CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 4 febbraio 2008 n. 293 - Pres. ff. ed Est. Saltelli - Staiano (Avv. Tinto) c. Ministero del Tesoro (Dir. Prov. Tesoro di Caserta) e Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza n. 1387 del 17 maggio 2000).

Il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate

 In sede di recupero di emolumenti non dovuti da parte della P.A., la eventuale buona fede del percipente non può rappresentare un ostacolo all’esercizio del recupero dell’indebito (2), neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore

 

 

F A T T O

Con la sentenza n. 1387 del 17 maggio 2000 il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, ha respinto il ricorso proposto dalla Signora Silvana Staiano per l’annullamento del decreto in data 26 settembre 1996 della Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta (con cui era stato disposto il recupero delle maggiori somme pari a € 3.739.027, corrisposte e non dovute, nella partita di stipendio n. B 166279 e di pensione n. 13410381, per il periodo 1.7 1988/31.8.2004) e degli atti precedenti, conseguenti e connessi (fra cui in particolare: decreti del Provveditorato agli Studi di Caserta n. 156 e n. 157 del 7 aprile 1994).

Secondo il predetto tribunale il provvedimento di recupero da parte della Pubblica amministrazione di somma indebitamente erogate era doveroso e prescindeva dall’eventuale buona fede del percipiente, quest’ultima rilevando solo ai fini delle modalità di recupero (che nel caso di specie risultavano tali da non incidere in modo pregiudizievole per gli interessi del ricorrente e sulla legittimità del recupero stesso).

L’interessata ha proposto appello avverso tale statuizione, contestando innanzitutto la natura di atto dovuto del provvedimento di recupero e rilevando che, essendo mancate le necessarie garanzie partecipative, era mancata da parte dell’Amministrazione la doverosa valutazione degli effetti pregiudizievoli del disposto recupero (in relazione al principio sancito dall’art. 36 della Costituzione) anche con riguardo all’interesse pubblico perseguito; del tutto erroneamente, quindi, a suo avviso, i primi giudici avevano ritenuto legittimo il provvedimento di recupero macroscopicamente affetto dai vizi di difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le amministrazioni appellate hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

D I R I T T O

I. L’appello è infondato e deve essere respinto, non meritando la sentenza impugnata le censure che le sono state rivolte (censure, peraltro, in parte anche inammissibili, quale quella relativa alla presunta violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché proposta per la prima volta in appello)

I.1. Costituisce invero jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (ex pluribus Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221).

In relazione al requisito dell’interesse pubblico specifico che deve caratterizzare detto provvedimento di recupero, è stato evidenziato che la motivazione deve ritenersi insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della P.A., sicuramente compresso dall’aver essa anticipato emolumenti non dovuti), se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore.

Del resto, proprio la doverosità del recupero esclude che l’amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte (ex multis C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 5540; 22 settembre 2005, n. 4983; sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3674; 10 gennaio 2003, n. 43).

In ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, è stato più volte precisato che essa non può rappresentare un ostacolo all’esercizio da parte dell’amministrazione del recupero dell’indebito (ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 12 luglio 2004, n. 5067; 3 dicembre 2003, n. 7953; 7 luglio 2003, n. 4012; 17 ottobre 2005, n. 5813), neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4964).

I.2. Sulla scorta di tali consolidati principi, la Sezione è dell’avviso che l’impugnato provvedimento di recupero sia pienamente legittimo, come già rilevato da primi giudici.

Invero, per un verso, non è stato contestato che effettivamente le somme di cui l’amministrazione ha chiesto la restituzione siano state effettivamente corrisposte e che le stesse sono risultate non dovute a seguito dei definitivi provvedimenti di determinazione del trattamento economico spettante all’interessata (provvedimenti che non risultano essere stati impugnati); per altro verso il recupero è stato disposto a mezzo di rateizzazione e, quindi, tenendo conto delle esigenze di vita del dipendente.

E’ appena il caso di rilevare che l’interessata non ha contestato neppure la provvisorietà del trattamento economico precedentemente corrispostole (ciò al fine di legittimare eventualmente un suo affidamento incolpevole nella effettiva spettanza delle somme erogate).

III. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Tuttavia la peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese del presente grado giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Signora Silvana Staiano avverso la sentenza n. 1387 del 17 maggio 2000 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, lo respinge.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Carlo SALTELLI - Presidente f.f., est.

Salvatore CACACE - Consigliere

Sergio DE FELICE - Consigliere

Eugenio MELE - Consigliere

Vito CARELLA - Consigliere

IL PRESIDENTE F.F., est.

Carlo Saltelli

Depositata in Segreteria Il 04/02/2008.