Decreto del 10 marzo 2006 : La natura contabile della responsabilità accertata in primo grado non costituisce circostanza preclusiva all’eventuale accoglimento dell’istanza di c.d. condono contabile ex art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati.

DOTT. TULLIO SIMONETTI              PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO VETRO                  CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE             CONSIGLIERE REL.

DOTT. ROCCO DI PASSIO                CONSIGLIERE

DOTT.SSA PIERA MAGGI NARDONE  CONSIGLIERE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull’istanza di definizione ex art.1, commi 231, 232 e 233, della L.n.266/2005, del procedimento d’appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.18863 del Registro di Segreteria, proposto da M. G. avverso la sentenza n.882/03 in data 4 giugno – 21 luglio 2003 della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia e nei confronti del Procuratore Regionale.

         Visti l’indicata istanza ed il sottostante atto di appello, il decreto del Presidente della Sezione di fissazione della Camera di Consiglio per la delibazione dell’istanza medesima, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti del giudizio;

         Udito, nella fissata Camera di Consiglio del 10 marzo 2006, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante che ha riferito in ordine all’istanza de qua;

         Premesso che con la menzionata sentenza n.882/2003 la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, fra l’altro, ha condannato il Sig. M. G., quale vice presidente del Sottocomitato della Croce Rossa Italiana di Treviglio (BG) al pagamento in favore di tale Ente della somma di Euro 5.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria) oltre interessi e spese di giustizia, per non aver fatto introitare al bilancio della C.R.I. i corrispettivi del servizio trasporti infermi e pronto soccorso curato, per conto dell’Ente medesimo, da un’Associazione privata denominata “Rosso Club”;

         Ritenuto che avverso l’indicata sentenza il G. ha interposto atto di appello, deducendone l’illegittimità ed erroneità sotto plurimi profili e comunque l’ingiustizia per difetto nella specie degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile;

         Ritenuto che con istanza depositata in data 19 gennaio 2006, a firma congiunta dell’appellante e dei suoi difensori, pur ribadendosi tutte le eccezioni e domande formulate in sede di appello, è stata formulata richiesta di definizione del procedimento impugnatorio ai sensi degli artt.231, 232 e 233 della recente legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) mediante pagamento di una somma omnicomprensiva non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di prime cure;

         Ritenuto che il Procuratore Generale, invitato nel decreto presidenziale di fissazione della Camera di Consiglio ad esprimere il prescritto avviso sulla istanza di parte, nel parere depositato in data 2 febbraio 2006, ne ha opposto, in via preliminare, l’inammissibilità, dappoichè, nella sua formulazione, apparirebbe condizionata e/o comunque subordinata ai motivi di appello, quasi con obbligo, per il Giudice adito, di una previa delibazione e disamina degli stessi, in contrasto con la lettera e lo spirito delle norme che disciplinano l’invocato beneficio le quali sembrano delimitare l’esame dell’istanza alla stregua della fattispecie giuridico-fattuale rilevatasi in prime cure, quale cristallizzata nella resa sentenza;

         Ritenuto, altresì, che quel Pubblico Ufficio, in via subordinata, nel merito dell’istanza ha espresso avviso contrario all’accoglimento, tenuto conto dell’assoluto disordine amministrativo contabile e di violazione delle più elementari norme di contabilità in cui versava la gestione de qua e della tipica connotazione “restitutoria” e “non meramente risarcitoria” dell’obbligazione conseguente alla natura contabile della responsabilità accertata dal Primo Giudice;

         Considerato che la censura di inammissibilità dell’istanza di parte, opposta dal Procuratore Generale, si appalesa priva di fondamento giuridico, dappoichè il richiamo ivi operato alle doglianze di appello non appare in alcun modo diretto ad una previa delibazione dell’atto impugnatorio, da parte del Giudice adito, ma ad asseverarne semplicemente la sussistenza ed il mantenimento, quali imprescindibili presupposti, normativamente stabiliti, per la proposizione dell’istanza;

         Considerato che, per quanto attiene al merito dell’istanza, nella configurazione datane dalle richiamate disposizioni di legge, l’accoglimento della stessa non resta esclusivamente ancorato alla verifica di sussistenza della terna di presupposti ivi evidenziati (sentenza di condanna per fatto lesivo, commesso prima dell’entrata in vigore dell’invocata normativa di favore, nei cui confronti risulti proposto atto di appello), ma sottende, altresì, una valutazione di merito, da parte del Giudice adito, si che nella specie l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, senza dar seguito all’introdotto rito ordinario di cognizione, con le garanzie in quest’ultimo offerte dal pubblico dibattimento e dalla piena realizzazione del contraddittorio fra le parti e del diritto di difesa;

         Considerato che siffatta valutazione non può prescindere da un esame della complessiva vicenda lesiva, nei suoi profili soggettivo ed oggettivo, pur se condotto con il criterio della sommarietà imposto dalla celerità del rito camerale;

         Considerato che a tale convincimento induce il Collegio sia l’evidenziata ratio che la stessa formulazione letterale della menzionata disciplina di legge, ove sottende necessariamente una delibazione “in merito” alla richiesta di parte, come comprovato dalla circostanza che, in ipotesi di suo accoglimento, non resta esclusa una determinazione del quantum debeatur difforme dalla proposta dell’interessato, pur se contenuta entro un limite superiore (non oltre il 30 per cento del danno addebitato con la sentenza di prime cure); donde il beneficio de quo viene palesemente a porsi al di fuori delle note figure del c.d. di condono fiscale, tombale o meno, quale atto dovuto nel concorso di presupposti tassativamente prefigurati per legge, e comporta l’indicato scrutinio aggiuntivo di valutazione dell’Organo giurisdizionale adito che, onde soddisfare l’esigenza motivazionale imposta dall’art.737 cod. proc. civ., va adeguatamente argomentato con specificazione degli elementi e dell’iter logico-giuridico posti a base dell’accoglimento o meno dell’istanza di parte;

         Considerato, altresì, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale, la natura contabile della responsabilità accertata in prime cure a carico del G. non costituisce circostanza preclusiva all’eventuale accoglimento dell’istanza all’esame, posto che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, la responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la responsabilità amministrativa (cfr., per tutte, Corte Cost., sent. n. 371 dell’11-20 novembre 1998);

         Considerato, alla stregua della delineata costruzione, che, nella specie, sia per la assenza di profili di dolo nella condotta del convenuto, sia per la modesta entità del danno al medesimo addebitato in prime cure, non sussistono elementi che sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo siano di ostacolo, nella rilevata presenza della menzionata terna di presupposti legittimanti l’istanza di definizione agevolata dell’introdotto giudizio impugnatorio, all’accoglimento dell’istanza medesima;

         Considerato, comunque, che la gravità della condotta tenuta dal convenuto della gestione di pecunia pubblica, quale attestata nella impugnata sentenza, inducono il Collegio a discostarsi dalla percentuale di addebito proposta dalla difesa dell’istante ed a determinare nel 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado l’importo da porre a carico del medesimo, che viene, pertanto, determinato nella specie in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché a stabilire in novanta giorni, dalla data di notifica del presente decreto, il termine per il versamento di tale importo a favore della Croce Rossa Italiana - Sottocomitato di Treviglio (Bergamo);

         Entro i 30 giorni successivi all’indicato termine di adempimento, l’originale deve essere depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale Centrale, per la definizione del giudizio di appello;

P.Q.M.

         Accoglie l’istanza in epigrafe.

         Determina in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) l’importo a carico di M. G., da versare a favore della Croce Rossa Italiana – Sottocomitato di Treviglio (Bergamo), entro il perentorio termine di giorni novanta dalla data di notifica del presente decreto.

         Pone a carico di M. G., ai fini definitori del procedimento d’appello, l’onere di deposito, presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale Centrale, dell’originale della ricevuta dell’eseguito versamento, entro trenta giorni successivi alla scadenza dell’indicato termine di adempimento.

         Fissa l’udienza del 24 ottobre 2006 per la definizione del procedimento d’appello.

         Manda alla Segreteria per le notifiche del presente decreto.

         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2006.

                                                             IL PRESIDENTE

 

        Depositata in Segreteria il

                                                         IL DIRIGENTE

                                               (Dott.ssa Maria FIORAMONTI)