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Sent. 989/2010 del 4 maggio 2010: Afferma la sussistenza della giurisdizione su una società pubblica per azioni c.d. in house di un comune, dato che il modello organizzativo e gestionale esclude un rapporto di alterità tra il soggetto affidante (ente pubblico) e il soggetto affidatario (società), fondando così anche il rapporto di servizio tra gli amministratori e dipendenti della società e l'ente socio. Afferma la responsabilità dei convenuti per il mancato rispetto delle condizioni in base alle quali sono ammesse le sovvenzioni pubbliche al trasporto pubblico locale, tra le quali in primo luogo l’imposizione di obblighi di servizio pubblico ed il conseguente divieto di utilizzare risorse pubbliche destinate alla mobilità degli utenti ad altre finalità quali quella (come nella vicenda per cui è causa) del trasporto merci per conto terzi
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai
seguenti magistrati: dott. Salvatore
NOTTOLA
Presidente dott. Stefano PERRI
Consigliere dott. Giuseppe DI
BENEDETTO Refexxxrio relatore ha pronunciato la
seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69166 del registro di
segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale della Corte dei
conti per la Regione Lazio, con atto di citazione in giudizio depositata in
data il 2 marzo 2009, nei confronti di:
·
dott. XXX Salvatore
Andrea, nato a Foligno (PG) il 16.07.1972 e residente in Civitavecchia al
corso Centocelle n.18, elettivamente domiciliato in Roma, via Aniene n. 14,
presso lo studio degli Avv.ti Roberto GEROSA
e Massimo RAGAZZO, che lo rappresentano e difendono;
·
dott. yyy’ Aldo, nato
a Civitavecchia il 13.10.1972 ed ivi residente in via Giuseppe Mazzini n.4,
elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio
del Prof. Avv.to Carlo Giuseppe TERRANOVA, che lo rappresenta e difende;
·
avv.to yyy Massimo
Felice, nato a Roma il 2.03.1951 ed ivi residente in largo dell’Olgiata n.
15, elettivamente domiciliato in Roma, via Col di Lana n. 28, presso lo studio
dell’Avv.to Fabrizio IOVINO che lo rappresenta e difende; Visti l’atto l’introduttivo e tutti gli atti e i documenti del
giudizio; Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2010, con l’assistenza
del segretario dott.ssa Ernestina BARBONE, il relatore refexxxrio Giuseppe
Di BENEDETTO, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G.
Ugo MONTELLA, L’Avv.to Massimo RAGAZZO per il convenuto XXX, l’Avv.to
Eugenio TRAMONTI su delega dell’Avv.to TERRANOVA per
il convenuto yyy’ e l’Avv.to Fabrizio IOVINO per il convenuto yyy. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con atto di citazione depositato il 2 marzo 2009, il Procuratore
Regionale ha convenuto in giudizio per sentirli condannare al pagamento delle
somme singolarmente indicate, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi,
in favore della ETM, i sotto menzionati:
·
dott. XXX , quale Direttore generale p.t. dell’ETM, per euro 553.476,00 (euro
397.776,00 pertinenti all’acquisto di quattro motrici IVECO e euro
155.700,00 per l’assunzione di quattro autisti e l’impiego di tre
dipendenti addetti a tale servizio);
·
dott. yyy’ ,
quale sindaco effettivo dell’ETM, in via sussidiaria, fino alla concorrenza
di euro 250.000,00 per omesso controllo;
·
avv. yyy , quale amministratore unico dell’ETM e limitatamente ai fatti
verificatisi a partire dall’ottobre 2007, per euro 122.313,16. La vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale, segnalato dalla
Guardia di Finanza di Civitavecchia a seguito di indagini eseguite in merito
ad una serie di irregolarità che sarebbero state perpetrate nella gestione
della società ETM, società totalmente partecipata dal comune di
Civitavecchia, e, segnatamente, nelle relazioni commerciali intercorse tra la
citata società e la società
Santa Rita Logistica s.r.l.. In particolare l’organo requirente ritiene che il dott. XXX ed il
dott. yyy’, grazie alla loro posizione
nell’ambito della struttura della società ETM, abbiano collaborato nel
compiere atti di gestione di risorse pubbliche comunali, destinate al servizio
del trasporto pubblico locale, al fine di far svolgere alla società pubblica
un servizio privato di trasporto merci conto terzi. In tale contesto, sono
state acquistate motrici per trasporto di cose, si è proceduto all’assunzione
di autisti, impiegato personale e assolto agli oneri di gestione dei mezzi,
nonché, stipulato un accordo commerciale con la società Santa Rita Logistica
s.r.l., in base al quale quest’ultima società -costituita dal medesimo yyy’
e gestita di fatto dal XXX- avrebbe percepito profitti per attività di
intermediazione in realtà mai avvenuta. Si contesta, poi all’Avv. yyy, quale amministratore unico della
ETM all’epoca dei fatti, di aver attuato, a decorrere dal febbraio 2008, il
rapporto commerciale con la società Santa Rita Logistica s.r.l. sostenendo
sia i costi per il pagamento delle polizze assicurative degli automezzi
impiegati, della tassa di possesso degli automezzi medesimi e degli impianti
satellitari installati sulle motrici acquistate, sia pagando commissioni alla
società Santa Rita Logistica s.r.l. per un’attività di intermediazione nei
fatti mai avvenuta. Dalla condotta dei tre convenuti sarebbero scaturiti effetti
patrimoniali negativi, pari a complessivi euro 675.789,16, in via immediata
sul patrimonio della società ma che si sarebbero riverberati sull’erario
del comune che è il socio unico della ETM spa. Ritenendoli tutti responsabili del danno erariale descritto, la Procura
regionale ha emesso l’invito a dedurre di cui all’art. 5 del decreto legge
15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. Le deduzioni prodotte dagli interessati non sono state, tuttavia,
ritenute sufficienti a superare gli addebiti formulati dalla Procura attrice,
che ha emesso l’atto di citazione. L’organo requirente ha evidenziato che la vicenda gestionale si
colloca nell’ambito della disciplina del trasporto pubblico locale, fornita
dalla legge ordinaria n. 151 del 1981 e dalla legge regionale del Lazio n. 30
del 1998 e precisato che quest’ultima non contempla il trasporto di merci (a
seguito di una modifica legislativa in tal senso del 2003) ma solo quello di
persone. Evidenzia che la ETM spa integra il modello del c.d. in
house providing o “delegazione interorganica” delineato dalla Corte di
giustizia CE, e che tutti i convenuti hanno
avuto, all’epoca dei fatti a ciascuno contestati, un rapporto di servizio
con l’ETM tale da indirizzarne le scelte organizzative e gestionali. In particolare, si ritiene sussistente:
·
un danno da illecito
impiego di risorse pubbliche destinate al servizio del trasporto pubblico
locale di persone per l’organizzazione e la gestione del trasporto privato
di merci, derivante dall’acquisto delle motrici, dall’assunzione di
autisti e dall’impiego di personale;
·
un danno da illecito
pagamento di costi di gestione dei mezzi impiegati nel trasporto di merci e di
compensi indebiti per attività di intermediazione mai compiuta da parte della
Santa Rita Logistica s.r.l.. L’avv.to yyy Massimo Felice si è costituito in giudizio con l’assistenza
ed il patrocinio dell’avv.to Fabrizio IOVINO che ha depositato in data 19
gennaio 2010 memoria rappresentando che il convenuto, nominato amministratore
unico della ETM nel mese di ottobre 2007, aveva richiesto un’analisi di
tutti gli aspetti, compresi quelli legali e fiscali, relativi all’attività
intrapresa che gli veniva consegnata in data 14.05.2008 ma che, comunque,
nelle more aveva provveduto a:
·
limitare le criticità del
rapporto tra la ETM e la Santa Rita Logistica srl fin dal 28.03.2008
pervenendo consensualmente all’abrogazione della clausola n. 3 dell’accordo
17.07.2007 ove si prevedeva una penale di 50.000,00 a carico della ETM spa in
caso di interruzione anticipata dell’accordo per ciascun anno residuo alla
conclusione del contratto;
·
risolvere, con atto del
26.06.2009, definitivamente il negozio alla data del 31.12.2009 senza
applicazioni di penali e senza il ricorso ad una incerta ed onerosa attività
giudiziaria;
·
recuperare euro 365.737,95,
oltre ai mezzi. La difesa del convenuto sostiene, inoltre, l’assenza di
responsabilità perché nella sua condotta non sarebbe ravvisabile l’elemento
soggettivo della colpa grave e la non riconducibilità al convenuto del danno
dedotto dalla Procura attrice (euro 102.826,76) quale somma corrisposta alla
Santa Rita Logistica srl. Il dott. XXX Salvatore Andrea si è costituito in giudizio con l’assistenza
ed il patrocinio degli avv.ti Roberto GEROSA e Massimo RAGAZZO che hanno
depositato in data 18 gennaio 2010 memoria difensiva con la quale, in via
preliminare hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione per la
tardività dell’atto di citazione che sarebbe stato ricevuto dal convenuto
ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l.
15 novembre 1993, n. 453. La difesa rileva, altresì, un ulteriore profilo di
inammissibilità da ravvisarsi nell’emendatio
che sarebbe stata operata con l’atto di citazione contenente per la
prima volta un’ipotesi di danno non contestata in sede di invito a dedurre
e, segnatamente, il fatto che la costituzione di un servizio di trasporto
merci da parte della società ETM rappresentasse una violazione della legge
regionale n.30/1998 e che tale fosse da considerare l’impiego nel servizio
di trasporto merci di n. 3 dipendenti e n. 4 autisti per un danno quest’ultimo
quantificato in euro 155.700,00. Nel merito la difesa sostiene che la
normativa di settore consentirebbe lo svolgimento del servizio di trasporto
merci; che lo statuto dell’ETM espressamente contemplava tra le varie
attività il servizio merci; che sia la decisione di intraprendere il servizio
merci che l’acquisto delle motrici erano state assunte dal C.d.A dell’ETM
e non dal solo convenuto il quale si sarebbe limitato a dare esecuzione ad un
indirizzo esplicito del socio pubblico. Con riferimento alle assunzioni degli
autisti firmate dal convenuto, si afferma che le stesse sono state autorizzate
tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008 dall’amministratore unico, dott. yyy. Si sostiene, inoltre, l’insussistenza del danno erariale per aver
l’Azienda ottenuto ricavi superiori ai costi ed ai sensi dell’art. 1,
comma 1-bis, della legge n.20/1994 deve tenersi conto dei vantaggi conseguiti
dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetto al
giudizio di responsabilità. Al riguardo, si contesta la quantificazione del
presunto danno erariale operata dalla Procura attrice in euro 155.700
sostenendo che da tale importo andrebbero detratti euro 48.625,58 in
considerazione dell’impiego parziale o più limitato nel tempo di parte del
personale assunto. Si conclude, in via preliminare di rito per
inammissibilità dell’azione, nel merito in via principale per l’assoluzione
di ogni addebito del convenuto e, in via subordinata, l’assoluzione per
mancanza dell’elemento soggettivo della colpa grave;
quale ulteriore subordinata si chiede una diversa ripartizione del danno e
l’applicazione del potere riduttivo, nonché, in via istruttoria l’ammissione
di prova testimoniale su taluni capitoli. Il dott. yyy’ Aldo si è costituito in giudizio con l’assistenza
ed il patrocinio del Prof. Avv.to Carlo Giuseppe TERRANOVA che ha depositato
in data 18 gennaio 2010 memoria difensiva con la quale, in via preliminare ha
eccepito l’inammissibilità dell’azione per la tardività dell’atto di
citazione che sarebbe stato ricevuto dal convenuto ben oltre il termine di 120
giorni previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453. La
difesa rileva, altresì, un ulteriore profilo di inammissibilità da
ravvisarsi nella mancata corrispondenza fra i fatti e danni prospettati nell’invito
a dedurre e i fatti e danni contestati con l’atto di citazione e,
segnatamente, il fatto che la costituzione di un servizio di trasporto merci
da parte della società ETM rappresentasse una violazione della legge
regionale n.30/1998 e che l’impiego nel servizio di trasporto merci di n. 3
dipendenti e n. 4 autisti fosse da considerare violativo della citata legge
regionale con la conseguente distrazione di personale della società per lo
svolgimento di un servizio non previsto dalla legge sul Trasporto pubblico
locale. Nel merito la difesa sostiene che la normativa di settore non esclude,
ma permette l’attività di trasporto delle merci. In ordine alla contestazione di omesso controllo, si afferma che il CdA
era perfettamente consapevole delle attività gestionali per averle condivise
e deliberate, e se il citato organo collegiale le avesse ritenute illegittime
avrebbe potuto disapprovarle. Si sostiene poi l’insussistenza del danno
erariale giacché nel caso in esame andrebbe considerata la c.d. utile
versione, e cioè, l’utilità ricavata dalla Pubblica Amministrazione o
comunque dalla comunità di riferimento dal comportamento assunto dalla
Procura come illecito. In particolare si rappresenta che il costo per l’acquisto delle
motrici in euro 397.776,00 (compresi oneri fiscali) corrisponde all’importo
totale dei canoni di leasing da pagarsi in rate mensili di euro 5.524,67 per
sessanta mensilità mentre i ricavi ottenuti nel primo anno di attività
(febbraio 2008-aprile 2009) ammonterebbero a euro 287.981,53. Si conclude,
pertanto, con la richiesta in via preliminare di dichiarare l’inammissibilità
dell’azione, nel merito in via principale per l’assoluzione di ogni
addebito del convenuto, in via subordinata l’assoluzione per mancanza dell’elemento
soggettivo della colpa grave, in via ulteriormente gradata di tener conto dei
vantaggi conseguiti dall’azienda e in estremo subordine si chiede l’applicazione
del potere riduttivo. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2010, il P.M. ha illustrato il
quadro accusatorio e sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità dell’azione per tardività; i patroni dei convenuti, oltre
a richiamare le argomentazioni difensive già oggetto delle rispettive
memorie, hanno:
·
l’avv.to Fabrizio IOVINO
per il convenuto yyy eccepito la tardività dell’atto di citazione ed
il difetto di giurisdizione di questa Corte;
·
l’avv.to Massimo RAGAZZO
per il convenuto XXX e l’avv.to Carlo Giuseppe TERRANOVA per il convenuto yyy’ eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte citando e
producendo la sentenza n. 26806 del 19.12.2009 emessa dalle SS.UU. della Corte
di cassazione. MOTIVI DELLA
DECISIONE La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale
promossa dalla Procura regionale per un danno pari a complessivi euro
675.789,16, che sarebbe stato determinato dall’attività gestionale o di
controllo dei tre convenuti e subito, in via immediata, dal patrimonio della società ETM spa e in via indiretta dall’erario
del comune di Civitavecchia che è socio unico della predetta spa. In particolare, secondo la Procura attrice l’attività gestionale dei
convenuti avrebbe prodotto:
·
un
danno derivante dall’illecito impiego di risorse pubbliche, destinate
normativamente al servizio del trasporto pubblico locale di persone, per l’organizzazione
e la gestione del trasporto privato di merci;
·
un danno da illecito
pagamento di costi di gestione dei mezzi impiegati nel trasporto di merci e di
compensi indebiti per attività di intermediazione mai compiuta da parte della
Santa Rita Logistica s.r.l.. 1. Preliminarmente, ritiene il Collegio di scrutinare l’eccezione di
difetto di giurisdizione formulata dai difensori di tutti i convenuti
richiamando a sostegno una recente pronuncia (sentenza n. 26806/2009) emanata
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di
giurisdizione. In particolare si assume che alla luce dei principi di diritto
enunciati nell’occasione, la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ambito
della competenza giurisdizionale del giudice ordinario. 1.1. L’eccezione è infondata e come tale va respinta. Si osserva, infatti, che l’eccezione scaturisce da una lettura non
corretta della sentenza n. 26806/2009 del Giudice della giurisdizione,
giacché, essa è relativa a fattispecie affatto diversa e, segnatamente, all’allocazione
della pubblica provvista in forma di partecipazione al capitale sociale e nel
cui ambito si è ritenuto che gli scopi perseguiti dalla pubblica
amministrazione degradino a motivi. La situazione in esame relativa ad una spa
a totale partecipazione pubblica non è, invero, assimilabile a quella -cui ha
avuto riguardo la citata pronuncia- di mera partecipazione azionaria pubblica.
E’, peraltro, da evidenziare come la medesima sentenza non abbia
affatto disconosciuto il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di
riparto di giurisdizione che, anzi, ha espressamente richiamato al punto 3.2
dei motivi della decisione. Acclarata l’inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dalle
difese, giova scrutinare la natura della Etruria Trasporti e Mobilità s.p.a.
(in seguito ETM) e la natura del rapporto tra la stessa ed il comune di
Civitavecchia. La società ETM è stata costituita in data 23.05.2005 dal comune di
Civitavecchia in qualità di socio unico e ad essa sono stati affidati, ai
sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del Tuel, e, quindi, in deroga ai
principi comunitari in tema di concorrenza, il servizio di Trasporto Pubblico
Locale, il servizio parcheggi, il servizio ausiliari di sosta ed altri servizi
legati alla mobilità urbana ed extraurbana. Al riguardo occorre ricordare che la norma citata consente l’affidamento
diretto solo in presenza di precisi requisiti dalla stessa puntualmente
elencati e, specificatamente, che la società sia a capitale interamente
pubblico e che “l’ente o gli enti
pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che
la controllano”. In
sostanza, siffatta modalità di affidamento (integrante l’istituto
comunitario di matrice giurisprudenziale dell’affidamento in
house) riguarda e, presuppone,
casi di assenza di alterità tra il soggetto affidante e il soggetto
affidatario. Occorre, ancora, precisare che al tipo della società c.d. in house, quale la ETM, è precluso l’avvio del processo di
privatizzazione sostanziale, giacché, requisito indispensabile (ribadito in
numerose sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea) ai fini
dell’affidamento senza il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, è
che il capitale sociale sia integralmente detenuto dal soggetto o da più
soggetti pubblici. Il capitale sociale, pertanto, non può mai essere
parzialmente alienato e deve rimanere sempre integralmente detenuto dall’ente
locale. Tanto premesso sui termini del rapporto intercorrente tra comune di
Civitavecchia e la società ETM, non pare dubitabile la sussistenza di un
rapporto di servizio tra amministratori e dipendenti della società e l’ente
locale eventualmente danneggiato dalle loro condotte. Alla luce, pertanto, della
consolidata giurisprudenza del Giudice della giurisdizione, confermata anche
in recenti arresti che di seguito si riportano: “Ai
fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno
erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il
denaro pubblico- che può anche essere un privato o un ente pubblico non
economico- bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. 23
settembre 2009, n. 20434)”; “deve affermarsi la
giurisdizione della Corte dei conti sulla richiesta di risarcimento avanzata
nei confronti di un soggetto legato da un rapporto giuridico con un’azienda
costituita come s.p.a a totale capitale pubblico, che svolge un servizio
pubblico e le cui perdite sono destinate a risolversi in danno degli enti
pubblici azionisti e quindi in danno erariale, quando si deduca, a fondamento
dell’azione, che tale rapporto ha costituito l’occasione per comportamenti
fraudolenti in danno dell’ente, (Cass., Sez. un., 24 novembre 2009, n. 24672
e Sez. un.,16 febbraio 2010, n.5032); il Collegio rigetta l’eccezione formulata ed afferma la
propria giurisdizione. 2.
I patroni dei convenuti hanno, altresì, formulato l’eccezione di
inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per
tardività dell’atto di citazione -che sarebbe stato emesso ben oltre il
termine di 120 giorni previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre
1993, n. 453,- richiamando la sentenza n. 13/QM/2003 delle Sezioni Riunite di
questa Corte. In particolare, si sostiene che nel caso di pluralità di inviti
a dedurre, il termine di centoventi
giorni per l'emissione dell'atto di citazione decorra autonomamente per
ciascun indagato dalla data di notifica dell’invito stesso. 2.1.
L’eccezione è infondata e come tale va respinta. Occorre
premettere in punto di fatto che l’atto di citazione depositato in data 2
marzo 2009, pur essendo riferito ai soli tre convenuti, scaturisce da un
invito a dedurre rivolto ad un numero ben maggiore di soggetti convenibili
(13) relativamente ai quali l’ultima notifica (nei confronti di BALSANI
Federico) è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 27.10.2008.
In diritto si osserva che l’orientamento giurisprudenziale, di cui è
stata espressione la pronuncia 13/QM/2003 richiamata dalla difesa, appare
superato per effetto della successiva sentenza n. 1/QM/2005 delle Sezioni
Riunite con la quale si è precisato che “nella
ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del
danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a
dedurre, il termine di centoventi giorni di cui all'art. 5, primo comma, del
D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e successive modificazioni decorre
dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre. In tutte le altre
ipotesi, detto termine decorre autonomamente per ciascun indagato dalla data
di notifica dell'invito nei suoi confronti.”. La
riportata giurisprudenza ha tenuto conto che nei casi di concorso di più
soggetti nella causazione del danno, come nella fattispecie in esame, la
limitazione di legge della responsabilità ai fatti ed omissioni a ciascuno
singolarmente addebitabili per l’unitaria obbligazione risarcitoria, impone
la necessità di un simultaneus
processus per l’esame unitario e comparato delle posizioni strettamente
connesse di tutti i convenuti, anche onde determinare il quantum
risarcitorio a ciascuno ascrivibile. Ciò
posto, il Collegio rileva che -correttamente individuato il dies
a quo del termine di 120 giorni nella data di scadenza del termine (30
giorni) concesso per la presentazione delle deduzioni relative all’ultima
notifica (avvenuta il 27.10.2008) ai convenibili- l’atto di citazione
depositato in data 2 marzo 2009 risulta tempestivamente emanato.
3.
I difensori dei convenuti XXX e yyy’ hanno eccepito un ulteriore
profilo di inammissibilità da ravvisarsi nell’emendatio
che sarebbe stata operata con l’atto di citazione contenente per la
prima volta un’ipotesi di danno non contestata in sede di invito a dedurre
e, segnatamente, la circostanza che la costituzione di un servizio di
trasporto merci da parte della società ETM rappresentasse una violazione
della legge regionale n.30/1998 e che tale fosse da considerare l’impiego
nel servizio di trasporto merci di n. 3 dipendenti e n. 4 autisti per un danno
quest’ultimo quantificato in euro 155.700,00. 3.1.
L’eccezione è infondata e come tale va respinta. Consolidata
giurisprudenza, infatti, è nel senso che il
rapporto tra i contenuti dell'invito a dedurre e della citazione non può
configurarsi in termini di immutabilità della domanda, poiché l'invito è
atto pre-processuale che non determina l'instaurazione di un contraddittorio
tra le parti e l'oggetto del processo si determina con l'atto introduttivo
costituito dalla citazione. L'invito
a dedurre ha natura di atto procedimentale preprocessuale che assolve alla
duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie
argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel
contempo, la massima possibile completezza istruttoria. In virtù della
duplice funzione, di garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all'invito a
dedurre va, pertanto, esclusa la necessità di una piena e totale
corrispondenza tra tale atto e quello di citazione in quanto i nuovi elementi
di prova e di conoscenza acquisiti dal Procuratore regionale nella fase
istruttoria devono essere adeguatamente valutati, considerato anche che il
limite di variabilità dell'atto di citazione è costituito unicamente dal
quadro generale dell'ipotesi dannosa, che va mantenuto nella sua essenza
tipica di modo che la citazione non si discosti totalmente dal nucleo
essenziale della "causa petendi" e del "petitum"
tipizzanti la fattispecie ipotizzata (C. Conti, sez. giurisd. reg. Lazio, 5
dicembre 2006, n. 2412). Come è stato opportunamente puntualizzato dalle
Sezioni Riunite (SSRR 16.2.1998,
n. 7/QM/1998 e 19.6.1998 , n. 14/QM/1998) non si può neanche porre un
problema di mutatio libelli o di
individuazione dei limiti della emendatio,
poiché fino a quando non è emanato l’atto di citazione non esiste ancora
una domanda, laddove l’invito a dedurre costituisce un presupposto
processuale. Ciò che è essenziale è che la citazione non decampi dal nucleo
essenziale dell’invito, fermo restando che è solo con la prima che si
determina il thema decidendum. Alla luce di quanto precede l’eccezione formulata
non è meritevole di accoglimento perché, se da un lato la menzione da parte
dell’organo requirente della norma ritenuta violata non muta l’essenza
dell’addebito -in disparte il fondamentale principio processuale in virtù
del quale l’individuazione delle disposizioni applicabili compete al
Giudice, iura novit curia-, dall’altra,
la contestazione dell’impiego
nel servizio di trasporto merci di n. 3 dipendenti e n. 4 autisti non infrange l’unicità dell’impianto
accusatorio. 4.
La difesa del convenuto XXX ha formulato istanza di vari approfondimenti
istruttori. In particolare, è stata richiesta l’ammissione di prova
testimoniale su specifici capitoli preordinati, in sintesi, ad acclarare la
circostanza che in data 19.11.2007 il dott. XXX avrebbe prospettato l’opportunità
di procedere alle assunzioni degli autisti, essendo stati acquistati i mezzi
per il trasporto merci, al dott. yyy, che avrebbe impartito disposizione
in tal senso al suo interlocutore. 4.1
Gli approfondimenti istruttori richiesti sono ritenuti dal Collegio non
meritevoli di accoglimento, giacché, non necessari -in considerazione della
copiosa documentazione già acquisita o prodotta dalle parti al fine di
illustrare i fatti per cui è causa- né utili per tratteggiare le singole
posizioni dei convenuti già ampiamente delineate. Si osserva, peraltro, che
la richiesta istruttoria così come formulata mirerebbe ad allocare, sulla
base e con riferimento ad un singolo episodio, responsabilità che sono,
invece, desumibili dal complesso delle attività gestionali realizzate nella
intera vicenda. 5.
Nel merito, il Collegio deve procedere
alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici
della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un
danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica
amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di
causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella
sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e
l'ente che lo ha subito. 6. Con
riguardo all’elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, il Collegio ritiene di
esaminare partitamente le domande giudiziali, iniziando da quella avente ad
oggetto un presunto danno
erariale pari a euro 553.476,00 cagionato, secondo la prospettazione della
Procura attrice, dal convenuto XXX e, in via sussidiaria, fino alla
concorrenza di euro 250.000,00 dal convenuto yyy’. Siffatta partita di
danno, riconducibile per euro 397.776,00 all’acquisto di quattro motrici
IVECO e per euro 155.700,00 all’assunzione di quattro autisti e all’impiego
di tre dipendenti dell’ETM a tale servizio, sarebbe scaturita dall’illecito
impiego di risorse pubbliche, destinate normativamente al servizio del
trasporto pubblico locale di persone, per l’organizzazione e la gestione del
trasporto privato di merci. La Procura attrice, infatti, ha ritenuto che la
costituzione di un servizio di trasporto merci da parte della società ETM
rappresentasse una violazione della legge regionale n.30/1998 e che tale fosse
da considerare l’impiego nel servizio di trasporto merci di n. 3 dipendenti
e n. 4 autisti. Al riguardo, i difensori dei convenuti XXX e yyy’
sostengono che la normativa di settore consentirebbe lo svolgimento del
servizio di trasporto merci e che, in coerenza alla stessa, lo statuto dell’ETM
espressamente contemplava tra le varie attività il servizio merci. Con
riferimento al solo convenuto XXX si afferma che sia la decisione di
intraprendere il servizio merci che quella di acquistare le motrici erano
state assunte dal C.d.A dell’ETM e non dal solo convenuto, il quale si
sarebbe limitato a dare esecuzione ad un indirizzo esplicito del socio
pubblico. 6.1
Giova richiamare il quadro normativo di settore e ricostruire le condotte
gestionali, poste in essere dai convenuti nella vicenda, che hanno dato luogo
alle contestazioni dell’organo requirente. La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 10
aprile 1981, n. 151 “Legge quadro per l'ordinamento,la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”, indicante
i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono
attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in
materia di trasporti pubblici locali; dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
“Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ,e,
dalla legge regionale 16 aprile 1998, n.30, recante “Disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale”, come modificata dalla legge
regionale 16 giugno 2003, n. 16. Occorre
evidenziare che il d.lg. 422/1997, nel trasferire agli enti locali le risorse
relative all’espletamento delle funzioni delegate, ha previsto che: -
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e
in qualsiasi forma affidati, sono organizzati mediante contratti di servizio (art. 18) e che
quest’ultimi assicurano la completa corrispondenza fra
oneri per servizi e risorse disponibili; -
gli enti locali, allo
scopo di assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di
servizio relativi ai “servizi minimi” (di cui all'articolo 19), le
corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi
stessi (art. 17); - ogni regione, in relazione ai servizi minimi (che
rappresentano i servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico
del bilancio delle regioni) costituisce annualmente un fondo destinato ai
trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai
sensi del medesimo decreto legislativo (art. 20). In
attuazione alle disposizioni riportate è stata emanata la legge
regionale Lazio 19 dicembre 2001, n. 35 prevedendo, tra l’altro, che la
Giunta regionale: -
su richiesta dei soggetti gestori del trasporto pubblico locale in
concessione, corrisponde direttamente agli stessi gestori la quota di
corrispettivo dei contratti di servizio gravanti sul fondo regionale dei
trasporti, previa attestazione da parte dell'ente affidante del regolare
svolgimento del servizio e degli adempimenti agli obblighi contrattuali (art.
2); -
provvede a ripartire le rimanenti risorse del fondo regionale trasporti
tenendo conto del rapporto costi ricavi, dell'incidenza sullo stesso degli
obblighi di servizio, nonché della velocità commerciale dei servizi
regionali in rapporto alle penetrazioni urbane. Gli enti affidanti provvedono
alla revisione della rete e dei livelli dei servizi minimi nei limiti delle
risorse attribuite, nonché all'adeguamento dei contratti di servizio con
l'affidatario (art.3). L’insieme delle norme richiamate disegna un sistema
che, nel rispetto del principio di concorrenza di matrice comunitaria, mira a
soddisfare le esigenze di mobilità della collettività garantendo i “servizi
minimi”. A
tale riguardo è da ricordare che la normativa comunitaria di settore, più
volte richiamata dalle disposizioni prima riportate, (rappresentata ratione
temporis dal regolamento CEE n.
1191 del 26 giugno 1969 -nella versione coordinata con le modifiche
apportate con il regolamento n. 1893/91-) consente agli Stati membri di
imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese pubbliche incaricate di
assicurare il trasporto passeggeri in un comune e di prevedere, per gli oneri
che ne derivano, una compensazione purché sia determinata in conformità alle
disposizioni del regolamento stesso. Anche la giurisprudenza comunitaria (recentemente, Corte
giustizia CE, sez.II, n. 504 del 7 maggio 2009) ha precisato che l’articolo
73 del Trattato CE -contemplante la compatibilità con il trattato degli aiuti
richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio- si pone come lex specialis rispetto all’articolo
87 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. Il
giudice comunitario ha chiarito che le sovvenzioni pubbliche, volte a
consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali,
non ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 87 del Trattato CE qualora
debbano essere considerate una compensazione che rappresenta la contropartita
delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di
servizio pubblico. A tal fine, è stata puntualizzata la necessità che
ricorrano le seguenti condizioni: -
l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di
obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo
chiaro; -
i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati
previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; -
la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in
parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole
per il suddetto adempimento; -
quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di
servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto
pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato
sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo
efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter
soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto
sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi
attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto
adempimento. Da
quanto esposto, in un ambito dove le sovvenzioni pubbliche sono ammesse solo
in presenza di precise condizioni, tra le quali in primo luogo l’imposizione
di obblighi di servizio pubblico, non pare
dubitabile che le risorse pubbliche destinate alla mobilità degli
utenti non possano essere destinate ad altre missioni quali quella, come nella
vicenda per cui è causa, del trasporto merci per conto terzi, sicché, la
contestazione formulata dall’organo requirente è da considerare fondata. Giova,
ancora, evidenziare come le modalità con le quali è stata posta in essere l’attività
commerciale di trasporto merci siano, altresì, violative
dell’art. 8, commi 2 bis
e 2 ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato” che impone alle imprese
pubbliche che esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in
cui agiscono, di operare mediante società separate, della cui costituzione
devono darne preventiva comunicazione all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. 6.2
Controverso tra le parti è, peraltro, il significato da attribuire all’omessa
menzione del servizio di trasporto “merci” nella nuova formulazione dell’art.
2 della legge regionale 30/1998 avente ad oggetto la definizione del “Trasporto
pubblico locale e regionale” come modificata dalla legge regionale 16/2003:
per l’organo requirente siffatta attività commerciale non sarebbe più
consentita, mentre, la difesa dei convenuti XXX e yyy’ ne affermano la
persistente ammissibilità. Occorre,
preliminarmente, sgombrare il campo da un equivoco -nel quale pure sembra
siano incorsi i patroni dei convenuti- e precisare che quando il decreto
legislativo 422/1997 fornisce all’art. 1, comma 2, la definizione di trasporto regionale e locale nel senso che sono tali i “servizi
di trasporto di persone e cose” non intende includere in tale nozione
anche il “trasporto merci per conto terzi” per l’evidente ragione che,
nel prosieguo, la medesima disposizione specifica che “….essi
comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con
itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso
generalizzato …..” indicando, quindi, connotazioni che il servizio
deve possedere e assolutamente incompatibili con l’attività commerciale
avente ad oggetto il trasporto merci. Conseguentemente, la questione interpretativa come posta dalle
parti è mal posta, non si tratta, infatti, di stabilire se a seguito della
riformulazione dell’art. 2 della legge regionale 30/1998 fosse vietata una
attività prima consentita, giacché, l’attività commerciale di trasporto
merci per conto terzi era ab origine
al di fuori della nozione di servizio pubblico di trasporto regionale e
locale. In altri termini, l’art. 2 della legge regionale 30/1998 anche
nella sua primigenia formulazione non poteva essere interpretato nel senso di
ritenere che la nozione di servizio pubblico di trasporto regionale e locale
includesse l’attività commerciale di trasporto merci per conto terzi, a
ciò ostandosi la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo
422/1997) e la normativa comunitaria di settore a cui la prima faceva
riferimento. Occorre in tal senso osservare che la opposta interpretazione della
norma condurrebbe a considerare lecite sovvenzioni pubbliche -consentite solo
per il trasporto pubblico locale e, come prima più ampiamente indicato,
unicamente in presenza di precisi requisiti- in favore di attività
commerciali (e nel nostro caso di “trasporto merci per conto di terzi”)
per le quali, invece, sono di norma vietate perché integranti “aiuti di
Stato”. Sono, quindi, le stesse conseguenze cui conduce l’interpretazione
avversa a privarla di validità. 6.3
Nella fattispecie all’esame del Collegio, tuttavia, la corretta
interpretazione della disposizione normativa in questione non assume una
valenza determinante, giacché, l’attività gestionale in concreto
realizzata dal convenuto XXX, e favorita dal convenuto yyy’
-già da ritenere illegittima per l’aspetto prima evidenziato- presenta
ulteriori profili di illegittimità-illiceità che la connotano, in ogni caso,
come attività non funzionalizzata e, in quanto generatrice di spesa, anche
dannosa. Occorre
rilevare, infatti, che a meno di un mese dalla scelta di intraprendere l’attività
di trasporto per conto terzi -da ricollegarsi formalmente alla nota n. 1186
del 13.06.2007, con la quale il dott. XXX comunicava all’assessore ai
trasporti del Comune di Civitavecchia l’avvio da parte della società del
nuovo servizio- veniva costituita
in data 12.07.2007 la società Santa Rita Logistica srl, dai soci ANTONINI
Rodolfo e yyy’ Aldo, il primo presidente del comitato tecnico di
gestione della ETM s.p.a. ed il secondo sindaco effettivo della società. In
data 6.07.2007,
quando la società Santa Rita
Logistica non era ancora stata costituita, il verbale relativo al CdA
dell’ ETM già riportava che
“il Presidente illustra al CdA l’accordo
commerciale stipulato con Santa Rita Logistica srl,……”, cronologia
degli eventi questa che evidenzia come sia stato concluso un accordo tra il
convenuto XXX, nella qualità di amministratore dell’ETM, e la Santa Rita
Logistica srl ancor prima che quest’ultima venisse a giuridica esistenza.
Soltanto quattro giorni dopo la costituzione della predetta società in
data 16.07.2007 veniva stipulato tra la stessa e la ETM un accordo commerciale
secondo il quale: -
la ETM spa si proponeva alla Santa Rita Logistica srl, come fornitore del
servizio di trasporto per gli spostamenti di merci in transito nello scalo di
Civitavecchia, mettendo a disposizione la propria organizzazione aziendale,
comprensiva di personale qualificato e mezzi idonei allo scopo; -
nella fase di avvio, ETM con tale accordo garantiva in esclusiva alla Santa
Rita Logistica srl la costante disponibilità di almeno quattro motrici
contemporaneamente, impegnandosi ad implementare la flotta a 6 motrici a
richiesta della stessa srl e cedeva a titolo di comodato gratuito alla Santa
Rita una superficie presso il piazzale dell’autoparco comunale sulla quale
ricoverare le autocisterne ed i semirimorchi utilizzati nell’ambito dei
predetti servizi; quale controprestazione la Santa Rita Logistica si impegnava
a reperire e concedere in comodato d’uso, locazione senza conducente ovvero
in usufrutto semirimorchi ed autocisterne necessari per trasporti speciali di
merci; -
a titolo di commissione per l’attività di intermediazione, la Santa Rita
Logistica doveva trattenere per ogni trasporto della durata di otto ore la
somma di euro 100,00 oltre IVA per ciascun mezzo; per trasporti della durata
compresa tra otto ore e una giornata la somma di 150,00 oltre IVA; -
l’accordo, stipulato con validità fino al 31.12.2012, prevedeva che in caso
di interruzione anticipata una penale a carico della ETM pari ad euro
50.000,00 per ciascun anno residuo di accordo non rispettato. La
cronologia degli eventi riportata, evidenzia come l’introdotta attività di
trasporto merci fosse, in
realtà, strumentale all’accordo da stipulare con la società Santa Rita
Logistica sr.l.. In
tal senso, peraltro, depongono la compagine societaria della Santa Rita
Logistica sr.l. costituita da soggetti in evidente situazione di conflitto di
interesse, il contenuto delle clausole contrattuali dell’accordo fortemente
penalizzante per la posizione della ETM e gli accertamenti esperiti dalla
Guardia di Finanza, al fine di appurare con riferimento alla citata srl l’esistenza
di una struttura aziendale idonea, dai quali è emerso che: -
presso l’indirizzo indicato quale sede legale della Santa Rita logistica srl
non erano presenti insegne né etichette apposte sull’elenco citofonico dell’edificio;
-
la società non ha dipendenti, né ha intestate utenze telefoniche, né
possiede locali aziendali; -
la sede legale ed operativa della società coincide con quella dello studio
dell’avv. ANTONINI Rodolfo, socio della stessa e Presidente del comitato
tecnico di Gestione tra ETM e comune di Civitavecchia. Situazione
quella accertata dall’organo di polizia delegato dalla quale si evince, in
punto di fatto, l’impossibilità concreta per la Santa Rita logistica srl di
svolgere una qualsiasi attività commerciale. 6.4
In punto di diritto, occorre rilevare che il rapporto con la società Santa
Rita Logistica s.r.l. non poteva essere realizzato con le modalità con le
quali è stato posto in essere. Occorre
richiamare al riguardo quanto già descritto al precedente punto 1 in ordine
alla natura della
ETM e del rapporto intercorrente tra la stessa ed il comune di Civitavecchia
ed, ulteriormente precisare che l’ipotesi di affidamento di un servizio
pubblico ad una società interamente partecipata dal Comune senza il previo
esperimento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113,
comma 5, lett. c) del Tuel, comporta
l’obbligo per la nuova società (nel nostro caso la ETM) di osservare, per
la scelta dei propri contraenti in tema di acquisti di forniture o servizi e
lavori, le disposizioni che regolano il settore pubblico (in questo senso tra
le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n.7369). In
altri termini, l’obbligo dell’evidenza pubblica posto a tutela dei
principi comunitari e nazionali di trasparenza e parità di trattamento non
osservato (a monte) nel rapporto tra ente locale e società totalmente
partecipata, si trasferisce (a valle) nel rapporto tra la società e
fornitori-appaltatori, sicché, l’affidamento del servizio (ma analogo
obbligo sarebbe stato vigente in caso di forniture o di esecuzione di opere e
lavori pubblici) doveva avvenire nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, e
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità,
così come attualmente prevede l’art 2 del d.legs. 163/2007 (in conformità
dell’art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n.
241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre
2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000).
6.5
Dall’essere l’attività gestionale realizzata dal convenuto XXX per il
servizio di trasporto merci, illegittima e non funzionalizzata alla missione
dichiarata, consegue che le spese per essa sostenute dalla società ETM
integrano gli estremi del danno erariale. Tale
conclusione non è incisa dalla tesi difensiva secondo la quale la decisione di intraprendere il
servizio merci e quella di acquistare le motrici sarebbero state assunte dal
C.d.A dell’ETM e non dal solo convenuto, giacché, questo aspetto che, peraltro rileverebbe solo in sede di
quantificazione della quota di danno, non risulta affatto riscontrato dalle
allegazioni di parte. Invero,
dal verbale relativo alla riunione del CdA della ETM del 22.01.2007 si legge,
al punto 4 dell’ordine del giorno concernente settore logistica e merci-
determinazione investimento, “Il CdA,
dopo ampia ed articolata discussione, esprime apprezzamento e condivisione per
il progetto illustrato dal Presidente (id est il XXX), ma,
anche su suggerimento del collegio sindacale, delibera con votazione
unanime di rinviare la esatta determinazione dell’investimento alla
definizione delle predette trattative in corso”; al punto 5 del medesimo
verbale concernente settore logistica e merci- creazione soggetto strumentale,
si legge “Il
CdA, dopo ampia discussione prende atto dell’indicazione del collegio
sindacale e delibera con votazione unanime di rinviare la determinazione
relativa alla costituzione di un soggetto giuridico strumentale alla gestione
del nuovo servizio di trasporto merci alla definizione delle trattative in
essere con i potenziali partners commerciali” Dal riportato resoconto
appare evidente che il CdA non aveva assunto alcuna decisione definitiva
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto XXX. Dal
secondo verbale relativo al CdA del 6.07.2007, si evince che “il
Presidente illustra al CdA l’accordo commerciale stipulato con Santa Rita
Logistica srl,…….”, resoconto questo, confermativo della circostanza
che il rapporto tra la ETM e la Santa Rita Logistica srl era scaturito dall’iniziativa
del solo convenuto. Anche
l’assunto difensivo che dall’espressa previsione nello statuto dell’ETM
tra le varie attività del servizio merci, ne desume l’assenza di
responsabilità del convenuto, non può essere condiviso, presupponendo
siffatta tesi che una norma statutaria possa legittimare la violazione di
disposizioni di fonte primaria; assolutamente priva di qualsiasi riscontro,
poi, la tesi difensiva che vede il convenuto limitarsi a dare esecuzione ad un
indirizzo esplicito del socio pubblico. 6.6
Con riferimento alla posizione del convenuto yyy’, si osserva che la
circostanza sottolineata dalla difesa di essere il CdA
“perfettamente consapevole delle attività gestionali per averle condivise e
deliberate”, non esimeva il convenuto dal dovere di vigilanza e di
controllo di legalità derivante dalla rivestita funzione di membro del
collegio sindacale. L’omissiva condotta tenuta dal convenuto è stata,
pertanto, correttamente ritenuta dalla Procura attrice integrare una
responsabilità amministrativa di tipo sussidiario. 6.7
Ciò posto, rilevata la sussistenza di un nocumento patrimoniale subito dalla
ETM e per essa dal Comune di Civitavecchia, occorre scrutinare la
quantificazione del danno operata dall’organo requirente nella misura di
euro 553.476,00 per il convenuto XXX e, in via sussidiaria, fino alla
concorrenza di euro 250.000,00 per il convenuto yyy’. Il
danno erariale indicato è ricondotto per euro 397.776,00 all’acquisto di
quattro motrici IVECO e per euro 155.700,00 all’assunzione di quattro
autisti e all’impiego di tre dipendenti dell’ETM a tale servizio.
Preliminarmente,
si rileva che l’affermazione della difesa del convenuto XXX circa l’insussistenza
del danno erariale per aver l’Azienda ottenuto ricavi superiori ai costi, è
assolutamente priva di qualsiasi documentazione a riscontro ed è, anzi,
smentita dalla relazione sulla situazione
patrimoniale ed economica infrannuale del periodo 1.01.2008-30.09.2008 della
ETM presentata in data 23 dicembre 2008 dall’Amministratore Unico –Avv.
Massimo Felice yyy- al Comune di Civitavecchia nella sua qualità di
azionista e nella quale si evidenzia come il servizio di trasporto merci alla
data del 30 settembre presentava una perdita di euro 253.728,35 incidente sul
risultato economico complessivo del periodo, e si proponeva quale soluzione la
sospensione dell’attività nelle more della predisposizione di una gara ad
evidenza pubblica per la sua cessione. Nel
caso in esame, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art.
1, comma 1-bis, della legge n.20/1994 che impone, nel giudizio di
responsabilità, di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione
o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici. Tanto
premesso è, comunque, da rilevare che la quantificazione del danno erariale
operata dall’organo requirente non può essere condivisa dovendosi tener
conto della circostanza che alcuni dei rapporti contrattuali strumentali all’attività
di trasporto merci sono stati risolti anticipatamente rispetto alle scadenze
previste, nonché, dell’impiego temporalmente più limitato dei tre
dipendenti dell’ETM nella nuova attività come rappresentato dalla difesa
del convenuto yyy’. Alla
luce di tali aspetti, ritiene il Collegio che il danno erariale sia da
quantificare nella misura del 60% del danno (euro 553.476,00) complessivamente
rilevato dalla Procura attrice e, segnatamente, in euro 332.085,60 per il
convenuto XXX e, in via sussidiaria, fino alla concorrenza di euro
150.000,00 per il convenuto yyy’. 7. Altro
punto della domanda riguarda il nocumento patrimoniale per euro 122.313,16 che, ad avviso della Procura
attrice, sarebbe stato cagionato dal convenuto yyy -quale amministratore unico dell’ETM e limitatamente ai
fatti verificatisi a partire dall’ottobre 2007- con i compensi corrisposti
alla Santa Rita Logistica s.r.l. e con i costi di gestione dei mezzi impiegati nel trasporto di
merci. La difesa
ha sostenuto, in sintesi, l’assenza di un danno riconducibile al convenuto
ed evidenziato l’attività esperita dal convenuto nella qualità di
amministratore unico della ETM per limitare
le criticità del rapporto tra la ETM e la Santa Rita Logistica srl e per
pervenire alla risoluzione il negozio, poi avvenuta in data 31.12.2009. Al riguardo, si osserva, che le argomentazioni difensive, se
possono avere una valenza in sede di determinazione dell’elemento
soggettivo, non escludono la materialità del danno erariale cagionato dalla
esecuzione di un contratto radicalmente illegittimo. Il
Collegio ritiene, tuttavia, che dal comportamento del convenuto -come ben
evidenziato dal suo patrono- siano conseguiti comunque dei vantaggi per l’amministrazione
(quali ad esempio non aver sopportato oneri per controversie legali, la
risoluzione anticipata di alcuni contratti strumentali all’attività di
trasporto merci, ecc.) e, tenendone in debito conto, valuta equitativamente il
danno erariale nella misura del 30% del danno (euro 122.313,16)
complessivamente rilevato dalla Procura attrice, pari a euro 36.693,94. 8. Con
riferimento al rapporto di servizio, quale elemento costitutivo della
responsabilità amministrativa, il Collegio ne ravvisa la sussistenza tra i
convenuti e l’ente locale danneggiato ed al riguardo richiama le
argomentazioni esposte al punto 1 della presente decisone in tema di
giurisdizione; parimente, è da affermare la presenza del nesso causale tra le
condotte degli stessi ed il danno erariale subito dalla ETM essendo
chiaramente il nocumento patrimoniale conseguenza dell’illecita/illegittima
attività gestionale svolta. 9. Per
quanto concerne l’elemento soggettivo, le posizioni dei convenuti appaiono
differenziate dovendosi ritenere che: - la
condotta del convenuto XXX sia stata connotata dall’elemento soggettivo
del dolo ed in tal senso militano molteplici elementi evincibili dalla
complessiva vicenda ed indicati al punto 6.1 della presente decisione; - le
condotte poste in essere dai convenuti yyy’ e yyy siano espressive
dell’elemento soggettivo della colpa grave essendo violative di doveri
derivanti dalla funzione ricoperta. 10. Conclusivamente,
si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi integranti la
responsabilità amministrativa e, conseguentemente, ascrivere ai convenuti il
danno erariale nella minore
misura accertata e, segnatamente: -
nella misura del 60% del danno (euro 553.476,00) complessivamente rilevato
dall’organo requirente pari a euro 332.085,60 per il convenuto XXX e, in
via sussidiaria, fino alla concorrenza di euro 150.000,00 per il convenuto yyy’; -
nella misura del 30% del danno (euro 122.313,16) complessivamente rilevato
pari a euro 36.693,94 per il convenuto yyy. La
domanda della Procura attrice va, pertanto, accolta solo parzialmente. I
convenuti devono essere, altresì, condannati al pagamento, sull’importo
addebitato, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo
pagamento. Non
si ritengono sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo.
Alla
soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio. P.
Q. M. la
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente
pronunciando, 1.
RIGETTA le istanze di approfondimenti istruttori; 2.
CONDANNA al pagamento in favore dell’Etruria Trasporti e Mobilità S.p.A per
l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione
in epigrafe, i seguenti: dott.
XXX , per l’importo
di euro 332.085,60 (trecentotrentaduemilaottantacinque/60) e, in via
sussidiaria, fino alla concorrenza di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)
il dott. yyy’ Aldo; dott.
yyy per l’importo di euro 36.693,94 (trentaseimilaseicentonovantatre/94);
nonché,
al pagamento, su tali somme, della rivalutazione e degli interessi legali,
questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza
all'effettivo pagamento. Condanna,
infine, i predetti al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate
in euro 630,53 (seicentotrenta/53). Così
deciso, in Roma, nella Camera di consiglio dell’ 8 febbraio 2010. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.to Ref. Giuseppe Di Benedetto F.to Pres. Sez. Salvatore NOTTOLA
Depositata il 04/05/2010 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ F.to Dott. Francesco MAFFEI
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