n. 789 del 12 maggio 2008: danno erariale al patrimonio delle ASL ROMA B e ROMA C derivante dalla fraudolenta manomissione del sistema informatico delle aziende che ha consentito ai vertici amministrativi, in collusione con personale di società privata gestore del software, di sottrarre ingenti somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate a società operanti nel settore sanitario.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

dott. Salvatore NOTTOLA                                                        Presidente

dott. Pina Maria Adriana LA CAVA                          Consigliere

dott. Stefano PERRI                                        Primo Referendario rel.

            ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66426 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:

CELOTTO Mario nato a Firenze il 4 luglio 1946 elettivamente domiciliato in Roma Piazza S.Andrea della Valle n. 3 presso lo studio dell’Avvocato Antonio Albano che lo rappresenta e lo difende nel presente giudizio, giusta delega a margine della memoria di costituzione, unitamente agli Avvocati Gian Domenico Caiazza, Kristian Cosmi e Antonio Mercuri;

IPPOPOTAMI Paolo nato a Roma il 13 agosto 1948 e residente in Guidonia Montecelio via Germania n. 18;

MAZZANTI Loredana nata a Roma il 11 luglio 1955 e residente in Roma via della Marranella n. 23;

GARRIOLI Tiziana nata a Magliano Sabina il 23 settembre 1964 e residente in Fabbrica di Roma via Cerreto n. 21.

Visto l’atto introduttivo del giudizio, e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 marzo 2008 il Primo Referendario relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Salvatore Sfrecola, l’Avvocato Paolo Papanti Pellettier per l’Azienda Asl Roma B e l’Avvocato Antonio Albano per il convenuto Celotto, non costituiti gli altri convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26 luglio 2007 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio conveniva in giudizio i soprannominati convenuti, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 7.323.458,79, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, così ripartita:

DANNO PATRIMONIALE

Celotto, Ippopotami e Garrioli      in solido per €. 5.008.013, 63;

Mazzanti                                                     per €. 1.715.445, 16;

DANNO ALL’IMMAGINE

Celotto, Ippopotami, Garrioli e Mazzanti in solido

                                                                            per  €.    600.000,00;

per la condotta dolosa consistente nell’appropriazione indebita della ingente somma oggi chiesta a titolo di ristoro del danno patrimoniale, condotta posta in essere con l’emissione di falsi o duplicati mandati di pagamento a fronte rispettivamente di prestazioni inesistenti o già pagate.

Premette la Procura regionale che la fattispecie dannosa oggi in esame ha tratto origine dalla più ampia richiesta istruttoria formulata nell’aprile del 2006 alla Procura della Repubblica di Roma, per il tramite della Guardia di Finanza, in merito alle conclamate ingenti truffe perpetrate nel settore sanitario, ed, in particolare, a carico delle Aziende sanitarie del Lazio RM/B e RM/C.

A seguito del ricevimento delle comunicazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, venivano aperte diverse vertenze presso la Procura regionale del Lazio, le quali potevano essere accomunate sia dal fatto che gli autori principali degli illeciti erano sempre i medesimi soggetti, figure di primo piano nell’ambito degli Uffici, per essere il Celotto Mario, direttore dell’Unità organizzativa dell’ASL RMB e successivamente transitato nella ASL RMC con la superiore qualifica di direttore amministrativo, come pure l’Ippopotami Paolo, dipendente con mansioni di addetto alla predisposizione dei mandati di pagamento che, dall’ASL RMB era poi transitato con il primo nell’ASL RMC., sia dal fatto che i reati erano stati commessi secondo modalità analoghe, e, cioè, con la predisposizione di anomali mandati di pagamento e correlata fraudolenta manomissione del sistema contabile informatico dell’Azienda.

Su questa ampia fattispecie delittuosa sono stati aperti numerosi procedimenti penali anche in via di stralcio a carico di numerosi soggetti rivestenti qualifiche apicali all’interno delle citate Aziende, ed, in particolare, per i convenuti Celotto ed Ippopotami, uno di questi procedimenti risulta definito secondo modalità abbreviate con la condanna di entrambi ( sentenza del Tribunale di Roma n. 1907/2006, confermata nella condanna dell’Ippopotami anche in appello con sentenza della Corte di appello di Roma n. 4998 del 10 luglio 2007.)

Il presente procedimento amministrativo trae origine dalla  relazione della Guardia di Finanza n. 4026 del 23.1.07, nella quale è stato riferito che i due convenuti Celotto e Ippopotami sarebbero stati, altresì, indagati, unitamente alla dipendente Mazzanti Loredana e alla consulente informatica Garrioli Tiziana, per essersi appropriati di ingenti somme di cui avevano la disponibilità per ragioni del loro ufficio attraverso la creazione di mandati di pagamento falsi o duplicati, emessi a fronte di prestazioni inesistenti, disponendo erogazioni illecite in favore di un soggetto privato, GRAZIOSI GIANCARLO, e di un soggetto giuridico THILL ITALIA, con rappresentante legale Berardi Massimiliano. Su questa fattispecie risulta pendente il procedimento penale nr. 59/05 PM – 17760/05 GIP che ha per indagati gli odierni convenuti, tratti in arresto con tre distinte ordinanze di custodia cautelare nel luglio, ottobre e dicembre 2005 e per i quali risulta successivamente formulata richiesta di rinvio a giudizio in data 11 aprile 2007 ( con stralcio per Garrioli) per i reati previsti e puniti dagli articoli 640, 479,110, 81 e 416 del c.p..       ( truffa, falso e associazione per delinquere)

Sui medesimi fatti la Procura regionale, in data 2 marzo 2007, ha formulato invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti vantati dagli odierni convenuti, come successivamente esteso con atto integrativo del 27 marzo 2007, sequestro autorizzato con D.P. in data 2 aprile 2007 ed integralmente confermato con ordinanza del G.D n. 310 del 21 giugno 2007, ordinanza reclamata dal solo convenuto Celotto ed integralmente confermata con ordinanza collegiale n. 488 del 19 settembre 2007.

Nelle more dell’esaurimento della procedura cautelare e nel rispetto di tutti i termini di legge anche per le deduzioni difensive, veniva emanato l’atto di citazione in giudizio dei convenuti dal quale sono emerse due distinte fattispecie di danno erariale.

La prima, ricollegabile ad una serie di mandati di pagamento emessi dal settembre 2001 al novembre 2004, dettagliatamente indicati nell’atto di citazione e di seguito elencati, a favore di società operanti nel settore sanitario che avevano effettuato in passato delle forniture a favore delle ex Usl RM 3 e Rm 5 ( le cui gestioni contabili sono state rilevate dall’ASL RMB che aveva creato un apposito servizio stralcio), prestazioni regolarmente pagate ma che rimanevano ancora “ sospese” a livello informatico, le quali erano state illecitamente richiamate per il pagamento che veniva, però, disposto su un conto corrente intestato a Graziosi Giancarlo, soggetto privato che assumeva di essere legato alle aziende fornitrici da un contratto di collaborazione occasionale risultato successivamente falso ( caso sub 1 ). Negli altri casi( sub 2 e sub 3) l’ASL avrebbe effettuato pagamenti a favore di società che non avevano intrattenuto alcun rapporto con essa ma le somme, anche in questo caso, erano state deviate verso il conto corrente del Graziosi.

Infine ( casi da sub 4 a sub 7 ) la medesima Azienda sanitaria è risultata aver intrattenuto dei rapporti con le società fornitrici in epoche passate ma tali rapporti erano stati già da tempo soddisfatti con il saldo delle fatture che, invece, venivano fraudolentemente esibite per l’incasso e girate, con false lettere di rettifica delle coordinate bancarie delle predette aziende, sempre a favore del Graziosi, il quale è risultato, da ultimo, in modo del tutto ingiustificato, destinatario anche di un bonifico di denaro a fronte di nessuna prestazione resa ( caso sub 8).

1)     KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.

N. 6 mandati per un totale di €. 136.666,23

2)     GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.

N. 1 mandato di €. 222.875,34.

     3) SCLAVO S.P.A.

N. 55 mandati per un totale complessivo di €. 364.094, 03.

4)     BECKMAN ANALITICAL S.P.A.

N. 46 mandati per un totale complessivo di €. 156.201,10.

5)     ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS S.P.A.

N. 11 mandati per un totale complessivo di €. 517.295,96.

6)     MEDTRONIC ITALIA S.P.A

N. 2 mandati per un totale complessivo di €. 237.725,03.

7)     PHARMACIA S.P.A.

N. 2 mandati per un totale complessivo di €. 45.797,28.

     8)             mandato a favore di Graziosi per €. 34.789,05 senza giustificazione.

Risulta dagli atti processuali, altresì, che le illecite erogazioni a favore di un soggetto privato esterno all’azienda sanitaria si sono potute realizzare grazie alla condotta fraudolenta della convenuta Mazzanti Loredana, dipendente amministrativo della ASL, deputata alla liquidazione e al pagamento dei mandati, nonché grazie alla mancanza di una puntuale rete di controllo contabile informatico. Del relativo danno la Procura ha chiesto il ristoro alla sola dipendente Mazzanti in quanto la medesima ha apertamente confessato di aver agito da sola in collusione con il Graziosi, di aver lucrato gli indebiti profitti approfittando dei compiti assegnati che erano quelli di addetta alla regolarizzazione contabile dei pagamenti già effettuati presso la predetta gestione stralcio e successivamente anche presso la gestione ordinaria, di essersi accorta che il sistema informatico non rilevava che alcune fatture già pagate potevano essere rimesse in pagamento, di aver personalmente falsificato le firme del direttore amministrativo Celotto o, comunque, di aver sottoposto al medesimo alcuni mandati insieme ad altre carte per ottenere le firme sui documenti utili agli illeciti introiti in modo subdolo e con inganno.

La piena responsabilità della Mazzanti emergerebbe, altresì, dalle dichiarazioni rese dal Graziosi, dalla documentazione contabile sequestrata nella quale compare la sigla della convenuta ed infine dagli accertamenti svolti sul sistema informatico nei quali appare chiaramente che dette operazioni sono state svolte dalla dipendente Mazzanti in possesso dell’abilitazione necessaria per la manomissione del sistema.

La seconda fattispecie dannosa si riferisce, invece, ad un serie di mandati di pagamento con caratteristiche anomale che presentavano come unico beneficiario la società THILL ITALIA s.r.l., società operante nel settore bar pasticcerie, latterie ecc e facente capo a Berardi Massimiliano, quale soggetto operante per conto terzi o delegato alla riscossione, con uno schema simile a quello già accertato per il Graziosi e la Mazzanti, differenziandosene solo perchè beneficiaria dei pagamenti risultava una persona giudica.

L’importo complessivo delle somme fraudolentemente riscosse dalla società dal 1998 al 2001 è risultato pari a lire 9.696.866.558, pari ad €. 5.008.013,63 derivato dai mandati di pagamenti riportati in  dettaglio alle pagine 19, 20 e 21 dell’atto di citazione da intendersi qui integralmente riprodotti.

Anche in questa fattispecie è risultato che la società Thill Italia è stata beneficiaria del cospicuo importo in assenza totale di prestazioni effettuate o comunque con riferimento a prestazioni già da tempo pagate ad altre società operanti nel settore sanitario, le cui fatture sono state fraudolentemente riprodotte per lucrare gli illeciti profitti e, anche in questo caso, approfittando delle gravi carenze nel sistema contabile informatico..

Di questa posta dannosa la Procura ritiene responsabili il sig. Mario CELOTTO, in quanto firmatario dei mandati e responsabile pro-tempore della Unità Organizzativa della ASL Roma/B, il sig. Paolo IPPOPOTAMI, dipendente amministrativo con funzioni di predisposizione dei mandati e la sig.ra Tiziana GARRIOLI, consulente informatico presso la citata ASL RM/B con compiti di gestione del software in dotazione.

La prospettazione accusatoria si fonda, principalmente, sull'esito delle indagini penali, articolate e complesse, sugli accertamenti patrimoniali e sulle indagini bancarie svolte, sulle chiamate in correità concordanti e circostanziate, sulle dichiarazioni testimoniali e confessorie rese da alcuni imputati, anche in procedimenti penali collegati, fra cui il Berardi, l'Ippopotami, la Mazzanti, la Garrioli e, parzialmente, anche il Celotto, già destinatario della citata sentenza di condanna n. 1907/2006 in altro procedimento collegato.

Si sarebbe potuto così accertare che l'IPPOPOTAMI, per le funzioni svolte, aveva la possibilità di monitorare i pagamenti di società che vantavano crediti risalenti nel tempo, risolti transattivamente, per cui faceva porre in pagamento le relative fatture (non più reclamate) mediante mandati sottoscritti dal CELOTTO, non solo d'accordo con lui nel predisporre ed attuare il disegno criminoso ma anzi propulsore di ulteriori azioni di pagamento per prestazioni inesistenti o comunque che erano state già soddisfatte.

Le prime confessioni rese in altri procedimenti penali collegati a quello dal quale è originato il presente atto di citazione, sono state quelle del Berardi, genero di Ippopotami, il quale si sarebbe prestato ad incassare notevoli somme derivanti dall’Azienda sanitaria e successivamente a riversarle pro quota all’Ippopotami e anche alla Garrioli che immediatamente li investivano in immobili o in auto di grossa cilindrata. Tali dichiarazioni sono state confermate dal Berardi anche nell’ interrogatorio del 2 febbraio 2006 e dalla Garrioli nell’interrogatorio del 23 marzo 2006 in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio.

Ulteriori conferme della responsabilità dei convenuti deriverebbero secondo la Procura, anche dalle confessioni rese dall’Ippopotami nel corso dell’interrogatorio del 17 gennaio 2006 per un procedimento penale connesso a quello oggi in esame ma anche qui successivamente confermate per i fatti oggetto del presente procedimento penale dal quale ha avuto origine l’atto di citazione, ove viene riferito che la società Thill Italia era stata appositamente costituita per introitare questi flussi illeciti di denaro che derivavano dal pagamento di fatture già saldate ma che erano ancora presenti nel sistema informatico dell’Azienda sanitaria come sospese.

L’Ippopotami avrebbe dichiarato che il Celotto era detentore dell’elenco delle ditte per le quali poteva essere effettuato il doppio pagamento, che fu lo stesso Celotto a chiedergli di costituire un’azienda cui far confluire gli illeciti guadagni come anche di manovrare nel sistema informatico per cancellare ogni traccia di queste operazioni. Dalle dichiarazioni rese è emerso anche il ruolo della Garrioli, legata all’Ippopotami da un legame sentimentale, la quale, essendo stata consulente informatica delle gestioni stralcio delle ex USL Roma 3 e Roma 5, era entrata successivamente a far parte di un gruppo di lavoro stabile nell’ambito dell’ASL ROMA/B,con lo specifico compito di coadiuvare il personale interno nella gestione del software ed, in particolare, nella cura dell’inserimento dei mandati e nel controllo delle procedure e, quindi, era molto esperta per manipolare il sistema informatico al fine di individuare le fatture ancora sospese come anche per cancellare le tracce dei pagamenti illeciti effettuati.

Ulteriore conferma dell’accordo truffaldino e delle responsabilità dei convenuti, emergerebbero, secondo la Procura, dai controlli incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza sui mandati sequestrati, sulle fatture pagate due volte, sulla documentazione in possesso del tesoriere dell’ASL che aveva effettuato l’indebito pagamento di cui non è stata rinvenuta copia nell’archivio della medesima Azienda.

In particolare la responsabilità del Celotto emergerebbe, oltre dalle dichiarazioni confessorie sopra indicate, anche dal rilevante incremento del suo patrimonio avvenuto negli anni 2004 e 2005, dai forti movimenti di somme di denaro verso i conti correnti della moglie e delle figlie, e da ultimo dalle intercettazioni ambientali che vedrebbero il convenuto predisporre ulteriori attività con la complicità della figlia Simona e del fratello Enrico atte a occultare il suo patrimonio come anche a distruggere la documentazione contabile probante.

La responsabilità della Garrioli emergerebbe dalle dichiarazioni degli atri coimputati, da assegni emessi dalla Thill Italia e dalla medesima incassati, da intercettazioni ambientali in carcere con cui il Celotto le dava precise istruzioni per occultare la documentazione contabile scottante e, dopo, il suo arresto, anche dalle sue confessioni che hanno fatto piena luce sulle modalità seguite per occultare le tracce dell’attività delittuosa.

La medesima, infatti, era stata dotata di una particolare chiave di accesso al sistema informatico che le consentiva di avere un ruolo privilegiato nella gestione dei mandati di pagamento, come anche delle posizioni sospese che sono state le operazioni principali dalle quali hanno trovato vie d’uscita ingenti capitali dell’Azienda sanitaria. La sua competenza informatica aveva, altresì, spinto il Celotto e l’Ippopotami a far si che la Garrioli potesse essere trasferita anche presso l’ASL RM/C quando i medesimi ebbero a transitarvi proprio per continuare anche presso la nuova struttura l’attività illecita che era stata così ben predisposta per acquisire ingenti somme di denaro.

La Procura ha così concluso per la richiesta di ristoro del danno patrimoniale come sopra individuato e ripartito, al quale ha aggiunto la richiesta nei confronti di tutti i convenuti in solido del ristoro del danno all’immagine, quantificato nella somma di €. 600.000, in considerazione del fatto che la più recente giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto tale danno come lesione di interessi pubblici giuridicamente protetti, i quali possono essere lesi anche da comportamenti che prescindono da fatti penalmente rilevanti.

Ed, infatti, ad integrare questa lesione non sarebbe soltanto la gravità degli illeciti perpetrati e la reiterazione nel tempo delle condotte ma anche i riflessi negativi che le indagini penali hanno arrecato al buon andamento degli Uffici, la generale sfiducia dei privati cittadini nella correttezza delle procedure attuate dalla ASL e il generale discredito che dalla vicenda è scaturito alla struttura pubblica e ai suoi funzionari fedeli ed onesti.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2007, si è costituito il convenuto Celotto che ha preliminarmente contestato la domanda della Procura in quanto infondata e non adeguatamente provata.

Secondo la difesa, la costruzione accusatoria si fonderebbe sui fatti oggetto dei vari procedimenti penali, uno dei quali conclusosi con sentenza di condanna, sui quali però difetta il requisito della incontrovertibilità, essendo la sentenza di condanna gravata di appello e stante l’attuale pendenza degli altri giudizi in primo grado che vedono coinvolto il Celotto, per cui si è chiesta l’applicazione della sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale con sentenza passata in giudicato.

Il voler prescindere da questo definitivo accertamento imporrebbe al Procuratore di fondare la pretesa su fatti autonomi e diversi, non potendosi basare su atti sui quali ancora non vi è stato un definitivo accertamento.

In via subordinata, il Celotto ha dichiarato di disconoscere tutte le firme apposte sui mandati dai quali dovrebbe desumersi la sua responsabilità e, all’uopo, ha formulato istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c.

La domanda introduttiva del giudizio sarebbe, altresì, infondata perché la Procura non avrebbe specificato l’apporto causale del Celotto nella verificazione del danno, né si comprenderebbe come la Procura è addivenuta alla individuazione del danno patrimoniale e del correlato danno all’immagine del quale non fornisce la prova della spesa sostenuta per la sua integrale riparazione.

Da ultimo, con nota depositata in data 23 gennaio 2008, la difesa ha chiesto l’acquisizione al fascicolo processuale della relazione della Guardia di Finanza n. 28388 del 1 dicembre 2005 fatta al P.M. penale, ove sarebbe evidenziata la natura apocrifa delle firme apposte sui mandati di pagamento e più volte disconosciute dallo stesso Celotto.

Per l’odierna udienza risulta depositato atto di intervento ad adiuvandum della ASL RMB, costituita con il patrocinio degli Avvocati Paolo Papanti Pelletier e Tito Lucrezio Milella, giusta delega del Direttore generale pro-tempore dott.ssa Degrassi, nel quale l’Azienda sanitaria, condividendo integralmente le richieste risarcitorie avanzate dalla Procura regionale, ha confermato la sussistenza dell’ingente danno patrimoniale ad essa arrecato dalla condotta dolosa dei convenuti.

 Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha fatto rinvio agli atti scritti, opponendosi alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale, sia perché i due procedimenti sono autonomi e separati sia perché i fatti, oggetto del giudizio, come risultanti dall’imponente materiale istruttorio raccolto e depositato e dalle sentenze penali finora intervenute, possono essere valutati liberamente dal Giudice contabile ai fini della formazione del proprio convincimento.

Ha, pertanto, concluso per la piena responsabilità dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali secondo la ripartizione formulata nell’atto di citazione, rimettendosi al Collegio per l’eventuale uso del potere riduttivo, fermo restando che il carattere doloso degli illeciti commessi non consentirebbe la sua applicazione nella fattispecie in esame.

Ha preso la parola, in rappresentanza dell’ASL Roma B, l’Avvocato Pelletier che ha confermato l’atto di intervento scritto ad adiuvandum, opponendosi alla richiesta di sospensione del procedimento e precisando, in relazione al contestato danno all’immagine, che il medesimo possa essere valutato equitativamente dal Collegio ai sensi dell’articolo 1226 c.c., essendo certa la sua esistenza anche se difficoltosa la sua quantificazione.

L’avvocato Antonio Albano per il convenuto Celotto ha insistito, in via preliminare, per la sospensione del procedimento contabile, stante la identità dei fatti su cui riposa l’azione della Procura regionale, già oggetto di accertamento da parte del Giudice penale.

In particolare, è stata evidenziata la forte instabilità probatoria di tutto il materiale istruttorio depositato che dovrà trovare conferma nel dibattimento penale, con il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Soltanto in quella sede potrà essere acclarata la effettiva falsità dei mandati di pagamento, come potranno essere oggetto di verificazione le firme apposte sui mandati dal Celotto e potranno essere confermate ed utilizzate tutte le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio, come anche le chiamate in correità.

In relazione, poi, al procedimento amministrativo con il quale sono state erogate le somme chieste oggi in restituzione, la difesa ha evidenziato le responsabilità di altri funzionari che avrebbero potuto e dovuto accorgersi della falsità della sottoscrizione dei mandati: all’uopo è stata depositata, con il consenso del P.M., documentazione comprovante le singole fasi della erogazione della spesa ed i necessari controlli da effettuare dopo la firma dei mandati da parte di altri soggetti e del tesoriere dell’Azienda prima di erogare le somme di denaro.

È stata, altresì, depositata una relazione di un’indagine peritale grafica svolta dal consulente di parte dr. Greco tesa a dimostrare che tutte le firme contestate dal Celotto sono effettivamente apocrife per cui, in via subordinata, la difesa ha chiesto un rinvio del giudizio per l’accertamento dell’apocrifia delle firme e un conseguente termine per proporre la querela di falso. Ha depositato, infine, copia degli interrogatori di Ippopotami Paolo dinanzi al P.M. ove, secondo la difesa, sarebbe dimostrata la falsità delle dichiarazioni accusatorie fatte contro il Celotto ed, in via conclusiva, ha sostenuto la congruenza delle somme rinvenute sui conti correnti bancari nella disponibilità del Celotto e la liceità delle movimentazioni effettuate rispetto alle affermazioni della Procura che avrebbe individuato nelle provviste dei conti e nella successiva attività di gestione il tentativo di occultare e parcellizzare i proventi dell’attività criminale e, ciò, in quanto su detti conti sarebbero confluite le remunerazioni dell’attività lavorativa svolta dalla moglie e dalle figlie.

DIRITTO

Il Collegio deve, innanzitutto, prendere in esame la richiesta, formulata dalla difesa del convenuto Celotto, di sospendere il processo contabile in attesa della definizione di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti contestati agli odierni convenuti.

La richiesta si fonda sulla non raggiunta incontrovertibilità dei fatti contestati, qualità conseguente al solo passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il giudizio nel quale, invece, al momento, risultano formulate tre ordinanze di custodia cautelare e una richiesta di rinvio a giudizio, come più sopra precisato.

La richiesta è infondata e deve essere respinta.

Come è noto nel nuovo codice di procedura penale non è più rinvenibile il principio del rapporto di pregiudizialità obbligatoria del processo penale – previsto dall’articolo 3 del codice pre-vigente – rispetto agli altri processi civile, amministrativo e contabile, bensì viene affermato il principio dell’autonomia e della separatezza dei giudizi amministrativi di danno al fine di realizzare la massima celerità dello svolgimento del processo ( sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata anche in appello: per tutti vedi sezione 1^appello 5 maggio 2006 n. 104, sezione 3^ appello  16 ottobre 2001 n. 274; sezione 2^ appello 10 settembre 2001 n. 291 ).

Ciò comporta che il Giudice contabile può formare il suo convincimento anche prima della definizione del giudizio penale, specie in casi, come quello in esame, ove la produzione documentale probatoria raccolta nella fase delle indagini e al fine di formulare i provvedimenti coercitivi della libertà personale è stata assai imponente sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.

E’ stato affermato, infatti, con particolare efficacia, che il Giudice contabile possa formare il proprio convincimento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., sui fatti scaturenti da indagini penali, quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, riscontri documentali, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e/o Gip, confessioni e chiamate in correità anche prima che vi sia stata la fase più propriamente dibattimentale dinanzi al Giudice penale, purchè la chiarezza e la convergenza di tutto il materiale probatorio raccolto sia idoneo a formare il libero convincimento del Giudice.

In sostanza laddove tutta la documentazione acquisita al fascicolo processuale non si presenta al Giudice contabile con aspetti di dubbiosità e, quindi, conseguentemente con necessità di ulteriori approfondimenti o, comunque, di conferme provenienti da altri elementi ancora da accertare, il convincimento del Giudice contabile può liberamente formarsi in quanto tali risultanze vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.. ( sul punto vedi giurisprudenza di questa Corte Sezione Calabria n. 1138 del 15 dicembre 2006, ma anche Sezione Lazio n. 1542 del 12 giugno 2006, Sezione Marche n. 728 del 16 luglio 2004, Sezione 1^appello n. 133 del 8 aprile 2004). E’ stato pure affermato che tali risultanze derivanti dal processo penale, proprio perché liberamente apprezzabili dal Giudice contabile, non debbono essere state validamente acquisite e quindi con il rispetto del principio del contraddittorio, in quanto il comma 4 dell’articolo 111 della Costituzione si applicherebbe al solo processo penale, con esclusione del giudizio dinanzi a questo Giudice ( vedi Sezione 1^ appello di questa Corte n. 210 del 16 giugno 2003) 

Discorso analogo deve farsi con riferimento alla confessione resa dai convenuti durante il processo penale, in quanto tale risultanza, diversamente da quanto accade in quest’ultimo, viene valutata dal Giudice contabile in base al suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’articolo 2730 e ss. del c.c. ( vedi Sezione  Liguria n. 128 del 12 febbraio 2001, Sezione 1^ appello n. 184 del 20 giugno 2000).

Con riguardo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, non ignora questa Corte che è tuttora controversa la questione dell'utilizzabilità delle medesime in procedimenti diversi da quelli per cui furono autorizzate.

Premesso che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono disciplinate dagli artt. 266-271 c.p.p., 89 e 226 D. Att. e coordin., 13 L. n. 203/91, 25 ter  L. n. 356/92, come modificati dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2001, n. 438 e da ultimo dal decreto legge 22 settembre 2006 n. 259, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2006 n. 281, va evidenziato che la Corte Costituzionale, con diverse pronunce, tra cui le sentenze n. 34/73 e n. 366/91, ha chiarito il principio regolatore delle contrapposte esigenze di inviolabilità del diritto ad una comunicazione libera e segreta, ai sensi degli artt. 2 e 15 Cost., e di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.

In particolare, con la sent. n. 366/91 la Corte - nell'escludere che il divieto di utilizzabilità, quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, di cui all’art. 270 c.p.p., possa estendersi anche alla possibilità di dedurre “notizie di reato” dalle medesime intercettazioni, sì da vanificare il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art. 112 Cost. - ha precisato che la conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali, che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, “ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale”; e che “l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall’ art. 15 Cost. in un'inammissibile autorizzazione <in bianco>, con conseguente lesione della sfera privata legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza”, aggiungendo che “in via di principio è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti”.                                                                                          Nella presente fattispecie, comunque, i fatti oggetto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno trovato riscontro negli interrogatori dei convenuti e nella documentazione amministrativa e bancaria esaminata, per cui questo Collegio, come già detto, ha vagliato tutto il materiale raccolto ai fini della formazione del suo libero e prudente apprezzamento.

Dal complesso delle risultanze istruttorie acquisite e vagliate nei modi anzidetti, questo Collegio è venuto a conoscenza di una serie di comportamenti posti in essere dai convenuti con totale spregiudicatezza e con specifica e fraudolenta volontà di appropriarsi di somme di denaro senza alcun limite, sfruttando sia la posizione rivestita sia i compiti affidati a ciascuno all’interno della struttura, sia la facile manomissione del sistema contabile informatico aziendale, tanto da generare nei medesimi la convinzione di poter continuare in questo gioco illecito così ben organizzato ai danni dell’intera collettività per tempo illimitato ed anche in strutture aziendali diverse.  In presenza di tali schiaccianti evidenze, il Collegio non può non riconoscere, secondo il suo prudente apprezzamento, che tutti i convenuti hanno dolosamente operato nella realizzazione dell’ingente evento dannoso che non avrebbe potuto realizzarsi senza la materiale attività posta in essere da ciascuno di essi.           Il disegno criminoso sottostante e venuto alla luce dall’attività investigativa della polizia giudiziaria mostra chiaramente il ruolo rivestito e il necessario apporto causale di ciascun convenuto che, pertanto, devono ritenersi solidamente responsabili del danno prodotto, come determinato ed attribuito nelle due ipotesi formulate nell’atto di citazione da accogliere nella sua integralità.                  Con riferimento alla condotta posta in essere dalla Mazzanti Loredana in uno con il Graziosi Giancarlo e all’evento dannoso prodotto, i fatti commessi e gli illeciti guadagni sono stati oggetto di dettagliata descrizione da parte di entrambi i convenuti. Nell’interrogatorio del Graziosi del 7 settembre 2005, il medesimo ha ammesso di aver agito con il concorso di una persona interna alla ASL che, in un primo momento, ha rifiutato di indicare ma della quale ha, però, illustrato le modalità di comportamento, consistente nel predisporre i mandati a fronte di forniture inesistenti o di forniture già pagate che risultavano ancora “ sospese” nel sistema informatico e nel sottoporli alla firma del responsabile del servizio che ne autorizzava il pagamento, fidandosi della onestà della dipendente. Le indagini e la successiva confessione del Graziosi hanno portato ad individuare questa persona interna all’Azienda e collusa con il primo nella figura di Mazzanti Loredana.                                                 Nell’interrogatorio del 16 febbraio 2006 la Mazzanti ha apertamente confessato al P.M. che “…….per la disorganizzazione dell’ufficio c’erano molte fatture rimaste aperte, nonostante il pagamento e mi resi conto che vi era effettivamente la  possibilità di ottenere un nuovo pagamento da accreditare poi sul conto del Graziosi; per ulteriore scrupolo provvidi anche a contattare le singole ditte per verificare se il pagamento era stato effettivamente effettuato…………il sistema informatico non rilevava che il pagamento era già avvenuto; una volta firmati dai dirigenti i mandati di pagamento, allegavo al singolo mandato la lettera che avevo predisposto e che consentiva l’accredito delle somme sul conto del Graziosi……la firma dei dirigenti su tali lettere di rettifica è falsa nel senso che si è trattato di un montaggio di fotocopie ed in altri casi è vera nel senso che, occultando il foglio sotto altre lettere, avevo ottenuto con l’inganno la firma sulla lettera che io avevo predisposto ma che tuttavia avevo fatto in modo da non farla leggere ai dirigenti……….altre firme sono invece fotocopiate………il denaro veniva bonificato sui conti correnti del Graziosi e dal lui prelevato ogni quindici giorni, e così ci incontravamo ed il Graziosi, in genere a casa mia, mi consegnava il denaro…….voglio far presente che i responsabili dei fatti di cui all’imputazione di circa euro 1.700.000 siamo soltanto io ed il Graziosi; i funzionari della ASL, le cui firme risultano sui mandati, non sapevano nulla……”.                                  I fatti suddescritti, oggetto delle confessioni, sono stati ulteriormente confermati dalle indagini svolte dal Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che, nelle informative del 30 dicembre 2004, 3 giugno e 20 giugno 2005, ha riferito del complessivo importo di somme distratte a favore del Graziosi con l’apporto determinante della Mazzanti, il che risulterebbe comprovato anche dai riscontri effettuati presso le ditte apparentemente destinatarie dei mandati di pagamento, i cui rappresentanti hanno dichiarato di non aver intrattenuto rapporti con la predetta ASL nel periodo considerato, né di aver operato forniture, né tantomeno di conoscere il Graziosi come eventuale loro mandatario alla riscossione di somme loro spettanti.                                              Sono stati altresì individuati tutti i mandati di pagamento dai quali sarebbe stato cagionato il danno, i quali riportano l’indicazione del dipendente che ha materialmente redatto l’atto, identificato a livello informatico con la sigla Mazza ( Mazzanti Loredana ).                       Sul mandato erano state riportate le coordinate bancarie delle apparenti ditte fornitrici, ma la copia del medesimo che veniva inviata per il pagamento al tesoriere dell’Azienda e, cioè, la Banca di Roma, era accompagnata da una lettera, anch’essa falsamente firmata, con la quale si disponeva la rettifica delle precedenti coordinate bancarie con quelle riferite ad un conto corrente risultato intestato al Graziosi. Per una di queste lettere veniva specificato che il Graziosi doveva considerarsi legato alla ditta da un rapporto di collaborazione occasionale, anch’esso poi rivelatosi inesistente.                          Tutte queste lettere di rettifica sono state ritrovate dagli inquirenti  presso il tesoriere Banca di Roma, ma non vi è traccia delle medesime nell’archivio mandati dell’ASL.                               Dall’esame dei conti correnti del Graziosi in cui sono affluiti i guadagni derivanti dall’attività illecita, è stato, poi, possibile individuare gli immediati prelievi in contante e con assegni circolari di somme di denaro che venivano operati esattamente in linea con quanto dichiarato dalla Mazzanti che ha ricevuto, con cadenze periodiche, la quota spettante dal Graziosi durante gli appuntamenti presso la propria abitazione che erano stati precedentemente fissati.   L’esame di tutti i fatti denunciati, comprovati dai numerosi riscontri  e controlli incrociati effettuati dalla polizia giudiziaria la quale ha svolto anche un controllo sui tabulati delle utenze telefoniche in possesso ai due soggetti che hanno confermato l’anomalia di alcune operazioni poste in essere, consentono al Collegio di ritenere i fatti dannosi come forniti di adeguata prova e di poter attribuire, quindi, alla Mazzanti, con lo specifico nesso di causalità, la responsabilità del danno erariale conseguente, pari ad €. 1.715.445, 16, secondo quanto prospettato da parte attrice.

Ad un’ analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo alla seconda condotta dannosa posta in essere con modalità pressoché identiche dai convenuti Celotto, Ippopotami e Garrioli, con la partecipazione di un soggetto esterno Berardi Massimiliano, rappresentante legale della società Thill Italia, destinataria dei profitti illeciti che sono stati successivamente divisi tra tutti i concorrenti con somme prelevate in contanti o con assegni circolari che dovevano avere il precipuo scopo di parcellizzare ed occultare la destinazione delle stesse.

L’individuazione di questa ingente truffa perpetrata ai danni della ASL RMB è stata frutto dello sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria successivo alla esecuzione delle misure cautelari nei confronti del Graziosi e della Mazzanti.

In particolare l’esame della documentazione sequestrata presso l’ASL e presso l’Istituto di credito tesoriere prima citato, ha permesso di individuare l’esistenza di numerosi mandati di pagamento per un complessivo importo pari alla somma chiesta dalla Procura a titolo di ristoro del danno patrimoniale, riferiti a prestazioni e forniture inesistenti che avevano come ultimo beneficiario la società Thill Italia.

La truffa è stata perpetrata con modalità articolate analoghe alla precedente: il mandato poteva riportare come beneficiario unico della somma la dicitura “ conto terzi “ e, poi, nell’elenco dei creditori della somma e delle quietanze di avvenuta riscossione compariva, per una parte della medesima, la società suindicata che, nel periodo considerato, non aveva, però, effettuato alcuna prestazione a favore dell’Azienda sanitaria.

In altri casi beneficiario della somma indicata nel mandato era una azienda effettivamente erogatrice di prestazioni sanitarie ed, in tal caso, nella sola copia del mandato per l’Istituto tesoriere Banca di Roma compariva nuovamente la società Thill come delegata alla riscossione e, in un caso, lo stesso Ippopotami è risultato delegato alla riscossione da parte di più creditori.

I mandati, nella quasi totalità degli stessi, riportavano la sigla del compilatore IPPOP per Ippopotami Paolo, impiegato amministrativo presso l’ASL RMB nel periodo considerato e la firma di Celotto Mario, responsabile dell’Unità organizzativa della citata azienda. Due di essi riportano la sigla del compilatore TIZIANA, per Garrioli Tiziana, consulente informatica della società Zeh.net. s.r.l. e successivamente entrata a far parte del gruppo di lavoro al quale era stata affidata la gestione stralcio dell’ex USL Roma 3 e Roma 5, confluite nell’ASL RMB con il compito di ripianare le situazioni debitorie delle aziende assorbite.

Le indagini hanno, quindi, evidenziato le modalità concrete di percezione indebita delle somme a danno dell’ASL, somme che compaiono negli estratti dei tre conto correnti intestati alla società Thill e nella disponibilità del Berardi che risulta aver immediatamente prelevato in contanti le somme pervenute o per assegni circolari di cui in parte intestati a favore della Garrioli, o infine, con assegni bancari intestati a società operanti nel commercio di autovetture estere.

Conferma delle modalità accertate e dei relativi guadagni indebiti si hanno nelle dichiarazioni confessorie dell’Ippopotami che, nell’interrogatorio del 8 febbraio 2006, ha dichiarato come l’artefice della organizzazione era il Celotto, in possesso dell’elenco delle ditte ancora da pagare e di quelle per cui il pagamento era stato già effettuato ma che nel sistema informatico risultavano ancora sospese ( circostanza confermata anche dalla Garrioli nell’interrogatorio del 31 gennaio 2006); il compilatore dei mandati era lo stesso Ippopotami che aveva procurato al Celotto la disponibilità della società Thill Italia, di cui rappresentante unico era il genero dello stesso Ippopotami e cioè Berardi Massimiliano, che, una volta incassato le somme, provvedeva a distribuirle pro quota secondo gli accordi già prefissati. La Garrioli, in stretta relazione con Ippopotami ed esperta nelle procedure informatiche, era stata chiamata dalla società di consulenza ove operava ad entrare a far parte dell’apposito gruppo di lavoro presso la ASL RMB proprio per effettuare questo lavoro di stretta individuazione delle fatture sospese e di tutte le altre che dovevano essere compilate e portate alla firma del Celotto e, a favore della medesima, Ippopotami ebbe ad effettuare ingenti elargizioni di denaro ( come confermato dal Berardi e dalla stessa Garrioli che ricevette dal primo delle rilevanti somme in assegni circolari) ed acquisti di autoveicoli di grossa cilindrata.

La Garrioli ha dichiarato che il Celotto si recava da lei con elenchi di fatture da saldare, cerchiando quelle per le quali doveva essere fatto il pagamento ed invitandola a modificare il beneficiario finale delle somme, stante la particolare abilitazione informatica concessa che consentiva alla medesima di incidere sul sistema dei mandati di pagamento a totale discrezione.

Dagli interrogatori emerge, quindi, in tutta chiarezza il disegno criminoso sottostante, la enorme quantità di denaro impunemente sottratta all’erario, la estrema disinvoltura con cui gli odierni convenuti effettuavano le operazioni illecite e l’altrettanto massima disinvoltura con cui sperperavano i guadagni illeciti in divertimenti vari ed acquisto di autovetture senza alcuna remora.

Circostanze queste confermate anche dal Berardi che, nell’interrogatorio del 2 febbraio 2006, ha evidenziato come il denaro illecito veniva successivamente impiegato dall’Ippopotami con forti dazioni al medesimo e alla stessa Garrioli.

Nella memoria difensiva per l’odierna udienza il Celotto ha contestato la veridicità delle firme apposte sui mandati, a suo dire contraffatti da altre persone, per cui ha formulato istanza di verificazione.

A prescindere dal fatto che la medesima richiesta di perizia calligrafica era stata presentata al Giudice ordinario e dal medesimo respinta per essere gli indizi a suo carico sufficientemente esaustivi della sua responsabilità nell’intera vicenda, appare a questo Collegio che la richiesta sia effettivamente ultronea.

Innanzitutto perché al massimo la contraffazione di firma potrebbe riferirsi ad alcuni mandati e non a tutti, certamente di importi rilevanti ma non certo pari all’intero danno contestato, eppoi perché la medesima contraffazione potrebbe non rilevare nell’intera vicenda in quanto dalle confessioni rese dall’Ippopotami è risultato che il medesimo impiegato ha riconosciuto che queste firme contraffatte potrebbero essere state apposte dal medesimo preventivamente autorizzato dal Celotto.

In sostanza la contraffazione della firma non sarebbe utile a scagionare il Celotto dall’addebito complessivo e neanche da quello riferito ai pochi mandati le cui firme sono state contraffatte, atteso l’unico disegno criminoso sottostante e la concorde volontà di tutti i partecipi al sodalizio di lucrare quanti più maggiori profitti dividendoli secondo le percentuali inizialmente concordate, per cui lo stesso Ippopotami sarebbe stato, per così dire, autorizzato dal Celotto a porre le firme in sua vece.

D’altra parte, se il Celotto fosse stato all’oscuro di tutto, come pure sostenuto dal medesimo, ed avesse esercitato un minimo controllo sulle fatture che firmava, si sarebbe potuto accertare il danno e bloccare questa paurosa emorragia di denaro pubblico molto tempo prima e, soprattutto, la condotta dannosa non sarebbe proseguita anche presso l’ASL ROMAC dove fu, invece, proprio il Celotto, nella sua più autorevole veste di direttore amministrativo, a far transitare i suoi fidi collaboratori per continuare nella truffa così ben congegnata ( sulla vicenda questa Sezione si è già pronunciata con sentenza di condanna n. 667/2008 del 9 aprile 2008).

Come emerge, infatti, anche dalla documentazione da ultimo depositata in udienza dalla difesa del convenuto, il direttore amministrativo Celotto, con nota di servizio n. 43 del 4 luglio 2002,  impartì alcune disposizioni correttive e modificative di altre più puntuali già esistenti dettate dal Commissario straordinario al fine mascherato di accelerare le procedure di verificazione e liquidazione delle fatture, eliminando tutta una serie di timbri corrispondenti alle puntuali registrazioni degli Uffici.

In sostanza, con tali disposizioni si prevedeva di apporre sulla fattura da liquidare un solo timbro “riassuntivo” dei vari passaggi intermedi di verifica, consentendo così una più facile contraffazione delle risultanze da parte dell’Ufficio preposto alla liquidazione, ove operavano i fidi collaboratori del Celotto.

Tutto ciò dimostra la precisa volontà diquest’ultimo di perseguire anche presso la nuova struttura il disegno criminoso posto in essere con successo presso l’ASL RMB, nonché dà esauriente spiegazione di come sia stato possibile attuare nella stessa giornata o comunque in tempi estremamente ridotti, la protocollazione in arrivo della fattura, la verifica di congruità del materiale che era pervenuto, la correttezza dell’importo fatturato, la liquidazione della somma al fornitore e, addirittura, l’invio tramite corriere della documentazione autorizzativa al tesoriere per il successivo pagamento, il tutto senza riscontri da parte degli uffici competenti e senza lasciare traccia presso gli archivi aziendali.

In sostanza il Celotto, nella sua nuova veste di direttore amministrativo dell’ASL RMC, aveva utilizzato anche i poteri normativi interni per piegare le procedure amministrative e giungere al risultato desiderato.

Le dichiarazioni confessorie dei soggetti Ippopotami, Garrioli e Berardi con la conseguente chiamata in correità ai danni del Celotto, sarebbero, quindi, da ritenersi attendibili in quanto non intese a scagionare gli autori della medesima dall’accusa loro rivolta, facendola ricadere solamente sul Celotto, ma diretta a dimostrare l’effettivo svolgersi della vicenda, in coerenza con i riscontri documentali rinvenuti dalle forze di polizia ( estratti conto bancari della società Thill e dei singoli convenuti, copie dei mandati trovati presso l’istituto tesoriere, dichiarazioni dei fornitori delle prestazioni rese di non aver ricevuto quanto dovuto o di aver già ottenuto il saldo di quanto erogato, apparente semplificazione delle procedure di spesa dettata con apposita nota di servizio).

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato che alla chiamata di correo, secondo il tenore dell’articolo 192 terzo comma c.p.p. va riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, idonea, quindi, a supportare il libero convincimento del Giudice, quando la stessa risulta confortata da altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura ( anche altra chiamata di correo a condizione che sia avulsa ed autonoma della prima) e aventi non necessariamente consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza in quanto altrimenti la decisione del Giudice potrebbe fondarsi solo su quest’ultimi rendendo superflua la chiamata stessa.  ( Cass. Pen. Sez. 6^ n. 2654 del 19 gennaio 1991; sezione 2^  n. 21998 del 3 maggio 2005).

Peraltro, come emerge dagli atti di procedimenti collegati al presente, lo stesso Celotto ha dichiarato che, nell’imminenza degli arresti del Graziosi e della Mazzanti, il medesimo ha cercato di sistemare il suo patrimonio proprio al fine di sottrarlo alle azioni risarcitorie della Corte dei conti, il che dimostrerebbe il suo timore a restare coinvolto nella vicenda, atteso il suo ruolo di promotore delle rilevanti truffe perpetrate ai danni delle aziende sanitarie.

Condotta che il medesimo ha continuato a porre in essere, cercando di distruggere ogni minima prova documentale anche all’indomani del suo arresto, avvalendosi della collaborazione del fratello, delle figlie e della stessa convenuta Garrioli, sottoposta a misura detentiva in data successiva.

Da tutto ciò il Collegio trae il proprio convincimento circa la solidale responsabilità di tutti i convenuti citati nella produzione del danno patrimoniale arrecato alle casse dell’azienda ASL ROMAB, danno che deve essere integralmente risarcito, al di là delle conclusioni del processo penale ancora in fase di iniziale dibattimento.

L’accertato dolo contrattuale nella condotta di tutti i convenuti che hanno alterato la documentazione autorizzativa della spesa ha tratto in inganno il tesoriere dell’ASL che ha effettuato i pagamenti, anche se quest’ultimo, in molti dei casi anomali evidenziati, avrebbe potuto accorgersi delle falsità commesse e degli stratagemmi utilizzati, quali ad esempio l’aggiunta a penna del beneficiario, per lucrare le cospicue somme di denaro pubblico.

In merito, poi, al danno all’immagine, come quantificato dalla Procura attrice, ritiene questo Collegio interamente dimostrato il suo verificarsi.

Infatti il disdoro arrecato alla Pubblica Amministrazione come conseguenza della condotta illecita di tutti i convenuti configura una seconda posta di danno anch’essa di natura patrimoniale, del tutto scissa dalla precedente della quale si è finora parlato.

La Corte di Cassazione (Sezz. UU. n. 5668/97) ha, infatti, precisato che quando si parla di danno morale nei giudizi dinanzi a questa Corte non si ha riferimento al c.d. pretium doloris ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio il quale “ se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di valutazione patrimoniale”.

In tal modo il danno all’immagine della P.A. ha finito per essere disancorato dall’illecito penale e dalla disciplina di cui all’articolo 2059 c.c. attinente ormai al solo danno morale in senso stretto, per andare a confluire nella categoria generale di danno risarcibile disciplinata dall’articolo 2043 c.c..

Tale ricostruzione ha consentito la tutela risarcitoria del bene immagine senza alcun riferimento alle eventuali conseguenze che da tale lesione possono derivare, per cui questo Collegio, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questa Corte dei conti e mutuando la terminologia elaborata dalla dottrina sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, ritiene che il danno all’immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione appartenga al genus del danno-evento.

Ciò comporta, da un lato, una tutela analoga del bene immagine della persona giuridica a quella prevista per beni primari e di fondamentale rilevanza costituzionale quali la salute e la integrità fisica delle persone fisiche, dall’altro la non necessarietà di provare l’effettiva erogazione di somme per il ripristino del danno sofferto.

In ordine alla valutazione di detto danno, soccorre necessariamente la valutazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., che è norma che si rivolge al Giudice per determinare la misura di un danno oramai accertato ma non comprovabile nel suo preciso ammontare.

Parte attrice ha fatto una richiesta di ristoro pari ad €. 600.000 che il Collegio ritiene equa, anche alla luce dei criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale” elaborati dalla giurisprudenza come parametri per la valutazione di equità.

In relazione al primo parametro va considerata la gravità dell’illecito in relazione agli effetti sull’azione amministrativa: da quanto esposto il fenomeno della corruzione, del falso e della truffa nei pubblici uffici costituisce una gravissimo pregiudizio che non può che essere duramente sanzionato in quanto che costituisce un fattore di scostamento notevole dal canone di buon andamento, e questo a prescindere dalle note disfunzioni del settore sanitario fatte presenti in udienza dalle difese che non diminuiscono il grado di disdoro collegato alla commissione dei reati e non possono giungere a giustificare o, per così dire, a compensare condotte altrettanto riprovevoli alla coscienza sociale.

Se a tale valutazione si aggiunge quella “ sociale”, cioè la diffusione avuta all’interno della comunità laziale e dell’intera collettività nazionale, atteso il clamore che hanno provocato le notizie connesse agli eventi in esame, il pregiudizio arrecato  assume il carattere di non tenue intensità. Né la costituzione in giudizio dell’ASL può ritenersi elemento riparatore del pregiudizio arrecato, quasi a voler dire che la commissione dei gravissimi reati possa essere compensata dalla richiesta di giustizia avanzata dall’Azienda.

Anche per quanto concerne il profilo soggettivo, si tratta di azioni criminose compiute da funzionari di alto livello dell’Amministrazione ricoprenti incarichi di vertice nella Pubblica Amministrazione ed aventi qualifiche elevate e, quindi, idonee più di altre a legittimare un affidamento nell’opinione pubblica, valore che è stato fortemente messo in discussione e che per tale motivo occorre ripristinare.

Pertanto, sulla base delle valutazioni congiunte così esposte, il Collegio ritiene equo un ristoro per il danno all’immagine pari alla somma chiesta dalla Procura e pari ad €. 600.000 da attribuire in via solidale a tutti i convenuti.

Sulla somma dovuta a titolo di ristoro del danno patrimoniale complessivamente quantificato in €.7.323.458,79 e ripartito nei modi richiesti in citazione, deve essere corrisposta la rivalutazione monetaria decorrente dalla data del fatto dannoso al momento del deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal momento del deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

I disposti sequestri sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente pronuncia.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna la signora Mazzanti Loredana al pagamento in favore dell’erario, ed in particolare a favore dell’ASL RM/B, della somma di euro 1.715.445,16, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

Condanna, altresì, Celotto Mario, Ippopotami Paolo e Garrioli Tiziana al pagamento in solido in favore dell’erario, ed in particolare dell’ASL RM/B della somma di euro 5.008.013, 63 con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

Condanna, infine, tutti i sopracitati convenuti al risarcimento in solido a favore della predetta ASL RM/B del danno all’immagine quantificato in euro 600.000,00 con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

I disposti sequestri sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente pronuncia.

Le spese di giudizio, liquidate nell’importo di €.

                                                                    seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 10 e del 18 marzo 2008.

L’estensore                                                               Il Presidente

Primo Ref. Stefano PERRI                       Pres.Sez. Salvatore NOTTOLA