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sentenza n. 5986 del 9 ottobre 2006: qualora un'amministrazione si sia costituita parte civile in un procedimento penale nei confronti di un dipendente e penda a carico del medesimo un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi fatti, legittimamente la medesima amministrazione nega il rimborso delle spese legali al dipendente (poi assolto dalla corte di appello), per la sussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 e ciò indipendentemente da ogni valutazione attinente allesito del procedimento penale ed allaccertamento della responsabilità contabile del dipendente
REPUBBLICA ITALIANA N. 5986/06 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.133 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2000 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 133 del 2000 proposto dal sig. x. v., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fantinato e Marucchi e presso lo studio di questultimo elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini n.39, contro il Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallavv. Carmelo DAntone ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo studio dellavv. Marco Pocci, per la riforma della sentenza n. 659 in data 30 giugno 1999 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sez. II; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio del Comune appellato; Vista la memoria prodotta dallappellante a sostegno delle sue difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 lavv. Fantinato e lavv. Lofoco, su delega dellavv. DAntone; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Lappello in esame è rivolto contro la sentenza n. 659 in data 30 giugno 1999 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto dal sig. x. v. per ottenere lannullamento della deliberazione 19 agosto 1996 n. 888 della Giunta comunale di Camaiore. Con questo provvedimento il Comune aveva stabilito di non accogliere la richiesta, avanzata dal ricorrente, di rimborso delle spese legali da lui sostenute nel giudizio penale a suo carico per fatti connessi allespletamento del servizio, in qualità di comandante dei vigili urbani (peculato, art. 314 c.p., e falso, artt. 476 e 482 c.p.), conclusosi in appello con sentenza di assoluzione con formula piena. Lappellante ripropone, sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in riforma di questa, sia accolto il ricorso di primo grado; con ogni conseguente determinazione sulle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore, richiamando le difese già svolte in primo grado. La causa è stata trattata alludienza pubblica del 21 giugno 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione. DIRITTO Lappello è infondato. Per una migliore comprensione della controversia, conviene ricordare che lappellante, a seguito di rinvio a giudizio per reati connessi allespletamento del servizio, in qualità di comandante dei vigili urbani del Comune resistente, fu riconosciuto colpevole e condannato in primo grado e, poi, assolto con formula piena in appello. Ha chiesto, pertanto, ai sensi dellart. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, il rimborso delle spese legali sostenute nei due gradi di giudizio, che gli è stato negato con la deliberazione impugnata con il ricorso di primo grado. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., sussistono nella specie tutti i presupposti previsti dalla norma per la concessione del beneficio in questione. Lassunto è, però, infondato. Dispone lart. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985 - 1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) che: Lente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi allespletamento del servizio e alladempimento dei compiti dufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dallapertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. La disposizione, comè noto, se da un lato è intesa a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nellinteresse, dellAmministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi allespletamento dei loro compiti istituzionali; è, comunque, dettata al fine di consentire allAmministrazione la tutela della sua posizione, non potendo essa procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un pubblico interesse. Questultimo profilo, del resto, è oggetto di particolare attenzione del legislatore, che si preoccupa si evidenziarlo nella norma suddetta attraverso i due incisi anche a tutela dei propri diritti ed interessi e a condizione che non sussista conflitto di interessi. Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste uno dei presupposti essenziali per accedere al beneficio, vale a dire quello della mancanza in concreto di conflitto dinteresse tra il dipendente e lAmministrazione. Si deve rilevare, infatti, per un verso, che lAmministrazione nel procedimento penale si è costituita parte civile nei confronti del dipendente e, per altro verso, che, come si evidenzia anche nel provvedimento impugnato, alla data di questo pendeva a carico del ricorrente un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi fatti, oggetto dellindagine penale. Le pretese fatte valere dal Comune nel procedimento penale e nel giudizio contabile, postulano oggettivamente lesistenza di un conflitto di interessi tra le parti, escludendo nello stesso tempo che la difesa del dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti ed interessi dellAmministrazione. Il rilievo è decisivo e di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente allesito del procedimento penale ed allaccertamento della responsabilità contabile del dipendente (cfr., in fattispecie analoga, Cass. Sez. Lavoro, 17 settembre 2002 n. 13624). Linfondatezza della pretesa sostanziale fatta valere rende superfluo lesame delle censure dedotte avverso la sentenza appellata, che va, quindi, confermata, sia pure con la diversa motivazione fin qui esposta. Lappello va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge lappello in epigrafe. Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 21 giugno 2005 con l'intervento dei Signori: Raffaele Iannotta - Presidente Giuseppe Farina - Consigliere Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. Claudio Marchitiello - Consigliere Aniello Cerreto -
Consigliere LESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Corrado Allegretta F.to Raffaele Iannotta IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 9 ottobre 2006 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale
GFF
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