Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7449:
L’appello incidentale, con il
quale viene fatto valere un proprio autonomo interesse a proporre gravame
avverso la sentenza, non dipendente dall’impugnazione principale e che avrebbe
legittimato la proposizione di un autonomo appello principale deve essere,
pertanto, qualificato come appello incidentale improprio.
Dall’annullamento
dell’atto amministrativo non discende in via automatica l’accoglimento della
domanda risarcitoria, occorrendo la dimostrazione del danno patrimoniale e del
nesso eziologico con il provvedimento annullato che deve riferirsi a colpa
dell’amministrazione, così che una responsabilità dell’amministrazione è
configurabile nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione dell’atto lesivo sia
avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buona
amministrazione.
In relazione
all’ipotesi di annullamento giurisdizionale di un provvedimento
amministrativo, ciò che rileva, ai fini della sussistenza di presupposti
dell’illecito civile, non è il provvedimento in sé considerato (il cui
annullamento, in quanto tale, non può essere considerato sintomatico sotto
il profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito), quanto piuttosto il
comportamento tenuto dall’amministrazione: sussiste pertanto illecito civile
laddove detto comportamento sia caratterizzato dal cattivo o dall’omesso
apprezzamento dei fatti e degli atti, dalla erronea valutazione delle normative
applicabili al caso di specie, dalla carenza di ogni valutazione degli interessi
privati coinvolti nella vicenda, contribuendo così alla formazione (ed alla
successiva esternazione) di una volontà provvedimentale risultata viziata, in
quanto non conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa che, nell’ambito dei rapporti intersoggettivi privatistici, si
configura come violazione dei principi di buona fede in materia contrattuale e
del neminem ledere.
L’elemento
soggettivo dell’illecito civile non implica la malafede ,cioè l’intenzione di
arrecare danno all’altro soggetto, essendo sufficiente la colpa, cioè la
violazione di norme regolamento, ordini o discipline ovverosia di quelle regole
di condotta e di prudenza che è possibile esigere da un uomo medio (id est, dal
buon padre di famiglia), che nel campo dell’azione amministrativa si
identificano nell’imparzialità e nel buon andamento (postulati dall’articolo 97
della Costituzione.
Integra
un’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’articolo 1338
C.C., il comportamento dell’Amministrazione (concretizzatosi in apposito
provvedimento dichiarato illegittimo) che ha illegittimamente arrestato il
procedimento di definitivo perfezionamento dei contratti di locazione futura,
già stipulati, impedendo ad essi di conseguire il necessario visto e la
necessaria registrazione ai fini della loro completa efficacia, violando così
l’interesse delle società costruttrici e locatrici alla efficacia e validità dei
contratti (già stipulati), attraverso un comportamento caratterizzato dalla
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.
Il danno
risarcibile nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale deve essere limitato
al solo interesse negativo, consistente non solo nelle spese a cui la
parte danneggiata si è sobbarcata per la conclusione del contratto, ma anche in
quelle derivanti dal fatto di aver perduto l’occasione reale di concludere con
altri lo stesso contratto non più perfezionato; per contro, non può essere
invocato il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che
si sarebbero conseguiti con la stipulazione e la esecuzione del contratto.
Poiché
l’obiettiva difficoltà di individuazione degli elementi certi ai fini della
giusta determinazione del danno risarcibile non può costituire giusta causa di
rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova (ciò integrando, ad
avviso della Sezione, un vulnus al diritto di difesa predicato dall’articolo 24
della Costituzione), la determinazione del danno deve avvenire in via equitativa.
N. 7449/2004
Reg. Dec.
N. 3034 e 4447 Reg.
Ric.
Anno 2003
R E
P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in
appello iscritti ai NRG 3034 e 4447 dell’anno 2003 proposti rispettivamente:
- quanto al primo
(NRG. 3034/2003) da: ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.A, BASILEUS
S.p.A. e BIPIELLE INVESTIMENTI S.p.A. (già Investimenti Immobiliari Lombardi
S.p.A.), ciascuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in
carica, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Lavatola e Carlo
Carlevaris, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Costabella
n. 23, presso lo studio del primo;
contro
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
in persona del Presidente del Consiglio in carica, e MINISTERO DELLA
SALUTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti del
COMUNE DI ROMA,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Lo
russo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove
n. 21, presso l’Avvocatura Municipale;
- quanto al
secondo (NRG. 4447/2003) da: COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Lo russo, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso
l’Avvocatura Municipale;
contro
ROMA OVEST
COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.A., BASILEUS S.p.A. e BIPIELLE INVESTIMENTI S.p.A.,
ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, tutte
rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Lavatola e Carlo Carlevaris, con
i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Costabella n. 23, presso lo
studio del primo;
e nei confronti di
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri in carica, e MINISTERO DELLA SALUTE, in
persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
entrambi per
l’annullamento
della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, n. 6860 del 30 luglio
2002, corretta secondo le disposizioni del decreto presidenziale n. 11193 del 3
dicembre 2002;
Visti i ricorsi
in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e
del Ministero della Salute e del Comune di Roma nel ricorso NRG. 3034/2003,
nonchè della Roma Ovest Costruzioni S.p.A., della Basileus S.p.A. e della
Bipielle Immobiliare S.p.A. (già Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.) e
della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e del Ministero della
Salute, nel ricorso NRG. 4447/03;
Visto l’appello
incidentale spiegato dalla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della
Salute nel ricorso NRG. 3034/03;
Viste le
memorie prodotte dalle parte a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli
atti di causa;
Relatore alla
pubblica udienza del 27 aprile 2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi gli
avvocati Lavitola e Carlevaris per le appellanti società Roma Ovest Costruzioni
Edilizie S.p.A., Basileus S.p.A. e Bipielle Investimenti S.p.A., l’avvocato Lo
Russo per il Comune di Roma e gli avvocati dello Stato Volpe e Cosentino per la
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e per il Ministro
della Salute;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso
giurisdizionale notificato il 23 dicembre 1999 le società Roma Ovest Costruzioni
Edilizie S.r.l., Basileus S.p.A. e Ernesto Fabbroni Impresa di Costruzioni S.p.A.,
esponevano in fatto che: a) il Comune di Roma con concessione edilizia n. 296/C
del 2 aprile 1991 (e successiva variante in corso d’opera n. 2059/C del 23
dicembre 1991) aveva autorizzato la costruzione di un complesso immobiliare
destinato a sede del Ministero della Sanità su due contigue aree di proprietà
rispettivamente della società Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.r.l. e della
società Basileus S.p.A., in località Magliana, Parco dei Medici; b) i relativi
lavori, iniziati solo il 16 ottobre 1991 (in quanto subordinati ad apposito
benestare della Soprintendenza Archeologica, rilasciato solo il 26 luglio 2001)
dovevano concludersi entro il 16 ottobre 1994; c) in data 31 marzo 1992 erano
stati stipulati con il Ministero della Sanità due distinti, ma identici
contratti, soggetti alla condicio iuris dell’approvazione e della
successiva registrazione, per la locazione futura del complesso immobiliare in
corso di costruzione per un canone annuo di lire 42 miliardi: la data di inizio
della locazione era indicata nella data di consegna degli immobili che sarebbe
dovuta avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione della parte
locatrice della venuta ad esistenza dei predetti immobili e comunque entro 27
mesi dalla comunicazione di esecutività dei contratti; d) con atti in data 3
gennaio 1994 la Basileus S.p.A. aveva venduto taluni corsi di fabbrica del
complesso in costruzione alla Nuova Immobiliare Parco S.r.l. (C1) e alla
Immobiliare Naviglio S.r.l. che pertanto erano succeduti nei relativi contratti
di locazione; e) in data 27 gennaio 1994, del tutto inopinatamente, il Ministero
della Sanità aveva comunicato che i predetti contratti di locazione non potevano
avere più seguito, essendosi interrotta la procedura di approvazione e di
registrazione a causa del diniego in tal senso espresso dalla
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri; f) il Comune di Roma, con ordinanza n.
19515 del 17 maggio 1994 aveva sospeso i lavori oggetto delle ricordate
concessioni edilizie; g) con sentenza n. 920 del 26 maggio 1995, confermata
dalla decisione n. 990 del 26 giugno 1998 della IV Sezione del Consiglio di
Stato, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sez. I) aveva dichiarato
illegittimi, annullandoli, sia il provvedimento in data 24 gennaio 1994 della
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, di revoca
dell’originario atto di assenso alla stipula dei predetti contratti di locazione
di cosa futura, sia l’ordinanza n. 19515 del 15 maggio 1994, con cui il Comune
di Roma aveva ordinato la sospensione dei lavori di costruzione degli complesso
immobiliare.
Le società
ricorrenti sostenevano che i comportamenti tenuti ed i provvedimenti posti in
essere dalla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri (di cui l’autorità
giudiziaria amministrativa aveva definitivamente ed irrevocabilmente accertato
la illegittimità) costituivano illecito colposo, ai sensi dell’articolo 2043 C.C.,
avendo inciso non solo su una situazione contrattuale già definita, ma avendo
altresì impedito la stessa tempestiva edificazione del complesso immobiliare,
effettivamente completato (dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal
Comune di Roma, sospesa in sede cautelare dal giudice amministrativo) solo dopo
l’ottenimento di un provvedimento di proroga in sanatoria n. 629 del 30 aprile
1999; rivendicavano, pertanto, il diritto ad ottenere il risarcimento dei
danni derivante dal predetto illecito, costituito: a) dal lucro cessante
relativo ai mancati canoni locatizi nella misura di 42 miliardi annui, oltre
l’aggiornamento previsto dall’articolo 6 dei contratti di locazione, per il
periodo intercorrente dal 1° novembre 1994 (data in cui sarebbe stata conclusa
la costruzione degli immobili in questione se non fosse intervenuta la
sospensione dei lavori) e fino al 1° dicembre 1996 (data in cui era stato
fortunosamente reperito un nuovo locatario) per complessivi 25 mesi; b) dagli
interessi commerciali correnti, in ragione della qualità di imprenditori
commerciali, corrispondenti almeno al prime rate, periodicamente accertato
dall’Associazione Bancaria Italiana, dalla esigibilità di ciascun mancato
introito fino al soddisfacimento, con capitalizzazione trimestrale; c) dal danno
emergente dei costi, per complessivi 15 miliardi di lire, dei lavori di
modificazione ed adattamenti resisi necessari per la nuova locazione, con gli
stessi interessi dal compimento delle opere (1° dicembre 1996); d) dal danno
emergente dei maggiori costi comportati dalla illegittima sospensione dei lavori
disposta dal Comune di Roma, dal 17 maggio 1994 al 25 gennaio 1995 (data di
emanazione del provvedimento cautelare di sospensione della stessa da parte del
giudice amministrativo) e per i successivi tre mesi necessari per la
riattivazione del complesso (spese di cantiere, aumento dei costi di
costruzione, maggiori costi per la cessazione ed il riottenimento delle
forniture e delle prestazioni di mano d’opera, nonché di lavorazioni eseguite in
stagione invernale anziché estiva e di tutte le forzate alterazioni dei
programmi costruttivi), il tutto con gli interessa dal 25 gennaio 1996 e fino al
soddisfacimento; e) dall’importo di £. 29.094.333.195 per contributi di cui alla
legge 28 gennaio 1977, n. 10, richiesti dal Comune di Roma per la mancata
destinazione al Ministero della Sanità del complesso immobiliare costruito, con
i relativi interessi.
Tutto ciò
premesso e ritenuto, le società ricorrenti chiedevano al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, in via principale, di condannare la
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e, per quanto di
ragione in via solidale il Ministero della Sanità al risarcimento del danno
subito, nella misura sopra indicata; in subordine, di condannare al risarcimento
del danno derivato dall’illegittima ordinanza di sospensione dei lavori il
Comune di Roma, anche previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio,
predisponendo, in via ulteriormente subordinata, i criteri per la determinazione
del danno ed un congruo termine per il pagamento delle somme dovute.
La Corte Suprema
di Cassazione, a Sezioni Uniti, con ordinanza n. 3383 del 7 marzo 2002, adita
con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle stesse
società ricorrenti, dichiarava che la predetta domanda risarcitoria rientrava
nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 34, 35 e
45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Con atto
notificato il 28 marzo 2002 le società Roma Ovest Costruzioni S.r.l., Basileus
S.p.A. e la Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A, subentrata nella originaria
posizione della società Ernesto Fabbroni Imprese di Costruzioni S.p.A. (a
seguito della sottoscrizione da parte di quest’ultima dell’aumento del capitale
sociale della prima a mezzo del conferimento di un proprio ramo di azienda),
riassumevano il giudizio insistendo per l’accoglimento delle domande e le
conclusioni sopra indicate.
L’adito
Tribunale, nella resistenza della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Sanità e del Comune di Roma, con la sentenza n. 6860 del 30
luglio 2002 (sez. I), nel testo corretto ed emendato da errori materiali
contenuti, giusta decreto del 3 dicembre 2002, dopo aver qualificato come
responsabilità extra – contrattuale sia quella imputabile alla
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri per l’emanazione della revoca dell’assenso
alla locazione, sia l’ordinanza di sospensione dei lavori emanata dal Comune di
Roma, accoglieva la domanda risarcitoria, riconoscendo quali danni: a)
quelli relativi al mancato introito dei canoni di locazione dal momento della
prevista consegna dell’immobile e fino al momento della nuova locazione, che
poneva a totale carico della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per
complessivi €.
46.284.258, 40 (a favore della Roma Ovest Costruzione per il 50%, della Basileus
S.p.a. per il 25% e della Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A. per il
restante 25%); b) quelli relativi ai costi per la riconversione dell’originario
impianto, in cui confluivano anche quelli derivanti dalla sospensione dei
lavori, che poneva a carico, per metà ciascuno, ma in piena solidarietà passiva,
della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e del Comune di Roma,
fissati in complessivi €.
7.746.853,37 (a favore della Roma Ovest Costruzione per il 50%, della Basileus
S.p.a. per il 25% e della Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A. per il
restante 25%); c) il tutto oltre interessi moratori nella misura del saggio
legale dall’epoca della maturazione a quella dell’effettivo pagamento.
Con atto
notificato il 18 marzo 2003 la Società Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.p.A.,
la Basileus S.p.A. e la Bipielle Investimenti S.p.A. (già Investimenti
Immobiliari Lombardi S.p.A.) hanno chiesto la parziale riforma della prefata
statuizione (NRG.3034/03), osservando che: a) era stata erroneamente ed
immotivatamente disattesa la domanda tesa ad ottenere sulle somme spettanti a
titolo di risarcimento gli interessi corrispondenti al prime rate, in ragione
della loro pacifica natura imprenditoriale; b) era stato pure erroneamente
ritenuto, del tutto immotivatamente, che i danni derivanti dalla illegittima
sospensione dei lavori erano confluiti nei costi per la riconversione
dell’immobile, disconoscendone completamente l’entità; c) era stata
ingiustamente respinta la domanda di restituzione dei contributi concessori
versati al Comune di Roma, a causa proprio della diversa destinazione degli
immobili costruiti, pur trattandosi di danni derivanti direttamente dagli
annullati provvedimenti della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e
del Comune di Roma, a nulla rilevando, per converso, la pendenza del giudizio
circa la legittimità o meno della richiesta di tale somma ed essendo del tutto
priva di giustificazione la motivazione addotta al riguardo dai primi giudici
circa la “non omogeneità” di tale domanda rispetto al complessivo petitum.
Le predette
società appellanti hanno pertanto chiesto, in parziale riforma della impugnata
sentenza, la condanna: a) della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri al
pagamento dell’importo
di €.
15.097.164,14 a titolo di rimborso dei contributi concessori (di cui il 50% a
favore della Roma Ovest Costruzione, il 25%, a della Basileus S.p.a. ed il
restante 25% e a favore della Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.); b)
della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e del Comune di Roma,
in ragione di metà ciascuno, ma in solidarietà passiva, al pagamento dell’ulteriore
importo di €.
2.728.958,24 (di cui €.
1.364.479, 12 in favore della Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.p.A. ed
€.
1.364.479, 12 in favore della Basileus S.p.A.) a titolo di danni derivanti dalla
interruzione dei lavori; c) di entrambe le amministrazioni al pagamento degli
interessi moratori nella misura del prime rate; d) delle ulteriori spese del
presente grado di giudizio.
La
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, oltre a
resistere all’avverso gravame, deducendone l’assoluta infondatezza, hanno a loro
volta spiegato appello incidentale, lamentando: a) in via principale, la
violazione dell’articolo 2043 C.C. e dei principi regolatori della
responsabilità extracontrattuale, in quanto, anche a voler ammettere che l’atto
di autotutela, dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo fosse
generatore di danno, non era stato provato che esso fosse alla stessa
soggettivamente imputabile a titolo di colpa; b) in via subordinata, la
violazione degli articoli 1137 e 1338 C.C. e dei principi relativi alla
responsabilità precontrattuale, nonché illogicità e contraddittorietà della
motivazione, in quanto in maniera distorta ed illogica i primi giudici,
dimenticando che la vicenda vedeva coinvolti due organi (Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e Ministero della
Salute) dello stessa ed unica persona giuridica (lo Stato), avevano imputato la
responsabilità extracontrattuale per i fatti di cui è causa alla sola
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, quale terzo rispetto
al rapporto contrattuale tra il Ministero della Sanità e le società appellanti,
configurando una inammissibile fattispecie di responsabilità per ingiusta
lesione ad un altrui diritto di credito, laddove, in effetti, poteva ritenersi
sussistente soltanto un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, cui consegue,
tuttavia, non già un integrale ristoro del pregiudizio asseritamente subito, ma
soltanto quello relativo al mancato utile (detratte tutte le spese ed ogni altro
onere, sempreché sia fornita la prova che l’utile sarebbe stato concretamente ed
immediatamente ritraibile); c) in via ulteriormente subordinata, la violazione
del precedente giudicato, con conseguente iniquità ed erroneità della condanna
al risarcimento del danno della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
anche per l’illegittima sospensione dei lavori, riferibile esclusivamente al
Comune di Roma.
A tale gravame
ha resistito anche il Comune di Roma.
Quest’ultimo,
poi, ha a sua volta ha impugnato la prefata statuizione con atto notificato tra
il 15 ed il 16 maggio 2003 (NRG. 4447/2003), chiedendone la riforma alla
stregua di due articolati motivi di gravame, con il primo dei quali, dopo aver
decisamente contestato che all’accertata illegittimità del provvedimento di
revoca dell’assenso al contratto di locazione dei realizzandi edifici da parte
della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e della sospensione
dei lavori da parte del Comune di Roma, conseguisse automaticamente l’esistenza
di un danno ingiusto, in mancanza di qualsiasi indagine volta ad accertare
se i predetti contratti avessero in ogni caso conseguito il visto e la
registrazione e se la disposta sospensione dei lavori avesse potuto essere
sostituita da altro analogo provvedimento non viziato, non solo ha evidenziato
come il provvedimento di sospensione dei lavori aveva esclusivamente natura
cautelare e temporanea (45 giorni), trattandosi di un provvedimento pressocchè
necessitato in relazione alle specifiche pattuizioni intercorse con le società
costruttrici degli immobili, per effetto delle quali la concessione era stata
sostanzialmente subordinata all’effettiva destinazione degli edifici in
costruzione a sede del Ministero della Sanità (ed era quindi preordinato a
consentire all’amministrazione comunale di stabilire in concreto quale
provvedimento dovesse essere adottato ai fini della migliore tutela
dell’interesse pubblico urbanistico), per quanto ha sottolineato che una volta
scaduta la sua efficacia, limitata a soli quarantacinque giorni, non vi era
stata alcuna ulteriore attività impeditiva della costruzione, salva quella di
addivenire ad un atto d’obbligo in modo che la utilizzazione delle nuove
costruzioni, in corso di realizzazione, fosse coerente con le previsioni
dell’articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore
generale.
Pertanto,
secondo la tesi del Comune di Roma, la sospensione dei lavori, quindi, per
quanto dichiarata illegittima, non poteva in alcun modo considerarsi ingiusta e
produttiva di danno, diversamente da quanto immotivatamente ritenuto dai giudici
di prime cure.
Con il secondo
motivo, poi, il Comune di Roma ha dedotto che non era stata fornita alcuna prova
da parte delle società interessate dei danni asseritamente subiti, contestando
la decisione dei primi giudici di far confluire quelli derivati dalla
riconversione degli edifici in costruzione, con quelli derivati dalla
sospensione dei lavori (per i quali soltanto era stata formula domanda nei suoi
confronti); in particolare, poi, dopo aver insistito sulla circostanza che
dell’effettiva esistenza del danno era necessaria una prova certa e non una
semplice presunzione di danno, il Comune di Roma ha rilevato che le spese per la
riconversione dell’immobile non potevano esserle addebitate, che non vi era
alcuna prova che le stesse erano diretta conseguenza della sospensione dei
lavori, che il mutamento di destinazione d’uso era stato chiesto direttamente
dalle stesse società interessate e che, comunque, tale danno non era in alcun
modo riferibile alla sospensione dei lavori, così che anche la condanna solidale
sul punto era errata; quanto ai danni relativi al fermo cantiere, l’appellante
comune osservava che la sospensione aveva avuto un’efficacia di soli
quarantacinque giorni, così che, a tutto voler concedere, solo per tale periodo
poteva essere responsabile dei relativi danni, sempre che di essi fosse stata
data prova certa e sicura.
Da ultimo il
Comune di Roma ha rilevato, inoltre, che la impugnata sentenza era affetta da
vizio di ultrepetizione, avendo pronunciato nei suoi confronti condanna al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari al 50% di circa
15 miliardi di lire addirittura superiore a quella effettivamente richiesta
(pari a £. 5.284.000.000).
In questo
giudizio si sono costituiti sia la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri che
il Ministero della Salute, nonché le società Roma Ovest Costruzioni Edilizie
S.p.A., Basileus S.p.A. e Bipielle Investimenti S.p.A.
Tutte le parti
in causa hanno puntualmente illustrato le proprie tesi difensive con apposite
memorie difensive depositate nell’imminenza della udienza pubblica di
discussione.
D I R I T T O
I. La
controversia portata all’esame della Sezione concerne la domanda proposta dalle
società Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.p.A., Basileus S.p.A. Bipielle
Investimenti S.p.A.(già Investimenti Immobiliari S.p.A.) per ottenere il
risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’illegittimità,
definitivamente accertata dal giudice amministrativo (giusta decisione del
Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 990 del 26 maggio 1995, confermativa della
sentenza n. 920 del 26 maggio 1995 del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio) della nota del 24 gennaio 1994, con cui la
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ha negato l’assenso, già precedentemente
espresso, ai contratti di locazione futura, stipulati con il Ministero della
Sanità, di immobili di loro proprietà in corso di costruzione, e della ordinanza
n. 19515 del 15 maggio 1994, con cui il Comune di Roma, proprio in conseguenza
del predetto diniego, ha sospeso i lavori di costruzione dei predetti immobili,
per i quali aveva già concesso regolare licenza edilizia alle predette società.
Avverso la
sentenza n. 6860 del 30 luglio 2002, con cui il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sez. I, ha accolto in parte la predetta istanza
risarcitoria (nei limiti indicati nella precedente esposizione in fatto) hanno
proposto impugnazione tutte le parti in causa; in particolare:
- hanno proposto
appello principale (NRG. 3034/03) le società Roma Ovest Costruzioni Edilizie
S.p.A., Basileus Sp.A.e Bipielle Investimenti S.p.A. (già Investimenti
Immobiliari Lombardi S.p.A.), chiedendone la parziale riforma per il mancato
riconoscimento sulle somme liquidate degli interessi commerciali nella misura
del prime rate praticato; per il mancato risarcimento dei danni derivati dalla
sospensione dei lavori disposta dal Comune di Roma (danno illogicamente fatto
riconfluire in quelli relativi ai costo di riconversione degli immobili) e per
il mancato accoglimento della domanda di restituzione dei contributi concessori
pretesi dal Comune di Roma per la modifica della destinazione d’uso degli
immobili stessi;
- costituitesi in
tale giudizio, la Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero della
Salute hanno proposto appello incidentale, chiedendo a loro volta la riforma
della sentenza in questione, alla stregua di tre motivi di gravame, con i quali
hanno dedotto la violazione dell’articolo 2043 C.C., in quanto non sarebbe stata
accertata l’esistenza dell’elemento soggettivo, indispensabile per la
realizzazione della fattispecie del danno ingiusto; la violazione dei principi
in materia di responsabilità pre – contrattuale, in cui sarebbe ascrivibile la
fattispecie in esame, che implicherebbe non già l’integrale ristoro del
pregiudizio asseritamente subito, ma solo quello relativo al mancato utile; per
l’erronea pronuncia di condanna solidale con il Comune di Roma in ordine ai
danni asseritamente conseguenti alla sospensione dei lavori;
- ha proposto altresì
appello principale (NRG. 4447/03) anche il Comune di Roma che, in sintesi, dopo
aver contestato la ricostruzione giuridica - in termini di responsabilità
extracontrattuale - della vicenda operata dai primi giudici, ha sostanzialmente
contestato che dal mero annullamento del diniego di assenso e della sospensione
dei lavori sia potuto derivare un danno ingiusto e quindi risarcibile e che, in
ogni caso, questo poteva essere limitato esclusivamente alla durata della
sospensione protrattasi per soli quarantacinque giorni; ciò senza contare che
erroneamente al Comune di Roma era stata imputata la responsabilità per i danni
asseritamente derivati alle società ricorrenti per i costi necessari alla
riconversione degli immobili, in cui erano stati immotivatamente fatti
riconfluire quelli da sospensione dei lavori, atteso che una tale domanda non
era stata neppure avanzata nei suoi confronti.
II. Al riguardo
la Sezione osserva quanto segue.
II.1. Deve
preliminarmente disporsi la riunione (obbligatoria), ai sensi dell’articolo 335
C.P.C., applicabile anche al processo amministrativo, dei due separati appelli
principale, in quanto essi sono stati proposti avverso la stessa sentenza (C.d.S.,
sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; 31 maggio 2003, n. 3037; sez. V, 23 giugno
2003, n. 3712).
Deve poi
rilevarsi che con l’appello incidentale, spiegato nel ricorso NRG 3034/03, la
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero della
Salute hanno
fatto valere un
proprio autonomo interesse a proporre gravame avverso la sentenza in questione,
non dipendente dall’impugnazione principale e che avrebbe legittimato la
proposizione di un autonomo appello principale; con esso, infatti, è stata
contestata la correttezza della sentenza, sia in ordine alla stessa sussistenza
dei presupposti per l’esistenza di un danno ingiusto e risarcibile (essendo, a
loro avviso, assente nel caso di specie l’elemento soggettivo caratterizzante
l’illecito civile), sia – in via subordinata – in ordine alla sua
riconducibilità alla categoria della responsabilità extracontrattuale, laddove –
a loro avviso - potrebbe eventualmente riscontrarsi nella fattispecie in
questione soltanto un’ipotesi di responsabilità pre – contrattuale (con le
notorie notevoli ripercussioni circa la stessa quantificazione dei danni
spettanti).
L’appello
incidentale così proposto deve essere, pertanto, qualificato come appello
incidentale improprio e si pone, quindi, sullo stesso piano processuale degli
appelli principali: a ciò consegue che, attraverso i singoli motivi di censura
su cui sono imperniate tutte le predette impugnazione, risulta completamente
devoluta alla cognizione della Sezione la intera domanda risarcitorie proposta
dalle società costruttrici e locatrici, in ordine alla sua stessa ammissibilità
e fondatezza.
Poiché,
peraltro, peraltro, i singoli gravami, principale ed incidentale, in ragione dei
peculiari motivi sollevati e delle delicate questioni giuridiche ad essi
connessi, non si prestano ad una analitica trattazione separata, la Sezione
ritiene indispensabile, anche per ragioni di esaustività, completezza e
chiarezza espositiva, di dover procedere alla loro trattazione secondo le
seguenti priorità logiche: a) sussistenza dei presupposti dell’illecito civile,
con particolare riferimento all’elemento soggettivo della colpa; b)
qualificazione giuridica della eventuale responsabilità accertata; c)
individuazione dei danni risarcibili; d) eventuale quantificazione dei danni.
II.2. In
relazione alla sussistenza dei presupposti dell’illecito civile, occorre
innanzitutto esaminare il primo motivo dell’appello incidentale della
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e del Ministero della
Sanità ed il primo motivo dell’appello principale del Comune di Roma: a tal
fine, la Sezione ritiene che non può prescindersi dalle conclusioni cui questa
stessa Sezione è già pervenuta con la decisione n. 990 del 26 giugno 1998,
confermativo della sentenza n. 920 del 26 maggio 1995 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (sez. I), in ordine alla illegittimità
della nota del 24 gennaio 1994, con cui la
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ha negato l’assenso, già precedentemente
espresso, ai contratti di locazione futura, stipulati con il Ministero della
Sanità, di immobili di loro proprietà in corso di costruzione, e della ordinanza
n. 19515 del 15 maggio 1994, con cui il Comune di Roma, proprio in conseguenza
del predetto diniego, ha sospeso i lavori di costruzione dei predetti immobili,
per i quali aveva già rilasciato regolare concessione edilizia.
II.2.1. A
proposito della nota della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio
1994, qualificata, in quanto sopravvenuto diniego di (un precedente) assenso (di
massima, già prestato), come revoca della precedente approvazione e diniego di
compiere gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento e la definitiva
efficacia dei contratti di locazione già stipulati ( id est, invio degli
stessi agli organi di controllo, cioè competente Ragioneria e Corte dei Conti),
nella ricordata decisione di questa Sezione n. 990 del 26 giugno 1998 è stato
affermato che essi (revoca dell’assenso e la conseguente revoca
dell’approvazione dei contratti già stipulati) “avrebbero dovuto basarsi su una
più puntuale e completa motivazione, tanto più che si è in presenza di atti di
revoca, che, incidendo su precedenti provvedimenti e su affidamenti già
ingenerati nei privati, dovevano compiutamente valutare e comparare gli
interessi coinvolti”: erano, pertanto, del tutto immotivate le ragioni poste a
fondamento della revoca, secondo cui la localizzazione della struttura del
Ministero della Sanità negli immobili di proprietà delle società, oggi
appellanti, in corso di costruzione, contrastava con “la strategia urbanistica
definita in materia di insediamenti della P.A. dalla legge 396/90”.
Quanto, poi,
alla illegittimità dell’ordinanza n. 19515 del 17 maggio 1994, con cui il Comune
di Roma ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione dei predetti
immobili, in conseguenza dell’arresto procedimentale della procedura di
definitivo perfezionamento dei contratti di locazione futura già stipulati
(proprio per effetto della predetta nota del 24 gennaio 1994 della
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri), è stato rilevato che essa non poteva
trovare legittima giustificazione in relazione alla necessità – prospettata
dall’amministrazione comunale – di dover nuovamente verificare la conformità
urbanistica degli immobili in corso di realizzazione una volta divenuta
impossibile la destinazione a sede degli uffici del Ministero della Sanità, sia
perché le scelte urbanistica e la verifica di compatibilità urbanistica del
complesso immobiliare da realizzare erano già state effettuate al momento del
rilascio della concessione edilizia, sia perché la costruzione ricadeva in zona
M1 (destinata a servizi generali pubblici o gestiti da enti pubblici) e non era
venuta meno la possibilità di destinare egualmente la stessa a servizi generali
pubblici; peraltro, sempre secondo la decisione richiamata, l’ordinanza di
sospensione dei lavori in questioni non trovava giustificazione neppure in
relazione alla dedotta esistenza di una espressa clausola dell’atto d’obbligo,
intercorso tra le società costruttrici ed il Comune di Roma, che prevedeva la
decadenza della concessione nel caso di mancata approvazione dei contratti di
locazione futura stipulati con il Ministero della Sanità, in quanto “in disparte
ogni considerazione sulla validità di tale clausola, la stessa introduce(va) un
elemento negoziale che potrebbe reagire sulla concessione edilizia solo
attraverso una pronuncia di decadenza, che nel caso di specie manca, ovvero un
provvedimento di sospensione dei lavori che espressamente assuma a presupposto
tale clausola, il che nella specie non si è (era) verificato”.
II.2.2. Alla
luce di tali puntuali considerazioni, pur condividendo l’indirizzo
giurisprudenziale invocato dalle amministrazioni statali, secondo cui
dall’annullamento dell’atto amministrativo non discende in via automatica
l’accoglimento della domanda risarcitoria, occorrendo la dimostrazione del danno
patrimoniale e del nesso eziologico con il provvedimento annullato che deve
riferirsi a colpa dell’amministrazione (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1196),
così che una responsabilità dell’amministrazione è configurabile nel caso in cui
l’adozione e l’esecuzione dell’atto lesivo sia avvenuta in violazione delle
regole di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione (C.d.S., sez. V,
1° marzo 2003, n. 1133), la Sezione è dell’avviso che, nel caso di specie, non
solo dall’annullamento dei predetti provvedimenti è derivato alle società
costruttrici e locatrici un danno patrimoniale (e ciò indipendentemente dalla
fondatezza dell’azione risarcitorie intentata e dalle voci di danno
effettivamente riconoscibili) e ingiusto, cioè non giustificato e non
giustificabile da norme giuridiche, per quanto lo stesso è effettivamente
ricollegabile soggettivamente, a titolo di colpa, alle amministrazioni che hanno
adottato i provvedimenti stessi.
Infatti, deve
ammettersi che la Presidenza
del
Consiglio dei Ministri (quanto al diniego di
assenso del 24 gennaio 1994) ed il Comune di Roma (quanto all’ordinanza di
sospensione dei lavori n. 19515 del 17 maggio 2004) hanno agito violando le
regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, omettendo la dovuta
considerazione della particolare situazione di cui erano diventate titolari le
società costruttrici degli immobili, sia per quanto concerne l’intervenuta
stipula dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la legittimità
dell’attività edilizia intrapresa.
Giova precisare
al riguardo che (anche a non voler ammettere una presunzione di colpa in capo
all’Amministrazione per il solo fatto dell’annullamento giurisdizionale di un
suo provvedimento), ciò che rileva, ai fini della sussistenza di
presupposti dell’illecito civile, non è il provvedimento in sé considerato (il
cui annullamento, in quanto tale, non può essere considerato sintomatico
sotto il profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito), quanto piuttosto il
comportamento tenuto dagli uffici della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e
del Comune che, come emerso dalle motivazioni della più volte ricordata
decisione n. 990 del 26 giugno 1998, hanno malamente apprezzato i fatti e gli
atti, erroneamente valutato le normative applicabili al caso di specie,
pretermesso ogni valutazione degli interessi privati coinvolti nella vicenda,
contribuendo così alla formazione (ed alla successiva esternazione) di una
volontà provvedimentale risultata viziata, in quanto non conforme ai principi di
buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa che, nell’ambito dei
rapporti intersoggettivi privatistici, si configura come violazione dei principi
di buona fede in materia contrattuale e del neminem ledere.
D’altronde, è
noto, che l’elemento soggettivo dell’illecito civile non implica la malafede
(Cass. Civ., sez. III, 10 agosto 2002, n. 12147), cioè l’intenzione di arrecare
danno all’altro soggetto, essendo sufficiente la colpa, cioè la violazione di
norme regolamento, ordini o discipline ovverosia di quelle regole di condotta e
di prudenza che è possibile esigere da un uomo medio (id est, dal buon
padre di famiglia), che nel campo dell’azione amministrativa si identificano
nell’imparzialità e nel buon andamento (postulati dall’articolo 97 della
Costituzione) e che concretamente, nel caso di specie, hanno riguardato quanto
meno la mancata considerazione della posizione delle società costruttrici, in
quanto tali con riferimento al Comune, ed in quanto locatrici nei confronti
dell’Amministrazione statale.
La Sezione è
pertanto dell’avviso che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti
dell’illecito civile, ingiustamente negati dalle amministrazioni statali e dal
Comune di Roma.
II.2.3. Per
completezza sull’argomento deve rilevarsi che non è meritevole di favorevole
considerazione la tesi difensiva propugnata dal Comune di Roma, secondo cui,
proprio per stabilire la sussistenza o meno l’elemento soggettivo della colpa
sarebbe stato necessario accertare se, per un verso, in mancanza del diniego di
assenso adottato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
i contratti di locazione futura avessero ugualmente conseguito il visto e la
registrazione acquistando così la definitiva efficacia e, per altro verso, quale
altro provvedimento, in luogo della contestata ordinanza di sospensione dei
lavori, avrebbe potuto essere adottata dal Comune di Roma.
Infatti,
l’accertamento della imputabilità soggettiva a titolo di colpa dei comportamenti
tenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Roma
(sfociati, poi, negli impugnati provvedimenti più volte ricordati), deve essere
condotta esclusivamente con riferimenti a questi ultimi, a nulla rilevando gli
atti diversi ed ulteriori che avrebbero potuto essere adottati (e non lo sono
stati), neanche al fine di provare una pretesa inesigibilità di un comportamento
diverso da quello effettivamente tenuto: un’indagine, in tal senso, del resto
risulta definitivamente preclusa dalle già delineate puntuali, stringenti ed
esaustive considerazioni svolte nella decisione n. 990 del 26 maggio 1998, che
hanno condotto all’annullamento dei provvedimenti di cui si discute.
Sulla base di
tali considerazione devono essere, pertanto, respinti il primo motivo
dell’appello incidentale spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il primo motivo dell’appello principale del Comune di Roma.
II.2.4. Sempre
in relazione all’indagine circa la sussistenza nella controversia in questione
della sussistenza dei presupposti dell’illecito civile, deve essere esaminato il
secondo motivo dell’appello principale del Comune di Roma, con cui è stato
sostenuto che l’ordinanza di sospensione dei lavori (n. 19515 del 17 maggio
1994) non sarebbe stata idonea a realizzare un danno ingiusto ovvero che le
società costruttrici non avrebbero subito alcun danno dalla predetta ordinanza,
in ragione della sua natura esclusivamente cautelare e comunque limitata nel
tempo a soli quarantacinque giorni.
Il motivo non
merita accoglimento.
Con esso,
invero, l’amministrazione comunale ripropone all’esame della Sezione la
questione della necessità di valutare gli effetti urbanistici che sarebbero
derivati dalla impossibilità di destinare gli immobili in costruzione a sede
degli uffici del Ministero della Sanità, circostanza che avrebbe imposto una
riflessione e dunque una momentanea sospensione dei lavori.
Sennonché la
decisione n. 990 del 26 maggio 1998 di questa stessa Sezione ha statuito
l’illegittimità della ricordata ordinanza di sospensione dei lavori proprio per
il fatto che essa non poteva trovare legittima giustificazione in relazione alla
necessità di dover nuovamente verificare la conformità urbanistica degli
immobili in corso di realizzazione una volta divenuta impossibile la
destinazione a sede degli uffici del Ministero della Sanità, sia perché le
scelte urbanistiche e la verifica di compatibilità urbanistica del complesso
immobiliare da realizzare erano già state effettuate al momento del rilascio
della concessione edilizia, sia perché la costruzione ricadeva in zona M1
(destinata a servizi generali pubblici o gestiti da enti pubblici) e non era
venuta meno la possibilità di destinare egualmente la stessa a servizi generali
pubblici; né l’ordinanza di sospensione dei lavori in questioni trovava
giustificazione in relazione alla dedotta esistenza di una espressa clausola
dell’atto d’obbligo, intercorso tra le società costruttrici ed il Comune di
Roma, che prevedeva la decadenza della concessione nel caso di mancata
approvazione dei contratti di locazione futura stipulati con il Ministero della
Sanità, in quanto “in disparte ogni considerazione sulla validità di tale
clausola, la stessa introduce(va) un elemento negoziale che potrebbe reagire
sulla concessione edilizia solo attraverso una pronuncia di decadenza, che nel
caso di specie manca, ovvero un provvedimento di sospensione dei lavori che
espressamente assuma a presupposto tale clausola, il che nella specie non si è
(era) verificato”.
Pertanto, ciò
che rileva ai fini della sussistenza dei presupposti dell’illecito civile è
esclusivamente la circostanza che sia stato posto in essere un atto (la
sospensione dei lavori) non conforme al diritto, generatore di un danno non
giustificato e non giustificabile da norme giuridiche, laddove la durata di tale
illecito (limitata, secondo il Comune di Roma, a soli quarantacinque giorni)
rileva soltanto ai fini della quantificazione del danno subito.
II.3. Si può ora
passare alla questione della qualificazione della natura giuridica della
responsabilità civile accertata in capo alle predette amministrazioni, statali e
comunali, se essa cioè sia extracontrattuale o precontrattuale.
Le
amministrazioni statali appellanti hanno al riguardo dedotto che, con
motivazione erronea e superficiale, priva della attenta valutazione dei fatti
oggetto della controversia, i primi giudici hanno sbrigativamente affermato che
nella fattispecie si sarebbe in presenza di responsabilità extracontrattuale
sic et simpliciter (non essendo perfezionato il vincolo contrattuale
relativo ai contratti di locazione futura), osservando, per converso, che
proprio la circostanza che il diniego di assenso di cui alla nota del 24 gennaio
1994 si inseriva nel procedimento del definitivo perfezionamento di quei
contratti, già stipulati, doveva far ritenere che si fosse in presenza di una
responsabilità pre – contrattuale.
La questione
prospettata non ha una valenza meramente classificatoria, atteso che, pur
rientrando la responsabilità pre – contrattuale nel più ampio genus di quella
extracontrattuale (ex multis, C.d.S., sez. VI, 19 novembre 2003, n. 7473;
Cass. SS.UU., 16 luglio 2001, n. 9645; sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15172),
essa rileva in modo determinante ai fini della quantificazione del danno
risarcibile, relativo nel primo caso (responsabilità extracontrattuale) sia al
danno emergente che al lucro cessante e limitato, quanto al secondo
(responsabilità pre – contrattuale) al solo interesse negativo.
II.3.1. In
ordine alla nota – provvedimento del 24 gennaio 1994, la Sezione osserva che non
è revocabile in dubbio che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva
inizialmente (e precisamente in data 26 marzo 1992) dato il proprio assenso
preventivo alla stipula dei contratti di locazione futura degli immobili, in
corso di costruzione, tra le imprese costruttrici ed il Ministero della Sanità
per la collocazione degli uffici di quest’ultimo dicastero e i predetti
contratti, stipulati il 31 marzo 1992, avevano ottenuto anche l’approvazione
ministeriale (in data 23 aprile 1992 e 29 maggio 1992).
La stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri, peraltro, dopo aver interlocutoriamente
invitato lo stesso Ministero della Sanità a sospendere la stessa approvazione
dei predetti contratti (con nota del 29 maggio 1992), con la successiva nota in
data 24 gennaio 1994 aveva revocato il predetto assenso, impedendo quindi che si
verificassero le ulteriori condiciones iuris, del visto e della
registrazioni, indispensabili ai fini del definitivo perfezionamento dei
contratti di locazione futura e della loro efficacia: in data 27 gennaio 2004 il
Ministero della Sanità aveva comunicato, quindi, tale determinazione alle
società locatrici.
Sulla base di
tale coacervo di fatti, può fondatamente ritenersi che la fattispecie in esame
integri un’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale, ai sensi
dell’articolo 1338 C.C., in quanto il comportamento posto in essere dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (e concretizzatosi nella nota di natura
provvedimentale del 24 gennaio 1994) ha illegittimamente arrestato il
procedimento di definitivo perfezionamento dei contratti di locazione futura,
già stipulati dal Ministero della Sanità, impedendo ad essi di conseguire il
necessario visto e la necessaria registrazione ai fini della loro completa
efficacia, violando così l’interesse delle società costruttrici e locatrici alla
efficacia e validità dei contratti (già stipulati), attraverso un comportamento
caratterizzato, come si è avuto modo di delineare, dalla violazione dei principi
di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; ciò appare tanto
più sintomatico, se si tiene conto che fin dal 29 maggio 1992 (cioè solo due
mesi dopo aver prestato il proprio assenso di massima alla locazione in
questione) la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ritenuto di dover
meglio approfondire l’intera problematica, invitando il Ministero della Sanità a
sospendere le procedure finalizzate al perfezionamento dell’efficacia (visto e
registrazione) dei contratti di locazione futura già stipulati, senza tuttavia
preoccuparsi minimamente di informare di ciò anche le società interessate (e
quindi consentendo a queste ultime di fare affidamento, secondo l’id quod
plerumque accidit, sulla validità e sull’efficacia dei contratti già
stipulati).
Di tale
comportamento, diversamente da quanto sostenuto con il mezzo di gravame in
esame, non può che essere ritenuta esclusivamente responsabile la sola
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non solo perché solo ad essa risulta
imputabile l’attività posta in essere, ma anche perché non è stata fornita
alcuna prova a sostegno di una presunta corresponsabilità del Ministero della
Sanità (ora della Salute); né è invocabile, a tal fine, il carattere unitario
della persona giuridica statale (tesi difensiva di cui peraltro si stenta a
comprendere l’effettiva utilità ai fini di causa), non solo in ragione della
evidente ripartizione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari
ministeri, nonché della loro autonomia organizzativa e contabile, ma soprattutto
in considerazione della funzione di coordinamento generale dell’attività di
governo che spetta esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
che risulta essere stata effettivamente esercitata nel caso di specie.
Pertanto,
l’illecito posto in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri deve
essere ascritto a responsabilità pre – contrattuale e, sotto tale profilo,
l’appello deve essere accolto.
II.2.3.2.
Quanto all’ordine di sospensione dei lavori emesso dal Comune di Roma, la
Sezione è, invece, dell’avviso che, come correttamente ritenuto dai primi
giudici, la responsabilità ad esso conseguente è ascrivibile a quella
extracontrattuale.
E’ sufficiente
osservare al riguardo che con detto provvedimento l’amministrazione comunale ha
evidentemente violato il principio generale del neminem ledere, ponendo
in essere un comportamento, caratterizzato – come già visto – dalla omessa
valutazione dei fatti e degli atti già posti in essere (id est,
concessione edilizia – sfociato in un provvedimento illegittimo, secondo le
motivazioni di cui alla decisioni n. 990 del 26 maggio 1998, in quanto non
pertinente e non adeguato rispetto al fine asseritamente perseguito (tutela
degli interessi urbanistici).
II.4. Una volta
accertato che gli atti posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (nota – provvedimento del 24 gennaio 1994) e del Comune di Roma
(ordinanza di sospensione dei lavori n. 19515 del 17 maggio 1994) hanno
integrato gli estremi dell’illecito civile e delineato il tipo di responsabilità
civile, pre – contrattuale quella dell’amministrazione statale, e
extracontrattuale quella dell’amministrazione comunale, può passarsi alla
questione dell’individuazione delle singole voci di danno risarcibile, della
loro fondatezza, sotto il profilo probatorio, ed della loro eventuale
quantificazione, in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dalle società
Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.p.A., Basileuss S.p.A. e Bipielle Investimenti
S.p.A. (già Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.).
In tale modo
saranno esaminati i residui motivi dell’appello incidentale delle
amministrazioni statali e dell’appello principale del Comune di Roma, nonché i
singoli motivi dell’appello principale delle società interessate.
II.4.1. In
relazione alla nota – provvedimento del 24 gennaio 1994, posta in essere dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, giova rilevare che, stante la natura di
responsabilità pre – contrattuale connessa al suo annullamento, il danno
risarcibile deve essere limitato al solo interesse negativo, consistente – com’è
noto – non solo nelle spese a cui la parte danneggiata si è sobbarcata per la
conclusione del contratto, ma anche in quelle derivanti dal fatto di aver
perduto l’occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto non più
perfezionato (Cass., sez. II, 26 maggio 1992, n. 6294; sez. III, 10 ottobre
2003, n. 15172); per contro, non può essere invocato il risarcimento dei danni
che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la
stipulazione e la esecuzione del contratto (Cass., sez. III, 14 febbraio 2000,
n. 1632).
II.4.1.1. Ciò
chiarito, deve innanzitutto precisarsi che non è imputabile alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri alcun danno connesso alla sospensione dei lavori,
trattandosi di attività riferita esclusivamente al Comune di Roma.
Deve poi
escludersi che possano trovare ingresso, sempre nei confronti
dell’amministrazione statale, le richieste di risarcimento relative alle spese
asseritamente sostenute dalle società costruttrici per la riconversione e
trasformazione degli immobili da sede degli uffici ministeriali a sede degli
uffici della Telecom Italia S.p.A., cui gli immobili in questioni sono stati
successivamente locati, nonché quelle relative alla restituzione dei contributi
concessori versati per effetto della nuova destinazione dell’immobile (a uffici
privati).
Quanto alla
prima richiesta, la Sezione osserva che le spese sostenute dalle società
interessate per l’adattamento degli immobili a sede degli uffici della Telecom
Italia S.p.A. non possono farsi rientrare sic et simpliciter nell’ambito
del c.d. interesse contrattuale negativo, non essendo riconducibili al fatto di
aver confidato nella validità del contratto (che costituisce l’oggetto
dell’interesse tutelato dall’articolo 1338 C.C.) e non rappresentando quindi una
diminuzione patrimoniale conseguente, in modo diretto ed immediato, all’illecito
precontrattuale in esame.
In particolare
esse costituiscono spese che le società hanno inteso autonomamente sostenere,
nella loro specifica qualità di imprenditori commerciali, per poter trarre
profitto dall’utilizzazione dei beni costruiti e rappresentano, in definitiva,
solo spese che sarebbero state evitate con il perfezionamento e l’efficacia dei
contratti di locazione stipulati con il Ministero della Sanità, così che,
secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, rientrano nella categoria
dell’interesse contrattuale negativo.
Analogo
ragionamento deve farsi con riguardo alle somme versate a titolo di contributo
concessorio per effetto della nuova destinazione a sede degli uffici della
Telecom Italia S.p.A., laddove la concessione edilizia era stata originariamente
rilasciata a titolo gratuito per essere gli immobili da costruire destinati a
sede degli uffici del Ministero della Sanità.
Infatti, in
disparte ogni questione sulla correttezza della motivazione con cui i primi
giudici hanno respinto tale richiesta, facendo riferimento al suo carattere
disomogeneo rispetto al complessivo petitum, e anche a voler prescindere
dalla circostanza, del resto ammessa dalle stesse società appellanti, circa la
pendenza di un giudizio con il Comune di Roma in ordine alla debenza o meno di
tali contributi concessori, la Sezione è dell’avviso che si tratti di somme, il
cui pagamento sarebbe stato evitato in caso di perfezionamento ed efficacia del
contratto ovvero, sotto altro profilo, si tratta di un vantaggio di cui le
società avrebbero goduto (esenzione dagli oneri concessori per la destinazione
dell’immobile a sede degli uffici ministeriale) per il perfezionamento del
contratto, che come tali, pertanto, non rientrano nell’interesse contrattuale
negativo connesso alla responsabilità precontrattuale.
II.4.1.2. Resta,
a questo punto, il problema della effettivamente individuazione del danno
risarcibile alle società interessate, non essendo stata data prova alcuna delle
eventuali spese sostenute ed essendo stata, per converso, richiesta in primo
grado la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno commisurato ai
canoni di locazione non riscossi per il periodo decorrente dalla prevista
consegna dell’immobile e fino al momento della nuova locazione intercorsa con la
Telecom Italia S.p.A. (richiesta accolta dai primi giudici a titolo di
responsabilità extracontrattuale).
Ritiene al
riguardo la Sezione che, coerentemente al ricordato indirizzo giurisprudenziale,
possa essere confermata la condanna della sola Presidenza del Consiglio dei
Ministri al risarcimento dei danni, ma a titolo di responsabilità
precontrattuale, nella misura corrispondente ai canoni di locazione non
incassati per il periodo intercorrente dalla data in cui gli immobili dovevano
essere consegnati e fino alla data della nuova locazione con la Telecom Italia
S.p.A.
Invero, tale
voce di danno corrisponde alle effettive perdite subite dalle società locatrici,
non tanto per aver confidato nella validità ed efficacia del contratto, quanto
piuttosto per non aver usufruito di ulteriori occasioni di locazione: al
riguardo, deve rilevarsi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha
provato (né ha fornito elementi indiziari) volti a contestare che le società
locatrici avrebbero potuto effettivamente evitare o limitare tali perdite ovvero
che non si siano correttamente, tempestivamente e diligentemente attivate per
reperire nuove occasioni per locare gli immobili costruiti prima della nuova
locazione intercorsa con la Telecom Italia S.p.A.
II.4.1.3 Sulla
somma così determinata le società interessate, con apposito motivo di appello,
hanno lamentato che i primi giudici, pur riconoscendo il diritto agli interessi
di mora, avrebbe erroneamente respinto la loro richiesta tesa ad ottenere gli
interessi nella misura del prime rate, in considerazione della loro notoria
qualità di imprenditori commerciali.
Tale richiesta
non può essere accolta.
La Sezione
osserva che, per un verso, detta richiesta è configurabile come richiesta del
maggior danno da svalutazione monetaria, subito per la mancata disponibilità del
danaro, rispetto alla misura degli interessi legali, così che essa riguarda un
danno che sarebbe stato evitato per effetto della conclusione ed esecuzione dei
contratti di locazione (di cui è stato interrotto il procedimento di
perfezionamento) e non può farsi rientrare nel c.d. interesse contrattuale
negativo; per altro verso, poi, deve rilevarsi che, anche a voler ritenere che
in relazione alla determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria il
giudice può fare ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità di
impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del
creditore, ciò non esime quest’ultimo dall’onere di allegazione che consenta al
giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e
professionali, il danno così richiesto possa essersi verosimilmente prodotto
(Cass. Civ., Sez. I, 4 aprile 2003, n. 5263; sez. III, 4 marzo 2003, n. 3158;
sez. lav., 21 luglio 2001, n. 9965).
Nel caso di
specie, le società appellanti, sul punto, si sono limitate ad affermare la loro
qualità di imprenditori commerciali, senza fornire alcuna allegazione in ordine
all’effettività del danno subito, come ad esempio specifici investimenti
programmati e non attuati ovvero acquisto di danaro a condizioni particolarmente
vantaggiose non realizzate, solo in presenza delle quali la richiesta del
riconoscimento degli interessi nella misura del prime rate avrebbe potuto essere
accolta.
II.4.2. Quanto
alla ordinanza n. 19515 del 17 maggio 1994 del Comune di Roma di sospensione dei
lavori, rispetto alla quale è stata riconosciuta la natura di responsabilità
extracontrattuale, la Sezione ritiene che non possa dubitarsi che l’unica voce
di danno ascrivibile all’amministrazione comunale sia quella relativa alla
effettiva sospensione dei lavori (null’altro essendo imputabile al comportamento
della predetta amministrazione, neppure per la riconversione).
Si presenta
tuttavia oltre modo complessa l’esatta quantificazione del danno.
Le società
appellanti, al riguardo, hanno indicato come dovuto a tale titolo l’importo di
€.
2.728.958,24 (risultante peraltro da un lodo arbitrale di equità intervenuta tra
la Basileus S.p.A., proprietaria di metà del complesso immobiliare in
costruzione, e l’impresa
che stava procedendo alla costruzione, quale compenso, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 1664 C.C. per due forzate interruzioni dell’opera stessa),
insistendo in ogni caso per la determinazione in via equitativa del danno, anche
d’ufficio e con presunzioni semplici, anche in considerazione della difficoltà
di determinare precisamente il danno.
Il Comune di
Roma, per contro, ha dedotto che nessuna prova sarebbe stata fornita
dell’effettivo danno subito, né della effettiva sospensione dei lavori; che in
ogni caso esso avrebbe dovuto essere limitato ai soli quarantacinque giorni di
validità dell’ordine di sospensione e non poteva essere commisurata alla
effettiva sospensione dei lavori, asseritamente protrattasi per circa otto mesi;
che nessun valore neppure indiziario potrebbe essere riconosciuto al lodo di
equità cui avevano fatto riferimento le società appellanti.
La Sezione è
dell’avviso che non sarebbe di alcuna utilità disporre una consulenza tecnica
d’ufficio, atteso che, per espresso riconoscimento delle stesse società
appellanti, la effettiva individuazione e quantificazione dei danni derivanti
dalla sospensione è di estrema difficoltà e tali difficoltà finirebbero per
rendere aleatoria la stessa relazione peritale; né risulta possibile, proprio
per le stesse ragioni, fissare in modo completo ed esauriente gli eventuali
criteri cui dovrebbe attenersi l’amministrazione comunale per la determinazione
del danno, dando ragionevolmente luogo anche tale soluzione ad un ulteriore
contenzioso tra le parti.
Poiché
l’obiettiva difficoltà di individuazione degli elementi certi ai fini della
giusta determinazione del danno risarcibile non può costituire giusta causa di
rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova (ciò integrando, ad
avviso della Sezione, un vulnus al diritto di difesa predicato
dall’articolo 24 della Costituzione), la determinazione del danno deve avvenire
in via equitativa.
A tal fine, deve
innanzitutto escludersi la fondatezza delle difese del Comune di Roma volte, in
modo del tutto generico e prive di qualsiasi elemento probatorio, a mettere in
dubbio la stessa effettiva sospensione dei lavori ovvero a limitare i danni alla
sola durata del provvedimento di sospensione (quarantacinque giorni).
Ugualmente priva
di qualsiasi prova o di elementi indiziari è, peraltro, anche la durata della
sospensione dei lavori in circa otto mesi, anche in considerazione del fatto che
non è stata fornita alcuna prova e neppure alcun elemento indiziario da cui
possa desumersi la necessità di una cosi lunga sospensione; né è determinante a
tal fine la circostanza che l’ordinanza di sospensione dei lavori sia stata
sospesa in via cautelare dal tribunale amministrativo regionale solo il 25
gennaio 1995, laddove non può non evidenziarsi che in sede di liquidazione del
risarcimento del danno si deve tener conto anche del comportamento del
danneggiato (che non deve aggravare le conseguenze del danno), così che non è
dato comprendere per quale ragione, non potendo dubitarsi dell’interesse delle
società costruttrici di riprendere immediatamente i lavori sospesi, le stesse
non abbiano immediatamente proposto ricorso giurisdizionale ed non abbiano
altrettanto immediatamente sollecitato il giudice adito per ottenere la
fissazione dell’udienza cautelare (del resto dell’eventuale sollecito
comportamento in tal senso non è stato fornita alcuna prova); né vi è prova che
le società interessate, in presenza dell’inopinato provvedimento di sospensione
dei lavori, si siano diligentemente e tempestivamente attivati per sollecitare
l’amministrazione a rivedere il proprio provvedimento nelle more della decisione
cautelare richiesta al giudice amministrativo..
Dalla lettura
delle rispettive memorie conclusionali si evince, inoltre, che effettivamente,
oltre alla sospensione dei lavori conseguente al provvedimento adottato dal
Comune di Roma, ve n’era stata coevamente anche un’altra disposta dalla
Soprintendenza relativa, secondo le difese dell’amministrazione comunale, ad un
terzo delle costruzioni (edificio D), per effetto della quale i lavori sarebbero
stati ripresi soltanto nel 1996 (tuttavia di quest’ultima le società appellanti
deducono di non aver tenuto conto nella determinazione del danno richiesto).
In tale
tormentato quadro fattuale, dal quale trova ulteriore conferma la scelta
dell’amministrazione di non procedere all’ammissione di una consulenza tecnica
d’ufficio, la Sezione ritiene che, pur con le dovute cautele, l’importo
richiesto dalle società interessate in
€.
2.728.958,24 a titolo di danni per la sospensione dei lavori, commisurato a
quanto riconosciuto da un lodo di equità a favore di una impresa cui la Basileus
S.p.A. aveva commissionato la costruzione degli edifici oggetto della
controversia, possa costituire un utile dato di partenza per la effettiva
determinazione del danno.
Posto che il
predetto importo è complessivamente riferito ad un fermo dei cantieri di circa
otto mesi esso deve essere ridotto, equitativamente del 50%, dovendo ritenersi
che, in mancanza di ogni diverso elemento al riguardo ed in considerazione che
il provvedimento impugnato era una sospensione dei lavori e che le società
interessate ben avrebbero potuto sollecitare il Comune ad adottare un
provvedimento definitivo, la sospensione dei lavori possa essere immediatamente,
direttamente ed unicamente riferibile al comportamento del comune solo per i
primi quattro mesi; l’importo, poi, deve essere ulteriormente ridotto, sempre in
via equitativa, di un ulteriore 20%, non potendo, per un verso, dubitarsi
dell’effettiva esistenza di una diversa coeva causa di fermo dei lavori disposta
dalla Soprintendenza (asseritamente riguardante un terzo delle costruzioni,
secondo il Comune di Roma, e protrattasi sino al 1996) e, per altro verso, della
sua incidenza in ogni caso sulla intera produttività del cantiere.
In conclusione,
in mancanza di qualsiasi altra prova (anche con riferimento ad altri elementi
relativi alle altre società appellanti, diversa dalla Basileus S.p.A.) a titolo
di risarcimento del danno subito per l’illegittima sospensione dei lavori può
riconoscersi alle società costruttrici l’importo complessivo di
€.
1.091.583,296 (unmilionenovantunomilacinquecentottantatre euro e
duecentonovantasei centesimi), da ripartirsi nella misura del 50% in favore
della società Roma Ovest Costruzioni Edilizie, 25% in favore della società
Basileus S.p.A. e 25% in favore della società Bipielle Investimenti S.p.A. (già
Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.).
Su tale somma
possono essere riconosciuti soltanto gli interessi legali di mora dal giorno del
provvedimento di sospensione dei lavori fino all’effettivo soddisfo, non potendo
trovare ingresso la richiesta di interessi al tasso del prime rate, in quanto
come già sopra evidenziato, le società appellanti, sul punto, si sono limitate
ad affermare la loro qualità di imprenditori commerciali, senza fornire alcuna
allegazione in ordine all’effettività del danno subito, come ad esempio
specifici investimenti programmati e non attuati ovvero acquisto di danaro a
condizioni particolarmente vantaggiose non realizzate, solo in presenza delle
quali la richiesta del riconoscimento degli interessi nella misura del prime
rate avrebbe potuto essere accolta.
III. In
conclusione, deve essere accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, mentre
devono essere respinti gli appelli principali sia delle Società Roma Ovest
Costruzioni Edilizie, Basileus S.p.A. e Bipielle Investimenti S.p.A. (già
Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.), sia del Comune di Roma; per
l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza la Presidenza del
Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento a titolo di
risarcimento danni della somma di €.
46.284.258,40, così come determinata nella sentenza di primo grado, ma a titolo
di responsabilità precontrattuale (da ripartirsi nella misura del 50% in favore
della società Roma Ovest Costruzioni Edilizie, 25% in favore della società
Basileus S.p.A. e 25% in favore della società Bipielle Investimenti S.p.A. (già
Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.), con gli interessi di mora così come
statuito pure in prime cure; il Comune di Roma deve essere condanna al pagamento
a titolo di risarcimento danno la somma di
€.
1.091.583,296, per l’illegittima
sospensione dei lavori (da ripartirsi nella misura del 50% in favore della
società Roma Ovest Costruzioni Edilizie, 25% in favore della società Basileus
S.p.A. e 25% in favore della società Bipielle Investimenti S.p.A. (già
Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.), con interessi di mora dalla data di
adozione dell’ordinanza di sospensione; devono essere respinte tutte le altre
richieste.
In ragione della
peculiarità e della complessità delle questioni trattate può disporsi la
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunziando
sugli appelli separatamente proposti dalle società Roma Ovest Costruzioni
Edilizie S.p.A., Basileus S.p.A. e Bipielle Investimenti S.p.A. (già
Investimenti Immobiliari S.p.A.) e dal Comune di Roma, nonché sull’appello
incidentale spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
della Salute, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. I, n. 6660 del 30 luglio 2002, così come risulta dalle correzioni
apportate dal decreto n. 11193 del 3 dicembre 2002, così provvede: