CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 20 febbraio 2008 n. 4287 - Pres. ff. Prestipino, Rel. Vidiri - Ministero della Giustizia c. G.C. ed altri.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario adito per l’esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte dei Conti in materia di pensione, passata in giudicato, calcolare e liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli arretrati corrisposti per differenza di ratei di pensione, non essendo applicabile l’art. 10, 2° comma, della L. 21 luglio 2000, n. 205 che riserva alla giurisdizione della Corte dei conti l’esecuzione del giudicato sulle sentenze emesse, atteso che nel caso in questione si è in presenza di un diritto soggettivo

 

 

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 1999, il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) proponeva opposizione avanti al Tribunale di Roma al decreto ingiuntivo n. 5462/1999 emesso dal pretore di Roma in favore di G.C., G.P. e G.M., nella qualità di eredi del magistrato a riposo dott. G.P., per l'importo di L. 28.295.004, oltre interessi legali e spese quale somma dovuta al de cuius a titolo di rivalutazione ed interessi sugli arretrati corrisposti per differenza di ratei di pensione in forza della sentenza n. 405/419 del 5 novembre 1997, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio.

L'amministrazione opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, nonché in subordine l'incompetenza funzionale del giudice adito, stante la natura previdenziale della controversia che doveva essere demandata al pretore del lavoro. Nel merito il Ministero deduceva l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria in quanto già soddisfatta e perchè, comunque, era dovuto solo il minore importo di L. 17.512.466, peraltro corrisposto.

Dopo la costituzione del contraddittorio con gli eredi di G. P. e l'istruzione della causa, il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Ministero.

A seguito di gravame principale del Ministero della Giustizia, che instava per l'accoglimento della proposta opposizione, e di appello incidentale condizionato di G.C., P. e M., eredi di G.P. ai fine di ottenere, nell'ipotesi di riduzione del credito per rivalutazione ed interessi a L. 17.512.466, il risarcimento del danno rappresentato dal maggiore ammontare dell'imposta di successione, calcolata su L. 28.295.000 oltre accessori), la Corte d'appello di Roma con sentenza del 29 novembre 2004 accoglieva in parte l'appello del Ministero, dichiarava inammissibile l'appello incidentale condizionato e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Ministero a pagare in favore delle controparti la somma di Euro 5.568.72, oltre interessi legali su detto importo a decorrere dal 15 giugno al saldo, e condannava il Ministero anche alle spese della fase monitoria e del grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava, per quanto attiene alla giurisdizione, che la controversia andava devoluta al giudice ordinario in quanto si verteva in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza di una ricognizione di debito ex art 1988 c.c. da parte dell'amministrazione. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, la missiva ministeriale del 5 novembre 1998, regolarmente protocollata e spedita, lungi dal costituire - come sostenuto dall'Amministrazione - un mero atto istruttorio interno ed endoprocedimentale finalizzato alla acquisizione di documentazione integrativa, era stata esternata dal magistrato Direttore dell'ufficio e portata a conoscenza degli interessati in relazione al quantum spettante per complessive L. 28.295.044. Detta missiva, che aveva valore sostanziale e formale di provvedimento di liquidazione definitiva di interessi e rivalutazione - in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti - e, dunque, di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., era stata parzialmente confermata nel suo contenuto con un successivo provvedimento del 18 febbraio 1999.

In ordine all'entità del credito spettante agli eredi di G. P. precisava infine la Corte che dalla somma iniziale di L. 28.295.044 andava sottratta la somma già corrisposta di L. 17.512.466, e che la differenza ancora da corrispondere ammontava a L. 10.782.538, equivalente a Euro 5.568,72 oltre gli interessi su detto importo a decorrere dal 15 giugno 1999, data di emissione dei mandati di pagamento sino al saldo. Rimaneva così precluso, per evidente carenza di interesse, l'esame del ricorso incidentale condizionato, che rimaneva pertanto sostanzialmente assorbito.

Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.

Resistono con controricorso G.C., G.P. e G.M., che spiegano anche ricorso incidentale condizionato.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo il Ministero eccepisce difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e ribadisce in questa sede che la materia del contendere concerne l'applicazione ed interpretazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte dei Conti, cui dunque deve essere definitivamente attribuita, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 10 la giurisdizione sulle controversie concernenti l'esecuzione delle proprie decisioni. Precisa ancora il Ministero che la missiva del 5 novembre 1999 non poteva in alcun caso configurarsi come atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e che, in nessun caso, il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione del debito poteva incidere sulla giurisdizione, che invece andava devoluta alla Corte dei Conti.

Con il secondo motivo il Ministero lamenta violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, e del D.M. tesoro 1 settembre 1999, n. 352 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè vizio di motivazione in ordine all'applicabilità della circolare del Ministero del Tesoro del 23 dicembre 1998 n. 83 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene al riguardo il ricorrente che la Corte ha errato nel non ritenere applicabile la suddetta circolare, che aveva dettato nuovi criteri di calcolo degli accessori. Nè poteva per andare in contrario avviso farsi riferimento alla nota del 5 novembre 1998 n 14966 che, per il suo tenore, non costituiva esecuzione della sentenza, avutasi solo con l'emissione dei mandati di pagamento, successivi alla suddetta circolare. Ai sensi, infine, del R.D.L. n. 239 del 1939, art. 3 l'amministrazione non aveva nessuna facoltà di rinunziare espressamente al recupero di somme non dovute ed indebitamente già corrisposte sicchè l'avviso di liquidazione notificato - unitamente alla richiesta di documentazione integrativa - era stato poi correttamente sostituito con l'emissione di mandati di pagamento per una somma inferiore rispetto a quella liquidata il 15 giugno 1999.

Con il ricorso incidentale gli eredi di G.P. chiedono in caso di accoglimento del ricorso principale la condanna del Ministero al risarcimento del danno costituito dal maggior importo dell'imposta di successione (Euro 590,80), con interessi e rivalutazione.

I due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

Il ricorrente principale, come detto, ha affermato che essendo l'oggetto della presente controversia relativo alla interpretazione da dare alla sentenza dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - passata in giudicato, sull'esecuzione dello stessa aveva giurisdizione la Corte dei Conti, chiamata ad esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza. L'assunto non può essere condiviso.

La L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 10 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) ha statuito testualmente che: "Alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 33 è aggiunto il seguente comma: "Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni" (comma 1);

ed ha altresì stabilito che " La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti" (comma 2).

Orbene, la tesi del Ministero - secondo cui vertendosi in tema di interpretazione del giudicato e di sua ottemperanza, andava riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti - non ha alcun fondamento perchè, al di là della considerazione della inapplicabilità ratione temporis del disposto del summenzionato della L. n. 205 del 2000,art. 10 (per essere iniziata la controversia in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta disposizione), si è nel caso di specie in presenza di un diritto soggettivo che non può che essere azionato davanti al giudice ordinario.

E' giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione che la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c., u.c., configurano parte integrante del credito di lavoro e previdenziale, tanto da essere liquidabili anche d'ufficio dal giudice, con la conseguenza che una volta riconosciuto il suddetto credito con una sentenza dotata di esecutività non è più necessaria alcuna indagine autonoma per la loro liquidazione in quanto lo stesso provvedimento giudiziario che condanna il debitore al pagamento di una somma pecuniaria autorizza il creditore ad esigere, in forma esecutiva, anche il danno da rivalutazione e gli interessi non corrisposti (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2000 n. 4935 cui adde al riguardo Cass. 22 agosto 2003 n. 12376; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13430, nonchè - seppure con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame per non riguardare crediti di lavoro - Cass. 21 aprile 1999 n. 3944 secondo cui dopo una sentenza di condanna del debitore al pagamento di somma pecuniaria, il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire gli interessi perchè detta sentenza di condanna lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, pure gli interessi legali che accedono al capitale).

Alla stregua di quanto ora esposto non è suscettibile di alcuna censura la sentenza impugnata che ha riconosciuto nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando nell'atto del 5 novembre 1998 il mero riconoscimento di un debito del Ministero nei riguardi degli eredi di G.P.; riconoscimento che trovava fondamento nella decisione (passata in giudicato) della Corte dei Conti e che aveva determinato la liquidazione delle spettanze dovute ai suddetti eredi.

La decisione della Corte territoriale si sottrae, quindi, ad ogni censura in questa sede di legittimità per essere supportata sul punto da una motivazione che, oltre a risultare coerente sul piano logico, ha fatto corretta applicazione dei principi individuatrici della giurisdizione.

Ugualmente le restanti censure mosse dal Ministero alla decisione della Corte territoriale non possono trovare accoglimento.

E' giurisprudenza costante che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi.

Ond'è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr. ex plurimis di recente:

Cass. 23 maggio 2007 n. 12052; Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Orbene, la sentenza impugnata - alla stregua dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti - nell'accogliere in parte l'appello del Ministero della Giustizia e nel revocare il decreto ingiuntivo con la condanna del suddetto Ministero al pagamento degli interessi e della rivalutazione rivendicati dagli eredi di G. P. ha proceduto a sottrarre dalla somma iniziale di cui al decreto ingiuntivo (L. 28.295.044) l'importo dei mandati di pagamento da costoro incassato (L. 14.272.650) e ha altresì tenuto conto della detrazione delle imposte trattenute dall'ufficio e versate all'Erario.

Anche tale capo della decisione, per essere fondato su un iter argomentativo congruo e privo di salti logici, non è assoggettabile ad alcuna critica. A tale riguardo va rimarcato come il giudice d'appello nella quantificazione della somma spettante agli eredi di G.P. abbia disatteso l'assunto del Ministero secondo cui detta somma andava liquidata sulla base di una propria circolare, ed ha invece correttamente seguito i criteri legali di liquidazione applicabili in materia di crediti di lavoro e previdenziali; criteri che, tra l'altro, non sono stati oggetto di specifica contestazione nel ricorso.

Il rigetto del ricorso principale per le ragioni ora esposte comporta l'assorbimento di quello incidentale proposto in via condizionata.

Per concludere, va rigettato il ricorso principale, previa declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, e dichiarato assorbito quello incidentale.

In ragione della sua soccombenza il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento a favore degli eredi di G.P., indicati in epigrafe, delle spese e degli onorari difensivi per questo giudizio di cassazione, quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale previa declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00), oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari difensivi, ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2008.