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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 1 marzo 2006 n. 4511 (Presidente Carbone Relatore Marrone) La Corte PREMETTE IN FATTO Con atto di citazione in data 8 maggio 2003, la Procura Regionale della Corte dei Conti .- Sezione giurisdizionale per lAbruzzo, contestava lillegittima erogazione di fondi pubblici, intervenuta nel luglio 1999, nellambito del finanziamento finalizzato allattuazione del programma operativo multiregionale Patti territoriali per loccupazione, a valere sugli accordi con lUnione Europea nel contesto dellobiettivo 1, sottoprogramma n. 9 Sangro - Aventino di cui al decreto 967/99 del 29/1/99 del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, già approvato dalla commissione della comunità europea. In particolare, le contestazioni della Procura Generale avevano ad oggetto lindebita richiesta e conseguente corresponsione del finanziamento di lire 355.200.000 alla società S. per la realizzazione di un impianto per linnevamento programmato da eseguirsi in Roccaraso (AQ). Dagli accertamenti eseguiti era, infatti, emerso che, nonostante il progetto ammesso al finanziamento prevedesse linstallazione di macchinari nuovi di fabbrica, 24 macchine erano state, invece, acquistate dalla S. sin dal 2 dicembre 1997 e, successivamente, previo finalizzato ristorno, simulatamene riacquistate in data 23 novembre 1996. Ciò premesso, considerato che il danno denunciato era stato reso possibile anche per la carente attività di controllo dellistituto di credito concessionario, il P.R. conveniva in giudizio la società S. quale responsabile diretta a titolo di dolo e lIntesa Bci Mediocredito Spa quale responsabile in via sussidiaria, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, ciascuno della medesima somma di euro 183.455,50. Con atto notificato il 10 dicembre 2003 la società S. ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, deducendo linsussistenza della giurisdizione contabile stante la sua estraneità al lorganizzazione amministrativa e, comunque, ritenendo escluso il rapporto di servizio in quanto lerogazione di fondi pubblici costituiva semplicemente lo strumento per lo svolgimento di unattività privata, in tale modo sovvenzionata. Ha resistito la Procura Regionale con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. OSSERVA IN DIRITTO - che secondo il P.G. presso questa Corte il ricorso è fondato poiché nel caso di finanziamenti a soggetti privati, che conservano completa autonomia nellorganizzazione dellattività imprenditoriale, sia pure con lobbligo di destinare le somme erogate allacquisto di macchinari nuovi, il soggetto privato non assume la posizione di ente strumentale dellente pubblico, specialmente quando - come nella specie - lunica forma di controllo cui è sottoposto il soggetto beneficiario riguarda soltanto la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto (tra laltro ad opera di una banca concessionaria e non direttamente ad opera dellente pubblico), (cosicché) quando il rapporto tra lente erogante e il soggetto beneficiario si esaurisce nella mera destinazione delle somme erogate alla finalità prevista (nella specie: acquisto di macchinari), lobbligo sinallagmatico a carico del soggetto privato si configura come il presupposto dellerogazione e non come lespletamento di unattività rientrante tra i compiti della pubblica amministrazione; - che la tesi non è condivisibile siccome estranea alla sviluppo dellinterpretazione giurisprudenziale nella materia, maturato in relazione al progressivo operare dellAmministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del - per molti versi superato - regolamento dì contabilità di Stato, che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, ritiene del tutto irrilevante, il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto dì pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato; - che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo dessere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con latto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per lente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione dei piano così come concretizzato ed approvato dallente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile (ex plurimis Cassazione, Su 8450/98, 926/99, 11309/95); - che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti anche con riguardo al giudizio nei confronti della S., non essendo ovviamente in discussione tale giurisdizione nei confronti della Spa Intesa medio credito, anchessa convenuta in giudizio di responsabilità nella qualità di concessionaria, per omessa vigilanza; - che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte formule della Procura Generale contabile; P.Q.M. la Corte, pronunciando sullistanza di regolamento, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi 1 marzo 2006.
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