composta dai seguenti magistrati:
Fiorenzo Santoro – Presidente
Michael Sciascia – Consigliere
Pasquale Fava – Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al numero
59645 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti
dell’Ing. Rosario Carlo Noto La Diega e dell’Arch. Franco Sassaroli, tutti
rappr.ti e dif.si dall’Avv. Daniele Vagnozzi ed elett.te dom.ti in Napoli alla
Via Melisurgo 4 presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte.
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli altri atti e documenti di causa.
Udito nella pubblica udienza del 18 gennaio 2011 il
Giudice relatore Pasquale Fava.
Uditi nella medesima udienza il Pubblico ministero
Maurizio Stanco e l’Avv. Daniele Vagnozzi.
FATTO
1. La contestazioni della procura regionale
Con atto di citazione depositato 9 marzo 2009 ed
iscritto al numero 59645 del registro di segreteria la Procura regionale ha
convenuto in giudizio l’Ing. Rosario Carlo Noto La Diega (nato ad Asmara il 21
maggio 1940 e residente in Roma in via Francesco Denza 19) e l’Arch. Franco
Sassaroli (nato a Cupramontana il 24 maggio 1954 e residente in Roma in via
Veturia 100), in qualità di amministratore delegato, il primo, e direttore
tecnico, il secondo, della società pubblica partecipata Se.T.A. s.p.a.
incaricata della gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento
rifiuti, per sentirli condannare (in solido o in parti eguali) al pagamento di
€ 17.665,42 in favore della predetta società ovvero, in via subordinata, in
favore delle Amministrazioni partecipanti, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, per il danno alla c.d. "finanza pubblica allargata"
derivante da atti di gestione non sana, irregolare ed illegittima concretantisi
in "spese di rappresentanza effettuate per l’anno 2003, nonché […]
spese per i rimborsi viaggi e missioni, nonché le spese per assicurazioni e,
inoltre, le spese per regali effettuati a dipendenti ed amministratori"
(cfr. pag. 1 dell’atto di citazione).
L’attivazione dell’azione risarcitoria
pubblicistica veniva sollecitata da una denuncia del Dott. Giovanni Campanile,
membro del collegio sindacale della società Se.TA.s.p.a. fino al 17 maggio 2004
(All. 1 all’atto di citazione).
A seguito dell’istruttoria l’organo requirente
riteneva di escludere ogni addebito per il Ragioniere Aniello Di Marino "il
cui ruolo, di rilevo non dirigenziale, invero, si limitava ad una mera
contabilizzazione delle spese, a seguito delle decisioni poste in essere dagli
amministratori della società" (cfr. pag. 3 dell’atto di citazione),
confermando, invece, l’imputazione della responsabilità in capo all’amministratore
delegato e al direttore tecnico della società pubblica partecipata incaricata
della gestione del servizio pubblico (la Se.T.A. s.p.a. è partecipata
direttamente ed indirettamente da una pluralità di Comuni tra cui quello di
Cava dei Tirreni, di Scafati, di Pagani, di Eboli, di Nocera inferiore, di
Vietri sul mare, di San Valentino, di Perugia).
Secondo parte attrice, nell’anno 2003 sarebbero
stati "effettuati periodici rimborsi spese all’Arch. Franco Sassaroli
per rimborsi di pranzi, pernottamenti effettuati a Cava de’ Tirreni, sede di
lavoro del predetto, ovvero spese di autorimessa, spese di parcheggio, spese di
carburante, spese per acquisiti di materiale di telefonia e spese effettuati per
pranzi con altri componenti della società, ma pagati con somme anticipate dal
Sassaroli" (pag. 9 dell’atto di citazione), rimborsi pari a €
13.547,84.
Tali rimborsi sarebbero, ad avviso della Procura,
privi di titolo sia perché la nota aziendale del 16 ottobre 1995 in cui si
assicurava all’Arch. Sassaroli il rimborso delle spese di soggiorno e di
trasferimento connesse alla prestazione lavorativa si riferirebbe al precedente
rapporto di lavoro part-time (convertitosi in rapporto a tempo indeterminato con
atto di inquadramento nel ruolo dei dirigenti di azienda industriale - delibera
del c.d.a. del 25 novembre 1999 – cfr. pag. 10 della citazione), sia perché
non sarebbe idonea a coprire tutti i rimborsi effettuati in favore del predetto
(parte attrice richiama anche i rimborsi ottenuti per "spese di
carburante, di consumazioni al Bar, per posteggio in autorimesse di Roma"
– pag. 12 e 13 dell’atto di citazione ove si segnala che "sono stati
chiesti (ed ottenuti) anche i rimborsi per le soste brevi presso i parcheggi (i
cd grattini), nonché spese per ferramenta e l’acquisto dell’auricolare per
il cellulare aziendale").
Per la Procura con tali rimborsi si sarebbero poste
a carico della collettività tutte le spese di soggiorno, viaggio, vitto, etc.,
dell’Arch. Sassaroli, ivi comprese quelle effettuate nella propria sede di
servizio ("l’Arch. Sassaroli ha usufruito, oltre al normale
trattamento stipendiale, di un incredibile privilegio, non contrattualizzato (il
contratto collettivo di settore non prevede assolutamente tale regime
contrattuale) né deciso dagli organi a ciò deputati della società, vale a
dire il consiglio di amministrazione, normale emanazione della compagine
societaria" procedendo "a porre l’Arch. Sassaroli
completamente a carico della società, semplicemente perché lo stesso risiede a
Roma"), riconoscendo a quest’ultimo un trattamento che non è
previsto dal contratto collettivo applicabile ai dirigenti aziendali privati (l’art.
17 C.C.N.L. consente il rimborso per missioni e trasferte "da intendersi
(ovviamente) quelle sostenute qualora vi sia la necessità di recarsi al di
fuori della propria sede di lavoro e non già per la permanenza ordinaria nella
propria sede di lavoro!" – così pag. 14 e 15 della citazione).
2. Le difese dei convenuti.
I convenuti hanno eccepito preliminarmente il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la nullità c.d. speciale del
medesimo per carenza di una specifica e concreta notizia di danno, l’inammissibilità
dell’atto di citazione per genericità, la violazione del termine di
centoventi giorni per il deposito dell’atto di citazione, la prescrizione
della pretesa risarcitoria pubblicistica, l’inesistenza del danno e dell’elemento
soggettivo (pag. 5-18 della memoria difensiva), fornendo, altresì, puntuali
giustificazioni in relazione alle voci di spesa rimborsate formanti oggetto di
contestazione da parte della Procura regionale (pag. 19-34 della memoria
difensiva).
Ad abundantiam, si è anche sottolineato che la
gestione della società si sarebbe rilevata complessivamente efficiente ed
efficace, che la retribuzione complessivamente erogata al Sassaroli sarebbe
stata di gran lunga inferiore a quella dei dirigenti degli enti locali, che al
medesimo sarebbe stato corrisposto solo il rimborso delle spese contrattualmente
dovute senza alcuna indennità di trasferta, che la Procura non avrebbe
quantificato specificamente il danno in relazione a talune voci contestate.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.
La giurisdizione della Corte dei conti sull’azione
risarcitoria pubblicistica contabile attivata dalle Procure regionali a tutela
delle risorse pubbliche provenienti dai versamenti dei cittadini e delle imprese
contribuenti (c.d. "finanza pubblica allargata") è strumentale
al perseguimento di un controllo magistratuale indipendente e neutrale sulle
c.d. gestioni pubbliche onde verificare, con trasparenza e tracciabilità, l’esistenza
di gestioni inefficienti e diseconomiche imputabili a comportamenti gravemente
colposi di persone fisiche o giuridiche che gestiscano, indipendentemente dal
titolo formale e dalle strutture organizzative utilizzate, denaro e soldi della
collettività ovvero determinino pregiudizi economici a carico della
collettività a titolo di danno emergente (risorse consumate) o lucro cessante
(risorse attese), anche a titolo di lesione di chance divenute
irrealizzabili.
Tali obiettivi trovano fondamento, per le ragioni
che saranno di seguito indicate, nel diritto costituzionale e, soprattutto, in
quello dell’Unione europea (art. 117 Cost. e art. 126 -ex art. 104 TCE-
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea unitamente al Protocollo n. 12
sui disavanzi pubblici eccessivi; Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997,
n. 1446 e 1447, ss.mm.; Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C –
c.d. patto di stabilità e crescita comunitario; Regolamento del
Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 – c.d. sistema SEC 95 - sul
conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni) con rilevanti
ricadute ermeneutiche ed applicative, quali, ad esempio, la disapplicazione del
diritto interno (ivi compreso quello derivante dal formante giurisprudenziale
delle Corti Supreme nazionali a natura vincolante) che frustri, ostacoli o renda
più difficoltoso il conseguimento dell’effetto utile della normativa europea
finalizzato all’implementazione di strumenti di finanza pubblica, ivi compresi
i controlli e gli strumenti di verifica di natura anche contenziosa tra i quali
figura l’azione risarcitoria pubblicistica contabile, che consentano di
rendere le gestioni pubbliche più efficienti ed economiche, onde stimolare la
competitività del sistema economico e assicurare una piena, esaustiva e
corretta informazione ai cittadini e alle imprese contribuenti sull’andamento
e sui risultati delle gestioni pubbliche anche per rendere effettiva l’operatività
del principio di tracciabilità dei tributi da annoverare tra quelli di
coordinamento della finanza pubblica in base alla recente normativa sul
federalismo fiscale.
La giurisdizione sulle azioni di responsabilità
attribuita alla Corte dei conti è, quindi, strumentale al soddisfacimento di
rilevantissimi e preminenti interessi pubblici di matrice costituzionale ed
europea a vantaggio dell’intera collettività dei cittadini e delle imprese
contribuenti, beneficiari finali dell’azione risarcitoria pubblicistica
contabile.
La normativa interna attributiva della predetta
giurisdizione al Giudice contabile va, quindi, interpretata alla luce delle
richiamate previsioni di diritto comunitario e delle nuove linee di politica
legislativa in materia di federalismo fiscale e tracciabilità dei tributi.
Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni
unite per radicare la giurisdizione della Corte dei conti fissata dagli art. 103
Cost., 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, 4° comma, l. 14 gennaio 1994, n.
20, non deve più aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il
danaro pubblico (che può essere anche un privato o un ente pubblico), bensì
alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass., sez. un., 23 settembre
2009, n. 20434; sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032). Ciò in considerazione della
maggiore frequenza con cui viene affidata a soggetti privati la realizzazione di
finalità un tempo ritenute di pertinenza esclusiva degli organi pubblici
(Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519).
L’affidamento da parte di un ente pubblico ad un
soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico
integra, quindi, una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del
soggetto medesimo nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne
implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte
dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello
stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed
attuato il rapporto (Cass., sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3351; sez. un., 1°
marzo 2006, n. 4511; sez. un., 27 settembre 2006, n. 20886; sez. un., 1° aprile
2008, n. 8409; sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519), anche se l’estraneo venisse
investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della
pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 settembre 2008, n. 22652) ed anche
se difettasse una gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico
o secondo procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in
senso stretto (Cass., sez. un., 12 ottobre 2004, n. 20132).
A ciò si aggiunga che, nell’attuale assetto
normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è
rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico di una Pubblica
amministrazione e non più dal quadro di riferimento (pubblico o privato) nel
quale si colloca la condotta produttiva del danno (Cass., sez. un., 25 maggio
2005, n. 10973; sez. un., 1° marzo 2006, n. 4511; sez. un., 20 giugno 2006, n.
14101; sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3367; sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032).
Tali orientamenti vanno applicati, come peraltro
effettuato di recente dalla Sezione (C. conti, sez. giur. Campania, 13 agosto
2010, n. 1494), anche in relazione alle condotte pregiudizievoli per la finanza
pubblica allargata poste in essere nell’ambito delle gestioni pubbliche
attuate attraverso società pubbliche.
Nelle società pubbliche l’interesse sociale è
permeato e correlato a quello pubblico.
Tale caratteristica, propria delle società
pubbliche (società formalmente private partecipate da Pubbliche amministrazioni
che riversano nelle casse sociali risorse pubbliche ovverosia dei cittadini e
delle imprese contribuenti), giustifica un sindacato giurisdizionale improntato
alle tecniche di giudizio tipiche della Corte dei conti, magistratura
specializzata in materia di finanza pubblica allargata, con esclusione di ogni
concorrenzialità od esclusività dell’azione di responsabilità societaria
prevista dal Codice civile che è ad attivazione facoltativa (mentre quella
contabile è obbligatoria e rimessa all’iniziativa officiosa del pubblico
ministero contabile) e si presenta strutturalmente e funzionalmente diversa dall’azione
di responsabilità amministrativa essendo tesa alla protezione dell’interesse
sociale e non di quello pubblico della collettività dei cittadini e delle
imprese contribuenti ad ottenere gestioni pubbliche efficienti ed economiche e
la reintegrazione delle finanze pubbliche pregiudicate da condotte di mala
gestio amministrativa.
L’interesse pubblico alla cui cura è preposta l’Amministrazione
di riferimento che può scegliere di gestire o svolgere poteri, funzioni,
servizi o compiti pubblicistici in forma privatistica in virtù dei poteri di
auto-organizzazione che le competono, non implica il venir meno della necessità
di rispettare i principi generali di buona amministrazione, indipendenza,
imparzialità, efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità.
L’obiettivo di un’Amministrazione di risultato
snella, veloce, poco costosa ed efficiente ha anche un fondamento nel diritto
dell’Unione europea che ha imposto agli Stati membri il rispetto dei parametri
di stabilità (patto di stabilità e crescita) attraverso, tra l’altro, l’obbligo
di ridurre la spesa pubblica.
Gli apparati amministrativi, ivi comprese le
società pubbliche (società partecipate da una o più pubbliche
amministrazioni, sia direttamente che mediatamente), devono ispirare la propria
attività a principi di contenimento dei costi e di massima redditività.
La differenza tra una società privata e una
pubblica risiede, difatti, nella circostanza che l’imprenditore non è un
privato (sempre libero di disporre delle proprie sostanze a proprio piacimento
nei limiti del rispetto delle norme inderogabili e di ordine pubblico a tutela
dei creditori sociali, dei terzi e dei soci di minoranza), bensì una persona
(fisica o giuridica che sia) che gestisce risorse della collettività da
destinarsi al perseguimento di specifici interessi pubblici.
Quando una Pubblica amministrazione decide di
costituire o partecipare ad una società per perseguire fini di interesse
pubblico (l’inesistenza di scopi di interesse pubblico precluderebbe in radice
tale possibilità trattandosi di atti posti in essere in carenza assoluta di
potere) si determina una scelta che incide sul denaro della collettività dei
cittadini e delle imprese poiché la PA pone in essere atti dispositivi di
risorse finanziarie.
Ove tali atti siano pregiudizievoli per la c.d.
"finanza pubblica allargata" viene in rilevo un danno tradizionalmente
etichettato "erariale" che fa scattare la giurisdizione della Corte
dei conti che opera a tutela del cittadino contribuente.
La collettività, difatti, accetta il prelievo
fiscale poiché fa affidamento sul corretto ed effettivo funzionamento dei
controlli pubblicistici (anche di tipo giurisdizionale) tra i quali figura l’azione
di responsabilità amministrativa attribuita al pubblico ministero contabile.
I poteri giurisdizionali affidati dai Padri
costituenti alla Corte dei conti consentono di compensare (e non sanzionare) le
perdite economiche determinatesi nel patrimonio delle Amministrazioni pubbliche
(derivante dai versamenti della collettività dei cittadini e delle imprese
contribuenti) a causa di attività commissive od omissive poste in essere da
pubblici funzionari, dipendenti, soggetti in rapporto di servizio ovvero
comunque titolari della gestione di risorse pubbliche.
L’uso di modelli privatistici deve essere
consentito all’Amministrazione solo nei limiti in cui esso consenta una
gestione più produttiva, efficiente ed economica e non quale strumento di
elusione dei meccanismi di controllo, anche di natura giurisdizionale, previsti
dall’ordinamento a tutela della generalità dei cittadini e delle imprese
contribuenti.
Qualora lo strumento privatistico si risolva in un
abuso delle forme giuridiche che ostacoli l’esercizio dei poteri
giurisdizionali del giudice contabile è possibile sollevare il velo della
personalità giuridica privata ("lifting the veil of incorporation")
quale rimedio per contrastare l’effetto dell’utilizzo abusivo della veste
societaria (in proposito, di recente, C. conti, sez. giur. Campania, 13 agosto
2010, n. 1494, - fattispecie di danno alla finanza pubblica allargata cagionato
dai dipendenti di un ente previdenziale e derivante da un’illegittima
attività di gestione di contratti di locazione di immobili oggetto di procedure
di cartolarizzazione – secondo la quale le società di cartolarizzazione
S.C.I.P. s.r.l. sono "enti pubblici in forma societaria (è la legge a
prevederne l’istituzione nel rispetto del principio di legalità – art. 4 l.
20 marzo 1975, n. 70 - e della riserva di legge prevista in materia di
organizzazione dal’art. 97 Cost.) sussistendo, nel concreto, ampie deroghe
normative al modello societario di diritto comune finalizzate al perseguimento
degli obiettivi di interesse pubblico determinati dalle predette previsioni di
legge, con completa attrazione dell’ente societario nell’orbita
pubblicistica (in proposito Cons. Stato, 2 marzo 2001, n. 1206; 5 marzo 2002, n.
1303; 16 settembre 2003, n. 5241 e l’antesignana decisione C. cost., 28
dicembre 1993, n. 466)", affermazione cui conseguono rilevanti ricadute
sotto il profilo della giurisdizione contabile: "Il principio di
neutralità della forma societaria, ampiamente condiviso a livello comunitario
(si pensi alla nozione di organismo di diritto pubblico e a quella di in house
providing), ove prevalgono considerazioni fondate più che sul dato formale ed
il nomen iuris su quello sostanziale, impone che lo schermo societario non venga
utilizzato per eludere e frustrare gli obiettivi e gli interessi pubblici che
gravitano attorno ai poteri di controllo e giurisdizionali costituzionalmente e
comunitariamente rimessi alla Corte dei conti tesi a snidare e reprimere le
condotte di mala gestio gravemente colpose di soggetti, sia pure privati, che
abbiano effettivi poteri di gestione di beni, risorse e denaro pubblici. Lo
strumento privatistico utilizzato, difatti, consente il raggiungimento degli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (insindacabili in questa sede
in quanto predeterminati dal legislatore che ha introdotto siffatti enti
pubblici in forma societaria) attraverso l’utilizzo di modelli organizzativi
privatistici (nei limiti in cui essi non siano conformati da previsioni di legge
o regolamentari, da atti amministrativi di affidamento o dal contratto di
servizio, etc.) che, tuttavia, non possono produrre deroghe alla giurisdizione
contabile, peraltro tesa anche a perseguire gli obiettivi comunitari di spesa
efficiente, produttiva e competitiva, costituendo l’extrema ratio il
disconoscimento della personalità giuridica privata con "sollevamento del
velo dell’entificazione" (c.d. "lifting the veil of incorporation")
e riconoscimento della natura pubblicistica dei beni, risorse e denaro gestito.
Ciò trova conferma nelle recenti ricostruzioni dottrinali, avallate anche dalla
legislazione recente, che, rinunciando ad una ricerca di una definizione
universale dell’ente pubblico, plasmano il relativo concetto in funzione della
specifica disciplina da applicare in conformità a quanto accade nell’area del
diritto comunitario che sposa una nozione flessibile di ente pubblico per
assicurare la massima espansione del principio dell’effetto utile, ovverosia
la scelta dell’opzione ermeneutica più corrispondente al fine che la
previsione comunitaria vuol conseguire (di qui la nozione ristretta di ente
pubblico per l’identificazione degli impieghi nell’Amministrazione da
sottrarre all’accesso di cittadini non italiani in deroga al principio di
libera circolazione dei lavoratori "a tutela di interessi generali dello
Stato e degli enti pubblici" in quanto implicanti una "partecipazione
diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri", e, all’opposto,
quella ampia in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici e
responsabilità dello Stato per inadempimento ad obblighi comunitari)").
Il servizio giustizia erogato dal giudice
contabile, difatti, essendo posto a garanzia del cittadino contribuente, tutela
l’interesse di quest’ultimo ad ottenere un’attività di gestione delle
risorse pubbliche corretta, sana, trasparente, tracciabile, efficace ed
economica, anche attraverso l’identificazione ed il contrasto di comportamenti
gravemente colposi posti in essere da persone o enti dotati dei predetti poteri
gestori.
Non si tratta dell’azione di responsabilità
societaria contemplata dal diritto comune poiché il rimedio affidato al giudice
contabile è speciale, diverso ed esclusivo e non può essere limitato, precluso
o anestetizzato dall’astratta esperibilità delle azioni generali contemplate
dal Codice civile che si presentano strutturalmente e funzionalmente diverse
essendo poste a tutela di interessi privati (quelli societari).
Del resto, la specialità del diritto
amministrativo e di quello contabile rispetto a quello civile è un dato
acquisito nella scienza giuridica e nella giurisprudenza non solo italiana ma
anche francese, tedesca, inglese e spagnola. Persino negli Stati di common
law, difatti, si è oramai consolidato un diritto amministrativo moderno –
c.d. amministrative law – fondato sulla specialità della predetta
branca rispetto al diritto comune. Alla positivizzazione del diritto
amministrativo sostanziale si è poi affiancata anche la creazione di Giudice
speciale per le controversie di diritto pubblico (si ricordi, ad esempio, l’istituzione
di una Sezione specializzata per i rapporti di diritto pubblico presso l’High
Court of Justice inglese).
La tutela dell’interesse pubblico all’utilizzo
corretto, economico, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche (che implica
anche l’effettiva destinazione delle medesime al soddisfacimento degli
obiettivi di interesse pubblico per i quali esse sono acquisite) determina l’irrilevanza,
ai fini del controllo giurisdizionale della Corte dei conti, delle forme
giuridiche attraverso le quali l’attività di gestione del denaro derivante
dai versamenti dei cittadini e delle imprese viene posta in essere.
Tutti coloro che gestiscono, in fatto o di diritto,
denaro pubblico, difatti, siano essi presidenti, ministri, dirigenti,
funzionari, dipendenti, commessi, di Amministrazioni o di enti (anche in forma
societaria), devono essere assoggettati al sindacato del Giudice contabile
laddove vengano in rilevo condotte commissive od omissive con cui si siano
dilapidati o malamente gestiti "soldi del popolo" (cittadini ed
imprese) ovverosia risorse derivanti dal prelievo fiscale o da entrate da
destinarsi in ogni caso al soddisfacimento di finalità pubblicistiche.
L’obiettivo di assicurare una finanza pubblica
sana, del resto, costituisce finalità di diritto europeo.
Il Trattato comunitario e il protocollo sui
disavanzi pubblici eccessivi lo sanciscono a livello primario.
Ogni interpretazione contraria di un giudice
interno (o una legislazione nazionale) che ostasse al perseguimento degli
obiettivi comunitari potrebbe determinare una responsabilità dello
Stato-giudice per inadempimento al diritto comunitario alla luce del più volte
menzionato interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad ottenere una
gestione delle risorse pubbliche (dai medesimi derivanti) trasparente, sana,
efficiente ed economica (come sancito dalle recenti decisioni della Corte di
giustizia intervenute nei casi Köbler – sent. 30 settembre 2003, causa
C-224/01 - e Traghetti del mediterraneo – sent. 13 giugno 2006,
C-173/03).
A ciò si aggiunga l’obbligo del giudice interno
di disapplicare il diritto interno (ivi compreso quello derivante dal formante
giurisprudenziale ovverosia le interpretazioni delle Corti Supreme nazionali)
che si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione europea ovvero frustri o
renda più difficile il conseguimento del c.d. "effetto utile"
del diritto europeo (C. giust., 5 febbraio 1963, C-26/62, Van
Gend en Loos).
Il diritto dell’Unione europea, difatti, nel
prevedere la procedura di sorveglianza multilaterale sui disavanzi eccessivi ha
imposto agli Stati di porre in essere meccanismi idonei ad elaborare i dati
finanziari da trasmettere alle Istituzioni europee per consentire le necessarie
verifiche (art. 126 -ex art. 104 TCE- Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi;
Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, ss.mm.;
Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C – c.d. patto di stabilità e
crescita comunitario; Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n.
2223/96 – c.d. sistema SEC 95 - sul conto economico consolidato delle
Pubbliche amministrazioni).
A tal uopo sono stati modificati gli strumenti di
finanza pubblica introducendosi, tra l’altro, il programma di stabilità, la
decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità (legge 196/09) ed il conto
economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni unitamente alla c.d.
contabilità economica fondata su centri di costo con separazione del c.d.
bilancio amministrativo da quello politico.
Nella redazione del conto economico consolidato
delle Pubbliche Amministrazioni, peraltro, si considerano anche le risorse
consumate attraverso partecipazioni in società pubbliche di gestione di servizi
pubblici.
Detta interpretazione è altresì in linea con le
linee di politica legislativa interna tese all’attuazione del federalismo
fiscale e del c.d. principio di tracciabilità dei tributi le quali perorano un
più incisivo ed efficiente controllo della gestione della spesa pubblica onde
assicurare effettività al c.d. "fallimento politico".
Accanto alla riforma degli strumenti di finanza
pubblica il diritto dell’Unione europea ha introdotto anche limitazioni
sostanziali onde promuovere l’obiettivo neoclassico del bilancio
tendenzialmente in pareggio da perseguirsi attraverso sensibili riduzioni della
spesa pubblica e del disavanzo.
Tali obblighi si sono tradotti, tra l’altro, in
blocchi, limitazioni e ritardi nell’assunzione del personale, anche se
finalizzati a ripianare vuoti determinatisi negli organici pubblici (blocchi,
limitazioni e ritardi che non si presentano sempre in linea con l’obiettivo di
assicurare un’amministrazione efficiente ove, nell’invarianza del carico di
lavoro, sempre meno personale rimanesse preposto all’erogazione del servizio
pubblico e all’esercizio delle funzioni e dei compiti pubblici in favore dell’utenza
dei cittadini e delle imprese), in sensibili riduzioni degli stipendi di talune
categorie di pubblici dipendenti, etc.
Non sembra, quindi, revocabile in dubbio che il
diritto dell’Unione europea promuove l’ottimizzazione della gestione delle
risorse pubbliche derivanti dal prelievo fiscale connesso all’attività
produttiva, di scambio, o comunque fiscalmente rilevante posta in essere dai
cittadini, dalle imprese e dai professionisti.
Proprio in virtù dei suddetti principi la legge
delega sul federalismo fiscale ha delegato il governo a disciplinare il c.d.
"fallimento politico" (che sarebbe auspicabile venisse espressamente
attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti proprio per soddisfare in
modo più pieno ed effettivo il più volte menzionato interesse pubblico,
ovverosia dei cittadini e delle imprese, ad ottenere gestioni pubbliche sane,
trasparenti, economiche ed efficienti) e la c.d. legge Brunetta ha introdotto
meccanismi di vigilanza sulla produttività e la performance collettiva
ed individuale dell’Amministrazione e della dirigenza riformando anche i
procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici.
Per quanto finora rilevato sussiste la
giurisdizione di questa Corte in relazione alle fattispecie contestate dalla
Procura regionale atteso che esse si concretano in una mala gestio di
risorse pubbliche appartenenti alla collettività alla quale è attribuito uno
specifico potere di denuncia.
Il diritto processuale contabile, difatti, consente
a cittadini, imprese e professionisti di denunciare alla Procura regionale della
Corte dei conti fatti dai quali sia possibile desumere una specifica e
circostanziata notizia di danno a carico della finanza pubblica allargata
ovverosia al patrimonio di enti pubblici, anche se esercenti compiti e funzioni
pubbliche in forma societaria.
Ciò non implica che l’azione di responsabilità
attivata dinanzi alla Corte dei conti abbia natura giuridica di azione popolare
poiché la denuncia di cittadini od imprese contribuenti si limita solo ad
eccitare il potere inquisitorio del pubblico ministero spettando solo a quest’ultimo
la decisione finale in ordine al se contestare o meno l’illecito contabile
nonché alla conformazione oggettiva e soggettiva della pretesa risarcitoria
pubblicistica.
Le considerazioni esposte non possono essere
inficiate da talune recenti decisioni delle Sezioni unite (inter plures
Sez. un., 26806/09 e 510/10) secondo le quali il danno al valore della
partecipazione pubblica della PA non sarebbe tutelabile dal pubblico ministero
contabile bensì dalla stessa amministrazione attraverso l’esperimento dell’azione
sociale di responsabilità civile di diritto societario nei confronti degli
amministratori. Secondo la ricostruzione delle Sezioni unite la legittimazione
ad agire a tutela della finanza pubblica sarebbe attribuita proprio all’ente
che ha cagionato il pregiudizio economico alla finanza pubblica potendosi al
più ammettere (lo precisano le Sezioni unite in un obiter delle predette
decisioni) l’azione del pubblico ministero contabile a fronte dell’omessa
attivazione, da parte della dirigenza dell’Amministrazione partecipante, dei
poteri di impulso dell’azione di responsabilità sociale riconosciuti alla
minoranza dalla riforma del diritto societario nazionale.
I richiamati obiter delle predette decisioni
sono inapplicabili alla fattispecie concreta che si presenta diversa e più
complessa di quella sottoposta all’analisi delle Sezioni unite nella parte in
cui l’azione del pubblico ministero contabile è stata spiegata nei confronti
non solo dell’amministratore delegato ma anche di taluni dipendenti (questi
ultimi non sono convenibili in giudizio attraverso l’azione di responsabilità
mentre potrebbe applicarsi loro il precedente delle Sezioni unite – Cass.,
sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032 - intervenuto in relazione al personale dell’ENAV
s.p.a. ove è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti sulla
base delle seguenti circostanze: 1) l’esistenza di una società pubblica
interamente partecipata dallo Stato; 2) lo svolgimento ex lege con oneri
interamente a carico dello Stato; 3) la prestazione di un servizio pubblico).
Nelle ipotesi di partecipazione pubblica
polverizzata (quale è quella sottoposta al Collegio), del resto, gli obiter
dicta delle Sezioni unite, rendendo estremamente difficile (se non
impossibile) l’esperimento dell’azione risarcitoria pubblicistica da parte
della Procura regionale della Corte dei conti, stridono con il principio di
effettività reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia con possibilità di disapplicazione delle norme interne (ivi compreso
il diritto del formante giurisprudenziale proveniente dalle decisioni delle
Corti Supreme nazionali cui sia riconosciuto un effetto vincolante) che limitino
o precludano le garanzie (tra cui figurano i controlli magistratuali di questa
Corte) poste a tutela del diritto dei cittadini e delle imprese contribuenti ad
ottenere una gestione delle risorse pubbliche sana, efficiente, efficace,
economica con ampie guarentigie di trasparenza e tracciabilità onde evidenziare
i comportamenti dell’Amministrazione virtuosi e, all’opposto, quelli
dissennati ed inefficienti che producono, in definitiva, effetti pregiudizievoli
sulle tasche dei cittadini, delle imprese e dei dipendenti pubblici (di recente
colpiti da consistenti tagli stipendiali).
L’interesse pubblico (di rilievo non solo
costituzionale ma anche comunitario) alla tutela di una corretta gestione delle
risorse dei cittadini e delle imprese che entrano nella disponibilità dello
Stato, delle Regioni e degli enti locali in virtù del prelievo tributario o per
altre ragioni previste dalla legge deve essere tutelato attraverso il rimedio
speciale ed esclusivo dell’azione di responsabilità amministrativa rimessa al
pubblico ministero contabile ed esperibile dinanzi alle Sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti che operano a garanzia dei cittadini e delle imprese onde
assicurare una finanza pubblica allargata sana ed allineata agli obiettivi
comunitari di riduzione del disavanzo e del deficit pubblico.
Tale interesse deve essere salvaguardato e
garantito attraverso i principi di pienezza ed effettività della tutela
processuale di chiovendiana memoria.
Onde realizzare una piena eguaglianza tra
Amministrazione e privati, come il Codice del processo amministrativo ha
definitivamente cristallizzato una tutela piena ed effettiva del privato nei
confronti della PA attribuendo una serie di poteri processuali esaustivi e
satisfattivi al giudice amministrativo, così, applicando la regola dell’eguaglianza
formale e sostanziale, alla Finanza pubblica allargata (nuova entità
comprensiva di Stato ed Autonomie), rappresentata e difesa dalla Procura della
Corte dei conti nell’interesse della collettività dei cittadini e delle
imprese contribuenti, devono essere riconosciuti idonei, effettivi ed efficaci
poteri istruttori e decisionali in modo da consentire che il predetto interesse
della collettività (dei cittadini e delle imprese contribuenti) ad una gestione
sana, efficiente, efficace, economica, trasparente e tracciabile, sia pienamente
realizzato ed attuato attraverso la compensazione delle perdite economiche
derivante da una mala gestio amministrativa posta in essere da persone
fisiche o giuridiche che gestiscano in fatto o di diritto risorse del popolo.
Uno Stato dotato di un’organizzazione
amministrativa snella, operativa e che costi alla collettività il minino
necessario al soddisfacimento degli obiettivi pubblicistici di cui lo Stato è
tenuto a farsi carico deve necessariamente implementare un modello di controllo,
anche giurisdizionale, che, lungi dal risolversi in dispendiosi formalismi, sia
effettivamente in grado di assicurare l’identificazione dei fatti di mala
gestio e la repressione dei medesimi non solo attraverso le eventuali
sanzioni penali e disciplinari, ma, soprattutto, mediante la compensazione delle
perdite economiche da farsi gravare su quei soggetti ai quali siano
riconducibili.
Tale controllo giurisdizionale è rimesso alla
Corte dei conti che, attraverso un’attività ultracentennale, ha sviluppato
una specializzazione ed una professionalità non ravvisabile in altri organi
magistratuali dello Stato anche perché l’azione di responsabilità è
attivabile dal pubblico ministero.
A differenza di quella societaria, inoltre, quest’ultima
non è rimessa alla volontà dell’Amministrazione che, a seconda delle
situazioni astrattamente ipotizzabili, ha dato causa, agevolato o non ha
contestato l’illecito contabile, ma è officiosa, non può formare oggetto di
transazione e non è, quindi, rimessa al potere dispositivo della P.A. né di
quello del pubblico ministero contabile il quale, una volta attivata l’azione,
non può rinunciarvi.
Quanto all’obiter delle Sezioni unite
(teso ad affermare l’ammissibilità dell’azione del pubblico ministero
contabile per mancata attivazione dell’azione sociale di responsabilità da
parte del socio pubblico di minoranza), giova osservare che l’esercizio dei
poteri della minoranza non è agevole laddove (come nel caso di specie) la
partecipazione pubblica sia polverizzata (in quanto ripartita tra una miriade di
enti pubblici) ovvero realizzata attraverso meccanismi di controllo indiretto
(c.d. sistema delle scatole cinesi).
A ciò si aggiungano le criticità emergenti nelle
ipotesi in cui le fattispecie di mala gestio siano (come nel concreto)
unitariamente riconducibili alla concorrenza di condotte inseparabili poste in
essere da amministratori e dipendenti. Qui i richiamati principi di
concentrazione, pienezza ed effettività dell’interesse pubblicistico di
rilievo costituzionale e comunitario teso a promuovere ed assicurare una
gestione finanziaria sana e congruente con gli obiettivi del diritto dell’Unione
europea posti dal patto di stabilità e crescita non possono che determinare una
trattazione simultanea dell’illecito contabile dinanzi al giudice nazionale
munito dei poteri speciali contemplati dall’ordinamento (si ricordi che le
Sezioni unite con ordinanza del 10 febbraio 2010, n. 2906, proprio facendo leva
sul diritto comunitario - le disposizioni della direttiva ricorsi n. 2007/66/CE-
, hanno ammesso una deroga alla giurisdizione per motivi di connessione
rivisitando un pietrificato orientamento ultracinquantennale).
Sarebbe contrario alle esigenze di effettività e
pienezza del servizio di giustizia sulla finanza pubblica allargata rimesso alla
Corte dei conti rimettere i fatti di mala gestio posti in essere dagli
amministratori al giudice ordinario e trattenere presso la Corte dei conti
quelli dei dipendenti (sempre che ciò sia praticamente possibile in quanto le
fattispecie comportamentali contestate siano scindibili), come pure una
declinatoria di difetto di giurisdizione avente ad oggetto entrambe le pretese
risarcitorie.
Ciò determinerebbe un danno alle risorse pubbliche
(dei cittadini e delle imprese) sia per i complessi meccanismi di attivazione
previsti in ambito societario che mal si addicono alle specificità della
gestione delle predette risorse (specificità che costituiscono la ratio
storica dell’introduzione dei poteri di attivazione officiosa dell’azione
risarcitoria in capo al pubblico ministero contabile che agisce nell’interesse
della collettività dei cittadini e delle imprese), sia i possibili conflitti di
interesse tra società, amministrazione, amministratori e dipendenti (si pensi
all’ipotesi in cui gli amministratori cui siano imputabili fatti di mala
gestio siano stati nominati dall’Amministrazione partecipante e abbiano, a
loro volta, assunto a contratto i dipendenti, anche di livello dirigenziale,
della società pubblica partecipata ai quali sia eziologicamente riconducibile
il danno alla finanza pubblica allargata).
Tali ipotesi (che non costituiscono "casi di
scuola") evidenziano come la tutela dell’interesse pubblico dei cittadini
e delle imprese ad ottenere una gestione finanziaria pubblica sana e corretta,
in linea con gli obiettivi europei imposti dal patto di stabilità e crescita,
possa essere perseguito solo attraverso l’azione rimessa al potere officioso,
indipendente, neutrale ed imparziale del pubblico ministero contabile.
Ogni previsione nazionale in materia di
giurisdizione della Corte dei conti di natura costituzionale od ordinaria (art.
103 Cost., 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, 4° comma, l. 14 gennaio 1994,
n. 20) deve, quindi, essere interpretata alla luce del sopravvenuto diritto dell’Unione
europea (art. 117 Cost. e art. 126 -ex art. 104 TCE- Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici
eccessivi; Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, ss.mm.;
Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C – c.d. patto di stabilità e
crescita comunitario; cfr. anche la disciplina comunitaria - Regolamento
del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 - sul sistema SEC 95 sul
conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni) onde assicurare e
realizzare pienamente quella gestione della finanza pubblica sana, economica,
efficace ed efficiente imposta dal patto di stabilità e crescita il quale non
obbliga gli Stati solo a tagliare gli stipendi dei dipendenti pubblici (che
destinano larga parte della loro retribuzione al prelievo fiscale e al consumo,
stimolando, in tal modo, la crescita economica) ma, soprattutto, a porre in
essere misure di carattere organizzativo tese a migliorare il ciclo delle c.d. performance
pubbliche individuali e collettive e ad assicurarne un controllo giurisdizionale
pieno, effettivo e concentrato presso un unico plesso giurisdizionale anche per
realizzare i principi costituzionali e convenzionali (CEDU) del processo giusto
di ragionevole durata.
Alla luce delle ragioni indicate va, quindi,
affermata la giurisdizione di questa Corte nella controversia in esame.
2. L’eccezione di nullità speciale.
L’eccezione di nullità speciale di cui all’art.
17, comma 30 ter, d.l. 78/90 è manifestamente infondata, al limite dell’abuso
del diritto di difesa (in proposito C. conti, sez. Campania, 11 marzo 2010, n.
418), in quanto la denuncia del Dott. Campanile costituisce una notizia
concreta, specifica, dettagliata e qualificata di danno erariale idonea a
fondare l’esercizio del potere istruttorio della Procura regionale a tutela
degli interessi costituzionali ed europei della finanza pubblica allargata sana
e produttiva.
3. L’eccezione di prescrizione.
L’azione risarcitoria pubblicistica contabile è
stata esercitata nel termine quinquennale di prescrizione.
La predetta denuncia del membro del collegio
sindacale è pervenuta alla Procura il 9 giugno 2004 mentre gli inviti a
dedurre, ai quali nel concreto può essere assegnata natura giuridica di atti
interruttivi della prescrizione, sono stati notificati ai convenuti
rispettivamente il 4 ed il 6 agosto 2008 (come, peraltro, riconosciuto a pagina
12 della memoria difensiva depositata il 22 dicembre 2010).
4. L’eccezione di nullità per genericità ed
indeterminatezza delle contestazioni.
L’atto di citazione identifica il petitum
e la causa petendi.
La Procura censura una serie di rimborsi spese che
ritiene non dovuti.
Sotto questo profilo, salvo quanto sarà osservato
in punto di onere della prova, l’omnicomprensività e la genericità che
connota talune affermazioni dell’atto di citazione non sono tali da
determinarne la nullità ex art. 163 c.p.c. e art. 3 r.d. 13 agosto 1933, n.
1038.
5. L’eccezione di inammissibilità per violazione
del termine di deposito dell’atto di citazione.
I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità
dell’atto di citazione perché depositato il 9 marzo 2009 oltre il termine di
120 giorni dalla scadenza di quello assegnato agli invitati a dedurre per
presentare le proprie osservazioni (60 giorni dal 4 e 6 agosto 2008).
L’eccezione è infondata alla luce dei dicta
delle Sezioni riunite di questa Corte (C. conti, sez. riun., 18 giugno 2003, n.
13/2003/QM) e della giurisprudenza contabile consolidata che, in ipotesi di
pluralità di convenuti e convenibili, fa decorrere il termine di centoventi
giorni dalla notifica all’ultimo degli intimati (avvenuta, nel concreto, l’8
settembre 2008 – la Procura aveva assegnato agli intimati il termine di
sessanta giorni per controdedurre), termine al quale, peraltro, si applica anche
la c.d. sospensione feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742
(C. conti, sez. riun., 16 marzo 2003, n. 7/QM).
6. L’infondatezza dell’azione risarcitoria
pubblica a tutela della finanza pubblica allargata.
L’azione è infondata per carenza di prova in
ordine agli elementi costitutivi delle svariate fattispecie di danno alla
finanza pubblica allargata contestate.
L’atto di citazione, in particolare, non ha
identificato puntualmente la documentazione idonea a dimostrare le affermazioni
che si presentano sovente omnicomprensive e generiche.
Giova ribadire che l’onere della prova incombe
sulla parte pubblica attrice (art. 2697 c.c).
Costituendo oggetto della presente controversia una
serie di rimborsi spese di cui si è prospettata l’illegittimità e l’irregolarità,
l’attore avrebbe dovuto identificare puntualmente le voci di spesa, richiamare
specificamente, per ciascun rimborso, i documenti a suffragio delle
contestazioni e fornire indicazioni in ordine alle regole di condotta violate
voce per voce.
Il parametro al quale ancorare il giudizio sulla
colpa grave, difatti, essendo un elemento costitutivo dell’illecito va
dimostrato dalla Procura.
Il giudice, difatti, pur dovendo rinvenire il
diritto applicabile alla controversia, non può identificare la regola di
condotta violata in relazione, peraltro, a fattispecie genericamente
identificate.
Del resto, secondo la giurisprudenza contabile
prevalente, a seguito della riforma costituzionale sul giusto processo (in base
all’art. 111 Cost. la "giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge" e "ogni processo deve svolgersi
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale"), il c.d. "potere sindacatorio" è venuto
meno non essendo più ammissibile alcuna sostituzione del giudice alla parte
pubblica attrice anche in relazione alle sole lacune istruttorie.
Opinare diversamente significherebbe avallare un’inammissibile
inversione dell’onere della prova in mancanza di base giuridica imponendo
sostanzialmente al convenuto un onere di dimostrazione dell’insussistenza dei
fatti costitutivi della pretesa risarcitoria attivata dalla Procura regionale.
Anche il giudizio contabile, difatti, deve
ispirarsi ai nuovi principi del giusto processo di ragionevole durata in base ai
quale la documentazione a sostegno dell’accusa deve essere puntualmente
identificata nell’atto di citazione anche per consentire alla parte convenuta,
che ha il diritto costituzionalmente protetto di comprendere l’esatto confine della
pretesa risarcitoria attivata nei propri confronti, di scegliere se ed in che
modo difendersi in giudizio, anche al fine dell’identificazione degli
eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Una diversa interpretazione delle norme processuali
si porrebbe in insanabile conflitto con la Carta costituzionale per violazione
sia dell’art. 24 Cost., sia dell’art. 117 Cost. (il cui disposto va letto in
combinazione con le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul
processo giusto di ragionevole durata - art. 6 CEDU).
L’ordinamento interno, difatti, deve consentire
che il processo nell’ambito del quale si muova un’accusa di mala gestio
delle risorse pubbliche cui consegua, in caso di fondatezza, il risarcimento dei
danni prodotti (c.d funzione compensativa dell’azione risarcitoria contabile
pubblica) si svolga sulla base di prove certe, chiare ed esaustive, specie
laddove il giudizio possa astrattamente e potenzialmente concludersi in un’unica
udienza come sovente accade nel giudizio di responsabilità dinanzi la Corte dei
conti ove, nella prassi, non si considera obbligatoria la concessione dei
termini previsti dall’art. 183, 184 e 190 c.p.c. Secondo l’opinione
prevalente, le predette previsioni sarebbero inapplicabili ai giudizi di
responsabilità poiché "modificate" dagli art. 19 e 20 del
r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 i quali prevedono che "dopo la relazione
della causa le parti o i rappresentati di esse, se presenti, ed il procuratore
generale o chi ne fa le veci, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i
motivi" e che "terminata la discussione, la corte, in camera di
consiglio, pronuncia la decisione" (in proposito si ricorda che l’art.
26 R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, statuisce che "nei procedimenti
contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i
termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano
modificati dalle disposizioni del presente regolamento").
I predetti principi costituzionali e convenzionali,
peraltro, precludono che le carenze istruttorie possano essere colmate
attraverso un’attività di integrazione giudiziale che altererebbe il
principio di parità delle parti processuali.
Nel concreto, con riguardo ai rimborsi di spesa
omnicomprensivamente e genericamente contestati, il poderoso atto di citazione
(ben 37 pagine) non contiene alcun riferimento ai mezzi di prova offerti, mentre
l’art. 163, comma 3, n. 5) c.p.c. sancisce che "l’atto di citazione
deve contenere […] l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione" e l’art. 165 c.p.c. impone all’attore che si
costituisce di depositare il proprio fascicolo con "l’originale della
citazione" ed "i documenti offerti in comunicazione".
Del resto, i convenuti si sono lamentati anche
della circostanza di non aver potuto conoscere la denuncia del Dott. Campanile
che ha precluso loro di difendersi pienamente anche nella fase procedimentale di
risposta agli inviti a dedurre.
La citazione, quindi, ha attivato una sorta di
pretesa di carattere "esplorativo" che rimette inammissibilmente al
Collegio un’attività di riempimento dei contenuti di contestazioni solo
genericamente prospettate.
L’officiosità ed inquisitorietà dell’azione
risarcitoria pubblicistica attivata dalla Procura contabile vanno contemperate
con i principi costituzionali ed europei del giusto processo che impongono all’attore
l’onere di asseverare le pretese attivate, specificando ed identificando
puntualmente i mezzi di prova a sostegno dell’"accusa", anche a
salvaguardia del diritto di difesa di parte convenuta che deve poter essere
messa in condizione di difendersi contestando i fatti costitutivi allegati
ovvero prospettando fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
L’onere di specificazione dei mezzi di prova,
quindi, deve essere rigorosamente assolto dalla Procura sia perché il giudizio
di responsabilità, per il suo carattere documentale e in virtù dei richiamati
art. 19 e 20 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, può potenzialmente chiudersi in un’unica
udienza, sia perché è costituzionalmente vietata ogni attività "sindacatoria"
del giudicante nell’individuazione dei fatti a sostegno dell’accusa e delle
relative fonti di prova.
Nel concreto, difatti, non si tratterebbe di
ordinare l’esibizione di documenti (peraltro non identificati da parte
attrice) ma di integrare lacune e omissioni nell’assolvimento dell’onere di
asseverare puntualmente le contestazioni solo genericamente e
omnicomprensivamente avanzate.
Nella condotta contestata non si ravvisano, quindi,
gli estremi dell’errore professionale inescusabile che consente di addebitare,
a titolo di danno erariale, un fatto o un’omissione ad un pubblico funzionario
o ad un soggetto in rapporto di servizio o a carattere onorario con l’Amministrazione.
Per quanto sopra, la pretesa risarcitoria attivata
dalla Procura è infondata, ex art. 2697 c.c., per mancata asseverazione degli
elementi, di natura oggettiva e soggettiva, costitutivi dell’illecito
contabile.
3. In considerazione della complessità della
vicenda sussistono giusti e fondati motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Campania, definitivamente pronunciando sull’atto di citazione in
epigrafe, rigetta l’azione risarcitoria e compensa le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 18 gennaio 2011.
L’estensore Il Presidente
Pasquale Fava Fiorenzo Santoro
Depositata in segreteria il _________________
Il direttore della segreteria ________________