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Decreto del
10 marzo 2006 : La natura contabile della responsabilità accertata in primo grado non
costituisce circostanza preclusiva alleventuale accoglimento dellistanza di
c.d. condono contabile ex art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale,
composta dai Magistrati. DOTT. TULLIO SIMONETTI
PRESIDENTE DOTT. ANTONIO VETRO
CONSIGLIERE DOTT. DAVIDE MORGANTE
CONSIGLIERE REL. DOTT. ROCCO DI PASSIO
CONSIGLIERE DOTT.SSA PIERA MAGGI NARDONE CONSIGLIERE ha pronunciato il seguente DECRETO sullistanza di definizione ex
art.1, commi 231, 232 e 233, della L.n.266/2005, del procedimento dappello in
materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.18863 del Registro di Segreteria,
proposto da M. G. avverso la sentenza n.882/03 in data 4 giugno 21 luglio 2003
della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia e nei confronti del Procuratore
Regionale.
Visti lindicata istanza ed il sottostante atto di appello, il decreto del
Presidente della Sezione di fissazione della Camera di Consiglio per la delibazione
dellistanza medesima, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri
atti e documenti del giudizio;
Udito, nella fissata Camera di Consiglio del 10 marzo 2006, il Consigliere relatore
Dott. Davide Morgante che ha riferito in ordine allistanza de qua;
Premesso che con la menzionata sentenza n.882/2003 la Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Lombardia, fra laltro, ha condannato il Sig. M. G., quale vice
presidente del Sottocomitato della Croce Rossa Italiana di Treviglio (BG) al pagamento in
favore di tale Ente della somma di Euro 5.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria)
oltre interessi e spese di giustizia, per non aver fatto introitare al bilancio della
C.R.I. i corrispettivi del servizio trasporti infermi e pronto soccorso curato, per conto
dellEnte medesimo, da unAssociazione privata denominata Rosso
Club;
Ritenuto che avverso lindicata sentenza il G. ha interposto atto di appello,
deducendone lillegittimità ed erroneità sotto plurimi profili e comunque
lingiustizia per difetto nella specie degli elementi costitutivi della
responsabilità amministrativo-contabile;
Ritenuto che con istanza depositata in data 19 gennaio 2006, a firma congiunta
dellappellante e dei suoi difensori, pur ribadendosi tutte le eccezioni e domande
formulate in sede di appello, è stata formulata richiesta di definizione del procedimento
impugnatorio ai sensi degli artt.231, 232 e 233 della recente legge n.266/2005 (legge
finanziaria 2006) mediante pagamento di una somma omnicomprensiva non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di prime cure;
Ritenuto che il Procuratore Generale, invitato nel decreto presidenziale di
fissazione della Camera di Consiglio ad esprimere il prescritto avviso sulla istanza di
parte, nel parere depositato in data 2 febbraio 2006, ne ha opposto, in via preliminare,
linammissibilità, dappoichè, nella sua formulazione, apparirebbe condizionata e/o
comunque subordinata ai motivi di appello, quasi con obbligo, per il Giudice adito, di una
previa delibazione e disamina degli stessi, in contrasto con la lettera e lo spirito delle
norme che disciplinano linvocato beneficio le quali sembrano delimitare lesame
dellistanza alla stregua della fattispecie giuridico-fattuale rilevatasi in prime
cure, quale cristallizzata nella resa sentenza;
Ritenuto, altresì, che quel Pubblico Ufficio, in via subordinata, nel merito
dellistanza ha espresso avviso contrario allaccoglimento, tenuto conto
dellassoluto disordine amministrativo contabile e di violazione delle più
elementari norme di contabilità in cui versava la gestione de qua e della tipica
connotazione restitutoria e non meramente risarcitoria
dellobbligazione conseguente alla natura contabile della responsabilità accertata
dal Primo Giudice;
Considerato che la censura di inammissibilità dellistanza di parte, opposta
dal Procuratore Generale, si appalesa priva di fondamento giuridico, dappoichè il
richiamo ivi operato alle doglianze di appello non appare in alcun modo diretto ad una
previa delibazione dellatto impugnatorio, da parte del Giudice adito, ma ad
asseverarne semplicemente la sussistenza ed il mantenimento, quali imprescindibili
presupposti, normativamente stabiliti, per la proposizione dellistanza;
Considerato che, per quanto attiene al merito dellistanza, nella
configurazione datane dalle richiamate disposizioni di legge, laccoglimento della
stessa non resta esclusivamente ancorato alla verifica di sussistenza della terna di
presupposti ivi evidenziati (sentenza di condanna per fatto lesivo, commesso prima
dellentrata in vigore dellinvocata normativa di favore, nei cui confronti
risulti proposto atto di appello), ma sottende, altresì, una valutazione di merito, da
parte del Giudice adito, si che nella specie lesigenza di giustizia possa ritenersi
soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, senza dar seguito allintrodotto rito
ordinario di cognizione, con le garanzie in questultimo offerte dal pubblico
dibattimento e dalla piena realizzazione del contraddittorio fra le parti e del diritto di
difesa;
Considerato che siffatta valutazione non può prescindere da un esame della
complessiva vicenda lesiva, nei suoi profili soggettivo ed oggettivo, pur se condotto con
il criterio della sommarietà imposto dalla celerità del rito camerale;
Considerato che a tale convincimento induce il Collegio sia levidenziata ratio
che la stessa formulazione letterale della menzionata disciplina di legge, ove sottende
necessariamente una delibazione in merito alla richiesta di parte, come
comprovato dalla circostanza che, in ipotesi di suo accoglimento, non resta esclusa una
determinazione del quantum debeatur difforme dalla proposta
dellinteressato, pur se contenuta entro un limite superiore (non oltre il 30 per
cento del danno addebitato con la sentenza di prime cure); donde il beneficio de quo
viene palesemente a porsi al di fuori delle note figure del c.d. di condono fiscale,
tombale o meno, quale atto dovuto nel concorso di presupposti tassativamente prefigurati
per legge, e comporta lindicato scrutinio aggiuntivo di valutazione dellOrgano
giurisdizionale adito che, onde soddisfare lesigenza motivazionale imposta
dallart.737 cod. proc. civ., va adeguatamente argomentato con specificazione degli
elementi e delliter logico-giuridico posti a base dellaccoglimento o meno
dellistanza di parte;
Considerato, altresì, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore
Generale, la natura contabile della responsabilità accertata in prime cure a carico del
G. non costituisce circostanza preclusiva alleventuale accoglimento
dellistanza allesame, posto che, secondo lormai consolidata
giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, la responsabilità contabile, quanto ad
elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su
coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso
paradigma che caratterizza la responsabilità amministrativa (cfr., per tutte, Corte
Cost., sent. n. 371 dell11-20 novembre 1998);
Considerato, alla stregua della delineata costruzione, che, nella specie, sia per
la assenza di profili di dolo nella condotta del convenuto, sia per la modesta entità del
danno al medesimo addebitato in prime cure, non sussistono elementi che sotto il profilo
soggettivo e/o oggettivo siano di ostacolo, nella rilevata presenza della menzionata terna
di presupposti legittimanti listanza di definizione agevolata dellintrodotto
giudizio impugnatorio, allaccoglimento dellistanza medesima;
Considerato, comunque, che la gravità della condotta tenuta dal convenuto della
gestione di pecunia pubblica, quale attestata nella impugnata sentenza, inducono il
Collegio a discostarsi dalla percentuale di addebito proposta dalla difesa
dellistante ed a determinare nel 30 per cento del danno quantificato nella sentenza
di primo grado limporto da porre a carico del medesimo, che viene, pertanto,
determinato nella specie in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché a stabilire in
novanta giorni, dalla data di notifica del presente decreto, il termine per il versamento
di tale importo a favore della Croce Rossa Italiana - Sottocomitato di Treviglio
(Bergamo);
Entro i 30 giorni successivi allindicato termine di adempimento,
loriginale deve essere depositato presso la Segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale Centrale, per la definizione del giudizio di appello; P.Q.M. Accoglie listanza in epigrafe.
Determina in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) limporto a carico di M. G.,
da versare a favore della Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Treviglio
(Bergamo), entro il perentorio termine di giorni novanta dalla data di notifica del
presente decreto.
Pone a carico di M. G., ai fini definitori del procedimento dappello,
lonere di deposito, presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale Centrale,
delloriginale della ricevuta delleseguito versamento, entro trenta giorni
successivi alla scadenza dellindicato termine di adempimento.
Fissa ludienza del 24 ottobre 2006 per la definizione del procedimento
dappello.
Manda alla Segreteria per le notifiche del presente decreto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2006.
IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria FIORAMONTI)
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