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Sezione giurisdizionale per la Regione Campania Ordinanza del 21 marzo 2006 n. 95 Giudice designato Cassaneti Procura regionale c/ c. M. e soc. CEMED: Alla luce del recente, ma del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale (come ultimamente autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4511 del 2006), va affermata la sussistenza del rapporto di servizio con riferimento a fattispecie di irregolarità gestorie concernenti fondi pubblici assegnati a privati, in guisa da doversi riconoscere la sottoponibilità di tali soggetti alla giurisdizione contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro condotta (auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento. In tali ipotesi, invero, il soggetto privato fruitore o destinatario del contributo, consistente nellassegnazione di fondi a destinazione vincolata, si configura come terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e cioè come soggetto agente pur se occasionalmente - nellinteresse della p.a., il che gli impone di comportarsi, nel procedimento amministrativo finalizzato allerogazione del contributo, secondo canoni di leale collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della documentazione e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il quale sono state assegnate, pena la sottoposizione allazione di responsabilità amministrativo-contabile. REPUBBLICA
ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Il Giudice Designato, Ref. Rossella Cassaneti, ha
pronunciato la seguente ORDINANZA nel
giudizio iscritto al n. 47898/R del registro di segreteria, relativo alla conferma del
sequestro ante causam, autorizzato, a favore del Ministero delle
Attività Produttive dal Presidente f.f. di questa Sezione dott. Adriano Festa Ferrante
con decreto del 24 gennaio 2006, nei confronti del sig. m. c., nato a Polla (SA) il
08.09.1962 e residente in Padula (SA) alla via del Carmine n. 7, sino alla concorrenza
della somma di 65.859,13, su istanza della Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania depositata in data 16
gennaio 2006; Esaminati
gli atti della causa; Uditi,
nell'udienza del 10 marzo 2006, il dott. Angelo De Luca in rappresentanza della filiale
di Padula del Credito Cooperativo di Buonabitacolo,
nonché il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Aurelio Laino; Premesso
in FATTO Con
atto depositato il 16 gennaio 2006 la Procura Regionale per la Campania ricorreva al
Presidente di questa Sezione Giurisdizionale per
il sequestro conservativo in favore del Ministero delle Attività Produttive nei confronti
di m.
c.,
sino alla concorrenza della complessiva somma di
65.859,31, di ogni somma sussistente sul libretto di deposito risparmi n. 90000628,
intestato al c. medesimo ed acceso presso la filiale di Padula del Credito Cooperativo di
Buonabitacolo, ABI 8409 CAB 76300, citando contestualmente tale Istituto di Credito a
comparire alludienza da fissarsi alluopo a cura del Presidente, per rendere la
dichiarazione di cui allart. 547 c.p.c., in ordine ai crediti vantati dal predetto
Istituto bancario nei confronti dellintimato. Con
il medesimo atto, lUfficio di Procura invitava il signor c. a depositare, nel
termine di trenta giorni dalla notifica, le proprie controdeduzioni in ordine agli
addebiti contestati. Con
decreto del 24 gennaio 2006 il Presidente
f.f. di questa Sezione dott. Adriano Festa Ferrante autorizzava la richiesta misura
cautelare e assegnava al Procuratore Regionale il termine perentorio di giorni trenta per
la notifica della domanda e del decreto stesso. Tale notifica veniva ritualmente eseguita
in data 06 febbraio 2006. Esponeva
il requirente nella domanda introduttiva del procedimento cautelare di aver avuto notizia,
mediante nota informativa del 10.04.2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza,
trasmessa allUfficio requirente dalla Procura Generale della Corte dei conti con
nota del 10.09.2003, dellindebita percezione di finanziamenti comunitari, ex lege n. 488/92, per complessivi
65.859,31, da parte della società XXX s.n.c. rappresentata dal sig. m. c., in ragione
della quale pende innanzi al Tribunale di Sala Consilina a carico dellintimato
procedimento penale attualmente in fase dibattimentale e vige provvedimento di sequestro della
somma di 65.859,31, a valersi sul predetto libretto di deposito risparmi,
adottato dal G.I.P. del medesimo Tribunale ai sensi dellart. 321 c.p.p. e depositato
il 09.06.2003. A
seguito dellacquisizione dei più salienti atti dellindagine penale, allegati
al ricorso, la Procura Regionale rilevava che lintimato c. m., otteneva con decreto
n. 26809 del 20.11.1996 del Ministero dellIndustria, un contributo a fondo perduto
di £. 148.800.000, di cui £. 127.521.437 effettivamente incassate con accreditamento sul
c/c bancario della ditta in tre tranches (£. 53.834.141 il 19.5.1999, £.
41.967.296 il 29.11.2001 e £. 31.720.000 il 29.11.2001), per la realizzazione di un
programma di potenziamento dellattività esercitata dalla XXX s.n.c., società di
consulenza economico-finanziaria di cui egli è rappresentante legale. Il
piano dinvestimento, alluopo presentato e comprovato da una serie di
dichiarazioni autocertificative rese ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 dal
signor c., contemplava, in particolare, lacquisto e la sistemazione di impianti e
macchinari funzionali al servizio svolto (materiale software
e hardware per la gestione contabile,
fotocopiatrici, supporti informatici, ecc.). Riferiva
ancora il requirente che dal sopralluogo svolto dai militari della Guardia di Finanza
nellaprile del 2002 presso la sede della società in questione emerse che la più
parte dei macchinari presumibilmente acquistati con il finanziamento mancava, sul che il
c. non era in grado di fornire alcuna giustificazione, e che i soli rinvenuti (tre
stampanti ed una fotocopiatrice, di valore pari a £. 11.877.600) venivano utilizzati per
la tenuta della contabilità dei clienti dello studio professionale di consulenza fiscale
condotto dal c. in proprio e non per lesercizio dellattività societaria in
parola. Come
evidenziato nellordinanza G.I.P. di convalida del sequestro preventivo depositata in
data 09.06.2003 già dianzi citata, veniva poi rilevato come le giustificazioni
successivamente addotte dallimputato a propria discolpa non siano degne di fede,
perché lasserita restituzione dei beni strumentali alla ditta fornitrice VIP
Computer per essere riparati in quanto difettosi (comprovata da missive aventi data
posteriore a quella del sopralluogo della p.g.) è smentita dal fatto che il titolare
della predetta ditta, tale Petrizzo Vincenzo, chiamato a rendere sommarie informazioni
testimoniali, ha precisato di aver ricevuto solo pochi pezzi difettosi, di modesto valore
e che, a seguito di ulteriore perquisizione effettuata presso la sede della XXX e
labitazione dellimputato, la p.g. non ha rinvenuto neanche tutte e tre le
stampanti dapprima riscontrate almeno esistenti. Così
delineata la ricostruzione fattuale della vicenda, la Procura ha rilevato la sussistenza
di un danno erariale ontologicamente certo, attuale e contra ius, consistente nellingiusto
prelievo sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dellindustria della somma
di 65.859,31, visto lintegrale
utilizzo dei fondi percepiti per scopi del tutto difformi da quelli previsti dalla legge,
nonché lascrivibilità di tale danno alla condotta avente connotazione dolosa,
anche con riferimento alloccultamento del danno in questione, posta in essere dal c.,
che avrebbe scientemente e preordinatamente dichiarato il falso nelle autocertificazioni
in cui ha attestato la compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la
concessione, ivi compreso il mantenimento del finanziamento, per poi utilizzare i beni
acquistati per finalità del tutto inappropriate. Sotto
il profilo del rapporto di servizio, il requirente configurava questultimo come
sussistente tra la p.a. e la società rappresentata dal c., legato per ciò stesso da
nesso di immedesimazione organica alla XXX, cui
sarebbe pertanto addossabile lillecito contabile di cui è stato autore materiale lo
stesso c.; a costui, di conseguenza, lillecito di che trattasi andrebbe ascritto sia
in proprio e sia in solido con limpresa collettiva, stante loperatività della
regola di cui allart. 1 comma 1 quinquies
l. n. 20/94, in presenza di un illecito arricchimento, ottenuto mediante dolo. Il
rapporto in questione, invero, sarebbe imputabile secondo la prospettazione della
Procura - anche a persone giuridiche di tipo privatistico, ove esse partecipino
materialmente allattività amministrativa necessaria allottenimento del
contributo e cioè si propongano per la gestione di settori di interesse della
collettività mediante lutilizzo di risorse economiche pubbliche, così come
rilevato da recente giurisprudenza contabile e così come ulteriormente confermato, nella
fattispecie, dalle disposizioni normative che hanno regolato lerogazione delle
agevolazioni in favore delle attività produttive contenute nella legge 19.12.1992 n. 488
e, in particolare, nel d.m. 20.10.1995 n. 527. La
previsione ad opera di tali disposizioni dellerogazione del finanziamento pubblico
sulla base soltanto della relazione finale della banca concessionaria, a sua volta da
redigere a seguito di un controllo circoscritto alla regolarità della documentazione
presentata dal richiedente, induceva la
Procura a escludere nella fattispecie lipotesi di una compartecipazione causalmente
omissiva dei funzionari dellallora Ministero dellindustria, rappresentata dal
mancato diligente controllo sulla pratica di finanziamento presentata dal c.. Sotto
il profilo della sussistenza dei requisiti del fumus
boni juris e del periculum in mora,
necessaria per la conferma della misura cautelare del sequestro conservativo delle somme
di proprietà del soggetto presunto responsabile del danno rilevato, la Procura faceva
riferimento, per il primo aspetto, al quadro probatorio illustrato e già riconosciuto
come sostanzialmente fondato dal g.i.p. presso il Tribunale di Sala Consilina, e, per il
secondo aspetto, allelevata probabilità che lintimato, visto il suo
atteggiamento doloso, compia atti volti a pregiudicare la garanzia del credito erariale
data dal suo patrimonio, non particolarmente florido. Il
requirente contabile considerava inoltre non ostativa alla concedibilità della misura
richiesta la compresenza di un analogo vincolo cautelare di natura penale sulla medesima
somma di cui si chiedeva il sequestro, vista la differente finalità sottesa alle due
misure interinali. Nell'odierna
udienza, la dichiarazione di terzo ai sensi dellart. 547 c.p.c., in ordine ai
crediti vantati dai soggetti indicati nell'istanza di sequestro, veniva resa dal Credito
Cooperativo di Buonabitacolo Filiale di Padula,
in persona del dott. Angelo De Luca, che confermava sia la sussistenza della
somma, per cui è stata richiesta lapposizione del vincolo cautelare, sul libretto
di deposito risparmi n. 90000628, intestato al c. e acceso presso il suddetto Istituto di
Credito, e sia la già avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo ad opera del G.I.P.
di Sala Consilina con provvedimento depositato il 09.06.2003, dianzi citato. Il
P.M., dopo aver confermato la ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie
sottoposta allattenzione del Giudice siccome esposta nellatto introduttivo del
procedimento cautelare, evidenziava inoltre, in merito alla sussistenza dei presupposti
necessari ai fini della conferma della misura cautelare già autorizzata con il decreto
presidenziale depositato il 24 gennaio 2006, che, per quanto attiene al periculum in
mora, la relativa rilevabilità nel caso che occupa è data da vari elementi, in parte
già evidenziati nellatto introduttivo e in parte rilevati allodierna udienza.
Con riferimento allelemento del fumus boni iuris, il P.M. evidenzia come
questo emerga dalle considerazioni svolte dal G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina
autore dellordinanza di convalida del sequestro preventivo depositata in data
09.06.2003 e dalle risultanze del verbale di sopralluogo redatto dai militari della
Guardia di Finanza in data 08.04.2002. Ha
ribadito la non ostatività alla conferma del richiesto sequestro conservativo della
preesistenza di sequestro penale preventivo gravante sulla medesima somma di denaro,
essendo stata tale questione già validamente risolta dalla giurisprudenza contabile. Ha
quindi concluso chiedendo la conferma del sequestro conservativo già precedentemente
autorizzato da questa Sezione Giurisdizionale. DIRITTO 1.
Il
profilo da trattare in via preliminare, per ricostruire pur se in modo sintetico i
connotati di merito della vicenda allattenzione del Giudice e sempre al fine di
verificare la sussistenza dei presupposti necessari per la conferma della misura cautelare
già stabilita con decreto presidenziale depositato il 24 gennaio 2006, è quello
dellingiustizia del danno. Orbene,
la sussistenza di un ingiusto depauperamento del pubblico patrimonio emerge
incontrovertibile dal fatto che il contributo di £ 127.521.437 ( 65.859,31)
incassato nellanno 2001 dal signor m. c. giusta d.m. 26809 del 20.11.1996 del
Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato (cfr. allegati nn. 1,
2, 3 e 4 alla relazione G.d.F.), da lui ottenuto a seguito della domanda di finanziamento
presentata in data 03.05.1996 alla Banca concessionaria Mediocredito Toscano s.p.a. per il
potenziamento dellattività di registrazione ed elaborazione dati, di consulenza
economico-finanziaria, di bilancio e di organizzazione amministrativo contabile svolta
dalla XXX di c. m. & C. s.n.c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), è stato
utilizzato dallodierno convenuto per acquistare dei beni strumentali, indicati
nellelenco delle relative fatture dacquisto trasmesso dal c. al predetto
dicastero per il tramite della citata Banca concessionaria a dimostrazione
dellavvenuta realizzazione del progetto (cfr. allegato n. 6 alla relazione G.d.F.),
che non sono stati rinvenuti presso la sede della società dai militari della Guardia di
Finanza che vi hanno svolto un sopralluogo in data 08.04.2002 (cfr. verbale, allegato n. 9
alla relazione G.d.F.), cioè due giorni prima della data in cui liniziativa oggetto
delle agevolazioni avrebbe dovuto entrare a regime secondo quanto dichiarato dallo stesso
signor c. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.). Di
tali beni, soltanto tre stampanti e una fotocopiatrice sono stati rinvenuti nel corso del
sopralluogo, ma si è nel contempo riscontrato che non solo essi risultavano privi della
targhetta identificativa che avrebbe dovuto contraddistinguerli come ricompresi nel
progetto 3013/96 ammesso a finanziamento ma anche che venivano utilizzati dai dipendenti
dello studio professionale del c. per la gestione delle contabilità dei clienti dello
studio di consulenza fiscale da questi gestito in proprio (cfr. ancora verbale sopralluogo
del 08.04.2002, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.). Dallassunzione
di informazioni effettuata in data 09.04.2002 dai militari di p.g. (cfr. allegato n. 10
alla relazione G.d.F.) nei confronti del signor c. è emerso che la XXX, di cui egli è
legale rappresentante, non aveva più nella propria disponibilità i beni acquistati
mediante il finanziamento in questione, che alcuni di essi venivano utilizzati per scopi
privati dallo stesso c. e che dei restanti (la maggior parte) questi non era in grado di
riferire né il periodo né il motivo per cui non si trovassero più nella disponibilità
materiale della XXX e non fossero pertanto destinati allo scopo per cui la società aveva
beneficiato del finanziamento previsto dalla legge 488/1992. Successivamente,
il signor c. comunicava alla Banca concessionaria con missive del 18.04 e del 18.05.2002
che i beni strumentali acquistati erano stati quasi tutti restituiti alla ditta fornitrice
per riparazioni in quanto difettosi e che se ne prevedeva la riconsegna entro il mese di
settembre 2002; tale circostanza veniva peraltro smentita, facendo emergere la falsità
delle dichiarazioni rese dal convenuto, nel mese di marzo del 2003 dal titolare della
ditta fornitrice, signor Vincenzo Petrizzo, il quale riferiva che i beni a lui restituiti
per riparazioni erano soltanto sei (appositamente elencati) e che gli stessi sarebbero
stati riconsegnati appena terminate le riparazioni stesse (cfr. ordinanza n. 181/ug/1283
del G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina, depositata il 09.06.2003, di convalida del
sequestro preventivo disposto in danno del signor m. c., allegato n. 12 alla relazione
G.d.F.). Orbene,
ciò conduce senza ombra di dubbio a ritenere che lerogazione di fondi pubblici a
favore della XXX avvenuta nellanno 2001 non ha trovato alcun riscontro
nelleffettiva realizzazione dello scopo cui era preordinata, nel senso che la p.a.
concedente il finanziamento non ha conseguito in ragione di esso alcuna utilitas, il
che fa incontrovertibilmente emergere lesistenza di un ingiustificato depauperamento
del patrimonio pubblico, da quantificare nellintero importo del contributo
ingiustamente erogato (£ 127.521.437, pari a 65.859,31). 2.
Passando
ad esaminare la condotta causativa del danno erariale, va in primo luogo precisato
che il Pubblico Ministero contesta al convenuto laver dato ai beni acquistati grazie
a un finanziamento rivolto a una finalità dinteresse pubblico una destinazione
diversa da quella cui era preordinata lerogazione della somma stabilita,
destinazione che potrebbe consistere nel semplice non utilizzo, nellappropriazione
in quanto tale e perfino nella realizzazione di opere di interesse aziendale sì ma
comunque non rientranti in quello per cui fu concesso il finanziamento. Tale
diversa destinazione, che ha determinato in sede penale la contestazione al c. del reato
di malversazione in danno dello Stato ai sensi dellart. 316 bis c.p. (cfr.
ancora ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003), ha correttamente indotto il requirente
contabile a rilevare a carico del medesimo c. ladozione di una condotta connotata da
dolo perché scientemente e volontariamente violativa delle disposizioni poste a
regolamentazione della concessione e delleffettiva erogazione del finanziamento di
che trattasi. 2.a
La
violazione delle disposizioni menzionate, invero, emerge evidente dallo stridente
contrasto tra quanto autocertificato dal c. in ordine alla compresenza di tutti i
requisiti richiesti dalla legge per lerogazione delle agevolazioni economiche, ivi
compreso il mantenimento del finanziamento, e quanto rilevato in sede di verifica in
loco dai militari G.d.F. in merito allassenza presso i locali della XXX della
totalità dei beni strumentali per il cui acquisto è stato chiesto ed ottenuto il
finanziamento di che trattasi e dunque allavvenuta utilizzazione dei beni acquistati
(o del contributo ricevuto per lacquisto dei beni stessi) per finalità del tutto
inappropriate. 2.b
Lelemento
soggettivo che ha informato la sopra descritta condotta antigiuridica del c. è stato
correttamente individuato come dolo, poiché è affatto verosimile ipotizzare che
egli dichiarasse la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per
lattribuzione e per leffettiva erogazione del contributo a favore della XXX di
cui è legale rappresentante, presupposti e requisiti in realtà insussistenti, con la
consapevole finalità di ottenere il predetto finanziamento a dispetto di tale
insussistenza, cioè proprio allo scopo di conseguire un ingiustificato arricchimento con
corrispondente depauperamento del patrimonio pubblico. Va
pertanto rilevata lilliceità della condotta causativa del danno erariale e la sua
ascrivibilità allelemento soggettivo del dolo. Al
che consegue limputabilità delle conseguenze di siffatta condotta illecita con
vincolo di solidarietà al signor m. c. e alla società XXX da lui legalmente
rappresentata, stante lapplicabilità nella fattispecie dell'art.
1, comma 1 quinques, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 il quale ha previsto una
responsabilità solidale di coloro che concorrano alla produzione dell'evento dannoso a
titolo di dolo o abbiano conseguito un indebito arricchimento. 3.
Sotto
lulteriore profilo della sussistenza del rapporto di servizio, questo va ritenuto
ad avviso di questo Giudice, conformemente alla prospettazione della Procura,
intercorrente tra la società XXX, legalmente rappresentata dal signor m. c. e fruitrice
del finanziamento illecitamente ottenuto, e il Ministero dellIndustria, Commercio e
Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive), erogatore del contributo. Tale
orientamento è invero conforme al significato attribuibile alle
norme costituzionali e di settore concernenti il giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile, così come interpretate dalla giurisprudenza di questo Giudice,
confermata in molteplici decisioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr.
SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19667 del 22.12.2003; n. 335/2004; n. 3899/2004). A
voler ulteriormente precisare, deve inoltre ricordarsi la copiosa giurisprudenza, sia
della Corte di cassazione che di questa Corte, proprio in materia di finanziamenti
comunitari erogati a società private, che individua l'esistenza del rapporto di servizio,
fondante la responsabilità amministrativa, in capo al legale rappresentante della
società destinataria dei fondi pubblici quale terminale di un'attività di
gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell'interesse della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 00715 del 22/1/2002; nonché Corte dei
conti, II Sez. Centr. Appello n. 322/2004; II Sez. n. 337/2000; Sez. Abruzzo n.ri
735/2003, 311/2004 e 631/2005; Sez. Basilicata n. 458/2002; Sez. Veneto 67/2006). In
particolare, la recentissima sentenza n. 4511 del 01.03.2006 della Corte di Cassazione,
SS.UU. Civili, ha affermato che: a)
è tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta,
potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una
concessione amministrativa od in un contratto privato; b) il baricentro per
discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità
del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla
natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte,
incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica
Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di
concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il
mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare
alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con
il concorso dello stesso imprenditore). Seguendo
tale recente ma del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale, dal quale questo
Giudice non ritiene di doversi discostare, è doveroso affermare la sussistenza del
rapporto di servizio con
riferimento a fattispecie quale quella in esame - di irregolarità gestorie
concernenti fondi pubblici assegnati a privati. Di
modo che deve riconoscersi la sottoponibilità di tali soggetti alla giurisdizione
contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro condotta
(auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento, potendosi in tali ipotesi
configurare il soggetto privato fruitore o destinatario del contributo, consistente
nellassegnazione di fondi a destinazione vincolata, come terminale di una attività
di gestione di fondi pubblici e cioè come soggetto agente pur se occasionalmente -
nellinteresse della p.a., il che gli impone di comportarsi,
nel procedimento amministrativo finalizzato allerogazione del contributo, secondo
canoni di leale collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della
documentazione e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il
quale sono state assegnate, pena la sottoposizione allazione di responsabilità
amministrativo-contabile. Orbene,
la conferma della sussistenza di siffatti obblighi in capo ai privati imprenditori che
intendano avvalersi dei benefici oggetto della vicenda esaminata si rinviene così
come validamente prospettato dalla Procura - anche nelle disposizioni normative che ne
disciplinano lerogazione, e in particolare, ancor più che nella legge n. 488/92 (la
quale detta disposizioni sul rifinanziamento degli incentivi alle attività produttive,
nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, previsti dalla precedente legge n. 64/89)
nel d.m. n. 527/95, cui è stata demandata la compiuta disciplina della procedura di
erogazione dei finanziamenti di che trattasi. Nella
formulazione del citato d.m. siccome in vigore allepoca dei fatti, erano, come sono
tuttora, previsti svariati adempimenti autocertificativi, nei quali individuare compiti di
intermediazione amministrativa, idonei a radicare il descritto rapporto di servizio,
inerenti la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari sia per accedere al
contributo, sia per ottenerne leffettiva erogazione e sia per mantenerne invariato
lammontare, in ogni caso finalizzati a garantire leffettiva attuazione del
programma di investimento presentato originariamente dallimpresa (artt. 4, comma
4°, 5, comma 3°, 7 e 9 del d.m. 527/95). Dichiarazioni
autocertificative che assumevano particolare rilievo in considerazione del fatto che la
relazione finale della banca concessionaria e la conseguente adozione del provvedimento
ampliativo ministeriale avvenivano soltanto in virtù di esse e cioè sulla base di un
controllo meramente cartolare (artt. 9, comma 6°, e 10 d.m. cit.).
4.Pertanto,
sulla scorta delle considerazioni che precedono devono ritenersi sussistere (sempre allo
stato degli atti, e senza efficacia di giudicato) tutti gli elementi costitutivi della
pretesa azionata. 4.a
Per quanto concerne il fumus boni iuris (o apparente titolarità del
credito, che è primo requisito del sequestro ex art. 671 c.p.c.), appaiono convincenti le
argomentazioni già poste a fondamento dellordinanza G.I.P. depositata il
09.06.2003, alle quali ha operato ulteriore rinvio il P.M. di udienza. Invero,
emerge chiaramente dagli atti di causa già sopra citati che, pur essendo avvenuta
leffettiva erogazione a favore della XXX di m. c. & C. s.n.c. leffettiva
erogazione di una sovvenzione pubblica di 65.859,31 per la realizzazione di un
programma dinvestimento (destinato a dotare la società di beni strumentali per
lattività di consulenza contabile e aziendale) nel quadro delle iniziative a favore
della attività produttive nelle aree depresse del Paese, a seguito di apposita domanda
presentata dal c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), la quasi totalità dei beni
in questione non veniva rinvenuta nel sopralluogo effettuato dai militari p.g. in data
08.04.2002 (cfr. allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè nellimminenza della
pure asserita - dallo stesso c. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.) data di
entrata a pieno regime dellattività (10.04.2002). Correttamente,
inoltre, lo stesso P.M. di udienza ha ricordato quanto rilevato nel verbale di sopralluogo
redatto in data 08.04.2002 dai militarI G.d.F., da cui emerge come il c. non sia stato in
grado di fornire alcuna giustificazione verosimile in ordine al motivo per cui i beni
acquistati mediante lutilizzo del contributo pubblico incassato non si trovassero
nei locali individuati come sede societaria XXX, né in merito al luogo in cui essi
fossero rinvenibili. Il che costituirebbe significativo indizio sempre secondo
quanto rilevato dal P.M. alludienza odierna del fatto che i beni non siano
stati effettivamente acquistati e che sia pertanto seriamente ipotizzabile la falsità
delle fatture rilasciate dalla ditta VIP Computer di Petrizzo Vincenzo, su cui del resto
sono in corso ad oggi ulteriori indagini. Orbene,
pur senza volersi in questa sede addentrare nelleffettività o meno
dellacquisto dei beni fatturati dalla ditta VIP Computer stante
linsufficienza di elementi probatori sinora acquisiti nelluno o
nellaltro senso ciò di cui non ritiene questo Giudice potersi dubitare è
lavvenuta destinazione ad opera del c. dei fondi pubblici erogati in favore della
società da lui rappresentata, in ragione di dichiarazioni non veritiere, a scopi del
tutto difformi da quelli prestabiliti dal Legislatore e lavere così ottenuto un
vantaggio economico del tutto illecito, così frustrando obiettivamente la destinazione
del contributo ricevuto. Deve
pertanto concludersi sul punto ritenendo sussistente nella fattispecie esaminata il
requisito del fumus boni iuris richiesto dallart. 671 c.p.c. perché
possa farsi luogo alla conferma della richiesta misura cautelare, potendosi ritenere
operata una delibazione delle prove in base alle quali dedurre nel caso che occupa una certa parvenza di attendibilità delle pretese del
creditore sequestrante. 4.b
Quanto, poi, al requisito del periculum in mora (anch'esso necessario ai
fini della concessione del sequestro conservativo) esso consiste, da una parte, nel
fondato timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo
diritto di credito, tutelabile con la misura cautelare; dall'altra, in una reale
situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a
trovarsi il debitore. Esso va individuato, quindi, nel timore (pericolo) che nel tempo
occorrente per agire giudizialmente al fine di ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio
del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa
erariale. E'
appena il caso di ribadire che anche un siffatto pericolo va riguardato, ed accertato,
nell'ambito di una situazione probabile e non nell'ambito di una situazione possibile, per
la natura sommaria del giudizio cautelare. La
condizione dell'azione cautelare in questione, secondo un indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte ormai consolidato, si ritiene sussistente in presenza di circostanze
oggettive che rendano verosimile un depauperamento del patrimonio del debitore, quale ad
esempio la compresenza di più pretese creditorie di un certo ammontare, in riferimento
alle limitate risorse economiche del sequestrando (cfr., a solo titolo esemplificativo,
Corte dei Conti, Sez. II, n. 32 del 1976; Corte dei Conti, Sez. I, n. 19 del 1978; Corte
dei Conti, Sez. I, n. 59 del 1988; Corte dei Conti, Sez. I, n. 2 del 1989), cui ha fatto
correttamente riferimento la Procura ricorrente. Inoltre,
il fondato timore posto a base del sequestro può essere anche desunto (oltre
che dalla composizione e dalla consistenza del patrimonio del debitore), da comportamenti
- processuali o extraprocessuali - del debitore tali da non lasciare presumere il rispetto
delle ragioni, specie patrimoniali, della Pubblica Amministrazione" (Cfr. Corte dei
Conti, Sez. I, n. 16 del 1987). In
ciò, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto in linea con quella della
Cassazione civile (Cass. n. 98/2139). In particolare, la Corte dei Conti ha avuto modo di
affermare che "devono considerarsi elementi oggettivamente idonei ad integrare gli
estremi del periculum in mora, oltre alla entità del credito, il fatto che il convenuto
non sia titolare di stipendio o altro assegno continuativo, il comportamento processuale
ed extraprocessuale del convenuto, quando questo comportamento rilevi il proposito di
sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione e la mancanza di altre risorse
economiche che rende evidente il pericolo di insolvenza (Cfr. Corte dei Conti, Sez.
I, n. 34 del 1967; Sez. I, n. 8 del 1983). Nel
caso di specie la sussistenza di tale presupposto è da ravvisare, sotto il profilo
soggettivo, nell'esistenza del procedimento penale a carico del c., nelle condizioni poco
floride del suo patrimonio personale nonché nellassenza di elementi di conoscenza
della reale consistenza patrimoniale della XXX Il
P.M. di udienza, invero, ha correttamente posto in rilievo come siano nella fattispecie
rilevante indizio di pericolo nel ritardo lelevata
probabilità che si pervenga in danno del c. a una pronuncia di condanna sia in sede
penale e sia in quella contabile, nonché lassenza di idonee garanzie di
solvibilità della XXX, società rappresentata dal c. e con costui evocata solidalmente
per rispondere dellillecito rilevato, in quanto tale escutibile nei limiti del
patrimonio societario, del quale peraltro non è dato conoscere leffettiva
consistenza, stante anche la mancata costituzione del c., legale rappresentante XXX, nel
presente giudizio. Orbene,
lelevata probabilità di condanna dellintimato in sede penale, la non
particolare consistenza del suo patrimonio, lassenza di elementi che consentano di
avere contezza dellammontare del patrimonio della XXX e di garanzie di solvibilità
da parte della stessa società sono senzaltro idonei a far ritenere sussistente
anche il presupposto del periculum in mora necessario perché si pervenga in
questa sede alla conferma del sequestro già autorizzato con il citato decreto
presidenziale. 4.c
Infine,
si ritiene di dover concordare con laffermazione del P.M. di udienza inerente la
concedibilità del sequestro conservativo
processual-contabilistico pur in presenza di preesistente sequestro preventivo
processual-penalistico, essendo il secondo finalizzato a impedire la protrazione delle
conseguenze del reato o la commissione di ulteriori illeciti (art. 321 c.p.p.) e il primo
diretto invece alla conservazione della solvibilità del debitore-presunto autore
dellillecito contabile (art.
5 D.L. 453/1993, conv. nella L. 19/1994, e art. 671 cp.c. ),
in quanto tale finalizzato alla prevalente tutela dellinteresse pubblico alla piena
tutela dei crediti erariali (cfr. Sez. Puglia, Ord. N. 2/2005; Sez.
Umbria, Ord. 12/2001; Sez. I, n. 616/1985). 4.d
In
considerazione di quanto suesposto, questo giudice ritiene, quindi, che nel caso di specie
sussistevano tutte le condizioni per fare luogo alla concessione del provvedimento
cautelare del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla Procura Regionale, di
modo che va confermato il decreto presidenziale concessivo di sequestro. 5.
Ai
sensi dell'art.669-octies non vi è luogo a pronunzia sulla spese, demandata alla sentenza
decisoria del merito. PER QUESTI
MOTIVI Visti
l'art.5 D.L.453/1993 (convertito in L.19/94 e integrato dalla L.639/1996), gli artt.669
bis ss. e 671 ss. c.p.c., in relazione agli artt.26 e 48 R.D.1038/1933 CONFERMA Il
decreto di autorizzazione di sequestro conservativo emesso in data 24 gennaio 2006 nel
procedimento n. 47898/R dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Regione Campania, su istanza del Procuratore regionale presso la medesima Sezione. ASSEGNA al
Procuratore Regionale il termine di sessanta giorni - decorrenti dalla data di
comunicazione delle presente ordinanza - per depositare presso la Segreteria della Sezione
l'atto di citazione per il giudizio di merito. DISPONE che,
a cura della Segreteria, copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore
Regionale che ne curerà la notifica alle parti ed ai soggetti interessati. Spese
al definitivo. Napoli, 10 marzo 2006
IL GIUDICE DESIGNATO
(Ref. Rossella Cassaneti) Depositato
in Segreteria il Il
Direttore della Segreteria
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