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CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite Civili Sentenza 200/01 del 14 maggio 2001 Presidente Vela Estensore Preden P.M. Lo Cascio Natoli
e altri c/ Procura Generale Corte dei conti
Corte dei conti – Giurisdizione – nei confronti dei componenti l’ufficio di presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana - sussiste – operatività guarentigia art 122 quarto comma costituzione - limiti
La tutela privilegiata prevista dall’articolo 122 quarto comma della Costituzione a favore dei consiglieri regionali è connessa soltanto alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica dell’organo in questione e, quindi, alla funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo ed alla funzione di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti formalmente amministrativi (Corte Costituzionale n. 69 del 1985). Costituiscono
esplicazione della funzione di autorganizzazione gli atti che riguardano
direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi (sia per quanto
concerne l'articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi
necessari, sia per quanto concerne il personale) e le modalità di svolgimento
dell'attività dell'assemblea. Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei
confronti dei membri del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale
Siciliana per avere approvato con una delibera esulante dai poteri spettanti
al Consiglio due convenzioni con il Banco di Sicilia aventi ad oggetto l’accollo
parziale degli interessi passivi sui mutui stipulati da deputati regionali e
dipendenti dell’Assemblea per l’acquisto e la ristrutturazione della prima
casa.
Svolgimento
del processo Con
citazione del 20 giugno 1996, il procuratore della Corte dei conti presso la
sezione giurisdizionale della regione siciliana ha convenuto davanti alla
suddetta sezione giurisdizionale Salvatore Natoli, Luciano Ordile, Francesco
Virga, Giuseppe Ferrante e Francesco Girolamo Giuliana, membri del consiglio
di presidenza dell'assemblea regionale siciliana, per sentirli condannare al
risarcimento del danno arrecato all'assemblea, pari a 1 miliardo 388 milioni
416 lire, per avere approvato, con delibera 15/88, esulante dai poteri
spettanti al Consiglio, due convenzioni con il Banco di Sicilia aventi ad
oggetto l'accollo parziale degli interessi passivi sui mutui stipulati da
deputati regionali e dipendenti dell'assemblea per l'acquisto o la
ristrutturazione della prima casa. La
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con sentenza dell'8 settembre
1997, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti,
ritenendo ravvisabile nell'attività svolta dai convenuti l'esercizio del
potere regolamentare in materia di stato economico del personale attribuito
all'assemblea dall'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione siciliana
ed assistito dalle guarentigie di cui all'articolo 122 Costituzione. Pronunciando
sull'appello proposto dal procuratore regionale, la sezione giurisdizionale
centrale della Corte dei conti, con sentenza del 22 marzo 1999, ha affermato
la giurisdizione della Corte dei conti, annullando con rinvio la sentenza
impugnata. Ha considerato la Corte: -
che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'immunità
stabilita dalla Costituzione per i componenti dei consigli regionali si
estende, oltre alla funzione legislativa, di indirizzo politico e di
controllo, anche alle attività strettamente connesse all'esercizio di tali
funzioni, ed in primo luogo a quella di autorganizzazione interna, anche
quando si realizza attraverso atti aventi natura amministrativa; -
che gli atti, sia normativi che amministrativi, concernenti la determinazione
del trattamento economico del personale dipendente e dei componenti dell'Ars
spetta rispettivamente al Consiglio di presidenza ed all'assemblea, e sono
insindacabili in sede giurisdizionale, nei limiti in cui siano espressione del
potere di autorganizzazione; -
che la deliberazione del Consiglio di presidenza dell'Ars 15/88 ed il decreto
del presidente dell'assemblea 374/88, recanti l'approvazione di due distinte
convenzioni con il Banco di Sicilia per il concorso dell'Ars al pagamento
degli interessi di mutui contratti da deputati e dipendenti dell'Ars per
l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, non integravano atti di
natura regolamentare in materia di trattamento economico del personale, bensì
atti concernenti la fase procedimentale di contratti intesi a regolare
rapporti di natura privatistica tra l'Ars ed una banca relativamente ad una
attività estranea alle attribuzioni funzionali dell'Ars, e, in quanto tali,
non costituivano espressione diretta di esigenze organizzative dell'Ars
assistita dall'immunità; -
che, conseguentemente, i menzionati atti avrebbero dovuto trovare fondamento
in precedenti atti di natura normativa, ed in particolare, per quanto riguarda
il personale dipendente, in un regolamento del consiglio di presidenza emanato
ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del regolamento interno dell'Ars, e, per
quanto riguarda i deputati regionali, in una deliberazione dell'assemblea,
mentre nessuno dei suindicati atti risultava adottato; -
che, conclusivamente, l'attività svolta dal presidente e dai componenti il
consiglio di presidenza dell'assemblea regionale siciliana non era
riconducibile alla sfera di autonomia riservata agli organi assembleari
regionali per esigenze di autorganizzazione. Avverso
la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Salvatore Natoli, Luciano
Ordile, Francesco Girolamo Giuliana, Giuseppe Ferrante e Francesco Virga, per
sentir dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha
resistito, con controricorso, il procuratore generale presso la Corte dei
conti. I
ricorrenti Virga, Giuliana e Ferrante hanno depositato memoria. Motivi
della decisione 1.
L'unico motivo del ricorso denuncia, in relazione all'articolo 111
Costituzione, violazione dell'articolo 122 Costituzione, degli articoli 4 e 6
dello Statuto della regione siciliana, dagli articoli 362 e 374 Cpc. I
ricorrenti svolgono le seguenti considerazioni: -
per costante giurisprudenza della Corte costituzionale la tutela privilegiata
apprestata dall'articolo 122, comma 4, Costituzione ("I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni") è connessa alla
tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica del Consiglio
regionale, e quindi alla funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione
di indirizzo politico e di controllo ed alla funzione di autorganizzazione
interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti
formalmente amministrativi (sentenze 81/75; 69/85; 100/86; 209/94); -
detta guarentigia, estesa alla funzione di autorganizzazione, trova conferma
nell'articolo 6 dello Statuto siciliano ("I deputati non sono sindacabili
per i voti dati nell'assemblea regionale e per le opinioni espresse
nell'esercizio della loro funzione"); -
la delibera 15/88, con la quale il Consiglio di presidenza dell'assemblea
regionale ha approvato le due convenzioni con il Banco di Sicilia aventi ad
oggetto l'accollo parziale degli interessi passivi sui mutui stipulati da
deputati regionali e dipendenti dell'assemblea per l'acquisto o la
ristrutturazione della prima casa in Palermo, rientra tra gli atti
insindacabili, in ragione della menzionata guarentigia, in quanto costituisce
la fase esecutiva della volontà formalmente manifestata dall'assemblea, con
un voto dato in aula, nell'esercizio del potere di autorganizzazione, di porre
rimedio all'incidenza negativa che assenze e ritardi di deputati e dipendenti
residenti fuori sede provocavano all'espletamento delle funzioni legislative e
politiche dell'assemblea, e di agevolare, quindi, il funzionamento di tale
organo. 2.
Il ricorso non è fondato. 2.1.
La Corte costituzionale, con la sentenza 69/85, ribadendo precedenti decisioni
(sentenza 81/75) ha precisato che la tutela privilegiata apprestata
dall'articolo 122, comma 4, Costituzione a favore dei consiglieri regionali è
connessa alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica
dell'organo in questione, e quindi alla funzione primaria di tipo legislativo,
alla funzione di indirizzo politico e di controllo e alla funzione di
autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si
esplichino in atti formalmente amministrativi. 2.2.
Alla stregua dei suindicati principi va esclusa l'insindacabilità delle
delibere del consiglio di presidenza dell'Ars e del presidente di detto
consiglio di approvazione della stipula di due convenzioni con il Banco di
Sicilia aventi ad oggetto l'accollo parziale degli interessi passivi sui mutui
stipulati da deputati regionali e dipendenti dell'Ars per l'acquisto o la
ristrutturazione della prima casa in Palermo, poiché tali delibere non
attengono all'esercizio di funzioni di autorganizzazione dell'assemblea. 2.2.1.
Occorre notare, in primo luogo, che inesattamente i ricorrenti affermano che
l'Ars avrebbe deliberato, con un voto dato in aula, di adottare la menzionata
agevolazione a favore di deputati regionali e personale dipendente, onde
evitare assenze e ritardi dovuti al fatto che molti deputati e dipendenti
risiedevano fuori sede. Nella
seduta del 10 marzo 1988, il presidente dell'Ars, nel rispondere ad un
deputato, che aveva sollecitato la concessione del beneficio a favore del
personale dipendente, dichiarò che "(la) proposta (sarebbe stata)
affrontata ed attentamente valutata dal consiglio di presidenza";
soggiunge che "i deputati avevano avuto riconosciuta la facoltà di
godere di un mutuo agevolato per dotarsi di un'abitazione per sé o per la
propria famiglia, attingendo unicamente dal proprio fondo di previdenza,
costituito attraverso le trattenute operate sui singoli emolumenti dei
medesimi deputati"; affermò, conclusivamente, che "il consiglio di
presidenza (avrebbe esaminato) la questione e gli aspetti tecnici connessi,
con la propensione a risolverla favorevolmente, nella convenzione che in
questo campo non siano ammissibili discriminazioni". Non
risulta, quindi, una delibera formale espressa con un voto dell'assemblea, ma
soltanto la comunicazione, da parte del presidente, del rinvio della questione
alle valutazioni del consiglio di presidenza, in vista di un ampliamento
dell'agevolazione, auspicata per il personale dipendente, anche a favore dei
deputati regionali. Consegue
che le delibere successivamente adottate dal consiglio di presidenza e dal suo
presidente, oggetto del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei
conti, non costituiscono esecuzione della volontà dell'assemblea, ma autonoma
determinazione di detti organi. 2.2.2.
L'invocata immunità non opera nei confronti dei componenti il Consiglio di
presidenza, perché gli atti compiuti non rientrano nell'esercizio di funzioni
di autorganizzazione dell'assemblea regionale. 2.2.3.
Va in primo luogo escluso che tali atti siano qualificabili come atti di
autorganizzazione, sotto lo specifico profilo in cui tale funzione si
manifesta in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale
dell'Ars, in relazione alla quale il consiglio di presidenza è specificamente
investito di potere regolamentare, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del
regolamento interno dell'assemblea. Gli
atti dei quali si discute non hanno invero natura e portata di atto
regolamentare attinente la detta materia, poiché non innovano, con carattere
generale ed astratto, la disciplina del trattamento economico del personale (e
di ciò sono consapevoli gli stessi ricorrenti, che espressamente riconoscono
che le delibere in questione non erano volte ad integrare le retribuzioni di
dipendenti e deputati), ma regolano una fattispecie concreta, consistente
nella concessione di un beneficio economico a singoli soggetti in relazione a
specifici atti negoziali (acquisto o ristrutturazione della prima casa di
abitazione nel capoluogo della Regione). 2.2.4.
Va del pari negato che i menzionati atti integrino manifestazione, in forma di
atto amministrativo, della funzione di autorganizzazione interna
dell'assemblea, in quanto volti a perseguire un migliore funzionamento di tale
organo. La
funzione di autorganizzazione interna partecipa invero delle guarentigie
apprestate dall'articolo 122, comma 4, Costituzione (e, per la regione
siciliana, dall'articolo 6 dello Statuto) a tutela dell'esercizio delle
primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle
quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde
preservarle dall'interferenza di altri poteri, in quanto strumentale rispetto
a dette funzioni primarie. Costituiscono
quindi atti di esplicazione della funzione di autorganizzazione interna gli
atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi
(sia per quanto concerne l'articolazione delle strutture e della fornitura dei
mezzi necessari, sia per quanto concerne il personale) e le modalità di
svolgimento dell'attività dell'assemblea. Gli
atti in questione non presentano tale caratteristica. Non incidono,
ovviamente, sull'organizzazione interna degli uffici, ma non attengono
neppure, in via immediata e diretta, alla disciplina delle modalità di
svolgimento dei lavori dell'assemblea. Non
vale sostenere che l'agevolazione economica per l'acquisizione della prima
casa nel capoluogo della regione, concessa a singoli deputati e dipendenti
onde evitare che lo spostamento dal luogo di residenza alla sede
dell'attività fosse causa di ritardi ed assenze, è stata voluta al fine di
giovare alla funzionalità dei lavori dell'assemblea. Si tratta, invero, di un
effetto meramente eventuale ed indiretto della concessione del beneficio
economico costituente l'oggetto immediato delle delibere in questione, al
quale non può attribuirsi rilevanza. È evidente infatti che, diversamente,
la nozione stessa di atto di autorganizzazione risulterebbe indefinitamente
dilatata. 3.
In conclusione, il ricorso è rigettato. 4.
Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti. 5.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, poiché
il resistente procuratore generale presso la Corte dei conti è parte solo in
senso formale. PQM la
Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;
nulla sulle spese.
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