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CORTE DEI CONTI SEZIONI GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 80/PC/99 del 15 dicembre 1999 Presidente DE FILIPPIS Estensore TRIDICO
Pensioni civili e militari - cumulo di pensione con retribuzione per lavoro dipendente divieto - omessa previsione violazione articolo 3 Costituzione non manifesta infondatezza (dl 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, articolo 10, comma 7)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 10, comma settimo, del dl 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, per contrasto con larticolo 3 della Costituzione nella parte in cui non dispone lapplicazione delle norme sui divieti di cumulo previsti dallarticolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 anche nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato in quanto dichiarati decaduti dal servizio, ai sensi dellarticolo 63 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con limpiego.
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte composta dai seguenti magistrati: dott. Francesco De Filippis Presidente dott. Raffaele Delfino Giudice dott. Bruno Tridico Giudice relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio, iscritto al n. 6336/C del registro di segreteria, promosso da
P. C. rappresentato e difeso dallavv. Fabrizio Borasio. Visto il ricorso, presentato avverso la Direzione provinciale del tesoro di Asti, e tutti gli altri atti e documenti della causa; uditi nella pubblica udienza del 19 ottobre 1999 il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, lavv. Borasio per il ricorrente e la d.ssa Adele Pomponio in rappresentanza dellINPDAP.
Ritenuto in fatto 1. - Con il ricorso in epigrafe si impugna il provvedimento n. 11344 del 14 agosto 1995, con il quale la Direzione provinciale del tesoro di Asti ha invitato lodierno ricorrente a rifondere un presunto credito erariale di lire 87.343.383 corrisposte dal 1° luglio 1987 al 30 luglio 1995 a titolo di trattamento pensionistico ritenuto non dovuto perché linteressato ha prestato opera retribuita quale lavoratore dipendente nel periodo considerato. LAmministrazione ha contestualmente dato notizia della sospensione della pensione dal 30 agosto 1995. A seguito di istanza dellinteressato è stato concesso il pagamento rateale del debito in quote mensili di lire 1.455.723 dal novembre 1995 al dicembre 2000. 2. - Espone il ricorrente, dipendente di U.S.L. dal 21 marzo 1969, che dal 29 maggio 1987 non ha più prestato servizio presso il citato ente in quanto dichiarato decaduto con deliberazione in pari data. Ha quindi lavorato come operaio dipendente presso privati. In diritto, ritiene che il divieto di cumulo operi solo in caso di espressa domanda di pensionamento e non nel diverso caso, come nella specie, in cui il dipendente sia dichiarato decaduto dal servizio ad iniziativa dellente pubblico presso il quale si presta servizio, ed a sostegno richiama giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti. Col proposto gravame parte attrice chiede quindi lannullamento del decreto impugnato ed il ripristino del trattamento pensionistico sospeso, con condanna dellAmministrazione al pagamento dei ratei arretrati ed alla restituzione delle somme versate in ottemperanza al provvedimento di recupero, maggiorate dei relativi interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, si chiede che venga dichiarata lillegittimità del decreto per mancata notizia allinteressato dellavvio del relativo procedimento amministrativo, con conseguente obbligo per lAmministrazione di restituire le somme versate dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3. - Dagli atti versati in causa e, precisamente, dalla deliberazione del 29 maggio 1987 della U.S.L. di Torino 1-23 si deduce che lodierno ricorrente è stato dichiarato decaduto dal servizio, ai sensi dellart. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con limpiego presso la U.S.L. Con nota depositata il 17 giugno 1997 la Direzione provinciale del tesoro di Asti asserisce che linteressato aveva, in un primo momento, dichiarato di non prestare opera retribuita, ma, successivamente, e precisamente in data 14 giugno 1995, lo stesso affermava di prestare opera retribuita in qualità di lavoratore dipendente dal 1° luglio 1987: da qui il provvedimento di recupero e la sospensione dellerogazione della pensione. 4. - Con memoria depositata l8 ottobre 1999 parte attrice richiama altra giurisprudenza favorevole ed in subordine ritiene comunque le somme percepite irripetibili in assenza di dolo del percipiente, non allegato né tantomeno provato dallAmministrazione. 5. - Alludienza odierna lavv. Borasio ha richiamato quanto in atti scritti, mentre la rappresentante dellINPDAP ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto 1. - La questione dedotta nellodierno giudizio concerne la spettanza o meno del diritto a pensione anticipata del dipendente dichiarato decaduto dal servizio, ai sensi dellart. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con limpiego presso la U.S.L., come esposto in narrativa. 2. - In punto di diritto, la disciplina normativa alla quale fare riferimento ai fini del decidere è quella recata dallart. 10 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79. Il comma settimo di detto articolo, in unottica disincentivante del ricorso allanticipazione del trattamento di quiescenza, sancisce che nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo si applica il divieto di cumulo del trattamento pensionistico con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La norma richiamata amplia quindi larea di operatività del divieto recato dallart. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nei confronti dei lavoratori privati iscritti allassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso lINPS, estendendolo a tutti i dipendenti pubblici. Listituto in esame, comè noto, pur inerendo direttamente al diritto previdenziale, presenta anche non irrilevanti profili di politica sociale ed economico-finanziaria, comè dimostrato dai ripetuti interventi, negli ultimi anni, del legislatore, che ha introdotto modifiche alla disciplina vigente attraverso lart. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, attuativo della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, lart. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, lart. 1, comma 25, lett. c) della legge 8 agosto 1995 n. 335 e lart. 1, commi 185 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 3. - La questione oggetto del decidere si risolve, in buona sostanza, nel circoscrivere lambito soggettivo dei destinatari del divieto, e per operare in tal senso non si può non muovere dalla lettera della legge (art. 10, comma primo, d.l. n. 17/83), la quale fa riferimento al personale avente diritto allindennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Il testo originario del citato art. 10, comma primo, che faceva riferimento al personale il quale fosse cessato dal servizio, a prescindere dalla causa di cessazione, fu emendato dalla Commissione lavoro e limitato, tra laltro, ai soli casi di cessazione dal servizio a domanda. La norma, nel suo testo definitivo, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale non applicabile nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del pubblico dipendente (sentenza 12 maggio 1988 n. 531). Con specifico riferimento, poi, al divieto di cumulo, il Giudice delle leggi, già investita della questio legitimatis dellart. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17/83, con la sentenza 20 dicembre 1994 n. 433 ha accolto una nozione ben precisa di pensionamento anticipato al quale esso si applica, traente origine dalla presentazione di formale domanda quale manifestazione tipica ed univoca della volontà di rinunciare allimpiego, escludendo così che leffetto negativo di cui si discute possa derivare da comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa allAmministrazione possa desumersi lintendimento dellimpiegato di sottrarsi ai doveri del suo ufficio (nella specie, tra laltro, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17/83 sollevata, in riferimento allart. 3 della Costituzione, per la presunta disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti che non abbiano presentato la dichiarazione di dimissioni, ma che siano decaduti dallimpiego per essersi arbitrariamente assentati dal servizio oltre il tempo massimo consentito). La giurisprudenza della Corte dei conti, inizialmente alquanto variegata, dopo la pronuncia della Corte costituzionale può dirsi univoca nel ritenere che il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione operi unicamente in presenza di una formale domanda di dimissioni cui sia seguito un provvedimento di pensionamento anticipato, con esclusione della riconducibilità allart. 10 del d.l. n. 17/83 anche dellipotesi di comunicazione di opzione per un nuovo e diverso impiego proposta dal pubblico dipendente, nel qual caso non opererebbe il divieto di cumulo (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, 26 luglio 1996 n. 326/A). 4. - La fattispecie sottoposta allesame di questo Giudice, pur consistendo anchessa, come nellipotesi esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 433/94, in una declaratoria di decadenza dallimpiego, presenta profili in parte diversi. Invero, nel caso allesame il ricorrente ha posto in essere una grave violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico (la cui attuale vigenza, peraltro, trova esplicita conferma nellart. 58 del d.l.vo 3 febbraio 1993 n. 29) e, nonostante sia stato diffidato a cessare la diversa attività lavorativa intrapresa (presso un banco di ferramenta nei giorni di mercato), ha perseverato nella situazione di incompatibilità. Mette conto precisare che listituto della decadenza dallimpiego per incompatibilità ex art. 63 del d.P.R. n. 3/57 presenta profili in parte diversi da quello della decadenza per assenza ingiustificata dal servizio, regolata dal successivo art. 127. Invero, premesso che in entrambi i casi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato sono costanti nel ritenere che il provvedimento dellAmministrazione abbia carattere meramente dichiarativo (Corte dei conti, Sez. Controllo 21 marzo 1985 n. 1535; Consiglio di Stato, Sezione V, 16 ottobre 1989 n. 645, e Sezione VI, 30 ottobre 1985 n. 542 e 2 ottobre 1991 n. 600) e vincolato, solo per la decadenza ex art. 63 è espressamente prevista la diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità, mentre nellipotesi di decadenza per assenza ingiustificata non è richiesta alcuna previa intimazione allinteressato, come affermato dalla giurisprudenza, sia pure dopo alcune iniziali oscillazioni (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regione Veneto, 6 luglio 1995 n. 252; Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 giugno 1994 n. 1029; Sezione V, 27 aprile 1991 n. 676; Sezione V, 16 ottobre 1989 n. 645; Sezione V, 6 dicembre 1988 n. 794; Sezione VI, 2 maggio 1983 n. 291). Orbene, pare a questo Collegio fuor di dubbio che la condotta tenuta dallodierno ricorrente debba comunque ritenersi cosciente, volontaria e soprattutto consapevole delle negative conseguenze che automaticamente si producono sul rapporto dimpiego, tenuto conto del particolare iter procedimentale che conduce alladozione del provvedimento estintivo del rapporto attraverso un apposito atto di diffida, e della natura meramente dichiarativa del provvedimento di decadenza. In altri termini, come nellipotesi della formale domanda di dimissioni, anche nel caso allesame emerge unadesione di volontà al verificarsi delleffetto estintivo, conseguenza certa della propria condotta, sotto questo profilo (della volontarietà) del tutto equiparabile alla domanda di pensionamento. Non vè alcuna attenuazione del collegamento tra volontà di recedere e cessazione del rapporto cui fa riferimento la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 433/94, posto che volontà di recedere è, in definitiva, anche volontà cosciente di porre in essere un comportamento producente comunque, ope legis, leffetto di estinzione del rapporto dimpiego, palesando così una conforme determinazione volitiva. In tal senso, nellastenersi dal richiamare le costruzioni penalistiche in tema di dolo eventuale, non pare fuor di luogo fare un riferimento ai principi generali della teoria precettiva del negozio giuridico secondo i quali una volontà negoziale può rilevarsi anche a mezzo di un comportamento che non la rifletta direttamente ma che, per volontà normativa, produca sia pure indirettamente leffetto voluto. 5. - Per quanto detto questa Sezione, non ritenendola manifestamente infondata, solleva dufficio questione di legittimità costituzionale dellart. 10, comma settimo, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per contrasto con lart. 3 della Costituzione nella parte in cui non dispone lapplicazione delle norme sui divieti di cumulo previsti dallart. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 anche nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato in quanto dichiarati decaduti dal servizio, ai sensi dellart. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con limpiego. Premesso infatti che la ratio del divieto, resa palese dallintestazione stessa del decreto legge, è di realizzare il contenimento del costo del lavoro ed apprestare misure atte a favorire loccupazione, e, in questottica, disincentivare lattività lavorativa prestata, successivamente al collocamento a riposo, in posizione subordinata, sembra riscontrarsi unaporia in relazione allarea dei soggetti destinatari della preclusione normativa. Ed invero, la norma sospettata di incostituzionalità per contrasto con lart. 3 della Costituzione, nel disporre il divieto di cumulo (solo) nei confronti di chi ha presentato formale domanda di pensionamento e non (anche) per il dipendente dichiarato decaduto dal servizio per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile ex art. 63 del d.P.R. n. 3/57, risulta premiante, senza una ragionevole giustificazione ed in apparente violazione delle regole della logica, di un comportamento indubbiamente meno meritevole di tutela giuridica rispetto al primo che, a questo punto deve ritenersi del tutto irrazionalmente, si vede negare il trattamento pensionistico anticipato qualora percepisca una retribuzione in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Se, infatti, la politica legislativa era quella di realizzare un sistema disincentivante della prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del pensionato, non pare possa revocarsi in dubbio che ammettere il cumulo della pensione con la retribuzione percepita dal soggetto il quale, proprio in quanto prestatore di altra attività lavorativa in posizione subordinata, è stato dichiarato decaduto dal servizio, si ponga in aperto contrasto con la ratio legis, rendendo più vantaggioso iniziare, in costanza dimpiego pubblico, laltra attività lavorativa con essa incompatibile, piuttosto che presentare formale domanda di dimissioni e, solo dopo essere cessati dal servizio, intraprendere il nuovo e diverso rapporto di lavoro dipendente. Le situazioni comparate, pur presentando indubbiamente profili di diversità, appaiono accomunate da elementi che dovrebbero imporre unuguale ed unitaria disciplina conforme alla funzione che la norma si prefigge. In ogni caso, la discriminazione nella preclusione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. non solo alla stregua della finalità della norma, ma anche alla luce delle conseguenze da essa determinate, che questo Giudice ritiene aberranti: chi è dichiarato decaduto per assenza ingiustificata, invero, viene sottoposto ad un trattamento irrazionalmente di favore e più vantaggioso rispetto a colui per il quale, ai sensi della norma della cui conformità alla Costituzione si dubita, è esclusa la possibilità di cumulo, pur versando questi, almeno in linea teorica, in situazione che parrebbe degna di non minor tutela. 6. - Oltre che non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale che si solleva presenta il carattere della rilevanza ai fini del decidere in quanto la mancata previsione del divieto di cumulo anche al caso del dipendente dichiarato decaduto dal servizio, ai sensi dellart. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con limpiego, determina lillegittimità del provvedimento impugnato ed impone laccoglimento del ricorso, con conseguente ripristino del trattamento pensionistico attualmente revocato dallAmministrazione. |