ord. n. 9 del 25.1.2010: l’art. 17 co. 30-ter dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. n. 102/2009 (nel testo risultante dalle disposizioni correttive con il D.L. n. 103/2009, convertito con la L. n. 141/2009), nel rendere ammissibile l’azione erariale solo in presenza di una soglia di offensività minima - individuata dal Legislatore nell’avvio di un’azione penale per fatti che abbiano cagionato un presumibile danno per l’erario -, non interferisce con le iniziative che le Amministrazioni danneggiate possono autonomamente assumere innanzi al Giudice Ordinario in presenza di condotte comunque lesive della propria immagine e reputazione.
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI
VENEZIA GIULIA Composta
dai seguenti magistrati:
Dott.
Enrico MAROTTA
Presidente
Dott.
Paolo SIMEON
Consigliere Dott.
Giancarlo DI LECCE
Primo
Referendario, rel. ha
pronunciato la seguente ORDINANZA nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 12127
del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale
della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, nei confronti del prof.
Marzio STRASSOLDO, rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello M.
Fracanzani, ed elettivamente domiciliato in Trieste alla Via F. Filzi n. 8
presso lo studio dell’avv. Simonetta Rottin, giusta mandato a margine della
memoria di costituzione in giudizio; Visto
l’atto di citazione della Procura Regionale, la memoria di costituzione in
giudizio del convenuto e la documentazione tutta prodotta dalle parti in
causa; Uditi,
nella camera di consiglio del 21 gennaio 2010, con l’assistenza del
segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore dott. Giancarlo Di
Lecce, il Pubblico Ministero nella
persona del Procuratore Regionale dott. Maurizio
Zappatori nonché l’avv. Marcello Fracanzani;
PREMESSO
Con atto di citazione del 23.12.2008, la Procura Regionale presso
questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio il prof. Marzio
Strassoldo per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 420.000,00
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in
relazione al danno da questi asseritamente arrecato, nella qualità di
Presidente della Provincia di Udine, all’immagine della stessa
Amministrazione Provinciale. A fondamento della pretesa risarcitoria il
requirente esponeva che in data 27.9.2007 la stampa locale e nazionale aveva diffuso
la notizia di un accordo intervenuto tra il prof. Marzio Strassoldo,
Presidente uscente della Provincia di Udine, ed il dott. Italo Tavoschi, ex
Vice Sindaco di Udine, che impegnava quest’ultimo a sostenere il prof.
Strassoldo alle elezioni provinciali schierandosi in una lista allo stesso
collegata e presentandosi in uno o più collegi nella città di Udine, ovvero,
su richiesta dello stesso Presidente, in altri collegi del territorio. Con il
medesimo accordo lo Strassoldo si era impegnato a riconoscere al Tavoschi –
nel caso di vittoria elettorale e conseguente conferma a Presidente della
Provincia di Udine – un incarico amministrativo per la durata minima di tre
anni, eventualmente rinnovabile. Nell’accordo si precisava che il suddetto
incarico, di natura dirigenziale, sarebbe stato remunerato con un compenso
annuo lordo di euro 70.000,00; in alternativa sarebbe stato stipulato un
contratto a progetto, retribuito con il medesimo importo, ma della durata di
anni cinque.
A seguito della riconferma del prof. Strassoldo alla Presidenza della
Provincia di Udine il dott. Tavoschi, con lettera del 20.9.2006 lamentava il
mancato adempimento dell’accordo su riferito; alla suddetta missiva, rimasta
priva di riscontro, l’interessato faceva seguire, in data 10.9.2007, la
richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In data 1.10.2007 lo Strassoldo rassegnava le proprie
dimissioni al Consiglio Provinciale di Udine evidenziando, nella pur
riconosciuta gravità dell’ errore di aver predeterminato la retribuzione
dell’incarico dirigenziale promesso al Tavoschi, di non aver voluto dare
esecuzione al suddetto accordo per non gravare la Provincia di costi
aggiuntivi. Il successivo 19.10.2007 il Presidente della Provincia ritirava le
dimissioni, ma l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte della
maggioranza dei consiglieri determinava lo scioglimento del Consiglio
Provinciale e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione dell’ente.
A seguito della notifica dell’invito a dedurre lo Strassoldo, con
memoria di controdeduzioni del 6.11.2008, poneva in evidenza l’aleatorietà
dei fatti posti a fondamento dell’azione risarcitoria, osservando, al
riguardo, come in ordine a tale vicenda la Procura penale non fosse ancora
pervenuta alla formulazione di un preciso capo di imputazione; rimarcava
l’impossibilità di configurare un effettivo danno erariale, ponendo in
evidenza come all’asserita promessa non abbia fatto seguito la dazione di
alcuna somma di denaro da parte
dell’ente pubblico; escludeva l’esistenza della voce accessoria del danno
da discredito, non essendo stata offerta la prova, neppure per presunzioni,
delle spese sostenute dall’Amministrazione Provinciale al fine di
ripristinare la propria immagine presso l’opinione pubblica; richiamava
quella giurisprudenza della Corte dei conti che condiziona l’azione erariale
per danno all’immagine all’accertamento definitivo dei fatti in sede
penale, lamentando, in ogni caso, la mancata prova del nesso di causalità fra
la condotta antigiuridica dell’agente - desunta dal mero clamor fori
generato dalla conoscenza della vicenda - e la produzione dell’evento
lesivo.
Confermata, all’esito dell’istruttoria espletata, la delineata
ipotesi di responsabilità erariale, la Procura Regionale conveniva in
giudizio il prof. Strassoldo per sentirlo condannare al pagamento, in favore
della Provincia di Udine, della somma di euro 420.000,00 per il danno
all’immagine conseguente alla condotta illecita descritta in premessa. A
confutazione dei rilievi difensivi dell’incolpato,
l’organo requirente deduceva che la risarcibilità del danno
all’immagine della P.A. deve ritenersi ammessa indipendentemente
dall’esistenza di un contestuale pregiudizio patrimoniale, osservando come
un danno all’immagine per la P.A. ben possa configurarsi in presenza di un
fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari
protetti dall’ordinamento giuridico ed afferenti all’identità della
persona giuridica pubblica. Nella prospettazione accusatoria, la suddetta
lesione sussisterebbe indipendentemente dalla circostanza che l’
Amministrazione danneggiata abbia affrontato o meno i costi necessari per il
ripristino della propria immagine. Ciò premesso, l’organo requirente
rimarcava la sussistenza, nella fattispecie all’esame, di tutti gli elementi
che la giurisprudenza contabile richiede ai fini della configurazione del
danno all’immagine. Il pregiudizio arrecato alla Provincia emergerebbe, in
particolare, dall’accordo attraverso il quale il Presidente Strassoldo
ritenne di procurarsi il sostegno
elettorale del Tavoschi e, indirettamente, dei suoi elettori promettendo, in
cambio, l’utilità economica di un incarico dirigenziale presso la Provincia
di Udine. Fattispecie ritenuta idonea ad integrare il reato previsto
dall’art. 86 del D.P.R. n. 570/1960 e considerata particolarmente offensiva
dell’immagine dell’ente pubblico, risultando tale promessa effettuata dal
Presidente in carica della Provincia di Udine; e ciò non senza considerare
che la controprestazione offerta era
data dal conferimento di un incarico dirigenziale in una posizione di vertice
dell’Amministrazione Provinciale, da remunerarsi con denaro pubblico. In
definitiva, violando il fondamentale dovere di fedeltà, lo Strassoldo avrebbe
strumentalizzato, per il conseguimento di un vantaggio personale, le regole di
funzionalità dell’amministrazione di cui era organo ed esponente di
vertice, a nulla rilevando la circostanza che l’accordo non abbia avuto
concreta esecuzione, posto che alla stessa stipulazione dell’intesa deve
riconoscersi un effetto lesivo dell’immagine dell’ Amministrazione
Provinciale. Nella ricostruzione attorea, il contenuto delle dichiarazioni
rese dal prof. Strassoldo alla stampa ed agli organi requirenti confermerebbe
ulteriormente l’ arbitrarietà della condotta e la gravità del vulnus
inferto all’immagine della Provincia di Udine, giustificando, in relazione
all’ ampia diffusività della vicenda, alla gravità oggettiva del fatto ed
al ruolo dei soggetti agenti, la determinazione del quantum della pretesa
risarcitoria nella misura di euro 420.000,00 pari al costo massimo
dell’incarico dirigenziale promesso al dott. Tavoschi.
All’udienza del 18 giugno 2009, il Pubblico Ministero evidenziava che
per un errore materiale risultava notificato al prof. Strassoldo un atto di
citazione riguardante una fattispecie relativa ad altro convenuto; chiedeva
pertanto la fissazione di una nuova udienza per poter procedere alla rituale
notificazione dell’atto giudiziale. Con ordinanza in pari data il Collegio,
in accoglimento di
tale istanza, fissava nuova udienza di trattazione al 21 gennaio 2010,
autorizzando parte attrice alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio
nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.. Regolarizzata la
notifica dell’atto nei termini autorizzati dal Collegio, con memoria
difensiva depositata il 29.12.2009 si costituiva in giudizio il prof.
Strassoldo, assistito dall’ avv. Marcello Fracanzani. In via preliminare il
nominato patrocinio eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei
conti, evidenziando come il patto intervenuto con il dott. Tavoschi in ordine
all’attribuzione dell’ incarico dirigenziale fu stipulato dallo Strassoldo
non già nella veste di Presidente uscente della Provincia di Udine, bensì
quale privato cittadino candidato ad una competizione elettorale. L’avv.
Fracanzani osservava, altresì, come lo stesso Tribunale Penale di Udine, pur
affermando la responsabilità degli imputati per “voto di scambio”, abbia
escluso per lo Strassoldo l’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, c.p.,
ritenendo che lo stesso non avesse agito con abuso della carica pubblica, bensì
da privato cittadino candidato alle elezioni; soggiungeva come il nominato
convenuto, quale Presidente rieletto della Provincia di Udine, non avesse
tenuto alcun comportamento plausibile di rilevanza penale o erariale avendo
disatteso il patto politico elettorale assunto con il dott. Tavoschi.
Sotto diverso profilo la difesa del convenuto richiamava il disposto di
cui all’art.17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n.
102/2009, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 103/2009 convertito nella
legge n. 141/2009, osservando come nel caso di esame difettino le condizioni
cui la normativa vigente àncora, nel giudizio contabile, l’esperibilità
della tutela risarcitoria per danno all’immagine. In particolare,
evidenziava come lo Strassoldo sia stato condannato in sede penale con
sentenza che ha formato oggetto di appello e che il reato contestato in tale
sede riguarda una fattispecie estranea al novero dei delitti contro la
pubblica amministrazione richiamati dall’art. 7 della legge n. 97/2001 e con
riferimento ai quali la novella recata dall’art. 17, co. 30-ter del D.L. n.
78/2009 ammette l’esercizio dell’azione erariale per danno all’immagine.
Secondo il difensore del convenuto l’applicazione di tale disposizione,
avente carattere processuale e come tale applicabile a tutti i giudizi in
corso al momento della sua entrata in vigore, dovrebbe determinare
l’improcedibilità del giudizio e la dichiarazione di nullità di tutti gli
atti compiuti medio tempore.
L’avv. Fracanzani osservava, inoltre, che ove il prof. Strassoldo,
convenuto in giudizio nella qualità di Presidente uscente della Provincia di
Udine, venisse ritenuto assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei
conti non vi sarebbero motivi per negare, in favore dello stesso,
l’applicazione della disciplina del c.d. Lodo Bernardo. Sul punto, sollevava
eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-bis
per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 e 112 della Costituzione, per
l’ipotesi in cui il Collegio, negando una lettura costituzionalmente
orientata della norma, considerasse l’ambito applicativo della stessa
limitato ai danni erariali cagionati dai pubblici dipendenti escludendo quelli
riferibili ai soggetti in rapporto di servizio onorario con la P.A..
Quanto al merito l’avv. Fracanzani rilevava come il Testo Unico degli
Enti Locali preveda espressamente la possibilità per il Sindaco e per il
Presidente della Provincia di nominare direttamente e senza particolari
formalità dirigenti in posizione di staff; tale prerogativa farebbe escludere
la stessa configurabilità di un vulnus all’immagine della Provincia di
Udine per il contegno assunto dallo Strassoldo prima, durante e dopo la
sottoscrizione dell’ accordo stipulato con il Tavoschi. In particolare
sarebbe erronea la prospettiva di ricondurre la suddetta intesa al c.d. voto
di scambio, trattandosi, piuttosto, un comune patto elettorale. Evidenziava,
in proposito, che se ai fini della configurazione del c.d. voto di scambio si
richiede che la promessa intercorra direttamente con l’elettore che
beneficia di un vantaggio inteso come corrispettivo del voto elettorale, nella
fattispecie in esame l’accordo sarebbe intercorso con un soggetto che
prometteva non il proprio voto ma il mero sostegno alla candidatura ed
all’organizzazione della campagna elettorale. Richiamati i principi
affermati dalla Corte dei conti in tema di danno all’immagine, l’avv.
Fracanzani ricordava, infine, come la delineata fattispecie di illecito
presupponga una condotta posta in violazione della legge o delle discipline
che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della P.A., mentre nel
caso in esame il comportamento del convenuto quale candidato alla presidenza
della Provincia risulterebbe conforme alla disciplina dettata dal T.U.E.L. in
materia di conferimento di incarichi dirigenziali e tale da far escludere quel
disprezzo per le regole basilari dell’amministrare che connota la
definizione di colpa grave.
Con riferimento alla quantificazione del presunto danno erariale il
difensore dello Strassoldo osservava come in assenza di spese documentate
l’esorbitante richiesta risarcitoria formulata da parte attrice farebbe
ritenere il carattere sanzionatorio più che risarcitorio del giudizio
contabile; rilevava, altresì, come la risonanza mediatica della vicenda abbia
riguardato più l’uomo politico che l’ente provincia; soggiungeva come i
dirigenti in posizione di staff siano scelti dal Presidente della Provincia su
base fiduciaria e che deve ritenersi consentita la stipula di alleanze
politiche che prevedano la promessa di assegnazione di cariche in favore delle
personalità sulle quali converga l’appoggio di liste e movimenti. Tutto ciò
premesso, il nominato patrocinio concludeva, in via preliminare, per la
declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice adito; in via
subordinata, per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con
pronuncia di accertamento della nullità di ogni atto istruttorio e
procedimentale; in via di ulteriore subordine, per il riconoscimento della
rilevanza e manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009 per violazione
dell’art. 3 della Costituzione, con rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale; in via ulteriormente gradata e nel merito la difesa dello
Strassoldo chiedeva la reiezione della domanda attorea per insussistenza
dell’asserito danno erariale; in via istruttoria l’avv. Fracanzani
allegava copia della sentenza n. 828/2009 resa dal Tribunale Penale di Udine.
Disposta la trattazione in
camera di consiglio dell’istanza di nullità formulata dallo Strassoldo ai
sensi dell’art. 17, co. 30-ter del D.L. n. 78/2009, all’udienza del 21
gennaio 2010 l’avv. Fracanzani oltre ad insistere per l’accoglimento della
domanda di nullità, evidenziava il difetto di giurisdizione del Giudice
adito. Il Procuratore Regionale manifestava adesione alla tesi difensiva di
parte convenuta circa l’ applicabilità del c.d. “Lodo Bernardo” ai
soggetti comunque legati alla P.A. da un rapporto di servizio anche di tipo
onorario, soggiungendo come la giurisprudenza della Corte dei conti riconosca
la propria giurisdizione anche in relazione a fatti dannosi commessi da agenti
pubblici al di fuori dell’attività istituzionale. Quanto all’ambito
applicativo della norma, il rappresentante del P.M. osservava come il richiamo
contenuto nell’art. 17, co. 30-ter, D.L. n. 78/2009 all’art. 7 della legge
n. 97/2001 consenta di ricomprendere tra le fattispecie di danno
all’immagine perseguibili innanzi alla Corte dei conti quelle collegate alle
fattispecie di reato di cui all’art. 129 disp. att. c.p.p. e chiedeva, per
l’ipotesi in cui il Collegio non ritenesse accoglibile la suddetta
interpretazione, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sulle note questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal alcune Sezioni Territoriali. In sede di replica, l’avv.
Fracanzani contestava la lettura estensiva data da parte attrice al rinvio
contenuto nell’art. 17, co. 30-ter del D.L. n. 78/2009 all’art. 7 della
legge n. 97/2001, ritenendo che la perseguibilità del danno all’immagine
non possa riguardare fattispecie estranee al novero dei reati contro la P.A.;
dichiarava la propria opposizione alla sospensione del processo, osservando
come il Collegio sia chiamato a decidere in relazione al quadro giuridico
vigente, ovvero a sollevare autonoma questione di legittimità costituzionale.
Ribadiva, in ogni caso, l’ insussistenza della giurisdizione del Giudice
contabile in relazione ad una vicenda nella quale lo Strassoldo risulta aver
agito nella qualità di candidato elettorale e non già di Presidente
dell’Amministrazione Provinciale.
Ritenuto in DIRITTO
In via pregiudiziale alla disamina dell’eccezione di nullità ex art.
17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nel testo
sostituito dal D.L. n. 103/2009, convertito con legge n. 141/2009, va delibata
l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto
Strassoldo sul presupposto che la condotta che forma oggetto di contestazione
sarebbe stata realizzata nella qualità di privato cittadino candidato alle
elezioni, e non già di Presidente uscente della Provincia di Udine,
circostanza che farebbe escludere la configurabilità del rapporto di servizio
e dunque, la stessa giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla vicenda
in esame. Trattasi di eccezione priva di fondamento giuridico, dovendosi
rilevare come nella più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte dei Cassazione, la deduzione tesa a far valere innanzi alla Corte dei
conti l’inesistenza del rapporto di servizio attiene ad una questione di
proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile
e non già di giurisdizione, in quanto afferisce ai limiti interni
delle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile
(cfr. Cass. SS.UU. n. 10857/2009; Cass. SS.UU. n. 2283/2008). Ciò premesso va rilevato che lo Strassoldo, all’epoca della stipula dell’accordo con il Tavoschi, rivestiva l’incarico di Presidente della Provincia di Udine, e nella riferita qualità, oltre ad essere vincolato al rispetto delle leggi e dei doveri di servizio assunti con il giuramento di fedeltà alla Costituzione, era tenuto ad assolvere l’incarico pubblico ricoperto con fedeltà ed onore, in adempimento del precetto dettato dall’art. 54 della Costituzione. Non sembra inutile aggiungere che nell’insegnamento della Corte di Cassazione la fedeltà alle istituzioni per i titolari delle funzioni pubbliche “si configura come fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la totalità dei cittadini, idonea a fondare doveri più impegnativi nei confronti di chi, essendo tenuto a prestare giuramento, contrae anche un vincolo di ordine morale, che a quelli giuridici si aggiunge” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9746/1994). Orbene, se in linea generale, ai fini della configurazione del rapporto di servizio è sufficiente che in capo al presunto responsabile del danno siano ravvisabili doveri afferenti al corretto svolgimento delle funzioni ed alla tutela del prestigio dell’Istituzione rappresentata, è bene altresì ricordare come nella giurisprudenza della Corte dei conti costituisca un autonomo presupposto legittimante l’azione risarcitoria del P.M. contabile l’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni svolte e la condotta dannosa. In altre parole, anche nei casi in cui il comportamento causativo di danno erariale costituisca espressione del perseguimento di un fine del tutto personalistico e finanche illecito, è configurabile l’occasionalità necessaria, e con essa il rapporto di servizio, tutte le volte in cui il fatto causativo del danno commesso in violazione dei doveri di status sia stato quanto meno agevolato dalla titolarità di una funzione pubblica (Cass. SS.UU. n. 28540/2008; id. n. 28048/2008; C.d.c. Sez. I n. 143/2009; id. Sez. I 271/2008; id. Sez. I n. 360/2007; Sez. I n. 192/2006; id. Sez. Friuli Venezia Giulia n. 56/2008; id. Sez. Lombardia n. 573/2005; id. Sez. Friuli Venezia Giulia n. 42/2005). Occasionalità necessaria che il Collegio ravvisa nella fattispecie all’esame, non potendosi dubitare che la particolare credibilità e garanzia che poteva offrire lo Strassoldo quale Presidente in carica dell’Amministrazione Provinciale abbiano reso possibile o quanto meno agevolato la stipula dell’accordo che prevedeva, in caso di esito favorevole della competizione elettorale e quale compenso per l’attività svolta dal Tavoschi, l’attribuzione di una posizione dirigenziale a valersi sulle finanze dell’ Amministrazione Provinciale. Quanto alla ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale di Udine, della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9 (fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione), è sufficiente rilevare come la decisione assunta in sede penale non implichi alcun vincolo ai fini dell’autonoma valutazione che compete al Giudice Contabile in ordine alla verifica dei presupposti che legittimano il promovimento dell’azione risarcitoria per danno erariale.
Passando all’esame dell’istanza di nullità, osserva il Collegio
come la disposizione di cui all’art. 17, co. 30-ter del D.L. n. 78/2009
convertito in legge n. 102/2009, nel testo risultante dalle disposizioni
correttive introdotte con il D.L. n. 103/2009, convertito con legge n.
141/2009 - disposizione sopravvenuta in corso di causa e ritenuta applicabile,
su eccezione di parte, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della stessa - abbia previsto che le Procure della Corte dei conti esercitino
l’azione per il risarcimento del danno all’immagine “nei soli casi e nei
modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97”, disponendo che
“qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già
pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può
essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse…”.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della norma è
opinione del Collegio che l’azione del P.M. contabile a tutela del danno
all’immagine sia utilmente proponibile non solo nei confronti dei dipendenti
pubblici di cui al primo periodo dell’art. 7 della legge n. 97/2001 (tali
devono ritenersi i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e
di enti a prevalente partecipazione pubblica), ma più in generale di tutti i
soggetti che siano legati alla P.A. da un rapporto di servizio anche su base
elettiva o onoraria, dovendosi
ritenere ingiustamente discriminatoria oltre che incoerente con il sistema
della responsabilità per danno erariale una diversa interpretazione
dell’art. 17, co. 30-ter. Del resto, è lo stesso dato letterale ad offrire
elementi di conferma alla delineata soluzione ermeneutica, ove si consideri
che l’ art. 7 della legge n. 97/2001 contiene un espresso riferimento ai
“dipendenti” pubblici nella sola prima parte (quella che prevede la
comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna al competente
procuratore regionale della Corte dei conti), mentre per le fattispecie di
reato comunicate dal P.M. penale in ottemperanza all’art. 129 disp. att.
c.p.p., (disposizione cui fa espresso riferimento la seconda parte dell’art.
7 della legge n. 97/2001), non esiste un’analoga limitazione di carattere
soggettivo. Alla stregua delle suesposte considerazioni va esclusa la
sussistenza dei profili di illegittimità costituzionale dell’art. 17, co.
30-ter sollevati dalla difesa del convenuto con riferimento all’ipotesi in
cui il Collegio avesse ritenuto non applicabile la richiamata previsione
normativa agli organi elettivi in rapporto onorario con la P.A..
Per quel che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della
norma, va evidenziato come la giurisprudenza della Corte dei conti non abbia
dato una lettura univoca all’art. 17, co. 30-ter nella parte relativa alla
promovibilità dell’azione erariale in materia di danno all’immagine,
essendosi affermato, in talune sentenze e ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale, che a seguito della novella legislativa l’azione del P.M.
contabile deve ritenersi ammessa unicamente nei casi in cui vi sia una
sentenza irrevocabile di condanna afferente ai delitti contro la pubblica
amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale (cfr. C.d.c. Sez. Veneto n. 673/2009; id. Sez. Campania n. 377/2009;
id. Sez. Sicilia n. 218/2009). Secondo un diverso orientamento, il rinvio
operato dall’ art. 17 co. 30-ter, ai fini dell’azionabilità del danno
erariale, ai casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001, non
giustificherebbe l’elisione del riferimento - contenuto nell’ultima parte
del medesimo art. 7 della legge n. 97/2001 - all’art. 129 disp. att. c.p.p..
Sulla base di tali premesse l’azione del P.M. contabile è stata ritenuta
legittimamente esperibile in relazione alle fattispecie di danno
all’immagine comunque connesse alla commissione di reati per i quali sia
stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato (cfr. C.d.c. Sez. Lazio n.
462/2009; id. Sez. Lombardia n. 641/2009).
E’ opinione del Collegio che nel quadro normativo vigente la
promovibilità (o proseguibilità) dell’azione risarcitoria per danno
all’immagine innanzi al Giudice contabile richieda l’esistenza di una
fattispecie di rilievo penale alla quale sia riconducibile il pregiudizio
erariale, deponendo in tal senso la stessa formulazione dell’ art. 17 co.
30-ter, che individua le condizioni legittimanti l’azione del P.M. contabile
rinviando ai “casi e modi” previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001
(“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche”). Sulla base di tale rinvio, i “casi” in cui
l’azione del P.M. contabile è legittimamente esperibile devono ritenersi
quelli in cui il danno erariale sia connesso ad un delitto contro la P.A.
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 7, primo periodo, legge n.
97/2001) ovvero ad un reato che abbia cagionato un danno per l’erario (art.
7, secondo periodo, legge n. 97/2001). Quanto ai “modi” del suo esercizio,
il richiamo alle modalità previste dall’ art. 7 della legge n. 97/2001
induce a ritenere che nella materia in esame l’azione del P.M. contabile
deve ritenersi ancorata all’esistenza di una sentenza irrevocabile di
condanna per un delitto contro la P.A. o quanto meno della notizia relativa
all’ avvenuto esercizio dell’azione penale per un reato che abbia
cagionato un danno per l’erario (art. 129 disp. att. c.p.p.); nel primo caso
l’ eventuale azione risarcitoria è proposta nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna (art. 7, primo
periodo, della legge n. 97/2001); nel secondo, invece, la
Procura contabile, informata del promovimento dell’azione penale, potrà
valutare l’opportunità di attenderne l’esito prima di emettere l’atto
di citazione, avvalendosi della sospensione del termine di prescrizione
dell’azione erariale fino alla conclusione del procedimento penale (art. 17,
co. 30-ter del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nel testo
risultante dalle disposizioni correttive introdotte con il D.L. n. 103/2009,
convertito con legge n. 141/2009).
Ritiene il Collegio che costituisca legittimo esercizio della potestà
legislativa la definizione delle condizioni e dei limiti dell’azione del
P.M. contabile in materia di danno all’immagine, non ravvisando alcuna
irragionevolezza nella scelta di limitare la tutela del pregiudizio in sede di
giurisdizione contabile alle sole fattispecie collegate a condotte di
rilevanza penale. Né la nuova conformazione dell’azione erariale appare
idonea ad arrecare un vulnus alla tutela dell’immagine della P.A., tenuto
conto che l’art. 17 co. 30-ter cit., nel rendere ammissibile l’azione
erariale solo in presenza di una soglia di offensività minima - individuata
dal Legislatore nell’avvio di un’azione penale per fatti che abbiano
cagionato un presumibile danno per l’erario -, non interferisce con le
iniziative che le Amministrazioni danneggiate possono autonomamente assumere
innanzi al Giudice Ordinario in presenza di condotte comunque lesive della
propria immagine e reputazione.
Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte deve escludersi che
nella fattispecie all’esame ricorrano le condizioni previste dall’art. 17,
co. 30-ter del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nel testo
risultante dalle disposizioni correttive introdotte con il D.L. n. 103/2009,
convertito con legge n. 141/2009, per la declaratoria di nullità degli atti
istruttori e processuali, risultando dalla documentazione acquisita in atti,
che il danno all’immagine contestato nel presente giudizio è collegato
all’azione penale promossa nei confronti dello Strassoldo per il reato previsto
dall’art. 86 del D.P.R. n. 570/1960,
fattispecie sussumibile nella previsione di cui all’art. 129 disp. att.
c.p.p. Conclusivamente l’istanza di nullità proposta dal convenuto
Strassoldo va respinta in quanto infondata, rinviandosi
al definitivo la pronuncia
in ordine alle spese di giudizio di questa fase processuale. P.Q.M. La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia
Giulia: dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; respinge l’istanza
di nullità degli atti istruttori e processuali proposta dal convenuto;
riserva al definitivo la statuizione in ordine alle spese di questa fase
processuale
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così provveduto in Trieste nella Camera di Consiglio del 21 gennaio
2010.
L’ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Di Lecce)
(Dott. Enrico MAROTTA) f.to
f.to
Depositata in Segreteria il 25/01/2010.
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA dott.
Alessandra Vidulli f.to |