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Sezione giurisdizionale Regione Lazio,13 dicembre 2000 n.2454 Presidente PENSA Estensore DE LIETO VOLLARO P.M. MAIELLO c. M.A. (avv.ti TOMASELLI e TAMAGNINI). Responsabilità - Circolazione stradale - Addetti alla conduzione di autoveicoli -Adozione del dispositivo di allarme senza l'osservanza delle norme sulla circolazione e delle comuni norme di prudenza - Colpa grave Sussistenza -Fattispecie. Responsabilità - Circolazione stradale - Addetti alla conduzione d autoveicoli in servizio di polizia e di soccorso - Facoltà di non osservare gli obblighi e i divieti indicati dalla segnalazione stradale e prescritti dalle norme di comportamento -Inosservanza delle comuni norme di prudenza, diligenza e perizia - Colpa grave -Sussistenza - Fattispecie. Responsabilità - Circolazione stradale - Addetti alla conduzione d autoveicoli in servizio di polizia e di soccorso – Condizioni di stress – favorevoli precedenti di servizio – Potere riduttivo Nella condotta del conducente di un autoveicolo dell'amministrazione che abbia adottato il dispositivo di allarme procedendo all'attraversamento di un incrocio nonostante l'obbligo gravante sullo stesso di dare precedenza e a velocità superiore al limite consentito nelle aree urbane, è da ravvisare quella insensibilità all'osservanza delle norme sulla circolazione e l'assenza di quel minimum di perizia e prudenza che ogni conducente deve avere, che configura l'ipotesi della colpa grave. La facoltà concessa dall'art. 177,2° del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992,n.285) ai conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso di non osservare gli obblighi e i divieti, indicati dalla segnalazione stradale e prescritti dalle norme di comportamento, è sempre subordinata all'osservanza delle norme della comune prudenza e cautela per prevenire pericoli alla pubblica incolumità, con la conseguenza che si ha violazione di siffatte norme quando il conducente, pur nel legittimo esercizio di detta facoltà, non tenga conto di particolari situazioni della strada e del traffico e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguare ad essa la propria condotta di guida; pertanto, i conducenti di automezzi adibiti a servizi di polizia o di soccorso, nei casi previsti dal citato art. 177,2° comma possono non osservare le sole regole giuridiche della circolazione stradale, ma non anche le generali norme di prudenza, diligenza e perizia. Le particolari condizioni di stress in cui sono chiamati ad operare gli operatori della polizia di Stato ed i buoni precedenti di servizio consentono l’esercizio dell potere riduttivo dell’addebito. La sentenza che si annota in conformità a giurisprudenza costante in materia ribadisce che in materia di danni causati alla guida di veicoli dell’amministrazione,la colpa grave necessaria ai fini della responsabilità amministrativa richiede il concorso :
Orbene, nella vicenda in esame la colpa grave del conducente dell'autovettura di Stato, è connotata da grave colpevolezza poichè nel rispetto delle norme del codice della strada il convenuto avrebbe dovuto fermarsi davanti allo stop e poi accertare il via libera (art.145,primo,quarto e quinto comma del Nuovo Codice della strada D.L.vo 30.4.1992,n.285). Né d’ altra parte risulta provato che tale veicolo avesse accesi i lampeggianti luminosi e sonori, che , comunque, non avrebbero esentato il guidatore dal rispettare le regole di comune prudenza e diligenza (art.177, 2° comma del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.4.1992 n.285), che nel caso in esame risultano essere state disattese. Emblematica e la costante giurisprudenza in materia:
Invero l'attraversamento del crocevia con obbligo di Stop è consentito solo dopo che sia stata accertata l'assenza di altri veicoli,che impegnino o stiano per impegnare l'incrocio medesimo riconosciuto (cfr. Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Basilicata sentenza n.118/96/R del 3.10.96). Tuttavia,le particolari condizioni di stress in cui sono chiamati ad operare gli agenti della polizia di Stato alla guida di veicoli dell’amministrazione ed i buoni precedenti di servizio consentono al Collegio di poter ricorrere al potere riduttivo dell’addebito,in via equitativa. (massima e nota del Sostituto Procuratore Generale dott. Tammaro Maiello)
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Lazio composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Carlo Pensa Presidente dott. Bruno Di Fortunato Consigliere dott. M.,aria Letizia De Lieto Vollaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità ad istanza del Procuratore regionale nei confronti dell'agente di P.S. Sig. M. A., domiciliato elettivamente presso lo studio degli avv.ti Catia Tamagnini e Edmondo Tomaselli - di lui difensori - in Roma , viaCollatina n.91; Visto l’ atto introduttivo, iscritto al n. 052432/R del registro di segreteria e gli altri atti e documenti del giudizio. Uditi nella pubblica udienza del 6.11.2000, con l'assistenza dei segretario Anna Nesticò, il relatore, Consigliere Maria Letizia De Lieto Vollaro , l'avv. Edmondo Tomaselli e Catia Tamagnini nonchè il P.M., rappresentato in udienza dal vice Procuratore Generale Tammaro Maiello; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione, depositato in data 9.7.1999 il sig. P.R. ha citato M. A. nato a T.(RM) il 15.6.66 a comparire davanti a questa Sezione Gurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'erario della somma di lire 6.956.410 (seimilioninovecentocinquanteseimilaquattrocentodiecilire) ovvero di quella diversa che sarà ritenuta dal Collegio giudicante, oltre alla rivalutazione monetarìa, agli interessi legali ed alle spese del giudizio. Con memoria di udienza depositata in data 31.10.2000 il medesimo P.R. ha ribadito la richiesta, contestando sia le deduzioni esposte dal convenuto in esito all'invito a dedurre sia le deduzioni della difesa di cui alla comparsa di costituzione depositata i1 17.10.2000. Espone al riguardo parte attrice: 1.II giorno 10.07.93 in località Fregene comune di Fiumicino (Roma) alle ore 23.50 sulla via Pompeati Luchini, lato Roma direzione Civitavecchia, l'agente M. A. nato a T. (RM) il 15.6.66 e residente in M. (RM) alla via C. n.71/C, attualmente in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Settebagni, munito di patente dì guida n.xxxxx, di I° grado, rilasciata il 14.5.90, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 75 targata Polizia yyyyy, giunto nell'abitato di Fregene, all'incrocio con via Fontanile , di Mezzaluna, collideva con l'autovettura civile Fiat Panda targata Roma xxxx condotta da A. M., proveniente da via Fontanile di Mezzaluna in direzione località "Testa di Lepre". 2. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno -Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico - Logistici e della Gestione Patrimoniale- Servizio Motorizzazione: a) n. n.660/MOT.11994/93 del 3,5.96, ed a seguito di accertamento istruttorio dell'Organo Inquirente n.387397/MLL dell' 8.4.98: I. n. 1004.AUT.RM.2.U.T. n.4373 del 27.4.98; II n. 600/MOT.11994193 del 16.7.98; III n. 60/MOT.11994/93 del 29.9.98, si evince che:
1'autovettura civile: riportava danneggiamento della parte anteriore destra posteriore fiancata stesso lato. In conseguenza di tale sinistro I' Amministrazione ha quantificato il danno subito pari a £. 6.956.410 (seimilioninovecentocinquantaseimilaquattrocentòdiecilire) corrispondente alla spesa per la rimessa in efficienza di tale mezzo come , con ordine di lavoro n.9313866 del 12.1.94 riassunto dei costi di lavorazione) dell'Autocentro di Polizia di Roma, trasmesso con nota n. 1004.AUT.RM.2.U.T. n.4373 del 27.4.98. Viene evidenziato dal P.R. come dall'esame della relazione n.14537/93/150 del 2.8.93 del dirigente dell'Ufficio Infortunistica della Polizia di Stato - Sezione di Polizia Stradale di Roma emerge la condotta gravemente colposa del predetto agente considerato che: a) il veicolo dell'amministrazione era efficiente in tutte le sue parti; b) veniva svolto servizio di vigilanza stradale; c) l'agente M., alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 75targata Polizia A0300 nel percorrere la via Pompeati Luchini proveniente dal lato di Roma e diretto verso Civitavecchia,giunto all'incrocio formato con via Del Fontanile di Mezzaluna che si apre sui due lati - centro abitato di Fregene- ove per la direzione di marcia dell'autovettura Polizia esiste segnaletica verticale ed orizzontale di ARRESTO ALL'INCROCIO E DARE PRECEDENZA, al termine di una frenata lunga metri 03,70 (con inizio all'altezza della striscia bianca trasversale di arresto posta al termine di via Pompeati Luchini) collideva con l'autovettura Fiat Panda targata Roma yyyy, . condotta da A. M., il quale,proveniente da sinistra, percorreva la via Fontanile di Mezzaluna in direzione della località "Testa di Lepre; d) l'urto interessava la fiancata sinistra dell'autovettura Polizia e la parte anteriore della Fiat Panda,che perveníva all'urto al termine di una frenata lunga m.3,20; La difesa dei convenuto ha addotto, sostanzialmente, le seguenti: I. giustificazioni in difesa dell' agente , sostenendo la necessità di recarsi con urgenza sul luogo di altro incidente; II. la messa in azione di segnali acustici e visivi, a causa del malfunzionamento dell'apparato RT e delle comunicazioni in corso e per la vicinanza tra la posizione della pattuglia e l'incidente stesso; III. l'anomalo comportamento dei conducente civile che a forte velocità non compìva alcuna manovra per evìtare l'impatto; IV. la presenza in macchina di capopattuglia , al quale fare risalire eventuale responsabilità. V. il comportamento, a dire della difesa, omissivo dell'Amministrazione nei confronti dell'altro responsabile del sinistro in merito al risarcimento del danno. Dette giustificazioni sono state contestate per iscritto dal Procuratore Regionale e/o comunque ritenute irrilevanti. Dal carteggio amministrativo relativo all'agente di P.S. emerge, tra l'altro, che il medesimo ha buoni precedenti di servizio. Alla pubblica udienza odierna l'avv. Edmondo Tomaselli e Catia Tamagnini hanno ribadito sostanzialmente, anche in replica le argomentazioni difensive, sottolineando la corresponsabilità dell'altro conducente, la mancanza di colpa grave, la circostanza - a loro dire esimente - che nella macchina ci fosse un capopattuglia. E' stato altresì udito il Procuratore Regionale che , anche in replica,ha evidenziato l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dalla difesa e ha ribadito la responsabilità del M. per colpa grave. Considerato in DIRITTO Ai fini della valutazione dei fatti, giova rilevare che la giurisprudenza ormai univoca di questa Corte ha da tempo stabilito che la colpa grave postula sia la violazione di una norma di comportamento e , quindi, il palese dispregio delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, sia, inoltre, una profonda imprudenza, spericolatezza e spregiudicatezza nella condotta di guida, da valutarsi in relazione alle circostanze in cui il sinistro si verifica. Orbene, la ricostruzione dei sinistro contenuta nei rapporti in atti, sopraprecisati, consente di affermare la colpa grave del conducente dell'autovettura di Stato, che con il suo comportamento provocò l'incidente. Tale comportamento, come rilevato nell'atto di citazione , è connotato da grave colpevolezza poichè nel rispetto delle norme del codice della strada il convenuto avrebbe dovuto fermarsi davanti allo stop e poi accertare il via libera (art.145,primo,quarto e quinto comma del Nuovo Codice della strada D.L.vo 30.4.1992,n.285). Né d’latra parte risulat provato che l’autovettura di stato avesse accesi i lampeggianti luminosi e sonori, che , comunque, non avrebbero esentato il guidatore dal rispettare le regole di comune prudenza e diligenza (art.177, 2° comma del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.4.1992 n.285), che nel caso in esame risultano essere state disattese. Del pari sono irrilevanti le altre giustificazioni addotte e ampiamente argomentate dalla difesa, posto che si rinviene una notevole imprudenza e spericolatezza dell'agente di polizia in relazione alle particolari circostanze in cui si è verificato l'incidente. Ciò premesso, stabilita la sussistenza della responsabilità del convenuto per colpa grave e determinata l'entità del danno subito dall'Erario nella cifra contestata dalla Procura, il Collegio ritiene di potere, comunque, esercitare nei confronti del sig. M. A. il potere riduttivo dell'addebito, in considerazione delle particolari condizioni di stress in cui sono chiamati ad operare gli operatori della polizia di stato e dei buoni precedenti del servizio precedentemente prestato, giudicando la somma di lire 2.300.000, comprensiva di rivalutazione monetaria, adeguata rifusione del danno subito dall'Amministrazione. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando condanna il sig. M. A. al pagamento della somma di lire 2.300.000, in favore del Ministero dell'Interno, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltreché degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Condanna, altresì, il predetto alle spese del giudizio, che si liquidano in lire 497.340 (quattrocentonovantasettemilatrecento quaranta) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.11.2000. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Maria Letizia De Lieto Vollaro Antonio Carlo PENSA
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