Ordinanza n. 462 /2009 del 14 ottobre 2009 : l’articolo 1 del decreto legge 3 agosto 2009 , n. 103 (convertito poi nella   legge n. 141 del 2009 ) che ha modificato i primi tre periodi dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78 del 2009, nel prevedere che in caso di azione delle procure regionali per il risarcimento del danno all’immagine subito da un soggetto pubblico sia necessario, per lo meno per i reati  previsti e puniti dal capo I titolo II del libro secondo del codice penale, che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, fa salvi, mediante il riferimento all’art. 7 della legge n. 97 del 2001 e, soprattutto, all’art. 129 disp. att. c.p.p. (ivi richiamata), anche tutti gli altri reati che abbiano cagionato un danno all’erario.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

Composta dai seguenti Magistrati

Dott. Agostino Basta                                               Presidente f.f.

Dott. Silvio Benvenuto                                            Consigliere relatore  

Dott. Stefano Perri                                                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 68658 del registro di segreteria di questa  sezione, proposto dalla procura regionale presso la stessa sezione nei confronti dei signori E. C.  ( omissis ), rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Lelio Placidi in Roma, via Sicilia 169, e  M.C., ( omissis ) rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Di Pietropaolo, presso il cui studio in Roma, piazza Adriana 15 è elettivamente domiciliato.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2009, con l’assistenza del segretario , dottoressa Antonella Cirillo, il relatore cons. Silvio Benvenuto, il p.m. nella persona del vice procuratore generale, dottor  Marco Smiroldo, gli avvocati  Enrico De Luca, in difesa della signora .C., l’avvocato Claudio di Pietropaolo, in difesa del signor M.C..

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Premesso che:

A seguito di procedimento penale( nr. 11303/00 R.G.N.R. ), avviato dalla procura della Repubblica di Roma,  venivano emesse trentadue ordinanze di custodia cautelare in carcere, per i reati previsti e puniti dall’art. 416, 110, 112 e 353, 1° e 2° comma del codice penale, nei confronti di altrettanti soggetti, tra i quali la direttrice delle carceri di Civitavecchia e di Paliano (FR), signora E.C., e un geometra in servizio presso il ministero dei lavori pubblici, addetto all’ufficio gare del dipartimento opere marittime, signor M.C.

In particolare, veniva contestata ai due pubblici funzionari la presunta connivenza in attività illecite, volte a favorire l’illegale aggiudicazione di appalti pubblici a favore di un cartello di imprese costituito ad hoc da una associazione di stampo mafioso.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, in data 24.06.2003, il g.i.p. emetteva, in data 05.05.2004, sentenza ex art.438 c.p.p., tra gli altri, nei confronti della signora E.C., condannandola alla pena di un anno di reclusione e € 200,00 di multa per i delitti previsti e puniti dagli articoli 416 (associazione a delinquere), 110 (concorso di persone nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 353 (turbata libertà degli incanti), 1° e 2° comma del codice penale.

In pari data, la stessa autorità giudiziaria disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati nel procedimento penale in parola, tra i quali il signor M.C.,  per i delitti previsti e puniti dagli articoli 416 (associazione a delinquere), 110 (concorso di persone nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 353 (turbata libertà degli incanti), 1° e 2° comma del codice penale.

Ai citati pubblici dipendenti non veniva contestato anche il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) in considerazione del fatto che, posto che la condotta tenuta dagli stessi nella commissione del delitto di turbata libertà degli incanti (ex art.353 c.p..) integrava anche la fattispecie dell’abuso d’ufficio (ex art.323 c.p.), atteso il carattere residuale di quest’ultimo, i fatti connessi a tale ultima ipotesi (abuso d’ufficio) dovevano ritenersi assorbiti nel reato di turbata libertà degli incanti.

La procura regionale acquisiva gli atti del procedimento penale di cui si dà elenco nell’atto di citazione, nonché, degli  appalti pubblici  ( anch’essi specificati nell’atto di citazione ) a favore di un “cartello d’imprese”,  eseguiti  nelle Carceri di Paliano e Civitavecchia , dove la signora Ceci ricopriva la carica di direttore , e in diverse località marittime.

Il fraudolento modus operandi dei pubblici funzionari è, ad avviso della procura regionale,  ampiamente illustrato nei capi di imputazione contraddistinti dalle lettere G (in ordine al delitto di cui all’art.416 c.p.), H (in ordine al delitto di cui agli artt.110, 112 e 353, 1° e 2° comma c.p.), I ed L (in ordine al delitto di cui agli art.81, 110 e 323 c.p.) della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m., ex art.121 c.p.p. e, per quanto riguarda la signora E.C. dalla sentenza ex art.438 c.p.p. emessa in data 05.05.2004 dal g.u.p. del tribunale di Roma

L’atto di citazione osserva, quindi, che la guardia di finanza – nucleo di polizia tributaria di Roma, che ha espletato le indagini delegate dalla procura regionale, ha redatto un rapporto ( n. 19398/GARADE/3^/2598 prot. del 12 maggio 2008)  in cui ha posto in rilievo che il comportamento penalmente rilevante tenuto dai pubblici dipendenti convenuti nel presente giudizio era stato di fatto,  “risultato determinante nel viziare, sin dall’origine, l’intera procedura di affidamento lavori”. Ciò tuttavia non aveva consentito al comando delegato di formulare specifiche ipotesi di responsabilità per danno erariale atteso che “i lavori sopra elencati....sembrerebbero essere comunque stati eseguiti a regola d’arte” e non vi sono elementi certi per desumere che il costo delle opere, in assenza degli illeciti accordi e dei vizi procedurali, sarebbe stato sensibilmente inferiore.

Ciò che invece appare evidente, a giudizio della procura regionale, è il danno all’immagine patito dalle amministrazioni in cui i predetti  pubblici funzionari , signori E.C. e M.C., rivestivano delicati ed importanti compiti istituzionali, attesa la risonanza che la notizia del loro arresto, del rinvio a giudizio e delle condanne irrogate dal giudice penale aveva avuto, tra le pagine di cronaca delle maggiori testate giornalistiche,  nazionali e locali.

Venivano quindi notificati gli inviti a dedurre, a termine dell’art. 5, co. 1, della legge 14.1.1994, n. 19,

In  data 24/04/2008, la signora E .C. presentava deduzioni scritte , confermate nel verbale di audizione personale del 2/07/2008,  con le quali è stato eccepito:

- l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità,  la cui decorrenza doveva ritenersi iniziata il  30/01/2002, data in cui il g.i.p. applicava  la misura della custodia cautelare in carcere,

- le gare descritte alle pagine 7 e 8 dell’invito a dedurre riguardavano opere marittime non di  pertinenza dell’intimata;

- l’insussistenza del fatto posto alla base dell’ipotesi dannosa contestata;

- l’insussistenza dell’elemento psicologico;

- l’insussistenza del danno all’immagine.

In data 30/04/2008 ha presentato deduzioni scritte il signor M.C. , confermate nell’audizione personale del 16/05/2008, nelle quali ha richiesto l’archiviazione del procedimento per carenza dell’elemento psicologico della colpa grave e per intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno.

Le deduzioni degli intimati sono state tutte contestate, come risulta dall’atto di citazione , dalla procura regionale, la quale ha ritenuto che sussistessero nella vicenda in esame tutti gli elementi per l’imputazione di responsabilità per danno,  sub specie di danno all’immagine, derivante dalla grave perdita di prestigio e dal  detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato in conseguenza del comportamento illecito penalmente rilevante di propri dipendenti

Tale danno, in via equitativa ex art. 1226 c.c., viene quantificato nella misura  del dieci per cento del valore complessivo delle opere illecitamente appaltate, pari a € 109.790,00, da porre a carico dei convenuti , suddivisi in € 42.097,00, ascrivibili al comportamento della signora E. C., per il valore complessivamente riguardante tutte le procedure di affidamento lavori eseguiti nelle carceri di Paliano e Civitavecchia e in  € 67.693,00, ascrivibili al comportamento del signor M.  C. per il valore complessivamente riguardante tutte le procedure di affidamento di lavori relative alle gare esperite per opere marittime  in varie località.

L’atto di citazione conclude chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle indicate cifre, oltre a rivalutazione monetaria , interessi legali, spese di giudizio.

In data 8 settembre 2009 si è costituito il signor C.,  con il patrocinio dell’avvocato Claudio Di Pietropaolo.

Nella comparsa di costituzione e risposta, la difesa chiede in via preliminare di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del processo penale pendente nei confronti del convenuto.

Per gli altri aspetti,  di respingere la domanda proposta dalla procura regionale e, in subordine, l’applicazione più ampia del potere riduttivo.

In data 14 settembre 2009 si è costituita la signora C., con il patrocinio dell’avvocato Enrico De Luca.

Nella memoria di costituzione e di memoria si contesta nel merito la domanda dell’atto di citazione, ma preliminarmente si eccepisce la nullità dello stesso atto e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, per violazione dell’art. 17, comma ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Sia perché l’attività istruttoria della Procura regionale non è avvenuta in base a quanto prevede l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, sia perché manca nel caso in esame il presupposto dell’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione, secondo quanto prevede il citato art. 17 della legge n. 102 del 2009. Inoltre la signora C. è stata condannata per un reato previsto dal capo II del titolo II del libro  secondo del codice penale, anziché per un reato previsto dal capo I titolo II del libro secondo dello stesso codice, secondo quanto stabilisce l’art. 7 della legge n. 97 del 2001. 

Nel corso della discussione nella pubblica udienza del 5 ottobre 2009, dopo l’esposizione dei fatti di causa da parte del relatore, cons. Silvio Benvenuto, il presidente ha dato la parola alle difese affinché illustrassero le eccezioni presentate.

L’avvocato Enrico De Luca ha preliminarmente  insistito sull’istanza di nullità dell’atto di citazione  per essere stata la signora C. condannata per un reato previsto dal capo II del titolo II del libro  secondo del codice penale, anziché per un reato previsto dal capo I titolo II del libro secondo dello stesso codice, secondo quanto stabilisce l’art. 7 della legge n. 97 del 2001.

Il p.m. ha replicato affermando che l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 va letto nella sua interezza, compresa la parte che fa salvo l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Orbene tale ultima norma fa riferimento a una comunicazione che il p.m. penale deve trasmettere al procuratore generale della Corte dei conti nel caso che venga esercitata l’azione penale per un  reato che abbia cagionato un danno all’erario.

Si deve pertanto dedurre che  qualsiasi reato che sia oggetto della predetta  comunicazione può essere perseguito a titolo di responsabilità amministrativa per danno all’immagine da parte della procura regionale.

Se il collegio non ritenesse di adottare questa interpretazione, dovrebbe sollevare questione di costituzionalità avanti l’apposita Corte, per violazione dell’art. 3 della Carta, in quanto verrebbero trattate in maniera differenziata situazioni giuridiche analoghe, nel senso che verrebbe, in contrasto con la citata norma costituzionale, prevista la legittimazione della procura regionale della Corte di esercitare l’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine soltanto nel caso di reati previsti dal capo I titolo II del libro secondo dello stesso codice, e non anche di altri reati che,  per il loro contenuto antigiuridico e per l’entità del danno che sono in grado di provocare all’immagine della pubblica amministrazione,  possono essere più gravi dei primi.

In ogni caso l’istanza di nullità non potrebbe riferirsi agli atti di citazione adottati precedentemente all’entrata in vigore dei decreti legge numeri 78 e 103 del 2009 , altrimenti si violerebbe il principio dell’efficacia della legge nel tempo fissato dalle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

Del resto nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati il 22 settembre 2009, sul decreto legge n. 103/2009, la stessa relatrice aveva precisato che il provvedimento legislativo in discussione avrebbe avuto effetto “ pro futuro”.

L’avvocato Claudio Di Pietropaolo, nel richiamarsi alla ragioni della difesa esposte nella memoria di costituzione, insiste pregiudizialmente nella richiesta di sospensiva della presente causa, giacché il giudizio penale ancora pendente concerne proprio l’esistenza di un fatto, lo stesso su cui verte l’atto di citazione della procura regionale.

Riguardo a questa domanda , il p.m. si rimette alla decisione del collegio, facendo presente di non avere riserve di principio riguardo alla medesima.

Aggiunge che,  eventualmente,  potrebbe essere disposta dal collegio la separazione del giudizio istaurato nei confronti dei due convenuti.

Riprendendo la parola,  l’avvocato De Luca si richiama alle argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione, per ribadire che, a parte l’eccezione della nullità dell’atto di citazione per le ragioni in precedenza esposte, la domanda della procura regionale va respinta per intervenuta prescrizione del termine di cinque anni per l’emissione dell’atto di citazione.

Anche l’avvocato Di Pietropaolo fa presente di aver  avanzato l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità  nella sua comparsa di risposta e pertanto si associa alla richiesta dell’avvocato De Luca.

Da canto suo il p.m. fa presente che, secondo la costante giurisprudenza della Corte dei conti, il termine della  prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità inizia a decorrere dal momento in cui la procura regionale ha notizia dal giudice penale del rinvio a giudizio degli imputati, cioè, nel caso in esame,  dal 24 giugno 2003 e pertanto l’invito a dedurre notificato in data 9 aprile 2004, è stato tempestivo.

Considerato che :

va accolta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della sentenza definitiva penale nei confronti del signor M.C. , richiesta in ordine alla quale anche la procura regionale non ha avanzato opposizione.

Il collegio non ritiene, invece, di disporre la separazione del giudizio nei confronti dei due convenuti, tenuto anche conto della decisione che, in relazione al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 30 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102/2009,  adotta fin d’ora relativamente all’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla difesa della signora E .C.  con riferimento a  quanto previsto dallo stesso art. 30 ter.

A tal proposito  va stabilito preliminarmente che l’eccezione di nullità è infondata nella parte in cui fa riferimento alla disposizione che era contenuta nell’art. 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009  secondo cui

“ per danno erariale perseguibile dinnanzi alla Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’art. 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico illecitamente cagionato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”.

Tale norma è stata ,infatti, soppressa a seguito del decreto legge n. 103 del 2009, avente ad oggetto: “ Disposizioni correttive del decreto – legge anticrisi n. 78 del 2009 “, convertito poi nella legge n. 141 del 2009.

Per quanto, invece, concerne  l’altro motivo ( v. sopra ) dell’eccezione di nullità avanzata dalla difesa della signora E.C.,  è opportuno ricordare innanzitutto  le disposizioni legislative che sono rilevanti per il caso in esame, e cioè l’articolo 1, comma tre del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 ( convertito poi nella   legge n. 141 del 2009 ) che ha modificato i primi tre periodi del comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009.

La norma ora vigente è ora la seguente:
“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno,fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei solo casi e modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.  A tale ultimo fine il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione della disposizione di cui al presente comma, salvo che sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento,  da chiunque vi abbia interesse, innanzi la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta “.

L’articolo 7 della legge n. 97 del 2001, richiamato dalla norma citata, così recita:
“ La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti pubblici indicati nell’art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della corte dei conti affinché  promuova entro 30 giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 “.

L’art, 129 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale così dispone al comma tre: “Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia dell’imputazione “.

Prima di esaminare le contrapposte tesi della difesa e della  procura esposte nella premessa circa la sollevata eccezione di nullità dell’atto di citazione, giova svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle  norme recentemente adottate dal parlamento.

Il legislatore usando,in tali norme,  l’espressione “ danno all’immagine”, fa riferimento a un termine   ritenuto in dottrina   lessicalmente fuorviante rispetto alla reale sostanza dell’interesse protetto ( ancorché tale termine sia entrato nel linguaggio corrente della giustizia  contabile), e che non trae origine da una  norma di legge o di altra analoga fonte normativa.

Come è noto, infatti, tale istituto, estraneo in passato alla giurisdizione della Corte dei conti, è il frutto di una  elaborazione “ pretoria “ della Corte di cassazione e della stessa Corte dei conti.

In particolare le sezioni riunite della Corte dei conti ( 23 aprile 2003, n. 10 Q.M. ) hanno indicato,  come contenuto del termine in parola, il danno “ esistenziale “, che trascende il requisito della patrimonialità e quindi ha valenza areddituale e non patrimoniale del danno evento, senza necessità di altri presupposti, in quanto esso si atteggia come lesione dei valori costituzionali che informano la pubblica amministrazione.

Passando all’esame della tesi della procura regionale, secondo la quale il rinvio all’art. 7 della legge n. 97 del 2001 per stabilire i “ casi e i modi “ per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale, dovrebbe intendersi riferito non soltanto alla prima parte di tale articolo, ma anche alla seconda parte ( laddove si fa menzione dell’art. 129 delle disposizione di attuazione del codice di procedura  penale ), circostanza questa che consentirebbe di attrarre nella legittimità dell’azione esercitata dalla procura regionale  anche le ipotesi collegabili ad altri reati  diversi da quelli  indicati nella prima parte dell’art 7 della legge 97 del 2001,  questo collegio ritiene che tale tesi sia fondata per le ragioni di seguito esposte.

L’art 7 della legge n. 97 del 2001 prevede due ipotesi di informativa necessaria del giudice penale al giudice contabile, che, peraltro, non sono alternative, ma complementari. Nel senso che la comunicazione di cui alla prima parte dell’articolo, secondo cui  “ la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti pubblici indicati nell’art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicato al competente procuratore regionale della corte dei conti affinché  promuova entro 30 giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”,   si riferisce anche ai giudizi penali dei quali, secondo quanto stabilito  al comma  tre dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,  il pubblico ministero aveva informato il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell’imputazione .

La differenza  fra le due ipotesi previste dall’art. 7 della legge n. 97/2001   -   a parte la circostanza che solo nel primo caso si tratta di giudizio penale ormai definito -  è che, mentre nell’ipotesi cui fa riferimento l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non si fissano termini precisi per l’esercizio dell’eventuale azione di responsabilità ( salvo gli effetti della prescrizione generale  di carattere quinquennale ) , nell’altra ipotesi,  per l’eventuale avvio del procedimento di responsabilità per danno erariale da parte della procura regionale,   è fissato un termine breve di trenta giorni.

Il riferimento generico che la norma vigente a seguito del decreto legge

n. 103 del 2009, sopra ricordata, fa ai  “ casi e ai  “modi “ per l’esercizio dell’azione penale per danno all’immagine,  in sé e per sé  non sarebbe  tale da consentire di stabilire immediatamente e direttamente se l’esercizio dell’azione per danno all’immagine sia esercitatile soltanto nell’ipotesi di comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna 

 che si riferisce esclusivamente ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , ovvero anche nell’ipotesi di comunicazione di esercizio dell’azione penale, ex art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che si riferisce a qualsiasi tipo di reato che abbia cagionato un danno all’erario.

Questo collegio ritiene che un’ argomento decisivo per accogliere questa seconda alternativa, derivi dalla norma contenuta nell’art. 1, lettera c) del decreto legge n. 103 del 2009, per cui , ai fini di stabilire i casi e i modi per l’esercizio dell’azione per danno all’immagine, “ il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 , n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale “.

Ora se l’unica ipotesi in cui la procura regionale potrebbe dar corso al procedimento di responsabilità amministrativa per danno erariale fosse quella prevista dalla prima parte dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, la norma sulla sospensione del termine di prescrizione sarebbe inutile e superflua, giacché la facoltà per la procura regionale di promuovere il procedimento di responsabilità amministrativo sarebbe già subordinata alla conclusione del processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile.

A maggior ragione la norma sulla sospensione del termine di prescrizione non troverebbe motivo di essere  se il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, si considerasse di natura perentoria

( ma su questo punto, il termine di trenta giorni  è ritenuto ordinatorio  dalla giurisprudenza della Corte dei conti : cfr : prima sezione centrale d’appello n. 132 del 2006 e terza sezione centrale d’appello n. 303 del 2008 ).

Pertanto la norma sulla sospensione del termine della prescrizione  di cui all’art. 1 punto c) del decreto legge n. 103 del 2009,  non può che riferirsi  alle ipotesi in cui la procura regionale abbia avuto  notizia dell’esercizio dell’azione penale a mente dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione al  codice di procedura penale, anche perché in tanto si può parlare di sospensione del termine di prescrizione in quanto, altrimenti,  esso inizierebbe  a decorrere prima della conclusione del procedimento penale, ma nell’ipotesi di cui alla prima parte dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, come si è detto,non avrebbe senso di parlare di “ sospensione” del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale, giacché la fattispecie in parola presuppone  che sia intervenuta la sentenza penale irrevocabile e, quindi, che il giudizio  penale si sia  già concluso.

Per converso  l’ interpretazione che questo collegio ritiene si debba adottare  appare  più  logica  se si considera il fatto che fino all’entrata in vigore delle recenti norme, per giurisprudenza sostanzialmente costante e uniforme  di questa Corte,  il termine di prescrizione quinquennale  nei giudizi di responsabilità per danno all’erario ( quale che sia il tipo di danno contestato ), inizia a decorre dal provvedimento di rinvio a giudizio da parte  del giudice penale (cfr. ex plurimis : prima sezione centrale d’appello, sentenze numeri 283/2008, 401/2008, 508/2008 ), mentre con le nuove recenti norme, in caso di “ danno all’immagine”,  si è stabilito che esso decorre sempre dalla conclusione del processo penale.

Non sarebbe neppure a dire, poi,  che , accogliendo l’interpretazione di questo collegio, alla norma di cui si discute  verrebbe tolto il contenuto innovativo che essa si propone.

Infatti dalla norma in questione si  desume la  chiara la volontà del legislatore di limitare la facoltà della procura regionale di esercitare l’azione di responsabilità per danno erariale ai soli casi in cui il comportamento da prendere in considerazione sia stato oggetto di sentenza penale e che si tratti di sentenza penale definitiva, laddove in precedenza non era messa in discussione  la facoltà della procura regionale di promuovere  azione di responsabilità per danno erariale anche per comportamenti illeciti non oggetto di giudizio penale e anche senza dover attendere una sentenza penale definitiva avente ad oggetto tali comportamenti.

Oltre alle motivazioni esposte, induce a ritenere infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione avanzata dalla difesa della signora Ceci    anche quanto sopra si è detto a proposito del concetto di “danno all’immagine” che non è un concetto normativo , ma di elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione e della Corte dei conti.

 Va inoltre sottolineato che nei  confronti della signora C. è stata emessa sentenza penale definitiva di condanna, fra l’altro in un giudizio in cui, come ricordato in premessa con riferimento all’atto di citazione, non era stato contestato  il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p., cioè uno dei reati previsti dalla prima parte dell’articolo 7 della legge n. 97 del 2001) in considerazione del fatto che la condotta tenuta dagli imputati  nella commissione del delitto di turbata libertà degli incanti (ex art.353 c.p, un reato non ricadente nell’a previsione della prima parte dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001) integrava anche la fattispecie dell’abuso d’ufficio, ex art.323 c.p. nel senso che,  stante il carattere residuale di quest’ultimo reato,  i fatti connessi all’ ipotesi  di “abuso d’ufficio” dovevano ritenersi assorbiti nel reato di turbata libertà degli incanti .

In relazione  al concetto di danno all’immagine coma sopra elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti, si sono in precedenza  indicati i limiti , che sono stati ora fissati  dalle norme recentemente introdotte, all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della procura della Corte dei conti  (  si ribadisce,  necessità di un previo procedimento penale che sia  concluso definitivamente).

Non risulta invece fondato aggiungere un ulteriore limite in relazione al tipo di reato per cui è intervenuta la sentenza penale, tenendo conto anche del fatto che le disposizioni di cui all’art. 7 del legge n. 97 del 2001,  essenzialmente,   non sono norme che attengono alla legittimità  dell’esercizio dell’azione da parte della procura regionale, ma sono soltanto norme, del tutto analoghe nei due casi previsti,  di raccordo fra il giudice penale e il giudice contabile, raccordo che ha ad oggetto l’informativa che il primo giudice deve al secondo .

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

Respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione avanzata dalla signora E. C..

Sospende, per il resto, il presente giudizio in attesa della sentenza definitiva penale nei confronti del signor M.C..

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2009

  Il Relatore estensore                             Il Presidente f.f

                   (Silvio Benvenuto)                            (Agostino Basta )                           

 

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2009

Il Dirigente della Segreteria.