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n. 694 del 15 aprile 2008: lavori di
ricostruzione della città di Ancona. Limiti dell’affidamento approvato ed
esclusione di altri lavori svolti dall’impresa su richiesta del Comune di
Ancona. Danno erariale derivante da esorbitanza dei prezzi dell’appalto dovuta
ad erronea applicazione dei sovrapprezzi, all’introduzione di nuovi prezzi non
approvati e all’applicazione di un erroneo coefficiente di aggiornamento
prezzi. Ulteriore posta dannosa derivante da cospicue anticipazioni erogate
non commisurate all’entità dei lavori svolti.
REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la regione Lazio,
composta dai seguenti magistrati: Dott..Salvatore NOTTOLA
Presidente Dott.ssa Pina
Maria Adriana LA CAVA
Consigliere Dott . Stefano PERRI
1^ Referendario relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA
nel giudizio di responsabilità n. 47095 ad istanza del Procuratore regionale nei confronti dei sigg.ri:
1.
MATTIOLO Vincenzo, nato a Palermo il 4.4.1933,
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio
dell’avv. Giulio Correale che lo rappresenta;
2.
SORTINO Lamberto, nato a Migliarino (FE) il
4.9.1927, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Libertà n. 13, presso lo
studio dell’avv. Orlando Sivieri che lo rappresenta;
3.
ROMANO Omero nato a Napoli il 5 marzo 1922,
elettivamente domiciliato in Ancona via Marsala n. 12 presso lo studio dell’Avvocato
Vittorio Micucci che lo rappresenta;
4.
PROST Filippo, nato a Palermo il 25.12.1933,
rappresentato dall’avv. Claudia Cardenà ed elettivamente domiciliato in
Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 17, presso lo studio dell’avv. Antonio
Fiorella;
5.
GIORDANI Claudio, nato a Roma il 25.10.1952,
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 108, presso lo
studio dell’avv. Marco Flecchia che lo rappresenta unitamente all’Avvocato
Paolo Giovannelli;
6.
DI PALMA Gabriele, nato a Gravina di Puglia (BA) il
17.1.1927 ed elettivamente domiciliato in Roma via G.P. da Palestrina n. 19
presso lo studio Fiorella, rappresentato dall’Avvocato Claudia Cardenà;
7.
D’ANCONA Antonio, nato a Tunisi il 26.10.1926,
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni n. 23, presso lo studio
dell’avv. Fabio Rocco che lo rappresenta unitamente all’Avvocato Piero
Conti;
8.
SOCIETA’ ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA SRL,
rappresentata dagli avv.ti Piero D’Amelio, Piero Giuseppe Parodi, Gabriele
Gusella e Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2. Visto l'atto introduttivo, iscritto al numero 47095/R (già 867/R) del registro di segreteria e gli altri atti e documenti del giudizio; Uditi nella pubblica udienza del giorno 7 Febbraio 2008 il relatore, Primo referendario dott. Stefano Perri, il P.M. rappresentato in udienza dal vice Procuratore generale dott. Massimo Di Stefano, nonché gli avvocati Giulio Correale per Mattiolo, Angelo Clarizia per Società Adriatica costruzioni, Claudia Cardenà su delega dell’Avvocato Gusella per Società Adriatica costruzioni e per Di Palma e Prost; Paolo Giovannelli per Giordani, Fabio Rocco per D’Ancona e Orlando Sivieri per Sortino; FATTO
Il presente
giudizio trae origine dal ricorso per sequestro conservativo e contestuale
atto di citazione in data 24 ottobre 1997, con il quale il Vice Procuratore
generale dott.ssa Rita Loreto, in servizio presso la Procura regionale del
Lazio, chiamava in giudizio le persone innanzi indicate, in relazione a
presunti danni erariali connessi con l’esecuzione del cd. 7° lotto dei
lavori relativi al Piano di ricostruzione di Ancona. L’affidamento dei
lavori suindicati, concernente la realizzazione dell’asse viario Nord-Sud,
era avvenuto con due distinte concessioni: l’una assentita con i decreti del
Ministero dei lavori pubblici n. 5817/77 e n. 1319/80 (c.d. PR-1 relativo al
progetto 6.2.1975/10.10.1975 per 22 miliardi circa), l’altra successivamente
assentita con i decreti ministeriali nn. 291/85 e 1003/86 (c.d. PR-2 relativo
al progetto 15.5.1980/26.11.1980 per 177 miliardi circa) e riguardante un
prolungamento dell’asse viario Nord-Sud.
In riferimento a
tale secondo progetto, la Giunta Comunale di Ancona il 15 gennaio 1980 - con
delibera n. 90 - chiedeva l'ulteriore intervento dello Stato per i lavori di
completamento del 7' lotto, nonchè che venisse autorizzato l'Ente, già
Concessionario per il PR-1, l’Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., a
redigere il relativo progetto esecutivo generale. Il progetto
15.5.80, una volta redatto, veniva trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici
con una lettera, a firma del Sindaco Monina, con preghiera di rapida
approvazione attesa l’urgenza, dal momento che il Piano di Ricostruzione di
Ancona era ormai in scadenza (31.12.80). Il 23.7.80 la
Giunta Comunale, intanto, varava la delibera n. 1199 con cui il progetto
15.5.80 - peraltro non ancora approvato dal Ministero - veniva variato. Le
varianti riguardavano sostanzialmente gli incroci Via Palestro-Via Giannelli
ed una più adeguata illuminazione lungo l'asse Nord-Sud per le sue
caratteristiche di scorrimento urbano. Successivamente con
una nuova delibera, la n. 1247, si decideva una ulteriore variante al PR 2 per
adeguarlo alla variante del PRG comunale nel frattempo intervenuta. Le
varianti predisposte con la delibera n. 1199 (affidate, quanto alla redazione
progettuale, sempre all'Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l.), venivano
presentate in data 26.11.80, costituendo integrazioni all'originario progetto.(15.5.1980). Contemporaneamente
il Concessionario offriva all'Amministrazione concedente, autonomamente ed
unilateralmente, un "atto di sottomissione" per i lavori relativi al
medesimo progetto. Con tale atto, il Concessionario veniva ad accettare
clausole, patti e condizioni ancora in realtà inesistenti e che avrebbero
potuto essere stabiliti soltanto con il decreto di approvazione del progetto e
di finanziamento dell’opera, quando e se fosse stato emanato (il D.M.
relativo verrà emanato solo nel 1985). Allo stesso tempo,
l’Adriatica costruzioni prevedeva, del .tutto autonomamente, l'importo dei
lavori per Lire 67.445.000.000 "agli stessi patti, prezzi, e condizioni
dell'originario progetto del 7° lotto" (di cui era già concessionaria
in base ai DD.MM. 5817/77 e 1319/80); e "ferma restando la revisione
prezzi per l'intero importo secondo le modalità del Disciplinare 5581". Nello stesso atto
di sottomissione, peraltro, veniva contenuta anche l'indicazione dei tempi per
l'esecuzione dei nuovi lavori fissata in 3320 giorni. Il "progetto
80", la cui validità era terminata il 31 dicembre 1980, era stato
trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla Direzione Generale
Edilizia Statale del Ministero con una lettera, (la n. 489 del 17 aprile 1981
a firma Gizzi), che esprimeva una principale raccomandazione, ossia quella di
esaminare il progetto soltanto sotto l'aspetto tecnico-urbanistico in quanto
la sua validità era terminata, oltre a rappresentare alcune perplessità in
merito a come dovessero essere considerati questi nuovi lavori e, cioè, se
come prosecuzione degli originari o dei veri e propri nuovi interventi. Il Cons. Sup.
LL.PP. esprimeva, con il voto n. 209 del 14.5.1981, tra l’altro non
vincolante, parere favorevole in relazione al progetto esaminato, stabilendo
che:
1.
sia il progetto di completamento dei lavori
della strada Nord-Sud di cui alla delibera n. 750 del 12 maggio 1981 sia il
“progetto 80” sono meritevoli di approvazione in linea urbanistica e
tecnica e le opere relative sono strettamente connesse, integrative e di
completamento di quelle in corso di esecuzione con il progetto già finanziato
con D.M. 1319 del 26.6.1980; tra le predette opere, quelle strettissimamente
connesse con quelle in corso di esecuzione sono quelle specificamente
indicate; e “sembra conveniente ed opportuno per l’Amministrazione
assentire i lavori sopra previsti all’Ente concessionario dei lavori in
corso”;
2.
"il tempo per dare ultimate le opere è
da proporzionare in relazione ai lavori che saranno finanziati";
3.
"è da applicare all'importo dei nuovi
lavori una riduzione del 5%";
4.
"in relazione a quanto sopra, è, infine,
da modificare l'atto di sottomissione rilasciato dal Concessionario in data
26.11.1980". Il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, dunque, dava una valutazione consultiva di
congruità del progetto sotto il profilo squisitamente tecnico-urbanistico;
sottolineando, peraltro, che soltanto una parte delle opere ivi previste
potevano essere considerate “varianti" (quelle strettissimamente
connesse) alla prima concessione approvata con DD.MM. 5817/77 e 1319/80. Nonostante la
chiara dizione del parere, il 4
febbraio 1982 il Capo di Gabinetto, con nota n. 598 indirizzata alla Direzione
Generale, (basandosi anche sull’interpretazione del voto 209 fornita da uno
dei relatori del medesimo voto, l’Ing. D’Ancona, su sollecitazione dello
stesso Gabinetto) concludeva che tutte le opere ricomprese nel “progetto 80”
dovessero considerarsi “varianti” alle opere già in corso di esecuzione
(PR-1), sia quelle strettamente connesse che quelle strettissimamente
connesse; che pertanto, trattandosi per l'appunto di "varianti" alla
prima concessione (PR-1), tutte le predette opere rientrassero nella
competenza dello Stato e fossero meritevoli di approvazione; infine, che
nessun argomento in senso contrario si sarebbe potuto desumere dalla mancanza
di fondi per finanziare i lavori. Successivamente al
voto 209, e fino al 1984, il procedimento amministrativo di formazione del
provvedimento di affidamento dei lavori del progetto relativo al PR-2 subìva
un certo rallentamento. Subito dopo,
entrava in vigore la legge 363 in data 24 luglio 1984, il cui articolo 13
novies decies specificamente riguardava la città di Ancona modificando
radicalmente il tessuto normativo precedente. In particolare, per
il Piano di ricostruzione di Ancona, veniva stabilita la ripresa della propria
efficacia fino alla completa attuazione, individuando nel Comune di Ancona il
soggetto legittimato alla proposta di progettazione e di eventuale variante
ed, invece, nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto competente all’approvazione
dei progetti e delle varianti, alla scelta del Concessionario ed, infine, all’emanazione
del decreto di affidamento dei lavori, stabilendo il costo dell’opera e la
relativa copertura finanziaria. Nella citata norma si stabiliva che, con
apposita concessione, venivano ad essere regolati i rapporti tra Ministero e
Concessionario nella quale sarebbero state previste la misura delle
anticipazioni, le penalità per i ritardi ecc anche in deroga alla normativa
vigente. Dopo la legge n.
363/1984, nell'ambito della “seconda concessione”, veniva ad essere
assunta la delibera n. 1173 dell’8.10.1984,
con la quale si stabiliva di affidare, nelle more dell’emanazione del
decreto ministeriale, alla società Adriatica Costruzioni Ancona la
prosecuzione temporanea di parte dei lavori relativi al progetto-stralcio
approvato in precedenza. Entrambi gli affidamenti non beneficiavano ancora di
alcuna copertura finanziaria, in assenza dell'invocato decreto ministeriale. Nel mentre l’Adriatica,
chiedeva che i lavori del progetto 15.5.1980/26.11.1980 venissero ad essa
immediatamente assentiti agli stessi patti, prezzi e condizioni dei lavori in
corso e con l’anticipazione del 50%. Il 18.12.1984 la
Direzione Generale Edilizia, con nota 1369, scriveva al Servizio Operativo per
la Provincia di Ancona c/o il Provveditorato alle OO.PP. in merito alla
opportunità di procedere ex art. 8 L. 741/81 all’aggiornamento dei prezzi
di progetto (approvato con nota 209 del Cons. Sup. Lavori Pubblici), posto che
gli stessi risalivano all’ottobre del 1977 (il “progetto 80” di
completamento del 7° lotto, infatti, si riportava ai prezzi della 1^
concessione già affidata con i DD.MM. 5817/77 e 1319/80); tenuto conto,
altresì, dell’emanazione della legge 363 e, dunque, della necessità del
Ministero per i Lavori Pubblici di emanare i relativi decreti di affidamento.
Chiedeva, inoltre, la competente Divisione, una rivalutazione dei tempi di
esecuzione delle opere, previsti progettualmente in 3320 giorni - circa 14
anni - (periodo quantomeno apparentemente lunghissimo ed ingiustificato in
relazione alla natura e all'entità dei lavori, nonchè alla urgenza dei
medesimi vista la contingente situazione della città di Ancona), avuto
riguardo eventualmente anche alla possibilità di istituire più punti di
attacco. Il 5 febbraio 1985,
dopo varie sollecitazioni, il Servizio Operativo, con nota n. 159, rispondeva
di aver calcolato - come richiesto - il valore del coefficiente di
aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 8 L. 741/81, nonchè quello
revisionale, individuando in quest'ultimo il coefficiente moltiplicatore (pari
a 3,305) da applicarsi nella fattispecie. Quanto ai tempi,
questi venivano determinati in 2892 giorni lavorativi (preventivando 144
giorni improduttivi l'anno per festività, fine settimana, tempo cattivo). L'Adriatica
Costruzioni Ancona, tuttavia, con lettera 6.2.85 palesava il proprio
convincimento in ordine al fatto che i giorni produttivi come calcolati dal
Servizio operativo fossero in realtà inferiori a quelli effettivi; chiedendo
che gli stessi fossero rideterminati in 180 giorni l’anno (tenuto conto
delle ferie dei singoli dipendenti); ed il S.O. l’11.2.85 esprimeva parere
favorevole alla predetta richiesta dell’Ente concessionario. Il 20.2.85 la
Direzione Generale, con nota 260 stabiliva che la concessione dei lavori di
completamento del 7° lotto venisse affidata alla Società Adriatica
costruzioni, a determinate norme e condizioni fra cui: -
“La concessione attuativa viene accordata nel limite delle somme autorizzate
dalla legge per cui, qualora esse non consentano la realizzazione dell’intero
progetto, i lavori dovranno essere ricondotti solo ed esclusivamente nell’ambito
delle somme disponibili. In siffatta evenienza codesto concessionario nulla
avrà a pretendere a qualsiasi titolo. I lavori eventualmente ordinati
potranno proseguire mediante atto aggiuntivo allorchè verranno autorizzati
nuovi fondi. Il quadro economico della presente
concessione verrà determinato con il decreto di approvazione del progetto e
di affidamento lavori sulla base dei prezzi aggiornati...”; - “il tempo utile per dare ultimati i
lavori, così come la misura dell’anticipazione, sarà fissato nel decreto
di affidamento della concessione ex art. 13 novies decies co. 7 lett. D) legge
363”; - “la revisione prezzi non è
accordata sull’ammontare pari a quello anticipato ai sensi della normativa
vigente”; - “sull’importo dei lavori che
risulterà dall’aggiornamento prezzi sarà applicata la riduzione del 5% ai
sensi dell’art. 12 lg. 3.1.1978 n. 1”; - “per tutto quanto non espressamente
stabilito nella presente valgono le condizioni di cui alla lettera
disciplinare n. 5581 del 24.11.1977, che si intendono qui richiamate, tenuto
conto delle norme di legge nel frattempo intervenute”. Il 23 febbraio 1985
l'Adriatica, con firma dell'amministratore unico Camillo Florini, dichiarava
di accettare la concessione per l'esecuzione dei lavori del piano di
ricostruzione di Ancona ricompresi nel progetto '80, alle condizioni di cui al
disciplinare 260 citato, salvo "in relazione a quanto precisato nel punto
4 delle citate norme e condizioni" richiedere che la anticipazione
venisse riconosciuta "così come richiesto nell'atto di sottomissione
26.11.80" Medio tempore, in
data 21 febbraio 1985 il Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici, con voto
n. 100 aveva espresso motivato parere sul calcolo dei tempi di esecuzione
delle opere, concludendo per la congruità della previsione complessiva di
durata del programma di lavori in 2892 giorni, conformemente alle
determinazioni del S.O.di Ancona; ritenendo, viceversa, pari a 240 giorni e
non a 180 quelli lavorativi per anno. Esauriti tali atti,
veniva emanato il D.M. n. 291 del 6.3.1985 (il primo dei tre decreti
ministeriali che regoleranno la c.d. “seconda concessione”). Con esso si
approvavano i lavori del “Progetto 80”, (prolungamento dell'Asse Nord.-Sud
fino a Via Bocconi, interventi su Piazza della Libertà, e incroci di Via
Giannelli con Via Palestro nonchè sul versante sud, fino alla strada statale
16 "Adriatica"), per un importo di lire 161.763.915.000 circa; si
dava l'affidamento in concessione all'Adriatica Costruzioni Ancona “secondo
i patti e le condizioni della ministeriale n. 260 del 20.2.85”, (parte
integrante di questo decreto, accettata come già, visto dal Concessionario in
data 23.2.85), nei limiti della opere previste; si ribadiva che i lavori che
non sarebbero stati eseguiti per esaurimento fondi avrebbero potuto proseguire
mediante atto aggiuntivo allorché nuove disponibilità di fondi lo avessero
consentito e che il Concessionario nulla, comunque, avrebbe potuto pretendere,
a qualsiasi titolo, nell'eventualità che non fosse possibile per mancanza di
fondi realizzare tutte le opere previste in progetto. Anche il D.M. 291,
come già la nota 260, richiamava, peraltro esplicitamente, il “disciplinare”
5581 del 1977 ”compatibilmente con le norme di legge nel frattempo
intervenute”, accettando, altresì, l’atto di sottomissione 26.11.1980 in
via subordinata, tuttavia, alle condizioni della ministeriale n. 260. Nel maggio 1985 la
società concessionaria presentava ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del
D.M. 291 nella parte in cui non ricomprendeva nella concessione i lavori di
costruzione del c.d. “asse attrezzato” (che l'amministrazione aveva
ritenuto di competenza dell'ANAS) nonchè per alcune altre sue disposizioni
particolari: misura della anticipazione accordata in percentuale inferiore a
quella richiesta; tempi di esecuzione dei lavori immotivatamente ridotti con
riferimento sia a quelli complessivi che a quelli lavorativi, utili per anno. La tesi
dell'Adriatica, era sostanzialmente che, per effetto dell’articolo 13 novies
decies della legge 363/84, l’atto di sottomissione 26.11.1980 fosse divenuto
parte integrante del progetto ed elemento contrattuale essenziale vincolante e
regolante tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. In data 23 luglio
1985, con nota Ministeriale n. 653 (a firma del dr. Prost) la Direzione
Generale Edilizia Statale - Divisione 6^ - in risposta ad una richiesta di
rapporto dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito al predetto ricorso
amministrativo, esprimeva motivato parere che la legge 363/84, (contrariamente
a quanto ritenuto dall'Adriatica con perorazione “pro domo sua”) non
avesse voluto affatto “occuparsi dell'Ente Esecutore e meno che mai della
unicità dello stesso" ma, che avesse soltanto inteso "legittimare
alla concessione dell'esecuzione dei lavori col sistema della trattativa
privata”. Conseguentemente, soltanto criteri di convenienza ed opportunità
- come ad esempio la progettazione su disposizione del Comune delle opere già
eseguite - avevano consigliato la prescelta della società Adriatica
Costruzioni Ancona anche per i lavori del PR 2. Quanto poi all'atto di
sottomissione 26.11.80, allegato al progetto unicamente a tutti gli altri
elaborati ed insieme a questo "approvato (salvo alcune modifiche) dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici solo in linea tecnico urbanistica,
tale documento non aveva altro valore che quello di proposta unilaterale del
privato alla stipula del contratto concessorio e, come tale, pertanto, non
avrebbe mai potuto assurgere per effetto del 7° comma dell'art. 13 novies
decies a dignità di consenso formato e protetto perchè vincolante per
entrambe le parti". Con sentenza del 4
giugno 1986 il TAR Lazio, pronunciando sul ricorso dell'Adriatica, in parte lo
respingeva, stabilendo definitivamente la competenza dell'ANAS in materia di
esecuzione del cosiddetto asse attrezzato, ed in parte disponeva procedersi ad
ulteriori incombenti istruttori riservandosi, ogni ulteriore pronuncia in
merito. La causa successivamente veniva tuttavia perenta per cessazione della
materia del contendere quando, a seguito del D.M. n. 1003 del 20 novembre
1986, l'Adriatica si vedeva riconosciute tutte le avanzate richieste:
anticipazione al 50% - giornate utili di esecuzione lavori per anno 190 e
quant' altro. Peraltro, nel
novembre del 1985 – mentre era ancora pendente il contenzioso avanti al
giudice amministrativo - la società concessionaria aveva scritto alla
Direzione Generale Edilizia chiedendo: -
l'aumento dell'anticipazione in misura non inferiore al 50% e del 75% una
volta raggiunta l'esecuzione del 40% dei lavori; -
la revisione prezzi anche sulle somme anticipate; -
la riduzione delle garanzie dovute a copertura dell'anticipazione, offrendo a
tal uopo una parte dei crediti vantati dalla Adriatica nei confronti del
Ministero per lavori già eseguiti in relazione al 7° lotto. Il S.O. di Ancona,
sollecitato sulla questione dalla Direzione Generale nella persona del
direttore Gizzi, dava parere favorevole all'accoglimento della richiesta
dell'Ente concessionario, tenuto conto "della sensibile riduzione dei
tempi di esecuzione" apportata in sede di esame del progetto
indicato". Nonostante ciò, il
10 dicembre la Direzione Generale dell’Edilizia determinava comunque
prudenzialmente la misura dell'anticipazione al 20%. Tale orientamento veniva
successivamente recepito nel D.M. 1332 del 13 dicembre 1985. Dai primi mesi del
1986 si instaurava poi un nutrito carteggio tra l'Ente Concessionario e
l'Amministrazione Pubblica avente ad oggetto, in particolare, reiterate
istanze dell'Adriatica Costruzioni Ancona finalizzate ad ottenere l'aumento
della misura dell'anticipazione dal 20 al 50%. In tale contesto trovava
collocazione la nota ministeriale n. 297 del 5 aprile 1986, a firma dell'
allora Direttore Generale all'Edilizia, ing. Di Palma, subentrante a Gizzi, di
fermo diniego alla predetta richiesta, attesa l’insussistenza di adeguate
motivazioni onde consentire l'aumento in deroga (ex art. 13 novies decies co.
7° legge 363) della anticipazione. Qualche mese più
tardi, tuttavia (precisamente il 16.7.1986), lo stesso Di Palma, di fronte ad
un nuovo sollecito dell'Adriatica, scriveva al Consigliere della Corte dei
Conti delegato dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero LL.PP.,
chiedendo un parere in merito alla “nota questione della misura
dell'anticipazione”, lumeggiando stavolta la possibilità di aderire alla
richiesta, tenuto conto che “con il D.M. 291/85 i termini di adempimento
erano stati determinati nella misura ridotta di 2892 giorni” (a fronte dei
3320 previsti in progetto), e che l’anticipazione era stata fissata in
ragione del 20% “senza accettazione della Concessionaria che anzi sul punto
aveva richiamato il menzionato atto di sottomissione del 26.11.1980”. A sua volta, con
lettera 17.7.86 il Sindaco di Ancona faceva presente la necessità che venisse
consegnata alla fruibilità dell'utenza e nel più breve tempo possibile,
l'intera opera o, quanto meno, tratti funzionali della stessa. E la società
Adriatica, con l'occasione, rinnovava le precedenti istanze in ordine
all'aumento dell’anticipazione, avuto riguardo "all'ulteriore sensibile
incremento dello sforzo finanziario preventivato". Conseguentemente la
Direzione Generale, con nota 744 del 22.7.86, investiva della questione il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiedendo all'organo consultivo di
voler esaminare l'influenza del beneficio finanziario richiesto (aumento
dell'anticipazione dal 20% al 50%), sul nuovo termine tecnico di adempimento,
tenuto conto che la deroga alla misura già accordata dell'anticipazione
avrebbe avuto fondata giustificazione nell'accelerazione delle lavorazioni
(essendo stati ridotti i tempi di 428 gg ed avendo accettato l'impresa di
fornire nel più breve tempo possibile tratti di viabilità funzionale). Quasi
contemporaneamente, il Capo di Gabinetto Coraggio, scrivendo al Direttore
generale, Di Palma, sottolineava l'opportunità di rivedere l’intera materia
alla luce anche della normativa introdotta dalla 363/84, considerata,
comunque, la natura di nuova concessione dei lavori di completamento del 7'
lotto. Nonostante tale
invito, la Direzione Generale, con nota n. 950 del 17.10.1986, ancora pendente
la pronuncia del Consiglio Superiore, riproponeva l'impostazione già in nuce
nella lettera del 16.7.1986, riprendendo le proprie tesi (efficacia giuridica
vincolante dell'atto di sottomissione a seguito della approvazione del voto
209/81 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici; legittimità dell'aumento
dell'anticipazione dal 20 al 50%, anche in virtù della riduzione dei tempi
contrattuali, imposta con il D.M. n. 291/85). Il 30 ottobre dello
stesso anno il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, aderendo all’impostazione
del Di Palma, con voto n. 369 sanzionava la validità dell'atto di
sottomissione rilasciato dal Concessionario il 26.11.80, stabilendo che: -
nel D.M. n. 291/85 la misura dell'anticipazione dovesse essere già assentita
nella misura del 50% dell'importo contrattuale; -
i giorni lavorativi annui dovessero essere considerati nel numero di 190 (a
fronte dei 240 ivi previsti); -
il pegno dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione potesse essere
ritenuto valido al solo fine della costituzione in garanzia da prestarsi a
fronte dell'anticipazione. In altri termini,
ad avviso del Consiglio superiore, per effetto dell'approvazione del
"progetto 80" (con tutti gli elaborati ad esso relativi fra cui
anche l'atto di sottomissione) avvenuta con delibera comunale 468 del 17.3.81,
sulla scorta del parere 209 del 14.5.81 del Consiglio Superiore Lavori
Pubblici, nonchè dell'entrata in vigore dell'articolo 13 novies decies. L.
363/84, l'atto di sottomissione 26.11.80 fosse venuto “… a costituire
elemento contrattuale del progetto approvato, vincolante per l'Amministrazione”
ancorché con alcune precisazioni e modifiche, "… ma non certamente
sull'affidamento di tutti i lavori approvati e sulla misura dell'anticipazione”. Successivamente al
voto 369 cit., il Gabinetto, con lettera del 20.11.86 a firma Coraggio,
scriveva alla Direzione Generale (nota 5492), manifestando il proprio dissenso
sia quanto all'aumento dell'anticipazione (se motivato come sopra) ed anche
quanto alla prestazione della garanzia, per l'evidente aticipità della stessa
e perchè i crediti offerti risultavano oltretutto in contestazione, (e dunque
non certi). Nonostante la
predetta lettera di invito ad un ripensamento globale della materia, il 28
novembre 1986 venivano emanati il D.M. n. 1003 ed il D.M. 1007. Con il primo
provvedimento si accordava all'Adriatica Costruzioni Ancona l'anticipazione
del 50% del prezzo netto dei lavori; i giorni lavorativi annui venivano
determinati nel numero di 190; si stabiliva che l’eventuale premio di
accelerazione fosse di Lire 12.000.000 al giorno; ed infine, si affermava l’idoneità
delle garanzie previste; con il secondo, veniva concessa all'Adriatica la
realizzazione di tutti i lavori del Piano di Ricostruzione di Ancona, anche
quelli relativi alla viabilità urbana in ambito portuale (ai sensi dei DD.MM.
291 e 434/85), con limite d'impegno di 180 miliardi compresa la revisione
prezzi e con tempo di esecuzione pari a 3301 giorni. Successivamente, il
D.M. n. 973 del 24.11.1989, a firma del Dirigente Superiore Vicario, Prost,
accordava all'ente Concessionario l'ulteriore aumento del 25% sulla misura
dell'anticipazione (portata quindi al 75%) motivandolo con il raggiungimento
del 40% dell’ importo totale dei lavori. Nel dicembre del
1990 il Comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria di Ancona, Colonnello
Pagani, riferiva alla Procura della Repubblica della medesima città l’esito
delle indagini conoscitive affidategli in merito alla esecuzione dei lavori
compresi nel Piano di Ricostruzione di Ancona, dalle quali emergeva la forte
probabilità che fosse stata realizzata una truffa di ingenti proporzioni ai
danni dello Stato e del Comune di Ancona riguardante, in particolare, la
fraudolenta esorbitanza (rispetto a quelli correnti di mercato) dei prezzi
contrattuali applicati per l'esecuzione delle opere ricomprese nel Piano di
ricostruzione, attraverso l’utilizzo, tra l’altro, di un meccanismo di
aggiornamento prezzi (il c.d. coefficiente moltiplicatore) il cui calcolo si
ipotizzava dai militi essere stato determinato in modo del tutto scorretto.
Venivano formulati vari capi di imputazione ai danni degli odierni
convenuti e di altri poi assolti o deceduti. In seguito alle
vicende anche penalistiche relative al PR2 di Ancona, il 7 ottobre 1992 con
D.M. n. 992/S, il Ministero LL.PP. annullava tutti i decreti ministeriali
relativi all'affidamento in concessione dei lavori del 7° lotto (sia quelli
relativi alla prima che alla seconda concessione) per palese violazione delle
direttive comunitarie, in particolare per aver disatteso la normativa
introdotta con la legge n. 584/77, la quale vietava il ricorso alla trattativa
privata per affidare appalti (o concessioni di costruzione) di importo
superiore al miliardo di lire; annullamento poi impugnato dall'Adriatica
davanti al TAR Lazio e da questo deciso, con sentenza del 16 giugno 1993, nel
senso di sospendere il giudizio in corso causa la necessità di risolvere una
pregiudiziale comunitaria relativa all'interpretazione delle norme in oggetto,
con conseguente rimessione degli atti avanti alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee ex art. 177 del Trattato istitutivo CEE. Con nota n.
64/63/72 del 25.2.1997, agli atti, il Min. LL.PP., Dir. Gen. Ed. Statale, ha
comunicato che il TAR del Lazio, Sez. III, con decisione definitiva n. 1834
del 3.7./7.10.1996 ha dichiarato, tra l’altro, l’improcedibilità delle
impugnative proposte dalla Soc. Adriatica Costruzioni Ancona avverso
provvedimenti ministeriali e comunali, strettamente connessi alla legge n.
317/1993. Successivamente all’annullamento
delle concessioni assentite alla società predetta facente capo al socio di
maggioranza Longarini Edoardo era infatti intervenuta in data 12 agosto 1993
la legge n. 317 (Norme generali per il completamento dei piani di
ricostruzione post-bellica) la quale sanciva definitivamente la perdita di
efficacia - dalla data di entrata in vigore - dei piani di ricostruzione degli
abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre
1951, n. 1402. La citata legge n. 317 all’art. 2, co. 1° disponeva, in
particolare, la “revoca di diritto delle concessioni in corso di cui all’articolo
16 della legge n. 1402/1951, già affidate per interi piani o per lotti di
essi”, la definizione contabile dei lavori in corso relativi a lotti
già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, ed il
conseguente “recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso
rispetto all’effettivo valore dei lavori eseguiti”. Con sentenza non
definitiva n. 316 del 15 novembre 1994, il Tribunale di Ancona ha assolto il
deceduto Mascino Giancarlo per non aver commesso il fatto ed ha condannato
tutti gli altri imputati a complessivi 52 anni di reclusione. Avverso tale
sentenza è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di
Ancona Poco prima della
sentenza penale d’appello la Procura Regionale della Corte dei conti per le
Marche, con atto in data 10.5.1996 notificato in data 20 maggio 1996, inviava
a Mattiolo Vincenzo, Sortino Lamberto, Romano Omero, Prost Filippo, Giordani
Claudio, Di Palma Gabriele, Carbone Carlo, D’Ancona Antonio, ed alla
Società Adriatica Costruzioni Ancona Srl nella persona del legale
rappresentante sig. Callea Giuseppe (poi deceduto nel luglio 1997)
comunicazione con invito a fornire deduzioni ai sensi dell’art. 5 del D.L.
15.11.1993, n. 453 convertito in legge 14.1.1994, n. 19, quali responsabili
dei seguenti addebiti: -
danno erariale di Lit. 109.000.000.000 al novembre 1992; -
danno pubblico in pregiudizio del Comune di Ancona di Lire 70 miliardi al
15.11.1994 (data di conclusione del proc. penale di I grado); -
danno morale per la P.A. da determinarsi equitativamente nella misura non
inferiore al 10% degli importi di danno patrimoniale accertato. Con interessi
e rivalutazione monetaria. Nel testo dell’invito
a dedurre si faceva, altresì, chiaro riferimento all’effetto interruttivo
della prescrizione ad esso collegato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 quater L.
14 gennaio 1994 n. 20, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 26 aprile
1996, n. 215, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639 di conversione del D.L. n. 543 del 23 ottobre 1996, recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte di conti. Avendo avuto
notizia della notifica dell’invito a dedurre per le vicende connesse al
Piano di Ricostruzione di Ancona da parte della Procura Regionale per le
Marche, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale per il
Lazio - presso la quale fin dal 13.6.1990 risultava aperta altra vertenza per
la medesima vicenda - in data 12.6.1996 sollevava questione di competenza
territoriale asserendo che, seppure taluni dei fatti dannosi collegati alla
vicenda erano stati commessi da funzionari e dipendenti pubblici aventi uffici
con sede nella regione Marche, tuttavia quelli di maggiore spessore
penalistico erano riconducibili a comportamenti dolosi di dirigenti e
funzionari appartenenti ad Amministrazioni centrali aventi sede nella regione
Lazio; inoltre, veniva evidenziato che, nella fattispecie, l’evento lesivo
fosse costituito, in massima parte, dai maggiori esborsi finanziari sostenuti
dallo Stato, ed in particolare dal Ministero dei Lavori Pubblici, per la
esecuzione di un’opera pubblica rivelatasi spesso priva di utilità perchè
rimasta incompiuta o comunque di utilità sproporzionata (per difetto) al
costo sopportato. A seguito di ciò,
il Procuratore Regionale per le Marche, ordinava la trasmissione degli atti
del fascicolo alla Procura Lazio. Quasi tutti gli
intimati presentavano le rispettive deduzioni non accolte e quindi veniva
formulato l’atto di citazione. Ad avviso dell’organo
requirente, la sentenza penale di primo grado ha messo in luce la gigantesca e
sistematica truffa posta in essere ai danni dello Stato e del Comune di Ancona
dal costruttore Longarini il quale, corrompendo funzionari della P.A. a
qualunque livello, ha ottenuto di progettare ed eseguire le opere relative al
7° lotto del P.R. di Ancona senza alcuna gara; di decidere unilateralmente le
condizioni contrattuali del rapporto in concessione; di spuntare prezzi
risultati poi essere di almeno un terzo superiori a quelli praticati dall’A.N.A.S.;
di concordare tempi di esecuzione dei lavori pari al doppio di quelli
normalmente previsti per la realizzazione di opere dello stesso tipo; di
essere pagato anticipatamente per delle opere che non ha eseguito sfruttando
una percentuale di interessi sulle somme anticipate che mai viene corrisposta;
di fornire garanzie modeste per far fronte all’anticipazione; di lucrare un
premio di accelerazione di £. 12.000.000 per ogni giorno solare di anticipo
sulla consegna delle opere che, se non fosse intervenuto medio tempore il
decreto di annullamento della concessione, avrebbe fruttato all’”Adriatica
Costruzioni Ancona s.r.l.” circa 35 miliardi di lire. Dall’analisi dei
capi di imputazione e delle conseguenti condanne emerge (sempre per il P.M.)
che i fatti causativi di danno erariale possono ricondursi a comportamenti
illeciti concorrenti di più funzionari, appartenenti sia agli organi
periferici dell’Amministrazione statale siti nel capoluogo marchigiano, sia
a funzionari e dirigenti ai vertici delle strutture ministeriali romane e dell’Avvocatura
dello Stato. Per quel che
riguarda in particolare le singole posizioni dei convenuti, l’atto di
citazione ritiene in tutti i casi che - a prescindere dalla rilevanza penale
attribuita dal Tribunale di Ancona – i comportamenti addebitabili a ciascuno
si debbano qualificare come violativi degli obblighi posti a carico dei
convenuti medesimi per il rapporto, di impiego o di servizio, che li legava
alla P.A.. Nel calcolo del
danno erariale la Procura ha tenuto conto sia delle risultanze delle perizie
disposte durante il processo penale, sia di quanto è emerso dalla motivazione
della sentenza di primo grado e dalle note del Gabinetto del Min. Lavori
Pubblici ( in particolare la n. 1249/50/26-AN del 15.2.1993), indirizzate alla
Procura della Corte dei conti, nelle quali è stata effettuata una sia pur
parziale quantificazione del pregiudizio erariale scaturito dalle vicende
connesse al Piano di ricostruzione di Ancona. E’ stata
quantificata ciascuna voce di danno e sono stati richiesti i sequestri
conservativi. I sequestri ante
causam chiesti dalla Procura venivano autorizzati dal Presidente di questa
Sezione, con decreti in data 21.11.1997, 10.12.1997 e 16.12.1997, fino alla
concorrenza della somma chiesta dal P.M.. Con gli stessi decreti erano,
altresì, fissate le udienze di comparizione innanzi al Giudice designato ex
art. 5, comma 3, L. 14.1.1994, n. 19. I sequestri
venivano confermati anche dal Giudice designato, con ordinanze nn. 51 e 59,
entrambe del 13 febbraio 1998. Avverso dette
ordinanze proponevano reclamo al Collegio, ex art. 5 L. n. 19/94, cit., i
sigg.ri Carbone, Prost, Giordani, Sortino, Romano, D’Ancona, Di Palma e la
soc. Adriatica costruzioni s.r.l., chiedendo la revoca dei sequestri
autorizzati. Con ordinanza n. 94 dell’8 aprile 1998 il Collegio respingeva
tutti i reclami, ad eccezione della parte di sequestro riguardante le quote
sociali dell’Adriatica costruzioni s.r.l., che veniva dunque revocato. Con successiva
ordinanza n. 1006 del 9.7.1998, il G.D., dietro richiesta degli interessati,
revocava il sequestro conservativo nei confronti di Romano, D’Ancona e
Mattiolo, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris per il
primo convenuto (a seguito dell’intervenuta assoluzione, in sede penale, per
non aver commesso i fatti contestati anche dal P.M. contabile), e quello del
periculum in mora per gli altri due. Con ordinanza collegiale n. 1071 del
19.8.1998, era confermata la revoca del sequestro a carico del Romano, mentre
veniva invece confermato il sequestro a suo tempo disposto nei confronti di D’Ancona
e Mattiolo. Nelle more della
definizione del presente giudizio di merito, si sono avuti notevoli sviluppi
delle pendenze penali, relative alle medesime vicende.
Si è avuta,
infine, la sentenza n. 64 della Corte d’appello di Perugia, cui il giudizio
era stato rinviato dalla Cassazione in relazione ai capi ancora da definire e
più precisamente con riguardo ai rispettivi capi di imputazione succintamente
riassunti: Capo A :
corruzione per compiere atti contrari ai doveri di ufficio; Capo B: truffa
nell’applicazione dei sovrapprezzi: Capo C: falso su
calcolo del coefficiente di aggiornamento prezzi; Capo D: truffa
derivante da reato contestato sub capo C; Capo E: corruzione
per compiere atti contrari ai doveri di ufficio; Capo F: truffa per
aver introdotto i nuovi prezzi nel contratto; Capo G: falso
nella stesura del voto del C.S.LL.PP. n. 369/86; Capo H: truffa
derivante da reato contestato capo G; Capo I:
soppressione, distruzione e occultamento di atti; Capi L, M : abuso
di ufficio; Capi N,O,P,Q:
corruzione per diversi atti contrari ai doveri d’ufficio
. Anche questa
sentenza ha confermato le responsabilità dei convenuti, ad eccezione del
Romano assolto per non aver commesso il fatto. Infatti, come è
evidente dal prospetto suindicato, le assoluzioni e i proscioglimenti
pronunciati, hanno come motivazione l’intervenuta prescrizione del reato,
oppure la derubricazione del fatto contestato come reato ma la Corte ha
riconosciuto le singole responsabilità. La medesima
sentenza è stata nuovamente impugnata in Cassazione dai convenuti e dalla
Procura generale. La Cassazione, con sentenza n. 378 del 13 settembre 2002, per quanto
interessa, ha annullato ai soli effetti civili la sentenza della Corte di
appello di Perugia nei confronti di Longarini Edoardo e Giordani Claudio
limitatamente al reato di cui al capo B e ha rinviato per il giudizio ai sensi
dell’articolo 622 c.p.p. alla Corte di Appello di Perugia che, con sentenza
del 12 dicembre 2006, ritenuta la responsabilità penale di entrambi, li ha
condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, danni da liquidarsi in
separato giudizio. Ancora la Corte di Cassazione, nella precitata sentenza, ha annullato
senza rinvio la sentenza perugina del 2001, nei confronti di Florini Camillo
limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al
capo E, essendo intervenuto giudicato di assoluzione per non aver commesso il
fatto. Ha infine annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di tutti gli
altri imputati per i residui reati per cui era intervenuta condanna, perché
estinti per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili. Per quanto riguarda infine le pronunce dinanzi a questa Corte si ricorda
la sentenza parziale n. 2876 del 23 ottobre 2002 con le quali questa Sezione
ha respinto tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito avanzate dai
convenuti, sentenza confermata anche dal Giudice di appello, disponendo la
sospensione del giudizio nel merito fino all’esito dell’attuale grado del
processo penale, allora pendente nuovamente dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione. Dopo la riassunzione del giudizio, questa Sezione ha, con ordinanza n. 666 del 5 agosto 2004, disposto un articolato supplemento istruttorio nel quale era stato ordinato alla Procura regionale di depositare i verbali degli interrogatori e delle deposizioni degli odierni convenuti svoltisi in sede penale, adempimento che risulta essere stato svolto, avendo la Procura depositato in data 29 luglio 2005 la documentazione richiesta. Inoltre, con la citata ordinanza, la Sezione aveva nominato consulente tecnico d’ufficio il Colonnello Ing. Francesco M. Noto, in servizio presso il Comando logistico dell’Aeronautica militare, Reparto Infrastrutture, con lo specifico compito di rispondere a precisi quesiti indicati con le lettere a,b,c,d,e, e ciò al fine di accertare l’entità esatta del prospettato danno erariale scomposto nelle varie sue componenti e, come successivamente rideterminato, sia pur in via subordinata, dalla Procura regionale nella suindicata udienza, sia per tener conto dello stralcio della posizione del Romano di cui il P.M. aveva chiesto l’assoluzione in sede contabile e sia lo stralcio della posizione del Carbone deceduto nelle more del processo Per cui la nuova prospettazione del danno poteva essere la seguente: a) SOVRAPPREZZI NON DOVUTI
LIRE
9.400.000.000 b) NUOVI PREZZI NON APPROVATI
LIRE 4.294.000.000 c) COEFF.TE DI AGGIOR. ERRATO
LIRE 31.766.000.000 d) ANTICIPAZIONI
LIRE
41.190.000.000 RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
LIRE
44.275.000.000
TOTALE
LIRE 130.925.000.000 a cui va aggiunto il danno non patrimoniale per il
10% LIRE 13.092.000.000 ,
per un totale finale di 144,017 MLD pari ad
€ 74.378.600 dal cui importo va detratta la quota spettante al
Carbone deceduto ( 1/8 del totale) pari ad un importo di €. 9.254.300; la
residua somma di prospettato danno erariale ammontava quindi ad €. 65.081.300. Con sentenza n. 3/2007 questa Sezione ha
dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Carbone Carlo, deceduto, in
considerazione del fatto che la Procura regionale ha ritenuto di non dover
procedere nei confronti degli eredi. In data 19 giugno 2007 è stata depositata la
perizia del Colonnello Noto, i cui contenuti si passa ora a trattare,
aggiungendo, per ogni punto, le osservazioni critiche fatte dalla Procura
regionale con memoria del 13 settembre 2007. QUESITO
SUB A) Nel quesito sub a) questa Sezione aveva chiesto al
consulente: “In via generale, per il
principio di effettività del danno erariale e per dare compiuta risposta ai
quesiti successivi, è necessario che il
perito determini, con sufficiente approssimazione, quale era la reale entità
dei lavori comunque eseguiti dall’Adriatica costruzioni Ancona al momento
del decreto ministeriale dell’ottobre 1992, di revoca della concessione.
A tal fine, il Perito medesimo dovrà tenere conto sia della documentazione
ufficiale (es. verbali di collaudo fino a quello del settembre 1991) che di
quanto emerge comunque dagli atti (es. relazione ing. Beer, citata dalle
difese e da sottoporre ad opportuna verifica per vagliarne l’attendibilità)”. Il perito ha fatto presente che alla data dell’ottobre
1992 la società appaltatrice dei lavori aveva eseguito una quantità di
lavori significativamente maggiore di quella indicata nel 18^ stato di
avanzamento lavori del 30 giugno 1990 e pari a lire 94.089.399.681. Infatti, a
detta cifra deve essere aggiunto l’ulteriore importo di lire 91.017.604.644
per un totale finale di lire 185.106.404.300. Tale cifra è stata
successivamente rideterminata dall’Amministrazione che ha prodotto il conto
finale firmato dal Direttore dei lavori e dall’Amministratore unico nella
cifra complessiva di lire 213.497.722.711 che comprende crediti, lavori,
espropri ed IVA. Tale cifra deve essere oggetto di collaudo da
parte della stazione appaltante che, in tal modo, riconoscerà all’impresa
quanto dovuto. Il perito ha, altresì, soggiunto che la
Commissione tecnica del Ministero delle Infrastrutture incaricata di
effettuare il conteggio dei lavori contrattualizzati e non contrattualizzati
afferenti al completamento del 7^ lotto progetto 15 maggio 1980 – 26
novembre 1980 – Viabilità in ambito portuale – Perizia di variante e
suppletiva del 21 gennaio 1987 I e II parte, è pervenuta ad identico
risultato, riconoscendo la fondatezza delle richieste dell’impresa. Sul punto la Procura regionale, con la nota
depositata il 13 settembre 2007, ha dissentito, innanzitutto, dall’impostazione
del quesito formulato da questa Sezione. Secondo l’accusa l’impostazione dell’atto di
citazione, formulato sulla falsariga delle richieste di rinvio a giudizio
penale degli odierni convenuti, ha da sempre avuto come riferimento i soli
lavori contrattualizzati, quelli cioè che erano stati autorizzati dalla
stazione appaltante e per i quali era stato previsto un apposito finanziamento
pari a lire 180 miliardi. Al momento della revoca della concessione, la legge
317/93 ha dettato disposizioni per la definizione contabile di questi rapporti
concessori riferiti ai lotti dei piani di ricostruzione, precisando che la
definizione doveva avvenire con riferimento alla sola documentazione ufficiale
consistente nello stato di avanzamento lavori e, quindi, nella specie al solo
18^ SAL. Per il periodo successivo al 30 giugno 1990 ( 18 SAL) non risulta
prodotta alcuna altra documentazione contabile dei lavori, .dacchè ne
consegue che tutto il calcolo fornito sarebbe a giudizio della Procura non
utile, essendovi ricomprese anche le opere fuori contratto che sono ancora
oggetto di un annoso contenzioso tra impresa e Pubblica Amministrazione e che,
comunque, non sono oggetto del presente giudizio. QUESITO
SUB B) Con
riguardo alla prima voce di danno contestato, quello derivante da sovrapprezzi
non dovuti, era stato chiesto al perito di indicare se davvero i sovrapprezzi
fossero dovuti nella misura in cui vennero determinati, tenuto conto sia di
quanto evidenziato nella relazione disposta dal GIP (10.10.1992 - pagg. 89, 90
e 22) e nella perizia disposta dal Giudice d’appello (pag. 28), da un lato,
che di quanto controdedotto dalle difese. Si rammenta, infatti, che la Procura regionale,
richiamando la perizia disposta dal GIP in data 10.10.1992, ha precisato che
nella relazione generale di progetto si era affermato che “ …..tali nuovi
prezzi si sono resi necessari e per la realizzazione dell’impianto elettrico
e per la costruzione di tipi di opere non previste nel progetto originario e
per l’adeguamento ai maggiori oneri dei prezzi del progetto originario che
prevedeva la realizzazione di opere in aperta campagna, mentre le opere
previste dal presente completamento vengono realizzate, per la quasi totalità
all’interno del centro urbano ed in aree occupate da sedi stradali
caratterizzate da traffico veicolare, ferroviario e pedonale di notevole
intensità…”. In particolare, secondo la Procura, tali
sovrapprezzi non andavano applicati alle opere delle zone di Colleverde e
Valle Miano, non considerati centri urbani né centri edificati, né
caratterizzati da traffico nel senso di attraversamenti significativi di
flussi. La determinazione del danno, pari al 10% dell’importo
contrattuale, veniva ripreso dalla Procura regionale, dalla stima effettuata
dai periti nominati nel processo penale, per cui essendo i lavori
effettivamente eseguiti pari a lire 94.089.399.681 ( come dall’ultimo 18^SAL
contabilizzato), l’incidenza dei sovrapprezzi ammonterebbe a lire
9.400.000.000. Sul punto è opportuno ricordare che la Corte di
appello, nella sentenza di rinvio n. 64 del 30 aprile 2001, ha precisato (
pag. 180 e ss) che la richiesta dei sovrapprezzi era contenuta nella relazione
al progetto e tra le ragioni della richiesta era contenuta anche quella dell’esecuzione
dei lavori in zone ricadenti in centro urbano o abitato ed in zone soggette a
traffico veicolare o ferroviario o pedonale di notevole intensità. Certamente l’applicazione di tali sovrapprezzi
è stata giustificata largamente dal tracciato del piano di ricostruzione ma
ciò non esimeva di verificare quando ricorressero effettivamente le ragioni
di una tale applicazione, come peraltro rammentato dal voto n. 209/81 del
C.S.LL.PP., per cui nelle zone prima indicate tali sovrapprezzi non andavano
applicati. L’esame concreto dei luoghi in cui l’opera veniva realizzata
avrebbe dovuto indurre alla non applicazione dei sovrapprezzi che, invece, per
essere stati applicati indiscriminatamente a tutto il tracciato dell’opera,
ha determinato il verificarsi del danno erariale contestato da risarcire, come
peraltro ribadito anche nell’ultima sentenza della Corte di appello di
Perugia n. 533/2006 che è stata depositata dalla Procura regionale. Di contro i convenuti ( Giordani e Longarini)
hanno sostenuto la illegittimità della percentuale fissata nella misura del
10% dell’importo contrattuale dei lavori realizzati al 30 giugno 1990 ed
hanno affermato che il sovrapprezzo era dovuto anche in casi diversi da quelli
di opere ricadenti nel centro urbano. Il consulente ha affermato che l’applicazione
del sovrapprezzo è stata legittimamente motivata dalle difficoltà di
esecuzione dell’opera che sarebbero conseguite non solo quando si fosse
trattato di lavorazioni da realizzare all’interno del centro abitato, ma
anche quando si fosse trattato di operare 1) in aree ricadenti in zone
occupate da sedi stradali soggette al traffico veicolare o pedonale di
qualsiasi intensità; 2) in aree ricadenti nelle zone delimitate dal limite
esterno della banchina stradale e della linea ideale risultante dalla
proiezione di tale linea di banchina con angolatura di 45° gradi sul piano
dello scavo che si andrà ad eseguire, 3) in aree delimitate dal limite
esterno della banchina e dalla linea ideale risultante a ml. 2 ( a volte ml 5)
da tale linea di banchina”. Il consulente ha, quindi, affermato che in tutti
i casi in cui vi fosse stata una tale
difficoltà di esecuzione, il sovrapprezzo era legittimo. Circa la misura di
tale sovrapprezzo, il perito, facendo riferimento al 18^ Sal,
ha quantificato la misura di tali sovrapprezzi in un importo pari al
lire 3.815.648.537 ( lire 1977), quindi molto lontano dalla prospettata tesi
attorea. Sul punto la Procura regionale, nella citata nota
del 13 settembre, ha ribadito quanto sostenuto in citazione, soffermandosi
sull’intervenuta sentenza della Corte di appello di Perugia
n. 533 del 2006 che avrebbe statuito la sussistenza di un danno da
risarcire per la non corretta applicazione dei sovrapprezzi. In ordine alla
misura quantificata, ha tenuto a precisare che l’importo in citazione pari a
9.400.000.000 è un importo già aggiornato con il coefficiente del 3,305% e
che se viene attualizzata la cifra di lire 3.815.648.537 indicata dal perito
con tale coefficiente, l’importo del danno ammonterebbe ad un importo di
circa 12 mld superiore a quello indicato in citazione, dacchè la
quantificazione operata dalla Procura sarebbe avvenuta per difetto. QUESITO
SUB C) Con riguardo all’altra voce di danno contestato
dalla Procura regionale e, concernente l’inserimento di nuovi prezzi nella
contabilità dei lavori, l’attore ha fatto presente nell’atto di citazione
che non esiste alcun decreto ministeriale autorizzativo dell’inserimento di
tali nuovi prezzi in contabilità; inoltre tali nuovi prezzi sarebbero stati
sovrastimati sia con riferimento agli importi sia alle quantità eccedenti
quelle progettuali delle medesime voci. In particolare, la Procura ha evidenziato che il
N.P. 181 sarebbe stato inserito al valore di 110.000 LIT/mc rispetto al prezzo
del corrispondente listino Anas che lo indica al valore di 42.545 LIT/mc con
sovrastimazione del 258%, e il N.P. 183 sarebbe stato inserito al valore di
4.010 LIT/mc rispetto al prezzo del corrispondente listino Anas che lo indica
al valore di 1364 LIT/mc con sovrastimazione del 294%. Tali nuovi prezzi
sarebbero stati inseriti nella contabilità ufficiale già al 4^ SAL ed il
tutto avrebbe determinato un danno erariale pari a circa 4.3 mld lire. tenuto
conto di quanto realizzato dall’impresa fino al 18 Sal del 30 giugno 1990. Di contro i convenuti ( Giordani e Longarini )
hanno affermato che i nuovi prezzi furono approvati e accettati dalla delibera
1152/87 del Comune di Ancona e ripresa dal parere del C.S.LL.PP. n. 317/86,
per cui anche ai sensi dell’art. 13 novesdecies della legge 363/84 era
possibile applicarli. Sul punto era stato richiesto al consulente da
parte di questa Sezione, sempre con riferimento ai lavori effettivamente
svolti, di individuare le esatte modalità di calcolo dei nn.pp. e di indicare
se vi fosse stato danno sotto tale aspetto. Il consulente ha precisato che l’introduzione di
tali nuovi prezzi si è resa indispensabile per la realizzazione di un opera
sicura dal punto di vista costruttivo ed in pieno rispetto delle regole dell’arte.
Infatti, nell’elenco prezzi unitari del progetto originario era previsto
solo il prezzo n. 122 che prevedeva la fornitura in cantiere di un certo tipo
di travi avente certe caratteristiche, mentre in fase esecutiva era
sopravvenuta l’esigenza di modificare la luce di alcuni viadotti e, quindi,
con la variante del 27 aprile 1985, furono introdotti questi due nuovi prezzi
che, unitamente ai nuovi prezzi 146 e 147, rispondevano all’esigenza di
contabilizzare ogni e diverso tipo di trave che si fosse resa necessaria per
le opere da realizzare. Ne conseguiva che i nuovi prezzi 181 e 183 andarono a
sostituire il vecchio prezzo n. 122 presente nell’elenco originario, dacchè
ogni confronto tra le quantità di progetto e quelle effettivamente realizzate
andava fatto rapportando i metri lineari di travi previsti in progetto con il
prezzo 122 con la somma dei metri cubi di
calcestruzzo (NP181) e dei chilogrammi di acciaio armonico (NP183) necessari
per la realizzazione delle travi stesse. Di qui l’errore compiuto dai periti penali nel
conteggio dei nuovi prezzi in quanto sono stati posti a confronto elementi e
quantità del tutto eterogenee, mentre la modifica e la conseguente
introduzione di questi nuovi materiali è stata necessaria per la corretta
realizzazione dell’opera, per cui nessun danno erariale può dirsi
sussistente. Di contro la Procura regionale ha contestato le
conclusioni peritali, soffermandosi sull’assenza di qualsiasi prova in
merito alla necessità di sostituire il vecchio prezzo 122 con i due nuovi
prezzi, come anche sul fatto che il perito nulla ha detto in merito al
confronto operato dai periti del Gip con il prezziario Anas. Il consulente
avrebbe, poi, specificamente fatto riferimento ad alcuni documenti per
sostenere la validità delle sue affermazioni, omettendone l’allegazione,
dacchè la Procura ha sollevato apposita eccezione di nullità della perizia
per violazione del principio del contraddittorio, come anche altra eccezione
di nullità della consulenza è stata prospettata con riguardo alla
esorbitanza delle affermazioni peritali circa l’esistenza di un presunto
accordo tra il Ministero e la competente direzione sull’inserimento dei
nuovi prezzi nei lavori del piano di ricostruzione n. 2, il che non aveva
formato oggetto di apposito quesito del Collegio. QUESITO
SUB D) Con riguardo al presunto danno da coefficiente di
aggiornamento prezzi errato è opportuno ricordare che la condotta censurata
dalla Procura ha avuto origine dalla richiesta formulata dalla Direzione
generale dell’edilizia presso il Ministero dei lavori pubblici di Roma al
Servizio operativo di Ancona diretto dal Mattiolo, consistente nell’accertare
tale coefficiente da applicare al progetto PR 2 che doveva essere affidato in
concessione. Allegati alla citata nota vi erano i documenti necessari per
effettuare l’aggiornamento richiesto e, cioè, le tavole dell’analisi dei
prezzi, l’elenco dei nuovi prezzi ed il voto n. 209/81 del Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici. Occorreva, pertanto, individuare il
coefficiente revisionale e quello di aggiornamento e dal raffronto di tali
coefficienti determinare quello più basso da applicare ai prezzi del progetto
PR 2 per la determinazione dell’importo dei lavori da affidare in
concessione. La scelta è stata fatta con riguardo al
coefficiente revisionale ritenuto più basso di quello di aggiornamento: la
Procura, riprendendo le argomentazioni svolte dai periti penali, ha precisato
che mentre il coefficiente revisionale è stato correttamente individuato, il
coefficiente di aggiornamento, invece, è stato calcolato in modo errato
perché le voci scelte non erano rappresentative della categoria nella quale l’opera
rientrava, rappresentandone solo l’8% del totale ed, in più, le medesime
voci scelte non erano rappresentative dei mutui rapporti ponderali tra i
diversi articoli. In più, il coefficiente individuato mediante l’utilizzazione
del prezziario Anas è stato errato perché conteneva il raffronto tra prezzi
di progetto e prezzi contenuti nell’elenco delle lavorazioni Anas aggiornato
al 1985, mentre un raffronto corretto avrebbe dovuto farsi tra voci omogenee
e, cioè, tra elenco delle lavorazioni Anas al momento dell’approvazione del
progetto e quelle dello stesso elenco del 1985. Sulla base di quest’ultimo metodo, scaturiva un
coefficiente di aggiornamento più basso di quello individuato dal Mattiolo e,
pari, a 2,67 o al più 2,70 con conseguente verificazione del danno per l’importo
differenziale tra ciò che risulta percepito dall’impresa a titolo di
anticipazioni corrisposte per annualità secondo quel coefficiente e ciò che
sarebbe stato percepito allo stesso titolo e sempre secondo le modalità
annuali calcolate, però, con il coefficiente più basso. I convenuti ( Mattiolo, Giordani e Longarini)
hanno rappresentato l’esattezza del calcolo compiuto nella individuazione
del coefficiente revisionale che, per essere inferiore a quello di
aggiornamento, non poteva che essere applicato. La Sezione aveva chiesto al consulente di
accertare l’esatto coefficiente di aggiornamento dei prezzi, in relazione ai
vari metodi prospettati nelle perizie dei consulenti penali e di parte e di
accertare l’eventuale danno. Il consulente, con articolata disamina, ha
contestato la metodologia seguita dai collegi peritali penali e ha concluso
per la corretta applicazione del coefficiente comunicato dal Mattiolo. In particolare il consulente, ritenuta la
efficacia vincolante dell’atto di sottomissione del 26 novembre 1980 con il
quale il PR2 veniva inteso come una prosecuzione dei lavori già contenuti ed
espletati nel PR1, ha affermato che l’aggiornamento prezzi del progetto PR2
si determina o con il metodo analitico ( esame delle variazioni di tutti i
prezzi del progetto), senz’altro più preciso ma molto più lungo, o con il
metodo sintetico che fa riferimento ad alcuni elementi non scelti
discrezionalmente dall’operatore ma indicati precisamente in una tabella
allegata al D.M. 22 giugno 1968 nella quale rientra la categoria di opera da
affidare. Nel nostro caso è stato prescelto quest’ultimo metodo sintetico e
la tabella da scegliere era quella contrassegnata nel citato D.M. come “
Opere stradali”: Il consulente ha, poi, illustrato il procedimento
seguito che è quello indicato dalla circolare esplicativa n. 618/78, secondo
la quale si doveva raffrontare il prezzo di mercato di quegli elementi
indicati nella tabella alla data di affidamento del nuovo lavoro con quelli
vigenti alla data di aggiudicazione del primo appalto e si ottenevano le
percentuali di variazione intervenute. Ciascuna variazione si doveva ponderare
con l’incidenza assegnata in tabella ai singoli elementi. Infine, si
applicava il totale di tutte le variazioni ponderali sui prezzi di progetto
dei lavori da affidare. Per la individuazione del prezzo di mercato degli
elementi tabellari occorreva rifarsi ad enti rilevatori dei costi elementari e
non ad enti come l’Anas che, a detta del consulente, non esegue rilevazione
di costi elementari, né tantomeno si dovevano raffrontare prezzi delle
lavorazioni finite, come hanno invece fatto i periti penali utilizzando
listini Anas e confrontando prezzi di lavorazioni finite. Il consulente,
quindi, alla luce di tale procedimento seguito, ha confermato che il dato di
aggiornamento sarebbe stato superiore a quello revisionale utilizzato dal
Mattiolo, per cui anche in questa ipotesi ha escluso la sussistenza del danno.
Conclusioni contestate dalla Procura regionale che
ha sottolineato innanzitutto come il coefficiente o indice revisionale pari
alla percentuale del 333,47%, è riferito ad una tabella di variazione dei
costi allegata al D.M. 22 giugno 1968 non più in vigore nel 1984 perché
sostituita dalla nuova tabella allegata al D.M. del 11 dicembre 1978. Secondo
la nuova tabella l’indice revisionale nel 1984 sarebbe stato pari a 3,236,
quindi inferiore al coefficiente individuato dal Mattiolo e sempre comunque
superiore a quello di aggiornamento, La Procura ha contestato le critiche rivolte al
calcolo dell’indice di aggiornamento redatto dai periti penali secondo le
modalità dell’articolo 8 della legge 741/81, ha confutato le affermazioni
del consulente con riguardo ai prezzi ricavabili dai prezziari Anas, da
ritenersi fonti qualificate di rilevazione dei prezzi e, peraltro, utilizzati
dagli stessi convenuti, infine ha contestato le critiche del consulente con
riferimento al fatto di aver utilizzato nella comparazioni dati non omogenei,
in quanto l’indice di aggiornamento è stato individuato dal raffronto tra
prezzi Anas 1977 e prezzi Anas 1984 e, per di più, con riferimento ad un
campione rappresentativo di 30 prezzi pari al 63% dell’importo progettuale e
non come aveva fatto il Mattiolo su un campione non rappresentativo, pari al
solo 8% della produzione. Infine, ha eccepito la inammissibilità della
relazione peritale nella parte in cui il consulente ritiene di individuare le
tabelle allegate alle circolari o le norme da individuare nel caso concreto
compito che esula dalla portata tecnica del quesito sottoposto. QUESITO
SUB E) Per la quantificazione del pregiudizio erariale
correlato alla condotta posta in essere dai convenuti, la Procura ha precisato
che l’aumento dell’anticipazione dal 20% al 50% fu disposta con decreto
ministeriale n. 1003/86 in quanto i convenuti, ciascuno per la parte di
propria competenza, rappresentarono la seguente realtà fattuale:
1)
Il PR2 doveva essere considerato una variante del
primo progetto di ricostruzione PR1;
2)
L’atto
di sottomissione sottoscritto in data 26 novembre 1980 dalla Concessionaria
secondo cui l’importo dei lavori veniva stabilito pari a lire 67.445.000.000
agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’originario PR1, doveva
considerarsi vincolante per l’Amministrazione anche in assenza di un formale
decreto di approvazione del progetto PR2 e del decreto di finanziamento dell’opera;
3)
il voto 209 del 14 maggio 1981 del C.S.LL.PP.
secondo cui potevano considerarsi varianti del PR1 solo le opere
strettissimamente connesse con quelle in corso di esecuzione, fu completamente
travisato e tutte le opere contenute nel progetto 80 furono ritenute varianti
del PR1:
4)
l’entrata in vigore della legge n. 363 del 24
luglio 1984 conferiva nuova validità al piano PR2 scaduto, prevedeva il
limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni e dava l’immediata
possibilità ai progetti che avevano riportato il visto favorevole del
C.S.LL.PP. di andare in esecuzione, con il relativo affidamento delle
concessioni che dovevano prevedere la misura delle anticipazioni, le penalità
per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione;
5)
dopo la delibera comunale di affidamento dei
lavori all’Adriatica e la comunicazione da parte del Servizio operativo di
Ancona del coefficiente di aggiornamento prezzi del progetto, veniva emanato
il D.M. 291/85 che lasciava l’anticipazione ferma al 20%.
6)
Il nuovo voto n. 369 del 1986 del C.S.LL.PP fu a
sostegno della richiesta dell’Adriatica e quindi si ebbero i decreti n. 1003
/86 che portò la misura dell’anticipazione al 50%, il limite di impegno a
180 miliardi e successivamente con D.M. n.973 del1989 l’anticipazione fu
portata al 75% dei lavori. Di per sé il ricorso all’anticipazione non
configura una posta dannosa perché consente all’imprenditore di avere
capitale sufficiente per iniziare i lavori e costituisce comunque un vantaggio
per chi la conferisce in quanto sui lavori coperti da anticipazione non è
possibile corrispondere la revisione prezzi. L’anticipazione diventa posta dannosa qualora
però l’impresa non effettua lavorazioni in quanto obbliga l’Amministrazione
a dare risorse senza ottenere la progressione dei lavori, senza contare che
per far fronte a tali erogazioni spesso si ricorre all’indebitamento con
interessi passivi molto rilevanti. Prima posta dannosa è stata, quindi, individuata
dalla Procura nella determinazione di elevare l’anticipazione iniziale dal
20% al 50%: ciò avrebbe comportato che la maggiore anticipazione concessa,
senza attendere il progredire dei lavori, ( e cioè il 30% in più sull’importo
dei lavori) è stata tradotta in annualità in base allo stesso saggio del
20,50% ( 15,50% + 5%) sul quale si era basato il calcolo dell’iniziale
anticipazione al 20%. Poiché il saggio di sconto al quale si è rapportata l’anticipazione
(15,50%) è stato più elevato di due punti rispetto alla media dei saggi di
sconto riscontrata durante il periodo di svolgimento dei lavori ( 13,50%), il
mutamento di queste condizioni di finanziamento avrebbe prodotto un onere
finanziario per l’erario quantificato in lire 12.756.633.660.
Con riferimento, poi, alle anticipazioni concesse
a fronte di lavori non realizzati, la Procura ha individuato una seconda posta
dannosa nella differenza tra anticipazioni erogate fino alla data di revoca
degli affidamenti e lavori eseguiti. Nella specie, i lavori contabilizzati al 18 SAL
del 30 giugno 1990 sono stati pari a lire 94.089.388.681, cioè poco più del
50% dei lavori appaltati (180 mld) e, ciò, a fronte di anticipazioni annuali
concesse fino al 7 ottobre 1992 pari a lire 189.028.222.210. La Procura ha calcolato il relativo danno in
termini differenziali: ha cioè ipotizzato che la misura dell’anticipazione
annuale restasse ferma al 20%: ciò avrebbe determinato una corresponsione
totale pari a lire 110.307.634.560, importo molto vicino ai lavori realizzati.
Ne consegue che l’importo di lire 78.720.587.650
(189.028.222.210 – 110.307.634.560) corrisponde a danno erariale in
quanto somma elargita in più a fronte di lavorazioni inesistenti. Tale
conteggio è stato rivisto, sia pur in via subordinata nella scorsa udienza,
dalla Procura che ha tenuto conto della revisione dei prezzi che sarebbe
scattata sui lavori eccedenti il 20% anticipato per cui la somma è stata
ridotta a 41.190.000.000 come da
perizia Gip. Per di più, ha soggiunto la Procura, tale ultima
somma ha generato una terza posta dannosa consistente negli interessi passivi
che si sono dovuti sostenere per far fronte annualmente alle anticipazioni non
dovute , il tutto per un importo complessivo di lire 44.275.000.000. I convenuti (Longarini, Prost) hanno contestato
tale triplice posta dannosa perché alla
data del 31.5.1987 (5° SAL) il 20% dell’importo dei lavori era già stato
eseguito per cui spettava l’aumento dell’anticipazione; alla data del
28.2.1990 era stato eseguito il 50% dei lavori; al 17.7.1991 – visita di
collaudo – i soli lavori superavano 150 miliardi (pag. 86 L. + pag. 65 ss.
P.), dunque coprivano le anticipazioni; se non vi fossero state le
anticipazioni, sarebbe spettata la revisione prezzi, di importo maggiore, e
quindi non v’è danno (cfr. la relazione dell’ing. Liberatore, pag. 14
ss.; pag. 26 + perizia tecnica ing. Liberatore); è comunque errato
il calcolo del danno, effettuato dal PM, perché l’annualità anticipata era
di L. 531 ml e non 1.417 ml.;non c’è stato aumento del termine contrattuale
quando si sono portati i giorni lavorativi a 190, perché: a) non mutano i gg.
lavorativi effettivi, ma solo quelli utili ai fini del calcolo del compenso
revisionale; b) comunque, tale modifica era dovuta da parte del Ministero, in
quanto già contenuta nell’atto di sottomissione a cui i LLPP erano tenuti
poi a conformarsi, in base alla L. n. 363/1984. La
Sezione aveva perciò chiesto al perito di determinare sulla base della
documentazione esistente in atti (e tenendo conto della reale entità dei
lavori eseguiti alle date di decorrenza dei vari aumenti di anticipazione, dal
20%, al 50% e infine al 75%) quale sarebbe stata l’incidenza del compenso
revisionale spettante nel caso all’impresa: se, cioè, i vari aumenti dell’anticipazione
avesse comportato danno erariale effettivo e concreto ed in tal caso di quale
importo. Il
consulente ha risposto che, alla data del 31 maggio 1987, i lavori ammontavano
a lire 35.232.109.530, pari al 20% dei lavori appaltati per cui già dal primo
semestre dell’anno 1988 sarebbe scattato il compenso revisionale, al netto
dell’alea del 5%, in ragione del 9,40% per il primo semestre e del 13,30%
per il secondo semestre. Il consulente ha continuato nel calcolo teorico del
compenso revisionale fino al 18^ SAL che avrebbe comportato una erogazione
complessiva di circa 11 mld a titolo di revisione prezzi, importo che è
destinato ad aumentare se si tiene conto che dal 30 giugno 1990 al 7 ottobre
1992 risultano essere stati eseguiti circa 119, 4 mld di lavori ( 213,5 –
94,1) eseguiti in quattro semestri, per cui il consulente, richiamando il
verbale della decima visita di collaudo effettuata in data 11 e 12 luglio 1991
ove si attestava l’effettuazione di opere per circa 60 mld, ha calcolato il
compenso revisionale per un ammontare aggiuntivo di 20 mld, che sommati ai
primi 11, avrebbe comportato una spesa prossima ai 30 mld, sempre qualora l’anticipazione
fosse rimasta ferma al 20%. L’erogazione
della complessiva anticipazione di circa lire 131 mld ha invece coperto l’ammontare
di tutti i lavori eseguiti e le rate che sarebbero proseguite fino al 2008,
avrebbero costituito il pagamento differito dei lavori eseguiti, con un
risparmio per l’Amministrazione che in tal modo non avrebbe erogato alcun
compenso revisionale. Anche sul punto la Procura ha contestato le
conclusioni alle quali è pervenuto il consulente, in quanto l’analisi
compiuta avrebbe tenuto conto dei lavori extra contratto e proseguiti dopo il
30 giugno 1990. Tali lavori, ordinati dal Comune di Ancona e contenuti nella
perizia di variante e suppletiva del 21 gennaio 1987, non sono stati approvati
con decreto ministeriale, né tantomeno finanziati per mancanza di risorse
economiche. Secondo la Procura, il consulente avrebbe dovuto
tener conto anche della circostanza evidenziata nella relazione della
Commissione tecnica del 28 novembre 2005 nella quale si è rappresentato che l’ex
Concessionario negli ultimi dieci anni non ha mai ufficialmente richiesto il
pagamento dei lavori extra contratto, cosicché potrebbero ricorrere le
condizioni previste dall’articolo 2946 c.c. ( prescrizione ordinaria). La Procura ha, poi, rappresentato che il
consulente non avrebbe speso alcuna parola in merito al presunto danno
derivante dalla circostanza che l’anticipazione veniva corrisposta alla
Concessionaria in rate venticinquennali ad un tasso del 15,50% superiore di
due punti rispetto alla media del saggio di sconto corrente il che avrebbe
determinato un maggior onere certo quantificato in lire 12.756.633.660, come
peraltro nulla ha detto in merito all’ulteriore posta dannosa correlata al
ricorso al debito pubblico resa necessaria per gli aumenti dell’anticipazione
e quantificata in lire 44.370.330.444. Per quanto concerne la posizione dei singoli
convenuti, tralasciando tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito che
sono state già decise, si precisano le rispettive conclusioni formulate per l’odierna
udienza. GIORDANI
AVV.GIOVANNELLI Nella memoria prodotta per l’odierna udienza la
parte ha chiesto a questo Giudice di sospendere il procedimento in attesa che
la Corte di Cassazione si pronunci sul ricorso prodotto avverso la sentenza n.
152/2004 con la quale la Sezione 1^ giurisdizionale di appello di questa Corte
ha respinto l’appello del Giordani in punto di giurisdizione per la pretesa
insussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione concedente. Nel merito, si oppone alla ipotizzata solidarietà in
caso di condanna (non c’è alcun illecito arricchimento), per cui la sua
condotta non potrebbe aver concorso nella produzione dell’intero danno
erariale ma eventualmente solo su una parte e, più precisamente, per quanto
riguarda i sovrapprezzi ed i nuovi prezzi introdotti senza autorizzazione. Per i primi la difesa ha affermato che gli stessi.
furono dal Giordani contabilizzati solo nei casi previsti dal contratto già
approvato, senza alcuna discrezionalità (né diversamente poteva fare). In
ogni caso, ritiene che nel calcolo del danno erariale vadano considerati i
vantaggi per la p.a. (le opere sono state tutte consegnate e collaudate), il
che potrebbe far venir meno il danno stesso. Per i nuovi prezzi, la difesa ha specificato che
gli stessi furono legittimamente applicati perché inseriti in contabilità
dopo la specifica approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio
comunale di Ancona del 24 giugno 1986 e con D.M. 254/87. Ha richiamato la consulenza in atti disposta da
questa Sezione che ha evidenziato in relazione alle varie fattispecie dannose
al medesimo imputate la insussistenza del danno e la conseguente necessità di
arrivare ad un proscioglimento di merito, con liquidazione delle spese di
giudizio delle quali viene fornita apposita notula. MATTIOLO
AVV.CORREALE
Ribadiva l’assoluta mancanza di prova del danno
in quanto non risulterebbe dimostrata l’effettiva differenza di prezzo dell’appalto
in assenza della tangente erogata, come altrettanto non provato sarebbe l’asserito
danno morale. In ordine al calcolo del coefficiente
moltiplicatore, il Mattiolo ha ribadito di aver seguito i criteri normativi,
esplicitati anche nelle varie circolari ministeriali, per cui ha contestato i
risultati raggiunti dai periti nominati dal P.M. e dal Giudice ordinario che
si sarebbero riferiti a prezziari Anas riportanti i prezzi relativi a
lavorazioni finite e non ai costi elementari, senza contare che il prezziario
Anas non tiene conto dei costi di trasporto dei materiali necessari per la
realizzazione dell’opera e per la discarica del materiale di risulta. Nell’ultima memoria depositata per l’odierna
udienza, la difesa ha controbattuto alle note della Procura regionale,
sostenendo la inutilizzabilità degli elementi utilizzati dai consulenti
penali per la redazione del coefficiente moltiplicatore basati sui prezzi di
lavorazioni finite e non sui costi elementari, e ribadendo che la tabella dei
costi elementari da usare è quella allegata al D.M del 22 giugno 1968 e non
la successiva che sarebbe priva dei costi di trasporto. Con ultima memoria del 31 gennaio 2006 la difesa
ha depositato sentenza della Corte di cassazione n. 4502 del 21 settembre 2005
nella quale si afferma l’obbligo dell’Amministrazione dei lavori pubblici
di corrispondere al Concessionario un risarcimento del danno per omessa
emanazione del relativo decreto di affidamento lavori che avrebbe legittimato
i cosi detti lavori extra contratto, venendo così ad eliminare il prospettato
danno erariale in presenza di una quantità di lavori effettivamente
realizzati dalla Concessionaria. Ha contestato, infine la solidarietà dell’addebito,
richiamando solo la quota eventuale di partecipazione alla produzione dell’evento
dannoso, ed insistendo, in caso di condanna, nell’uso del potere riduttivo
in considerazione degli ottimi precedenti di servizio dell’interessato di
cui ha allegato copia. DI
PALMA AVV CARDENA’
Ha precisato che ogni valutazione di adempimento
contrattuale deve tener conto delle quantità di lavori effettivamente
realizzate e che la stessa misura dell’anticipazione deve tener conto sia
del piano di ammortamento del capitale da conferire sia delle opere consegnate
e collaudate sia ancora della revisione prezzi che non è stata corrisposta
proprio in seguito ai vari aumenti percentuali dell’anticipazione. Con riguardo alla posta dannosa da indebitamento,
ha precisato che le somme stanziate a copertura di leggi di intervento, come
la legge n. 363 del 1984, non possono considerarsi come derivanti dal pubblico
indebitamento. Nell’ultima memoria per l’odierna udienza ha
richiamato la perizia svolta per ordine di questa Sezione nella quale, per
ognuna delle poste dannose prospettate dalla Procura, il consulente ha escluso
la formazione di alcun danno erariale ma, semmai, di un vantaggio per l’Amministrazione
che avrebbe comunque ottenuto una quantità di opere superiori alle
anticipazioni corrisposte con risparmio della revisione prezzi che non sarebbe
per nulla maturata. In ordine alla percezione della tangente, la
difesa esclude che agli atti possa dirsi dimostrata l’oggettività del fatto
materiale e, comunque, non risulterebbe dimostrato il pregiudizio all’immagine
arrecato alla Pubblica Amministrazione. SOCIETA’ ADRIATICA COSTRUZIONI
AVV. GUSELLA e AVV. CLARIZIA
Dopo aver ricostruito i fatti del giudizio, con
riguardo alle singole poste dannose, il convenuto ha osservato, con riguardo
ai sovrapprezzi, che i medesimi andavano applicati non solo per i lavori da
eseguirsi nei centri urbani ma anche laddove vi fossero specifiche difficoltà
di esecuzione, quali ad esempio quelle derivanti dalla diffusa urbanizzazione delle aree interessate e dai
costi di trasporto dei materiali. Con riguardo al doloso inserimento nella
contabilità dei lavori dei nuovi prezzi, come anche dell’asserita
alterazione delle quantità di progetto ad esse relativi, il convenuto ha
affermato che tale inserimento è avvenuto senza alcun attività criminosa da
parte della Concessionaria, in quanto l’inserimento è stato finalizzato
alla più corretta esecuzione dell’opera pubblica, come del resto dimostrato
dal fatto che tali nuovi prezzi furono poi riconosciuti come necessari sul
progetto di variante approvato nel gennaio 1987 e che i medesimi risultavano
già applicati ai lavori del PR1. Con riguardo al danno derivante da errato calcolo
del coefficiente di aggiornamento, il convenuto Longarini, nella veste di
socio di maggioranza della società concessionaria ha escluso che un tale
comportamento fraudolento possa essere riferito alla società, atteso che il
rapporto concessorio con l’Amministrazione è sorto in epoca successiva alla
determinazione del coefficiente moltiplicatore e che, comunque, per quanto
riguarda la tangente erogata ai pubblici funzionari che dovevano predisporre
il coefficiente in modo da favorire la concessionaria, non è stato provato
dall’attore che il denaro derivasse dal patrimonio sociale. Sulla modalità di computo seguita, la difesa ha
ribadito l’esattezza del calcolo effettuato e la necessaria scelta del
coefficiente revisionale da applicare come indice di aggiornamento basata
anche sul fatto che il PR 2 doveva considerarsi affidato alle stesse
condizioni del PR 1 e che, pertanto, occorreva procedere ad un aggiornamento
dei prezzi applicando il solo coefficiente revisionale, senza bisogno di fare
alcun confronto con l’indice di aggiornamento prezzi. In merito poi all’asserita partecipazione del
convenuto agli illeciti criminosi commessi nella redazione del voto n. 369 del
1986 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, nella forma di dazione di
tangenti ai funzionari corrotti, è stata eccepita la mancanza di prova che il
denaro utilizzato sia stato quello della società ed è stato comunque
affermato che le dazioni del Longarini furono necessarie per vincere l’ostruzionismo
dei funzionari che non si decidevano ad emanare il dovuto decreto di
affidamento dei lavori. Con riguardo alla parte del voto n. 369 nella
quale si espresse il parere favorevole ad accordare all’impresa
concessionaria il 50% dell’anticipazione e non solo il 20%, la difesa ha
osservato che la legittimità di tale parere è fondata sulla vincolatività
dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980 con il quale il Concessionario
aveva offerto patti e condizioni per la realizzazione del PR2, ritenuto parte
integrante dello stesso progetto 80. Quest’ultimo era stato approvato dal
Comune di Ancona con delibera n. 468 del 1981 e, pertanto, con la sopravvenuta
norma contenuta nell’articolo 13 noviesdecies della legge 363/84, tutto il
progetto, comprensivo dell’atto di sottomissione, doveva ritenersi
immediatamente esecutivo, per cui il decreto di affidamento avrebbe dovuto
essere emanato senza ulteriori ostacoli di sorta e nei termini approvati dall’autorità
comunale. Anche con riguardo alla riduzione dei giorni
lavorativi utili che la Procura ha sostenuto essere stata determinata dal voto
369, il Longarini ha ribadito che tale termine era stato già ridotto con D.M.
291/85 e che comunque tale termine non si riferiva al termine contrattuale di
adempimento ma solo a quello necessario al fine della redazione del programma
revisionale previsto dall’articolo 1 della legge 741/81. Con riferimento, infine, al danno da maggiore
anticipazione, la difesa ha affermato che lo strumento dell’anticipazione
esclude quello della revisione e, a tal fine, ha sviluppato dei calcoli che
dimostrano che l’elevazione della misura della prima ha neutralizzato la
seconda. Viene contestato, altresì, la posta dannosa derivante dal ricorso al
mercato finanziario in quanto tale ricorso che la Procura ha ritenuto inutile
perché non seguito da lavori realmente espletati, trascurerebbe il dato
oggettivo della quantità dei lavori realmente svolti fino alla data di revoca
delle concessioni, oltre a non essere stato adeguatamente provato che tale
ricorso al mercato ci sia stato in presenza di una legge, la n. 363/84,
autorizzativa della spesa per un limite di impegno pari a 30.500 milioni. Anche, infine, con riguardo al danno morale, la
difesa ha contestato tale posta dannosa non adeguatamente a suo dire
dimostrata dall’attore. Nella memoria prodotta per l’odierna udienza, la
difesa ha fatto riferimento alle conclusioni cui è giunto il consulente per
acclarare l’insussistenza del danno erariale. In merito alle osservazioni
critiche avanzate dalla Procura, la difesa ha evidenziato l’utilità di una
simile consulenza basata sull’effettiva conoscenza dell’ammontare
complessivo dei lavori a fronte di tutte le altre perizie penali i cui dati
erano solo approssimativi e non potevano tener conto dell’entità dei lavori
effettivamente svolti. La difesa ha escluso, altresì, che vi siano
ragioni di inammissibilità della consulenza depositata in quanto il
consulente ha iniziato le operazioni dandone avviso alle parti, ha basato le
sue valutazioni su tutti gli atti di causa, e ha fatto riferimento a leggi e
circolari utilizzate per chiarire il proprio convincimento. In ordine alla inammissibile quantificazione dei
lavori extra contratto nel totale dei lavori eseguiti rappresentata dalla
Procura, la difesa ha argomentato che tali lavori, come emergerebbe dalla
stessa relazione ministeriale 2005, sono tutti riferibili al Progetto 80,
corrispondono ad opere realmente eseguite e, quindi, devono essere computati nel totale dei lavori. Non si possono accettare le
conclusioni dell’attore in ordine a quanto disposto dalla legge 317/93 che
avrebbe imposto di contabilizzare i lavori tenendo conto delle risultanze fino
al 18 SAL, in quanto tale norma si riferisce alla definizione contabile dei
lavori ma non può riferirsi alla determinazione del danno derivante da
responsabilità amministrativa per la quale devono, invece, essere computati
tutti i lavori immuni da vizi tecnici e dei quali si è provveduto ad
effettuare l’accertamento e la presa di consistenza. Con riguardo, poi, alla replica della Procura in
relazione al quesito sui sovrapprezzi, la difesa ha osservato che la sentenza
della Corte di appello n. 566/2006 non poteva essere conosciuta dal consulente
per essere stata depositata dall’attore successivamente e comunque nei
confronti della stessa pende un ricorso per Cassazione predisposto dalla
medesima difesa. Ha specificato, altresì, la necessità dell’applicazione
del sovrapprezzo come, peraltro, riconosciuto dall’organo periferico del
Ministero e dal Comune di Ancona. Con riferimento alla posta dannosa derivante dai
nuovi prezzi, la difesa ha ribadito la necessità tecnica di introduzione dei
materiali, come già per il PR1 dove quei nuovi prezzi erano stati
regolarmente approvati dalla stazione appaltante. Con riguardo al danno derivante da errato computo
del coefficiente di aggiornamento, la difesa ha rivendicato l’esattezza del
calcolo contenuto nella C.T.U., compiuto confrontando elementi di costo
omogenei, a differenza di quello effettuato dai periti del GIP che avrebbero
confrontato dati disomogenei ( costi elementari e prezzi). Ha sostenuto la
correttezza di utilizzo della tabella allegata al D.M. del 1968 e non a quello
del 1978 perché i prezzi da aggiornare erano del 1977. Con riguardo al prospettato danno da
anticipazione, la difesa rivendica le risultanze della perizia d’ufficio che
dimostrano un concreto risparmio nel rialzo della misura dell’anticipazione
che avrebbe evitato il maturarsi della revisione prezzi e, sul punto, ha
argomentato sostenendo che il confronto richiesto da questo Collegio con
ordinanza n. 666 presupponeva che il dato dei lavori non fosse quello riferito
al 18 Sal ma al totale complessivo dei lavori eseguiti per cui era quanto mai
necessario poter disporre del dato a consuntivo dei lavori per verificare l’incidenza
sui medesimi sia dell’anticipazione che dell’eventuale revisione prezzi.
D’ANCONA AVV.ROCCO
La difesa ha preliminarmente affermato che il D’Ancona,
all’epoca dell’emissione del voto n. 369, non era componente effettivo del
Consiglio superiore dei LL.PP. e rivestiva solo la qualifica di dirigente
tecnico e con questa qualificazione professionale partecipò ai lavori del
Consiglio. Con riguardo alla misura dell’anticipazione, il
convenuto ha sostenuto che il PR 2 doveva considerarsi variante del PR 1 e che
tutte le opere ivi previste erano da effettuarsi come varianti e non come
semplici e nuovi interventi. L’approvazione del PR 2 da parte del Comune di
Ancona comportava anche l’approvazione dell’atto di sottomissione offerto
dal concessionario che prevedeva una misura dell’anticipazione pari al 50%
dei lavori, misura che era senz’altro derogatoria di quella vigente, ma che
la sopravvenuta norma del comma 7 dell’articolo 13 noviesdecies della legge
363/84 prevedeva espressamente, per cui sotto questo profilo il voto 369 non
era illegittimo. Estraneo si ritiene il convenuto sia in ordine al
danno derivante dal coefficiente di aggiornamento, dall’applicazione di
nuovi prezzi, dall’applicazione dei sovrapprezzi, come anche al danno
derivante dalla scelta del tasso di interesse (20,50%) al quale erogare le
annualità anticipate a favore del concessionario, quest’ultimo di
competenza della Direzione generale dell’Edilizia. Con riguardo poi al danno derivante da
anticipazioni non coperte da lavori, il convenuto ha dimostrato che le rate
dell’anticipazione hanno coperto tutti i lavori eseguiti fino al 1992, per
cui non esisterebbe né il danno derivante da anticipazioni maggiori rispetto
ai lavori eseguiti, né tantomeno il danno derivante dal fatto che l’Amministrazione
avrebbe dovuto far ricorso al mercato per coprire lavori non realizzati. Ha
soggiunto il convenuto che qualunque ipotesi accusatoria avrebbe dovuto
quantomeno attendere il certificato di ultimazione delle opere e la
quantificazione dei lavori effettivamente realizzati. Identiche conclusioni ha formulato la difesa con
riguardo al premio di accelerazione lavori e ai giorni contrattuali utili ai
fini del programma revisionale ed in linea con i contratti collettivi di
categoria già espresse dalla difesa del convenuto Longarini. Per l’odierna udienza il D’Ancona ha chiesto
la più ampia assoluzione nel merito degli addebiti contestati, con immediata
revoca della misura cautelare disposta nei suoi confronti e all’uopo ha
richiamato la consulenza d’ufficio disposta da ultimo da parte di questo
Giudice che ha concluso, in relazione agli addebiti formulati nei suoi
confronti, per la insussistenza del danno erariale e, quindi, per l’insussistenza
anche di ogni responsabilità di tipo morale. PROST AVV. CARDENADopo una breve ricostruzione dei fatti, in
relazione agli addebiti mossi al convenuto, consistenti essenzialmente nell’aver
compartecipato alla stesura del parere n. 369, predisponendo calcoli falsi sia
in materia di anticipazione che di tempi di esecuzione delle opere e di aver
firmato senza avere legittimazione il decreto 24 novembre 1989 con il quale la
misura dell’anticipazione era elevata al 75%, fermo restando per quest’ultimo
addebito il proscioglimento perché il fatto non sussiste ( C.Appello n. 155
del 3 febbraio 2000, confermato da Cass. 27 giugno 2000), accertamento che fa
stato nel processo odierno, la difesa ha precisato che il parere 369 ha
provveduto a riconoscere la legittimità della richiesta di aumento della
misura dell’anticipazione al 50%, legittimità derivante dalla
vincolatività dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980, approvato
unitamente al progetto con delibera della Giunta di Ancona. E’ stato richiamato l’articolo 13 novies
decies della legge 363/1984, come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione ( sentenza n. 60 del 2003), che ha previsto un vero e
proprio diritto soggettivo in capo alla Concessionaria nell’ottenere il
decreto di affidamento dei lavori quando il progetto è stato approvato dall’autorità
comunale. In tal modo si sono pronunciati sia il Consiglio di stato con parere
n. 1107/90 e il Tar marche con sentenza n. 1277 del 28 ottobre 2003. Altrettanto legittima sarebbe stata la conferma da
parte del C.S.LL.PP. del termine di 190 gg. utili per anno, termine riferito
al piano revisionale dei prezzi e non ai tempi di adempimento del contratto
che, già con D.M. n. 291/1985
erano stati fissati in 2285 giorni, termine che il Consiglio non ebbe a
modificare. In merito alla previsione dei 190 gg. utili annui,
la difesa ha richiamato le circolari ministeriali e la contrattazione
collettiva per dimostrare la congruenza del termine. La difesa ha, inoltre, tenuto a precisare che il
Prost non è stato destinatario di tangenti e che tutte gli atti che ha
inviato non sono stati diretti a falsificare o a travisare la volontà dell’organo
collegiale, come anche il decreto n. 1003/86 che ha predisposto portava il
visto del Capo di gabinetto sul parere n. 369, a prescindere poi dalla lettera
che quest’ultimo assume di aver inviato e che non è stata più ritrovata. In ordine al prospettato danno derivante da
aumento dell’anticipazione dal 20% al 50%, la difesa ha illustrato, con
appositi calcoli, come l’aumento dell’anticipazione abbia in effetti
congelato la necessaria revisione prezzi che sarebbe scattata in presenza di
lavori eseguiti superiori all’entità dell’anticipazione. La difesa ha contestato pure il danno derivante da
anticipazione non coperte da lavori a causa del necessario ricorso al mercato:
infatti la stessa legge 363 del 1984 fa riferimento al limite di impegno di
30.500 milioni per cui la somma era coperta con fondi presenti e non con
quelli derivanti dall’indebitamento, senza contare che i lavori realmente
eseguiti sono stati superiori alle anticipazioni concesse. In via subordinata, la difesa ha chiesto che,
qualora le tesi difensive prospettate non siano accolte, il Giudice valuti i
vantaggi comunque conseguiti dalle opere realizzate che sono state tutte prese
in carico dall’Amministrazione comunale ed effettivamente utilizzate. Si contesta, infine, sia la sussistenza del danno
morale non adeguatamente provato, sia la solidarietà passiva in quanto le
voci di danno conseguono a comportamenti personali dei soggetti convenuti e si
chiede l’esercizio del potere riduttivo, tenuto conto della mole di lavoro
che il Prost ebbe ad affrontare senza personale adeguato e con retribuzione di
gran lunga inferiore al danno contestato. SORTINO
Avv. SIVIERI
La difesa, dopo aver ricostruito brevemente i
fatti ed aver esposto le norme procedurali che regolavano il funzionamento
dell’organo consultivo del Consiglio Superiore dei LL.PP., ha tenuto a
precisare che il Sortino, nella sua qualità di Presidente della Sezione che
ebbe ad emanare il voto 369/84, fu messo al corrente della questione dalla
relazione della commissione, al termine della quale il consiglio si espresse
all’unanimità senza, quindi, che al voto del Presidente possa essere
riconosciuto quel valore preponderante che la Procura assume nell’atto
introduttivo, Il parere emesso, comunque non vincolante, fu
siglato dal Capo di gabinetto per conto del Ministro e non ebbe a tornare
indietro per una maggiore riflessione e, ciò, a conferma che quanto
deliberato non aveva alcun contenuto di illegittimità. Infatti, per quanto riguarda l’aumento della
misura dell’anticipazione, il convenuto, anche aderendo all’impostazione
del consulente d’ufficio nominato, ha confermato l’insussistenza del danno
erariale basata sul fatto che il rialzo dell’anticipazione avrebbe impedito
il maturarsi del compenso revisionale e, ciò, non solo tenendo conto dell’importo
totale dei lavori effettuati ma anche nell’ipotesi che il conteggio fosse
svolto con riguardo ai soli lavori contrattualizzati.( perizia dell’Ing.
Liberatore) Ugualmente infondata sarebbe la prospettata
ipotesi di danno conseguente all’indebitamento in considerazione dell’effettivo
impegno di spesa assunto dalla legge 363 e pari a 30,5 miliardi all’anno per
venticinque anni e dei pagamenti annualmente disposti che non hanno mai
superato questo limite. Ha contestato quindi, in assenza di un danno
patrimoniale, anche l’esistenza del prospettato danno morale ricollegabile
al fatto illecito penale, in quanto emergerebbe dagli atti processuali, che il
Sortino non ha mai ricevuto alcuna somma di denaro dal Longarini che resta l’unico
soggetto ad averlo dichiarato senza ulteriori conferme nel procedimento. ¨¨¨¨¨¨¨
Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha
ribadito le richieste risarcitorie, confutando le conclusioni cui è pervenuto
il consulente di ufficio secondo quanto più ampiamente precisato nella
memoria scritta del 13 settembre 2007. Con riguardo ai lavori effettuati dall’impresa
dopo il 18° SAL, ha evidenziato che gli stessi non riguardano il presente
giudizio e laddove emergeranno altre fattispecie dannose saranno eventualmente
perseguite con separato giudizio. Ha tenuto a precisare che il processo
penale, anche se definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta
prescrizione, ha riconosciuto la responsabilità di tutti gli odierni
convenuti per cui tutte le poste dannose oggi all’esame sottintendono questi
gravissimi crimini di corruzione, truffa e falso compiuti al fine di lucrare
indebiti profitti. Per quanto riguarda la posizione del Romano, ha
ribadito quanto contenuto nell’atto di riassunzione del giudizio per cui,
non essendovi elementi per perseguire gli eredi, ha dichiarato di essere
favorevole alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Per il convenuto Mattiolo ha preso la parola l’Avvocato
Correale che, nel richiamare tutti gli scritti difensivi, ha osservato come la
richiesta declaratoria di nullità sostanziale o di inammissibilità della
consulenza tecnica di ufficio come contenute nella memoria del P.M. per l’odierna
udienza non debbano essere accolte, atteso che l’atto in questione non è un
provvedimento amministrativo ma solo un atto giuridico reale per il quale
sarebbe possibile censurare le valutazioni in esso contenute solo se affette
da palese contraddittorietà con l’oggettività dei fatti. Nel merito, ha osservato come sia stata accertata
l’insussistenza del danno anche alla luce di quanto evidenziato dalla Corte
di cassazione nella sentenza n. 378/2002 che ha affermato chiaramente l’importanza
del conto finale dei lavori per verificare l’eventuale danno subito dall’Amministrazione.
Ha concluso chiedendo la piena assoluzione del suo assistito, con immediata
revoca della misura cautelare. Ha preso la parola l’Avvocato Clarizia per la
società Adriatica costruzioni s.r.l. che ha tenuto a precisare l’importanza
della valutazione del totale dei lavori effettuati e la successiva presa in
carico ed utilizzazione dei medesimi da parte dell’Amministrazione e la
impossibilità di cristallizzare la situazione al 18° SAL . In merito alla posta dannosa dei sovrapprezzi
ingiustificatamente applicati, ha precisato che il sovrapprezzo è una
integrazione del prezzo che viene concesso in relazione alla declaratoria dei
prezzi tenuto conto della complessità dell’opera e, nel caso in questione,
i medesimi sono stati concessi in tutte le situazioni previste. Con riguardo
alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Perugia
n. 566/2006, la difesa ha evidenziato che la medesima non è passata in
giudicato, essendo stato proposto il ricorso per Cassazione per vizi attinenti
alla notifica, il che fa presumere che il giudizio dovrà essere ripetuto.
Infine, con riguardo ai nuovi prezzi, l’Avvocato ha ribadito la corretta
previsione ed approvazione. Per lo stesso convenuto e per gli altri dalla
medesima rappresentati, ha preso la parola l’Avvocato Cardenà la quale ha
confutato le conclusioni contenute nella memoria della Procura regionale ed ha
ribadito come l’ordinanza precedente di questa Sezione sia stata necessaria
perché allora non vi era ancora alcuna prova di responsabilità dei suoi
assistiti, né alcun danno erariale certo da addebitare. Ha ricordato,
infatti, come gli esiti del procedimento penale conclusosi con sentenza di
proscioglimento per prescrizione non possano far stato in questo procedimento
ed allora la Sezione ben avrebbe fatto a nominare il ctu per quantificare il
valore complessivo delle opere realizzate, valore che trova conferma anche
nella relazione predisposta dall’Amministrazione e sulla quale non dovrebbe
esserci contestazione. In merito alle disposte anticipazioni, la difesa
ha osservato come la misura delle stesse fosse legittima alla luce di quanto
previsto dalle norme contenute nella legge n. 363/84: inoltre sono state
versate agli atti le decisioni con le quali il giudice civile e il giudice
amministrativo si sono pronunciati sulla legittimità delle richieste degli
affidamenti pretesi dalla società Adriatica, per cui se i decreti
ministeriali dovevano esserci, non potrà affermarsi che dagli stessi possa
essere scaturito un danno. Con riguardo, poi, alle poste dannose correlate
alle anticipazioni, le stesse sarebbero infondate perché compensate dai
lavori eseguiti dei quali occorre tener conto in quanto gli annullamenti delle
concessioni sono avvenute con effetto ex nunc e, quindi, la Concessionaria ha
diritto al conteggio di tutti questi lavori per i quali non fu, peraltro,
accordata neanche la revisione prezzi con evidente risparmio per l’Amministrazione. Con riguardo al presunto danno da coefficiente di
aggiornamento, la difesa si è richiamata ai calcoli effettuati dal consulente
sulla base di leggi e circolari che dimostrano la correttezza del computo
effettuato ed, infine, con riferimento ai danni da sovrapprezzi e nuovi
prezzi, ha ribadito le conclusioni svolte dal collega patrocinatore comune
della Società adriatica, chiedendo la revoca dei provvedimenti cautelari. Per il convenuto Giordani, l’Avvocato
Giovannelli ha confermato la richiesta scritta di sospensione del procedimento
in attesa che la Corte di cassazione si pronunci sul ricorso prodotto in tema
di assoggettamento alla giurisdizione contabile del direttore dei lavori di
opera pubblica, come affermato da questa Corte sia in primo grado che in
appello. Nel merito ha concluso, previa revoca della misura cautelare, per il
rigetto della domanda attorea in considerazione delle conclusioni raggiunte
dal perito d’ufficio o, in via subordinata, che questo Collegio ordini l’integrazione
del contraddittorio con i funzionari del Genio civile di Ancona che non hanno
rilevato alcuna irregolarità nella gestione dell’appalto. L’Avvocato Rocco, per il convenuto D’Ancona,
ha concluso per il rigetto della domanda in considerazione delle conclusioni
formulate nella perizia d’ufficio, specificando che il suo assistito ha
definito la vicenda penale ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con sentenza
di patteggiamento che non equivale a dichiarazione di colpevolezza. La difesa
ha chiesto la revoca della misura cautelare. Infine, l’Avvocato Sivieri per il convenuto Sortino ha concluso in modo conforme alle deduzioni scritte formulate per l’odierna udienza e, quindi, anche per l’immediata revoca dei provvedimenti cautelari assunti, specificando, in via subordinata, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici che parteciparono alla deliberazione n. 369/86 dal quale sarebbe scaturito il danno erariale e, precisando che il Sortino non ebbe a percepire alcuna somma derivante da accordi illeciti. DIRITTOQUESTIONI PRELIMINARIPreliminarmente deve essere esaminata la richiesta
di sospensione del giudizio formulata dal convenuto Giordani, avendo il
medesimo impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi di
giurisdizione la sentenza n. 152 / 2004 con la quale la 1^ Sezione di Appello
di questa Corte ha confermato la sentenza n. 2876/2002 di questa Sezione
regionale che aveva riconosciuto in capo all’odierno convenuto la qualifica
di direttore dei lavori delle opere pubbliche all’esame ed il conseguente
assoggettamento alla giurisdizione contabile. La richiesta è inammissibile e va respinta per
due ordini di motivi. Il primo, di natura sostanziale, si fonda sulla
posizione assolutamente univoca della giurisprudenza della Suprema Corte che
ha sempre affermato la giurisdizione di questo Giudice sulla figura del
direttore dei lavori dell’opera pubblica, manifestando, invece, più di una
perplessità quando ad essere assoggettato a questa giurisdizione è il
progettista di opera pubblica, laddove, però, la medesima persona fisica non
cumuli tale incarico con quello della direzione lavori, nel qual caso, invece,
la giurisdizione di questa Corte è stata affermata a pieno titolo. L’accertamento di fatto della posizione di
direttore dei lavori in capo al Giordani, compiuto con estrema precisione
dalla sentenza di questa Sezione regionale, confermata integralmente in
appello, non lascia spazio, poi, ad ulteriori accertamenti di fatto perché
coperti da giudicato, né da parte di questo Giudice né da parte della
Giudice di legittimità. La seconda ragione di inammissibilità è di
carattere procedurale: infatti il ricorso in cassazione è stato proposto
avverso una sentenza della prima sezione centrale di appello di questa Corte
e, ai sensi dell’invocato articolo 295 c.p.c., il giudice che dovrebbe
sospendere la causa sarebbe, semmai, il Giudice di appello qualora il medesimo
debba decidere il merito della causa e non questo Giudice di primo grado che,
allo stato, non è direttamente investito della
pronuncia del Giudice della legittimità. Il Collegio respinge, altresì, l’altra
eccezione, mossa dalla difesa della convenuta Società Adriatica Costruzioni
s.r.l., di sospensione del giudizio per avere la medesima impugnato in
Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 566/2006, stante
la rilevante e copiosa documentazione processuale agli atti del presente
giudizio, già idonea ad illustrare i tratti salienti della vicenda e
sufficientemente adeguata per la formazione del libero convincimento di questo
Giudice. PREMESSAE’ opportuno premettere che le numerose pronunce
intervenute dell’Autorità giudiziaria ordinaria, versate in atti, pur non
potendo, come correttamente rilevato anche oggi in udienza dall’Avv.
Cardenà, far stato nel presente procedimento in considerazione della formula
finale di proscioglimento dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati
loro ascritti, possono, però, in omaggio al principio di autonomia e
separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto al
processo penale, essere idonee, nella descrizione dei fatti ivi rappresentati
come nelle conclamate dichiarazioni di colpevolezza dei convenuti correlate
alle confermate statuizioni civili, a formare quel libero convincimento del
Giudice che è alla base della presente pronuncia. Facendo riferimento ai fatti più sopra descritti,
come risultanti dagli atti del processo penale depositati e come più
diffusamente sarà chiarito in prosieguo, il Collegio trae, in effetti, libero
convincimento che i comportamenti posti in essere dai convenuti sono stati
tutti caratterizzati da una volontà comune di perseguire un fine illecito
attraverso le articolate e complesse procedure amministrative regolanti la
materia degli appalti di opere pubbliche. Artefice principale di questo disegno è stato il
Longarini Edoardo, socio di maggioranza eppoi unico della ditta Adriatica
Costruzioni Ancona s.r.l., società appaltatrice dei lavori del 7^ lotto del
piano di ricostruzione di Ancona che, fin dalla fase iniziale di
aggiudicazione del contratto, ha cercato in tutti i modi di essere l’unico
concessionario dei lavori e di lucrare dai medesimi il massimo profitto. Come sarà successivamente spiegato, la normativa
regolante i piani di ricostruzione distingueva le competenze gestionali tra il
Comune e l’Amministrazione centrale, individuava con esattezza l’organo
competente alla proposta e quello competente all’affidamento del lavoro ed
al conseguente finanziamento delle opere, mentre riservava alla ditta
appaltatrice il ruolo di semplice contraente, cioè di parte con la quale l’Amministrazione
centrale e solo questa avrebbe dovuto stipulare una convenzione destinata a
regolare in dettaglio le modalità di realizzazione dell’opera. Il quadro dei rapporti è stato, invece,
gravemente alterato dalla forte personalità del Longarini che, come dal
medesimo dichiarato, non si è fatto alcuno scrupolo nell’offrire ingenti
somme di denaro o nel promettere benefici di carriera nei confronti di tutti i
convenuti, sfruttando le proprie conoscenze politiche e locali, il tutto con
lo specifico intento di assicurarsi indebiti e assai ingenti profitti dei
quali i funzionari corrotti sono stati pienamente a conoscenza e per i quali
ognuno ha versato il proprio contributo determinante anche a costo di incidere
illegittimamente sulle procedure amministrative o di effettuare farraginose e
bizzarre interpretazioni normative che sono risultate anche per questo Giudice
del tutto prive di fondamento giuridico. Ulteriore conseguenza di questo
unitario disegno nel quale ognuno dei convenuti è risultato aver svolto una
specifica e determinante funzione è nella pronuncia che questo Collegio deve
rendere che, al di là degli esiti del procedimento penale, si presenta come
connotata da un vincolo speciale di solidarietà che impedisce una
ripartizione dell’addebito in relazione alle singole condotte, tutte poste
in essere con dolosa preordinazione e con identico apporto causale nella
realizzazione dell’obiettivo illecito finale dato dalla soddisfazione piena
degli interessi della Concessionaria. ESAME DI MERITOPassando, così, alla trattazione di merito, il
Collegio, seguendo la impostazione della ordinanza n. 666/2004 e quella che,
in definitiva, hanno seguito gli stessi difensori, tratterà l’aspetto della
determinazione delle singole poste di danno, passando poi a quello della
responsabilità ( nesso causale ed elemento psicologico) dei convenuti nella
genesi del pregiudizio erariale. Come primo punto, peraltro, il Collegio deve,
innanzitutto, stabilire se i cosiddetti lavori fuori contratto possano in
qualche verso interessare il presente giudizio, così come è stato
incardinato dalla Procura attrice. Il piano di ricostruzione della città di Ancona
nasce nel marzo del 1953, quando il Ministero dei lavori pubblici decideva di
sostituirsi al Comune per la ricostruzione della città. I lavori previsti
furono eseguiti in lotti ed, in particolare, per quanto qui interessa, il 7°
lotto aveva per oggetto la realizzazione dell’asse viario nord-sud. Nell’ambito del 7° lotto, il Ministero dei
lavori pubblici, con D.M. 25 novembre 1977, approvò ed affidò in concessione
all’Adriatica costruzioni s.r.l. la costruzione di una prima parte dell’asse
viario. La scelta del Concessionario avvenne a trattativa privata, nonostante
fosse nel frattempo entrata in vigore la legge 584/77 che limitava fortemente
il ricorso a questo sistema di aggiudicazione. Le condizioni di esecuzione furono individuate in
un’apposita lettera di sottomissione ( disciplinare n. 5581 del 24 novembre
1977). Nell’anno 1980 il Ministro dei lavori pubblici decise di finanziare l’intero
progetto e di affidarlo in concessione alla medesima società, il tutto con
D.M. 26 giugno 1980 n. 1319. Con questi due decreti si chiuse la prima fase
inerente a tale 7° lotto (
cd. PR 1). Nel frattempo iniziava la seconda fase di lavori
del 7° lotto che prevedeva il prolungamento dell’asse viario Nord-sud dallo
svincolo delle Tavernelle fino a via Bocconi da un lato, e fino al raccordo
con la S.S. Adriatica dall’altro lato. Il relativo progetto di lavori era inviato al
Ministero dei lavori pubblici in data 15 maggio 1980 e, prima ancora di essere
approvato, subiva una prima variante, approvata con delibera n. 1199 della
giunta di Ancona del 23 luglio 1980. Tale variante giungeva al Ministero insieme ad un
atto di sottomissione dell’Adriatica costruzioni s.r.l., precedente
concessionario del PR1, che, nell’accettare clausole, patti e condizioni,
prima ancora che il progetto fosse approvato e finanziato, prevedeva la
determinazione del costo dell’opera, l’accettazione dei prezzi e delle
condizioni già contenute nel precedente disciplinare n. 5581 che era stato
concordato con l’Amministrazione per il PR1. Il Ministero dei lavori pubblici sottoponeva tale
progetto all’organo consultivo tecnico del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici che, con voto n. 209 del 14 maggio 1981, esprimeva parere favorevole
al progetto sotto il profilo tecnico ed urbanistico, precisando che soltanto
alcune delle opere ivi previste avrebbero potuto ritenersi strettissimamente
connesse con i lavori già approvati ed in corso di esecuzione (PR1), mentre
tutte le altre strettamente connesse dovevano considerarsi come nuovi
interventi. Il Consiglio si esprimeva, altresì, sui tempi di esecuzione delle
opere proposto dalla concessionaria (3320 gg.) ritenuti eccessivamente lunghi
e sull’atto di sottomissione proposto dalla medesima che sarebbe stato
opportuno modificare. La pronuncia del Consiglio, nella distinzione
effettuata tra opere strettissimamente connesse e strettamente connesse al
PR1, aveva precisato quali interventi potevano essere considerati come
varianti del PR1 e quali, invece, avrebbero dovuto ritenersi come veri e
propri nuovi interventi. La distinzione operata ha un rilievo fondamentale
in tutta la vicenda e consente a questo Collegio di far luce nella variegata
fattispecie sottoposta all’esame dove le posizioni di accusa e difesa sono
contrastanti e giungono a conclusioni opposte proprio perché presuppongono
questo diverso punto di partenza. E’ bene chiarire subito, quindi, che il PR2 solo
in minima parte poteva essere considerato una variante del PR1, per cui non
possono essere accolte le affermazioni difensive tese a sostenere l’unicità
dell’intervento di ricostruzione, essendo le due fasi nettamente distinte in
relazione alla tipologia dei lavori effettuati e che si dovevano effettuare,
per cui gli interventi disposti nella seconda parte del 7^ lotto non avrebbero
mai potuto rientrare nel concetto tecnico di variante. Come è noto, infatti,
la variante costituisce una semplice modifica del progetto originario dovuto a
necessità tecniche sopravvenute o, comunque, anche a valutazioni nuove delle
parti contrattuali purchè contenute in un preciso e circoscritto ambito non
solo tecnico (5/6) ma anche finanziario. Il semplice fatto che le opere contenute nel PR2
dovevano considerarsi come un completamento del piano di ricostruzione della
città non autorizzava in alcun modo a considerarle tutte come varianti. Eppure questa evidente forzatura di
interpretazione normativa fu compiuta grazie al meccanismo della tangente
erogata dal Longarini con la conseguenza che, nel momento iniziale, ciò
permise di ritenere che sulla gran parte dei lavori del PR2 potesse
considerarsi radicata la competenza statale. Ai sensi della legge n. 933/1977,
infatti, la competenza all’attuazione dei piani di ricostruzione residuava
in capo allo Stato soltanto nei casi in cui i relativi procedimenti
amministrativi avessero comportato un impegno di spesa in epoca antecedente al
1 gennaio 1978, ovvero il Ministero competente avesse, prima del 29 luglio
1977, riproposto la progettazione, ai fini dell’esecuzione in concessione,
con pagamento delle spese in annualità differite. Quindi, la realizzazione del PR2 ad opera dell’Autorità
statale avrebbe potuto consentirsi solo ritenendo tutti gli interventi da
effettuare come varianti del PR1, ma la prova che solo alcune opere potevano
rientrare nel concetto di variante (quelle definite nel parere n. 209 prima
citato come “strettissimamente connesse”) discendeva non solo dalla loro
tipologia tecnica
( esempio impianto di illuminazione) ma anche dalle risorse che si
andavano ad utilizzare. Mentre, infatti, per le opere del PR1 erano stati
utilizzati solo 22 mld di lire di finanziamenti, le opere “ strettamente
connesse” del PR2 prevedevano un impegno di spesa finale di circa 180 mld di
lire e, quindi, era chiaro che quest’ultime non potevano essere considerate
se non in minima parte come varianti. La immediata conseguenza di questa distinzione era
quella che soltanto l’Amministrazione centrale avrebbe potuto scegliere il
Concessionario cui far effettuare le opere del PR2 come approvate dall’Autorità
comunale, essendo l’individuazione del precedente Concessionario solo una
proposta effettuata dall’autorità comunale, per nulla vincolante per l’Amministrazione
centrale, come per nulla vincolante poteva ritenersi l’atto di sottomissione
presentato dal Concessionario medesimo ed allegato al progetto inviato al
Ministero dei LL.PP. Le difese dei convenuti hanno, invece,
erroneamente sostenuto che il Concessionario del PR2 doveva necessariamente
essere lo stesso del PR1, che il medesimo correttamente aveva predisposto un
atto di sottomissione che, al pari di un atto contrattuale aggiuntivo, doveva
regolare immediatamente i rapporti con l’Amministrazione centrale in ordine
alle varianti (PR2) da realizzare e, per il semplice fatto di essere stato
approvato dall’autorità comunale unitamente al progetto, le condizioni, i
termini ed i patti ivi contenuti dovevano ritenersi vincolanti per l’Amministrazione
centrale. Una simile ricostruzione basata sull’erroneo
presupposto della unicità dell’intervento di ricostruzione (PR1 e PR2),
deve ritenersi del tutto illegittima come illegittime sono le conseguenze che
da ciò si sono volute trarre e cioè che, stante la identità delle parti
contraenti, le condizioni contrattuali negoziate in un primo accordo
correttamente ratificato, potessero “ipso iure” essere vincolanti tra le
medesime parti ancorché con riferimento ad un nuovo e successivo contratto,
prosecuzione del primo soltanto quanto ad oggetto, ma unilateralmente
predisposto da uno dei contraenti e non ancora accettato e sottoscritto dall’altro. In effetti l’approvazione comunale del progetto
predisposto dalla Concessionaria ha riguardato solo l’aspetto tecnico
urbanistico del medesimo, e l’atto di sottomissione allegato non ha avuto
alcun valore vincolante per l’Amministrazione che avrebbe dovuto più
correttamente indire una nuova gara per l’affidamento dei citati lavori che,
ancorché definiti di completamento, non potevano in alcun modo essere
considerati come varianti del PR1. Non si possono, quindi, ritenere valide le
argomentazioni delle parti convenute laddove, come in prosieguo verrà
illustrato, pretendono di verificare la fondatezza della domanda attrice
respingendola sull’errato presupposto che ogni condizione, patto, accordo
del PR2 dovesse essere considerato come derivato da quanto già concordato con
l’Amministrazione in sede di PR1. E così innanzitutto per quanto riguarda l’atto
di sottomissione che le difese hanno indicato come vincolante perché riferito
nei termini al disciplinare n. 5571 del PR1, tale vincolatività non può
dirsi in alcun modo esistente. La natura giuridica dell’atto di sottomissione
è quella di una proposta unilaterale del privato che avrebbe dovuto trovare
consenso nell’Amministrazione ed invece, già nel voto n. 209 emesso dall’organo
consultivo del Consiglio superiore dei LL.PP., viene eccepita la necessità di
modificare l’atto di sottomissione, come anche di distinguere quali delle
opere previste nel progetto poter considerare come varianti e quali invece
dover valutare come nuovi interventi. La distorta e falsata interpretazione del voto n.
209 (nel senso di ritenere tutti gli interventi contenuti nel progetto 80 come
varianti del PR1), datane da uno dei relatori, oggi deceduto, ed approvato dal
funzionario dirigente tecnico D’Ancona, comunque facente parte della
Commissione relatrice del voto, ancorché, come dal medesimo sostenuto, senza
diritto di voto ma che avrebbe avuto l’obbligo di rappresentare agli altri
componenti il reale significato dell’approvazione intervenuta, fu
preordinata, quindi, non solo a mantenere la competenza statale sulle opere da
realizzare, ma anche a consentire che l’esecuzione delle stesse avvenisse
alle stesse condizioni del PR1, considerandole come varianti, ed anche a far
ritenere che l’atto di sottomissione offerto dal Concessionario nel novembre
del 1980 fosse vincolante per l’Amministrazione dei LL.PP e, ciò,
soprattutto per quanto riguardava la misura dell’anticipazione da fissare in
ragione del 50%.dell’importo contrattuale. Né la situazione illustrata ebbe a modificarsi
con l’entrata in vigore della legge 363/1984, ed in particolare con la norma
contenuta nell’articolo 13 novies decies,: infatti la disposizione dettata
appositamente per dare validità al piano di ricostruzione di Ancona,
stabiliva la competenza esclusiva e straordinaria del Ministero dei Lavori
Pubblici all’attuazione e al completamento del piano di ricostruzione. Ente
proponente era il Comune di Ancona, per cui i progetti già approvati dall’ente
e che avessero avuto il consenso da parte dell’organo consultivo, come anche
i progetti che saranno approvati dalla sola Amministrazione comunale,
avrebbero dovuto ritenersi già perfezionati e meritevoli di decreti
ministeriali di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente. Come è evidente, la sopravvenuta disposizione non
conferiva al PR2 il significato di intervento aggiuntivo e variante del PR1,
ma, in coerenza con la ratio legis di accelerazione e di immediata
ricostruzione dell’abitato danneggiato dalle calamità naturali, consentiva
ai progetti approvati dalla sola autorità comunale di superare alcuni
passaggi procedimentali e di giungere immediatamente all’affidamento con
decreto ministeriale. Restava, comunque, il fatto che il PR2 nella sua
gran parte di interventi previsti, era da considerarsi un progetto nuovo,
soggetto a nuove condizioni da concordare con l’Amministrazione, condizioni
che quest’ultima dettò con la ministeriale n. 260 del 20 febbraio 1985,
approvata dal Concessionario in data 23 febbraio 1985, nella quale veniva
stabilito di affidare i lavori al medesimo Concessionario del PR1, rinviando
al decreto ministeriale la definizione del quadro economico, dei tempi di
realizzazione delle opere, della misura dell’anticipazione, elementi che
furono esattamente previsti nel D.M. n. 291 del 6 marzo 1985. La portata innovativa della legge n. 363/1984 fu
sostanzialmente quella di accelerare i tempi di affidamento degli interventi,
obbligando peraltro l’Amministrazione centrale a reperire immediatamente i
fondi necessari, senza frapporre ostacoli derivanti dalla legge di
contabilità generale e consistenti nel fatto che ad ogni tipologia di
intervento da effettuare doveva precedere l’adeguato stanziamento dei fondi. L’obiettivo della legge di intervento era
realizzabile perché essa stessa stanziava dei fondi da cui attingere e,
comunque, laddove fosse stato necessario, altri diversi fondi avrebbero dovuto
essere reperiti. L’enunciato normativo precisava, infatti, che
agli atti di affidamento dei lavori contenuti in progetti approvati con o
senza l’approvazione degli organi consultivi, doveva necessariamente
seguire, al pari di un atto amministrativo vincolato, il decreto di
affidamento. Ciò significava che il Concessionario aveva un
vero e proprio diritto soggettivo all’affidamento di questi lavori, e ciò a
prescindere dalle effettive risorse finanziarie che, se mancanti, avrebbero
dovuto essere comunque reperite. Sul punto, anche se con riferimento a lavori
successivamente approvati dall’autorità comunale e riferiti alla perizia di
variante del 1987, si sono espressi il Consiglio di stato nel parere n.
1107/90, il Tar Marche n. 1277 del 2003. e il contenzioso insorto tra
Concessionaria ed Amministrazione concedente proprio sulla necessità di un
tempestivo decreto di affidamento dei lavori è stato definitivamente risolto
nel senso indicato con sentenza n. 60/2003 della Corte di cassazione. Dopo l’emanazione di questa legge 363/84
fortemente acceleratoria dell’attuazione del piano di ricostruzione,
ulteriori disposizioni furono dettate con le leggi nn. 46/86 e 730/86, secondo
le quali ogni variante al piano di ricostruzione di Ancona già approvate dall’Amministrazione
comunale non erano soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse
previste erano immediatamente eseguibili. Tutto ciò ha comportato che, al di là della
realizzazione delle opere contenute nei limiti finanziari dei decreti di
affidamento che furono emanati, fermo restando, come già detto, che il
concessionario aveva un vero e proprio diritto soggettivo all’affidamento e
ciò anche a prescindere dalle risorse stanziate che, se insufficienti,
avrebbero comunque dovuto essere reperite, tutte le altre opere realizzate
dalla concessionaria dal 1987 fino al 1992, data della revoca di tutte le
concessioni, sono da ritenersi legittime perchè il legislatore, come ora
visto, ne garantiva l’immediata esecuzione. Data l’entità sia qualitativa che quantitativa
delle modifiche richieste, l’Amministrazione comunale invitò il
Concessionario a predisporre la perizia di variante e suppletiva del 21
gennaio 1987 relativa al progetto 15 maggio 1980- 26 novembre 1980 nella quale
confluirono tutte le modifiche richieste al piano di ricostruzione. Tale
perizia fu sottoposta all’esame del Cons. Sup. LL.PP. che, in data
25 giugno 1987 emise il voto n. 316 con cui la perizia fu ritenuta “
meritevole di approvazione in linea urbanistica, tecnica ed amministrativa”
per un importo complessivo di lire 182.315.492.806, al netto del coefficiente
di aggiornamento del 3,305. (valore aggiornato lire 602.552.703.723). L’Amministrazione avrebbe dovuto reperire le
relative risorse finanziarie ma sulla base della normativa prima citata questo
adempimento configurava un atto
necessario e dovuto, e quindi la sua mancanza non può ritenersi impeditiva
della prosecuzione dei lavori, come poi è avvenuto. La immediata conseguenza delle argomentazioni
predette è stata quella che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
redigere il conto finale delle opere ed avviare, come risulta dalla relazione
in data 28 novembre 2005, versata agli atti, un tentativo di definizione
bonaria delle pretese della Concessionaria, per giungere ad una soluzione
transattiva dell’intera vicenda. Ma tutto ciò esula dalla causa petendi e dal
petitum del presente giudizio. Se, infatti, nessuno può mettere in dubbio la
necessità e la opportunità dei lavori eseguiti dopo l’approvazione della
perizia di variante e suppletiva del gennaio 1987, nessuno, però, può negare
che tutti questi interventi, peraltro facilmente identificabili nelle
planimetrie versate agli atti, riguardavano altri e diversi lavori rispetto a
quelli contenuti nell’originario PR2 e per i quali, e solo per i quali,
erano stati disposti gli affidamenti con i decreti ministeriali più sopra
ricordati. Il Progetto di ricostruzione denominato PR2,
datato 15 maggio 1980 – 26 maggio 1980 aveva, infatti, ad oggetto:
1)
Il
completamento dell’asse viario Nord-Sud collegante il centro urbano con il
nuovo quartiere residenziale in corso di realizzazione destinato ai
terremotati e fino alla S.S. n. 16 Adriatica;
2)
una
serie di viadotti in prossimità del centro urbano;
3)
una
doppia galleria artificiale che attraversa la zona di Colleverde;
4)
il
tratto di connessione con la zona di Tavernelle
5)
interventi
di razionalizzazione del traffico urbano in prossimità dello svincolo di via
Bocconi ( Piazza della Libertà) e dell’incrocio tra via Gianelli e via
Palestro nei pressi della sede comunale ( delibera comunale n. 1199 del 23
luglio 1980);
6)
l’illuminazione
delle zone citate nonché di tutto l’asse Nord-Sud e della Galleria
Risorgimento.
7)
Il
collegamento con la zona industriale della Baraccola fino al casello
autostradale di Ancona Sud. Detti interventi furono recepiti nel D.M. n. 291
del 6 marzo 1985 nei limiti di spesa pari a lire 161.763.915.000 e per un
importo netto di lavori pari a lire 141.500.000.000. In data 4 aprile 1985, a seguito dell’integrazione
fondi, con D.M. n. 434,veniva rideterminato, il quadro economico del D.M.
291/85, per cui il limite massimo del finanziamento diventava pari a lire
177.586.717.000 e per un importo netto di lavori di lire 155.450.000.000. Dinanzi a questo maggiore finanziamento, il Comune
di Ancona chiedeva al Ministero dei LL.PP. di integrare gli interventi già
approvati, inserendovi “ la viabilità urbana in ambito portuale e le
relative aste di collegamento con il centro città ( già previste nella
delibera comunale n. 750/81). Con D.M. n. 1107 del 28.11.1986 si approvava l’estensione
del progetto, come richiesto dal Comune di Ancona, fino a concorrenza della
somma di lire 180.000.000.000. Sono questi e solo questi i lavori messi sotto
osservazione da parte della Procura regionale e sono questi i lavori per i
quali occorre vedere se le prospettate ipotesi di danno erariale possono dirsi
sussistenti e non invece tutti quegli altri interventi che, racchiusi nella
perizia di variante del gennaio 1987 e legittimamente svolti dal
Concessionario, per essere stati approvati dal Comune di Ancona e approvati
pure dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 316/87, dovranno
essere remunerati e sui quali, essendo in corso un contenzioso tra impresa e
concessionaria, sono state avviate le trattative per cercare di giungere ad
una soluzione transattiva, ma sulle quali questo Giudice non deve pronunciarsi
perché non facente parte dell’oggetto del giudizio. Né un ampliamento del petitum può essere determinato dalle repliche dei convenuti, come pure sostenuto dai difensori in udienza, in quanto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato esige che le repliche dei convenuti non oltrepassino i confini della domanda giudiziale, fermo restando il diritto dei medesimi di azionare quelle diverse pretese in altri giudizi. Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, il
Collegio deve precisare, anche al fine di dare una interpretazione alle
richieste formulate con la precedente ordinanza (
paragrafo a), che non sono state comprese neanche dal consulente di
ufficio, che la Sezione aveva inteso – e non poteva essere diversamente -
conoscere l’effettiva e complessiva quantità dei lavori svolti dal
Concessionario con riferimento alla domanda formulata dall’attore e, cioè,
con esclusivo riferimento ai lavori in dettaglio su elencati ed affidati con i
decreti ministeriali prima citati. In alcun modo il riferimento ai lavori non
contrattualizzati poteva riferirsi ad altri e diversi interventi richiesti al
Concessionario al di là del progetto originario affidato. Il riferimento, pure contenuto nell’ordinanza,
alla data del 7 ottobre 1992, data di revoca di tutte le concessioni affidate
alla Società Adriatica, lungi dal voler intendere data della fine di tutti e
più disparati interventi richiesti al Concessionario, era stata indicata per
rappresentare, come richiesto dal terzo comma dell’articolo 2 della legge 12
agosto 1993 n. 317, come autenticamente interpretata dall’articolo 44 della
legge 17 maggio 1999 n. 144, il termine ultimo “……..dei lavori relativi
a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione
annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992”
ma sempre con unico riferimento ai lavori affidati con i decreti ministeriali. Nella stessa norma viene, altresì, precisato che
i lavori predetti sono contabilmente definiti con …..” riferimento allo
stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto
di annullamento”. In sostanza, l’ordinanza mirava ad avere
contezza dei lavori complessivamente effettuati relativi al solo progetto
originario affidato e quantificato, come accertato dal consulente, nell’ultimo
Sal, per l’appunto il 18°, che, ai sensi di legge, definisce la
contabilità di quei lavori sui quali è intervenuta l’azione della Procura
regionale. L’importo dei lavori effettuati è stato, quindi, pari a lire
94.089.399.681, come emerge anche dal verbale di collaudo del settembre 1991
che esplicita in maniera chiara come il 19° SAL era in corso di definizione
ma non fu mai definito e, peraltro, che una gran parte degli interventi che
nel frattempo erano stati svolti trovavano riferimento nei lavori deliberati
dal Comune ed approvati con voto del C.S.LL.PP. n.
316/87, ma sui quali sarebbe stata necessaria una ratifica ministeriale
con apposito stanziamento di fondi diversi da quelli previsti per il progetto
originario affidato. Il consulente d’ufficio ha, invece, erroneamente
sommato tutte le contabilità attinenti a lavori comunque svolti dal
Concessionario, come se i medesimi dovessero ritenersi inseriti negli
affidamenti originari con l’inevitabile conseguenza che i lavori svolti sono
risultati pari a circa 200 mld. di lire. Peraltro le argomentazioni difensive che hanno
voluto precisare come il Concessionario aveva un diritto soggettivo agli
affidamenti per questi lavori non contrattualizzati dimostrano effettivamente
che tutti questi lavori erroneamente computati dal consulente di ufficio e
prima ancora dai periti di parte non potevano in alcun modo, per espresso
divieto delle norme di contabilità in tema di affidamento di lavori pubblici,
trovare capienza nell’originario affidamento (180 mld) che era stato
concesso proprio al fine di eseguire alcuni precisi interventi specificati nei
decreti e non ogni altro intervento voluto dal Comune di Ancona ed eseguito
dalla Concessionaria. Pertanto, tutto ciò che è risultato fuori dalla
contabilità ufficiale dei lavori successiva al 18° SAL ed oggetto di
definizione transattiva tra Amministrazione e concessionaria deve restare
fuori dal presente giudizio, essendo estraneo al suo oggetto. LE SINGOLE POSTE DANNOSEA) IL DANNO DA ANTICIPAZIONE ( PAR. E DELL’ORDINANZA)Accertato, così, l’importo dei lavori eseguiti
alla data del decreto di revoca delle concessioni, il Collegio passa all’esame
della ipotizzata condotta dannosa correlata alle anticipazioni corrisposte. E’ bene precisare che questo Collegio intende
individuare le rate di anticipazione corrisposte e le relative rate di
finanziamento per lavori eseguiti con riferimento a tutti i decreti ufficiali
di concessione dei finanziamenti disposti fino al 30 giugno 1990, data di
redazione dell’ultimo SAL, non potendo ricomprendervi, come richiesto dalla
Procura, la quota capitale delle rate di anticipazione disposte
successivamente a tale data perché riferita ai lavori extra affidamento i
quali, come già detto, interessano la transazione tra Concessionaria ed
Amministrazione. Quest’ultima provvederà al recupero della sorte capitale
anticipata in relazione ai lavori che saranno riconosciuti utili e quindi da
remunerare all’impresa. In relazione al danno derivante da anticipazione
corrisposta, è bene, altresì, precisare, come correttamente assunto dalla
Procura regionale, che l’anticipazione di per sè non costituisce danno
erariale neanche se corrisposta, come nel caso in esame, ratealmente, sempre,
però, che i lavori eseguiti siano superiori al suo ammontare. Sul punto non possono condividersi le affermazioni
dei convenuti e del consulente di ufficio che avrebbe persino prospettato il
verificarsi di un risparmio per l’Amministrazione in conseguenza della
maggiore anticipazione corrisposta. Il calcolo effettuato è errato in quanto
il dato di partenza dei lavori complessivamente svolti è errato. Le
anticipazioni erogate sulla base dei decreti ministeriali di affidamento non
possono non riferirsi che ai lavori affidati e appare totalmente infondata la
tesi sostenuta di poter comparare le anticipazioni corrisposte sulla base di
decreti di affidamento lavori con interventi effettuati e non previsti nei
citati decreti, interventi che hanno soltanto un punto in comune con quelli
affidati e, cioè, quelli di essere stati svolti dal medesimo Concessionario
ed in un periodo temporale pressoché contestuale. E’ evidente, quindi che, essendo l’entità dei
lavori contabilizzati al 18° SAL di importo inferiore all’ammontare delle
anticipazioni erogate fino a quel momento, il risultato differenziale
configura danno erariale che deve essere risarcito. Inoltre, l’esistenza di questa differenza tra
somme anticipate e lavori eseguiti dimostra come nella specie non si siano
realizzate le condizioni per dar luogo alla revisione prezzi, meccanismo
operante solo sulla parte dei lavori non coperti da anticipazione
( vedi paragrafo e dell’ordinanza n. 666/2004 e come più sotto
meglio specificato). Dalla relazione tecnica del Collegio peritale
nominato dalla Corte di appello di Ancona risulta che le anticipazioni
corrisposte e i finanziamenti erogati per lavori fino al 18° SAL sono stati
pari ad un importo di lire 117.657.321.209 e ciò a fronte di lavori
effettuati contabilmente definiti al momento di revoca delle concessioni pari
a lire 94.089.399.681. Non si ritiene, come richiesto dalla Procura, di
prospettare come misura delle anticipazioni corrisposte l’intera somma
erogata a tale titolo fino al 7 ottobre 1992 in quanto, come sopra detto, tali
maggiori somme, corrisposte dopo il 30 giugno 1990 per i diversi e nuovi
lavori effettuati dalla concessionaria, saranno oggetto di recupero nel
momento in cui, conteggiati tutti i lavori utilmente svolti, saranno definiti
i rapporti di dare ed avere tra Concessionaria ed Amministrazione. Se allora la somma globalmente anticipata per i
lavori contenuti nel progetto originario è stata pari a lire 117.657.321.209,
la Procura ha correttamente prospettato una fattispecie dannosa, basandosi
sulla tesi che, essendo i lavori affidati pari a lire 94.089.388.681, quindi,
in misura inferiore rispetto all’importo delle anticipazioni corrisposte, le
medesime anticipazioni sono state erogate in misura eccessiva e non hanno
tenuto conto dei singoli stati di avanzamento lavori. Ne discende, pertanto, che gli aumenti della
misura dell’anticipazione ( prima al 50% e poi al 75%) in relazione ai
lavori che venivano svolti non sono stati in alcun modo giustificati,
determinando innanzitutto una prima posta dannosa pari al risultato
differenziale tra ammontare delle anticipazioni corrisposte e importo
complessivo dei lavori eseguiti. ( lire 23.567.932.538) Né vale ritenere che la misura della
anticipazione poteva essere stabilita, ai sensi del comma 7 lettera d) dell’articolo
13 noviesdecies della legge n. 363/84, anche in deroga alla normativa vigente
che prevedeva la misura del 20%, in quanto l’Autorità amministrativa,
adottando il decreto n. 291/85, aveva rinunciato ad avvalersi della deroga
stabilita fissando la misura dell’anticipazione nella percentuale del 20%,
mentre fu solo a causa delle condotte illecite poste in essere dai convenuti
che si determinò il rialzo ingiustificato della misura dell’anticipazione
che fu, quindi, erogata in modo del tutto esorbitante e sganciata dagli stati
di avanzamento dei lavori. Né per le considerazioni esposte in precedenza in
tema di non vincolatività dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980 per
gli interventi previsti nel PR2 da intendersi come nuovi interventi e non come
varianti del PR1, può legittimamente sostenersi che l’Autorità
amministrativa avrebbe dovuto, fin dall’inizio, calcolare la misura dell’anticipazione
in ragione del 50%. Nè tantomeno può essere accolta la deduzione
difensiva prodotta dalle difese di più convenuti e sostenuta pure dal
consulente di ufficio in merito al computo della revisione prezzi, come valore
da controbilanciare al mancato aumento della misura dell’anticipazione. Infatti, in concreto, il rialzo ingiustificato
della percentuale dell’anticipazione avvenne nel novembre 1986 quando ancora
i lavori eseguiti non avevano raggiunto neanche il 20% dell’importo
contrattuale e, quindi, non si erano maturate le condizioni per la revisione
prezzi. Soltanto nel febbraio 1990 la percentuale del 50%
dei lavori fu raggiunta, ma, all’epoca, l’anticipazione era addirittura
arrivata al 75% dell’importo contrattuale, per cui in nessun momento si sono
realizzate le condizioni per l’applicazione del meccanismo revisionale. Ciò dimostra, quindi, in linea con quanto
richiesto nella precedente ordinanza di questa Sezione ( par. e), che in
relazione ai momenti temporali in cui fu erogata l’anticipazione, non
sussistevano le condizioni per dar luogo alla revisione dei prezzi, per cui i
calcoli effettuati dal consulente sono del tutto errati perché non hanno
tenuto in considerazione le date di erogazione dell’anticipazione nelle
diverse misure percentuali, ma soltanto date del tutto astratte rispetto al
quesito formulato. In sostanza, affermare che nel 1987 si era
raggiunta la percentuale del 20% dei lavori, significava dover riconoscere che
nel novembre 1986 non erano ancora maturate le condizioni per la revisione dei
prezzi, eppertanto quell’aumento dell’anticipazione al 50% non solo non
era giustificato, ma non era, altresì, controbilanciato da alcun compenso
revisionale da corrispondere. Lo stesso dicasi per il momento in cui a causa
della condotta illecita dei convenuti fu accordato il 75% della misura dell’anticipazione,
valore che non è stato mai raggiunto rispetto ai lavori complessivamente
effettuati, pari a poco più del 50% dell’importo contrattuale. Seconda posta dannosa individuata dalla Procura
regionale in relazione all’indebito rialzo della misura dell’anticipazione
è consistita nel fatto che la maggiore anticipazione concessa ( e cioè il
30% in più sull’importo dei lavori) è stata tradotta in annualità in base
allo stesso saggio di sconto del 20,50% ( 15,50% + 5%) sul quale si era basato
il calcolo dell’iniziale anticipazione del 20%., e non come avrebbe dovuto
se i pagamenti riferiti a questo 30% in più fossero stati legati ai singoli
stati di avanzamento lavori e pagati alla media dei saggi di sconto
riscontrati nel periodo, pari al 13,50%, con una differenza di due punti
percentuali che costituiscono un onere finanziario indebito. Tale onere finanziario, calcolato sulla quota
differenziale tra il 75% e il 20% della misura delle anticipazioni, è stato
pari a lire 12.756.633.660 ( calcolato su tutte le anticipazioni corrisposte
fino al 7 ottobre 1992 in quanto, trattandosi di onere finanziario, la
erogazione del denaro è stata immediata e non potrà essere recuperata sugli
altri lavori svolti).e tale somma costituisce una perdita immediata dell’Amministrazione
che ha corrisposto le rate anticipate in misura superiore a quella dovuta, e,
quindi, un danno erariale da porre a carico dei convenuti. Altrettanto deve dirsi per la terza posta dannosa
prospettata dalla Procura con riferimento all’indebito rialzo della misura
dell’anticipazione ( sempre dal 20% al 75%) calcolata con riferimento alla
somma complessivamente erogata a tale titolo fino al 7 ottobre 1992, e
consistita nel ricorso al mercato del debito pubblico. E’ noto, infatti, che i maggiori fondi erogati
per far fronte agli indebiti rialzi della misura dell’anticipazione ( prima
al 50% e poi al 75%) non erano immediatamente disponibili sul capitolo di
bilancio sul quale doveva gravare l’intervento, ma le risorse sarebbero
state rese disponibili con l’avanzare graduale dei lavori. Tutto ciò non è
avvenuto perché i lavori hanno raggiunto quella percentuale del 50% soltanto
nel febbraio 1990 quando erano state già da tempo pagate rate di
anticipazione in quella misura, ed anzi, a quella data, rate in misura pari al
75% dell’importo contrattuale. In sostanza, la corresponsione di somme eccedenti
la misura del 20% per anticipazioni, non accompagnate dalla progressione dei
lavori, ha generato la necessità di ricorrere all’indebitamento, sostenendo
oneri finanziari non previsti e non dovuti. Infatti, le rate corrisposte nella
maggiore misura, se capitalizzate, si riferiscono ad importi di gran lunga
superiori ai lavori che in quei momenti erano stati realizzati, per cui l’Amministrazione
ha pagato sulle elevate ed indebite rate di anticipazione interessi
altrettanto elevati ed indebiti che costituiscono un maggior esborso
sottoforma di interessi di debito pubblico sostenuto per il maggior onere
finanziario, e, per tale motivo, costituiscono danno erariale. Il metodo di calcolo operato dalla Procura è
corretto in quanto si è trattato della somma costituita dagli interessi
annui, calcolati nella percentuale media del 12,50% di quel periodo per le
rate annuali superiori al 20% dovuto e corrisposte fino all’ottobre 1992,
trattandosi, anche in questo caso, di oneri finanziari che sono stati
immediatamente sostenuti e che, pertanto, devono essere subito recuperati. Ne consegue che il Collegio ridetermina il danno erariale da risarcire collegato alle indebite anticipazioni corrisposte nel minor importo di lire 80.604.896.750, (come risultante dalla seguente somma: lire 23.567.932.538 + lire 12.756.633.660 + lire 44.280.330.552), pari ad euro 41.628.955. LE RESPONSABILITA’ CONNESSE Di questa posta dannosa sono chiamati a rispondere tutti i convenuti in solido in quanto, come già fatto presente nella premessa di questa motivazione, i medesimi devono ritenersi tutti partecipanti dell’unico disegno ordito dal Longarini mirante alla più ampia soddisfazione degli interessi e dei profitti della Concessionaria. Questo Collegio condivide, quindi, pienamente la richiesta attorea, atteso il carattere doloso e fraudolento della complessiva attività dannosa, come sopra specificato, posta in essere dai convenuti che hanno contribuito tutti in ugual misura alla determinazione dell’evento dannoso complessivo. In particolare, è risultato dagli atti che il D’Ancona,
il Di Palma, il Prost, il Sortino, ( ma anche l’Avvocato dello stato Carbone
oggi deceduto) sono stati destinatari di forti pressioni da parte del
Longarini anche sotto forma di laute dazioni di denaro, come dal Longarini
dichiarato al P.M. nel novembre 1993, dichiarazioni che hanno avuto riscontri
esterni nelle stesse confessioni di D’Ancona e Carbone che hanno ammesso di
aver ricevuto denaro dall’imprenditore, come dalle dichiarazioni rese dall’amministratore
della società Adriatica Camillo Florini che ha parlato di una cospicua somma
di denaro elargita dal Longarini al Di Palma, direttore generale dell’Edilizia,
in occasione della predisposizione del voto n. 369/86. In tale circostanza l’apporto determinante del
Di Palma e del dirigente responsabile della divisione competente sui piani di
ricostruzione Prost, è consistito nell’aver aderito completamente alle
richieste del Concessionario che pretendeva l’elevazione della misura dell’anticipazione
dal 20% al 50%, senza che ci fossero state delle ragioni particolari o
sopravvenute per modificare un orientamento decisamente negativo assunto da
entrambi pochi mesi prima. Venendo, così, alla ricostruzione dei fatti,
occorre far presente che, come risulta dal D.M. n. 291 del 1985, il primo dei
decreti regolanti la concessione del PR2, l’Amministrazione aveva ritenuto
di fissare la misura dell’anticipazione in ragione del 20% secondo la
normativa vigente e senza avvalersi della possibilità di deroga offerta dalla
recentissima legge n. 363/84 articolo 13 noviesdecies comma 7 lettera d). Tale previsione non era stata in alcun modo
accettata dal Longarini che aveva in un primo momento impugnato il
provvedimento concessorio dinanzi al Tar e, nelle more, aveva reiterato in via
amministrativa la richiesta di elevare la misura dell’anticipazione senza
ottenere positivo riscontro ( vedi lettera del 25 novembre 1985, respinta con
D.M. n. 1132 del 12 dicembre 1985 e lettera del 24 marzo 1986, respinta dalla
nota a firma Di Palma n. 297 del 5 aprile 1986; senza contare che in data 23
luglio 1985 il Prost aveva predisposto una memoria per l’Avvocatura dello
Stato in pendenza del ricorso dinanzi al Tar nella quale ribadiva l’orientamento
assolutamente negativo, definendo come “aberrante” la tesi della
Concessionaria sul punto). Fu in quel momento che il Longarini decise di
esercitare la sua pressione per sbloccare la richiesta di elevare la misura
dell’anticipazione e fu quello il momento in cui il Di Palma ed il Prost
decisero di predisporre un sofisticato stratagemma per giungere alla modifica
del decreto ministeriale n. 291/85 con riguardo alla misura dell’anticipazione,
e consistente nell’aggiungere, al fine di mascherare il proposito illecito,
alcune previsioni sulle modalità di realizzazione dell’opera che non erano
state richieste dalla Concessionaria. Infatti, nel luglio 1986 il Comune di Ancona
chiedeva alla Concessionaria di consegnare anticipatamente alcuni tronchi
funzionali di viabilità e la richiesta, unitamente ad un’altra riguardante
l’elevazione della misura dell’anticipazione, veniva girata dalla
Concessionaria alla Direzione generale dell’Edilizia che, nelle persone dei
convenuti Di Palma e Prost, diversamente dalle altre volte in cui avevano
immediatamente respinto la richiesta, decisero di sottoporre la questione all’organo
consultivo dei LL.PP. In attesa della riunione dell’organo collegiale
e della conseguente formulazione del parere, con altra nota del 17 ottobre
1986, e qui si comprende come il Longarini avesse già effettuato la sua opera
di coazione psicologica su Prost e come anche avesse elargito cospicue somme
di denaro a Di Palma, Sortino e D’Ancona, la Direzione generale dell’Edilizia,
nelle persone di Di Palma e Prost, richiamando la questione della misura dell’anticipazione
all’esame dell’organo consultivo, la arricchiva, sia con il richiamo alla
vincolatività dell’atto di sottomissione del novembre 1980 da ritenere
parte integrante del progetto approvato ( quando, invece, la questione doveva
considerarsi ormai archiviata, avendo la Concessionaria approvato la
ministeriale n. 260 del febbraio 1985 in cui si affermava di dover modificare
l’atto di sottomissione), sia corredandola di altri elementi, quali la
variazione del termine dei giorni produttivi annui, la questione della
garanzia e dei crediti vantati dalla Concessionaria per il PR1 e, addirittura,
introducendo un ulteriore beneficio per l’impresa, e cioè il premio di
accelerazione, che non era stato oggetto di richiesta della Concessionaria. La modifica improvvisa di opinione da parte di Di
Palma e di Prost sul tema dell’anticipazione, come anche la precisa volontà
di sottoporre al Consiglio questioni che non erano state richieste dalla
Concessionaria, fanno chiaramente intendere che la volontà dei funzionari
infedeli era stata coartata dal Longarini ( emerge dagli atti il timore del
Prost per azioni di responsabilità connesse ai crediti vantati e non ancora
soddisfatti della Concessionaria), per cui quest’ultimo non solo non
frappose alcun ostacolo alla nuova e pressante richiesta, anzi cercò una
modalità per mascherare la stessa e per farla apparire giustificata,
concedendo benefici inattesi. Prima della formulazione del parere da parte del C.S.LL.PP., il Longarini aveva avvicinato il D’Ancona, membro della commissione relatrice della questione in seno all’organo consultivo, il Sortino, presidente della sezione del consiglio e l’Avvocato dello Stato Carbone, membro del Consiglio, affinché quest’ultimi si adoperassero per la formulazione positiva del parere agli interessi della Concessionaria. Erano questi, infatti, e soltanto questi i membri che, dovendo presentare la questione in consiglio, all’epoca oberato da numerose pratiche, potevano orientare la decisione, per cui il Longarini non esitò ad effettuare nei confronti di tutti e tre cospicue dazioni di denaro, come dichiarato dal medesimo e confermato sia dal D’Ancona che dal Carbone. Quest’ultimi hanno ammesso di aver presentato e sostenuto la questione dell’aumento dell’anticipazione in modo del tutto erroneo, di aver celato ai membri del consiglio l’erroneità dei calcoli che venivano presentati con riguardo all’onere finanziario sotteso al rialzo dell’anticipazione, come anche che sulla questione in oggetto era imminente la decisione del Tar, il che solo avrebbe determinato la sospensione nell’adozione del parere. Di tutto questo era perfettamente a conoscenza il Sortino che risulta essersi personalmente interessato perché il parere fosse favorevole agli interessi dell’Adriatica, ( Carbone ha dichiarato di aver conosciuto il Longarini nello studio del Sortino) tanto da rinviare per tre volte la seduta del Consiglio, in attesa della partecipazione del Carbone, come anche di aver apportato di suo pugno correzioni sulla minuta del voto al termine della discussione, invitando il D’Ancona a redigere il parere come concordato. Tutto ciò è indice di una predisposizione volontaria del medesimo alla soddisfazione degli interessi della Concessionaria, come affermato anche dal D’Ancona che ha dichiarato di aver invitato Longarini ad effettuare dazioni di denaro anche al Sortino. Non si possono, quindi, condividere le
affermazioni difensive circa l’estraneità del Sortino alle condotte
dannose, in presenza di indizi precisi e concordanti sul suo effettivo e
personale coinvolgimento, come anche non corrisponde al vero che il Sortino
fosse all’oscuro di tutto e, come gli altri membri del Consiglio, ebbe
conoscenza della questione pochi momenti prima della discussione. E’
risultato, invece, che oltre ai relatori del voto, anche il Presidente era a
conoscenza della questione e si adoperò con l’autorevolezza che assume la
figura del Presidente nei confronti degli altri membri in un consesso di
natura collegiale, a far si che il voto fosse integralmente favorevole, anche
nelle parti oggetto di non specifica richiesta da parte della Concessionaria. L’adozione del voto 369/86, sollecitato dalla
direzione generale nelle persone di Di Palma e Prost, e concordato nei
contenuti dai comportamenti illeciti di D’Ancona, Sortino e Carbone, deve
considerarsi l’antecedente logico del decreto ministeriale n. 1003 del 28
novembre 1986 con il quale si modificò il precedente decreto n. 291/85 per
quanto concerne la misura dell’anticipazione e dalla quale è scaturito l’ingente
danno erariale prima rideterminato che deve essere attribuito in via solidale
a tutti i convenuti astretti da un unico vincolo diretto a far lucrare ingenti
profitti alla società concessionaria. Tutte le condotte, infatti, come sopra più volte
riferito, sono connesse dalla unica volontà dolosa di arrecare ingiusti
profitti alla Concessionaria, il che non consente di individuare ripartizione
di responsabilità tra i convenuti in relazione alla stretta partecipazione ad
una condotta dannosa e, per tale motivo, devono respingersi le argomentazioni
difensive che pretendono di limitare le responsabilità di altri convenuti non
direttamente coinvolti nelle condotte qui precisamente descritte. B) DANNO DA ERRATO COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO ( PAR. D DELL’ORDINANZA) Con riguardo al danno prospettato dalla Procura
sulle maggiori somme di anticipazione e di importo lavori corrisposte in
virtù del coefficiente di aggiornamento dei prezzi del contratto errato, l’attore
ha sostenuto che il diverso e corretto coefficiente di aggiornamento avrebbe
determinato una riduzione dell’importo contrattuale pari al 19,3% e, di
conseguenza, questo avrebbe avuto riflesso sia sull’importo delle singole
rate di anticipazione concesse sia sulle rate dei lavori pagati. Il calcolo effettuato prendendo come riferimento
il coefficiente 2,67 ( al posto del 3,305 determinato dal Mattiolo)
determinerebbe, secondo la Procura, un danno erariale pari alla somma
differenziale di lire 35.760.069.292. Qualora, invece, il coefficiente di aggiornamento
fosse ritenuto pari a 2,70, il danno erariale ammonterebbe a lire
31.766.000.000. Anche tale calcolo è stato effettuato dalla
Procura regionale, tenendo presente tutte le rate di anticipazione concesse e
i pagamenti effettivamente disposti fino al 30 ottobre 1992:. Il Collegio, invece, in coerenza con l’impostazione
precedentemente assunta, ritiene di dover prendere in considerazione le rate
di anticipazione corrisposte ed i pagamenti effettuati per i lavori eseguiti
fino al 30 giugno 1990, come anche ritiene che il coefficiente di
aggiornamento esatto sia pari a 2,70 in quanto nei calcoli effettuati dai
periti della Corte di appello sono stati correttamente espunti i nuovi prezzi
NP181 e NP183 che non fanno in alcun modo parte del progetto PR2 e, quindi,
non possono essere calcolati nel coefficiente di aggiornamento. Tenendo presente quanto su esposto, ne deriva che
il danno derivante da errato calcolo del coefficiente di aggiornamento è pari
alla minor somma richiesta dalla Procura di lire 31.766.000.000, pari ad euro
16.405.770. Il Collegio ritiene, infatti, che l’adozione di
un coefficiente di aggiornamento errato abbia avuto riflesso immediato sulle
rate di anticipazione corrisposte e sui singoli pagamenti per lavori
effettuati che, stimati nella maniera corretta, avrebbero determinato esborsi
per anticipazioni e rate di pagamento per lavori effettivamente svolti in
misura inferiore a quello che è, invece, avvenuto. La validità di siffatta ricostruzione è
ulteriormente comprovata dal seguente ragionamento. Il Collegio ha ritenuto di disaggregare i dati a
disposizione per verificare l’incidenza dell’errore nel coefficiente di
aggiornamento tra importo lavori ed importo anticipazioni. Tale computo, come
ora sarà dimostrato, ha consentito di verificare la produzione di un danno
erariale maggiore di quello richiesto dalla Procura che, però, questo
Collegio non può non liquidare nella minor somma prima indicata. Se, infatti, come risulta dalla relazione
amministrativa del 28 novembre 2005 II parte pag. 17 e ss., l’importo netto
dei lavori al 18° SAL è pari a lire 27.025.905.839 che, aggiornato con il
coefficiente errato di 3,305, conduce ad un importo lordo di lire
89.320.618.800 ( al quale si aggiungono le spese accessorie per un importo
complessivo di lire 94.089.399.681), l’applicazione del coefficiente esatto
di 2,70 avrebbe determinato un importo lordo di lavori pagati per lire
72.969.945.765 con una differenza di lire 16.350.673.035 che costituisce una
prima parte del danno, quella correlata all’importo dei lavori pagati. Analogamente, per quanto riguarda le
anticipazioni, il valore degli esborsi effettuati al lordo del coefficiente
errato fino al 30 giugno 1990 è pari a lire 117.657.321.209: se applichiamo
il coefficiente esatto di 2,70 gli esborsi a titolo di anticipazione sarebbero
stati pari a lire 96.120.000.000 ( secondo la proporzione
117.657.321.209:3,305=X:2,70 ) con una differenza di lire 21.537.321.209 che
costituisce la seconda parte del danno correlato all’errato computo del
coefficiente di aggiornamento. I due importi di danno ammontano complessivamente
a lire 37.887.994.244, importo superiore a quello richiesto dalla Procura con
l’applicazione del coefficiente di aggiornamento 2,70. LE RESPONSABILITA’ CONNESSE E IL CALCOLO ESATTO DEL COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTODi questa posta dannosa cosi determinata devono
essere ritenuti responsabili tutti i convenuti, stante il carattere doloso
dell’attività posta in essere finalizzata soltanto a far lucrare indebiti
profitti all’impresa del Longarini. Venendo alla ricostruzione dei fatti, è stato
accertato che il computo materiale del coefficiente di aggiornamento richiesto
dalla Direzione generale dell’edilizia al Mattiolo, all’epoca Ingegnere
capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona, fu in realtà
predisposto, in modo del tutto singolare, dallo staff dell’Adriatica
costruzioni che, certo, aveva tutto l’interesse a stimare i prezzi di
appalto in misura superiore. Si precisa, per di più, come emerge dagli atti
processuali, che, prima di redigere la nota n. 159 del 1985 contenente le
determinazioni dell’Ufficio periferico in merito al calcolo del coefficiente
di aggiornamento, ci fu una riunione cui parteciparono il Mattiolo, il
Giordani e i rappresentanti dell’Adriatica costruzioni, nel corso della
quale si decise di affidare l’esecuzione dei calcoli alla Concessionaria la
quale, come già detto, aveva tutto l’interesse a gonfiare i prezzi dell’appalto. E’ stato accertato, altresì, che, in
correlazione a tale vicenda, il Mattiolo ha ricevuto dei soldi dal socio di
maggioranza dell’Adriatica, il Longarini, che lo ha esplicitamente ammesso
promettendogli anche di aiutarlo nella progressione in carriera, come anche è
stato accertato che il coefficiente di aggiornamento fu predisposto dal
Giordani, il tecnico direttore dei lavori della Concessionaria e, quindi, con
le giuste competenze tecniche per giungere al risultato desiderato. Il medesimo ha, peraltro, dichiarato di aver
spesso appoggiato le richieste illecite che provenivano dal Longarini, essendo
questo l’unico modo per continuare a lavorare con lui. Non ultimo ma significativo particolare accertato
nella vicenda e risultante dagli atti è stato quello dell’avvenuto
accompagnamento dello stesso Mattiolo, in macchina da Ancona a Roma, da parte
del Longarini per far si che la nota riportante il coefficiente di
aggiornamento errato fosse immediatamente consegnata al Ministero dei LL.PP. Orbene, da tutto l’insieme delle circostanze di
fatto rappresentate e non smentite, è da ritenersi provato che, al di là di
quanto esposto nella consulenza d’ufficio da ultimo resa sulle presunte
corrette modalità di calcolo del coefficiente di aggiornamento effettuato dal
Mattiolo, il dato esposto nella nota n. 159 del S.O.di Ancona non doveva
essere per nulla veritiero, altrimenti le comprovate circostanze di fatto
rimarrebbero prive di significato. Questo Collegio, quindi, disattendendo le
conclusioni peritali d’ufficio, ritiene plausibile la ricostruzione del
coefficiente di aggiornamento come effettuata da due collegi peritali che si
sono pronunciati nel processo penale che hanno effettuato il computo
raffrontando prezzi Anas al momento della redazione del progetto e prezzi Anas
al momento della redazione delle tabelle allegate alla nota n. 159/85. Occorre affermare, infatti, che mentre il
coefficiente di revisione dei prezzi si individua in modo rigido facendo
riferimento alle principali categorie di appartenenza delle opere oggetto del
contratto, e nel loro interno ( opere stradali) si verifica l’incidenza di
alcune voci che compongono il paniere e di alcuni elementi più
rappresentativi della categoria di appartenenza dell’opera, per il
coefficiente di aggiornamento la legge prevede, invece, più metodi e quindi
una procedura meno rigida per la sua determinazione. In particolare, la legge
precisa, in caso di aggiornamento del prezzo, che si tenga conto della
variazione media dei prezzi, intendendosi per prezzi i prezzi unitari per
unità di prodotto. La circolare 629/82, nell’affrontare il problema
della interpretazione dell’articolo 8 della legge 741/81, afferma che il
criterio individuato da tale articolo è simile ma non uguale a quello fissato
dall’articolo 12 della legge 1/78. Ciò comporta che l’Amministrazione
avrebbe potuto procedere alla determinazione del coefficiente di aggiornamento
con i criteri ritenuti più congrui, salvo il limite del non superamento del
coefficiente revisionale per il quale e solo per il quale si fa riferimento
alle rilevazioni dei prezzi fatte dalle commissioni regionali. Discende da ciò, diversamente da quanto affermato
dal consulente di ufficio che ha sostenuto la rigidità del metodo
individuativo, che è legittimo ricavare il prezzo unitario delle lavorazioni
che compongono il prezzo complessivo dell’appalto attraverso l’analisi dei
singoli costi elementari che compongono il prezzo unitario, utilizzando
elenchi dei costi elementari diversi da quelli formati dalle commissioni
regionali per la individuazione del coefficiente di revisione, ad esempio
attingendo ad elenchi predisposti da
enti che operano nella categoria di appartenenza dell’opera da eseguire,
quale ad esempio quelli dell’Anas. Sul punto la Cassazione n. 378/2002 a
pag. 80, ha confermato che “ non vi è motivo di censura nel riferimento
operato dal giudice “ a quo” ai prezzi Anas, attesa la sostanziale
coincidenza tipologica delle lavorazioni svolte da quest’ultima azienda con
quelle commesse all’Adriatica costruzioni”. Accertato, quindi, che il riferimento ai prezzi
Anas è stato corretto, occorre evidenziare che, anche nella stessa nota n.
159, ed in particolare nella tabella B, lo stesso Mattiolo ha fatto
riferimento al prezziario Anas a testimonianza che questo elenco poteva essere
utilizzato e normalmente lo era ad opera delle Pubbliche Amministrazioni che
svolgevano tali lavorazioni. Nel momento dell’ utilizzazione del prezziario,
come effettuato dal Mattiolo in concorso con gli altri convenuti, è stata
però compiuta un’altra falsità ed è stato posto in essere un singolare
stratagemma, in quanto i redattori hanno inserito una campionatura di articoli
da porre a raffronto non sufficientemente rappresentativa della categoria
nella quale l’opera rientrava. In sostanza, il coefficiente di aggiornamento
doveva desumersi dal raffronto di tutti gli articoli del progetto 80
suscettibili di un confronto omogeneo con le corrispondenti voci del
prezziario Anas e non solo per pochi articoli, prescelti appositamente per
giungere al risultato illecito che ha permesso al Longarini di lucrare
svariate somme di denaro . Tale confronto, se operato correttamente su un
campione di articoli sufficientemente rappresentativo, ( come fatto dai periti
penali) avrebbe determinato un coefficiente di aggiornamento prezzi pari a
2,70, quindi inferiore al coefficiente revisionale di 3,305 comunicato dal
Mattiolo. Ne consegue, in linea con le conclusioni della
perizia depositata dai periti della Corte di Appello, che l’errata
comunicazione del coefficiente di aggiornamento ha prodotto un danno erariale
come sopra rideterminato pari ad euro 16.405.770 ( Lire 31.766.000.000) da
porre a carico dei convenuti anche qui in via solidale. ¨¨¨¨¨ Restano, ora, da considerare le ultime due
condotte poste in essere dai convenuti con riguardo sia al cosiddetto danno da
sovrapprezzi, essendo presenti nella contabilità importi presuntivamente
maggiorati a seguito dell’applicazione di prezzi superiori indebiti, sia all’introduzione
in contabilità di nuovi prezzi che, per non essere stati approvati dalla
stazione appaltante, hanno determinato il lievitare ingiustificato degli
importi dei lavori. Per questi eventi dannosi il disegno illecito del
Longarini è stato più facilmente realizzabile, anche se l’attività
fraudolenta posta in essere con l’apporto determinante dell’amministratore
della Concessionaria Florini e del tecnico convenuto in giudizio Giordani,
direttore dei lavori per conto della Pubblica Amministrazione, si è
concretizzata più facilmente e vedremo adesso come e perché. C) DANNO DA SOVRAPPREZZI ( PAR.B ORDINANZA) Risulta dagli atti depositati che la
contabilizzazione del sovrapprezzo per tutte le aree e tutti i lavori senza
distinzioni di sorta ha configurato sicuramente attività illegittima, perché
per la corresponsione del sovrapprezzo occorreva sì individuare i lavori che
effettivamente comportavano un sovrapprezzo sulla base della declaratoria
indicata nell’elenco prezzi allegato al progetto, come dichiarato anche dal
consulente di ufficio, ma occorreva anche e soprattutto verificare in concreto
che ricorressero le condizioni che ne avevano imposto la previsione. L’applicabilità dei sovrapprezzi non può
essere concessa sulla astratta destinazione urbanistica del territorio quale
desumibile dal piano regolatore o sulle astratte previsioni del progetto,
quando poi il tutto è contraddetto dalla situazione di fatto dei luoghi. E così accanto ad aree urbane interessate ai
lavori, per le quali il sovrapprezzo era sicuramente da applicare, esistevano
aree in aperta campagna e non abitate, non percorse né da elettrodotti né da
impianti sotterranei per le quali nessun dubbio di non applicazione del
sovrapprezzo poteva sorgere. L’applicazione del sovrapprezzo, come emerge
dalla relazione al progetto e, soprattutto, come raccomandato anche dal voto
n. 209/81 del C.S.LL.PP, era ammessa laddove l’esecuzione dei lavori doveva
svolgersi in zone ricadenti nel centro urbano o abitato e in zone soggette a
traffico veicolare o ferroviario o pedonale di notevole intensità. Nella specie, si è accertato che il sovrapprezzo
interessava solo un quarto dell’intero tracciato, per cui il Giordani,
direttore dei lavori e addetto alle contabilizzazioni, ed il Longarini, socio
di maggioranza della Adriatica costruzioni s.r.l., avendone tutto l’interesse,
non hanno fatto altro che applicare indiscriminatamente il sovrapprezzo a
tutto il tracciato del PR2, anche
laddove non sarebbe stato giustificato, come ad esempio nelle zone di Valle
Miano e Colleverde che, non potendo considerarsi né centro urbano né centro
edificato, non sarebbero state assolutamente idonee a consentire l’applicazione
dei sovrapprezzi. La zona di Colleverde è stata definita di aperta
campagna, mentre quella di Valle Miano, pur non essendo centro edificato, né
soggetto a traffico veicolare o pedonale, ha alcune zone di cantiere di
difficile accesso per cui eventualmente solo alcune delle voci riferite al
trasporto di materiale potevano dar luogo all’applicazione del sovrapprezzo.
Non si possono, pertanto, condividere le
argomentazioni del consulente di ufficio che ha sostenuto che l’applicazione
dei sovrapprezzi doveva tener conto delle difficoltà di esecuzione che
sarebbero conseguite non solo per lavorazioni da realizzare all’interno del
centro abitato e che comunque tali sovrapprezzi, avendo compensato maggiori
oneri di realizzazione degli interventi, hanno svolto anche una funzione
preventiva di conservazione del sinallagma contrattuale. Tali argomentazioni mostrano di non tener in
debita considerazione quanto risultante dall’accertamento dei luoghi, oltre
ad evidenziare preoccupazioni di salvaguardia del sinallagma contrattuale che
possono ricevere adeguata tutela con altri strumenti giuridici e, comunque,
per le quali non era stato richiesto al consulente la formulazione di alcun
parere. In
ordine alla quantificazione del danno erariale prodotto dall’ingiustificata
estensione a tutti i lavori del sovrapprezzo e calcolato dalla Procura in
ragione del 10% dell’importo dei lavori effettivamente svolti fino al 18°
SAL, l’analisi compiuta dal consulente nominato da questa Sezione ha
consentito di determinare nella somma di lire 3.815.648.537 (anno 1977) il
totale del sovrapprezzo applicato alle lavorazioni eseguite, importo che,
aggiornato con il coefficiente di aggiornamento errato 3.305, comporterebbe un
danno di importo maggiore rispetto a quello prospettato dalla Procura
regionale e pari a lire 9.400.000.000. Pertanto la somma che questo Collegio individua a
titolo di danno erariale non può che essere limitata all’importo richiesto
dalla Procura, e cioè di euro 4.854.695, anch’essa da porre a carico di
tutti i convenuti per le considerazioni fatte nella premessa e più volte
ripetute nel corso della trattazione. LE RESPONSABILITA’ CONNESSEE’ emerso, infatti, dagli atti che il Longarini
aveva dato precise disposizioni ai suoi due fidi collaboratori Florini e
Giordani di redigere la progettazione nel modo più favorevole alla sua
società ed, in particolare, che i sovrapprezzi fossero valutati “con manica
larga”. Il Giordani, direttore dei lavori, nonostante fosse a conoscenza
della reale situazione dei luoghi e delle precise raccomandazioni contenute
nel voto n. 209/81, non esitò ad applicare il sovrapprezzo in modo
indiscriminato per l’intero sviluppo dell’opera, traendo in errore la
Pubblica Amministrazione che ha pagato le somme nel convincimento del corretto
inserimento delle lavorazioni nella contabilità presentata. Peraltro, il dolo del Giordani nell’attività
posta in essere si evince facilmente dalle dichiarazioni del medesimo che ha
affermato di essersi più volte piegato alle decisioni illecite perseguite dal
Longarini, essendo l’unico modo per continuare a lavorare con lui, senza
contare che è emerso dagli atti e dalle testimonianze rese che in diverse
riunioni tenute dal Longarini con i funzionari dell’Adriatica costruzioni
erano state impartite dal medesimo precise istruzioni per gonfiare i prezzi
dell’appalto e lucrare indebitamente quanto più possibile dai lavori
concessi. D) DANNO DERIVANTE DAI NUOVI PREZZI ( PAR. C ORDINANZA) Con riguardo, infine, ai nuovi prezzi che a
giudizio della Procura regionale sarebbero stati artatamente inseriti nella
contabilità dei lavori, senza specifica approvazione della stazione
appaltante, determinando anche in questa fattispecie una indebita lievitazione
dell’importo lavori, le spiegazioni tecniche indotte dal consulente di
ufficio circa l’effettiva necessità di sostituire il prezzo originario
progettuale n. 122 con i nuovi prezzi 181 e 183 che avrebbero garantito la
realizzazione dell’opera secondo le migliore regole dell’arte, pur non
essendo controdeducibili dal punto di vista squisitamente tecnico, prestano,
però, il fianco a decisivi rilievi giuridici. Se, infatti, non è contestabile da parte di
questo Giudice la necessità tecnica di utilizzare una certa tipologia di
travi non previste nell’originario progetto per la migliore esecuzione dell’opera,
è altrettanto incontestabile che ogni necessità tecnica che imponga al
Concessionario di apporre modifiche sia alle quantità progettuali che alla
qualità delle lavorazioni esige l’approvazione preventiva da parte della
stazione appaltante. Il consulente ha fatto presente che una tale
necessità tecnica era stata evidenziata già in sede di PR 1 e, con la
variante approvata il 27 aprile 1985 da parte del Ministero dei LL.PP., e con
il parere favorevole degli altri organi Comune, Provveditorato OO.PP. e Cons.
Super. LL.PP, erano stati introdotti i nuovi prezzi nn. 181 e 183 che
rispondevano all’esigenza tecnica di contabilizzare ogni e diverso tipo di
trave che si fosse resa necessaria per l’esecuzione dell’intervento. Tutto ciò non è stato, invece, proposto nel PR2
il quale, per una larga parte delle opere in esso previsto, come già detto,
non poteva considerarsi come una variante del PR1, onde per cui la prevista
autorizzazione all’introduzione dei nuovi prezzi si appalesava come
necessaria oltre che opportuna. Non può condividersi, quindi, l’affermazione
contenuta a pag. 52 del voto n. 316 del Consiglio Superiore dei LL.PP. ( con
il quale era stata approvata la perizia di variante del 21 gennaio 1987 per i
lavori che erano stati commissionati al Concessionario da parte del Comune di
Ancona), secondo la quale i nuovi prezzi da NP 153 a NP 278 dovevano ritenersi
già approvati perché gli elementi costituitivi degli stessi erano identici
od analoghi a quelli dei prezzi del progetto originario PR1 e quindi dovevano
automaticamente estendersi al PR2 senza bisogno di specifica approvazione. Anche in questo caso, quindi, la distorta
interpretazione del PR2, inteso dai convenuti come una variante del PR1, ha
comportato che l’introduzione dei nuovi prezzi effettuata in quest’ultimo
avrebbe potuto legittimare l’utilizzazione dei nuovi prezzi nel primo. Per le stesse ragioni prima indicate, essendo le
opere del PR2 in gran parte nuovi interventi, l’introduzione di nuovi prezzi
e la conseguente variazione delle quantità di materiali da impiegare doveva
essere specificamente autorizzata dall’Amministrazione appaltante con
apposita ed autonoma delibera. Come è noto, infatti, ai sensi dell’articolo 37
del capitolato generale d’appalto di opere pubbliche, i prezzi dell’appalto
sono fissi ed invariabili e qualsiasi nuova introduzione, pur giustificata dal
rispetto delle regole dell’arte, deve trovare adeguata formalizzazione nel
contratto stipulato tra le parti o comunque in un atto aggiuntivo concordato. Né può essere accolta la deduzione del
consulente che trattatasi di prezzi nuovi introdotti nella delibera n. 171/87
perché, come chiarito dalla sentenza della Corte di Appello n. 64/2001 e come
risulta dallo stesso voto n. 316/87 del Consiglio Superiore dei LL.PP., tale
delibera riguardava il PR1 e non il PR2 . La necessità della specifica autorizzazione all’introduzione
dei nuovi prezzi è stata riconosciuta anche dalla Cassazione nella precitata
sentenza n. 378/2002 dove, in particolare alle pagg. 62 e ss., si precisa che
i relativi oneri per lavori difformi dalle previsioni di progetto che
comportano l’applicazione di nuovi prezzi, in assenza di formale
approvazione della stazione appaltante, devono restare a carico dell’appaltatore. Il danno derivante dall’inserimento non
autorizzato di questi nuovi prezzi sui lavori contabilizzati al 30 giugno
1990, è pari ad euro 2.217.666 e anch’esso, come tutte le altre poste
dannose, va addebitato a tutti i convenuti in via solidale. LE RESPONSABILITA’ CONNESSEAnche questa posta dannosa si è, infatti,
realizzata con l’introduzione volontaria nella contabilità dei lavori ad
opera del direttore dei lavori Giordani di questi nuovi prezzi, pur essendo
questi perfettamente a conoscenza che i nuovi prezzi erano stati
specificamente approvati solo per il PR1, e ciò sempre al fine di gonfiare i
prezzi dell’appalto secondo le precise direttive del Longarini. Dagli atti è emerso che i nuovi prezzi 181 e 183
sono stati inseriti nel 4° SAL e successivi, regolarmente vistati dall’organo
di controllo Ing. Mattiolo in rapporto illecito con Longarini, che le
quantità dei materiali corrispondenti a tali nuovi prezzi sono risultate
superiori nella contabilità rispetto a quelle indicate in progetto e che l’importo
nominale dei nuovi prezzi è stato di gran lunga superiore dei corrispondenti
prezzi dell’elenco prezzi dell’Anas. Le accurate modalità di commissione dell’illecito
hanno tratto in inganno la Pubblica Amministrazione concedente perché hanno
fatto apparire come approvati perché inseriti nella contabilità prezzi che
in realtà non erano stati oggetto di approvazione. Approvazione che avrebbe
dovuto essere preceduta da una valutazione tecnica circa la loro convenienza
sia in relazione al prezzo richiesto sia in relazione alla quantità da
impiegare. Anche
tali condotte dei convenuti Giordani e Mattiolo hanno risposto sempre alla
logica del massimo profitto che ha caratterizzato il disegno ordito dal
Longarini e con lui di tutte le persone oggi convenute che hanno partecipato e
coadiuvato al raggiungimento di questo indebito ed illecito obiettivo. DANNO ALL’IMMAGINEIn ordine alla prospettata richiesta di danno non
patrimoniale calcolato nella misura del 10% del danno patrimoniale sofferto ed
accertato, occorre precisare che la riconosciuta colpevolezza dei convenuti
per la commissione dei reati contestati, pur in presenza del proscioglimento
formulato, giustifica l’ulteriore posta dannosa richiesta dalla Procura
regionale. Alla luce di tali risultanze processuali, appare evidente l’infondatezza delle tesi difensive volte a riconoscere l’inesistenza del danno non patrimoniale a causa della non sussistenza del danno erariale contestato. A parte il fatto che il danno patrimoniale è stato accertato e determinato nelle singole poste dannose prima evidenziate, il disdoro arrecato alla Pubblica Amministrazione come conseguenza della condotta illecita di tutti i convenuti configura una seconda ed autonoma posta di danno, anch’essa di natura patrimoniale, del tutto scissa dalla precedente della quale si è finora parlato. La Corte di Cassazione (Sezz. UU. n. 5668/97) ha, infatti, precisato che quando si parla di danno morale nei giudizi dinanzi a questa Corte non si ha riferimento al c.d. pretium doloris ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio il quale “ se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di valutazione patrimoniale”. In tal modo il danno all’immagine della P.A. ha finito per essere disancorato dall’illecito penale e dalla disciplina di cui all’articolo 2059 c.c. attinente ormai al solo danno morale in senso stretto, per andare a confluire nella categoria generale di danno risarcibile disciplinata dall’articolo 2043 c.c.. Tale ricostruzione ha consentito la tutela risarcitoria del bene immagine senza alcun riferimento alle eventuali conseguenze che da tale lesione possono derivare, per cui questo Collegio, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questa Corte dei conti e mutuando la terminologia elaborata dalla dottrina sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, ritiene che il danno all’immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione appartenga al genus del danno-evento. Ciò comporta, da un lato, una tutela analoga del bene immagine della persona giuridica a quella prevista per beni primari e di fondamentale rilevanza costituzionale, quali la salute e la integrità fisica delle persone fisiche, dall’altro la non necessarietà di provare l’effettiva erogazione di somme per il ripristino del danno sofferto. In ordine alla valutazione di detto danno, soccorre necessariamente la valutazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., che è norma che si rivolge al Giudice per determinare la misura di un danno oramai accertato ma non comprovabile nel suo preciso ammontare. Parte attrice ha fatto una richiesta di ristoro pari al 10% del danno patrimoniale sofferto ed il Collegio ritiene di porre alla base della sua valutazione i criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale” elaborati dalla giurisprudenza come parametri per la valutazione di equità. In relazione al primo parametro va considerata la gravità dell’illecito in relazione agli effetti sull’azione amministrativa: da quanto esposto il fenomeno della corruzione, del falso e della truffa nei pubblici appalti costituisce una gravissimo pregiudizio che non può che essere duramente sanzionato in quanto che costituisce un fattore di scostamento notevole dal canone di buon andamento. Se a tale valutazione si aggiunge quella “ sociale”, cioè la diffusione avuta all’interno della comunità locale e dell’intera collettività nazionale, atteso il clamore che all’epoca provocarono le notizie connesse agli eventi in esame, il pregiudizio arrecato assume il carattere di non tenue intensità. Anche per quanto concerne il profilo soggettivo,
si tratta di azioni criminose compiute da imprenditori senza scrupoli con il
concorso determinante di funzionari pubblici ricoprenti incarichi di vertice
nella Pubblica Amministrazione ed aventi qualifiche elevate, alcuni anche di
natura magistratuale e, quindi, idonee più di altre a legittimare un
affidamento nell’opinione pubblica, valore che è stato fortemente messo in
discussione e che, per tale motivo, occorre ripristinare. Pertanto, sulla base delle valutazioni congiunte
così esposte, il Collegio ritiene equo un ristoro per il danno all’immagine
pari a euro 6.510.709 ( 10% del danno patrimoniale rideterminato da questo
Collegio), anch’esso da attribuire in via solidale a tutti i convenuti,
atteso il carattere doloso delle condotte sanzionate, con l’eccezione di
Romano Omero per il quale, essendo stata acquisita la dichiarazione di
avvenuto decesso ed avendo la Procura non individuato quell’illecito
arricchimento per la prosecuzione nei confronti degli eredi, il giudizio deve
essere dichiarato estinto, con esclusione di responsabilità alcuna anche per
la prima e complessiva posta di danno patrimoniale. Va, altresì, liquidato l’onorario del consulente di ufficio per un importo totale di euro 15.000, da porre a carico dei soccombenti, facendo presente che questa Corte ha già anticipato un importo di €. 10.000 che dovrà essere alla medesima restituito. I sequestri disposti con i suelencati decreti sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente condanna. Le spese del presente
giudizio seguono la soccombenza. PQM La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, determina il danno erariale nella somma complessiva di €. 71.617.795 ( €. 65.107.086 per danno erariale più €. 6.510.709 per danno all’immagine,) da porre a carico in via solidale di tutti i convenuti, ad eccezione di Romano Omero, A tali somme devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento 1990 alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo. Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Romano Omero e ne compensa le spese. Liquida la parcella di euro 15.000 al consulente di ufficio Col. Ing. Francesco Maurizio Noto da porre a carico della parte soccombente, con avviso che l’acconto già corrisposto di euro 10.000, anticipato da questa Corte, dovrà alla Medesima essere rimborsato dai convenuti. I sequestri mobiliari ed immobiliari in atto sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente condanna. Le spese del giudizio, pari ad euro seguono la soccombenza. Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 20 febbraio 2008. L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE Primo
Ref. Stefano PERRI
Pres.Sez.Salvatore
NOTTOLA
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