REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna composta dai seguenti magistrati: dott. Giovanni Bencivenga Presidente dott. Massimo De Maria Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara Consigliere relatore Visto l'atto di citazione in data 27 marzo 2006; Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 29 novembre 2006, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Nicoletta Natalucci, il Consigliere relatore dott. Francesco Maria Pagliara, l'avv. Enrico Gragnoli in difesa del dott. Do A ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Francaviglia; ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37364/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei confronti di Do A, nato il rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Ghezzi di Bologna, Fabio Fonzo di Roma ed Enrico Gragnoli di Modena, ed elettivamente domiciliato presso il primo nel suo studio in Bologna, via Guidicini n. 11; Ritenuto in FATTO Il 20 novembre 2000 l'avv. G Bi, Curatore del Fallimento n. 24/97 Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. aperto presso il Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare, presentava al Giudice delegato il progetto del secondo riparto parziale dell'attivo fallimentare. Con decreto emesso il 27 di quello stesso mese, il magistrato ordinava il deposito di tale progetto in cancelleria, disponendo affinché il Curatore fallimentare ne desse comunicazione ai creditori. Siffatto avviso veniva inviato dall'avv. Bi anche alla Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Modena, mediante lettera raccomandata a/r datata 28 novembre 2000 e pervenuta il 21 del mese successivo, in relazione a crediti equivalenti ad € 4.119.601,59 ammessi con privilegio e destinati, appunto, a venir soddisfatti in occasione di quel secondo riparto. Peraltro, nessuna osservazione perveniva dalla citata Sede provinciale dell'I.N.P.S. entro il prescritto termine. Il 23 gennaio 2001 il Giudice delegato dichiarava l'esecutività del suddetto piano di riparto nel quale, tra l'altro, risultava confermata l'attribuzione della somma di € 4.119.601,59 in favore dell'Istituto previdenziale e contestualmente si conferiva al Curatore fallimentare mandato “....di provvedere ai pagamenti mediante assegni circolari”. Il Curatore, con raccomandata a/r datata 31 gennaio 2001, pervenuta all'Istituto il successivo 15 febbraio, comunicava all'I.N.P.S. di Modena che, a seguito del secondo progetto di riparto parziale dell'attivo liquidato ex artt. 110 e 113 L.F. e della successiva declaratoria di esecutorietà del riparto parziale dell'attivo da parte del Giudice delegato in data 23 gennaio 2001, con le rettifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate dai creditori, il Curatore medesimo era stato autorizzato ad effettuare i pagamenti in conformità al progetto di riparto rettificato e reso esecutivo, e chiedeva di indicargli “stante la peculiare posizione di codesto Istituto Previdenziale presso quale/i sede/i effettuare il pagamento nonché le modalità di accredito delle somme attribuite, posto che le insinuazioni in surroga, a fronte delle somme anticipate ai dipendenti, sono pervenute da sedi diverse del medesimo Istituto”, precisando di restare a disposizione per eventuali chiarimenti. Neppure questa seconda lettera veniva in alcun modo riscontrata dall'Istituto. Trascorreva così oltre un anno, durante il quale la somma spettante all'I.N.P.S. rimaneva depositata presso la filiale modenese della Banca Popolare di Novara dove giaceva la liquidità del fallimento in questione, sino a quando, nel marzo 2002, il Curatore fallimentare, con atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario il 18 marzo 2002 “anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1206 e segg. c.c.”, comunicava alla Sede I.N.P.S. di Modena che “data l'entità della somma da corrispondersi come ammessa allo stato passivo e liquidata” era indispensabile che l'Istituto indicasse “come già precedentemente richiesto, la procedura di accreditamento della stessa da effettuarsi per il tramite della Banca popolare di Novara, via Giardini n. 314, (41100) Modena, presso la quale Banca la somma è giacente, a disposizione dalla data di esecutività del piano di riparto” e conseguentemente dichiarava di rimarcare l'offerta di pagamento dell'intera somma “salva l'indicazione della richiesta procedura di accreditamento da comunicarsi ad opera dell'INPS all'intimante curatore fallimentare”. A tale notificazione l'I.N.P.S. dava seguito provvedendo a fornire le proprie coordinate bancarie al Curatore, il quale - previo mandato in data 25 marzo 2002 del Giudice delegato di pagare la somma di € 4.119.601,59 da prelevarsi tramite bonifico dal conto bancario n. 1028 presso la Banca popolare di Novara, Agenzia di Modena - in data 29 marzo 2002 bonificava a favore dell'Istituto l'importo anzidetto (€ 4.119.601,59). Con ricorso depositato il 23 aprile 2002 l'I.N.P.S., lamentando la tardività di tale pagamento, chiedeva al Giudice delegato di ordinare al Curatore di provvedere alla corresponsione degli interessi moratori o, quanto meno, degli interessi compensativi maturati sulla predetta somma dalla data del decreto di esecutorietà del piano di riparto alla data dell'avvenuto pagamento. L'istanza veniva respinta dal Giudice delegato con provvedimento del 16 maggio 2002 (“...dopo attenta lettura delle disposizioni di legge e valutata la natura del (preteso) credito, non si ritiene dovuti (ed ad alcun titolo) gli interessi domandati”) avverso il quale l'Istituto proponeva reclamo al Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare, che con decreto in data 2 luglio 2002 dichiarava l'inammissibilità del reclamo stesso rilevando che la pretesa avanzata dall'Istituto doveva, comunque, essere accertata con il procedimento di cui agli artt. 101 e segg. della legge fallimentare. Con ricorso depositato il 26 luglio 2002 l'Istituto chiedeva, quindi, di essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione o, in subordine, in via privilegiata (con lo stesso grado con cui era stato ammesso al passivo il credito per la sorte) per la somma di € 161.219,72 pari agli interessi legali dovuti per il tardivo pagamento della somma di € 120.766,40 o per quella diversa che fosse stata accertata, corrispondente agli interessi bancari maturati al tasso del 2,50% sulla predetta somma per il protratto deposito della stessa, dal 24 gennaio 2001 al 27 marzo 2002, sul libretto n. 1028 intestato al Fallimento presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di Modena. Il 28 dicembre 2002 sul quotidiano “Il Resto del Carlino” - Edizione di Modena veniva pubblicato un articolo intitolato “Modena - Crediti non riscossi - I.N.P.S. smemorata persi 300 milioni” nel quale si faceva menzione di un'interrogazione parlamentare (avente come destinatari il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) riguardante la vicenda per cui è causa, nella quale si affermava che la responsabilità dell'accaduto era da ricondursi al comportamento della dirigenza e dell'Ufficio legale della Sede I.N.P.S. di Modena, nelle persone rispettivamente del Direttore di Sede dott. M Ac e del Coordinatore legale avv. A Do, assumendosi che l'attività di riscossione dei crediti dell'Ente non era condotta “all'insegna dei doverosi criteri di diligenza e in ossequio alla normativa vigente in tema di recupero dei crediti nelle procedure concorsuali”, e chiedendosi se della vicenda stessa era stata informata la Corte dei Conti e, in caso contrario, se i Ministri interrogati ritenessero opportuno sollecitarne l'intervento affinché la Corte medesima valutasse la sussistenza di responsabilità in capo ai sunnominati per il grave danno economico che l'Ente aveva patito. L'interrogazione veniva riscontrata dai competenti Dicasteri anche sulla base della relazione in data 23 gennaio 2003 dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S. la quale, tra l'altro, testualmente recita: “....E' quindi più che ragionevole ritenere che gli interessi maturati sulle somme versate in ritardo (£. 7.976.660.978) spettino all'I.N.P.S. e non al Fallimento. In proposito l'Istituto ha attivato tempestivamente le azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero degli interessi, nei termini convenuti con gli Organi centrali dell'Istituto, nel contesto delle indicazioni da questi ultimi impartite, anche in merito alle iniziative e azioni future. Su indicazione dell'Amministrazione Centrale si è fatta riserva di azione diretta nei confronti del curatore, per responsabilità propria ed esclusiva, all'esito delle azioni in corso verso il Fallimento. L'interrogante chiede infine se sia stata interessata la Corte dei Conti per le vicende sopradette. In verità allo stato non risultano accertati danni attuali e concreti, certi e determinati nell'an e nel quantum, incidenti sulla sfera patrimoniale dell'Ente. Si ritiene che soltanto all'esito delle azioni in corso verso il fallimento e di quelle che, in caso di soccombenza dell'istituto verso il fallimento, saranno promosse nei confronti del curatore ex sé, potrà definitivamente porsi questione di danni patrimoniali attuali e concreti....”. In prosieguo, il Tribunale di Modena, con sentenza in data 24/28 ottobre 2003, rigettava il ricorso presentato dall'Istituto previdenziale condannando quest'ultimo a rifondere al Fallimento le spese di lite. A tale decisione il Giudice perveniva rilevando, in particolare, che dovendo l'obbligazione del Curatore di pagare quanto stabilito con il decreto di esecutività del piano di riparto ritenersi querable, e cioè da adempiersi presso il Curatore stesso, e non avendo l'I.N.P.S. provveduto alla formale costituzione di mora del Fallimento non erano dovuti gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c. e che neppure erano dovuti gli interessi compensativi come richiesti, non potendo il credito dell'Ente (di cui al riparto parziale dichiarato esecutivo il 23 gennaio 2001) ritenersi esigibile prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato. Nelle more del giudizio di appello la Procura Regionale della Corte dei Conti, ritenendo che permanesse ancora integro per l'I.N.P.S. il pregiudizio economico derivato dal tardivo incasso del credito vantato verso il Fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A., pregiudizio da determinarsi nella misura di € 164.219,72 quale prospettata dall'Ufficio legale presso la Sede provinciale di Modena”, destinava un invito a dedurre all'avv. A Do, nella sua qualità di Coordinatore legale dell'I.N.P.S., ritenendolo responsabile del danno erariale per cui è causa, e contestualmente richiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna di voler emettere provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di sequestro conservativo ante causam in favore dell'I.N.P.S. di Modena, fino alla concorrenza dell'importo di € 164.219,72, in relazione alla quinta parte della retribuzione lorda periodicamente ed omnicomprensivamente dovuta dall'Istituto all'avv. Do. Con proprio decreto del 23 novembre 2005 il Presidente della suddetta Sezione autorizzava il richiesto sequestro fissando l'udienza di conferma davanti al Giudice Designato per la data del 15 dicembre 2005. In relazione a ciò, l'avv. Do produceva sia controdeduzioni scritte all'invito a dedurre sia memoria difensiva nel procedimento cautelare per sequestro conservativo. In detta memoria, il sunnominato chiedeva la revoca del sequestro ed il non accoglimento delle domande cautelari proposte dalla Procura Regionale per l'asserita inesistenza dei presupposti a base del sequestro conservativo, adducendo al riguardo quanto segue: le raccomandate della Curatela erano genericamente intestate; esse non dovevano essere oggetto di alcun riscontro e, al più, la risposta era demandata al supporto amministrativo, ma non ai legali interni; trattandosi di mero incombente amministrativo e non professionale e non essendovi un Responsabile amministrativo dell'Ufficio legale, la responsabilità dell'accaduto non era a lui attribuibile; vi erano carenze di organico anche nel ruolo professionale; non essendo stato effettuato nei suoi confronti alcun passaggio delle consegne da parte del suo predecessore e non avendo, di conseguenza, alcuna conoscenza della procedura concorsuale intestata alla Atlantic Zenith S.p.A., egli non poteva essere chiamato a risponderne, essendo casomai responsabile delle omissioni contestate il secondo avvocato di sede, e cioè l'avv. G. Ba, cui era affidata la pratica legale; l'Ufficio legale di Modena presentava criticità gestionali organizzative irrisolte; la corrispondenza in questione giammai gli era pervenuta oppure, se pervenuta, non ne aveva avuto cognizione; in ogni caso, seppure fossero stati configurabili suoi illeciti omissivi, la condotta gravemente colposa doveva ravvisarsi in capo al Curatore. Con ordinanza n. 3/2006/R, pronunciata il 15 dicembre 2005 in sede di giudizio di convalida del decreto di sequestro conservativo, costituitosi l'avv. Do con il patrocinio degli avvocati Nicola Ghezzi ed Enrico Gragnoli di Bologna, il Giudice Designato, ritenuto che fosse “emersa evidente la prospettazione nella causazione del danno erariale del concorso di altri soggetti, possibili portatori di precise responsabilità tali da configurare un'incidenza sulla suddetta causazione pari almeno a quella attribuita al Do” e che dovesse essere conseguentemente ridotto l'importo per cui era stato autorizzato il sequestro conservativo, modificava il suddetto decreto presidenziale fino alla concorrenza della somma complessiva di € 80.000, rispetto alla precedente somma di € 164.219,72, con trattenute mensili sulla quinta parte della retribuzione periodicamente ed omnicomprensivamente dovuta dall'I.N.P.S. all'avv. Do, detratte le ritenute fiscali e previdenziali, ed assegnava al ricorrente sessanta giorni dalla ricezione della citata ordinanza per il deposito del pedissequo atto di citazione. In data 15 febbraio 2006 la Procura Regionale delegava il Nucleo Regionale della Guardia di Finanza onde effettuare taluni accertamenti presso la Sede provinciale I.N.P.S. di Modena. Gli esiti di tali accertamenti, riguardanti il sistema di ricezione e smistamento della corrispondenza raccomandata in arrivo alla Sede sopraindicata, erano rimessi con nota del 1° marzo 2006 della quale giova esporre estesamente il contenuto attraverso le seguenti proposizioni. a) Tutte le raccomandate destinate all'I.N.P.S. di Modena sono prelevate dagli uffici postali da parte di un'apposita agenzia, l'”Agenzia Recapito Espressi” della stessa città, che provvede, poi, a recapitarle all'Ufficio Corrispondenza dell'I.N.P.S.. Questa modalità di gestione delle raccomandate fa sì che eventuali sigle riscontrate sugli avvisi di ricevimento o di riscossione delle raccomandate a/r appartengano a dipendenti di tale Agenzia. b) All'epoca dei fatti, cioè a cavallo tra il 2000 ed il 2001, la successiva presa in carico avveniva semplicemente attraverso l'apposizione, da parte dell'impiegato dell'Ufficio Corrispondenza, di un timbro riportante: la dicitura “I.N.P.S. - N° 1” ovvero “I.N.P.S. - N° 2”; la data; l'indicazione “Sede di Modena”. Non vi era alcuna differenza tra il timbro riportante la scritta “I.N.P.S. - N° 1” e quello riportante la scritta “I.N.P.S. - N° 2”, trattandosi di due timbri in carico all'ufficio che venivano utilizzati indifferentemente uno in sostituzione dell'altro ovvero contemporaneamente. Le due raccomandate del 28 novembre 2000 e del 31 gennaio 2001 inviate all'I.N.P.S. di Modena dal Curatore fallimentare sono state prese in carico, rispettivamente, in data 21 dicembre 2000 ed in data 15 febbraio 2001. c) Presso l'Ufficio Corrispondenza dell'I.N.P.S. di Modena non era in uso alcun registro di protocollo della posta; le raccomandate - secondo quanto dichiarato dal sig. R Fa, addetto al Settore Corrispondenza - venivano consegnate dall'Agenzia Recapiti Espressi unitamente ad una “distinta di recapito per utenti con registro personalizzato” compilata dalle “Poste Italiane Servizi Accessori-Raccomandate” riportanti il numero progressivo di registrazione, il numero della raccomandata e l'Ufficio Accettante (l'Ufficio dal quale la raccomandata è stata inviata) che veniva utilizzata per la presa in carico delle raccomandate in essa indicate. Le due raccomandate del 28 novembre 2000 e del 31 gennaio 2001 sono state registrate, rispettivamente, al progressivo n. 59 della distinta n. 25021 datata 15 febbraio 2001 ed al progressivo n. 197 della distinta n. 31008 datata 21 dicembre 2000. d) In relazione allo smistamento della posta dall'Ufficio “Corrispondenza” ai diversi uffici destinatari all'interno dell'Istituto, sempre secondo quanto dichiarato dal sig. Fa, la posta veniva visionata dal predetto, che apponeva il timbro e poi la smistava in giornata all'ufficio competente. Tutte le raccomandate aventi quale oggetto un fallimento erano consegnate all'Ufficio legale, ove la posta veniva depositata (dallo stesso sig. Fa) in un apposito raccoglitore con sopra apposta l'etichetta “posta in arrivo” e, allo stesso tempo, era prelevata la posta in partenza da un diverso contenitore riportante l'etichetta “posta in partenza”. Solo a questo punto veniva apposto il timbro di protocollo a cura dell'Ufficio legale. L'oggetto della raccomandata datata 28 novembre 2000 era: “A) Secondo Progetto di Riparto Parziale della disponibilità liquida all'attivo del Fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. (Reg. Fall. n. 24/97 Tribunale di Modena). Comunicazione ai creditori ex artt. 110 e 113 L.F. B) Variazioni intervenute nello Stato Passivo alla data del 20.11.2000”. L'oggetto della raccomandata datata 31 gennaio 2001 era: “II Ripartizione parziale dell'attivo fallimentare ex artt. 110 e 113 L.F.”. Al momento dell'accesso del personale della Guardia di Finanza presso gli uffici I.N.P.S. per lo svolgimento delle operazioni di servizio, le raccomandate oggetto dell'indagine erano custodite dall'Ufficio legale all'interno del fascicolo intestato al fallimento della Atlantic Zenith Ceramiche. e) Quanto, infine, allo smistamento ed alla gestione della posta all'interno dell'Ufficio legale, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla sig.ra P To, impiegata nell'Ufficio anzidetto dal 1999 fino al 2002, risultava che: l'Ufficio Corrispondenza depositava la posta destinata all'Ufficio legale “in un contenitore riportante l'etichetta posta in arrivo ubicato sulla scrivania dell'avv. Do”; “lo smistamento della posta all'interno dell'Ufficio Legale veniva curato personalmente dall'avv. Do che divideva la posta per importanza e per urgenza anche con riferimento alle procedure concorsuali, voleva anche vistare gli assegni quando arrivava un pagamento ed in generale cercava di accentrare un po' tutto”; anche nel caso di corrispondenza comportante adempimenti di natura solo amministrativa, e quindi di competenza della sig.ra To, l'avvocato visionava la corrispondenza prima di passargliela. Per ciò che concerne specificamente il fallimento Atlantic Zenith S.p.A., la sig.ra To precisava quanto segue: “Mi ricordo di quel fallimento. L'unica richiesta che mi è stata data di questo tipo non era una raccomandata bensì una notifica tramite l'ufficiale giudiziario. In questo caso, tramite l'avv. Ba, fornimmo immediatamente al curatore le informazioni richieste. Mai prima della notifica tramite ufficiale giudiziario mi sono state date altre richieste del curatore dello stesso tipo in quanto se ciò fosse avvenuto, vista la somma di denaro in ballo, mi sarei di certo consultata con l'avv. Do ed avrei quindi provveduto a fornire al curatore le coordinate bancarie così come è poi avvenuto”. Da ultimo, riguardo alla prassi dei curatori di provvedere al pagamento con bonifici bancari, la sig.ra To dichiarava che “so che alcune volte hanno telefonato dei curatori (qualche volta è capitato di avere risposto io al telefono), i quali, dopo aver incassato, avendo la disponibilità dei soldi, chiedevano se preferivamo il pagamento tramite assegno o tramite bonifico bancario”. Sempre su incarico della Procura Regionale, il Nucleo Regionale della Guardia di Finanza svolgeva indagini presso il Curatore fallimentare avv. G Bi, le cui dichiarazioni è opportuno riportare integralmente: “In relazione al fallimento del quale mi sono occupato vi fornisco copia delle raccomandate inviate dal mio ufficio alla Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Modena. La prima raccomandata datata 28.11.2000, stante l'elevato numero delle posizioni (nr. 1017), è stata inviata in data 19.12.2000 ed è stata ricevuta dall'I.N.P.S. in data 21.12.2000 così come da avviso di ricevimento. La seconda raccomandata datata 31.01.2001, per lo stesso motivo prima indicato, è stata spedita in data 13.02.2001 ed è stata ricevuta dall'I.N.P.S. in data 15.02.2001. In merito a tale raccomandata preciso che, da quanto a mia memoria, il plico conteneva la comunicazione generalizzata per tutti i creditori unitamente alla comunicazione specifica per l'I.N.P.S. in cui si richiedevano istruzioni per il pagamento anche in considerazione del fatto che le istanze di ammissione erano molteplici e provenienti da sedi diverse dello stesso Istituto. Era dunque necessario sapere se si dovesse frazionare il pagamento ed indirizzarlo alle sedi distaccate ovvero pagare in un'unica soluzione alla sede centrale dell'I.N.P.S. di Modena al fine di rispettare le esigenze e/o le competenze territoriali dell'Istituto. Con le suddette raccomandate chiedevo all'I.N.P.S. di fornirmi le coordinate bancarie affinché potessi procedere con l'accredito dell'importo dovuto. A tal proposito voglio precisare che, nonostante il Giudice delegato in un primo momento avesse disposto il pagamento a mezzo assegno circolare, come normalmente avviene, è mia abitudine, per importi ingenti, chiedere al Giudice delegato l'autorizzazione a procedere al pagamento mediante bonifico. il Giudice non ebbe difficoltà a modificare il primo decreto adeguandolo alla prospettate esigenze come si evince dai mandati ritualmente sottoscritti. Tale prassi è consigliata dal timore che il plico postale possa essere smarrito per quanto raccomandato e/o assicurato unitamente al titolo di credito che poi richiederebbe una procedura di ammortamento con il sostenimento dei relativi oneri senza dire del rischio di utilizzo criminoso del titolo stesso. Nel caso specifico dell'I.N.P.S. di Modena di istruzioni visto che, trascorso circa un anno, non era giunta risposta ho ritenuto di formalizzare la richiesta mediante notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario allegando la raccomandata datata 31 gennaio 2001. Tengo a precisare che il tempo trascorso va essenzialmente ascritto alla gestione di un notevolissimo numero di posizioni di singoli creditori tra cui quelle dei creditori domiciliati nella Cancelleria del Tribunale non avendo eletto domicilio presso professionisti. Senza dire dell'ulteriore attività liquidatoria relativa ad un passivo di 110 miliardi delle vecchie lire ed un attivo realizzato di oltre 70 miliardi di lire. Preciso ulteriormente che nel periodo veniva gestito, altresì, il contenzioso fiscale, causa prima del fallimento, che ammontava a circa 30 miliari di lire. La notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario è avvenuta in data 18.03.2002. Immediatamente, questa volta, l'I.N.P.S. mi ha risposto in data 19.03.2002 comunicandomi le coordinate bancarie. Il giorno successivo ho provveduto ad effettuare il bonifico con il placet del Giudice delegato che ha sottoscritto il mandato. Voglio infine evidenziare quanto da me già indicato in una relazione informativa depositata presso la Cancelleria del Tribunale in data 14.05.2002 nella quale ho precisato che l'I.N.P.S. avrebbe potuto chiedere l'ammissione in prededuzione così come è stato accordato ai legali di quei lavoratori che hanno insinuato i rispettivi crediti anche per T.F.R. al passivo senza richiedere l'anticipazione all'I.N.P.S. Ciò ha ovviamente comportato un ulteriore ritardo nella riscossione di circa 5 miliardi di lire per oltre un anno, ritardo sicuramente non imputabile ad altri che all'Ufficio Legale dell'I.N.P.S.”. Inoltre, alla domanda, postagli dal personale della Guardia di Finanza, se in altre occasioni, in sede di procedure concorsuali, avesse corrisposto all'I.N.P.S. gli importi dovuti mediante bonifici bancari, l'avv. Bi dichiarava quanto segue: “A memoria non ricordo, non escludo che possa essere avvenuto, posso però riportare quanto comunicatomi dalla collega di studio rag. L Mo qualche tempo addietro, la quale in relazione al pagamento di un importo nei confronti dell'I.N.P.S. di modesta entità (un migliaio di euro) si è sentita chiedere espressamente il bonifico bancario e non già il versamento a mezzo assegno circolare per semplificare le procedure di incasso e di contabilizzazione”. Soggiungeva che, per quanto a sua conoscenza, “da tempo si è instaurata la prassi preferenziale di utilizzare il bonifico bancario per scongiurare il rischio di smarrimento e/o furto degli assegni circolari spediti per posta. Prova ne sia la previsione del mezzo di pagamento suddetto nel modello standard di autorizzazione al prelievo in uso presso la Sezione Fallimenti del tribunale di Modena”. Precisava, altresì, di non avere telefonato all'Ufficio legale I.N.P.S. per sollecitare la riscossione di quanto dovuto. Su quest'ultimo punto interveniva peraltro il rag. A Ma il quale dichiarava di ricordarsi di aver telefonato lui all'Ufficio legale e di aver parlato, in quell'occasione, con un'impiegata del predetto Ufficio, della quale non ricordava il nome, alla quale ebbe a riferire che “erano disponibili i soldi”. In data 22 febbraio 2006, presso la Procura Regionale, si procedeva all'audizione dell'avv. Do il quale, poi, produceva dichiarazioni integrative nonché una serie di documenti. Successivamente, in data 8 marzo 2006, il Direttore della Sede provinciale I.N.P.S. di Modena, dott. M Ac, con informativa datata 1° marzo 2006, faceva pervenire alla Procura Regionale varie comunicazioni di servizio a firma dell'avv. Do, ed in particolare: 1) quella in data 17 dicembre 2001 indirizzata all'avv. G. Ba ed al personale amministrativo, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti e straordinari - Varie” ed inerente la revisione straordinaria dei crediti nei confronti di artigiani e commercianti, la predisposizione delle liste relative alle ditte individuali e societarie, nonché la firma di atti a rilevanza esterna; 2) quella in data 11 maggio 2001, indirizzata all'avv. G. Ba ed al Settore contenzioso, surroghe e recupero legale dei crediti, avente ad oggetto la distribuzione e la riorganizzazione degli adempimenti tra i professionisti ed il personale amministrativo; 3) nota del 29 dicembre 2005 indirizzata agli avvocati G. Ba ed I. Ba nonché al personale, avente ad oggetto “Chiarimenti, precisazioni e risposte a quesiti”, ed ulteriori due note, in pari data, indirizzate agli amministrativi dell'Ufficio legale ed ai due colleghi, sempre in punto chiarimenti e precisazioni anche per il personale del Settore di recupero legale dei crediti; 4) nota prot. n. 2/2002 Leg. indirizzata all'avv. G. Ba ed al personale, avente ad oggetto comunicazione n. 1/2002 di programmazione delle attività per il primo trimestre 2002, recante in calce la seguente dicitura “Si chiede di attenersi rigorosamente alla presente direttiva”. Nella informativa sopraindicata, il dott. Ac faceva presente che le comunicazioni dell'avv. Do risultavano prodotte alla Direzione per la prima volta nelle date del 27 e 28 febbraio 2006; puntualizzava, inoltre, che il sig. R Fa, il quale aveva dichiarato alla Guardia di Finanza di essere il “Capo Ufficio Corrispondenza di Modena dal 1995”, non rivestiva tale qualifica occupandosi della corrispondenza quale addetto al Settore. Con ulteriore nota del 14 marzo 2006, il dott. Ac confermava che l'avv. Do, come già precisato nella precedente nota del 1° marzo 2006, aveva prodotto alla Direzione le comunicazioni di servizio solo nel corso del mese di febbraio 2006; nel contempo, faceva presente che <<“Capo dell'Ufficio Corrispondenza” è funzione non prevista nell'ordinamento dell'Istituto. E' esistita, invece, la posizione di “responsabilità dell'Unità Operativa Amministrazione personale - gestione delle risorse strumentali” rivestita dalla sig.ra G Asi dal 1° febbraio 1999 al 2 aprile 2001. Tra le risorse strumentali, insieme all'ufficio economato ed al centralino telefonico, era ricompreso l'ufficio posta >>. In allegato alla suddetta nota, il dott. Ac inviava alla Procura Regionale varia corrispondenza intercorsa tra lo stesso ed il dott. Do, e precisamente: 1) missiva a firma del Direttore e datata 28 marzo 2002, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in merito all'articolo apparso in data odierna sul “Resto del Carlino” di Modena”, con cui al Legale Coordinatore si chiedeva di riferire “in merito alle circostanze che hanno determinato un grave ritardo nell'incasso dei fondi” oltreché “...di segnalare l'eventuale sussistenza di danno per l'Istituto, e di responsabilità connesse” e, infine, di fornire “...elementi informativi utili per una esaustiva risposta alla stampa”; 2) nota della Direzione di Sede datata 2 aprile 2002, con cui venivano richieste iniziative atte ad evitare la verificazione di casi analoghi e veniva disposto “...che tutta la corrispondenza va esaminata dal Coordinatore Legale o da un suo delegato per l'ulteriore seguito” prevedendosi, inoltre, la revisione trimestrale delle pratiche di fallimento; 3) nota a firma dell'avv. Do datata 8 aprile 2002 ed intestata al Direttore della Sede di Modena, con la quale il Coordinatore legale sottolineava che l'accaduto “....non pare possa ricondursi a comportamenti od a disfunzioni interne all'Ente”; 4) relazione a firma dell'avv. Doi datata 13 aprile 2002 e riguardante ai fatti oggetto di articoli di stampa, nella quale si puntualizza che “....a prescindere che non vi è traccia nel fascicolo giudiziale di richieste del curatore al Giudice di autorizzazione ad effettuare il pagamento all'I.N.P.S. delle somme inserite in riparto con modalità diverse dagli assegni circolari, non può ritenersi giustificato il ritardo nel pagamento neanche ammettendo per ipotesi avvenuta la assunta mancata risposta da parte dell'Ente alla nota del 15 febbraio 2001, con cui il Curatore fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa” e, più oltre, che “D'altra parte, pur se nella fattispecie non sussiste prova documentale che siano stati comunicati tali estremi al curatore, è da ritenere ragionevole che sia stato dato riscontro a tale richiesta, come avvenuto e come avviene di prassi in casi simili”. Infine, in data 23 marzo 2006 l'avv. Do depositava presso la Procura Regionale il messaggio I.N.P.S. n. 7017 del 6 marzo 2006 avente ad oggetto la riorganizzazione dell'area legale, in cui si ribadisce la responsabilità dei singoli Direttori provinciali e subprovinciali ai sensi dell'art. 20 (e successive modifiche e integrazioni) di cui al regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 380/2000, nonché si evidenzia che fra ruolo legale professionale e dirigenza amministrativa vi deve essere un'organica e reciproca collaborazione, tenuto conto che l'attività degli Uffici Legali deve essere supportata da quella degli Uffici Amministrativi ai fini di un monitoraggio costante del contenzioso, sicché il Direttore di Sede con la collaborazione del Legale Coordinatore adotta i provvedimenti volti a razionalizzare e ridurre il carico di lavoro delle Avvocature. Le controdeduzioni addotte dall'avv. Do non sono apparse idonee a consentire l'archiviazione del procedimento, e con atto del 27 marzo 2006, debitamente notificato, il Procuratore Regionale ha chiamato il sunnominato a comparire dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, all'udienza poi fissata dal Presidente della stessa Sezione per la data odierna, per ivi sentirsi condannare al risarcimento in favore dell'I.N.P.S. - Sede provinciale di Modena del danno allo stesso cagionato, liquidato nella somma di € 164.219,72 oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio od al minor importo di € 120.766,40, oltre accessori e spese di giudizio. A sostegno della domanda attrice si assume che l'addebito concerne la colpevole omissione in cui è incorso l'avv. Do per non avere giammai riscontrato due missive a firma del Curatore fallimentare e datate rispettivamente 28 novembre 2000 e 31 gennaio 2001, ed in particolar modo la seconda, così compromettendo il tempestivo incasso della somma assegnata all'I.N.P.S. di Modena a seguito della declaratoria di esecutività del secondo piano di riparto parziale. Si soggiunge, al riguardo, che il danno arrecato all'Istituto previdenziale è dunque sostanzialmente correlato a tale mancato riscontro protrattosi per oltre un anno, precisandosi che l'esistenza e la natura giuridica del pregiudizio patrimoniale subito dall'Istituto medesimo sono state acclarate in sede civile, tant'è che l'esatta quantificazione del nocumento è stata desunta dagli atti predisposti dalla difesa dell'Ente volti a recuperare l'importo maturatosi sulla sorte capitale a titolo di interessi. Nel merito di quanto contestato all'odierno convenuto, per ciò che concerne la generica intestazione delle due raccomandate, ambedue recanti quale destinatario l'I.N.P.S. di Modena senza alcuna menzione dell'Ufficio legale ovvero del Legale costituito in procedura o sinanche del Coordinatore legale, si osserva come sia indubbio che ancorché le missive di un qualsiasi curatore non contengano alcuna specificazione in tal senso, le stesse abbiano come naturale destinatario esclusivamente l'Ufficio legale: e ciò tanto più nel caso di specie, nel quale oggetto e contenuto delle due raccomandate non lasciavano alcun margine di dubbio, dovendosi escludere radicalmente che note di tale tenore potessero essere inoltrate ad altro Reparto di Sede. Si evidenzia poi, in relazione alla gestione dell'Ufficio legale della Sede I.N.P.S. di Modena all'epoca dei fatti, con particolare riguardo ai rapporti che intercorrevano tra il Direttore della Sede anzidetta e l'avv. Do, che quest'ultimo, come emerge dalla documentazione in atti, aveva sostanzialmente assommato sia il ruolo professionale che quello di Responsabile amministrativo (attualmente denominato Ottimizzatore), accentrando su di sé competenze, attribuzioni e compiti, laddove del tutto residuali e prive di rilievo appaiono le disposizioni a firma del Direttore rispetto a quelle plurime e reiterate del convenuto che con la sua condotta aveva di fatto estromesso la Direzione da incisivi poteri di controllo, di intervento e di regolamentazione dei profili gestionali, organizzativi ed amministrativi dell'Ufficio legale: dal che, secondo parte attrice, “trapela un assetto gestionale alquanto personalistico e censurabile dell'Ufficio Legale I.N.P.S. di Modena con uno scollamento palese tra il Coordinatore ed il Direttore che, di converso, dovrebbero operare in sinergia nell'interesse esclusivo del buon andamento dell'Ufficio Legale”. E ad ulteriore dimostrazione di ciò, si osserva come dalla informativa del Direttore della Sede datata 1° marzo 2006 risulti che il dott. Ac non aveva cognizione alcuna di ciò che il Coordinatore legale disponeva nell'ambito del suo Ufficio. Relativamente alla sequenza di segnalazioni indirizzate dal convenuto al Direttore di Sede e/o al Coordinatore Legale Regionale e/o al Direttore Regionale, e riguardanti le criticità e problematiche dell'Ufficio legale, si evidenzia la scarsa efficacia di tali missive, la cui formulazione si traduceva in una mera elencazione di carenze, e si assume che le addotte disfunzioni organizzative, non essendo ostative all'esercizio del potere di controllo sul personale attesa la duplicità dei ruoli rivestita dal Legale Coordinatore e stante la totale insufficienza delle iniziative da lui intraprese perché si adottassero le misure necessarie ad eliminare le criticità riscontrate, non hanno alcuna efficacia escludente degli addebiti erariali richiamandosi, all'uopo, il principio giurisprudenziale secondo cui il caos o le carenze organizzative non sempre sono casuali e, sempre e comunque, agevolano la commissione di illeciti ovvero favoriscono le omissioni sia sotto il profilo contabile che penale (citata: Corte dei Conti Sez. II n. 2/1997). Circa la lamentata carenza di professionisti nell'organico legale dell'Ente, si assume trattarsi di problema che riguarda le Sedi dell'Istituto su scala nazionale e non soltanto la Sede di Modena, giudicandosi, peraltro, di scarso rilievo la circostanza che tra il 2000 ed il 2002 fossero in servizio due avvocati su quattro previsti, in quanto che proprio dalle statistiche sull'attività svolta dall'Ufficio legale I.N.P.S. di Sede nel periodo ricompreso tra il 2000 ed il 2002 è dato evincere che i carichi di lavoro non erano esorbitanti, essendo sia il contenzioso prestazioni che quello contributivo numericamente limitato, con una netta prevalenza delle procedure concorsuali. Per ciò che concerne, poi, l'assunto difensivo circa il fatto che il procuratore dell'Ente relativamente all'istanza da cui è scaturita la vicenda erariale di causa sia stato l'avv. Sa, già Coordinatore legale della Sede di Modena sino al 1998, e non il convenuto che di tale pratica non aveva cognizione alcuna, in quanto altri suoi colleghi se ne erano interessati, si adduce che il danno in contestazione è insorto successivamente alla assegnazione dell'avv. Do come Coordinatore di sede e non prima. Si afferma che la responsabilità dei suoi predecessori può integrarsi in ipotesi di contestazione dell'eventuale danno ulteriore scaturente dal ritardo per non aver insinuato i crediti I.N.P.S. in prededuzione in luogo di privilegio, stante che il primo riparto risaliva ad aprile 1999 e che il diritto alla prededuzione per determinati crediti discendeva dalla procedura di amministrazione controllata poi sfociata nel fallimento, ma non per il pregiudizio contestato in questa sede che afferisce esclusivamente ad una fase successiva della procedura concorsuale, fase alla quale risalgono le omissioni che tale danno a titolo di interessi legali sulla sorte hanno causato e nella quale era l'avv. Do ad essere attributario della responsabilità dell'Ufficio legale, avendo assunto il coordinamento legale a far data dal 27 aprile 2000. Si osserva che un Coordinatore legale, assumendo tale incarico nel proprio ufficio di destinazione, si accolla ogni responsabilità professionale conseguente alla corretta gestione delle pratiche dell'ufficio e sinanche di quelle che risultino materialmente assegnate ad altri avvocati di sede, vertendosi in ipotesi di culpa in vigilando se, a cagione di condotte omissive o commissive, da tali pratiche demandate ad altri professionisti scaturisca un danno per l'Ente, essendo evidente che, ferma restando l'autonomia professionale, chi coordina riveste indiscutibilmente una posizione apicale, pur non essendo configurabile sovraordinazione gerarchica tra il Coordinatore e gli altri professionisti, e chi sovrintende alla gestione professionale ne risponde pienamente. Si precisa che l'addebito formulato nei confronti dell'odierno convenuto non ha affatto consistenza di omissione attinente ad adempimenti di natura amministrativa come lo stesso deduce, bensì concerne incombenti professionali, in quanto gli adempimenti omessi esulavano dal monitoraggio amministrativo essendo finalizzati ad assicurare il soddisfacimento tempestivo della pretesa creditoria dell'Istituto. Si aggiunge che monitorare una pratica di procedura concorsuale in seno all'Ufficio legale I.N.P.S. spetta agli avvocati dell'Ente e non al curatore che non è un dipendente dell'Istituto, e che costituisce obbligo indeclinabile di un Legale Coordinatore di dare formale riscontro a missive di terzi che per il loro tenore debbano inderogabilmente essere oggetto di puntuale e tempestiva replica professionale, perché se non si riscontra, sono ravvisabili omissioni rilevanti sia con riferimento ad adempimenti defensionali a breve, sia con riferimento ad altre tematiche come quella che ne occupa, ossia le modalità di pagamento della somma assegnata all'I.N.P.S. in sede di secondo piano di riparto. Si ribadisce che a fronte di una lettera del tenore di quella inviata dal Curatore avv. Bi e datata 31 gennaio 2001, che a dire del convenuto non poteva essere assolutamente condivisa nel contenuto, il Coordinatore legale era obbligato a rispondere e ad appalesare il proprio dissenso motivato dalla preesistenza del decreto giudiziale che imponeva il pagamento a mezzo di assegno circolare, a nulla rilevando, ai fini erariali, che l'atto di costituzione in mora notificato dal curatore occorresse o meno, o che l'obbligazione fosse querable o portable, e rivestendo, invece, importanza determinante in questa sede il fatto che l'I.N.P.S. non abbia fornito alcuna risposta così inducendo la curatela a ritenere che l'Istituto nulla avesse da eccepire, stante la consolidata prassi presso il Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare di effettuare i pagamenti ai creditori mediante bonifico bancario, e non essendo desumibile alcun dissenso da una condotta così gravemente omissiva dell'Ente. Si osserva inoltre che l'esistenza di un precedente bonifico bancario in favore dell'I.N.P.S. da parte del Curatore avv. Bi, attinente ad altra procedura concorsuale, depone per la conoscenza da parte del convenuto di uno specifico episodio pregresso la cui sussistenza implicava necessariamente il non poter soprassedere a formale replica alle missive del curatore, e, per converso, se corrispondesse al vero quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza presso la curatela, ossia che fu lo stesso Ente in quel caso a richiedere il pagamento a mezzo di bonifico, sarebbe evidente che la modalità di pagamento prescelta dall'Istituto fosse addirittura il bonifico e non l'assegno. Si deduce che omettendo per più di un anno una risposta formale e sinanche informale, l'avv. Do è incorso in responsabilità per colpa grave “stante il perdurante disinteresse dimostrato, la trascuratezza e la negligenza dimostrate” rilevandosi, da un lato, come la circostanza che l'I.N.P.S., immediatamente dopo la notifica dell'atto ex art. 1206, abbia comunicato le proprie coordinate bancarie accettando il pagamento a mezzo bonifico, ha di fatto comportato una sorta di validazione dell'operato della Curatela, e, dall'altro, che la proposizione da parte dell'Istituto di ricorso avverso il provvedimento di rigetto della insinuazione ex art. 101 L.F. degli interessi maturatisi sulla somma introitata e poi di appello avverso la sentenza ad esso sfavorevole, oltreché due diffide risalenti al 22 aprile 2002 ed al 19 febbraio 2002, non ha alcuna efficacia esimente, perché solo in virtù dell'eco sulla stampa e della interrogazione parlamentare, l'Ente si è determinato ad intraprendere le doverose iniziative recuperatorie. Si richiamano, poi, le dichiarazioni acquisite in atti della sig.ra P To, impiegata amministrativa della Sede di Modena e già in servizio all'Ufficio legale dal 1999 sino alla fine del 2002, e si osserva come tali dichiarazioni comprovino che lo smistamento della posta in arrivo all'interno dell'Ufficio legale era curato personalmente dall'avv. Do e che il contenitore che detta posta conteneva era ubicato non su un ripiano, bensì sulla scrivania del convenuto, il quale soltanto nell'aprile 2002, mediante comunicazione di servizio, ebbe ad istituire “l'evidenza della corrispondenza” quale servizio permanente di tutta la corrispondenza stabilendo, altresì, che quella relativa al recupero crediti andasse sempre al suo esame. Si deduce che l'avv. Do accentrava lo smistamento della corrispondenza pur essendo solo teoricamente un appartenente al “Ruolo professionale” che giammai espletava incombenti di natura amministrativa, ma che di fatto si comportava anche come un Responsabile Amministrativo e/o Ottimizzatore, ed è ragionevole ritenere che per grave incuria, negligenza, noncuranza, il predetto si sia disinteressato dal rispondere al curatore. Si aggiunge, al riguardo, che il convenuto, in audizione, non ha affatto escluso che la seconda raccomandata del Curatore sia arrivata o meno, asserendo semplicemente di non averla mai avuta, né vista sino ad aprile del 2002, e che però l'asserita omessa ricezione risulta smentita dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio legale di sede. Si afferma, pertanto, che le adombrate criticità dell'Ufficio legale non avrebbero mai potuto giustificare né l'omesso riscontro alla seconda raccomandata della curatela, né la perdurante inerzia dell'avv. Do, il cui comportamento è caratterizzato da grave noncuranza dei principi posti a fondamento della gestione di denaro pubblico, e che così operando il medesimo ha dato prova di una condotta poco accorta e diligente e, quindi, grave, sicché fra detta condotta gravemente colpevole ed il danno sofferto dall'Istituto è ravvisabile nesso causale. Si fa inoltre presente che l'avv. Do, nelle sue deduzioni difensive, attribuisce formalmente al Curatore, avv. Bi, la responsabilità nella causazione del danno all'Istituto ritenendo che costui abbia violato l'ordine impartitogli con decreto del Giudice delegato in data 23 gennaio 2001 di provvedere ai pagamenti con assegni circolari, e chiama in causa, in particolare nella nota difensiva del 6 marzo 2006, anche il Direttore di Sede dott. Ac ed il secondo Legale di sede avv. Ba assumendo, quanto al Direttore, che essendo a quest'ultimo demandata l'organizzazione della attività amministrativa, la carenza di un “ottimizzatore” era a lui esclusivamente attribuibile, mentre relativamente all'avv. Ba sostiene che avendo egli avuto “la cura professionale della pratica di Fallimento Atlantic Zenith S.p.A. dal giugno 2000 ad oggi, per cui sarebbe lui a doverne rispondere e non il Coordinatore. Si osserva, al riguardo, che tale accollo di responsabilità, in disparte quanto attiene alla curatela, sarebbe configurabile limitatamente al Direttore sotto la prospettazione di un'eventuale culpa in vigilando e di violazione dell'obbligo normativizzato di denunzia di illeciti contabili, ma non nei termini delineati dall'odierno convenuto, posto che “all'atto stesso in cui il Legale Coordinatore ha polarizzato su di sé competenze non demandategli dall'ordinamento interno dell'Ente, se ne è assunto in fatto le relative responsabilità ed, in ogni caso, visto che i comportamenti omissivi addebitatigli non hanno natura di mero adempimento amministrativo, bensì professionale, sotto tale profilo è da escludersi che possa essere chiamato in causa il Direttore di Sede”. Si aggiunge che pure a voler ritenere configurabile la concorrente responsabilità dell'avv. Bi nella causazione dell'evento di danno, è palese che ci si trovi innanzi ad una grave violazione degli obblighi di servizio da parte del convenuto. Si adduce che se è esatto sostenere che l'assegno circolare è una modalità di pagamento che evita indebito arricchimento della massa fallimentare e che per tale motivo è quella che generalmente i Giudici delegati prescrivono in sede di procedure concorsuali, è per altrettanto vero che il bonifico presenta maggiori garanzie di sicurezza nell'accreditare somme ai beneficiari. Si precisa che contrariamente a quanto dichiarato dal convenuto secondo cui “Gli altri creditori sono stati pagati con assegno circolare”, dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza è risultato che anche altri creditori della procedura in questione ammessi al passivo fallimentare in sede di secondo piano di riparto sono stati pagati a mezzo bonifico bancario, e che dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio del Curatore è emerso che in numerose occasioni, su richiesta dello stesso Curatore, il Giudice delegato aveva ordinato il pagamento a mezzo bonifico previa acquisizione a cura della curatela delle coordinate bancarie. Sul punto, si evidenzia inoltre: che la prassi adottata dal Curatore fallimentare di pagare mediante bonifico bancario è quella preferenziale presso il Tribunale Fallimentare di Modena; che tale prassi era a conoscenza dell'I.N.P.S. stante il pregresso pagamento con bonifico per altra procedura concorsuale, e che il rag. Ma, coadiutore del Fallimento Atlantic Zenith, ha dichiarato di aver telefonato all'Ufficio legale I.N.P.S. per sollecitarlo nella riscossione del denaro che era disponibile per l'Ente; che dalla comparsa conclusionale in appello per il Fallimento, emerge che il Giudice delegato ha sottoscritto i mandati di pagamento sull'apposito modello concordato con gli Istituti di Credito, ove è riportata la specifica e completa indicazione di ogni creditore, disponendo espressamente il pagamento a mezzo bonifico bancario ivi incluso l'I.N.P.S.; che i creditori della procedura concorsuale Atlantic Zenith S.p.A. risultano avere sollecitamente comunicato gli estremi dei propri conti correnti. Quanto, poi, all'ulteriore eccezione formulata in sede di deduzioni dall'avv. Do secondo cui, essendo l'Istituto previdenziale titolare di crediti privilegiati ex I.N.P.D.A.I. cui l'Ente è subentrato relativamente alla stessa procedura concorsuale per un importo pari ad € 300.000 già ammessi allo stato passivo del Fallimento, nel prossimo piano di riparto si potranno recuperare gli importi addebitati a danno nel presente giudizio, proprio perché l'arricchimento della massa fallimentare con correlato pregiudizio all'Ente ha consentito una maggiore disponibilità di somme, si osserva che trattasi di importi a credito I.N.P.S. per una causale completamente differente che nessuna attinenza ha con l'importo in contestazione. Riguardo, infine, alla quantificazione del danno arrecato all'I.N.P.S., secondo parte attrice esso va determinato in misura pari a quella richiesta dall'Ente in sede civile nei confronti della curatela del Fallimento ossia per € 164.219,72 a titolo di interessi legali dovuti per il tardivo pagamento della somma di € 4.119.601,59 e computati dal 24 gennaio 2001 al 27 marzo 2002; in subordine, in quella di € 120.766,40 a titolo di interessi bancari maturati al tasso del 2,50% dal deposito della somma di € 4.119.601,59 sul conto corrente n. 1028 presso la banca Popolare di Novara, Agenzia di Modena, dal 24 gennaio 2001 fino al 27 marzo 2002. Ad integrazione di quanto esposto nell'atto di citazione, in data 7 novembre 2006 la Procura Regionale ha prodotto memoria nella quale vengono evidenziati i successivi sviluppi della vicenda di causa dopo la notifica della citazione, provvedendo altresì al deposito, in data 8 novembre 2006, della relativa documentazione. Premesso che l'odierno convenuto ha reiteratamente chiamato in corresponsabilità sia il Curatore del Fallimento, avv. G Bi, sia altri soggetti, fra i quali il Direttore della Sede di Modena, il secondo legale di Sede ed il personale amministrativo dell'Ufficio legale, si assume che in citazione è stato già ampiamente acclarato e motivato il perché né il Direttore, né il secondo avvocato, né tantomeno il personale dell'ufficio possano ritenersi responsabili nella verificazione dell'evento di danno rinviandosi, pertanto, limitatamente alla posizione di costoro, a quanto già evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio. Per quanto concerne, invece, la posizione dell'avv. Bi, si fa presente che, “tenuto anche conto che sia nell'ordinanza di parziale convalida del sequestro che nella citazione si paventava la corresponsabilità della curatela”, il Requirente ha provveduto ad avviare istruttoria erariale all'esito della quale è stato destinato invito a dedurre al Curatore, il quale ha depositato controdeduzioni documentate chiedendo, inoltre, di essere personalmente sentito. Si soggiunge che si è poi pervenuti alla archiviazione del relativo procedimento, non essendo emersi elementi tali da poter configurare alcuna responsabilità amministrativo-patrimoniale del sunnominato per carenza di colpa grave ed insussistenza dei presupposti di legge a base dell'illecito contabile esponendosi, al riguardo, le seguenti osservazioni: a) l'iter procedimentale seguito presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Modena con riferimento all'accredito delle somme a mezzo bonifico bancario invece di assegno circolare ha luogo allorquando, come nel caso di specie, i crediti sono di ingente ammontare, e ciò per ovvie ragioni di sicurezza nell'interesse degli stessi creditori; b) la circostanza per cui il decreto del Giudice delegato di assegnazione delle somme preveda pagamento ai creditori con assegno circolare non è ostativa a che detto pagamento possa essere poi effettuato a mezzo bonifico qualora il G.D., ancorché non provveda a formalizzare alcuna modifica preventiva del succitato decreto, comunque validi ciò mediante ratifica con effetti ora per allora; c) la prassi invalsa al Tribunale di Modena deve ritenersi legittima ed ispirata a logiche di collaborazione tra G.D. e curatela; d) il pagamento con bonifico bancario in luogo di assegno circolare non è affatto un'evenienza isolata in ipotesi di crediti di cospicuo ammontare; e) il Curatore si è sempre conformato alle direttive giudiziali tant'è che dalla documentazione versta in atti si desume che il G.D. ha condiviso ed avallato siffatta modalità procedimentale solutoria addirittura autorizzando l'intervento volontario adesivo del Fallimento nei confronti dell'avv. Bi invitato a dedurre; f) nessuno dei creditori procedenti o chi altri ha giammai lamentato alcunché in relazione a pagamenti con bonifici in luogo di assegni; g) non può essere accolta l'eccezione dell'odierno convenuto circa la necessaria conoscenza da parte della curatela delle modalità di riparto somme fra Sedi I.N.P.S. in caso di surroga che avrebbero, a suo avviso, reso del tutto inutile la richiesta dell'avv. Bi; ciò in quanto se è vero che essendo creditore procedente l'I.N.P.S. di Modena e, di conseguenza, ad esso spettanti le somme assegnate in sede fallimentare a prescindere dalla residenza anagrafica dei lavoratori e rispettiva Sede I.N.P.S. di appartenenza quale erogatrice delle somme loro dovute, è altrettanto vero che, trattandosi - nella fattispecie - di procedura concorsuale con ben 1.110 creditori, il Curatore che si è premurato di chiedere notizie all'Istituto in punto modalità di ripartizione dell'importo assegnato non è certamente incorso in omissione alcuna ma, casomai, in eccesso di zelo, né può sussumersi quale condotta esigibile in concreto che su di lui gravasse un presunto obbligo di notiziare per vie brevi i Legali dell'Ente in Tribunale in relazione alla necessità di incasso dei crediti assegnati all'I.N.P.S., visto e considerato che formalmente e tempestivamente si era adoperato affinché tale incasso avesse luogo; h) non può ritenersi che nella vicenda di causa vi sia stato alcun indebito arricchimento della massa fallimentare, né tantomeno illecita locupletazione alcuna della curatela, sia perché il compenso dell'avv. Bi è rimasto comunque invariato anche a fronte del mancato tempestivo incasso da parte dell'I.N.P.S. delle somme dovutegli, sia perché l'illecito arricchimento intanto può ravvisarsi se la tardività nella corresponsione delle somme sia dipesa da dolo od ignavia o da negligenza colpevole della curatela, ma non di certo se tale tardività è attribuibile ad un comportamento omissivo del creditore procedente. Si aggiunge che, come consta dall'informativa della curatela del luglio 2006 concernente allegazione istanza autorizzativa e pedissequo provvedimento giudiziale del 3 luglio 2006 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 413/2006, l'avv. Bi ha effettivamente conformato la propria condotta alla prassi operativa dell'Ufficio Fallimentare di Modena, e a detta prassi il G.D. dott. E Br ha fornito piena certificazione mediante inserzione del seguente inciso: “Richiamata la prassi operativa di questo Ufficio Fallimentare, il Curatore potrà, a sua discrezione, utilizzare altro mezzo di pagamento ritenuto necessario o opportuno, segnalando la circostanza anche verbalmente ovvero indicando il diverso mezzo di pagamento da emettersi in esecuzione del presente decreto”. Quanto all'avv. Ba, secondo Legale di Sede, si rappresenta che, in disparte quanto già dedotto in citazione sulla estraneità del predetto ai fatti di causa, lo stesso ha depositato sua sponte una nota datata 21 marzo 2006 unitamente a tre allegati che, ad avviso della Procura, non soltanto supportano integralmente le tesi accusatorie di parte attrice, ma aggiungono ulteriori plurimi elementi di valutazione in ordine alla dinamica dell'evento lesivo e relative esclusive responsabilità del convenuto. Si sottolinea, inoltre, che quest'ultimo, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, ha fatto pervenire alla Procura Regionale una prima missiva datata 19 giugno 2006 insistendo perché si procedesse nei confronti dei presunti corresponsabili dell'illecito, mentre con una seconda missiva del 9 settembre 2006 ha chiesto al Requirente di valutare la revoca del sequestro conservativo atteso il pagamento da parte della curatela, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 413/2006, dell'importo di € 120.766,40. In merito alla suddetta sentenza, si precisa che con essa la Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'appello dell'I.N.P.S. di Modena in sede civile limitatamente alla domanda in via subordinata, così riformando la sentenza di primo grado, e che di conseguenza l'Istituto previdenziale è stato ammesso al passivo del fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. in prededuzione e con lo stesso grado del privilegio già riconosciuto alla sorte per la somma di € 120.776,40. Al riguardo, si rileva: a) che la pronuncia in questione accertativa del diritto dell'Istituto a ricevere gli interessi corrispettivi esclude la “mora debendi” del Fallimento e, quindi, ogni responsabilità del Curatore; b) che essa è stata sì oggetto di pagamento da parte della curatela, ma, nel contempo, anche impugnata in sede di legittimità da parte di quest'ultima, e che l'Avvocatura Centrale dell'I.N.P.S. ha già presentato controricorso con ricorso incidentale; c) che la dichiarazione di ricevuta e di quietanza liberatoria datata 17 luglio 2006 rilasciata dall'attuale Legale Coordinatore dell'I.N.P.S. di Modena - avv. O Ma - all'avvocato della curatela fallimentare contempla espressamente riserva di ripetizione dell'indebito all'esito del gravame interposto; d) che pertanto, il recupero parziale del danno arrecato all'I.N.P.S. deve intendersi non definitivo essendo ancora assoggettato a vaglio giudiziale di legittimità al cui esito potrebbe risultare riformata la sentenza di appello con obbligo di restituzione da parte dell'Ente dell'importo ricevuto alla curatela. Si aggiunge che, essendo stato archiviato il procedimento erariale nei confronti dell'avv. Bi ed essendosi dimostrato che non sono ravvisabili corresponsabilità in capo ad altri soggetti, l'importo oggetto di sequestro nella minor misura di € 80.000 deve ritenersi congruo anche in ragione del maggior importo di danno contestato al convenuto, superiore a quello provvisoriamente recuperato ed al quale, come peraltro al minor importo, devono comunque essere aggiunti gli oneri accessori di legge. Si chiede, pertanto, che non venga disposta la revoca del sequestro conservativo, permanendo le esigenze cautelari sottese al provvedimento e serbandosi integralmente impregiudicata la pretesa erariale alla refusione del danno in via definitiva e nel maggior importo di € 164.219,72 come contestato in citazione. Si richiamano, inoltre, i provvedimenti della Direzione Centrale dell'I.N.P.S. concernenti il trasferimento in via provvisoria dell'avv. Do all'I.N.P.S. di Grosseto, osservando come dalla relativa documentazione sia dato desumere che detto trasferimento, seppure formalmente richiesto dal convenuto, sia stato determinato da quanto illustrato nella relazione a firma dell'Avvocato Coordinatore Regionale datata 13 marzo 2006 ed indirizzata al Direttore Regionale dell'Istituto avente ad oggetto “Verifiche presso l'Ufficio legale di Modena”, ove viene acclarato che “...dai ripetuti colloqui avuti con gli avvocati ho potuto verificare l'esistenza di un clima niente affatto sereno, per non dire inquinato nei rapporti interpersonali tra i professionisti”, “che la mancanza della necessaria serenità ha contagiato anche i rapporti con il personale amministrativo” e che “la manifestata disponibilità del coordinatore dell'Ufficio a lasciare la Sede di Modena, di cui alla nota 7.3.2006 dello stesso coordinatore, ove seguita dai fatti, possa essere sufficiente a ricreare condizioni ambientali idonee a consentire, in un miglior contesto, il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio legale, comunque già attestato su ottimi standards di produttività”. Si assume che quanto esposto nella suddetta relazione supporta sia quanto sostenuto dal Legale di sede avv. Ba negli atti da lui inoltrati alla Procura contabile sia le tesi del Requirente, a dimostrazione che la condotta del convenuto volta all'accollo ad altri (colleghi - personale - Direttore di Sede) di responsabilità erariali a lui solo ascrivibili si è comunque rivelata un fattore distorsivo dell'andamento dell'Ufficio legale. Riguardo alla quantificazione del danno, si precisa, richiamando nota esplicativa del 15 maggio 2006 con relativi allegati della Direzione dell'I.N.P.S. di Modena, che il primo importo indicato in citazione a nocumento patrimoniale dell'Ente previdenziale e pari ad € 164.219,72 è stato ottenuto con l'applicazione del tasso di interesse legale vigente nel periodo dal 24 gennaio 2001 al 27 marzo 2002, mentre il secondo importo di € 120.766,40, indicato in via subordinata, è stato tenuto ipotizzando un interesse corrisposto dalla banca del 2,50% per il suddetto periodo 24 gennaio 2001 - 27 marzo 2002. Si aggiunge che per costante giurisprudenza contabile il danno arrecato all'Istituto deve intendersi in quello di maggior importo in quanto ragguagliato al parametro degli interessi legali, essendo di palmare evidenza che il secondo criterio di computo è meramente succedaneo perché ragguagliato agli interessi bancari. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto di citazione. In data 8 novembre 2006 si è costituito in giudizio l'avv. A Do mediante deposito di memoria difensiva recante in calce procura defensionale in favore degli avvocati Nicola Ghezzi, Fabio Fonzo ed Enrico Gragnoli. In detta memoria, dopo ampia ed articolata esposizione in fatto della vicenda di causa - esposizione peraltro accompagnata dal puntuale richiamo alla relativa documentazione copiosamente prodotta in allegato - in punto di diritto, si formulano le seguenti eccezioni, deduzioni e difese gradatamente subordinate. In via pregiudiziale o, comunque, preliminare, si eccepisce l'inammissibilità o improponibilità delle domande per carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'attività professionale legale rilevandosi, al riguardo, come sia incontestabile, alla stregua delle testuali affermazioni contenute nell'atto di citazione, che si imputa ad un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni professionali una responsabilità derivante dalla ritenuta negligenza nella conduzione dell'affare. Si osserva che l'art. 1 della legge n. 20 del 1994 non consente alla Procura della Corte dei Conti di sindacare l'attività professionale di un avvocato - ancorché facente parte di una Avvocatura pubblica - di per sé caratterizzata da specifica professionalità, salva la possibilità della parte di chiedere conto dell'espletamento del mandato a conclusione dell'affare, e comunque, se di responsabilità professionale si tratta, la stessa non potrebbe che ricadere sul legale costituito che non è l'avv. Do. Si evidenzia, inoltre, che se nella vertenza l'INPS avesse scelto di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro, la Procura Regionale non avrebbe avuto titolo per accertare e contestare inadempimenti di natura professionale all'avvocato incaricato, a meno che non si fosse verificata una rottura del legame funzionale intercorrente tra gli atti professionali compiuti e l'esercizio indipendente delle funzioni di avvocato, con conseguente perdita delle prerogative di insindacabilità assicurate dalla Costituzione e dalle norme in materia (artt. 24 e 33, comma quinto, Cost.). Sempre in via pregiudiziale o, comunque preliminare, si eccepisce che vari profili messi in evidenza nell'atto di citazione non sono stati oggetto di alcuna contestazione e, in particolare, di alcun invito a dedurre, così che le relative allegazioni sono da considerare inammissibili, in particolare per le tesi secondo cui l'avv. Do: a) non avrebbe informato in modo esauriente il Direttore della Sede di Modena; b) non avrebbe denunciato alla Procura regionale pretesi ed imprecisati comportamenti causativi di danno erariale; c) non avrebbe consegnato al Direttore di Sede comunicazioni interne di servizio; d) risponderebbe a titolo di culpa in vigilando; risponderebbe anche come responsabile amministrativo, per avere svolto di fatto tali funzioni. Nel merito, si afferma, anzitutto, essere evidente la grave e documentata responsabilità del Curatore del Fallimento della S.p.A. Atlantic Zenith, poiché: a) senza alcuna ragione, egli ha violato l'ordine impartito con il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Modena in data 23 gennaio 2001 di provvedere al pagamento con assegni circolari; b) il Curatore nel solo caso dell'I.N.P.S. non ha ottemperato al decreto in data 23 gennaio 2001 del G.D. e non ha emesso un assegno circolare a favore dell'Istituto, senza che vi fosse ragione alcuna, nonostante quanto previsto dall'art. 115 della legge fallimentare; in difformità da quanto accaduto nei confronti di tutti gli altri creditori, il medesimo non ha comunicato che “la somma spettante come attribuita nel secondo riparto parziale (....) resta a disposizione presso la Filiale di Modena della Banca Popolare di Novara, via Giardini n. 314, che è autorizzata a rilasciare al titolare, o ad un mandatario formalmente autorizzato, assegno circolare di pari importo, non trasferibile, intestato all'avente diritto (....)”; c) il Curatore ha in modo consapevole e senza alcuna ragione violato uno specifico obbligo derivante dal suo ufficio e ha chiesto all'I.N.P.S. indicazioni del tutto estranee alla sua sfera di controllo, non avendo né il potere né il diritto di intromettersi nella questione della ripartizione delle somme fra le diverse sedi dell'Istituto, mentre aveva uno specifico obbligo di pagare mediante assegno circolare; d) il Curatore non ha chiesto al G.D. di essere autorizzato a non pagare mediante assegno circolare, né alcun provvedimento di autorizzazione in tale senso è mai stato adottato; e) non vi era alcuna ragione in forza della quale non dovesse avere luogo il pagamento mediante assegno circolare, e, in particolare, il Curatore non poteva pretendere di pagare mediante bonifico bancario, posto che “il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito costituito dall'assegno circolare con un versamento tramite bonifico bancario compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., di effetto liberatorio in quanto non solo non effettua il pagamento con un mezzo non equivalente al denaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito” (v. Cass. Civ. 6 settembre 2004 n. 17961); f) per adempiere all'obbligazione inerente al suo incarico, il Curatore doveva provvedere al pagamento previsto e non aveva alcun diritto o potere di chiedere o di pretendere di pagare mediante bonifico bancario, così che il silenzio dell'I.N.P.S. imponeva di provvedere all'immediato pagamento nelle forme previste dal decreto del 23 gennaio 2001; g) a seguito della mancata risposta dell'I.N.P.S., il Curatore aveva a maggiore ragione l'obbligo di provvedere al pagamento mediante assegno circolare, in ottemperanza alle indicazioni del decreto del 23 gennaio 2001, e non ha adempiuto a quanto ordinato dal decreto stesso; il Curatore si è abbandonato ad una prolungata e colpevole inerzia, del tutto ingiustificata, senza che egli abbia agito in buona fede a tutela dell'interesse pubblico al pronto pagamento; h) il successivo atto notificato ai sensi dell'art. 1206 c.c. il 18 marzo 2002 non ha senso alcuno, poiché, nel caso di specie, non vi era, né vi poteva essere mora credendi, in quanto il Curatore non aveva bisogno di alcuna cooperazione dell'INPS per potere eseguire il pagamento, così come non aveva avuto necessità della collaborazione degli altri creditori, ai quali aveva versato quanto loro dovuto tramite assegno circolare; i) poco importa che, per mettere fine alla vicenda, l'I.N.P.S. abbia deciso di rendere note le coordinate bancarie, poiché il Fallimento non aveva diritto di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario; l) fra i due atti del Fallimento, la nota del 31 gennaio 2001 e l'atto notificato il 18 marzo 2002, intercorre una evidente differenza, in quanto nella lettera del 31 gennaio 2001 il Curatore aveva richiesto di conoscere la suddivisione interna dei crediti tra le diverse sedi dell'I.N.P.S. e, poi, a marzo 2002 ha eseguito il pagamento senza avere tale informazione, del tutto estranea alla sfera giuridica di controllo del fallimento e che questo non aveva alcun diritto di conoscere; m) per oltre un anno, il Curatore non ha provveduto al pagamento che aveva l'obbligo di compiere; n) non si capisce perché il Curatore abbia chiesto le coordinate bancarie per eseguire un bonifico, non solo perché non ne aveva il diritto, ma perché conosceva già tali coordinate; o) il Curatore ha dichiarato con l'atto notificato il 18 marzo 2002 di volere dare applicazione all'art. 1206 c.c., ma non ne ricorrevano i presupposti, perché non era necessaria alcuna collaborazione del creditore per l'adempimento e l'I.N.P.S. non aveva mai rifiutato il pagamento, che poteva e doveva essere eseguito nelle forme previste per legge e disposte con decreto del 23 gennaio 2001. Si adduce, pertanto, l'evidente esclusiva responsabilità del Curatore, il quale ha pagato in modo difforme dal decreto del G.D. con quattordici mesi di ritardo, ha fatto versare al Fallimento gli interessi delle somme trattenute ed ha violato gli artt. 38, 115 e 117 l. fall., e si assume, all'uopo richiamando giurisprudenza della Corte dei Conti, che i plurimi comportamenti illeciti del Curatore medesimo nella vicenda hanno interrotto ogni eventuale nesso di causalità tra il pregiudizio allegato dalla Procura Regionale ed i comportamenti dei dipendenti dell'I.N.P.S. Si aggiunge che, ferma l'interruzione del nesso causale per l'esclusiva responsabilità del Curatore, non si può ravvisare l'esistenza di un danno finché non siano state esperite tutte le azioni possibili, compresa quella di responsabilità nei confronti del Curatore, precisandosi che secondo giurisprudenza di questa Corte può essere proposta azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Curatore di una procedura fallimentare (v. Sez. giur. reg. Umbria, 24 febbraio 1999 n. 147; Sez. giur. reg. Lombardia, 24 novembre 2005 n. 733). Pertanto, qualora si ritenga che questa Corte abbia giurisdizione, si invoca l'esercizio della relativa azione di responsabilità ribadendosi, comunque, l'esclusiva responsabilità del Curatore nella causazione del danno e ricordandosi che, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, quando l'incidenza causale del comportamento di un responsabile investe tutto il danno provocato, alla cui intera rifusione egli è condannato, nessun residuo danno rimane a carico di un diverso obbligato, posto che la Corte può pronunciare condanna solidale solo nei confronti dei concorrenti che abbiano tratto un illecito vantaggio economico od agito con dolo. Riguardo alla mancata risposta alla nota del Curatore in data 28 novembre 2000, si fa presente che il progetto di riparto parziale era del tutto satisfattivo per l'I.N.P.S. e che quindi non vi era nulla da controdedurre, tal che, come osservato nell'atto di citazione, il progetto anzidetto, in carenza di contestazione, ha ricevuto l'assenso tacito dell'Istituto, essendo del tutto normale che, se non vi sono contestazioni da sollevare, i creditori manifestino il loro assenso al progetto di riparto in modo tacito, come è accaduto nel caso di specie. Quanto alla nota del 31 gennaio 2001, si afferma che essa è di difficile qualificazione dal punto di vista giuridico, salvo costituire una chiara violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dal decreto del 23 gennaio 2001, rilevandosi come la stessa Procura regionale (pag. 5 atto di citazione) ammetta che il Curatore non aveva il potere di formulare le osservazioni contenute nella nota in questione ed avrebbe dovuto pagare senza indugio nelle forme previste dal decreto del G.D. Il silenzio equivale a rifiuto di accettare un pagamento eseguito in modo diverso da quello previsto dalla legge e dal decreto del G.D. e, quindi, se non vi era obbligo alcuno dell'I.N.P.S. di rispondere, vi era uno specifico obbligo del Curatore di prendere atto delle conseguenze del silenzio e di provvedere al pagamento, laddove il Curatore si è abbandonato ad una inerzia prolungata, poiché non solo egli non ha sollecitato una risposta, ma non ha in alcun modo tratto le necessarie conseguenze dal silenzio dell'I.N.P.S. Si sostiene che la lettera del 31 gennaio 2001 non ha alcun significato giuridico e non meritava risposta, osservandosi che “l'art. 115 l.f. prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 cod. civ.) con efficacia liberatoria per il fallimento (ad esempio, rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela” (v. Cass. Civ. 6 maggio 1985 n. 2827) e che ai sensi del successivo art. 117 “per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma è depositata presso un istituto di credito. Il Certificato di deposito vale quietanza”, mentre nel caso di specie il Curatore ha trattenuto in modo indebito l'importo sui conti correnti del Fallimento. L'atto notificato il 18 marzo 2002 non può considerarsi una offerta reale dell'adempimento ai sensi dell'art. 1206 c.c. poiché, nel caso di specie, mancano in toto i requisiti della norma anzidetta e, in particolare, quelli previsti dagli artt. 1208 e 1209 c.c. per la validità dell'offerta, poiché: a) ai sensi dell'art. 1209, primo comma, cod. civ., per l'offerta reale di adempimento di una obbligazione pecuniaria, il debitore deve fare l'offerta reale dell'intero importo, e certo non costituisce offerta reale una intimazione a comunicare coordinate bancarie; b) non esiste nell'ordinamento il diritto di liberarsi da una obbligazione pecuniaria mediante un bonifico bancario né il diritto alla comunicazione delle coordinate bancarie; c) ai sensi dell'art. 1208, primo comma, n. 6, cod. civ., l'offerta deve essere eseguita presso il domicilio del creditore e non ha nulla a che vedere con tale ipotesi una richiesta di coordinate bancarie; d) il pagamento doveva avere luogo mediante consegna di un assegno circolare ed in nessun altro modo il debitore si sarebbe potuto liberare. Si contesta l'assunto di parte attrice secondo cui il Curatore aveva il potere di differire il pagamento fino alla risposta dell'I.N.P.S. e dunque aveva ragione di procedere alla costituzione in mora, deducendosi che proprio perché il Curatore non aveva tale potere è del tutto irrilevante il fatto che l'I.N.P.S. non abbia risposto, né il Curatore poteva inviare alcun atto ai sensi dell'art. 1206. Si osserva come la giurisprudenza della Corte dei Conti ritenga in modo costante che il sorgere della responsabilità per danno erariale per un comportamento omissivo presuppone un obbligo di adempiere, e che nel caso di specie i due atti del Curatore non comportavano alcun obbligo di risposta, poiché il Curatore non aveva alcun diritto né alcun interesse a conoscere la ripartizione dell'importo complessivo fra le diverse sedi dell'I.N.P.S., e non vi era obbligo od onere di fornire una simile informazione. Si aggiunge che il riferimento al pagamento per accredito adombrato nella lettera del 31 gennaio 2001 poteva, al più, essere considerato come una proposta di accordo (ai sensi dell'art. 1182 c.c.) sulla modificazione dei criteri legali (ribaditi dal decreto del 23 gennaio 2001) di esecuzione del pagamento, e che peraltro, a fronte di tale proposta di accordo, l'Istituto non aveva né obbligo né onere di risposta e, se l'Istituto medesimo non dichiarava di voler accettare un pagamento in forme diverse da quelle previste per legge, il Curatore ai sensi dell'art. 1326 c.c., doveva adempiere alla legge ed al decreto del 23 gennaio 2001, non occorrendo alcuna collaborazione da parte del creditore, sicché non vi erano neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 1206, ferma la chiara inadeguatezza a tale riguardo dell'atto notificato il 18 marzo 2002. Si deduce che se non vi è stata mora credendi, vi è stata una chiara mora debendi, e che per quanto qui interessa, la carenza di un obbligo di facere determina l'inconfigurabilità di una omissione causativa della responsabilità per danno erariale. Si critica la tesi della Procura regionale secondo cui esisterebbe “un obbligo indeclinabile di un Legale Coordinatore di dare formale riscontro a missive di terzi che per il loro tenore debbano inderogabilmente essere oggetto di attuale e tempestiva replica professionale”, in quanto il Curatore, il quale non esercitava alcun potere inerente al suo ufficio, ma cercava di sottrarsi all'adempimento di un obbligo derivante dalla puntuale applicazione del decreto del G.D., non aveva il potere né di imporre né di chiedere la modificazione delle modalità di pagamento determinate con il decreto del G.D. e, quindi, sebbene il contenuto della nota del 31 gennaio 2001 non fosse condivisibile, non vi era alcun obbligo di accondiscendere a tale richiesta o, comunque, di rispondere. Si sostiene che la mancata risposta comportava, pertanto, mancata accettazione della proposta di pagamento in forme diverse da quelle disposte dal G.D., e che competeva al Curatore prendere atto delle implicazioni di tale silenzio ed effettuare il dovuto pagamento. Si nega che esistesse una “prassi” che, in Modena, avrebbe imposto o suggerito l'esecuzione dei pagamenti per mezzo di bonifici bancari. A tale riguardo si allegano, tra l'altro, vari assegni circolari emessi da Curatori, anche per importi ingenti, e si rileva che il Curatore del Fallimento in questione ha pagato centoventotto creditori con assegni circolari, anche per importi assai significativi, soggiungendosi che se l'importo fosse stato troppo elevato per essere versato con un solo assegno circolare, il Curatore medesimo non avrebbe avuto difficoltà a predisporre più assegni. Si osserva che se fosse esistita una prassi difforme, non si capisce perché il decreto avrebbe dovuto derogare; inoltre, se avesse voluto pagare per mezzo di bonifico bancario, il Curatore avrebbe dovuto chiedere al G.D. che il decreto autorizzasse tale forma di pagamento, mentre dopo l'emissione del decreto del 23 gennaio 2001 la prassi non avrebbe comunque avuto più nessun rilievo e, soprattutto, il Curatore non poteva imporre la forma di pagamento da lui preferita, sicché non vi è omissione (né grave né lieve) per la mancata risposta, non essendovi obbligo di rispondere alla nota del 31 gennaio 2001, né tale obbligo può essere fatto derivare da una prassi che non è mai esistita e che non avrebbe potuto comunque consentire di disapplicare il decreto del G.D. Si afferma inoltre, in opposizione alla diversa tesi della Procura Regionale, che nella nota del 19 marzo 2002 a firma dell'avv. Ba, con la quale furono comunicate al Curatore le coordinate bancarie, non si può vedere alcuna “validazione” delle scelte del Curatore, non solo perché tale istituto giuridico non esiste, ma perché le determinazioni dell'avv. Ba non possono avere alcuna rilevanza in un giudizio di responsabilità promosso contro l'avv. Do, che all'epoca non venne neppure consultato, in quanto assente da Modena, per cui in nessun modo la nota anzidetta può essere imputata al convenuto od essere considerata indicativa delle sue convinzioni. Si evidenzia, altresì, che a prescindere dal fatto che non vi era alcun obbligo di rispondere alla nota del 31 gennaio 2001, è incontroverso che il Curatore disponesse già delle coordinate bancarie, avendo in precedenza effettuato pagamenti con bonifico bancario, ancorché riferiti ad altra procedura fallimentare, così che, anche sotto questo secondo profilo, la nota stessa era superflua e volta solo a provocare inutili ritardi nelle procedure di pagamento. Si assume, al riguardo, che il Curatore non può, di sua iniziativa, stabilire di posporre l'esecuzione del pagamento fino a quando non siano rese note le coordinate bancarie, condizionando a tale adempimento l'esecuzione di un pagamento che è e resta obbligatorio, laddove può eseguire di sua iniziativa (ed a suo rischio) il pagamento sulle coordinate bancarie note, oppure può chiedere se, in sostituzione del pagamento disposto dal Giudice, l'I.N.P.S. accetta il pagamento con bonifico bancario, e in tale secondo caso, se l'I.N.P.S. non risponde, il Curatore non può tergiversare, ma deve rispettare il decreto. La memoria difensiva si sofferma poi ampiamente sulla posizione dell'avv. Do quale professionista, con richiamo delle allegate copie della circolare dell'I.N.P.S. in data 7 agosto 1986, n. 5248 - la quale sottolinea che “il dipendente del ruolo professionale è un pubblico funzionario che per i diritti, i doveri e gli obblighi propri dei pubblici dipendenti è soggetto alle norme comuni, mentre per la specifica attività professionale svolta risponde al Presidente, quale legale rappresentante dell'ente” e che “l'autonomia professionale si esercita nell'ambito dell'organizzazione preordinata al migliore svolgimento della funzione professionale tesa ad assicurare l'uniformità di indirizzo e il buon andamento dell'attività professionale nell'interesse dell'Amministrazione” - e del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto degli enti pubblici economici stipulato in data 16 febbraio 1999, per il cui art. 33, secondo comma, “i professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità”. Si ribadisce che esula dalla competenza della Corte dei Conti la sindacabilità dell'attività professionale di un avvocato patrocinatore di una Pubblica Amministrazione, come era ed è l'avv. Do, richiamandosi quanto statuito dall'art. 15, comma cinque, della legge 20 marzo 1975 n. 70. Ciò ad ulteriore conferma delle argomentazioni svolte nell'eccezione preliminare che ritiene inammissibile o improcedibile la citazione della Procura regionale, con la precisazione che le argomentazioni di merito sviluppate per dimostrarne altresì l'infondatezza sono da ritenersi cautelative e non in contrasto con l'eccezione preliminare. Si osserva che l'allegata sentenza n. 5552 del 2002 delle Sezioni Unite della Cassazione sottolinea l'autonomia dei legali dipendenti dell'I.N.P.S. i quali, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 378 del 1993, costituiscono “una specialissima categoria di pubblici dipendenti”, e si evidenzia il rilievo che la legge pone sui “singoli mandati professionali” per escludere in modo radicale dall'attività amministrativa ogni affare che richieda il conferimento di esplicito mandato tramite procura generale o speciale come per l'insinuazione tardiva in un fallimento (v. art. 101 l. fall. in relazione all'art. 84, primo comma, c.p.c.). Si adduce che nel caso di specie non è vero che l'avv. Do abbia avuto conoscenza della nota del 31 gennaio 2001 e questa, per la sua natura, non coinvolgeva alcun apprezzamento di natura professionale, poiché vi era una semplice richiesta delle coordinate bancarie per la comunicazione delle quali non sarebbe certo occorso l'intervento di un legale, né tanto meno dell'Avvocato Coordinatore, fermo il fatto che tale richiesta era ingiustificata. Si precisa che per un verso, l'avv. Do non si era mai occupato del Fallimento della S.p.A. Atlantic Zenith e, comunque, il fascicolo non era curato dallo stesso, e che, per altro verso, gli adempimenti sfuggivano all'attività difensiva e rientravano in mere questioni amministrative, le quali non postulavano l'intervento di un avvocato. Si sottolinea che in quanto legale dell'INPS e, pertanto, professionista, l'avv. Do non aveva alcuna funzione amministrativa e non operava in un regime di autonomia organizzativa, se mai da identificare in capo al Direttore della Sede, e si contesta, in quanto indimostrato e, comunque, non corrispondente al vero, l'assunto di parte attrice secondo cui il convenuto “assommava sostanzialmente sia il ruolo professionale che quello di responsabile amministrativo” rilevandosi, altresì, che secondo l'atto di citazione “se in un Ufficio legale dell'Istituto non è assegnato tale responsabile (attualmente denominato <<ottimizzatore>>)”, “è il direttore a doversi fare carico degli aspetti organizzativi gestionali dell'Ufficio, non di certo il Coordinatore legale”. Si critica l'argomento avversario secondo cui l'avv. Do, chiedendo di ricevere la corrispondenza con disposizione del 2002, si sarebbe arrogato le funzioni di “ottimizzatore”, e che tale richiesta comproverebbe che il predetto riceveva la posta un anno prima sicché “è ragionevole ritenere che, per grave incuria, negligenza, noncuranza, il convenuto si sia disinteressato dal rispondere al Curatore”. Si ricorda che l'avv. Do aveva segnalato a più riprese le gravi difficoltà organizzative indotte dalla carenza di personale, a fronte dell'enorme numero delle controversie, e che mentre era stato previsto in organico un coordinatore amministrativo dell'Ufficio legale, il posto non è stato coperto dal 2000 in poi non avendo, il Direttore della Sede di Modena, mai provveduto al riguardo. Si deduce che in una oggettiva condizione di disagio, il convenuto ha fatto quello che ha potuto, peraltro rappresentando la necessità di interventi organizzativi, e si contesta la tesi di parte attrice per cui la mancata assegnazione all'Ufficio legale di un “ottimizzatore” non attenuerebbe ma, anzi, aggraverebbe la pretesa responsabilità dell'avv. Do, criticandosi il ragionamento “presuntivo” seguito nell'atto di citazione, secondo il quale la ragione della mancata risposta alle sollecitazioni del predetto sarebbe da ravvisare solo nel tenore formale delle missive, così che, in sostanza, il perdurare della situazione critica sarebbe dipeso dalla scarsa incisività delle sollecitazioni a porre rimedio ad oggettive situazioni di difficoltà. Si soggiunge, al riguardo, che la denuncia della condizione nella quale versava l'Ufficio legale della Sede di Modena era chiara e precisa, e che il mancato intervento dei funzionari cui le contestazioni sono state indirizzate non può essere in alcun modo collegato a pretese ed irrilevanti deficienze formali delle note dell'avv. Do, adducendosi, in opposizione agli argomenti di parte avversa, che in presenza di oggettivi ed incontroversi problemi dell'Ufficio legale il Direttore della Sede doveva intervenire, a prescindere dalle capacità epistolari dell'avv. Do. Si evidenzia che la Procura Regionale non solo non nega il sussistere dei problemi organizzativi, ma lo riconosce in via espressa rilevando come altri, ed in particolare il Direttore della Sede, dovessero intervenire. Si deduce che in tale logica, fermo restando che le difficoltà erano state rappresentate in modo chiaro e tempestivo, il sussistere dei pacifici limiti strutturali nell'attività dell'Ufficio legale elimina l'illegittimità del comportamento del Coordinatore dell'ufficio legale, operando già sul piano dell'elemento oggettivo, con rilevanza anche sul diverso versante dell'elemento soggettivo. Si ribadisce che l'avv. Do non ha mai voluto esercitare le funzioni di responsabile amministrativo, ma ha cercato di rimediare nel limite del possibile all'altrui inerzia, e si osserva, in opposizione alle deduzioni accusatorie, che non vi è contraddizione fra i buoni risultati raggiunti dal predetto, in particolare nell'attività di recupero dei crediti, e la situazione di oggettiva ed incontroversa disorganizzazione dell'Ufficio legale di Modena, discutendosi, in questo giudizio, di attività amministrative, escluse dalla vocazione professionale e dall'oggetto dell'impegno dello stesso avv. Do. Si contrasta, inoltre, l'assunto di controparte secondo cui, per un verso, il problema della “carenza di professionisti nell'organico legale dell'Ente” riguarda “le Sedi dell'Istituto su scala nazionale e non di certo soltanto Modena” e, per altro verso, “i carichi di lavoro erano perfettamente gestibili, essendo notorio che un avvocato dell'ente non una memoria al giorno redige, ma plurime memorie, in disparte l'attività procuratoria di udienza”, rilevandosi che è impensabile che l'organizzazione ordinaria di uffici legali sia basata sul postulato per cui i professionisti devono redigere più memorie al giorno, e che la tesi avversa per la quale “proprio perché lo stesso Coordinatore legale generale ha disposto che debba darsi prevalenza alle attività indifferibili, fra esse vanno incluse anche quelle collaterali professionali finalizzate al recupero tempestivo dei crediti dell'Ente per somme già assegnategli in sede concorsuale. Indi per cui la seconda raccomandata del Curatore, se non anche la prima, doveva essere oggetto di immediato riscontro” non può essere in alcun modo condivisa, in quanto tra le attività indifferibili, per chi deve redigere più di una memoria difensiva al giorno, non vi è certo la risposta ad una lettera scritta da un Curatore che non vuole pagare mediante assegno circolare, che pretende di disattendere il decreto del Giudice delegato e che vuole scegliere il mezzo di pagamento da lui preferito, senza ragione alcuna. Si osserva, poi, che in ordine alle circostanze di fatto rilevanti quali presupposti dell'azione di responsabilità per danno erariale l'onere della prova incombe in via esclusiva sulla Procura Regionale, richiamandosi, all'uopo, varia giurisprudenza di questa Corte tra cui la sentenza in data 23 giugno 1988, n. 177 della Sezione II giurisdizionale centrale, laddove si afferma che “nel giudizio di responsabilità amministrativa, spetta al P.G. l'onere fornire la prova della esistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità medesima, attraverso il diretto conseguimento della certezza di un fatto ovvero attraverso indizi e principi di prova che il giudice dovrà verificare; ne consegue che l'indicazione di mere congetture o generiche presunzioni, prive di un ragionamento logico induttivo, non possano costituire elementi probatori certi ed incontrovertibili”. Si assume che, fermo il fatto che la lettera del 31 gennaio 2001 del Curatore non implicava alcun obbligo di rispondere, la lettera non è mai stata mostrata all'avv. Do che, dunque, si è trovato nella materiale impossibilità di valutarla. Si richiama l'allegata dichiarazione in data 2 novembre 2005 della sig.ra D Mo, in servizio presso l'Ufficio legale dell'INPS di Modena, in cui si descrive l'organizzazione dell'Ufficio stesso fra il 1999 ed il 2002, ponendosi in luce come alcune dipendenti fossero adibite in modo stabile ed organico alla cura degli adempimenti amministrativi inerenti alle procedure concorsuali, ivi compresa la verifica sui puntuali pagamenti, con l'inoltro delle informazioni che, in ipotesi, dovessero essere necessarie. Si aggiunge che in ogni caso la responsabilità dell'avv. Do per la mancata risposta alla nota del 31 gennaio 2001 sarebbe stata in astratto identificabile solo se si fosse dimostrato che il predetto ha avuto, nel febbraio 2001, conoscenza della nota stessa, mentre, sul punto, nessuna allegazione è stata formulata e nessuna prova è stata offerta, poiché l'atto di citazione si è limitato a considerazioni generiche. Ci si riporta all'allegata dichiarazione resa in data 26 ottobre 2005 dalle impiegate E Ia, C Ga e M Ma per evidenziare che, nel 2001, la corrispondenza non era trasmessa in via diretta ed immediata all'avv. Do, ma era smistata fra i vari dipendenti, i quali curavano le risposte alle lettere ordinarie e segnalavano solo in caso di problemi le lettere che giudicavano più importanti o comunque tali da meritare l'intervento di un legale. Si deduce che, a fronte di quanto dichiarato dalle sunnominate, la Procura Regionale non prova se non per pretese, ma inesistenti presunzioni che la lettera del Curatore del 31 gennaio 2001 sia stata consegnata all'avv. Do, cadendo in mere petizioni di principio che travalicano il concetto di presunzione, poiché fra i fatti allegati e quelli che si vorrebbero dimostrare non esiste mai un nesso di natura esclusiva. A conforto si richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di presunzione (citate: Cass., 24 febbraio 2004 n. 3646, 6 agosto 2003 n. 11906 e 9 aprile 2002 n. 5045), osservandosi che la Procura Regionale ricorre in via sistematica alla cosiddetta praesumptio de praesumpto, ad esempio sostenendo che la lettera aveva natura tale da dovere essere inviata all'avv. Do e che nessun altro era il destinatario naturale, ed argomentandosi a contrario: che ciò non significa che gli incaricati dello smistamento della corrispondenza fossero consapevoli dell'oggetto della nota del Curatore del 31 gennaio 2001, ne abbiano compreso la natura e, soprattutto, non abbiano errato nell'identificazione del destinatario e nell'inoltro; che se anche si volesse ritenere che la lettera dovesse essere inviata all'Ufficio legale, ciò non significa che si possa considerare provato l'inoltro né, se anche, a volere ragionare per assurdo, vi fosse stata una consegna all'Ufficio legale, ciò avrebbe implicato l'effettiva consegna della nota all'avv. Do. Inoltre, a contestazione della ricostruzione in fatto della Procura Regionale, e sulla base dell'allegata dichiarazione in data 6 febbraio 2006 dell'impiegata M Ma, si precisa quanto segue: non è vero che non esistesse presso l'Ufficio legale un registro della corrispondenza, poiché esso era stato introdotto nel 2000 e non reca traccia dell'arrivo della lettera del Curatore del 31 gennaio 2001; la stessa lettera non porta il timbro dell'Ufficio legale che, invece, era apposto su tutta la posta in arrivo; è vero che la lettera è stata reperita nel fascicolo nel marzo 2002, ma tali elementi di fatto (mancata indicazione nel registro e mancata apposizione del timbro) portano ad escludere che la lettera sia giunta in modo tempestivo; la lettera del 28 novembre reca invece il timbro dell'Ufficio legale a conferma dell'incontroverso fatto della ricezione di tale nota. Si deduce che a voler ragionare in via presuntiva, vi è da ritenere che a seguito dello smarrimento della lettera del 31 gennaio 2001, qualche impiegato, non necessariamente dell'Ufficio legale, l'abbia trovata in un periodo di tempo imprecisato, compreso tra il gennaio 2001 ed il marzo 2002, in un luogo nel quale la lettera non si sarebbe dovuta trovare, e l'abbia inserita nel fascicolo del Fallimento della S.p.A. Ceramica Atlantic Zenith, e che non vi è, però, la minima prova del fatto che la lettera sia stata mostrata ad un legale. Si aggiunge, al riguardo, che non è vero, nonostante le dichiarazioni rese dalla sig.ra P To, che la posta fosse vista di persona dall'avv. Do, né che egli tenesse la posta in una vaschetta nel suo ufficio, e si osserva che il sig. R Fa non ha riferito la circostanza, né ha dato indicazioni precise sulla specifica lettera del 31 gennaio 2001. Si sottolinea, poi, che l'avv. Do ha adottato vari interventi per migliorare il servizio di distribuzione della corrispondenza il 21 marzo 2001 e, quindi, non gli si può addebitare di avere sottovalutato il problema, rilevandosi inoltre: che di fatto, in un ufficio che si occupa di migliaia di fascicoli, un errore di un impiegato può accadere ed è inevitabile; che la regolazione dell'attività interna alla Sede rientra nella competenza del Direttore, investito del relativo potere di organizzazione e della responsabilità del buon andamento dell'intera struttura; che all'epoca lo smistamento della corrispondenza raccomandata all'Ufficio legale non era oggetto di apposita regolazione presso la Sede di Modena e non era istituito alcun protocollo della corrispondenza raccomandata in arrivo, con riferimento alla data di arrivo, al mittente, all'oggetto della singola lettera, all'ufficio destinatario ed alla data di consegna a tale ufficio; che a maggior ragione, gli impiegati degli uffici di destinazione non indicavano in alcun modo la data di ricezione né la persona che aveva avuto in consegna la lettera destinata ad un determinato ufficio. In subordine, e salvo gravame, si afferma che nel caso di specie non vi è alcuna prova dell'esistenza del danno, in quanto l'azione ai sensi dell'art. 101 del r.d. n. 267 del 1942 è stata proposta con successo, e comunque restano da proporre sia una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Fallimento, sia quella di risarcimento del danno contro il Curatore, né vi è motivo per ritenere che, in esito a tali azioni, l'onere della vicenda in questione rimarrà a carico dell'INPS. Si richiama, inoltre, giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il sussistere di un danno certo ed attuale è escluso dall'avvenuto pagamento da parte del Fallimento, rilevandosi che l'atto di citazione identifica il preteso danno risarcibile proprio nell'importo di euro 120.776,40 corrisposto dal Fallimento a seguito della sua soccombenza in giudizio, ancorché la Procura Regionale abbia proposto tale petitum in via subordinata rispetto all'altro importo di euro 164.219,72. A tale proposito, si fa presente che entrambe le quantificazioni sono state dedotte dagli atti processuali dell'INPS, e si osserva come la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 marzo - 18 aprile 2006 abbia condannato il Fallimento a corrispondere gli interessi nella misura del 2,50%, misura pari a quella degli interessi maturati sui depositi bancari dello stesso fallimento, deducendosi che questo è il danno di cui avrebbe potuto chiedere il risarcimento la Procura Regionale, e che esso non esiste più. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, si assume che nessuna colpa può essere ascritta all'avv. Do, tanto meno la colpa grave richiesta dalla vigente normativa, da identificarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in una situazione di macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto nella specifica circostanza dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio” e da valutarsi “in relazione alla situazione esistente ed agli effetti prevedibili ex antea e non con riguardo ai risultati della condotta visti ex postea” (v. Corte dei Conti - Sez. II, 20 settembre 1999 n. 246). Si osserva inoltre che, per la stessa giurisprudenza, “dopo la limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave, introdotta con legge n. 639 del 1996, non è più sufficiente, per l'affermazione della responsabilità, la sola omissione del generico dovere di sovrintendenza, specie in considerazione della sempre maggiore complessità dell'amministrazione degli affari pubblici, ma occorre una consapevolezza ed una compartecipazione volitiva ed omissiva al fatto produttivo del danno” (v. Corte dei Conti - Sez. II, 17 luglio 2000 n. 246) e “la condotta omissiva di soggetti obbligati alla vigilanza non può ritenersi connotata da colpa grave nel caso in cui la condotta posta in essere dal dipendente responsabile in via diretta del danno all'erario (contrassegnata dalla mancanza di alcun tipo di segnalazione di difficoltà operative nell'espletamento degli ordinari obblighi di servizio) abbia ingenerato nei diretti superiori l'erronea convinzione che non sussistessero problemi al riguardo” (v. Corte dei Conti - Sez. giur. reg. Veneto, 15 settembre 1997 n. 635). Si afferma che, nel caso di specie, nessun rimprovero può essere mosso alle scelte dell'avv. Do tenuto conto, in particolare, di quanto segue: a) se la tesi della Procura Regionale, secondo la quale l'avv. Do “assommava sostanzialmente sia il ruolo professionale che quello di responsabile amministrativo”, fosse considerata rispondente al vero, si dovrebbe concludere che, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, non può essere considerato in colpa, tanto meno in colpa grave, chi sia costretto dalle oggettive deficienze strutturali della pubblica amministrazione a svolgere due diverse funzioni, di cui l'una di natura professionale e l'altra di ordine gestionale e amministrativo; b) se anche non si ritenesse che le difficoltà organizzative riconosciute dalla Procura Regionale escludano l'illegittimità del comportamento dell'avv. Do, quanto meno esse incidono sul diverso profilo dell'entità della colpa, non potendosi ravvisare una ipotesi di colpa grave quando il fatto si iscrive in un contesto di complessivo disservizio, non imputabile al convenuto, considerato che “a motivo di una incolpevole disorganizzazione dell'ente, di nuove competenze ed incertezze normative, pure in presenza di un danno, non è ravvisabile una fattispecie di responsabilità amministrativa per mancanza del requisito della colpa grave” (v. Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale reg. Valle d'Aosta, 2 luglio 2002 n. 27); c) è irrilevante la buona preparazione dell'avv. Do, che ha raggiunto buoni risultati nel recupero dei crediti, poiché gli si contesta un evento occasionale, come la mancata risposta ad una lettera, che nulla ha a che vedere con le complessive capacità professionali del predetto, e se mai, proprio per il carattere del tutto occasionale del preteso comportamento illegittimo, si deve escludere il sussistere della colpa grave, che non può esistere in relazione ad una situazione così particolare; d) è incontroverso che l'avv. Do doveva redigere più di un atto difensivo al giorno (v. atto di citazione, pag. 44), che l'organico dell'Ufficio legale di Modena era coperto per la metà, che con nota dell'8 maggio 2002 il Coordinatore legale generale dell'INPS aveva rappresentato nella sua complessiva inefficienza la situazione degli uffici legali dell'Istituto, mettendo in luce come fosse impossibile compiere in modo puntuale tutti gli adempimenti necessari ed invitando i legali a concentrarsi sulle attività indifferibili; e) se i professionisti dell'INPS sono sottoposti a carichi di lavoro che la stessa Procura Regionale considera abituali e che sono incompatibili con le comuni risorse psico-fisiche, non può essere in colpa grave chi commetta una omissione involontaria; f) in nessun modo può essere ravvisata una colpa grave dell'avv. Do, in specie se si considera che il fascicolo del Fallimento della S.p.A. Ceramica Atlantic Zenith era affidato all'avv. G Ba. In via ulteriormente subordinata, si adduce che se mai dovesse ravvisarsi una responsabilità dell'avv. Do, si dovrebbe constatare per converso come il numero delle persone responsabili in concorso sia stata identificata con largo difetto, non potendo non riconoscersi una responsabilità prevalente del Curatore e di altri terzi. Si osserva che, a tacere della evidente responsabilità dell'impiegato che ha ricevuto la lettera del 31 gennaio 2001, vi è un problema di complessiva non adeguata organizzazione del servizio di smistamento della corrispondenza in arrivo, in ordine al quale si individua la responsabilità organizzatoria del Direttore della Sede di Modena il quale, non a caso, dopo il fatto ha provveduto ad adottare disposizioni sulla riorganizzazione del servizio anzidetto. Si evidenzia, inoltre, che l'avv. Do non si è mai occupato del Fallimento della S.p.A. Ceramica Atlantic Zenith, non ha mai svolto attività processuale inerente a tale Fallimento e non ha avuto alcuna conoscenza diretta del relativo fascicolo. Si precisa che oltre a non occuparsi della vicenda dal punto di vista processuale, il convenuto, quando prese il posto del precedente Coordinatore legale, non ebbe un completo passaggio delle consegne, nell'ambito del quale, se del caso, fossero messi in luce gli aspetti problematici dei giudizi contro il Fallimento in questione, e si rileva come il fatto che, a decorrere dal 27 aprile 2000, l'avv. Do sia diventato Coordinatore non implica una sua responsabilità, tanto meno esclusiva, per tutte le procedure in corso e per tutti i giudizi nei quali era coinvolto l'Istituto. Si esclude, altresì, che possa configurarsi una “culpa in vigilando” dell'avv. Do, essendo impensabile che il Coordinatore di un ufficio legale sia responsabile per attività concernenti questioni affidate a terzi, perché ciò significherebbe escludere la responsabilità degli altri professionisti ed addossarla sempre e per intero al Coordinatore. In relazione a quanto affermato in citazione, laddove si dice che “l'autonomia professionale si esercita nell'ambito dell'organizzazione preordinata al migliore svolgimento della funzione professionale teso ad assicurare l'uniformità di indirizzo ed il buon andamento dell'attività professionale nell'interesse della amministrazione” (v. pag. 47), si assume che nel caso di specie non emerge alcun problema di “uniformità di indirizzo”, né alcun professionista ha mai interpellato o chiesto indicazioni all'avv. Do in ordine alla procedura concernente il Fallimento della S.p.A. Ceramica Atlantic Zenith. Si osserva inoltre che se la funzione di coordinamento è finalizzata ad assicurare uniformità di indirizzo, vi può essere responsabilità del Coordinatore solo nei limitati casi nei quali ometta di esercitare tale funzione, mentre ciascun professionista è e deve essere responsabile per eventuali omissioni concernenti i casi a lui affidati. Si contesta l'assunto di parte attrice circa la “posizione apicale” che avrebbe il Coordinatore legale, assumendosi che l'avv. Do svolgeva attività di semplice coordinamento e che tale attività non può implicare che il Coordinatore faccia tutto e sia responsabile di tutto, anche delle questioni affidate ai colleghi, perché altrimenti si risponderebbe in via oggettiva per la condotta altrui sicché sarebbe scardinato il fondamento dell'intera figura della responsabilità per danno erariale, che è una responsabilità per colpa grave. Si rileva che la Procura Regionale non precisa quali sarebbero stati gli specifici comportamenti identificativi della pretesa culpa in vigilando né, in sostanza, come ed in quale modo l'avv. Do avrebbe omesso di esercitare la sua funzione di indirizzo, in una materia che non richiedeva alcun intervento del genere, e si conclude che in realtà non vi è stata né vi sarebbe potuta essere culpa in vigilando, non potendo essere identificata alcuna forma di sovraordinazione dell'avv. Do, quale Coordinatore, rispetto agli altri componenti dell'Ufficio legale. Si evidenzia, poi, richiamando quanto si rileva dall'ordinanza pronunciata in sede di procedimento cautelare nonché dalla nota in data 16 maggio 2000 dell'avv. Do, che dei fallimenti rubricati dalla lettera A fino alla lettera L era competente altro avvocato, e precisamente l'avv. G Ba il quale, pertanto, si sarebbe dovuto occupare del Fallimento della S.p.A. Ceramica Atlantic Zenith. Tale circostanza, si rileva, non è stata contestata né sottoposta ad esame critico nell'atto di citazione, che insiste sulla pretesa responsabilità dell'avv. Do laddove quest'ultimo, a seguito dell'assegnazione all'avv. Ba dell'incarico di occuparsi della procedura fallimentare in argomento, aveva esaurito la sua funzione di coordinamento, che non implica, né può comportare alcun intervento di merito nella considerazione analitica dei singoli adempimenti professionali o processuali. Pertanto, se anche la lettera del Curatore del 31 gennaio 2001 avesse implicato un obbligo di risposta, tale risposta non comportava alcun intervento del Coordinatore e doveva provenire dal collega che si occupava della questione, e cioè dall'avv. Ba al quale, se del caso, gli impiegati tenuti ad occuparsi della procedura fallimentare avrebbero dovuto rivolgersi. Si osserva, inoltre, come l'atto di citazione insista sulle deprecabili condizioni organizzative nelle quali versava l'Ufficio legale di Modena e sul fatto che, nonostante le ripetute rimostranze dell'avv. Do, non sia stato adottato alcun provvedimento per rimediare a tali carenze, a fronte delle quali in nessun modo il mancato esercizio da parte del Direttore della Sede anzidetta delle sue specifiche funzioni amministrative può essere imputato, come sostiene la Procura Regionale, alla “pretese ed inesistenti carenze epistolari” addebitate all'avv. Do, comportando invece una responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrente del Direttore medesimo al prodursi del preteso danno. Riguardo al “quantum” del danno contestato dalla Procura Regionale, si fa presente che, per vicende successive ai fatti di causa, l'INPS è titolare di ulteriori crediti per € 300.000 circa ammessi allo stato passivo fallimentare, essendo stata accolta, dopo il 2002, una domanda dell'Istituto previdenziale di ammissione allo stato passivo - come risulta dall'allegata sentenza n. 1879 in data 21 ottobre - 2 dicembre 2003 del Tribunale di Modena - ed essendo, inoltre, l'Istituto stesso succeduto nei crediti dell'INPDAI. Si fa presente che tali crediti sono tutti privilegiati, rilevandosi che l'importo di € 120.000 lucrato dal fallimento, se dovesse rimanere acquisito a quest'ultimo, verrebbe assegnato all'INPS in occasione di una prossima ripartizione, poiché l'Istituto si avvarrà del privilegio, e che pertanto, nel caso di specie, occorre applicare il principio della “compensatio lucri cum damno”. Si assume, altresì, che in nessun modo il danno risarcibile nel presente giudizio poteva essere determinato sulla base degli interessi legali, deducendosi che esso danno deve essere effettivo, per essere risarcibile, ed il criterio del tasso legale di interesse nulla ha a che vedere con la quantificazione del pregiudizio dovuto alla pretesa, ritardata acquisizione dell'importo liquidato dal Giudice delegato al patrimonio dell'INPS, laddove la Procura Regionale, se mai, avrebbe potuto in astratto allegare e provare che il tasso di interesse in concreto riconosciuto all'INPS era superiore a quello riconosciuto al Fallimento sui suoi depositi, ma nell'atto di citazione non si riscontrano né alcuna affermazione sul punto né l'offerta della minima prova. Si aggiunge che il danno non può essere calcolato con il computo degli interessi a decorrere dal 31 gennaio 2001; ciò in quanto, se anche l'INPS avesse accettato la proposta di pagamento mediante bonifico bancario, il pagamento sarebbe avvenuto con i necessari tempi tecnici quantificabili in almeno 60 giorni, sicché eventuali interessi legali decorrerebbero dalla presumibile data del pagamento, con inevitabili ritardi. In estremo subordine, richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di esercizio del potere di riduzione dell'addebito, si adduce che, fermo quanto rappresentato in ordine all'apporto causale esclusivo comunque arrecato da altri alla perpetrazione del danno di cui si discute, l'apporto causale dell'avv. Do (se mai danno vi è stato), nella denegata ipotesi nella quale si volessero ravvisare responsabilità concorrenti, è stato modesto e determinato da una oggettiva situazione di grave disagio organizzativo, così che appare opportuno in ogni caso l'esercizio del citato potere di riduzione. Da ultimo, si assume che il sequestro conservativo non può essere convalidato e, comunque, deve essere revocato, con restituzione all'avv. Do di tutti gli importi oggetto del sequestro stesso, con gli interessi legali e con il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento. Si chiede pertanto: 1) in via pregiudiziale o, comunque, preliminare, rilevare l'inammissibilità o, comunque, l'improponibilità delle domande per carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'attività professionale legale, senza, dunque, accogliere le domande proposte contro l'avv. Do; 2) in subordine, salvo gravame, sempre in via pregiudiziale o, comunque, preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande e delle allegazioni non oggetto di preventiva contestazione, con avviso a dedurre, senza, dunque, accogliere le relative domande proposte contro l'avv. Do; 3) in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti del predetto convenuto perché infondate in fatto ed in diritto, sia sull'an che sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti; 4) in subordine, salvo gravame, nel merito, esercitare il potere di riduzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia; 5) revocare o, comunque, non convalidare il sequestro conservativo disposto nei confronti dell'avv. Do e, in ogni caso, ordinare la restituzione di tutte le somme oggetto del sequestro, anche in pendenza del presente giudizio, maggiorate di interessi al tasso legale, oltre al risarcimento per il danno da diminuito potere d'acquisto della moneta, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a decorrere da ciascuna ritenuta e fino al saldo effettivo. In data 15 novembre 2006 l'avv. Enrico Gragnoli, nell'interesse del convenuto, ha presentato istanza nella quale, in riferimento al deposito della memoria della Procura Regionale avvenuto il 7 novembre 2006 nonché al deposito di documenti prodotti dalla stessa Procura il giorno successivo, ha contestato l'ammissibilità sia delle deduzioni, anche in quanto costitutive di una evidente mutatio libelli, sia delle nuove produzioni documentali, perché irrituali, adducendo di non aver ottenuto copia di detti documenti ed osservando come il comportamento processuale di parte attrice sia lesivo del diritto di difesa, ed ha chiesto, pertanto, il differimento dell'udienza di discussione con la concessione di un nuovo termine per la presentazione di una memoria difensiva integrativa. In relazione alla suddetta istanza l'organo requirente, con memoria del 20 novembre 2006, ha eccepito, anzitutto, che la Procura ha provveduto tempestivamente al deposito di memoria integrativa unitamente alla documentazione pervenuta in data successiva al deposito della citazione in conformità al rito contabile. Ha addotto che non solo è possibile controdedurre alla memoria di costituzione di parte convenuta, ma allorquando quest'ultima intervenga, come nella specie, l'ultimo giorno utile perché essa sia da ritenersi tempestivamente effettuata (nel caso in esame: 8 novembre 2006), intanto si può procedere al deposito di memoria integrativa allegando la documentazione di cui sopra sempre nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, come difatti è avvenuto, e di poi depositare ulteriore memoria integrativa di replica alle eccezioni avversarie e/o note di udienza. Ha eccepito, poi, l'assoluta infondatezza degli assunti di controparte circa l'inammissibilità delle deduzioni del Pubblico ministero e la paventata “mutatio libelli”, osservando che dette deduzioni sono state ritualmente e tempestivamente proposte e che nessun mutamento dell'oggetto della domanda attorea è intervenuto, atteso che si è reiterata la richiesta di condanna del Do in via principale e in via subordinata per gli stessi importi indicati in citazione oltre ad oneri accessori di legge, e che ben può la Procura chiedere l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento in favore dell'INPS come quantificata sulla base del criterio assorbente degli interessi legali come peraltro già evidenziato in citazione. Ha aggiunto che la Procura ha istruito procedimento erariale nei confronti del Curatore avv. G Bi pervenendo all'archiviazione per totale insussistenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di responsabilità, nonché provvedendo al deposito delle risultanze istruttorie integralmente, e ciò al fine di consentire al Collegio di poter procedere in ordine alla sussistenza o meno di corresponsabilità nella causazione dell'evento di danno. Ha precisato che gli atti ulteriori oggetto di deposito - fra i quali quelli inoltrati dal secondo Legale di Sede avv. Ba - sono rilevanti ai fini del vaglio della Sezione e tutti dovevano essere necessariamente e tempestivamente depositati, onde permettere al Collegio un congruo esame sull'intera vicenda senza l'aggravio di disporre accertamenti istruttori. Per quanto concerne la lamentata lesione del diritto di difesa del convenuto, ha osservato che l'avv. Do si è costituito depositando una corposa memoria defensionale unitamente a copiosa documentazione per cui anche la Procura avrebbe dovuto richiedere differimento dell'udienza, e tuttavia ritiene che un rinvio di udienza innescherebbe un meccanismo defatigatorio e dilatorio che colliderebbe proprio con i principi del giusto processo e del diritto di difesa. L'organo requirente si è opposto, pertanto, all'accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza di discussione ex adverso proposta. Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Nicola Ghezzi, in difesa del convenuto, ha anzitutto eccepito l'irritualità della produzione della memoria integrativa depositata dall'organo requirente il 7 novembre 2006; ha quindi confermato la richiesta di concessione di un termine per il deposito di memoria di replica a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio richiamando, all'uopo, l'art. 183 c.p.c. e rilevando, altresì, che l'archiviazione della posizione del Curatore avv. Bi e la relazione dell'avv. Ba, cui si fa riferimento nella memoria integrativa della Procura regionale, sono questioni nuove non contestate all'avv. Do; ha poi osservato che l'assegnazione di quest'ultimo alla Sede dell'INPS di Grosseto non ha avuto carattere punitivo, ed ha inoltre evidenziato gli incombenti ed il profilo professionale del convenuto quale Coordinatore dell'Ufficio legale. Sempre in difesa dell'avv. Do, è intervenuto l'avv. Enrico Gragnoli il quale, nel ribadire l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dalla Procura nonché la lesione del diritto di difesa, ha insistito per il rinvio dell'udienza; in punto di fatto, ha sottolineato che il Curatore in due relazioni indirizzate al Giudice delegato, e versate in atti dalla difesa del convenuto, ha affermato che gli interessi maturati sui conti correnti bancari hanno coperto l'importo complessivo dei compensi erogati agli organi della procedura fallimentare, tra cui lo stesso Curatore, senza però informare il G.D. di non aver provveduto al pagamento degli interessi in favore dell'INPS; ha poi rilevato come la Corte d'Appello di Bologna abbia riconosciuto il diritto dell'INPS di essere ammesso al passivo del Fallimento di Atlantic Zenith Ceramica S.p.A., in prededuzione e con lo stesso grado del privilegio già riconosciuto alla sorte, per gli interessi compensativi maturati sulla sorte capitale, determinandone l'importo in € 120.766,40, ed ha evidenziato che detta sentenza ha recepito il parere del prof. Massimo Montanari, acquisito su iniziativa dell'avv. Do e prodotto nel giudizio di appello dalla difesa dell'INPS; in punto di diritto, e riprendendo gli argomenti esposti nella memoria di costituzione, ha sostenuto che a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, e del versamento all'INPS della somma in essa statuita, il danno, da parametrare all'interesse bancario, non è più effettivo; ha addotto che il ritardo nel pagamento della somma attribuita all'Istituto previdenziale è dipeso dal comportamento del Curatore, che ha omesso tale pagamento per oltre un anno ed al quale va imputata la responsabilità esclusiva dell'accaduto; ha escluso l'esistenza di comportamenti illegittimi dell'avv. Do, evidenziando che la nota del 28 novembre 2000 non era da riscontrare, in quanto il piano di riparto era satisfattivo per l'Istituto previdenziale, mentre riguardo alla nota successiva del 31 gennaio 2001 non vi era obbligo di risposta trattandosi di proposta contrattuale del Curatore, e comunque l'avv. Do non ha mai ricevuto quest'ultima nota né la Procura Regionale ha fornito prova sul punto; ha sottolineato la posizione del Dirigente della Sede INPS di Modena quale responsabile della struttura organizzativa, ed ha escluso l'esistenza di una culpa in vigilando dell'avv. Do sull'operato dei colleghi, ribadendo che tale figura di colpa non può integrare una responsabilità esclusiva, che il fascicolo del Fallimento in questione era in carico all'avv. Ba, che fu quest'ultimo, e non l'avv. Do, a dare risposta alla lettera del Curatore; ha quindi concluso rimettendosi alle richieste formulate nella memoria di costituzione e depositando foglio di deduzioni a fare parte integrante del verbale di udienza. Il Pubblico Ministero, depositata ulteriore ed ampia memoria per controdedurre rispetto alle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione del convenuto, nel suo intervento orale si è opposto a tutte le avverse richieste ed eccezioni assumendo, in primo luogo, che la Procura Regionale si è tempestivamente costituita e che non vi è alcuna discrasia tra l'atto di citazione e la memoria integrativa prodotta il 7 novembre 2006 la quale, ha ribadito, è stata versata entro il termine stabilito; ha poi precisato, in antitesi con quanto dedotto dalla difesa dell'avv. Do, che riguardo alla prima lettera del Curatore la Procura non ha formulato censure sul comportamento del convenuto; ha inoltre contestato l'allegato difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie in esame evidenziando, a tale proposito, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'avv. Do e l'Istituto previdenziale nonché l'inserimento funzionale del predetto nell'apparato dell'Ente ed il maneggio di pubblico denaro da parte dello stesso; ha osservato come la notizia di danno erariale possa scaturire da qualsiasi fonte, e quindi anche da articoli di stampa, soggiungendo che nel caso di specie un danno all'erario si era verificato ed il convenuto non ha ottemperato all'obbligo di denunciarlo alla magistratura contabile; ha poi richiamato la nota del 23 marzo 2006 prodotta spontaneamente dall'avv. Ba ed unita alla memoria integrativa del 7 novembre 2006, assumendo che detta nota ed i relativi allegati supportano integralmente l'accusa della Procura Regionale nei confronti dell'avv. Do; ha replicato alle controdeduzioni difensive sull'efficacia delle missive dell'avv. Do riguardanti le carenze organizzative dell'Ufficio legale della sede INPS di Modena, ed ha ribadito che la seconda raccomandata del Curatore, ovvero quella datata 31 gennaio 2001, doveva essere riscontrata dal convenuto, in capo al quale sussistono profili di colpa grave omissiva; ha confermato la quantificazione del danno nel maggior importo costituito dagli interessi legali, oltre agli oneri accessori, ed ha chiesto, da ultimo, la conferma del sequestro conservativo nella somma di € 80.0000 o, in subordine, nella somma differenziale tra € 164.219,72 ed € 120.766,40, opponendosi alla corresponsione degli interessi legali in caso di eventuale revoca della misura cautelare con conseguente restituzione delle somme oggetto di ritenuta. In sede di breve replica i difensori del convenuto hanno insistito nelle domande ed eccezioni già formulate, alle quali il Pubblico Ministero si è nuovamente opposto. Considerato in DIRITTO 1) Preliminarmente, rileva il Collegio che non sussistono validi motivi per rinviare la trattazione della causa. Infatti, come sarà meglio precisato più avanti, la memoria integrativa depositata dall'organo requirente il 7 novembre 2006, e seguita da documentazione prodotta il giorno successivo, non ha innovato né modificato, sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi, la domanda risarcitoria come delimitata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. D'altra parte, la suddetta memoria riguarda aspetti e tematiche della causa già oggetto di articolata disamina sia in citazione che nella comparsa di costituzione del convenuto, eppertanto non possono dirsi violati il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, tenuto conto sia del fatto che l'atto in questione è stato prodotto entro il termine utile assegnato alle parti per il deposito in Segreteria di atti e documenti (9 novembre 2006) - così come stabilito nel decreto presidenziale in data 12 aprile 2006 di fissazione dell'udienza odierna -, sia della possibilità della controparte di contestare le argomentazioni in esso contenute anche mediante la produzione, come nel caso, di osservazioni scritte in sede di discussione. Va quindi disattesa la richiesta della difesa del Do volta ad ottenere un termine per presentare memoria di replica. 2) Ciò premesso, occorre anzitutto esaminare l'eccepita questione del difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti dell'odierno convenuto in relazione all'imputata responsabilità, rilevandosi dalla difesa del Do che gli addebiti contestati nel presente giudizio attengono all'esercizio, da parte del predetto, delle proprie funzioni professionali. Al riguardo va osservato che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai costante, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 928 del 28 luglio 1988), gli avvocati ed i procuratori dell'INPS, al pari dei legali degli altri enti pubblici, sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che nello svolgimento della loro attività professionale hanno garantita una posizione di indipendenza, mentre, per gli altri profili del rapporto di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto stesso. L'avvocato dell'INPS, come l'avvocato di ogni ente disciplinato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è dunque titolare del duplice status di dipendente dell'ente e di avvocato, e rispetto a questo secondo profilo la posizione degli appartenenti al ruolo professionale legale si caratterizza per il particolare tipo di responsabilità che gli stessi si assumono, ovvero la responsabilità di carattere personale specificamente richiamata dall'art. 15, ultimo comma, della citata legge n. 70 del 1975, ove si dispone che: “Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente”. A tale personale responsabilità è peraltro connessa una altrettanto particolare autonomia nello svolgimento di peculiari prestazioni quali, appunto, quelle che connotano l'esercizio di mansioni legali all'interno di un ente pubblico (v. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, 2 giugno 1998 n. 318). Tanto osservato, va subito chiarito che l'attività professionale prestata da un avvocato in favore di un ente pubblico rientra comunque nell'ambito del rapporto di pubblico impiego tra l'ente medesimo ed il professionista quando questi, come nel caso di specie, sia inquadrato nel ruolo legale (v. Cass. civ. Sez. un., 26 luglio 2004 n. 13970), sicché la pur necessaria considerazione non solo della particolare “personale responsabilità” connessa alla funzione professionale, ma anche della posizione di autonomia garantita nello svolgimento della funzione stessa, non implica che l'avvocato possa ritenersi sottratto alla osservanza dei doveri generali (di diligenza, fedeltà, lealtà ...) derivanti dal rivestito status di pubblico dipendente, che rappresenta la fonte della doverosa esecuzione della attività professionale. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui gli avvocati che operano alle dipendenze di un ente pubblico si trovano investiti di un doppio status, che comporta per loro anche un doppio carico di doveri: “una volta garantita l'indipendenza professionale, gli appartenenti ai ruoli professionali degli enti pubblici non sono sottratti per il restante profilo del loro rapporto alle limitazioni e ai doveri derivanti dalla loro qualità di dipendenti, in quanto essi, come tali, sono anzitutto inseriti nella struttura organizzativa dell'ente” (v. Consiglio di Stato - Sez. V, 1° dicembre 1999 n. 2027; Sez. VI, 6 ottobre 1986 n. 70). Ed è proprio rispetto agli obblighi connessi allo status di dipendente pubblico - nel cui ambito assume particolare rilievo, al fine che qui interessa, quello di diligenza, che obbliga qualunque pubblico dipendente, a qualunque ruolo egli appartenga, ad assicurare il più efficace rendimento nel servizio, nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico bene - che agli appartenenti al ruolo legale sono ascrivibili fatti e comportamenti illeciti sotto il profilo della violazione degli obblighi sopra specificati, anche con riferimento all'espletamento dell'attività professionale, con la conseguente piena giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrativa di detto personale, per danno all'erario. La quale responsabilità, peraltro, operando sul presupposto e nell'ambito della violazione degli obblighi di servizio, non si contrappone alla personale ed autonoma responsabilità di natura professionale di cui si è sopra accennato, bensì si raccorda a quest'ultima in rapporto di giustapposizione. Va inoltre osservato che nella fattispecie in esame viene in evidenza anche lo svolgimento, da parte dell'avv. Do, della funzione di coordinamento dell'Ufficio legale della Sede INPS di Modena, funzione che si inserisce indiscutibilmente nell'ambito dell'organizzazione di detto Ufficio, mirando ad assicurarne il regolare andamento, e che, in quanto tale, in buona parte presenta i connotati dell'attività amministrativa includendo, pertanto, eventuali, ulteriori aspetti di responsabilità in relazione al corretto adempimento dei compiti propri di tale funzione. In sostanza, rispetto alla complessa attività svolta dal convenuto presso l'Ufficio legale della Sede INPS di Modena vengono in considerazione molteplici profili di responsabilità amministrativo-contabile per quali, invero, non può ritenersi precluso l'esercizio da parte di questa Corte della propria giurisdizione; fermo, ovviamente, il limite della insindacabilità “nel merito” delle singole scelte professionali del legale, sempre che esse non siano manifestazione di macroscopica ed evidente trascuratezza nell'esercizio, da parte del medesimo, delle mansioni di sua competenza, ovvero appaiano palesemente irrazionali ed incompatibili con gli interessi dell'Istituto. La prospettata eccezione di inammissibilità, o improponibilità, della domanda risarcitoria per asserita carenza di giurisdizione di questa Corte va pertanto respinta perché infondata. 3) Ancora preliminarmente, occorre esaminare l'ulteriore eccezione di inammissibilità che la difesa del convenuto ha prospettato nei seguenti termini: a) varie allegazioni contenute in citazione non sono state previamente contestate con invito a dedurre; b) le deduzioni svolte dall'organo requirente nella memoria integrativa prodotta il 7 novembre 2006 concretano una “mutatio libelli”. Sul primo punto va osservato, anzitutto, come la giurisprudenza di questa Corte abbia avuto modo di affermare che tra l'invito a dedurre - che non determina l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti - e l'atto di citazione, che è l'atto introduttivo del processo, non deve sussistere una totale corrispondenza, e che la non perfetta sovrapponibilità tra i due atti rientra nella fisiologia del procedimento, potendo il Pubblico Ministero, attraverso le eventuali audizioni personali (o la produzione di eventuali controdeduzioni e documenti) ed i successivi riscontri meglio focalizzare la fattispecie dannosa (v. Corte dei Conti - Sez. giur. reg. Lazio, 21 novembre 2005 n. 2584). Ciò premesso, rileva il Collegio che la fattispecie illecita dedotta a fondamento dell'azione risarcitoria, di cui all'atto di citazione del 27 marzo 2006, risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella inizialmente contestata con l'invito a dedurre del 22 novembre 2005: sia per petitum, rappresentato dal risarcimento del pregiudizio economico derivato all'INPS dal ritardato incasso della somma di € 4.119.601,59 (attribuita all'Istituto previdenziale nell'ambito del piano di riparto dell'attivo relativo al Fallimento della Atlantic Zenith Ceramica S.p.A.) - risarcimento quantificato nella somma di € 164.219,72 e, in subordine, nel minor importo di € 120.766,40, oltre accessori e spese di giudizio -, sia per causa petendi, individuata nel fatto del mancato riscontro, da parte dell'Istituto previdenziale, alla raccomandata in data 31 gennaio 2001 del Curatore fallimentare, siccome addebitato al comportamento omissivo e gravemente colposo del convenuto. Peraltro, se è certamente vero che con l'atto di citazione sopraindicato l'organo requirente ha addotto ulteriori argomenti a sostegno dell'addebito mosso nei confronti dell'avv. Do, cosicché il contenuto dell'atto stesso risulta più articolato e complesso rispetto a quanto prospettato nell'invito a dedurre, è altrettanto vero che l'inserimento di tali argomenti, volti anche a confutare le ampie controdeduzioni fornite dall'interessato nella fase “ante causam”, non ha alterato la sostanza della contestazione originaria che riguardava e riguarda il fatto dell'omesso riscontro alla raccomandata del 31 gennaio 2001 per grave colposa inadempienza del sunnominato Do. In altre parole, nell'atto di citazione l'organo requirente non ha fatto valere circostanze nuove tali da configurare una fattispecie di addebito diversa da quella delineata nell'invito a dedurre, ma piuttosto ha meglio specificato i vari aspetti della fattispecie originaria confutando le avverse deduzioni ed articolando in maniera compiuta e sistematica le circostanze e gli elementi confermativi dell'addebito già formulato, senza ampliare il contenuto di quest'ultimo. In conclusione, nella specie non vi è stata una sostanziale immutazione del fatto contestato sicché il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso all'avv. Do non può ritenersi violato, anche perché il predetto ha avuto modo di esporre compiutamente le proprie argomentazioni difensive - sia con memoria di costituzione nel procedimento cautelare per sequestro conservativo, sia in sede di audizione personale, sia nella comparsa di costituzione nel presente giudizio -, trattando ampiamente tutti i vari aspetti, in fatto e in diritto, della vicenda in esame, anche con riguardo alla posizione degli altri soggetti chiamati in causa dallo stesso convenuto, ed allegando inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, copiosa documentazione. Analoghe considerazioni valgono per le censure formulate dalla difesa del Do a proposito della memoria integrativa prodotta dall'organo requirente il 7 novembre 2006, sul contenuto della quale si è riferito in dettaglio nella parte narrativa della presente sentenza. Infatti, gli ulteriori elementi dedotti con la suddetta memoria - tra i quali, in particolare, la sentenza della Corte di Appello di Bologna favorevole all'Istituto previdenziale, il conseguente versamento a favore di quest'ultimo della somma di € 120.766,40 a titolo di interessi compensativi, l'archiviazione del procedimento erariale nei confronti del Curatore fallimentare, l'invio di una relazione con allegata documentazione da parte dell'avv. G Ba- non hanno comportato un supplemento di contestazioni né un mutamento dell'oggetto dell'azione risarcitoria, il cui contenuto, come determinato dal petitum e dalla causa petendi, è rimasto sostanzialmente inalterato. Tali elementi, invece, hanno consentito una più puntuale verifica di alcuni peculiari aspetti della vicenda, con specifico riguardo allo stato del giudizio civile instaurato dall'INPS contro il Fallimento ed alle posizioni del Curatore fallimentare e dell'avv. Ba; aspetti peraltro già considerati in citazione ed oggetto, negli scritti difensivi, di ampia ed approfondita disamina accompagnata da una consistente documentazione di supporto. Anche la seconda eccezione di inammissibilità come sopra specificata va quindi disattesa. 4) Si può dunque passare al merito dell'addebito contestato all'odierno convenuto, muovendo dall'esame della posizione che l'avv. Do, in qualità di Coordinatore legale, ricopriva nell'ambito dell'organizzazione della Sede INPS di Modena all'epoca dei fatti di causa. Al riguardo, va osservato che la funzione di coordinatore del servizio legale cui era preposto il sunnominato, pur esplicandosi prevalentemente nella attività di indirizzo e di raccordo dell'operato dei legali addetti a tale servizio, non si esaurisce in essa attività. Quest'ultima infatti, di carattere propriamente professionale, non esclude la sussistenza di compiti ulteriori i quali, pur non traducendosi in atti professionali, sono comunque correlati all'attività di natura prettamente legale riguardando quegli aspetti di organizzazione, buona funzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio legale che assicurano un corretto e proficuo svolgimento, nelle sue varie fasi, dell'attività professionale in senso stretto. Si tratta, in sostanza, di compiti di organizzazione del servizio legale i quali, essendo complementari all'attività professionale, rientrano nell'ambito della funzione di coordinamento di cui si discute e fanno capo, quindi, alla figura del Coordinatore legale che viene a porsi, ove e nei limiti in cui lo stesso svolga detti compiti, in una posizione, se non di supremazia gerarchica, certamente di sovraordinazione funzionale non solo nei confronti degli altri legali ma anche rispetto al personale amministrativo addetto all'Ufficio. Non è quindi condivisibile l'assunto difensivo secondo cui l'avv. Do, essendo un professionista, non aveva alcuna funzione amministrativa e non operava in un regime di autonomia organizzativa. Se è vero, infatti, che la funzione di Coordinatore legale risulta caratterizzata prevalentemente da prestazioni di tipo professionale, è altrettanto vero che le ulteriori e richiamate mansioni costituiscono anch'esse il contenuto “naturale” della funzione anzidetta la quale, peraltro, è inserita organizzativamente in un ufficio (quello legale) costituente un'unità organica autonoma e distinta dagli altri settori della Sede, e viene esercitata con libertà ed autonomia. Quanto sopra considerato trova del resto concreto riscontro nel contenuto delle comunicazioni di servizio che l'avv. Do ebbe ad indirizzare agli altri legali ed al personale amministrativo addetto ai vari settori (Contenzioso, Surroghe, Procedure Concorsuali, Recupero legale dei crediti) dell'Ufficio legale, senza però informarne (almeno formalmente) il Direttore della Sede. Limitando l'esame al periodo intercorrente (all'incirca) tra l'assunzione dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio legale (aprile 2000) e la vicenda di cui è causa, viene anzitutto in considerazione la comunicazione di servizio CO/1/2000 del 16 maggio 2000 (destinata agli avvocati F.R. Be e G. Pe nonché ai collaboratori dei settori Contenzioso, Surroghe, Procedure Concorsuali) avente come oggetto “Organizzazione e distribuzione della attività di ufficio. Criteri di gestione degli adempimenti di gestione e di trattazione amministrativa delle pratiche. Rilevazione di priorità e di situazioni di criticità”, nella quale sono contenute direttive riguardanti: l'assegnazione agli avvocati delle cause, la gestione degli adempimenti di carico e di evidenza delle cause in trattazione, la gestione delle udienze, le cause di integrazione al trattamento minimo, l'esecuzione delle sentenze, le surroghe, la gestione adempimenti vari, la raccolta della corrispondenza rilevante con Avvocatura centrale, Avvocatura regionale, Direzione generale, Direzione regionale, Direzione sede (“La sig.ra Pe curerà la raccolta della documentazione ....”) e gli interventi formativi (“Sono stati richiesti interventi formativi del personale sull'uso delle principali applicazioni informatiche...”). Tale comunicazione fu poi integrata con nota del 12 giugno 2000, nella quale si precisa, tra l'altro, che “Gli assegni bancari che perverranno giornalmente all'Ufficio contenzioso e surroghe dovranno essere inoltrati giornalmente all'Ufficio AA.GG. per gli adempimenti di competenza unitamente a quelli che perverranno all'Ufficio Recupero legale dei crediti”. Particolarmente significativa, al fine che ne occupa, appare inoltre la comunicazione di servizio del 12 giugno 2000 (destinata agli avvocati G. Ba e G. Pe nonché al personale dell'Ufficio recupero legale dei crediti) - avente come oggetto “Piano produzione 2° semestre anno 2000; organizzazione e riorganizzazione adempimenti istituzionali; direttive di comportamento; chiarimenti; interventi formativi” -, che reca dettagliate disposizioni in materia di: attivazione e riattivazione delle procedure esecutive, adempimenti statistici, archiviazione delle pratiche definite ed interessate da condono, adempimenti conseguenziali alla cessione dei crediti, restituzione all'Ufficio riscossione contributi delle pratiche con crediti non assistiti da titoli esecutivi, incassi ed imputazioni di somme, evidenze di atti e documenti e di pratiche, gestione evidenza udienze procedure esecutive, rapporti esterni con uffici giudiziari, ritiro titoli dagli ufficiali giudiziari e dalle cancellerie, procedure concorsuali (“......La sig.ra Cu, responsabile del settore cura con la collaborazione della sig.ra To, tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei crediti dell'Istituto. La sig.ra To assicura la gestione delle udienze ed i relativi adempimenti e rapporti con gli Uffici giudiziari. Le insinuazioni vanno sottoposte alla firma dei legali nei seguenti termini: per lettere da A alla L agli avv. Do e Ba; per lettere da M alla Z agli avv. Do e Pe”), ricezione utenza, interventi formativi, incremento delle azioni esecutive immobiliari presso terzi. Altrettanto indicative risultano, per quanto qui interessa, la comunicazione del 23 ottobre 2000 (destinata al personale dell'Ufficio recupero legale dei crediti ed all'avv. Ba) - avente ad oggetto “Programma produttivo ottobre/dicembre 2000. Direttive per adempimenti specifici” -, con la quale l'avv. Do formalizzava il piano di produzione da condurre a termine per il periodo ottobre/dicembre 2000, specificando gli adempimenti da eseguirsi a cura dei singoli operatori, e la successiva comunicazione prot. n. 14/2001 dell'11 maggio 2001 (destinata all'avv. G. Ba ed ai settori Contenzioso, Surroghe e Recupero legale dei crediti) - avente come oggetto “Distribuzione e riorganizzazione adempimenti tra i professionisti ed il personale amministrativo. programma di attività anno 2001” -, nella quale il convenuto impartiva direttive per l'attività di contenzioso precisando peraltro, con riguardo all'attività di recupero crediti, che :”L'avv. Do cura l'organizzazione, programmazione e verifica dell'attività complessiva. Tratta le pratiche relative alle ditte dalla lettera A alla lettera Q. L'avv. Ba tratta le pratiche dalla lettera R alla lettera Z”. Appare pertanto fuori dubbio che all'epoca dei fatti di causa l'avv. Do, nella sua veste di Coordinatore dell'Ufficio legale, svolgesse compiti ed attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa, gli consentivano di imprimere un indirizzo a tutta l'attività dell'Ufficio anzidetto, con l'apporto di un autonomo contributo all'organizzazione funzionale dello stesso. In altre parole, la posizione di Coordinatore legale rivestita dall'avv. Do non era affatto circoscritta all'ambito professionale legale risultando, invece, concretamente (e naturalmente) esercitata attraverso una serie, dettagliata ed articolata, di disposizioni e direttive volte a disciplinare molteplici aspetti organizzativi e funzionali del servizio legale, come ad esempio: i criteri di ripartizione delle pratiche tra le singole unità di personale non solo del ruolo legale ma anche di quello amministrativo, la specificazione dei compiti dei singoli impiegati addetti all'ufficio, la gestione dei vari adempimenti, le modalità di trattazione, unificazione ed archiviazione delle pratiche, i rapporti esterni con gli uffici giudiziari, la gestione delle evidenze (di atti, documenti, pratiche, udienze...), il monitoraggio delle pratiche, la tenuta e catalogazione delle pubblicazioni di interesse dell'ufficio, la ricezione dell'utenza. Disposizioni e direttive - alcune delle quali chiaramente programmatiche - che per il loro contenuto erano tali da influire in modo significativamente rilevante sull'intero andamento del servizio sopraindicato, e che presentano peculiari caratteri di organicità e continuità. In quest'ottica, non appare determinante la circostanza che il posto di responsabile amministrativo fosse scoperto, o che il convenuto possa aver svolto mansioni, peraltro non meglio specificate, esorbitanti dalla propria funzione di coordinamento, restando il fatto che in virtù di tale funzione e della posizione assunta nell'ambito dell'ufficio sin dall'inizio dell'incarico, l'avv. Do ha in concreto esercitato poteri di organizzazione del servizio legale i quali, peraltro, mal si concilierebbero con l'esercizio in forma surrogatoria di mansioni spettanti ad altre figure professionali. Ed è appunto la suddetta posizione l'elemento che, di per sé, configura e caratterizza la responsabilità amministrativa ascrivibile al convenuto, sia pure nei termini e nei limiti appresso specificati. 5) Invero, dall'analisi delle circostanze connesse al mancato riscontro alla raccomandata del 31 gennaio 2001 emerge la carenza di disposizioni organizzative per ciò che concerne lo smistamento e la gestione della corrispondenza all'interno dell'Ufficio legale, laddove soltanto dopo il verificarsi della vicenda di causa l'avv. Do, con comunicazione dell'aprile 2002, ebbe a formalizzare disposizione di servizio circa l'istituzione della “evidenza della corrispondenza”. All'epoca che qui interessa, la posta destinata all'Ufficio legale veniva depositata - dal sig. R Fa addetto al Settore corrispondenza della Sede INPS di Modena - in un contenitore con sopra apposta l'etichetta “posta in arrivo”, e secondo quanto dichiarato dalla sig.ra P To - impiegata nell'Ufficio legale dal 1999 al 2002 - tale contenitore era posto “sulla scrivania dell'avv. Do” il quale curava personalmente lo smistamento della corrispondenza dividendola “per importanza e per urgenza”. All'opposto, l'odierno convenuto, riportandosi alle dichiarazioni rese in data 26 ottobre 2005 dalle impiegate E Ia, C Ga e M Ma, ha addotto che “tali dichiarazioni mettono in luce che, nel 2001, la corrispondenza non era consegnata affatto all'avv. Do, ma era riposta nella stanza di lavoro del personale amministrativo. La corrispondenza era presa dagli impiegati, secondo le rispettive competenze. In particolare, i singoli impiegati curavano le risposte alle lettere ordinarie e segnalavano agli avvocati solo le lettere dirette agli stessi e quelle tali da meritare l'intervento di un legale”. Siffatta prassi risulta, però, del tutto incongrua rispetto ad una corretta gestione delle pratiche ed alle esigenze di buon andamento del servizio legale in quanto, nel demandare agli impiegati la cernita della corrispondenza in arrivo anche sotto il profilo della (maggiore o minore) rilevanza delle singole lettere, di fatto sottraeva all'esame del Coordinatore legale gli atti ritenuti non “meritevoli” di un suo intervento (o dell'intervento di un altro legale) non consentendogli, così, di acquisire tempestiva conoscenza degli stessi ed eventualmente di accertare l'importanza del loro contenuto. Tale disfunzione appare, peraltro, ancora più rilevante se si considera che la corrispondenza in arrivo - a parte quella “urgente”, per la quale era stato istituito un registro di carico (vedi comunicazione in data 21 marzo 2001 a firma dell'avv. Do, avente per oggetto “Inoltro all'Ufficio legale della corrispondenza celere, espressa, prioritaria e per atti soggetti a scadenza. Consegna alla segreteria della Direzione di atti notificati all'Ufficio legale, ma di competenza di altri uffici”) - non era protocollata in apposito registro; né quest'ultima circostanza può ritenersi superata dai documenti n. 102 (“copia, per estratto, del registro della corrispondenza in uscita in uso presso l'ufficio legale dell'INPS”) e n. 113 (“copia, per estratto, del registro della corrispondenza in uscita in uso presso l'Ufficio legale dell'INPS”) prodotti dalla difesa del convenuto, poiché in entrambi risultano annotati dati relativi esclusivamente alla posta in uscita. All'interno dell'Ufficio legale vi era quindi, al tempo dei fatti di causa, una situazione di disorganizzazione caratterizzata dalla mancata predisposizione di una procedura di protocollazione e smistamento della posta in arrivo, situazione che peraltro era accertabile e valutabile, anche nelle sue prevedibili conseguenze, mediante normali criteri di corretta gestione del servizio la cui organizzazione, invero, rientrava nella disponibilità dell'avv. Do - come comprovato sia dalla comunicazione del 21 marzo 2001 sopraccitata sia dalla successiva comunicazione dell'aprile 2002 - il quale, pertanto, avrebbe dovuto provvedervi mediante l'adozione di idonee disposizioni organizzative. D'altra parte, il fatto che la raccomandata del 31 gennaio 2001 inviata dal Curatore fallimentare sia stata rinvenuta presso l'Ufficio legale, e precisamente all'interno del fascicolo relativo al Fallimento della “Atlantic Zenith Ceramica S.p.A.”, e che la stessa risulti priva del timbro di protocollo in arrivo, da un lato prova indiscutibilmente che è stata consegnata all'Ufficio competente, e dall'altro conferma quanto sopra rilevato circa la situazione di disorganizzazione del servizio di cui si discute, facendo ritenere che detta raccomandata non sia stata debitamente visionata. Il che porta fondatamente a dedurre che l'omesso tempestivo riscontro alla raccomandata in argomento sia stato verosimilmente determinato dal mancato esame della stessa, e che ciò sia stato reso possibile per le cennate gravi carenze della gestione della corrispondenza. Ne consegue che pur a voler accedere all'assunto difensivo nel senso che l'avv. Do non sarebbe venuto a conoscenza della raccomandata, o che comunque tale circostanza non risulterebbe adeguatamente provata, resta nondimeno che la lettera del Curatore non è stata debitamente esaminata e considerata per una disfunzione cui il convenuto ha dato causa per non avere, all'epoca, ancora provveduto a disciplinare un servizio importante e delicato come quello della corrispondenza in arrivo, demandandone di fatto la gestione al personale amministrativo. In altre parole, la mancanza di disposizioni interne che regolassero, con puntuale indicazione dei relativi necessari adempimenti e del personale addettovi, la ricezione e lo smistamento della posta in arrivo ha fatto sì che una raccomandata inviata dalla Curatela fallimentare, e sulla cui rilevanza si dirà più avanti, sia stata praticamente ignorata. E se è vero che le carenze di organico più volte segnalate dall'avv. Do, ed in particolare l'assenza del responsabile amministrativo, influivano negativamente, ed in modo certamente significativo, sull'andamento dell'Ufficio legale, è altrettanto vero che l'organizzazione nell'ambito di detto Ufficio del servizio di corrispondenza non richiedeva un impegno eccessivamente gravoso a fronte, peraltro, della evidente rilevanza del servizio medesimo, sicché il non avervi provveduto con sollecitudine, così da garantire anche un adeguato controllo sul suo espletamento, è indice di particolare trascuratezza, tanto più grave in considerazione delle facilmente prevedibili conseguenze derivanti da eventuali disfunzioni ed inconvenienti quali, appunto, lo smarrimento o l'omesso esame di corrispondenza, con le inevitabili ripercussioni sul regolare corso delle pratiche legali. In conclusione, il mancato riscontro alla lettera in questione, prima ancora che per violazione di un obbligo personale di risposta, è addebitabile all'avv. Do, sia sotto il profilo della causalità materiale sia sotto il profilo della imputabilità soggettiva, in ragione, da un lato, dell'omesso od insufficiente esercizio, da parte sua, dei poteri-doveri di organizzazione e controllo del servizio di corrispondenza che nel contesto organizzativo dell'Ufficio legale facevano indiscutibilmente capo al sunnominato, e, dall'altro, della caratterizzazione gravemente colposa di tale condotta omissiva. A non diverse conclusioni si perverrebbe, del resto, dando per acquisita la circostanza, negata dalla difesa del Do, che quest'ultimo curasse personalmente lo smistamento della corrispondenza dopo averla visionata. Anche in tal caso infatti, ed a maggiore ragione, ferma restando la già evidenziata carenza di regolamentazione del servizio, l'omessa risposta alla raccomandata del 31 gennaio 2001 sarebbe causalmente ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto, in quanto dovuta a particolare superficialità da parte del medesimo nell'esame e nella valutazione della lettera anzidetta che - è bene sottolinearlo - riguardava il pagamento della somma di oltre quattro milioni di euro. 6) D'altro canto, non appare condivisibile l'ulteriore assunto difensivo che la raccomandata in argomento potesse configurarsi tutt'al più come proposta di accordo - ai sensi dell'art. 1182 c.c. - sulla modificazione dei criteri legali di esecuzione del pagamento, rispetto alla quale l'Istituto previdenziale non aveva né obbligo né onere di riscontro, e che la mancata risposta significasse, pertanto, mancata accettazione di tale proposta con la conseguenza, per il Curatore fallimentare, di dovere prendere atto del silenzio dell'Istituto ed effettuare il dovuto pagamento. Al riguardo, va osservato che nel caso di specie si era in presenza di una situazione obbligatoria già definita, con l'obbligo, a carico del Fallimento, di versare all'Istituto previdenziale la somma di € 4.119.601,59, e ciò induce ragionevolmente a ritenere che il Curatore fallimentare, con la raccomandata in argomento, più che rivolgere un'offerta di conclusione di un accordo, evidenziasse la volontà di eseguire il pagamento della somma anzidetta previa acquisizione dei dati ritenuti necessari. L'invio della lettera in questione e la (mancata tempestiva) risposta dell'Istituto previdenziale risultano, dunque, più propriamente riconducibili allo schema esecuzione dell'obbligazione - collaborazione del creditore, anziché allo schema proposta - accettazione tipico della contrattazione, e d'altra parte l'ente creditore, in conformità al dovere di correttezza e buona fede imposto alle parti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, era tenuto a cooperare al fine di rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione debitoria. In altre parole, il dovere appena ricordato, che rappresenta un principio cardine della disciplina legale delle obbligazioni, faceva obbligo all'Istituto previdenziale di dare comunque riscontro alla richiesta del Curatore fallimentare, a prescindere da ogni altra valutazione in ordine al significato attribuibile a tale richiesta ed alle eventuali o supposte finalità dilatorie della stessa. Peraltro, la supposizione di tali finalità non sembra trovare conforto negli atti di causa, ove si consideri che dal tenore letterale della raccomandata emerge palese l'intento del Curatore di procedere al pagamento della somma (di € 4.119.601,59) spettante all'Istituto previdenziale, sia pure dopo che quest'ultimo avesse comunicato i dati richiestigli, e che sia l'elevata entità della somma da pagare, sia il limite di importo di € 50.000 applicato dalla Banca Popolare di Verona e Novara per l'emissione di assegni circolari (vedi nota in data 3 maggio 2006 dell'Agenzia “N” di Modena) appaiono sufficienti a spiegare la scelta del Curatore di pagare mediante bonifico bancario e la conseguente necessità di acquisire le coordinate bancarie del conto o dei conti su cui effettuare detta operazione. E comunque, se anche fosse vero, come ipotizzato dalla difesa del Do, che la richiesta mirava a ritardare il pagamento della somma dovuta all'Istituto previdenziale, resta il fatto che quest'ultimo avrebbe potuto (e dovuto) rispondere sollecitamente, trattandosi di mera comunicazione di dati, così da (pretendere e) conseguire il tempestivo accredito del bonifico. In conclusione, ritiene il Collegio che l'omesso riscontro alla raccomandata del 31 gennaio 2001 del Curatore fallimentare non avesse, né abbia, alcuna plausibile giustificazione, e che esso, come già detto, sia dipeso dal fatto che detta raccomandata non sia stata debitamente esaminata a causa della situazione di grave disorganizzazione in cui, all'epoca, era gestita la corrispondenza destinata all'Ufficio legale. 7) Si deve tuttavia osservare che tale situazione, ancorché imputabile, nei termini dianzi precisati, alla condotta colposamente omissiva dell'odierno convenuto, si collocava in un più ampio contesto caratterizzato da disfunzioni e carenze di personale - tra cui, in particolare, la mancanza di un responsabile amministrativo - le quali, invero, erano state più volte segnalate per iscritto dallo stesso avv. Do con varie missive indirizzate al Direttore della locale Sede INPS e/o al Coordinatore Legale Regionale, e delle quali parte attrice ha dato atto in citazione. Disfunzioni e carenze che, al di là della “efficacia” o meno con cui le stesse venissero rappresentate dall'avv. Do, involgevano competenze e responsabilità gestionali di altri organi, primo fra tutti il Direttore di Sede, e costituiscono comunque un dato di fatto cui non può negarsi rilevanza nel senso che, incidendo negativamente sul buon andamento dell'Ufficio legale, hanno in qualche modo contribuito all'insorgere ed al protrarsi della denunciata situazione di disorganizzazione in cui versava il disbrigo della corrispondenza in arrivo. Ne consegue che l'omessa adozione di misure amministrative atte a risolvere le criticità segnalate dall'avv. Do, ed a quest'ultimo obiettivamente non addebitabili, sebbene non valga ad escludere la responsabilità dell'odierno convenuto, ha indubbiamente inciso, in modo concorrente, sul verificarsi del disservizio imputabile al medesimo. Tale concorrente incidenza causale - restando in ogni caso prevalente l'apporto causale del convenuto, la cui entità (percentuale) deve fissarsi nella misura di almeno due terzi - va determinata percentualmente in misura pari a un terzo. Essa, inoltre, va riconosciuta a prescindere dalla contestuale definizione di eventuali responsabilità di altri soggetti per negligenze od inadempienze collegate alla mancata soluzione delle evidenziate criticità, dovendosi peraltro rilevare che l'accertamento di dette responsabilità è riservato, in prima battuta, all'organo requirente il quale, nella fattispecie, non ha sin qui ravvisato elementi sufficienti per la configurabilità delle stesse, né il Collegio trova motivo per discostarsi da tale avviso. 8) Ancora in punto di accertamento della presenza di contributi causali alla determinazione dell'evento di danno di cui si discute, occorre esaminare la posizione del Curatore fallimentare, avv. G Bi, previa considerazione che il provvedimento di archiviazione emesso nei suoi confronti dalla Procura Regionale - in disparte la questione della efficacia preclusiva o meno di tale provvedimento rispetto alla eventuale chiamata in giudizio del predetto (v. Corte dei Conti - Sez.. II, 9 ottobre 2003 n. 286/A) - non esime comunque il Collegio dal valutarne la condotta al fine di stabilire se ed in quale misura abbia concorso alla produzione del danno. Al riguardo, occorre premettere che nella presente sede (si può e) si deve soltanto esaminare l'operato del Curatore fallimentare sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio ed in particolare dei doveri di diligenza, mentre resta necessariamente affidata al Giudice civile ogni ulteriore questione attinente ai rapporti tra il Fallimento e l'Istituto previdenziale. Si tratta, dunque, di accertare se l'omesso pagamento mediante assegni circolari della somma di € 4.119.601,59 assegnata (in sede di riparto) all'INPS abbia concretato o meno violazione dei ricordati doveri, e se sì, in quali termini tale violazione abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio economico subito dall'Istituto previdenziale: ciò al limitato fine di quantificare con esattezza la quota di responsabilità riferibile all'odierno convenuto. In proposito, giova ricordare che l'art. 115 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), prevedendo che il Curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice delegato, comporta che quest'ultimo possa disporre modi di pagamento diversi da quello in denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 c.c.) con efficacia liberatoria per il fallimento - come ad es. assegni circolari, libretti di banca - potendo essi servire a facilitare il compito della curatela (v. Cassazione civile - Sez. II, 6 maggio 1985 n. 2877). Resta inteso, tuttavia, che la determinazione delle modalità di pagamento è di esclusiva competenza del Giudice delegato, sicché il Curatore fallimentare, di regola, deve attenersi a quanto disposto dal primo. Nel caso concreto il Giudice delegato, con decreto del 23 gennaio 2001, dichiarava esecutivo il piano di riparto parziale depositato dal Curatore - nel quale piano risultava collocato l'INPS per l'importo di lire 7.976.660.978 (pari a € 4.119.601,59) -, mandando al Curatore stesso di provvedere ai pagamenti ivi previsti mediante assegni circolari. Il Curatore, invece, soprassedeva alla procedura di pagamento anzidetta, e con la raccomandata del 31 gennaio 2001 richiedeva all'Istituto previdenziale di indicargli “stante la peculiare posizione di codesto Istituto Previdenziale presso quale/i sede/i effettuare il pagamento nonché le modalità di accredito delle somme attribuite, posto che le insinuazioni in surroga, a fronte delle somme anticipate ai dipendenti, sono pervenute da sedi diverse del medesimo Istituto”. Tale comportamento invero, seppure spiegabile con le ragioni sopraccennate (entità della somma da pagare e limite di importo per l'emissione di assegni circolari), non appare affatto conforme all'ordine giudiziale del 23 gennaio 2001, che non consentiva l'utilizzo di modalità di pagamento diverse da quella nello stesso espressamente indicata, né dagli atti di causa risulta che in contemporanea all'iniziativa assunta dal Curatore sia stato emesso ulteriore provvedimento giudiziale modificativo di quello precedente, laddove soltanto in data 25 marzo 2002 il Giudice delegato ebbe ad autorizzare il pagamento della somma di € 4.119.601,59 tramite bonifico bancario piuttosto che con assegni circolari. E d'altra parte, l'avv. Bi ha lasciato trascorrere oltre un anno prima di sollecitare l'INPS - con atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario il 18 marzo 2002 “anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1206 e segg. c.c.” - perché gli indicasse la richiesta procedura di accreditamento della somma giacente presso l'Agenzia di Modena della Banca Popolare di Novara, laddove sarebbe stato onere del sunnominato di attivarsi con la massima sollecitudine per porre rimedio alla situazione di sostanziale inerzia dell'Istituto previdenziale nel comunicare i dati necessari per l'effettuazione del bonifico bancario. Ad avviso del Collegio, quindi, il modo in cui il Curatore fallimentare ha proceduto all'adempimento del pagamento non risulta pienamente adeguato, in termini di diligenza, alla particolare importanza di tale adempimento avuto riguardo all'elevato importo della somma dovuta all'INPS, dovendosi peraltro considerare che la consegna di assegni circolari avrebbe estinto immediatamente l'obbligazione, mentre il versamento tramite bonifico bancario - che in ogni caso avrebbe dovuto essere previamente autorizzato con provvedimento del Giudice delegato - andava ad estinguere l'obbligazione solo nel momento in cui la somma fosse pervenuta nel conto del creditore, sicché era facilmente prevedibile l'eventualità che la ritardata (di oltre un anno) disponibilità di una somma tanto rilevante (4.119.601,59 euro), anche se da imputare principalmente alla condotta dell'Istituto previdenziale, avrebbe comunque ingenerato la richiesta di interessi da parte di quest'ultimo e la controversia che ne è seguita. Ritiene pertanto il Collegio che in relazione alla vicenda in esame, pur dovendosi tenere conto della circostanza che per somme di rilevante importo il pagamento mediante bonifico bancario (piuttosto che con assegni circolari) rientrava in una prassi del Fallimento, siano ravvisabili nel comportamento dell'avv. Bi elementi di negligenza i quali, ancorché non assimilabili a quelli integranti “colpa grave”, hanno comunque influito sul ritardato pagamento della somma assegnata all'INPS concorrendo, pertanto, alla causazione del danno di causa in misura che il Collegio stima pari al 20%. Fermo restando, ovviamente, che il rilievo concausale di tali elementi non impedisce di qualificare come gravemente inadempiente il comportamento dell'odierno convenuto che rimane responsabile, nei termini sopra specificati, del disservizio che è stato causa preminente del danno per cui è causa. 9) Passando ora all'esame del suddetto danno, occorre definirne la consistenza e l'ammontare, nonché accertarne (rectius: confermarne) l'attuale sussistenza in relazione alla causa civile tra l'Istituto previdenziale ed il Fallimento che, allo stato degli atti, risulta ancora pendente in sede di Cassazione.. Sul primo punto, si deve osservare che esso danno trova il suo “ubi consistam” nella mancata disponibilità, da parte dell'Istituto previdenziale, della somma di € 4.119.601,59 nel periodo di tempo intercorso tra l'esecutività del piano di riparto (23 gennaio 2001) - con il conseguente mandato al Curatore fallimentare di provvedere al pagamento - e l'avvenuto bonifico bancario (29 marzo 2002). Trattasi, in sostanza, di danno conseguente al ritardo nell'acquisizione della disponibilità della somma “de qua”, per la determinazione del quale, ai fini risarcitori propri del presente giudizio, devono essere assunti, come valido parametro di quantificazione, gli interessi al tasso legale, che rappresentano appunto il criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro. Non possono invece rilevare, ai fini sopraindicati, gli interessi commisurati al tasso bancario (del 2,50%) applicato sul conto corrente aperto dall'amministrazione del Fallimento presso la Banca Popolare di Novara - Agenzia di Modena, poiché tale tasso attiene all'ambito dei rapporti interni tra i due soggetti anzidetti e non è, pertanto, applicabile nella presente sede risarcitoria. Né possono assumersi a riferimento gli interessi bancari attivi che sarebbero derivati all'Istituto previdenziale se la somma fosse stata versata sui depositi di conto corrente intestati allo stesso, dal momento che le risorse finanziarie degli enti pubblici sono per legge destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività ed all'adempimento delle obbligazioni legittimamente assunte a tale scopo e non già ad investimenti di natura speculativo-finanziaria. Ritiene pertanto il Collegio che per la determinazione quantitativa del danno derivato all'INPS a causa del ritardato introito della somma di € 4.119.601,59 vada assunto a base di partenza l'importo di € 164.219,72, come indicato in via principale nell'atto di citazione. Detto importo va però decurtato della somma (arrotondata) di € 13.900, e quindi ridotto, con lieve arrotondamento, ad € 150.000, dovendosi necessariamente tenere conto dei tempi tecnici - non addebitabili a negligenze dell'Istituto previdenziale - che in caso di tempestiva risposta alla raccomandata del 31 gennaio 2001 (pervenuta all'INPS il successivo 15 febbraio) sarebbero occorsi per il pagamento tramite bonifico bancario, tempi tecnici che il Collegio reputa congruo fissare in 36 giorni a far tempo dal 24 gennaio 2001 (giorno successivo alla declaratoria di esecutività del piano di riparto). Riguardo, poi, all'ulteriore profilo concernente la certezza ed attualità del danno in argomento, occorre osservare come l'intervenuto pagamento da parte della Curatela della somma di € 120.766,40 in favore dell'INPS - in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 413/2006 - non abbia eliso tali caratteri, posto che l'acquisizione della somma anzidetta al patrimonio dell'Istituto previdenziale deve essere considerata, allo stato degli atti, del tutto provvisoria perché condizionata all'esito della causa civile ancora “sub iudice”, onde la situazione di danno che ha dato origine al presente giudizio non può ritenersi effettivamente e definitivamente risolta. Tale ultima circostanza, invero, vale di per sé ad escludere qualsivoglia preclusione all'accertamento e declaratoria della responsabilità dell'odierno convenuto nella causazione del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente, fermo restando che ove l'incameramento da parte dell'INPS della somma in questione conseguisse - all'esito del giudizio in cassazione - il carattere della definitività, esso rileverà in sede di esecuzione della presente sentenza. Da ultimo, per quanto concerne l'applicabilità nella specie della regola della “compensatio lucri cum damno”, prevista dall'art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e richiamata dalla difesa del convenuto, è bene subito precisare che essa opera solo quando sia il danno contabile che il presunto vantaggio dipendano dal medesimo titolo, ovvero dall'illecito lesivo, ritrovando in esso il comune antecedente causale (v. Corte dei Conti - Sez. III, 1° aprile 2003 n. 141; Sez. II, 6 novembre 2000 n. 338/A). In altre parole, tale “compensatio” può avere applicazione solo quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre entrambi gli effetti, non essendo altrimenti compensabile il vantaggio con il danno nel caso in cui il primo tragga la sua fonte e ragione giuridica da titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del secondo (v. Corte dei Conti - Sez. I, 18 gennaio 1999 n. 12). Tanto chiarito, va osservato che nel caso concreto non è dato rinvenire alcuna forma di unicità genetica tra il danno ed i presunti “vantaggi” allegati dalla difesa, ove si consideri che l'acquisita titolarità, da parte dell'INPS, di “ulteriori crediti per € 300.000 circa ammessi allo stato passivo fallimentare” per “vicende successive ai fatti di causa” non è in alcun modo e sotto alcun profilo ricollegabile ai comportamenti dedotti nel presente giudizio di responsabilità, trovando titolo in situazioni giuridiche affatto diverse dalla situazione di responsabilità da illecito oggetto di causa. Ne consegue che quand'anche - all'esito del giudizio di Cassazione - l'importo di € 120.000 dovesse rimanere acquisito al Fallimento, in ogni caso non sarebbe individuabile alcun collegamento tra l'importo stesso e le somme assegnate all'Istituto previdenziale in sede di ulteriore riparto, trattandosi di poste del tutto distinte. Pertanto, l'importo del danno per cui è causa resta determinato in € 150.000, di cui l'80% (pari a € 120.000) ricollegato causalmente al mancato tempestivo riscontro, da parte dell'Istituto previdenziale, alla raccomandata del 31 gennaio 2001 inviata dal Curatore fallimentare, ed il 20%, pari a € 30.000, riconducibile - alla stregua e nei termini dell'accertato concorso causale - alla condotta del Curatore stesso. 10) Risultando accertata, sulla base e nei termini delle complessive considerazioni che precedono, la responsabilità dell'odierno convenuto in ordine alla fattispecie di danno oggetto del presente giudizio, al convenuto medesimo vanno addebitati i due terzi (pari a € 80.000) del suindicato importo di € 120.000, mentre il restante terzo (pari a € 40.000) rimane a carico dell'Istituto previdenziale in ragione della omessa adozione di misure idonee a porre rimedio alle carenze organizzative che all'epoca affliggevano l'Ufficio legale della Sede INPS di Modena. Conclusivamente, va quindi affermata la responsabilità amministrativa del convenuto avv. Do A per il fatto illecito contestatogli, con conseguente condanna del predetto al risarcimento della somma di € 80.000 (ottantamila) e di quella ulteriore, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, decorsa fino alla presente sentenza, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza stessa fino al saldo. Salvo a tenere conto, in sede di esecuzione, di quanto eventualmente dovesse essere recuperato in via definitiva a carico della Curatela. Va inoltre confermato il sequestro conservativo già autorizzato nei confronti dell'avv. Do, da effettuarsi con le modalità ed entro il limite di importo di € 80.000 (ottantamila) di cui all'ordinanza n. 3/2006/R pronunciata il 15 dicembre 2005. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando Condanna Do A: 1) al pagamento in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) della somma di € 80.000 (ottantamila), e di quella ulteriore, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, decorsa fino alla presente sentenza, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza stessa fino al saldo; salvo a tenere conto, in sede di esecuzione, di quanto eventualmente dovesse essere recuperato in via definitiva a carico della Curatela; 2) al pagamento delle spese di giudizio che all'atto della pubblicazione della sentenza anzidetta si liquidano in €.1757,47 (millesettecentocinquantasette//47). Conferma, fino alla concorrenza del suindicato importo di € 80.000 (ottantamila), il sequestro conservativo autorizzato ed eseguito a carico del sunnominato come da ordinanza n. 3/2006/R pronunciata il 15 dicembre 2005. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2006. L'Estensore Il Presidente f.to (Francesco Maria Pagliara) f.to (Giovanni Bencivenga)
Depositata in Segreteria il giorno 29 maggio 2007 Il Direttore della Segreteria f.to Dott.ssa Nicoletta Natalucci
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ALBERTO MINGARELLI VICE PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO
ROSA FRANCAVIGLIA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA REGIONALE PER L’ EMILIA-ROMAGNA
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE DEGLI AVVOCATI INTERNI DEGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI: DANNO ERARIALE DA INGIUSTIFICATO RITARDO DELL’ AVVOCATURA INPS NELL’ INCASSO DI CREDITO DELL’ ISTITUTO AMMESSO AL PASSIVO FALLIMENTARE – NOTA A SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. EMILIA-ROMAGNA N. 439 DEL 29 MAGGIO 2007 -
La vicenda concerne le modalità di pagamento ai creditori e specificamente all’INPS da parte del curatore fallimentare di una società la Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. con fallimento in essere presso il Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare. Detta Società era stata già posta in Amministrazione Controllata e di poi era stata dichiarata fallita. Il 20 novembre 2000 l'avv. G. Bi, Curatore, presentava al Giudice Delegato il progetto del secondo piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare. Con decreto emesso il 27 di quello stesso mese, il magistrato ordinava il deposito di tale progetto in cancelleria, disponendo affinché il Curatore fallimentare ne desse comunicazione ai creditori. Siffatto avviso veniva inviato dall'avv. Bi. anche alla Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Modena, mediante lettera raccomandata a/r datata 28 novembre 2000 e pervenuta il 21 del mese successivo, in relazione a crediti equivalenti ad € 4.119.601,59 ammessi con privilegio e destinati, appunto, a venir soddisfatti in occasione di quel secondo riparto. Nessuna osservazione perveniva dalla citata Sede provinciale dell'I.N.P.S. entro il prescritto termine. Il 23 gennaio 2001 il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività del suddetto piano di riparto nel quale, tra l'altro, risultava confermata l'attribuzione della somma di € 4.119.601,59 in favore dell'Istituto previdenziale e contestualmente si conferiva al Curatore fallimentare mandato “....di provvedere ai pagamenti mediante assegni circolari”. Il Curatore, con raccomandata a/r datata 31 gennaio 2001, pervenuta all'Istituto il successivo 15 febbraio, comunicava all'I.N.P.S. di Modena che, a seguito del secondo progetto di riparto parziale dell'attivo liquidato ex artt. 110 e 113 L.F. e della successiva declaratoria di esecutorietà del riparto parziale dell'attivo da parte del Giudice Delegato in data 23 gennaio 2001, con le rettifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate dai creditori, il Curatore medesimo era stato autorizzato ad effettuare i pagamenti in conformità al progetto di riparto rettificato e reso esecutivo, e chiedeva di indicargli “stante la peculiare posizione di codesto Istituto Previdenziale presso quale/i sede/i effettuare il pagamento nonché le modalità di accredito delle somme attribuite, posto che le insinuazioni in surroga, a fronte delle somme anticipate ai dipendenti, sono pervenute da sedi diverse del medesimo Istituto”, precisando di restare a disposizione per eventuali chiarimenti. Neppure questa seconda lettera veniva in alcun modo riscontrata dall'Istituto. Trascorreva così oltre un anno, durante il quale la somma spettante all'I.N.P.S. rimaneva depositata presso la filiale modenese della Banca Popolare di Novara dove giaceva la liquidità del fallimento in questione, sino a quando, nel marzo 2002, il Curatore fallimentare, con atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario il 18 marzo 2002 “anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1206 e segg. c.c.”, comunicava alla Sede I.N.P.S. di Modena che “data l'entità della somma da corrispondersi come ammessa allo stato passivo e liquidata” era indispensabile che l'Istituto indicasse “come già precedentemente richiesto, la procedura di accreditamento della stessa da effettuarsi per il tramite della Banca popolare di Novara, via Giardini n. 314, (41100) Modena, presso la quale Banca la somma è giacente, a disposizione dalla data di esecutività del piano di riparto” e conseguentemente dichiarava di rimarcare l'offerta di pagamento dell'intera somma “salva l'indicazione della richiesta procedura di accreditamento da comunicarsi ad opera dell'INPS all'intimante curatore fallimentare”. A tale notificazione l'I.N.P.S. dava seguito provvedendo a fornire le proprie coordinate bancarie al Curatore, il quale - previo mandato in data 25 marzo 2002 del Giudice delegato di pagare la somma di € 4.119.601,59 da prelevarsi tramite bonifico dal conto bancario n. 1028 presso la Banca popolare di Novara, Agenzia di Modena - in data 29 marzo 2002 bonificava a favore dell'Istituto l'importo anzidetto (€ 4.119.601,59). Con ricorso depositato il 23 aprile 2002 l'I.N.P.S., lamentando la tardività di tale pagamento, chiedeva al Giudice Delegato di ordinare al Curatore di provvedere alla corresponsione degli interessi moratori o, quanto meno, degli interessi compensativi maturati sulla predetta somma dalla data del decreto di esecutorietà del piano di riparto alla data dell'avvenuto pagamento. L'istanza veniva respinta dal Giudice Delegato con provvedimento del 16 maggio 2002 (“...dopo attenta lettura delle disposizioni di legge e valutata la natura del (preteso) credito, non si ritiene dovuti (ed ad alcun titolo) gli interessi domandati”) avverso il quale l'Istituto proponeva reclamo al Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare, che con decreto in data 2 luglio 2002 dichiarava l'inammissibilità del reclamo stesso rilevando che la pretesa avanzata dall'Istituto doveva, comunque, essere accertata con il procedimento di cui agli artt. 101 e segg. della legge fallimentare. Con ricorso depositato il 26 luglio 2002 l'Istituto chiedeva, quindi, di essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione o, in subordine, in via privilegiata (con lo stesso grado con cui era stato ammesso al passivo il credito per la sorte) per la somma di € 161.219,72 pari agli interessi legali dovuti per il tardivo pagamento della somma di € 120.766,40 o per quella diversa che fosse stata accertata, corrispondente agli interessi bancari maturati al tasso del 2,50% sulla predetta somma per il protratto deposito della stessa, dal 24 gennaio 2001 al 27 marzo 2002, sul libretto n. 1028 intestato al Fallimento presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di Modena. Della vicenda si era nelle more occupata sia la stampa che metteva in evidenza la perdita da parte dell’INPS di circa 150.000 €. che un’interrogazione parlamentare ove si evidenziavano le responsabilità degli apicali della sede INPS di Modena. In prosieguo, il Tribunale di Modena, con sentenza in data 24/28 ottobre 2003, rigettava il ricorso presentato dall'Istituto previdenziale condannando quest' ultimo a rifondere al Fallimento le spese di lite. A tale decisione il Giudice perveniva rilevando, in particolare, che dovendo l'obbligazione del Curatore di pagare quanto stabilito con il decreto di esecutività del piano di riparto ritenersi querable, e cioè da adempiersi presso il Curatore stesso, e non avendo l'I.N.P.S. provveduto alla formale costituzione di mora del Fallimento, non erano dovuti gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c. e che neppure erano dovuti gli interessi compensativi come richiesti, non potendo il credito dell'Ente (di cui al riparto parziale dichiarato esecutivo il 23 gennaio 2001) ritenersi esigibile prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato. In costanza del giudizio di appello la Procura Regionale della Corte dei Conti, ritenendo che permanesse ancora integro per l'I.N.P.S. il pregiudizio economico derivato dal tardivo incasso del credito vantato verso il Fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A., pregiudizio da determinarsi nella misura di € 164.219,72 quale prospettata dall'Ufficio legale presso la Sede provinciale di Modena”, destinava un invito a dedurre all'avv. A Do, nella sua qualità di Coordinatore legale dell'I.N.P.S di Modena., ritenendolo responsabile del danno erariale per cui è causa, e contestualmente richiedeva (e otteneva) al presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna di voler emettere provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di sequestro conservativo ante causam in favore dell'I.N.P.S. di Modena, fino alla concorrenza dell'importo di € 164.219,72, in relazione alla quinta parte della retribuzione lorda periodicamente ed omnicomprensivamente dovuta dall'Istituto all'avv. Do. Con ordinanza n. 3/2006/R, pronunciata il 15 dicembre 2005 in sede di giudizio di convalida del decreto di sequestro conservativo il Giudice Designato, ritenuto che fosse “emersa evidente la prospettazione nella causazione del danno erariale del concorso di altri soggetti, possibili portatori di precise responsabilità tali da configurare un'incidenza sulla suddetta causazione pari almeno a quella attribuita al Do” e che dovesse essere conseguentemente ridotto l'importo per cui era stato autorizzato il sequestro conservativo, modificava il suddetto decreto presidenziale fino alla concorrenza della somma complessiva di € 80.000, rispetto alla precedente somma di € 164.219,72, con trattenute mensili sulla quinta parte della retribuzione periodicamente ed omnicomprensivamente dovuta dall'I.N.P.S. all'avv. Do. Il Nucleo Regionale della Guardia di Finanza delegato dalla Procura reg.le effettuava taluni accertamenti riguardanti il sistema di ricezione e smistamento della corrispondenza raccomandata in arrivo alla Sede provinciale I.N.P.S. di Modena. Rilevava che: a) Tutte le raccomandate destinate all'I.N.P.S. di Modena erano prelevate dagli uffici postali da parte di un'apposita agenzia, l'”Agenzia Recapito Espressi” della stessa città, che provvede, poi, a recapitarle all'Ufficio Corrispondenza dell'I.N.P.S.. Questa modalità di gestione delle raccomandate faceva sì che eventuali sigle riscontrate sugli avvisi di ricevimento o di riscossione delle raccomandate a/r appartengano a dipendenti di tale Agenzia; b) all'epoca dei fatti, cioè a cavallo tra il 2000 ed il 2001, la successiva presa in carico avveniva semplicemente attraverso l'apposizione, da parte dell'impiegato dell'Ufficio Corrispondenza, di un timbro riportante: la dicitura “I.N.P.S. - N° 1” ovvero “I.N.P.S. - N° 2”; la data; l'indicazione “Sede di Modena”. Non vi era alcuna differenza tra il timbro riportante la scritta “I.N.P.S. - N° 1” e quello riportante la scritta “I.N.P.S. - N° 2”, trattandosi di due timbri in carico all'ufficio che venivano utilizzati indifferentemente uno in sostituzione dell'altro ovvero contemporaneamente. Le due raccomandate del 28 novembre 2000 e del 31 gennaio 2001 inviate all'I.N.P.S. di Modena dal Curatore fallimentare sono state prese in carico, rispettivamente, in data 21 dicembre 2000 ed in data 15 febbraio 2001; c) Presso l'Ufficio Corrispondenza dell'I.N.P.S. di Modena non era in uso alcun registro di protocollo della posta; le raccomandate - secondo quanto dichiarato dal sig. R Fa, addetto al Settore Corrispondenza - venivano consegnate dall'Agenzia Recapiti Espressi unitamente ad una “distinta di recapito per utenti con registro personalizzato” compilata dalle “Poste Italiane Servizi Accessori-Raccomandate” riportanti il numero progressivo di registrazione, il numero della raccomandata e l'Ufficio Accettante (l'Ufficio dal quale la raccomandata è stata inviata) che veniva utilizzata per la presa in carico delle raccomandate in essa indicate. Le due raccomandate del 28 novembre 2000 e del 31 gennaio 2001 sono state registrate, rispettivamente, al progressivo n. 59 della distinta n. 25021 datata 15 febbraio 2001 ed al progressivo n. 197 della distinta n. 31008 datata 21 dicembre 2000; d) In relazione allo smistamento della posta dall'Ufficio “Corrispondenza” ai diversi uffici destinatari all'interno dell'Istituto, sempre secondo quanto dichiarato dal sig. Fa, la posta veniva visionata dal predetto, che apponeva il timbro e poi la smistava in giornata all'ufficio competente. Tutte le raccomandate aventi quale oggetto un fallimento erano consegnate all'Ufficio legale, ove la posta veniva depositata (dallo stesso sig. Fa) in un apposito raccoglitore con sopra apposta l'etichetta “posta in arrivo” e, allo stesso tempo, era prelevata la posta in partenza da un diverso contenitore riportante l'etichetta “posta in partenza”. Solo a questo punto veniva apposto il timbro di protocollo a cura dell'Ufficio legale. L'oggetto della raccomandata datata 28 novembre 2000 era: “A) Secondo Progetto di Riparto Parziale della disponibilità liquida all'attivo del Fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. (Reg. Fall. n. 24/97 Tribunale di Modena). Comunicazione ai creditori ex artt. 110 e 113 L.F. B) Variazioni intervenute nello Stato Passivo alla data del 20.11.2000”. L'oggetto della raccomandata datata 31 gennaio 2001 era: “II Ripartizione parziale dell'attivo fallimentare ex artt. 110 e 113 L.F.”. Al momento dell'accesso del personale della Guardia di Finanza presso gli uffici I.N.P.S. per lo svolgimento delle operazioni di servizio, le raccomandate oggetto dell'indagine erano custodite dall'Ufficio legale all'interno del fascicolo intestato al fallimento della Atlantic Zenith Ceramiche. e) Quanto, infine, allo smistamento ed alla gestione della posta all'interno dell'Ufficio legale, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla sig.ra P To, impiegata nell'Ufficio anzidetto dal 1999 fino al 2002, risultava che: l'Ufficio Corrispondenza depositava la posta destinata all'Ufficio legale “in un contenitore riportante l'etichetta posta in arrivo ubicato sulla scrivania dell'avv. Do”; “lo smistamento della posta all'interno dell'Ufficio Legale veniva curato personalmente dall'avv. Do che divideva la posta per importanza e per urgenza anche con riferimento alle procedure concorsuali, voleva anche vistare gli assegni quando arrivava un pagamento ed in generale cercava di accentrare un po' tutto”; anche nel caso di corrispondenza comportante adempimenti di natura solo amministrativa, e quindi di competenza della sig.ra To, l'avvocato visionava la corrispondenza prima di passargliela. Per ciò che concerne specificamente il fallimento Atlantic Zenith S.p.A., la sig.ra To precisava quanto segue: “Mi ricordo di quel fallimento. L'unica richiesta che mi è stata data di questo tipo non era una raccomandata bensì una notifica tramite l'ufficiale giudiziario. In questo caso, tramite l'avv. Ba, fornimmo immediatamente al curatore le informazioni richieste. Mai prima della notifica tramite ufficiale giudiziario mi sono state date altre richieste del curatore dello stesso tipo in quanto se ciò fosse avvenuto, vista la somma di denaro in ballo, mi sarei di certo consultata con l'avv. Do ed avrei quindi provveduto a fornire al curatore le coordinate bancarie così come è poi avvenuto”. Da ultimo, riguardo alla prassi dei curatori di provvedere al pagamento con bonifici bancari, la sig.ra To dichiarava che “so che alcune volte hanno telefonato dei curatori (qualche volta è capitato di avere risposto io al telefono), i quali, dopo aver incassato, avendo la disponibilità dei soldi, chiedevano se preferivamo il pagamento tramite assegno o tramite bonifico bancario”. La Guardia di Finanza delegata procedeva ad un’audizione del Curatore fallimentare che osservava in merito alla seconda sua raccomandata (datata 31.01.2001) che il plico conteneva la comunicazione generalizzata per tutti i creditori unitamente alla comunicazione specifica per l'I.N.P.S. in cui si richiedevano istruzioni per il pagamento anche in considerazione del fatto che le istanze di ammissione erano molteplici e provenienti da sedi diverse dello stesso Istituto. Era dunque necessario sapere se si dovesse frazionare il pagamento ed indirizzarlo alle sedi distaccate, ovvero pagare in un'unica soluzione alla sede centrale dell'I.N.P.S. di Modena al fine di rispettare le esigenze e/o le competenze territoriali dell'Istituto. Con le suddette raccomandate il Curatore chiedeva all'I.N.P.S. di fornirgli le coordinate bancarie affinché potesse procedere con l'accredito dell'importo dovuto. Precisava lo stesso curatore che, nonostante il Giudice delegato in un primo momento avesse disposto il pagamento a mezzo assegno circolare, come normalmente avviene, era sua abitudine, per importi ingenti, chiedere al Giudice delegato l'autorizzazione a procedere al pagamento mediante bonifico. Il Giudice non ebbe difficoltà a modificare il primo decreto adeguandolo alla prospettate esigenze come si evince dai mandati ritualmente sottoscritti. Tale prassi è consigliata dal timore che il plico postale possa essere smarrito per quanto raccomandato e/o assicurato unitamente al titolo di credito che poi richiederebbe una procedura di ammortamento con il sostenimento dei relativi oneri senza dire del rischio di utilizzo criminoso del titolo stesso. Nel caso specifico dell'I.N.P.S. di Modena di istruzioni visto che, trascorso circa un anno, non era giunta risposta riteneva di formalizzare la richiesta mediante notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario allegando la raccomandata datata 31 gennaio 2001. La notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario è avvenuta in data 18.03.2002. Immediatamente, questa volta, l'I.N.P.S. ha risposto in data 19.03.2002 comunicandogli le coordinate bancarie. Il giorno successivo il curatore provvedeva ad effettuare il bonifico con il placet del Giudice delegato che ha sottoscritto il mandato. Alla domanda, postagli dal personale della Guardia di Finanza, se in altre occasioni, in sede di procedure concorsuali, avesse corrisposto all'I.N.P.S. gli importi dovuti mediante bonifici bancari, il curatore non ricordava episodi specifici. Soggiungeva che, per quanto a sua conoscenza, “da tempo si è instaurata la prassi preferenziale di utilizzare il bonifico bancario per scongiurare il rischio di smarrimento e/o furto degli assegni circolari spediti per posta. Prova ne sia la previsione del mezzo di pagamento suddetto nel modello standard di autorizzazione al prelievo in uso presso la Sezione Fallimenti del tribunale di Modena. Successivamente, il Direttore della Sede provinciale I.N.P.S. di Modena, dott. M Ac, con informativa datata 1° marzo 2006, faceva pervenire alla Procura Regionale varie comunicazioni di servizio a firma dell'avv. Do, con contenuto organizzativo sul recupero dei crediti dell’ente. Con ulteriore nota del 14 marzo 2006, il dott. Ac in allegato alla suddetta nota, inviava alla Procura Regionale varia corrispondenza intercorsa tra lo stesso ed il dott. Do, tra cui una nota a firma dell'avv. Do datata 8 aprile 2002 ed intestata al Direttore della Sede di Modena, con la quale il Coordinatore legale sottolineava che l'accaduto “....non pare possa ricondursi a comportamenti od a disfunzioni interne all'Ente”; relazione a firma dell'avv. Do datata 13 aprile 2002 e riguardante ai fatti oggetto di articoli di stampa, nella quale si puntualizza che “....a prescindere che non vi è traccia nel fascicolo giudiziale di richieste del curatore al Giudice di autorizzazione ad effettuare il pagamento all'I.N.P.S. delle somme inserite in riparto con modalità diverse dagli assegni circolari, non può ritenersi giustificato il ritardo nel pagamento neanche ammettendo per ipotesi avvenuta la assunta mancata risposta da parte dell'Ente alla nota del 15 febbraio 2001, con cui il Curatore fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa” e, più oltre, che “D'altra parte, pur se nella fattispecie non sussiste prova documentale che siano stati comunicati tali estremi al curatore, è da ritenere ragionevole che sia stato dato riscontro a tale richiesta, come avvenuto e come avviene di prassi in casi simili”. La Procura confermava nell’atto di citazione le responsabilità evidenziate nell’invito a dedurre contro l’Avvocato Do. dell’INPS L'addebito concerne la colpevole omissione in cui è incorso l'avv. Do per non avere giammai riscontrato due missive a firma del Curatore fallimentare e datate rispettivamente 28 novembre 2000 e 31 gennaio 2001, ed in particolar modo la seconda, così compromettendo il tempestivo incasso della somma assegnata all'I.N.P.S. di Modena a seguito della declaratoria di esecutività del secondo piano di riparto parziale. Il danno arrecato all'Istituto previdenziale è dunque sostanzialmente correlato a tale mancato riscontro protrattosi per oltre un anno, precisandosi che l'esistenza e la natura giuridica del pregiudizio patrimoniale subito dall'Istituto medesimo sono state acclarate in sede civile, tant'è che l'esatta quantificazione del nocumento è stata desunta dagli atti predisposti dalla difesa dell'Ente volti a recuperare l'importo maturatosi sulla sorte capitale a titolo di interessi. La Procura aldilà della generica indicazione dell’Ufficio INPS come destinatario delle raccomandate ne riteneva naturale destinatario esclusivamente l'Ufficio legale. Evidenziava poi, in relazione alla gestione dell'Ufficio legale della Sede I.N.P.S. di Modena all'epoca dei fatti, con particolare riguardo ai rapporti che intercorrevano tra il Direttore della Sede anzidetta e l'avv. Do, che quest'ultimo, come emerge dalla documentazione in atti, aveva sostanzialmente assommato sia il ruolo professionale che quello di Responsabile amministrativo, accentrando su di sé competenze, attribuzioni e compiti, laddove del tutto residuali e prive di rilievo appaiono le disposizioni a firma del Direttore, rispetto a quelle plurime e reiterate del convenuto che con la sua condotta aveva di fatto estromesso la Direzione da incisivi poteri di controllo, di intervento e di regolamentazione dei profili gestionali, organizzativi ed amministrativi dell'Ufficio legale: dal che, secondo parte attrice, trapela un assetto gestionale alquanto personalistico e censurabile dell'Ufficio Legale I.N.P.S. di Modena con uno scollamento palese tra il Coordinatore ed il Direttore che, di converso, dovrebbero operare in sinergia nell'interesse esclusivo del buon andamento dell'Ufficio Legale. Poca importanza viene data alle lettere di generiche lamentele scritte dall’avv. Do al direttore e alle normali carenze organizzative della PA in questione. Non viene ritenuta condivisibile dalla Procura la tesi della responsabilità dell’avvocato INPS che aveva in precedenza la pratica. In primo luogo il danno era sorto dopo che la pratica non era più in sua gestione. Inoltre osservava il PM che un Coordinatore legale, assumendo tale incarico nel proprio ufficio di destinazione, che lo colloca in una condizione sostanzialmente apicale, si accolla ogni responsabilità professionale conseguente alla corretta gestione delle pratiche dell'ufficio e sinanche di quelle che risultino materialmente assegnate ad altri avvocati di sede, vertendosi in ipotesi di culpa in vigilando se, a cagione di condotte omissive o commissive, da tali pratiche demandate ad altri professionisti scaturisca un danno per l'Ente. Osservava la Procura che monitorare una pratica di procedura concorsuale in seno all'Ufficio legale I.N.P.S. spetta agli avvocati dell'Ente e non al curatore che non è un dipendente dell'Istituto, e che costituisce obbligo indeclinabile di un Legale Coordinatore di dare formale riscontro a missive di terzi che per il loro tenore debbano inderogabilmente essere oggetto di puntuale e tempestiva replica professionale, perché se non si riscontra, sono ravvisabili omissioni rilevanti sia con riferimento ad adempimenti defensionali a breve, sia con riferimento ad altre tematiche come quella che ne occupa, ossia le modalità di pagamento della somma assegnata all'I.N.P.S. in sede di secondo piano di riparto. Il Coordinatore legale era obbligato a rispondere alla lettera del curatore e ad appalesare il proprio eventuale dissenso motivato dalla preesistenza del decreto giudiziale che imponeva il pagamento a mezzo di assegno circolare, a nulla rilevando, ai fini erariali, che l'atto di costituzione in mora notificato dal curatore occorresse o meno, o che l'obbligazione fosse querable o portable, e rivestendo, invece, importanza determinante in questa sede il fatto che l'I.N.P.S. non abbia fornito alcuna risposta così inducendo la curatela a ritenere che l'Istituto nulla avesse da eccepire, stante la consolidata prassi presso il Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare di effettuare i pagamenti ai creditori mediante bonifico bancario, e non essendo desumibile alcun dissenso da una condotta così gravemente omissiva dell'Ente. Si osserva inoltre che l'esistenza di un precedente bonifico bancario in favore dell'I.N.P.S. da parte del Curatore avv. Bi, attinente ad altra procedura concorsuale, depone per la conoscenza da parte del convenuto di uno specifico episodio pregresso la cui sussistenza implicava necessariamente il non poter soprassedere a formale replica alle missive del curatore. Si deduce che omettendo per più di un anno una risposta formale e sinanche informale, l'avv. Do è incorso in responsabilità per colpa grave “stante il perdurante disinteresse dimostrato, la trascuratezza e la negligenza dimostrate” rilevandosi, da un lato, come la circostanza che l'I.N.P.S., immediatamente dopo la notifica dell'atto ex art. 1206, abbia comunicato le proprie coordinate bancarie accettando il pagamento a mezzo bonifico, ha di fatto comportato una sorta di validazione dell'operato della Curatela, e, dall'altro, che la proposizione da parte dell'Istituto di ricorso avverso il provvedimento di rigetto della insinuazione ex art. 101 L.F. degli interessi maturatisi sulla somma introitata e poi di appello avverso la sentenza ad esso sfavorevole, oltreché due diffide risalenti al 22 aprile 2002 ed al 19 febbraio 2002, non ha alcuna efficacia esimente, perché solo in virtù dell'eco sulla stampa e della interrogazione parlamentare, l'Ente si è determinato ad intraprendere le doverose iniziative recuperatorie. La Procura osservava che se è esatto sostenere che l'assegno circolare è una modalità di pagamento che evita indebito arricchimento della massa fallimentare e che per tale motivo è quella che generalmente i Giudici delegati prescrivono in sede di procedure concorsuali, è però altrettanto vero che il bonifico presenta maggiori garanzie di sicurezza nell'accreditare somme ai beneficiari inoltre riportava altri casi nello stesso fallimento in cui si era pagato dopo ordine del giudice con modalità diverse dall’assegno circolare. Inoltre la Procura reg.le, come il curatore, osservava che sono stati sottoscritti dal giudice i mandati di pagamento sull'apposito modello concordato con gli Istituti di Credito, ove è riportata la specifica e completa indicazione di ogni creditore, disponendo espressamente il pagamento a mezzo bonifico bancario ivi incluso l'I.N.P.S Riguardo, infine, alla quantificazione del danno arrecato all'I.N.P.S., secondo parte attrice esso va determinato in misura pari a quella richiesta dall'Ente in sede civile nei confronti della curatela del Fallimento ossia per € 164.219,72 a titolo di interessi legali dovuti per il tardivo pagamento della somma di € 4.119.601,59 e computati dal 24 gennaio 2001 al 27 marzo 2002; in subordine, in quella di € 120.766,40 a titolo di interessi bancari maturati al tasso del 2,50% dal deposito della somma di € 4.119.601,59 sul conto corrente n. 1028 presso la banca Popolare di Novara, Agenzia di Modena, dal 24 gennaio 2001 fino al 27 marzo 2002. La Procura Regionale produceva una memoria integrativa nella quale in particolare dava atto dell’invito a dedurre notificato al curatore fallimentare, chiamato “in causa” dall’avvocato coordinatore dell’INPS e in qualche misura anche dall’ordinanza modificativa del sequestro. Dopo pervenute le controdeduzioni dello stesso curatore che era stato sentito in audizione la Procura dava atto di essere pervenuta alla archiviazione del relativo procedimento, non essendo emersi elementi tali da poter configurare alcuna responsabilità amministrativo-patrimoniale del sunnominato per carenza di colpa grave ed insussistenza dei presupposti di legge a base dell'illecito contabile esponendosi, al riguardo, le seguenti osservazioni: a) l'iter procedimentale seguito presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Modena con riferimento all'accredito delle somme a mezzo bonifico bancario invece di assegno circolare ha luogo allorquando, come nel caso di specie, i crediti sono di ingente ammontare, e ciò per ovvie ragioni di sicurezza nell'interesse degli stessi creditori; b) la circostanza per cui il decreto del Giudice delegato di assegnazione delle somme preveda pagamento ai creditori con assegno circolare non è ostativa a che detto pagamento possa essere poi effettuato a mezzo bonifico qualora il G.D., ancorché non provveda a formalizzare alcuna modifica preventiva del succitato decreto, comunque validi ciò mediante ratifica con effetti ora per allora; c) la prassi invalsa al Tribunale di Modena deve ritenersi legittima ed ispirata a logiche di collaborazione tra G.D. e curatela; d) il pagamento con bonifico bancario in luogo di assegno circolare non è affatto un'evenienza isolata in ipotesi di crediti di cospicuo ammontare; e) il Curatore si è sempre conformato alle direttive giudiziali tant'è che dalla documentazione versta in atti si desume che il G.D. ha condiviso ed avallato siffatta modalità procedimentale solutoria addirittura autorizzando l'intervento volontario adesivo del Fallimento nei confronti dell'avv. Bi invitato a dedurre; f) nessuno dei creditori procedenti o chi altri ha giammai lamentato alcunché in relazione a pagamenti con bonifici in luogo di assegni; g) non può essere accolta l'eccezione dell'avvocato INPS convenuto circa la necessaria conoscenza da parte della curatela delle modalità di riparto somme fra Sedi I.N.P.S. in caso di surroga che avrebbero, a suo avviso, reso del tutto inutile la richiesta dell'avv. Bi; ciò in quanto se è vero che essendo creditore procedente l'I.N.P.S. di Modena e, di conseguenza, ad esso spettanti le somme assegnate in sede fallimentare a prescindere dalla residenza anagrafica dei lavoratori e rispettiva Sede I.N.P.S. di appartenenza quale erogatrice delle somme loro dovute, è altrettanto vero che, trattandosi - nella fattispecie - di procedura concorsuale con ben 1.110 creditori, il Curatore che si è premurato di chiedere notizie all'Istituto in punto modalità di ripartizione dell'importo assegnato non è certamente incorso in omissione alcuna ma, casomai, in eccesso di zelo, né può sussumersi quale condotta esigibile in concreto che su di lui gravasse un presunto obbligo di notiziare per vie brevi i Legali dell'Ente in Tribunale in relazione alla necessità di incasso dei crediti assegnati all'I.N.P.S., visto e considerato che formalmente e tempestivamente si era adoperato affinché tale incasso avesse luogo; h) non può ritenersi che nella vicenda di causa vi sia stato alcun indebito arricchimento della massa fallimentare, né tantomeno illecita locupletazione alcuna della curatela, sia perché il compenso dell'avv. Bi è rimasto comunque invariato anche a fronte del mancato tempestivo incasso da parte dell'I.N.P.S. delle somme dovutegli, sia perché l'illecito arricchimento intanto può ravvisarsi se la tardività nella corresponsione delle somme sia dipesa da dolo od ignavia o da negligenza colpevole della curatela, ma non di certo se tale tardività è attribuibile ad un comportamento omissivo del creditore procedente. Esponeva la Procura che l’avvocato Do. dell’ INPS che seguiva ora la nuova lite civile col fallimento, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, ha fatto pervenire alla Procura Regionale una prima missiva datata 19 giugno 2006 insistendo perché si procedesse nei confronti dei presunti corresponsabili dell'illecito, mentre con una seconda missiva del 9 settembre 2006 ha chiesto al Requirente di valutare la revoca del sequestro conservativo atteso il pagamento da parte della curatela, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 413/2006, dell'importo di € 120.766,40. In merito alla suddetta sentenza, si precisa che con essa la Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'appello dell'I.N.P.S. di Modena in sede civile limitatamente alla domanda in via subordinata, così riformando la sentenza di primo grado, e che di conseguenza l'Istituto previdenziale è stato ammesso al passivo del fallimento Atlantic Zenith Ceramica S.p.A. in prededuzione e con lo stesso grado del privilegio già riconosciuto alla sorte per la somma di € 120.776,40. Al riguardo, si rileva: a) che la pronuncia in questione accertativa del diritto dell'Istituto a ricevere gli interessi corrispettivi esclude la “mora debendi” del Fallimento e, quindi, ogni responsabilità del Curatore; b) che essa è stata sì oggetto di pagamento da parte della curatela, ma, nel contempo, anche impugnata in sede di legittimità da parte di quest'ultima, e che l'Avvocatura Centrale dell'I.N.P.S. ha già presentato controricorso con ricorso incidentale; c) che la dichiarazione di ricevuta e di quietanza liberatoria datata 17 luglio 2006 rilasciata dall'attuale Legale Coordinatore dell'I.N.P.S. di Modena - avv. O Ma - all'avvocato della curatela fallimentare contempla espressamente riserva di ripetizione dell'indebito all'esito del gravame interposto; d) che pertanto, il recupero parziale del danno arrecato all'I.N.P.S. deve intendersi non definitivo essendo ancora assoggettato a vaglio giudiziale di legittimità al cui esito potrebbe risultare riformata la sentenza di appello con obbligo di restituzione da parte dell'Ente dell'importo ricevuto alla curatela. Si aggiunge che, essendo stato archiviato il procedimento erariale nei confronti dell'avv. Bi ed essendosi dimostrato che non sono ravvisabili corresponsabilità in capo ad altri soggetti, l'importo oggetto di sequestro nella minor misura di € 80.000 deve ritenersi congruo anche in ragione del maggior importo di danno contestato al convenuto, superiore a quello provvisoriamente recuperato ed al quale, come peraltro al minor importo, devono comunque essere aggiunti gli oneri accessori di legge. La memoria difensiva dell’Avv. Bi dell’INPS formulava una lunga serie di eccezioni con varie subordinazioni. In via pregiudiziale o, comunque, preliminare, si eccepiva l'inammissibilità o improponibilità delle domande per carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'attività professionale legale rilevandosi, al riguardo, come sia incontestabile, alla stregua delle testuali affermazioni contenute nell'atto di citazione, che si imputa ad un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni professionali una responsabilità derivante dalla ritenuta negligenza nella conduzione dell'affare. Si osserva che l'art. 1 della legge n. 20 del 1994 non consente alla Procura della Corte dei Conti di sindacare l'attività professionale di un avvocato - ancorché facente parte di una Avvocatura pubblica - di per sé caratterizzata da specifica professionalità, salva la possibilità della parte di chiedere conto dell'espletamento del mandato a conclusione dell'affare, e comunque, se di responsabilità professionale si tratta, la stessa non potrebbe che ricadere sul legale costituito che non è l'avv. Do. Si evidenzia, inoltre, che se nella vertenza l'INPS avesse scelto di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro, la Procura Regionale non avrebbe avuto titolo per accertare e contestare inadempimenti di natura professionale all'avvocato incaricato, a meno che non si fosse verificata una rottura del legame funzionale intercorrente tra gli atti professionali compiuti e l'esercizio indipendente delle funzioni di avvocato, con conseguente perdita delle prerogative di insindacabilità assicurate dalla Costituzione e dalle norme in materia (artt. 24 e 33, comma quinto, Cost.). Nel merito, si afferma, anzitutto, essere evidente la grave e documentata responsabilità del Curatore del Fallimento della S.p.A. Atlantic Zenith, poiché: a) senza alcuna ragione, egli ha violato l'ordine impartito con il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Modena in data 23 gennaio 2001 di provvedere al pagamento con assegni circolari; b) il Curatore nel solo caso dell'I.N.P.S. non ha ottemperato al decreto in data 23 gennaio 2001 del G.D. e non ha emesso un assegno circolare a favore dell'Istituto, senza che vi fosse ragione alcuna, nonostante quanto previsto dall'art. 115 della legge fallimentare; in difformità da quanto accaduto nei confronti di tutti gli altri creditori, il medesimo non ha comunicato che “la somma spettante come attribuita nel secondo riparto parziale (....) resta a disposizione presso la Filiale di Modena della Banca Popolare di Novara, via Giardini n. 314, che è autorizzata a rilasciare al titolare, o ad un mandatario formalmente autorizzato, assegno circolare di pari importo, non trasferibile, intestato all'avente diritto (....)”; c) il Curatore ha in modo consapevole e senza alcuna ragione violato uno specifico obbligo derivante dal suo ufficio e ha chiesto all'I.N.P.S. indicazioni del tutto estranee alla sua sfera di controllo, non avendo né il potere né il diritto di intromettersi nella questione della ripartizione delle somme fra le diverse sedi dell'Istituto, mentre aveva uno specifico obbligo di pagare mediante assegno circolare; d) il Curatore non ha chiesto al G.D. di essere autorizzato a non pagare mediante assegno circolare, né alcun provvedimento di autorizzazione in tale senso è mai stato adottato; e) non vi era alcuna ragione in forza della quale non dovesse avere luogo il pagamento mediante assegno circolare, e, in particolare, il Curatore non poteva pretendere di pagare mediante bonifico bancario, posto che “il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito costituito dall'assegno circolare con un versamento tramite bonifico bancario compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., di effetto liberatorio in quanto non solo non effettua il pagamento con un mezzo non equivalente al denaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito” (v. Cass. Civ. 6 settembre 2004 n. 17961); f) per adempiere all'obbligazione inerente al suo incarico, il Curatore doveva provvedere al pagamento previsto e non aveva alcun diritto o potere di chiedere o di pretendere di pagare mediante bonifico bancario, così che il silenzio dell'I.N.P.S. imponeva di provvedere all'immediato pagamento nelle forme previste dal decreto del 23 gennaio 2001; g) a seguito della mancata risposta dell'I.N.P.S., il Curatore aveva a maggiore ragione l'obbligo di provvedere al pagamento mediante assegno circolare, in ottemperanza alle indicazioni del decreto del 23 gennaio 2001, e non ha adempiuto a quanto ordinato dal decreto stesso; il Curatore si è abbandonato ad una prolungata e colpevole inerzia, del tutto ingiustificata, senza che egli abbia agito in buona fede a tutela dell'interesse pubblico al pronto pagamento; h) il successivo atto notificato ai sensi dell'art. 1206 c.c. il 18 marzo 2002 non ha senso alcuno, poiché, nel caso di specie, non vi era, né vi poteva essere mora credendi, in quanto il Curatore non aveva bisogno di alcuna cooperazione dell'INPS per potere eseguire il pagamento, così come non aveva avuto necessità della collaborazione degli altri creditori, ai quali aveva versato quanto loro dovuto tramite assegno circolare; i) poco importa che, per mettere fine alla vicenda, l'I.N.P.S. abbia deciso di rendere note le coordinate bancarie, poiché il Fallimento non aveva diritto di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario; l) fra i due atti del Fallimento, la nota del 31 gennaio 2001 e l'atto notificato il 18 marzo 2002, intercorre una evidente differenza, in quanto nella lettera del 31 gennaio 2001 il Curatore aveva richiesto di conoscere la suddivisione interna dei crediti tra le diverse sedi dell'I.N.P.S. e, poi, a marzo 2002 ha eseguito il pagamento senza avere tale informazione, del tutto estranea alla sfera giuridica di controllo del fallimento e che questo non aveva alcun diritto di conoscere; m) per oltre un anno, il Curatore non ha provveduto al pagamento che aveva l'obbligo di compiere; n) non si capisce perché il Curatore abbia chiesto le coordinate bancarie per eseguire un bonifico, non solo perché non ne aveva il diritto, ma perché conosceva già tali coordinate; o) il Curatore ha dichiarato con l'atto notificato il 18 marzo 2002 di volere dare applicazione all'art. 1206 c.c., ma non ne ricorrevano i presupposti, perché non era necessaria alcuna collaborazione del creditore per l'adempimento e l'I.N.P.S. non aveva mai rifiutato il pagamento, che poteva e doveva essere eseguito nelle forme previste per legge e disposte con decreto del 23 gennaio 2001. Si adduce, pertanto, l'evidente esclusiva responsabilità del Curatore, il quale ha pagato in modo difforme dal decreto del G.D. con quattordici mesi di ritardo, ha fatto versare al Fallimento gli interessi delle somme trattenute ed ha violato gli artt. 38, 115 e 117 l. fall., e si assume, all'uopo richiamando giurisprudenza della Corte dei Conti, che i plurimi comportamenti illeciti del Curatore medesimo nella vicenda hanno interrotto ogni eventuale nesso di causalità tra il pregiudizio allegato dalla Procura Regionale ed i comportamenti dei dipendenti dell'I.N.P.S. Si aggiunge che, ferma l'interruzione del nesso causale per l'esclusiva responsabilità del Curatore, non si può ravvisare l'esistenza di un danno finché non siano state esperite tutte le azioni possibili, compresa quella di responsabilità nei confronti del Curatore, precisandosi che secondo giurisprudenza di questa Corte può essere proposta azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Curatore di una procedura fallimentare (v. Sez. giur. reg. Umbria, 24 febbraio 1999 n. 147; Sez. giur. reg. Lombardia, 24 novembre 2005 n. 733). Riguardo alla mancata risposta alla nota del Curatore in data 28 novembre 2000, si fa presente che il progetto di riparto parziale era del tutto satisfattivo per l'I.N.P.S. e che quindi non vi era nulla da controdedurre, tal che, come osservato nell'atto di citazione, il progetto anzidetto, in carenza di contestazione, ha ricevuto l'assenso tacito dell'Istituto, essendo del tutto normale che, se non vi sono contestazioni da sollevare, i creditori manifestino il loro assenso al progetto di riparto in modo tacito, come è accaduto nel caso di specie. Quanto alla nota del 31 gennaio 2001, si afferma che essa è di difficile qualificazione dal punto di vista giuridico, salvo costituire una chiara violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dal decreto del 23 gennaio 2001, rilevandosi come la stessa Procura regionale ammetta che il Curatore non aveva il potere di formulare le osservazioni contenute nella nota in questione ed avrebbe dovuto pagare senza indugio nelle forme previste dal decreto del G.D. Il silenzio equivale a rifiuto di accettare un pagamento eseguito in modo diverso da quello previsto dalla legge e dal decreto del G.D. e, quindi, se non vi era obbligo alcuno dell'I.N.P.S. di rispondere, vi era uno specifico obbligo del Curatore di prendere atto delle conseguenze del silenzio e di provvedere al pagamento, laddove il Curatore si è abbandonato ad una inerzia prolungata, poiché non solo egli non ha sollecitato una risposta, ma non ha in alcun modo tratto le necessarie conseguenze dal silenzio dell'I.N.P.S. Si sostiene che la lettera del 31 gennaio 2001 non ha alcun significato giuridico e non meritava risposta, osservandosi che “l'art. 115 l.f. prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 cod. civ.) con efficacia liberatoria per il fallimento (ad esempio, rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela” (v. Cass. Civ. 6 maggio 1985 n. 2827) e che ai sensi del successivo art. 117 “per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma è depositata presso un istituto di credito. Il Certificato di deposito vale quietanza”, mentre nel caso di specie il Curatore ha trattenuto in modo indebito l'importo sui conti correnti del Fallimento. L'atto notificato il 18 marzo 2002 non può considerarsi una offerta reale dell'adempimento ai sensi dell'art. 1206 c.c. poiché, nel caso di specie, mancano in toto i requisiti della norma anzidetta e, in particolare, quelli previsti dagli artt. 1208 e 1209 c.c. per la validità dell'offerta, poiché: a) ai sensi dell'art. 1209, primo comma, cod. civ., per l'offerta reale di adempimento di una obbligazione pecuniaria, il debitore deve fare l'offerta reale dell'intero importo, e certo non costituisce offerta reale una intimazione a comunicare coordinate bancarie; b) non esiste nell'ordinamento il diritto di liberarsi da una obbligazione pecuniaria mediante un bonifico bancario né il diritto alla comunicazione delle coordinate bancarie; c) ai sensi dell'art. 1208, primo comma, n. 6, cod. civ., l'offerta deve essere eseguita presso il domicilio del creditore e non ha nulla a che vedere con tale ipotesi una richiesta di coordinate bancarie; d) il pagamento doveva avere luogo mediante consegna di un assegno circolare ed in nessun altro modo il debitore si sarebbe potuto liberare. Si contesta l'assunto di parte attrice secondo cui il Curatore aveva il potere di differire il pagamento fino alla risposta dell'I.N.P.S. e dunque aveva ragione di procedere alla costituzione in mora, deducendosi che proprio perché il Curatore non aveva tale potere è del tutto irrilevante il fatto che l'I.N.P.S. non abbia risposto, né il Curatore poteva inviare alcun atto ai sensi dell'art. 1206. Si osserva come la giurisprudenza della Corte dei Conti ritenga in modo costante che il sorgere della responsabilità per danno erariale per un comportamento omissivo presuppone un obbligo di adempiere, e che nel caso di specie i due atti del Curatore non comportavano alcun obbligo di risposta, poiché il Curatore non aveva alcun diritto né alcun interesse a conoscere la ripartizione dell'importo complessivo fra le diverse sedi dell'I.N.P.S., e non vi era obbligo od onere di fornire una simile informazione. Si aggiunge che il riferimento al pagamento per accredito adombrato nella lettera del 31 gennaio 2001 poteva, al più, essere considerato come una proposta di accordo (ai sensi dell'art. 1182 c.c.) sulla modificazione dei criteri legali (ribaditi dal decreto del 23 gennaio 2001) di esecuzione del pagamento, e che peraltro, a fronte di tale proposta di accordo, l'Istituto non aveva né obbligo né onere di risposta e, se l'Istituto medesimo non dichiarava di voler accettare un pagamento in forme diverse da quelle previste per legge, il Curatore ai sensi dell'art. 1326 c.c., doveva adempiere alla legge ed al decreto del 23 gennaio 2001, non occorrendo alcuna collaborazione da parte del creditore, sicché non vi erano neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 1206, ferma la chiara inadeguatezza a tale riguardo dell'atto notificato il 18 marzo 2002. Si deduce che se non vi è stata mora credendi, vi è stata una chiara mora debendi, e che per quanto qui interessa, la carenza di un obbligo di facere determina l'inconfigurabilità di una omissione causativa della responsabilità per danno erariale. Si critica la tesi della Procura regionale secondo cui esisterebbe “un obbligo indeclinabile di un Legale Coordinatore di dare formale riscontro a missive di terzi che per il loro tenore debbano inderogabilmente essere oggetto di attuale e tempestiva replica professionale”, in quanto il Curatore, il quale non esercitava alcun potere inerente al suo ufficio, ma cercava di sottrarsi all'adempimento di un obbligo derivante dalla puntuale applicazione del decreto del G.D., non aveva il potere né di imporre né di chiedere la modificazione delle modalità di pagamento determinate con il decreto del G.D. e, quindi, sebbene il contenuto della nota del 31 gennaio 2001 non fosse condivisibile, non vi era alcun obbligo di accondiscendere a tale richiesta o, comunque, di rispondere. Si nega che esistesse una “prassi” che, in Modena, avrebbe imposto o suggerito l'esecuzione dei pagamenti per mezzo di bonifici bancari. A tale riguardo si allegano, tra l'altro, vari assegni circolari emessi da Curatori, anche per importi ingenti, e si rileva che il Curatore del Fallimento in questione ha pagato centoventotto creditori con assegni circolari, anche per importi assai significativi, soggiungendosi che se l'importo fosse stato troppo elevato per essere versato con un solo assegno circolare, il Curatore medesimo non avrebbe avuto difficoltà a predisporre più assegni. Si osserva che se fosse esistita una prassi difforme, non si capisce perché il decreto avrebbe dovuto derogare; inoltre, se avesse voluto pagare per mezzo di bonifico bancario, il Curatore avrebbe dovuto chiedere al G.D. che il decreto autorizzasse tale forma di pagamento, mentre dopo l'emissione del decreto del 23 gennaio 2001 la prassi non avrebbe comunque avuto più nessun rilievo e, soprattutto, il Curatore non poteva imporre la forma di pagamento da lui preferita, sicché non vi è omissione (né grave né lieve) per la mancata risposta, non essendovi obbligo di rispondere alla nota del 31 gennaio 2001, né tale obbligo può essere fatto derivare da una prassi che non è mai esistita e che non avrebbe potuto comunque consentire di disapplicare il decreto del G.D. Poi la difesa contestava le responsabilità dell’Avv. Bi all’interno della sede INPS di Modena tornando ad accusare altri funzionari o comunque a negare ogni suo coinvolgimento personale sulla questione. La Sezione Emilia Romagna accoglieva la richiesta di condanna della Procura regionale con la seguente motivazione. In via preliminare affrontava l’eccezione avanzata dalla difesa del difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto in relazione all'imputata responsabilità, per cui gli addebiti contestati nel presente giudizio attengono all'esercizio, da parte del predetto, delle proprie funzioni professionali. Al riguardo va osservato che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai costante, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 928 del 28 luglio 1988), gli avvocati ed i procuratori dell'INPS, al pari dei legali degli altri enti pubblici, sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che nello svolgimento della loro attività professionale hanno garantita una posizione di indipendenza, mentre, per gli altri profili del rapporto di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto stesso. L'avvocato dell'INPS, come l'avvocato di ogni ente disciplinato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è dunque titolare del duplice status di dipendente dell'ente e di avvocato, e rispetto a questo secondo profilo la posizione degli appartenenti al ruolo professionale legale si caratterizza per il particolare tipo di responsabilità che gli stessi si assumono, ovvero la responsabilità di carattere personale specificamente richiamata dall'art. 15, ultimo comma, della citata legge n. 70 del 1975, ove si dispone che: “Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente”. A tale personale responsabilità è peraltro connessa una altrettanto particolare autonomia nello svolgimento di peculiari prestazioni quali, appunto, quelle che connotano l'esercizio di mansioni legali all'interno di un ente pubblico (v. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, 2 giugno 1998 n. 318). Tanto osservato, il Collegio giudicante chiarisce che l'attività professionale prestata da un avvocato in favore di un ente pubblico rientra comunque nell'ambito del rapporto di pubblico impiego tra l'ente medesimo ed il professionista quando questi, come nel caso di specie, sia inquadrato nel ruolo legale (v. Cass. civ. Sez. un., 26 luglio 2004 n. 13970), sicché la pur necessaria considerazione non solo della particolare “personale responsabilità” connessa alla funzione professionale, ma anche della posizione di autonomia garantita nello svolgimento della funzione stessa, non implica che l'avvocato possa ritenersi sottratto alla osservanza dei doveri generali (di diligenza, fedeltà, lealtà ...) derivanti dal rivestito status di pubblico dipendente, che rappresenta la fonte della doverosa esecuzione della attività professionale. Ed è proprio rispetto agli obblighi connessi allo status di dipendente pubblico - nel cui ambito assume particolare rilievo, al fine che qui interessa, quello di diligenza, che obbliga qualunque pubblico dipendente, a qualunque ruolo egli appartenga, ad assicurare il più efficace rendimento nel servizio, nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico bene - che agli appartenenti al ruolo legale sono ascrivibili fatti e comportamenti illeciti sotto il profilo della violazione degli obblighi sopra specificati, anche con riferimento all'espletamento dell'attività professionale, con la conseguente piena giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrativa di detto personale, per danno all'erario. La quale responsabilità, peraltro, operando sul presupposto e nell'ambito della violazione degli obblighi di servizio, non si contrappone alla personale ed autonoma responsabilità di natura professionale di cui si è sopra accennato, bensì si raccorda a quest'ultima in rapporto di giustapposizione. Va inoltre osservato che nella fattispecie in esame viene in evidenza anche lo svolgimento, da parte dell'avv. Do, della funzione di coordinamento dell'Ufficio legale della Sede INPS di Modena, funzione che si inserisce indiscutibilmente nell'ambito dell'organizzazione di detto Ufficio, mirando ad assicurarne il regolare andamento, e che, in quanto tale, in buona parte presenta i connotati dell'attività amministrativa includendo, pertanto, eventuali, ulteriori aspetti di responsabilità in relazione al corretto adempimento dei compiti propri di tale funzione. In sostanza, rispetto alla complessa attività svolta dal convenuto presso l'Ufficio legale della Sede INPS di Modena vengono in considerazione molteplici profili di responsabilità amministrativo-contabile per quali, invero, non può ritenersi precluso l'esercizio da parte di questa Corte della propria giurisdizione; fermo, ovviamente, il limite della insindacabilità “nel merito” delle singole scelte professionali del legale, sempre che esse non siano manifestazione di macroscopica ed evidente trascuratezza nell'esercizio, da parte del medesimo, delle mansioni di sua competenza, ovvero appaiano palesemente irrazionali ed incompatibili con gli interessi dell'Istituto. Viene poi negata la sussistenza di una mutatio libelli da parte della Procura reg.le in quanto rileva il Collegio che la fattispecie illecita dedotta a fondamento dell'azione risarcitoria, di cui all'atto di citazione del 27 marzo 2006, risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella inizialmente contestata con l'invito a dedurre del 22 novembre 2005 Nella specie non vi è stata una sostanziale immutazione del fatto contestato sicché il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso all'avv. Do non può ritenersi violato, anche perché il predetto ha avuto modo di esporre compiutamente le proprie argomentazioni difensive - sia con memoria di costituzione nel procedimento cautelare per sequestro conservativo, sia in sede di audizione personale, sia nella comparsa di costituzione nel presente giudizio. Riguardo al merito dell'addebito va osservato per il Collegio giudicante che la funzione di coordinatore del servizio legale cui era preposto il sunnominato, pur esplicandosi prevalentemente nella attività di indirizzo e di raccordo dell'operato dei legali addetti a tale servizio, non si esaurisce in essa attività. Quest'ultima infatti, di carattere propriamente professionale, non esclude la sussistenza di compiti ulteriori i quali, pur non traducendosi in atti professionali, sono comunque correlati all'attività di natura prettamente legale riguardando quegli aspetti di organizzazione, buona funzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio legale che assicurano un corretto e proficuo svolgimento, nelle sue varie fasi, dell'attività professionale in senso stretto. Si tratta, in sostanza, di compiti di organizzazione del servizio legale i quali, essendo complementari all'attività professionale, rientrano nell'ambito della funzione di coordinamento di cui si discute e fanno capo, quindi, alla figura del Coordinatore legale che viene a porsi, ove e nei limiti in cui lo stesso svolga detti compiti, in una posizione, se non di supremazia gerarchica, certamente di sovraordinazione funzionale non solo nei confronti degli altri legali ma anche rispetto al personale amministrativo addetto all'Ufficio. Non è quindi condivisibile l'assunto difensivo secondo cui l'avv. Do, essendo un professionista, non aveva alcuna funzione amministrativa e non operava in un regime di autonomia organizzativa. Se è vero, infatti, che la funzione di Coordinatore legale risulta caratterizzata prevalentemente da prestazioni di tipo professionale, è altrettanto vero che le ulteriori e richiamate mansioni costituiscono anch'esse il contenuto “naturale” della funzione anzidetta la quale, peraltro, è inserita organizzativamente in un ufficio (quello legale) costituente un'unità organica autonoma e distinta dagli altri settori della Sede, e viene esercitata con libertà ed autonomia. Quanto sopra considerato trova del resto concreto riscontro nel contenuto delle comunicazioni di servizio che l'avv. Do ebbe ad indirizzare agli altri legali ed al personale amministrativo addetto ai vari settori (Contenzioso, Surroghe, Procedure Concorsuali, Recupero legale dei crediti) dell'Ufficio legale, senza però informarne (almeno formalmente) il Direttore della Sede. Particolarmente significativa, al fine che ne occupa, appare inoltre la comunicazione di servizio del 12 giugno 2000 (destinata agli avvocati G. Ba e G. Pe nonché al personale dell'Ufficio recupero legale dei crediti) - avente come oggetto “Piano produzione 2° semestre anno 2000; organizzazione e riorganizzazione adempimenti istituzionali; direttive di comportamento; chiarimenti; interventi formativi” -, che reca dettagliate disposizioni in materia di: attivazione e riattivazione delle procedure esecutive, adempimenti statistici, archiviazione delle pratiche definite ed interessate da condono, adempimenti conseguenziali alla cessione dei crediti, restituzione all'Ufficio riscossione contributi delle pratiche con crediti non assistiti da titoli esecutivi, incassi ed imputazioni di somme, evidenze di atti e documenti e di pratiche, gestione evidenza udienze procedure esecutive, rapporti esterni con uffici giudiziari, ritiro titoli dagli ufficiali giudiziari e dalle cancellerie, procedure concorsuali (“......La sig.ra Cu, responsabile del settore cura con la collaborazione della sig.ra To, tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei crediti dell'Istituto. La sig.ra To assicura la gestione delle udienze ed i relativi adempimenti e rapporti con gli Uffici giudiziari. Le insinuazioni vanno sottoposte alla firma dei legali nei seguenti termini: per lettere da A alla L agli avv. Do e Ba; per lettere da M alla Z agli avv. Do e Pe”), ricezione utenza, interventi formativi, incremento delle azioni esecutive immobiliari presso terzi. Altrettanto indicative risultano, per quanto qui interessa, la comunicazione del 23 ottobre 2000 (destinata al personale dell'Ufficio recupero legale dei crediti ed all'avv. Ba) - con la quale l'avv. Do formalizzava il piano di produzione da condurre a termine per il periodo ottobre/dicembre 2000, specificando gli adempimenti da eseguirsi a cura dei singoli operatori, e la successiva comunicazione prot. n. 14/2001 dell'11 maggio 2001 (destinata all'avv. G. Ba ed ai settori Contenzioso, Surroghe e Recupero legale dei crediti) - avente come oggetto “Distribuzione e riorganizzazione adempimenti tra i professionisti ed il personale amministrativo. programma di attività anno 2001” -, nella quale il convenuto impartiva direttive per l'attività di contenzioso precisando peraltro, con riguardo all'attività di recupero crediti, che :”L'avv. Do cura l'organizzazione, programmazione e verifica dell'attività complessiva. Tratta le pratiche relative alle ditte dalla lettera A alla lettera Q. L'avv. Ba tratta le pratiche dalla lettera R alla lettera Z”. Appare pertanto fuori dubbio che all'epoca dei fatti di causa l'avv. Do, nella sua veste di Coordinatore dell'Ufficio legale, svolgesse compiti ed attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa, gli consentivano di imprimere un indirizzo a tutta l'attività dell'Ufficio anzidetto, con l'apporto di un autonomo contributo all'organizzazione funzionale dello stesso. In altre parole, la posizione di Coordinatore legale rivestita dall'avv. Do non era affatto circoscritta all'ambito professionale legale risultando, invece, concretamente (e naturalmente) esercitata attraverso una serie, dettagliata ed articolata, di disposizioni e direttive volte a disciplinare molteplici aspetti organizzativi e funzionali del servizio legale, come ad esempio: i criteri di ripartizione delle pratiche tra le singole unità di personale non solo del ruolo legale ma anche di quello amministrativo, la specificazione dei compiti dei singoli impiegati addetti all'ufficio, la gestione dei vari adempimenti, le modalità di trattazione, unificazione ed archiviazione delle pratiche, i rapporti esterni con gli uffici giudiziari, la gestione delle evidenze (di atti, documenti, pratiche, udienze...), il monitoraggio delle pratiche, la tenuta e catalogazione delle pubblicazioni di interesse dell'ufficio, la ricezione dell'utenza. In quest'ottica, non appare determinante la circostanza che il posto di responsabile amministrativo fosse scoperto, o che il convenuto possa aver svolto mansioni, peraltro non meglio specificate, esorbitanti dalla propria funzione di coordinamento, restando il fatto che in virtù di tale funzione e della posizione assunta nell'ambito dell'ufficio sin dall'inizio dell'incarico, l'avv. Do ha in concreto esercitato poteri di organizzazione del servizio legale i quali, peraltro, mal si concilierebbero con l'esercizio in forma surrogatoria di mansioni spettanti ad altre figure professionali. Ed è appunto la suddetta posizione l'elemento che, di per sé, configura e caratterizza la responsabilità amministrativa ascrivibile al convenuto, sia pure nei termini e nei limiti appresso specificati. Invero, dall'analisi delle circostanze connesse al mancato riscontro alla raccomandata del 31 gennaio 2001 emerge la carenza di disposizioni organizzative per ciò che concerne lo smistamento e la gestione della corrispondenza all'interno dell'Ufficio legale, laddove soltanto dopo il verificarsi della vicenda di causa l'avv. Do, con comunicazione dell'aprile 2002, ebbe a formalizzare disposizione di servizio circa l'istituzione della “evidenza della corrispondenza”. Poi il Collegio contrappone le testimonianze del personale raccolte dall’accusa e dalla difesa sul percorso interno della “posta in arrivo”, ritenendo incongrua la prassi rappresentata dalla difesa, in quanto, nel demandare agli impiegati la cernita della corrispondenza in arrivo anche sotto il profilo della (maggiore o minore) rilevanza delle singole lettere, di fatto sottraeva all'esame del Coordinatore legale gli atti ritenuti non “meritevoli” di un suo intervento (o dell'intervento di un altro legale) non consentendogli, così, di acquisire tempestiva conoscenza degli stessi ed eventualmente di accertare l'importanza del loro contenuto, tanto più che la corrispondenza non era protocollata in apposito registro. All'interno dell'Ufficio legale vi era quindi, al tempo dei fatti di causa, una situazione di disorganizzazione caratterizzata dalla mancata predisposizione di una procedura di protocollazione e smistamento della posta in arrivo, situazione che peraltro era accertabile e valutabile, anche nelle sue prevedibili conseguenze, mediante normali criteri di corretta gestione del servizio la cui organizzazione, invero, rientrava nella disponibilità dell'avv. Do - come comprovato sia dalla comunicazione del 21 marzo 2001 sopraccitata sia dalla successiva comunicazione dell'aprile 2002 - il quale, pertanto, avrebbe dovuto provvedervi mediante l'adozione di idonee disposizioni organizzative. D'altra parte, il fatto che la raccomandata del 31 gennaio 2001 inviata dal Curatore fallimentare sia stata rinvenuta presso l'Ufficio legale, e precisamente all'interno del fascicolo relativo al Fallimento della “Atlantic Zenith Ceramica S.p.A.”, e che la stessa risulti priva del timbro di protocollo in arrivo, da un lato prova indiscutibilmente che è stata consegnata all'Ufficio competente, e dall'altro conferma quanto sopra rilevato circa la situazione di disorganizzazione del servizio di cui si discute, facendo ritenere che detta raccomandata non sia stata debitamente visionata. Il che porta fondatamente a dedurre che l'omesso tempestivo riscontro alla raccomandata in argomento sia stato verosimilmente determinato dal mancato esame della stessa, e che ciò sia stato reso possibile per le cennate gravi carenze della gestione della corrispondenza. Ne consegue che pur a voler accedere all'assunto difensivo nel senso che l'avv. Do non sarebbe venuto a conoscenza della raccomandata, o che comunque tale circostanza non risulterebbe adeguatamente provata, resta nondimeno che la lettera del Curatore non è stata debitamente esaminata e considerata per una disfunzione cui il convenuto ha dato causa per non avere, all'epoca, ancora provveduto a disciplinare un servizio importante e delicato come quello della corrispondenza in arrivo, demandandone di fatto la gestione al personale amministrativo. In conclusione osserva il Collegio su questo punto che il mancato riscontro alla lettera in questione, prima ancora che per violazione di un obbligo personale di risposta, è addebitabile all'avv. Do, sia sotto il profilo della causalità materiale sia sotto il profilo della imputabilità soggettiva, in ragione, da un lato, dell'omesso od insufficiente esercizio, da parte sua, dei poteri-doveri di organizzazione e controllo del servizio di corrispondenza che nel contesto organizzativo dell'Ufficio legale facevano indiscutibilmente capo al sunnominato, e, dall'altro, della caratterizzazione gravemente colposa di tale condotta omissiva. A non diverse conclusioni si perverrebbe, del resto, dando per acquisita la circostanza, negata dalla difesa del Do, che quest'ultimo curasse personalmente lo smistamento della corrispondenza dopo averla visionata. Anche in tal caso infatti, ed a maggiore ragione, ferma restando la già evidenziata carenza di regolamentazione del servizio, l'omessa risposta alla raccomandata del 31 gennaio 2001 sarebbe causalmente ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto, in quanto dovuta a particolare superficialità da parte del medesimo nell'esame e nella valutazione della lettera anzidetta che - è bene sottolinearlo - riguardava il pagamento della somma di oltre quattro milioni di euro. Venendo al valore delle raccomandate del curatore osserva la Sezione che non appare condivisibile l'ulteriore assunto difensivo che la raccomandata in argomento potesse configurarsi tutt'al più come proposta di accordo - ai sensi dell'art. 1182 c.c. - sulla modificazione dei criteri legali di esecuzione del pagamento, rispetto alla quale l'Istituto previdenziale non aveva né obbligo né onere di riscontro, e che la mancata risposta significasse, pertanto, mancata accettazione di tale proposta con la conseguenza, per il Curatore fallimentare, di dovere prendere atto del silenzio dell'Istituto ed effettuare il dovuto pagamento. Al riguardo, va osservato che nel caso di specie si era in presenza di una situazione obbligatoria già definita, con l'obbligo, a carico del Fallimento, di versare all'Istituto previdenziale la somma di € 4.119.601,59, e ciò induce ragionevolmente a ritenere che il Curatore fallimentare, con la raccomandata in argomento, più che rivolgere un'offerta di conclusione di un accordo, evidenziasse la volontà di eseguire il pagamento della somma anzidetta previa acquisizione dei dati ritenuti necessari. L'invio della lettera in questione e la (mancata tempestiva) risposta dell'Istituto previdenziale risultano, dunque, più propriamente riconducibili allo schema esecuzione dell'obbligazione - collaborazione del creditore, anziché allo schema proposta - accettazione tipico della contrattazione, e d'altra parte l'ente creditore, in conformità al dovere di correttezza e buona fede imposto alle parti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, era tenuto a cooperare al fine di rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione debitoria. In altre parole, il dovere appena ricordato, che rappresenta un principio cardine della disciplina legale delle obbligazioni, faceva obbligo all'Istituto previdenziale di dare comunque riscontro alla richiesta del Curatore fallimentare, a prescindere da ogni altra valutazione in ordine al significato attribuibile a tale richiesta ed alle eventuali o supposte finalità dilatorie della stessa. Peraltro, la supposizione di tali finalità non sembra trovare conforto negli atti di causa, ove si consideri che dal tenore letterale della raccomandata emerge palese l'intento del Curatore di procedere al pagamento della somma (di € 4.119.601,59) spettante all'Istituto previdenziale, sia pure dopo che quest'ultimo avesse comunicato i dati richiestigli, e che sia l'elevata entità della somma da pagare, sia il limite di importo di € 50.000 applicato dalla Banca Popolare di Verona e Novara per l'emissione di assegni circolari (vedi nota in data 3 maggio 2006 dell'Agenzia “N” di Modena) appaiono sufficienti a spiegare la scelta del Curatore di pagare mediante bonifico bancario e la conseguente necessità di acquisire le coordinate bancarie del conto o dei conti su cui effettuare detta operazione. E comunque, se anche fosse vero, come ipotizzato dalla difesa del Do, che la richiesta mirava a ritardare il pagamento della somma dovuta all'Istituto previdenziale, resta il fatto che quest'ultimo avrebbe potuto (e dovuto) rispondere sollecitamente, trattandosi di mera comunicazione di dati, così da (pretendere e) conseguire il tempestivo accredito del bonifico. In conclusione, ritiene il Collegio che l'omesso riscontro alla raccomandata del 31 gennaio 2001 del Curatore fallimentare non avesse, né abbia, alcuna plausibile giustificazione, e che esso, come già detto, sia dipeso dal fatto che detta raccomandata non sia stata debitamente esaminata a causa della situazione di grave disorganizzazione in cui, all'epoca, era gestita la corrispondenza destinata all'Ufficio legale. Si deve tuttavia osservare che tale situazione, ancorché imputabile, nei termini dianzi precisati, alla condotta colposamente omissiva dell'odierno convenuto, si collocava in un più ampio contesto caratterizzato da disfunzioni e carenze di personale - tra cui, in particolare, la mancanza di un responsabile amministrativo - le quali, invero, erano state più volte segnalate per iscritto dallo stesso avv. Do con varie missive indirizzate al Direttore della locale Sede INPS e/o al Coordinatore Legale Regionale, e delle quali parte attrice ha dato atto in citazione. Disfunzioni e carenze che, al di là della “efficacia” o meno con cui le stesse venissero rappresentate dall'avv. Do, involgevano competenze e responsabilità gestionali di altri organi, primo fra tutti il Direttore di Sede, e costituiscono comunque un dato di fatto cui non può negarsi rilevanza nel senso che, incidendo negativamente sul buon andamento dell'Ufficio legale, hanno in qualche modo contribuito all'insorgere ed al protrarsi della denunciata situazione di disorganizzazione in cui versava il disbrigo della corrispondenza in arrivo. Ne consegue che l'omessa adozione di misure amministrative atte a risolvere le criticità segnalate dall'avv. Do, ed a quest'ultimo obiettivamente non addebitabili, sebbene non valga ad escludere la responsabilità dell'odierno convenuto, ha indubbiamente inciso, in modo concorrente, sul verificarsi del disservizio imputabile al medesimo. Tale concorrente incidenza causale va determinata percentualmente in misura pari a un terzo. Essa, inoltre, va riconosciuta a prescindere dalla contestuale definizione di eventuali responsabilità di altri soggetti per negligenze od inadempienze collegate alla mancata soluzione delle evidenziate criticità, dovendosi peraltro rilevare che l'accertamento di dette responsabilità è riservato, in prima battuta, all'organo requirente il quale, nella fattispecie, non ha sin qui ravvisato elementi sufficienti per la configurabilità delle stesse, né il Collegio trova motivo per discostarsi da tale avviso. Ancora in punto di accertamento della presenza di contributi causali alla determinazione dell'evento di danno di cui si discute, il Collegio esamina la posizione del Curatore fallimentare, avv. G Bi, previa considerazione che il provvedimento di archiviazione emesso nei suoi confronti dalla Procura Regionale - in disparte la questione della efficacia preclusiva o meno di tale provvedimento rispetto alla eventuale chiamata in giudizio del predetto (v. Corte dei Conti - Sez.. II, 9 ottobre 2003 n. 286/A) - non esime comunque il Collegio dal valutarne la condotta al fine di stabilire se ed in quale misura abbia concorso alla produzione del danno. Al riguardo, occorre premettere che nella presente sede (si può e) si deve soltanto esaminare l'operato del Curatore fallimentare sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio ed in particolare dei doveri di diligenza, mentre resta necessariamente affidata al Giudice civile ogni ulteriore questione attinente ai rapporti tra il Fallimento e l'Istituto previdenziale. In proposito, il Collegio osserva che l'art. 115 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), prevedendo che il Curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice delegato, comporta che quest'ultimo possa disporre modi di pagamento diversi da quello in denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 c.c.) con efficacia liberatoria per il fallimento - come ad es. assegni circolari, libretti di banca - potendo essi servire a facilitare il compito della curatela (v. Cassazione civile - Sez. II, 6 maggio 1985 n. 2877). Resta inteso, tuttavia, che la determinazione delle modalità di pagamento è di esclusiva competenza del Giudice delegato, sicché il Curatore fallimentare, di regola, deve attenersi a quanto disposto dal primo. Nel caso concreto il Giudice delegato, con decreto del 23 gennaio 2001, dichiarava esecutivo il piano di riparto parziale depositato dal Curatore - nel quale piano risultava collocato l'INPS per l'importo di lire 7.976.660.978 (pari a € 4.119.601,59) -, mandando al Curatore stesso di provvedere ai pagamenti ivi previsti mediante assegni circolari. Il Curatore, invece, soprassedeva alla procedura di pagamento anzidetta, e con la raccomandata del 31 gennaio 2001 richiedeva all'Istituto previdenziale di indicargli “stante la peculiare posizione di codesto Istituto Previdenziale presso quale/i sede/i effettuare il pagamento nonché le modalità di accredito delle somme attribuite, posto che le insinuazioni in surroga, a fronte delle somme anticipate ai dipendenti, sono pervenute da sedi diverse del medesimo Istituto”. Tale comportamento invero, seppure spiegabile con le ragioni sopraccennate (entità della somma da pagare e limite di importo per l'emissione di assegni circolari), non appare affatto conforme all'ordine giudiziale del 23 gennaio 2001, che non consentiva l'utilizzo di modalità di pagamento diverse da quella nello stesso espressamente indicata, né dagli atti di causa risulta che in contemporanea all'iniziativa assunta dal Curatore sia stato emesso ulteriore provvedimento giudiziale modificativo di quello precedente, laddove soltanto in data 25 marzo 2002 il Giudice delegato ebbe ad autorizzare il pagamento della somma di € 4.119.601,59 tramite bonifico bancario piuttosto che con assegni circolari. E d'altra parte, l'avv. Bi ha lasciato trascorrere oltre un anno prima di sollecitare l'INPS - con atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario il 18 marzo 2002 “anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1206 e segg. c.c.” - perché gli indicasse la richiesta procedura di accreditamento della somma giacente presso l'Agenzia di Modena della Banca Popolare di Novara, laddove sarebbe stato onere del sunnominato di attivarsi con la massima sollecitudine per porre rimedio alla situazione di sostanziale inerzia dell'Istituto previdenziale nel comunicare i dati necessari per l'effettuazione del bonifico bancario. Ad avviso del Collegio, quindi, il modo in cui il Curatore fallimentare ha proceduto all'adempimento del pagamento non risulta pienamente adeguato, in termini di diligenza, alla particolare importanza di tale adempimento avuto riguardo all'elevato importo della somma dovuta all'INPS, dovendosi peraltro considerare che la consegna di assegni circolari avrebbe estinto immediatamente l'obbligazione, mentre il versamento tramite bonifico bancario - che in ogni caso avrebbe dovuto essere previamente autorizzato con provvedimento del Giudice delegato - andava ad estinguere l'obbligazione solo nel momento in cui la somma fosse pervenuta nel conto del creditore, sicché era facilmente prevedibile l'eventualità che la ritardata (di oltre un anno) disponibilità di una somma tanto rilevante (4.119.601,59 euro), anche se da imputare principalmente alla condotta dell'Istituto previdenziale, avrebbe comunque ingenerato la richiesta di interessi da parte di quest'ultimo e la controversia che ne è seguita. Ritiene pertanto il Collegio che in relazione alla vicenda in esame, pur dovendosi tenere conto della circostanza che per somme di rilevante importo il pagamento mediante bonifico bancario (piuttosto che con assegni circolari) rientrava in una prassi del Fallimento, siano ravvisabili nel comportamento dell'avv. Bi elementi di negligenza i quali, ancorché non assimilabili a quelli integranti “colpa grave”, hanno comunque influito sul ritardato pagamento della somma assegnata all'INPS concorrendo, pertanto, alla causazione del danno di causa in misura che il Collegio stima pari al 20%. Fermo restando, ovviamente, che il rilievo concausale di tali elementi non impedisce di qualificare come gravemente inadempiente il comportamento dell'odierno convenuto che rimane responsabile, nei termini sopra specificati, del disservizio che è stato causa preminente del danno per cui è causa. ***** L’Avvocatura di un ente pubblico e la responsabilità dei curatori fallimentariQuesta vicenda è per molti versi interessante toccando vari istituti e soggetti in relazione al danno erariale che ne è derivato. Innanzitutto essa getta uno squarcio sulla gestione non sempre puntuale da parte degli enti pubblici dei loro crediti nei confronti di soggetti falliti e fallimenti, trattandosi di debitori spesso per cifre di tutto rispetto, come nel caso di specie, verso i predetti enti come l’INPS, l’INAIL etc. o verso lo Stato. In questo caso c’era un attivo fallimentare ripartito e semplicemente dunque l’INPS avrebbe potuto recuperare il suo credito da incassare, ma il recupero non avviene tempestivamente per cui, giustamente la Procura reg.le per l’Emilia Romagna ha agito per il danno costituito dagli interessi maturati sul credito principale in relazione al ritardo ingiustificato, interessi che giovano al fallimento ma sono ovviamente un danno per l’INPS, tanto è vero che si instaura anche un contenzioso civile tra l’INPS e il predetto fallimento, che però non è giunto ancora a conclusione e dunque non è d’ostacolo all’azione erariale. La vicenda vede come protagonisti principali l’avvocato dell’INPS che è stato convenuto in giudizio dalla Procura e condannato dalla Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna e il curatore fallimentare non citato in giudizio, ancorché invitato a dedurre dalla stessa Procura reg.le, che ne archiviava motivatamente la posizione. Sul curatore il Collegio giudicante, pur non ravvedendo i presupposti della colpa grave individua delle negligenze evidenti tanto da imputargli la quota del 20% del danno. La ricostruzione delle responsabilità per omesso riscontro alle due raccomandate del curatore all’interno della sede INPS di Modena pur tra le notevoli difficoltà causate da un estremo disordine, circostanza non negata da alcuno, deve ritenersi effettuata esattamente sia dalla Procura reg.le che dalla Sezione Giurisdizionale nella sentenza qui in commento. La Sezione ritiene addebitabile il danno all'avv. Do, che non ha dato riscontro alle due raccomandate del curatore fallimentare con cui gli si chiedevano i dati per il bonifico bancario ed ha lasciato che trascorresse un anno fino alla notifica all’INPS attraverso ufficiale giudiziario di una ulteriore lettera del curatore. Ciò sia sotto il profilo della causalità materiale sia sotto il profilo della imputabilità soggettiva, in ragione, da un lato, dell'omesso od insufficiente esercizio, da parte sua, dei poteri-doveri di organizzazione e controllo del servizio di corrispondenza, che nel contesto organizzativo dell'Ufficio legale facevano indiscutibilmente capo allo stesso avvocato, che, dall'altro, della caratterizzazione gravemente colposa di tale condotta omissiva. A non diverse conclusioni giunge il Collegio giudicante dando per acquisita la circostanza, negata dalla difesa del Do, che quest'ultimo curasse personalmente lo smistamento della corrispondenza dopo averla visionata. Anche in tal caso infatti, ed a maggiore ragione, ferma restando la già evidenziata carenza di regolamentazione del servizio, l'omessa risposta alla raccomandata del 31 gennaio 2001 sarebbe causalmente ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto, in quanto dovuta a particolare superficialità da parte del medesimo nell'esame e nella valutazione della lettera anzidetta che riguardava il pagamento della somma di oltre quattro milioni di euro. Un ufficio dell’INPS privo di registro protocollo, in cui l’ufficio legale non è in grado di monitorare le proprie situazioni creditorie, non raramente di ingente entità, dove non si riesce a chiedere nemmeno il pagamento di quanto viene offerto, appare un segnale non solo di inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa, ma di un inammissibile degrado amministrativo, allorquando la classe politica di questo Paese cerca di imporre maggiori contribuzioni e/o innalzamento dell’ età pensionabile proprio invocando le asserite oggettive difficoltà economico-finanziarie dell’INPS nell’erogare i trattamenti di quiescenza, dimenticando bellamente che le fortissime criticità del Sistema Previdenziale scaturiscono spesso non solo dalla enormità del contenzioso passivo prestazioni in danno dell’ Ente ( di sovente: temerario e pretestuoso ) ma sinanche da condotte gravemente negligenti e colpevoli dei propri apicali nel procedere all’ incasso delle somme dovute all’ Istituto. Se la situazione di siffatto degrado dell’ufficio in questione era percepibile chiaramente e tuttavia fosse stata correttamente rappresentata al direttore di sede dall’avv. Do. anche (o forse solo) il primo avrebbe dovuto considerarsi responsabile, ma dalla ricostruzione dei fatti questa sollecitazione chiara e precisa non risulta e l’avv. Do. era colui che gestiva e coordinava l’ufficio rebus sic stantibus, con le conseguenze che ne sono derivate, per cui giustamente egli è stato ritenuto l’ esclusivo responsabile del danno. Un ulteriore aspetto su cui si intrattiene la Sezione Emilia Romagna e su cui dà una corretta e condivisibile interpretazione della normativa è quello della sussistenza della giurisdizione sull’avvocato dell’ente pubblico. La difesa dell’avvocato prende a modello l’avvocato libero professionista che se incaricato da un ente pubblico non risponde del danno che provoca (o meglio contribuisce a provocare) e vorrebbe che questa esenzione da responsabilità (su cui per vero si dovrebbe tornare a riflettere specie quando gli incarichi ai legali privati non siano solo incarichi ad litem, ma consulenze stragiudiziali, o pareri che talora inducono a successive liti temerarie o ad atti dannosi) fosse estesa anche agli avvocati inquadrati negli enti pubblici. Al riguardo verso questa assai poco nobile fuga dalle responsabilità non può che condividersi con il Collegio che l'attività professionale prestata da un avvocato in favore di un ente pubblico rientra comunque nell'ambito del rapporto di pubblico impiego tra l'ente medesimo ed il professionista quando questi, come nel caso di specie, sia inquadrato nel ruolo legale (v. Cass. civ. Sez. un., 26 luglio 2004 n. 13970), sicché la pur necessaria considerazione non solo della particolare “personale responsabilità” connessa alla funzione professionale, ma anche della posizione di autonomia garantita nello svolgimento della funzione stessa, non implica che l'avvocato possa ritenersi sottratto alla osservanza dei doveri generali (di diligenza, fedeltà, lealtà ...) derivanti dal rivestito status di pubblico dipendente, che rappresenta la fonte della doverosa esecuzione della attività professionale. E’ proprio lo status di dipendente pubblico dell’avvocato dell’ente pubblico, non certo di basso rango, che lo obbliga ad un rendimento efficiente ed efficace, ad una diligenza nell’interesse della P.A. che con un comportamento di silenzio o di “ignavia amministrativa” non appare rispettato minimamente nel caso concreto. Fermo quanto sopra, sulla posizione del curatore fallimentare, che pure nella vicenda viene ritenuto in più occasioni, anche dal collegio giudicante, non rispettoso dei suoi doveri di diligenza, si osserva quanto segue.. L’art. 115 del RD 267/1942 (pagamento ai creditori) prevede: “Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato”. Non in modo dissimile si esprime la norma riformata nel 2005. La Cassazione nella sentenza n. 2827/1985, osserva che l'art. 115 della legge fallimentare, prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (art. 1182, 1277 cod. civ.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. Rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela. Dunque la legge, che viene prima di qualsiasi prassi amministrativa nelle fonti di diritto, assegna al giudice delegato il potere nei casi singoli di disporre modi diversi di pagamento da quello in denaro contante al domicilio del creditore, a cui viene sostanzialmente equiparato l’invio dell’assegno circolare. Se è così, era indispensabile al curatore oltre alla lettera all’INPS, che il G.D. disponesse la possibilità con decreto di pagare con bonifico, sia pure per tutte le (anche condivisibili) ragioni che sussistessero nella fattispecie. In realtà in questa complessa vicenda l’unico decreto del G.D. (che procede successivamente alla validazione del pagamento all’INPS) diceva il contrario, ossia che il curatore doveva pagare con assegno al domicilio dell’INPS. Non può accedersi alla tesi della difesa dell’avvocato dell’INPS che parla delle lettere del curatore come di proposta di accordo (ai sensi dell'art. 1182 c.c.) sulla modificazione dei criteri legali di esecuzione del pagamento, di fronte a cui l'Istituto non aveva né obbligo né onere di risposta, bastando il silenzio dell’ente per farla cadere nel vuoto ed imporre al curatore semplicemente di pagare con assegno. I casi in cui il silenzio è significativo nel senso che vorrebbe la difesa dell’avvocato dell’INPS sono previsti dalla legge. Ma non può nemmeno accettarsi ex adverso la tesi che si versasse senz’altro nel campo della mora credendi ex art. 1206 c.c.: “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere all’obbligazione”. Quella posta in essere dal curatore che per circa un anno poi si disinteressa del cospicuo pagamento dovuto all’ente pubblico non era una offerta che aveva i requisiti dell’art. 1208 c.c. Certamente la negligenza del curatore non arriva al punto da rendere lecito il comportamento dell’avvocato dell’INPS che si serba colposamente grave. E’ evidente, peraltro, come riscontrato puntualmente dalla sentenza della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna che, indisparte il richiamo all’istituto della mora credendi, la mancata tempestiva risposta dell'Istituto previdenziale alla lettera del curatore colloca l'ente creditore, in una violazione del dovere di correttezza e buona fede imposto alle parti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, doveri che le parti contraenti devono comunque rispettare. Per cui l’INPS era tenuto comunque a cooperare al fine di rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione debitoria, tanto più – si deve ribadire – che non facendolo sono stati lesi doveri di servizio verso la P.A. e il dovere di economicità dell’azione amm.va. Vale a dire che, anche se non fossero stati violati l’art. 1206 e seguenti del c.c., l’avvocato dell’INPS con la sua inerzia del tutto ingiustificata avrebbe sicuramente leso il rapporto di servizio che lo legava alla sua Amm.ne. Lo Stato e la P.Amm.ne chiedono di più ai suoi funzionari che a comuni creditori in un rapporto obbligatorio civile (una diligenza professionale avendo gli stessi superato dei concorsi pubblici) e dunque, se essi non rispettano questi obblighi devono rispondere dei danni davanti al giudice contabile. Quanto alla figura del curatore fallimentare si deve ricordare l’importanza pubblicistica della sua funzione che lo fa ritenere senz’altro assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei conti laddove si renda con i suoi comportamenti illeciti anche semplicemente erronei causa di un danno erariale. Si ricorda il caso della Sez. Lombardia (733/2005) dove lo Stato italiano è stato condannato per effetto della c.d. legge Pinto per un ritardo eccessivo di un fallimento ritenuto imputabile al curatore e lo stesso è stato condannato a risarcire la P.A. come rivalsa. Anche se il Curatore opera sempre sotto la direzione del Giudice Delegato, che agisce nell'ambito del potere di direzione che si estrinseca attraverso i provvedimenti autorizzativi, il suo compito è particolarmente delicato quando configura al Giudice le situazioni per le quali chiede l'autorizzazione ad intraprendere le varie azioni giudiziarie. Infatti, da una sua errata valutazione e/o prospettazione, scaturisce un errato provvedimento del Giudice, al quale è dato conoscere approfonditamente tutte le vicende di ogni procedura, e che, quindi, è difficilmente in grado di valutare autonomamente quanto il Curatore via via gli sottopone. Il Curatore è l'organo della procedura al quale spetta, principalmente, l'amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del Giudice Delegato. La figura del Curatore fallimentare, è stata oggetto di lunghe disquisizioni dottrinali. Secondo l'orientamento oggi prevalente, il Curatore non rappresenta, nè sostituisce il fallito o i creditori, ma opera nell'interesse del pubblico (cfr. Ferrara); egli è un incaricato giudiziario che opera a fianco del Giudice Delegato nell'interesse della giustizia. La conferma di tale tesi, si può fare risalire al riconoscimento legislativo della qualifica di pubblico ufficiale, nonchè ai poteri che la legge gli riconosce per sostituire il debitore nella titolarità dei rapporti e, contemporaneamente, per tutelare gli interessi dei creditori. L'art. 30 L.F. asserisce che: "il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale".
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