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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI - SENTENZA n. 98 del 4 aprile 2000 I Pres. f.f. GROSSI Rel. VARRONE - M.S. (avv. COTTO e CONTALDI) c/ Procura Generale della Corte dei Conti. Corte dei conti competenza e giurisdizione contabilità pubblica - Corte dei conti competenza e giurisdizione contabilità pubblica danno allimmagine natura contrattuale - cognizione del giudice contabile sussiste - Responsabilità danno danno allimmagine nozione. In materia di cd. tangenti, la somma illecitamente promessa o data rappresenta certamente per limprenditore un costo del quale non può non tenere conto nel determinarsi allofferta del prezzo. Le somme indebitamente percepite tramite il sistema delle tangenti costituiscono danno erariale, perché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la Pubblica Amministrazione a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere e, come tali, rappresentano una diminuzione economica causata allerario pubblico, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno "sconto" sul prezzo di mercato pari almeno alla somma promessa o versata. Il danno allimmagine conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita lamministrazione appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica dellAmministrazione che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n. 5668). Svolgimento del processo Con citazione notificata il 29/10/98 il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte conveniva davanti a tale consesso M. S. e C. P. C., nelle rispettive qualità, il primo di assessore e vice-sindaco del Comune di Chiasso ed il secondo di membro della commissione aggiudicatrice dellappalto per il servizio di nettezza urbana. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in favore di tale Comune, nella misura complessiva di L. 640.000.000 casi suddivisa: L. 340.000.000 corrispondenti allimporto illecitamente promesso dalla ditta aggiudicatrice SIRTIS s.r.l. (c.d. tangente) ed altrettanti per la lesione dellimmagine dellamministrazione comunale. Precisava il PR. che per gli stessi fatti il M. era stato condannato per il reato dl corruzione in appello ed il C. aveva invece patteggiato la pena. Nelle more il M. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la giurisdizione delladito giudice contabile a favore di quella del giudice ordinario. Ha resistito il Procuratore Generale della Corte dei Corti con controricorso.
Motivi della decisione Il ricorrente fonda la sua contestazione della giurisdizione contabile sulle seguenti asserzioni: che il danaro di cui si sarebbe appropriato è non danaro pubblico, ma privato, trattandosi del versamento di somma proveniente dalla soc. SIRTIS; che non sussiste alcun danno allerario in quanto lofferta di detta società era la più vantaggiosa; che il preteso danno allimmagine non ha natura patrimoniale. Larticolata prospettazione non è fondata. Al riguardo è agevole rilevare che in materia di cd. Tangenti, la somma illecitamente promessa o data rappresenta certamente per limprenditore un costo del quale non può non tenere conto nel determinarsi allofferta del prezzo. Come ha sostenuto e ribadito la giurisprudenza contabile, le somme indebitamente percepite costituiscono danno erariale, poiché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la Pubblica Amministrazione a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere e, come tali, rappresentano un minus - valore causato allerario, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno "sconto" sul prezzo di mercato pari almeno alla somma promessa o versata. Per quanto poi concerne il c.d. danno allimmagine conseguente alla condotta illècita dei pubblici funzionari che scredita lamministrazione, queste S.U. hanno già avuto occasione di statuire che la cognizione in ordine allazione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica dellAmministrazione che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n. 5668). Concludendo, listanza del M. non è fondata e va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile.
Omissis |