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Cassazione sezioni Unite civili 28 dicembre 2001 n 16216. Presidente Vessia Relatore Varrone PM Martone Procura generale Corte dei conti c/ AG Cassa Corte conti sezione appello Sicilia n 23/00 Quando in un procedimento
amministrativo, per l'erogazione di una spesa l'Amministrazione erogatrice
deve necessariamente avvalersi delle funzioni svolte da un ufficio di altro
ente pubblico, il titolare di questo ufficio, avendo l'obbligo giuridico di
osservare un certo comportamento, partecipa al procedimento e, perciò, può
considerarsi instaurato un rapporto di servizio tra quest'ultimo e
l'Amministrazione erogatrice (Nella specie, il responsabile dell'ufficio‑anagrafe,
che svolge anche le funzioni di ufficiale dello stato civile avendo l'obbligo
ex art. 23 r.d.l. 13 febbraio 1927 n. 165 di comunicare all'Amministrazione
del Tesoro la morte dei pensionati, nell'ambito della regolare tenuta delle
schede individuali intestate a ciascun residente nel comune si trova in
rapporto di servizio con il Ministero del Tesoro e risponde dei danni ad esso cagionati).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott Aldo VESSIA - Presidente aggiunto Dott francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di Sezione Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Angelo VELLA - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNATI - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; ‑ ricorrente ‑ contro AG; - intimato - avverso la sentenza n. 23/00 della Corte dei Conti di PALERMO, depositata il 14/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere dott. Michele VARRONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, con atto notificato il 3 E 5/5/2000, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del 14/2/2000 con la quale la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana della suddetta Corte ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza n. 154 del 9/6/97 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti che aveva declinato la giurisdizione nel processo per responsabilità amministrativa nei confronti di AG, responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di C, al quale era stato addebitato che a causa della mancata annotazione di un dato sulla scheda anagrafica di GV ved. LG, non era stato comunicato alla competente Direzione Provinciale del Tesoro (D.P.T.) il decesso della donna, con conseguente illecita percezione dei successivi ratei di pensione da parte di un parente. L'AG era stato quindi convenuto in giudizio per il danno di L. 51.853.370, corrispondente ai suddetti ratei, arrecato all'Amministrazione del Tesoro. Ha motivato il Giudice contabile affermando. che la norma di cui al 4° comma dell'art. 1 della l. 14/1/1994 n. 20 (per la quale "la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o Enti diversi da quelli di appartenenza") in virtù dell'aggiunta ivi apportata dall'art. 3, co. 1, lett. c)‑bis, d.l. 23/10/96 n. 543 conv. nella l. 20/12/96 n. 639 ("per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"), deve leggersi come se fosse stata sempre nella presente formulazione, con conseguente inapplicabilità della estensione della responsabilità degli amministratori pubblici per il caso, come nella specie, in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza per i fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore della stessa l. 14/1/94 n. 20; ed, inoltre, che non è condivisibile la tesi (ulteriore) secondo cui la giurisdizione contabile andrebbe comunque ravvisata in presenza di un rapporto di servizio (rispetto a quello di stretta appartenenza) tra Amministrazione danneggiata e soggetto convenuto in giudizio. II Procuratore Generale ha depositato anche una memoria illustrativa, mentre 1'AG non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Organo requirente critica la declinatoria della giurisdizione da parte del giudice contabile sostenendo che, ferma restando la inapplicabilità della legge n. 20 del 1994 trattandosi di fatti anteriori alla sua entrata in vigore, sussisterebbe tuttavia un rapporto di servizio tra 1'AG e l'Amministrazione del Tesoro, idoneo e sufficiente a fondare la giurisdizione della Corte dei Conti. Il ricorso è fondato. Premesso che per i fatti accaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, persiste la giurisdizione della magistratura contabile qualora fra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto di impiego o di servizio, nella specie non sembra seriamente contestabile l'esistenza di quest'ultimo presupposto, nel senso lato che queste Sezioni Unite sono venute elaborando, di relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'iter procedimentale e/o nell'apparato organico dell'ente, rendendo il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo (ex plurimis Cass. sez. un. 5 aprile 1993 n. 4060; 17 novembre 1994 n. 9751 e 22 dicembre 1999 n. 926). Nella specie, il responsabile dell'ufficio‑anagrafe, che svolge anche le funzioni di ufficiale dello stato civile (che restano di pertinenza statale ai sensi dell'art. 1, n. 3 lett. e) l. 15 marzo 1997 n. 59), ha l'obbligo ex art. 23 r.d.l. 13 febbraio 1927 n. 165 di comunicare all'Amministrazione del Tesoro la morte dei pensionati, nell'ambito della regolare tenuta delle schede individuali intestate a ciascun residente nel comune (artt. 18 d.P.R 31 gennaio 1958 n. 136 e 20 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). Ne consegue che quando in un procedimento amministrativo, come quello per l'erogazione di una spesa (nella specie, spesa pensionistica), l'Amministrazione erogatrice deve necessariamente avvalersi delle funzioni svolte da un ufficio di altro ente pubblico (nella specie l'ufficio anagrafe di un Comune, per venire a conoscenza della morte di un pensionato), il titolare di questo ufficio, avendo l'obbligo giuridico di osservare un certo comportamento, partecipa al procedimento e, perciò, può considerarsi instaurato un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione erogatrice. E poiché in questo giudizio al funzionario dell'anagrafe è stato contestato l'omesso esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Stato, dal quale è derivato un danno erariale, il conseguente giudizio di responsabilità amministrativa è devoluto alla giurisdizione del giudice contabile ed il ricorso del P.G. va accolto, con la correlata dichiarazione di tale giurisdizione. Segue la cassazione della sentenza impugnata (che ha assorbito quella di primo grado, anch'essa di diniego della giurisdizione) ed il rinvio della causa al primo giudice, per il rispetto del doppio grado di giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte meramente formale dell'Ufficio giudiziario ricorrente. P. Q. M. la Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P. PRESIDENTE AGGIUNTO
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