sent. n. 326 del 23 febbraio 2011: costituisce danno alle pubbliche finanze
la sanzione addebitata alla RAI dall’Autorità per la Garanzia delle
Comunicazioni (AGCOM) per la nomina di un direttore generale, già componente
della medesima autorità nel quadriennio precedente (per contrasto,
dunque, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 9 della legge
14.11.1995 n. 481), in quanto, in particolare, la perdita di esercizio (cui ha
contribuito la sanzione in argomento) priva di rilevanti mezzi finanziari l’Azienda
pubblica e le toglie competitività sul mercato, con possibili, ulteriori
ricadute sulla possibilità di investimenti produttivi e necessità
(eventuale) di ricorso a contribuzioni pubbliche
Sent.
N.326/2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE LAZIO
composta
dai seguenti magistrati:
dott.
Salvatore NOTTOLA
Presidente
dott.
Franco MENCARELLI
Consigliere
dott.
Luigi IMPECIATI
Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 067780/R del registro di
Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori:
1)
BIANCHI
CLERICI Giovanna Fausta Giuseppina, nata a Busto Arsizio
il 26 agosto 1958, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Filippo
SATTA, Anna ROMANO e Laura GENTILI, elettivamente domiciliata presso il loro
studio in Roma, Foro Traiano n. 1/A ;
2)
MALGIERI
Gennaro,
nato a Solopaca il 28 luglio 1953, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.
Filippo SATTA, Anna ROMANO e Laura GENTILI, elettivamente domiciliato presso
il loro studio in Roma, Foro Traiano n. 1/A.;
3)
PETRONI
Angelo Maria,
nato a Montefalco il 26 luglio 1956, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.
Filippo SATTA, Anna ROMANO e Laura GENTILI, elettivamente domiciliato presso
il loro studio in Roma, Foro Traiano n. 1/A.;
4)
STADERINI
Marco,
nato a Roma l’11 luglio 1946, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo
MIRABILE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,
largo Messico n. 7;
5)
URBANI
Giuliano, nato a Perugia il 9 giugno 1937, rappresentato e difeso dall’avv.
Carlo MIRABILE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, largo Messico n. 7;
6)
CATTANEO
Flavio,
nato a Rho il 27 giugno 1963, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
SANINO, Fabrizio VIOLA e Paola SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Roma, viale Parioli n. 180.;
7)
MEOCCI
Alfredo,
nato a Verona il 30 marzo 1953, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi
MEDUGNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,
via Panama n. 58;
8)
SINISCALCO
Domenico Giovanni, nato a Torino il 15 luglio 1954, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Mario SANINO e Riccardo MONTANARO, elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, viale Parioli n.
180;
9)
CAPUTI
Gaetano,
nato a Bisceglie il 2 gennaio 1965, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro
TERRACCIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, largo Arenula n. 34;
10)
GRILLI
Vittorio Umberto,
nato a Milano il 19 maggio 1957, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale
VARONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, ;
11)
ESPOSITO
Rubens,
nato a Lametia Terme il 2 gennaio 1944, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Rinaldo GEREMIA e
Mario ESPOSITO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 47 presso
lo studio del primo difensore;
12)
GUARISO
Silvano,
nato a Castano Primo il 28 aprile 1954, rappresentato e difeso dall’avv.
Mario SANINO e dall’avv. Stefano ASTORRI, elettivamente domiciliato presso
lo studio del primo difensore in Roma, viale Parioli n. 180;
13)
CARIDI
Domenico,
nato a Reggio Calabria il 25 febbraio 1950, rappresentato e difeso dall’avv.
Mario SANINO e dall’avv. Stefano ASTORRI, elettivamente domiciliato presso
lo studio del primo difensore in Roma, viale Parioli n. 180;
visti
l’atto di citazione e gli atti di citazione in riassunzione del Procuratore
Regionale presso questa Corte;
uditi,
nella pubblica udienza del 15 novembre 2010, con l’assistenza del segretario
dott.ssa Ernestina BARBONE, il relatore dott.
Luigi IMPECIATI
, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Salvatore SFRECOLA e
gli avv.ti SATTA, MIRABILE,
SANINO, MONTANARO, ASTORRI, VARONE, TERRACCIANO, ESPOSITO e MEDUGNO
per i convenuti;
esaminati
gli atti ed i documenti di causa;
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La Procura regionale, con atto depositato il 7 dicembre
2007, ha
evocato in giudizio la RAI – Radiotelevisione Italiana spa nonché i signori
Giovanna Fausta Giuseppina BIANCHI CLERICI, Gennaro MALGIERI, Angelo Maria
PETRONI, Marco STADERINI, Giuliano URBANI, Alessandro CURZI, Flavio CATTANEO,
Alfredo MEOCCI, Domenico Giovanni SINISCALCO, Gaetano CAPUTI, Vittorio Umberto
GRILLI, Rubens ESPOSITO, Silvano GUARISO e Domenico CARIDI, ritenuti
responsabili, a vario titolo, di taluni fatti asseritamente produttivi di
danno erariale.
In primo luogo la Procura ha premesso,
anche alla luce di giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha citato, la
sussistenza del potere di ius dicere di questa Corte nei confronti di tutti i
convenuti, nella convinzione che la RAI, pur essendo nominalmente società per
azioni, sia
equiparabile ad un’Amministrazione pubblica e, quindi, sarebbero
convenibili, dinanzi a questa Corte, tutti i soggetti che ad essa abbiano
arrecato un danno. Ha articolato il proprio convincimento su argomenti di
diritto ricavabili dall’art. 7 della legge n. 97/2001, dall’art. 2 della
legge n. 109/94 nonché dall’art. 2 del D.Lgs. n. 158/95, per cui la RAI
sarebbe definibile come organismo pubblico oppure, in ogni caso, impresa
pubblica,
Nello specifico, il requirente ha
contestato, quale primo addebito (fattispecie sub A), l’avvenuta
nomina del dott. MEOCCI a Direttore Generale dell’Azienda - avvenuta con
delibere del Consiglio di Amministrazione del 4 e 5 agosto 2005, d’intesa
con gli azionisti Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito
indicato come MEF) e Società Italiana Autori ed Editori (di seguito SIAE) -
dichiarata però contraria alla disposizione di cui all’art. 2, comma 9
della legge 14.11.1995 n. 481 dall’Autorità per la Garanzia delle
Comunicazioni (AGCOM) e sanzionata con pena pecuniaria pari ad €
14.379.307,00 interamente pagata dalla RAI; la sanzione costituirebbe posta di
danno.
Il P.M. ha contestato che la nomina,
prevista d’intesa tra Consiglio di Amministrazione e soci (MEF e SIAE), sia
scaturita da una proposta del Consiglio di Amministrazione, formulata il
4.8.2005, dapprima articolata su tre nominativi e, dopo consultazione con il
Ministro dell’Economia, centrata sulla sola persona del dott. MEOCCI.
Questi, secondo l’accusa, non avrebbe
potuto essere eletto poiché già membro dell’Autorità
Garante delle Comunicazioni nel quadriennio precedente.
Esponeva la Procura, sempre nel suo
originario atto, che in una prima riunione assembleare, del 4 agosto, venne
espressa l’intesa sul nome del MEOCCI ma non sulla richiesta di “garantire”
eventuali possibili azioni di responsabilità con apposita polizza
assicurativa.
Dopo i contatti intercorsi tra il
presidente della RAI, dott. PETRUCCIOLI e il Ministro SINISCALCO, si convenne
di convocare nuovamente l’assemblea, nello stesso giorno. L’organo
assembleare manifestò la propria intesa sul nominativo del dott. MEOCCI quale
nuovo Direttore Generale e approvò la polizza assicurativa, peraltro
modificata.
Il
giorno successivo, col parere favorevole del collegio sindacale sulla sola
legittimità della procedura seguita e non sulla legittimità della nomina, il
Consiglio di Amministrazione nominò il dott. MEOCCI con il voto favorevole
dei consiglieri BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e URBANI.
L’AGCOM, però, irrogò la sanzione
sopra ricordata per violazione dell’art.
2 comma 9 della legge n. 481/95 ed il relativo provvedimento ha superato
indenne il vaglio del giudice amministrativo di primo e secondo grado.
Di tale danno, così viene considerata la
sanzione da parte del requirente, la Procura ha chiamato a risponderne, per il
50%, in solido tra loro, i componenti del Consiglio di Amministrazione della
RAI, per il 49,775%, in solido tra loro i soggetti che hanno rappresentato il
MEF (Siniscalco, Caputi e Grilli) e per il restante 0,225% i sigg. Guariso e
Caridi, che hanno agito quali rappresentanti della SIAE.
La ripartizione che precede è stata
giustificata dalla Procura in base all’accurata ricostruzione dei fatti
riportata in citazione, articolati nella richiesta da parte dei consiglieri
RAI di ben quattro pareri legali, tutti rilasciati prima del 4 agosto 2005, di
cui tre di segno contrario alla legittimità della nomina, dai dubbi del
collegio sindacale, dal comportamento tenuto dal CdA e dall’Assemblea degli
azionisti il 4 e 5 agosto 2005, da quello del ministro SINISCALCO (malgrado un
parere informale - di segno contrario- del prof. PESSI) e dei dirigenti.
GRILLI e CAPUTI, espressivo – secondo i convenuti - solo di un favorevole
intendimento politico su un unico nominativo, preceduto – a tal fine – da
un parere, dal contenuto definito predeterminato, dell’Ufficio Legislativo
del Ministero, nonché dall’atteggiamento dei rappresentanti della SIAE che,
non a titolo di dolo come i predetti ma con condotta gravemente colposa,
parteciparono all’assemblea sostanzialmente privi del potere di esprimere la
volontà dell’azionista.
In base alla ponderosa documentazione
acquisita sia in sede penale, ove le conclusioni cui è pervenuto il P.M. non
sono state condivise dal requirente in questa sede, si propone una
ricostruzione dei fatti diversa e che giunge a poter affermare la piena
responsabilità dei soggetti menzionati, anche sulla base delle decisioni del
giudice amministrativo.
Oltre a quanto precede, si è chiesto, al
giudice contabile, di emanare una sentenza dichiarativa della nullità degli
atti relativi alla nomina del dott. MEOCCI, nonché del successivo contratto
contenente la definizione del trattamento economico, ai sensi dell’art. 1,
comma 174, della legge n. 266/2005.
A tal fine si espone che il 18/19 ottobre
2005 il Consiglio di Amministrazione della RAI (composto dai sigg. PETRUCCIOLI,
ROGNONI, RIZZO NERVO, BIANCHI CLERICI, PETRONI, CURZI, STADERINI, MALGIERI e
URBANI), determinò il compenso del dott. MEOCCI in € 670.000,00 annui, oltre
€ 80.000,00 come retribuzione
variabile, con previsione anche di una clausola particolare, c.d. clausola
paracadute, consistente nel riconoscimento di un particolare trattamento
economico in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione.
La Procura ha considerato, in particolare,
quest’ultima pattuizione non supportata da alcuna causa giustificatrice per
l’interesse pubblico, ma solo introdotta per favorire il dott. MEOCCI, per
cui il relativo contratto sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative e,
in particolare, la c.d. clausola paracadute per mancanza di causa.
L’illecita nomina del Direttore Generale
avrebbe causato anche un notevole danno all’immagine della società (fattispecie sub B) perché avrebbe ingenerato nell’opinione
pubblica il convincimento che l’azienda sia assoggettata a volontà esterne
e diverse da quelle legittimate a dirigere la società.
Il danno, rapportato alle risorse
finanziarie del 2005 e 2006 è stato equitativamente quantificato in €
5.000.000,00 imputabile, in via solidale e nella misura del 50% ai sigg.
BIANCHI CLERICI, PETRONI, URBANI, STADERINI e MALGIERI, in quella del 49,775%,
in solido, ai sigg. SINISCALCO, GRILLI e CAPUTI nonché, nella misura dello
0.225% ai rappresentanti SIAE, sigg. GUARISO e CARIDI.
Il P.M. ha contestato, poi, l’acquisizione,
precedentemente alle riunioni del 4 e 5 agosto 2005 (fattispecie sub. C),
di quattro pareri sulla legittimità dell’adottanda nomina del dott. MEOCCI.
I pareri sono stati richiesti all’avv. Malinconico (al quale è stata
liquidata una parcella di € 18.360,00), all’avv. Luciani (parcella di €
27.540.00), all’avv. Pace (parcella di € 27.540,00) e all’avv. Ripa di
Meana (parcella di € 27.540,00).
Solo
il primo si poneva in linea con la decisione poi adottata.
A questi pareri, dopo la nomina del dott.
MEOCCI, su iniziativa dello stesso Direttore Generale e con l’avallo dell’avv.
ESPOSITO, capo dell’ufficio Legale RAI, sono stati richiesti altri pareri
all’avv. Dell’Olio, Sticchi Damiani, De Vergottini, Ruffolo, Puzi e Di
Porto, Bertolissi, Ronco, Roversi Monaco e Caranta, tutti su questioni
comunque legate, pur con talune specificità, alla legittimità della nomina
(ormai avvenuta) del dott. MEOCCI.
Tali richieste sono state valutate, dal
P.M., non solo sostanzialmente inutili e ripetitive di pareri già acquisiti,
ma dannose anche per la presenza, all’interno della RAI, di uno staff di
legali in grado di esprimere i pareri che, da ultimo, il MEOCCI e l’avv.
ESPOSITO hanno invece deciso di acquisire all’esterno della società.
La Procura contesta ancora (fattispecie
sub. D), che la sanzione amministrativa è stata pagata oltre il termine
perentorio di 30 giorni dalla data
di notifica, con la conseguenza di un’ulteriore sanzione pari ad €
1.437.930.70. Di tale maggiore esborso la Procura ritiene responsabile l’avv
Rubens ESPOSITO che, secondo quanto dichiarato dal consigliere CURZI (oggi
scomparso), non avrebbe mai avvertito il CdA della previsione di questa
ulteriore sanzione.
Lo stesso legale viene ritenuto altresì
responsabile della decisione del CdA della RAI (fattispecie sub. E) di
affidare la difesa della società, nel giudizio amministrativo contro l’AGCOM,
a tre professionisti esterni, pagati singolarmente ancorché appartenenti ad
uno stesso studio legale; questo malgrado la presenza di ben 18 avvocati
dipendenti RAI e l’avvenuta acquisizione dei numerosi pareri sulla
legittimità della nomina.
La
decisione (sfavorevole) del giudice amministrativo di prime cure è stata poi,
su suggerimento dello stesso avv. ESPOSITO, appellata e di questa volontà i
verbali del CdA non fornirebbero elementi a riscontro ma solo una presa d’atto
dell’organo collegiale di quanto già autonomamente effettuato dall’avv.
ESPOSITO.
Ulteriore fattispecie di danno (sub. F)
viene addebitata per la richiesta di pareri ai professori Libertini, Vassalli
e Di Porto sulla avocazione, da parte del CdA, dei poteri del direttore
generale a seguito della richiesta
di aspettativa senza assegni formulata dal dott. MEOCCI in data 3 maggio 2006.
Si è contestata l’inutilità di questa
richiesta, non sollecitata dal CdA, anche sulla base della circostanza che l’avv.
ESPOSITO, prima che giungessero tali pareri, ne aveva reso uno, a propria
firma, risultato più esaustivo e dettagliato di quelli richiesti e costati,
complessivamente € 22.384,00.
Da ultimo (fattispecie sub. G),
viene sollecitata anche l’affermazione della responsabilità amministrativa
nei confronti dello stesso avv. ESPOSITO per aver richiesto un parere agli
avv.ti Luciani, Sticchi Damiani e Cinelli, appartenenti ad uno stesso studio
legale, nonché del prof. Claudio Scognamiglio, circa la possibilità di
addivenire ad un accordo transattivo col dott. MEOCCI.
Il danno, all’atto della citazione,
ammonta ad € 26.010,00.
Il P.M., ha inviato rituali inviti a
dedurre, cui sono seguite deduzioni attinenti alla mancanza di un danno
subìto dalla RAI, alla rilevanza – in senso favorevole alle difese - di un
parere fornito dall’avv. Mensi (dell’AGCOM) nel 2003, ritenuto dal P.M.
non rilevante perché mero atto interno dell’Autorità Garante, all’insussistenza
del danno erariale per la destinazione della sanzione alle casse erariali.
Tutte le deduzioni non sono state valutate
congrue ad evitare l’emissione dell’atto di citazione col quale si chiede
la condanna dei sigg. BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e URBANI
alla somma di €
7.198.654,40 in
solido fra loro per la nomina del dott. MEOCCI, nomina per la quale si chiede
la condanna al risarcimento di € 7.166.260,45, in solido, ai signori
SINISCALCO, GRILLI e CAPUTI e a € 32.393,950,nella misura di ½ ciascuno,
non solidale, ai sigg. GUARISO e CARIDI.
In subordine, condannare sia i componenti
del CdA che i rappresentanti del MEF al pagamento, in solido, nella misura del
50%, ovvero di € 7.198.654,40 rispettivamente.
In ulteriore subordine
condannare, in favore della RAI, i sigg. BIANCHI CLERICI, MALGIERI,
PETRONI, STADERINI e URBANI , in solido, alla somma di € 14.397.308,81.
Per la fattispecie sub. B) condannare i
sigg. BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e URBANI , in solido, alla
somma di € 2.500.000,00, i sigg. SINISCALCO, GRILLI e CAPUTI alla somma di
€ 2.488.750,00 e i sigg. GUARISO e CARIDI alla somma di € 11.250,00 non in
solido e nella misura di ½ ciascuno.
In subordine,
condannare i sigg. BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e
URBANI, in solido, alla somma di € 2.500.000,00 e i sigg. SINISCALCO, GRILLI
e CAPUTI, sempre in solido, alla medesima somma.
In ulteriore subordine, condannare in
solido tutti i predetti alla somma di € 5.000.000,00.
In relazione alla fattispecie sub. C)
condannare, in favore della RAI,
a)
con riguardo agli incarichi professionali conferiti agli avv.ti Malinconico e
Luciani, i sigg, URBANI, PETRONI ed ESPOSITO, al pagamento di euro 45.900,00,
in solido tra loro; a1) in subordine, per la medesima contestazione, in solido
tra loro, i sigg. URBANI E PETRONI, al pagamento di euro 45.900,00;
b)
con riguardo agli incarichi conferiti agli avv.ti Pace e Ripa di Meana, i
sigg. CURZI, CATTANEO ed ESPOSITO, in solido tra loro, al pagamento di euro 55.080,00;
b1) in subordine, condannare i sigg
CURZI e CATTANEO al pagamento di euro 55.080,00, in solido tra loro;
c)
con riguardo agli incarichi conferiti agli avv.ti Dell’Olio, Sticchi
Damiani, De Vergottini, Ruffolo, Punzi-Di Porto, Bertolissi, Ronco, Roversi
Monaco e Caranta, i sigg. MEOCCI ed ESPOSITO, in solido tra loro, al pagamento
di euro 322.382,50; c1) in subordine, il sig. MEOCCI al pagamento di euro
322.382,50.
In relazione alla fattispecie sub D,
condannare l’avv. ESPOSITO al pagamento in favore della RAI di euro
1.437.930,70.
In relazione alla fattispecie sub E,
condannare l’avv. ESPOSITO al pagamento, in favore della RAI,
di euro 160.968,00.
In relazione alla fattispecie sub F,
condannare l’avv. ESPOSITO al pagamento, in favore della RAI, di euro
22.384,00.
In relazione alla fattispecie sub G,
condannare l’avv. ESPOSITO al pagamento, in favore della RAI, di euro
26.010,00.
In ogni caso, con condanna dei convenuti
al pagamento in favore della RAI della rivalutazione monetaria e degli
interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre che delle spese legali.
La RAI, in persona del suo presidente
Petruccioli, si è costituita con l’assistenza degli avv.ti Correale,
Maresca e Sorrentino. Con atto depositato il 30 luglio 2008 la società
formalmente ha depositato, ai sensi dell’art. 367 c.p.c., copia di un
ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alla Corte di Cassazione
nel quale, premessi brevemente i fatti di cui è causa, chiede che sia
affermato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai seguenti
motivi di censura contestati: 1) condotte asseritamente dannose poste in
essere nell’esercizio di attività d’impresa, 2) non equiparabilità della
RAI ad amministrazione pubblica e, pertanto, difetto di giurisdizione su
azioni commesse da suoi amministratori e dipendenti a suo danno; 3)
applicabilità o meno, alla fattispecie, dell’art. 16 bis del D.L. n,
248/2007; 4) illegittimità, in base alla legislazione comunitaria e ai
principi della Carta costituzionale del predetto articolo; 5) difetto di
giurisdizione in materia di nullità richiesta ex art. 1 comma 174 della legge
n. 226/05 ed eventuale incostituzionalità dell’interpretazione fornita
dalla Procura.
Si chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio in attesa della
definizione del ricorso che precede da parte delle SS.UU. della Corte di
Cassazione.
Con il patrocinio degli avv.ti Satta, Romano e Gentili si sono
costituiti il prof. PETRONI e il cons. MALGIERI i cui difensori, in primo luogo, hanno
esposto di aver presentato controricorso e ricorso incidentale avanti la Corte
di Cassazione per denunciare il difetto di giurisdizione di questa Corte,
così come già effettuato dalla RAI.
In
particolare hanno rilevato che un potere giurisdizionale fondato sull’art.
1, ultimo comma, della legge n. 20/94 non possa riferirsi a società, come la
RAI, che operano in regime di diritto privato perché, in caso contrario, essa
si mostrerebbe viziata di illegittimità costituzionale in quanto
giustificherebbe una sorta di responsabilità “da contatto”, di natura
extracontrattuale, con violazione degli artt. 25, 102 e 103 Cost.
Per quanto riguarda le singole
contestazioni mosse al prof. PETRONI e al cons. MALGIERI, i difensori
contestano l’esistenza di una colpa grave in capo ai loro assistiti per
la nomina del dott. MEOCCI, elemento soggettivo escluso dalla difficoltà
interpretativa dell’art.2, comma 9 della legge n. 481/95 che ha richiesto,
fra l’altro, l’acquisizione di numerosi pareri. Né vi potrebbe essere
alcuna ipotesi di danno per il rinnovo della garanzia assicurativa, atto
dovuto e che non tendeva a far salvi i consiglieri da possibili
responsabilità amministrative verso la società.
Sono state
altresì escluse anche le responsabilità in ordine al danno all’immagine,
frutto semmai di campagna di stampa, nonché alla richiesta di pareri legali,
la cui responsabilità andrebbe, semmai, ricondotta all’avv. ESPOSITO.
In conclusione si chiede la sospensione
del giudizio ex art. 367 c.p.c oppure, nel merito, l’assoluzione del prof.
PETRONI e del cons. MALGIERI.
L’ing. STADERINI e il prof. URBANI si
sono costituiti con il patrocinio dell’avv. Mirabile il quale, nei suoi
atti, ha richiamato la pendenza del ricorso preventivo di giurisdizione
ritenendo, sulla scorta di quello proposto dalla RAI, di dover riproporre
proprie argomentazioni circa il radicale difetto del potere cognitivo di
questa Corte.
In
via preliminare ha poi eccepito la mancata corrispondenza tra invito a dedurre
e citazione sulla contestazione relativa al danno all’immagine, mai
quantificato se non in sede di citazione. Sempre in via preliminare e, in caso
di mancata sospensione, chiedeva la concessione di un termine per produrre
adeguata difesa; nel merito, ha dedotto circa la totale mancanza di elemento
soggettivo di dolo, anche eventuale, o colpa grave, dimostrato dai numerosi
pareri tecnici richiesti.
Anche per la vicenda relativa
alla polizza assicurativa, ha criticato la contestazione formulata, ricordando
come sia ormai regola generale la copertura assicurativa dei dirigenti di ogni
azienda per gli eventuali danni e che, già esistente all’epoca, era stata
semplicemente rinnovata.
In conclusione, ha chiesto l’accoglimento
delle questioni pregiudiziali o preliminari poste e, in subordine, in caso di
giudizio, la concessione di un termine a difesa e l’assoluzione dei suoi
assistiti.
Con il patrocinio dell’avv. Varone si è
costituito il dott. GRILLI.
Il
difensore, premesso che le contestazioni riguardano solo le fattispecie sub A
e B dell’atto di citazione, rammentata la pendenza del ricorso per
regolamento di giurisdizione, si è soffermato sulla costruzione, che ritiene
erronea, dei fatti operata dalla Procura per escludere, in primo luogo, il
dolo, nonché il ruolo ritenuto decisivo del dott. GRILLI nella formazione di
un‘intesa che deve essere ascritta, invece, al solo Ministro e il
collegamento, artificiosamente compiuto dalla Procura, ad una vicenda, quale
quella dell’assicurazione, nei fatti distinta e discussa nella medesima
riunione solo per una contingenza temporale.
Ha contestato che la Procura abbia volutamente omesso di considerare
che il collegio sindacale aveva espresso parere favorevole alla delibera e che
i pareri assunti erano espressione delle singole volontà dei consiglieri e
non riconducibili al MEF che, invece, aveva rimesso al CdA della RAI la
verifica dei requisiti per evitare possibili conflitti tra il Ministero e la
RAI stessa.
Ha criticato, sul punto, l’utilizzo di
una dichiarazione, di oltre un anno dopo, del cons. CURZI e la stessa
ricostruzione delle modalità di intesa, facendole apparire come un disegno
preordinato.
Ha insistito, quindi, per la sospensione del procedimento in attesa
della pronuncia della Cassazione, e, nel merito, ha affermato l’inesistenza
di un danno erariale, e, comunque, la sua ascrivibilità al dott. GRILLI.
Il dott. CAPUTI si è costituito col patrocinio dell’avv. Terracciano
il quale, nella propria memoria, eccepita preliminarmente la nullità dell’atto
di citazione per non aver, il requirente, controdedotto alle difese
istruttorie del CAPUTI nonché l’inammissibilità della domanda per
genericità e incertezza, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata
dalla Procura e, in maniera analitica, ha esposto la cronologia degli eventi
che hanno riguardato il coinvolgimento del dott. CAPUTI nella fase
preparatoria dell’intesa ministeriale del 4/5 agosto 2005, precisando che la
sua attività di coinvolgimento aveva riguardato solo l’ottemperanza
prestata ad una sollecitazione del Ministro, che aveva richiesto un parere,
praticamente ad horas, circa la titolarità della competenza a
verificare il possesso dei requisiti richiesti al nominando Direttore Generale
della RAI, competenza ritenuta appartenere al CdA della società. Il contenuto
del parere fu portato a conoscenza del rappresentante del MEF perché lo
attuasse nell’assemblea di quello stesso giorno. Successivamente, però, le
indicazioni ivi formulate non vennero pedissequamente seguite nel corso della
seconda riunione del CdA.e di tale mutamento il dott. CAPUTI non sarebbe stato
mai messo a parte.
L’avv. Terracciano, poi, ha
puntualizzato le varie competenze dell’ufficio diretto dal dott. CAPUTI per
dimostrare l’estraneità del suo assistito ad una decisione che competeva ad
altri. Ha escluso, quindi, qualsiasi responsabilità, anche sotto il profilo
dell’elemento soggettivo richiesto e di qualsiasi nesso etiologico per cui
richiede l’assoluzione.
Il dott. MEOCCI, assistito dall’avv. Medugno, si è costituito
insistendo per la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della
Cassazione sul proposto ricorso per regolamento di giurisdizione.
Il dott. CATTANEO si è costituito con l’assistenza degli avv.ti
Sanino, Salvatore e Viola.
I difensori, dopo aver analizzato l’atto
di citazione, hanno richiamato l’intervenuto ricorso per giurisdizione,
sostenendone diffusamente la fondatezza alla luce della normativa nazionale e
comunitaria.
Nei confronti della contestazione rivolta
al dott. CATTANEO, hanno sostenuto la sua totale estraneità ad ogni volontà
di richiedere pareri legali agli avv.ti Pace e Ripa di Meana, esclusivamente
riconducibile al dott. CURZI e all’avv. ESPOSITO. In ogni caso, i legali
hanno contestato la mancanza di ogni colpa grave o dolo, per cui hanno chiesto
il rigetto della domanda.
Il prof. SINISCALCO si è costituito in data 29.7.2008, difeso dagli
avv.ti Sanino e Montanaro.
I legali hanno decisamente avversato la ricostruzione dei fatti operata
dal requirente e ricordato come il ruolo del Ministro non è quello di
compiere atti di amministrazione attiva ma di esprimere orientamenti di
carattere politico.
Questa sarebbe stata la posizione tenuta
anche nella procedura di nomina del dott. MEOCCI nella quale, confortato dall’interpretazione
fornita dai suoi uffici in merito al contenuto dell’art. 29 dello Statuto
della Rai, avrebbe espresso solo un gradimento politico per una scelta di
esclusiva competenza del CdA della
RAI.
Il
suo comportamento, giudicato corretto dal P.M. penale, con valutazione però
non condivisa da quello contabile, non potrebbe essere letto come una
codecisione, ma solo come espressione di un’opinione del socio di
maggioranza (il Governo) di cui il Ministro esercitava i diritti, senza
travolgere le prerogative del CdA, cui competerebbe la verifica sul possesso
dei requisiti. Ha criticato, la difesa, la lettura parziale e preconcetta del
requirente che avrebbe condotto, altresì, a ritenere il Ministro responsabile
delle decisioni adottate in assemblea dai delegati del MEF, assunte invece,
sul conforme parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero, dai delegati
nella loro autonomia gestionale.
Richiamando l’interpretazione dell’art.
29 dello Statuto, si è assunta la correttezza del comportamento complessivo
del Ministro, che avrebbe agito in buona fede e, quindi, anche sotto il
profilo dell’elemento soggettivo non potrebbe essere chiamato a responsabile
di danno erariale.
Se
ne è chiesta l’assoluzione da ogni addebito.
Con il patrocinio degli avv.ti Sanino e Astorri si sono costituiti i
sigg. GUARISO e CARIDI, ritenuti dalla Procura responsabili di danno
patrimoniale - e non patrimoniale - nei confronti della Rai quali partecipanti
all’assemblea degli azionisti (in rappresentanza della SIAE) che codecisero
la nomina del dott. MEOCCI a direttore generale.
Negli atti defensionali, premessa una ricostruzione dei fatti, come
riportata nell’atto di citazione, si è rammentata, in primo luogo, la
pendenza di ricorso per regolamento di giurisdizione e si è criticata l’affermazione
della Procura secondo la quale la Rai sarebbe assimilabile ad un’amministrazione
pubblica..
La nomina del Direttore Generale
rientrerebbe nell’attività privatistico-imprenditoriale ed improprio
sarebbe poi l’inquadramento della responsabilità degli amministratori nell’ipotesi
di cui all’art. 1, comma 4 della legge n. 20/94.
Nel merito si contesta la mancanza di potere legittimante in capo al
dott. GUARISO e la censurabilità di quello del dott. CARIDI, che avrebbe –
secondo l’assunto accusatorio- consentito di procedere ad una nomina
illegittima.
Si replica che la SIAE è ente vigilato
dal MEF e ci si è limitati, in quella sede, ad aderire al voto del Ministero,
confermando, anche nella seconda seduta, pur non esplicitamente, che la
verifica dei requisiti spettava al CdA dell’azienda.
Nel negare qualsiasi colpa, si è espresso il convincimento che il
comportamento dei due dirigenti sia stato immune da colpe e si è chiesto il
rigetto della domanda attrice.
L’avvocato Rubens ESPOSITO si è costituito a mezzo dei suoi
difensori, avv. Rinaldo Geremia e Mario Esposito, i quali, nella comparsa
depositata il 13 novembre 2008, premessi gli addebiti contestati, hanno
esposto che il convenuto ha adito la Corte di Cassazione, con ricorso per
regolamento di giurisdizione.
Hanno poi evidenziato come il requirente
sarebbe incorso in numerosi errori nella ricostruzione dei fatti e nella loro
valutazione, addirittura cambiandone il segno per sostenere il proprio teorema
accusatorio. Nello specifico si contesta quanto addotto dal requirente in
ordine alla stipula di una copertura assicurativa, il danno derivante dal
costo del parere reso dal prof. Malinconico, mai effettivamente pagato, le
perplessità del requirente circa le conclusioni dei pareri formulati dai
professori Dell’Olio e De Vergottini nonché dal prof. Luciani, tutti
asseritamente conclusivi della piena legittimità della nomina del dott.
MEOCCI; l’erroneità della presunta omissione da parte dell’avv. ESPOSITO
della sovrabbondanza dei pareri acquisiti e della necessità di richiederli
per questione definita non difficile. Su questo deducono, al contrario, la
complessità intrinseca del quesito giuridico, la cui soluzione ha richiesto
svariate pronunce per giungere ad una soluzione dirimente.
In via preliminare, in diritto, hanno
instato per la sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. ed eccepito il
difetto di legittimazione attiva del PM nonché quella passiva del convenuto,
nonché l’inammissibilità dell’azione (in quanto il procedimento
istruttorio contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) e l’inammissibilità
dell’atto di citazione per violazione del contraddittorio da parte del PM
(perché avrebbe depositato l’atto di citazione prima del termine della
scadenza fissata per il deposito delle deduzioni); da ultimo, sempre in via
preliminare, hanno dedotto l’inammissibilità della domanda per genericità,
indeterminatezza e carenza di prove.
Nel merito, i difensori, ritenuto che l’attività
di consulenza legale non possa rientrare nell’espletamento del servizio
pubblico affidato alla RAI, si sono soffermati sul quadro normativo che regola
l’esercizio del servizio pubblico, assumendo che l’istituzione di un
ufficio legale interno non rientra nel contratto di servizio ma costituisce
esercizio di libertà di impresa, esercizio che costituirebbe comunque
decisione discrezionale, incensurabile da parte del PM contabile.
Sulle
singole ipotesi di addebito i difensori hanno opinato che la contestata
acquisizione di pareri sulla legittimità della nomina del dott. MEOCCI a
Direttore Generale della RAI appare legittima, stante la complessità delle
questioni che la struttura dell’ufficio legale, dedita a seguire le numerose
pratiche affidate, non avrebbe potuto risolvere.
Anche la necessità di un ricorso a
professionalità esterne sarebbe un evento programmaticamente previsto dal
budget societario.
Peraltro,
gli stessi difensori hanno sottolineato l’oggettiva necessità del ricorso a
professionisti forensi di elevato livello che, valutato unitamente al lavoro
svolto dai giudici del Tar e del
Consiglio di Stato, denota l’oggettiva complessità della questione che il
requirente ha definito, invece, di pronta soluzione.
A conforto, hanno richiamato il prolungato
lavoro dell’AGCOM per addivenire ad una soluzione, non solo della questione
di legittimità della nomina del dott. MEOCCI ma anche sulla legittimità ed
identità dell’autorità titolare del potere sanzionatorio.
Hanno contestato, quei difensori, che i
pareri resi, ad eccezione di quello del prof. Pace, erano tutti concordi nel
confermare la doverosità della riammissione in servizio del dott. MEOCCI, con
diritto alla progressione di carriera.
Si è difesa, in generale, la legittimità
di tutti i pareri legali acquisiti, anche al fine di dirimere le questioni
legate alla predetta nomina e all’eventuale
concretizzazione, nella stessa, di un fatto reato.
Hanno illustrato, poi, come il pagamento
della maggior sanzione inflitta sia tuttora sub iudice e, quindi, non
costituente, allo stato, fattispecie di danno erariale; in ogni caso, il
pagamento della sanzione non può costituire comunque danno secondo i principi
di finanza pubblica allargata.
In relazione poi alla nomina, addebitata
all’avv. ESPOSITO, di tre professionisti esterni per la difesa della RAI nei
giudizi dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato,
i difensori hanno rilevato che la nomina era stata deliberata dal
Consiglio di Amministrazione e che comunque il legale patrocinio ben poteva
essere affidato a professionisti esperti che meglio potevano garantire la
miglior difesa dei rilevanti valori economici in gioco.
Quanto alla richiesta dei pareri relativi
alla avocazione da parte del CdA dei poteri del Direttore Generale, si è
contestata la situazione così come ricostruita dal PM, assumendo che essi
sono stati richiesti dal Consiglio e che comunque si tratta di scelta
discrezionale dell’impresa.
Da ultimo si è contestato, altresì, la
ricostruzione effettuata dal Pubblico Ministero contabile sull’acquisizione
dei pareri a consulenti esterni in merito alla transazione col dott. MEOCCI,
anche qui legittimamente richiesti dai consiglieri di amministrazione.
In conclusione si è chiesto, in primo
luogo, di disporre la sospensione del processo ex at. 367 c.p.c. e, in caso di
trattazione nel merito, di respingere al domanda attorea, instando altresì
per la remissione degli atti alla Corte costituzionale della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge 19/94 nonché degli
artt. 14, 15 e 26 del rd n. 1038/23.
All’udienza del 18 dicembre 2008 il
giudizio è stato interrotto per l’intervenuto decesso del convenuto dott.
Alessandro CURZI ma, in seguito, è stato ritualmente riassunto dalla Procura
attrice, nei confronti dei rimanenti convenuti, con atto depositato il 12
gennaio 2009.
Fissata l’udienza di discussione al
giorno 8 ottobre
2009, in
prossimità del dibattimento i patroni dei convenuti hanno depositato brevi
memorie.
L’avv. Mirabile, difensore dell’ing.
STADERINI e del prof. URBANI, ha reiterato l’istanza di sospensione del
presente procedimento in attesa della discussione, innanzi alla Suprema Corte
di Cassazione, del regolamento preventivo di giurisdizione nonché di quello
penale, necessario per l’eventuale contestazione di danno all’immagine.
Nel merito, ha confermato l’inesistenza
di un danno erariale, trattandosi, nella specie, di una mera “partita di
giro”.
L’avv. Sorrentino, patrono della
società RAI, con atto depositato il 17 settembre
2009, ha
nuovamente instato, con articolate argomentazioni, per la sospensione del
giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Con memoria del 18 settembre 2009 l’avv.
Terracciano, difensore del convenuto CAPUTI, nel richiamare precedenti atti
defensionali, ha confermato la richiesta di rigetto della domanda attorea, in
merito alla quale ha evidenziato le innovazioni recate dalla legge n. 102/2009
e D.L. n. 103/2009.
All’udienza dell’8 ottobre 2009 il
Collegio ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di
Cassazione la quale, con ordinanza n. 27092, depositata il 22 dicembre
2009, ha
dichiarato la giurisdizione di questa Corte relativamente alle azioni di
responsabilità e quella del giudice ordinario per quelle di nullità dei
negozi stipulati.
La Procura Regionale
,
con proprio atto di citazione in riassunzione, depositato il 4 marzo
2010, ha
confermato il precedente atto introduttivo del 3.12.2007, ad eccezione della vocatio
in ius della RAI.
Nelle more l’avv. Varone aveva
presentato istanza di nullità degli atti istruttori ai sensi dell’art. 17,
comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, respinta in relazione alla pretesa
inesistenza di una notitia damni
specifica e concreta ma accolta per quanto riguarda il contestato danno all’immagine
con relativa declaratoria di nullità degli atti formati in parte qua (ord. n.
470/2010).
Analoga istanza di nullità è stata
proposta dagli avv.ti Satta, Romano e Gentili, patroni della convenuta BIANCHI
CLERICI, dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Sezione
Giurisdizionale n. 593/2010.
In seguito alla notifica dell’atto di
citazione in riassunzione, tutti i patroni hanno depositato ulteriori memorie
di costituzione.
L’avv. Varone, per conto del prof.
GRILLI, richiamati i precedenti atti defensionali, ha ribadito la richiesta di
assoluzione del suo assistito e, in subordine, ha chiesto che sia fatto ampio
ricorso al potere riduttivo.
Gli avv.ti Satta, Romano e Gentili, con
memoria del 26 ottobre 2010, preso atto dell’ordinanza n. 27092/09 della
Corte di Cassazione, hanno ricordato la
successione degli eventi che hanno portato alla nomina del dott. MEOCCI a
Direttore Generale della RAI, preceduta dall’acquisizione di pareri al
riguardo nonché dell’avviso del collegio sindacale e
la necessaria intesa con gli azionisti.
Hanno concluso per l’assenza di ogni
colpa grave della loro assistita per assoluta mancanza di ogni negligenza nell’assolvimento
del particolare compito. Si è negata, poi, la sussistenza di qualsiasi danno
erariale perché la sanzione dell’AGCOM sarebbe stata pagata con risorse
provenienti dalle attività svolte dalla RAI sul libero mercato e non da
proventi pubblici, somma comunque entrata nelle casse erariali. Hanno negato
poi la sussistenza di qualsiasi danno all’immagine ed hanno concluso, ove
non dichiarata nulla l’attività istruttoria, per l’assoluzione della loro
assistita.
Gli avv.ti Sanino, Viola e Salvatore,
difensori del dott. CATTANEO, con memoria depositata il 12 ottobre 2010,
richiamati gli atti e ricordato come al loro assistito è stata contestata la
responsabilità di aver, d’intesa con il consigliere di amministrazione
CURZI, richiesto due pareri per il tramite dell’avv. ESPOSITO, al prof. Pace
e all’avv. Ripa di Meana, hanno contestato la dedotta intesa, precisando che
il dott. CATTANEO avrebbe solo avallato, ex post, la richiesta di pareri ai
professionisti esterni.
Si è respinta, altresì, la mancata
utilizzazione della struttura legale interna non avendo il dott. CATTANEO
deciso preventivamente di non accedere all’ufficio legale della società.
Mancando poi, nella citazione, ogni
prospettazione sull’elemento soggettivo si è insistito per l’assoluzione
del convenuto.
Lo stesso difensore, nell’interesse del
dott. GUARISO e del dott. CARIDI, presidente della SIAE il primo e direttore
generale il secondo, ha contestato l’addebitabilità della nomina
illegittima anche ai rappresentanti SIAE affermando, in primo luogo, la
legittimità della delega conferita, dal dott. GUARISO al dott. CARIDI, la
sostanziale ininfluenza di una eventuale volontà contraria
alla nomina e la buona fede dei dirigenti in quanto non messi
preventivamente a parte della candidatura.
Peraltro,
ha continuato la difesa, non viene messo in evidenza neanche l’elemento
soggettivo addebitato, cosicché ha concluso per l’assoluzione del dott.
GUARISO e del dott. CARIDI
L’avv. Terracciano, difensore del dott.
CAPUTI, con memoria depositata il 25 ottobre 2010, dopo aver premesso un’articolata
ricostruzione della vicenda processuale, ha contestato l’assunto accusatorio
eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questa Corte,
basando la sua tesi sulla sentenza n. 26806/09 della Corte di Cassazione in
materia di danno causato a s.p.a. pubbliche o da amministratori della s.p.a.
al patrimonio sociale. Ha eccepito, poi, la nullità e l’inammissibilità
dell’atto di citazione per non aver, il requirente, dato contezza delle
deduzioni dell’invitato e per assoluta incertezza della causa petendi.
Nel merito ha negato che, nella vicenda,
il dott. CAPUTI, quale responsabile dell’ufficio legislativo del MEF, abbia
fornito un apporto causale, con dolo o colpa grave, stante anche le limitate
competente del proprio ufficio nel procedimento decisionale che è all’esame.
Contestando anche l’imputazione di danno
all’immagine, ha concluso chiedendo l’assoluzione del proprio assistito, o
in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo.
I difensori del convenuto SINISCALCO,
avv.ti Sanino e Montanaro, hanno depositato, unitamente a loro memoria del 26
ottobre 2010, un parere pro-veritate del prof. Paolo Montalenti nel quale,
ricostruita la storia della competenza dell’assemblea dei soci nella
società di capitali, a partire dal 1942 ad oggi, si analizza la dedotta “intesa”
del prof. SINISCALCO alla luce delle disposizioni che presiedono, in materia
societaria, alle autorizzazioni dell’assemblea dei soci, sottolineando come
la vigente normativa concluda per un’irresponsabilità dei soci in favore di
una piena responsabilità degli amministratori, non variata – come
disciplina generale – dal ricorso dello Stato a schemi privatistici, pur
adottati su società a partecipazione pubblica..
Nel caso RAI si propone la tesi di una
piena assoggettabilità della normativa statutaria alle regole generali in
materia societaria, per cui l’intesa dovrebbe essere apprezzata come
autorizzazione dei soci alla nomina del Direttore Generale e, come tale, se
rilasciata, discrezionalmente condivisibile o meno dagli amministratori.
Questa interpretazione sarebbe, peraltro,
conforme a quella fornita dall’Ufficio Legislativo del MEF e dalla Procura
della Repubblica di Roma..
Nell’atto defensionale si è concluso,
in linea con il parere, per l’assenza di ogni elemento soggettivo e, quindi,
per l’assoluzione del prof. SINISCALCO.
L’avv. Mirabile, difensore dei convenuti
URBANI e STADERINI, in separate memorie del 26 ottobre
2010 ha
assunto, in primo luogo, che la nomina del dott. MEOCCI, a suo avviso, poteva
inquadrarsi in una continuazione e riespansione del rapporto d’impiego già
in atto, sospeso per la nomina dello stesso a componente dell’AGCOM, la qual
cosa determinò, con l’assenso del MEF, la manifestazione di volontà, in
buona fede, dei componenti del CdA della RAI.
In disparte, egli ha eccepito la nullità
di tutti gli atti istruttori affermando che se la nullità è stata sanzionata
per gli atti relativi alla contestazione del danno all’immagine, essa non
potrebbe che riverberarsi su tutti gli atti istruttori, attesa la medesima
natura ed ampiezza di essi.
Ha esposto poi la propria tesi circa un’insussistenza
di un danno all’Erario, atteso che la sanzione non sarebbe stata pagata con
denaro pubblico, derivante dal canone, poiché il contributo dell’Erario
sarebbe allocato in contabilità separata, secondo le indicazioni comunitarie
e dell’AGCOM, nonché per la sostanziale natura di partita di giro della
sanzione pagata dalla RAI, affluita nelle casse erariali.
Ha prospettato, poi, la mancanza di
qualsiasi colpa grave, proprio in ragione della problematicità della
decisione da assumere, rilevabile sia dalla procedura seguita che dalla
spaccatura verificatasi in seno all’AGCOM al momento della decisione se
irrogare o meno la sanzione.
Ha chiesto, nel merito e in disparte le
eccezioni di nullità formulate, che sia respinta la domanda attrice.
L’avv. Mario Esposito, con memoria del
26 ottobre 2010, prodotta in difesa dell’avv. Rubens ESPOSITO ha richiamato
i propri atti defensionali e ha ulteriormente insistito per la declaratoria di
nullità dell’istruttoria nonché instato per declaratoria di nullità dell’atto
di citazione per difetto di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione
nonché per difetto di contraddittorio non essendo stata evocata in giudizio
la RAI dopo l’ordinanza n. 27092/09 della Suprema Corte di Cassazione.
Ha ritenuto, poi, come sussistente un
difetto di giurisdizione, in quanto la RAI sarebbe in toto, sia come azienda
che come organizzazione societaria, sottoposta alle generali regole
civilistiche e, in questo senso, ha rilevato la non manifesta infondatezza di
una costruzione contraria, della quale ha chiesto il vaglio della Corte
Costituzionale.
Ha insistito, in conclusione, per l’accoglimento
di tutte le richieste formulate.
All’udienza del 15 novembre 2010 i
difensori, collegialmente, hanno obiettato come la mancata vocatio in ius della RAI, non destinataria dell’atto di
riassunzione depositato dal P.M. il 4 marzo 2010, costituisca una vulnerazione
del principio di completezza del contraddittorio e, ai sensi dell’art. 307
c.p.c., hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Il Collegio, riunitosi in Camera di
Consiglio ha pronunciato decisione, letta a verbale dal Presidente, con la
quale è stata respinta l’eccezione delle difese, ritenuta infondata e
disposta, pertanto, la prosecuzione del giudizio con la discussione
dibattimentale.
Il P.M., ha confermato la richiesta di
condanna contenuta nell’atto introduttivo, rilevando come la norma evocata a
fondamento dell’accusa sia di chiara interpretazione al pari dell’impossibilità
di nominare il dott. MEOCCI quale Direttore Generale della RAI.
Sottolineato
come, a suo avviso, la nomina doveva essere effettuata perché questa era la
volontà politica, ha evidenziato come questo non scrimini l’illiceità
della condotta, né il disvalore sia attutito dal comune concerto dei
responsabili e dall’acquisizione dei molteplici pareri legali.
Contestato come sussista il danno
ancorché sia prevista, per la RAI, una “contabilità separata” e come
esso sia effettivo anche alla luce della “partita di giro” dedotta dalle
difese, ha confermato la richiesta risarcitoria per il danno causato.
L’avv. Satta, patrono dei convenuti
PETRONI; MALGIERI e BIANCHI CLERICI, ha ricordato come la RAI sia sottoposta a
significativa influenza da parte del potere politico e, in quest’ottica,
andrebbe letta la cronologia degli eventi che hanno registrato, ex ante, una
diffusa incertezza sulla corretta interpretazione della normativa da applicare
e sulla sussistenza di impedimenti alla nomina del dott. MEOCCI.
Legittime, pertanto, sarebbero state le
decisioni di richiedere pareri a illustri giuristi.
Quanto al danno, il prof. SATTA ha negato
che esso sia sussistente poiché la sanzione, pagata dalla RAI, società quasi
totalmente in mano pubblica, è stata versata nelle casse erariali, cioè
dello stesso azionista.
Nel richiamare quanto affermato nella
decisione n. 29/QM/96 delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha concluso per l’assoluzione
dei suoi assistiti.
L’avv. Mirabile, difensore dei sigg.
URBANI e STADERINI ha invece contestato la dichiarata chiarezza della
normativa applicabile e applicata, la cui incertezza interpretativa sarebbe
dimostrata anche dalla spaccatura verificatasi in senso all’Autorità
Garante intorno all’ipotesi di irrogare o meno una sanzione.
La stessa difficoltà sarebbe, altresì,
testimoniata dalla divergenza dei pareri resi che inducono a ritenere, se non
altro, inesistente qualsiasi colpa grave.
Nell’esporre la sua tesi dell’esistenza,
in seno alla RAI, di due anime, una riconducibile ad azienda privata e l’altra
a società di pubblico servizio, ha negato che la sanzione sia stata pagata
con i proventi derivanti da quest’ultima attività per cui, nel ribadire l’eccezione
di nullità degli atti, formulata ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del
D.L. n. 78/2009, nel merito ha concluso per il rigetto della pretesa attrice.
L’avv. Sanino, in difesa dei convenuti
CATTANEO, SINISCALCO, GUARISO e CARIDI ha
confermato la difficoltà dell’esatta applicazione della normativa
per cui, a suo avviso, la richiesta di pareri, richiesti dai
consiglieri, dimostrerebbe l’assoluta mancanza di colpa grave.
Ha concluso per l’assoluzione di tutti i
suoi assistiti, ivi compresi i dirigenti della SIAE che, per la modesta
incidenza della partecipazione azionaria non potevano far altro che seguire le
indicazioni dell’azionista di maggioranza, essendo peraltro ininfluente il
loro voto.
L’avv. Montanaro, patrono del convenuto
SINISCALCO, ha negato qualsiasi responsabilità amministrativa del suo
assistito, anche alla luce del provvedimento a contenuto sostanzialmente
assolutorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Ribadita la tesi che i requisiti personali
e professionali del nominando Direttore Generale dovevano essere verificati
dal Consiglio di Amministrazione e che l’intesa espressa dal ministro aveva
una valenza squisitamente politica, ha negato sussistere i presupposti per un’affermazione
di responsabilità, anche sotto il profilo dell’inesistenza di un danno
erariale, per cui ha concluso per l’assoluzione del dott. SINISCALCO.
L’avv. Astorri, per GUARISO e CARIDI, si
è associato alle considerazioni svolte dall’avv. Sanino, chiedendo l’assoluzione
dei dirigenti SIAE.
L’avv. Varone, difensore di GRILLI, nel
riferire che sull’ordinanza di nullità n. 470/2010 di questa Sezione pende
giudizio di appello, ha escluso che il dott. GRILLI possa essere chiamato a
risarcire il contestato danno in quanto avrebbe attuato una chiara
disposizione del Ministro SINISCALCO, il quale avrebbe operato una scelta
squisitamente politica.
Nel criticare la Procura contabile per
aver condiviso in toto una ricostruzione del dott. Scannapieco, diretto
superiore della dott.ssa Vitolo, che ha partecipato all’assemblea dei soci
in nome e per conto del MEF, ha ribadito che l’indicazione della persona del
dott. MEOCCI aveva origine e
natura esclusivamente politica e che una eventuale responsabilità nella
scelta del Direttore Generale andrebbe ricercata in seno al Consiglio di
Amministrazione della RAI.
Ha concluso chiedendo l’assoluzione del
dott. GRILLI.
L’avv. Terracciano, patrono del dott.
CAPUTI, ha preliminarmente opinato sulla condivisibilità della soluzione del
regolamento di giurisdizione, richiamando l’avviso contrario del P.G. della
Cassazione.
Ha negato, sulla base dello svolgimento
dei fatti, qualsiasi responsabilità del suo assistito, il cui ufficio avrebbe
solo reso un parere nel quale si individuava il potere di verifica dei
requisiti in capo al Consiglio di Amministrazione della RAI. Non avendo
fornito alcun apporto causale alla determinazione di nomina, ha chiesto che il
suo assistito venga mandato assolto da ogni addebito.
L’avv. Esposito, per Rubens ESPOSITO ha
ribadito la propria eccezione di nullità degli atti e dubitato dell’equiparazione
della RAI ad una Pubblica Amministrazione, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione.
Nell’evidenziare come l’avv. ESPOSITO
non abbia mai rivestito funzione diversa da quella consulenziale, né aveva
potere di nominare consulenti esterni, ha ribadito come il suo assistito non
possa essere condannato a risarcire un danno eventualmente prodotto da altri.
Quanto alla sanzione aggiuntiva ha
confermato che il provvedimento di irrogazione è tuttora sub
iudice e come la sanzione principale non abbia caratteristica di danno
perché il movimento di denaro sarebbe rimasto all’interno della finanza
pubblica.
Ha chiesto che il suo assistito sia
mandato assolto da ogni addebito.
L’avv. Medugno, difensore del dott.
MEOCCI, nel ricordare che l’ex Direttore Generale della RAI è stato anche
sanzionato individualmente, ha sottolineato la difformità dei pareri resi a
conferma, quindi, della necessità della loro acquisizione; la qual cosa
escluderebbe ogni ipotesi di colpa grave.
Ha concluso per l’assoluzione del suo
difeso.
Il P.M. ha brevemente replicato,
confermando le richieste formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ obbligo del Collegio, ai sensi dell’art. 276 c.p.c, esaminare e
delibare in ordine alle eccezioni e istanze incidenti sulla validità del
giudizio introdotto dalla Procura erariale prima di poter procedere ad una
valutazione, nel merito, della domanda attrice.
In
primo luogo e in via assolutamente pregiudiziale il Collegio afferma la
giurisdizione di questa Corte nella materia relativa alla cognizione di
fattispecie di responsabilità amministrative addebitate ad amministratori e
dipendenti della RAI.
La
difesa dell’avv. Esposito ripropone in questa sede argomentazioni già
ampiamente trattate in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e
ritenute infondate dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua ordinanza n.
27092/2009.
Ciò
posto il Collegio, nel ribadire la sua adesione all’approccio sistematico
enunciato da quei giudici, osserva che la difesa non sembra cogliere un punto
rilevante e dirimente, allorché si attarda a manifestare il proprio
convincimento che la RAI sarebbe una società per azioni di diritto privato
“speciale”, strutturata come impresa operante in un mercato
concorrenziale. E questo sarebbe, in sintesi, sufficiente a sottrarla alla
giurisdizione di questa Corte, nella materia de qua, opinando che una diversa
interpretazione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli
artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.
Invero,
la Rai, ancorché società per azioni, a differenza di altre società
partecipate dallo Stato, ha evidenti e non contestabili peculiarità che la
fanno definire sul piano sostanziale e malgrado la veste formale, pur con
innegabili particolarità, quale “ente assimilabile ad una amministrazione
pubblica”.
La
possibilità di operare sul mercato concorrenziale non può, ad avviso del
Collegio, essere ritenuto elemento discriminante di natura tale da far venir
meno l’interesse, anch’esso costituzionalmente garantito, ad un’amministrazione
efficiente ed efficace, così da mandare esenti i suoi amministratori, che
operano con capitale pubblico, da quella responsabilità amministrativa che
astringe tutti i pubblici agenti.
Né,
a tanto, vale il richiamo alla disciplina di cui all’art. 2449 c.c. e 2451
c.c..
L’art.
2449 c.c., unica norma che il codice civile dedica, attualmente, al fenomeno
della partecipazione di enti pubblici al capitale di società per azioni (se
si eccettua il riferimento all'"azionista pubblico" contenuto nell'art.
2414 bis) si muove (anche nella sua attuale formulazione) nel
contesto della ritenuta volontà del Legislatore di assoggettare le società a
partecipazione pubblica al diritto societario comune.
Quanto
detto, però, non pone preclusioni al riconoscimento, come avvertito dalla
dottrina più avveduta, della natura pubblica di
quelle compagini sociali che, oltre a presentare deviazioni strutturali
rispetto al toponimo società per azioni, sono sottoposte al potere
di direzione di organi pubblici, con la conseguenza che si è ritenuto
che sino a quando lo Stato conservi la maggioranza azionaria delle società
derivate dalla trasformazione di ex enti
pubblici, queste rimangono soggette al controllo della Corte dei conti (C.
Cost. 28.12.1993, n. 466).
Il
limite esterno della giurisdizione della Corte dei conti è stato, poi,
individuato dal Legislatore, in materia societaria, nell’art. 16 bis del
D.L. n. 248/2007 e, su questa linea, soprattutto la giurisprudenza
amministrativa, ponendo in evidenza diversi fattori, quali il perseguimento di
finalità pubblicistiche, la specialità della disciplina, la notevole
compressione dell'autonomia funzionale degli organi societari, ha riconosciuto
natura
sostanzialmente pubblica alle
società per azioni derivate dal processo di privatizzazione formale (C. St.,
Sez. IV, 30.1.2006, n. 308; C. St., Sez. VI, 17.9.2002, n. 4711; C. St., Sez. VI, 5.3.2002, n. 1303; C. St., Sez. VI, 2.3.2001, n. 1206), con
conseguente adozione delle procedure di evidenza pubblica nella scelta dei
contraenti e nell'affidamento degli appalti (Cons.
St., Sez. VI, 20.5.1995, n. 498) o sottoposizione alla disciplina
dell'accesso documentale (Cons.
St., ad. plen., 5.9.2005, n. 5; Cons.
St., Sez. VI, 24.5.2002, n. 2855).
Peraltro,
sempre la dottrina più accorta, ha riconosciuto, allorché la maggioranza o
totalità del capitale sia in mano pubblica, che l’interesse perseguito
dalla società diviene una componente del più generale interesse sociale, con
conseguente compressione di quello squisitamente lucrativo.
L’art.
2449 c.c., pur costituendo una norma speciale nel più generale panorama
ordinamentale delle società per azioni, nulla innova circa la natura pubblica
o privata della società ma regola, anche sulla base della disciplina
comunitaria, le modalità di nomina degli amministratori, incombenza che può
avvenire anche al di fuori del contesto assembleare, proprio per la tipicità
(o atipicità) della compagine sociale.
Lo
stesso deve dirsi per l’invocato art. 49 del D. Lgs. n. 177/2005
che se prevede che la RAI è assoggettata alla disciplina delle
società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione,
afferma la sussistenza di due importanti elementi identificativi dell’attrazione
nell’alveo pubblico della stessa società (e della conseguente giurisdizione
per le ipotesi di responsabilità amministrativa): l’essere titolare di una
concessione esclusiva (comma 1) e il dover garantire “il corretto
adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale”
(comma 3).
Ora,
sia l’ordinanza n. 27092/2009 che la sentenza n. 26806/2009 della Suprema
Corte di Cassazione, con assoluta coerenza, ribadiscono che il discrimine
della giurisdizione deve essere rinvenuto non in un fatto puramente
nominalistico (pubblico o privato) ma attraverso un approccio sostanzialistico
che poggia su “un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle
funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate” (sent.
n. 26806/09), cosicché lo svolgimento di un servizio pubblico non può non
essere elemento funzionale al perseguimento di finalità di interesse
generale, con affermazione della giurisdizione di questa Corte.
Sulla
stessa linea si muove l’ordinanza n. 27092/09 della Suprema Corte,
contestata dalla difesa ma che, ad avviso di questo Collegio, come detto,
coerentemente enuclea fattori indicativi di una rilevanza pubblicistica dell’attività
societaria espletata, con indubbio riflesso sulla configurabilità della
giurisdizione contabile.
Né,
ad avviso del Collegio questo implica perplessità circa la costituzionalità
del quadro normativo che, in armonia, con quanto detto, assicura il
conseguimento dell’interesse generale acché il servizio radiotelevisivo sia
svolto nel rispetto sia dei canoni costituzionali di libera iniziativa
economica sia della tutela degli amministratori nel rispetto delle
peculiarità della società a loro affidata.
Nessun
vulnus si appalesa nell’ordito normativo ai valori costituzionali, sicché
la questione di illegittimità costituzionale (anche alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 466/93) appare manifestamente infondata e tale
dev’essere dichiarata.
Alla
luce della perseguita funzione pubblica della Rai, ancorché assoggettata ad
un regime di libera concorrenzialità, va riaffermata la giurisdizione
contabile in ipotesi di responsabilità amministrativa dei suoi amministratori
o dipendenti.
Le
difese dei convenuti hanno poi, in primo luogo, chiesto che venisse dichiarata
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. in quanto lo
stesso non sarebbe stato riassunto nei confronti di un litisconsorte
necessario (la RAI).
In udienza è stata rigettata l’istanza in tal senso proposta, con
provvedimento ad hoc del Collegio per cui, in questa sede, non può che farsi
rinvio a tale decisione.
E’ stata chiesta, poi, la declaratoria di nullità degli atti
istruttori e processuali, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n.
78/2009 e successiva norma di conversione in legge e modifiche ritenendo che
la declaratoria di nullità, pronunciata con ordinanza n. 470/2010,
relativa al danno all’immagine, non possa che riverberare i suoi
effetti su tutti gli atti compiuti nello stesso procedimento.
La richiesta non può essere condivisa sulla base del centrale assunto
che la domanda della Procura si presenta articolata su una pluralità di
addebiti, astretti tra loro solo da un vincolo di colleganza fattuale e non da
un nesso di stretta dipendenza sul piano giuridico.
Su tale piano gli addebiti mantengono una loro autonomia, riferendosi a
fattispecie distinte che, seppur temporalmente contigue, appaiono connotate da
comportamenti materiali, da manifestazioni di volontà e da valori
negativamente incidenti sulle finanze dell’Azienda, tra loro separati, che
non possono essere, riduttivamente, assemblati in un’ottica unitaria, avente
riflessi reciproci e di immediata influenza.
Del pari non può essere condivisa l’eccezione formulata dalla difesa
dell’avv. ESPOSITO circa la nullità/inammissibilità dell’atto di
citazione in quanto depositato nella segreteria della Sezione prima della
scadenza del termine di proporre deduzioni, previsto dallo stesso invito a
dedurre.
La difesa richiama la giurisprudenza di queste Sezioni Riunite (cfr
SS.RR. n. 1/2005/QM secondo la quale, in caso di pluralità di invitati, tutti
destinatari di contestuale invito a dedurre, il termine per depositare l’atto
di citazione decorre dalla notifica dell’ultimo invito, in questo caso
quello notificato alla RAI S.p.a. (18 novembre 2007).
Ne conseguirebbe una lesione del diritto di difesa che renderebbe nullo
o inammissibile l’atto di citazione.
La doglianza poggia, però, su due presupposti che, ad avviso del
Collegio, sono errati e fuorvianti.
Il primo è che, per regola generale del processo, una parte non può
che tutelare proprie posizioni personali (art. 24 Cost. e art. 81 c.p.c.),
ovvero domandare tutela per quei diritti che si affermano come propri e non
per posizioni soggettive afferenti altri., salvi – ovviamente - i casi di
consentita rappresentanza processuale.
La seconda è che, atteso che la citazione è stata effettivamente
depositata il 7 dicembre 2007, non vi è alcun invitato formale (poi convenuto
in giudizio) a cui sia stato leso il diritto ad una corretta ed esaustiva
difesa.
Depone, in questo senso, l’invito a dedurre inviato alla RAI s.p.a.,
nella parte in cui indica che l’invito viene inviato “nella
qualità di soggetto eventualmente da coinvolgere in azioni diverse da quella
risarcitoria (nelle quali riveste la qualità di danneggiato)”.
La formula usata è sintomatica di una posizione istruttoria e
processuale sicuramente diversa e posta su piani distinti rispetto a quella
dei formali invitati (o convenuti), ove la notifica dell’atto si atteggia a
partecipazione dell’esistenza di una pluralità di fattispecie dannose di
fronte alle quali – ove consentito da regole di giurisdizione – la
RAI potrebbe agire autonomamente oppure, in questa procedura, in posizione di
interveniente adesivo dipendente.
Di vero vi è che tutti i convenuti, ritenuti responsabili di addebito
erariale, sono stati messi nella condizione di potersi efficacemente e
tempestivamente difendere, con pieno rispetto dei termini procedurali imposti
dall’art 5 del D.L. n. 453/93.
Né può dirsi, come eccepito dalla difesa del prof. URBANI e dell’avv.
ESPOSITO, che lo stesso atto di citazione sarebbe nullo o inammissibile
perché il P.M. non avrebbe dato contezza, nel suo atto introduttivo, delle
deduzioni presentate dagli interessati.
Ora, come è noto, i vizi della citazione, che comportano la sanzione
della nullità o inammissibilità dell’atto di citazione, non sono e non
possono essere figure sintomatiche, di creazione giurisprudenziale, in base
alle quali “percepire” se l’atto abbia o meno i crismi di validità ed
efficacia.
I vizi della citazione che conducono ad un riconoscimento della sua
(in)sanabilità sono espressamente previsti sia dal R.D. n. 1038/33 che dall’art.
164 c.p.c. (in relazione ai contenuti previsti dal precedente art. 163 c.p.c)
e la loro elencazione non può essere arricchita da elementi retorici che,
attraverso una adiectio linguistica,
consentano un ampliamento delle fattispecie vizianti.
Ora, nell’atto di citazione si è dato atto che i convenuti hanno
presentato le loro deduzioni e, con altrettanta chiarezza, si è –esplicitamente-
riportata la valutazione del P.M. circa la loro inidoneità a superare le
contestazioni partecipate con l’atto istruttorio.
Non vi è norma alcuna che imponga al P.M. di ribattere puntualmente le
considerazioni di parte avversa ma vi è, da parte sua, solo la necessità di
indicare, con chiarezza espositiva e sufficiente esaustività motivazionale,
gli addebiti formulati e le ragioni dell’antigiuridicità dei comportamenti
ipoteticamente tenuti e forieri di danno erariale.
E’ il dibattimento la sede in cui ognuna delle parti può, in un
effettivo contraddittorio, esporre al Giudice le proprie posizioni e le
proprie articolate ragioni, senza che questo diritto possa dirsi vulnerato
dalla mancata, preventiva valutazione su di esse del P.M. poiché il giudizio
sui fatti e sulle prove addotte spetta al Collegio e non ad altri.
Lo stesso esito ha l’eccezione relativa alla nullità dell’atto di
citazione per genericità della domanda e mancanza di idonea prova, avanzata
dalle difese.
In disparte il fatto che la domanda non adeguatamente supportata da
prove si risolve in una pronuncia di reiezione della domanda stessa, atteso
che spetta all’attore supportare la propria pretesa con idoneo e congruo
materiale probatorio - con la conseguenza che invocare la nullità della
citazione per difetto assoluto di prova significa proporre un rimedio
improprio in quanto l’art. 163 c.p.c., qualora lo si voglia richiamare ai
sensi dell’at. 26 del R.D. n. 1038/33, al n. 5 chiede l’”indicazione
specifica” dei mezzi di prova, non la loro validità e idoneità a
supportare la fondatezza della domanda attrice - l’eccezione per genericità
è sicuramente infondata.
La citazione in esame espone invero, con analiticità e puntualità, i
fatti e gli elementi di diritto che sono alla base della richiesta di condanna
dei convenuti sicché apodittica e contraddittoria appare la doglianza, sia
perché è sicuramente rispettato il canone - imposto all’attore - di
esaustiva narrazione degli addebiti e l’indicazione del soggetto contro il
quale si chiede la pronuncia del giudice, sia perché proprio da tale
esaustiva esposizione la difesa ha tratto, copiosamente, elementi per
contraddire, in fatto e in diritto, la tesi del P.M..
Uguale riscontro deve avere la lamentata diversità di contenuto tra
invito a dedurre e citazione poiché “non
è necessario che tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione esista una totale
corrispondenza essendo sufficiente che l'invito offra al destinatario
un quadro dettagliato degli elementi di fatto in relazione ai quali il
procuratore regionale ritiene sussistente la sua responsabilità
amministrativa” (C. Conti Sicilia Sez. App. Sent., 2/4/2008, n. 122).
Risolte, nel senso che precede, le eccezioni poste dalle difese, il
Collegio procede, ora, ad esaminare la domanda attrice, nel merito, seguendo
la scansione dei comportamenti addebitati, come descritta in citazione.
Fattispecie
ritenute dannose
A) Nomina del dott. MEOCCI alla carica di
direttore generale della RAI, disposta d’intesa con l’azionista (MEF e
SIAE, dichiarata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
contraria all’art. 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e
sanzionata con una pena pecuniaria pari ad euro 14.379.307,00
La Procura Regionale
ha chiesto, per l’addebito descritto, la condanna dei convenuti BIANCHI
CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e URBANI, quali componenti del Consiglio
di Amministrazione della RAI, che deliberarono la nomina del dott. MEOCCI a
Direttore Generale; dei convenuti SINISCALCO GRILLI e CAPUTI, Ministro il
primo e dirigenti, gli altri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nonché dei convenuti GUARISO e CARIDI quali dirigenti della SIAE che, quali
rappresentanti dell’azionista, concorsero, con la loro intesa, alla nomina
suddetta.
Il requirente descrive, con puntigliosa analiticità, la cronologia dei
contatti, delle riunioni e delle determinazioni assunte tra il 4 ed il 5
agosto 2005 che ebbero, come risultato finale, la nomina del dott. MEOCCI a
direttore generale.
Tale decisione del Consiglio, assunta d’intesa con l’azionista,
venne preceduta da una frenetica (lo si desume chiaramente dagli atti)
acquisizione di pareri legali sulla legittimità della nomina di un componente
dell’AGCOM, cessato dalla carica
da un periodo di tempo inferiore (circa quattro mesi) al minimo previsto dalla
norma (quattro anni) e posto in relazione al doveroso reintegro dello stesso
MEOCCI in azienda, alla luce del pregresso rapporto di impiego esistente.
La difesa dei convenuti ha prospettato una quasi unanimità di pareri
favorevoli alla nomina, con l’eccezione di quello fornito dal prof. PACE
mentre la Procura ritiene che il segno dei pareri vada equamente diviso tra
favorevoli e contrari.
E allora non appare inutile esaminare, seppur in maniera sintetica, i
pareri redatti dai professionisti di chiara fama consultati.
a) il parere del prof. Pace, esclude, in radice, l’applicabilità
alla fattispecie, della garanzia connessa al principio posto dall’art. 51
Cost. e, comunque, afferma la piena applicabilità del divieto posto dall’art.
2, comma 9 della legge n. 481/95, sottolineando la gravità delle sanzioni
connesse al verificarsi della c.d. incompatibilità successiva. Nulla esprime
in ordine alla possibilità di nomina del MEOCCI a direttore generale (quesito
verosimilmente non sottoposto all’analisi e valutazione del docente);
b) il parere del prof. Luciani non affronta (perché evidentemente non
richiesto) la problematica relativa alla possibilità di nominare il dott.
MEOCCI quale direttore generale dell’Azienda ma solo “se un giornalista,
dipendente della RAI, eletto commissario dell’AGCOM, possa o meno riprendere
il rapporto di lavoro dipendente con la RAI una volta scaduto il mandato
presso l’AGCOM”.
La risposta data dal professionista è positiva, ritenendo pienamente
applicabile la garanzia ex art. 51 Cost, norma ritenuta non cedevole dinanzi a
eventuale norma comunitaria contraria (così è affermato nel supplemento di
parere reso il 1° agosto 2005);
c) il parere dell’avv. Malinconico, richiesto su entrambe le
problematiche suindicate, è nel senso che, cessata la causa d’incompatibilità,
il rapporto di lavoro si riespande e, in tale contesto, non vi sarebbero
motivi ostativi acché il soggetto interessato, reinserito in Azienda, possa
essere chiamato a svolgere qualsiasi incarico o funzione, ivi compreso quello
di direttore generale;
d) il parere dell’avv. Ripa di Meana è contrario alla nomina del
MEOCCI a direttore generale della RAI ritenendo, sulla base di un’analisi
del contesto normativo e funzionale dei componenti dell’AGCOM, che al
termine dell’incarico, svolto in posizione di aspettativa da parte del
dipendente, egli possa riprendere il proprio rapporto d’impiego “come se
il rapporto di lavoro non avesse subìto sospensioni, senza alcun privilegio
ulteriore” ma anche che la nomina dello stesso soggetto a direttore generale
dell’Azienda comporta “l’instaurazione di un nuovo rapporto diverso ed
autonomo dal precedente”.
La conseguenza che il professionista ne trae, anche sulla base del
parere reso dal Consiglio di Stato (n. 3314/2003), è che il “nuovo
contratto di lavoro dovrebbe essere considerato ab origine in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 9,
della legge n. 481 del
1995”
.
A tale conclusione, peraltro, accede l’avvertimento che “data la
consapevolezza, da parte degli amministratori, del potenziale danno economico
per la società conseguente l’adozione di una deliberazione potenzialmente
lesiva per violazione del divieto ricordato, in sede di controllo sulla RAI
S.p.A. la Corte dei conti potrebbe configurare come danno erariale quello
determinatosi a seguito dell’applicazione di sanzioni conseguenti l’approvazione
di una delibera in violazione del suddetto divieto”.
Acquisiti tali pareri, seppur resi in pochissimi giorni, il Consiglio
di Amministrazione della RAI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n.
206 del 25 giugno 1993 e dell’art. 29 dello Statuto, doveva procedere alla
nomina del direttore generale, “d’intesa” con l’assemblea dei soci.
L’argomento venne posto al punto 6) dell’ordine del giorno della
seduta del 4 agosto 2005, delle cui determinazioni fa fede il verbale del
notaio Ragnisco di Roma, e, dopo una richiesta pregiudiziale di rinvio posta
dal consigliere CURZI, avversata dai consiglieri STADERINI, URBANI, PETRONI,
MALGIERI e BIANCHI CLERICI e delucidazioni sulla procedura fornite dall’avv.
ESPOSITO, si procedette alla votazione (con scrutinio segreto) sulle
candidature di Flavio CATTANEO, Giancarlo LEONE e Alfredo MEOCCI, conclusasi
con 5 voti in favore di quest’ultimo.
Ragion per cui. “il Consiglio esprime l’intendimento di nominare il
dott. Alfredo MEOCCI alla carica di Direttore Generale della RAI”,
intendimento da partecipare agli azionisti, la cui assemblea era già stata
convocata per le ore 15.00 dello stesso giorno.
Alle ore 18,20 la seduta riprendeva con la comunicazione del Presidente
che l’assemblea degli azionisti (ai quali erano stati trasmessi i pareri
legali sopra citati) aveva espresso l’intesa sul nome del MEOCCI con la
precisazione che “la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la
nomina, rimane, come di consueto di competenza del Consiglio di
Amministrazione”, seguita dall’osservazione del consigliere MALGIERI che
“in assenza di adeguata copertura assicurativa non è opportuno procedere
alla nomina del Direttore Generale”.
Al fine di superare le perplessità, il Presidente Petruccioli riferiva
di aver avuto contatti con l’Azionista (da intendersi inequivocabilmente,
anche per quanto si dirà, il ministro SINISCALCO, che aveva espresso, tra l’altro,
la sua disponibilità ad una sottoscrizione della polizza assicurativa anche a
copertura di comportamenti connotati da colpa grave), rappresentandogli la
possibilità di una nuova convocazione dell’Assemblea dei soci e di aver
acquisito, in tal senso, la “disponibilità” del delegato dell’azionista
di maggioranza e della SIAE.
Dopo una sospensione, il Presidente Petruccioli riferiva che “a
seguito dei contatti intercorsi con l’Azionista, questi si è detto
disponibile a rivedere le proprie posizioni, delegando il dott. Scannapieco a
rappresentarlo in sede assembleare”.
Lo stesso Presidente, “preso atto della deliberazione assunta dall’Assemblea,
che aveva escluso il riferimento alla responsabilità di verifica da parte del
Consiglio dei requisiti di compatibilità del candidato alla carica di
Direttore Generale, propone di procedere alla nomina del Direttore Generale”
ma, essendosi il presidente del Collegio sindacale riservato di convocare un’apposita
riunione dell’organo collegiale, alla luce dei pareri legali acquisiti, “in
considerazione della funzione consultiva e di controllo espletata dallo stesso
Collegio”, per “fornire agli Amministratori il proprio parere sulla
correttezza delle procedure di nomina del Direttore Generale”, la riunione
venne rinviata al giorno successivo.
Nel corso di quest’ultima venne letto il parere del Collegio
Sindacale, puntualmente riportato nel verbale redatto dal notaio Ragnisco, nel
quale, in sintesi, si afferma che la procedura, seguita dal Consiglio e dall’Assemblea,
si dimostrava immune da rilievi ma che permanevano dubbi nel merito della
scelta effettuata, dubbi che, su richiesta di chiarimento da parte del
consigliere PETRONI, andavano riferiti, secondo il presidente del Collegio
sindacale, all’esistenza di quattro pareri legali non concordanti fra loro.
Al termine del dibattito, centrato proprio sulla legittimità della
nomina, alla luce dei contrastanti pareri legali acquisiti, - e nel quale il
Presidente Petruccioli, dichiarando di aver verbalmente richiesto a persone di
sua fiducia ulteriori lumi, sospendeva il proprio voto favorevole
precedentemente annunciato - venne approvata la nomina del dott. MEOCCI con il
voto favorevole dei consiglieri BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI
e URBANI.
Quanto precede, però, deve essere apprezzato in sinergica cognizione
con il concomitante comportamento dell’azionista e delle decisioni assunte
in sede assembleare.
All’assemblea del 4 agosto 2005, iniziata alle ore 17,35, riunitasi
– per l’argomento che ci occupa – in forma totalitaria, venne deciso di
manifestare la rituale “intesa” dell’Azionista (ovvero del MEF e della
SIAE). Tale “intesa” venne esplicitata in una dichiarazione letta a
verbale dalla dott.ssa Vitolo, dirigente della Direzione Generale Finanza e
Privatizzazioni del MEF, di cui era rappresentante in quella sede, nella
quale, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si
esprimeva il proprio consenso alla nomina del dott. MEOCCI, con la
precisazione che “la verifica del possesso dei requisiti per la nomina,
rimane, come di consueto di competenza del Consiglio di Amministrazione”.
Sintomatico è che la discussione che precede, unitamente a quella
riguardante l’altro argomento – questo già all’ordine del giorno –
della copertura assicurativa, si è svolta e conclusa in soli quindici minuti,
come attestato dal notaio verbalizzante.
Come sopra riferito, però, la precisazione posta dal MEF sollevava le
perplessità (o forse il timore della pesante responsabilità che si andava
concretizzando in capo al Consiglio di Amministrazione) dei consiglieri RAI
che, espresse in Consiglio, inducevano a ulteriori contatti tra il Presidente
Petruccioli ed il delegato dell’azionista MEF per la convocazione immediata
di una nuova assemblea dei soci, alla quale stavolta, per il MEF, partecipava
direttamente il Direttore Generale preposto, anche, al settore
privatizzazioni, dott. Dario Scannapieco.
In quest’ultima seduta, iniziata alle ore 21.00 dello stesso 4 agosto
2005, preso atto delle osservazioni emerse in seno al Consiglio di
Amministrazione, tenutosi dalle 19,40 alle 20,50 precedenti, si esprimeva, tra
l’altro, l’intesa sulla delibera di nomina del dott. MEOCCI adottata dal
Consiglio di Amministrazione.
Rilevante, ai fini di un’esatta ricostruzione dei comportamenti
addebitati, è la precisazione chiesta, in quella sede, dal consigliere
MALGIERI al dott. Scannapieco, ovvero se il consenso alla nomina implicasse
condivisione circa la verifica dei requisiti del candidato.
La risposta del dirigente, lapidaria ma assolutamente significativa era
che si era “voluto esprimere un voto su una proposta di deliberazione” .
Questa la cronologia degli eventi e questi i comportamenti dei singoli
soggetti che a quella nomina hanno partecipato e dato il proprio consenso.
Ad avviso del Collegio non vi è difficoltà alcuna ad avvertire, nella
complessiva procedura riferita, due elementi di sicuro significato: l’estremo
“imbarazzo” che si coglie nei consiglieri di amministrazione nel portare
avanti una proposta di nomina di cui avvertono chiaramente la problematicità
(quantomeno) e la violenta forzatura procedurale, piegata ad esigenze di “politica
istituzionale” che, a fronte della complessità della vicenda, impose tempi
rapidissimi e discussioni assembleari (dove è più sentita la longa manus del potere politico) prive di qualsivoglia
approfondimento, ma suggestive solo della reale funzione di dover solo
ratificare decisioni già prese in altri contesti.
Testimonianza dell’intenso e convulso lavoro preparatorio sono sia le
dichiarazioni del presidente Petruccioli che i frenetici contatti tra lo
stesso ed il ministro SINISCALCO nonché tra questi e i suoi collaboratori
(prof. GRILLI, dott. Scannapieco, cons. Fortunato, Capo di Gabinetto, cons.
Caputi, capo dell’Ufficio Legislativo, cons. Pinto, vice Capo di Gabinetto)
riferiti, questi ultimi, dallo stesso dott. Scannapieco e dalla dott.ssa
Vitolo in una relazione preparata per il P.M. alla quale, però, il Collegio
non può attribuire sicura valenza probatoria perché proveniente dai due
soggetti che, in rappresentanza del MEF, hanno espresso la necessaria (e, in
tesi, illecita) “intesa” dell’Azionista di maggioranza.
Ciò precisato, la valutazione di questo Collegio, sui fatti narrati e
le decisioni assunte non può prescindere dal considerare come assolutamente
prevalenti gli elementi che seguono.
In primo luogo i pareri richiesti ai quattro professionisti (Pace,
Malinconico, Luciani e Ripa di Meana).
E’ assolutamente oggettivo che i documenti costituissero fondamento
più che giustificato per pervenire ad un’approfondita discussione e, caso
mai, ad ulteriori verifiche sulla
legittimità della nomina che, inutile negarlo, si voleva fortemente da parte
di taluni consiglieri di amministrazione e sulla quale l’azionista di
maggioranza concordava.
Ma, ritiene il Collegio, i pareri legali (ed anche l’avviso del
Collegio Sindacale), dapprima chiesti dal cons. CURZI e poi dagli altri, alla
fine vennero percepito come un ostacolo al perfezionamento di una granitica
volontà di nominare il dott. MEOCCI alla carica di direttore generale, in
dispregio di una norma (art. 2,
comma 9 della legge n. 481/95) che
non sembra porre soverchi problemi interpretativi.
Tuttavia, la ferma determinazione di giungere all’obiettivo posto
dalla volontà politica ha inquinato – riuscendovi però solo in parte –
le stesse richieste di pareri allorchè i quesiti posti dalla RAI, attraverso
il suo ufficio legale, appaiono contenere alcune premesse suggestive, quali l’affermazione
(aprioristica) che “la figura del direttore generale di una S.p.A. potrebbe
essere riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro” e che “la
conservazione del posto di lavoro, a seguito di aspettativa per lo svolgimento
di funzioni pubbliche elettive è garantita dall’art. 51, comma 3 della
Costituzione “ (parere richiesto all’avv. Ripa di Meana) oppure che “non
si verserebbe in un’ipotesi di costituzione ex novo di un rapporto
lavorativo ma di prosecuzione di un rapporto preesistente alla elezione
parlamentare del dott. Meocci a componente dell’AGCom” e che “il
Direttore Generale della RAI è pur sempre un dipendente della società”
(parere richiesto al prof. Pace) o, ancora e diversamente da quanto richiesto
ad altri, al prof. Luciani si è chiesto se la garanzia costituzionale di
conservazione del posto potesse intendersi come mantenimento del posto di
lavoro o impiego.
Non vi è dubbio che, capziosità o meno delle richieste, i pareri, pur
formulati in riscontro ai quesiti posti abbiano suggellato e
rafforzato, con la serietà e profondità speculativa dei professionisti, un
orientamento (e forse un convincimento già presente in taluni consiglieri)
assolutamente negativo sulla legittimità della nomina del dott. MEOCCI.
Lo testimonia, se non altro, la posizione assunta dal presidente
Petruccioli che, dopo aver assicurato il suo voto favorevole al candidato
espresso dalla maggioranza, nella votazione finale non solo si è astenuto ma
ha esplicitamente affermato il proprio disagio nel votare a favore del dott.
MEOCCI.
E non può essere privo di significato un atteggiamento del genere che,
pur non sconfessando la volontà politica che premeva, ne ha preso le distanze
in maniera inequivoca, ancorché mascherata da un comportamento e
dichiarazioni assolutamente prudenziali.
Ma tant’è, la determinazione della nomina del dott. MEOCCI a
direttore generale era a prova di qualsiasi ripensamento fondato su
argomentazioni giuridiche, trovando il suo momento di sostanziale definizione
nell’appunto, datato 4 agosto 2005 ore 15,35, inviato dal ministro
SINISCALCO al dott. GRILLI, nel quale informa il Capo Dipartimento del Tesoro
di aver espresso al presidente della RAI – una volta “appreso” dallo
stesso l’indicazione del nome del dott. MEOCCI – “la mia intesa che ti
prego di comunicare al rappresentante del Tesoro in Assemblea…”.
Da un lato, quindi, il Consiglio di Amministrazione della RAI che,
avuta conoscenza dei pareri formulati dai quattro professionisti incaricati, e
seppur con le perplessità espresse da taluni consiglieri (che hanno
esplicitato votando contro), ha varato la nomina del dott. MEOCCI sulla
spinta, ferma e risoluta, dei componenti favorevoli che, contrari a rinvii
prudenziali e (cons. STADERINI) pur
puntualizzando che esprimevano voto favorevole “nella presunzione che non
sussistessero ragioni gravi di incompatibilità, come peraltro sostenuto in
alcuni dei pareri pro veritate resi al Consiglio da autorevoli giuristi”,
hanno determinato l’adozione del provvedimento.
Dall’altro l’assemblea degli azionisti che, conscia degli stessi
dubbi ma astretta da una dipendenza funzionale con l’autorità politica, ha
manifestato la propria intesa sulla nomina del dott. MEOCCI tentando di
eludere ogni responsabilità rimettendo la verifica del possesso dei requisiti
del prescelto al Consiglio di Amministrazione.
Ma quest’escamotage, sostenuto dalle difese anche attraverso una
ricostruzione contenutistica e definitoria dell’”intesa” diversa da
quella di un’effettiva e corresponsabile decisione unitaria – come
giustamente sostenuto dalla Procura –, non ha retto nel confronto con il
Consiglio di Amministrazione che, percepito il pericolo di una traslazione del
rischio esclusivamente sui consiglieri ha preteso (e il Ministro accordato)
che l’intesa fosse priva di condizioni o puntualizzazioni.
Non può allora, ad avviso del Collegio, non ravvisarsi la piena
sussistenza di un elemento psicologico di grave colpa per una decisione
assunta in grave e totale dispregio non solo della norma ma di ogni regola di
prudenza, manifestazione di una volontà pervicacemente e supinamente adesiva
alla volontà politica.
Non è compito del Collegio affrontare una disamina sulla
professionalità del dott. MEOCCI né, alla pari di quanto osservato dal
Consiglio di Stato nella sua sentenza n. 341/2007, se la sua riassunzione sia
stata lecitamente disposta o meno e neanche, al limite, in questa sede
sottoporre a nuova ed originale valutazione la questione se la carica di
direttore generale comportava una novazione oggettiva del pregresso rapporto
di lavoro o, come considerato da uno dei giuristi interpellati, se esso
potesse o meno rappresentare una
naturale evoluzione del rapporto di lavoro già in essere.
Il punto di partenza della valutazione dell’azione dannosa
dei consiglieri e degli azionisti (così come individuati in seguito) è
rappresentato dalla sanzione irrogata dall’AGCOM a fronte dell’accertata
violazione di una norma (art. 2, comma IX della legge n. 481/95) che,
come ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione surrichiamata, stabilisce
che “per
almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle
Autorità non possono intrattenere, direttamente od indirettamente, rapporti
di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel
settore di competenza”.
La
lettera della norma nella sua ampiezza, riguarda anche il conferimento dell’incarico
di direttore generale, senza distinguere a seconda che si tratti di soggetto
già legato, o meno, da un
rapporto di lavoro con l’impresa operante nel settore.” esprimendo così, in maniera chiara, la duplice ratio di “evitare
che l’esercizio della carica sia inquinato anche solo dal sospetto di future
utilità personali, e, dall’altro, nella volontà di scongiurare l’eventualità
che la peculiare esperienza e le relazioni maturate dai componenti delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità durante lo
svolgimento dell’incarico possano essere utilizzate, dopo la cessazione dell’incarico
stesso, da imprese operanti nei rispettivi settori al fine di trarne utili e
vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità della competizione nel
mercato.”.
La riflessione di quei giudici è “che la nomina al vertice strategico aziendale assume una valenza
così spiccatamente premiale e sostanzia un’evoluzione così straordinaria
della carriera giornalistica (sui crinali
dell’inedita apicalità, della diversità funzionale,
dell’accessibilità agli esterni, della specificità del procedimento
di investitura e della profonda diversità del trattamento economico) da
concretizzare, in modo scolastico, i rischi che la norma vuole scongiurare
sotto il duplice, e più volte rammentato,
profilo del sospetto di
strumentalizzazione a monte e del rischio di sfruttamento distorsivo a valle
della veste di commissario dell’Autorità.
Posto, infatti, che la veste di giornalista non costituisce un prius
necessario e neanche omogeneo per l’accesso alla carica manageriale
verticistica (non riservata ai soli dipendenti interni), ponendosi rispetto ad
essa in un rapporto di occasionalità non necessaria, si deve infatti reputare
che la nomina a direttore generale non
assume una valenza conservativa o ripristinatoria ma riveste
quel carattere spiccatamente innovativo o premiale che sostanzia il
fondamento della norma preclusiva.”
Si può obiettare che le valutazioni del giudice amministrativo di
primo e secondo grado si pongono come elemento di apprezzamento chiaro e
dirimente solo ex post, mentre questa cognizione deve esaminare i
comportamenti facendo ricorso a strumenti di esame ex ante.
L’obiezione coglierebbe nel segno se quei consiglieri, pur privi di
adeguate cognizioni giuridiche e pur tacendo il fatto che alle riunioni del
CdA era presente l’avv. ESPOSITO, non avessero acquisito i pareri dei
giuristi sul punto.
Solo in questo caso si poteva disquisire se la norma poi violata fosse
(o meno) chiaramente e univocamente interpretabile; ma una volta che i pareri
erano stati resi (ancorché non sia provata la capziosità dell’impostazione
dei singoli quesiti), che gli stessi erano stati attentamente esaminati e
ponderati da più parti, ivi compreso il collegio sindacale (il quale, ad onor
del vero, ha fornito un avviso decisamente evanescente sotto il profilo
giuridico e sicuramente attento più che a chiarire i contorni della vicenda,
ad evitare propri coinvolgimenti in responsabilità amministrative o di altra
natura -venendo così meno alla dichiarata funzione consultiva e di controllo
espletata dallo stesso Collegio -) non vi è spazio alcuno per considerare un
ipotetico stato di buona fede o colpa lieve dei consiglieri di
amministrazione, così consci del possibile addebito da subordinare l’espressione
del loro voto al rinnovo della polizza assicurativa anche per azioni connotate
da colpa grave.
Vi erano, quindi, tutti gli elementi che giustificavano (quanto meno)
un’ulteriore riflessione da parte del Consiglio di Amministrazione,
eventualità mai presa in considerazione dalla maggioranza di loro, neanche
dopo il rifiuto della minoranza a partecipare all’assemblea degli azionisti.
Un tale pervicace,
granitico e risoluto atteggiamento integra l’elemento psicologico richiesto
per l’affermazione della responsabilità amministrativa dei consiglieri
BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI e URBANI per la nomina
illegittima, illecita del dott. MEOCCI a direttore generale della RAI e del
conseguente danno rappresentato dalla sanzione irrogata, per tale causa, dall’AGCOM.
I predetti vanno, pertanto, condannati a risarcire la RAI del danno
alla stessa causato nell’ammontare
e con le modalità di seguito precisati.
Deve essere, ora, verificata la posizione dei convenuti SINISCALCO,
GRILLI e CAPUTI ritenuti corresponsabili della decisione adottata, al pari dei
convenuti GUARISO e CARIDI.
I primi quali “rappresentanti” dell’azionista di maggioranza, MEF,
e gli altri quali rappresentanti della SIAE.
Diverse le impostazioni delle difese dei convenuti in ordine ai
comportamenti tenuti.
I difensori del ministro SINISCALCO, del dott. GRILLI, del dott. CAPUTI
dei dott.ri GUARISO e CARIDI. oppongono, pregiudizialmente ad una analisi dei
comportamenti ad ognuno addebitati, un’esegesi dommatica dell’intesa dell’azionista
che questo Collegio non reputa di poter condividere.
In particolare la difesa del prof. SINISCALCO rileva come la funzione
del Ministro , nella gestione delle partecipazioni azionarie, non sarebbe
quella di assumere atti di amministrazione attiva ma solo quella di esprimere
orientamenti ed indirizzi di carattere politico “che ispirino e coordinino l’attività
del Ministero con la più complessiva attività dell’Esecutivo.
In questa prospettiva, prosegue la difesa, il Ministro fece, nella
fattispecie, le necessarie verifiche in ambito governativo circa la scelta
effettuata dal CdA della RAI e questo perché, prosegue la stessa difesa “
un eventuale dissenso da parte dell’Assemblea degli azionisti avrebbe di
fatto rappresentato una grave crisi politico-istituzionale”.
Premessa questa tesi circa il ruolo del Ministro dell’Economia quale
figura istituzionale che non s’ingerisce nella pratica delle cose di
competenza (lasciandole agli apparati amministrativi), ovviamente in materia
di partecipazioni azionarie, ma limitandosi a fornire i suoi indirizzi
generali, si affronta il più pregnante tema della definizione, non tanto
nominalistica quanto dell’effettivo contenuto dell’intesa, prevista sia
dalla legge che dall’art. 29 dello Statuto RAI che, lungi dall’essere una
fonte legislativa (come correttamente osservato), si pone comunque come atto
fondamentale dell’organizzazione amministrativa e gestionale dell’Azienda.
Si richiama a tale fine, ma senza che questo possa essere interpretato
come offesa per gli autorevoli difensori, la natura essenziale e la
collocazione, tra le fonti, dello Statuto (ad es. negli enti locali) in ambito
amministrativo.
Si assume, in estrema sintesi, che l’intesa che si vuole, dal
legislatore, posta all’interno della norma evocata (art. 2, comma IX della
legge n. 481/1995) in una sua accezione atecnica, altro non indicherebbe che
un mero gradimento politico sul nome del designato, una mera presa d’atto,
un nulla-osta, un momento perfezionativo della decisione del CdA rappresentato
da un semplice assenso formale, un parere meramente politico.
E’ evidente lo sforzo delle difese di relegare il ruolo dell’Azionista
ai margini di una decisione che, spettando ad altri, non può che essere
recepita in toto, senza alcun potere di interlocuzione, quasi come se l’azionista
fosse muto spettatore di una rappresentazione in cui altri sono gli attori.
Così contraddicendo quello che poco prima si è affermato, ovvero che
lo stesso azionista di maggioranza, prima di divenire spettatore si è reso
autore di preventivi contatti in ambito governativo per evitare, al momento
della formalizzazione dell’intesa, di non concederla, aprendo così una
grave crisi politico-istituzionale.
Diversa è l’impostazione che viene data, allo stesso problema e nel
tentativo di fornire contenuti giuridici più favorevoli alla tesi difensiva,
nel parere reso dal prof. Montalenti, officiato dalla difesa del prof.
SINISCALCO.
Il giurista, premesse interessanti notazioni in materia di evoluzione
delle competenze assembleari, dal codice 1942 - che notoriamente si pone come
rimodulazione del previgente codice del commercio, come ci ha ricordato -,
alla più recenti riforme sulla disciplina delle società di capitali e
cooperative, introdotte con il D. Lgs. 17 genaio 2003 n. 6 (emanato in
attuazione della delega al Governo contenuta nella legge n. 366/2001,
proseguito poi con altri interventi organici contenuti nel D.Lgs. n. 37/2004),
effettua una puntuale e pregevole analisi sui poteri dell’assemblea dei soci
nelle società di capitali.
In particolare, ma in sintesi, ricorda come il potere di gestione
spetti, in via esclusiva agli amministratori mentre ai soci, in sede
assembleare, compete solo il potere di autorizzare, quando previsto dallo
statuto, determinati atti degli stessi amministratori, responsabili – in
ogni caso – degli atti compiuti.
Ricorda, altresì, come autorizzazione significhi rimozione di un
ostacolo al compimento dell’atto, senza che questo obblighi gli
amministratori a compierlo, con la conseguente irresponsabilità degli
azionisti per gli atti di concreta gestione posti in essere da quelli.
Il Collegio non ha dubbi che la RAI, poiché questo è espressamente
previsto dall’art. 20 della legge n. 112/2004, sia assoggettata allo statuto
delle società di capitali, pur con le specificità, che il prof. Montalenti
puntualmente ricorda, previste dalla medesima legge, per quanto riguarda l’organizzazione
e l’amministrazione della stessa.
Ma, in disparte ogni considerazione sull’applicabilità delle norme
generali e speciali alla RAI s.p.a, vi è da dire che l’art. 3 della legge
n. 206/93, con formulazione ripresa e fatta propria dallo Statuto (art. 29),
prevede e dispone che la nomina del direttore generale della società, di
competenza del Consiglio di Amministrazione sia fatta d’intesa
con l’assemblea dei soci.
E’ questo un dato normativo dal quale non si può prescindere.
E allora gli sforzi ermeneutici, pur indirizzati allo svuotamento della
natura dell’atto di intesa, non sembrano cogliere nel segno allorché, da un
lato, indicano tale atto come autorizzazione e dall’altro lo identificano
come nulla-osta, apparendo fuorvianti le altre allocazioni definitorie, tutte
finalizzate ad accreditare un concetto di intesa (nella manualistica associato
alle convenzioni e agli accordi amministrativi, tutti atti negoziali) svuotato
da ogni pregnante significato.
Partendo dalla definizione che lo stesso consulente di parte ammette
esistere (perché tratta dal vocabolario della lingua italiana) di “accordo
tra persone o gruppi”, e ammessa anche la più scolastica e meno elaborata
delle definizioni di autorizzazione (quale provvedimento che rimuove un
ostacolo all’esercizio di un diritto), categoria nella quale rientra il “nulla-osta”
(nihil obstat=nulla si oppone), vi è da osservare che sotto qualsiasi profilo
s’intenda l’”intesa”, essa rappresenta una manifestazione di volontà
e non una mera conoscenza o presa d’atto, che nulla aggiungono ad una
decisione già presa.
L’intesa, vuoi che sia un accordo, vuoi che sia la volontà di
consentire ad altri l’esercizio di un diritto (dopo aver valutato se tale
esercizio tuteli o meno un interesse di carattere generale o superiore)
consiste, comunque, in una libera determinazione di soggetti che, attraverso
essa, esprimono un consenso che, nella fattispecie che ci occupa, è
assolutamente necessario alla nomina stessa e
che, come ammette la difesa, consegue (non in posizione collaterale ma quale
diretto prodotto) alla proposta promossa dal Presidente della RAI che,
attraverso essa, partecipa agli azionisti l’”intendimento” del Consiglio
di Amministrazione.
Diversamente opinando e qualora si volesse accedere alla tesi di un’intesa
quale strumento neutrale o pressoché ininfluente, perché mai senza di essa
dovrebbe realizzarsi una grave crisi politico istituzionale?
Il Collegio è assolutamente convinto che l’intesa sia elemento
essenziale e non accidentale della nomina (formalmente fatta dal Consiglio di
Amministrazione) e questa necessarietà, al di là delle possibili costruzioni
teoriche, è dimostrata dalla realtà fattuale, rappresentata dai frenetici
contatti prima e dopo l’assemblea degli azionisti, dalla modifica del testo
dell’intesa, dal disappunto dei consiglieri per l’inopinata condizione
posta nel corso della prima assemblea e dalla puntigliosa e affannosa ricerca,
da parte del Ministro Siniscalco e dei suoi collaboratori, di una formula che
li mettesse al riparo da futuri (e paventati) addebiti.
Sulla base di siffatto convincimento, cioè che l’intesa è
manifestazione di volontà avente un ruolo assolutamente portante nel
procedimento di nomina del direttore generale, deve allora esaminarsi se (e in
quale misura) i convenuti rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze abbiano contributo alla illegittima determinazione del Consiglio di
Amministrazione.
Non si tratta, come è ovvio, di una condotta assolutamente omogenea e
assimilabile a quella di un organo collegiale ove ogni posizione trova poi
allocazione finalistica nella decisione ultima ma di atti e comportamenti che,
con distinta efficacia causale, hanno influito in maniera autonoma alla
volontà espressa, come in questa fattispecie, nel rendere o meno un’intesa.
E allora, in primo luogo, deve essere dato rilievo alla condotta del
ministro SINISCALCO, di colui, cioè, che al vertice politico dell’Amministrazione
ha manifestato (anche se non in prima persona ma attraverso i suoi delegati
Vitolo e Scannapieco) il proprio consenso alla nomina del dott. MEOCCI.
Non può accedersi alla costruzione funzionale offerta dalla difesa
circa un’incidenza, nell’assunzione delle decisioni che coinvolgono il
Ministero, puramente di indirizzo, impulso o coordinamento senza diretta
partecipazione attiva.
Anche a voler lasciare in disparte quello che è patrimonio di
conoscenza di tutti coloro che hanno esperienza di Pubblica
Amministrazione – ovvero che formalmente o informalmente tutte le
decisioni che impegnano fortemente il dicastero sono rapportate o rapportabili
al vertice politico – vi è da dire che tutta la documentazione in atti
depone, nella vicenda, per un ruolo di attore protagonista e non di comparsa
o, peggio, spettatore, del ministro SINISCALCO.
A cominciare dalle deposizioni dei suoi più stretti collaboratori:
la dott.ssa Vitolo
con una dichiarazione resa al P.M. ha dichiarato che sia lei che il dott.
Scannapieco il
4 agosto 2005
, nel corso di una riunione nello studio del ministro, manifestarono il loro
avviso contrario circa un’intesa avente solo contenuto “politico”, priva
di ogni valutazione sulla legittimità della nomina del dott. MEOCCI.
Il dott. Fortunato, Capo di Gabinetto, ha confermato l’avvenuta
riunione, presenti il dott. CAPUTI, il dott. Scannapieco,
la dott.ssa Vitolo
, forse il dott. GRILLI, e il dott. Pinto, nella quale si “addivenne alla
soluzione di far manifestare in sede assembleare…la prevista intesa nell’intendimento
che questa non consistesse in un atto di codecisione bensì meramente in un
atto di gradimento della persona sulla quale,come detto, il Ministero non
aveva alcunché da dire”.
Lo stesso ha affermato, sostanzialmente, il dott. GRILLI, Capo
Dipartimento, che provvide, su espressa ed esplicita disposizione del
Ministro, ad incaricare il dott. Scannapieco e
la dott.ssa Vitolo
di redigere la dichiarazione d’intesa sulla base delle indicazioni fornite
dal Ministro dopo la riunione con il Capo di Gabinetto ed il Capo dell’Ufficio
Legislativo.
Dopo le rimostranze del Consiglio di Amministrazione sull’ormai noto
distinguo circa la competenza a valutare la sussistenza di motivi di
incompatibilità del dott. MEOCCI, fu lo stesso Ministro (sempre secondo
quanto riferito dal dott. GRILLI) a correggere la delega al dott. Scannapieco
per la partecipazione alla seconda assemblea.
Un particolare rilievo, ai fini della confutazione della ricostruzione
difensiva, deve essere riconosciuto alla dichiarazione del dott. CAPUTI che,
quale Capo dell’Ufficio Legislativo, venne incaricato di redigere un parere
circa la natura di atto di “gradimento politico” della manifestanda
intesa, dopo che su di essa - e non prima di essa - si era già formato il
convincimento dei partecipanti a quella riunione.
Riunione
alla quale, per stessa ammissione del ministro Siniscalco parteciparono il
Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio Legislativo e i funzionari (Scannapieco
e Vitolo) che dovevano poi rappresentare il MEF in assemblea.
A
costoro, secondo quanto affermato dal dott. Scannapieco, deve aggiungersi il
vice Capo di gabinetto.
Ma è lo stesso appunto
manoscritto del Ministro, inviato al dott. GRILLI nel primo pomeriggio del
4 agosto 2005
, a denunciare il ruolo fattivo e
determinante del Ministro nella scelta, concordata dopo intense e frenetiche
telefonate con l’allora Presidente della RAI dott. Petruccioli.
Non appare quindi sostenibile una costruzione della condotta del
ministro SINISCALCO come quella di un vertice politico che, in maniera quasi
asettica e disincantata, osserva, indirizza, coordina ma lascia ai suoi
funzionari una decisione di un tale livello.
Una simile ricostruzione, per quanto detto, non è credibile e non è
creduta dal Collegio che, quindi, ritiene il ministro SINISCALCO (malgrado
anche il parere sfavorevole informalmente resogli dal prof. Roberto PESSI)
pienamente e consapevolmente coautore della scelta del dott. MEOCCI a
direttore generale della RAI, salvo poi a mettere in atto, insieme ai suoi
collaboratori e funzionari che lo rappresentarono in assemblea, un tentativo
per sminuire il proprio ruolo, assolutamente mal costruito e inefficace.
Né ad una differente valutazione può condurre il provvedimento del
P.M. penale che questo organo giudicante – per quanto gli compete – non
condivide in alcuni suoi passaggi ricostruttivi, quali la modalità di
acquisizione dell’intesa (telefonicamente dal Presidente della RAI), la
esclusività della competenza della scelta del Direttore Generale della RAI al
CdA della società, limiti e natura dell’intesa (sovrapponibile alla tesi
del ministro), potere/dovere di verifica dei requisiti del nominando in capo
al solo CdA.
Il convincimento, ma soprattutto l’istruttoria effettuata in questa
sede depongono per l’erroneità di taluni paradigmi valutativi del P.M.
penale che ne inficiano, in radice, una positiva valutazione con
riaffermazione di tutti i motivi che, secondo il Collegio, postulano una
condanna del ministro SINISCALCO.
A diversa conclusione deve giungersi quanto alla contestata
responsabilità del dott. GRILLI e del dott. CAPUTI.
La Procura ritiene il primo corresponsabile della decisione assunta dal
Ministro SINISCALCO sulla base della sua partecipazione alle riunioni (una,
preliminare, tra il ministro ed i consiglieri Curzi ed Urbani
“sul da farsi”, pag. 27 della citazione) e poi alle successive,
nonché destinatario di alcune e-mail inviate dalla dott.ssa Vitolo e dal
dott. Scannapieco.
Ora, in disparte il fatto che il P.M. si è avvalso di una
ricostruzione dei fatti effettuata da questi ultimi dirigenti che, ad avviso
del Collegio, non possono ritenersi soggetti “terzi” ma pienamente
partecipi del procedimento di formazione dell’intesa, da loro espressamente
manifestata in sede assembleare in modo conforme alle istruzioni del ministro,
vi è da dire che la contestazione del dott. GRILLI appare fondata unicamente
sulla sua posizione di Capo Dipartimento del Tesoro, ovvero di un alto
dirigente che, per la sua collocazione funzionale “non poteva non sapere o
non essere d’accordo”.
Va detto, in primo luogo, che mentre la partecipazione ad una riunione
(tra ministro e consiglieri RAI Curzi ed Urbani) nulla rileva se dalla stessa
non scaturisca, poi, alcuna decisione, va precisato che alle riunioni del 4
agosto 2005, alle quali parteciparono sicuramente Scannapieco ed altri
dirigenti, il dott. GRILLI, - che non
sembrerebbe aver partecipato ad altre riunione (vedi audizione del dott.
Fortunato) ma, a tutto voler concedere, anche in tale ipotesi - ha solo “girato”
al dott. CAPUTI la richiesta del ministro di redigere una nota in cui si
chiedeva di verificare la sussistenza dei requisiti legali per la nomina del
Direttore Generale della RAI e, poi, trasmesso al Direttore Generale, dott.
Scannapieco, responsabile della Direzione di prima fascia in cui era insita,
tra l’altro, la direzione che si occupava delle partecipazioni azionarie, le
istruzioni del ministro.
Peraltro deve precisarsi, da parte del Collegio, che la partecipazione
ad una riunione informale, nella quale si esprimono valutazioni (anche
sbagliate, ma questo può essere affermato solo ex post) in ordine alla
compatibilità o meno del dott. MEOCCI a ricoprire la carica di Direttore
Generale della RAI, non è sufficiente a radicare una fattispecie di
responsabilità se poi la scelta non è corale ma deve essere ricondotta ad un
unico soggetto (il ministro SINISCALCO) il quale, non solo ha tenuto contatti
diretti con il Presidente ed i consiglieri di amministrazione della società
radiotelevisiva, ma ha compiuto – autonomamente - atti
di amministrazione attiva (quale, ad es. l’acquisizione di pareri ancorché
informali), determinandosi in prima persona a manifestare quell’intesa che i
dottori Scannapieco e Vitolo hanno
poi riportato in assemblea; in merito a questa manifestazione vi è da dire,
peraltro, che non risulta che i due dirigenti si siano, in nessun modo,
opposti o abbiano formalmente (ma solo timidamente anche a voler accedere alla
loro ricostruzione) disapprovato.
L’aver rivestito la carica di Capo Dipartimento, quindi, non può
essere motivo sufficiente a ritenere il dott. GRILLI corresponsabile di una
decisione che, dagli atti, non è a lui riconducibile in modo diretto e
immediato (ma che è scaturita da contatti e riunioni alle quali non è certo
che abbia partecipato e, comunque, nelle quali non sono state adottate
soluzioni collegiali).
Con ciò ponendo in secondo piano la responsabilità di soggetti, quali
il dott. Scannapieco e
la dott.ssa Vitolo
dei quali, in atti, esiste la prova di un costante e più diretto
coinvolgimento, come si evince anche dal resoconto che – non come soggetti
terzi – hanno fornito al P.M (che però ha ritenuto di definirli meri
esecutori di ordini).
Il dott. GRILLI va, quindi, assolto da ogni addebito e la stessa
affermazione assolutoria deve pronunciarsi nei confronti del dott. CAPUTI
che, quale responsabile dell’Ufficio Legislativo, ha redatto, dopo la
riunione del 4 agosto 2005, il proprio parere in modo conforme alle
indicazioni emerse nel corso di quella riunione.
E’ convincimento di questo Collegio che una ponderata contestazione
di addebito deve essere aderente, il più possibile, alle azioni concretamente
attuative di un danno erariale e, tra queste, non possono rientrare i pareri
rilasciati da chicchessia, soprattutto allorché - come in questo caso – non
si tratta tecnicamente di un parere ma di una sorta di trasposizione, in una
relazione, del dibattito giuridico svoltosi in precedenza.
Si può, ma con valutazione ex post, opinare sulla condivisibilità o
meno delle sue conclusioni ma non si può, ad avviso del Collegio, ritenere l’estensore
del “parere” corresponsabile di una decisione, riferibile esclusivamente
ad altri, e reputata dannosa per la RAI.
Diversamente, se la riunione avesse costituito il nucleo centrale del
vulnus arrecato alle finanze erariali, il P.M. avrebbe dovuto citare in
giudizio tutti i partecipanti, ma il non averlo fatto fa presumere che egli
stesso non abbia ritenuto quella riunione un fatto genetico del danno ma solo
un passaggio burocratico nell’iter decisionale del ministro.
L’affermazione della responsabilità amministrativa richiede però,
come è noto, la verificazione di azioni che, con efficacia causale o almeno
concausale, abbiano provocato il vulnus all’Erario, non la mera
partecipazione, passiva o ininfluente, a quella stessa azione.
Lo scrutinio che deve operarsi, quindi, è proprio quello relativo all’incidenza
del comportamento sulla lesione perpetrata e, nel caso di specie, non può che
ribadirsi che partecipare ad una riunione conoscitiva o prodromica ad una
decisione opure il rilascio di un avviso di tipo giuridico non può essere
sufficiente a radicare la contestazione di una responsabilità amministrativa
di tipo risarcitorio, se l’apporto che si contesta
rimane ristretto in un ambito meramente collaterale a quello
decisionale.
Il dott. CAPUTI va, pertanto, mandato assolto da ogni addebito.
Lo stesso parametro valutativo consente di poter affermare il rigetto
della domanda risarcitoria del P.M. formulata nei confronti del dott. GUARISO
e del dott. CARIDI, entrambi rappresentanti della SIAE.
Omessa ogni valutazione sul potere del primo di delegare il secondo,
essendo un atto interno la cui legittimità va verificata, semmai, in altra
sede, quello che rileva, ai fini della valutazione della loro condotta, è se
costoro abbiano, concorrendo ad esprimere l’intesa dell’azionista,
contribuito, in maniera diretta ed efficace, alla causazione del danno.
Non vi è dubbio che, in linea teorica, la loro partecipazione sia
stata essenziale alla formazione di un’assemblea totalitaria ma lo stesso
non può dirsi in merito al raggiungimento del quorum deliberativo previsto.
La partecipazione azionaria della SIAE, assolutamente minoritaria,
addirittura minimale, non poneva, oggettivamente, i due rappresentati della
SIAE nella condizione di poter efficacemente contrastare la volontà espressa
dall’azionista di maggioranza, alla quale si sono, forse supinamente,
adeguati.
Non può concordarsi, al riguardo, con quanto affermato in citazione
dal P.M., ovvero che “il loro comportamento ha avuto una enorme rilevanza
concreta poiché ha permesso di non affrontare ex professo la questione
relativa alla carenza di ostacoli legali alla nomina del dott. MEOCCI, rimasta
in ambito assembleare sempre in sottofondo”.
Quanto precede collide, infatti, con la ricostruzione degli eventi
precedenti le due assemblee, i contatti e le riunioni in sede RAI e Ministero
dell’Economia, dalle quali la SIAE è stata tenuta fuori.
Si può, quindi, affermare che un diverso contegno da parte dei
rappresentanti SIAE sarebbe stato auspicabile e che – ammessa una loro
disinformazione – una più collaborativa e fattiva partecipazione avrebbe
potuto arricchire il dibattito; non è, però, ragionevole pensare che il loro
atteggiamento abbia inibito una disamina “ex
professo”, come ritiene la Procura, poiché la semplice ricostruzione
degli eventi fatta dallo stesso requirente, sulla base della complessa
istruttoria svolta, fa propendere come scarsamente verosimile una simile
ipotesi.
Colpevole, allora, può dirsi il loro silenzio o la mancanza di un
contributo al dibattito ma, ad esser realisti, l’assemblea degli azionisti
si è tenuta in un quarto d’ora, tempo sufficiente solo a “ratificare”
una decisione già presa da parte dell’azionista di maggioranza e sulla
quale nessuna influenza avrebbe potuto significativamente operare una
manifestata perplessità o contrarietà della SIAE.
Colpevolezza che, non
concretizzando il richiesto livello di gravità, così come richiesto per l’affermazione
della responsabilità amministrativa, consente di mandare assolti da ogni
addebito il dott. Silvano GUARISO ed il dott. Domenico CARIDI.
La Procura, poi, in relazione alla nomina chiede che questa Corte
emetta una sentenza dichiarativa della nullità dei relativi atti, con
particolare riferimento al contratto stipulato con il dott. MEOCCI, relativo
al trattamento economico.
Su tale domanda è sufficiente ricordare che
la Suprema Corte
di Cassazione, con l’ordinanza n. 27092/09, ha dichiarato la giurisdizione
del giudice ordinario per cui, in merito, non vi è luogo a provvedere da
parte di questo Collegio.
B) Danno all’immagine della
RAI conseguente alla nomina del dott. MEOCCI alla carica di direttore generale
della RAI.
In ordine alla contestazione che
precede il Collegio prende atto che, con ordinanza n. 470/2010, questa Sezione
Giurisdizionale ha dichiarato, ex art. 17, comma 30 del decreto-legge
1/7/2009, n. 78, convertito in legge dalla legge 3/8/2009, n. 102, nel testo
modificato dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni
correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009”
la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali riguardanti la
contestazione riferibile ad un danno all’immagine dell’azienda causato dai
comportamenti valutati nel precedente punto A).
Ciò posto, questo Collegio non può che respingere la domanda di
condanna risarcitoria a tal fine avanzata dal requirente.
C) Acquisizione da parte della RAI di una serie di pareri aventi ad
oggetto, lato sensu, la legittimità della nomina del dott. MEOCCI alla carica
di direttore generale della RAI.
Il requirente chiede la condanna dei convenuti URBANI, PETRONI,
CATTANEO (e del consigliere CURZI, nel frattempo deceduto) al risarcimento di
complessivi €. 100.980,00 per aver illegittimamente chiesto, prima della
nomina del dott. MEOCCI a direttore generale, i noti pareri legali ai proff.
Pace e Luciani e agli avv.ti Malinconico e Ripa di Meana.
La stessa Procura
chiede poi che sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell’avv.
ESPOSITO e del dott. MEOCCI, successivamente alla nomina di questi, per aver
chiesto ulteriori pareri sulla legittimità dell’adottata decisione del CdA.
L’ammontare di questo specifico danno è pari ad
€. 322.382,50.
La Procura è dell’avviso che l’illegittimità delle richieste
trovi, innanzitutto, un proprio filo conduttore nella chiarezza della norma
scrutinata dai professionisti (art. 2, comma IX della legge n. 481/95) e,
quindi, sostanzialmente nell’inutilità dei pareri sollecitati, per
differenziare poi l’illiceità delle condotte, da una parte, in relazione
alla carenza del potere da parte di singoli consiglieri di amministrazione di
richiederli e, dall’altro, nello sviamento dello stesso da parte dell’arch.
CATTANEO che avrebbe avallato una richiesta illegittima, spinto dal suo
interesse egoistico alla riconferma (pareri preventivi).
La stessa illiceità vizierebbe poi le richieste di parere agli avv.ti
Dell’Olio, Sticchi Damiani, De Vergottini, Ruffolo, Punzi e Di Porto,
Bertolissi, Ronco, Roversi Monaco e Caranta, tutte successive all’avventa
nomina del dott. MEOCCI.
In relazione a queste ultime la Procura ritiene che esse non possano
punto giustificarsi proprio perché surrettiziamente avanzate allo scopo di
crearsi uno “scudo” per fronteggiare eventuali (e temute) contestazioni
anche penali (il parere richiesto al prof. Ronco è proprio in questi
termini).
Su tutte, poi, impinge la genetica illiceità che astringe le
consulenze richieste al di fuori degli stretti parametri legali di cui all’art.
7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
Il Collegio, a tal riguardo, ritiene che debba operarsi una netta
distinzione.
Riaffermata la convinzione che esulano dal procedimento giustiziale
valutazioni ex post e, quindi, che affermazioni del tipo “la norma era
chiara” oppure che “non vi era
necessità di acquisire pareri” non possono trovare ingresso, proprio
perché postulati di vicende giudiziarie celebratesi successivamente agli
eventi in esame (e frutto di ponderate, prolungate e diversificate cognizioni
che non possono poi essere riportate in un diverso procedimento annotandole
come traguardi ermeneutici di facile approdo), deve considerarsi quanto segue.
L’impostazione data dalla Procura, ovvero di suddividere le richieste
di pareri in due fasi, una “preventiva” e l’altra “successiva” alla
nomina del dott. MEOCCI trova la condivisione di questo Collegio.
La ragione di questa condivisione riposa, però, sul motivo che alla
luce dell’importanza della proposta da fare all’azionista e nella
considerazione che il soggetto su cui si andavano accentrando le preferenze
“politiche” presentava problemi in ordine alla sua giuridica
compatibilità, l’acquisizione
di pareri esterni “preventivi”appare giustificata.
Premesso che non si è d’accordo sulla considerazione di ordine
generale che rinviene un motivo d’illegittimità nella presenza di un
ufficio legale aziendale, il Collegio non è neanche d’accordo
con la prospettazione attorea dell’inidoneità di singoli consiglieri
a richiedere pareri.
Quanto al primo profilo vi è da dire che non può essere sufficiente
affermare che l’Ufficio Affari Legali della RAI poteva contare su ben 18
professionisti per concludere, senz’altro argomentare, che i
pareri potevano ben essere resi all’interno dell’azienda stessa.
Al di là di intuibili motivi di delicatezza ed opportunità, nonché
commistione di interessi sempre possibili, potenzialmente vizianti la
genuinità degli stessi pareri, vi è da osservare che non è stato vagliato
il carico di lavoro gravante su detto ufficio, messo in luce dalla difesa dell’avv.
ESPOSITO, nonché la ripartizione degli affari tra i vari legali, ma si è
preso in considerazione, assiomaticamente, solo l’organico degli avvocati
presenti per concludere che il parere poteva trovare scaturigine all’interno
della RAI.
Il Collegio reputa, invece, che l’acquisizione di pareri “preventivi”,
nella vicenda che ci occupa, ad opera di professionisti esterni, sia stata
giustificata dalla problematicità della materia, diversa da una piana e
semplice applicabilità dell’art. 2, comma 9 della legge n. 481/95,
rappresentata dalla opportunità di chiarire, in modo puntuale, la
sua interrelazione con la garanzia posta dall’art. 51 della Costituzione e,
quindi, con la possibile lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
E’ vero che le richieste non sono state tutte formulate omogeneamente
ma anzi, come evidenziato, talune paiono contenere possibili input per soluzioni “gradite” a questa o a quella componente
consiliare, ma questa è una supposizione che, quale remora metagiuridica,
nulla incide sulla valutazione giuridica di giustificabilità delle
acquisizioni.
Né vizio autonomo costituisce la provenienza della richiesta poichè,
se alcune sono state formalizzate dall’avv. ESPOSITO su sollecitazione del
consigliere anziano facente funzione di Presidente, le altre (quelle
riconducibili ai consiglieri Urbani e Petroni) non sono state contestate in
sede propria, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, il quale anzi le ha
fatte proprie ed ha utilizzato quei pareri, partecipandoli anche al Collegio
Sindacale, ancorché disattenendoli.
D’altronde l’ordinamento pubblicistico, come è noto, non vieta in
modo radicale il ricorso alle consulenze esterne ma le restringe in modo
significativo, permettendole solo al ricorrere di determinate circostanze e
alla presenza di ben individuati requisiti (art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.
165/01), né sconosce l’istituto della ratifica.
Nella fattispecie il Collegio ritiene che dette condizioni sussistano,
con il risultato che l’acquisizione dei pareri richiesti al prof. Pace, al
prof. Luciani, all’avv. Maliconico e all’avv. Ripa di Meana (e relativa
spesa) è da considerarsi legittimamente disposta.
In parte qua, la pretesa risarcitoria nei confronti dei convenuti
CATTANEO, PETRONI e URBANI deve essere respinta.
Lo stesso schema paradigmatico, applicato all’acquisizione di pareri
“successivi” alla nomina del dott. MEOCCI, alla carica di direttore
generale della RAI, conduce però a conclusione opposta.
La richiesta di acquisizione di numerosi pareri (ben nove),
sostanzialmente ripetitivi degli stessi quesiti già elaborati in sede
preventiva, in pendenza – tra l’altro – di un parere chiesto dal
Presidente alla stessa AGCOM e da questa dichiarato “non assecondabile” il
16 settembre 2005, appare fortemente viziata da un’illiceità di fondo,
rappresentata dal fuorviante intendimento di approfondire ulteriormente i già
emersi aspetti problematici.
Tale intendimento, invece, a parere del Collegio che condivide la tesi
della Procura, nascondeva proprio la volontà di ricercare, ex post, appoggi
ed appigli legali in vista della prospettata impugnazione della nomina da
parte dei consiglieri di minoranza.
Non può sfuggire, infatti, che in assenza di qualsivoglia evento
modificativo il dott. MEOCCI, appena insediatosi, nello stesso mese di agosto
2005, concordò o comunque approvò il progetto dell’avv. ESPOSITO di
chiedere l’avviso di ben nove professionisti sulla legittimità di una
nomina già effettuata.
Non vi era motivo alcuno, ad avviso del Collegio, per chiederli, atteso
che da nessuno dei consiglieri o dall’azionista, in un momento di
resipiscenza, era stata prospettata l’iniziativa di adottare una decisione
in autotutela, attraverso la revoca di quel provvedimento.
Anzi,
al contrario, si andava ancora alla ricerca, come riferito dal cons. URBANI e
riportato in citazione, di un parere “benevolo” che supportasse la
decisione presa e contrastasse efficacemente i pareri negativi.
La nomina era stata fatta e non vi era ragione alcuna – se la stessa
era stata effettuata dopo ponderata ed accorta valutazione – per dubitare
della sua legittimità.
Ma, a ben vedere, il primo a dubitarne era proprio il nuovo direttore
generale, dott. MEOCCI, che alla fine del mese di agosto 2005, appena
insediato, approvò la richiesta (pletorica e onerosissima), con l’avallo, l’input o comunque con la collaborazione dell’avv. ESPOSITO (che non
risulta aver mai speso una parola per indurre consiglieri e direttore generale
ad una cauta riflessione).
L’unica, palpabile ragione che si apprezza dalla lettura delle note
di incarico e delle lettere dell’avv. ESPOSITO al Presidente e al nuovo
Direttore Generale è proprio il timore di una censura, sia da parte dell’AGCOM
che del Giudice Amministrativo (oltreché di quello ordinario), per una
decisione palesemente frutto di una forzatura politica, di una conclamata
sottomissione di ogni finalità di sana e corretta gestione al potere politico
dell’azionista di maggioranza (e del Governo di riferimento).
Non vi è, quindi, spazio alcuno per poter reputare che il dott. MEOCCI
e l’avv. Rubens ESPOSITO abbiano agito per il perseguimento di un lecito
fine aziendale, per un prudenziale obiettivo di tutela dell’azienda ma solo
per “offrire” (egoisticamente) un riparo legale ad una nomina che non
poteva essere fatta.
Alla luce, però, delle diverse professionalità, giornalista l’uno
ed esperto legale l’altro, vi è da dire che il danno contestato può essere
addebitato al dott. MEOCCI nella misura di un terzo, mentre i rimanenti due
terzi debbono essere addebitati all’avv. Rubens ESPOSITO che vanno,
pertanto, condannati a risarcire il relativo danno arrecato alla RAI.
D) Mancato pagamento della
sanzione inflitta dall’AGCOM entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della
delibera n. 221/06, avvenuta in data 3 maggio 2006.
La Procura contesta all’avv.
ESPOSITO di aver causato il danno di €. 1.437.930,70, pari alla pena
pecuniaria irrogata, ex art. 27, comma 5 della legge n. 689/81 dall’AGCOM in
conseguenza del ritardato pagamento della sanzione comminata e descritta sub
A).
In particolare si addebita all’avv. ESPOSITO di non aver mai
avvertito il Consiglio di Amministrazione del termine perentorio (trenta
giorni dalla notificazione) previsto per il pagamento della sanzione, così
concretizzando i presupposti per la richiesta della maggior somma.
La difesa del convenuto ha opposto all’accusa del requirente
argomentate deduzioni e, soprattutto, ha rappresentato che avverso la nota n.
351 del 3 gennaio 2007 della stessa AGCOM è stato proposto rituale ricorso
straordinario al Capo dello Stato, tuttora non deciso.
La circostanza, al di là delle considerazioni di merito svolte dalle
parti, è assolutamente rilevante perché, allo stato e ancorché la somma sia
stata versata all’AGCOM a titolo prudenziale, non può dirsi che vi sia
stato, con certezza ed attualità, un danno erariale (cfr. in termini, C.
Conti Lombardia Sez. giurisdiz. sent., 20/06/2008, n. 428).
La mancanza di siffatti elementi al momento della pronuncia non
consente di poter ravvisare, in capo al richiedente, un interesse al
ripristino della lesione subìta dalla finanza pubblica proprio perché essa
è carente di certezza e definitività cosicché, allo stato, la domanda deve
essere rigettata, salve la possibilità di una riproposizione dell’azione al
sussistere dei necessari presupposti.
E) Utilizzazione, per la difesa nel procedimento instaurato dall’AGCOM
e per quella nei giudizi dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato avverso
la delibera dell’AGCOM di tre professionisti esterni nonostante che la RAI
avesse a disposizione tutti gli avvocati in servizio presso il settore “affari
legali e societari” e fosse rappresentata nell’ambito del procedimento
amministrativo ed in giudizio da due avvocati interni (avv. Esposito e
Pistolesi).
Il requirente contesta all’avv.
ESPOSITO di aver causato alla RAI un danno pari ad €.
160.968,00 in
relazione alla fattispecie suindicata, esponendo che, malgrado la presenza di
una numerosa compagine di legali all’interno dell’azienda, la RAI si era
avvalsa dell’opera di tre professionisti esterni (gli avv.ti Luciani,
Sticchi Damiani e Cinelli remunerati, i primi due, con €. 255.276,00 mentre
il terzo non risultava essere stato pagato).
Richiamate considerazioni già espresse in merito alla possibilità di
avvalersi di consulenti esterni, il P.M. ritiene che l’affidamento dell’incarico
sia illegittimo (e produttivo di danno) in quanto nella struttura aziendale
era presente un valido ufficio legale con 18 avvocati e, soprattutto, l’iniziativa
di richiedere il patrocinio di professionisti esterni sarebbe addebitabile
esclusivamente all’avv. ESPOSITO che, nelle sue difese – sia in sede
istruttoria che durante il procedimento innanzi questa Sezione – ha
richiamato quanto deliberato dal CdA in alcune riunioni (11 gennaio, 1-2
febbraio, 3 maggio, 9/10 maggio e 26 luglio del 2006), richiami che il P.M. ha
ritenuto inconferenti o, comunque, insoddifacenti.
L’impostazione
della domanda attorea, con esclusivo addebito al responsabile degli affari
legali della RAI del danno correlato alla (asserita) indebita collaborazione
richiesta ai tre professionisti, induce a ritenere che il requirente abbia
valutato come immune da censure il conferimento all’esterno dell’incarico
poiché, in caso contrario, l’atto illegittimo avrebbe dovuto essere
imputato al CdA, ma così non è stato anche se poi lo stesso P.M., a sostegno
della sua domanda, cita due sentenze che discettano proprio in materia de
liceità/illiceità di conferimenti da parte degli organi normalmente
legittimati a farlo.
E’
pur vero che il richiamo ad una struttura idonea a difendere adeguatamente la
RAI potrebbe far pensare che si voglia contestare, in radice, la legittimità
del conferimento ma l’indicazione dell’avv. ESPOSITO come unico
destinatario dell’addebito (peraltro quantitativamente ridotto rispetto alle
due parcelle pagate) induce il Collegio a dare lettura logicamente sostenibile
all’accusa, per cui deve essere sottoposta a scrutinio la sola condotta dell’avv.
ESPOSITO.
Sgombrato
il campo da un’altra perplessità inerente alla mancanza di ogni
contestazione in capo a colui (Direttore Amministrativo?) che avrebbe
autorizzato o disposto il pagamento delle parcelle in assenza di valido ed
efficace provvedimento legittimante, l’esame degli atti denota un’assenza
di responsabilità amministrativa dell’avv. ESPOSITO nella fattispecie in
esame, soprattutto sotto il profilo del necessario elemento psicologico.
Viene
sottoposta all’apprezzamento del Collegio una serie di verbali del CdA della
RAI dalla quale si evincerebbe, secondo la tesi attorea, la colpevolezza del
convenuto mentre, secondo la difesa, in essi risalterebbe la piena
legittimità dell’azione del legale.
In
via preliminare, nel verbale dell’11 gennaio 2006 si dà atto che il
Presidente della RAI ha sottoposto ai consiglieri alcuni documenti relativi
alla contestazione dell’AGCOM (propedeutica all’irrogazione della
sanzione) e si delibera di dare mandato alla direzione Affari Legali di
predisporre una memoria per
la stessa Autorità
, memoria che è stata predisposta e sottoposta ai consiglieri nella seduta
dell’1-2 febbraio 2006.
Malgrado
ciò, l’AGCOM emise le delibere n. 221/06 (diretta all’Azienda) e n.
220/06 (diretta al dott. MEOCCI), sanzionatorie dell’illegittima nomina e,
nella riunione del 3 maggio 2006, il Presidente ne diede comunicazione ai
consiglieri, ai quali distribuì anche copia del primo documento, il cui
contenuto venne illustrato dall’avv. ESPOSITO.
Al
termine del dibattito si deliberò di proporre ricorso al TAR, munendolo di
domanda cautelare.
Nello
stesso verbale si legge (pag. 102) “Il consigliere Rognoni propone di
richiedere una consulenza legale esterna per istruire il ricorso. L’avv.
Esposito conferma che l’Azienda si avvale per questa vicenda della
consulenza dei proff. avv.ti Luciani Sticchi Damiani e Cinelli. Il Presidente
si riserva di valutare con il Direttore Affari Legali e Societari questa
eventualità”.
Secondo
il P.M. questo passaggio dimostrerebbe come il CdA avrebbe preso “unicamente
atto, ex post, dell’affidamento dell’incarico professionale in questione
ai tre professionisti ma non ha in alcun modo ratificato l’operato dell’avv.
Esposito” e, comunque, che il Presidente del CdA non aveva mai sciolto
positivamente la riserva formulata.
Il
Collegio non aderisce, quanto meno per il dato letterale, alla costruzione
operata dalla Procura.
In
primo luogo il passo del verbale, letto in tutti e tre i commi, denota –
ovviamente ad avviso del Collegio – che l’eventualità su cui si sarebbe
dovuto pronunciare il Presidente non era quella di incaricare i tre
professionisti nominati ma quella relativa alla richiesta del consigliere
Rognoni di richiedere una (nuova) consulenza legale esterna; proposta “bloccata”
dalla precisazione dell’avv. ESPOSITO che “conferma” - e non “annuncia”
- che sulla problematica erano stati già interessati quei tre professionisti.
Ora,
al di là di una pur elementare semantica del termine, ove conferma vale quale
ripetizione di cose già dette, deve osservarsi che la mancanza di ogni
osservazione al riguardo da parte dei consiglieri e del Presidente Petruccioli
ha il significato di una ratifica implicita del negozio eventualmente
stipulato dal falsus procurator (ed
il successivo pagamento delle parcelle lo dimostrerebbe); né, sotto il
profilo formale serviva un atto scritto neanche quando il negozio stipulato
fosse stato concluso in tale forma (Cass. n. 11509/08).
La
conseguente riflessione è che la contestazione è mal posta e deve essere
respinta.
Ma
anche a tutto voler concedere all’accusa, deve dirsi che la presenza di un
numero significativo di avvocati all’interno dell’azienda non è argomento
sufficiente, esaustivo per supportare un’ipotesi di illiceità del
conferimento esterno se non si dimostra, da parte del P.M. che, al di là del
dato numerico, l’Azienda poteva contare sulla miglior difesa possibile a
tutela delle ragione della stessa (e dell’Erario).
E’
ben vero, come ricordato nella giurisprudenza citata dall’attore, che la
discrezionalità insindacabile da parte di questa Corte (posta dall’art. 1
della legge n. 20/94) trova un puntuale limite esterno allorché l’uso di
questo potere trasmodi in abuso scellerato, in scelte prive di ogni concreta e
minimale giustificazione, in mortificazione delle professionalità interne.
Nel
caso di specie, però, si è ritenuto che la RAI, in una vicenda tanto
complessa, dovesse affidarsi al patrocinio di legali interni e, a mò di
esempio, si cita la presenza, in organico, dell’avv. Pistolesi( cofirmatario
di taluni atti), all’epoca neanche abilitato al patrocinio dinanzi alle
superiori magistrature (e quindi, absit
iniuria verbis, con esperienza
limitata).
Né
può supportare la pretesa attorea il fatto che l’avv. ESPOSITO avrebbe
dovuto previamente condurre un’istruttoria interna al fine di verificare se
fosse o meno possibile trovare avvocati dell’azienda sufficientemente liberi
da altri impegni da incaricare dello specifico patrocinio: questo è un
accertamento che incombeva all’accusa secondo il noto principio dell’onus
probandi.
In
conclusione è convincimento del Collegio che l’avv. ESPOSITO, per le
motivazioni anzidette, debba essere mandato assolto dalla specifica
contestazione.
F)
Richiesta di tre pareri a consulenti esterni (proff. Libertini, Vassalli e Di
Porto) in merito all’avocazione da parte del CdA dei poteri del direttore
generale.
Il
requirente contesta all’avv. ESPOSITO di aver, motu proprio, richiesto una
consulenza legale ai proff. Libertini, Vassalli e Di Porto in ordine alla
legittimità dell’avocazione, da parte del CdA della RAI, dei poteri del
Direttore Generale, collocato – su sua richiesta – in aspettativa senza
assegni.
La
difesa obietta che tali incarichi furono conferiti su mandato del Presidente
che, oltre a richiedere l’avviso dell’avv. ESPOSITO, avrebbe sollecitato l’acquisizione
di consulenti esterni, “specialisti in materia”, come si evincerebbe dal
verbale della riunione tenuta dallo stesso Consiglio il 24-25 maggio 2006.
La
domanda risarcitoria è fondata.
Infatti,
dall’esame del verbale della riunione del 3 maggio 2006, citato anche dalla
difesa, emerge che il CdA deliberò di assumere i poteri, nella situazione di vacatio venutasi a creare per il periodo di aspettativa (invero fortemente
sollecitata dallo stesso Consiglio) del dott. MEOCCI, con decisione avallata,
nell’immediato, dal conforto legale dell’avv. ESPOSITO (pagg. 108, 120 e
126 e ssgg.).
Alla
successiva riunione del 24-25 giugno 2006 (cfr. pag. 228 del relativo verbale)
l’avv. ESPOSITO “chiarisce che – anche sulla base di tre autorevoli
pareri legali – la decisione presa dal Consiglio il 3 maggio scorso è
giuridicamente ineccepibile e non implica alcuna responsabilità”.
Su
tale affermazione né il Consiglio né il Collegio Sindacale hanno formulato
osservazioni.
La
vicenda, pertanto, deve essere naturalmente ricondotta nell’alveo delle
consulenze che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 possono
essere richieste solo nell’eventualità che non vi sia possibilità alcuna
di accedere a soluzione interna, mediante ricorso delle professionalità ivi
esistenti.
Non
è questo il caso di specie.
Infatti,
a parte il fatto che, fin da subito, l’avv. ESPOSITO aveva affermato la
legittimità di una simile decisione, avviso poi confermato in un successivo
parere formale, la problematica posta non sembra, secondo questo Collegio, di
natura e ampiezza tali da non poter essere esaustivamente risolta all’interno
dello staff di professionisti già presenti in Azienda.
L’esame
dei menzionati verbali, oltre a confermare il palese contrasto tra azione e
divieto posto dalla norma dimostra, altresì, come nessuno dei consiglieri
presenti abbia mosso la benché minima critica od osservazione all’affermazione
dell’avv. ESPOSITO di aver acquisito tre pareri legali sulla vicenda;
nessuno ha chiesto chi avesse disposto questa acquisizione e quale fosse la
necessità di chiedere plurimi pareri, come se tutti, ormai, dopo l’ordinanza-ingiunzione
dell’AGCOM, fossero in preda a dubbi ancestrali su ogni questione giuridica
e come l’avv. ESPOSITO sembrasse il vate
cui affidare la propria salvezza da ogni responsabilità.
Non
vi è, quindi, nessuna autorizzazione o incarico del Presidente della RAI ad
acquisire le ulteriori consulenze, per cui l’iniziativa deve essere
ricondotta ad autonoma scelta e decisione dell’avv. ESPOSITO che, ai fini
risarcitori, deve però dividere la sua responsabilità sia con il Consiglio
di Amministrazione che con il Collegio Sindacale che, ancorché non evocati in
giudizio, appaiono parimenti responsabili del relativo danno, alla cui
formazione hanno concorso con pari efficacia causale.
All’avv.
ESPOSITO deve, pertanto, addebitarsi il danno nella misura di un mezzo dell’intero.
G)
Richiesta di quattro pareri a consulenti esterni (avv.ti Luciani, Sticchi
Damiani e Cinelli, facenti parte dello stesso studio legale, nonché all’avv.
Claudio Scognamiglio) in merito alla progettata transazione con il dott.
Meocci.
La
vicenda in esame si colloca, sotto il profilo cronologico e sistematico, nell’ambito
delle problematiche insorte a seguito della decisione sanzionatoria dell’AGCOM
e della necessità di risolvere il rapporto d’impiego con il dott. MEOCCI,
destinatario – come detto - di altro provvedimento sanzionatorio da parte
della stessa Autorità.
La
soluzione transattiva, peraltro avversata e censurata dalla stessa AGCOM in
relazione a taluni profili, uno dei quali addirittura grottesco (l’assunzione
da parte dell’Azienda dell’obbligazione a pagare, in luogo del MEOCCI, la
sanzione a questi inflitta), che scatenarono la dura reazione dei consiglieri
di minoranza, derivò da analisi giuridica e attività personale dell’avv.
ESPOSITO, che ne elaborò addirittura il testo, poi sottoposto al vaglio di
ben quattro legali.
Anche
in ordine a tale acquisizione di consulenze plurime il Collegio, titolare del
potere di censura giuridica e non morale, non può che stigmatizzare il
(perlomeno) disinvolto ricorso a plurime richieste di pareri (rivolte,
sostanzialmente, sempre agli
stessi professionisti) rivelatisi, ex post, inutili, ma la cui necessità di
acquisizione appariva, fin da subito, assolutamente non in linea con il
rigoroso limite posto dal D. Lgs. n. 165/2001, mai osservato e sempre ignorato
con grande e sprezzante disinvoltura, quasi che il Consiglio di
Amministrazione della RAI e gli uffici di supporto fossero fonte (si passi il
brutto neologismo) di una compiacente “pareropoli” (e tutto questo
malgrado la indubbia serietà e profondità scientifica dei pareri resi dai
professionisti consultati).
Ma
anche in questo caso non vi è stata obiezione alcuna da parte degli organi
collegiali, per cui la responsabilità del danno deve essere equamente divisa
tra l’avv. ESPOSITO (un mezzo dell’intero) e detti organi.
Quanto detto finora è espressivo del convincimento del Collegio
che, in relazione ai fatti narrati, è accertata la responsabilità personale
dei singoli convenuti, nei modi e nei termini descritti.
La
narrazione, poi, lascia anche trasparire, ma dev’essere qui riaffermata, la
piena sussistenza del necessario elemento psicologico richiesto ai fini della
sussistenza della condanna risarcitoria.
Il
requirente reputa che i convenuti abbia agito, quantomeno, con dolo eventuale.
Il
Collegio ritiene, però, che in capo ai convenuti reputati responsabili delle
fattispecie di danno descritte non possa ravvisarsi né la coscienza e
volontà di compiere atti illeciti, né quella (contenuta e descritta dal dolo
eventuale) di una cosciente accettazione del rischio della causazione del
danno.
Gli
atti di causa dimostrano, invece, ad avviso di questo giudicante, che tutti i
comportamenti sono stati contrassegnati non dalla volontà, neanche sotto il
profilo del rischio accettato, di danneggiare l’amministrazione ma da un
sicuro e pervicace intento di trovare soluzioni giuridiche che legittimassero
il risultato voluto (nomina di MEOCCI) o garantissero gli autori dalle più
che prospettate responsabilità.
In
questo si è assistito alla ricerca del metodo legale per poter interpretare
la norma in senso faovrevole alla necessità (e volontà) politica di nominare
il dott. MEOCCI e, poi, correndo ai ripari per cercare una soluzione salvifica
chiedendo soccorso a innumerevoli professionisti, nella (vana) speranza di
ricevere un conforto giuridico che non poteva giungere.
Non
vi è dubbio che tutto questo integri pienamente una colpa grave da parte di
tutti i soggetti ritenuti responsabili dei fatti addebitati poiché, se può
escludersi la coscienza e volontà sia di violare la legge ma anche di
accertare il relativo rischio, non può dubitarsi che tutti i responsabili
abbiano posto in essere un comportamento sommamente lesivo di ogni regola di
prudente e buon governo della cosa pubblica, perfettamente integrante l’elemento
soggettivo della colpa grave.
Da ultimo, il
Collegio deve dare riscontro ad una tesi, quella mancanza del danno erariale,
avanzata dalle difese, in ragione di una ritenuta “partita di giro” cui
dovrebbe ascriversi il pagamento della sanzione, con il corollario che detta
sanzione, peraltro, non sarebbe stata pagata con fondi pubblici ma con i
proventi dell’attività imprenditoriale della RAI e, quindi, con somme
pervenute da fonti riferibili al libero mercato.
La tesi, pur suggestiva, è assolutamente infondata e non
condivisibile.
La tesi difensiva muove da un presupposto che, seppur vero da un punto
di vista contabile, è assolutamente ininfluente: quello che le somme
derivanti dalla riscossione del canone (e destinate alla fornitura del
servizio pubblico) vengono indicate in una contabilità separata, per cui la
sanzione, pagata con somme “diverse” da queste, non avrebbe gravato la
finanza pubblica.
Per una corretta intelligenza della questione va premesso che, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 112/2004 (nonché dell’art. 47 del D. Lgs.
177/2005) la società, nel predisporre il bilancio di esercizio, deve
indicare, in una contabilità separata, i ricavi del canone e detta
contabilità deve essere conforme al modello autorizzato dall’Autorità per
la Garanzia delle Comunicazioni (vedi Del. n. 102/05/CONS) .
Il dato formale, però, non può assurgere, nella presente fattispecie,
a fuorviante significato perché la rappresentazione del denaro di provenienza
pubblica in un prospetto contabile “ad hoc” non può essere inteso come
una sorta di separazione netta del patrimonio sociale, con conseguente “incomunicabilità”
delle sopravvenienze finanziarie.
Per affermare che, comunque, il bilancio di esercizio è unico, come
unico è il patrimonio sociale che ne subisce le conseguenze, è sufficiente
prendere visione sia della sintesi del conto economico che la lettera agli
azionisti (v. relazione di gestione del Bilancio 2006), per apprezzare che nel
2005 vi è stata una perdita complessiva (senza distinzione tra pubblico e
privato) di 78,6 milioni di euro.
E la relazione del Collegio Sindacale, espressamente dedica un parte
alla vicenda che ci occupa, allorché espone “Un
paragrafo è dedicato all’incompatibilità del Dr. Meocci nella carica di
Direttore Generale rilevato dall’AGCOM con delibera del 27.4.2006 per la
violazione dell’art. 2 comma 9 della Legge n. 481/95, comminando alla RAI
una sanzione di 14,4 milioni di Euro.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione della RAI, avverso la suddetta
sanzione, ha presentato ricorso al TAR del Lazio e, dopo il rigetto da parte
di quest’ultimo, anche al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha respinto
la richiesta RAI
di annullamento del provvedimento del TAR.
Conseguentemente, il bilancio in approvazione ha recepito interamente l’onere
della sanzione applicata dall’AGCOM, per violazione di legge ed eccesso di
potere oltre alla sanzione per ritardato pagamento per complessivi 15,8
milioni di Euro.
Il Dr. Meocci, in seguito alla citata delibera AGCOM, dal 3 maggio 2006 si era
messo in aspettativa in attesa della decisione del TAR del Lazio; i relativi
poteri, nel frattempo, erano stati delegati dal Consiglio al Presidente: l’aspettativa
si è conclusa con le dimissioni del Dr. Meocci il 20 giugno 2006. Di
conseguenza il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Assemblea
degli Azionisti, il 21 giugno
2006 ha
nominato il nuovo Direttore Generale Dr. Cappon. “
Infatti, tra i “Proventi/Oneri straordinari” è indicata, per il
2006, la posta di 15,8 milioni di euro (pari alla variazione rispetto all’anno
precedente), per “Sanzioni incompatibilità carica DG”.
Perde quindi ogni consistenza l’argomentazione delle difese di fronte
alla semplice constatazione che il pagamento della sanzione ha influito su
tutto il patrimonio aziendale, le cui perdite sono soggette, anche secondo lo
schema civilistico più volte ricordato, al ripianamento da parte degli
azionisti (cioè lo Stato).
Né vale, da ultimo, affermare che si tratta di una mera “partita di
giro”, atteso che il giudizio di questa Corte deve avere, quale esclusivo
obiettivo, la lesione arrecata all’azienda, non gli ulteriori utilizzi che
possono farsi delle somme incamerate dallo Stato né, d’altro canto, appare
conferente il principio stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte, nell’ormai
risalente decisione n 29/QM/1996 in quanto, a differenza della situazione
colà esaminata (ovvero neutralità – ai fini della sussistenza di un danno
– della mancata erogazione del fondo perequativo), nella presente
fattispecie il depauperamento delle casse della P.A. (come ritenuta la RAI) vi
è effettivamente stato.
Il danno si è sicuramente prodotto perché la perdita economica
arrecata non può essere considerata “ininfluente” in ragione dell’entrata
erariale, in quanto la perdita di esercizio (cui ha contribuito la sanzione in
argomento) priva di rilevanti mezzi finanziari l’Azienda e le toglie
competitività sul mercato, con possibili, ulteriori ricadute sulla
possibilità di investimenti produttivi e necessità (eventuale) di ricorso a
contribuzioni pubbliche.
Non può, quindi, etichettarsi come indifferente il pagamento della
sanzione perché non indifferenti sono proprio le sue conseguenze sul piano di
questa capacità imprenditoriale che costituisce una delle ragioni del suo
essere società di capitali.
In conclusione, questo Collegio ritiene di affermare la responsabilità
amministrativa dei seguenti convenuti, in relazione ai distinti capi di
addebito,così come descritti, in ordine ai quali segue la condanna di ognuno
come di seguito elencata:
fattispecie sub A)
i signori BIANCHI CLERICI, MALGIERI, PETRONI, STADERINI, URBANI e
SINISCALCO vengono condannati a risarcire, in parti uguali fra loro, tenuto
conto del contesto ambientale e politico in cui la decisione è stata adottata
e del concomitante concorso di soggetti non evocati in giudizio, la
complessiva somma di €. 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00), comprensiva
di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al giorno di deposito
della presente sentenza;
da
ogni addebito debbono essere mandati assolti signori GRILLI, CAPUTI, GUARISO e
CARIDI;
fattispecie sub. B)
non vi è addebito a carico di tutti i convenuti sulla domanda attrice
in seguito a quanto stabilito con l’ordinanza n. 470/2010;
fattispecie sub. C)
i signori MEOCCI ed ESPOSITO
vengono condannati a risarcire il contestato danno, nella misura di €.
107.460,00 il primo e di €. 214,921,00 il secondo, oltre rivalutazione ed
interessi dalla data di liquidazione delle parcelle ai professionisti.
Vanno
invece mandato assolti da ogni addebito, per i pareri richiesti prima della
nomina del dott. MEOCCI, i sigg. URBANI, PETRONI, CATTANEO ed ESPOSITO;
fattispecie sub. D)
non vi è addebito a carico di
tutti i convenuti per insussistenza di danno attuale;
fattispecie sub E)
non vi
è addebito a carico di tutti i convenuti;
fattispecie sub F)
il convenuto ESPOSITO va condannato
a risarcire il danno contestato nella misura di €. 11.192,00, oltre
rivalutazione ed interessi dalla data di liquidazione delle parcelle ai
professionisti;
fattispecie sub G)
il convenuto ESPOSITO va condannato
a risarcire il danno contestato nella misura di €. 13.005,00, oltre
rivalutazione ed interessi dalla data di liquidazione delle parcelle ai
professionisti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza per i soggetti condannati,
mentre al convenuto GRILLI debbono essere rifuse le spese di difesa che si
quantificano in complessivi €. 5000,00, così come euro 5000,00 debbono
essere liquidati, rispettivamente, al convenuto CAPUTI ed al convenuto
CATTANEO, mentre ai signori
GUARISO e CARIDI, difesi entrambi dai medesimi difensori, debbono essere
complessivamente liquidati €. 3500,00 cadauno..
P.Q.M.
la
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per
la regione Lazio
, definitivamente pronunciando
CONDANNA
I
signori Giovanna Fausta Giuseppina
BIANCHI CLERICI, Gennaro MALGIERI, Angelo Maria PETRONI, Marco STADERINI,
Giuliano URBANI e Domenico Giovanni SINISCALCO a risarcire, in parti
uguali fra loro, la somma di euro 11.000.000,00 (euro undici milioni/00)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in
parte motiva;
il
signor Alfredo
MEOCCI a risarcire la somma di
€, 107.460,00, (euro centosettemilaquattrocentosessanta/00) oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
il
sig. Rubens ESPOSITO al
risarcimento di complessivi €. 239.118,00, (euro
duecentotrentanovemilacentodiciotto/00), oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali come in parte motiva .
ASSOLVE
I signori Vittorio Umberto GRILLI, Flavio CATTANEO, Gaetano CAPUTI, Silvano
GUARISO e Domenico CARIDI dagli addebiti loro contestati nell’atto di
citazione.
Liquida, per spese di difesa, in favore dei convenuti Vittorio Umberto
GRILLI, Flavio CATTANEO e Gaetano CAPUTI la somma di €. 5000,00 cadauno e
liquida in favore dei convenuti Silvano GUARISO
e Domenico CARIDI, difesi entrambi dai medesimi difensori, la somma di €.
3500,00 cadauno.
Condanna i sigg. Giovanna Fausta Giuseppina BIANCHI
CLERICI, Gennaro MALGIERI, Angelo Maria PETRONI, Marco STADERINI, Giuliano
URBANI, Domenico Giovanni SINISCALCO, Alfredo MEOCCI e Rubens ESPOSITO, in
parti uguali fra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano
in euro 23.383,79 (ventitremilatrecentoottantatre/79).
Manda
alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.
Così
deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 15 e 18 novembre 2010.
L’ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
F.to
dott. Luigi IMPECIATI F.to
dott. Salvatore NOTTOLA
Depositato
in Segreteria il
23 febbraio 2011
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Marina
CALABRESI