CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 12 maggio 2009 n. 10857 - Pres. Carbone, Rel. Mazziotti Di Celso - I.F. (Avv.ti Buono, Marino e Di Meglio) c. Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Campania - (dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti).

1. La cognizione in ordine all'azione di responsabilita amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali in materia di affidamento di lavori pubblici e di modi e di tempi di utilizzazione delle relative risorse finanziarie, promossa con riguardo ad avvenuto versamento, a profitto di costoro, di somme indebite, da parte di appaltatori di siffatti lavori pubblici, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, allorche, con il suo esercizio, si assuma sussistente il danno erariale, sotto il profilo di minori entrate tributarie (per redditi occultati dagli appaltatori nel contesto delle operazioni contabili preordinate a quel versamento illecito) o dei maggiori costi apportati dall'amministrazione per la realizzazione delle opere appaltate, con conseguente potere-dovere del detto giudice di provvedere su tutte le questioni implicate dall'azione del Procuratore generale, ivi comprese quelle sulla risarcibilita del danno, sull'esistenza delle prove (l'onere delle quali ricade sullo stesso procuratore) di questo, sulle condizioni per l'emissione di una pronunzia assolutoria o di cessazione della materia del contendere, in presenza, rispettivamente, di risarcimento avvenuto prima dell'atto introduttivo del giudizio o nel corso di questo

2. E’ inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione ad un giudizio per responsabilita contabile pendente dinanzi alla Corte dei conti, ove con esso si deduca l'inesistenza del rapporto di servizio: tale deduzione, infatti, attiene ad una questione di proponibilita dell'azione di responsabilita davanti al giudice contabile e, quindi, concerne i limiti interni della sua giurisdizione e non una questione di giurisdizione, configurabile in relazione ai soli limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti

3. La giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che puo determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita dell'azione di responsabilita davanti al giudice contabile, senza dare luogo a questione di giurisdizione

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10/2/2005 il Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, conveniva in giudizio I.F., C.G., T.A. e P.D. - i primi tre nella qualita di amministratori ed il quarto nella qualita di segretario comunale del Comune di (omissis) - esponendo: che, con Delib. 15 febbraio 1990, la giunta municipale del citato Comune aveva approvato il progetto della rete fognaria comunale redatto dall'ingegnere B.C.V. la cui costruzione era stata affidata all'Associazione Temporanea d'Imprese (ATP) costituita tra le societa Raiola, Comapre, Del Vecchio e Catello; che l'esecuzione dell' appalto aveva dato luogo ad un giudizio arbitrale con condanna del Comune al risarcimento dei maggiori oneri derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori; che la vicenda contrattuale aveva formato oggetto di un giudizio penale conclusosi con sentenza del tribunale di Napoli 7/3/2000, confermata dalla corte di appello di Napoli con sentenza 28/3/2003, con pronuncia di non doversi procedere nei confronti dello I. per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli consistenti nell'essersi fatto promettere somme di denaro dal progettista e direttore dei lavori e dal titolare dell'impresa Raiola al fine di favorire la trattazione delle pratiche relative alla progettazione ed ai lavori, nell'aver prospettato la sua futura ascesa alla carica di sindaco per sollecitare la costruzione di un tratto di fognatura non previsto dal progetto a beneficio di un immobile di sua proprieta, nell'aver ricevuto dal titolare dell'impresa Comapre una somma di denaro in cambio di favori all'ATI e nell'aver fatto assumere dalla Comapre alcuni operai di proprio gradimento sempre in cambio dell'agevolazione di pratiche amministrative; che dalle prove raccolte in sede penale era emersa l'esistenza di uno stretto accordo tra le imprese appaltatrici e gli amministratori locali finalizzato all'elargizione di somme di denaro in cambio di favori anche a costo di far pagare all'ente locale un maggior prezzo per la realizzazione dell'opera. Il procuratore regionale chiedeva quindi la condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale dagli stessi arrecato e, precisamente, del danno patrimoniale da maggiorazione del giusto prezzo che l' appalto avrebbe avuto in una normale situazione di correttezza contabile ed amministrativa, nonche del danno non patrimoniale consistente nella lesione dell'immagine del Comune conseguente all'acclarata condotta illecita dei suoi rappresentanti.

Nel corso del giudizio di merito I.F. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti a giudicare sulle domande proposte nei suoi confronti dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti.

Ha resistito con controricorso il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Gli intimati C.G., T.A. e P.D. non hanno svolto attivita difensiva in questa sede.

Il P.G. al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente - premesso che a fondamento della formulata domanda il procuratore regionale ha posto il materiale probatorio raccolto nel processo penale senza procedere ad una valutazione critica delle relative risultanze -sostiene che la pretesa azionata esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la quale, avendo carattere solo generale, non si estende all'ipotesi, ricorrente appunto nella specie, in cui si faccia valere una responsabilita non di gestione come quella per danno anche non patrimoniale da reato per la quale sussiste una deroga a favore della giurisdizione ordinaria. Inoltre la giurisdizione contabile presuppone la configurabilita di un rapporto di servizio in forza del quale l'agente sia investito dello svolgimento di una determinata attivita in favore dell'Amministrazione nonche l'esistenza di un nesso quanto meno di occasionalita necessaria tra l'attivita illecita causativa del danno ed il detto rapporto. Tali presupposti non sono ravvisabili nella specie in quanto all'epoca della condotta ascrittagli esso ricorrente non ricopriva alcun incarico presso il Comune di (omissis) essendo stato eletto sindaco solo il (omissis) e non avendo in seguito compiuto alcun atto riguardante l' appalto in questione. Peraltro le somme, delle quali e stata contestata ad esso I. la percezione, vennero elargite non a lui personalmente ma al partito nel quale egli militava ed in epoca successiva alla scadenza del mandato, sicche e solo configurabile un finanziamento illecito ad un partito politico. L'asserita maggiorazione del prezzo di appalto non e infine collegabile causalmente alle dazioni illecite di denaro, ma a due lodi arbitrali con cui il Comune e stato condannato a corrispondere all'ATI i maggiori oneri sostenuti per il differimento nei tempi di esecuzione delle opere.

La riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.

Occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di affermare e come rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, la cognizione in ordine all'azione di responsabilita amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali in materia di affidamento di lavori pubblici e di modi e di tempi di utilizzazione delle relative risorse finanziarie, promossa con riguardo ad avvenuto versamento, a profitto di costoro, di somme indebite, da parte di appaltatori di siffatti lavori pubblici, appartiene alla giurisdizione della corte dei conti, allorche, con il suo esercizio, si assuma sussistente il danno erariale, sotto il profilo di minori entrate tributarie (per redditi occultati dagli appaltatori nel contesto delle operazioni contabili preordinate a quel versamento illecito) o dei maggiori costi apportati dall'amministrazione per la realizzazione delle opere appaltate, con conseguente potere-dovere del detto giudice di provvedere su tutte le questioni implicate dall'azione del Procuratore generale, ivi comprese quelle sulla risarcibilita del danno, sull'esistenza delle prove (l'onere delle quali ricade sullo stesso procuratore) di questo, sulle condizioni per l'emissione di una pronunzia assolutoria o di cessazione della materia del contendere, in presenza, rispettivamente, di risarcimento avvenuto prima dell'atto introduttivo del giudizio o nel corso di questo (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 2/4/2007 n. 8098; 2/3/2006 n. 4582; 4/4/2000 n. 98; 2/4/1993 n. 3970).

Nella specie - come sopra rilevato nella parte narrativa che precede e come risulta dalla consentita lettura degli atti processuali e, in particolare, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio pendente innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Campania - I.F. e stato citato in giudizio quale sindaco del Comune di (omissis) per aver, secondo la procura regionale, percepito illeciti benefici personali in occasione dell' appalto dei lavori di costruzione della fognatura comunale cosi cagionando un danno patrimoniale al Comune.

Cio posto e evidente - tenuto conto della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio dalla procura regionale ed avuto riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione - la giurisdizione della Corte dei Conti.

E' appena il caso di rilevare poi che spetta alla adita Corte dei Conti il potere di valutare la sussistenza o meno in concreto - nella fattispecie sottoposta al sua esame - di tutti i requisiti in fatto e in diritto previsti dalla legge per pervenire ad una pronuncia di condanna per responsabilita amministrativa - patrimoniale.

Da cio consegue che, come precisato da questa Corte, e inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione ad un giudizio per responsabilita contabile pendente dinanzi alla Corte dei conti, ove con esso si deduca (come avvenuto nel caso in esame) l'inesistenza del rapporto di servizio: tale deduzione, infatti, attiene ad una questione di proponibilita dell'azione di responsabilita davanti al giudice contabile e, quindi, concerne i limiti interni della sua giurisdizione e non una questione di giurisdizione, configurabile in relazione ai soli limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti (sentenza 31/1/2008 n. 2283).

Del pari queste Sezioni Unite hanno evidenziato che la giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che puo determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita dell'azione di responsabilita davanti al giudice contabile, senza dare luogo a questione di giurisdizione (sentenze 31/1/2008 n. 2283 citata; 26.11.2004 n. 22277; 23.11.1999 n. 822).

Deve conclusivamente dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti a decidere la controversia cui l'istanza di regolamento si riferisce.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese, stante la natura di parte solo in senso formale della procura regionale presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti, contraddittore del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Cosi deciso in Roma, il 28 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2009.