521 – Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, 12 febbraio 2003; Pres. D’Antino Settevendemmie, Est. Venturini, PM Novelli- PR. C. B. e L. ( avv. Pini)

 

Responsabilità – Elementi – Colpa grave - Nomine di giudici popolari aggiunti – In numero esuberante rispetto alle esigenze – Utilizzati in mera disponibilità – Sussistenza – Danno – Indennità loro erogata – Sussistenza

 

Corte dei conti – Giurisdizione – Sindacato sui comportamenti nell’esercizio della funzione giurisdizionale – Sussistenza

 

Costituisce danno all’erario la nomina – con il pagamento dell’indennità loro spettante – di un numero di giudici popolari in posizione aggiuntiva ( cd. “aggiunti”), relegati poi nell’anomalo ruolo “a disposizione”, cioè senza  far partecipare i medesimi, in violazione di espresso e chiaro disposto di legge, ai dibattimenti ed alle funzioni tutte del collegio della Corte stessa; al già sussistente negligente comportamento concretato dall’anzidetta violazione di legge, ricollegabile ad “error in procedendo” si aggiunge e contribuisce ad ulteriormente caratterizzare la vicenda come gravemente colposa, il numero stesso dei giudici aggiunti scelti, pari al massimo concesso dalla legge, opzione discrezionale esercitata senza alcuna correlazione con il prevedibile ed anche con il già programmato carico di lavoro della  Corte di Assise in questione, peraltro non oberata anche nel pregresso di incombenze di particolare rilievo.

La nomina dei componenti di Corte di assise è attività amministrativa, al pari dell’assegnazione dei magistrati ad uffici giudiziari; va affermato comunque, data la complessità della fattispecie, che, in via generale, l’esercizio di funzione giudiziaria, secondo l’insegnamento della Consulta, non può essere di per sé immune da sindacato giurisdizionale, in virtù di un articolato quadro normativo che, muovendo dalla prospettiva degli art. 97 e 98 della Costituzione ( dovere di efficienza e buon andamento devono concernere anche l’amministrazione della giustizia; tra i pubblici impiegati vanno annoverati anche coloro che appartengono all’ordine giudiziario), e, soprattutto, dall’art. 28,  in armonia con l’art. 3, sempre della Carta fondamentale (che non consente franchigie dall’esposizione a responsabilità del dipendente pubblico), esige, nel concreto e secondo il prudente apprezzamento del giudice, ove già non abbia provveduto il legislatore, un bilanciamento fra gli esposti principi ed i valori e le esigenze, parimenti di grado costituzionale ( artt. 101,102, 104 e 108 Cost), dell’indipendenza ed autonomia del giudice; per quanto attiene specificamente la responsabilità amministrativa, la configurazione normativa dell’istituto impone un vaglio, sempre con il dovere di non incidere sull’indipendenza nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, sul corretto espletamento dei propri compiti nell’utilizzo delle risorse pubbliche, di talchè nessuna commistione può esservi con l’istituto della responsabilità civile dei magistrati e con le disposizioni in tema di nullità processuali, riguardanti ed a tutela delle parti nella controversia ( non incide, poi, sulla capacità del giudice, e, quindi, non è indice sintomatico di lesa indipendenza, l’inosservanza delle norme sulla formazione del collegio).

 

 

 

                  REPUBBLICA ITALIANA    Sent.n.521/03/r

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni D’ANTINO SETTEVENDEMMIE   Pres.

dott. Massimo DE MARIA                                           Cons.

dott. Leonardo VENTURINI                                I Ref. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.24611 ex 331\R del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti di.

Cons. Dott. B. B., res.in S. Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy 97;

Cons. Dott.  L. M.,  res. Modena, via Crespellani  28;

rappresentati e difesi dall’avv.to R. Pini di Modena, el.te dom.ti in Bologna, via S. Stefano 43, presso lo studio dell’avv.to G.C. Fanzini

Visto l’atto introduttivo del giudizio

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella udienza pubblica del 21 novembre 2002 con l’assistenza del segretario, il I ref.  Relatore dott. Leonardo Venturini,  l’avv.to Pini ed il Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. Paolo Novelli                                                                        

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO

Il locale Ufficio di Procura ha convenuto, in data 17 settembre 2001, il Cons B. ed il Cons L., per ipotizzate infrazioni ai doveri di ufficio nella loro qualità di Presidenti della Corte di Assise di Modena, al fine di sentirli  condannare al pagamento delle somme, inizialmente quantificate in  £ 151.320.000 il B. e 55.777.420 il L., ed, in più, interessi legali e rivalutazione su dette somme.

Con nota prodotta il 19.11.2002 ( doc. 1 seconda nota di deposito),  gli accessori di interessi e rivalutazione sono stati calcolati e le somme complessive tradotte in valuta corrente, così che nei confronti del B. vengono pretesi euro 119.633, 72, nei confronti del L. euro 59.197,8.

La citante ha tratto le ragioni ed i contenuti dell’azione di indagine di responsabilità da danno erariale dalla “notizia damni” costituita dalla nota con cui l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia trasmetteva a detto Ufficio copia della segnalazione dell’Ispettore Generale dott. Morici, inviata a conclusione di una verifica ispettiva ordinaria eseguita presso gli uffici del Tribunale e della relativa Procura di Modena.

         Nella relazione si dava conto di una asserita sproporzione fra il  numero dei giudici popolari estratti a sorte rispetto alle prospettabili esigenze delle sessioni della Corte d’Assise di Modena, traendone quindi le conseguenze che le somme corrisposte ai giudici popolari per la loro mera ‘disponibilità’, potessero costituire un danno per l’Erario.

         Veniva quindi attivata, alla  stregua  dei segnalati elementi indiziari,  l’istruttoria di competenza dell’Organo di tutela erariale.

         Sul piano fattuale, la vicenda  sottoposta a giudizio si radica nella asserita irregolarità della gestione procedimentale delle nomine  dei giudici popolari e della loro conseguente immissione nel concreto  esercizio delle funzioni,  in un quadro descrittivo che presenta i seguenti contorni: nelle sedute pubbliche, destinate all’estrazione ed alla nomina dei giudici popolari necessari ad integrare i collegi della Corte d’Assise, erano nominati, seguendo l’ordine della precedente estrazione dall’urna dei giudici popolari, sedici giudici di tal categoria, i quali, dopo aver prestato giuramento, erano invitati a comparire il giorno dell’udienza per la formazione del collegio.

         Il primo giorno della sessione era formato il collegio con i primi sei giudici popolari estratti, nonché erano nominati altri due giudici popolari, secondo il medesimo ordine, in qualità di “aggiunti”.

         I rimanenti otto giudici popolari estratti, in qualità di “supplenti” secondo la definizione che si legge in citazione, rimanevano a disposizione in regime di reperibilità.

         In alcuni casi, nelle sessioni nelle quali non erano stati fissati processi, tutti i sedici giudici estratti rimanevano a disposizione in regime di disponibilità.

In questo dato dello svolgimento procedimentale si insinua e deve essere colto l’addebitato nocumento erariale, poiché l’ispettore ministeriale,  nel rilevare che tutti i giudici popolari in regime di reperibilità, nel periodo interessato dalla verifica, non avevano mai prestato servizio e purtuttavia, non essendo stati licenziati, avevano regolarmente percepito l’indennità dovuta per la loro disponibilità e reperibilità, fissata dall’art. 36 della legge citata in lire 20.000 giornaliere, riteneva avessero indebitamente percepito le somme loro erogate.

         La Procura ampliava poi lo spettro dell’indagine, estendendo la verifica anche al periodo successivo a quello considerato dall’ispezione ministeriale, e quindi dalla quarta sessione del 1997 sino alla seconda del 2000.

In citazione si pongono alla conoscenza del collegio  i seguenti fatti:

          Nel sopra definito  lasso temporale  i giudici popolari nominati in esito ad estrazione venivano progressivamente ridotti: dai sedici della quarta sessione del 1997 ai dodici delle quattro sessioni del 1998 e della prima del 1999, sino ai dieci nominati a decorrere dalla seconda sessione 1999.

         Nel medesimo periodo, nella maggioranza dei casi venivano trattenuti ad assistere alle udienze uno o due giudici popolari “aggiunti”; in due sessioni i giudici trattenuti furono tre; in altre due sessioni, quattro.

          In citazione, già nell’esordio, la Procura evidenzia la discrasia tra il fatto e la previsione normativa, quale canone guida che conduce tutta la pretesa erariale: l’art. 25 quarto comma della legge 287/51 prevede che il Presidente della Corte d’Assise chiami a prestare servizio, nell’ordine dell’estrazione, tanti giudici popolari quanti ne servono per integrare il collegio.

         L’art. 26 secondo comma aggiunge poi che nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando comunque appare opportuno, il Presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze od impedimenti.

         I commi 3 e 4 dell’art. 26, nonché l’art. 27, espone la citante, prevedono inoltre la possibilità di ulteriori nomine di giudici aggiunti, o la nomina di giudici supplenti (da estrarre dalla distinta apposita urna), in casi particolari di assenze o di incompatibilità che rendano impossibile la costituzione dei collegi.

Nella prospettiva ermeneutica che quest’ultima parte della illustrata normativa ( artt. 26 e 27)  presupponga la verificazione di elementi al di fuori dell’ordinarietà, viene negata la circostanza della sussistenza o prevedibilità di eventi di carattere eccezionale, così come di una onerosa mole di lavoro delle sessioni dibattimentali.

Infatti, in citazione si evidenzia che:

Nel 1994, per la prima sessione non fu celebrato alcun processo né tenuta alcuna seduta. Per la terza sessione fu tenuta un’unica seduta in camera di consiglio. Per la seconda e quarta sessione vennero tenuti in udienza pubblica un processo ciascuno della durata di una sola giornata e, rispettivamente, un’udienza camerale.

Nel 1995, nella prima sessione vennero tenuti due procedimenti penali in udienza pubblica per un totale di sette giorni di udienza e due udienze in camera di consiglio. In occasione della seconda sessione vennero celebrati quattro procedimenti penali per complessivi sei giorni di udienza pubblica e vennero tenute sei udienze in camera di consiglio. In occasione della terza sessione non furono celebrati processi in udienza pubblica, ma vennero tenute solamente 12 udienze in camera di consiglio. Nel corso della quarta sessione furono celebrati tre procedimenti penali in sede dibattimentale per un totale di quattro giorni d’udienza e sette giorni di udienza in camera di consiglio.

 La Procura prosegue nello stigmatizzare il comportamento dei convenuti, e rileva, per dar conto del loro comportamento improntato a superficialità e negligenza, che nel 1996, nel corso della prima sessione, fu celebrato un unico processo dibattimentale che impegnò un unico giorno di udienza; vennero inoltre tenute dodici udienze in camera di consiglio. In occasione della seconda sessione fu tenuto un solo processo in udienza pubblica che impegnò un’unica giornata, nonché venne tenuta un’udienza camerale. Nessuna udienza venne tenuta in occasione della terza sessione. Nel corso della quarta sessione furono tenute solamente cinque udienze camerali.

Nel 1997, durante la prima sessione furono tenute solamente tre udienze in camera di consiglio. Nel corso della seconda sessione furono celebrati due processi in sede dibattimentale per un totale di quattro udienze e fu tenuta un’udienza camerale. In occasione della terza sessione fu tenuta un’unica camera di consiglio. Per la quarta sessione furono celebrati tre processi in sede dibattimentale, per l’impegno complessivo di dodici giorni di udienza, oltre a tre udienze camerali.

Nel 1998, nel corso della prima sessione furono celebrati due processi in sede dibattimentale per un impegno complessivo di cinque giornate d’udienza, mentre furono tenute anche cinque udienze camerali. In occasione della seconda sessione furono tenute solamente due udienze in camera di consiglio. Nel corso della quarta sessione fu celebrato un processo in sede dibattimentale, per la durata di tre udienze, nonché fu tenuta un’unica udienza camerale. Nessuna attività venne svolta durante la terza sessione.

Nel 1999, durante la prima sessione furono celebrati due processi in sede dibattimentale per un totale di nove udienze dibattimentali, nonché furono tenute quattro udienze in camera di consiglio. Nel corso della seconda sessione, i processi celebrati in udienza pubblica furono due per un impegno complessivo di quattro udienze; nel medesimo periodo vennero tenute quattro udienze camerali. Durante la terza sessione fu celebrato un unico processo in sede dibattimentale, per un impegno complessivo di cinque udienze. In occasione della quarta sessione i processi in sede dibattimentale furono due, con sei udienze complessive, mentre le udienze camerali furono tre.

Passando a periodo più recente, nell’anno 2000, nel corso della prima sessione sono stati celebrati quattro processi dibattimentali con un impegno complessivo di sei udienze; inoltre sono state tenute tre udienze in camera di consiglio. In occasione della seconda sessione i procedimenti celebrati in udienza pubblica sono stati cinque, per un totale di nove giorni d’udienza, mentre le udienze camerali si sono esaurite con un impegno di cinque sedute.

         Nell’asserita consistenza di questo quadro di indagine veniva ritenuto necessario inviare  ai magistrati presidenti della Corte d’Assise di Modena, nei periodi considerati, il prescritto invito a dedurre, nel quale si contestava la nomina ed il mantenimento in servizio di un numero di giudici popolari manifestamente eccessivo rispetto alle esigenze di corretto funzionamento del collegio giudicante.

In detti atti prodromici alla citazione si contestava che, nonostante la ridotta attività della Corte d’Assise di Modena rendesse del tutto prevedibile – come in effetti poi è stato – l’esaurimento dell’attività processuale con l’impegno di pochi giorni d’udienza e nell’ambito del trimestre a disposizione, senza necessità (salvo un unico caso nel periodo interessato dall’ispezione) di rinvii a periodi successivi (circostanza che avrebbe vincolato il medesimo collegio), risultava chiaramente che per tutte le sessioni fosse stato chiamato a prestare servizio in qualità di “aggiunti” un numero corrispondente al massimo stabilito dalla legge (salvo i casi del tutto particolari disciplinati dalle norme menzionate in precedenza).

         Solamente in seguito all’ispezione ministeriale il numero degli aggiunti era stato ridotto dapprima a sei unità e poi a quattro.

         Peraltro, di essi, nella stragrande maggioranza dei casi solo due erano stati chiamati ad assistere ai dibattimenti (in qualche caso tre, in alcuni casi solamente uno), mentre i rimanenti venivano mantenuti semplicemente a disposizione.

         L’art. 26 della legge n°287 consente la nomina dei giudici popolari aggiunti solamente in occasione di dibattimenti che si prevedano di lunga durata, oppure quando il Presidente della Corte d’Assise lo ritenga comunque opportuno.

         Così la Procura censura il comportamento dei convenuti: “I dibattimenti fissati per le sessioni negli anni considerati, salvo pochissime eccezioni, consentivano diversamente di ipotizzare una durata dei procedimenti contenuta nello spazio di poche udienze, come in effetti poi si è avverato, con esito nell’ambito del trimestre della sessione.

         In nessun caso sono state mai rese esplicite le ragioni di ‘opportunità’ poste a fondamento della scelta di nominare giudici popolari aggiunti, designati peraltro sino alla quarta sessione del 1997 sempre nel numero massimo previsto dalla legge. Nemmeno successivamente sono state manifestate le ragioni di opportunità che potevano giustificare la nomina di un numero di giudici popolari sensibilmente maggiore rispetto quelli trattenuti ad assistere ai dibattimenti.

         Tale prassi procedurale appariva ancor maggiormente contravvenire alla disciplina legislativa nei casi in cui la nomina ed il trattenimento in servizio degli aggiunti era avvenuta nonostante non fosse stata fissata alcuna attività nel corso della sessione, ovvero la medesima si dovesse ritenere ridotta solamente ad alcune udienze da tenersi in camera di consiglio.

Inoltre, dei dieci aggiunti nominati, erano invitati a presenziare alle udienze dibattimentali solamente due, tre od al massimo quattro giudici aggiunti (II e IV sessione del 1997), talchè solo per essi si sarebbe potuto dar luogo eventualmente all’utile e tempestiva sostituzione senza necessità di rinnovare il dibattimento.

          La situazione non era mutata sostanzialmente, anche se con minori grandezze, nel periodo successivo all’ispezione”

         Consegue a ciò, per l’Organo di tutela erariale, che per tale scelta di nomine, il Ministero della Giustizia ha corrisposto ai giudici popolari aggiunti,  senza che se ne potesse intravedere   alcuna necessità od utilità, le indennità giornaliere sino al compimento delle singole sessioni, per una posizione  di disponibilità e reperibilità, che non comportava l’assistenza all’attività dibattimentale, con un sicuro danno per l’erario.

Ciò va addebitato, si sostiene in citazione,  ai magistrati Presidenti di Corte d’Assise che in esito all’estrazione, ed in seguito nel corso della sessione, hanno nominato e mantenuto in servizio un numero evidentemente eccessivo di giudici popolari rispetto alle esigenze di formazione del collegio nonché la prevedibile durata dei processi e la programmazione delle udienze, “dando corso per lungo periodo invariabilmente alla nomina del numero massimo previsto dalla legge, persino in quelle sessioni prive di ogni attività giurisdizionale”.

L’atto introduttivo del giudizio si radica nella convinzione che ciò che è stata definita dai convenuti prassi consolidata instaurata dai Presidenti della Corte d’Assise di Modena contravvenisse in più aspetti sia alla lettera che alla ratio del dettato normativo.

         Ed invero si argomenta a suffragio di detto convincimento: la legge n°287 prevede un meccanismo procedurale che tiene perfettamente conto delle eventuali difficoltà di formazione dei collegi legate al reperimento dei giudici popolari, quadro normativo di fronte al quale la prassi instaurata, oltre che a contrapporvisi in evidente contrasto, era, secondo la citante, inutile e costosa.         E così infatti ragiona il SPG citante :

ordinariamente, afferma, la legge prevede che il numero dei giudici popolari chiamati a prestare servizio siano in numero pari a quello necessario ad integrare i collegi. Fine che il citato art. 25 si prefigge nello stabilire che, quindici giorni prima dell’inizio della sessione, venga estratto dall’urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà e comunque non superiore a cinquanta, con convocazione e presentazione per la seduta pubblica fissata entro i successivi cinque giorni di tutti i giudici popolari estratti.

         Sarebbe quella la sede propria per la  valutazione e l’eventuale accettazione  delle richieste di dispensa per legittimo impedimento. Qualora per le dispense o per le assenze non si raggiunga il numero dei convocati, il Presidente senza ritardo procede ad ulteriori estrazioni sino a reintegrare il numero, convocando i nuovi giudici estratti.

         Ne consegue che con tale meccanismo il Presidente della Corte d’assise riesce a disporre di un elevato numero di presenti, pari ad almeno la metà dei nomi contenuti nell’urna, o comunque non superiore a cinquanta. Di tali giudici popolari convocati e presentatisi alla seduta pubblica fissata a mente del comma terzo dell’art. 25, sono immediatamente esaminate le cause di dispensa per legittimo impedimento.

         In seguito, così come recita il  quarto comma del medesimo articolo, il Presidente chiama a prestare servizio, nell’ordine di estrazione a sorte, tanti giudici quanti ne occorrono a formare il collegio.

         Per questi componenti, che saranno quelli che effettivamente eserciteranno le loro funzioni nella sessione, sono evidentemente già state valutate le possibili cause di dispensa, talchè la possibilità che essi non completino la sessione sarà dovuta solamente ad evenienze successive o contingenti.

         Si deve inoltre osservare che l’art. 27 prevede altresì che, qualora non si riescano comunque a formare i collegi, è necessario dar luogo  tempestivamente all’estrazione dall’urna distinta dei giudici popolari supplenti, anche con successive estrazioni, sino a costituire il numero necessario ad integrare i collegi.

         A chiusura della funzionalità del sistema e con la precipua finalità  di non arrecare alcun ritardo allo svolgimento di processi complessi, impegnativi e di prevedibile lunga durata, l’art. 26 al comma 2° considera la possibilità di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi in caso di eventuali assenze ed impedimenti. 

         Ebbene, è evidente, per la Procura, che con tale previsione il legislatore ha previsto una particolare figura di giudici popolari da chiamare in servizio, non nella ordinarietà dei casi ma, precipuamente, quando potesse presumersi, per la lunghezza e complessità dei dibattimenti, o per altre cause consimili, che si sarebbero verificate assenze od impedimenti nel corso del dibattimento.

         Peraltro, la particolarità che caratterizza tale figura di “aggiunti” (anche se spesso impropriamente vengono menzionati come “supplenti”) risiede appunto nella circostanza che essi vengano chiamati a prestare servizio per assistere ai dibattimenti.

         Questa è l’effettiva ragione della loro funzione.

         Difatti, proprio la loro presenza durante l’istruttoria dibattimentale, con la conseguente cognizione diretta e completa dei fatti di causa al pari dei componenti effettivi, consente di rispettare il principio di immutabilità del giudice del dibattimento (art. 525 c.p.p.), e di dare luogo, in caso di assenze od impedimenti sopravvenuti, all’immediata sostituzione senza che si sia costretti a dichiarare la nullità degli atti sino ad allora compiuti e dare luogo alla rinnovazione del dibattimento.

Argomentano gli odierni convenuti ( si fa riferimento alle repliche alle contestazioni formulate in sede di invito a dedurre, ma sono eccezioni riprese in fase processuale) che essi, avendo nominato giudici popolari aggiunti nel numero non superiore a dieci, coincidente con il massimo consentito dall’art.26 comma 2°, avrebbero comunque rispettato il dettato normativo. La scelta tra zero e dieci, in sostanza, sarebbe coperta dall’insindacabile apprezzamento discrezionale.

         Obietta la citante  che dei dieci nominati e mantenuti in servizio, solamente uno, due od al massimo tre, erano chiamati ad assistere al dibattimento, come pure prescrive, per tutti gli aggiunti, il comma secondo dell’art. 26. I rimanenti, invece, non erano licenziati, ma trattenuti in “disponibilità e reperibilità”, frustrando quindi la  sostanza del loro ruolo.

         L’inutilità deriva dalla circostanza che essi non venivano incardinati in alcun collegio e quindi, non avendo assistito al dibattimento (dell’unica sezione costituita), non potevano svolgere la speciale funzione propria dei giudici “aggiunti”, ovvero quella di sostituire immediatamente gli assenti e reintegrare il collegio senza necessità di disporre la rinnovazione del dibattimento.

         In sintesi, sostiene la Procura, il dettato normativo imponeva innanzi tutto di trattenere in servizio solamente un numero di giudici popolari non superiore a quello necessario per integrare il collegio; solamente in casi di dibattimenti complessi e di prevedibile lunga durata era consentito trattenere un numero ulteriore di giudici in qualità di “aggiunti”, che cioè presenziassero al dibattimento per garantire la sollecita ed utile sostituzione. Qualora infine tali aggiunti fossero mancati, o se si fossero verificate ulteriori defezioni od impedimenti tra gli effettivi, il comma 3° dell’art. 26 prevedeva comunque la sollecita chiamata in servizio di altri giudici popolari, per ricostituire i collegi, da estrarre tra i nomi presenti nelle urne.

         La prassi seguita invece nella Corte d’Assise di Modena, diversamente, appare in radicale antitesi con l’intendimento e la soluzione legislativa perché, se da un lato venivano  non solo immancabilmente trattenuti in servizio per presenziare al dibattimento da uno a tre giudici “aggiunti” (in un caso anche quattro), dall’altro si mantenevano  in disponibilità i rimanenti, nelle sessioni sino al 1996 nominati sino al numero complessivo di dieci, e per tutta la sessione.

         La possibilità del loro impiego effettivo era dunque subordinato non solo all’impedimento di uno dei giudici popolari effettivi, ma anche dei giudici “aggiunti”che avevano presenziato al dibattimento.

Però, stigmatizza la Procura, il loro intervento, di probabilità assai remota, forse impossibile considerando la realtà modenese,  non arrecava alcun pratico giovamento, in quanto essi, pur reperibili e disponibili, non erano stati presenti al dibattimento e quindi, qualora l’evento si fosse prodotto una volta esperite le formalità di apertura del dibattimento, sarebbe stato impossibile evitare la declaratoria di  nullità dell’istruttoria dibattimentale sino a quel momento compiuta e disporre la rinnovazione del dibattimento con un nuovo atto di citazione a giudizio, con i conseguenti lunghi tempi occorrenti.

In sostanza, le ragioni addotte ( in opposizione agli inviti a dedurre) per giustificare tale copia di nomine sono, per la procura,  estranee comunque alla realtà modenese, e, d’altro canto, vi era il diverso  rimedio attuabile con le procedure previste dai commi 3° e 4° dell’art. 26.

Si fa rilevare che, se l’assenza o l’impedimento del giudice popolare avesse provocato l’impossibilità di costituire il collegio, anche a seguito dell’utilizzazione degli aggiunti, e fosse già dichiarato aperto il dibattimento, la necessità di rinnovare il medesimo avrebbe comportato inevitabilmente un dispendio di tempo entro il quale potevano essere svolte tutte le operazioni di estrazione e chiamata in servizio dei giudici popolari mancanti.

         La citante ha poi cura di sottoporre all’attenzione del collegio che non presenta la minima giustificazione, poi,  il mantenimento di un numero elevato di giudici popolari supplenti “persino per le sessioni prive di qualsivoglia attività processuale.

         Tali sessioni, lungi dall’essere trattate diversamente, vedevano meccanicamente la nomina ed il mantenimento in disponibilità del medesimo numero di giudici popolari delle altre sessioni, senza alcuna variazione, nemmeno di una unità.

         Tale condotta evidenzia che la nomina ed il mantenimento in disponibilità dei giudici popolari in concreto non teneva in alcun conto dell’effettivo carico di lavoro della sessione trimestrale.

Né in generale potrebbe essere addotta come giustificazione l’ipotesi di un eventuale giudizio direttissimo (per i reati di Corte d’Assise, ridotta quasi a mero caso di scuola) o le possibili incombenze relative a procedimenti per imputati detenuti (per i quali, seppur ristretti nei tempi, e preferiti nelle priorità, si seguono le medesime norme di fissazione dei dibattimenti), essendo al più ipotizzabile una qualche eventuale sporadica attività camerale in materie connesse ai provvedimenti restrittivi della libertà personale.”

Va ravvisato, secondo l’ufficio remittente,  quindi, un palese e grave errore concretatosi in una violazione di legge, qualificabile anche come error in procedendo, nell’ambito del procedimento amministrativo di nomina e provvista dei giudici popolari suscettibili di comporre i collegi giudicanti delle rispettive sessioni della Corte d’Assise.

Quanto all’invocato divieto di sottoporre a giudizio il giudice nell’applicazione della legge questo risulterebbe inconferente nel caso di specie, poichè riferibile al caso dello “ius dicere” nell’ambito ristretto dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l’interpretazione delle norme sostanziali e processuali, ed è palesemente estraneo al caso di specie, che concerne diversamente una mera attività amministrativa di organizzazione dell’ufficio, semplicemente prodromica all’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte della Corte d’Assise.

La Procura ritiene di aver potestà di sindacare la legittimità, la razionalità e la coerenza delle scelte effettuate dai convenuti nell’attività in questione, pienamente qualificabile come amministrativa e non incidente neanche in minima parte nella funzione giurisdizionale.

Si rileva, infatti, di aver considerato solo l’ipotesi dei giudici popolari supplenti mantenuti illegittimamente, si sostiene, in regime di indisponibilità, i quali non avrebbero mai assunto le esposte funzioni, in ragione della insussistente incardinazione in un collegio, e della non attinenza dell’attività posta all’attuale giudizio con il momento, legato alla giurisdizione, relativo alla formazione dei collegi e alla precostituzione dei giudici. I provvedimenti degli odierni convenuti quindi, per la Procura, devono essere posti al vaglio dei limiti esterni della discrezionalità, in particolar modo gli indici sintomatici dell’eccesso di potere.

Pur avanzando seri dubbi in merito alla necessità di dotare immancabilmente i collegi della Corte d’Assise modenese di alcuni giudici ”aggiunti”, presenzianti alle attività dibattimentali ed alle camere di consiglio, parte attrice ha ritenuto di censurare unicamente la chiamata in servizio ed il mancato licenziamento di tutti gli altri ‘supplenti’ meramente tenuti in ‘disponibilità’.

E ciò perchè, si ripete, secondo l’accusa erariale, la presenza degli aggiunti (da uno a tre), chiamati ad assistere al dibattimento, era già di per sè in grado di soddisfare, efficacemente e rapidamente, tutte le esigenze di sostituzione per improvvise assenze od impedimenti.

         In sostanza, ogni possibile valutazione di ‘opportunità’, che gli odierni convenuti protestano come coperta dall’ambito assoluto di insindacabilità, era ampiamente coperta e soddisfatta dalla decisione di affiancare immancabilmente i collegi dei giudici popolari “aggiunti” (preme alla Procura rilevare che non consta che siano mai dovuti effettivamente intervenire).

La presenza di tali “aggiunti” evidenzia ancora maggiormente l’irrazionalità della decisione di tenere un elevato numero di giudici popolari in ‘disponibilità’, persino nelle sessioni nelle quali non era stato fissato nemmeno un processo.

         E sono proprio tali sessioni, del tutto prive di attività processuale, che a giudizio della Procura evidenziano che  la ‘prassi’ per molti anni posta in essere dai Presidenti della Corte d’Assise modenese  non seguisse logiche coerenti, funzionali ed adesive al dettato normativo sebbene palesemente illegittima ed irrazionale, e che non teneva conto, nella sua meccanica ripetizione, della realtà e delle esigenze contingenti.

         Né l’esistenza della prassi può essere ritenuta valida scriminante per esperti magistrati giunti all’apice della carriera e specificamente preposti in capo all’Organo giurisdizionale, con tutto il carico delle connesse incombenze dirette a garantire la corretta ed efficiente gestione delle procedure riguardanti la componente popolare dell’organo medesimo.

 Ciò rende abnorme queste vicende come quelle cui si è già fatto cenno, ovvero il mantenimento di un numero elevato di giudici popolari supplenti anche per le sessioni prive di  attività processuale.

Sul piano della colpevolezza, il quadro ora descritto conferisce sostanza ad un addebito connotato da colpa grave, riconducibile alle scelte ed all’operato dei presidenti di CdA convenuti, in quanto organi apicali, in grado di valutare appieno l’illegittimità delle dinamiche procedurali ed ai quali va causalmente ricondotto il danno causato. Danno che si sostanzia nelle somme corrispondenti alle indennità dovute ai giudici supplenti mantenuti in mera “disponibilità” per tutto il corso della sessione e che non hanno mai svolto alcuna effettiva attività giurisdizionale.

         Ne consegue che al dott. B., per le sessioni presiedute (dal 1994 al 1996) deve chiedersi il risarcimento della somma complessiva di euro 119.633, 72, mentre al dott. L. (per le sessioni dal 1997 sino al 2000) la somma di euro 59.197,8 tutte comprensive di rivalutazione ed interessi .

Con memoria di costituzione e risposta del 23 ottobre 2002 i convenuti, difesi dal prof. Pini, pur non contestando gli addebiti in punto di reale verificazione dei fatti contestati, ritengono destituita di fondamento la loro assunta valenza in termini di responsabilità amministrativa.

In primo luogo si eccepisce che l’Organo citante è venuto meno al proprio onere di prova della struttura della fattispecie illecita così come concretamente delineata in citazione: in particolare tale carenza verrebbe in luce ove apoditticamente si venga a ritenere censurabile una scelta discrezionale adottando criteri astratti formulati “ex post”. E’ necessaria invece l’indicazione di elementi dai quali evincere l’effettuazione di una scelta irrazionale secondo parametri valutativi configurati “ex ante” e non, appunto, secondo un modello astratto successivamente definito.  Nella fattispecie che qui ne occupa, invece, la normativa di riferimento attribuisce alla valutazione di opportunità del Presidente di nominare un numero di giudici popolari aggiunti fino a 10, con formulazione che ammette come possibile ma non unica motivazione la prospettazione di processi  che si prevedono di particolare durata. La designazione e l’indicazione dei componenti aggiunti è disposizione che, afferma la difesa, con la dizione “ quando comunque appare opportuno” rinvia alla determinazione (libera) del Presidente”.

Si rammenta che i giudici popolari aggiunti non vanno confusi con i magistrati professionali aggiunti, previsti dall’art. 10 del d.P.R. n. 273 del 1989, per i quali la possibilità e la modalità di nomina è confinata da una discrezionalità più rigorosa

La tesi di difesa si perita di precisare che la procedura di nomina dei giudici aggiunti deve essere oramai raccordata con la natura di organo permanente della Corte di Assise: “ l’art. 26 della legge n. 287 del 1951 si riferisce in modo generico ( e la differenza non è certo casuale) al servizio complessivo nel corso della sessione, poiché i giudici popolari aggiunti possono prestare servizio quando è opportuno e non solo nel caso di lunga durata “

 Nell’ipotesi in cui si incentra l’oggetto del giudizio, la considerazione di opportunità va compiuta con riferimento all’intera sessione, per la cennata natura di organo ordinario e permanente della Corte di Assise. Parte resistente rammenta anche la necessità di fronteggiare la possibilità di dover costituire con la dovuta celerità due collegi, in una situazione nella quale si assisteva a continui mutamenti dello scenario normativo, sia per gli interventi della Consulta, sia per scelte proprie del Legislatore. La natura delle competenze della Corte di Assise pone di fronte, poi, a peculiari esigenze di urgenza.

Si soggiunge essere evidente la necessità di precauzioni nel garantire il celere svolgimento dei processi di assise, ove si assiste alla presenza di imputati in stato detentivo, solitamente, e vi è il diffuso timore, da parte dei giudici popolari, nell’affrontare tali giudizi, timore che induce spesso al ricorso a tentativi elusivi.

 Da ultimo si afferma che la sussistenza di una consolidata prassi, avallata da numerosi soggetti appartenenti all’ordine giudiziario, sia con funzione di partecipe al procedimento di nomina dei giudici popolari, sia con funzione di vigilanza, danno sostanza all’assenza di colpa grave, o, in subordine, ad un ampio uso del potere riduttivo.

Le tesi di difesa sopra esposte sono state illustrate ed approfondite dal patrono dei convenuti, avv.to Prof. Pini, nell’udienza del 21 novembre 2002. Il rappresentante del Pubblico Ministero, con esposizione orale e produzione di ponderose ed approfondite note di udienza, ha precisato i tratti della figura – così come emerge dalla normativa di riferimento  - dei giudici aggiunti, specificando che gli addebiti ai convenuti si sostanziano nel non averli utilizzati come tali, ma averli inopinatamente posti a disposizione. Si contesta poi la legittimità dell’operato dei citati, in quanto gli stessi non avrebbero posto in essere alcuna scelta, comportandosi in maniera irrazionale in relazione a quanto verificabile  e prevedibile sulla base dell’esperienza pregressa, della Corte di Modena e delle altre Corti di Assise di Italia. L’attività dei magistrati, poi, e la funzione giurisdizionale non sono impermeabili al sindacato del giudice della responsabilità amministrativa, come la Consulta ha avuto modo di affermare. La funzione esplicata e censurata, d’altro canto, si concreta in attività amministrativa e non inerisce alla capacità del giudice  ed alla precostituzione di esso ( si richiamano numerosi precedenti giurisprudenziali).

Al termine della pubblica udienza del giorno 21 novembre 2002 la causa è stata trattenuta in decisione.

\E[s \E[202s DIRITTO

Come risulta palese dall’esposizione in fatto, la controversia si incentra sulla correttezza della procedura seguita nella formazione dei collegi  per le sessioni della Corte di assise di Modena, più correttamente e precisamente sulla regolarità della frequente nomina di un numero prossimo od equivalente al massimo dei giudici popolari aggiunti, posti poi in posizione di mera  disposizione, per la quale percepivano la somma di £ 20.000 al giorno ( art. 36, u.c. legge n. 287 del 1951, abrogato dalla legge n. 448 del 2001) .

In sostanza la Procura sostiene:

a)     che i convenuti hanno perpetrato una palese violazione di legge, configurabile come “error in procedendo”, addebito diverso rispetto alla tesi di difesa, comunque avversata nella sua validità,  del corretto –  e,  nel suo concreto esplicarsi, non sindacabile  -utilizzo della discrezionalità;

b)    che in ogni caso, anche volendo ritenere che  le disposizioni di legge non siano state violate  nella loro lettera, essendo  state applicate definendo la regola del caso concreto attraverso i concessi spazi discrezionali, in tale ipotesi, l’attività di valutazione e di scelta, nella quale si realizza l’esercizio della discrezionalità non sarebbe stata neanche esercitata, pervenendosi perciò a risultati abnormi e palesemente illogici;

c)     che l’attività in questione non gode di nessun privilegio esentivo da giurisdizione, per  un duplice ordine di motivi: a) perchè attività amministrativa e non giurisdizionale; b) perché anche quest’ultima attività non fruisce di esenzione da responsabilità, essendo solamente regolata in maniera consona alle sue peculiarità, che comunque non estraniano il giudice, in quanto pubblico dipendente, dal giudizio per responsabilità amministrativo-contabile.

Già da quanto sopra affermato si intuiscono le ragioni argomentative poste in opposizione ovvero:

esercizio di potestà discrezionale, ammessa dalla normativa di riferimento in spazi amplissimi,  supportato da valevoli esigenze fattuali, quali la necessità di evitare interruzioni nell’attività della Corte di Assise, pertanto insindacabile nel suo nucleo di merito ( art 1, comma 1, legge 19 gennaio 1994, n. 20….”ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”);

quanto sopra nel presupposto, ammesso e non concesso, che si tratti di attività amministrativa, mentre, nella realtà, sostiene la difesa dei convenuti, si assiste, nella fattispecie in esame, ad un’ipotesi attività giurisdizionale, legata alla formazione di collegio giudicante,  all’attività ad essa prodromica, che non può non risentire di tale natura, e  tutto ciò anche sotto l’egida protettiva del canone processuale della precostituzione del Giudice.

 Tanto premesso, al fine di delineare lo scenario entro cui si muove il vaglio della Sezione, è avviso della stessa che i nodi logico-valutativi dell’esame della controversia non possano che iniziare a dipanarsi traendo le mosse dalla lettura delle disposizioni che, secondo la Procura, sarebbero state  violate, contemplate nel loro piano significato letterale dal quale, già si premette, molti profili oscuri traggono soluzione. Come è noto, a seguito della riforma della Corte di Assise, con l’avvento nel 1989 del nuovo codice di procedura penale, questa si configura come organo permanente, la cui attività è scandita temporalmente da sessioni trimestrali ed è formata, normalmente, da un collegio ( salvo quando è divisa in Sezioni – e così non è strutturata la C.d’A. di Modena -  secondo le previsioni dell’art. 28bis legge 287\51), composto da due giudici professionali e sei popolari, scelto tramite una  procedura la quale  prevede che ( art. 25 più volte menzionata legge 287 del 1951, nella formulazione datane dall'art. 34 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449),  quindici giorni prima della conclusione della sessione della Corte di assise o della Corte di assise di appello, il Presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estragga dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Quale passo successivo, il Presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero; nel giorno fissato, sempre il Presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il Presidente medesimo deve chiamare a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.  Qualora non si presentino uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica o siano dispensati, il Presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, deve procedere alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici  previsto, nell’ambito del quale vengono chiamati quelli destinati ad assumere effettivo servizio esercitando le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.  Di particolare rilievo è l’art. 26, sempre della legge n. 287 del 1951, successivo a  quello esaminato, che afferma, al comma 2 “Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento”.

Discendono, da quanto sopra, sicure cognizioni saldamente ancorate al dato normativo, così puntualizzabili: in primo luogo che la procedura ordinaria prevede la nomina di tanti membri quanti ne occorrono al fine di costituire il collegio che dovrà sostenere il carico della sessione, composto di udienze dibattimentali e di camere di consiglio; tale previsione, che appare a prima vista improvvida in considerazione delle possibili dispense per legittimo impedimento, non lo è se solo si considera che la formazione del collegio si pone al termine di un “iter” con il quale già si è provveduto, dopo l’estrazione  dalle urne delle liste generali di un numero pari alla metà dei nominativi contenuti e comunque non superiore a cinquanta, a porre rimedio alle sopradette cause attingendo la nomina dei membri del collegio dall’abbondante platea degli estratti, convocati in pubblica seduta e, previa richiesta, valutando e soddisfacendo le legittime cause di impedimento.

Rimangono allora gli impedimenti sopravvenuti, incombenti ed incidenti sullo svolgersi del lavoro delle sessioni: ad esso ha posto rimedio il Legislatore, prevedendo la possibilità di avvalersi un numero di giudici aggiunti, alla condizione della previsione di dibattimenti di lunga durata o di situazioni di opportunità, ed entro un numero massimo ( va da sé che l’avvicinarsi al limite numerico è scelta, pur nella sua innegabile ampia discrezionalità, correlata ad una prospettazione di ipotesi di crescente eccezionalità assumendo come parametro qualificativo di tale nozione anche gli eventi, gli accadimenti e le scelte di altre Corti di Assise, nonché le direttive del Ministero di Grazia e Giustizia) di dieci. Non è fuori luogo ricordare che tale tetto quantitativo è l’esito di un aumento voluto dal Legislatore con D.L. n. 31 del 1978, convertito con legge n. 74 del 28 marzo 1978, in relazione alle evenienze dei processi in tema di terrorismo che acquisirono, per il loro lungo  svolgersi, la denominazione di “maxiprocessi”, né che l’aumento dei giudici estratti dall’urna contenente le schede relative alle liste dei giudici popolari fino a cinquanta  è previsione sempre della predetta L. n. 74 del 1978, motivata, nella sua relazione di accompagnamento, con la possibilità di “disporre fin dall’inizio della sessione di un elevato numero di giudici popolari in ordine ai quali si è già constatata la sussistenza di impedimenti”. La dizione, perciò, “in ogni altro caso in cui appaia opportuno”, della norma in esame, va vista come facoltà di chiusura, ed al tempo stesso conferente una nota di elasticità ad un ambito discrezionale che si incentra comunque sulla “ratio” di un maggior rischio di impossibilità di funzionamento del collegio, rischio estraneo alla mera renitenza dei Giudici popolari.

  Infine, dato fondamentale, vi è la necessità che gli stessi assistano al dibattimento per sostituire i giudici effettivi in caso di eventuali assenze.

Se i primi due elementi  presentano spazi di opinabilità valutativa anche in ragione dell’assenza di criteri orientativi dettati dal Legislatore ( profilo, questo, su cui ci si soffermerà più tardi nel considerare il corretto uso della discrezionalità), il terzo è drasticamente limpido e preciso nella sua interpretabilità sia alla luce di un canone letterale che logico-giuridico: i giudici aggiunti devono assistere alle attività del collegio, soluzione chiara, precisata dal Legislatore e scontata se si vuole evitare che, verificatasi una causa di assenza o di impedimento durante i lavori di una sessione questi debbano essere ripresi “ab initio” non avendo il giudice aggiunto assistito agli svolgimenti dibattimentali o in camera di consiglio.

Diversamente si andrebbe incontro ad una nullità assoluta degli atti processuali ( artt. 525, 179, 178 c.p.p., Cass.pen.,13.giugno1997, n.209313; 9 marzo 1992, n.189296; 19 maggio 1993, 1953689; rappresenta, in sostanza, una “species” del generale vizio inerente la violazione dei requisiti relativi alle condizioni di capacità del giudice) . I giudici aggiunti sono veri e propri giudici con obbligo di cognizione diretta e completa dei fatti di causa, nelle stesse condizioni degli effettivi, rispetto ai quali sono privi del potere decisorio, sia finale che incidentale ed interlocutorio. Non è contemplata, e non è neanche astrattamente contemplabile, sulla scorta di un criterio che tenga conto di una qualunque utilità della figura, il ruolo di giudice posto a disposizione quale di fatto risultano essere stati i giudici nominati come aggiunti e poi dispensati dall’assolvere i loro doveri di assistenza all’attività della Corte.

E’ sembrato a questo Collegio più opportuno, in relazione alla specificità della presente controversia, esordire con la definizione dello scenario normativo che permea ed incide ogni chiave risolutoria delle questioni in esame, in particolare dando conto del convincimento ermeneutico cui si è pervenuti, che indica una lampante anomalia procedurale e di utilizzo dei giudici popolari ultronei a quelli necessari a formare il collegio, in sostanza una prassi “contra legem” che i convenuti hanno assecondato e contribuito a consolidare. In questa luce ed a questo punto acquista una più lineare e chiara guida espositiva l’eccezione di carenza di giurisdizione – che nel caso di specie si presenta con caratteristiche tutt’affatto peculiari – questione solitamente da trattarsi in via prioritaria.

In sintesi, si precisa già fin d’ora che il Collegio ritiene che: a) i magistrati in quanto soggetti appartenenti all’ordine giudiziario e la gran parte dell’attività degli stessi, sussumibile sotto la nozione – peraltro dai contorni non nitidi – di funzione giurisdizionale non godono di immunità “tout court” rispetto alla responsabilità per danno erariale; b) la vicenda che qui ne occupa è configurabile come procedimento di natura amministrativa finalizzato alla corretta formazione e potenzialità di funzionamento del collegio di C.d.A. non essendo comparabile, per sua natura, pur essendo ad essa servente, all’anzidetta funzione giurisdizionale, né incide sulla capacità ed il principio di precostituzione del giudice.

Per affrontare il complesso tematico ora definito, la procedura corretta appare quella di una sequela per cerchi concentrici ( rischiando la possibile superfluità di talune considerazioni che si andranno esponendo, ma ritenendo prioritario evitare aporie nel contesto motivazionale, anche in relazione all’ampiezza del fronte delle argomentazioni che Procura e Difesa hanno posto in contrapposizione), con iniziale  esame della più generale questione attinente la sottoponibilità al giudizio di responsabilità amministrativa dei fatti commessi nell’esercizio di attività giurisdizionale. Si dovrà poi dar conto di quale natura e connotazione abbia la vicenda di cui è causa.

Per quanto riguarda il primo aspetto di giudizio, il percorso valutativo può seguire o la strada del profilo soggettivo, ovvero la giurisdizione della Corte, in tema di responsabilità amministrativa, nei  confronti degli appartenenti all’ordine giudiziario, o una più articolata prospettica di carattere funzionale, attinente, cioè, la sindacabilità da parte del giudice amministrativo-contabile degli atti compiuti nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, ogni aspetto riguardante lo “status” del magistrato, e quindi della sua responsabilità, dovendo essere sempre correlato al fine della garanzia dell’autonomia ed indipendenza nell’esplicazione della propria attività.  Il primo punto appare di più semplice soluzione, anche se di  parziale utilità di fronte  alla gamma delle problematiche applicative che la casistica offre. Non vi è dubbio che l’appartenente all’ordine magistratuale, in quanto pubblico impiegato ( va rammentato che  l’art. 98 della Costituzione, nella Sezione II del Titolo III, dedicato alla Pubblica Amministrazione, fa riferimento, al comma III, ai magistrati, inserendoli implicitamente nell’alveo categoriale dei pubblici impiegati; in tal senso, esplicita è la Consulta nella sentenza n. 86 del  10 maggio 1982) non va esente, sotto l’aspetto del solo titolo del rapporto di impiego, da responsabilità per danno erariale, data l’amplissima nozione contenuta dalle norme attributive del giudizio relativo ( in particolare si vedano gli artt.81, 82, 83 e  del RD 18 novembre 1923, n. 2440; il primo  di detti articoli prevede, all’ultimo comma “Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell’ordine giudiziario”, l’ultimo, nel prevedere l’esercizio del cd. potere riduttivo, sottolinea la soggezione a responsabilità amministrativa senza delimitazione di regimi speciali, per tutti i funzionari, quindi anche quelli appartenenti all’ordine giudiziario, contemplati nei precedenti articoli 81 e 82; così, ancora, l’art. 52 del RD 12 L.o 1934, n. 1214, testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, all’art. 52, in tema di responsabilità, contempla “i funzionari, impiegati ed agenti…..compresi quelli dell’ordine giudiziario) e la non contestabilità che agli stessi sia stato sempre ritenuto applicabile il d.P.R. n. 3 del 1957,  testo unico sugli impiegati civili dello Stato.

Dette norme, che attuano l’”interpositio legislatoris” ( Corte Cost. nn. 110 del 1970 e 68 del 1971) rispetto all’intestazione costituzionale alla Corte dei conti del giudizio di contabilità pubblica ( art. 103 Cost.), devono però essere applicate “secundum Costitutionem”, nel suo ordito complessivo, e quindi confrontarsi con gli art.101, 102, 104 e 108 della Carta costituzionale che enunciano  gli indefettibili principi di autonomia ed indipendenza della magistratura .

Soccorre, sul punto, una pronuncia della Consulta, che, pur senza soffermarsi sugli aspetti di dettaglio, circa i quali ha individuato spazi di discrezionalità del legislatore ordinario, ha enunciato, con la sentenza n. 385 del 5 novembre 1996, principi chiari e di non poco momento, peraltro in parte consolidando già tracciati canoni espressi dalla stessa Consulta con le decisioni n.2 del 1968 e 18 del 1989 .

In primo luogo, non è da revocare in dubbio l’applicabilità ai magistrati dell’art. 28 della Costituzione che ha sempre avuto, nell’accezione interpretativa del Giudice delle leggi, una nozione “totalizzante” ( Corte costituzionale n. 2 del 14 maggio 1968, sopra citata, e,ancora, per dar conto della univocità dell’indirizzo, n. 411 del 1988). Va ricordato che tale orientamento, che mai, “ab origine”, ha subito stravolgimenti o modifiche, ha antica data e trova affermazione fin dalle sentenze n. 94 del 18 giugno 1963 e 4 del 18 febbraio 1965, con le quali la Corte, nel dichiarare l’illegittimità di disposizioni legislative che, prevedendo un’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’azione di responsabilità, di fatto ammettevano un esonero discrezionale dalla stessa, ha affermato che, pur nella possibilità di ragionevoli – e dettati dalla peculiarità delle situazioni – trattamenti differenziati, è precluso al Legislatore un qualsiasi esonero da responsabilità per una qualsivoglia categoria di dipendenti pubblici. Detto art. 28 della Costituzione, nel porre quali responsabili per la violazione di situazioni giuridiche soggettive i funzionari ed i dipendenti dello Stato, e nel riferirsi alla loro attività, contempla anche quella degli uffici giudiziari, poiché risulterebbe ermeneuticamente aberrante ritenere che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e del giudice qualifichino gli stessi come “legibus soluti”, avulsi dall’organizzazione statale.  Principio baluardo della corretta dinamica del rapporto fra poteri costituzionali è quello per il quale il magistrato è e deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione; ma ciò non può obliterare la circostanza che la giurisdizione è funzione statale ed i magistrati sono al servizio dello Stato: ne è conferma – si ripete il concetto sopra espresso -  il riferimento ai magistrati, ad opera dell’art. 98 della Costituzione, intestato alla pubblica Amministrazione, previsione che li accomuna  ai pubblici dipendenti e invoca una costante attenzione, nel porre soluzioni di responsabilità differenziate, all’art. 3 della Carta fondamentale. D’altro canto, anche la portata dell’art.97 della Costituzione non può arrestarsi di fronte all’attività dell’ordine giudiziario, non essendovi alcuna ragione, né giuridica né logica, di espungere il canone–guida del buon andamento dall’Amministrazione della giustizia, principio, invece, di rilievo costituzionale ( Corte Cost, n. 86 del 1982, cit).

In secondo luogo –  illustrando sempre le linee decisorie della predetta sentenza n, 385 del 1996 della Consulta, arricchite con i contenuti di precedenti decisioni della stessa - lo status di assoluta irresponsabilità non è ammissibile guarentigia del magistrato neanche  quando si tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione, ammettendo però uno spazio di discrezionalità, che la Corte non approfondisce, lasciato alla legge ordinaria, per definire specifiche normative di responsabilità in relazione al compimento di atti giudiziari, sempre nella contestuale ponderazione dei principi costituzionali sin qui invocati. Ne deriva, secondo questo Giudice, che, quando si presentino – per il principio dell’impossibilità della sussistenza di  vuoti normativi - spazi lasciati all’interprete, questi deve saper bilanciare e coniugare i già esposti canoni di responsabilità e di indipendenza che necessitano di un sapiente compendio.

 Va appena fatto cenno che il legislatore ha fatto recente uso della propria legittimazione ad una discrezionale regolamentazione della funzione giurisdizionale in termini di responsabilità: basti ricordare la legge 24 marzo 2001 n. 89 che, nel prevedere il diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, afferma che l’accertamento della violazione va compiuto anche in relazione al comportamento delle parti e del giudice, con invio dell’eventuale decreto di accoglimento della domanda al Procuratore generale della Corte dei conti, ed il recente testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) che prevede ( art. 172)  la responsabilità per danno erariale anche dei magistrati, in caso di violazione della adottata normativa.

 Ed anche quanto dettato dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988, lungi dal rappresentare, come vorrebbe la difesa, una normativa assorbente in tema di  responsabilità dei magistrati – per cui non rientrando la presente controversia nelle previsioni di cui all’ art. 2 dell’anzidetta legge l’azione della Procura non avrebbe né legittimazione né fondamento – dimostra l’esercizio della riconosciuta facoltà discrezionale del legislatore e, definendo il regime di responsabilità verso terzi, risulta inconferente al caso di specie che attiene alla causazione di  un danno alle pubbliche risorse.

Sintetizzando quanto fin qui detto, quindi, la figura magistratuale dei convenuti ed anche l’ipotizzata  funzione giurisdizionale da loro svolta nel caso in giudizio non priverebbe, anche in linea teorica ( e qualora si ritenga, come argomenta la difesa, che la vicenda in controversia “essendo funzione diretta alla costituzione di un organo giudiziario, non può avere natura amministrativa………ai giudici aggiunti è dovuta l’indennità per la loro disponibilità e reperibilità” in relazione all’” effettivo esercizio della funzione giurisdizionale…..…… la titolarità della funzione giurisdizionale si acquista con il giuramento e non possono non avere natura giudiziaria le relative funzioni preparatorie”) questo Giudice di una piena legittimazione giurisdizionale nel caso che qui ne occupa, come esplicitato dalle illustrate decisioni della Consulta, poichè:

a)     il magistrato è  un pubblico impiegato e, pertanto,  è soggetto al giudizio di responsabilità amministrativa;

b)    anche quando svolge attività  giurisdizionale, sia essa intesa in senso stretto od in senso ampio, comprensiva, cioè, di ogni atto connesso, finalizzato od  afferente il rapporto processuale, non è  comunque esente, come non ne è estranea la tipologia di attività, dal principio di responsabilità, affidato alla discrezionalità  legislativa, tale che venga salvaguardato, in relazione anche alla maggior o minore relativa esposizione a rischio di compressione, il principio dell’autonomia e indipendenza del giudice; ne deriva, inoltre, che, ove non vi siano esplicite previsioni legislative in merito, spetta all’interprete con giudizio di bilanciamento fra principi costituzionali, effettuare la verifica di giurisdizione.

Giunti a questo punto dell’esposizione delle ragioni che vanno a sorreggere le determinazioni di questo Giudice, acquista particolare valenza il definire compiutamente la natura dell’attività sottoposta a giudizio, allontanando ogni rischio di un seppur minimo “vulnus” all’autonomo ed indipendente svolgersi della funzione giurisdizionale intesa nella sua massima ampiezza. A ciò non può non aggiungersi, quale addentellato e principio integrativo, l’obbligo di precostituzione del giudice,  come richiamato dalla difesa – che in questo caso intravede una concreta lesione al principio stesso – derivazione dell’obbligo sancito dalla Costituzione ( art. 25) di non sottrarre l’individuo  dal giudice naturale stabilito con legge, in stretto connubio, nella economia teleologica  relativa alla visione costituzionale  della giustizia, con i   principi di autonomia e indipendenza.

Ed allora non è possibile esimersi dal fornire alcuni elementi che, secondo il giudicante, costituiscono il nucleo della funzione giurisdizionale.

Questo può essere individuato in stretta correlazione con la sostanza della funzione stessa e  questa non può che essere rinvenuta, nelle sue linee definitorie, che nella normativa vigente. Di prioritario rilievo appaiono gli artt. 24 della Costituzione e 2907 del codice civile; il primo rappresenta “l’agire in giudizio”, quale finalizzato alla tutela di  diritti ed interessi, mentre il secondo, sull’”attività giurisdizionale”, ricollega la giurisdizione alla tutela dei diritti. Si parla quindi di attività strumentale e sostitutiva: strumentale perché servente ai diritti ed interessi cui vuole porre garanzia, e sostitutiva poiché trova esplicazione quando i soggetti dell’ordinamento cui incombe il relativo onere non hanno dato  luogo all’attuazione delle situazioni giuridiche di cui si è invocata poi la tutela in sede giurisdizionale.

In sostanza quindi, l’attività giurisdizionale attiene a quelle fattispecie, prodromiche, connesse o susseguenti ad una domanda di tutela, che instaura un rapporto complesso fra parti in contrapposizione ed un organo neutro, indipendente ed autonomo, cui spetta valutare e statuire sulla meritevolezza di protezione di interessi e diritti ( anche pubblici, come nel caso della responsabilità amministrativa e penale). Ed attiene alla sfera giurisdizionale tutta la peculiare normativa che si ricollega ai soggetti, ai requisiti personali, alle attività che si riferiscono all’emersione dei requisiti di fatto e diritto per valutare la fondatezza o meno dell’azione processuale.

Per quanto attiene – ciò che qui rileva - l’attività del giudicante, monocratico o, come in questo caso, collegiale, subisce certamente la “vis actractiva” della definizione di attività giurisdizionale anche l’attività che, a questa connessa, presenta caratteristiche di esercizio in cui viene in  rilievo una pregnante istanza di  autonomia ed indipendenza del soggetto agente, al fine di una corretta e non condizionata applicazione della legge così come, d’altronde, quei segmenti di atti ed attività, procedimentali e non, in quanto finalizzati a soddisfare il canone di garanzia della corretta costituzione del predetto giudice naturale ( art. 25 Cost.).  Sotto questo aspetto, e più ampiamente quello della capacità e legittimazione del giudice, vanno esaminate, sotto la prospettiva che qui  ne occupa, tre nozioni, relative ai requisiti per l’esercizio della funzione giurisdizionale, requisiti che consistono:  a) nella nomina del magistrato, professionale, onorario o popolare secondo la relativa normativa b)  nei criteri di assegnazione dello stesso ad un ufficio giudiziario, c) nella ripartizione interna, (secondo il cd. metodo delle tabelle per i professionali e gli onorari) ad un singolo collegio o meno. Nel primo caso si assiste, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia, ad una nullità processuale,  mentre le altre due fattispecie devono  essere correlate  a dinamiche organizzative in seno all’Amministrazione della giustizia e non a profili attinenti la regolare costituzione del giudice. Orbene, è incontroverso principio giurisprudenziale che l’assegnazione di un magistrato ad un ufficio giudiziario è procedimento amministrativo (particolar modo con riferimento al punto di vista della funzione le decisioni del CSM in merito sono univocamente definite tali: si veda l’art. 17 della legge n. 195 del 1958, come modificato dall’art. 4 della legge n. 74 del 1990; ancora, CdS, Ad. Plen. 31 L.o 2001, n.7; CdS, sez. IV  23 maggio 2001, n. 2859; TAR Lazio , Sez. I, 6 aprile 2001, n. 3025; CdS, Sez. IV 26 settembre 2001 n. 5037, con espressa indicazione dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990; CdS, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1872 :“Le  deliberazioni  con   le   quali  il  consiglio   superiore  della magistratura  conferisce uffici  direttivi  ai  magistrati, ancorche' espressione di attivita' amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono  al  sindacato  giurisdizionale, quantomeno  sotto  il profilo   dell'esistenza di   presupposti  e  della congruita'  della motivazione,    nonche'   dell'accertamento del   nesso   logico   di conseguenzialita'  tra presupposti  e conclusioni, fermo restando che il riscontro di legittimita' che il giudice deve svolgere e' soltanto quello  che  puo' eventualmente  emergere da gravi difetti degli atti stessi  (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicita'),  che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere”; CdS, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1872;T.A.R. Lazio sez. I, 1 marzo 1999, n. 508 :“Il giudice amministrativo, in sede di verifica della legittimita' dei trasferimenti  d'ufficio   adottati  ai  sensi dell'art. 2  r.d.l. 31 maggio 1946  n. 511, deve limitare il proprio sindacato alla verifica della   fondatezza  dei fatti  adotti  nel  provvedimento, in  quanto l'apprezzamento della   loro   idoneita'  a determinare,  nella  sede giudiziaria   considerata,  una  situazione   pregiudizievole  per il prestigio  dell'ordine  giudiziario, e'  affidata alla valutazione di merito  dell'organo di autogoverno, ferma restando la possibilita' di sindacare  il vizio  di  eccesso  di potere quando la valutazione del Consiglio superiore  della  magistratura  si presenti  manifestamente illogica; fondamentale, poi, per la sottoposizione del CSM, come autorità amministrativa, al giudizio di ottemperanza, è la decisione della Corte Costituzionale 15 settembre 1995, n. 435: “Il  potere di  disporre l'esecuzione coattiva delle proprie decisioni nei   confronti  del  Consiglio  superiore  della  Magistratura e  di disporre  in  caso di  inottemperanza la nomina di un commissario "ad acta"  spetta  al Consiglio  di  Stato,  per effetto del principio di effettivita',   che   impone   alla    amministrazione  l'obbligo  di conformarsi   alle   pronunce giurisdizionali,   e  del  principio di effettivita'  della funzione giurisdizionale, che rende la esecuzione coattiva    delle   decisioni   giurisdizionali    costituzionalmente necessaria” conforme Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 419; per tempi più remoti, sempre in tema di sindacabilità da parte del giudice amministrativo, CdS sez. IV, sent. 625 del 1979; sez. IV, 1024 del 1993); la ripartizione interna, ipotesi più contigua, “prima facie” al concetto di capacità del collegio, è da ritenersi parimenti attività amministrativa ( Cass. pen. 18 gennaio 2000, n. 489, Cass. pen. 22.2. 1985, imp Baio; per analogo orientamento nella giurisprudenza processualistica civile, Cass. civ. sez. III, 22 maggio 2001, n. 6964), e, comunque, per copiosa giurisprudenza ( anche quella sopra richiamata), non attiene al predetto concetto di capacità, né un eventuale vizio ridonda in nullità degli atti, risultando una mera irregolarità  ( Cass.,Sez.Un, 27 giugno 1987, n. 676). Come tale non arreca lesione all’autonomia ed indipendenza del giudice, né all’obbligo di una  sua precostituzione. 

Peraltro, va puntualizzato che i vizi e le illegittimità di ordine processuale trovano una loro sanzione all’interno del processo, ma, in linea generale, il regime delle nullità degli atti processuali e, nello specifico, del vizio di costituzione del Giudice può non essere incompatibile con una valutazione degli atti secondo i dettami della responsabilità amministrativa. Detta nullità, infatti, richiama una normativa di garanzia per le parti processuali, ma può non avere valore nei confronti dei terzi, come ad esempio la pubblica amministrazione ed i suoi interessi patrimoniali e di buon andamento. Si tratta sempre e comunque, ed in questo caso con assoluto rigore, di valutare la possibilità di un seppur minimo “vulnus” all’autonomo ed indipendente svolgersi della funzione giurisdizionale intesa nella sua massima ampiezza. Dirimente, comunque, in tal senso, è l’art. 33 del c.p.p. del 1989  il quale afferma che non rilevano ai fini della valutazione della “ capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice ad uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici”

Peraltro non si deve dimenticare che l’elemento centrale del fatto contestato è la “ messa in (mera) disposizione “ dei giudici popolari aggiunti, e cioè la loro inutile convocazione ed indennizzo senza che nulla abbiano avuto a che fare con il concreto esercizio di attività giurisdizionali. A nulla condurrebbe, perciò, l’eventuale accostamento della vicenda qui in controversia ad un’ipotesi relativa a vizi  nella nomina ed investitura del giudice ( prima menzionata sub a), ipotesi che condurrebbe ad un  vizio nella costituzione del giudice) poiché, si assiste, nella presente fattispecie, ad un mancato esercizio, in concreto,  di funzioni giurisdizionali.

E comunque, benché previsto nella sua sequenza da legge, anche il procedimento di selezione e nomina del giudice popolare, così come l’assegnazione interna dei giudici di un singolo ufficio giudiziario,  è un vero e proprio procedimento amministrativo. L’aspetto giurisdizionale attiene alla concreta assunzione delle funzioni, con l’esercizio effettivo delle stesse, in camera di consiglio od in  dibattimento.

Non vi è dubbio, in tema, secondo la giurisprudenza (in tal senso Cassazione penale, sez. I, 3 novembre 1987; con riferimento alla natura amministrativa del procedimento di liquidazione delle indennità per i giudici popolari, si veda Corte Cost, ord n. 33 del 1991).

In particolare va menzionata sia la Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 676 del 27 giugno 1987 ( già citata ) ha affermato che irregolarità rilevabili dal procedimento di formazione dei giudici popolari costituiscono mera irregolarità e non incidono sul principio  di precostituzione del giudice che la  Cassazione penale, sez. I, 21 gennaio 1986, per la quale la scelta  dei giudici  popolari costituisce  l'atto terminale  di un complesso  procedimento  amministrativo  che non   inerisce, di  norma, alle  condizioni di capacita'  del giudice  o al mezzo necessario per costituire il collegio giudicante.

I fatti addebitati al B. ed al L.  sono, perciò, fatti compiuti in esercizio di attività amministrativa e la cui sindacabilità da parte di altro giudice non arreca nessun pregiudizio all’autonomia e all’indipendenza della funzione giurisdizionale, né hanno riflesso sulla delicata tematica della precostituzione del giudice.

Tanto detto, riprendendo le fila del discorso, nel merito, va ripreso quanto sopra affermato ovvero che i convenuti sono incorsi in un palese errore procedimentale nel permettere che i giudici cd. “aggiunti” permanessero a disposizione, senza assistere a dibattimento o partecipare a camera di consiglio, così ponendo in essere, di fatto, una figura atipica ed anomala di soggetti chiamati ad esercitare le funzioni di giudice popolare. Veste che, in siffatta prassi, non può essere neanche da considerarsi giuridicamente consolidata, dato che l’Ufficio di giudice popolare si perfeziona, nella sua piena legittimazione, quale giudice del collegio con le formalità di apertura di dibattimento ( o con l’inizio di attività di un procedimento in camera di consiglio). Da ciò sorge, poi, il diritto, ai sensi dell’art. 36 dell’oramai plurime volte citata legge n. 287 del 1951, all’indennità di funzione. E’ parere del collegio, infatti, in linea con la giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen., sez. I, 10 giugno 1987) che si debba distinguere fra qualità di giudice popolare della sessione e qualità di giudice di collegio in un determinato giudizio. La qualita'  di  giudice  popolare di  una determinata sessione della Corte  di  Assise si  acquista nel momento in cui il presidente della Corte  "chiama"  a prestare  servizio  tanti  dei presenti estratti a sorte,  e  nell'ordine  di  estrazione, quanti  ne  occorrono  per la formazione  del collegio,  e  gli  stessi, in  accoglimento  di  tale chiamata, prestano  il  giuramento  prescritto (a  pena  di nullita')  dall'art. 26 l. 10   aprile   1951 n. 287. La   qualita' del  giudice popolare di  un  determinato  giudizio si  acquista  a  sua volta con l'insediamento del  collegio  col presidente e con l'altro componente togato,   cioe'  si  acquista   da  coloro che  sono  stati  chiamati effettivamente  a  fungere da giudice in un determinato processo ( anche gli aggiunti). Una volta avvenuta    la    loro   immissione nell'ufficio   nonche'   la costituzione  del collegio,  la  qualita' di giudice popolare perdura fino  alla lettura  del  dispositivo  della sentenza,  a meno che nel corso  del  giudizio non  intervenga  l'evento "licenziamento" ovvero la dispensa di tale giudice.

Ciò maggiormente esplicita che quanto si sta esaminando in nulla si può correlare alla capacità del giudice, alla sua precostituzione, ma solo alla sussistenza di un diritto all’indennità, nei fatti erogata, ma non spettante, perché legata all’effettivo esercizio delle funzioni.

Tanto basterebbe a qualificare come illegittima, per “error in procedendo” e quindi, seguendo la categorizzazione dei vizi dell’atto amministrativo, per violazione di legge, degli atti della sequenza procedimentale in concreto adottata, soprattutto dopo le formalità di cui all’art. 25 della legge 287 del 1951,  per costituire e  rendere effettivo nelle sue funzioni il collegio della Corte di assise di Modena.

 Ma l’illecito da responsabilità amministrativa è caratterizzato, oltre che da una violazione degli obblighi di servizio, anche dal requisito – che acquista un ruolo di assoluta valenza nella caratterizzazione ”personale “ dell’istituto -  della colpevolezza, nelle sue forme del dolo o della colpa grave.

Questo Giudice ritiene che i convenuti, nel caso di specie, abbiano tenuto un comportamento connotato da colpa grave.

E per dare ulteriore corpo motivazionale a questo convincimento, non pare inopportuno rilevare come, anche in punto di eccesso di potere – si tratta, si ripete quanto detto, di attività amministrativa –  le determinazioni dei Presidenti di Corte di Assise sottoposti a giudizio siano censurabili. E non è questione, si badi bene, di sindacare il “merito delle scelte discrezionali”, ovvero ciò che il legislatore, nel predetto art. 1 della legge n. 20 del 1994 ha quasi pleonasticamente affermato chiarendo che le scelte discrezionali, inserite nel merito dell’azione amministrativa, costituiscono uno spazio di azione necessariamente ( quasi ontologicamente)  non sindacabile in termini di illegittimità e di illiceità, ma di valutare la congruità, la coerenza e la logicità delle scelte poste in essere( v. C.Conti, SSRR 12 giugno 1998, n. 27 e 10 marzo 1999, n. 47°). Sotto questo aspetto non rileva la mancanza di motivazione espressa, obbligo sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché tale obbligo, in sé, ha una caratterizzazione di carattere formale, teso a garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della pubblica amministrazione, ma non dà conto – se non quale mero indizio – del concreto e corretto esercizio della scelta discrezionale.
Ciò che bisogna valutare è, se, nella vicenda che qui ci occupa, vi è stata una valutazione e ponderazione di interessi e, nell’eventualità,  se questa non assuma toni di rilevante abnormità.

Ed allora va detto:

 che l’indicazione di un massimo di dieci giudici aggiunti, indica che la misura massima deve essere rapportata ad esigenze anch’esse, se non al di fuori dell’ordinarietà, legate ad incombenze di particolare rilievo;

che la previsione di dette incombenze va effettuata con riferimento ad un giudizio prognostico “ ex ante “ che proietti nel futuro parametri valutativi ricavati dalla pregressa attività della Corte di Assise e dal contesto socioambientale, considerato sotto l’aspetto criminologico.

 Orbene, emergono, quali fatti di causa, non contestati nella loro verità, che la Corte di assise di Modena  non ebbe mai a svolgere rilevante attività, né che l’ambito di competenza della medesima desse adito a preoccupazioni in tal senso. La Procura, con atti allegati e fascicolati nelle more del processo ( 19.11.2002, G50\01, docc. 2 e 3 nota di deposito) ha sottolineato come le incombenze della CdA di Modena fossero programmate secondo scansioni temporali prive di qualsivoglia necessaria celerità, senza un particolare aggravio, con due soli casi di esonero per impedimenti sopravvenuti,  con solo tre vicende di esonero di giudici popolari estratti all’udienza di convocazione e, infine, con un solo caso di sostituzione di un giudice popolare con uno aggiunto ( che aveva assistito al dibattimento). Non si percepisce, perciò, prescindendo dalla sussistenza di una motivazione formale, per quali ragioni sia stato sempre nominato, e tenuto a disposizione, un così rilevante numero di giudici oltre a quello necessario a formare il collegio. Quanto alla necessità di formare due collegi, va ricordato che una sezione è costituita da un collegio e che alla presenza di più collegi si assiste nelle Corti di Assise ove vi sono più sezioni ( art. 28 bis legge n. 287\1951, con altrettante procedure di nomina ai sensi degli artt. 25 e 26 della predetta legge).

 “Tranchante” è però, sopra ogni considerazione, la constatazione che, in ogni caso, la scelta del numero massimo previsto per gli “aggiunti”, non ha avuto le conseguenze ad essa correlate, essendo stati confinati gli stessi nel fattuale limbo dei giudici “a disposizione” ( termine non giuridico, vista la carenza di una loro previsione legislativa, e meramente indicativo delle modalità con cui gli agli stessi era conferita una posizione di generica ed atecnica supplenza) ), ruolo “extra legem” e di nessuna utilità, poi, se si considera che in caso di impedimento di uno dei membri popolari del collegio non sarebbe stato possibile procedere ad una mera sostituzione senza dar nuovamente luogo  corso “ ab initio” all’attività processuale, non essendo stati presenti gli stessi alle pregresse sedute dibattimentali o in camera di consiglio ( nell’ipotesi sarebbero stati posti in essere atti nulli processualmente, ai sensi dell’art.525 del c.p.p  )

 In sintesi quindi, gli addebiti mossi ai convenuti sono tali da dover sancire nei loro confronti una condanna per responsabilità amministrativa avendo essi commesso il relativo illecito, con colpa grave, danno erariale e violazione degli obblighi inerenti la loro mansione  .

Delle somme richieste dalla Procura, ritiene la Sezione che solo un decimo dei singoli addebiti vada posta a carico dei convenuti.

 Non si può sottacere, infatti, che, in ogni caso, il loro operato, pur seguendo linee giuridicamente aberranti ed in concreto inutili allo scopo,  era sicuramente mosso, nella soggettiva intenzione, seppur erronea – che non va confusa con la  oggettiva grave colpevolezza, intesa anche sotto l’aspetto della teoria normativa, come ciò che si doveva assolutamente pretendere e prevedere dal comportamento dei convenuti - da un perseguimento di interesse pubblico, ovvero garantire ad ogni costo la funzionalità della Corte di Assise, in questo senso essendo mossi i convenuti  da una  non certo censurabile percezione del loro ruolo di Presidenti. Ciò deve ridondare, data la cennata “personalità “ della condanna in un giudizio di responsabilità amministrativa - che, oltre ad aspetti risarcitori combina aspetti di deterrenza e sanzionatori, questi ultimi, nel caso di specie, in posizione assolutamente subordinata rispetto ai primi - nel doveroso esercizio del potere riduttivo. Si deve anche considerare, a tal fine, ma anche sotto l’aspetto dell’imputazione causale, che, benché non sia tollerabile e non si configuri come scusante una consolidata prassi amministrativa – come nella vicenda in questione – che si ponga   “contra legem” la stessa indica anche una situazione di disorganizzazione amministrativa che tutta la struttura ha contribuito a creare. Va rammentato – come giustamente ha sottolineato e provato parte resistente -  che, salvo l’ultima ispezione che ha denunciato la vicenda alla Procura, niente era stato rilevato precedentemente in punto di vigilanza, così come nessuna obiezione era stata sollevata dall’ Ufficio di Procura penale. Va dato peso alla circostanza che vi furono  sessioni ove le operazioni di estrazione e nomina vennero compiute da altri magistrati, poichè intervennero per tali incombenze il Presidente del Tribunale dott. Alfredo Clò per la quarta sessione dell’anno 1995, ed il dott. De Robertis per le sessioni III e IV del 1997 e IV del 1999. Ritiene poi la Sezione che solo la rivalutazione vada aggiunta alla somma capitale costituente il danno.

 In conclusione, allora, la somma che cui devono essere condannati i convenuti ammonta a euro 11963,72 per il B., e 5919,78 per il L., comprensive di rivalutazione, già calcolata dalla Procura. Le spese, divise in parti eguali, seguono la soccombenza  

\E[s \E[203s P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale

Condanna

Ai sensi di cui in parte motiva, B. B. al pagamento della somma di euro 11963,72    (undicimilanovecentosessantatresettantaduecentesimi

L. M. al pagamento della somma di euro 5919,78   (cinquemilanovecentodiciannovesettantottocentesimi

più interessi dalla condanna al soddisfo.

 Con condanna alle spese, liquidate in Euro 626,49 (seicentoventisei euro/quarantanove centesimi).

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del  21 novembre 2002.                     

                                                      IL PRESIDENTE

                       f.to( Dr. Giovanni D’Antino Settevendemmie)

 

L’ESTENSORE       

f.to (Dr. Leonardo Venturini)  

 

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2003

 

                                      f.to Il Direttore di Segreteria

                                       f.to(Dott.ssa Valeria Sama)

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