Sezione giurisdizionale per la Regione Campania – Ordinanza del 21 marzo 2006 n. 95 – Giudice designato Cassaneti – Procura regionale c/ c. M. e soc. CEMED: Alla luce del recente, ma del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale (come ultimamente autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4511 del 2006), va affermata la sussistenza del rapporto di servizio con riferimento a fattispecie di irregolarità gestorie concernenti fondi pubblici assegnati a privati, in guisa da doversi riconoscere la sottoponibilità di tali soggetti alla giurisdizione contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro condotta (auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento.

In tali ipotesi, invero, il soggetto privato fruitore o destinatario del contributo, consistente nell’assegnazione di fondi a destinazione vincolata, si configura come terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e cioè come soggetto agente – pur se occasionalmente - nell’interesse della p.a., il che gli impone di comportarsi, nel procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del contributo, secondo canoni di leale collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della documentazione e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il quale sono state assegnate, pena la sottoposizione all’azione di responsabilità amministrativo-contabile.

 

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

 

Il  Giudice Designato, Ref. Rossella Cassaneti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 47898/R del registro di segreteria, relativo alla conferma del sequestro “ante causam”, autorizzato, a favore del Ministero delle Attività Produttive dal Presidente f.f. di questa Sezione dott. Adriano Festa Ferrante con decreto del 24 gennaio 2006, nei confronti del sig. m. c., nato a Polla (SA) il 08.09.1962 e residente in Padula (SA) alla via del Carmine n. 7, sino alla concorrenza della somma di € 65.859,13, su istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania depositata in data 16 gennaio 2006;

Esaminati gli atti della causa;

Uditi, nell'udienza del 10 marzo 2006, il dott. Angelo De Luca in rappresentanza della filiale di Padula del Credito Cooperativo di Buonabitacolo, nonché il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Aurelio Laino;

Premesso in

FATTO

Con atto depositato il 16 gennaio 2006 la Procura Regionale per la Campania ricorreva al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale per il sequestro conservativo in favore del Ministero delle Attività Produttive nei confronti di m. c., sino alla concorrenza della complessiva somma di € 65.859,31, di ogni somma sussistente sul libretto di deposito risparmi n. 90000628, intestato al c. medesimo ed acceso presso la filiale di Padula del Credito Cooperativo di Buonabitacolo, ABI 8409 CAB 76300, citando contestualmente tale Istituto di Credito a comparire all’udienza da fissarsi all’uopo a cura del Presidente, per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., in ordine ai crediti vantati dal predetto Istituto bancario nei confronti dell’intimato.

Con il medesimo atto, l’Ufficio di Procura invitava il signor c. a depositare, nel termine di trenta giorni dalla notifica, le proprie controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati.

Con decreto del 24 gennaio 2006 il Presidente f.f. di questa Sezione dott. Adriano Festa Ferrante autorizzava la richiesta misura cautelare e assegnava al Procuratore Regionale il termine perentorio di giorni trenta per la notifica della domanda e del decreto stesso. Tale notifica veniva ritualmente eseguita in data 06 febbraio 2006.

Esponeva il requirente nella domanda introduttiva del procedimento cautelare di aver avuto notizia, mediante nota informativa del 10.04.2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza, trasmessa all’Ufficio requirente dalla Procura Generale della Corte dei conti con nota del 10.09.2003, dell’indebita percezione di finanziamenti comunitari, ex lege n. 488/92, per complessivi € 65.859,31, da parte della società XXX s.n.c. rappresentata dal sig. m. c., in ragione della quale pende innanzi al Tribunale di Sala Consilina a carico dell’intimato procedimento penale attualmente in fase dibattimentale e vige provvedimento di sequestro della somma di € 65.859,31, a valersi sul predetto libretto di deposito risparmi, adottato dal G.I.P. del medesimo Tribunale ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e depositato il 09.06.2003.

A seguito dell’acquisizione dei più salienti atti dell’indagine penale, allegati al ricorso, la Procura Regionale rilevava che l’intimato c. m., otteneva con decreto n. 26809 del 20.11.1996 del Ministero dell’Industria, un contributo a fondo perduto di £. 148.800.000, di cui £. 127.521.437 effettivamente incassate con accreditamento sul c/c bancario della ditta in tre tranches (£. 53.834.141 il 19.5.1999, £. 41.967.296 il 29.11.2001 e £. 31.720.000 il 29.11.2001), per la realizzazione di un programma di potenziamento dell’attività esercitata dalla XXX s.n.c., società di consulenza economico-finanziaria di cui egli è rappresentante legale.

Il piano d’investimento, all’uopo presentato e comprovato da una serie di dichiarazioni autocertificative rese ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 dal signor c., contemplava, in particolare, l’acquisto e la sistemazione di impianti e macchinari funzionali al servizio svolto (materiale software e hardware per la gestione contabile, fotocopiatrici, supporti informatici, ecc.).

Riferiva ancora il requirente che dal sopralluogo svolto dai militari della Guardia di Finanza nell’aprile del 2002 presso la sede della società in questione emerse che la più parte dei macchinari presumibilmente acquistati con il finanziamento mancava, sul che il c. non era in grado di fornire alcuna giustificazione, e che i soli rinvenuti (tre stampanti ed una fotocopiatrice, di valore pari a £. 11.877.600) venivano utilizzati per la tenuta della contabilità dei clienti dello studio professionale di consulenza fiscale condotto dal c. in proprio e non per l’esercizio dell’attività societaria in parola.

Come evidenziato nell’ordinanza G.I.P. di convalida del sequestro preventivo depositata in data 09.06.2003 già dianzi citata, veniva poi rilevato come le giustificazioni successivamente addotte dall’imputato a propria discolpa non siano degne di fede, perché l’asserita restituzione dei beni strumentali alla ditta fornitrice VIP Computer per essere riparati in quanto difettosi (comprovata da missive aventi data posteriore a quella del sopralluogo della p.g.) è smentita dal fatto che il titolare della predetta ditta, tale Petrizzo Vincenzo, chiamato a rendere sommarie informazioni testimoniali, ha precisato di aver ricevuto solo pochi pezzi difettosi, di modesto valore e che, a seguito di ulteriore perquisizione effettuata presso la sede della XXX e l’abitazione dell’imputato, la p.g. non ha rinvenuto neanche tutte e tre le stampanti dapprima riscontrate almeno esistenti.

Così delineata la ricostruzione fattuale della vicenda, la Procura ha rilevato la sussistenza di un danno erariale ontologicamente certo, attuale e contra ius, consistente nell’ingiusto prelievo sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell’industria della somma di € 65.859,31, visto l’integrale utilizzo dei fondi percepiti per scopi del tutto difformi da quelli previsti dalla legge, nonché l’ascrivibilità di tale danno alla condotta avente connotazione dolosa, anche con riferimento all’occultamento del danno in questione, posta in essere dal c., che avrebbe scientemente e preordinatamente dichiarato il falso nelle autocertificazioni in cui ha attestato la compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione, ivi compreso il mantenimento del finanziamento, per poi utilizzare i beni acquistati per finalità del tutto inappropriate.

Sotto il profilo del rapporto di servizio, il requirente configurava quest’ultimo come sussistente tra la p.a. e la società rappresentata dal c., legato per ciò stesso da nesso di immedesimazione organica alla XXX,  cui sarebbe pertanto addossabile l’illecito contabile di cui è stato autore materiale lo stesso c.; a costui, di conseguenza, l’illecito di che trattasi andrebbe ascritto sia in proprio e sia in solido con l’impresa collettiva, stante l’operatività della regola di cui all’art. 1 comma 1 quinquies l. n. 20/94, in presenza di un illecito arricchimento, ottenuto mediante dolo.

Il rapporto in questione, invero, sarebbe imputabile – secondo la prospettazione della Procura - anche a persone giuridiche di tipo privatistico, ove esse partecipino materialmente all’attività amministrativa necessaria all’ottenimento del contributo e cioè si propongano per la gestione di settori di interesse della collettività mediante l’utilizzo di risorse economiche pubbliche, così come rilevato da recente giurisprudenza contabile e così come ulteriormente confermato, nella fattispecie, dalle disposizioni normative che hanno regolato l’erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive contenute nella legge 19.12.1992 n. 488 e, in particolare, nel d.m. 20.10.1995 n. 527.

La previsione ad opera di tali disposizioni dell’erogazione del finanziamento pubblico sulla base soltanto della relazione finale della banca concessionaria, a sua volta da redigere a seguito di un controllo circoscritto alla regolarità della documentazione presentata dal richiedente,  induceva la Procura a escludere nella fattispecie l’ipotesi di una compartecipazione causalmente omissiva dei funzionari dell’allora Ministero dell’industria, rappresentata dal mancato diligente controllo sulla pratica di finanziamento presentata dal c..

Sotto il profilo della sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, necessaria per la conferma della misura cautelare del sequestro conservativo delle somme di proprietà del soggetto presunto responsabile del danno rilevato, la Procura faceva riferimento, per il primo aspetto, al quadro probatorio illustrato e già riconosciuto come sostanzialmente fondato dal g.i.p. presso il Tribunale di Sala Consilina, e, per il secondo aspetto, all’elevata probabilità che l’intimato, visto il suo atteggiamento doloso, compia atti volti a pregiudicare la garanzia del credito erariale data dal suo patrimonio, non particolarmente florido.

Il requirente contabile considerava inoltre non ostativa alla concedibilità della misura richiesta la compresenza di un analogo vincolo cautelare di natura penale sulla medesima somma di cui si chiedeva il sequestro, vista la differente finalità sottesa alle due misure interinali.

Nell'odierna udienza, la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in ordine ai crediti vantati dai soggetti indicati nell'istanza di sequestro, veniva resa dal Credito Cooperativo di Buonabitacolo – Filiale di Padula, in persona del dott. Angelo De Luca, che confermava sia la sussistenza della somma, per cui è stata richiesta l’apposizione del vincolo cautelare, sul libretto di deposito risparmi n. 90000628, intestato al c. e acceso presso il suddetto Istituto di Credito, e sia la già avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo ad opera del G.I.P. di Sala Consilina con provvedimento depositato il 09.06.2003, dianzi citato.

Il P.M., dopo aver confermato la ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie sottoposta all’attenzione del Giudice siccome esposta nell’atto introduttivo del procedimento cautelare, evidenziava inoltre, in merito alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini della conferma della misura cautelare già autorizzata con il decreto presidenziale depositato il 24 gennaio 2006, che, per quanto attiene al periculum in mora, la relativa rilevabilità nel caso che occupa è data da vari elementi, in parte già evidenziati nell’atto introduttivo e in parte rilevati all’odierna udienza. Con riferimento all’elemento del fumus boni iuris, il P.M. evidenzia come questo emerga dalle considerazioni svolte dal G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina autore dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo depositata in data 09.06.2003 e dalle risultanze del verbale di sopralluogo redatto dai militari della Guardia di Finanza in data 08.04.2002.

Ha ribadito la non ostatività alla conferma del richiesto sequestro conservativo della preesistenza di sequestro penale preventivo gravante sulla medesima somma di denaro, essendo stata tale questione già validamente risolta dalla giurisprudenza contabile.

Ha quindi concluso chiedendo la conferma del sequestro conservativo già precedentemente autorizzato da questa Sezione Giurisdizionale. Considerato in

DIRITTO

1. Il profilo da trattare in via preliminare, per ricostruire pur se in modo sintetico i connotati di merito della vicenda all’attenzione del Giudice e sempre al fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per la conferma della misura cautelare già stabilita con decreto presidenziale depositato il 24 gennaio 2006, è quello dell’ingiustizia del danno.

Orbene, la sussistenza di un ingiusto depauperamento del pubblico patrimonio emerge incontrovertibile dal fatto che il contributo di £ 127.521.437 (€ 65.859,31) incassato nell’anno 2001 dal signor m. c. giusta d.m. 26809 del 20.11.1996 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (cfr. allegati nn. 1, 2, 3 e 4 alla relazione G.d.F.), da lui ottenuto a seguito della domanda di finanziamento presentata in data 03.05.1996 alla Banca concessionaria Mediocredito Toscano s.p.a. per il potenziamento dell’attività di registrazione ed elaborazione dati, di consulenza economico-finanziaria, di bilancio e di organizzazione amministrativo contabile svolta dalla XXX di c. m. & C. s.n.c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), è stato utilizzato dall’odierno convenuto per acquistare dei beni strumentali, indicati nell’elenco delle relative fatture d’acquisto trasmesso dal c. al predetto dicastero per il tramite della citata Banca concessionaria a dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del progetto (cfr. allegato n. 6 alla relazione G.d.F.), che non sono stati rinvenuti presso la sede della società dai militari della Guardia di Finanza che vi hanno svolto un sopralluogo in data 08.04.2002 (cfr. verbale, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè due giorni prima della data in cui l’iniziativa oggetto delle agevolazioni avrebbe dovuto entrare a regime secondo quanto dichiarato dallo stesso signor c. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.).

Di tali beni, soltanto tre stampanti e una fotocopiatrice sono stati rinvenuti nel corso del sopralluogo, ma si è nel contempo riscontrato che non solo essi risultavano privi della targhetta identificativa che avrebbe dovuto contraddistinguerli come ricompresi nel progetto 3013/96 ammesso a finanziamento ma anche che venivano utilizzati dai dipendenti dello studio professionale del c. per la gestione delle contabilità dei clienti dello studio di consulenza fiscale da questi gestito in proprio (cfr. ancora verbale sopralluogo del 08.04.2002, allegato n. 9 alla relazione G.d.F.).

Dall’assunzione di informazioni effettuata in data 09.04.2002 dai militari di p.g. (cfr. allegato n. 10 alla relazione G.d.F.) nei confronti del signor c. è emerso che la XXX, di cui egli è legale rappresentante, non aveva più nella propria disponibilità i beni acquistati mediante il finanziamento in questione, che alcuni di essi venivano utilizzati per scopi privati dallo stesso c. e che dei restanti (la maggior parte) questi non era in grado di riferire né il periodo né il motivo per cui non si trovassero più nella disponibilità materiale della XXX e non fossero pertanto destinati allo scopo per cui la società aveva beneficiato del finanziamento previsto dalla legge 488/1992.

Successivamente, il signor c. comunicava alla Banca concessionaria con missive del 18.04 e del 18.05.2002 che i beni strumentali acquistati erano stati quasi tutti restituiti alla ditta fornitrice per riparazioni in quanto difettosi e che se ne prevedeva la riconsegna entro il mese di settembre 2002; tale circostanza veniva peraltro smentita, facendo emergere la falsità delle dichiarazioni rese dal convenuto, nel mese di marzo del 2003 dal titolare della ditta fornitrice, signor Vincenzo Petrizzo, il quale riferiva che i beni a lui restituiti per riparazioni erano soltanto sei (appositamente elencati) e che gli stessi sarebbero stati riconsegnati appena terminate le riparazioni stesse (cfr. ordinanza n. 181/ug/1283 del G.I.P. del Tribunale di Sala Consilina, depositata il 09.06.2003, di convalida del sequestro preventivo disposto in danno del signor m. c., allegato n. 12 alla relazione G.d.F.).

Orbene, ciò conduce senza ombra di dubbio a ritenere che l’erogazione di fondi pubblici a favore della XXX avvenuta nell’anno 2001 non ha trovato alcun riscontro nell’effettiva realizzazione dello scopo cui era preordinata, nel senso che la p.a. concedente il finanziamento non ha conseguito in ragione di esso alcuna utilitas, il che fa incontrovertibilmente emergere l’esistenza di un ingiustificato depauperamento del patrimonio pubblico, da quantificare nell’intero importo del contributo ingiustamente erogato (£ 127.521.437, pari a € 65.859,31). 

2. Passando ad esaminare la condotta causativa del danno erariale, va in primo luogo precisato che il Pubblico Ministero contesta al convenuto l’aver dato ai beni acquistati grazie a un finanziamento rivolto a una finalità d’interesse pubblico una destinazione diversa da quella cui era preordinata l’erogazione della somma stabilita, destinazione che potrebbe consistere nel semplice non utilizzo, nell’appropriazione in quanto tale e perfino nella realizzazione di opere di interesse aziendale sì ma comunque non rientranti in quello per cui fu concesso il finanziamento.

Tale diversa destinazione, che ha determinato in sede penale la contestazione al c. del reato di malversazione in danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 bis c.p. (cfr. ancora ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003), ha correttamente indotto il requirente contabile a rilevare a carico del medesimo c. l’adozione di una condotta connotata da dolo perché scientemente e volontariamente violativa delle disposizioni poste a regolamentazione della concessione e dell’effettiva erogazione del finanziamento di che trattasi.

2.a La violazione delle disposizioni menzionate, invero, emerge evidente dallo stridente contrasto tra quanto autocertificato dal c. in ordine alla compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’erogazione delle agevolazioni economiche, ivi compreso il mantenimento del finanziamento, e quanto rilevato in sede di verifica in loco dai militari G.d.F. in merito all’assenza presso i locali della XXX della totalità dei beni strumentali per il cui acquisto è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento di che trattasi e dunque all’avvenuta utilizzazione dei beni acquistati (o del contributo ricevuto per l’acquisto dei beni stessi) per finalità del tutto inappropriate.

2.b L’elemento soggettivo che ha informato la sopra descritta condotta antigiuridica del c. è stato correttamente individuato come dolo, poiché è affatto verosimile ipotizzare che egli dichiarasse la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l’attribuzione e per l’effettiva erogazione del contributo a favore della XXX di cui è legale rappresentante, presupposti e requisiti in realtà insussistenti, con la consapevole finalità di ottenere il predetto finanziamento a dispetto di tale insussistenza, cioè proprio allo scopo di conseguire un ingiustificato arricchimento con corrispondente depauperamento del patrimonio pubblico.

Va pertanto rilevata l’illiceità della condotta causativa del danno erariale e la sua ascrivibilità all’elemento soggettivo del dolo.

Al che consegue l’imputabilità delle conseguenze di siffatta condotta illecita con vincolo di solidarietà al signor m. c. e alla società XXX da lui legalmente rappresentata, stante l’applicabilità nella fattispecie dell'art. 1, comma 1 quinques, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 il quale ha previsto una responsabilità solidale di coloro che concorrano alla produzione dell'evento dannoso a titolo di dolo o abbiano conseguito un indebito arricchimento. 

3. Sotto l’ulteriore profilo della sussistenza del rapporto di servizio, questo va ritenuto ad avviso di questo Giudice, conformemente alla prospettazione della Procura, intercorrente tra la società XXX, legalmente rappresentata dal signor m. c. e fruitrice del finanziamento illecitamente ottenuto, e il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive), erogatore del contributo.

Tale orientamento è invero conforme al significato attribuibile alle norme costituzionali e di settore concernenti il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, così come interpretate dalla giurisprudenza di questo Giudice, confermata in molteplici decisioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19667 del 22.12.2003; n. 335/2004; n. 3899/2004).

A voler ulteriormente precisare, deve inoltre ricordarsi la copiosa giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che di questa Corte, proprio in materia di finanziamenti comunitari erogati a società private, che individua l'esistenza del rapporto di servizio, fondante la responsabilità amministrativa, in capo al legale rappresentante della società destinataria dei fondi pubblici quale “terminale di un'attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell'interesse della Pubblica Amministrazione” (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 00715 del 22/1/2002; nonché Corte dei conti, II Sez. Centr. Appello n. 322/2004; II Sez. n. 337/2000; Sez. Abruzzo n.ri 735/2003, 311/2004 e 631/2005; Sez. Basilicata n. 458/2002; Sez. Veneto 67/2006).

In particolare, la recentissima sentenza n. 4511 del 01.03.2006 della Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ha affermato che:

a) è tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato; b) il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore).

Seguendo tale recente ma del tutto accreditabile orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare, è doveroso affermare la sussistenza del rapporto di servizio con riferimento a fattispecie – quale quella in esame - di irregolarità gestorie concernenti fondi pubblici assegnati a privati.

Di modo che deve riconoscersi la sottoponibilità di tali soggetti alla giurisdizione contabile nel caso in cui essi abbiano dato luogo, con la loro condotta (auto)certificativa, alla erogazione del finanziamento, potendosi in tali ipotesi configurare il soggetto privato fruitore o destinatario del contributo, consistente nell’assegnazione di fondi a destinazione vincolata, come terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e cioè come soggetto agente – pur se occasionalmente - nell’interesse della p.a., il che gli impone di comportarsi, nel procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del contributo, secondo canoni di leale collaborazione e correttezza, sia nella fase di produzione della documentazione e sia in quella di utilizzazione delle somme erogate allo scopo per il quale sono state assegnate, pena la sottoposizione all’azione di responsabilità amministrativo-contabile.

Orbene, la conferma della sussistenza di siffatti obblighi in capo ai privati imprenditori che intendano avvalersi dei benefici oggetto della vicenda esaminata si rinviene – così come validamente prospettato dalla Procura - anche nelle disposizioni normative che ne disciplinano l’erogazione, e in particolare, ancor più che nella legge n. 488/92 (la quale detta disposizioni sul rifinanziamento degli incentivi alle attività produttive, nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, previsti dalla precedente legge n. 64/89) nel d.m. n. 527/95, cui è stata demandata la compiuta disciplina della procedura di erogazione dei finanziamenti di che trattasi.

Nella formulazione del citato d.m. siccome in vigore all’epoca dei fatti, erano, come sono tuttora, previsti svariati adempimenti autocertificativi, nei quali individuare compiti di intermediazione amministrativa, idonei a radicare il descritto rapporto di servizio, inerenti la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari sia per accedere al contributo, sia per ottenerne l’effettiva erogazione e sia per mantenerne invariato l’ammontare, in ogni caso finalizzati a garantire l’effettiva attuazione del programma di investimento presentato originariamente dall’impresa (artt. 4, comma 4°, 5, comma 3°, 7 e 9 del d.m. 527/95).

Dichiarazioni autocertificative che assumevano particolare rilievo in considerazione del fatto che la relazione finale della banca concessionaria e la conseguente adozione del provvedimento ampliativo ministeriale avvenivano soltanto in virtù di esse e cioè sulla base di un controllo meramente cartolare (artt. 9, comma 6°, e 10 d.m. cit.).

4.Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono devono ritenersi sussistere (sempre allo stato degli atti, e senza efficacia di giudicato) tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.

4.a Per quanto concerne il fumus boni iuris (o apparente titolarità del credito, che è primo requisito del sequestro ex art. 671 c.p.c.), appaiono convincenti le argomentazioni già poste a fondamento dell’ordinanza G.I.P. depositata il 09.06.2003, alle quali ha operato ulteriore rinvio il P.M. di udienza.

Invero, emerge chiaramente dagli atti di causa già sopra citati che, pur essendo avvenuta l’effettiva erogazione a favore della XXX di m. c. & C. s.n.c. l’effettiva erogazione di una sovvenzione pubblica di € 65.859,31 per la realizzazione di un programma d’investimento (destinato a dotare la società di beni strumentali per l’attività di consulenza contabile e aziendale) nel quadro delle iniziative a favore della attività produttive nelle aree depresse del Paese, a seguito di apposita domanda presentata dal c. (cfr. allegato n. 5 alla relazione G.d.F.), la quasi totalità dei beni in questione non veniva rinvenuta nel sopralluogo effettuato dai militari p.g. in data 08.04.2002 (cfr. allegato n. 9 alla relazione G.d.F.), cioè nell’imminenza della pure asserita - dallo stesso c. (cfr. allegato n. 11 alla relazione G.d.F.) – data di entrata a pieno regime dell’attività (10.04.2002).

Correttamente, inoltre, lo stesso P.M. di udienza ha ricordato quanto rilevato nel verbale di sopralluogo redatto in data 08.04.2002 dai militarI G.d.F., da cui emerge come il c. non sia stato in grado di fornire alcuna giustificazione verosimile in ordine al motivo per cui i beni acquistati mediante l’utilizzo del contributo pubblico incassato non si trovassero nei locali individuati come sede societaria XXX, né in merito al luogo in cui essi fossero rinvenibili. Il che costituirebbe significativo indizio – sempre secondo quanto rilevato dal P.M. all’udienza odierna – del fatto che i beni non siano stati effettivamente acquistati e che sia pertanto seriamente ipotizzabile la falsità delle fatture rilasciate dalla ditta VIP Computer di Petrizzo Vincenzo, su cui del resto sono in corso ad oggi ulteriori indagini.

Orbene, pur senza volersi in questa sede addentrare nell’effettività o meno dell’acquisto dei beni fatturati dalla ditta VIP Computer – stante l’insufficienza di elementi probatori sinora acquisiti nell’uno o nell’altro senso – ciò di cui non ritiene questo Giudice potersi dubitare è l’avvenuta destinazione ad opera del c. dei fondi pubblici erogati in favore della società da lui rappresentata, in ragione di dichiarazioni non veritiere, a scopi del tutto difformi da quelli prestabiliti dal Legislatore e l’avere così ottenuto un vantaggio economico del tutto illecito, così frustrando obiettivamente la destinazione del contributo ricevuto.

Deve pertanto concludersi sul punto ritenendo sussistente nella fattispecie esaminata il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 671 c.p.c. perché possa farsi luogo alla conferma della richiesta misura cautelare, potendosi ritenere operata una delibazione delle prove in base alle quali dedurre nel caso che occupa una  certa parvenza di attendibilità delle pretese del creditore sequestrante. 

4.b Quanto, poi, al requisito del periculum in mora (anch'esso necessario ai fini della concessione del sequestro conservativo) esso consiste, da una parte, nel fondato timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto di credito, tutelabile con la misura cautelare; dall'altra, in una reale situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore. Esso va individuato, quindi, nel timore (pericolo) che nel tempo occorrente per agire giudizialmente al fine di ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa erariale.

E' appena il caso di ribadire che anche un siffatto pericolo va riguardato, ed accertato, nell'ambito di una situazione probabile e non nell'ambito di una situazione possibile, per la natura sommaria del giudizio cautelare.

La condizione dell'azione cautelare in questione, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidato, si ritiene sussistente in presenza di circostanze oggettive che rendano verosimile un depauperamento del patrimonio del debitore, quale ad esempio la compresenza di più pretese creditorie di un certo ammontare, in riferimento alle limitate risorse economiche del sequestrando (cfr., a solo titolo esemplificativo, Corte dei Conti, Sez. II, n. 32 del 1976; Corte dei Conti, Sez. I, n. 19 del 1978; Corte dei Conti, Sez. I, n. 59 del 1988; Corte dei Conti, Sez. I, n. 2 del 1989), cui ha fatto correttamente riferimento la Procura ricorrente.

Inoltre, il “fondato timore” posto a base del sequestro può essere anche desunto (oltre che dalla composizione e dalla consistenza del patrimonio del debitore), da comportamenti - processuali o extraprocessuali - del debitore tali da non lasciare presumere il rispetto delle ragioni, specie patrimoniali, della Pubblica Amministrazione" (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, n. 16 del 1987).

In ciò, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto in linea con quella della Cassazione civile (Cass. n. 98/2139). In particolare, la Corte dei Conti ha avuto modo di affermare che "devono considerarsi elementi oggettivamente idonei ad integrare gli estremi del periculum in mora, oltre alla entità del credito, il fatto che il convenuto non sia titolare di stipendio o altro assegno continuativo, il comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto, quando questo comportamento rilevi il proposito di sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione e la mancanza di altre risorse economiche che rende evidente il pericolo di insolvenza” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, n. 34 del 1967;  Sez. I, n. 8 del 1983).

Nel caso di specie la sussistenza di tale presupposto è da ravvisare, sotto il profilo soggettivo, nell'esistenza del procedimento penale a carico del c., nelle condizioni poco floride del suo patrimonio personale nonché nell’assenza di elementi di conoscenza della reale consistenza patrimoniale della XXX 

Il P.M. di udienza, invero, ha correttamente posto in rilievo come siano nella fattispecie rilevante indizio di pericolo nel ritardo l’elevata probabilità che si pervenga in danno del c. a una pronuncia di condanna sia in sede penale e sia in quella contabile, nonché l’assenza di idonee garanzie di solvibilità della XXX, società rappresentata dal c. e con costui evocata solidalmente per rispondere dell’illecito rilevato, in quanto tale escutibile nei limiti del patrimonio societario, del quale peraltro non è dato conoscere l’effettiva consistenza, stante anche la mancata costituzione del c., legale rappresentante XXX, nel presente giudizio.

Orbene, l’elevata probabilità di condanna dell’intimato in sede penale, la non particolare consistenza del suo patrimonio, l’assenza di elementi che consentano di avere contezza dell’ammontare del patrimonio della XXX e di garanzie di solvibilità da parte della stessa società sono senz’altro idonei a far ritenere sussistente anche il presupposto del periculum in mora necessario perché si pervenga in questa sede alla conferma del sequestro già autorizzato con il citato decreto presidenziale.

4.c Infine, si ritiene di dover concordare con l’affermazione del P.M. di udienza inerente la concedibilità del sequestro conservativo processual-contabilistico pur in presenza di preesistente sequestro preventivo processual-penalistico, essendo il secondo finalizzato a impedire la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di ulteriori illeciti (art. 321 c.p.p.) e il primo diretto invece alla conservazione della solvibilità del debitore-presunto autore dell’illecito contabile (art. 5 D.L. 453/1993, conv. nella L. 19/1994, e art. 671 cp.c. ), in quanto tale finalizzato alla prevalente tutela dell’interesse pubblico alla piena tutela dei crediti erariali (cfr. Sez. Puglia, Ord. N. 2/2005; Sez. Umbria, Ord. 12/2001; Sez. I, n. 616/1985).

4.d In considerazione di quanto suesposto, questo giudice ritiene, quindi, che nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per fare luogo alla concessione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla Procura Regionale, di modo che va confermato il decreto presidenziale concessivo di sequestro.

5. Ai sensi dell'art.669-octies non vi è luogo a pronunzia sulla spese, demandata alla sentenza decisoria del merito. 

PER QUESTI MOTIVI

Visti l'art.5 D.L.453/1993 (convertito in L.19/94 e integrato dalla L.639/1996), gli artt.669 bis ss. e 671 ss. c.p.c., in relazione agli artt.26 e 48 R.D.1038/1933

CONFERMA

Il decreto di autorizzazione di sequestro conservativo emesso in data 24 gennaio 2006 nel procedimento n. 47898/R dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, su istanza del Procuratore regionale presso la medesima Sezione.

ASSEGNA

al Procuratore Regionale il termine di sessanta giorni - decorrenti dalla data di comunicazione delle presente ordinanza - per depositare presso la Segreteria della Sezione l'atto di citazione per il giudizio di merito.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore Regionale che ne curerà la notifica alle parti ed ai soggetti interessati.

Spese al definitivo.

 

Napoli,  10 marzo 2006

              IL GIUDICE DESIGNATO

                                      (Ref. Rossella Cassaneti)

 

 

 

Depositato in Segreteria il

 

Il Direttore della Segreteria