SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, Sentenza n. 1214/03/IP del 7 maggio 2003:

 In materia di quote inesigibili d’imposta, la L. 22 novembre 2002 n. 265, di conversione del D.L. 24 settembre 2002 n. 209 – con cui sono stati aggiunti tre commi all’art. 36 del D. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, disponendo a determinate condizioni l’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 21 dicembre 1994 e non riscossi - – non costituisce una sanatoria o un condono delle irregolarità delle attività di riscossione coattiva, ed è applicabile solo a situazioni che siano ancora pendenti e non definite in sede amministrativa; pertanto la predetta normativa sopravvenuta non determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti dal concessionario della riscossione contro i provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento dell’inesigibilità, trattandosi di situazioni già definite (Fattispecie relativa a giudizio relativo all’inesigibilità risultante da provvedimento dell’Agenzia regionale delle entrate con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico promosso contro il provvedimento dell’Ufficio provinciale delle entrate che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la declaratoria di inesigibilità) Il ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti proposto dal concessionario della riscossione in relazione al provvedimento di diniego della declaratoria di inesigibilità di quote di imposte è soggetto alle normali regole sull’onere della prova, per cui spetta all’istante provare in giudizio i fatti posti a fondamento della sua domanda; pertanto, il ricorso deve essere respinto se il ricorrente non ha dato in giudizio la dimostrazione documentale, concreta ed effettiva, caso per caso, della fondatezza e della legittimità, dal punto di vista sia procedurale che sostanziale, delle singole domande di discarico, né ha dimostrato per tabulas, caso per caso, per gli atti viziati da irregolarità, che questa non ha inciso sull’esito delle singole procedure esecutive. Nel caso in cui il concessionario della riscossione, a fronte delle contestazioni di irregolarità ed insufficienza della documentazione mosse dall’Amministrazione in sede di esame della domanda di declaratoria di inesigibilità di quote di imposta, non abbia provveduto a fornire all’Amministrazione la prova documentale dell’attività in concreto espletata caso per caso, e tale prova non abbia allegato al ricorso proposto alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della predetta inesigibilità, persistendo nell’inadempimento al proprio onere probatorio, la Sezione giurisdizionale non può concedere ulteriore termine per la produzione documentale. L’Ufficiale della riscossione, che esercita le funzioni nell’ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione e non può farsi rappresentare né sostituire, deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali in apposito registro – da tenersi con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario – che, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina dall’Intendenza di Finanza e vidimato entro il 15 gennaio di ogni anno; pertanto, poiché la minuziosa disciplina prevista dall’art. 1021 del D.P.R. 1988 n. 43 sta a sottolineare l’importanza fondamentale attribuita dalla norma al registro stesso ai fini della regolarità della procedura esecutiva, la prassi irregolare instaurata dal Concessionario della riscossione (compilazione “a tavolino” di verbali, verbali con lo stesso numero cronologico, verbali con numeri di cronologico inferiore a quelli redatti anteriormente, verbali redatti in giorni di assenza dal servizio, verbali incompleti o redatti in modo generico e insufficiente, verbali redatti nello stesso giorno in numero sicuramente eccessivo rispetto a quelli realmente possibili da redigere, verbali di pignoramento negativo di contribuenti che successivamente abbiano regolarmente pagato o che abbiano dichiarato di non aver mai ricevuto visite dagli ufficiali della riscossione, registrazioni effettuati senza seguire puntualmente l’ordine numerico), si pone in aperto ed insanabile contrasto con la disciplina normativa e rende contra legem l’intera procedura esecutiva. Nel caso in cui l’attività del concessionario della riscossione sia caratterizzata da numerose e sistematiche irregolarità relativamente alla redazione e registrazione nel registro cronologico dei verbali di irreperibilità o di pignoramento negativo, l’inesigibilità delle relative quote d’imposta non può affermarsi sulla base del mero valore formale dei verbali stessi, sia perché il principio relativo alla forza probatoria degli atti pubblici non ha ragione di operare – e quindi non è necessaria la querela di falso – dovendosi escludere che appartenenza all’ambito delle finalità dell’atto pubblico anche quella di influire sulla sfera giuridica dell’autore dell’atto e del concessionario della riscossione, sia perché la verbalizzazione costituisce solo uno degli atti procedimentali e occorre quindi valutare complessivamente tutti i vizi che abbiano caratterizzato l’intera attività di riscossione considerata. Il concessionario della riscossione non è terzo rispetto all’ufficiale della riscossione che, violando la legge, abbia redatto atti fittizi, essendo esso stesso parte interessata all’illegittima attività di riscossione eseguita per suo conto e di cui è direttamente responsabile.

 

 

 

                                  REPUBBLICA ITALIANA         SENT. N. 1214/03/IP

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie         Presidente

dott. Massimo De Maria                                             Consigliere relatore

dott. Luigi Di Murro                                                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 22526/294/IP R.G., instaurato con ricorso proposto dalla OMISSIS (Gestione Riscossione Tributi in Concessione) S.p.A. con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 164, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione dott. M.A., quale titolare della Concessione del Servizio di riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna per avvenuto trasferimento di detta titolarità dalla Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. con sede in Bologna in virtù del decreto del Ministero delle finanze prot. n. RI/148908 del 4 ottobre 2000, agli effetti del ricorso medesimo assistita e rappresentata per procura in calce dagli avvocati Augusto Ermetes e Giorgio Ventura ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna via Zanardi n. 7, avverso il decreto del Direttore regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, prot. n. 75143 in data 19 dicembre 2000, nonché avverso l'ordine consequenziale di immediato versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato del complessivo importo di L. 441.296.104, pari alle quote non discaricate.

Uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2003, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Nicoletta Natalucci, il Consigliere relatore dott. Massimo De Maria, l'avv. Augusto Ermetes per la OMISSIS S.p.A., l'Avv. Alessandro Tozzi per OMISSIS ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Ignazio Del Castillo; non presenti per la CCIAA di Bologna gli Avv.ti Giada Grandi e Carla Cavina;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso in data 15 marzo 2001, notificato il 16.3.2001 alle amministrazioni e agli enti interessati, la OMISSIS S.p.A. ha impugnato il decreto del Direttore regionale delle entrate del Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, prot. n. 75143 in data 19 dicembre 2000, di rigetto del ricorso gerarchico del 27 settembre 2000 proposto dal Concessionario del Servizio per la Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna (all'epoca Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A.) contro 67 provvedimenti del IV Ufficio delle Entrate di Bologna di diniego di discarico di quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna per un ammontare complessivo di lire 441.296.104.

Con lo stesso ricorso è stato pure impugnato, quale atto consequenziale, costituente con la decisione direttoriale un unicum inscindibile, l'ordine di immediato versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato del complessivo importo delle quote non discaricate pari a L. 441.296.144.

La ricorrente sostiene che l'impugnato decreto di rigetto del ricorso gerarchico è illegittimo e gravatorio nei confronti del Concessionario, in quanto nello stesso ricorso gerarchico era stato preliminarmente eccepito che le domande di discarico presentate ex art.77 del d.P.R. n. 43/1988 nell'anno 1994, e relative a ruoli emessi nell'anno 1993, siano state illegittimamente rigettate dall'Ente impositore (Camera di Commercio di Bologna) che ha ritenuto non documentata l'inesigibilità della riscossione, senza restituire le domande stesse, come prevede l'art. 83, secondo comma, del suindicato d.P.R., nei modi e tempi indicati dalla legge. Invero la Camera di Commercio aveva trasmesso al Concessionario con lettera raccomandata del 21.7.1998 un elenco delle suddette domande di discarico e solo nel mese di marzo 2000 pervenivano al Concessionario copie delle domande stesse rigettate, per le quali però il Concessionario aveva già presentato istanza di definizione automatica ex art.60 D.Lgs. n. 112/1999, norma che prevede per i Concessionari la possibilità, entro il 31.7.1999, di definizione automatica delle domande di rimborso e di quelle di discarico per quote inesigibili da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

Secondo il Concessionario sarebbe legittima la propria domanda di definizione automatica, con effetti preclusivi nei riguardi dei provvedimenti di diniego del discarico delle quote successivamente intervenuti.

La ricorrente ha chiesto, pertanto, nel ricorso, che questa Corte, in riforma ed annullamento dell'impugnato provvedimento del Direttore regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, riconosca e dichiari la legittimità e l'efficacia della domanda di definizione automatica presentata dal Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna per quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna per un ammontare complessivo di L. 441.296.104, con conseguente effetto preclusivo riguardo ai successivi provvedimenti di diniego di discarico, per tale motivo illegittimi e nulli, emanati dal IV Ufficio delle Entrate di Bologna; in via subordinata, riconosca comunque ingiustificato il diniego di discarico per infondatezza dei motivi di rigetto di cui al provvedimento impugnato e dichiari la legittimità e l'efficacia delle domande di discarico prodotte dal Concessionario medesimo per le quote non riconosciute da ammettere pertanto al completo discarico; in ogni caso, per l'effetto, riconoscere e dichiarare illegittimo e nullo l'ordine di versamento del suddetto importo di lire 441.296.144 di cui al conseguente provvedimento del IV Ufficio delle Entrate di Bologna, per quanto di ragione del pari impugnato.

La Camera di Commercio I.A.A. di Bologna si è costituita in giudizio con atto in data 5 luglio 2001, recante in calce mandato difensionale a favore degli avvocati Giada Grandi e Carla Gavina, eccependo il difetto di contraddittorio e, con memoria in data 9 novembre 2001, rilevando che il diniego di discarico è stato disposto con provvedimento camerale n. 282 del 18 giugno 1998 su domande presentate dal Concessionario precedente, ovvero dalla Cassa di Risparmio di Bologna, alla quale l'atto introduttivo del giudizio non era stato notificato, chiedendo il rigetto del ricorso per irricevibilità ed infondatezza delle censure.

Il Procuratore Regionale, nelle conclusioni datate 22.10.2001, eccepiva l'inammissibilità ed irricevibilità del ricorso giurisdizionale, da proporsi direttamente entro novanta giorni dalla notifica dei provvedimenti di diniego di discarico delle quote notificati il 28.8.2000, stante la definitività degli stessi da cui deriva la nullità del provvedimento decisorio del ricorso gerarchico, non più esperibile a decorrere dal 1°.7.1999. In via subordinata, il P.R. chiedeva di ordinare alla ricorrente OMISSIS di depositare in giudizio copia di tutta la documentazione giustificativa delle domande di discarico, con riserva di definitivamente concludere nel merito.

All'udienza pubblica del 21.11.2001, l'Avv.Ermetes, in difesa della ricorrente, non si opponeva all'integrazione del contraddittorio, sulla quale insisteva in via pregiudiziale anche il Procuratore Regionale invocando l'applicabilità dell'art. 2560, 2° co., cod. civ., trattandosi di cessione di ramo d'azienda e non già di fusione per incorporazione.

L'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna ha fatto pervenire una propria relazione illustrativa.

Con ordinanza n.06/02 del 21.11.2001, la Sezione, ritenuta la sussistenza di ragioni, se non di necessità, quantomeno di opportunità processuale che portino ad estendere l'ambito soggettivo del presente giudizio con l'intervento della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., nella qualità di precedente titolare della Concessione del Servizio di Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna, disponeva l'integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, con la chiamata in causa della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A..

La ricorrente ottemperava all'ordine notificando la chiamata in causa alla OMISSIS Banca S.p.A., subentrata nel frattempo alla Cassa di Risparmio di Bologna a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2001.

Con atto di costituzione depositato il 30.10.2002 si è costituita in giudizio la OMISSIS S.p.A., nella qualità di successore universale per incorporazione di OMISSIS Banca S.p.A. e in quanto tale subentrata a quest'ultima nei diritti ed obblighi già facenti capo alla Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., la quale ha eccepito che la Cassa di Risparmio di Bologna, e quindi mutatis mutandis OMISSIS, ritiene di non essere parte necessaria nel presente giudizio, in quanto del tutto estranea alle complesse vicende dibattute ed ai provvedimenti impugnati, notificati a OMISSIS S.p.A. e contenenti ordini rivolti esclusivamente a quest'ultima.

Secondo OMISSIS non può essere condivisa l'eccezione sollevata dal Procuratore Regionale in merito all'applicabilità dell'art. 2560, secondo comma, del Codice civile, alle cessioni di ramo d'azienda avente per oggetto la gestione in Concessione del Servizio di Riscossione, applicabilità che comporterebbe, nell'assunto della Procura, una legittimazione passiva esclusiva del cedente con riguardo a tutti i debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori.

Per un verso, infatti, è agevole evidenziare che la richiamata previsione civilistica non si applicherebbe in nessun caso alla vicenda in esame, nella quale si controverte di un rapporto contabile ancora non definito al momento della intervenuta cessione del Servizio, e non di un debito della cedente.

Per altro verso è necessario sottolineare che la peculiarità delle gestioni esattoriali, ed il carattere pubblico proprio dei rapporti che investono l'espletamento in “concessione” del particolare servizio, rendono del tutto inapplicabile alle vicende della Concessione di riscossione la regola codicistica invocata dalla Procura.

Diversamente dalle cessioni di ramo d'azienda tra società commerciali, infatti, il trasferimento della titolarità dei rapporti concessori è subordinato all'emanazione di appositi Decreti Ministeriali autorizzativi - nella specie la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. è stata autorizzata a trasferire alla OMISSIS S.p.A. “la titolarità dei rapporti concessori” con Decreto Ministero Finanze prot. RI/14898 del 4.10.2000.

OMISSIS ha concluso chiedendo, in via principale, di accertare la propria totale estraneità al rapporto controverso e per l'effetto disporre la propria estromissione dal giudizio; in via subordinata di accogliere le domande della OMISSIS S.p.A. della quale ha confermato e fatto proprie tutte le difese e deduzioni.

Il Procuratore Regionale si è opposto alla estromissione della OMISSIS.

Per la successiva udienza del 20.11.2002, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva sostanzialmente insistendo sull'eccezione relativa all'intervenuta definizione automatica ex art. 60 D.Lgs. n. 112/1999 e producendo, alla rinfusa, fotocopia delle n. 67 domande di discarico con documentazione di supporto relative al provvedimento di rigetto del IV Ufficio Entrate di Bologna per L. 441.296.104, confermato dall'impugnato decreto che ha disatteso tutti i motivi di gravame di cui al ricorso gerarchico, nonché copia della sentenza del Tribunale penale di Bologna in composizione monocratica n.813 del 30.4.2002, emessa in fase predibattimentale, con la quale sono stati assolti perché il fatto non sussiste 31 ufficiali di riscossione dipendenti dalla Concessionaria Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A..

A sua volta, il Procuratore Regionale ha depositato le proprie conclusioni in data 19.10.2002, insistendo nelle eccezioni di irricevibilità/inammissibilità e riservandosi di definitivamente concludere nel merito.

All'udienza del 20.11.2002 la causa è stata rinviata a data fissa al 19 marzo 2003, su richiesta del Procuratore Regionale per esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, cui non si sono opposte le altre parti in causa.

Per l'udienza odierna del 19.3.2003, il Procuratore Regionale ha depositato il 17.2.2003 le proprie ulteriori conclusioni scritte anche nel merito, mentre la ricorrente OMISSIS ha depositato il 26.2.2003 una ulteriore memoria difensiva.

Riferiamo ora sulle rispettive posizioni delle parti in causa.

In primo luogo il Procuratore Regionale ha osservato che il deposito, benché tardivo, della documentazione giustificativa delle domande di discarico, consentendogli di concludere nel merito, gli consentirebbe altresì di rinunciare alle sollevate questioni pregiudiziali di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, qualora la ricorrente, da parte sua, rinunciasse ai motivi di ricorso sulle irregolarità relative alla trasmissione differita, da parte della Camera di Commercio, delle domande di discarico rispetto all'elenco delle domande stesse di cui si negava il discarico, così da delimitare l'oggetto del giudizio rimuovendo la questione posta dalla OMISSIS sulla definizione automatica delle domande medesime.

Di modo che nel presente giudizio si dovrà accertare, per ciascuna quota d'imposta chiesta a discarico, se il Concessionario ha diritto al discarico per aver provato l'inesigibilità delle quote di tributo camerale, o se invece, a causa di irregolarità delle procedure esecutive, esso sia decaduto dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.P.R. n.43/1988 e debba quindi dimostrare in giudizio che l'irregolarità della procedura non ha influito sull'esito della procedura stessa.

A tale riguardo la ricorrente - dopo aver eccepito preliminarmente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per factum principis, eccezione di cui, per comodità espositiva, riferiremo in prosieguo - ha ritenuto doveroso prendere in considerazione la proposta di rinuncia incrociata, da parte della Procura a tutte le eccezioni di irricevibilità od inammissibilità del ricorso OMISSIS e da parte della OMISSIS ai motivi di ricorso sulle irregolarità procedurali, allo scopo di eliminare la questione relativa alla definizione automatica ed esaustiva delle domande, per limitare la “res litigiosa” all'esame della fondatezza, sotto l'ottica procedurale e sostanziale, delle singole domande di discarico.

La ricorrente ha pertanto dichiarato, così interpretata la proposta del Procuratore Regionale, di non avere difficoltà ad accedervi sentendosi, invero, tranquilla circa l'incontestabilità delle proprie posizioni, anche se analiticamente considerate, trattandosi del resto di questioni che, per l'eventuale mancato accoglimento della relativa definizione automatica, si sarebbero comunque dovute affrontare in via subordinata.

Conseguentemente, perciò, la OMISSIS ha formalmente dichiarato che quella sulla definizione automatica delle domande di discarico è “questione da ritenere come sopra rinunciata”.

2. Nel merito, sia il Procuratore Regionale che la ricorrente si sono a lungo soffermati ad esaminare i diversi aspetti delle questioni delineate, in particolare sul valore probatorio dei verbali degli ufficiali della riscossione.

Anzitutto il P.R. contesta la fondatezza della tesi, sostenuta dalla ricorrente, circa la piena efficacia probatoria, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod.civ., dei verbali di irreperibilità o di pignoramento negativo redatti dagli ufficiali della riscossione, quale documentazione giustificativa dell'inesigibilità delle quote di imposta richieste a discarico.

Il P.R. ritiene invece che il valore probatorio di tali atti sia rimesso al libero apprezzamento del giudice, richiamandosi all'orientamento seguito in fattispecie identiche dalle Sezioni Giurisdizionali del Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 78 del 2.3.2001) e del Veneto (diverse sentenze, tra cui la n. 72 dell'11.3.2002).

Affinché il Collegio possa liberamente apprezzare il valore probatorio dei verbali degli ufficiali della riscossione, ha sottolineato il P.R. che l'istruttoria esperita dalla Procura Regionale ha evidenziato essere emerso dall'istruttoria che la complessità, i termini di espletamento e l'onerosità della procedura di riscossione coattiva, che prevede in caso di esecuzione infruttuosa il rimborso al Concessionario di solo il 50% delle spese di esecuzione, hanno indotto il Concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Bologna - così come altri concessionari, quali ad esempio i concessionari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, già condannati dalle sezioni giurisdizionali competenti della Corte dei conti, o il Concessionario della provincia di Ferrara, (i cui agenti della riscossione imputati di aver redatto falsi verbali di pignoramento negativo e false attestazioni di irreperibilità di contribuenti hanno confermato il fatto e patteggiato la pena davanti al Tribunale di Ferrara) - ad organizzare il servizio di riscossione coattiva non tanto per pervenire ad una effettiva riscossione dei tributi, quanto per costruire una documentazione cartacea che potesse, ad un esame superficiale, apparire probatoria di una intensa attività di riscossione che in realtà non è stata effettuata.

L'organizzazione della riscossione coattiva del Concessionario della provincia di Bologna nel periodo che viene in rilievo nel presente giudizio si evince anche da alcuni scritti, pervenuti alla Procura da parte di un non meglio identificato “Comitato spontaneo degli ufficiali della riscossione”, che evidenziano delle anomalie che hanno trovato riscontro nelle indagini della Guardia di Finanza, la quale ha utilizzato anche gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria nel corso dell'istruttoria dei procedimenti penali ancora in corso che coinvolgono numerosi ufficiali della riscossione per alcuni dei fatti oggetto del presente giudizio e per analoghi fatti relativi alla riscossione coattiva di altri tributi ed entrate di enti diversi dalla Camera di commercio di Bologna.

Dagli interrogatori effettuati nei confronti degli ufficiali della riscossione (nell'ambito del procedimento penale n.20567/2000, riguardante l'attività di riscossione del tributo camerale) è emerso che “i verbali redatti in giorni di assenza dal servizio per ferie, malattia, sciopero, permesso, contestati agli ufficiali della riscossione assunti in atti derivano dalla prassi adottata dagli stessi di redigere i verbali relativi alle visite ispettive (cioè accessi al domicilio del contribuente) in ufficio, durante i turni interni o addirittura presso le proprie abitazioni.” “Nel corso degli interrogatori è stato acquisito l'ordine di servizio, firmato dai funzionari S. e M., nel quale è espressamente previsto, fra l'altro, che il servizio interno verrà svolto, a turno, da due ufficiali di riscossione che dovranno provvedere a tutte le incombenze dei restanti colleghi, ivi comprese eventuali verbalizzazioni”.

In base a tale disposizione gli ufficiali di riscossione, durante i turni di servizio interno, provvedevano alla redazione dei propri verbali e di quelli dei restanti colleghi”. “L'assegnazione (degli avvisi di mora) avveniva secondo due diverse modalità che, in sede di interrogatori, sono state definite ordinaria e straordinaria: ordinaria la procedura con la quale (si) consegnava(no) agli ufficiali tutti gli avvisi di mora di competenza territoriale per i quali si sarebbe dovuto procedere regolarmente effettuando le previste visite; straordinaria, la procedura con la quale (si) consegnava(no) pacchi interi di avvisi di mora per i quali l'unica incombenza era quella di redigere i verbali a tavolino ed effettuare quindi la trascrizione a cronologico.” “Tale ultima assegnazione poteva comprendere avvisi di mora sia di competenza territoriale che non degli ufficiali di riscossione e nasceva dalla necessità di far risultare l'avvenuta visita prima della scadenza dei termini previsti.” “Talvolta i verbali venivano consegnati già compilati agli ufficiali che si limitavano a firmarli e registrarli a cronologico”.

Dai verbali di interrogatorio degli ufficiali di riscossione emerge anche che, per carenza di personale, neanche con l'adozione dell'irregolare redazione dei verbali a tavolino era possibile chiudere le procedure nei termini, sicché era necessario ricorrere ai cosiddetti “buchi a crono”, cioè lasciare spazi bianchi nel cronologico per consentire la registrazione di verbali redatti successivamente alla data in cui risultavano poi trascritti nel registro cronologico.

Ulteriore conferma della redazione a tavolino dei verbali è rappresentata dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria relativamente ai riscontri effettuati presso i contribuenti che hanno dichiarato di non aver mai ricevuto visite degli ufficiali di riscossione per dar corso alla procedura esecutiva (pag. 23 dell'informativa della Guardia di Finanza n. 10941 del 10 novembre 2000).

A completamento del quadro organizzativo del servizio di riscossione coattiva predisposto dal Concessionario la Guardia di Finanza ha posto in evidenza che:

·    ·       non sono stati effettuati dal concessionario tutti i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente. In taluni casi infatti quando dalla documentazione risultano più recapiti del contribuente, non sono state effettuate le previste ispezioni presso tutti gli indirizzi;

·    ·       i verbali sono stati redatti spesso utilizzando un modello standard e compilati in maniera generica e insufficiente. Non vengono infatti indicate le persone presenti al domicilio nel corso dell'accesso, né sono state riportate eventuali richieste o informazioni per rinvenire il contribuente, né l'attività svolta dal verbalizzante;

·    ·       un certo numero di verbali di pignoramento negativi riguardano contribuenti che hanno mantenuto ancora oggi l'iscrizione alla Camera di Commercio, senza soluzione di continuità ed hanno pagato il tributo successivamente alla presunta esecuzione infruttuosa direttamente alla Camera di Commercio;

·    ·       a seguito del constatato decesso del contribuente non sono state svolte ricerche nei confronti degli eredi;

·    ·       in molti verbali è riportato lo stesso numero di cronologico;

·    ·       in alcuni casi i numeri di cronologico relativi ai verbali redatti in data successiva sono inferiori a quelli redatti in data precedente.

La maggior parte dei verbali di irreperibilità utilizzati dal Concessionario per richiedere il discarico di quote di tributi iscritti a ruolo riguardano contribuenti residenti in Comuni non rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario della riscossione della provincia di Bologna, ma nonostante tale circostanza risultasse dall'atto in possesso dell'ufficiale della riscossione o del messo notificatore l'irreperibilità è stata accertata all'indirizzo originariamente indicato dall'ente impositore e non a quello diverso accertato dal Concessionario e certificato dal Comune di nuova residenza.

Per giustificare tale anomalia l'ufficiale della riscossione Penolazzi ha dichiarato, in sede di audizione personale dallo stesso richiesta in sede istruttoria di altro giudizio di responsabilità, che “all'epoca quella dichiarazione di irreperibilità del contribuente residente fuori del territorio aveva la funzione di avallare la certificazione anagrafica…..Tale dichiarazione di irreperibilità non corrisponde ad un accesso effettivamente eseguito, ma è la presa d'atto allora richiesta dalle norme del fatto che il contribuente non era reperibile nell'ambito della circoscrizione di Bologna”.

Secondo il Procuratore Regionale la dichiarazione resa dall'ufficiale della riscossione conferma solo che gran parte delle verbalizzazioni utilizzate dal Concessionario della riscossione ai fini delle richieste di discarico sono state effettuate a tavolino e senza accedere in nessun luogo per ricercare il contribuente.

Sulle risultanze dell'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione dell'inesigibilità delle quote di cui si chiede il discarico, il Procuratore Regionale espone che tale esame ha evidenziato varie tipologie di irregolarità che inficiano la documentazione della asserita inesigibilità delle quote. Per comodità del Collegio sono stati formati elenchi di documentazione distinti per tipologia di irregolarità, che costituiscono parte integrante delle conclusioni del P.R., da cui risulta quanto segue.

A) Un certo numero di verbali, sono stati redatti in giorni in cui gli ufficiali riscossori erano assenti dal servizio per malattia, ferie, permesso, sciopero o per altri motivi, oppure in giorni festivi.

In ordine a tali verbalizzazioni non solo non può sostenersi la pregiudizialità della querela di falso o della dichiarazione di falsità contenuta in una sentenza del giudice penale per i motivi indicati sopra, ma deve riconoscersi che essi verbali non hanno alcun valore probatorio delle svolgimento di una attività di riscossione. Si tratta di atti nulli che non possono produrre nessun effetto. Infatti l'ufficiale della riscossione nei giorni festivi o di assenza dal servizio per malattia o ferie non è nell'esercizio delle funzioni e quindi non è dotato di quei poteri pubblici strumentali all'esercizio della sua funzione pubblica, con la conseguenza che gli atti formati in periodi di assenza dal servizio devono considerarsi nulli.

Sulla valenza probatoria dei verbali redatti dagli ufficiali della riscossione in giorni di assenza dal servizio si è pronunciato anche il giudice penale (G.I.P. del Tribunale di Ferrara sentenza n. 154 dell'8.5.2001) il quale ha dichiarato la falsità di tali verbali, “indipendentemente dal fatto che detti verbali siano stati sequestrati o acquisiti al procedimento”, in quanto “è pacifico che nei giorni in questione, se gli ufficiali erano assenti dal lavoro, non potevano svolgere alcuna attività, né ovviamente redigere la relativa verbalizzazione”.

B) Un elevato numero di verbali sono stati redatti in giorni in cui gli ufficiali riscossori erano in servizio, eventualmente addetti al turno interno, ma avrebbero redatto un numero talmente elevato di verbali e compiuto i relativi accessi, da far ritenere improbabile, se non impossibile, che l'attività di riscossione coattiva sia stata effettivamente svolta.

C) La mancanza in tutti i verbali dell'ora in cui l'accesso sarebbe stato eseguito, pur non costituendo causa di nullità dei verbali rende ancor meno attendibile la documentazione, perché viene meno un elemento che potrebbe consentire di ricostruire l'itinerario seguito dall'ufficiale della riscossione ed eventualmente accertare la possibilità che l'attività documentata sia stata almeno in parte svolta.

L'ufficiale Serra Patrizia ha dichiarato alla polizia giudiziaria “il numero di sopralluoghi che era materialmente possibile effettuare nell'arco di una giornata dipendeva dal Comune, ma che comunque andava da un minimo di 7 (minimo per il pagamento della trasferta) ad un massimo di 10/12 anche se la materiale verbalizzazione, per motivi tecnici, avveniva in tempi diversi dal sopralluogo”.

D) Numerosi verbali riportano lo stesso numero di cronologico.

E' una irregolarità che inficia la documentazione perché viola le disposizioni dell'art.101 del DPR n. 43/1988 che dispone:

“L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'Intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'Intendente di finanza.

E) Alcune quote di cui è stato chiesto il discarico sono del tutto prive di documentazione e non sussiste alcuna prova della loro inesigibilità.

Altre quote sono prive della documentazione esaminata dall'ufficio delle entrate e non è possibile verificare la legittimità dell'operato dell'ufficio che va conseguentemente tenuto fermo.

F) Le quote relative a contribuenti falliti sono prive della prova dell'avvenuta insinuazione del credito nelle procedure concorsuali, condizione questa necessaria per ottenere il discarico della quota ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 43/1988.

G) La maggior parte dei verbali di irreperibilità non tengono conto dell'intervenuto trasferimento del domicilio risultante dalla stessa cartella esattoriale e sono privi delle risultanze del tentativo di riscossione che doveva essere eseguito al nuovo domicilio, eventualmente tramite altro concessionario delegato.

H) Non può poi trascurarsi il fatto che numerose imprese nei cui confronti il concessionario ha dichiarato l'irreperibilità o impossidenza sono tuttora operanti ed iscritte alla Camera di commercio e che alcune di esse hanno pagato il tributo camerale per anni successivi a quelli in carico al Concessionario.

Sull'inesigibilità delle quote il P.R. pertanto conclude che le diverse irregolarità dei singoli atti della procedura esecutiva, provocate e determinate anche dall'organizzazione del servizio della riscossione caratterizzato da assoluta inadeguatezza a realizzare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti dell'ente impositore, hanno fatto decadere dal diritto al discarico il Concessionario che avrebbe dovuto dimostrare che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura (art. 82, comma 1, lett. b) del DPR n. 43/1988).

Aggiunge il P.R. che la ricorrente avrebbe potuto esibire controdeduzioni e le prove documentali previste dall'art. 82 del DPR n. 43/1988 atte a dimostrare l'ininfluenza delle irregolarità rilevate nella procedura esecutiva, al ricevimento delle domande di discarico con le annotazioni dell'ufficio impositore, ma non lo ha fatto allora e non lo ha fatto neppure quando il direttore regionale delle entrate prima di decidere il ricorso gerarchico, con nota n. 59655 del 3 ottobre 2000, ha chiesto al Concessionario di esibire, entro il 30 novembre 2000, le prove documentali predette.

Appare conseguentemente non solo legittimo, ma doveroso l'operato dell'ente impositore, del IV ufficio delle entrate e del direttore regionale delle entrate che hanno negato il discarico delle quote di cui non è stata provata l'inesigibilità.

Nella memoria difensiva depositata il 26.2.2003 la OMISSIS ribadisce che i verbali in cui è attestato lo svolgimento dell'attività di riscossione hanno natura di atto pubblico (artt. 2699 e 2700 cod. civ.), contesta le tesi del P.R. sull'asserita assenza dei presupposti per la querela di falso, rilevando che le sentenze citate dal P.R. sono tutte gravate da appello e che la Prima Sezione giurisdizionale centrale, con la sentenza 15.10.2002 n. 357, ha confermato l'opposta tesi, circa la piena efficacia dei verbali di specie sino a prova contraria a termini di legge, fatta propria dalla Sezione giurisdizionale della Toscana con la sentenza 12.5.2000 n. 833.

Secondo la OMISSIS, poiché la domanda di rigetto formulata dalla Procura Regionale si regge esclusivamente sul fatto che non sarebbe stata correttamente eseguita un'attività di riscossione, la cui esecuzione era peraltro certificata in atti pubblici perché provenienti da un pubblico ufficiale, la prova di quel fatto, contrario a quanto attestato nell'atto pubblico, poteva essere data solo attraverso il previo esperimento vittorioso, avanti al Tribunale competente, di un giudizio introdotto con querela di falso avente ad oggetto i singoli atti il cui contenuto si assumeva non corrispondente al vero.

In difetto di una sentenza resa a seguito di un giudizio introdotto con querela di falso, che dichiarasse la falsità degli atti pubblici che attestavano lo svolgimento dell'attività di riscossione negata dalla Procura, manca dunque una qualsiasi prova dello stesso fatto che l'attività di riscossione non sia stata in concreto svolta secundum legem.

Fa quindi fede fino a querela di falso ogni fatto che il pubblico ufficiale attesti essere stato da lui compiuto e ogni circostanza obiettiva che il pubblico ufficiale attesti essere stata da lui direttamente percepita.

Venendo ai verbali di specie provenienti dagli ufficiali di riscossione, pubblici ufficiali a tutti gli effetti, la ricorrente deduce che in essi si attesta:

- l'accesso del pubblico ufficiale presso l'indirizzo del contribuente indicato nel ruolo, e questo è un fatto da lui compiuto, donde la fede privilegiata della relativa attestazione;

- l'irreperibilità del contribuente a quell'indirizzo, e questa è una circostanza immediatamente percepita e constatata dal pubblico ufficiale, donde è indiscutibile la fede privilegiata della relativa attestazione;

- ovvero la mancanza di cespiti utilmente aggredibili con l'indicazione di quelli rinvenuti, e questa è circostanza parimenti direttamente percepita e constatata dal pubblico ufficiale, donde è ancora fuori di discussione la fede privilegiata da attribuirsi alla relativa attestazione.

Non vi è pertanto dubbio, afferma la OMISSIS, che trattasi di dichiarazioni del pubblico ufficiale attestanti l'attività da lui svolta (accesso presso i contribuenti) e i fatti da lui direttamente constatati (l'irreperibilità dei contribuenti ovvero l'inesistenza di beni utilmente aggredibili) che sono indubbiamente dotate della particolare fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c..

In questi stessi termini, ricorda la ricorrente, è l'orientamento espresso dalla Prima Sezione giurisdizionale Centrale di questa Corte con la citata sentenza 15.10.2002 n. 357.

Sostiene la ricorrente che il difetto di querela di falso comporta l'assoluta indifferenza processuale dell'affermazione della Procura regionale che, nell'ambito dell'organizzazione del servizio da parte del Concessionario per la provincia di Bologna, gran parte delle verbalizzazioni utilizzate dal Concessionario della riscossione ai fini delle richieste di discarico sono state effettuate a tavolino e senza accedere in nessun luogo per ricercare il contribuente.

Ma, anche se il difetto di querela di falso le consentirebbe di prescindere da qualsiasi tipo di confutazione dei presunti vizi affliggenti i verbali degli Ufficiali riscossori, la ricorrente dichiara di non volersi, tuttavia, sottrarsi a tale onere.

Assume la OMISSIS al riguardo:

a) Quale che possa essere stato il pensiero del G.I.P. del Tribunale di Ferrara, gli ipotetici atti posti in essere dagli Ufficiali di riscossione nei giorni festivi o di assenza dal servizio per malattia o ferie non possono mai considerarsi come atti nulli, ma semmai viziati, e quindi soltanto annullabili a seguito di opposizione dei contribuenti interessati;

b) Il rilievo circa la presunta eccessività di numero dei verbali redatti nello stesso giorno dagli ufficiali risulta completamente ridimensionato sol che si consideri quanto emerge dallo stesso allegato 2 alle conclusioni del Procuratore e cioè che trattasi di verbali redatti a carico dello stesso contribuente;

c) Circa la mancanza dell'indicazione dell'ora di accesso, la stessa Procura regionale riconosce che non costituisce causa di nullità dei verbali (crf. Cass. - Sez. Trib. - 7 ottobre 2002 n. 14342), e non rileva quindi in alcun modo che la circostanza possa essere stata di intralcio alle indagini;

d) In merito alle presunte irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri cronologici degli Ufficiali appare sufficiente rammentare che i relativi contenuti non assumono alcuna rilevanza giuridica esterna, sulla scorta del principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 18 marzo 1989 n. 5402;

e) Riguardo, infine, alle carenze documentali soltanto in questa sede eccepite dalla Procura regionale, per importi imprecisati, la OMISSIS dichiara che tali lacune potrebbero essere colmate o giustificate in ipotesi di concessione di congruo termine da parte del Collegio giudicante.

Come sopra si è già accennato, la ricorrente, nella memoria depositata il 26.2.2003, ha eccepito preliminarmente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per factum principis, invocando l'applicazione dello jus superveniens di cui al comma 2 undecies dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 265, che ha aggiunto tre commi all'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 46.

Secondo la ricorrente, la condizione ostativa di cui al comma 10-bis lettera b), in relazione alla terminologia adoperata dal legislatore riguardo ai termini di presentazione delle domande di rimborso e di discarico che alla data del 31 dicembre 2001 non debbono essere “scaduti”, anziché siano ormai trascorsi “aut similia”, non può avere altro significato di quello che i concessionari abbiano lasciato “scadere” i termini in questione maturati entro la suddetta data non presentando le domande di rimborso o di discarico, e, quindi, in pratica, rinunziando ad ogni conseguente diritto.

Ma non essendo questo il caso di specie, ha affermato la OMISSIS che l'annullamento previsto dal legislatore, da parte dell'ente creditore dei ruoli, quali quelli di specie, resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994, e non riscossi, come da domande di discarico tempestivamente presentate anteriormente alla data del 31 dicembre 2001, comporta l'assoluta irrilevanza di tutta l'attività di recupero compiuta o meno dal Concessionario del carico e dai suoi dipendenti ai fini del diritto del primo al discarico, ormai previsto per legge.

La OMISSIS, infine, ha concluso la memoria del 26.2.2003 modificando le richieste formulate nel ricorso e chiedendo a questa Corte di riconoscere e dichiarare la cessazione della materia del contendere per factum principis e, in ogni caso, la legittimità e l'efficacia delle domande di discarico prodotte dal Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi per le quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna per un ammontare complessivo di L. 441.296.104, da ammettere, pertanto, al completo discarico; e così, per l'effetto riconoscere e dichiarare illegittimo e nullo, e privo di qualsiasi efficacia, l'ordine di versamento del suddetto importo di L. 441.296.104 di cui al conseguente provvedimento del IV Ufficio delle entrate di Bologna per quanto di ragione del pari impugnato. Con spese del giudizio a carico della C.C.I.A.A. di Bologna.

All'udienza pubblica odierna, l'Avv. Ermetes per la ricorrente ha confermato le proprie deduzioni e conclusioni nei termini sopra esposti.

Da parte sua, il Pubblico Ministero si è opposto all'estromissione dal giudizio della OMISSIS, sia in relazione all'art. 2560 cod. civ. per cui il Concessionario subentrante (OMISSIS S.p.A.) risponde in solido con il vecchio Concessionario solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, onde in mancanza della prova della risultanza dei debiti di cui trattasi nei libri contabili obbligatori è ipotizzabile una responsabilità del vecchio Concessionario, sia in relazione al fatto che nell'istruttoria concernente altro giudizio di responsabilità relativo sempre a Tributi Camerali, l'attuale Concessionario (OMISSIS S.p.A.) ha eccepito che gli illeciti ascritti alla OMISSIS sono riferiti a partite relative a tributi camerali iscritti a ruolo in un periodo temporale compreso tra il 1990 e il 1995, periodo in cui la OMISSIS non aveva il potere di influire, donde la sua carenza di legittimazione passiva in giudizio.

Inoltre il P.M., relativamente all'eccezione preliminare della OMISSIS, ha negato che nella specie possa essere applicabile, con conseguente cessazione della materia del contendere, la legge n. 265/2002 con la quale sono stati aggiunti tre commi all'art. 36 del D.Lgs. n. 46/1999, mancando ogni necessario presupposto.

Il P.M. ha altresì preso atto della rinuncia della ricorrente al motivo di ricorso sulla definizione automatica e nel merito ha ribadito che la prodotta sentenza del Tribunale di Bologna n. 813 del 30.4.2002, peraltro impugnata per Cassazione, non riguarda i verbali degli ufficiali della riscossione che vengono in rilievo nel presente giudizio, a nulla rilevando che imputati siano stati gli stessi ufficiali della riscossione che hanno redatto i verbali di cui in questo giudizio si discute.

Detta sentenza, ha ricordato il P.M. per sottolinearne l'irrilevanza nel presente giudizio, afferma che “l'imputazione di falsità è direttamente e strettamente collegata all'annotazione nei registri cronologici ed in archivio informatico dell'attività di verifica ed attestazione delle condizioni di irreperibilità e/o incapienza dei debitori destinatari di cartelle esattoriali” (pag. 36), che al registro cronologico secondo la Corte di Cassazione “in tale atto non possono riconoscersi gli estremi dell'atto pubblico, manifestandosi quale mero elemento indicativo ad uso interno” (pag. 39), che “l'assenza di rilevanza di atto pubblico esclude conseguentemente la sussistenza di ipotesi di falso ideologico nella annotazione nei cosiddetti registri cronologici, si è già notato come sia tale attività, nella tesi accusatoria, a rappresentare la contestazione” (pag. 41). Da tali premesse scaturisce l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il P.M. ha anche rilevato che la ricorrente non ha prodotto in giudizio i registri cronologici, per i quali non occorre certo la querela di falso, e si è opposto alla richiesta di ulteriore termine per produrre nuova documentazione.

Il P.M., infine, ha chiesto alla Sezione di respingere il ricorso e dichiarare che il Concessionario non ha diritto al discarico delle quote per le quali non ha dimostrato l'effettiva inesigibilità e ordinare al Concessionario l'immediata restituzione all'Ente impositore della somma di L. 441.296.104 o della minore somma determinata dal Collegio, dopo aver peraltro sottolineato che le numerose irregolarità rilevate dalla Procura sono state confermate dalle indagini di polizia giudiziaria da cui è emerso che gran parte delle verbalizzazioni utilizzate dal Concessionario ai fini della richiesta di discarico sono state effettuate a tavolino e senza contestualità di accesso, evidenziando molteplici irregolarità nelle procedure di riscossione che danno prova dell'inadempimento del Concessionario agli obblighi assunti con la concessione e della sua mancanza di diligenza nella organizzazione e nella effettuazione del servizio, che comportano la sanzione della perdita del diritto al discarico che è stata dichiarata nell'atto di diniego di discarico.

Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

1. In primo luogo deve essere esaminata la richiesta formulata in via principale dalla Società OMISSIS S.p.A. - costituitasi in giudizio, a seguito di integrazione del contraddittorio, nella sua qualità di successore universale per incorporazione della OMISSIS Banca S.p.A. e, in quanto tale, subentrata a quest'ultima nei diritti ed obblighi già facenti capo al precedente titolare della Concessione per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Bologna CASSA DI RISPARMIO DI (o IN) BOLOGNA S.p.A., la quale nel dicembre 2000 ha trasferito la titolarità della Concessione stessa alla OMISSIS S.p.A. per cessione dello specifico ramo d'azienda esattoriale mediante apposita scrittura contrattuale - di “accertare la propria totale estraneità al rapporto controverso e, per l'effetto, disporre la propria estromissione dal giudizio”.

In proposito la deducente OMISSIS S.p.A. - dopo aver ricordato che la CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.p.A. è stata titolare della Concessione per la Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna e che “in tale veste, ha presentato le 67 domande di discarico di cui all'impugnato provvedimento direttoriale di rigetto” - si è limitata ad argomentare semplicemente, da un lato, che la CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA, e quindi mutatis mutandis OMISSIS, “ritiene di non essere parte necessaria del presente giudizio, in quanto del tutto estranea alle complesse vicende dibattute, come pure ai provvedimenti impugnati ed alle difese svolte” e che ciò “trova conferma nella duplice circostanza che tutte le azioni de quibus (ricorsi gerarchici e successivo ricorso giurisdizionale) sono state promosse dalla OMISSIS S.p.A. e che i provvedimenti contestati sono stati, del tutto correttamente, notificati e rivolti in via esclusiva a quest'ultima”. Dall'altro lato - ma a tale riguardo nessuna domanda è stata formulata - che, relativamente alla cessione de qua, OMISSIS “si può avvalere” della norma del T.U. della norma del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia per cui i creditori ceduti hanno facoltà di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, altrimenti, trascorso il termine previsto, il cessionario risponde in via esclusiva.

Peraltro, in via subordinata, nel merito, la OMISSIS, nella denegata ipotesi che la Corte non convenisse con la sua prospettata estraneità al giudizio, ha dichiarato di confermare, e fare proprie “tutte le difese e deduzioni svolte da OMISSIS S.p.A.”.

Ritiene il Collegio che la richiesta di estromissione avanzata sia infondata e non possa essere accolta.

Da una parte, infatti, le stesse evidenti contraddizioni contenute delle su esposte deduzioni (tra l'altro, giova anche precisare che fu la precedente titolare della Concessione Cassa di Risparmio di Bologna non soltanto a presentare le 67 domande di discarico di cui trattasi, ma a presentare altresì in data 27.12.2000 - avverso i 67 provvedimenti di diniego di discarico di quote relative a ruoli C.C.I.A.A. per complessive L. 441.296.104 - proprio il ricorso gerarchico al Direttore Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, che è stato respinto con il citato decreto direttoriale prot. N. 75143 del 19.12.2000, ora impugnato dalla ricorrente OMISSIS S.p.A. in questa sede giurisdizionale) non dimostrano affatto la asserita totale estraneità della deducente al rapporto controverso, dall'altra nessuna prova è stata fornita in atti dalla OMISSIS, che ne aveva l'onere, per comprovare l'effettiva sussistenza del presupposto della richiesta di estromissione dal giudizio, ossia “la propria totale estraneità al rapporto controverso”, che, per quanto detto, si rivela essere solo meramente asserita, se non addirittura smentita dalle risultanze processuali.

Oltre a ciò - in disparte l'applicabilità o meno alla fattispecie delle norme di cui all'art. 2560 del codice civile o al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, questione che - allo stato degli atti - sembra esulare dall'oggetto del presente giudizio e che comunque concerne direttamente il rapporto intercorrente tra precedente Concessionario ed attuale Concessionario, i quali nulla hanno specificamente dedotto e tanto meno provato agli atti di causa di siffatto rapporto, né formulato alcuna specifica domanda in ordine ad esso - non sono prive di rilevanza le considerazioni al riguardo addotte dal Procuratore Regionale. Il quale, nell'evidenziare che l'esito del presente giudizio potrebbe incidere sulle posizioni giuridiche del precedente Concessionario (Cassa di Risparmio di Bologna), nei cui confronti potrebbe ipotizzarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2560 del codice civile, ha rappresentato una circostanza meritevole di considerazione anche in questa sede, sulla quale nulla ha controdedotto la ricorrente, cioè l'avere l'attuale Concessionario OMISSIS S.p.A. eccepito, sia pure nella istruttoria concernente altro giudizio (di responsabilità) relativo sempre a tributi camerali, che gli illeciti ivi ascritti alla OMISSIS, analogamente riferiti a partite relative a tributi camerali iscritti a ruolo in un periodo pregresso compreso tra il 1990 ed il 1995, attenevano comunque ad un periodo temporale in cui la OMISSIS S.p.A. non aveva il potere di influire né con dolo né con colpa grave, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva in quel giudizio (di responsabilità).

Per questo, e per quant'altro sarà esposto in prosieguo, non essendo stata fornita agli atti la prova della assunta totale estraneità della OMISSIS S.p.A. al rapporto controverso, ritiene il Collegio che la stessa società non possa essere estromessa dal presente giudizio.

2. Va ora esaminata l'eccezione pregiudiziale, sollevata preliminarmente dalla ricorrente nell'ultima memoria difensiva del 26.2.2003, di cessazione della materia del contendere per ius superveniens, a seguito della sopravvenuta legge 22.11.2002 n. 265, di conversione del decreto-legge 24.9.2002 n. 209, con la quale sono stati aggiunti, all'art. 36 del decreto legislativo 26.2.1999 n. 46, dopo il comma 10, i seguenti tre commi:

“10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, dalle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sostiene la OMISSIS che, superandosi nella specie la condizione ostativa di cui alla lettera b), l'annullamento previsto dal legislatore, da parte dell'ente creditore dei ruoli, quali quelli di specie, resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994, e non riscossi, come da domande di discarico tempestivamente presentate anteriormente alla data del 31 dicembre 2001, comporta l'assoluta irrilevanza di tutta l'attività di recupero compiuta o meno dal Concessionario del carico e dai suoi dipendenti ai fini del diritto del primo al discarico, ormai previsto per legge.

Per effetto di tale ius superveniens, sarebbe quindi venuto meno, secondo la ricorrente, l'interesse patrimoniale della C.C.I.A.A., in questa sede tutelato dal Procuratore Regionale, alla prosecuzione del presente giudizio fino alla sentenza di merito.

Il Procuratore Regionale, però, si è opposto alla declaratoria di cessata materia del contendere richiesta dalla ricorrente, non condividendo la tesi che la norma sopravvenuta sia tale da rendere inutile l'esame nel merito del ricorso, non potendosi essa interpretare come una sanatoria o un condono delle irregolarità delle attività di riscossione coattiva, che obbligherebbe l'ente impositore ad annullare comunque i ruoli pur non sussistendone le condizioni.

Secondo il Pubblico Ministero, una siffatta interpretazione è destituita di ogni fondamento e fantasiosa appare la cessazione della materia del contendere che la OMISSIS vorrebbe far discendere dalla disposizione di cui trattasi, riferibile soltanto alle procedure esecutive che siano legittimamente in corso perché è ancora in corso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Ad avviso del Collegio, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente deve essere respinta, siccome palesemente infondata, per l'assorbente considerazione che, stante il principio di irretroattività della legge, la norma sopravvenuta invocata dalla ricorrente non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nel caso di specie, in quanto le anzidette disposizioni di cui al citato art. 36, come modificato dalla menzionata legge n. 265 del 22.11.2002, possono essere applicate, ricorrendo tutte le necessarie condizioni, solo a situazioni che siano ancora pendenti e non definite in sede amministrativa alla data di entrata in vigore dello ius superveniens, circostanza questa che deve escludersi nella fattispecie, nella quale erano già stati emessi dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Bologna (all'epoca Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.), formali provvedimenti di diniego di discarico ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, divenuti definitivi con il provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico impugnato in questa sede giurisdizionale (Prot. N. 75143 del 19.12.2000).

Essendo quindi la ricorrente, per effetto dei suddetti provvedimenti, precedenti l'entrata in vigore della citata legge n. 265/2002, già decaduta dal diritto al discarico ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 82 del D.P.R. n. 43/1988 - per la quale il Concessionario decade dal diritto al rimborso o al discarico, tra l'altro, “quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità, salvo che egli non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura” - ne consegue per ciò stesso l'inapplicabilità dello ius superveniens di cui alla legge n. 265/2002, riguardante soltanto quelle situazioni che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovino pendenti perché non ancora definite nella sede amministrativa competente.

3. Passando ora all'esame del merito - e dato atto che le intervenute rinunce incrociate, da parte del Procuratore Regionale alle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, e da parte della OMISSIS alle questioni preliminari sulla definizione automatica delle domande di discarico, esimono il Collegio dal dover decidere sulle stesse - osserva anzitutto la Sezione che il presente giudizio è stato promosso ad istanza della parte ricorrente ed è pertanto soggetto alle normali regole sull'onere della prova, per cui spetta all'istante OMISSIS provare in giudizio i fatti posti a fondamento della sua domanda.

Orbene tale domanda, così come modificata dalla ricorrente nel corso del giudizio, in relazione al provvedimento impugnato, consiste nell'accertamento della fondatezza o meno, sotto l'aspetto procedurale e sostanziale, delle singole domande di discarico e conseguentemente nella declaratoria della legittimità ed efficacia delle domande stesse per un ammontare complessivo di L. 441.296.104, da ammettere pertanto al completo discarico, con annullamento del correlativo ordine di versamento dello stesso importo di L. 441.296.104 nella Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Procuratore Regionale, opponendosi all'accoglimento del ricorso, ha affermato che nel presente giudizio si dovrà accertare, per ciascuna quota d'imposta chiesta a discarico, se il Concessionario abbia diritto al discarico o se invece, a causa di irregolarità delle procedure esecutive, esso sia decaduto dal diritto al discarico ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 e quindi debba dimostrare che l'irregolarità della procedura non ha influito sull'esito della procedura stessa.

Da parte sua la ricorrente OMISSIS - sulla quale, come si è detto, incombe, nella specie, l'onere della prova - in un primo momento si è limitata a dedurre che, poiché il rigetto del ricorso chiesto dal Procuratore Regionale si fonda esclusivamente sulle irregolarità delle procedure esecutive, dette irregolarità avrebbero dovuto essere provate (dalla Procura) solo con sentenza del Tribunale a seguito di un giudizio introdotto con querela di falso avente ad oggetto i singoli atti pubblici provenienti dagli ufficiali della riscossione ritenuti non corrispondenti al vero, per cui mancando una sentenza di falso mancherebbe la prova delle irregolarità delle procedure, cioè la prova che l'attività di riscossione non sia stata in concreto svolta secundum legem.

In un secondo momento - nonostante la prima affermazione che il difetto di querela di falso nella specie comporterebbe addirittura l'assoluta indifferenza processuale delle suddette irregolarità procedurali e le consentirebbe di prescindere da qualsiasi tipo di confutazione dei vizi affliggenti i verbali degli Ufficiali della riscossione - la stessa OMISSIS ha formalmente dichiarato di non volersi tuttavia sottrarre all'onere della prova che ad essa incombe.  A tal fine, essa ha però soltanto genericamente dedotto:

a) che in ogni caso agli atti posti in essere dagli Ufficiali della riscossione nei giorni festivi o di assenza dal servizio per malattia o ferie non possono considerarsi nulli, ma semmai soltanto viziati e quindi annullabili a seguito di opposizione dei contribuenti interessati;

b) che la presunta eccessività di numero dei verbali redatti nello stesso giorno dagli ufficiali andrebbe ridimensionata;

c) che la mancanza dell'indicazione dell'ora di accesso non costituisce causa di nullità degli atti e non rileva in alcun modo che tale circostanza possa essere stata d'intralcio alle indagini;

d) che, per quanto riguarda le irregolarità riscontrate nei registri cronologici, va tenuto presente che i contenuti di tali atti non assumono alcuna rilevanza giuridica esterna;

e) che comunque, riguardo alle carenze documentali eccepite dalla Procura Regionale, la ricorrente potrebbe colmare o giustificare tali lacune, se venisse concesso congruo termine da parte del Collegio giudicante.

Osserva il Collegio che, in sostanza, la OMISSIS - la quale peraltro non ha mai nemmeno negato in giudizio la reale sussistenza delle contestate irregolarità di cui trattasi, ma si è semplicemente limitata ad invocare l'assoluta indifferenza processuale delle stesse, atteso soprattutto il carattere di atto pubblico dei verbali di irreperibilità o di pignoramento negativo provenienti dagli Ufficiali della riscossione, aventi piena efficacia probatoria a norma dell'art. 2700 cod. civ., fino a prova contraria a termini di legge - pur avendone l'onere processuale in quanto parte ricorrente, e pur avendo essa stessa spontaneamente ed espressamente dichiarato, nell'ultima memoria difensiva depositata per l'udienza odierna, di non volersi comunque sottrarre a tale onere, di fatto però non ha assolutamente assolto l'onus probandi, su di essa incombente, in relazione alla domanda formulata, cioè non ha dato in giudizio la dimostrazione documentale, concreta ed effettiva, caso per caso, della fondatezza e della legittimità, dal punto di vista sia procedurale che sostanziale, delle singole domande di discarico, né tanto meno ha dimostrato, per tabulas, caso per caso, per gli atti viziati da irregolarità, che l'irregolarità non ha inciso sull'esito delle singole procedure esecutive.

Ritiene perciò il Collegio, in base al sopra menzionato principio processuale, che al mancato assolvimento in toto dell'onere della prova da parte della ricorrente, per il cui adempimento peraltro la Sezione non ritiene di poter concedere ulteriore termine - essendo del tutto pacifico che nella specie spetti proprio all'istante OMISSIS di dimostrare concretamente in giudizio, per tabulas, caso per caso, la regolarità di ogni singola domanda di discarico, ovvero di dimostrare, quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità, sempre caso per caso, che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura (art. 82, primo comma, lett. b), del D.P.R. 28.1.1988 n. 43), e fermo restando, inoltre, ai sensi dell'art. 78 dello stesso D.P.R. n. 43/1988, che, per le procedure concorsuali, al Concessionario spetta altresì di dimostrare, ai fini del rimborso o del discarico, per tabulas e caso per caso, di avere proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 e legge 3.4.1979 n. 95 - debba conseguire necessariamente il rigetto del ricorso, per evidente infondatezza della domanda giudiziale.

Per maggiore completezza di giudizio, rileva peraltro il Collegio che i provvedimenti negativi emessi dal IV Ufficio delle Entrate di Bologna ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 43/1988 indicavano, distintamente per ogni singola quota, gli specifici motivi del diniego di discarico, relativamente ai quali però il Concessionario, in sede di ricorso gerarchico, omise di controdedurre specificatamente, limitandosi soltanto ad alcune generiche quanto gratuite affermazioni.

La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - alla quale era rivolto il ricorso gerarchico proposto dal Concessionario Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. - al fine di consentire di dimostrare, in quella sede amministrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 43/1988, l'ininfluenza sulla procedura esecutiva delle irregolarità contestate nei provvedimenti di diniego di discarico, richiese al Concessionario stesso l'esibizione delle necessarie prove documentali, richiesta tuttavia rimasta senza esito per omissione del Concessionario medesimo, il quale due giorni prima del termine assegnato (30.11.2000) chiese una proroga, che non fu concessa per carenza delle motivazioni addotte ed il ricorso gerarchico fu respinto.

Nonostante il lungo tempo da allora trascorso, la OMISSIS, succeduta alla Cassa di Risparmio di Bologna,continua a rimanere inadempiente all'onere della prova a suo carico anche in questa sede giurisdizionale adita su iniziativa di essa OMISSIS.

A parere del Collegio il persistere - sic et simpliciter - della ricorrente nell'adempienza all'onere che le incombe di fornire, caso per caso, le prove documentali indispensabili per giustificare il proprio diritto al discarico di quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna per un complessivo ammontare di lire 441.296.104, sembra avere una sua logica spiegazione.

La spiegazione viene offerta dall'esame della corposa documentazione probatoria prodotta in giudizio dalla Procura Regionale, in particolare di quella relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza in ordine all'attività di riscossione di cui trattasi.

Il quadro delle irregolarità che ne deriva è, a dir poco, sconcertante e ciò può spiegare anche il comportamento processuale omissivo e silente tenuto al riguardo dalla ricorrente, trovatasi evidentemente in grave difficoltà nel fornire in giudizio, in contrasto con le risultanze istruttorie degli atti, la dimostrazione concreta, caso per caso, della regolarità dell'attività di riscossione o comunque della ininfluenza delle irregolarità emerse sull'esito della procedura esecutiva.

In sostanza, sulla base dell'esame della documentazione prodotta in giudizio dalla Procura Regionale, si ritiene di poter affermare, in sintesi, che presso il Concessionario era prassi generalizzata e consolidata che i funzionari responsabili della riscossione consegnassero ai dipendenti Ufficiali di riscossione, non molto tempo prima della scadenza dei termini per la procedura esecutiva, anche ingenti quantità di avvisi di mora affinchè venissero messi tempestivamente a cronologico. Il che presupponeva la redazione a tavolino di fittizi verbali attestanti il sopralluogo presso i contribuenti e la trascrizione dei verbali stessi nel registro cronologico nonostante esso fosse stato in precedenza numerato in ogni pagina e vidimato. Per rendere ciò possibile, presso gli Uffici del Servizio Riscossione Tributi era esposto addirittura un cartello con su scritto “lasciare buchi a crono”, direttiva che veniva anche regolarmente ribadita con appositi bigliettini di analogo tenore opportunamente lasciati di volta in volta dai funzionari responsabili della riscossione sulle scrivanie dei vari dipendenti incaricati di tali adempienze, ai quali, a volte, venivano anche consegnati verbali già compilati con l'incarico di firmarli e di registrarli a cronologico.

Siffatte gravi irregolarità costituivano prassi diffusa e costante nel tempo, addirittura “istituzionalizzata” dal Concessionario anche con ordine scritto recitante: “Il servizio interno verrà svolto, a turno, da due Ufficiali di riscossione che dovranno provvedere a tutte le incombenze dei restanti colleghi ivi comprese eventuali verbalizzazioni...”.

Avendo accertato l'esistenza di una prassi siffatta, la Guardia di Finanza, vista le modalità di gestione del servizio, è pervenuta alla conclusione di ritenere non attendibili i registri cronologici.

Giova ricordare che, per legge, l'Ufficiale di riscossione, che esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione e non può farsi rappresentare nè sostituire, deve annotare, in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali in apposito registro, da tenersi con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

La legge dispone altresì - come evidenziato anche dal Procuratore Regionale - che tale registro cronologico, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina dall'Intendenza di Finanza e vidimato entro il 15 gennaio di ogni anno e che i registri esauriti e quelli degli Ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni dal Concessionario allo stesso Intendente di Finanza.

La minuziosa disciplina del registro cronologico prevista dalla legge (art. 101 D.P.R. n. 43/1988) non è certo casuale e sta a sottolineare l'importanza fondamentale attribuita dalla norma a tale registro ai fini della regolarità della procedura esecutiva.

E' evidente che la prassi irregolare instaurata dal Concessionario della riscossione si pone in aperto ed insanabile contrasto con la disciplina normativa e rende contra legem l'intera procedura esecutiva considerata.

La quasi totalità degli Ufficiali di riscossione ha ammesso nel corso degli interrogatori i fatti loro contestati ed ha dichiarato che l'irregolare procedura della verbalizzazione a tavolino veniva da loro posta in essere a causa delle forti pressioni psicologiche attuate dai loro superiori con la minaccia, se tale irregolare procedura non fosse stata eseguita, e gli avvisi di mora con le fittizie verbalizzazioni non fossero stati registrati a cronologico nei termini indicati, dell'addebito, agli stessi Ufficiali di riscossione dei relativi importi o anche del loro licenziamento motivato da improduttività. Il che dimostra che l'illecito comportamento degli Ufficiali di riscossione, più che ad una questione di scarsa sensibilità dei singoli al rispetto della legge, deve essere ricondotto ad una illiceità radicata del sistema di gestione dell'attività di riscossione direttamente imputabile al Concessionario.

Numerosissime e ripetute nel tempo sono le irregolarità che nella specie sono state riscontrate in sede istruttoria: verbali con lo stesso numero di cronologico, verbali con numeri di cronologico redatti in data successiva inferiori a quelli redatti in data precedente, verbali redatti in giorni di assenze dal servizio (per permesso, per ferie, per malattia, per sciopero, per giorno festivo), verbali incompleti (per mancanza dell'indicazione dell'ora di accesso, ecc...), verbali redatti in modo generico e insufficiente (senza indicazione delle persone presenti all'accesso, senza indicazione dell'attività svolta dal verbalizzante, senza indicazione delle informazioni assunte per reperire il contribuente, ecc.), verbali redatti nello stesso giorno in numero sicuramente eccessivo (ben lontano in eccesso dal numero realmente possibile da realizzare - cioè, da 7 a 10/12 - come dichiarato nell'interrogatorio da uno degli Ufficiali di riscossione), verbali di pignoramento negativo a contribuenti che invece successivamente hanno continuato a pagare regolarmente, verbali con firme illeggibili, irregolarità nella tenuta dei registri cronologici (buchi a crono, ecc.), verbali di irreperibilità relativi a contribuenti residenti fuori del territorio di competenza (irreperibilità accertata senza accesso all'indirizzo originario), omessa effettuazione di ricerche degli eredi di contribuenti deceduti, contribuenti che hanno dichiarato alla Polizia Giudiziaria di non aver mai ricevuto visite dagli Ufficiali di riscossione, mancata effettuazione di controlli da parte del Concessionario, ecc.

Ma tutte queste irregolarità - su cui la ricorrente non ha fornito in giudizio la prova che ad essa incombe - oltre che rilevanti singolarmente sotto vari profili - come evidenziato pure dal Procuratore Regionale nelle proprie deduzioni, sulle quali il Collegio concorda - ai fini dell'illegittimità degli atti ad esse relativi, sono nel loro insieme anche e soprattutto manifestazioni sintomatiche rivelatrici dell'esistenza presso il Concessionario della provincia di Bologna di un illecito sistema di gestione dell'attività di riscossione voluto dal Concessionario stesso - in violazione della legge - come strategia organizzativa aziendale finalizzata al perseguimento del massimo profitto per il Concessionario medesimo ai danni del contribuente e dell'erario pubblico.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno messo altresì in evidenza che la strategia delle fittizie verbalizzazioni così registrate a cronologico da un lato congestionava e vanificava il controllo da parte degli Uffici finanziari, dall'altro lato innescava il meccanismo dei rimborsi e delle domande di discarico dei tributi, riferito ad un'attività di riscossione nella realtà mai avvenuta e per la quale il concessionario avrebbe ricevuto comunque, anche in mancanza di detta attività, il 50% delle somme a titolo di spese di esecuzione.

Le risultanze acquisite agli atti individuano nel precedente Concessionario Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. - alla quale la OMISSIS S.p.A. è subentrata - l'originario responsabile del danno subito dall'erario in conseguenza delle accertate irregolarità.

Per scrollarsi di dosso le pesanti responsabilità ereditate dalla Cassa di Risparmio di Bologna, la ricorrente OMISSIS - la quale ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale di dichiarare la legittimità delle domande di discarico per l'intero ammontare delle quote non ammesse a discarico e sulla quale quindi come già detto, ricade l'onere non assolto di provare in giudizio, caso per caso, la fondatezza della propria richiesta - ha tentato invece di capovolgere questa sua scomoda posizione processuale limitandosi a dedurre che è la Procura Regionale a non aver provato il contrario di quanto risulta attestato dai verbali (di pignoramento negativo ovvero per irreperibilità dei contribuenti) redatti dagli Ufficiali di riscossione. Atti, sostiene la OMISSIS, che, essendo redatti nell'esercizio delle funzioni, sono comunque soggetti al regime probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ., per cui, anche se essi fossero viziati da irregolarità, fanno piena prova comunque fino a querela di falso, con la conseguenza processuale che, mancando nella specie una sentenza resa a seguito di giudizio per querela di falso, “manca dunque una qualsiasi prova del fatto che l'attività di riscossione non sia stata svolta in concreto secundum legem”

Ma il Collegio non condivide siffatto ragionamento, che - a prescindere da una valutazione di tipo morale - è palesemente riduttivo e totalmente privo di fondamento giuridico.

Infatti, come si evince chiaramente da quanto sopra si è esposto, il quadro delle gravi irregolarità a catena, emergente dalla documentazione probatoria depositata in giudizio dalla Procura Regionale, non lascia nessun margine di dubbio sul fatto che nella specie l'attività di riscossione dei tributi, da parte del Concessionario per la Provincia di Bologna, sia stata organizzata e svolta in concreto e sistematicamente contra legem, al solo fine di trarne illecito profitto per il Concessionario medesimo ai danni del contribuente e del pubblico erario.

In tale vasto contesto di irregolarità accertate - si tralascia peraltro in questa sede di attribuire rilevanza alle varie e consistenti denunce espresse in forma scritta anonima, anche sulla stampa, da parte di un sedicente Comitato Esattori OMISSIS, il quale in difesa degli Ufficiali di riscossione ha affermato, tra l'altro, “che debba essere la Concessionaria o chi per lei (considerato il fatto che la potente ed intraprendente OMISSIS si è abilmente defilata, imboscandosi e passando la palla non solo alla OMISSIS S.p.A.) a rispondere anche verso la Pubblica Amministrazione dei comportamenti, imposti e pilotati, dei dipendenti...” - è quanto mai riduttivo, e privo di senso logico e giuridico, secondo il Collegio, sostenere che la decisione della causa dipenda unicamente dal valore probatorio da riconoscersi ai verbali di cui trattasi redatti dagli Ufficiali di riscossione, che non sono stati impugnati con querela di falso e che quindi, secondo la difesa della OMISSIS, determinerebbero “sic et simpliciter” la irrilevanza processuale delle pur gravi irregolarità emerse.

Il Collegio esprime invece il convincimento che il contesto delle irregolarità rilevate dall'esame della documentazione probatoria prodotta in giudizio dal Procuratore Regionale dimostra che, nella specie, l'intera attività di riscossione considerata - di cui la verbalizzazione costituisce solo uno degli atti procedimentali - era gravemente viziata, da tutta una serie di irregolarità concatenate, a partire dall'ordine di “lasciare i buchi a crono” fino alla materiale registrazione di atti fittizi nel registro cronologico ad opera di soggetti incompetenti.

Basti pensare che la Guardia di Finanza (Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Emilia Romagna), incaricata delle indagini dalla Procura regionale presso questa Sezione, ha riferito, tra l'altro, che “l'indagine non ha preso in considerazione i registri cronologici in quanto, viste le modalità con le quali veniva gestito il servizio, sono stati ritenuti non attendibili”.

La ricorrente, con la sua tesi su cennata, ha tentato di turare la falla delle verbalizzazioni fittizie, mentre non ha potuto fare altrettanto per quanto riguarda le irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri cronologici, per cui si è limitata a dedurre che essi “non assumono alcuna rilevanza giuridica esterna”, senza considerare che, proprio perché non si tratta di atti pubblici, le gravi irregorarità accertate nella tenuta dei registri cronologici possono essere apprezzate dal Collegio senza limiti di sorta, determinando, in ogni caso esse da sole - per la particolare rilevanza che per legge tali atti rivestono ai fini della valutazione della legittimità o meno dell'attività di riscossione - gli effetti di decadenza dal diritto al rimborso o al discarico previsti dall'art. 82, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 43/1988.

Ciò, tra l'altro, dimostra anche come non sia affatto vera, perciò la sopra detta affermazione fatta dalla ricorrente per cui, mancando una sentenza resa a seguito di giudizio per querela di falso, “manca dunque qualsiasi prova del fatto che l'attività di riscossione non sia stata svolta in concreto secundum legem”.

Nella realtà, dunque, ritiene il Collegio che - anche indipendentemente dalla questione se, ai limitati fini del presente giudizio, il valore probatorio o meno dei verbali de quibus possa essere liberamente valutato da questa Sezione - dalla documentazione istruttoria prodotta in giudizio dalla Procura Regionale emergono comunque elementi di prova molteplici e sufficienti che consentono di affermare che nella specie l'attività di riscossione presso il Concessionario per la provincia di Bologna, è stata svolta in concreto e sistematicamente contra legem.

Resta ora da affrontare la questione relativa al valore probatorio dei verbali degli Ufficiali di riscossione nel presente giudizio. In proposito, il Collegio condivide l'orientamento già manifestato da altre Sezioni di questa Corte (per tutte, v. Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 273/03 del 5.6/17.7.2002, Procuratore Regionale c/ OMISSIS S.p.A. di Venezia-Mestre), nel senso cioè di poter ricondurre la presente fattispecie nell'ambito di fattispecie sostanzialmente analoghe sulle quali la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di affermare che il principio relativo alla forza probatoria degli atti pubblici non ha ragione di operare - e quindi non è necessaria la querela di falso - quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di aver confezionato un atto materialmente contraffatto (cfr. anche Cass. 10 gennaio 1967 n. 96 per analoga statuizione con riferimento al responsabile della contraffazione di un testamento). Perchè in questi casi - come pure nel caso di cui al presente giudizio - non si tende a rimuovere l'efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità, dovendo escludersi che appartenga all'ambito delle finalità dell'atto pubblico anche quella di influire sulla sfera giuridica personale del pubblico ufficiale autore dell'atto stesso, anche perchè ciò determinerebbe una situazione di incompatibilità non irrilevante ai fini della stessa validità dell'atto, ax art. 2701 cod. civ. (Cass. 22 giugno 2002 n. 9147: nella specie un Ufficiale di riscossione dipendente dal Concessionario di Napoli, aveva impugnato il licenziamento contestando l'addebito disciplinare mossogli dallo stesso Concessionario di aver redatto un falso verbale di pignoramento negativo presso il domicilio di un contribuente e sostenendo che la falsità di tale verbale non avrebbe potuto essere ritenuta in difetto della proposizione di querela di falso).

Ritiene pertanto il Collegio che per i contestati verbali degli Ufficiali di riscossione non occorra la querela di falso e che, ai fini del presente giudizio, il comportamento illecito degli Ufficiali di riscossione possa essere liberamente apprezzato dalla Sezione, in relazione alle gravi e molteplici irregolarità da essi commesse comprovate dalle risultanze istruttorie. Ciò tanto più se si considera che da queste risulta anche che la quasi totalità degli Ufficiali di riscossione ha ammesso nell'interrogatorio di aver eseguito per ordine del Concessionario l'irregolare procedura della verbalizzazione a tavolino e della successiva registrazione a crono e se si tiene conto altresì che il Concessionario, per i fatti in contestazione, non è terzo rispetto all'Ufficiale di riscossione che, violando la legge, ha materialmente redatto gli atti fittizi, bensì è esso stesso parte interessata all'illegittima attività di riscossione eseguita per suo conto e di cui è direttamente responsabile, nonchè l'autore morale al quale vanno imputati gli effetti di tutte le irregolarità accertate.

Da tutto quanto sopra esposto consegue che il provvedimento impugnato è legittimo e non merita censure e che, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 43/28.01.1988, il Concessionario della riscossione per la Provincia di Bologna deve considerarsi definitivamente decaduto dal diritto al rimborso e al discarico di quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industra Artigianato e Agricoltura di Bologna per un ammontare complessivo di lire 441.296.104, per cui è conseguentemente legittimo, e resta fermo, anche l'ordine di immediato versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di detto importo, nei termini di cui all'art. 90, secondo comma, del D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Il ricorso della OMISSIS S.p.A. deve essere pertanto respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

\E[s \E[203s P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, ogni eccezione, istanza o richiesta respinta, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente OMISSIS S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che fino all'originale della presente sentenza si liquidano in

€ 175,27.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2003, proseguita il 2 aprile 2003.

          L'Estensore                                       Il Presidente

F.TO(Dott.Massimo De Maria)   F.TO (Dott.Giovanni D'Antino Settevendemmie)

 

Depositata in Segreteria il  07 MAGGIO 2003

                                                                  Il Direttore della Segreteria

                                                          F.TO Dott.ssa Valeria Sama\E[s