CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI - SENTENZA n. 98 del 4 aprile 2000 – I Pres. f.f. GROSSI – Rel. VARRONE - M.S. (avv. COTTO e CONTALDI) c/ Procura Generale della Corte dei Conti.

Corte dei conti – competenza e giurisdizione – contabilità pubblica - Corte dei conti – competenza e giurisdizione – contabilità pubblica – danno all’immagine – natura contrattuale - cognizione del giudice contabile – sussiste - Responsabilità – danno – danno all’immagine – nozione.

In materia di cd. tangenti, la somma illecitamente promessa o data rappresenta certamente per l’imprenditore un costo del quale non può non tenere conto nel determinarsi all’offerta del prezzo.

Le somme indebitamente percepite tramite il sistema delle tangenti costituiscono danno erariale, perché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la Pubblica Amministrazione a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere e, come tali, rappresentano una diminuzione economica causata all’erario pubblico, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno "sconto" sul prezzo di mercato pari almeno alla somma promessa o versata.

Il danno all’immagine conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita l’amministrazione appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dell’Amministrazione che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n. 5668).

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 29/10/98 il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte conveniva davanti a tale consesso M. S. e C. P. C., nelle rispettive qualità, il primo di assessore e vice-sindaco del Comune di Chiasso ed il secondo di membro della commissione aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di nettezza urbana. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in favore di tale Comune, nella misura complessiva di L. 640.000.000 casi suddivisa: L. 340.000.000 corrispondenti all’importo illecitamente promesso dalla ditta aggiudicatrice SIRTIS s.r.l. (c.d. tangente) ed altrettanti per la lesione dell’immagine dell’amministrazione comunale. Precisava il PR. che per gli stessi fatti il M. era stato condannato per il reato dl corruzione in appello ed il C. aveva invece patteggiato la pena.

Nelle more il M. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la giurisdizione dell’adito giudice contabile a favore di quella del giudice ordinario. Ha resistito il Procuratore Generale della Corte dei Corti con controricorso.

 

Motivi della decisione

Il ricorrente fonda la sua contestazione della giurisdizione contabile sulle seguenti asserzioni: che il danaro di cui si sarebbe appropriato è non danaro pubblico, ma privato, trattandosi del versamento di somma proveniente dalla soc. SIRTIS; che non sussiste alcun danno all’erario in quanto l’offerta di detta società era la più vantaggiosa; che il preteso danno all’immagine non ha natura patrimoniale.

L’articolata prospettazione non è fondata. Al riguardo è agevole rilevare che in materia di cd. Tangenti, la somma illecitamente promessa o data rappresenta certamente per l’imprenditore un costo del quale non può non tenere conto nel determinarsi all’offerta del prezzo. Come ha sostenuto e ribadito la giurisprudenza contabile, le somme indebitamente percepite costituiscono danno erariale, poiché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la Pubblica Amministrazione a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere e, come tali, rappresentano un minus - valore causato all’erario, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno "sconto" sul prezzo di mercato pari almeno alla somma promessa o versata.

Per quanto poi concerne il c.d. danno all’immagine conseguente alla condotta illècita dei pubblici funzionari che scredita l’amministrazione, queste S.U. hanno già avuto occasione di statuire che la cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dell’Amministrazione che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n. 5668).

Concludendo, l’istanza del M. non è fondata e va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile.

 

Omissis