n. 694 del 15 aprile 2008: lavori di ricostruzione della città di Ancona. Limiti dell’affidamento approvato ed esclusione di altri lavori svolti dall’impresa su richiesta del Comune di Ancona. Danno erariale derivante da esorbitanza dei prezzi dell’appalto dovuta ad erronea applicazione dei sovrapprezzi, all’introduzione di nuovi prezzi non approvati e all’applicazione di un erroneo coefficiente di aggiornamento prezzi. Ulteriore posta dannosa derivante da cospicue anticipazioni erogate non commisurate all’entità dei lavori svolti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, composta dai seguenti magistrati:

Dott..Salvatore NOTTOLA                                                 Presidente

Dott.ssa  Pina Maria Adriana LA CAVA                          Consigliere

Dott . Stefano PERRI                                  1^ Referendario  relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità  n. 47095 ad istanza del Procuratore regionale nei confronti dei sigg.ri:

1.      MATTIOLO Vincenzo, nato a Palermo il 4.4.1933, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio dell’avv. Giulio Correale che lo rappresenta;

2.      SORTINO Lamberto, nato a Migliarino (FE) il 4.9.1927, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Libertà n. 13, presso lo studio dell’avv. Orlando Sivieri che lo rappresenta;

3.      ROMANO Omero nato a Napoli il 5 marzo 1922, elettivamente domiciliato in Ancona via Marsala n. 12 presso lo studio dell’Avvocato Vittorio Micucci che lo rappresenta;

4.      PROST Filippo, nato a Palermo il 25.12.1933, rappresentato dall’avv. Claudia Cardenà ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 17, presso lo studio dell’avv. Antonio Fiorella;

5.      GIORDANI Claudio, nato a Roma il 25.10.1952, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 108, presso lo studio dell’avv. Marco Flecchia che lo rappresenta unitamente all’Avvocato Paolo Giovannelli;

6.      DI PALMA Gabriele, nato a Gravina di Puglia (BA) il 17.1.1927 ed elettivamente domiciliato in Roma via G.P. da Palestrina n. 19 presso lo studio Fiorella, rappresentato dall’Avvocato Claudia Cardenà;

7.      D’ANCONA Antonio, nato a Tunisi il 26.10.1926, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell’avv. Fabio Rocco che lo rappresenta unitamente all’Avvocato Piero Conti;

8.      SOCIETA’ ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA SRL, rappresentata dagli avv.ti Piero D’Amelio, Piero Giuseppe Parodi, Gabriele Gusella e Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2.

Visto l'atto introduttivo, iscritto al numero 47095/R (già 867/R) del registro di segreteria e gli altri atti e documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 7 Febbraio 2008 il relatore, Primo referendario dott. Stefano Perri, il P.M. rappresentato in udienza dal vice Procuratore generale dott. Massimo Di Stefano, nonché gli avvocati Giulio Correale per Mattiolo, Angelo Clarizia per Società Adriatica costruzioni, Claudia Cardenà su delega dell’Avvocato Gusella per Società Adriatica costruzioni e per Di Palma e Prost; Paolo Giovannelli per Giordani, Fabio Rocco per D’Ancona e Orlando Sivieri per Sortino;

FATTO

Il presente giudizio trae origine dal ricorso per sequestro conservativo e contestuale atto di citazione in data 24 ottobre 1997, con il quale il Vice Procuratore generale dott.ssa Rita Loreto, in servizio presso la Procura regionale del Lazio, chiamava in giudizio le persone innanzi indicate, in relazione a presunti danni erariali connessi con l’esecuzione del cd. 7° lotto dei lavori relativi al Piano di ricostruzione di Ancona.

L’affidamento dei lavori suindicati, concernente la realizzazione dell’asse viario Nord-Sud, era avvenuto con due distinte concessioni: l’una assentita con i decreti del Ministero dei lavori pubblici n. 5817/77 e n. 1319/80 (c.d. PR-1 relativo al progetto 6.2.1975/10.10.1975 per 22 miliardi circa), l’altra successivamente assentita con i decreti ministeriali nn. 291/85 e 1003/86 (c.d. PR-2 relativo al progetto 15.5.1980/26.11.1980 per 177 miliardi circa) e riguardante un prolungamento dell’asse viario Nord-Sud.

In riferimento a tale secondo progetto, la Giunta Comunale di Ancona il 15 gennaio 1980 - con delibera n. 90 - chiedeva l'ulteriore intervento dello Stato per i lavori di completamento del 7' lotto, nonchè che venisse autorizzato l'Ente, già Concessionario per il PR-1, l’Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., a redigere il relativo progetto esecutivo generale.

Il progetto 15.5.80, una volta redatto, veniva trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici con una lettera, a firma del Sindaco Monina, con preghiera di rapida approvazione attesa l’urgenza, dal momento che il Piano di Ricostruzione di Ancona era ormai in scadenza (31.12.80).

Il 23.7.80 la Giunta Comunale, intanto, varava la delibera n. 1199 con cui il progetto 15.5.80 - peraltro non ancora approvato dal Ministero - veniva variato. Le varianti riguardavano sostanzialmente gli incroci Via Palestro-Via Giannelli ed una più adeguata illuminazione lungo l'asse Nord-Sud per le sue caratteristiche di scorrimento urbano.

Successivamente con una nuova delibera, la n. 1247, si decideva una ulteriore variante al PR 2 per adeguarlo alla variante del PRG comunale nel frattempo intervenuta. Le varianti predisposte con la delibera n. 1199 (affidate, quanto alla redazione progettuale, sempre all'Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l.), venivano presentate in data 26.11.80, costituendo integrazioni all'originario progetto.(15.5.1980).

Contemporaneamente il Concessionario offriva all'Amministrazione concedente, autonomamente ed unilateralmente, un "atto di sottomissione" per i lavori relativi al medesimo progetto. Con tale atto, il Concessionario veniva ad accettare clausole, patti e condizioni ancora in realtà inesistenti e che avrebbero potuto essere stabiliti soltanto con il decreto di approvazione del progetto e di finanziamento dell’opera, quando e se fosse stato emanato (il D.M. relativo verrà emanato solo nel 1985).

Allo stesso tempo, l’Adriatica costruzioni prevedeva, del .tutto autonomamente, l'importo dei lavori per Lire 67.445.000.000 "agli stessi patti, prezzi, e condizioni dell'originario progetto del 7° lotto" (di cui era già concessionaria in base ai DD.MM. 5817/77 e 1319/80); e "ferma restando la revisione prezzi per l'intero importo secondo le modalità del Disciplinare 5581".

Nello stesso atto di sottomissione, peraltro, veniva contenuta anche l'indicazione dei tempi per l'esecuzione dei nuovi lavori fissata in 3320 giorni.

Il "progetto 80", la cui validità era terminata il 31 dicembre 1980, era stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla Direzione Generale Edilizia Statale del Ministero con una lettera, (la n. 489 del 17 aprile 1981 a firma Gizzi), che esprimeva una principale raccomandazione, ossia quella di esaminare il progetto soltanto sotto l'aspetto tecnico-urbanistico in quanto la sua validità era terminata, oltre a rappresentare alcune perplessità in merito a come dovessero essere considerati questi nuovi lavori e, cioè, se come prosecuzione degli originari o dei veri e propri nuovi interventi.

Il Cons. Sup. LL.PP. esprimeva, con il voto n. 209 del 14.5.1981, tra l’altro non vincolante, parere favorevole in relazione al progetto esaminato, stabilendo che:

1.                 sia il progetto di completamento dei lavori della strada Nord-Sud di cui alla delibera n. 750 del 12 maggio 1981 sia il “progetto 80” sono meritevoli di approvazione in linea urbanistica e tecnica e le opere relative sono strettamente connesse, integrative e di completamento di quelle in corso di esecuzione con il progetto già finanziato con D.M. 1319 del 26.6.1980; tra le predette opere, quelle strettissimamente connesse con quelle in corso di esecuzione sono quelle specificamente indicate; e “sembra conveniente ed opportuno per l’Amministrazione assentire i lavori sopra previsti all’Ente concessionario dei lavori in corso”;

2.                 "il tempo per dare ultimate le opere è da proporzionare in relazione ai lavori che saranno finanziati";

3.                 "è da applicare all'importo dei nuovi lavori una riduzione del 5%";

4.                 "in relazione a quanto sopra, è, infine, da modificare l'atto di sottomissione rilasciato dal Concessionario in data 26.11.1980".

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dunque, dava una valutazione consultiva di congruità del progetto sotto il profilo squisitamente tecnico-urbanistico; sottolineando, peraltro, che soltanto una parte delle opere ivi previste potevano essere considerate “varianti" (quelle strettissimamente connesse) alla prima concessione approvata con DD.MM. 5817/77 e 1319/80.

Nonostante la chiara dizione del parere, il 4 febbraio 1982 il Capo di Gabinetto, con nota n. 598 indirizzata alla Direzione Generale, (basandosi anche sull’interpretazione del voto 209 fornita da uno dei relatori del medesimo voto, l’Ing. D’Ancona, su sollecitazione dello stesso Gabinetto) concludeva che tutte le opere ricomprese nel “progetto 80” dovessero considerarsi “varianti” alle opere già in corso di esecuzione (PR-1), sia quelle strettamente connesse che quelle strettissimamente connesse; che pertanto, trattandosi per l'appunto di "varianti" alla prima concessione (PR-1), tutte le predette opere rientrassero nella competenza dello Stato e fossero meritevoli di approvazione; infine, che nessun argomento in senso contrario si sarebbe potuto desumere dalla mancanza di fondi per finanziare i lavori.

Successivamente al voto 209, e fino al 1984, il procedimento amministrativo di formazione del provvedimento di affidamento dei lavori del progetto relativo al PR-2 subìva un certo rallentamento.

Subito dopo, entrava in vigore la legge 363 in data 24 luglio 1984, il cui articolo 13 novies decies specificamente riguardava la città di Ancona modificando radicalmente il tessuto normativo precedente.

In particolare, per il Piano di ricostruzione di Ancona, veniva stabilita la ripresa della propria efficacia fino alla completa attuazione, individuando nel Comune di Ancona il soggetto legittimato alla proposta di progettazione e di eventuale variante ed, invece, nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto competente all’approvazione dei progetti e delle varianti, alla scelta del Concessionario ed, infine, all’emanazione del decreto di affidamento dei lavori, stabilendo il costo dell’opera e la relativa copertura finanziaria. Nella citata norma si stabiliva che, con apposita concessione, venivano ad essere regolati i rapporti tra Ministero e Concessionario nella quale sarebbero state previste la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi ecc anche in deroga alla normativa vigente.

Dopo la legge n. 363/1984, nell'ambito della “seconda concessione”, veniva ad essere assunta la delibera n. 1173 dell’8.10.1984,  con la quale si stabiliva di affidare, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, alla società Adriatica Costruzioni Ancona la prosecuzione temporanea di parte dei lavori relativi al progetto-stralcio approvato in precedenza. Entrambi gli affidamenti non beneficiavano ancora di alcuna copertura finanziaria, in assenza dell'invocato decreto ministeriale.

Nel mentre l’Adriatica, chiedeva che i lavori del progetto 15.5.1980/26.11.1980 venissero ad essa immediatamente assentiti agli stessi patti, prezzi e condizioni dei lavori in corso e con l’anticipazione del 50%.

Il 18.12.1984 la Direzione Generale Edilizia, con nota 1369, scriveva al Servizio Operativo per la Provincia di Ancona c/o il Provveditorato alle OO.PP. in merito alla opportunità di procedere ex art. 8 L. 741/81 all’aggiornamento dei prezzi di progetto (approvato con nota 209 del Cons. Sup. Lavori Pubblici), posto che gli stessi risalivano all’ottobre del 1977 (il “progetto 80” di completamento del 7° lotto, infatti, si riportava ai prezzi della 1^ concessione già affidata con i DD.MM. 5817/77 e 1319/80); tenuto conto, altresì, dell’emanazione della legge 363 e, dunque, della necessità del Ministero per i Lavori Pubblici di emanare i relativi decreti di affidamento. Chiedeva, inoltre, la competente Divisione, una rivalutazione dei tempi di esecuzione delle opere, previsti progettualmente in 3320 giorni - circa 14 anni - (periodo quantomeno apparentemente lunghissimo ed ingiustificato in relazione alla natura e all'entità dei lavori, nonchè alla urgenza dei medesimi vista la contingente situazione della città di Ancona), avuto riguardo eventualmente anche alla possibilità di istituire più punti di attacco.

Il 5 febbraio 1985, dopo varie sollecitazioni, il Servizio Operativo, con nota n. 159, rispondeva di aver calcolato - come richiesto - il valore del coefficiente di aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 8 L. 741/81, nonchè quello revisionale, individuando in quest'ultimo il coefficiente moltiplicatore (pari a 3,305) da applicarsi nella fattispecie.

Quanto ai tempi, questi venivano determinati in 2892 giorni lavorativi (preventivando 144 giorni improduttivi l'anno per festività, fine settimana, tempo cattivo).

L'Adriatica Costruzioni Ancona, tuttavia, con lettera 6.2.85 palesava il proprio convincimento in ordine al fatto che i giorni produttivi come calcolati dal Servizio operativo fossero in realtà inferiori a quelli effettivi; chiedendo che gli stessi fossero rideterminati in 180 giorni l’anno (tenuto conto delle ferie dei singoli dipendenti); ed il S.O. l’11.2.85 esprimeva parere favorevole alla predetta richiesta dell’Ente concessionario.

Il 20.2.85 la Direzione Generale, con nota 260 stabiliva che la concessione dei lavori di completamento del 7° lotto venisse affidata alla Società Adriatica costruzioni, a determinate norme e condizioni fra cui:

- “La concessione attuativa viene accordata nel limite delle somme autorizzate dalla legge per cui, qualora esse non consentano la realizzazione dell’intero progetto, i lavori dovranno essere ricondotti solo ed esclusivamente nell’ambito delle somme disponibili. In siffatta evenienza codesto concessionario nulla avrà a pretendere a qualsiasi titolo. I lavori eventualmente ordinati potranno proseguire mediante atto aggiuntivo allorchè verranno autorizzati nuovi fondi.

Il quadro economico della presente concessione verrà determinato con il decreto di approvazione del progetto e di affidamento lavori sulla base dei prezzi aggiornati...”;

- “il tempo utile per dare ultimati i lavori, così come la misura dell’anticipazione, sarà fissato nel decreto di affidamento della concessione ex art. 13 novies decies co. 7 lett. D) legge 363”;

- “la revisione prezzi non è accordata sull’ammontare pari a quello anticipato ai sensi della normativa vigente”;

- “sull’importo dei lavori che risulterà dall’aggiornamento prezzi sarà applicata la riduzione del 5% ai sensi dell’art. 12 lg. 3.1.1978 n. 1”;

- “per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente valgono le condizioni di cui alla lettera disciplinare n. 5581 del 24.11.1977, che si intendono qui richiamate, tenuto conto delle norme di legge nel frattempo intervenute”.

Il 23 febbraio 1985 l'Adriatica, con firma dell'amministratore unico Camillo Florini, dichiarava di accettare la concessione per l'esecuzione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona ricompresi nel progetto '80, alle condizioni di cui al disciplinare 260 citato, salvo "in relazione a quanto precisato nel punto 4 delle citate norme e condizioni" richiedere che la anticipazione venisse riconosciuta "così come richiesto nell'atto di sottomissione 26.11.80"

Medio tempore, in data 21 febbraio 1985 il Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici, con voto n. 100 aveva espresso motivato parere sul calcolo dei tempi di esecuzione delle opere, concludendo per la congruità della previsione complessiva di durata del programma di lavori in 2892 giorni, conformemente alle determinazioni del S.O.di Ancona; ritenendo, viceversa, pari a 240 giorni e non a 180 quelli lavorativi per anno.

Esauriti tali atti, veniva emanato il D.M. n. 291 del 6.3.1985 (il primo dei tre decreti ministeriali che regoleranno la c.d. “seconda concessione”).

Con esso si approvavano i lavori del “Progetto 80”, (prolungamento dell'Asse Nord.-Sud fino a Via Bocconi, interventi su Piazza della Libertà, e incroci di Via Giannelli con Via Palestro nonchè sul versante sud, fino alla strada statale 16 "Adriatica"), per un importo di lire 161.763.915.000 circa; si dava l'affidamento in concessione all'Adriatica Costruzioni Ancona “secondo i patti e le condizioni della ministeriale n. 260 del 20.2.85”, (parte integrante di questo decreto, accettata come già, visto dal Concessionario in data 23.2.85), nei limiti della opere previste; si ribadiva che i lavori che non sarebbero stati eseguiti per esaurimento fondi avrebbero potuto proseguire mediante atto aggiuntivo allorché nuove disponibilità di fondi lo avessero consentito e che il Concessionario nulla, comunque, avrebbe potuto pretendere, a qualsiasi titolo, nell'eventualità che non fosse possibile per mancanza di fondi realizzare tutte le opere previste in progetto.

Anche il D.M. 291, come già la nota 260, richiamava, peraltro esplicitamente, il “disciplinare” 5581 del 1977 ”compatibilmente con le norme di legge nel frattempo intervenute”, accettando, altresì, l’atto di sottomissione 26.11.1980 in via subordinata, tuttavia, alle condizioni della ministeriale n. 260.

Nel maggio 1985 la società concessionaria presentava ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del D.M. 291 nella parte in cui non ricomprendeva nella concessione i lavori di costruzione del c.d. “asse attrezzato” (che l'amministrazione aveva ritenuto di competenza dell'ANAS) nonchè per alcune altre sue disposizioni particolari: misura della anticipazione accordata in percentuale inferiore a quella richiesta; tempi di esecuzione dei lavori immotivatamente ridotti con riferimento sia a quelli complessivi che a quelli lavorativi, utili per anno.

La tesi dell'Adriatica, era sostanzialmente che, per effetto dell’articolo 13 novies decies della legge 363/84, l’atto di sottomissione 26.11.1980 fosse divenuto parte integrante del progetto ed elemento contrattuale essenziale vincolante e regolante tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente.

In data 23 luglio 1985, con nota Ministeriale n. 653 (a firma del dr. Prost) la Direzione Generale Edilizia Statale - Divisione 6^ - in risposta ad una richiesta di rapporto dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito al predetto ricorso amministrativo, esprimeva motivato parere che la legge 363/84, (contrariamente a quanto ritenuto dall'Adriatica con perorazione “pro domo sua”) non avesse voluto affatto “occuparsi dell'Ente Esecutore e meno che mai della unicità dello stesso" ma, che avesse soltanto inteso "legittimare alla concessione dell'esecuzione dei lavori col sistema della trattativa privata”. Conseguentemente, soltanto criteri di convenienza ed opportunità - come ad esempio la progettazione su disposizione del Comune delle opere già eseguite - avevano consigliato la prescelta della società Adriatica Costruzioni Ancona anche per i lavori del PR 2. Quanto poi all'atto di sottomissione 26.11.80, allegato al progetto unicamente a tutti gli altri elaborati ed insieme a questo "approvato (salvo alcune modifiche) dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici solo in linea tecnico urbanistica, tale documento non aveva altro valore che quello di proposta unilaterale del privato alla stipula del contratto concessorio e, come tale, pertanto, non avrebbe mai potuto assurgere per effetto del 7° comma dell'art. 13 novies decies a dignità di consenso formato e protetto perchè vincolante per entrambe le parti".

Con sentenza del 4 giugno 1986 il TAR Lazio, pronunciando sul ricorso dell'Adriatica, in parte lo respingeva, stabilendo definitivamente la competenza dell'ANAS in materia di esecuzione del cosiddetto asse attrezzato, ed in parte disponeva procedersi ad ulteriori incombenti istruttori riservandosi, ogni ulteriore pronuncia in merito. La causa successivamente veniva tuttavia perenta per cessazione della materia del contendere quando, a seguito del D.M. n. 1003 del 20 novembre 1986, l'Adriatica si vedeva riconosciute tutte le avanzate richieste: anticipazione al 50% - giornate utili di esecuzione lavori per anno 190 e quant' altro.

Peraltro, nel novembre del 1985 – mentre era ancora pendente il contenzioso avanti al giudice amministrativo - la società concessionaria aveva scritto alla Direzione Generale Edilizia chiedendo:

- l'aumento dell'anticipazione in misura non inferiore al 50% e del 75% una volta raggiunta l'esecuzione del 40% dei lavori;

- la revisione prezzi anche sulle somme anticipate;

- la riduzione delle garanzie dovute a copertura dell'anticipazione, offrendo a tal uopo una parte dei crediti vantati dalla Adriatica nei confronti del Ministero per lavori già eseguiti in relazione al 7° lotto.

Il S.O. di Ancona, sollecitato sulla questione dalla Direzione Generale nella persona del direttore Gizzi, dava parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Ente concessionario, tenuto conto "della sensibile riduzione dei tempi di esecuzione" apportata in sede di esame del progetto indicato".

Nonostante ciò, il 10 dicembre la Direzione Generale dell’Edilizia determinava comunque prudenzialmente la misura dell'anticipazione al 20%. Tale orientamento veniva successivamente recepito nel D.M. 1332 del 13 dicembre 1985.

Dai primi mesi del 1986 si instaurava poi un nutrito carteggio tra l'Ente Concessionario e l'Amministrazione Pubblica avente ad oggetto, in particolare, reiterate istanze dell'Adriatica Costruzioni Ancona finalizzate ad ottenere l'aumento della misura dell'anticipazione dal 20 al 50%. In tale contesto trovava collocazione la nota ministeriale n. 297 del 5 aprile 1986, a firma dell' allora Direttore Generale all'Edilizia, ing. Di Palma, subentrante a Gizzi, di fermo diniego alla predetta richiesta, attesa l’insussistenza di adeguate motivazioni onde consentire l'aumento in deroga (ex art. 13 novies decies co. 7° legge 363) della anticipazione.

Qualche mese più tardi, tuttavia (precisamente il 16.7.1986), lo stesso Di Palma, di fronte ad un nuovo sollecito dell'Adriatica, scriveva al Consigliere della Corte dei Conti delegato dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero LL.PP., chiedendo un parere in merito alla “nota questione della misura dell'anticipazione”, lumeggiando stavolta la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto che “con il D.M. 291/85 i termini di adempimento erano stati determinati nella misura ridotta di 2892 giorni” (a fronte dei 3320 previsti in progetto), e che l’anticipazione era stata fissata in ragione del 20% “senza accettazione della Concessionaria che anzi sul punto aveva richiamato il menzionato atto di sottomissione del 26.11.1980”.

A sua volta, con lettera 17.7.86 il Sindaco di Ancona faceva presente la necessità che venisse consegnata alla fruibilità dell'utenza e nel più breve tempo possibile, l'intera opera o, quanto meno, tratti funzionali della stessa. E la società Adriatica, con l'occasione, rinnovava le precedenti istanze in ordine all'aumento dell’anticipazione, avuto riguardo "all'ulteriore sensibile incremento dello sforzo finanziario preventivato".

Conseguentemente la Direzione Generale, con nota 744 del 22.7.86, investiva della questione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiedendo all'organo consultivo di voler esaminare l'influenza del beneficio finanziario richiesto (aumento dell'anticipazione dal 20% al 50%), sul nuovo termine tecnico di adempimento, tenuto conto che la deroga alla misura già accordata dell'anticipazione avrebbe avuto fondata giustificazione nell'accelerazione delle lavorazioni (essendo stati ridotti i tempi di 428 gg ed avendo accettato l'impresa di fornire nel più breve tempo possibile tratti di viabilità funzionale).

Quasi contemporaneamente, il Capo di Gabinetto Coraggio, scrivendo al Direttore generale, Di Palma, sottolineava l'opportunità di rivedere l’intera materia alla luce anche della normativa introdotta dalla 363/84, considerata, comunque, la natura di nuova concessione dei lavori di completamento del 7' lotto.

Nonostante tale invito, la Direzione Generale, con nota n. 950 del 17.10.1986, ancora pendente la pronuncia del Consiglio Superiore, riproponeva l'impostazione già in nuce nella lettera del 16.7.1986, riprendendo le proprie tesi (efficacia giuridica vincolante dell'atto di sottomissione a seguito della approvazione del voto 209/81 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici; legittimità dell'aumento dell'anticipazione dal 20 al 50%, anche in virtù della riduzione dei tempi contrattuali, imposta con il D.M. n. 291/85).

Il 30 ottobre dello stesso anno il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, aderendo all’impostazione del Di Palma, con voto n. 369 sanzionava la validità dell'atto di sottomissione rilasciato dal Concessionario il 26.11.80, stabilendo che:

- nel D.M. n. 291/85 la misura dell'anticipazione dovesse essere già assentita nella misura del 50% dell'importo contrattuale;

- i giorni lavorativi annui dovessero essere considerati nel numero di 190 (a fronte dei 240 ivi previsti);

- il pegno dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione potesse essere ritenuto valido al solo fine della costituzione in garanzia da prestarsi a fronte dell'anticipazione.

In altri termini, ad avviso del Consiglio superiore, per effetto dell'approvazione del "progetto 80" (con tutti gli elaborati ad esso relativi fra cui anche l'atto di sottomissione) avvenuta con delibera comunale 468 del 17.3.81, sulla scorta del parere 209 del 14.5.81 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, nonchè dell'entrata in vigore dell'articolo 13 novies decies. L. 363/84, l'atto di sottomissione 26.11.80 fosse venuto “… a costituire elemento contrattuale del progetto approvato, vincolante per l'Amministrazione” ancorché con alcune precisazioni e modifiche, "… ma non certamente sull'affidamento di tutti i lavori approvati e sulla misura dell'anticipazione”.

Successivamente al voto 369 cit., il Gabinetto, con lettera del 20.11.86 a firma Coraggio, scriveva alla Direzione Generale (nota 5492), manifestando il proprio dissenso sia quanto all'aumento dell'anticipazione (se motivato come sopra) ed anche quanto alla prestazione della garanzia, per l'evidente aticipità della stessa e perchè i crediti offerti risultavano oltretutto in contestazione, (e dunque non certi).

Nonostante la predetta lettera di invito ad un ripensamento globale della materia, il 28 novembre 1986 venivano emanati il D.M. n. 1003 ed il D.M. 1007. Con il primo provvedimento si accordava all'Adriatica Costruzioni Ancona l'anticipazione del 50% del prezzo netto dei lavori; i giorni lavorativi annui venivano determinati nel numero di 190; si stabiliva che l’eventuale premio di accelerazione fosse di Lire 12.000.000 al giorno; ed infine, si affermava l’idoneità delle garanzie previste; con il secondo, veniva concessa all'Adriatica la realizzazione di tutti i lavori del Piano di Ricostruzione di Ancona, anche quelli relativi alla viabilità urbana in ambito portuale (ai sensi dei DD.MM. 291 e 434/85), con limite d'impegno di 180 miliardi compresa la revisione prezzi e con tempo di esecuzione pari a 3301 giorni.

Successivamente, il D.M. n. 973 del 24.11.1989, a firma del Dirigente Superiore Vicario, Prost, accordava all'ente Concessionario l'ulteriore aumento del 25% sulla misura dell'anticipazione (portata quindi al 75%) motivandolo con il raggiungimento del 40% dell’ importo totale dei lavori.

Nel dicembre del 1990 il Comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria di Ancona, Colonnello Pagani, riferiva alla Procura della Repubblica della medesima città l’esito delle indagini conoscitive affidategli in merito alla esecuzione dei lavori compresi nel Piano di Ricostruzione di Ancona, dalle quali emergeva la forte probabilità che fosse stata realizzata una truffa di ingenti proporzioni ai danni dello Stato e del Comune di Ancona riguardante, in particolare, la fraudolenta esorbitanza (rispetto a quelli correnti di mercato) dei prezzi contrattuali applicati per l'esecuzione delle opere ricomprese nel Piano di ricostruzione, attraverso l’utilizzo, tra l’altro, di un meccanismo di aggiornamento prezzi (il c.d. coefficiente moltiplicatore) il cui calcolo si ipotizzava dai militi essere stato determinato in modo del tutto scorretto. Venivano formulati vari capi di imputazione ai danni degli odierni convenuti e di altri poi assolti o deceduti.

In seguito alle vicende anche penalistiche relative al PR2 di Ancona, il 7 ottobre 1992 con D.M. n. 992/S, il Ministero LL.PP. annullava tutti i decreti ministeriali relativi all'affidamento in concessione dei lavori del 7° lotto (sia quelli relativi alla prima che alla seconda concessione) per palese violazione delle direttive comunitarie, in particolare per aver disatteso la normativa introdotta con la legge n. 584/77, la quale vietava il ricorso alla trattativa privata per affidare appalti (o concessioni di costruzione) di importo superiore al miliardo di lire; annullamento poi impugnato dall'Adriatica davanti al TAR Lazio e da questo deciso, con sentenza del 16 giugno 1993, nel senso di sospendere il giudizio in corso causa la necessità di risolvere una pregiudiziale comunitaria relativa all'interpretazione delle norme in oggetto, con conseguente rimessione degli atti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex art. 177 del Trattato istitutivo CEE.

Con nota n. 64/63/72 del 25.2.1997, agli atti, il Min. LL.PP., Dir. Gen. Ed. Statale, ha comunicato che il TAR del Lazio, Sez. III, con decisione definitiva n. 1834 del 3.7./7.10.1996 ha dichiarato, tra l’altro, l’improcedibilità delle impugnative proposte dalla Soc. Adriatica Costruzioni Ancona avverso provvedimenti ministeriali e comunali, strettamente connessi alla legge n. 317/1993.

Successivamente all’annullamento delle concessioni assentite alla società predetta facente capo al socio di maggioranza Longarini Edoardo era infatti intervenuta in data 12 agosto 1993 la legge n. 317 (Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica) la quale sanciva definitivamente la perdita di efficacia - dalla data di entrata in vigore - dei piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402. La citata legge n. 317 all’art. 2, co. 1° disponeva, in particolare, la “revoca di diritto delle concessioni in corso di cui all’articolo 16 della legge n. 1402/1951, già affidate per interi piani o per lotti di essi”, la definizione contabile dei lavori in corso relativi a lotti già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, ed il conseguente “recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all’effettivo valore dei lavori eseguiti”.

Con sentenza non definitiva n. 316 del 15 novembre 1994, il Tribunale di Ancona ha assolto il deceduto Mascino Giancarlo per non aver commesso il fatto ed ha condannato tutti gli altri imputati a complessivi 52 anni di reclusione.

Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Ancona

Poco prima della sentenza penale d’appello la Procura Regionale della Corte dei conti per le Marche, con atto in data 10.5.1996 notificato in data 20 maggio 1996, inviava a Mattiolo Vincenzo, Sortino Lamberto, Romano Omero, Prost Filippo, Giordani Claudio, Di Palma Gabriele, Carbone Carlo, D’Ancona Antonio, ed alla Società Adriatica Costruzioni Ancona Srl nella persona del legale rappresentante sig. Callea Giuseppe (poi deceduto nel luglio 1997) comunicazione con invito a fornire deduzioni ai sensi dell’art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453 convertito in legge 14.1.1994, n. 19, quali responsabili dei seguenti addebiti:

- danno erariale di Lit. 109.000.000.000 al novembre 1992;

- danno pubblico in pregiudizio del Comune di Ancona di Lire 70 miliardi al 15.11.1994 (data di conclusione del proc. penale di I grado);

- danno morale per la P.A. da determinarsi equitativamente nella misura non inferiore al 10% degli importi di danno patrimoniale accertato. Con interessi e rivalutazione monetaria.

Nel testo dell’invito a dedurre si faceva, altresì, chiaro riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione ad esso collegato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 quater L. 14 gennaio 1994 n. 20, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 26 aprile 1996, n. 215, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 di conversione del D.L. n. 543 del 23 ottobre 1996, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte di conti.

Avendo avuto notizia della notifica dell’invito a dedurre per le vicende connesse al Piano di Ricostruzione di Ancona da parte della Procura Regionale per le Marche, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale per il Lazio - presso la quale fin dal 13.6.1990 risultava aperta altra vertenza per la medesima vicenda - in data 12.6.1996 sollevava questione di competenza territoriale asserendo che, seppure taluni dei fatti dannosi collegati alla vicenda erano stati commessi da funzionari e dipendenti pubblici aventi uffici con sede nella regione Marche, tuttavia quelli di maggiore spessore penalistico erano riconducibili a comportamenti dolosi di dirigenti e funzionari appartenenti ad Amministrazioni centrali aventi sede nella regione Lazio; inoltre, veniva evidenziato che, nella fattispecie, l’evento lesivo fosse costituito, in massima parte, dai maggiori esborsi finanziari sostenuti dallo Stato, ed in particolare dal Ministero dei Lavori Pubblici, per la esecuzione di un’opera pubblica rivelatasi spesso priva di utilità perchè rimasta incompiuta o comunque di utilità sproporzionata (per difetto) al costo sopportato.

A seguito di ciò, il Procuratore Regionale per le Marche, ordinava la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura Lazio.

Quasi tutti gli intimati presentavano le rispettive deduzioni non accolte e quindi veniva formulato l’atto di citazione.

Ad avviso dell’organo requirente, la sentenza penale di primo grado ha messo in luce la gigantesca e sistematica truffa posta in essere ai danni dello Stato e del Comune di Ancona dal costruttore Longarini il quale, corrompendo funzionari della P.A. a qualunque livello, ha ottenuto di progettare ed eseguire le opere relative al 7° lotto del P.R. di Ancona senza alcuna gara; di decidere unilateralmente le condizioni contrattuali del rapporto in concessione; di spuntare prezzi risultati poi essere di almeno un terzo superiori a quelli praticati dall’A.N.A.S.; di concordare tempi di esecuzione dei lavori pari al doppio di quelli normalmente previsti per la realizzazione di opere dello stesso tipo; di essere pagato anticipatamente per delle opere che non ha eseguito sfruttando una percentuale di interessi sulle somme anticipate che mai viene corrisposta; di fornire garanzie modeste per far fronte all’anticipazione; di lucrare un premio di accelerazione di £. 12.000.000 per ogni giorno solare di anticipo sulla consegna delle opere che, se non fosse intervenuto medio tempore il decreto di annullamento della concessione, avrebbe fruttato all’”Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l.” circa 35 miliardi di lire.

Dall’analisi dei capi di imputazione e delle conseguenti condanne emerge (sempre per il P.M.) che i fatti causativi di danno erariale possono ricondursi a comportamenti illeciti concorrenti di più funzionari, appartenenti sia agli organi periferici dell’Amministrazione statale siti nel capoluogo marchigiano, sia a funzionari e dirigenti ai vertici delle strutture ministeriali romane e dell’Avvocatura dello Stato.

Per quel che riguarda in particolare le singole posizioni dei convenuti, l’atto di citazione ritiene in tutti i casi che - a prescindere dalla rilevanza penale attribuita dal Tribunale di Ancona – i comportamenti addebitabili a ciascuno si debbano qualificare come violativi degli obblighi posti a carico dei convenuti medesimi per il rapporto, di impiego o di servizio, che li legava alla P.A..

Nel calcolo del danno erariale la Procura ha tenuto conto sia delle risultanze delle perizie disposte durante il processo penale, sia di quanto è emerso dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalle note del Gabinetto del Min. Lavori Pubblici ( in particolare la n. 1249/50/26-AN del 15.2.1993), indirizzate alla Procura della Corte dei conti, nelle quali è stata effettuata una sia pur parziale quantificazione del pregiudizio erariale scaturito dalle vicende connesse al Piano di ricostruzione di Ancona.

E’ stata quantificata ciascuna voce di danno e sono stati richiesti i sequestri conservativi.

I sequestri ante causam chiesti dalla Procura venivano autorizzati dal Presidente di questa Sezione, con decreti in data 21.11.1997, 10.12.1997 e 16.12.1997, fino alla concorrenza della somma chiesta dal P.M.. Con gli stessi decreti erano, altresì, fissate le udienze di comparizione innanzi al Giudice designato ex art. 5, comma 3, L. 14.1.1994, n. 19.

I sequestri venivano confermati anche dal Giudice designato, con ordinanze nn. 51 e 59, entrambe del 13 febbraio 1998.

Avverso dette ordinanze proponevano reclamo al Collegio, ex art. 5 L. n. 19/94, cit., i sigg.ri Carbone, Prost, Giordani, Sortino, Romano, D’Ancona, Di Palma e la soc. Adriatica costruzioni s.r.l., chiedendo la revoca dei sequestri autorizzati. Con ordinanza n. 94 dell’8 aprile 1998 il Collegio respingeva tutti i reclami, ad eccezione della parte di sequestro riguardante le quote sociali dell’Adriatica costruzioni s.r.l., che veniva dunque revocato.

Con successiva ordinanza n. 1006 del 9.7.1998, il G.D., dietro richiesta degli interessati, revocava il sequestro conservativo nei confronti di Romano, D’Ancona e Mattiolo, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris per il primo convenuto (a seguito dell’intervenuta assoluzione, in sede penale, per non aver commesso i fatti contestati anche dal P.M. contabile), e quello del periculum in mora per gli altri due. Con ordinanza collegiale n. 1071 del 19.8.1998, era confermata la revoca del sequestro a carico del Romano, mentre veniva invece confermato il sequestro a suo tempo disposto nei confronti di D’Ancona e Mattiolo.

Nelle more della definizione del presente giudizio di merito, si sono avuti notevoli sviluppi delle pendenze penali, relative alle medesime vicende.

In particolare, gli appelli prodotti avverso la sentenza penale di prime cure (Tribunale di Ancona), venivano decisi dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 1248 del 23.9.1997,

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che in larga parte aveva riformato la sentenza di condanna dei convenuti da parte del Tribunale di Ancona del 1994, veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte emetteva sentenza n. 678 in data 7.10.1999, annullando in parte la decisione impugnata:

Si è avuta, infine, la sentenza n. 64 della Corte d’appello di Perugia, cui il giudizio era stato rinviato dalla Cassazione in relazione ai capi ancora da definire e più precisamente con riguardo ai rispettivi capi di imputazione succintamente riassunti:

Capo A : corruzione per compiere atti contrari ai doveri di ufficio;

Capo B: truffa nell’applicazione dei sovrapprezzi:

Capo C: falso su calcolo del coefficiente di aggiornamento prezzi;

Capo D: truffa derivante da reato contestato sub capo C;

Capo E: corruzione per compiere atti contrari ai doveri di ufficio;

Capo F: truffa per aver introdotto i nuovi prezzi nel contratto;

Capo G: falso nella stesura del voto del C.S.LL.PP. n. 369/86;

Capo H: truffa derivante da reato contestato capo G;

Capo I: soppressione, distruzione e occultamento di atti;

Capi L, M : abuso di ufficio;

Capi N,O,P,Q: corruzione per diversi atti contrari ai doveri d’ufficio

MATTIOLO

non doversi procedere per i reati di cui ai capi C-D-E per prescrizione

 

SORTINO

colpevole dei reati di cui ai capi G-P; condanna a 2 anni e 6 mesi;

non doversi procedere per i reati di cui ai capi D- H (prescrizione);

 

ROMANO

assolto per il reato di cui ai capi G-H, per non aver commesso il fatto;

PROST

colpevole del reato di cui al capo G  condanna a 1 anno e 6 mesi;

non doversi procedere per i reati di cui ai capi D-F-H  per prescrizione

 

GIORDANI

non doversi procedere per i reati di cui ai capi C-D- F per prescrizione;

assolto per il reato di cui al capo B, perché il fatto non costituisce reato

DI PALMA

colpevole dei reati di cui ai capi G-I-O; condanna a 3 anni;

non doversi procedere per i reati di cui ai capi D-F-H per prescrizione;

assolto per il reato di cui al capo L, perchè il fatto non è più previsto come reato;

 

Soc. ADRIATICA:

LONGARINI: colpevole dei reati di cui ai capi C-E-G-Q; condanna a 3 anni e 6 mesi;

non doversi procedere per i reati di cui ai capi D-F-H per prescrizione;

assolto per il reato di cui al capo B, perché il fatto non costituisce reato;

assolto per il reato di cui al capo I, per non aver commesso il fatto;

assolto per il reato di cui al capo L, perchè il fatto non è più reato;

FLORINI: colpevole dei reati di cui ai capi C-E-G-Q; condanna a 3 anni;

assolto per il reato di cui al capo I, per non aver commesso il fatto;

assolto per il reato di cui al capo L, perchè il fatto non è più reato;

 

. Anche questa sentenza ha confermato le responsabilità dei convenuti, ad eccezione del Romano assolto per non aver commesso il fatto.

Infatti, come è evidente dal prospetto suindicato, le assoluzioni e i proscioglimenti pronunciati, hanno come motivazione l’intervenuta prescrizione del reato, oppure la derubricazione del fatto contestato come reato ma la Corte ha riconosciuto le singole responsabilità.

La medesima sentenza è stata nuovamente impugnata in Cassazione dai convenuti e dalla Procura generale.

La Cassazione, con sentenza n. 378 del 13 settembre 2002, per quanto interessa, ha annullato ai soli effetti civili la sentenza della Corte di appello di Perugia nei confronti di Longarini Edoardo e Giordani Claudio limitatamente al reato di cui al capo B e ha rinviato per il giudizio ai sensi dell’articolo 622 c.p.p. alla Corte di Appello di Perugia che, con sentenza del 12 dicembre 2006, ritenuta la responsabilità penale di entrambi, li ha condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Ancora la Corte di Cassazione, nella precitata sentenza, ha annullato senza rinvio la sentenza perugina del 2001, nei confronti di Florini Camillo limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo E, essendo intervenuto giudicato di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ha infine annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di tutti gli altri imputati per i residui reati per cui era intervenuta condanna, perché estinti per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili.

Per quanto riguarda infine le pronunce dinanzi a questa Corte si ricorda la sentenza parziale n. 2876 del 23 ottobre 2002 con le quali questa Sezione ha respinto tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito avanzate dai convenuti, sentenza confermata anche dal Giudice di appello, disponendo la sospensione del giudizio nel merito fino all’esito dell’attuale grado del processo penale, allora pendente nuovamente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Dopo la riassunzione del giudizio, questa Sezione ha, con ordinanza n. 666 del 5 agosto 2004, disposto un articolato supplemento istruttorio nel quale era stato ordinato alla Procura regionale di depositare i verbali degli interrogatori e delle deposizioni degli odierni convenuti svoltisi in sede penale, adempimento che risulta essere stato svolto, avendo la Procura depositato in data 29 luglio 2005 la documentazione richiesta.

Inoltre, con la citata ordinanza, la Sezione aveva nominato consulente tecnico d’ufficio il Colonnello Ing. Francesco M. Noto, in servizio presso il Comando logistico dell’Aeronautica militare, Reparto Infrastrutture, con lo specifico compito di rispondere a precisi quesiti indicati con le lettere a,b,c,d,e, e ciò al fine di accertare l’entità esatta del prospettato danno erariale scomposto nelle varie sue componenti e, come successivamente rideterminato, sia pur in via subordinata, dalla Procura regionale nella suindicata udienza, sia per tener conto dello stralcio della posizione del Romano di cui il P.M. aveva chiesto l’assoluzione in sede contabile e sia lo stralcio della posizione del Carbone deceduto nelle more del processo

Per cui la nuova prospettazione del danno poteva essere la seguente:

a) SOVRAPPREZZI NON DOVUTI                LIRE     9.400.000.000

b) NUOVI PREZZI NON APPROVATI            LIRE     4.294.000.000

c) COEFF.TE DI AGGIOR. ERRATO           LIRE    31.766.000.000

d) ANTICIPAZIONI                                           LIRE    41.190.000.000

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO                LIRE    44.275.000.000

                                               TOTALE           LIRE  130.925.000.000

a cui va aggiunto il danno non patrimoniale per il 10% LIRE   13.092.000.000 , per un totale finale di 144,017 MLD pari ad  € 74.378.600 dal cui importo va detratta la quota spettante al Carbone deceduto ( 1/8 del totale) pari ad un importo di €. 9.254.300; la residua somma di prospettato danno erariale ammontava quindi ad €. 65.081.300.

Con sentenza n. 3/2007 questa Sezione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Carbone Carlo, deceduto, in considerazione del fatto che la Procura regionale ha ritenuto di non dover procedere nei confronti degli eredi.

In data 19 giugno 2007 è stata depositata la perizia del Colonnello Noto, i cui contenuti si passa ora a trattare, aggiungendo, per ogni punto, le osservazioni critiche fatte dalla Procura regionale con memoria del 13 settembre 2007.

QUESITO SUB A)

Nel quesito sub a) questa Sezione aveva chiesto al consulente: “In via generale, per il principio di effettività del danno erariale e per dare compiuta risposta ai quesiti successivi, è necessario che il perito determini, con sufficiente approssimazione, quale era la reale entità dei lavori comunque eseguiti dall’Adriatica costruzioni Ancona al momento del decreto ministeriale dell’ottobre 1992, di revoca della concessione. A tal fine, il Perito medesimo dovrà tenere conto sia della documentazione ufficiale (es. verbali di collaudo fino a quello del settembre 1991) che di quanto emerge comunque dagli atti (es. relazione ing. Beer, citata dalle difese e da sottoporre ad opportuna verifica per vagliarne l’attendibilità)”.

Il perito ha fatto presente che alla data dell’ottobre 1992 la società appaltatrice dei lavori aveva eseguito una quantità di lavori significativamente maggiore di quella indicata nel 18^ stato di avanzamento lavori del 30 giugno 1990 e pari a lire 94.089.399.681. Infatti, a detta cifra deve essere aggiunto l’ulteriore importo di lire 91.017.604.644 per un totale finale di lire 185.106.404.300. Tale cifra è stata successivamente rideterminata dall’Amministrazione che ha prodotto il conto finale firmato dal Direttore dei lavori e dall’Amministratore unico nella cifra complessiva di lire 213.497.722.711 che comprende crediti, lavori, espropri ed IVA.

Tale cifra deve essere oggetto di collaudo da parte della stazione appaltante che, in tal modo, riconoscerà all’impresa quanto dovuto.

Il perito ha, altresì, soggiunto che la Commissione tecnica del Ministero delle Infrastrutture incaricata di effettuare il conteggio dei lavori contrattualizzati e non contrattualizzati afferenti al completamento del 7^ lotto progetto 15 maggio 1980 – 26 novembre 1980 – Viabilità in ambito portuale – Perizia di variante e suppletiva del 21 gennaio 1987 I e II parte, è pervenuta ad identico risultato, riconoscendo la fondatezza delle richieste dell’impresa.

Sul punto la Procura regionale, con la nota depositata il 13 settembre 2007, ha dissentito, innanzitutto, dall’impostazione del quesito formulato da questa Sezione.

Secondo l’accusa l’impostazione dell’atto di citazione, formulato sulla falsariga delle richieste di rinvio a giudizio penale degli odierni convenuti, ha da sempre avuto come riferimento i soli lavori contrattualizzati, quelli cioè che erano stati autorizzati dalla stazione appaltante e per i quali era stato previsto un apposito finanziamento pari a lire 180 miliardi. Al momento della revoca della concessione, la legge 317/93 ha dettato disposizioni per la definizione contabile di questi rapporti concessori riferiti ai lotti dei piani di ricostruzione, precisando che la definizione doveva avvenire con riferimento alla sola documentazione ufficiale consistente nello stato di avanzamento lavori e, quindi, nella specie al solo 18^ SAL. Per il periodo successivo al 30 giugno 1990 ( 18 SAL) non risulta prodotta alcuna altra documentazione contabile dei lavori, .dacchè ne consegue che tutto il calcolo fornito sarebbe a giudizio della Procura non utile, essendovi ricomprese anche le opere fuori contratto che sono ancora oggetto di un annoso contenzioso tra impresa e Pubblica Amministrazione e che, comunque, non sono oggetto del presente giudizio.

QUESITO SUB B)

Con riguardo alla prima voce di danno contestato, quello derivante da sovrapprezzi non dovuti, era stato chiesto al perito di indicare se davvero i sovrapprezzi fossero dovuti nella misura in cui vennero determinati, tenuto conto sia di quanto evidenziato nella relazione disposta dal GIP (10.10.1992 - pagg. 89, 90 e 22) e nella perizia disposta dal Giudice d’appello (pag. 28), da un lato, che di quanto controdedotto dalle difese.

Si rammenta, infatti, che la Procura regionale, richiamando la perizia disposta dal GIP in data 10.10.1992, ha precisato che nella relazione generale di progetto si era affermato che “ …..tali nuovi prezzi si sono resi necessari e per la realizzazione dell’impianto elettrico e per la costruzione di tipi di opere non previste nel progetto originario e per l’adeguamento ai maggiori oneri dei prezzi del progetto originario che prevedeva la realizzazione di opere in aperta campagna, mentre le opere previste dal presente completamento vengono realizzate, per la quasi totalità all’interno del centro urbano ed in aree occupate da sedi stradali caratterizzate da traffico veicolare, ferroviario e pedonale di notevole intensità…”.

In particolare, secondo la Procura, tali sovrapprezzi non andavano applicati alle opere delle zone di Colleverde e Valle Miano, non considerati centri urbani né centri edificati, né caratterizzati da traffico nel senso di attraversamenti significativi di flussi.

La determinazione del danno, pari al 10% dell’importo contrattuale, veniva ripreso dalla Procura regionale, dalla stima effettuata dai periti nominati nel processo penale, per cui essendo i lavori effettivamente eseguiti pari a lire 94.089.399.681 ( come dall’ultimo 18^SAL contabilizzato), l’incidenza dei sovrapprezzi ammonterebbe a lire 9.400.000.000.

Sul punto è opportuno ricordare che la Corte di appello, nella sentenza di rinvio n. 64 del 30 aprile 2001, ha precisato ( pag. 180 e ss) che la richiesta dei sovrapprezzi era contenuta nella relazione al progetto e tra le ragioni della richiesta era contenuta anche quella dell’esecuzione dei lavori in zone ricadenti in centro urbano o abitato ed in zone soggette a traffico veicolare o ferroviario o pedonale di notevole intensità.

Certamente l’applicazione di tali sovrapprezzi è stata giustificata largamente dal tracciato del piano di ricostruzione ma ciò non esimeva di verificare quando ricorressero effettivamente le ragioni di una tale applicazione, come peraltro rammentato dal voto n. 209/81 del C.S.LL.PP., per cui nelle zone prima indicate tali sovrapprezzi non andavano applicati. L’esame concreto dei luoghi in cui l’opera veniva realizzata avrebbe dovuto indurre alla non applicazione dei sovrapprezzi che, invece, per essere stati applicati indiscriminatamente a tutto il tracciato dell’opera, ha determinato il verificarsi del danno erariale contestato da risarcire, come peraltro ribadito anche nell’ultima sentenza della Corte di appello di Perugia n. 533/2006 che è stata depositata dalla Procura regionale.

Di contro i convenuti ( Giordani e Longarini) hanno sostenuto la illegittimità della percentuale fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori realizzati al 30 giugno 1990 ed hanno affermato che il sovrapprezzo era dovuto anche in casi diversi da quelli di opere ricadenti nel centro urbano.

Il consulente ha affermato che l’applicazione del sovrapprezzo è stata legittimamente motivata dalle difficoltà di esecuzione dell’opera che sarebbero conseguite non solo quando si fosse trattato di lavorazioni da realizzare all’interno del centro abitato, ma anche quando si fosse trattato di operare 1) in aree ricadenti in zone occupate da sedi stradali soggette al traffico veicolare o pedonale di qualsiasi intensità; 2) in aree ricadenti nelle zone delimitate dal limite esterno della banchina stradale e della linea ideale risultante dalla proiezione di tale linea di banchina con angolatura di 45° gradi sul piano dello scavo che si andrà ad eseguire, 3) in aree delimitate dal limite esterno della banchina e dalla linea ideale risultante a ml. 2 ( a volte ml 5) da tale linea di banchina”. Il consulente ha, quindi, affermato che in tutti i casi in cui vi fosse stata una  tale difficoltà di esecuzione, il sovrapprezzo era legittimo. Circa la misura di tale sovrapprezzo, il perito, facendo riferimento al 18^ Sal,  ha quantificato la misura di tali sovrapprezzi in un importo pari al lire 3.815.648.537 ( lire 1977), quindi molto lontano dalla prospettata tesi attorea.

Sul punto la Procura regionale, nella citata nota del 13 settembre, ha ribadito quanto sostenuto in citazione, soffermandosi sull’intervenuta sentenza della Corte di appello di Perugia  n. 533 del 2006 che avrebbe statuito la sussistenza di un danno da risarcire per la non corretta applicazione dei sovrapprezzi. In ordine alla misura quantificata, ha tenuto a precisare che l’importo in citazione pari a 9.400.000.000 è un importo già aggiornato con il coefficiente del 3,305% e che se viene attualizzata la cifra di lire 3.815.648.537 indicata dal perito con tale coefficiente, l’importo del danno ammonterebbe ad un importo di circa 12 mld superiore a quello indicato in citazione, dacchè la quantificazione operata dalla Procura sarebbe avvenuta per difetto.

QUESITO SUB C)

Con riguardo all’altra voce di danno contestato dalla Procura regionale e, concernente l’inserimento di nuovi prezzi nella contabilità dei lavori, l’attore ha fatto presente nell’atto di citazione che non esiste alcun decreto ministeriale autorizzativo dell’inserimento di tali nuovi prezzi in contabilità; inoltre tali nuovi prezzi sarebbero stati sovrastimati sia con riferimento agli importi sia alle quantità eccedenti quelle progettuali delle medesime voci.

In particolare, la Procura ha evidenziato che il N.P. 181 sarebbe stato inserito al valore di 110.000 LIT/mc rispetto al prezzo del corrispondente listino Anas che lo indica al valore di 42.545 LIT/mc con sovrastimazione del 258%, e il N.P. 183 sarebbe stato inserito al valore di 4.010 LIT/mc rispetto al prezzo del corrispondente listino Anas che lo indica al valore di 1364 LIT/mc con sovrastimazione del 294%. Tali nuovi prezzi sarebbero stati inseriti nella contabilità ufficiale già al 4^ SAL ed il tutto avrebbe determinato un danno erariale pari a circa 4.3 mld lire. tenuto conto di quanto realizzato dall’impresa fino al 18 Sal del 30 giugno 1990.

Di contro i convenuti ( Giordani e Longarini ) hanno affermato che i nuovi prezzi furono approvati e accettati dalla delibera 1152/87 del Comune di Ancona e ripresa dal parere del C.S.LL.PP. n. 317/86, per cui anche ai sensi dell’art. 13 novesdecies della legge 363/84 era possibile applicarli.

Sul punto era stato richiesto al consulente da parte di questa Sezione, sempre con riferimento ai lavori effettivamente svolti, di individuare le esatte modalità di calcolo dei nn.pp. e di indicare se vi fosse stato danno sotto tale aspetto.

Il consulente ha precisato che l’introduzione di tali nuovi prezzi si è resa indispensabile per la realizzazione di un opera sicura dal punto di vista costruttivo ed in pieno rispetto delle regole dell’arte. Infatti, nell’elenco prezzi unitari del progetto originario era previsto solo il prezzo n. 122 che prevedeva la fornitura in cantiere di un certo tipo di travi avente certe caratteristiche, mentre in fase esecutiva era sopravvenuta l’esigenza di modificare la luce di alcuni viadotti e, quindi, con la variante del 27 aprile 1985, furono introdotti questi due nuovi prezzi che, unitamente ai nuovi prezzi 146 e 147, rispondevano all’esigenza di contabilizzare ogni e diverso tipo di trave che si fosse resa necessaria per le opere da realizzare. Ne conseguiva che i nuovi prezzi 181 e 183 andarono a sostituire il vecchio prezzo n. 122 presente nell’elenco originario, dacchè ogni confronto tra le quantità di progetto e quelle effettivamente realizzate andava fatto rapportando i metri lineari di travi previsti in progetto con il prezzo 122 con la somma dei metri cubi  di calcestruzzo (NP181) e dei chilogrammi di acciaio armonico (NP183) necessari per la realizzazione delle travi stesse.

Di qui l’errore compiuto dai periti penali nel conteggio dei nuovi prezzi in quanto sono stati posti a confronto elementi e quantità del tutto eterogenee, mentre la modifica e la conseguente introduzione di questi nuovi materiali è stata necessaria per la corretta realizzazione dell’opera, per cui nessun danno erariale può dirsi sussistente.

Di contro la Procura regionale ha contestato le conclusioni peritali, soffermandosi sull’assenza di qualsiasi prova in merito alla necessità di sostituire il vecchio prezzo 122 con i due nuovi prezzi, come anche sul fatto che il perito nulla ha detto in merito al confronto operato dai periti del Gip con il prezziario Anas. Il consulente avrebbe, poi, specificamente fatto riferimento ad alcuni documenti per sostenere la validità delle sue affermazioni, omettendone l’allegazione, dacchè la Procura ha sollevato apposita eccezione di nullità della perizia per violazione del principio del contraddittorio, come anche altra eccezione di nullità della consulenza è stata prospettata con riguardo alla esorbitanza delle affermazioni peritali circa l’esistenza di un presunto accordo tra il Ministero e la competente direzione sull’inserimento dei nuovi prezzi nei lavori del piano di ricostruzione n. 2, il che non aveva formato oggetto di apposito quesito del Collegio.

QUESITO SUB D)

Con riguardo al presunto danno da coefficiente di aggiornamento prezzi errato è opportuno ricordare che la condotta censurata dalla Procura ha avuto origine dalla richiesta formulata dalla Direzione generale dell’edilizia presso il Ministero dei lavori pubblici di Roma al Servizio operativo di Ancona diretto dal Mattiolo, consistente nell’accertare tale coefficiente da applicare al progetto PR 2 che doveva essere affidato in concessione. Allegati alla citata nota vi erano i documenti necessari per effettuare l’aggiornamento richiesto e, cioè, le tavole dell’analisi dei prezzi, l’elenco dei nuovi prezzi ed il voto n. 209/81 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Occorreva, pertanto, individuare il coefficiente revisionale e quello di aggiornamento e dal raffronto di tali coefficienti determinare quello più basso da applicare ai prezzi del progetto PR 2 per la determinazione dell’importo dei lavori da affidare in concessione.

La scelta è stata fatta con riguardo al coefficiente revisionale ritenuto più basso di quello di aggiornamento: la Procura, riprendendo le argomentazioni svolte dai periti penali, ha precisato che mentre il coefficiente revisionale è stato correttamente individuato, il coefficiente di aggiornamento, invece, è stato calcolato in modo errato perché le voci scelte non erano rappresentative della categoria nella quale l’opera rientrava, rappresentandone solo l’8% del totale ed, in più, le medesime voci scelte non erano rappresentative dei mutui rapporti ponderali tra i diversi articoli. In più, il coefficiente individuato mediante l’utilizzazione del prezziario Anas è stato errato perché conteneva il raffronto tra prezzi di progetto e prezzi contenuti nell’elenco delle lavorazioni Anas aggiornato al 1985, mentre un raffronto corretto avrebbe dovuto farsi tra voci omogenee e, cioè, tra elenco delle lavorazioni Anas al momento dell’approvazione del progetto e quelle dello stesso elenco del 1985.

Sulla base di quest’ultimo metodo, scaturiva un coefficiente di aggiornamento più basso di quello individuato dal Mattiolo e, pari, a 2,67 o al più 2,70 con conseguente verificazione del danno per l’importo differenziale tra ciò che risulta percepito dall’impresa a titolo di anticipazioni corrisposte per annualità secondo quel coefficiente e ciò che sarebbe stato percepito allo stesso titolo e sempre secondo le modalità annuali calcolate, però, con il coefficiente più basso.

I convenuti ( Mattiolo, Giordani e Longarini) hanno rappresentato l’esattezza del calcolo compiuto nella individuazione del coefficiente revisionale che, per essere inferiore a quello di aggiornamento, non poteva che essere applicato.

La Sezione aveva chiesto al consulente di accertare l’esatto coefficiente di aggiornamento dei prezzi, in relazione ai vari metodi prospettati nelle perizie dei consulenti penali e di parte e di accertare l’eventuale danno.

Il consulente, con articolata disamina, ha contestato la metodologia seguita dai collegi peritali penali e ha concluso per la corretta applicazione del coefficiente comunicato dal Mattiolo.

In particolare il consulente, ritenuta la efficacia vincolante dell’atto di sottomissione del 26 novembre 1980 con il quale il PR2 veniva inteso come una prosecuzione dei lavori già contenuti ed espletati nel PR1, ha affermato che l’aggiornamento prezzi del progetto PR2 si determina o con il metodo analitico ( esame delle variazioni di tutti i prezzi del progetto), senz’altro più preciso ma molto più lungo, o con il metodo sintetico che fa riferimento ad alcuni elementi non scelti discrezionalmente dall’operatore ma indicati precisamente in una tabella allegata al D.M. 22 giugno 1968 nella quale rientra la categoria di opera da affidare. Nel nostro caso è stato prescelto quest’ultimo metodo sintetico e la tabella da scegliere era quella contrassegnata nel citato D.M. come “ Opere stradali”:

Il consulente ha, poi, illustrato il procedimento seguito che è quello indicato dalla circolare esplicativa n. 618/78, secondo la quale si doveva raffrontare il prezzo di mercato di quegli elementi indicati nella tabella alla data di affidamento del nuovo lavoro con quelli vigenti alla data di aggiudicazione del primo appalto e si ottenevano le percentuali di variazione intervenute. Ciascuna variazione si doveva ponderare con l’incidenza assegnata in tabella ai singoli elementi. Infine, si applicava il totale di tutte le variazioni ponderali sui prezzi di progetto dei lavori da affidare.

Per la individuazione del prezzo di mercato degli elementi tabellari occorreva rifarsi ad enti rilevatori dei costi elementari e non ad enti come l’Anas che, a detta del consulente, non esegue rilevazione di costi elementari, né tantomeno si dovevano raffrontare prezzi delle lavorazioni finite, come hanno invece fatto i periti penali utilizzando listini Anas e confrontando prezzi di lavorazioni finite. Il consulente, quindi, alla luce di tale procedimento seguito, ha confermato che il dato di aggiornamento sarebbe stato superiore a quello revisionale utilizzato dal Mattiolo, per cui anche in questa ipotesi ha escluso la sussistenza del danno.

Conclusioni contestate dalla Procura regionale che ha sottolineato innanzitutto come il coefficiente o indice revisionale pari alla percentuale del 333,47%, è riferito ad una tabella di variazione dei costi allegata al D.M. 22 giugno 1968 non più in vigore nel 1984 perché sostituita dalla nuova tabella allegata al D.M. del 11 dicembre 1978. Secondo la nuova tabella l’indice revisionale nel 1984 sarebbe stato pari a 3,236, quindi inferiore al coefficiente individuato dal Mattiolo e sempre comunque superiore a quello di aggiornamento,

La Procura ha contestato le critiche rivolte al calcolo dell’indice di aggiornamento redatto dai periti penali secondo le modalità dell’articolo 8 della legge 741/81, ha confutato le affermazioni del consulente con riguardo ai prezzi ricavabili dai prezziari Anas, da ritenersi fonti qualificate di rilevazione dei prezzi e, peraltro, utilizzati dagli stessi convenuti, infine ha contestato le critiche del consulente con riferimento al fatto di aver utilizzato nella comparazioni dati non omogenei, in quanto l’indice di aggiornamento è stato individuato dal raffronto tra prezzi Anas 1977 e prezzi Anas 1984 e, per di più, con riferimento ad un campione rappresentativo di 30 prezzi pari al 63% dell’importo progettuale e non come aveva fatto il Mattiolo su un campione non rappresentativo, pari al solo 8% della produzione.

Infine, ha eccepito la inammissibilità della relazione peritale nella parte in cui il consulente ritiene di individuare le tabelle allegate alle circolari o le norme da individuare nel caso concreto compito che esula dalla portata tecnica del quesito sottoposto.

QUESITO SUB E)

Per la quantificazione del pregiudizio erariale correlato alla condotta posta in essere dai convenuti, la Procura ha precisato che l’aumento dell’anticipazione dal 20% al 50% fu disposta con decreto ministeriale n. 1003/86 in quanto i convenuti, ciascuno per la parte di propria competenza, rappresentarono la seguente realtà fattuale:

1)                Il PR2 doveva essere considerato una variante del primo progetto di ricostruzione PR1;

2)                 L’atto di sottomissione sottoscritto in data 26 novembre 1980 dalla Concessionaria secondo cui l’importo dei lavori veniva stabilito pari a lire 67.445.000.000 agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’originario PR1, doveva considerarsi vincolante per l’Amministrazione anche in assenza di un formale decreto di approvazione del progetto PR2 e del decreto di finanziamento dell’opera;

3)                il voto 209 del 14 maggio 1981 del C.S.LL.PP. secondo cui potevano considerarsi varianti del PR1 solo le opere strettissimamente connesse con quelle in corso di esecuzione, fu completamente travisato e tutte le opere contenute nel progetto 80 furono ritenute varianti del PR1:

4)                l’entrata in vigore della legge n. 363 del 24 luglio 1984 conferiva nuova validità al piano PR2 scaduto, prevedeva il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni e dava l’immediata possibilità ai progetti che avevano riportato il visto favorevole del C.S.LL.PP. di andare in esecuzione, con il relativo affidamento delle concessioni che dovevano prevedere la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione;

5)                dopo la delibera comunale di affidamento dei lavori all’Adriatica e la comunicazione da parte del Servizio operativo di Ancona del coefficiente di aggiornamento prezzi del progetto, veniva emanato il D.M. 291/85 che lasciava l’anticipazione ferma al 20%.

6)                Il nuovo voto n. 369 del 1986 del C.S.LL.PP fu a sostegno della richiesta dell’Adriatica e quindi si ebbero i decreti n. 1003 /86 che portò la misura dell’anticipazione al 50%, il limite di impegno a 180 miliardi e successivamente con D.M. n.973 del1989 l’anticipazione fu portata al 75% dei lavori.

Di per sé il ricorso all’anticipazione non configura una posta dannosa perché consente all’imprenditore di avere capitale sufficiente per iniziare i lavori e costituisce comunque un vantaggio per chi la conferisce in quanto sui lavori coperti da anticipazione non è possibile corrispondere la revisione prezzi.

L’anticipazione diventa posta dannosa qualora però l’impresa non effettua lavorazioni in quanto obbliga l’Amministrazione a dare risorse senza ottenere la progressione dei lavori, senza contare che per far fronte a tali erogazioni spesso si ricorre all’indebitamento con interessi passivi molto rilevanti.

Prima posta dannosa è stata, quindi, individuata dalla Procura nella determinazione di elevare l’anticipazione iniziale dal 20% al 50%: ciò avrebbe comportato che la maggiore anticipazione concessa, senza attendere il progredire dei lavori, ( e cioè il 30% in più sull’importo dei lavori) è stata tradotta in annualità in base allo stesso saggio del 20,50% ( 15,50% + 5%) sul quale si era basato il calcolo dell’iniziale anticipazione al 20%. Poiché il saggio di sconto al quale si è rapportata l’anticipazione (15,50%) è stato più elevato di due punti rispetto alla media dei saggi di sconto riscontrata durante il periodo di svolgimento dei lavori ( 13,50%), il mutamento di queste condizioni di finanziamento avrebbe prodotto un onere finanziario per l’erario quantificato in lire 12.756.633.660.  

Con riferimento, poi, alle anticipazioni concesse a fronte di lavori non realizzati, la Procura ha individuato una seconda posta dannosa nella differenza tra anticipazioni erogate fino alla data di revoca degli affidamenti e lavori eseguiti.

Nella specie, i lavori contabilizzati al 18 SAL del 30 giugno 1990 sono stati pari a lire 94.089.388.681, cioè poco più del 50% dei lavori appaltati (180 mld) e, ciò, a fronte di anticipazioni annuali concesse fino al 7 ottobre 1992 pari a lire 189.028.222.210.

La Procura ha calcolato il relativo danno in termini differenziali: ha cioè ipotizzato che la misura dell’anticipazione annuale restasse ferma al 20%: ciò avrebbe determinato una corresponsione totale pari a lire 110.307.634.560, importo molto vicino ai lavori realizzati. Ne consegue che l’importo di lire 78.720.587.650          (189.028.222.210 – 110.307.634.560) corrisponde a danno erariale in quanto somma elargita in più a fronte di lavorazioni inesistenti. Tale conteggio è stato rivisto, sia pur in via subordinata nella scorsa udienza, dalla Procura che ha tenuto conto della revisione dei prezzi che sarebbe scattata sui lavori eccedenti il 20% anticipato per cui la somma è stata ridotta a  41.190.000.000 come da perizia Gip.

Per di più, ha soggiunto la Procura, tale ultima somma ha generato una terza posta dannosa consistente negli interessi passivi che si sono dovuti sostenere per far fronte annualmente alle anticipazioni non dovute , il tutto per un importo complessivo di lire 44.275.000.000.

I convenuti (Longarini, Prost) hanno contestato tale triplice posta dannosa perché alla data del 31.5.1987 (5° SAL) il 20% dell’importo dei lavori era già stato eseguito per cui spettava l’aumento dell’anticipazione; alla data del 28.2.1990 era stato eseguito il 50% dei lavori; al 17.7.1991 – visita di collaudo – i soli lavori superavano 150 miliardi (pag. 86 L. + pag. 65 ss. P.), dunque coprivano le anticipazioni; se non vi fossero state le anticipazioni, sarebbe spettata la revisione prezzi, di importo maggiore, e quindi non v’è danno (cfr. la relazione dell’ing. Liberatore, pag. 14 ss.; pag. 26 + perizia tecnica ing. Liberatore);

è comunque errato il calcolo del danno, effettuato dal PM, perché l’annualità anticipata era di L. 531 ml e non 1.417 ml.;non c’è stato aumento del termine contrattuale quando si sono portati i giorni lavorativi a 190, perché: a) non mutano i gg. lavorativi effettivi, ma solo quelli utili ai fini del calcolo del compenso revisionale; b) comunque, tale modifica era dovuta da parte del Ministero, in quanto già contenuta nell’atto di sottomissione a cui i LLPP erano tenuti poi a conformarsi, in base alla L. n. 363/1984.

La Sezione aveva perciò chiesto al perito di determinare sulla base della documentazione esistente in atti (e tenendo conto della reale entità dei lavori eseguiti alle date di decorrenza dei vari aumenti di anticipazione, dal 20%, al 50% e infine al 75%) quale sarebbe stata l’incidenza del compenso revisionale spettante nel caso all’impresa: se, cioè, i vari aumenti dell’anticipazione avesse comportato danno erariale effettivo e concreto ed in tal caso di quale importo.

Il consulente ha risposto che, alla data del 31 maggio 1987, i lavori ammontavano a lire 35.232.109.530, pari al 20% dei lavori appaltati per cui già dal primo semestre dell’anno 1988 sarebbe scattato il compenso revisionale, al netto dell’alea del 5%, in ragione del 9,40% per il primo semestre e del 13,30% per il secondo semestre. Il consulente ha continuato nel calcolo teorico del compenso revisionale fino al 18^ SAL che avrebbe comportato una erogazione complessiva di circa 11 mld a titolo di revisione prezzi, importo che è destinato ad aumentare se si tiene conto che dal 30 giugno 1990 al 7 ottobre 1992 risultano essere stati eseguiti circa 119, 4 mld di lavori ( 213,5 – 94,1) eseguiti in quattro semestri, per cui il consulente, richiamando il verbale della decima visita di collaudo effettuata in data 11 e 12 luglio 1991 ove si attestava l’effettuazione di opere per circa 60 mld, ha calcolato il compenso revisionale per un ammontare aggiuntivo di 20 mld, che sommati ai primi 11, avrebbe comportato una spesa prossima ai 30 mld, sempre qualora l’anticipazione fosse rimasta ferma al 20%.

L’erogazione della complessiva anticipazione di circa lire 131 mld ha invece coperto l’ammontare di tutti i lavori eseguiti e le rate che sarebbero proseguite fino al 2008, avrebbero costituito il pagamento differito dei lavori eseguiti, con un risparmio per l’Amministrazione che in tal modo non avrebbe erogato alcun compenso revisionale.

Anche sul punto la Procura ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente, in quanto l’analisi compiuta avrebbe tenuto conto dei lavori extra contratto e proseguiti dopo il 30 giugno 1990. Tali lavori, ordinati dal Comune di Ancona e contenuti nella perizia di variante e suppletiva del 21 gennaio 1987, non sono stati approvati con decreto ministeriale, né tantomeno finanziati per mancanza di risorse economiche.

Secondo la Procura, il consulente avrebbe dovuto tener conto anche della circostanza evidenziata nella relazione della Commissione tecnica del 28 novembre 2005 nella quale si è rappresentato che l’ex Concessionario negli ultimi dieci anni non ha mai ufficialmente richiesto il pagamento dei lavori extra contratto, cosicché potrebbero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2946 c.c. ( prescrizione ordinaria).

La Procura ha, poi, rappresentato che il consulente non avrebbe speso alcuna parola in merito al presunto danno derivante dalla circostanza che l’anticipazione veniva corrisposta alla Concessionaria in rate venticinquennali ad un tasso del 15,50% superiore di due punti rispetto alla media del saggio di sconto corrente il che avrebbe determinato un maggior onere certo quantificato in lire 12.756.633.660, come peraltro nulla ha detto in merito all’ulteriore posta dannosa correlata al ricorso al debito pubblico resa necessaria per gli aumenti dell’anticipazione e quantificata in lire 44.370.330.444.

Per quanto concerne la posizione dei singoli convenuti, tralasciando tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito che sono state già decise, si precisano le rispettive conclusioni formulate per l’odierna udienza.

GIORDANI AVV.GIOVANNELLI

Nella memoria prodotta per l’odierna udienza la parte ha chiesto a questo Giudice di sospendere il procedimento in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci sul ricorso prodotto avverso la sentenza n. 152/2004 con la quale la Sezione 1^ giurisdizionale di appello di questa Corte ha respinto l’appello del Giordani in punto di giurisdizione per la pretesa insussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione concedente.

Nel merito, si oppone alla ipotizzata solidarietà in caso di condanna (non c’è alcun illecito arricchimento), per cui la sua condotta non potrebbe aver concorso nella produzione dell’intero danno erariale ma eventualmente solo su una parte e, più precisamente, per quanto riguarda i sovrapprezzi ed i nuovi prezzi introdotti senza autorizzazione.

Per i primi la difesa ha affermato che gli stessi. furono dal Giordani contabilizzati solo nei casi previsti dal contratto già approvato, senza alcuna discrezionalità (né diversamente poteva fare). In ogni caso, ritiene che nel calcolo del danno erariale vadano considerati i vantaggi per la p.a. (le opere sono state tutte consegnate e collaudate), il che potrebbe far venir meno il danno stesso.

Per i nuovi prezzi, la difesa ha specificato che gli stessi furono legittimamente applicati perché inseriti in contabilità dopo la specifica approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale di Ancona del 24 giugno 1986 e con D.M. 254/87.

Ha richiamato la consulenza in atti disposta da questa Sezione che ha evidenziato in relazione alle varie fattispecie dannose al medesimo imputate la insussistenza del danno e la conseguente necessità di arrivare ad un proscioglimento di merito, con liquidazione delle spese di giudizio delle quali viene fornita apposita notula.

MATTIOLO AVV.CORREALE

Ribadiva l’assoluta mancanza di prova del danno in quanto non risulterebbe dimostrata l’effettiva differenza di prezzo dell’appalto in assenza della tangente erogata, come altrettanto non provato sarebbe l’asserito danno morale.

In ordine al calcolo del coefficiente moltiplicatore, il Mattiolo ha ribadito di aver seguito i criteri normativi, esplicitati anche nelle varie circolari ministeriali, per cui ha contestato i risultati raggiunti dai periti nominati dal P.M. e dal Giudice ordinario che si sarebbero riferiti a prezziari Anas riportanti i prezzi relativi a lavorazioni finite e non ai costi elementari, senza contare che il prezziario Anas non tiene conto dei costi di trasporto dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera e per la discarica del materiale di risulta.

Nell’ultima memoria depositata per l’odierna udienza, la difesa ha controbattuto alle note della Procura regionale, sostenendo la inutilizzabilità degli elementi utilizzati dai consulenti penali per la redazione del coefficiente moltiplicatore basati sui prezzi di lavorazioni finite e non sui costi elementari, e ribadendo che la tabella dei costi elementari da usare è quella allegata al D.M del 22 giugno 1968 e non la successiva che sarebbe priva dei costi di trasporto. 

Con ultima memoria del 31 gennaio 2006 la difesa ha depositato sentenza della Corte di cassazione n. 4502 del 21 settembre 2005 nella quale si afferma l’obbligo dell’Amministrazione dei lavori pubblici di corrispondere al Concessionario un risarcimento del danno per omessa emanazione del relativo decreto di affidamento lavori che avrebbe legittimato i cosi detti lavori extra contratto, venendo così ad eliminare il prospettato danno erariale in presenza di una quantità di lavori effettivamente realizzati dalla Concessionaria.

Ha contestato, infine la solidarietà dell’addebito, richiamando solo la quota eventuale di partecipazione alla produzione dell’evento dannoso, ed insistendo, in caso di condanna, nell’uso del potere riduttivo in considerazione degli ottimi precedenti di servizio dell’interessato di cui ha allegato copia.

DI PALMA AVV CARDENA’

Ha precisato che ogni valutazione di adempimento contrattuale deve tener conto delle quantità di lavori effettivamente realizzate e che la stessa misura dell’anticipazione deve tener conto sia del piano di ammortamento del capitale da conferire sia delle opere consegnate e collaudate sia ancora della revisione prezzi che non è stata corrisposta proprio in seguito ai vari aumenti percentuali dell’anticipazione.

Con riguardo alla posta dannosa da indebitamento, ha precisato che le somme stanziate a copertura di leggi di intervento, come la legge n. 363 del 1984, non possono considerarsi come derivanti dal pubblico indebitamento.

Nell’ultima memoria per l’odierna udienza ha richiamato la perizia svolta per ordine di questa Sezione nella quale, per ognuna delle poste dannose prospettate dalla Procura, il consulente ha escluso la formazione di alcun danno erariale ma, semmai, di un vantaggio per l’Amministrazione che avrebbe comunque ottenuto una quantità di opere superiori alle anticipazioni corrisposte con risparmio della revisione prezzi che non sarebbe per nulla maturata.

In ordine alla percezione della tangente, la difesa esclude che agli atti possa dirsi dimostrata l’oggettività del fatto materiale e, comunque, non risulterebbe dimostrato il pregiudizio all’immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione.

SOCIETA’ ADRIATICA COSTRUZIONI  AVV. GUSELLA e AVV. CLARIZIA

Dopo aver ricostruito i fatti del giudizio, con riguardo alle singole poste dannose, il convenuto ha osservato, con riguardo ai sovrapprezzi, che i medesimi andavano applicati non solo per i lavori da eseguirsi nei centri urbani ma anche laddove vi fossero specifiche difficoltà di esecuzione, quali ad esempio quelle derivanti  dalla diffusa urbanizzazione delle aree interessate e dai costi di trasporto dei materiali.

Con riguardo al doloso inserimento nella contabilità dei lavori dei nuovi prezzi, come anche dell’asserita alterazione delle quantità di progetto ad esse relativi, il convenuto ha affermato che tale inserimento è avvenuto senza alcun attività criminosa da parte della Concessionaria, in quanto l’inserimento è stato finalizzato alla più corretta esecuzione dell’opera pubblica, come del resto dimostrato dal fatto che tali nuovi prezzi furono poi riconosciuti come necessari sul progetto di variante approvato nel gennaio 1987 e che i medesimi risultavano già applicati ai lavori del PR1.

Con riguardo al danno derivante da errato calcolo del coefficiente di aggiornamento, il convenuto Longarini, nella veste di socio di maggioranza della società concessionaria ha escluso che un tale comportamento fraudolento possa essere riferito alla società, atteso che il rapporto concessorio con l’Amministrazione è sorto in epoca successiva alla determinazione del coefficiente moltiplicatore e che, comunque, per quanto riguarda la tangente erogata ai pubblici funzionari che dovevano predisporre il coefficiente in modo da favorire la concessionaria, non è stato provato dall’attore che il denaro derivasse dal patrimonio sociale.

Sulla modalità di computo seguita, la difesa ha ribadito l’esattezza del calcolo effettuato e la necessaria scelta del coefficiente revisionale da applicare come indice di aggiornamento basata anche sul fatto che il PR 2 doveva considerarsi affidato alle stesse condizioni del PR 1 e che, pertanto, occorreva procedere ad un aggiornamento dei prezzi applicando il solo coefficiente revisionale, senza bisogno di fare alcun confronto con l’indice di aggiornamento prezzi.

In merito poi all’asserita partecipazione del convenuto agli illeciti criminosi commessi nella redazione del voto n. 369 del 1986 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, nella forma di dazione di tangenti ai funzionari corrotti, è stata eccepita la mancanza di prova che il denaro utilizzato sia stato quello della società ed è stato comunque affermato che le dazioni del Longarini furono necessarie per vincere l’ostruzionismo dei funzionari che non si decidevano ad emanare il dovuto decreto di affidamento dei lavori.

Con riguardo alla parte del voto n. 369 nella quale si espresse il parere favorevole ad accordare all’impresa concessionaria il 50% dell’anticipazione e non solo il 20%, la difesa ha osservato che la legittimità di tale parere è fondata sulla vincolatività dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980 con il quale il Concessionario aveva offerto patti e condizioni per la realizzazione del PR2, ritenuto parte integrante dello stesso progetto 80. Quest’ultimo era stato approvato dal Comune di Ancona con delibera n. 468 del 1981 e, pertanto, con la sopravvenuta norma contenuta nell’articolo 13 noviesdecies della legge 363/84, tutto il progetto, comprensivo dell’atto di sottomissione, doveva ritenersi immediatamente esecutivo, per cui il decreto di affidamento avrebbe dovuto essere emanato senza ulteriori ostacoli di sorta e nei termini approvati dall’autorità comunale.

Anche con riguardo alla riduzione dei giorni lavorativi utili che la Procura ha sostenuto essere stata determinata dal voto 369, il Longarini ha ribadito che tale termine era stato già ridotto con D.M. 291/85 e che comunque tale termine non si riferiva al termine contrattuale di adempimento ma solo a quello necessario al fine della redazione del programma revisionale previsto dall’articolo 1 della legge 741/81.

Con riferimento, infine, al danno da maggiore anticipazione, la difesa ha affermato che lo strumento dell’anticipazione esclude quello della revisione e, a tal fine, ha sviluppato dei calcoli che dimostrano che l’elevazione della misura della prima ha neutralizzato la seconda. Viene contestato, altresì, la posta dannosa derivante dal ricorso al mercato finanziario in quanto tale ricorso che la Procura ha ritenuto inutile perché non seguito da lavori realmente espletati, trascurerebbe il dato oggettivo della quantità dei lavori realmente svolti fino alla data di revoca delle concessioni, oltre a non essere stato adeguatamente provato che tale ricorso al mercato ci sia stato in presenza di una legge, la n. 363/84, autorizzativa della spesa per un limite di impegno pari a 30.500 milioni.

Anche, infine, con riguardo al danno morale, la difesa ha contestato tale posta dannosa non adeguatamente a suo dire dimostrata dall’attore.

Nella memoria prodotta per l’odierna udienza, la difesa ha fatto riferimento alle conclusioni cui è giunto il consulente per acclarare l’insussistenza del danno erariale. In merito alle osservazioni critiche avanzate dalla Procura, la difesa ha evidenziato l’utilità di una simile consulenza basata sull’effettiva conoscenza dell’ammontare complessivo dei lavori a fronte di tutte le altre perizie penali i cui dati erano solo approssimativi e non potevano tener conto dell’entità dei lavori effettivamente svolti.

La difesa ha escluso, altresì, che vi siano ragioni di inammissibilità della consulenza depositata in quanto il consulente ha iniziato le operazioni dandone avviso alle parti, ha basato le sue valutazioni su tutti gli atti di causa, e ha fatto riferimento a leggi e circolari utilizzate per chiarire il proprio convincimento.

In ordine alla inammissibile quantificazione dei lavori extra contratto nel totale dei lavori eseguiti rappresentata dalla Procura, la difesa ha argomentato che tali lavori, come emergerebbe dalla stessa relazione ministeriale 2005, sono tutti riferibili al Progetto 80, corrispondono ad opere realmente eseguite e, quindi, devono essere  computati nel totale dei lavori. Non si possono accettare le conclusioni dell’attore in ordine a quanto disposto dalla legge 317/93 che avrebbe imposto di contabilizzare i lavori tenendo conto delle risultanze fino al 18 SAL, in quanto tale norma si riferisce alla definizione contabile dei lavori ma non può riferirsi alla determinazione del danno derivante da responsabilità amministrativa per la quale devono, invece, essere computati tutti i lavori immuni da vizi tecnici e dei quali si è provveduto ad effettuare l’accertamento e la presa di consistenza.

Con riguardo, poi, alla replica della Procura in relazione al quesito sui sovrapprezzi, la difesa ha osservato che la sentenza della Corte di appello n. 566/2006 non poteva essere conosciuta dal consulente per essere stata depositata dall’attore successivamente e comunque nei confronti della stessa pende un ricorso per Cassazione predisposto dalla medesima difesa.

Ha specificato, altresì, la necessità dell’applicazione del sovrapprezzo come, peraltro, riconosciuto dall’organo periferico del Ministero e dal Comune di Ancona.

Con riferimento alla posta dannosa derivante dai nuovi prezzi, la difesa ha ribadito la necessità tecnica di introduzione dei materiali, come già per il PR1 dove quei nuovi prezzi erano stati regolarmente approvati dalla stazione appaltante.

Con riguardo al danno derivante da errato computo del coefficiente di aggiornamento, la difesa ha rivendicato l’esattezza del calcolo contenuto nella C.T.U., compiuto confrontando elementi di costo omogenei, a differenza di quello effettuato dai periti del GIP che avrebbero confrontato dati disomogenei ( costi elementari e prezzi). Ha sostenuto la correttezza di utilizzo della tabella allegata al D.M. del 1968 e non a quello del 1978 perché i prezzi da aggiornare erano del 1977.

Con riguardo al prospettato danno da anticipazione, la difesa rivendica le risultanze della perizia d’ufficio che dimostrano un concreto risparmio nel rialzo della misura dell’anticipazione che avrebbe evitato il maturarsi della revisione prezzi e, sul punto, ha argomentato sostenendo che il confronto richiesto da questo Collegio con ordinanza n. 666 presupponeva che il dato dei lavori non fosse quello riferito al 18 Sal ma al totale complessivo dei lavori eseguiti per cui era quanto mai necessario poter disporre del dato a consuntivo dei lavori per verificare l’incidenza sui medesimi sia dell’anticipazione che dell’eventuale revisione prezzi. 

D’ANCONA AVV.ROCCO

La difesa ha preliminarmente affermato che il D’Ancona, all’epoca dell’emissione del voto n. 369, non era componente effettivo del Consiglio superiore dei LL.PP. e rivestiva solo la qualifica di dirigente tecnico e con questa qualificazione professionale partecipò ai lavori del Consiglio.

Con riguardo alla misura dell’anticipazione, il convenuto ha sostenuto che il PR 2 doveva considerarsi variante del PR 1 e che tutte le opere ivi previste erano da effettuarsi come varianti e non come semplici e nuovi interventi. L’approvazione del PR 2 da parte del Comune di Ancona comportava anche l’approvazione dell’atto di sottomissione offerto dal concessionario che prevedeva una misura dell’anticipazione pari al 50% dei lavori, misura che era senz’altro derogatoria di quella vigente, ma che la sopravvenuta norma del comma 7 dell’articolo 13 noviesdecies della legge 363/84 prevedeva espressamente, per cui sotto questo profilo il voto 369 non era illegittimo.

Estraneo si ritiene il convenuto sia in ordine al danno derivante dal coefficiente di aggiornamento, dall’applicazione di nuovi prezzi, dall’applicazione dei sovrapprezzi, come anche al danno derivante dalla scelta del tasso di interesse (20,50%) al quale erogare le annualità anticipate a favore del concessionario, quest’ultimo di competenza della Direzione generale dell’Edilizia.

Con riguardo poi al danno derivante da anticipazioni non coperte da lavori, il convenuto ha dimostrato che le rate dell’anticipazione hanno coperto tutti i lavori eseguiti fino al 1992, per cui non esisterebbe né il danno derivante da anticipazioni maggiori rispetto ai lavori eseguiti, né tantomeno il danno derivante dal fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto far ricorso al mercato per coprire lavori non realizzati. Ha soggiunto il convenuto che qualunque ipotesi accusatoria avrebbe dovuto quantomeno attendere il certificato di ultimazione delle opere e la quantificazione dei lavori effettivamente realizzati.

Identiche conclusioni ha formulato la difesa con riguardo al premio di accelerazione lavori e ai giorni contrattuali utili ai fini del programma revisionale ed in linea con i contratti collettivi di categoria già espresse dalla difesa del convenuto Longarini.

Per l’odierna udienza il D’Ancona ha chiesto la più ampia assoluzione nel merito degli addebiti contestati, con immediata revoca della misura cautelare disposta nei suoi confronti e all’uopo ha richiamato la consulenza d’ufficio disposta da ultimo da parte di questo Giudice che ha concluso, in relazione agli addebiti formulati nei suoi confronti, per la insussistenza del danno erariale e, quindi, per l’insussistenza anche di ogni responsabilità di tipo morale.

PROST AVV. CARDENA

Dopo una breve ricostruzione dei fatti, in relazione agli addebiti mossi al convenuto, consistenti essenzialmente nell’aver compartecipato alla stesura del parere n. 369, predisponendo calcoli falsi sia in materia di anticipazione che di tempi di esecuzione delle opere e di aver firmato senza avere legittimazione il decreto 24 novembre 1989 con il quale la misura dell’anticipazione era elevata al 75%, fermo restando per quest’ultimo addebito il proscioglimento perché il fatto non sussiste ( C.Appello n. 155 del 3 febbraio 2000, confermato da Cass. 27 giugno 2000), accertamento che fa stato nel processo odierno, la difesa ha precisato che il parere 369 ha provveduto a riconoscere la legittimità della richiesta di aumento della misura dell’anticipazione al 50%, legittimità derivante dalla vincolatività dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980, approvato unitamente al progetto con delibera della Giunta di Ancona.

E’ stato richiamato l’articolo 13 novies decies della legge 363/1984, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sentenza n. 60 del 2003), che ha previsto un vero e proprio diritto soggettivo in capo alla Concessionaria nell’ottenere il decreto di affidamento dei lavori quando il progetto è stato approvato dall’autorità comunale. In tal modo si sono pronunciati sia il Consiglio di stato con parere n. 1107/90 e il Tar marche con sentenza n. 1277 del 28 ottobre 2003.

Altrettanto legittima sarebbe stata la conferma da parte del C.S.LL.PP. del termine di 190 gg. utili per anno, termine riferito al piano revisionale dei prezzi e non ai tempi di adempimento del contratto che, già con D.M. n.  291/1985 erano stati fissati in 2285 giorni, termine che il Consiglio non ebbe a modificare.

In merito alla previsione dei 190 gg. utili annui, la difesa ha richiamato le circolari ministeriali e la contrattazione collettiva per dimostrare la congruenza del termine.

La difesa ha, inoltre, tenuto a precisare che il Prost non è stato destinatario di tangenti e che tutte gli atti che ha inviato non sono stati diretti a falsificare o a travisare la volontà dell’organo collegiale, come anche il decreto n. 1003/86 che ha predisposto portava il visto del Capo di gabinetto sul parere n. 369, a prescindere poi dalla lettera che quest’ultimo assume di aver inviato e che non è stata più ritrovata.

In ordine al prospettato danno derivante da aumento dell’anticipazione dal 20% al 50%, la difesa ha illustrato, con appositi calcoli, come l’aumento dell’anticipazione abbia in effetti congelato la necessaria revisione prezzi che sarebbe scattata in presenza di lavori eseguiti superiori all’entità dell’anticipazione.

La difesa ha contestato pure il danno derivante da anticipazione non coperte da lavori a causa del necessario ricorso al mercato: infatti la stessa legge 363 del 1984 fa riferimento al limite di impegno di 30.500 milioni per cui la somma era coperta con fondi presenti e non con quelli derivanti dall’indebitamento, senza contare che i lavori realmente eseguiti sono stati superiori alle anticipazioni concesse.

In via subordinata, la difesa ha chiesto che, qualora le tesi difensive prospettate non siano accolte, il Giudice valuti i vantaggi comunque conseguiti dalle opere realizzate che sono state tutte prese in carico dall’Amministrazione comunale ed effettivamente utilizzate.

Si contesta, infine, sia la sussistenza del danno morale non adeguatamente provato, sia la solidarietà passiva in quanto le voci di danno conseguono a comportamenti personali dei soggetti convenuti e si chiede l’esercizio del potere riduttivo, tenuto conto della mole di lavoro che il Prost ebbe ad affrontare senza personale adeguato e con retribuzione di gran lunga inferiore al danno contestato.

SORTINO Avv. SIVIERI

La difesa, dopo aver ricostruito brevemente i fatti ed aver esposto le norme procedurali che regolavano il funzionamento dell’organo consultivo del Consiglio Superiore dei LL.PP., ha tenuto a precisare che il Sortino, nella sua qualità di Presidente della Sezione che ebbe ad emanare il voto 369/84, fu messo al corrente della questione dalla relazione della commissione, al termine della quale il consiglio si espresse all’unanimità senza, quindi, che al voto del Presidente possa essere riconosciuto quel valore preponderante che la Procura assume nell’atto introduttivo,

Il parere emesso, comunque non vincolante, fu siglato dal Capo di gabinetto per conto del Ministro e non ebbe a tornare indietro per una maggiore riflessione e, ciò, a conferma che quanto deliberato non aveva alcun contenuto di illegittimità.

Infatti, per quanto riguarda l’aumento della misura dell’anticipazione, il convenuto, anche aderendo all’impostazione del consulente d’ufficio nominato, ha confermato l’insussistenza del danno erariale basata sul fatto che il rialzo dell’anticipazione avrebbe impedito il maturarsi del compenso revisionale e, ciò, non solo tenendo conto dell’importo totale dei lavori effettuati ma anche nell’ipotesi che il conteggio fosse svolto con riguardo ai soli lavori contrattualizzati.( perizia dell’Ing. Liberatore)

Ugualmente infondata sarebbe la prospettata ipotesi di danno conseguente all’indebitamento in considerazione dell’effettivo impegno di spesa assunto dalla legge 363 e pari a 30,5 miliardi all’anno per venticinque anni e dei pagamenti annualmente disposti che non hanno mai superato questo limite.

Ha contestato quindi, in assenza di un danno patrimoniale, anche l’esistenza del prospettato danno morale ricollegabile al fatto illecito penale, in quanto emergerebbe dagli atti processuali, che il Sortino non ha mai ricevuto alcuna somma di denaro dal Longarini che resta l’unico soggetto ad averlo dichiarato senza ulteriori conferme nel procedimento.

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Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le richieste risarcitorie, confutando le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio secondo quanto più ampiamente precisato nella memoria scritta del 13 settembre 2007.

Con riguardo ai lavori effettuati dall’impresa dopo il 18° SAL, ha evidenziato che gli stessi non riguardano il presente giudizio e laddove emergeranno altre fattispecie dannose saranno eventualmente perseguite con separato giudizio. Ha tenuto a precisare che il processo penale, anche se definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ha riconosciuto la responsabilità di tutti gli odierni convenuti per cui tutte le poste dannose oggi all’esame sottintendono questi gravissimi crimini di corruzione, truffa e falso compiuti al fine di lucrare indebiti profitti.

Per quanto riguarda la posizione del Romano, ha ribadito quanto contenuto nell’atto di riassunzione del giudizio per cui, non essendovi elementi per perseguire gli eredi, ha dichiarato di essere favorevole alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso.

Per il convenuto Mattiolo ha preso la parola l’Avvocato Correale che, nel richiamare tutti gli scritti difensivi, ha osservato come la richiesta declaratoria di nullità sostanziale o di inammissibilità della consulenza tecnica di ufficio come contenute nella memoria del P.M. per l’odierna udienza non debbano essere accolte, atteso che l’atto in questione non è un provvedimento amministrativo ma solo un atto giuridico reale per il quale sarebbe possibile censurare le valutazioni in esso contenute solo se affette da palese contraddittorietà con l’oggettività dei fatti.

Nel merito, ha osservato come sia stata accertata l’insussistenza del danno anche alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 378/2002 che ha affermato chiaramente l’importanza del conto finale dei lavori per verificare l’eventuale danno subito dall’Amministrazione. Ha concluso chiedendo la piena assoluzione del suo assistito, con immediata revoca della misura cautelare.

Ha preso la parola l’Avvocato Clarizia per la società Adriatica costruzioni s.r.l. che ha tenuto a precisare l’importanza della valutazione del totale dei lavori effettuati e la successiva presa in carico ed utilizzazione dei medesimi da parte dell’Amministrazione e la impossibilità di cristallizzare la situazione al 18° SAL .

In merito alla posta dannosa dei sovrapprezzi ingiustificatamente applicati, ha precisato che il sovrapprezzo è una integrazione del prezzo che viene concesso in relazione alla declaratoria dei prezzi tenuto conto della complessità dell’opera e, nel caso in questione, i medesimi sono stati concessi in tutte le situazioni previste. Con riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 566/2006, la difesa ha evidenziato che la medesima non è passata in giudicato, essendo stato proposto il ricorso per Cassazione per vizi attinenti alla notifica, il che fa presumere che il giudizio dovrà essere ripetuto. Infine, con riguardo ai nuovi prezzi, l’Avvocato ha ribadito la corretta previsione ed approvazione.

Per lo stesso convenuto e per gli altri dalla medesima rappresentati, ha preso la parola l’Avvocato Cardenà la quale ha confutato le conclusioni contenute nella memoria della Procura regionale ed ha ribadito come l’ordinanza precedente di questa Sezione sia stata necessaria perché allora non vi era ancora alcuna prova di responsabilità dei suoi assistiti, né alcun danno erariale certo da addebitare. Ha ricordato, infatti, come gli esiti del procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento per prescrizione non possano far stato in questo procedimento ed allora la Sezione ben avrebbe fatto a nominare il ctu per quantificare il valore complessivo delle opere realizzate, valore che trova conferma anche nella relazione predisposta dall’Amministrazione e sulla quale non dovrebbe esserci contestazione.

In merito alle disposte anticipazioni, la difesa ha osservato come la misura delle stesse fosse legittima alla luce di quanto previsto dalle norme contenute nella legge n. 363/84: inoltre sono state versate agli atti le decisioni con le quali il giudice civile e il giudice amministrativo si sono pronunciati sulla legittimità delle richieste degli affidamenti pretesi dalla società Adriatica, per cui se i decreti ministeriali dovevano esserci, non potrà affermarsi che dagli stessi possa essere scaturito un danno.

Con riguardo, poi, alle poste dannose correlate alle anticipazioni, le stesse sarebbero infondate perché compensate dai lavori eseguiti dei quali occorre tener conto in quanto gli annullamenti delle concessioni sono avvenute con effetto ex nunc e, quindi, la Concessionaria ha diritto al conteggio di tutti questi lavori per i quali non fu, peraltro, accordata neanche la revisione prezzi con evidente risparmio per l’Amministrazione.

Con riguardo al presunto danno da coefficiente di aggiornamento, la difesa si è richiamata ai calcoli effettuati dal consulente sulla base di leggi e circolari che dimostrano la correttezza del computo effettuato ed, infine, con riferimento ai danni da sovrapprezzi e nuovi prezzi, ha ribadito le conclusioni svolte dal collega patrocinatore comune della Società adriatica, chiedendo la revoca dei provvedimenti cautelari.

Per il convenuto Giordani, l’Avvocato Giovannelli ha confermato la richiesta scritta di sospensione del procedimento in attesa che la Corte di cassazione si pronunci sul ricorso prodotto in tema di assoggettamento alla giurisdizione contabile del direttore dei lavori di opera pubblica, come affermato da questa Corte sia in primo grado che in appello. Nel merito ha concluso, previa revoca della misura cautelare, per il rigetto della domanda attorea in considerazione delle conclusioni raggiunte dal perito d’ufficio o, in via subordinata, che questo Collegio ordini l’integrazione del contraddittorio con i funzionari del Genio civile di Ancona che non hanno rilevato alcuna irregolarità nella gestione dell’appalto.

L’Avvocato Rocco, per il convenuto D’Ancona, ha concluso per il rigetto della domanda in considerazione delle conclusioni formulate nella perizia d’ufficio, specificando che il suo assistito ha definito la vicenda penale ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con sentenza di patteggiamento che non equivale a dichiarazione di colpevolezza. La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare.

 Infine, l’Avvocato Sivieri per il convenuto Sortino ha concluso in modo conforme alle deduzioni scritte formulate per l’odierna udienza e, quindi, anche per l’immediata revoca dei provvedimenti cautelari assunti, specificando, in via subordinata, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici che parteciparono alla deliberazione n. 369/86 dal quale sarebbe scaturito il danno erariale e, precisando che il Sortino non ebbe a percepire alcuna somma derivante da accordi illeciti.

DIRITTO

QUESTIONI PRELIMINARI

Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dal convenuto Giordani, avendo il medesimo impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione la sentenza n. 152 / 2004 con la quale la 1^ Sezione di Appello di questa Corte ha confermato la sentenza n. 2876/2002 di questa Sezione regionale che aveva riconosciuto in capo all’odierno convenuto la qualifica di direttore dei lavori delle opere pubbliche all’esame ed il conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile.

La richiesta è inammissibile e va respinta per due ordini di motivi.

Il primo, di natura sostanziale, si fonda sulla posizione assolutamente univoca della giurisprudenza della Suprema Corte che ha sempre affermato la giurisdizione di questo Giudice sulla figura del direttore dei lavori dell’opera pubblica, manifestando, invece, più di una perplessità quando ad essere assoggettato a questa giurisdizione è il progettista di opera pubblica, laddove, però, la medesima persona fisica non cumuli tale incarico con quello della direzione lavori, nel qual caso, invece, la giurisdizione di questa Corte è stata affermata a pieno titolo.

L’accertamento di fatto della posizione di direttore dei lavori in capo al Giordani, compiuto con estrema precisione dalla sentenza di questa Sezione regionale, confermata integralmente in appello, non lascia spazio, poi, ad ulteriori accertamenti di fatto perché coperti da giudicato, né da parte di questo Giudice né da parte della Giudice di legittimità.

La seconda ragione di inammissibilità è di carattere procedurale: infatti il ricorso in cassazione è stato proposto avverso una sentenza della prima sezione centrale di appello di questa Corte e, ai sensi dell’invocato articolo 295 c.p.c., il giudice che dovrebbe sospendere la causa sarebbe, semmai, il Giudice di appello qualora il medesimo debba decidere il merito della causa e non questo Giudice di primo grado che, allo stato, non è direttamente investito della  pronuncia del Giudice della legittimità.

Il Collegio respinge, altresì, l’altra eccezione, mossa dalla difesa della convenuta Società Adriatica Costruzioni s.r.l., di sospensione del giudizio per avere la medesima impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 566/2006, stante la rilevante e copiosa documentazione processuale agli atti del presente giudizio, già idonea ad illustrare i tratti salienti della vicenda e sufficientemente adeguata per la formazione del libero convincimento di questo Giudice.

PREMESSA

E’ opportuno premettere che le numerose pronunce intervenute dell’Autorità giudiziaria ordinaria, versate in atti, pur non potendo, come correttamente rilevato anche oggi in udienza dall’Avv. Cardenà, far stato nel presente procedimento in considerazione della formula finale di proscioglimento dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, possono, però, in omaggio al principio di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto al processo penale, essere idonee, nella descrizione dei fatti ivi rappresentati come nelle conclamate dichiarazioni di colpevolezza dei convenuti correlate alle confermate statuizioni civili, a formare quel libero convincimento del Giudice che è alla base della presente pronuncia.

Facendo riferimento ai fatti più sopra descritti, come risultanti dagli atti del processo penale depositati e come più diffusamente sarà chiarito in prosieguo, il Collegio trae, in effetti, libero convincimento che i comportamenti posti in essere dai convenuti sono stati tutti caratterizzati da una volontà comune di perseguire un fine illecito attraverso le articolate e complesse procedure amministrative regolanti la materia degli appalti di opere pubbliche.

Artefice principale di questo disegno è stato il Longarini Edoardo, socio di maggioranza eppoi unico della ditta Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., società appaltatrice dei lavori del 7^ lotto del piano di ricostruzione di Ancona che, fin dalla fase iniziale di aggiudicazione del contratto, ha cercato in tutti i modi di essere l’unico concessionario dei lavori e di lucrare dai medesimi il massimo profitto.

Come sarà successivamente spiegato, la normativa regolante i piani di ricostruzione distingueva le competenze gestionali tra il Comune e l’Amministrazione centrale, individuava con esattezza l’organo competente alla proposta e quello competente all’affidamento del lavoro ed al conseguente finanziamento delle opere, mentre riservava alla ditta appaltatrice il ruolo di semplice contraente, cioè di parte con la quale l’Amministrazione centrale e solo questa avrebbe dovuto stipulare una convenzione destinata a regolare in dettaglio le modalità di realizzazione dell’opera.

Il quadro dei rapporti è stato, invece, gravemente alterato dalla forte personalità del Longarini che, come dal medesimo dichiarato, non si è fatto alcuno scrupolo nell’offrire ingenti somme di denaro o nel promettere benefici di carriera nei confronti di tutti i convenuti, sfruttando le proprie conoscenze politiche e locali, il tutto con lo specifico intento di assicurarsi indebiti e assai ingenti profitti dei quali i funzionari corrotti sono stati pienamente a conoscenza e per i quali ognuno ha versato il proprio contributo determinante anche a costo di incidere illegittimamente sulle procedure amministrative o di effettuare farraginose e bizzarre interpretazioni normative che sono risultate anche per questo Giudice del tutto prive di fondamento giuridico. Ulteriore conseguenza di questo unitario disegno nel quale ognuno dei convenuti è risultato aver svolto una specifica e determinante funzione è nella pronuncia che questo Collegio deve rendere che, al di là degli esiti del procedimento penale, si presenta come connotata da un vincolo speciale di solidarietà che impedisce una ripartizione dell’addebito in relazione alle singole condotte, tutte poste in essere con dolosa preordinazione e con identico apporto causale nella realizzazione dell’obiettivo illecito finale dato dalla soddisfazione piena degli interessi della Concessionaria.

ESAME DI MERITO

Passando, così, alla trattazione di merito, il Collegio, seguendo la impostazione della ordinanza n. 666/2004 e quella che, in definitiva, hanno seguito gli stessi difensori, tratterà l’aspetto della determinazione delle singole poste di danno, passando poi a quello della responsabilità ( nesso causale ed elemento psicologico) dei convenuti nella genesi del pregiudizio erariale.

Come primo punto, peraltro, il Collegio deve, innanzitutto, stabilire se i cosiddetti lavori fuori contratto possano in qualche verso interessare il presente giudizio, così come è stato incardinato dalla Procura attrice.

Il piano di ricostruzione della città di Ancona nasce nel marzo del 1953, quando il Ministero dei lavori pubblici decideva di sostituirsi al Comune per la ricostruzione della città. I lavori previsti furono eseguiti in lotti ed, in particolare, per quanto qui interessa, il 7° lotto aveva per oggetto la realizzazione dell’asse viario nord-sud.

Nell’ambito del 7° lotto, il Ministero dei lavori pubblici, con D.M. 25 novembre 1977, approvò ed affidò in concessione all’Adriatica costruzioni s.r.l. la costruzione di una prima parte dell’asse viario. La scelta del Concessionario avvenne a trattativa privata, nonostante fosse nel frattempo entrata in vigore la legge 584/77 che limitava fortemente il ricorso a questo sistema di aggiudicazione.

Le condizioni di esecuzione furono individuate in un’apposita lettera di sottomissione ( disciplinare n. 5581 del 24 novembre 1977). Nell’anno 1980 il Ministro dei lavori pubblici decise di finanziare l’intero progetto e di affidarlo in concessione alla medesima società, il tutto con D.M. 26 giugno 1980 n. 1319. Con questi due decreti si chiuse la prima fase inerente a tale 7° lotto    ( cd. PR 1).

Nel frattempo iniziava la seconda fase di lavori del 7° lotto che prevedeva il prolungamento dell’asse viario Nord-sud dallo svincolo delle Tavernelle fino a via Bocconi da un lato, e fino al raccordo con la S.S. Adriatica dall’altro lato.

Il relativo progetto di lavori era inviato al Ministero dei lavori pubblici in data 15 maggio 1980 e, prima ancora di essere approvato, subiva una prima variante, approvata con delibera n. 1199 della giunta di Ancona del 23 luglio 1980.

Tale variante giungeva al Ministero insieme ad un atto di sottomissione dell’Adriatica costruzioni s.r.l., precedente concessionario del PR1, che, nell’accettare clausole, patti e condizioni, prima ancora che il progetto fosse approvato e finanziato, prevedeva la determinazione del costo dell’opera, l’accettazione dei prezzi e delle condizioni già contenute nel precedente disciplinare n. 5581 che era stato concordato con l’Amministrazione per il PR1.

Il Ministero dei lavori pubblici sottoponeva tale progetto all’organo consultivo tecnico del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 209 del 14 maggio 1981, esprimeva parere favorevole al progetto sotto il profilo tecnico ed urbanistico, precisando che soltanto alcune delle opere ivi previste avrebbero potuto ritenersi strettissimamente connesse con i lavori già approvati ed in corso di esecuzione (PR1), mentre tutte le altre strettamente connesse dovevano considerarsi come nuovi interventi. Il Consiglio si esprimeva, altresì, sui tempi di esecuzione delle opere proposto dalla concessionaria (3320 gg.) ritenuti eccessivamente lunghi e sull’atto di sottomissione proposto dalla medesima che sarebbe stato opportuno modificare.

La pronuncia del Consiglio, nella distinzione effettuata tra opere strettissimamente connesse e strettamente connesse al PR1, aveva precisato quali interventi potevano essere considerati come varianti del PR1 e quali, invece, avrebbero dovuto ritenersi come veri e propri nuovi interventi.

La distinzione operata ha un rilievo fondamentale in tutta la vicenda e consente a questo Collegio di far luce nella variegata fattispecie sottoposta all’esame dove le posizioni di accusa e difesa sono contrastanti e giungono a conclusioni opposte proprio perché presuppongono questo diverso punto di partenza.

E’ bene chiarire subito, quindi, che il PR2 solo in minima parte poteva essere considerato una variante del PR1, per cui non possono essere accolte le affermazioni difensive tese a sostenere l’unicità dell’intervento di ricostruzione, essendo le due fasi nettamente distinte in relazione alla tipologia dei lavori effettuati e che si dovevano effettuare, per cui gli interventi disposti nella seconda parte del 7^ lotto non avrebbero mai potuto rientrare nel concetto tecnico di variante. Come è noto, infatti, la variante costituisce una semplice modifica del progetto originario dovuto a necessità tecniche sopravvenute o, comunque, anche a valutazioni nuove delle parti contrattuali purchè contenute in un preciso e circoscritto ambito non solo tecnico (5/6) ma anche finanziario.

Il semplice fatto che le opere contenute nel PR2 dovevano considerarsi come un completamento del piano di ricostruzione della città non autorizzava in alcun modo a considerarle tutte come varianti.

Eppure questa evidente forzatura di interpretazione normativa fu compiuta grazie al meccanismo della tangente erogata dal Longarini con la conseguenza che, nel momento iniziale, ciò permise di ritenere che sulla gran parte dei lavori del PR2 potesse considerarsi radicata la competenza statale. Ai sensi della legge n. 933/1977, infatti, la competenza all’attuazione dei piani di ricostruzione residuava in capo allo Stato soltanto nei casi in cui i relativi procedimenti amministrativi avessero comportato un impegno di spesa in epoca antecedente al 1 gennaio 1978, ovvero il Ministero competente avesse, prima del 29 luglio 1977, riproposto la progettazione, ai fini dell’esecuzione in concessione, con pagamento delle spese in annualità differite.

Quindi, la realizzazione del PR2 ad opera dell’Autorità statale avrebbe potuto consentirsi solo ritenendo tutti gli interventi da effettuare come varianti del PR1, ma la prova che solo alcune opere potevano rientrare nel concetto di variante (quelle definite nel parere n. 209 prima citato come “strettissimamente connesse”) discendeva non solo dalla loro tipologia tecnica           ( esempio impianto di illuminazione) ma anche dalle risorse che si andavano ad utilizzare.

Mentre, infatti, per le opere del PR1 erano stati utilizzati solo 22 mld di lire di finanziamenti, le opere “ strettamente connesse” del PR2 prevedevano un impegno di spesa finale di circa 180 mld di lire e, quindi, era chiaro che quest’ultime non potevano essere considerate se non in minima parte come varianti.

La immediata conseguenza di questa distinzione era quella che soltanto l’Amministrazione centrale avrebbe potuto scegliere il Concessionario cui far effettuare le opere del PR2 come approvate dall’Autorità comunale, essendo l’individuazione del precedente Concessionario solo una proposta effettuata dall’autorità comunale, per nulla vincolante per l’Amministrazione centrale, come per nulla vincolante poteva ritenersi l’atto di sottomissione presentato dal Concessionario medesimo ed allegato al progetto inviato al Ministero dei LL.PP.

Le difese dei convenuti hanno, invece, erroneamente sostenuto che il Concessionario del PR2 doveva necessariamente essere lo stesso del PR1, che il medesimo correttamente aveva predisposto un atto di sottomissione che, al pari di un atto contrattuale aggiuntivo, doveva regolare immediatamente i rapporti con l’Amministrazione centrale in ordine alle varianti (PR2) da realizzare e, per il semplice fatto di essere stato approvato dall’autorità comunale unitamente al progetto, le condizioni, i termini ed i patti ivi contenuti dovevano ritenersi vincolanti per l’Amministrazione centrale.

Una simile ricostruzione basata sull’erroneo presupposto della unicità dell’intervento di ricostruzione (PR1 e PR2), deve ritenersi del tutto illegittima come illegittime sono le conseguenze che da ciò si sono volute trarre e cioè che, stante la identità delle parti contraenti, le condizioni contrattuali negoziate in un primo accordo correttamente ratificato, potessero “ipso iure” essere vincolanti tra le medesime parti ancorché con riferimento ad un nuovo e successivo contratto, prosecuzione del primo soltanto quanto ad oggetto, ma unilateralmente predisposto da uno dei contraenti e non ancora accettato e sottoscritto dall’altro.

In effetti l’approvazione comunale del progetto predisposto dalla Concessionaria ha riguardato solo l’aspetto tecnico urbanistico del medesimo, e l’atto di sottomissione allegato non ha avuto alcun valore vincolante per l’Amministrazione che avrebbe dovuto più correttamente indire una nuova gara per l’affidamento dei citati lavori che, ancorché definiti di completamento, non potevano in alcun modo essere considerati come varianti del PR1.

Non si possono, quindi, ritenere valide le argomentazioni delle parti convenute laddove, come in prosieguo verrà illustrato, pretendono di verificare la fondatezza della domanda attrice respingendola sull’errato presupposto che ogni condizione, patto, accordo del PR2 dovesse essere considerato come derivato da quanto già concordato con l’Amministrazione in sede di PR1.

E così innanzitutto per quanto riguarda l’atto di sottomissione che le difese hanno indicato come vincolante perché riferito nei termini al disciplinare n. 5571 del PR1, tale vincolatività non può dirsi in alcun modo esistente.

La natura giuridica dell’atto di sottomissione è quella di una proposta unilaterale del privato che avrebbe dovuto trovare consenso nell’Amministrazione ed invece, già nel voto n. 209 emesso dall’organo consultivo del Consiglio superiore dei LL.PP., viene eccepita la necessità di modificare l’atto di sottomissione, come anche di distinguere quali delle opere previste nel progetto poter considerare come varianti e quali invece dover valutare come nuovi interventi.

La distorta e falsata interpretazione del voto n. 209 (nel senso di ritenere tutti gli interventi contenuti nel progetto 80 come varianti del PR1), datane da uno dei relatori, oggi deceduto, ed approvato dal funzionario dirigente tecnico D’Ancona, comunque facente parte della Commissione relatrice del voto, ancorché, come dal medesimo sostenuto, senza diritto di voto ma che avrebbe avuto l’obbligo di rappresentare agli altri componenti il reale significato dell’approvazione intervenuta, fu preordinata, quindi, non solo a mantenere la competenza statale sulle opere da realizzare, ma anche a consentire che l’esecuzione delle stesse avvenisse alle stesse condizioni del PR1, considerandole come varianti, ed anche a far ritenere che l’atto di sottomissione offerto dal Concessionario nel novembre del 1980 fosse vincolante per l’Amministrazione dei LL.PP e, ciò, soprattutto per quanto riguardava la misura dell’anticipazione da fissare in ragione del 50%.dell’importo contrattuale.

Né la situazione illustrata ebbe a modificarsi con l’entrata in vigore della legge 363/1984, ed in particolare con la norma contenuta nell’articolo 13 novies decies,: infatti la disposizione dettata appositamente per dare validità al piano di ricostruzione di Ancona, stabiliva la competenza esclusiva e straordinaria del Ministero dei Lavori Pubblici all’attuazione e al completamento del piano di ricostruzione. Ente proponente era il Comune di Ancona, per cui i progetti già approvati dall’ente e che avessero avuto il consenso da parte dell’organo consultivo, come anche i progetti che saranno approvati dalla sola Amministrazione comunale, avrebbero dovuto ritenersi già perfezionati e meritevoli di decreti ministeriali di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente.

Come è evidente, la sopravvenuta disposizione non conferiva al PR2 il significato di intervento aggiuntivo e variante del PR1, ma, in coerenza con la ratio legis di accelerazione e di immediata ricostruzione dell’abitato danneggiato dalle calamità naturali, consentiva ai progetti approvati dalla sola autorità comunale di superare alcuni passaggi procedimentali e di giungere immediatamente all’affidamento con decreto ministeriale.

Restava, comunque, il fatto che il PR2 nella sua gran parte di interventi previsti, era da considerarsi un progetto nuovo, soggetto a nuove condizioni da concordare con l’Amministrazione, condizioni che quest’ultima dettò con la ministeriale n. 260 del 20 febbraio 1985, approvata dal Concessionario in data 23 febbraio 1985, nella quale veniva stabilito di affidare i lavori al medesimo Concessionario del PR1, rinviando al decreto ministeriale la definizione del quadro economico, dei tempi di realizzazione delle opere, della misura dell’anticipazione, elementi che furono esattamente previsti nel D.M. n. 291 del 6 marzo 1985.

La portata innovativa della legge n. 363/1984 fu sostanzialmente quella di accelerare i tempi di affidamento degli interventi, obbligando peraltro l’Amministrazione centrale a reperire immediatamente i fondi necessari, senza frapporre ostacoli derivanti dalla legge di contabilità generale e consistenti nel fatto che ad ogni tipologia di intervento da effettuare doveva precedere l’adeguato stanziamento dei fondi.

L’obiettivo della legge di intervento era realizzabile perché essa stessa stanziava dei fondi da cui attingere e, comunque, laddove fosse stato necessario, altri diversi fondi avrebbero dovuto essere reperiti.

L’enunciato normativo precisava, infatti, che agli atti di affidamento dei lavori contenuti in progetti approvati con o senza l’approvazione degli organi consultivi, doveva necessariamente seguire, al pari di un atto amministrativo vincolato, il decreto di affidamento.

Ciò significava che il Concessionario aveva un vero e proprio diritto soggettivo all’affidamento di questi lavori, e ciò a prescindere dalle effettive risorse finanziarie che, se mancanti, avrebbero dovuto essere comunque reperite.

Sul punto, anche se con riferimento a lavori successivamente approvati dall’autorità comunale e riferiti alla perizia di variante del 1987, si sono espressi il Consiglio di stato nel parere n. 1107/90, il Tar Marche n. 1277 del 2003. e il contenzioso insorto tra Concessionaria ed Amministrazione concedente proprio sulla necessità di un tempestivo decreto di affidamento dei lavori è stato definitivamente risolto nel senso indicato con sentenza n. 60/2003 della Corte di cassazione.

Dopo l’emanazione di questa legge 363/84 fortemente acceleratoria dell’attuazione del piano di ricostruzione, ulteriori disposizioni furono dettate con le leggi nn. 46/86 e 730/86, secondo le quali ogni variante al piano di ricostruzione di Ancona già approvate dall’Amministrazione comunale non erano soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste erano immediatamente eseguibili.

Tutto ciò ha comportato che, al di là della realizzazione delle opere contenute nei limiti finanziari dei decreti di affidamento che furono emanati, fermo restando, come già detto, che il concessionario aveva un vero e proprio diritto soggettivo all’affidamento e ciò anche a prescindere dalle risorse stanziate che, se insufficienti, avrebbero comunque dovuto essere reperite, tutte le altre opere realizzate dalla concessionaria dal 1987 fino al 1992, data della revoca di tutte le concessioni, sono da ritenersi legittime perchè il legislatore, come ora visto, ne garantiva l’immediata esecuzione.

Data l’entità sia qualitativa che quantitativa delle modifiche richieste, l’Amministrazione comunale invitò il Concessionario a predisporre la perizia di variante e suppletiva del 21 gennaio 1987 relativa al progetto 15 maggio 1980- 26 novembre 1980 nella quale confluirono tutte le modifiche richieste al piano di ricostruzione. Tale perizia fu sottoposta all’esame del Cons. Sup. LL.PP. che, in data  25 giugno 1987 emise il voto n. 316 con cui la perizia fu ritenuta “ meritevole di approvazione in linea urbanistica, tecnica ed amministrativa” per un importo complessivo di lire 182.315.492.806, al netto del coefficiente di aggiornamento del 3,305. (valore aggiornato lire 602.552.703.723).

L’Amministrazione avrebbe dovuto reperire le relative risorse finanziarie ma sulla base della normativa prima citata questo adempimento configurava  un atto necessario e dovuto, e quindi la sua mancanza non può ritenersi impeditiva della prosecuzione dei lavori, come poi è avvenuto.

La immediata conseguenza delle argomentazioni predette è stata quella che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno redigere il conto finale delle opere ed avviare, come risulta dalla relazione in data 28 novembre 2005, versata agli atti, un tentativo di definizione bonaria delle pretese della Concessionaria, per giungere ad una soluzione transattiva dell’intera vicenda.

Ma tutto ciò esula dalla causa petendi e dal petitum del presente giudizio.

Se, infatti, nessuno può mettere in dubbio la necessità e la opportunità dei lavori eseguiti dopo l’approvazione della perizia di variante e suppletiva del gennaio 1987, nessuno, però, può negare che tutti questi interventi, peraltro facilmente identificabili nelle planimetrie versate agli atti, riguardavano altri e diversi lavori rispetto a quelli contenuti nell’originario PR2 e per i quali, e solo per i quali, erano stati disposti gli affidamenti con i decreti ministeriali più sopra ricordati.

Il Progetto di ricostruzione denominato PR2, datato 15 maggio 1980 – 26 maggio 1980 aveva, infatti, ad oggetto:

1)     Il completamento dell’asse viario Nord-Sud collegante il centro urbano con il nuovo quartiere residenziale in corso di realizzazione destinato ai terremotati e fino alla S.S. n. 16 Adriatica;

2)     una serie di viadotti in prossimità del centro urbano;

3)     una doppia galleria artificiale che attraversa la zona di Colleverde;

4)     il tratto di connessione con la zona di Tavernelle

5)     interventi di razionalizzazione del traffico urbano in prossimità dello svincolo di via Bocconi ( Piazza della Libertà) e dell’incrocio tra via Gianelli e via Palestro nei pressi della sede comunale ( delibera comunale n. 1199 del 23 luglio 1980);

6)     l’illuminazione delle zone citate nonché di tutto l’asse Nord-Sud e della Galleria Risorgimento.

7)     Il collegamento con la zona industriale della Baraccola fino al casello autostradale di Ancona Sud.

Detti interventi furono recepiti nel D.M. n. 291 del 6 marzo 1985 nei limiti di spesa pari a lire 161.763.915.000 e per un importo netto di lavori pari a lire 141.500.000.000.

In data 4 aprile 1985, a seguito dell’integrazione fondi, con D.M. n. 434,veniva rideterminato, il quadro economico del D.M. 291/85, per cui il limite massimo del finanziamento diventava pari a lire 177.586.717.000 e per un importo netto di lavori di lire 155.450.000.000.

Dinanzi a questo maggiore finanziamento, il Comune di Ancona chiedeva al Ministero dei LL.PP. di integrare gli interventi già approvati, inserendovi “ la viabilità urbana in ambito portuale e le relative aste di collegamento con il centro città ( già previste nella delibera comunale n. 750/81).

Con D.M. n. 1107 del 28.11.1986 si approvava l’estensione del progetto, come richiesto dal Comune di Ancona, fino a concorrenza della somma di lire 180.000.000.000.

Sono questi e solo questi i lavori messi sotto osservazione da parte della Procura regionale e sono questi i lavori per i quali occorre vedere se le prospettate ipotesi di danno erariale possono dirsi sussistenti e non invece tutti quegli altri interventi che, racchiusi nella perizia di variante del gennaio 1987 e legittimamente svolti dal Concessionario, per essere stati approvati dal Comune di Ancona e approvati pure dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 316/87, dovranno essere remunerati e sui quali, essendo in corso un contenzioso tra impresa e concessionaria, sono state avviate le trattative per cercare di giungere ad una soluzione transattiva, ma sulle quali questo Giudice non deve pronunciarsi perché non facente parte dell’oggetto del giudizio.

Né un ampliamento del petitum può essere determinato dalle repliche dei convenuti, come pure sostenuto dai difensori in udienza, in quanto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato esige che le repliche dei convenuti non oltrepassino i confini della domanda giudiziale, fermo restando il diritto dei medesimi di azionare quelle diverse pretese in altri giudizi. 

Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, il Collegio deve precisare, anche al fine di dare una interpretazione alle richieste formulate con la precedente ordinanza ( paragrafo a), che non sono state comprese neanche dal consulente di ufficio, che la Sezione aveva inteso – e non poteva essere diversamente - conoscere l’effettiva e complessiva quantità dei lavori svolti dal Concessionario con riferimento alla domanda formulata dall’attore e, cioè, con esclusivo riferimento ai lavori in dettaglio su elencati ed affidati con i decreti ministeriali prima citati.

In alcun modo il riferimento ai lavori non contrattualizzati poteva riferirsi ad altri e diversi interventi richiesti al Concessionario al di là del progetto originario affidato.

Il riferimento, pure contenuto nell’ordinanza, alla data del 7 ottobre 1992, data di revoca di tutte le concessioni affidate alla Società Adriatica, lungi dal voler intendere data della fine di tutti e più disparati interventi richiesti al Concessionario, era stata indicata per rappresentare, come richiesto dal terzo comma dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1993 n. 317, come autenticamente interpretata dall’articolo 44 della legge 17 maggio 1999 n. 144, il termine ultimo “……..dei lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992” ma sempre con unico riferimento ai lavori affidati con i decreti ministeriali.

Nella stessa norma viene, altresì, precisato che i lavori predetti sono contabilmente definiti con …..” riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento”.

In sostanza, l’ordinanza mirava ad avere contezza dei lavori complessivamente effettuati relativi al solo progetto originario affidato e quantificato, come accertato dal consulente, nell’ultimo Sal, per l’appunto il 18°, che, ai sensi di legge, definisce la contabilità di quei lavori sui quali è intervenuta l’azione della Procura regionale. L’importo dei lavori effettuati è stato, quindi, pari a lire 94.089.399.681, come emerge anche dal verbale di collaudo del settembre 1991 che esplicita in maniera chiara come il 19° SAL era in corso di definizione ma non fu mai definito e, peraltro, che una gran parte degli interventi che nel frattempo erano stati svolti trovavano riferimento nei lavori deliberati dal Comune ed approvati con voto del C.S.LL.PP. n.  316/87, ma sui quali sarebbe stata necessaria una ratifica ministeriale con apposito stanziamento di fondi diversi da quelli previsti per il progetto originario affidato.

Il consulente d’ufficio ha, invece, erroneamente sommato tutte le contabilità attinenti a lavori comunque svolti dal Concessionario, come se i medesimi dovessero ritenersi inseriti negli affidamenti originari con l’inevitabile conseguenza che i lavori svolti sono risultati pari a circa 200 mld. di lire.

Peraltro le argomentazioni difensive che hanno voluto precisare come il Concessionario aveva un diritto soggettivo agli affidamenti per questi lavori non contrattualizzati dimostrano effettivamente che tutti questi lavori erroneamente computati dal consulente di ufficio e prima ancora dai periti di parte non potevano in alcun modo, per espresso divieto delle norme di contabilità in tema di affidamento di lavori pubblici, trovare capienza nell’originario affidamento (180 mld) che era stato concesso proprio al fine di eseguire alcuni precisi interventi specificati nei decreti e non ogni altro intervento voluto dal Comune di Ancona ed eseguito dalla Concessionaria.

Pertanto, tutto ciò che è risultato fuori dalla contabilità ufficiale dei lavori successiva al 18° SAL ed oggetto di definizione transattiva tra Amministrazione e concessionaria deve restare fuori dal presente giudizio, essendo estraneo al suo oggetto.

LE SINGOLE POSTE DANNOSE
A) IL DANNO DA ANTICIPAZIONE ( PAR. E DELL’ORDINANZA)

Accertato, così, l’importo dei lavori eseguiti alla data del decreto di revoca delle concessioni, il Collegio passa all’esame della ipotizzata condotta dannosa correlata alle anticipazioni corrisposte.

E’ bene precisare che questo Collegio intende individuare le rate di anticipazione corrisposte e le relative rate di finanziamento per lavori eseguiti con riferimento a tutti i decreti ufficiali di concessione dei finanziamenti disposti fino al 30 giugno 1990, data di redazione dell’ultimo SAL, non potendo ricomprendervi, come richiesto dalla Procura, la quota capitale delle rate di anticipazione disposte successivamente a tale data perché riferita ai lavori extra affidamento i quali, come già detto, interessano la transazione tra Concessionaria ed Amministrazione. Quest’ultima provvederà al recupero della sorte capitale anticipata in relazione ai lavori che saranno riconosciuti utili e quindi da remunerare all’impresa.

In relazione al danno derivante da anticipazione corrisposta, è bene, altresì, precisare, come correttamente assunto dalla Procura regionale, che l’anticipazione di per sè non costituisce danno erariale neanche se corrisposta, come nel caso in esame, ratealmente, sempre, però, che i lavori eseguiti siano superiori al suo ammontare.

Sul punto non possono condividersi le affermazioni dei convenuti e del consulente di ufficio che avrebbe persino prospettato il verificarsi di un risparmio per l’Amministrazione in conseguenza della maggiore anticipazione corrisposta. Il calcolo effettuato è errato in quanto il dato di partenza dei lavori complessivamente svolti è errato. Le anticipazioni erogate sulla base dei decreti ministeriali di affidamento non possono non riferirsi che ai lavori affidati e appare totalmente infondata la tesi sostenuta di poter comparare le anticipazioni corrisposte sulla base di decreti di affidamento lavori con interventi effettuati e non previsti nei citati decreti, interventi che hanno soltanto un punto in comune con quelli affidati e, cioè, quelli di essere stati svolti dal medesimo Concessionario ed in un periodo temporale pressoché contestuale.

E’ evidente, quindi che, essendo l’entità dei lavori contabilizzati al 18° SAL di importo inferiore all’ammontare delle anticipazioni erogate fino a quel momento, il risultato differenziale configura danno erariale che deve essere risarcito.

Inoltre, l’esistenza di questa differenza tra somme anticipate e lavori eseguiti dimostra come nella specie non si siano realizzate le condizioni per dar luogo alla revisione prezzi, meccanismo operante solo sulla parte dei lavori non coperti da anticipazione     ( vedi paragrafo e dell’ordinanza n. 666/2004 e come più sotto meglio specificato).

Dalla relazione tecnica del Collegio peritale nominato dalla Corte di appello di Ancona risulta che le anticipazioni corrisposte e i finanziamenti erogati per lavori fino al 18° SAL sono stati pari ad un importo di lire 117.657.321.209 e ciò a fronte di lavori effettuati contabilmente definiti al momento di revoca delle concessioni pari a lire 94.089.399.681.

Non si ritiene, come richiesto dalla Procura, di prospettare come misura delle anticipazioni corrisposte l’intera somma erogata a tale titolo fino al 7 ottobre 1992 in quanto, come sopra detto, tali maggiori somme, corrisposte dopo il 30 giugno 1990 per i diversi e nuovi lavori effettuati dalla concessionaria, saranno oggetto di recupero nel momento in cui, conteggiati tutti i lavori utilmente svolti, saranno definiti i rapporti di dare ed avere tra Concessionaria ed Amministrazione.

Se allora la somma globalmente anticipata per i lavori contenuti nel progetto originario è stata pari a lire 117.657.321.209, la Procura ha correttamente prospettato una fattispecie dannosa, basandosi sulla tesi che, essendo i lavori affidati pari a lire 94.089.388.681, quindi, in misura inferiore rispetto all’importo delle anticipazioni corrisposte, le medesime anticipazioni sono state erogate in misura eccessiva e non hanno tenuto conto dei singoli stati di avanzamento lavori.

Ne discende, pertanto, che gli aumenti della misura dell’anticipazione ( prima al 50% e poi al 75%) in relazione ai lavori che venivano svolti non sono stati in alcun modo giustificati, determinando innanzitutto una prima posta dannosa pari al risultato differenziale tra ammontare delle anticipazioni corrisposte e importo complessivo dei lavori eseguiti. ( lire 23.567.932.538)

Né vale ritenere che la misura della anticipazione poteva essere stabilita, ai sensi del comma 7 lettera d) dell’articolo 13 noviesdecies della legge n. 363/84, anche in deroga alla normativa vigente che prevedeva la misura del 20%, in quanto l’Autorità amministrativa, adottando il decreto n. 291/85, aveva rinunciato ad avvalersi della deroga stabilita fissando la misura dell’anticipazione nella percentuale del 20%, mentre fu solo a causa delle condotte illecite poste in essere dai convenuti che si determinò il rialzo ingiustificato della misura dell’anticipazione che fu, quindi, erogata in modo del tutto esorbitante e sganciata dagli stati di avanzamento dei lavori.

Né per le considerazioni esposte in precedenza in tema di non vincolatività dell’atto di sottomissione 26 novembre 1980 per gli interventi previsti nel PR2 da intendersi come nuovi interventi e non come varianti del PR1, può legittimamente sostenersi che l’Autorità amministrativa avrebbe dovuto, fin dall’inizio, calcolare la misura dell’anticipazione in ragione del 50%.

Nè tantomeno può essere accolta la deduzione difensiva prodotta dalle difese di più convenuti e sostenuta pure dal consulente di ufficio in merito al computo della revisione prezzi, come valore da controbilanciare al mancato aumento della misura dell’anticipazione.

Infatti, in concreto, il rialzo ingiustificato della percentuale dell’anticipazione avvenne nel novembre 1986 quando ancora i lavori eseguiti non avevano raggiunto neanche il 20% dell’importo contrattuale e, quindi, non si erano maturate le condizioni per la revisione prezzi.

Soltanto nel febbraio 1990 la percentuale del 50% dei lavori fu raggiunta, ma, all’epoca, l’anticipazione era addirittura arrivata al 75% dell’importo contrattuale, per cui in nessun momento si sono realizzate le condizioni per l’applicazione del meccanismo revisionale.

Ciò dimostra, quindi, in linea con quanto richiesto nella precedente ordinanza di questa Sezione ( par. e), che in relazione ai momenti temporali in cui fu erogata l’anticipazione, non sussistevano le condizioni per dar luogo alla revisione dei prezzi, per cui i calcoli effettuati dal consulente sono del tutto errati perché non hanno tenuto in considerazione le date di erogazione dell’anticipazione nelle diverse misure percentuali, ma soltanto date del tutto astratte rispetto al quesito formulato.

In sostanza, affermare che nel 1987 si era raggiunta la percentuale del 20% dei lavori, significava dover riconoscere che nel novembre 1986 non erano ancora maturate le condizioni per la revisione dei prezzi, eppertanto quell’aumento dell’anticipazione al 50% non solo non era giustificato, ma non era, altresì, controbilanciato da alcun compenso revisionale da corrispondere.

Lo stesso dicasi per il momento in cui a causa della condotta illecita dei convenuti fu accordato il 75% della misura dell’anticipazione, valore che non è stato mai raggiunto rispetto ai lavori complessivamente effettuati, pari a poco più del 50% dell’importo contrattuale.

Seconda posta dannosa individuata dalla Procura regionale in relazione all’indebito rialzo della misura dell’anticipazione è consistita nel fatto che la maggiore anticipazione concessa ( e cioè il 30% in più sull’importo dei lavori) è stata tradotta in annualità in base allo stesso saggio di sconto del 20,50% ( 15,50% + 5%) sul quale si era basato il calcolo dell’iniziale anticipazione del 20%., e non come avrebbe dovuto se i pagamenti riferiti a questo 30% in più fossero stati legati ai singoli stati di avanzamento lavori e pagati alla media dei saggi di sconto riscontrati nel periodo, pari al 13,50%, con una differenza di due punti percentuali che costituiscono un onere finanziario indebito.

Tale onere finanziario, calcolato sulla quota differenziale tra il 75% e il 20% della misura delle anticipazioni, è stato pari a lire 12.756.633.660 ( calcolato su tutte le anticipazioni corrisposte fino al 7 ottobre 1992 in quanto, trattandosi di onere finanziario, la erogazione del denaro è stata immediata e non potrà essere recuperata sugli altri lavori svolti).e tale somma costituisce una perdita immediata dell’Amministrazione che ha corrisposto le rate anticipate in misura superiore a quella dovuta, e, quindi, un danno erariale da porre a carico dei convenuti.

Altrettanto deve dirsi per la terza posta dannosa prospettata dalla Procura con riferimento all’indebito rialzo della misura dell’anticipazione ( sempre dal 20% al 75%) calcolata con riferimento alla somma complessivamente erogata a tale titolo fino al 7 ottobre 1992, e consistita nel ricorso al mercato del debito pubblico.

E’ noto, infatti, che i maggiori fondi erogati per far fronte agli indebiti rialzi della misura dell’anticipazione ( prima al 50% e poi al 75%) non erano immediatamente disponibili sul capitolo di bilancio sul quale doveva gravare l’intervento, ma le risorse sarebbero state rese disponibili con l’avanzare graduale dei lavori. Tutto ciò non è avvenuto perché i lavori hanno raggiunto quella percentuale del 50% soltanto nel febbraio 1990 quando erano state già da tempo pagate rate di anticipazione in quella misura, ed anzi, a quella data, rate in misura pari al 75% dell’importo contrattuale.

In sostanza, la corresponsione di somme eccedenti la misura del 20% per anticipazioni, non accompagnate dalla progressione dei lavori, ha generato la necessità di ricorrere all’indebitamento, sostenendo oneri finanziari non previsti e non dovuti. Infatti, le rate corrisposte nella maggiore misura, se capitalizzate, si riferiscono ad importi di gran lunga superiori ai lavori che in quei momenti erano stati realizzati, per cui l’Amministrazione ha pagato sulle elevate ed indebite rate di anticipazione interessi altrettanto elevati ed indebiti che costituiscono un maggior esborso sottoforma di interessi di debito pubblico sostenuto per il maggior onere finanziario, e, per tale motivo, costituiscono danno erariale.

Il metodo di calcolo operato dalla Procura è corretto in quanto si è trattato della somma costituita dagli interessi annui, calcolati nella percentuale media del 12,50% di quel periodo per le rate annuali superiori al 20% dovuto e corrisposte fino all’ottobre 1992, trattandosi, anche in questo caso, di oneri finanziari che sono stati immediatamente sostenuti e che, pertanto, devono essere subito recuperati.

Ne consegue che il Collegio ridetermina il danno erariale da risarcire collegato alle indebite anticipazioni corrisposte nel minor importo di lire 80.604.896.750, (come risultante dalla seguente somma: lire 23.567.932.538 + lire 12.756.633.660 + lire 44.280.330.552), pari ad euro 41.628.955.

LE RESPONSABILITA’ CONNESSE

Di questa posta dannosa sono chiamati a rispondere tutti i convenuti in solido in quanto, come già fatto presente nella premessa di questa motivazione, i medesimi devono ritenersi tutti partecipanti dell’unico disegno ordito dal Longarini mirante alla più ampia soddisfazione degli interessi e dei profitti della Concessionaria.

Questo Collegio condivide, quindi, pienamente la richiesta attorea, atteso il carattere doloso e fraudolento della complessiva attività dannosa, come sopra specificato, posta in essere dai convenuti che hanno contribuito tutti in ugual misura alla determinazione dell’evento dannoso complessivo.

In particolare, è risultato dagli atti che il D’Ancona, il Di Palma, il Prost, il Sortino, ( ma anche l’Avvocato dello stato Carbone oggi deceduto) sono stati destinatari di forti pressioni da parte del Longarini anche sotto forma di laute dazioni di denaro, come dal Longarini dichiarato al P.M. nel novembre 1993, dichiarazioni che hanno avuto riscontri esterni nelle stesse confessioni di D’Ancona e Carbone che hanno ammesso di aver ricevuto denaro dall’imprenditore, come dalle dichiarazioni rese dall’amministratore della società Adriatica Camillo Florini che ha parlato di una cospicua somma di denaro elargita dal Longarini al Di Palma, direttore generale dell’Edilizia, in occasione della predisposizione del voto n. 369/86.

In tale circostanza l’apporto determinante del Di Palma e del dirigente responsabile della divisione competente sui piani di ricostruzione Prost, è consistito nell’aver aderito completamente alle richieste del Concessionario che pretendeva l’elevazione della misura dell’anticipazione dal 20% al 50%, senza che ci fossero state delle ragioni particolari o sopravvenute per modificare un orientamento decisamente negativo assunto da entrambi pochi mesi prima.

Venendo, così, alla ricostruzione dei fatti, occorre far presente che, come risulta dal D.M. n. 291 del 1985, il primo dei decreti regolanti la concessione del PR2, l’Amministrazione aveva ritenuto di fissare la misura dell’anticipazione in ragione del 20% secondo la normativa vigente e senza avvalersi della possibilità di deroga offerta dalla recentissima legge n. 363/84 articolo 13 noviesdecies comma 7 lettera d).

Tale previsione non era stata in alcun modo accettata dal Longarini che aveva in un primo momento impugnato il provvedimento concessorio dinanzi al Tar e, nelle more, aveva reiterato in via amministrativa la richiesta di elevare la misura dell’anticipazione senza ottenere positivo riscontro ( vedi lettera del 25 novembre 1985, respinta con D.M. n. 1132 del 12 dicembre 1985 e lettera del 24 marzo 1986, respinta dalla nota a firma Di Palma n. 297 del 5 aprile 1986; senza contare che in data 23 luglio 1985 il Prost aveva predisposto una memoria per l’Avvocatura dello Stato in pendenza del ricorso dinanzi al Tar nella quale ribadiva l’orientamento assolutamente negativo, definendo come “aberrante” la tesi della Concessionaria sul punto).

Fu in quel momento che il Longarini decise di esercitare la sua pressione per sbloccare la richiesta di elevare la misura dell’anticipazione e fu quello il momento in cui il Di Palma ed il Prost decisero di predisporre un sofisticato stratagemma per giungere alla modifica del decreto ministeriale n. 291/85 con riguardo alla misura dell’anticipazione, e consistente nell’aggiungere, al fine di mascherare il proposito illecito, alcune previsioni sulle modalità di realizzazione dell’opera che non erano state richieste dalla Concessionaria.

Infatti, nel luglio 1986 il Comune di Ancona chiedeva alla Concessionaria di consegnare anticipatamente alcuni tronchi funzionali di viabilità e la richiesta, unitamente ad un’altra riguardante l’elevazione della misura dell’anticipazione, veniva girata dalla Concessionaria alla Direzione generale dell’Edilizia che, nelle persone dei convenuti Di Palma e Prost, diversamente dalle altre volte in cui avevano immediatamente respinto la richiesta, decisero di sottoporre la questione all’organo consultivo dei LL.PP.

In attesa della riunione dell’organo collegiale e della conseguente formulazione del parere, con altra nota del 17 ottobre 1986, e qui si comprende come il Longarini avesse già effettuato la sua opera di coazione psicologica su Prost e come anche avesse elargito cospicue somme di denaro a Di Palma, Sortino e D’Ancona, la Direzione generale dell’Edilizia, nelle persone di Di Palma e Prost, richiamando la questione della misura dell’anticipazione all’esame dell’organo consultivo, la arricchiva, sia con il richiamo alla vincolatività dell’atto di sottomissione del novembre 1980 da ritenere parte integrante del progetto approvato ( quando, invece, la questione doveva considerarsi ormai archiviata, avendo la Concessionaria approvato la ministeriale n. 260 del febbraio 1985 in cui si affermava di dover modificare l’atto di sottomissione), sia corredandola di altri elementi, quali la variazione del termine dei giorni produttivi annui, la questione della garanzia e dei crediti vantati dalla Concessionaria per il PR1 e, addirittura, introducendo un ulteriore beneficio per l’impresa, e cioè il premio di accelerazione, che non era stato oggetto di richiesta della Concessionaria.

La modifica improvvisa di opinione da parte di Di Palma e di Prost sul tema dell’anticipazione, come anche la precisa volontà di sottoporre al Consiglio questioni che non erano state richieste dalla Concessionaria, fanno chiaramente intendere che la volontà dei funzionari infedeli era stata coartata dal Longarini ( emerge dagli atti il timore del Prost per azioni di responsabilità connesse ai crediti vantati e non ancora soddisfatti della Concessionaria), per cui quest’ultimo non solo non frappose alcun ostacolo alla nuova e pressante richiesta, anzi cercò una modalità per mascherare la stessa e per farla apparire giustificata, concedendo benefici inattesi.

Prima della formulazione del parere da parte del C.S.LL.PP., il Longarini aveva avvicinato il D’Ancona, membro della commissione relatrice della questione in seno all’organo consultivo, il Sortino, presidente della sezione del consiglio e l’Avvocato dello Stato Carbone, membro del Consiglio, affinché quest’ultimi si adoperassero per la formulazione positiva del parere agli interessi della Concessionaria.

Erano questi, infatti, e soltanto questi i membri che, dovendo presentare la questione in consiglio, all’epoca oberato da numerose pratiche, potevano orientare la decisione, per cui il Longarini non esitò ad effettuare nei confronti di tutti e tre cospicue dazioni di denaro, come dichiarato dal medesimo e confermato sia dal D’Ancona che dal Carbone.

Quest’ultimi hanno ammesso di aver presentato e sostenuto la questione dell’aumento dell’anticipazione in modo del tutto erroneo, di aver celato ai membri del consiglio l’erroneità dei calcoli che venivano presentati con riguardo all’onere finanziario sotteso al rialzo dell’anticipazione, come anche che sulla questione in oggetto era imminente la decisione del Tar, il che solo avrebbe determinato la sospensione nell’adozione del parere.

Di tutto questo era perfettamente a conoscenza il Sortino che risulta essersi personalmente interessato perché il parere fosse favorevole agli interessi dell’Adriatica, ( Carbone ha dichiarato di aver conosciuto il Longarini nello studio del Sortino) tanto da rinviare per tre volte la seduta del Consiglio, in attesa della partecipazione del Carbone, come anche di aver apportato di suo pugno correzioni sulla minuta del voto al termine della discussione, invitando il D’Ancona a redigere il parere come concordato.

Tutto ciò è indice di una predisposizione volontaria del medesimo alla soddisfazione degli interessi della Concessionaria, come affermato anche dal D’Ancona che ha dichiarato di aver invitato Longarini ad effettuare dazioni di denaro anche al Sortino.

Non si possono, quindi, condividere le affermazioni difensive circa l’estraneità del Sortino alle condotte dannose, in presenza di indizi precisi e concordanti sul suo effettivo e personale coinvolgimento, come anche non corrisponde al vero che il Sortino fosse all’oscuro di tutto e, come gli altri membri del Consiglio, ebbe conoscenza della questione pochi momenti prima della discussione. E’ risultato, invece, che oltre ai relatori del voto, anche il Presidente era a conoscenza della questione e si adoperò con l’autorevolezza che assume la figura del Presidente nei confronti degli altri membri in un consesso di natura collegiale, a far si che il voto fosse integralmente favorevole, anche nelle parti oggetto di non specifica richiesta da parte della Concessionaria.

L’adozione del voto 369/86, sollecitato dalla direzione generale nelle persone di Di Palma e Prost, e concordato nei contenuti dai comportamenti illeciti di D’Ancona, Sortino e Carbone, deve considerarsi l’antecedente logico del decreto ministeriale n. 1003 del 28 novembre 1986 con il quale si modificò il precedente decreto n. 291/85 per quanto concerne la misura dell’anticipazione e dalla quale è scaturito l’ingente danno erariale prima rideterminato che deve essere attribuito in via solidale a tutti i convenuti astretti da un unico vincolo diretto a far lucrare ingenti profitti alla società concessionaria.

Tutte le condotte, infatti, come sopra più volte riferito, sono connesse dalla unica volontà dolosa di arrecare ingiusti profitti alla Concessionaria, il che non consente di individuare ripartizione di responsabilità tra i convenuti in relazione alla stretta partecipazione ad una condotta dannosa e, per tale motivo, devono respingersi le argomentazioni difensive che pretendono di limitare le responsabilità di altri convenuti non direttamente coinvolti nelle condotte qui precisamente descritte.

B) DANNO DA ERRATO COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO ( PAR. D DELL’ORDINANZA)

Con riguardo al danno prospettato dalla Procura sulle maggiori somme di anticipazione e di importo lavori corrisposte in virtù del coefficiente di aggiornamento dei prezzi del contratto errato, l’attore ha sostenuto che il diverso e corretto coefficiente di aggiornamento avrebbe determinato una riduzione dell’importo contrattuale pari al 19,3% e, di conseguenza, questo avrebbe avuto riflesso sia sull’importo delle singole rate di anticipazione concesse sia sulle rate dei lavori pagati.

Il calcolo effettuato prendendo come riferimento il coefficiente 2,67 ( al posto del 3,305 determinato dal Mattiolo) determinerebbe, secondo la Procura, un danno erariale pari alla somma differenziale di lire 35.760.069.292.

Qualora, invece, il coefficiente di aggiornamento fosse ritenuto pari a 2,70, il danno erariale ammonterebbe a lire 31.766.000.000.

Anche tale calcolo è stato effettuato dalla Procura regionale, tenendo presente tutte le rate di anticipazione concesse e i pagamenti effettivamente disposti fino al 30 ottobre 1992:.

Il Collegio, invece, in coerenza con l’impostazione precedentemente assunta, ritiene di dover prendere in considerazione le rate di anticipazione corrisposte ed i pagamenti effettuati per i lavori eseguiti fino al 30 giugno 1990, come anche ritiene che il coefficiente di aggiornamento esatto sia pari a 2,70 in quanto nei calcoli effettuati dai periti della Corte di appello sono stati correttamente espunti i nuovi prezzi NP181 e NP183 che non fanno in alcun modo parte del progetto PR2 e, quindi, non possono essere calcolati nel coefficiente di aggiornamento.

Tenendo presente quanto su esposto, ne deriva che il danno derivante da errato calcolo del coefficiente di aggiornamento è pari alla minor somma richiesta dalla Procura di lire 31.766.000.000, pari ad euro 16.405.770.

Il Collegio ritiene, infatti, che l’adozione di un coefficiente di aggiornamento errato abbia avuto riflesso immediato sulle rate di anticipazione corrisposte e sui singoli pagamenti per lavori effettuati che, stimati nella maniera corretta, avrebbero determinato esborsi per anticipazioni e rate di pagamento per lavori effettivamente svolti in misura inferiore a quello che è, invece, avvenuto.

La validità di siffatta ricostruzione è ulteriormente comprovata dal seguente ragionamento.

Il Collegio ha ritenuto di disaggregare i dati a disposizione per verificare l’incidenza dell’errore nel coefficiente di aggiornamento tra importo lavori ed importo anticipazioni. Tale computo, come ora sarà dimostrato, ha consentito di verificare la produzione di un danno erariale maggiore di quello richiesto dalla Procura che, però, questo Collegio non può non liquidare nella minor somma prima indicata.

Se, infatti, come risulta dalla relazione amministrativa del 28 novembre 2005 II parte pag. 17 e ss., l’importo netto dei lavori al 18° SAL è pari a lire 27.025.905.839 che, aggiornato con il coefficiente errato di 3,305, conduce ad un importo lordo di lire 89.320.618.800 ( al quale si aggiungono le spese accessorie per un importo complessivo di lire 94.089.399.681), l’applicazione del coefficiente esatto di 2,70 avrebbe determinato un importo lordo di lavori pagati per lire 72.969.945.765 con una differenza di lire 16.350.673.035 che costituisce una prima parte del danno, quella correlata all’importo dei lavori pagati.

Analogamente, per quanto riguarda le anticipazioni, il valore degli esborsi effettuati al lordo del coefficiente errato fino al 30 giugno 1990 è pari a lire 117.657.321.209: se applichiamo il coefficiente esatto di 2,70 gli esborsi a titolo di anticipazione sarebbero stati pari a lire 96.120.000.000 ( secondo la proporzione 117.657.321.209:3,305=X:2,70 ) con una differenza di lire 21.537.321.209 che costituisce la seconda parte del danno correlato all’errato computo del coefficiente di aggiornamento.

I due importi di danno ammontano complessivamente a lire 37.887.994.244, importo superiore a quello richiesto dalla Procura con l’applicazione del coefficiente di aggiornamento 2,70.

LE RESPONSABILITA’ CONNESSE  E IL CALCOLO ESATTO DEL COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO

Di questa posta dannosa cosi determinata devono essere ritenuti responsabili tutti i convenuti, stante il carattere doloso dell’attività posta in essere finalizzata soltanto a far lucrare indebiti profitti all’impresa del Longarini.

Venendo alla ricostruzione dei fatti, è stato accertato che il computo materiale del coefficiente di aggiornamento richiesto dalla Direzione generale dell’edilizia al Mattiolo, all’epoca Ingegnere capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona, fu in realtà predisposto, in modo del tutto singolare, dallo staff dell’Adriatica costruzioni che, certo, aveva tutto l’interesse a stimare i prezzi di appalto in misura superiore.

Si precisa, per di più, come emerge dagli atti processuali, che, prima di redigere la nota n. 159 del 1985 contenente le determinazioni dell’Ufficio periferico in merito al calcolo del coefficiente di aggiornamento, ci fu una riunione cui parteciparono il Mattiolo, il Giordani e i rappresentanti dell’Adriatica costruzioni, nel corso della quale si decise di affidare l’esecuzione dei calcoli alla Concessionaria la quale, come già detto, aveva tutto l’interesse a gonfiare i prezzi dell’appalto.

E’ stato accertato, altresì, che, in correlazione a tale vicenda, il Mattiolo ha ricevuto dei soldi dal socio di maggioranza dell’Adriatica, il Longarini, che lo ha esplicitamente ammesso promettendogli anche di aiutarlo nella progressione in carriera, come anche è stato accertato che il coefficiente di aggiornamento fu predisposto dal Giordani, il tecnico direttore dei lavori della Concessionaria e, quindi, con le giuste competenze tecniche per giungere al risultato desiderato.

Il medesimo ha, peraltro, dichiarato di aver spesso appoggiato le richieste illecite che provenivano dal Longarini, essendo questo l’unico modo per continuare a lavorare con lui.

Non ultimo ma significativo particolare accertato nella vicenda e risultante dagli atti è stato quello dell’avvenuto accompagnamento dello stesso Mattiolo, in macchina da Ancona a Roma, da parte del Longarini per far si che la nota riportante il coefficiente di aggiornamento errato fosse immediatamente consegnata al Ministero dei LL.PP.

Orbene, da tutto l’insieme delle circostanze di fatto rappresentate e non smentite, è da ritenersi provato che, al di là di quanto esposto nella consulenza d’ufficio da ultimo resa sulle presunte corrette modalità di calcolo del coefficiente di aggiornamento effettuato dal Mattiolo, il dato esposto nella nota n. 159 del S.O.di Ancona non doveva essere per nulla veritiero, altrimenti le comprovate circostanze di fatto rimarrebbero prive di significato.

Questo Collegio, quindi, disattendendo le conclusioni peritali d’ufficio, ritiene plausibile la ricostruzione del coefficiente di aggiornamento come effettuata da due collegi peritali che si sono pronunciati nel processo penale che hanno effettuato il computo raffrontando prezzi Anas al momento della redazione del progetto e prezzi Anas al momento della redazione delle tabelle allegate alla nota n. 159/85.

Occorre affermare, infatti, che mentre il coefficiente di revisione dei prezzi si individua in modo rigido facendo riferimento alle principali categorie di appartenenza delle opere oggetto del contratto, e nel loro interno ( opere stradali) si verifica l’incidenza di alcune voci che compongono il paniere e di alcuni elementi più rappresentativi della categoria di appartenenza dell’opera, per il coefficiente di aggiornamento la legge prevede, invece, più metodi e quindi una procedura meno rigida per la sua determinazione. In particolare, la legge precisa, in caso di aggiornamento del prezzo, che si tenga conto della variazione media dei prezzi, intendendosi per prezzi i prezzi unitari per unità di prodotto.

La circolare 629/82, nell’affrontare il problema della interpretazione dell’articolo 8 della legge 741/81, afferma che il criterio individuato da tale articolo è simile ma non uguale a quello fissato dall’articolo 12 della legge 1/78. Ciò comporta che l’Amministrazione avrebbe potuto procedere alla determinazione del coefficiente di aggiornamento con i criteri ritenuti più congrui, salvo il limite del non superamento del coefficiente revisionale per il quale e solo per il quale si fa riferimento alle rilevazioni dei prezzi fatte dalle commissioni regionali.

Discende da ciò, diversamente da quanto affermato dal consulente di ufficio che ha sostenuto la rigidità del metodo individuativo, che è legittimo ricavare il prezzo unitario delle lavorazioni che compongono il prezzo complessivo dell’appalto attraverso l’analisi dei singoli costi elementari che compongono il prezzo unitario, utilizzando elenchi dei costi elementari diversi da quelli formati dalle commissioni regionali per la individuazione del coefficiente di revisione, ad esempio attingendo ad elenchi predisposti  da enti che operano nella categoria di appartenenza dell’opera da eseguire, quale ad esempio quelli dell’Anas. Sul punto la Cassazione n. 378/2002 a pag. 80, ha confermato che “ non vi è motivo di censura nel riferimento operato dal giudice “ a quo” ai prezzi Anas, attesa la sostanziale coincidenza tipologica delle lavorazioni svolte da quest’ultima azienda con quelle commesse all’Adriatica costruzioni”.

Accertato, quindi, che il riferimento ai prezzi Anas è stato corretto, occorre evidenziare che, anche nella stessa nota n. 159, ed in particolare nella tabella B, lo stesso Mattiolo ha fatto riferimento al prezziario Anas a testimonianza che questo elenco poteva essere utilizzato e normalmente lo era ad opera delle Pubbliche Amministrazioni che svolgevano tali lavorazioni.

Nel momento dell’ utilizzazione del prezziario, come effettuato dal Mattiolo in concorso con gli altri convenuti, è stata però compiuta un’altra falsità ed è stato posto in essere un singolare stratagemma, in quanto i redattori hanno inserito una campionatura di articoli da porre a raffronto non sufficientemente rappresentativa della categoria nella quale l’opera rientrava.

In sostanza, il coefficiente di aggiornamento doveva desumersi dal raffronto di tutti gli articoli del progetto 80 suscettibili di un confronto omogeneo con le corrispondenti voci del prezziario Anas e non solo per pochi articoli, prescelti appositamente per giungere al risultato illecito che ha permesso al Longarini di lucrare svariate somme di denaro .

Tale confronto, se operato correttamente su un campione di articoli sufficientemente rappresentativo, ( come fatto dai periti penali) avrebbe determinato un coefficiente di aggiornamento prezzi pari a 2,70, quindi inferiore al coefficiente revisionale di 3,305 comunicato dal Mattiolo.

Ne consegue, in linea con le conclusioni della perizia depositata dai periti della Corte di Appello, che l’errata comunicazione del coefficiente di aggiornamento ha prodotto un danno erariale come sopra rideterminato pari ad euro 16.405.770 ( Lire 31.766.000.000) da porre a carico dei convenuti anche qui in via solidale.

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Restano, ora, da considerare le ultime due condotte poste in essere dai convenuti con riguardo sia al cosiddetto danno da sovrapprezzi, essendo presenti nella contabilità importi presuntivamente maggiorati a seguito dell’applicazione di prezzi superiori indebiti, sia all’introduzione in contabilità di nuovi prezzi che, per non essere stati approvati dalla stazione appaltante, hanno determinato il lievitare ingiustificato degli importi dei lavori.

Per questi eventi dannosi il disegno illecito del Longarini è stato più facilmente realizzabile, anche se l’attività fraudolenta posta in essere con l’apporto determinante dell’amministratore della Concessionaria Florini e del tecnico convenuto in giudizio Giordani, direttore dei lavori per conto della Pubblica Amministrazione, si è concretizzata più facilmente e vedremo adesso come e perché.

C) DANNO DA SOVRAPPREZZI ( PAR.B ORDINANZA)

Risulta dagli atti depositati che la contabilizzazione del sovrapprezzo per tutte le aree e tutti i lavori senza distinzioni di sorta ha configurato sicuramente attività illegittima, perché per la corresponsione del sovrapprezzo occorreva sì individuare i lavori che effettivamente comportavano un sovrapprezzo sulla base della declaratoria indicata nell’elenco prezzi allegato al progetto, come dichiarato anche dal consulente di ufficio, ma occorreva anche e soprattutto verificare in concreto che ricorressero le condizioni che ne avevano imposto la previsione.

L’applicabilità dei sovrapprezzi non può essere concessa sulla astratta destinazione urbanistica del territorio quale desumibile dal piano regolatore o sulle astratte previsioni del progetto, quando poi il tutto è contraddetto dalla situazione di fatto dei luoghi.

E così accanto ad aree urbane interessate ai lavori, per le quali il sovrapprezzo era sicuramente da applicare, esistevano aree in aperta campagna e non abitate, non percorse né da elettrodotti né da impianti sotterranei per le quali nessun dubbio di non applicazione del sovrapprezzo poteva sorgere.

L’applicazione del sovrapprezzo, come emerge dalla relazione al progetto e, soprattutto, come raccomandato anche dal voto n. 209/81 del C.S.LL.PP, era ammessa laddove l’esecuzione dei lavori doveva svolgersi in zone ricadenti nel centro urbano o abitato e in zone soggette a traffico veicolare o ferroviario o pedonale di notevole intensità.

Nella specie, si è accertato che il sovrapprezzo interessava solo un quarto dell’intero tracciato, per cui il Giordani, direttore dei lavori e addetto alle contabilizzazioni, ed il Longarini, socio di maggioranza della Adriatica costruzioni s.r.l., avendone tutto l’interesse, non hanno fatto altro che applicare indiscriminatamente il sovrapprezzo a tutto il tracciato del PR2,  anche laddove non sarebbe stato giustificato, come ad esempio nelle zone di Valle Miano e Colleverde che, non potendo considerarsi né centro urbano né centro edificato, non sarebbero state assolutamente idonee a consentire l’applicazione dei sovrapprezzi.

La zona di Colleverde è stata definita di aperta campagna, mentre quella di Valle Miano, pur non essendo centro edificato, né soggetto a traffico veicolare o pedonale, ha alcune zone di cantiere di difficile accesso per cui eventualmente solo alcune delle voci riferite al trasporto di materiale potevano dar luogo all’applicazione del sovrapprezzo.

Non si possono, pertanto, condividere le argomentazioni del consulente di ufficio che ha sostenuto che l’applicazione dei sovrapprezzi doveva tener conto delle difficoltà di esecuzione che sarebbero conseguite non solo per lavorazioni da realizzare all’interno del centro abitato e che comunque tali sovrapprezzi, avendo compensato maggiori oneri di realizzazione degli interventi, hanno svolto anche una funzione preventiva di conservazione del sinallagma contrattuale.

Tali argomentazioni mostrano di non tener in debita considerazione quanto risultante dall’accertamento dei luoghi, oltre ad evidenziare preoccupazioni di salvaguardia del sinallagma contrattuale che possono ricevere adeguata tutela con altri strumenti giuridici e, comunque, per le quali non era stato richiesto al consulente la formulazione di alcun parere.

 In ordine alla quantificazione del danno erariale prodotto dall’ingiustificata estensione a tutti i lavori del sovrapprezzo e calcolato dalla Procura in ragione del 10% dell’importo dei lavori effettivamente svolti fino al 18° SAL, l’analisi compiuta dal consulente nominato da questa Sezione ha consentito di determinare nella somma di lire 3.815.648.537 (anno 1977) il totale del sovrapprezzo applicato alle lavorazioni eseguite, importo che, aggiornato con il coefficiente di aggiornamento errato 3.305, comporterebbe un danno di importo maggiore rispetto a quello prospettato dalla Procura regionale e pari a lire 9.400.000.000.

Pertanto la somma che questo Collegio individua a titolo di danno erariale non può che essere limitata all’importo richiesto dalla Procura, e cioè di euro 4.854.695, anch’essa da porre a carico di tutti i convenuti per le considerazioni fatte nella premessa e più volte ripetute nel corso della trattazione.

LE RESPONSABILITA’ CONNESSE

E’ emerso, infatti, dagli atti che il Longarini aveva dato precise disposizioni ai suoi due fidi collaboratori Florini e Giordani di redigere la progettazione nel modo più favorevole alla sua società ed, in particolare, che i sovrapprezzi fossero valutati “con manica larga”. Il Giordani, direttore dei lavori, nonostante fosse a conoscenza della reale situazione dei luoghi e delle precise raccomandazioni contenute nel voto n. 209/81, non esitò ad applicare il sovrapprezzo in modo indiscriminato per l’intero sviluppo dell’opera, traendo in errore la Pubblica Amministrazione che ha pagato le somme nel convincimento del corretto inserimento delle lavorazioni nella contabilità presentata.

Peraltro, il dolo del Giordani nell’attività posta in essere si evince facilmente dalle dichiarazioni del medesimo che ha affermato di essersi più volte piegato alle decisioni illecite perseguite dal Longarini, essendo l’unico modo per continuare a lavorare con lui, senza contare che è emerso dagli atti e dalle testimonianze rese che in diverse riunioni tenute dal Longarini con i funzionari dell’Adriatica costruzioni erano state impartite dal medesimo precise istruzioni per gonfiare i prezzi dell’appalto e lucrare indebitamente quanto più possibile dai lavori concessi.

D) DANNO DERIVANTE DAI NUOVI PREZZI ( PAR. C ORDINANZA)

Con riguardo, infine, ai nuovi prezzi che a giudizio della Procura regionale sarebbero stati artatamente inseriti nella contabilità dei lavori, senza specifica approvazione della stazione appaltante, determinando anche in questa fattispecie una indebita lievitazione dell’importo lavori, le spiegazioni tecniche indotte dal consulente di ufficio circa l’effettiva necessità di sostituire il prezzo originario progettuale n. 122 con i nuovi prezzi 181 e 183 che avrebbero garantito la realizzazione dell’opera secondo le migliore regole dell’arte, pur non essendo controdeducibili dal punto di vista squisitamente tecnico, prestano, però, il fianco a decisivi rilievi giuridici.

Se, infatti, non è contestabile da parte di questo Giudice la necessità tecnica di utilizzare una certa tipologia di travi non previste nell’originario progetto per la migliore esecuzione dell’opera, è altrettanto incontestabile che ogni necessità tecnica che imponga al Concessionario di apporre modifiche sia alle quantità progettuali che alla qualità delle lavorazioni esige l’approvazione preventiva da parte della stazione appaltante.

Il consulente ha fatto presente che una tale necessità tecnica era stata evidenziata già in sede di PR 1 e, con la variante approvata il 27 aprile 1985 da parte del Ministero dei LL.PP., e con il parere favorevole degli altri organi Comune, Provveditorato OO.PP. e Cons. Super. LL.PP, erano stati introdotti i nuovi prezzi nn. 181 e 183 che rispondevano all’esigenza tecnica di contabilizzare ogni e diverso tipo di trave che si fosse resa necessaria per l’esecuzione dell’intervento.

Tutto ciò non è stato, invece, proposto nel PR2 il quale, per una larga parte delle opere in esso previsto, come già detto, non poteva considerarsi come una variante del PR1, onde per cui la prevista autorizzazione all’introduzione dei nuovi prezzi si appalesava come necessaria oltre che opportuna.

Non può condividersi, quindi, l’affermazione contenuta a pag. 52 del voto n. 316 del Consiglio Superiore dei LL.PP. ( con il quale era stata approvata la perizia di variante del 21 gennaio 1987 per i lavori che erano stati commissionati al Concessionario da parte del Comune di Ancona), secondo la quale i nuovi prezzi da NP 153 a NP 278 dovevano ritenersi già approvati perché gli elementi costituitivi degli stessi erano identici od analoghi a quelli dei prezzi del progetto originario PR1 e quindi dovevano automaticamente estendersi al PR2 senza bisogno di specifica approvazione.

Anche in questo caso, quindi, la distorta interpretazione del PR2, inteso dai convenuti come una variante del PR1, ha comportato che l’introduzione dei nuovi prezzi effettuata in quest’ultimo avrebbe potuto legittimare l’utilizzazione dei nuovi prezzi nel primo.

Per le stesse ragioni prima indicate, essendo le opere del PR2 in gran parte nuovi interventi, l’introduzione di nuovi prezzi e la conseguente variazione delle quantità di materiali da impiegare doveva essere specificamente autorizzata dall’Amministrazione appaltante con apposita ed autonoma delibera.

Come è noto, infatti, ai sensi dell’articolo 37 del capitolato generale d’appalto di opere pubbliche, i prezzi dell’appalto sono fissi ed invariabili e qualsiasi nuova introduzione, pur giustificata dal rispetto delle regole dell’arte, deve trovare adeguata formalizzazione nel contratto stipulato tra le parti o comunque in un atto aggiuntivo concordato.

Né può essere accolta la deduzione del consulente che trattatasi di prezzi nuovi introdotti nella delibera n. 171/87 perché, come chiarito dalla sentenza della Corte di Appello n. 64/2001 e come risulta dallo stesso voto n. 316/87 del Consiglio Superiore dei LL.PP., tale delibera riguardava il PR1 e non il PR2 .

La necessità della specifica autorizzazione all’introduzione dei nuovi prezzi è stata riconosciuta anche dalla Cassazione nella precitata sentenza n. 378/2002 dove, in particolare alle pagg. 62 e ss., si precisa che i relativi oneri per lavori difformi dalle previsioni di progetto che comportano l’applicazione di nuovi prezzi, in assenza di formale approvazione della stazione appaltante, devono restare a carico dell’appaltatore.

Il danno derivante dall’inserimento non autorizzato di questi nuovi prezzi sui lavori contabilizzati al 30 giugno 1990, è pari ad euro 2.217.666 e anch’esso, come tutte le altre poste dannose, va addebitato a tutti i convenuti in via solidale.

LE RESPONSABILITA’ CONNESSE

Anche questa posta dannosa si è, infatti, realizzata con l’introduzione volontaria nella contabilità dei lavori ad opera del direttore dei lavori Giordani di questi nuovi prezzi, pur essendo questi perfettamente a conoscenza che i nuovi prezzi erano stati specificamente approvati solo per il PR1, e ciò sempre al fine di gonfiare i prezzi dell’appalto secondo le precise direttive del Longarini.

Dagli atti è emerso che i nuovi prezzi 181 e 183 sono stati inseriti nel 4° SAL e successivi, regolarmente vistati dall’organo di controllo Ing. Mattiolo in rapporto illecito con Longarini, che le quantità dei materiali corrispondenti a tali nuovi prezzi sono risultate superiori nella contabilità rispetto a quelle indicate in progetto e che l’importo nominale dei nuovi prezzi è stato di gran lunga superiore dei corrispondenti prezzi dell’elenco prezzi dell’Anas.

Le accurate modalità di commissione dell’illecito hanno tratto in inganno la Pubblica Amministrazione concedente perché hanno fatto apparire come approvati perché inseriti nella contabilità prezzi che in realtà non erano stati oggetto di approvazione. Approvazione che avrebbe dovuto essere preceduta da una valutazione tecnica circa la loro convenienza sia in relazione al prezzo richiesto sia in relazione alla quantità da impiegare.

 Anche tali condotte dei convenuti Giordani e Mattiolo hanno risposto sempre alla logica del massimo profitto che ha caratterizzato il disegno ordito dal Longarini e con lui di tutte le persone oggi convenute che hanno partecipato e coadiuvato al raggiungimento di questo indebito ed illecito obiettivo.

DANNO ALL’IMMAGINE

In ordine alla prospettata richiesta di danno non patrimoniale calcolato nella misura del 10% del danno patrimoniale sofferto ed accertato, occorre precisare che la riconosciuta colpevolezza dei convenuti per la commissione dei reati contestati, pur in presenza del proscioglimento formulato, giustifica l’ulteriore posta dannosa richiesta dalla Procura regionale.

Alla luce di tali risultanze processuali, appare evidente l’infondatezza delle tesi difensive volte a riconoscere l’inesistenza del danno non patrimoniale a causa della non sussistenza del danno erariale contestato.

A parte il fatto che il danno patrimoniale è stato accertato e determinato nelle singole poste dannose prima evidenziate, il disdoro arrecato alla Pubblica Amministrazione come conseguenza della condotta illecita di tutti i convenuti configura una seconda ed autonoma posta di danno, anch’essa di natura patrimoniale, del tutto scissa dalla precedente della quale si è finora parlato.

La Corte di Cassazione (Sezz. UU. n. 5668/97) ha, infatti, precisato che quando si parla di danno morale nei giudizi dinanzi a questa Corte non si ha riferimento al c.d. pretium doloris ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio il quale “ se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di valutazione patrimoniale”.

In tal modo il danno all’immagine della P.A. ha finito per essere disancorato dall’illecito penale e dalla disciplina di cui all’articolo 2059 c.c. attinente ormai al solo danno morale in senso stretto, per andare a confluire nella categoria generale di danno risarcibile disciplinata dall’articolo 2043 c.c..

Tale ricostruzione ha consentito la tutela risarcitoria del bene immagine senza alcun riferimento alle eventuali conseguenze che da tale lesione possono derivare, per cui questo Collegio, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questa Corte dei conti e mutuando la terminologia elaborata dalla dottrina sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, ritiene che il danno all’immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione appartenga al genus del danno-evento.

Ciò comporta, da un lato, una tutela analoga del bene immagine della persona giuridica a quella prevista per beni primari e di fondamentale rilevanza costituzionale, quali la salute e la integrità fisica delle persone fisiche, dall’altro la non necessarietà di provare l’effettiva erogazione di somme per il ripristino del danno sofferto.

In ordine alla valutazione di detto danno, soccorre necessariamente la valutazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., che è norma che si rivolge al Giudice per determinare la misura di un danno oramai accertato ma non comprovabile nel suo preciso ammontare.

Parte attrice ha fatto una richiesta di ristoro pari al 10% del danno patrimoniale sofferto ed il Collegio ritiene di porre alla base della sua valutazione i criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale” elaborati dalla giurisprudenza come parametri per la valutazione di equità.

In relazione al primo parametro va considerata la gravità dell’illecito in relazione agli effetti sull’azione amministrativa: da quanto esposto il fenomeno della corruzione, del falso e della truffa nei pubblici appalti costituisce una gravissimo pregiudizio che non può che essere duramente sanzionato in quanto che costituisce un fattore di scostamento notevole dal canone di buon andamento. Se a tale valutazione si aggiunge quella “ sociale”, cioè la diffusione avuta all’interno della comunità locale e dell’intera collettività nazionale, atteso il clamore che all’epoca provocarono le notizie connesse agli eventi in esame, il pregiudizio arrecato  assume il carattere di non tenue intensità.

Anche per quanto concerne il profilo soggettivo, si tratta di azioni criminose compiute da imprenditori senza scrupoli con il concorso determinante di funzionari pubblici ricoprenti incarichi di vertice nella Pubblica Amministrazione ed aventi qualifiche elevate, alcuni anche di natura magistratuale e, quindi, idonee più di altre a legittimare un affidamento nell’opinione pubblica, valore che è stato fortemente messo in discussione e che, per tale motivo, occorre ripristinare.

Pertanto, sulla base delle valutazioni congiunte così esposte, il Collegio ritiene equo un ristoro per il danno all’immagine pari a euro 6.510.709 ( 10% del danno patrimoniale rideterminato da questo Collegio), anch’esso da attribuire in via solidale a tutti i convenuti, atteso il carattere doloso delle condotte sanzionate, con l’eccezione di Romano Omero per il quale, essendo stata acquisita la dichiarazione di avvenuto decesso ed avendo la Procura non individuato quell’illecito arricchimento per la prosecuzione nei confronti degli eredi, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con esclusione di responsabilità alcuna anche per la prima e complessiva posta di danno patrimoniale.

Va, altresì, liquidato l’onorario del consulente di ufficio per un importo totale di euro 15.000, da porre a carico dei soccombenti, facendo presente che questa Corte ha già anticipato un importo di €. 10.000 che dovrà essere alla medesima restituito.

I sequestri disposti con i suelencati decreti sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente condanna.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, determina il danno erariale nella somma complessiva di €. 71.617.795 ( €. 65.107.086 per danno erariale più €. 6.510.709 per danno all’immagine,) da porre a carico in via solidale di tutti i convenuti, ad eccezione di Romano Omero,

A tali somme devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento 1990 alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Romano Omero e ne compensa le spese.

Liquida la parcella di euro 15.000 al consulente di ufficio Col. Ing. Francesco Maurizio Noto da porre a carico della parte soccombente, con avviso che l’acconto già corrisposto di euro 10.000, anticipato da questa Corte, dovrà alla Medesima essere rimborsato dai convenuti.

I sequestri mobiliari ed immobiliari in atto sono convertiti in pignoramento nei limiti delle somme oggetto della presente condanna.

Le spese del giudizio, pari ad euro                                                                                                                   seguono la soccombenza.

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 20  febbraio 2008.

L’ ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

Primo Ref. Stefano PERRI                Pres.Sez.Salvatore NOTTOLA