò, anche in rapporto a tale indicazione, il Ministero del Commercio con l’Estero, cui compete la vigilanza, attivava una serie di rilievi e considerazioni sull’attività posta in essere dall’Ente sulla materia, inducendolo da ultimo ad assumere provvedimenti correttivi che sul piano formale si concretavano con la delibera n.360/95 adottata dall’Amministratore Straordinario dell’I.C.E. in data 27.6.1995 che annullava le delibere del Consiglio di Amministrazione n.50/91 e n.23/93, adottando per gli anni 1991 e 1992, nonché per quelli successivi, criteri, modalità e procedure di assegnazione del premio di produttività, e rideterminando il premio per tutto il 1991 e confermando quelli relativi al 1992. Tale provvedimento non riceveva però, l’approvazione del Ministero vigilante il quale, pur prendendo atto dell’annullamento delle delibere n.50/91 e n.23/93 osservava che "non sussistono motivazioni valide per la corresponsione del premio in parola; tanto più che non risulta in alcun modo provata la compatibilità prevista ai sensi della legge 106/89 anche in considerazione della particolare situazione del bilancio dell’esercizio in questione. Va a riguardo confermata in toto il parere negativo e le motivazioni espresse dal rappresentante di questo Ministero in sede di esame delle delibere ora respinte (vedasi verbale C.d’A. ICE del 28.5.1993)".

Dopo ulteriori contrasti in sede amministrativa, anche per effetto di sollecitazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, che era stato investito della vicenda, fu dato avvio ad una procedura di recupero nei confronti dei dipendenti che avevano percepito il premio in questione. Il recupero in realtà fu attivato e realizzato soltanto nei confronti del personale cessato dal servizio, mediante trattenute sul trattamento di fine rapporto; mentre nei confronti del personale in servizio l’Istituto si limitò a provvedere alla costituzione in mora degli interessati, con riserva di recupero. Tale iniziativa, però, scatenò la promozione di numerosi ricorsi al TAR del Lazio, contenenti anche istanza di sospensione del provvedimento, sia da parte del personale cessato che di quello ancora in servizio. Ne seguirono alcune ordinanze di sospensione del provvedimento di recupero, limitatamente alle somme non ancora recuperate.

Al momento di adozione dell’atto di citazione in giudizio risultava recuperata una somma complessiva di lire 1.006.400.123 con una conseguente riduzione corrispondente degli importi indebitamente erogati per premio di produttività. Per le differenze degli importi erogati e non recuperati, in quanto non dovuti e considerati pertanto dannosi per l’Ente, l’Organo requirente individuava, anche sulla scorta di elementi forniti dall’Ente, come presunti responsabili dei danno i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto che avevano adottato rispettivamente le delibere n.50/91 e n.25/93, da cui le poste dannose di cui sopra sono derivate, nonché le persone dei Dirigenti che le proposero e vi diedero esecuzione, e precisamente:

a) quali componenti del Consiglio di Amministrazione: INGH1LESI Marcello, AGOSTINI Quinto Antonio, ALESSANDRELLO Rosario, BATTISTON Celso, BIANCHI Giuseppe, CANTIELLO Giovanni, CARONE Enrico, CASTELLI Leonida, CERRONI Giuseppe, COLONNA Mario, CORONA Marino, FERRO Giancarlo, FRESCOBALDI Vittorio, LAUTIZI Vittorio, LETO Mario, MAYER Marco, MUSCARA’ Franco, ORLANDO Rosolino, PETROCCA Giuseppe, PICCARDI Piero, PIETROMARCHI Enrico, PONTI Enrico Matteo, RAFFAELLI Roberto, ROSSI URTOLER Idelfonso, SALE Angela, SCOTTI Ezio, TASSOTTI Giorgio;

b) nella qualità di Direttore Generale e Dirigenti che hanno operato in sede propositiva ed esecutiva: SARTI Ferruccio, PERUZZI G. Battista e OPINATO Giuseppe.

Tutti i sunnominati presunti responsabili risultano costituiti in mora con atti emessi dall’Istituto nei mese di giugno 1995 rinnovati nel mese di dicembre 1998.

Nei confronti degli stessi veniva, pertanto, elevato ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 19/1994 l’invito a dedurre in data 6 aprile 1999, espungendo comunque dai destinatari dell’invito la persona del consigliere AGOSTINI Quinto Antonio, che era nel frattempo deceduto e per quale non ricorrevano le condizioni previste per la trasmissibilità della sua responsabilità agli eredi.

In proposito, le parti provvedevano a far pervenire all’Ufficio requirente memorie nelle quali, oltre ad evidenziare peculiarità circa le singole posizioni soggettive, si sottolineavano una serie di questioni comuni che così possono essere riassunte:

a) l’eventuale azione di risarcimento non può essere esercitata, essendosi già compiuto il termine della prescrizione quinquennale. prevista dall’articolo 1. comma 2, della legge n.20/1994, così come modificata dalla legge n.639/1996, il cui termine finale si fissa inesorabilmente alla data del 31.12.1998, termine ultimo che in nessun caso potrebbe essere superato, neppure "in presenza di più atti interruttori della prescrizione". E, in ogni caso, l’atto di costituzione in mora notificato ai presunti responsabili non avrebbe il potere di interrompere la prescrizione, mancando in essa l’espressa richiesta scritta dell’adempimento; -.

b) il compito di trasmettere le deliberazioni adottate dal C.d’A. al Ministero vigilante per l’approvazione non appartiene al Consiglio stesso o ai suoi componenti, ma al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale dell’istituto. Cosicché il danno prospettato, siccome conseguente a tale mancato adempimento, non può essere attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) la corresponsione del premio è avvenuta nel pieno rispetto del principio della copertura finanziaria, risiedendo la fonte di finanziamento della spesa nel bilancio di previsione dell’Ente regolarmente approvato;

d) il Consiglio di Amministrazione si è limitato ad approvare la delibera n.25/1 993 sulla base della proposta formulata dal competente Ufficio del Personale, nè alcun rilevo contro la proposta di delibera fu mosso nè dal Collegio dei revisori dei conti, nè da parte del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo;

e) nel comportamento dei presunti responsabili è venuta a mancare ormai la condotta, nel momento in cui la successiva delibera del C.d’A. n.360/95, annullando le due precedenti delibere da cui si assume causato il presunto danno erariale, ha di fatto posto nel nulla le delibere annullate le quali pertanto non possono più spiegare alcun effetto; e trattandosi di un atto di ritiro che ha effetto ex tunc ha prodotto la caducazione anche degli effetti medio tempore verificatisi;

f) per effetto del suddetto annullamento operato dalla delibera n.360/95, è venuto a mancare anche il danno, dal momento che è perfettamente concepibile e possibile una restitutio in integrum mediante la restituzione degli indebiti pagamenti da parte dei percipienti; allo stesso risultato si perverrebbe se le delibere di cui trattasi dovessero ritenersi nulle a causa della mancata approvazione da parte del Ministero vigilante;

g) la condotta delle persone individuate come presunte responsabili del danno non può qualificarsi grave, in quanto le ipotesi di premio erano già previste nel bilancio che ne autorizzava quindi la spesa: le delibere sarebbero semplici atti di esecuzione;

h) la compatibilità finanziaria della spesa disposta con l’erogazione dei premi è stata verificata, tenendo conto dell’evoluzione delle entrate proprie dell’istituto e dell’ammontare del contributo statale di funzionamento: le prime erano aumentate rispetto all’anno precedente, il secondo era sufficiente a coprire gli oneri di funzionamento dell’istituto, compresi quelli per il personale di cui i premi di produttività facevano parte. Inoltre, il bilancio di esercizio dei 1991 presentava un avanzo di esercizio di 1,966 miliardi, mentre quello dei 1992 presentava un disavanzo di 8,367 miliardi, situazione che era da attribuire a fatti particolari che si erano venuti a determinare per effetto del passaggio al nuovo sistema contabile-civiiistico che prevedeva in particolare la costituzione del fondo per il TFR, mentre in precedenza si indicava in bilancio solo quella parte di trattamento che si prevedeva di dover erogare nell’esercizio.

Ritenendo peraltro la Procura regionale comunque sussistenti gli elementi atti a sostenere l’ipotesi della sussistenza della responsabilità amministrativa, veniva successivamente adottato, nei confronti dei predetti, atto di citazione in giudizio emesso in data 3 novembre 1999, con il quale la stessa Procura regionale chiedeva la condanna dei medesimi al pagamento in favore dell’Erario, secondo le ripartizioni indicate nell’atto di citazione stesso, della complessiva somma di £ 4.259.920.000, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

Perveniva ancora successivamente una nota dell’I.C.E. (prot. n.58 dell’ 8.01.2001) con la quale lo stesso Istituto portava a conoscenza di questa Sezione del fatto che con delibera n. 327/99 del 21.12.1999, integrata dalla deliberazione n. 336/00 del 20.12.2000, il C.d’A. aveva disposto il recupero nei confronti del personale dipendente delle somme erogate a titolo di premio di produttività per gli anni 1991 e 1992. Precisava con la stessa nota l’ICE che alla stessa data dell’8 gennaio 2001 l’entità effettiva del recupero ammontava a complessive £ 1.862.260.000.

In occasione dell’odierna udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto indicato negli atti scritti, precisando, peraltro, il rappresentante del P.M., in parziale riforma delle richieste formulate in citazione che, a fronte di una oggettiva indeterminatezza del danno (v. nota 58/2001 ICE) sarebbe stato opportuno che il Collegio si fosse pronunciato sull’an della responsabilità amministrativa, rimettendo ad ulteriore attività istruttoria l’esatta quantificazione del danno, e contestando invece i patroni delle parti convenute proprio la sussistenza della responsabilità a fronte di un danno assolutamente incerto e comunque in fase di progressivo e totale riassorbimento a seguito delle iniziative intraprese dall’Istituto, di cui alla ripetuta nota n.58/2001, nonchè, in relazione alle nuove richieste della Procura, l’indebito configurarsi di una "mutatio libelli"

L’avv. Sanino ha infine comunicato, producendo relativa certificazione, l’intervenuta scomparsa, nelle more del giudizio, del sig. Celso Battiston.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare il Collegio prende atto dell’intervenuta scomparsa del convenuto sig. Celso Battiston e dichiara , nei suoi confronti, interrotto il processo.

Proseguendo lo stesso, ai sensi della normativa vigente, nei confronti degli altri convenuti, il Collegio deve prendere necessariamente in esame l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dei convenuti in ordine alla intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità.

Occorre in proposito ricordare che, nel caso di specie, il fatto dannoso è intervenuto, per stessa ammissione della Procura regionale, nel 1991, con la delibera n.50/1991 e nel 1993, con la delibera 25/1993.

Sostiene nel merito l’Ufficio requirente che, tenuto conto che tutti i presunti responsabili del danno sono stati costituiti in mora nel 1995 e quindi nuovamente nel 1998, alla data di proposizione dell’azione non si sarebbe verificata alcuna prescrizione.

Osserva questo Collegio che nonostante le incertezze interpretative, sembra coerente la lettura del IV comma dell’art. 2943 c.c. ["la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte (...) dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale (...)] nel senso che ad interrompere la prescrizione basta una qualsiasi manifestazione di volontà di essere soddisfatto, cioè sono idonei anche atti non espressi secondo il modello della costituzione in mora. Idonei quindi accanto ad atti che contengono volontà espressa di essere integralmente risarciti o che, comunque, la manifestino, anche quelli senza indicazione specifica della determinazione quantitativa del danno, anche pertanto nelle ipotesi in cui il credito non sia liquido, così come quelli che non contengano la enunciazione del fondamento normativo del diritto.

Coerentemente, peraltro, l’atto con il quale l’amministrazione significhi la sua volontà di ottenere il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in esito e mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità non integra gli estremi della costituzione in mora.

In altre parole, l’atto di costituzione in mora con valore interruttivo della prescrizione non può contenere una generica riserva di tutela del diritto, dovendo invece contenere la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere le proprie ragioni ai fini dell’adempimento dell’obbligazione derivante da responsabilità amministrativa.

Ora, ove si considerino gli atti di costituzione in mora adottati tutti in data 21.6.1995 e rinnovati in data 10.12.1998 e che, secondo la Procura, sorreggerebbero la tempestività dell’atto di citazione, notevoli sono le perplessità circa la loro efficacia relativamente ai riguardati effetti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.

Relativamente ai primi (quelli datati 21 giugno 1995), non sembra affatto cogliere in essi la "la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere le proprie ragioni ai fini dell’adempimento dell’obbligazione derivante da responsabilità amministrativa". Non è infatti possibile rilevare la contestazione di una pretesa responsabilità amministrativa (rimessa all’accertamento degli "eventuali danni patrimoniali derivanti dall’adozione e dalla conseguente attuazione delle deliberazioni n. 50/91 e 25/93" e cioè all’esercizio dell’azione di responsabilità vera e propria) così come non si riesce a percepire neppure la sussistenza del danno, il quale non solo non è quantificato o liquido (elementi questi che la giurisprudenza ha peraltro superato) ma è addirittura qualificato come ipotetico).

A maggior ragione inefficace appare la pretesa "costituzione in mora" del 1998, stante che in essa una così "inequivoca" manifestazione di volontà non pare potersi evincere dalla suindicata nota dell’Istituto Commercio Estero, la quale in realtà non contiene nessuna estrinsecazione di volontà propria, ma dichiaratamente corrisponde ad una richiesta della Procura regionale ["...in ottemperanza alla richiesta della Procura regionale....].

D’altra parte appare intimamente contraddittorio intimare il pagamento di una somma solo presuntivamente ed eventualmente quantificata, a titolo di responsabilità i cui elementi sono ancora in via di accertamento.

Siffatte apparenti costituzioni in mora, ritiene pertanto questo Collegio, non appaiono perciò idonee ad interrompere la prescrizione in quanto prive della sicura ed autonoma affermazione di una pretesa risarcitoria.

E ciò, già di per sé stesso sarebbe sufficiente per dichiarare intempestivo l’atto di citazione emesso nel 1999, in assenza di altri atti interruttivi rispetto al momento commissivo dell’ipotesi dannosa (1991 e 1993), anche a voler considerare, secondo la giurisprudenza più recente, la data di notificazione dell’invito a dedurre, emesso in data 6 aprile 1999.

Per completezza comunque il Collegio sottolinea come di poco pregio sarebbe invocare la sussistenza per il caso di specie di un termine decennale di prescrizione, trattandosi di fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 coperti appunto da un termine decennale di prescrizione.

Se infatti il termine decennale di prescrizione continua a trovare applicazione per i fatti dannosi commessi anteriormente al 15 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n.20), essendo sfornito di efficacia retroattiva il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dall’art.1, comma II, della stessa legge, va peraltro ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter, della medesima legge n.20/1994 e successive modificazioni, per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

Conseguentemente l’atto di citazione va comunque considerato intempestivo.

Per quanto precede, questo Collegio dichiara intervenuta la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, in ciò ritenendo assorbita ogni altra questione attinente al merito della controversia.

Sussistono ragionevoli motivi per dichiarare compensate le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara interrotto il presente procedimento nei confronti del sig. Celso Battiston.

Dichiara altresì prescritta l’azione di responsabilità di cui al presente procedimento iscritto al n. 52971 del registro di Segreteria nei confronti dei sigg. 1) Rosario ALESSANDRELLO; 2) Celso BATTISTON; 3) Giuseppe BIANCHI; 4) Giovanbattista CANTIELLO; 5) Enrico CARONE; 6) Leonida CASTELLI; 7) Giuseppe CERRONI; 8) Mario COLONNA; 9) Marino CORONA; 10) Giancarlo FERRO; 11) Vittorio FRESCOBALDI; 12) Marcello INGHILESI; 13) Vittorio LAUTIZI; 14) Mario LETO; 15) Marco MAYER; 16) Franco MUSCARA’; 17) Giuseppe OPINATO; 18) Rosolino ORLANDO; 19) Giovanni Battista PERUZZI; 20) Giuseppe PETROCCA; 21) Piero PICCARDI; 22) Enrico PIETROMARCHI; 23) Enrico PONTI; 24) Roberto RAFFAELLI; 25) Idelfonso ROSSI; 26) Angela SALE; 27) Ferruccio SARTI; 28) Ezio SCOTTI; 29) Giorgio TASSOTTI.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Sussistono ragionevoli motivi per dichiarare compensate le spese di giustizia.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2001.

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2001

Il Direttore della Segreteria omissis