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Ordinanza
n. 462 /2009 del REPUBBLICA
ITALIANA In
nome del popolo italiano Sezione
giurisdizionale per Composta
dai seguenti Magistrati Dott.
Agostino Basta
Presidente
f.f. Dott.
Silvio Benvenuto
Consigliere
relatore Dott.
Stefano Perri
Consigliere ha
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul
ricorso iscritto al numero 68658 del registro di segreteria di questa sezione,
proposto dalla procura regionale presso la stessa sezione nei confronti dei
signori E. C. ( omissis ),
rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico De Luca, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avvocato Lelio Placidi in Roma, via
Sicilia 169, e M.C., (
omissis ) rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Di Pietropaolo,
presso il cui studio in Roma, piazza Adriana 15 è elettivamente domiciliato. Uditi,
nella pubblica udienza del 5 ottobre 2009, con l’assistenza del segretario ,
dottoressa Antonella Cirillo, il relatore cons. Silvio Benvenuto, il p.m.
nella persona del vice procuratore generale, dottor
Marco Smiroldo, gli avvocati Enrico
De Luca, in difesa della signora .C., l’avvocato Claudio di Pietropaolo, in
difesa del signor M.C.. Esaminati
gli atti e i documenti della causa. Premesso
che: A
seguito di procedimento penale( nr. 11303/00 R.G.N.R. ), avviato dalla procura
della Repubblica di Roma, venivano
emesse trentadue ordinanze di custodia cautelare in carcere, per i reati
previsti e puniti dall’art. 416, 110, 112 e 353, 1° e 2° comma del codice
penale, nei confronti di altrettanti soggetti, tra i quali la direttrice delle
carceri di Civitavecchia e di Paliano (FR), signora E.C., e un geometra in
servizio presso il ministero dei lavori pubblici, addetto all’ufficio gare
del dipartimento opere marittime, signor M.C. In
particolare, veniva contestata ai due pubblici funzionari la presunta
connivenza in attività illecite, volte a favorire l’illegale aggiudicazione
di appalti pubblici a favore di un cartello di imprese costituito ad hoc da
una associazione di stampo mafioso. A
seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero,
in data 24.06.2003, il g.i.p. emetteva, in data 05.05.2004, sentenza ex
art.438 c.p.p., tra gli altri, nei confronti della signora E.C., condannandola
alla pena di un anno di reclusione e € 200,00 di multa per i delitti
previsti e puniti dagli articoli 416 (associazione a delinquere), 110
(concorso di persone nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 353 (turbata
libertà degli incanti), 1° e 2° comma del codice penale. In
pari data, la stessa autorità giudiziaria disponeva il rinvio a giudizio di
tutti gli altri imputati nel procedimento penale in parola, tra i quali il
signor M.C., per i delitti
previsti e puniti dagli articoli 416 (associazione a delinquere), 110
(concorso di persone nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 353 (turbata
libertà degli incanti), 1° e 2° comma del codice penale. Ai
citati pubblici dipendenti non veniva contestato anche il reato di abuso
d’ufficio (art. 323 c.p.) in considerazione del fatto che, posto che la
condotta tenuta dagli stessi nella commissione del delitto di turbata libertà
degli incanti (ex art.353 c.p..) integrava anche la fattispecie dell’abuso
d’ufficio (ex art.323 c.p.), atteso il carattere residuale di
quest’ultimo, i fatti connessi a tale ultima ipotesi (abuso d’ufficio)
dovevano ritenersi assorbiti nel reato di turbata libertà degli incanti. La
procura regionale acquisiva gli atti del procedimento penale di cui si dà
elenco nell’atto di citazione, nonché, degli appalti
pubblici ( anch’essi
specificati nell’atto di citazione ) a favore di un “cartello
d’imprese”, eseguiti nelle
Carceri di Paliano e Civitavecchia , dove la signora Ceci ricopriva la carica
di direttore , e in diverse località marittime. Il
fraudolento modus operandi dei
pubblici funzionari è, ad avviso della procura regionale,
ampiamente illustrato nei capi di imputazione contraddistinti dalle
lettere G (in ordine al delitto di cui all’art.416 c.p.), H (in ordine al
delitto di cui agli artt.110, 112 e 353, 1° e 2° comma c.p.), I ed L (in
ordine al delitto di cui agli art.81, 110 e 323 c.p.) della richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal p.m., ex art.121 c.p.p. e, per quanto riguarda
la signora E.C. dalla sentenza ex art.438 c.p.p. emessa in data 05.05.2004 dal
g.u.p. del tribunale di Roma L’atto
di citazione osserva, quindi, che la guardia di finanza – nucleo di polizia
tributaria di Roma, che ha espletato le indagini delegate dalla procura
regionale, ha redatto un rapporto ( n. 19398/GARADE/3^/2598 prot. del 12
maggio 2008) in cui ha posto in
rilievo che il comportamento penalmente rilevante tenuto dai pubblici
dipendenti convenuti nel presente giudizio era stato di fatto, “risultato
determinante nel viziare, sin dall’origine, l’intera procedura di
affidamento lavori”. Ciò tuttavia non aveva consentito al comando delegato
di formulare specifiche ipotesi di responsabilità per danno erariale atteso
che “i lavori sopra elencati....sembrerebbero essere comunque stati eseguiti
a regola d’arte” e non vi sono elementi certi per desumere che il costo
delle opere, in assenza degli illeciti accordi e dei vizi procedurali, sarebbe
stato sensibilmente inferiore. Ciò
che invece appare evidente, a giudizio della procura regionale, è il danno
all’immagine patito dalle amministrazioni in cui i predetti pubblici
funzionari , signori E.C. e M.C., rivestivano delicati ed importanti compiti
istituzionali, attesa la risonanza che la notizia del loro arresto, del rinvio
a giudizio e delle condanne irrogate dal giudice penale aveva avuto, tra le
pagine di cronaca delle maggiori testate giornalistiche, nazionali
e locali. Venivano
quindi notificati gli inviti a dedurre, a termine dell’art. 5, co. 1, della
legge 14.1.1994, n. 19, In
data 24/04/2008, la signora E .C.
presentava deduzioni scritte , confermate nel verbale di audizione personale
del 2/07/2008, con le quali è
stato eccepito: -
l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità,
la cui decorrenza doveva ritenersi iniziata il 30/01/2002,
data in cui il g.i.p. applicava la
misura della custodia cautelare in carcere, -
le gare descritte alle pagine 7 e 8 dell’invito a dedurre riguardavano opere
marittime non di pertinenza
dell’intimata; -
l’insussistenza del fatto posto alla base dell’ipotesi dannosa contestata; -
l’insussistenza dell’elemento psicologico; -
l’insussistenza del danno all’immagine. In
data 30/04/2008 ha presentato deduzioni scritte il signor M.C. , confermate
nell’audizione personale del 16/05/2008, nelle quali ha richiesto
l’archiviazione del procedimento per carenza dell’elemento psicologico
della colpa grave e per intervenuta prescrizione del presunto diritto al
risarcimento del danno. Le
deduzioni degli intimati sono state tutte contestate, come risulta dall’atto
di citazione , dalla procura regionale, la quale ha ritenuto che sussistessero
nella vicenda in esame tutti gli elementi per l’imputazione di responsabilità
per danno, sub
specie di danno all’immagine, derivante dalla grave perdita di prestigio
e dal detrimento dell’immagine
e della personalità pubblica dello Stato in conseguenza del comportamento
illecito penalmente rilevante di propri dipendenti Tale
danno, in via equitativa ex art. 1226 c.c., viene quantificato nella misura del
dieci per cento del valore complessivo delle opere illecitamente appaltate,
pari a € 109.790,00, da porre a carico dei convenuti , suddivisi in €
42.097,00, ascrivibili al comportamento della signora E. C., per il valore
complessivamente riguardante tutte le procedure di affidamento lavori eseguiti
nelle carceri di Paliano e Civitavecchia e in €
67.693,00, ascrivibili al comportamento del signor M. C.
per il valore complessivamente riguardante tutte le procedure di affidamento
di lavori relative alle gare esperite per opere marittime
in varie località. L’atto
di citazione conclude chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle
indicate cifre, oltre a rivalutazione monetaria , interessi legali, spese di
giudizio. In
data 8 settembre 2009 si è costituito il signor C.,
con il patrocinio dell’avvocato Claudio Di Pietropaolo. Nella
comparsa di costituzione e risposta, la difesa chiede in via preliminare di
sospendere il giudizio in attesa dell’esito del processo penale pendente nei
confronti del convenuto. Per
gli altri aspetti, di respingere
la domanda proposta dalla procura regionale e, in subordine, l’applicazione
più ampia del potere riduttivo. In
data 14 settembre 2009 si è costituita la signora C., con il patrocinio
dell’avvocato Enrico De Luca. Nella
memoria di costituzione e di memoria si contesta nel merito la domanda
dell’atto di citazione, ma preliminarmente si eccepisce la nullità dello
stesso atto e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, per
violazione dell’art. 17, comma ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Sia
perché l’attività istruttoria della Procura regionale non è avvenuta in
base a quanto prevede l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, sia perché manca
nel caso in esame il presupposto dell’effettivo depauperamento finanziario o
patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione, secondo quanto prevede il
citato art. 17 della legge n. 102 del 2009. Inoltre la signora C. è stata
condannata per un reato previsto dal capo II del titolo II del libro
secondo del codice penale, anziché per un reato previsto dal capo I
titolo II del libro secondo dello stesso codice, secondo quanto stabilisce
l’art. 7 della legge n. 97 del 2001. Nel
corso della discussione nella pubblica udienza del 5 ottobre 2009, dopo
l’esposizione dei fatti di causa da parte del relatore, cons. Silvio
Benvenuto, il presidente ha dato la parola alle difese affinché illustrassero
le eccezioni presentate. L’avvocato
Enrico De Luca ha preliminarmente insistito
sull’istanza di nullità dell’atto di citazione
per essere stata la signora C. condannata per un reato previsto dal
capo II del titolo II del libro secondo
del codice penale, anziché per un reato previsto dal capo I titolo II del
libro secondo dello stesso codice, secondo quanto stabilisce l’art. 7 della
legge n. 97 del 2001. Il
p.m. ha replicato affermando che l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 va
letto nella sua interezza, compresa la parte che fa salvo l’art. 129 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Orbene
tale ultima norma fa riferimento a una comunicazione che il p.m. penale deve
trasmettere al procuratore generale della Corte dei conti nel caso che venga
esercitata l’azione penale per un reato
che abbia cagionato un danno all’erario. Si
deve pertanto dedurre che qualsiasi
reato che sia oggetto della predetta comunicazione
può essere perseguito a titolo di responsabilità amministrativa per danno
all’immagine da parte della procura regionale. Se
il collegio non ritenesse di adottare questa interpretazione, dovrebbe
sollevare questione di costituzionalità avanti l’apposita Corte, per
violazione dell’art. 3 della Carta, in quanto verrebbero trattate in maniera
differenziata situazioni giuridiche analoghe, nel senso che verrebbe, in
contrasto con la citata norma costituzionale, prevista la legittimazione della
procura regionale della Corte di esercitare l’azione di responsabilità
amministrativa per danno all’immagine soltanto nel caso di reati previsti
dal capo I titolo II del libro secondo dello stesso codice, e non anche di
altri reati che, per il loro
contenuto antigiuridico e per l’entità del danno che sono in grado di
provocare all’immagine della pubblica amministrazione,
possono essere più gravi dei primi. In
ogni caso l’istanza di nullità non potrebbe riferirsi agli atti di
citazione adottati precedentemente all’entrata in vigore dei decreti legge
numeri 78 e 103 del 2009 , altrimenti si violerebbe il principio
dell’efficacia della legge nel tempo fissato dalle disposizioni sulla legge
in generale, premesse al codice civile. Del
resto nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati il 22 settembre
2009, sul decreto legge n. 103/2009, la stessa relatrice aveva precisato che
il provvedimento legislativo in discussione avrebbe avuto effetto “ pro
futuro”. L’avvocato
Claudio Di Pietropaolo, nel richiamarsi alla ragioni della difesa esposte
nella memoria di costituzione, insiste pregiudizialmente nella richiesta di
sospensiva della presente causa, giacché il giudizio penale ancora pendente
concerne proprio l’esistenza di un fatto, lo stesso su cui verte l’atto di
citazione della procura regionale. Riguardo
a questa domanda , il p.m. si rimette alla decisione del collegio, facendo
presente di non avere riserve di principio riguardo alla medesima. Aggiunge
che, eventualmente,
potrebbe essere disposta dal collegio la separazione del giudizio
istaurato nei confronti dei due convenuti. Riprendendo
la parola, l’avvocato De Luca
si richiama alle argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione, per
ribadire che, a parte l’eccezione della nullità dell’atto di citazione
per le ragioni in precedenza esposte, la domanda della procura regionale va
respinta per intervenuta prescrizione del termine di cinque anni per
l’emissione dell’atto di citazione. Anche
l’avvocato Di Pietropaolo fa presente di aver
avanzato l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità
nella sua comparsa di risposta e pertanto si associa alla richiesta
dell’avvocato De Luca. Da
canto suo il p.m. fa presente che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte dei conti, il termine della prescrizione
per l’esercizio dell’azione di responsabilità inizia a decorrere dal
momento in cui la procura regionale ha notizia dal giudice penale del rinvio a
giudizio degli imputati, cioè, nel caso in esame,
dal 24 giugno 2003 e pertanto l’invito a dedurre notificato in data 9
aprile 2004, è stato tempestivo. Considerato
che : va
accolta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della sentenza
definitiva penale nei confronti del signor M.C. , richiesta in ordine alla
quale anche la procura regionale non ha avanzato opposizione. Il
collegio non ritiene, invece, di disporre la separazione del giudizio nei
confronti dei due convenuti, tenuto anche conto della decisione che, in
relazione al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 30 ter del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102/2009,
adotta fin d’ora relativamente all’eccezione di nullità
dell’atto di citazione sollevata dalla difesa della signora E .C.
con riferimento a quanto
previsto dallo stesso art. 30 ter. A
tal proposito va stabilito
preliminarmente che l’eccezione di nullità è infondata nella parte in cui
fa riferimento alla disposizione che era contenuta nell’art. 30 ter del
decreto legge n. 78 del 2009 secondo
cui “
per danno erariale perseguibile dinnanzi alla Corte dei conti si intende
l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli
organi previsti dall’art. 114 della Costituzione o ad altro organismo di
diritto pubblico illecitamente cagionato ai sensi dell’art. 2043 del codice
civile”. Tale
norma è stata ,infatti, soppressa a seguito del decreto legge n. 103 del
2009, avente ad oggetto: “ Disposizioni correttive del decreto – legge
anticrisi n. 78 del 2009 “, convertito poi nella legge n. 141 del 2009. Per
quanto, invece, concerne l’altro
motivo ( v. sopra ) dell’eccezione di nullità avanzata dalla difesa della
signora E.C., è opportuno
ricordare innanzitutto le
disposizioni legislative che sono rilevanti per il caso in esame, e cioè
l’articolo 1, comma tre del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 ( convertito
poi nella legge n. 141 del
2009 ) che ha modificato i primi tre periodi del comma 30 ter del decreto
legge n. 78 del 2009. La
norma ora vigente è ora la seguente: Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione della
disposizione di cui al presente comma, salvo che sia stata pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto , è nullo e la relativa nullità può essere
fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi la competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal
deposito della richiesta “. L’articolo
7 della legge n. 97 del 2001, richiamato dalla norma citata, così recita: L’art,
129 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale così
dispone al comma tre: “Quando esercita l’azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il
procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia
dell’imputazione “. Prima
di esaminare le contrapposte tesi della difesa e della
procura esposte nella premessa circa la sollevata eccezione di nullità
dell’atto di citazione, giova svolgere alcune considerazioni di carattere
generale sulle norme recentemente
adottate dal parlamento. Il
legislatore usando,in tali norme, l’espressione
“ danno all’immagine”, fa riferimento a un termine
ritenuto in dottrina lessicalmente
fuorviante rispetto alla reale sostanza dell’interesse protetto ( ancorché
tale termine sia entrato nel linguaggio corrente della giustizia
contabile), e che non trae origine da una
norma di legge o di altra analoga fonte normativa. Come
è noto, infatti, tale istituto, estraneo in passato alla giurisdizione della
Corte dei conti, è il frutto di una elaborazione
“ pretoria “ della Corte di cassazione e della stessa Corte dei conti. In
particolare le sezioni riunite della Corte dei conti ( 23 aprile 2003, n. 10
Q.M. ) hanno indicato, come
contenuto del termine in parola, il danno “ esistenziale “, che trascende
il requisito della patrimonialità e quindi ha valenza areddituale e non
patrimoniale del danno evento, senza necessità di altri presupposti, in
quanto esso si atteggia come lesione dei valori costituzionali che informano
la pubblica amministrazione. Passando
all’esame della tesi della procura regionale, secondo la quale il rinvio
all’art. 7 della legge n. 97 del 2001 per stabilire i “ casi e i modi “
per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale,
dovrebbe intendersi riferito non soltanto alla prima parte di tale articolo,
ma anche alla seconda parte ( laddove si fa menzione dell’art. 129 delle
disposizione di attuazione del codice di procedura
penale ), circostanza questa che consentirebbe di attrarre nella
legittimità dell’azione esercitata dalla procura regionale
anche le ipotesi collegabili ad altri reati
diversi da quelli indicati
nella prima parte dell’art 7 della legge 97 del 2001,
questo collegio ritiene che tale tesi sia fondata per le ragioni di
seguito esposte. L’art
7 della legge n. 97 del 2001 prevede due ipotesi di informativa necessaria del
giudice penale al giudice contabile, che, peraltro, non sono alternative, ma
complementari. Nel senso che la comunicazione di cui alla prima parte
dell’articolo, secondo cui “
la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
pubblici indicati nell’art. 3 per i delitti contro la pubblica
amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale è comunicato al competente procuratore regionale della corte dei conti
affinché promuova entro 30
giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei
confronti del condannato”, si
riferisce anche ai giudizi penali dei quali, secondo quanto stabilito
al comma tre dell’art.
129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
il pubblico ministero aveva informato il procuratore generale presso La
differenza fra le due ipotesi
previste dall’art. 7 della legge n. 97/2001
- a parte la
circostanza che solo nel primo caso si tratta di giudizio penale ormai
definito - è che, mentre
nell’ipotesi cui fa riferimento l’art. 129 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, non si fissano termini precisi per
l’esercizio dell’eventuale azione di responsabilità ( salvo gli effetti
della prescrizione generale di
carattere quinquennale ) , nell’altra ipotesi,
per l’eventuale avvio del procedimento di responsabilità per danno
erariale da parte della procura regionale,
è fissato un termine breve di trenta giorni. Il
riferimento generico che la norma vigente a seguito del decreto legge n.
103 del 2009, sopra ricordata, fa ai “
casi e ai “modi “ per
l’esercizio dell’azione penale per danno all’immagine,
in sé e per sé non
sarebbe tale da consentire di
stabilire immediatamente e direttamente se l’esercizio dell’azione per
danno all’immagine sia esercitatile soltanto nell’ipotesi di comunicazione
della sentenza irrevocabile di condanna che
si riferisce esclusivamente ai delitti contro la pubblica amministrazione
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , ovvero
anche nell’ipotesi di comunicazione di esercizio dell’azione penale, ex
art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che
si riferisce a qualsiasi tipo di reato che abbia cagionato un danno
all’erario. Questo
collegio ritiene che un’ argomento decisivo per accogliere questa seconda
alternativa, derivi dalla norma contenuta nell’art. 1, lettera c) del
decreto legge n. 103 del 2009, per cui , ai fini di stabilire i casi e i modi
per l’esercizio dell’azione per danno all’immagine, “ il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge Ora
se l’unica ipotesi in cui la procura regionale potrebbe dar corso al
procedimento di responsabilità amministrativa per danno erariale fosse quella
prevista dalla prima parte dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, la norma
sulla sospensione del termine di prescrizione sarebbe inutile e superflua,
giacché la facoltà per la procura regionale di promuovere il procedimento di
responsabilità amministrativo sarebbe già subordinata alla conclusione del
processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile. A
maggior ragione la norma sulla sospensione del termine di prescrizione non
troverebbe motivo di essere se il
termine di trenta giorni, previsto dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001,
si considerasse di natura perentoria (
ma su questo punto, il termine di trenta giorni
è ritenuto ordinatorio dalla
giurisprudenza della Corte dei conti : cfr : prima sezione centrale
d’appello n. 132 del 2006 e terza sezione centrale d’appello n. 303 del
2008 ). Pertanto
la norma sulla sospensione del termine della prescrizione
di cui all’art. 1 punto c) del decreto legge n. 103 del 2009,
non può che riferirsi alle
ipotesi in cui la procura regionale abbia avuto
notizia dell’esercizio dell’azione penale a mente dell’art. 129
delle disposizioni di attuazione al codice
di procedura penale, anche perché in tanto si può parlare di sospensione del
termine di prescrizione in quanto, altrimenti,
esso inizierebbe a
decorrere prima della conclusione del procedimento penale, ma nell’ipotesi
di cui alla prima parte dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, come si è
detto,non avrebbe senso di parlare di “ sospensione” del termine di
prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale, giacché la
fattispecie in parola presuppone che
sia intervenuta la sentenza penale irrevocabile e, quindi, che il giudizio
penale si sia già
concluso. Per
converso l’ interpretazione che
questo collegio ritiene si debba adottare
appare più
logica se si considera il
fatto che fino all’entrata in vigore delle recenti norme, per giurisprudenza
sostanzialmente costante e uniforme di
questa Corte, il termine di
prescrizione quinquennale nei
giudizi di responsabilità per danno all’erario ( quale che sia il tipo di
danno contestato ), inizia a decorre dal provvedimento di rinvio a giudizio da
parte del giudice penale (cfr.
ex plurimis : prima sezione centrale d’appello, sentenze numeri
283/2008, 401/2008, 508/2008 ), mentre con le nuove recenti norme, in caso di
“ danno all’immagine”, si
è stabilito che esso decorre sempre dalla conclusione del processo penale. Non
sarebbe neppure a dire, poi, che
, accogliendo l’interpretazione di questo collegio, alla norma di cui si
discute verrebbe tolto il
contenuto innovativo che essa si propone. Infatti
dalla norma in questione si desume
la chiara la volontà del
legislatore di limitare la facoltà della procura regionale di esercitare
l’azione di responsabilità per danno erariale ai soli casi in cui il
comportamento da prendere in considerazione sia stato oggetto di sentenza
penale e che si tratti di sentenza penale definitiva, laddove in precedenza
non era messa in discussione la
facoltà della procura regionale di promuovere
azione di responsabilità per danno erariale anche per comportamenti
illeciti non oggetto di giudizio penale e anche senza dover attendere una
sentenza penale definitiva avente ad oggetto tali comportamenti. Oltre
alle motivazioni esposte, induce a ritenere infondata l’eccezione di nullità
dell’atto di citazione avanzata dalla difesa della signora Ceci
anche quanto sopra si è detto a proposito del concetto di “danno
all’immagine” che non è un concetto normativo , ma di elaborazione
giurisprudenziale della Corte di cassazione e della Corte dei conti. Va
inoltre sottolineato che nei confronti
della signora C. è stata emessa sentenza penale definitiva di condanna, fra
l’altro in un giudizio in cui, come ricordato in premessa con riferimento
all’atto di citazione, non era stato contestato
il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.,
cioè uno dei reati previsti dalla prima parte dell’articolo 7 della legge
n. 97 del 2001) in considerazione del fatto che la condotta tenuta dagli
imputati nella commissione del
delitto di turbata libertà degli incanti (ex art.353 c.p, un
reato non ricadente nell’a previsione della prima parte dell’art. 7 della
legge n. 97 del 2001) integrava
anche la fattispecie dell’abuso d’ufficio, ex art.323 c.p. nel senso che, stante
il carattere residuale di quest’ultimo reato, i
fatti connessi all’ ipotesi di
“abuso d’ufficio” dovevano ritenersi assorbiti nel reato di turbata
libertà degli incanti . In
relazione al concetto di danno
all’immagine coma sopra elaborato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione e della Corte dei conti, si sono in precedenza
indicati i limiti , che sono stati ora fissati
dalle norme recentemente introdotte, all’esercizio dell’azione di
responsabilità da parte della procura della Corte dei conti
( si ribadisce,
necessità di un previo procedimento penale che sia
concluso definitivamente). Non
risulta invece fondato aggiungere un ulteriore limite in relazione al tipo di
reato per cui è intervenuta la sentenza penale, tenendo conto anche del fatto
che le disposizioni di cui all’art. 7 del legge n. 97 del 2001,
essenzialmente, non
sono norme che attengono alla legittimità
dell’esercizio dell’azione da parte della procura regionale, ma
sono soltanto norme, del tutto analoghe nei due casi previsti,
di raccordo fra il giudice penale e il giudice contabile, raccordo che
ha ad oggetto l’informativa che il primo giudice deve al secondo . P.Q.M. Sezione
giurisdizionale per Respinge
l’eccezione di nullità dell’atto di citazione avanzata dalla signora E.
C.. Sospende,
per il resto, il presente giudizio in attesa della sentenza definitiva penale
nei confronti del signor M.C.. Spese
al definitivo. Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2009
Il Relatore estensore
Il Presidente f.f
(Silvio Benvenuto)
(Agostino Basta )
Depositata
in Segreteria il Il
Dirigente della Segreteria. |