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Corte dei
conti, sez. giur. Campania, ord. REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER composta
dai seguenti signori magistrati: Fiorenzo
Santoro – Presidente Michael
Sciascia – Consigliere Pasquale
Fava – Referendario, estensore ha
pronunciato la seguente ORDINANZA Nel
giudizio di responsabilità iscritto al numero 59107 del registro di
segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso Antonio
Bassolino, rappr.to e dif.so dall’Avv.
Gherardo Marone ed elett.te dom.to in Napoli, alla via Cesario Console 3,
presso lo suo studio di quest’ultimo; Riccardo
Marone, rappr.to e dif.so dall’Avv.
Gherardo Marone ed elett.te dom.to in Napoli, alla via Cesario Console 3,
presso lo suo studio di quest’ultimo; Ferdinando
Balzamo, rappr.to e dif.so dall’Avv. Gherardo Marone ed elett.te dom.to in
Napoli, alla via Cesario Console 3, presso lo suo studio di quest’ultimo; Rosa
Iervolino, rappr.ta e dif.sa dall’Avv.
Felice Laudadio e Ferdinando Scotto ed elett.te dom.ta in Napoli, alla via
Caracciolo 15, presso lo studio dei predetti difensori; Ferdinando
di Mezza, rappr.to e dif.so dall’Avv.
Felice Laudadio e Ferdinando Scotto ed elett.te dom.to in Napoli, alla via
Caracciolo 15, presso lo studio dei predetti difensori; Gennaro
Mola, rappr.to e dif.so dall’Avv.
Felice Laudadio e Ferdinando Scotto ed elett.te dom.to in Napoli, alla via
Caracciolo 15, presso lo studio dei predetti difensori. Visto
l’atto introduttivo del giudizio. Visti
gli altri atti e documenti di causa. Udito
nella pubblica udienza del Uditi
nella medesima udienza il Pubblico ministero Premesso
che con
atto di citazione, depositato il Nella
ricostruzione della Procura l’ammontare contestato a titolo di danno
patrimoniale e quantificato in € 4.225.827,02 è relativo esclusivamente
alla fattispecie afferente “i mancati
introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in
maniera differenziata (lucro cessante), comparando il reddito minimo
potenzialmente realizzabile in base alla legge, con gli introiti
effettivamente incamerati per il conferimento presso i consorzi di filiera
(per tramite del consorzio di bacino) del materiale raccolto in maniera
differenziata, rispetto all’unica frazione merceologica da raccogliere”
(la terza voce di danno di cui a pagina 15 dell’atto di citazione). Quanto
alle altre due voci di danno emergente relative all’eccesso di spesa da
conferimento ai C.D.R. di cui a pagina 14 e 15 dell’atto di citazione La
ricostruzione accusatoria non ha negato che il consorzio di bacino Napoli 5,
congiuntamente ad ASIA, abbia effettuato la raccolta differenziata della
tipologia di materiale in oggetto (carta e cartone) realizzando taluni ricavi
(cfr. le tabelle di pagine 13). Quest’ultima, tuttavia, ha censurato il
danno differenziale conseguente al mancato raggiungimento delle percentuali di
legge. Secondo
L’organo
requirente ha evidenziato che la legislazione comunitaria, nazionale e
regionale, consapevole del ruolo strategico giocato nel ciclo integrato dei
rifiuti da un’efficiente raccolta differenziata, ha stimolato e reso
obbligatorio il ricorso a quest’ultima prevedendo l’istituzione di
consorzi di bacino ai quali gli enti locali avrebbero dovuto affidare i
relativi servizi unitamente a congrue risorse e personale. Nell’ipotesi
del Consorzio di bacino Napoli 5 (nel cui territorio di competenza rientra
esclusivamente il Comune di Napoli), invece, il Comune di Napoli avrebbe
attuato una politica di esautoramento delle funzioni istituzionali del
predetto consorzio, determinando un’inefficiente svolgimento dell’attività
di raccolta differenziata con danno erariale emergente dall’aggravio dei
costi di conferimento ai CDR e da mancata realizzazione degli introiti
derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili. Il
Il
Tutti
i convenuti hanno eccepito la genericità delle contestazioni che non
sarebbero specificamente riferite a ciascuno bensì generali e omnicomprensive
senza indicazione delle omissioni individualmente imputabili. I
Sig.ri Antonio Bassolino, Riccardo Marone, Ferdinando Balzamo hanno eccepito,
in via preliminare, la prescrizione del credito e, nel merito, l’infondatezza
dell’azione per l’inesistenza degli elementi costitutivi dell’illecito
contabile (mancanza degli elementi oggettivi e di quello soggettivo, nonché
difetto di legittimazione passiva). Circa
il decorso del termine di prescrizione quinquennale, si è rilevato che l’invito
a dedurre sarebbe del 2008 mentre i convenuti sarebbero cessati dalla carica
rispettivamente il Nel
merito, si sono contestate le percentuali fissate dalla legge in quanto
irrealistiche ed irragionevoli e si è affermato che il danno erariale
contestato sarebbe relativo a periodi (2003-2007) in cui i predetti non erano
più in carica. Sotto questo profilo si è richiamata l’attenzione sulla
circostanza che l’ASIA avrebbe iniziato ad operare solo nel giugno del 2000
mentre Bassolino e Balzamo hanno lasciato la carica nel maggio e settembre
2000 e il periodo di permanenza di Marone, cessato dalla carica nel marzo
2001, sarebbe stato troppo ristretto per “rodare
i meccanismi di funzionamento di una società grande (oltre 2000 dipendenti) e
alla quale sono affidate funzioni delicatissime” (pag. 7). I
convenuti hanno, altresì, segnalato che il modello di gestione del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti (attraverso l’azienda speciale ASIA
piuttosto che il consorzio di bacino) era ammesso dalla legge regionale all’epoca
vigente (l’art. 17 della legge Da
ultimo, hanno invocato un rapporto favorevole di Legambiente del 2001 che
avrebbe assegnato una menzione speciale al Comune di Napoli per aver
incrementato notevolmente la raccolta differenziata dei materiali cellulosici. Con
memoria separata, depositata in pari data, il Bassolino ha tenuto a precisare
che la citazione lo evoca quale sindaco pro
tempore mentre “all’epoca dei
fatti non era amministratore del Comune di Napoli e, quindi, a lui non può
essere addebitata alcuna responsabilità”. I
Sig.ri Rosa Iervolino, Ferdinando di Mezza, Gennaro Mola hanno eccepito il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riguardo alle contestazioni
incidenti sul merito delle scelte organizzative dell’ente locale e a quelle
aventi ad oggetto il danno all’immagine non sussistendo alcuna sentenza di
condanna irrevocabile per reati contro la PA, la nullità dell’atto di
citazione per genericità, il difetto di legittimazione passiva, la nullità
speciale relativa alle contestazioni afferenti il danno all’immagine, l’infondatezza
dell’azione per inesistenza degli elementi costitutivi dell’illecito
contabile (omissione, nesso di causalità, danno e colpa grave). I
convenuti hanno affermato che, ai sensi della legge regionale applicabile all’epoca
dei fatti, non era obbligatoria la costituzione del consorzio in luogo dell’azienda
speciale (la cui istituzione sarebbe stata una scelta organizzativa delle
giunte precedenti - delibera giuntale del Quanto
all’attività posta in essere dai medesimi, i convenuti hanno segnalato l’adozione
del programma di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con
deliberazione della giunta Iervolino del A
ciò si aggiungano taluni elementi che differenziano le posizioni dei tre
convenuti. La
Iervolino ha, altresì, eccepito che la Procura le avrebbe imputato una sorta
di responsabilità di posizione derivante dal proprio ruolo di Sindaco. Il
Mola, segnalando che il modello di gestione del servizio con affidamento ad
ASIA è stato organizzato nel 1990 (16 anni prima la sua immissione nelle
funzioni di assessore – la sua nomina è del giugno 2006), ha eccepito che
la ristrettezza del periodo di carica, la ridefinizione degli ambiti
effettuata con ordinanza Anche
il Di Mezza ha indicato puntualmente l’attività svolta dal medesimo
(indicata da pag. 16-19 della memoria di costituzione) che si sarebbe anche
tradotta in rilevanti proposte poi approvate, a seconda dei casi, dalla giunta
e/o dal consiglio. All’udienza
pubblica del Gli
avvocati dei convenuti, pur censurando la tardività del deposito (intervenuto
il Il
Collegio non ritiene di concedere il predetto rinvio. Deve
osservarsi che il diritto di difesa non impone la concessione di rinvii,
specie se contrari ai principi di ragionevole durata del processo. Nel
concreto, la tutela del contraddittorio (art. 24 Cost.) ben può conciliarsi
con il principio di cui all’art. 111 Cost. e 6 CEDU, in considerazione del
fatto che le parti potranno, con affermazioni ed asseverazioni contrarie,
contestare i documenti depositati nelle successive fasi processuali, esigenza
che non si profila in contrasto con la necessità, rilevata dal Collegio e
fondata sulle prove versate in atti già prima del Del
resto, la concessione del sollecitato rinvio si risolverebbe in un mero
ritardo che non avrebbe alcuna utilità, atteso che il Collegio ritiene
comunque necessario, anche sulla base delle difese già articolate dalle parti
e a prescindere dalla documentazione depositata dalla Procura il Quanto
all’eccezione di nullità speciale sollevata dai convenuti in relazione al
danno all’immagine (fondata sull’assenza di un giudicato penale per reati
contemplati dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/09 conv. in legge 102/09
come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 103/09 conv. in
legge 141/09), il Collegio ritiene di sospendere ogni determinazione al
riguardo in attesa della definizione delle numerose questioni di legittimità
costituzionale aventi ad oggetto il predetto art. 17, talune delle quali sono
stati, peraltro, sollevate proprio da questa Sezione con ordinanze n. Rilevato -
che il diritto comunitario (a seguito del Trattato di Lisbona, diritto dell’Unione
o europeo) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie “per
assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente” e “per
vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti”
(art. 4 della direttiva del Consiglio del -
che il servizio di gestione dei rifiuti implica “la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni” (art. 1 dir. 91/156/CEE, citata); -
che “gli Stati membri stabiliscono o
designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto
le disposizioni della presente direttiva” (art. 6 dir. 91/156/CEE,
citata); -
che le “autorità competenti di cui
all’art. 6 devono elaborare […] uno o più piani di gestione dei rifiuti,
che contemplino […] tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da
smaltire” (art. 7, dir. 91/156/CEE, citata); -
che l’allegato II della direttiva 91/156/CEE, citata, indica le operazioni
di recupero che, conformemente all’art. 4, devono svolgersi “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente”; -
che il termine di recepimento della direttiva 91/156/CEE, citata, è scaduto
il -
che la legge regionale per la Campania del -
che l’art. 24 del d.lgs. -
che l’art. 205 del d.lgs. -
che alle predette disposizioni va riconosciuta un’efficacia precettiva
vincolante atteso che:
o
esse
assicurano il principio di prevenzione, precauzione ed azione preventiva,
ampiamente riconosciuto in materia ambientale dalla Corte di giustizia
pronunciatasi sulla disciplina comunitaria dei rifiuti (inter plures C. giust.,
o
attuano
numerose direttive in materia di rifiuti che hanno imposto agli Stati membri
di porre in essere tutte le misure idonee ad implementare un’efficace
gestione dei rifiuti tesa essenzialmente alla protezione della salute umana e
dell’ambiente, favorendo il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei
materiali di recupero come materie prime per preservare le risorse naturali
nonché provvedendo in modo responsabile allo smaltimento ed al recupero dei
rifiuti (dir. 75/442/CEE, come modificata ed integrata dalle dir. 91/156/CEE,
dir. 91/692/CEE, dir. 96/350/CEE, poi consolidate nella direttiva
o
la
Corte di giustizia, pronunciandosi all’esito di una procedura di infrazione
(C. giust., sent.
o
come
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, compete allo Stato, anche
all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, fissare un
livello di tutela ambientale uniforme a livello nazionale ed inderogabile da
parte delle Autonomie (“La disciplina
statale dei rifiuti, collocandosi nell’ambito della “tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema” – di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. – costituisce, anche in attuazione
degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero
territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le
Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che
esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero
lo peggiorino (sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). Resta, peraltro,
ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali: infatti, anche nel settore dei
rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente,
vengono in rilievo altre materie, per cui la competenza statale non esclude la
concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel
rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (da ultimo,
sentenza n. 249 del 2009)”, C. cost.,
o
la
normativa interna deve essere interpretata alla luce del diritto comunitario
al fine di assicurare il c.d. “effetto utile” (C. giust.,
o
che i
poteri di ordinanza del commissario straordinario non possono determinare un
livello di tutela dei predetti interessi inferiore rispetto alla normativa
interna attuativa del diritto comunitario, legittimando livelli percentuali di
raccolta differenziata più bassi di quelli sanciti dalla disciplina nazionale
(tale interpretazione si profilerebbe in stridente contrasto con gli obiettivi
e gli scopi che presiedono all’istituzione, all’esercizio dei poteri ed
all’utilizzo delle risorse commissariali e, soprattutto, con il diritto
comunitario, di tal che, ogni eventuale previsione che presentasse il
descritto contenuto o producesse il richiamato effetto riduttivo dovrebbe
essere disapplicata); -
che dalle tabelle allegate all’ordinanza n. 77/2006 del Commissario di
Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (ordinanza che,
quanto alle percentuali di raccolta differenziata, riconosceva che “nessuna provincia, in media, ha raggiunto i livelli previsionali dettati
dalla vigente normativa”, avendo cura di evidenziare che “nei
grandi agglomerati urbani la raccolta differenziata fino ad oggi non ha
prodotto risultati apprezzabili”, essendo “numerosi,
invece, i Comuni, di medie e piccole dimensioni, che hanno ormai superato la
soglia del 35%”, pag. 5), risulta che la raccolta differenziata nell’ambito
del territorio del Comune di Napoli era pari all’8,65% nel 2004 (dato
ricavato dalle comunicazioni del Comune); -
che il Comune di Napoli si è dotato di un programma comunale di gestione dei
rifiuti solidi urbani con delibera di giunta del -
che il regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
(testo della giunta del -
che agli atti sono presenti solo la delibera giuntale del -
che, ai fini della decisione, è necessario acquisire:
1)
informazioni
e dati ufficiali relative alla raccolta differenziata effettuata nel
territorio del comune di Napoli dal 1998 al 2007, informazioni che dovranno
avere riguardo sia al dato globale della predetta raccolta, sia a quello
specifico riferito al segmento dei materiali cellulosici (carta e cartone);
2)
informazioni
e dati ufficiali in merito alla redditività della raccolta differenziata di
materiale cellulosico, anche in relazione al territorio della regione Campania
e del Comune di Napoli, nonché una stima delle ragionevoli e probabili
entrate derivanti dalla predetta raccolta ove, negli anni
3)
tutti
gli atti istruttori, preliminari e deliberativi della giunta e del consiglio
del Comune di Napoli tesi alla organizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti (con specifico riguardo a quella dei materiali cellulosici)
intervenuto attraverso l’ASIA e l’ente di bacino NA 5, con specifico
riguardo a quelli contemplanti gli obblighi dell’ASIA e dell’ente di
bacino NA 5 di raggiungere le quote percentuali di raccolta differenziata
previste dalla legge; -
che, l’art. 206-bis, d.lgs. -
che gli art. 220, 222, 223, 224, d.lgs. -
che, essendo venuto meno il c.d. “potere sindacatorio”, spetta alla
Procura valutare se estendere l’azione di danno erariale, esperita nei
confronti degli organi titolari di competenze di iniziativa, impulso e
proposta, anche al Consiglio comunale in ragione dei poteri decisionali finali
di quest’organo sull’organizzazione dei pubblici servizi locali ex art. 42
d.lgs. Visto -
l’art. 14 r.d. -
l’art. 16, comma 3,
d.l. 13 maggio 1991, n. 152
, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203,
a tenore del quale “ -
l’art. 2, comma 4, d.l. -
l’art. 74 r.d. la
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per sospende parzialmente il
giudizio limitatamente alle contestazioni afferenti al danno all’immagine disponendo la
prosecuzione del processo in relazione a tutte le altre pretese risarcitorie ordina 1)
all’ASIA s.p.a. di fornire, entro il 2)
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti presso il Ministero dell’ambiente e
la tutela del territorio e del mare di fornire, ove necessario anche
avvalendosi della collaborazione del CONAI (consorzio nazionale imballaggi)
e/o del COMIECO (consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a
base cellulosica), entro il 3)
alla giunta del Comune di Napoli di fornire, entro il 4)
al consiglio del Comune di Napoli di fornire, entro il Ordina
che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti,
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti presso il Ministero dell’ambiente e
la tutela del territorio e del mare, alla Presidenza della giunta e a quella
del consiglio del Comune di Napoli, all’ASIA s.p.a. Ordina,
altresì, alla segreteria di dare comunicazione alle parti dell’intervenuto
deposito della relazione ministeriale, dei documenti richiesti all’ASIA
s.p.a. ed alla giunta e al consiglio del Comune di Napoli. Fissa
per la prosecuzione del giudizio l’udienza del Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del L’estensore
Il Presidente
Pasquale Fava
Fiorenzo
Santoro Depositata
in segreteria il Il
direttore della segreteria |