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n. 789 del 12
maggio 2008: danno
erariale al patrimonio delle ASL ROMA B e ROMA C derivante dalla fraudolenta
manomissione del sistema informatico delle aziende che ha consentito ai
vertici amministrativi, in collusione con personale di società privata
gestore del software, di sottrarre ingenti somme con la fraudolenta
compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già
pagate a società operanti nel settore sanitario.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti giudici: dott.
Salvatore NOTTOLA
Presidente dott.
Pina Maria Adriana LA CAVA
Consigliere dott.
Stefano PERRI
Primo
Referendario rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
66426 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore
regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti
di: CELOTTO Mario nato a Firenze il 4 luglio 1946 elettivamente domiciliato in Roma Piazza S.Andrea della Valle n. 3 presso lo studio dell’Avvocato Antonio Albano che lo rappresenta e lo difende nel presente giudizio, giusta delega a margine della memoria di costituzione, unitamente agli Avvocati Gian Domenico Caiazza, Kristian Cosmi e Antonio Mercuri; IPPOPOTAMI
Paolo nato a Roma il 13 agosto 1948 e residente in Guidonia Montecelio via
Germania n. 18; MAZZANTI
Loredana nata a Roma il 11 luglio 1955 e residente in Roma via della
Marranella n. 23; GARRIOLI
Tiziana nata a Magliano Sabina il 23 settembre 1964 e residente in Fabbrica di
Roma via Cerreto n. 21. Visto
l’atto introduttivo del giudizio, e tutti
gli altri documenti di causa; Uditi
alla pubblica udienza del 10 marzo 2008 il Primo Referendario relatore dott.
Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore
generale dott. Salvatore Sfrecola, l’Avvocato Paolo Papanti Pellettier per l’Azienda
Asl Roma B e l’Avvocato Antonio Albano per il convenuto Celotto, non
costituiti gli altri convenuti; Ritenuto
in FATTO
Con atto di citazione depositato in data 26 luglio
2007 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione
Lazio conveniva in giudizio i soprannominati convenuti, per sentirli
condannare al pagamento della complessiva somma di euro 7.323.458,79, oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, così
ripartita: DANNO PATRIMONIALE Celotto, Ippopotami e Garrioli in
solido per €. 5.008.013, 63; Mazzanti
per €. 1.715.445, 16; DANNO ALL’IMMAGINE Celotto, Ippopotami, Garrioli e Mazzanti in solido
per
€. 600.000,00; per la condotta dolosa consistente nell’appropriazione
indebita della ingente somma oggi chiesta a titolo di ristoro del danno
patrimoniale, condotta posta in essere con l’emissione di falsi o duplicati
mandati di pagamento a fronte rispettivamente di prestazioni inesistenti o
già pagate. Premette la Procura regionale che la fattispecie dannosa oggi in esame ha tratto origine dalla più ampia richiesta istruttoria formulata nell’aprile del 2006 alla Procura della Repubblica di Roma, per il tramite della Guardia di Finanza, in merito alle conclamate ingenti truffe perpetrate nel settore sanitario, ed, in particolare, a carico delle Aziende sanitarie del Lazio RM/B e RM/C. A seguito del ricevimento delle comunicazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, venivano aperte diverse vertenze presso la Procura regionale del Lazio, le quali potevano essere accomunate sia dal fatto che gli autori principali degli illeciti erano sempre i medesimi soggetti, figure di primo piano nell’ambito degli Uffici, per essere il Celotto Mario, direttore dell’Unità organizzativa dell’ASL RMB e successivamente transitato nella ASL RMC con la superiore qualifica di direttore amministrativo, come pure l’Ippopotami Paolo, dipendente con mansioni di addetto alla predisposizione dei mandati di pagamento che, dall’ASL RMB era poi transitato con il primo nell’ASL RMC., sia dal fatto che i reati erano stati commessi secondo modalità analoghe, e, cioè, con la predisposizione di anomali mandati di pagamento e correlata fraudolenta manomissione del sistema contabile informatico dell’Azienda. Su questa ampia fattispecie delittuosa sono stati aperti numerosi procedimenti penali anche in via di stralcio a carico di numerosi soggetti rivestenti qualifiche apicali all’interno delle citate Aziende, ed, in particolare, per i convenuti Celotto ed Ippopotami, uno di questi procedimenti risulta definito secondo modalità abbreviate con la condanna di entrambi ( sentenza del Tribunale di Roma n. 1907/2006, confermata nella condanna dell’Ippopotami anche in appello con sentenza della Corte di appello di Roma n. 4998 del 10 luglio 2007.) Il presente procedimento amministrativo trae origine dalla relazione della Guardia di Finanza n. 4026 del 23.1.07, nella quale è stato riferito che i due convenuti Celotto e Ippopotami sarebbero stati, altresì, indagati, unitamente alla dipendente Mazzanti Loredana e alla consulente informatica Garrioli Tiziana, per essersi appropriati di ingenti somme di cui avevano la disponibilità per ragioni del loro ufficio attraverso la creazione di mandati di pagamento falsi o duplicati, emessi a fronte di prestazioni inesistenti, disponendo erogazioni illecite in favore di un soggetto privato, GRAZIOSI GIANCARLO, e di un soggetto giuridico THILL ITALIA, con rappresentante legale Berardi Massimiliano. Su questa fattispecie risulta pendente il procedimento penale nr. 59/05 PM – 17760/05 GIP che ha per indagati gli odierni convenuti, tratti in arresto con tre distinte ordinanze di custodia cautelare nel luglio, ottobre e dicembre 2005 e per i quali risulta successivamente formulata richiesta di rinvio a giudizio in data 11 aprile 2007 ( con stralcio per Garrioli) per i reati previsti e puniti dagli articoli 640, 479,110, 81 e 416 del c.p.. ( truffa, falso e associazione per delinquere) Sui medesimi fatti la Procura regionale, in data 2
marzo 2007, ha formulato invito a dedurre con contestuale richiesta di
sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti vantati dagli
odierni convenuti, come successivamente esteso con atto integrativo del 27
marzo 2007, sequestro autorizzato con D.P. in data 2 aprile 2007 ed
integralmente confermato con ordinanza del G.D n. 310 del 21 giugno 2007,
ordinanza reclamata dal solo convenuto Celotto ed integralmente confermata con
ordinanza collegiale n. 488 del 19 settembre 2007. Nelle more dell’esaurimento della procedura
cautelare e nel rispetto di tutti i termini di legge anche per le deduzioni
difensive, veniva emanato l’atto di citazione in giudizio dei convenuti dal
quale sono emerse due distinte fattispecie di danno erariale. La prima, ricollegabile ad una serie di mandati di
pagamento emessi dal settembre 2001 al novembre 2004, dettagliatamente
indicati nell’atto di citazione e di seguito elencati, a favore di società
operanti nel settore sanitario che avevano effettuato in passato delle
forniture a favore delle ex Usl RM 3 e Rm 5 ( le cui gestioni contabili sono
state rilevate dall’ASL RMB che aveva creato un apposito servizio stralcio),
prestazioni regolarmente pagate ma che rimanevano ancora “ sospese” a
livello informatico, le quali erano state illecitamente richiamate per il
pagamento che veniva, però, disposto su un conto corrente intestato a
Graziosi Giancarlo, soggetto privato che assumeva di essere legato alle
aziende fornitrici da un contratto di collaborazione occasionale risultato
successivamente falso ( caso sub 1 ). Negli altri casi( sub 2 e sub 3) l’ASL
avrebbe effettuato pagamenti a favore di società che non avevano intrattenuto
alcun rapporto con essa ma le somme, anche in questo caso, erano state deviate
verso il conto corrente del Graziosi. Infine ( casi da sub 4 a sub 7 ) la medesima
Azienda sanitaria è risultata aver intrattenuto dei rapporti con le società
fornitrici in epoche passate ma tali rapporti erano stati già da tempo
soddisfatti con il saldo delle fatture che, invece, venivano fraudolentemente
esibite per l’incasso e girate, con false lettere di rettifica delle
coordinate bancarie delle predette aziende, sempre a favore del Graziosi, il
quale è risultato, da ultimo, in modo del tutto ingiustificato, destinatario
anche di un bonifico di denaro a fronte di nessuna prestazione resa ( caso sub
8).
1)
KONTRON
INSTRUMENTS S.P.A. N. 6 mandati per un totale di €. 136.666,23
2)
GAMMA
INTERNATIONAL S.R.L. N. 1 mandato di €. 222.875,34.
3) SCLAVO S.P.A. N. 55 mandati per un totale complessivo di €.
364.094, 03.
4)
BECKMAN ANALITICAL S.P.A. N. 46 mandati per un totale complessivo di €.
156.201,10.
5)
ORTHO
CLINICAL DIAGNOSTICS S.P.A. N. 11 mandati per un totale complessivo di €.
517.295,96.
6)
MEDTRONIC
ITALIA S.P.A N. 2 mandati per un totale complessivo di €.
237.725,03.
7)
PHARMACIA
S.P.A. N. 2 mandati per un totale complessivo di €.
45.797,28.
8)
mandato a favore di Graziosi per €. 34.789,05 senza giustificazione. Risulta dagli atti processuali, altresì, che le
illecite erogazioni a favore di un soggetto privato esterno all’azienda
sanitaria si sono potute realizzare grazie alla condotta fraudolenta della
convenuta Mazzanti Loredana, dipendente amministrativo della ASL, deputata
alla liquidazione e al pagamento dei mandati, nonché grazie alla mancanza di
una puntuale rete di controllo contabile informatico. Del relativo danno la
Procura ha chiesto il ristoro alla sola dipendente Mazzanti in quanto la
medesima ha apertamente confessato di aver agito da sola in collusione con il
Graziosi, di aver lucrato gli indebiti profitti approfittando dei compiti
assegnati che erano quelli di addetta alla regolarizzazione contabile dei
pagamenti già effettuati presso la predetta gestione stralcio e
successivamente anche presso la gestione ordinaria, di essersi accorta che il
sistema informatico non rilevava che alcune fatture già pagate potevano
essere rimesse in pagamento, di aver personalmente falsificato le firme del
direttore amministrativo Celotto o, comunque, di aver sottoposto al medesimo
alcuni mandati insieme ad altre carte per ottenere le firme sui documenti
utili agli illeciti introiti in modo subdolo e con inganno. La piena responsabilità della Mazzanti
emergerebbe, altresì, dalle dichiarazioni rese dal Graziosi, dalla
documentazione contabile sequestrata nella quale compare la sigla della
convenuta ed infine dagli accertamenti svolti sul sistema informatico nei
quali appare chiaramente che dette operazioni sono state svolte dalla
dipendente Mazzanti in possesso dell’abilitazione necessaria per la
manomissione del sistema. La seconda fattispecie dannosa si riferisce, invece, ad un serie di mandati di pagamento con caratteristiche anomale che presentavano come unico beneficiario la società THILL ITALIA s.r.l., società operante nel settore bar pasticcerie, latterie ecc e facente capo a Berardi Massimiliano, quale soggetto operante per conto terzi o delegato alla riscossione, con uno schema simile a quello già accertato per il Graziosi e la Mazzanti, differenziandosene solo perchè beneficiaria dei pagamenti risultava una persona giudica. L’importo complessivo delle somme fraudolentemente riscosse dalla società dal 1998 al 2001 è risultato pari a lire 9.696.866.558, pari ad €. 5.008.013,63 derivato dai mandati di pagamenti riportati in dettaglio alle pagine 19, 20 e 21 dell’atto di citazione da intendersi qui integralmente riprodotti. Anche in questa fattispecie è risultato che la società Thill Italia è stata beneficiaria del cospicuo importo in assenza totale di prestazioni effettuate o comunque con riferimento a prestazioni già da tempo pagate ad altre società operanti nel settore sanitario, le cui fatture sono state fraudolentemente riprodotte per lucrare gli illeciti profitti e, anche in questo caso, approfittando delle gravi carenze nel sistema contabile informatico.. Di
questa posta dannosa la Procura ritiene responsabili il sig. Mario CELOTTO, in
quanto firmatario dei mandati e responsabile pro-tempore della Unità
Organizzativa della ASL Roma/B, il sig. Paolo IPPOPOTAMI, dipendente
amministrativo con funzioni di predisposizione dei mandati e la sig.ra Tiziana
GARRIOLI, consulente informatico presso la citata ASL RM/B con compiti di
gestione del software in dotazione. La
prospettazione accusatoria si fonda, principalmente, sull'esito delle indagini
penali, articolate e complesse, sugli accertamenti patrimoniali e sulle
indagini bancarie svolte, sulle chiamate in correità concordanti e
circostanziate, sulle dichiarazioni testimoniali e confessorie rese da alcuni
imputati, anche in procedimenti penali collegati, fra cui il Berardi,
l'Ippopotami, la Mazzanti, la Garrioli e, parzialmente, anche il Celotto, già
destinatario della citata sentenza di condanna n. 1907/2006 in altro
procedimento collegato. Si
sarebbe potuto così accertare che l'IPPOPOTAMI, per le funzioni svolte, aveva
la possibilità di monitorare i pagamenti di società che vantavano crediti
risalenti nel tempo, risolti transattivamente, per cui faceva porre in
pagamento le relative fatture (non più reclamate) mediante mandati
sottoscritti dal CELOTTO, non solo d'accordo con lui nel predisporre ed
attuare il disegno criminoso ma anzi propulsore di ulteriori azioni di
pagamento per prestazioni inesistenti o comunque che erano state già
soddisfatte. Le
prime confessioni rese in altri procedimenti penali collegati a quello dal
quale è originato il presente atto di citazione, sono state quelle del
Berardi, genero di Ippopotami, il quale si sarebbe prestato ad incassare
notevoli somme derivanti dall’Azienda sanitaria e successivamente a
riversarle pro quota all’Ippopotami e anche alla Garrioli che immediatamente
li investivano in immobili o in auto di grossa cilindrata. Tali dichiarazioni
sono state confermate dal Berardi anche nell’ interrogatorio del 2 febbraio
2006 e dalla Garrioli nell’interrogatorio del 23 marzo 2006 in relazione ai
fatti oggetto del presente giudizio. Ulteriori
conferme della responsabilità dei convenuti deriverebbero secondo la Procura,
anche dalle confessioni rese dall’Ippopotami nel corso dell’interrogatorio
del 17 gennaio 2006 per un procedimento penale connesso a quello oggi in esame
ma anche qui successivamente confermate per i fatti oggetto del presente
procedimento penale dal quale ha avuto origine l’atto di citazione, ove
viene riferito che la società Thill Italia era stata appositamente costituita
per introitare questi flussi illeciti di denaro che derivavano dal pagamento
di fatture già saldate ma che erano ancora presenti nel sistema informatico
dell’Azienda sanitaria come sospese. L’Ippopotami
avrebbe dichiarato che il Celotto era detentore dell’elenco delle ditte per
le quali poteva essere effettuato il doppio pagamento, che fu lo stesso
Celotto a chiedergli di costituire un’azienda cui far confluire gli illeciti
guadagni come anche di manovrare nel sistema informatico per cancellare ogni
traccia di queste operazioni. Dalle dichiarazioni rese è emerso anche il
ruolo della Garrioli, legata all’Ippopotami da un legame sentimentale, la
quale, essendo stata consulente informatica delle gestioni stralcio delle ex
USL Roma 3 e Roma 5, era entrata successivamente a far parte di un gruppo di
lavoro stabile nell’ambito dell’ASL ROMA/B,con lo specifico compito di
coadiuvare il personale interno nella gestione del software ed, in
particolare, nella cura dell’inserimento dei mandati e nel controllo delle
procedure e, quindi, era molto esperta per manipolare il sistema informatico
al fine di individuare le fatture ancora sospese come anche per cancellare le
tracce dei pagamenti illeciti effettuati. Ulteriore
conferma dell’accordo truffaldino e delle responsabilità dei convenuti,
emergerebbero, secondo la Procura, dai controlli incrociati effettuati dalla
Guardia di Finanza sui mandati sequestrati, sulle fatture pagate due volte,
sulla documentazione in possesso del tesoriere dell’ASL che aveva effettuato
l’indebito pagamento di cui non è stata rinvenuta copia nell’archivio
della medesima Azienda. In
particolare la responsabilità del Celotto emergerebbe, oltre dalle
dichiarazioni confessorie sopra indicate, anche dal rilevante incremento del
suo patrimonio avvenuto negli anni 2004 e 2005, dai forti movimenti di somme
di denaro verso i conti correnti della moglie e delle figlie, e da ultimo
dalle intercettazioni ambientali che vedrebbero il convenuto predisporre
ulteriori attività con la complicità della figlia Simona e del fratello
Enrico atte a occultare il suo patrimonio come anche a distruggere la
documentazione contabile probante. La
responsabilità della Garrioli emergerebbe dalle dichiarazioni degli atri
coimputati, da assegni emessi dalla Thill Italia e dalla medesima incassati,
da intercettazioni ambientali in carcere con cui il Celotto le dava precise
istruzioni per occultare la documentazione contabile scottante e, dopo, il suo
arresto, anche dalle sue confessioni che hanno fatto piena luce sulle
modalità seguite per occultare le tracce dell’attività delittuosa. La
medesima, infatti, era stata dotata di una particolare chiave di accesso al
sistema informatico che le consentiva di avere un ruolo privilegiato nella
gestione dei mandati di pagamento, come anche delle posizioni sospese che sono
state le operazioni principali dalle quali hanno trovato vie d’uscita
ingenti capitali dell’Azienda sanitaria. La sua competenza informatica
aveva, altresì, spinto il Celotto e l’Ippopotami a far si che la Garrioli
potesse essere trasferita anche presso l’ASL RM/C quando i medesimi ebbero a
transitarvi proprio per continuare anche presso la nuova struttura l’attività
illecita che era stata così ben predisposta per acquisire ingenti somme di
denaro. La
Procura ha così concluso per la richiesta di ristoro del danno patrimoniale
come sopra individuato e ripartito, al quale ha aggiunto la richiesta nei
confronti di tutti i convenuti in solido del ristoro del danno all’immagine,
quantificato nella somma di €. 600.000, in considerazione del fatto che la
più recente giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto tale danno come
lesione di interessi pubblici giuridicamente protetti, i quali possono essere
lesi anche da comportamenti che prescindono da fatti penalmente rilevanti. Ed,
infatti, ad integrare questa lesione non sarebbe soltanto la gravità degli
illeciti perpetrati e la reiterazione nel tempo delle condotte ma anche i
riflessi negativi che le indagini penali hanno arrecato al buon andamento
degli Uffici, la generale sfiducia dei privati cittadini nella correttezza
delle procedure attuate dalla ASL e il generale discredito che dalla vicenda
è scaturito alla struttura pubblica e ai suoi funzionari fedeli ed onesti. Con
memoria depositata il 31 ottobre 2007, si è costituito il convenuto Celotto
che ha preliminarmente contestato la domanda della Procura in quanto infondata
e non adeguatamente provata. Secondo
la difesa, la costruzione accusatoria si fonderebbe sui fatti oggetto dei vari
procedimenti penali, uno dei quali conclusosi con sentenza di condanna, sui
quali però difetta il requisito della incontrovertibilità, essendo la
sentenza di condanna gravata di appello e stante l’attuale pendenza degli
altri giudizi in primo grado che vedono coinvolto il Celotto, per cui si è
chiesta l’applicazione della sospensione del processo in attesa della
definizione di quello penale con sentenza passata in giudicato. Il
voler prescindere da questo definitivo accertamento imporrebbe al Procuratore
di fondare la pretesa su fatti autonomi e diversi, non potendosi basare su
atti sui quali ancora non vi è stato un definitivo accertamento. In
via subordinata, il Celotto ha dichiarato di disconoscere tutte le firme
apposte sui mandati dai quali dovrebbe desumersi la sua responsabilità e, all’uopo,
ha formulato istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. La
domanda introduttiva del giudizio sarebbe, altresì, infondata perché la
Procura non avrebbe specificato l’apporto causale del Celotto nella
verificazione del danno, né si comprenderebbe come la Procura è addivenuta
alla individuazione del danno patrimoniale e del correlato danno all’immagine
del quale non fornisce la prova della spesa sostenuta per la sua integrale
riparazione. Da
ultimo, con nota depositata in data 23 gennaio 2008, la difesa ha chiesto l’acquisizione
al fascicolo processuale della relazione della Guardia di Finanza n. 28388 del
1 dicembre 2005 fatta al P.M. penale, ove sarebbe evidenziata la natura
apocrifa delle firme apposte sui mandati di pagamento e più volte
disconosciute dallo stesso Celotto. Per
l’odierna udienza risulta depositato atto di intervento ad adiuvandum della
ASL RMB, costituita con il patrocinio degli Avvocati Paolo Papanti Pelletier e
Tito Lucrezio Milella, giusta delega del Direttore generale pro-tempore
dott.ssa Degrassi, nel quale l’Azienda sanitaria, condividendo integralmente
le richieste risarcitorie avanzate dalla Procura regionale, ha confermato la
sussistenza dell’ingente danno patrimoniale ad essa arrecato dalla condotta
dolosa dei convenuti. Alla
pubblica udienza il Pubblico Ministero ha fatto rinvio agli atti scritti,
opponendosi alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della
definizione di quello penale, sia perché i due procedimenti sono autonomi e
separati sia perché i fatti, oggetto del giudizio, come risultanti dall’imponente
materiale istruttorio raccolto e depositato e dalle sentenze penali finora
intervenute, possono essere valutati liberamente dal Giudice contabile ai fini
della formazione del proprio convincimento. Ha,
pertanto, concluso per la piena responsabilità dei convenuti al risarcimento
dei danni patrimoniali secondo la ripartizione formulata nell’atto di
citazione, rimettendosi al Collegio per l’eventuale uso del potere
riduttivo, fermo restando che il carattere doloso degli illeciti commessi non
consentirebbe la sua applicazione nella fattispecie in esame. Ha
preso la parola, in rappresentanza dell’ASL Roma B, l’Avvocato Pelletier
che ha confermato l’atto di intervento scritto ad adiuvandum, opponendosi
alla richiesta di sospensione del procedimento e precisando, in relazione al
contestato danno all’immagine, che il medesimo possa essere valutato
equitativamente dal Collegio ai sensi dell’articolo 1226 c.c., essendo certa
la sua esistenza anche se difficoltosa la sua quantificazione. L’avvocato
Antonio Albano per il convenuto Celotto ha insistito, in via preliminare, per
la sospensione del procedimento contabile, stante la identità dei fatti su
cui riposa l’azione della Procura regionale, già oggetto di accertamento da
parte del Giudice penale. In
particolare, è stata evidenziata la forte instabilità probatoria di tutto il
materiale istruttorio depositato che dovrà trovare conferma nel dibattimento
penale, con il pieno rispetto del principio del contraddittorio. Soltanto
in quella sede potrà essere acclarata la effettiva falsità dei mandati di
pagamento, come potranno essere oggetto di verificazione le firme apposte sui
mandati dal Celotto e potranno essere confermate ed utilizzate tutte le
dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio, come anche le
chiamate in correità. In
relazione, poi, al procedimento amministrativo con il quale sono state erogate
le somme chieste oggi in restituzione, la difesa ha evidenziato le
responsabilità di altri funzionari che avrebbero potuto e dovuto accorgersi
della falsità della sottoscrizione dei mandati: all’uopo è stata
depositata, con il consenso del P.M., documentazione comprovante le singole
fasi della erogazione della spesa ed i necessari controlli da effettuare dopo
la firma dei mandati da parte di altri soggetti e del tesoriere dell’Azienda
prima di erogare le somme di denaro. È
stata, altresì, depositata una relazione di un’indagine peritale grafica
svolta dal consulente di parte dr. Greco tesa a dimostrare che tutte le firme
contestate dal Celotto sono effettivamente apocrife per cui, in via
subordinata, la difesa ha chiesto un rinvio del giudizio per l’accertamento
dell’apocrifia delle firme e un conseguente termine per proporre la querela
di falso. Ha depositato, infine, copia degli interrogatori di Ippopotami Paolo
dinanzi al P.M. ove, secondo la difesa, sarebbe dimostrata la falsità delle
dichiarazioni accusatorie fatte contro il Celotto ed, in via conclusiva, ha
sostenuto la congruenza delle somme rinvenute sui conti correnti bancari nella
disponibilità del Celotto e la liceità delle movimentazioni effettuate
rispetto alle affermazioni della Procura che avrebbe individuato nelle
provviste dei conti e nella successiva attività di gestione il tentativo di
occultare e parcellizzare i proventi dell’attività criminale e, ciò, in
quanto su detti conti sarebbero confluite le remunerazioni dell’attività
lavorativa svolta dalla moglie e dalle figlie. DIRITTO
Il
Collegio deve, innanzitutto, prendere in esame la richiesta, formulata dalla
difesa del convenuto Celotto, di sospendere il processo contabile in attesa
della definizione di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti
contestati agli odierni convenuti. La
richiesta si fonda sulla non raggiunta incontrovertibilità dei fatti
contestati, qualità conseguente al solo passaggio in giudicato della sentenza
penale che definisce il giudizio nel quale, invece, al momento, risultano
formulate tre ordinanze di custodia cautelare e una richiesta di rinvio a
giudizio, come più sopra precisato. La
richiesta è infondata e deve essere respinta. Come
è noto nel nuovo codice di procedura penale non è più rinvenibile il
principio del rapporto di pregiudizialità obbligatoria del processo penale
– previsto dall’articolo 3 del codice pre-vigente – rispetto agli altri
processi civile, amministrativo e contabile, bensì viene affermato il
principio dell’autonomia e della separatezza dei giudizi amministrativi di
danno al fine di realizzare la massima celerità dello svolgimento del
processo ( sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata anche in
appello: per tutti vedi sezione 1^appello 5 maggio 2006 n. 104, sezione 3^
appello 16 ottobre 2001 n. 274;
sezione 2^ appello 10 settembre 2001 n. 291 ). Ciò
comporta che il Giudice contabile può formare il suo convincimento anche
prima della definizione del giudizio penale, specie in casi, come quello in
esame, ove la produzione documentale probatoria raccolta nella fase delle
indagini e al fine di formulare i provvedimenti coercitivi della libertà
personale è stata assai imponente sia dal punto di vista quantitativo che da
quello qualitativo. E’
stato affermato, infatti, con particolare efficacia, che il Giudice contabile
possa formare il proprio convincimento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.,
sui fatti scaturenti da indagini penali, quali intercettazioni telefoniche ed
ambientali, riscontri documentali, dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e/o Gip, confessioni e chiamate
in correità anche prima che vi sia stata la fase più propriamente
dibattimentale dinanzi al Giudice penale, purchè la chiarezza e la
convergenza di tutto il materiale probatorio raccolto sia idoneo a formare il
libero convincimento del Giudice. In
sostanza laddove tutta la documentazione acquisita al fascicolo processuale
non si presenta al Giudice contabile con aspetti di dubbiosità e, quindi,
conseguentemente con necessità di ulteriori approfondimenti o, comunque, di
conferme provenienti da altri elementi ancora da accertare, il convincimento
del Giudice contabile può liberamente formarsi in quanto tali risultanze vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non
quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare anche ai sensi
degli artt. 2727 e 2729 c.c.. ( sul punto vedi giurisprudenza di
questa Corte Sezione Calabria n. 1138 del 15 dicembre 2006, ma anche Sezione
Lazio n. 1542 del 12 giugno 2006, Sezione Marche n. 728 del 16 luglio 2004,
Sezione 1^appello n. 133 del 8 aprile 2004). E’ stato pure affermato che
tali risultanze derivanti dal processo penale, proprio perché liberamente
apprezzabili dal Giudice contabile, non debbono essere state validamente
acquisite e quindi con il rispetto del principio del contraddittorio, in
quanto il comma 4 dell’articolo 111 della Costituzione si applicherebbe al
solo processo penale, con esclusione del giudizio dinanzi a questo Giudice (
vedi Sezione 1^ appello di questa Corte n. 210 del 16 giugno 2003)
Discorso analogo deve farsi
con riferimento alla confessione resa dai convenuti durante il processo
penale, in quanto tale risultanza, diversamente da quanto accade in quest’ultimo,
viene valutata dal Giudice contabile in base al suo prudente apprezzamento, ai
sensi dell’articolo 2730 e ss. del c.c. ( vedi Sezione Liguria
n. 128 del 12 febbraio 2001, Sezione 1^ appello n. 184 del 20 giugno 2000). Con riguardo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, non ignora questa Corte che è tuttora controversa la questione dell'utilizzabilità delle medesime in procedimenti diversi da quelli per cui furono autorizzate. Premesso che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono disciplinate dagli artt. 266-271 c.p.p., 89 e 226 D. Att. e coordin., 13 L. n. 203/91, 25 ter L. n. 356/92, come modificati dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2001, n. 438 e da ultimo dal decreto legge 22 settembre 2006 n. 259, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2006 n. 281, va evidenziato che la Corte Costituzionale, con diverse pronunce, tra cui le sentenze n. 34/73 e n. 366/91, ha chiarito il principio regolatore delle contrapposte esigenze di inviolabilità del diritto ad una comunicazione libera e segreta, ai sensi degli artt. 2 e 15 Cost., e di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost. In particolare, con la sent.
n. 366/91 la Corte - nell'escludere che il divieto di utilizzabilità, quali
fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni
legittimamente disposte in un determinato giudizio, di cui all’art. 270
c.p.p., possa estendersi anche alla possibilità di dedurre “notizie di
reato” dalle medesime intercettazioni, sì da vanificare il principio
costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art.
112 Cost. - ha precisato che la conoscenza di fatti astrattamente
qualificabili come illeciti penali, che venga acquisita attraverso
intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo
procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento,
“ma consente piuttosto che egli
proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui
base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale”; e che
“l'utilizzazione come prova in
altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall’
art. 15 Cost. in un'inammissibile autorizzazione <in bianco>, con
conseguente lesione della sfera privata legata alla garanzia della libertà di
comunicazione e al connesso diritto di riservatezza”, aggiungendo che
“in via di principio è vietata
l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte
nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi
diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe
l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di
autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei
sensi e nei modi precedentemente chiariti”.
Nella
presente fattispecie, comunque, i fatti oggetto delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali hanno trovato riscontro negli interrogatori dei
convenuti e nella documentazione amministrativa e bancaria esaminata, per cui
questo Collegio, come già detto, ha vagliato tutto il materiale raccolto ai
fini della formazione del suo libero e prudente apprezzamento. Dal
complesso delle risultanze istruttorie acquisite e vagliate nei modi
anzidetti, questo Collegio è venuto a conoscenza di una serie di
comportamenti posti in essere dai convenuti con totale spregiudicatezza e con
specifica e fraudolenta volontà di appropriarsi di somme di denaro senza
alcun limite, sfruttando sia la posizione rivestita sia i compiti affidati a
ciascuno all’interno della struttura, sia la facile manomissione del sistema
contabile informatico aziendale, tanto da generare nei medesimi la convinzione
di poter continuare in questo gioco illecito così ben organizzato ai danni
dell’intera collettività per tempo illimitato ed anche in strutture
aziendali diverse. In presenza di
tali schiaccianti evidenze, il Collegio non può non riconoscere, secondo il
suo prudente apprezzamento, che tutti i convenuti hanno dolosamente operato
nella realizzazione dell’ingente evento dannoso che non avrebbe potuto
realizzarsi senza la materiale attività posta in essere da ciascuno di essi.
Il disegno criminoso sottostante e venuto alla luce dall’attività
investigativa della polizia giudiziaria mostra chiaramente il ruolo rivestito
e il necessario apporto causale di ciascun convenuto che, pertanto, devono
ritenersi solidamente responsabili del danno prodotto, come determinato ed
attribuito nelle due ipotesi formulate nell’atto di citazione da accogliere
nella sua integralità.
Con riferimento alla condotta posta in essere dalla Mazzanti Loredana
in uno con il Graziosi Giancarlo e all’evento dannoso prodotto, i fatti
commessi e gli illeciti guadagni sono stati oggetto di dettagliata descrizione
da parte di entrambi i convenuti. Nell’interrogatorio del Graziosi del 7
settembre 2005, il medesimo ha ammesso di aver agito con il concorso di una
persona interna alla ASL che, in un primo momento, ha rifiutato di indicare ma
della quale ha, però, illustrato le modalità di comportamento, consistente
nel predisporre i mandati a fronte di forniture inesistenti o di forniture
già pagate che risultavano ancora “ sospese” nel sistema informatico e
nel sottoporli alla firma del responsabile del servizio che ne autorizzava il
pagamento, fidandosi della onestà della dipendente. Le indagini e la
successiva confessione del Graziosi hanno portato ad individuare questa
persona interna all’Azienda e collusa con il primo nella figura di Mazzanti
Loredana.
Nell’interrogatorio del 16 febbraio 2006 la Mazzanti ha apertamente
confessato al P.M. che “…….per la disorganizzazione dell’ufficio c’erano
molte fatture rimaste aperte, nonostante il pagamento e mi resi conto che vi
era effettivamente la possibilità
di ottenere un nuovo pagamento da accreditare poi sul conto del Graziosi; per
ulteriore scrupolo provvidi anche a contattare le singole ditte per verificare
se il pagamento era stato effettivamente effettuato…………il sistema
informatico non rilevava che il pagamento era già avvenuto; una volta firmati
dai dirigenti i mandati di pagamento, allegavo al singolo mandato la lettera
che avevo predisposto e che consentiva l’accredito delle somme sul conto del
Graziosi……la firma dei dirigenti su tali lettere di rettifica è falsa nel
senso che si è trattato di un montaggio di fotocopie ed in altri casi è vera
nel senso che, occultando il foglio sotto altre lettere, avevo ottenuto con l’inganno
la firma sulla lettera che io avevo predisposto ma che tuttavia avevo fatto in
modo da non farla leggere ai dirigenti……….altre firme sono invece
fotocopiate………il denaro veniva bonificato sui conti correnti del
Graziosi e dal lui prelevato ogni quindici giorni, e così ci incontravamo ed
il Graziosi, in genere a casa mia, mi consegnava il denaro…….voglio far
presente che i responsabili dei fatti di cui all’imputazione di circa euro
1.700.000 siamo soltanto io ed il Graziosi; i funzionari della ASL, le cui
firme risultano sui mandati, non sapevano nulla……”.
I fatti suddescritti, oggetto delle confessioni, sono stati
ulteriormente confermati dalle indagini svolte dal Nucleo speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza che, nelle informative del 30 dicembre
2004, 3 giugno e 20 giugno 2005, ha riferito del complessivo importo di somme
distratte a favore del Graziosi con l’apporto determinante della Mazzanti,
il che risulterebbe comprovato anche dai riscontri effettuati presso le ditte
apparentemente destinatarie dei mandati di pagamento, i cui rappresentanti
hanno dichiarato di non aver intrattenuto rapporti con la predetta ASL nel
periodo considerato, né di aver operato forniture, né tantomeno di conoscere
il Graziosi come eventuale loro mandatario alla riscossione di somme loro
spettanti.
Sono stati altresì individuati tutti i mandati di pagamento dai quali
sarebbe stato cagionato il danno, i quali riportano l’indicazione del
dipendente che ha materialmente redatto l’atto, identificato a livello
informatico con la sigla Mazza ( Mazzanti Loredana ).
Sul mandato erano state riportate le coordinate bancarie delle
apparenti ditte fornitrici, ma la copia del medesimo che veniva inviata per il
pagamento al tesoriere dell’Azienda e, cioè, la Banca di Roma, era
accompagnata da una lettera, anch’essa falsamente firmata, con la quale si
disponeva la rettifica delle precedenti coordinate bancarie con quelle
riferite ad un conto corrente risultato intestato al Graziosi. Per una di
queste lettere veniva specificato che il Graziosi doveva considerarsi legato
alla ditta da un rapporto di collaborazione occasionale, anch’esso poi
rivelatosi inesistente.
Tutte queste lettere di rettifica sono state ritrovate dagli inquirenti presso il tesoriere Banca di Roma, ma non vi è traccia delle
medesime nell’archivio mandati dell’ASL.
Dall’esame dei conti correnti del Graziosi in cui sono affluiti i
guadagni derivanti dall’attività illecita, è stato, poi, possibile
individuare gli immediati prelievi in contante e con assegni circolari di
somme di denaro che venivano operati esattamente in linea con quanto
dichiarato dalla Mazzanti che ha ricevuto, con cadenze periodiche, la quota
spettante dal Graziosi durante gli appuntamenti presso la propria abitazione
che erano stati precedentemente fissati. L’esame di tutti i fatti denunciati, comprovati dai
numerosi riscontri e controlli
incrociati effettuati dalla polizia giudiziaria la quale ha svolto anche un
controllo sui tabulati delle utenze telefoniche in possesso ai due soggetti
che hanno confermato l’anomalia di alcune operazioni poste in essere,
consentono al Collegio di ritenere i fatti dannosi come forniti di adeguata
prova e di poter attribuire, quindi, alla Mazzanti, con lo specifico nesso di
causalità, la responsabilità del danno erariale conseguente, pari ad €.
1.715.445, 16, secondo quanto prospettato da parte attrice. Ad un’ analoga conclusione deve giungersi anche
con riguardo alla seconda condotta dannosa posta in essere con modalità
pressoché identiche dai convenuti Celotto, Ippopotami e Garrioli, con la
partecipazione di un soggetto esterno Berardi Massimiliano, rappresentante
legale della società Thill Italia, destinataria dei profitti illeciti che
sono stati successivamente divisi tra tutti i concorrenti con somme prelevate
in contanti o con assegni circolari che dovevano avere il precipuo scopo di
parcellizzare ed occultare la destinazione delle stesse. L’individuazione di questa ingente truffa
perpetrata ai danni della ASL RMB è stata frutto dello sviluppo delle
indagini di polizia giudiziaria successivo alla esecuzione delle misure
cautelari nei confronti del Graziosi e della Mazzanti. In particolare l’esame della documentazione
sequestrata presso l’ASL e presso l’Istituto di credito tesoriere prima
citato, ha permesso di individuare l’esistenza di numerosi mandati di
pagamento per un complessivo importo pari alla somma chiesta dalla Procura a
titolo di ristoro del danno patrimoniale, riferiti a prestazioni e forniture
inesistenti che avevano come ultimo beneficiario la società Thill Italia. La truffa è stata perpetrata con modalità
articolate analoghe alla precedente: il mandato poteva riportare come
beneficiario unico della somma la dicitura “ conto terzi “ e, poi, nell’elenco
dei creditori della somma e delle quietanze di avvenuta riscossione compariva,
per una parte della medesima, la società suindicata che, nel periodo
considerato, non aveva, però, effettuato alcuna prestazione a favore dell’Azienda
sanitaria. In altri casi beneficiario della somma indicata nel
mandato era una azienda effettivamente erogatrice di prestazioni sanitarie ed,
in tal caso, nella sola copia del mandato per l’Istituto tesoriere Banca di
Roma compariva nuovamente la società Thill come delegata alla riscossione e,
in un caso, lo stesso Ippopotami è risultato delegato alla riscossione da
parte di più creditori. I mandati, nella quasi totalità degli stessi,
riportavano la sigla del compilatore IPPOP per Ippopotami Paolo, impiegato
amministrativo presso l’ASL RMB nel periodo considerato e la firma di
Celotto Mario, responsabile dell’Unità organizzativa della citata azienda.
Due di essi riportano la sigla del compilatore TIZIANA, per Garrioli Tiziana,
consulente informatica della società Zeh.net. s.r.l. e successivamente
entrata a far parte del gruppo di lavoro al quale era stata affidata la
gestione stralcio dell’ex USL Roma 3 e Roma 5, confluite nell’ASL RMB con
il compito di ripianare le situazioni debitorie delle aziende assorbite. Le indagini hanno, quindi, evidenziato le modalità
concrete di percezione indebita delle somme a danno dell’ASL, somme che
compaiono negli estratti dei tre conto correnti intestati alla società Thill
e nella disponibilità del Berardi che risulta aver immediatamente prelevato
in contanti le somme pervenute o per assegni circolari di cui in parte
intestati a favore della Garrioli, o infine, con assegni bancari intestati a
società operanti nel commercio di autovetture estere. Conferma delle modalità accertate e dei relativi
guadagni indebiti si hanno nelle dichiarazioni confessorie dell’Ippopotami
che, nell’interrogatorio del 8 febbraio 2006, ha dichiarato come l’artefice
della organizzazione era il Celotto, in possesso dell’elenco delle ditte
ancora da pagare e di quelle per cui il pagamento era stato già effettuato ma
che nel sistema informatico risultavano ancora sospese ( circostanza
confermata anche dalla Garrioli nell’interrogatorio del 31 gennaio 2006); il
compilatore dei mandati era lo stesso Ippopotami che aveva procurato al
Celotto la disponibilità della società Thill Italia, di cui rappresentante
unico era il genero dello stesso Ippopotami e cioè Berardi Massimiliano, che,
una volta incassato le somme, provvedeva a distribuirle pro quota secondo gli
accordi già prefissati. La Garrioli, in stretta relazione con Ippopotami ed
esperta nelle procedure informatiche, era stata chiamata dalla società di
consulenza ove operava ad entrare a far parte dell’apposito gruppo di lavoro
presso la ASL RMB proprio per effettuare questo lavoro di stretta
individuazione delle fatture sospese e di tutte le altre che dovevano essere
compilate e portate alla firma del Celotto e, a favore della medesima,
Ippopotami ebbe ad effettuare ingenti elargizioni di denaro ( come confermato
dal Berardi e dalla stessa Garrioli che ricevette dal primo delle rilevanti
somme in assegni circolari) ed acquisti di autoveicoli di grossa cilindrata. La Garrioli ha dichiarato che il Celotto si recava
da lei con elenchi di fatture da saldare, cerchiando quelle per le quali
doveva essere fatto il pagamento ed invitandola a modificare il beneficiario
finale delle somme, stante la particolare abilitazione informatica concessa
che consentiva alla medesima di incidere sul sistema dei mandati di pagamento
a totale discrezione. Dagli interrogatori emerge, quindi, in tutta
chiarezza il disegno criminoso sottostante, la enorme quantità di denaro
impunemente sottratta all’erario, la estrema disinvoltura con cui gli
odierni convenuti effettuavano le operazioni illecite e l’altrettanto
massima disinvoltura con cui sperperavano i guadagni illeciti in divertimenti
vari ed acquisto di autovetture senza alcuna remora. Circostanze queste confermate anche dal Berardi
che, nell’interrogatorio del 2 febbraio 2006, ha evidenziato come il denaro
illecito veniva successivamente impiegato dall’Ippopotami con forti dazioni
al medesimo e alla stessa Garrioli. Nella memoria difensiva per l’odierna udienza il
Celotto ha contestato la veridicità delle firme apposte sui mandati, a suo
dire contraffatti da altre persone, per cui ha formulato istanza di
verificazione. A prescindere dal fatto che la medesima richiesta
di perizia calligrafica era stata presentata al Giudice ordinario e dal
medesimo respinta per essere gli indizi a suo carico sufficientemente
esaustivi della sua responsabilità nell’intera vicenda, appare a questo
Collegio che la richiesta sia effettivamente ultronea. Innanzitutto perché al massimo la contraffazione
di firma potrebbe riferirsi ad alcuni mandati e non a tutti, certamente di
importi rilevanti ma non certo pari all’intero danno contestato, eppoi
perché la medesima contraffazione potrebbe non rilevare nell’intera vicenda
in quanto dalle confessioni rese dall’Ippopotami è risultato che il
medesimo impiegato ha riconosciuto che queste firme contraffatte potrebbero
essere state apposte dal medesimo preventivamente autorizzato dal Celotto. In sostanza la contraffazione della firma non
sarebbe utile a scagionare il Celotto dall’addebito complessivo e neanche da
quello riferito ai pochi mandati le cui firme sono state contraffatte, atteso
l’unico disegno criminoso sottostante e la concorde volontà di tutti i
partecipi al sodalizio di lucrare quanti più maggiori profitti dividendoli
secondo le percentuali inizialmente concordate, per cui lo stesso Ippopotami
sarebbe stato, per così dire, autorizzato dal Celotto a porre le firme in sua
vece. D’altra parte, se il Celotto fosse stato all’oscuro
di tutto, come pure sostenuto dal medesimo, ed avesse esercitato un minimo
controllo sulle fatture che firmava, si sarebbe potuto accertare il danno e
bloccare questa paurosa emorragia di denaro pubblico molto tempo prima e,
soprattutto, la condotta dannosa non sarebbe proseguita anche presso l’ASL
ROMAC dove fu, invece, proprio il Celotto, nella sua più autorevole veste di
direttore amministrativo, a far transitare i suoi fidi collaboratori per
continuare nella truffa così ben congegnata ( sulla vicenda questa Sezione si
è già pronunciata con sentenza di condanna n. 667/2008 del 9 aprile 2008). Come emerge, infatti, anche dalla documentazione da
ultimo depositata in udienza dalla difesa del convenuto, il direttore
amministrativo Celotto, con nota di servizio n. 43 del 4 luglio 2002,
impartì alcune disposizioni correttive e modificative di altre più
puntuali già esistenti dettate dal Commissario straordinario al fine
mascherato di accelerare le procedure di verificazione e liquidazione delle
fatture, eliminando tutta una serie di timbri corrispondenti alle puntuali
registrazioni degli Uffici. In sostanza, con tali disposizioni si prevedeva di
apporre sulla fattura da liquidare un solo timbro “riassuntivo” dei vari
passaggi intermedi di verifica, consentendo così una più facile
contraffazione delle risultanze da parte dell’Ufficio preposto alla
liquidazione, ove operavano i fidi collaboratori del Celotto. Tutto ciò dimostra la precisa volontà diquest’ultimo
di perseguire anche presso la nuova struttura il disegno criminoso posto in
essere con successo presso l’ASL RMB, nonché dà esauriente spiegazione di
come sia stato possibile attuare nella stessa giornata o comunque in tempi
estremamente ridotti, la protocollazione in arrivo della fattura, la verifica
di congruità del materiale che era pervenuto, la correttezza dell’importo
fatturato, la liquidazione della somma al fornitore e, addirittura, l’invio
tramite corriere della documentazione autorizzativa al tesoriere per il
successivo pagamento, il tutto senza riscontri da parte degli uffici
competenti e senza lasciare traccia presso gli archivi aziendali. In sostanza il Celotto, nella sua nuova veste di
direttore amministrativo dell’ASL RMC, aveva utilizzato anche i poteri
normativi interni per piegare le procedure amministrative e giungere al
risultato desiderato. Le dichiarazioni confessorie dei soggetti
Ippopotami, Garrioli e Berardi con la conseguente chiamata in correità ai
danni del Celotto, sarebbero, quindi, da ritenersi attendibili in quanto non
intese a scagionare gli autori della medesima dall’accusa loro rivolta,
facendola ricadere solamente sul Celotto, ma diretta a dimostrare l’effettivo
svolgersi della vicenda, in coerenza con i riscontri documentali rinvenuti
dalle forze di polizia ( estratti conto bancari della società Thill e dei
singoli convenuti, copie dei mandati trovati presso l’istituto tesoriere,
dichiarazioni dei fornitori delle prestazioni rese di non aver ricevuto quanto
dovuto o di aver già ottenuto il saldo di quanto erogato, apparente
semplificazione delle procedure di spesa dettata con apposita nota di
servizio). Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha
sempre affermato che alla chiamata di correo, secondo il tenore dell’articolo
192 terzo comma c.p.p. va riconosciuto il valore di prova e non di mero
indizio, idonea, quindi, a supportare il libero convincimento del Giudice,
quando la stessa risulta confortata da altri elementi o dati probatori che
possono essere di qualsiasi tipo o natura ( anche altra chiamata di correo a
condizione che sia avulsa ed autonoma della prima) e aventi non
necessariamente consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza in quanto
altrimenti la decisione del Giudice potrebbe fondarsi solo su quest’ultimi
rendendo superflua la chiamata stessa. (
Cass. Pen. Sez. 6^ n. 2654 del 19 gennaio 1991; sezione 2^
n. 21998 del 3 maggio 2005). Peraltro, come emerge dagli atti di procedimenti
collegati al presente, lo stesso Celotto ha dichiarato che, nell’imminenza
degli arresti del Graziosi e della Mazzanti, il medesimo ha cercato di
sistemare il suo patrimonio proprio al fine di sottrarlo alle azioni
risarcitorie della Corte dei conti, il che dimostrerebbe il suo timore a
restare coinvolto nella vicenda, atteso il suo ruolo di promotore delle
rilevanti truffe perpetrate ai danni delle aziende sanitarie. Condotta che il medesimo ha continuato a porre in
essere, cercando di distruggere ogni minima prova documentale anche all’indomani
del suo arresto, avvalendosi della collaborazione del fratello, delle figlie e
della stessa convenuta Garrioli, sottoposta a misura detentiva in data
successiva. Da tutto ciò il Collegio trae il proprio
convincimento circa la solidale responsabilità di tutti i convenuti citati
nella produzione del danno patrimoniale arrecato alle casse dell’azienda ASL
ROMAB, danno che deve essere integralmente risarcito, al di là delle
conclusioni del processo penale ancora in fase di iniziale dibattimento. L’accertato dolo contrattuale nella condotta di
tutti i convenuti che hanno alterato la documentazione autorizzativa della
spesa ha tratto in inganno il tesoriere dell’ASL che ha effettuato i
pagamenti, anche se quest’ultimo, in molti dei casi anomali evidenziati,
avrebbe potuto accorgersi delle falsità commesse e degli stratagemmi
utilizzati, quali ad esempio l’aggiunta a penna del beneficiario, per
lucrare le cospicue somme di denaro pubblico. In merito, poi, al danno all’immagine, come
quantificato dalla Procura attrice, ritiene questo Collegio interamente
dimostrato il suo verificarsi. Infatti il disdoro arrecato alla Pubblica
Amministrazione come conseguenza della condotta illecita di tutti i convenuti
configura una seconda posta di danno anch’essa di natura patrimoniale, del
tutto scissa dalla precedente della quale si è finora parlato. La Corte di Cassazione (Sezz. UU. n. 5668/97) ha,
infatti, precisato che quando si parla di danno morale nei giudizi dinanzi a
questa Corte non si ha riferimento al c.d. pretium
doloris ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio
il quale “ se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è,
tuttavia, suscettibile di valutazione patrimoniale”. In tal modo il danno all’immagine della P.A. ha
finito per essere disancorato dall’illecito penale e dalla disciplina di cui
all’articolo 2059 c.c. attinente ormai al solo danno morale in senso
stretto, per andare a confluire nella categoria generale di danno risarcibile
disciplinata dall’articolo 2043 c.c.. Tale ricostruzione ha consentito la tutela
risarcitoria del bene immagine senza alcun riferimento alle eventuali
conseguenze che da tale lesione possono derivare, per cui questo Collegio, in
adesione alla prevalente giurisprudenza di questa Corte dei conti e mutuando
la terminologia elaborata dalla dottrina sulla distinzione tra danno-evento e
danno-conseguenza, ritiene che il danno all’immagine e al prestigio della
Pubblica Amministrazione appartenga al genus
del danno-evento. Ciò comporta, da un lato, una tutela analoga del
bene immagine della persona giuridica a quella prevista per beni primari e di
fondamentale rilevanza costituzionale quali la salute e la integrità fisica
delle persone fisiche, dall’altro la non necessarietà di provare l’effettiva
erogazione di somme per il ripristino del danno sofferto. In ordine alla valutazione di detto danno, soccorre
necessariamente la valutazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., che
è norma che si rivolge al Giudice per determinare la misura di un danno
oramai accertato ma non comprovabile nel suo preciso ammontare. Parte attrice ha fatto una richiesta di ristoro
pari ad €. 600.000 che il Collegio ritiene equa, anche alla luce dei criteri
“oggettivo”, “soggettivo” e “sociale” elaborati dalla
giurisprudenza come parametri per la valutazione di equità. In relazione al primo parametro va considerata la
gravità dell’illecito in relazione agli effetti sull’azione
amministrativa: da quanto esposto il fenomeno della corruzione, del falso e
della truffa nei pubblici uffici costituisce una gravissimo pregiudizio che
non può che essere duramente sanzionato in quanto che costituisce un fattore
di scostamento notevole dal canone di buon andamento, e questo a prescindere
dalle note disfunzioni del settore sanitario fatte presenti in udienza dalle
difese che non diminuiscono il grado di disdoro collegato alla commissione dei
reati e non possono giungere a giustificare o, per così dire, a compensare
condotte altrettanto riprovevoli alla coscienza sociale. Se a tale valutazione si aggiunge quella “
sociale”, cioè la diffusione avuta all’interno della comunità laziale e
dell’intera collettività nazionale, atteso il clamore che hanno provocato
le notizie connesse agli eventi in esame, il pregiudizio arrecato
assume il carattere di non tenue intensità. Né la costituzione in
giudizio dell’ASL può ritenersi elemento riparatore del pregiudizio
arrecato, quasi a voler dire che la commissione dei gravissimi reati possa
essere compensata dalla richiesta di giustizia avanzata dall’Azienda. Anche
per quanto concerne il profilo soggettivo, si tratta di azioni criminose
compiute da funzionari di alto livello dell’Amministrazione ricoprenti
incarichi di vertice nella Pubblica Amministrazione ed aventi qualifiche
elevate e, quindi, idonee più di altre a legittimare un affidamento nell’opinione
pubblica, valore che è stato fortemente messo in discussione e che per tale
motivo occorre ripristinare. Pertanto, sulla base delle valutazioni congiunte così esposte, il Collegio ritiene equo un ristoro per il danno all’immagine pari alla somma chiesta dalla Procura e pari ad €. 600.000 da attribuire in via solidale a tutti i convenuti. Sulla somma
dovuta a titolo di ristoro del danno patrimoniale complessivamente
quantificato in €.7.323.458,79 e ripartito nei modi richiesti in
citazione, deve essere corrisposta la
rivalutazione monetaria decorrente dalla data del fatto dannoso al momento del
deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal momento del
deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo. I disposti
sequestri sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della
presente pronuncia. Le spese
seguono la soccombenza. PQM La Sezione
giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna
la signora Mazzanti Loredana al pagamento in favore dell’erario, ed in
particolare a favore dell’ASL RM/B, della somma di euro 1.715.445,16,
con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione. Condanna,
altresì, Celotto Mario, Ippopotami Paolo e Garrioli Tiziana al pagamento in
solido in favore dell’erario, ed in particolare dell’ASL RM/B della somma
di euro 5.008.013, 63 con
rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione. Condanna,
infine, tutti i sopracitati convenuti al risarcimento in solido a favore della
predetta ASL RM/B del danno all’immagine quantificato in euro 600.000,00 con
rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione. I disposti
sequestri sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della
presente pronuncia. Le spese di
giudizio, liquidate nell’importo di €.
seguono la soccombenza. Così deciso
in Roma nelle camere di consiglio del 10 e del 18 marzo 2008. L’estensore
Il
Presidente Primo Ref.
Stefano PERRI
Pres.Sez. Salvatore NOTTOLA
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