CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - sentenza n. 281 del 14 luglio 2004 (conferma la sentenza della sezione Lazio n. 2613/2002) - Presidente DE ROSE - Relatore MAGGI – Pubblico Ministero CIARAMELLA - Procura generale c/ Caldarella (avv. Fazio).

 

1. responsabilità amministrativa e contabile – giurisdizione – personale appartenente alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico – responsabilità amministrativa – giurisdizione della Corte dei conti – sussiste.

2. riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. - richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione - necessità.

3. Pubblico ministero – unitarietà della funzione – sussiste – giusto processo – applicabilità al giudizio contabile del comma quarto dell’art. 111 della Costituzione – esclusa – formazione della prova in contraddittorio nel giudizio contabile – esclusa – poteri istruttori del giudice contabile – consentiti.

1. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità per danno erariale, conseguente alla gestione dei relativi fondi, nei confronti dei dipendenti della Cassa di conguaglio per il settore elettrico, in quanto essa si configura come organo dello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico.

2. Per la riassunzione della causa prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.

3. La figura del Pubblico ministero deve essere intesa in senso unitario sia che riguardi Pubblici ministeri agenti presso diverse giurisdizioni, sia quando sono operanti presso le varie sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, senza che possa operarsi distinzione né rispetto a diverse dislocazioni territoriali, né a norme istitutive di rango differente e adottate in tempi diversi.

L’art. 111 Cost., 4° comma, stabilisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, cosicché tale norma non investe i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Come affermato dalla giurisprudenza il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti ha sostanziale natura civilistica, atteso che la finalità precipua perseguita è quella della reintegrazione del pregiudizio economico subito dalle pubbliche amministrazioni; pertanto, non è applicabile al processo contabile il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 della Costituzione nella nuova formulazione adottata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, poiché esso si riferisce esclusivamente al processo penale e, conseguentemente, anche nel nuovo quadro normativo resiste l'ampio ambito del potere istruttorio attribuito al giudice contabile dall'art. 73 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 14 e 15 del R.D. n. 1038 del 1933.

 

Giurisprudenza correlata:

Corte dei conti, sezione Abruzzo, sent. n. 389 del 2 maggio 2001, in Giustizia amministrativa, n. 6/2001, pag. 635, dove si afferma che i principi indicati ai comma primo e secondo dell’art. 111 della Costituzione hanno portata generale e si riferiscono anche al processo civile, oltre che a quello amministrativo e tributario. A tali principi si conforma anche il processo contabile, il quale deve, appunto, assicurare la ragionevole durata, la necessita che il contraddittorio sia svolto tra le parti in condizioni di parità e la garanzia di un giudice terzo e imparziale.

SENTENZA

nel giudizio sull' appello iscritto al n. 16986 del registro di Segreteria, proposto da Cornelio Caldarella, rappresentato dall'avv. Giuseppe Fazio avverso la sentenza n. 2613 del 27 maggio 2002-1° ottobre 2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Lazio;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 giugno 2004, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, l'avvocato Giuseppe Fazio per l'appellante nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella;

FATTO:

Avverso la sentenza n. 2613 del 27 maggio 2002-1° ottobre 2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Lazio è stato proposto appello dal sig. Cornelio Caldarella, rappresentato dall'avv. Giuseppe Fazio.

Questi i fatti di causa.

Con la sentenza impugnata il convenuto è stato ritenuto responsabile del danno di € 619.001,40 (£.1.198.553.840), oltre alla rivalutazione a decorrere dal 6 ottobre 1998 e gli interessi di legge dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, mentre era assolto Emilio Piovesan coinvolto nel medesimo procedimento.

La vicenda era originata dall'atto datato 10 ottobre 1999, emesso dal Procuratore regionale del Lazio in riassunzione del giudizio conclusosi con la sentenza del 15.9.1999 della Sezione Sicilia con cui si dichiarava l'incompetenza territoriale, col quale si citavano in giudizio Cornelio Caldarella e il signor Emilio Piovesan, il primo quale componente del Comitato di gestione e il secondo quale funzionario della Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.), in solido fino a £. 800.000.000 e il solo Caldarella anche per £. 398.553.840.

Il fatto produttivo di danno era stato individuato, a seguito di segnalazione del Nucleo della Polizia Tributaria di Palermo, nell'esborso maggiore del dovuto o indebito, da parte della Cassa conguaglio con sede in Roma, di alcune integrazioni tariffarie, elencate dalla Procura attrice e riportate in sentenza, in favore di alcune imprese operanti nel settore elettrico con sede in Palermo, SMEDE S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A. e S.ELIS.S Lampedusa S.p.A.; con riferimento agli esercizi 1988, 1989, 1990 e 1991.

Nell'ambito della funzione istruttoria riguardante la Cassa conguaglio erogatrice delle integrazioni, il Caldarella "doveva sapere" delle discordanze documentali e delle falsificazioni operate su alcune voci di bilancio, anche perché "doveva aver conosciuto" i bilanci di dette società, quale componente dell'assemblea dei soci delle stesse o responsabile amministrativo.

Con appello prodotto nei termini l'interessato ha contestato la sentenza di primo grado, adducendo i motivi di censura che seguono:

1) Si obietta che, in seguito all' ordinanza istruttoria di sospensione del 16 febbraio 2001 ex articolo 295 c.p.c., "non sono emersi elementi dai quali poter desumere che il rag. Caldarella si fosse discostato o avesse comunque influito rispetto a11e proposte avanzate dal rag. Piovesan", per cui era venuto meno ogni dubbio sulla insussistenza dell'elemento soggettivo e sul rapporto di causalità con il danno erariale.

2) Si ribadisce la contestazione di difetto di giurisdizione per carenza della natura giuridica di ente pubblico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, presupposto indispensabile ai fini della ricerca di una responsabilità nel presente giudizio, poiché tale ente non è compreso nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70. La Cassa in questione, si sostiene, rientra invece tra quelle create con provvedimento amministrativo delegato del Ministro dell'Industria "del 27 luglio 1987", per cui manca la competenza funzionale della Corte.

3) Si ripropongono le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate in primo grado, "attesa la impossibilità di, considerare come valido, nel secondo giudizio azionato dal Procuratore regionale della Sezione Lazio della Corte dei conti, l'atto di citazione che invece aveva esaurito la sua efficacia" con la sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale. Tanto nell'assunto secondo cui, dopo la riforma degli anni 93-94, vi sarebbe "una netta e insormontabile diversificazione in ordine alla competenza territoriale a promuovere, 1'azione"; di talché i magistrati con funzioni di Procuratore regionale, rigettata la tesi "artificiosa e insostituibile" del primo giudice circa la distinzione tra titolarità del rapporto giuridico controverso e titolarità dell'esercizio dell'azione, apparterrebbero "ad un Ufficio che si colloca nella struttura ordinamentale della corrispondente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

In realtà, si conclude sul punto, non tratterebbesi di "riassunzione", in quanto il termine è usato solo nell'intestazione dell'atto, "ma non nel contesto del nuovo atto di citazione";

4) Da quanto precede, ad avviso dell'appellante, se ne inferisce, per i fatti accertati il 10 dicembre 1991, "la prescrizione di ogni possibile azione per l'accertamento in sede di giurisdizione contabile del rapporto di causalità tra tali fatti ed il presunto evento dannoso", per la presunta avvenuta comunicazione del procedimento penale instaurato alla Cassa Conguaglio.

Ciò vale, secondo il ricorrente, "anche nella subordinata ipotesi in cui si dovesse ritenere valido" l'atto di citazione della Procura Siciliana notificato il 9 febbraio 1999, che ha dato luogo alla sentenza del 3.4.1999, rapportato temporalmente alla conoscenza dei fatti dannosi da parte soggetto danneggiato, verificatisi il 10.12.1991.

5) In via del tutto subordinata, nella residuale ipotesi di una però non dimostrabile responsabilità sulla base di elementi ulteriormente evidenziati, si invoca il ricorso all'uso del potere riduttivo.

Il requirente ritiene le critiche mosse dall'appellante infondate per le argomentazioni che seguono.

A) In ordine alla preliminare censura riguardante l'inammissibilità o improcedibilità dell' atto che introduce il giudizio osserva in primo luogo il Procuratore Generale che la sentenza del giudice siciliano che ha pronunciato sulla competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 444 c.p.c, è divenuta incontestabile per la mancata impugnazione con istanza di regolamento. Legittimamente, pertanto, il Procuratore Regionale ha riassunto, nei termini stabiliti, con atto integrativo la causa in forza dell'articolo 50 c.p.c., davanti alla Sezione regionale competente affinché il processo potesse continuare davanti al nuovo giudice. Tale prosecuzione, che non richiede l'emissione di nuovo avviso a dedurre, consentirebbe di affermare che il primo atto di citazione non ha affatto "esaurito la sua efficacia", come pretenderebbe la parte privata, ma, al contrario, resta pienamente valido e produttivo di effetti giuridici anche ai fini della prospettata prescrizione; infatti l'atto di riassunzione non avrebbe altra funzione che quella di riproporre la medesima domanda giudiziale al Collegio del foro competente territorialmente. Pertanto l'atto della Procura conteneva tutti i requisiti di tempo e di forma per essere considerato regolare, tanto più che il termine "riassunzione" è stato usato nella intestazione dell'atto a dimostrazione dell'inconfutabile volontà di proseguire il giudizio.

Inoltre l'articolazione funzionale della Procura ripartita per territorio, risultante dalla riforma legislativa del 1994 non impedisce affatto alla parte pubblica legittimata di riassumere il giudizio (pena l'inapplicabilità dell'istituto al procedimento contabile) essendo riservata all'organo requirente nella sua unitarietà la titolarità dell'azione di responsabilità in qualità di garante del rispetto dell'ordinamento, al fine di tutelare l'interesse generale dell'erario a fronte di danni patrimoniali ad esso arrecati da soggetti legati da particolari rapporti.

L'unitarietà della struttura degli uffici di Procura, oltre che dalla lettura della legge, deriverebbe anche dalle ripetute affermazioni della giurisprudenza della Cassazione nonché da quella delle Sezioni Riunite che hanno ritenuto valida la notifica di un appello fatta al Procuratore regionale anziché a quello generale, nonché regolare la presenza del Procuratore Generale alle Sezioni riunite anziché del Procuratore Regionale proponente ricorso del regolamento di competenza (SS.RR. n.7/2002/CC).

B) In ordine all'eccezione di prescrizione il Procuratore genale ritiene che, trattandosi di fatto certamente doloso, il dies a quo risale alla data della scoperta del danno, ossia al 18 giugno 1997, data in cui la Polizia tributaria ha comunicato alla Procura Regionale le vicende di cui trattasi e che l'atto di promozione del giudizio (e, a maggior ragione, quello di riassunzione) è ampiamente ricompreso nel quinquennio. Comunque, anche a voler considerare quale dies a quo la data di rinvio a giudizio in sede penale oppure la data della sentenza del cosiddetto patteggiamento, o, ancora, la data del pagamento (posteriore al 16.9.1991), la prescrizione non sarebbe comunque decorsa ai sensi della proroga introdotta dalla legge 639/1996 al 31 dicembre 1998 per i fatti antecedenti al 1993.

C) Quanto alla natura giuridica della Cassa conguaglio il Procuratore generale, richiamate le valutazioni già svolte in prima istanza osserva che la giurisdizione della Corte dei conti non è limitata agli enti pubblici non economici elencati dalla legge n. 70/1975 ma, in base alla legge n. 19/94, si estende a tutti gli enti con finalità di pubblico interesse la cui natura non sia espressamente dichiarata e non siano menzionati come pubblici indipendentemente dall'atto da cui discende la sua esistenza (legislativo, delegato, regolamentare o amministrativo) e che, anche se la personalità giuridica sia attratta nella sfera privatistica, siano connotati da obblighi di soggezione o vincoli di bilancio e contributi statali o controlli di pertinenza pubblica (Sez. Lazio, numero 3/2002/R dell'8.1.2002; n.1698 del 28.5.2002). Bisogna pertanto aver riguardo, per connotare l'attività pubblicistica di un ente, ad una serie di parametri indicativi posti in evidenza dal giudice con riguardo a norme specifiche (d.l.vo 26.1.1949 numero 98 per la gestione dei sovrapprezzi), che disciplinano i prezzi di beni o di settori di rilievo, sottraendoli alla discrezionalità dell'ente o a elementi finalisti; a questi elementi si accompagnano poteri di vigilanza, di nomina degli organi attivi di controllo, di adozione di provvedimenti cautelativi, di servizi dell' Intendenza di finanza (ora Agenzia Entrate) per la riscossione dei sovrapprezzi, nonché il divieto di impiego di somme per scopi diversi da quelli per i quali le casse sono state istituite. A ciò si aggiunge che il personale delle casse conguagli è compreso nel comparto di contrattazione degli enti pubblici non economici (DPR 5.3.1983 n. 18). Ricorda inoltre il Requirente che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che quando un soggetto giuridico è tenuto ad osservare un certo comportamento esso partecipa al procedimento e può, pertanto, ritenersi che siasi instaurato un rapporto di servizio con l'Amministrazione pubblica e il conseguente giudizio di responsabilità dei funzionari dei dipendenti è devoluto perciò alla Corte dei conti (SS.UU. civili n. 16216/01 del 12.2.2002). Ai fini del radicarsi della giurisdizione non è tanto l'esistenza di un rapporto di natura pubblica con l'ente che rileva bensì il rapporto con la funzione ad esso attribuita (Sezione giur. Lazio n.47/95) che, nella specie, è costituita dall'inserimento dell'organo volitivo nell'ente e dalla diretta gestione dei mezzi finanziari.

Ricorda inoltre il Procuratore Generale che anche parte dell'attività degli enti pubblici economici è stata ricondotta nella giurisdizione della Corte dei conti quando si controverta su atti costituenti esternazione di poteri autoritativi e pubblicistici (SS.UU. civili N.829 del 29.11.1999; SS.UU. n.1243/2000 dell'1.12.2000).

D) Relativamente all'elemento soggettivo e al nesso di causalità, la cui carenza è affermata dall'appellante, osserva il Procuratore Generale che il Caldarella ha agito in qualità di membro del comitato di gestione con decreto del Ministro dell'industria (ora Attività produttive) del 1987 e, come tale, partecipava alla formazione della volontà dell'ente con rapporto di immedesimazione organica; per gli illeciti penali commessi nella suddetta veste, qualificati come truffa continuata realizzata traendo in errore la cassa di conguaglio, al ricorrente è stata inflitta la pena di un anno e due mesi di reclusione ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e £.1.000.000 di multa.

Il Collegio regionale, pur non ignorando che la sentenza de qua non ha autorità di cosa giudicata, ne ha comunque tratto elementi autonomi di valutazione, in presenza di fattori indizianti e concordanti, circa il ruolo del soggetto interessato (Sez. I, 7 maggio 2001 n. 14/A; n. 55/2001/A del 14.3.2001; Sez. Abruzzo n. 549/2002); il Caldarella, infatti, era coinvolto nelle principali attività svolte dalla società con un compito addirittura centrale nell'ambito di rapporti di affari, con possibilità di esaminare i bilanci, e di gestione, oltre che direzionale in concreto per i lavori istruttori, come risulta da testimonianze certe (dottoressa Senzacqua). Conferma in tal senso verrebbe anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza secondo i quali il ragioniere Caldarella era il solo ad avere la competenza necessaria ad analizzare e controllare la regolarità dei bilanci delle imprese.

Sostiene pertanto il Procuratore Generale che non sussisterebbero dubbi sul fatto che l'appellante fosse a conoscenza (e nulla abbia posto in essere) dei meccanismi truffaldini perpetrati dalle Società per lucrare rimborsi cui non vi era diritto, non solo non impedendo tutto ciò bensì utilizzando la sua posizione all'interno della Cassa conguaglio per far giungere a buon fine tali artifizi. Non ritiene nemmeno convincente il Procuratore generale il tentativo, teso a dimostrare la supposta assenza di danno, di rapportare il comportamento del ricorrente e quello del Piovesan, che è stato assolto sia in sede penale che contabile, essendo stato riconosciuto estraneo alla vicenda. Da ciò discenderebbe la presenza sia dell'elemento soggettivo che del nesso di causalità con il danno di cui si discute.

E) Esclude inoltre il Procuratore generale l'applicabilità del potere riduttivo vertendosi in ipotesi dolosa (Sez. II, n. 298/2000/A).

Conclusivamente il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 17 giugno 2003 il difensore dell'appellante, nel contestare le conclusioni del Procuratore Generale, ha sostenuto che non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel giudizio di primo grado anche con riferimento alle memorie ivi presentate in data 10.1.2001 e 6.5.2002 ed ha ritenuto irrilevante il fatto che la sentenza di primo grado, dichiarativa di incompetenza, sia divenuta incontestabile in quanto il Caldarella non aveva, allo stato, alcun interesse ad impugnarla. Inoltre non potrebbe sostenersi l'unicità degli Uffici di Procura stante la norma di rango costituzionale che sostiene la Procura della Regione Siciliana rispetto alle altre. Anche l'ipotesi del dolo deve essere esclusa dalla mancanza di prove al di là della sentenza di patteggiamento che non avrebbe valore a tal fine. Non potrebbe sostenersi la mancata conoscenza dei fatti a fini del calcolo del dies a quo della prescrizione stante l'onere del Pubblico Ministero di dare notizia, ai sensi dell'art. 129 3° comma disp. att. c.p.p. dell'esercizio dell'azione penale per un reato che cagioni danno all'erario. Inoltre si contesta che il Caldarella sia stato nominato componente del Comitato di gestione della Cassa conguaglio dal Ministero in quanto, al contrario, il Ministro lo nominò, quale delegato del CIP, e, per l'incarico, non era previsto alcun compenso. Ancora il rapporto della Guardia di Finanza non si basa su interrogatorio del Caldarella, ma su dichiarazioni di altri componenti l'ufficio istruttorio. La sentenza nei confronti del Piovesan è limitata poi solo ad un importo di 400.000.000 e non potrebbe avere alcun rilievo nei confronti del Caldarella che non è stato parte di quel processo. Comunque la responsabilità doveva semmai ripartirsi, in solido, con tutti i componenti il Comitato di gestione.

Alla pubblica udienza l'avvocato Giuseppe Fazio ha contestato la quantificazione del danno in quanto ritiene che la sentenza penale n. 2134 che ha assolto Piovesan si riferisca solo ad un danno di 400.000.000. Inoltre la sentenza che riguarda il Caldarella (n. 176/1998) riguarderebbe il patteggiamento per il solo reato di cui al capo c) delle imputazioni e, cioè, si riferirebbe ad un danno di sole £. 22.310.000 e di £. 265.000.000 per l'integrazione tariffaria presentata dalla SMEDE s.p.a.. Inoltre la stessa sentenza di primo grado escluderebbe, a pag. 19, l'occultamento del danno di £.265.000.000 per l'aeroporto di Pantelleria e affermerebbe la possibilità per gli altri componenti del Comitato di esaminare gli atti, cosicché da ciò deriverebbe l'erronea costruzione delle imputazioni a carico del Caldarella sia per quanto riguarda il quantum sia per quanto riguarda la responsabilità. Si dovrebbe infatti considerare che la sentenza assolutoria del Piovesan -cui era stata ancorata in sede istruttoria la verifica anche dell'attività del Caldarella- riguarda solo £.400.000.000 e che il patteggiamento (sent. n. 176/1998), cui comunque ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non può riconoscersi valore di giudicato a fini probatori, avrebbe riguardato solo il predetto capo c). Sottolinea inoltre il difensore che il Caldarella era solo un ragioniere e che il Sotto-Comitato istituito nell'ambito del C. di g. non aveva valenza giuridica essendo stato istituito in via di fatto con oneri pesanti di esame anche di 18 schede a seduta. Insiste inoltre l'avvocato sul difetto di giurisdizione di questa Corte su un ente non contemplato dalla legge n. 70/1975 che non amministra denaro pubblico. Anche il dolo risulterebbe solo da un processo induttivo e non sarebbero stati rispettati i principi dell'art. 111 Cost. sul giusto processo e sull'assunzione dei mezzi di prova in contraddittorio tra le parti. Ricorda ancora il difensore le eccezioni già illustrate negli scritti sulla avvenuta sospensione del processo ex art. 295 per poi disattendere invece le risultanze istruttorie acquisite, la mancanza dei requisiti di forma ex art. 125 disp. att. c.p.c. dell'atto di riassunzione, la singolarità della Procura Siciliana rispetto alle altre e la non invocabilità dell'unicità del relativo ufficio, la mancanza del dolo nel comportamento del Caldarella e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri componenti il Comitato. Conclusivamente il difensore ha chiesto l'assoluzione e, in via del tutto gradata, la rideterminazione dell'addebito in £. 265.000.000 + £. 23.000.000 da ripartire con gli altri componenti il Comitato oltre al potere riduttivo.

Il Procuratore Generale ha contestato le argomentazioni sostenendo che la quantificazione del danno è prerogativa del giudice contabile e che esso è stato determinato tenendo conto degli elementi in possesso del giudice quali i rapporti della Guardia di Finanza. Anche la riassunzione è regolare, la giurisdizione sussiste in presenza di tutti i presupposti e in presenza di un rapporto di servizio tra chi ha posto in essere l'attività e l'ente pubblico danneggiato. Non sono state perseguite altre responsabilità essendo assorbente il comportamento doloso del Caldarella, né il giudice ha ritenuto di ordinare l'integrazione del contraddittorio né essa è stata chiesta in primo grado. Il dolo dell'appellante sarebbe provato dalla partecipazione interessata del Caldarella a varie Società e il contraddittorio si è svolto in primo grado correttamente pur potendosi assumere elementi anche aliunde. Conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello.

In replica il difensore ha insistito sulla irrilevanza probatoria delle valutazioni della Guardia di Finanza e sulla mancata prova del dolo inteso come volontà di danneggiare l'ente.

 

DIRITTO

Sul punto della giurisdizione la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è già espressamente pronunciata affermando che la Cassa di conguaglio per il settore elettrico, in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organo dello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico. Sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità per danno erariale conseguente alla gestione dei relativi fondi. (Sez. U., sent. n. 11632 del 29-07-2003).

Sul punto, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi ulteriormente soffermare anche se corrette sono le argomentazioni del Procuratore Generale in ordine alla affermazione che la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'Amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo. (Cass. Sez. U., sent. n. 16216 del 28-12-2001).

In ordine poi alle questioni inerenti la riassunzione del giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia si osserva quanto segue.

Per la "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione. (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2276 del 16-02-2001).

 

In primis la Sezione osserva che l'atto ha i requisiti formali e sostanziali essendo qualificato come atto di riassunzione, anche avuto riguardo all'art. 125 disp. att. c.p.c., e contenendo tutte le indicazioni ivi previste (anche i difensori sono nominati nella vocatio in ius).

Si precisa poi che il Collegio non ritiene significativo che la sentenza della Sez. giur. per la regione Sicilia, nel declinare la propria competenza, non abbia espressamente indicato, nel dispositivo, quale era il giudice ritenuto competente stante che l'interpretazione del giudicato, deve essere fatta sulla base del dispositivo e della motivazione e, in fattispecie, è evidente, dal contesto della sentenza, che, essendosi ritenuto che il danno e l'attività causativa si siano realizzate a Roma, ne discende che la competenza territoriale è stata ritenuta appartenere alla Sez. giur. per il Lazio. In mancanza di impugnativa sul punto la sentenza è da ritenersi definitiva né la parte può sostenere, per quanto sopra specificato, la mancanza di interesse ad un'eventuale impugnativa.

Il Procuratore Regionale ha riassunto tempestivamente considerato che il termine semestrale per la riassunzione del processo, dopo una sentenza che declini la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale adita, decorrere per il Pubblico Ministero, in base agli artt. 5, 23 e 90 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, dalla data del deposito in segreteria della sentenza declinatoria, mentre il "dies ad quem" va fatto coincidere con quello della notifica dell'atto stesso alle altre parti. (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1947 del 04-12-2002). Infatti, la sentenza della Sez. giur. della Sicilia è stata depositata il 15.9.1999 e l'atto, espressamente denominato come atto di riassunzione, è stato notificato al Caldarella nel dicembre del 1999 cosicché il processo è continuato presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in ordine alla validità dell'originario invito a dedurre (notificato il 6.10.1998 che, contenendo la formale costituzione in mora, è atto interruttivo della prescrizione.

Anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso affermando che con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice e, in tal senso, detta sentenza è "definitiva", ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma primo, cod. proc. civ., senza che in senso ostativo rilevi in tal caso nemmeno la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione e ciò nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (Cass. Civ Sez. Lav., sent. n. 9890 del 05-10-1998).

Né hanno pregio le considerazioni dell'appellante volte a negare l'unitarietà degli Uffici di Procura nella considerazione che la Procura della Sezione giurisdizionale della regione Sicilia nasce da norma di rango costituzionale e cinquanta anni prima delle altre Procure regionali in quanto è il munus publicum affidato all'Ufficio che ne configura l'unitarietà anche su diverse collocazioni territoriali e non rilevano, pertanto, a minare tale costruzione confermata dalla giurisprudenza, né il rango della norma istitutiva né la datazione della creazione dei vari uffici sorti in periodi diversi.

Si riporta, a conferma, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che il Procuratore Generale della Corte dei Conti, parte legittimata a proporre il ricorso per Cassazione ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella fase dibattimentale del susseguente procedimento davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - stante la così detta unitarietà della figura del Pubblico Ministero - attraverso l'organo requirente che partecipa all'udienza e non abbisogna di una ulteriore rappresentanza nel giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 12866 del 02-12-1992, Soddu c. Proc. generale della Corte dei Conti). Tale affermazione, che riguarda Pubblici Ministeri agenti presso diverse giurisdizioni, a fortiori vale a dare conferma dell'unitarietà della figura del Pubblico Ministero operante presso le varie Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti senza che possa operarsi distinzione né rispetto a diverse dislocazioni territoriali, né a norme istitutive di rango diverso e adottate in tempi non coevi (si rammenta, in proposito, che le Sezioni giurisdizionali territoriali della Corte dei conti -e le relative Procure- non sono state istituite tutte contemporaneamente né il passaggio di competenze è avvenuto contestualmente per tutti i giudizi e ciò prova che il legislatore ha implicitamente riconosciuto l'unitarietà della figura del Pubblico Ministero presso la Corte indipendentemente dalla dislocazione territoriale).

Altresì probante, in tal senso, è l'affermazione del Procuratore Generale che ricorda la giurisprudenza della Cassazione nonché da quella delle Sezioni Riunite che hanno ritenuto valida la notifica di un appello fatta al Procuratore regionale anziché a quello generale, nonché regolare la presenza del Procuratore Generale alle Sezioni riunite anziché del Procuratore Regionale proponente ricorso del regolamento di competenza (SS.RR. n.7/2002/CC).

Altro aspetto censurato dall'appellante è il mancato rispetto in primo grado sia dei termini assegnati con l'ordinanza di sospensione n. 197/2001 della Sezione giurisdizionale Lazio, sia delle motivazioni che avevano indotto a sospendere il giudizio e, cioè, la necessità di acquisire l'esito del giudizio penale a carico del Piovesan nel caso in cui la sentenza di assoluzione fosse stata appellata e di accertare l'effettiva attività istruttoria svolta dal rag. Caldarella, nel caso in cui egli si fosse discostato dall'attività istruttoria curata dagli uffici diretti dal rag. Piovesan.

Al riguardo si osserva che l'ordinanza citata reca nelle proprie premesse il richiamo all'art. 295 c.p.c. cosicché mal si concilia, con la sospensione del giudizio, la apposizione di un termine e, anche in questo caso l' interpretazione del provvedimento giurisdizionale deve farsi avuto riguardo alla completezza dello stesso. Comunque il termine assegnato è sempre stato prorogato a seguito di istanze tempestive proposte dalla Procura Regionale.

D'altro canto l'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento degli atti del giudice (e dei suoi ausiliari) resta sottratta alla disciplina dettata dagli artt. 152 c.p.c. e segg. in quanto, pur incidendo detti termini sulla durata complessiva del processo, essi non sono ulteriormente qualificati dalle norme che li prevedono, né ricevono sanzione in conseguenza della loro inosservanza, poiché l'atto compiuto dopo la relativa scadenza conserva validità ed efficacia ( Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2790 del 26-02-2002).

Inoltre, le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di esse, può fondare il proprio convincimento su motivi ulteriori (Cass. Sez. Lav., sent. n. 11183 del 26-08-2000).

Né è configurabile contraddittorietà della motivazione di una sentenza che contrasti con una precedente ordinanza emessa nello stesso giudizio, atteso che l'ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza. (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 12465 del 25-08-2003).

La Cassazione ha anche affermato, al riguardo, che un'ordinanza di ammissione di prova non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocata o modificata dallo stesso giudice che ebbe ad emetterla, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che, in quest'ultima, rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Pertanto, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso ogni critica o censura concernente la valutazione effettuata non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia. (Cass. Sez. II, sent. n. 2602 del 22-02-2001).

Da ciò consegue che, anche nel caso all'esame, eventuali censure possono eventualmente investire la motivazione della sentenza ma non l'ordinanza e la sua rilevanza nel contesto del giudizio; su tale aspetto, che, comunque, per l'effetto devolutivo dell'appello comporta che anche eventuali vizi di motivazione possano essere in questa sede integrati, si dirà in seguito.

Anche la censura relativa all'emissione di atto integrativo del giudizio con cui il Procuratore Regionale avrebbe posto in essere una mutatio libelli non ha pregio in quanto tali modifiche non riguardano la causa petendi e non sono state ritenute ammissibili dal giudice per quanto attiene alla modifica del petitum, né per quanto attiene alla mancata chiamata in giudizio del Piovesan -che è stato assolto.

Tale atto, pertanto, può ritenersi tamquam non esset e tale da non ingenerare interesse del Caldarella a dolersene.

In ordine all'eccezione di prescrizione si osserva che, anche aderendo alla tesi della difesa secondo cui i fatti risalirebbero al 1991, si rende applicabile l'art. 3 comma 2 ter della legge n. 20/1994 nel testo modificato dal d.l. n. 543/1996 convertito in legge n.. 639/1996 secondo cui i per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15.11.1993 per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31.12.1998 ovvero nel più breve termine dato dal compimento del decennio. Peraltro, come già detto, l'invito a dedurre, contenente tutti gli estremi per la costituzione in mora, risulta notificato al Caldarella il 6.10.1998 cosicché l'interruzione è tempestiva anche prescindendosi dal fatto che, vertendosi in ipotesi dolose, la prescrizione non poteva decorrere prima della scoperta dei fatti.

Entrando nel merito del giudizio si osserva che le eccezioni avanzate in udienza dal difensore del Caldarella sulla errata quantificazione del danno, non erano oggetto di appello, cosicché esse, se intese come nuovi motivi, devono ritenersi inammissibili. Peraltro, anche nell'ottica della valutazione dell'elemento soggettivo e della solidità della motivazione della sentenza di primo grado, è utile affrontare la problematica sollevata che risulta, comunque, priva di fondamento.

Non corrisponde al vero, infatti, che il Caldarella sia stato condannato con sentenza di patteggiamento per il solo capo c) delle imputazioni in quanto il predetto capo c) è menzionato al solo fine di valutare la pena da commisurare alla pena base del reato più grave, ma il patteggiamento investe tutte le imputazioni di cui alle premesse dell'atto stesso che coprono l'intero danno di cui in citazione.

Quanto alla valutazione operata dal giudice di primo grado circa la disponibilità degli atti per un controllo da parte dei componenti il Comitato di gestione per quanto attiene la fattispecie relativa all'Aeroporto di Pantelleria che, ad avviso del difensore comporterebbe la corresponsabilità degli altri componenti del C. di G. e la conseguente diminuzione del danno imputabile al Caldarella, si osserva che detta valutazione attiene solo alla determinazione della decorrenza del dies a quo della prescrizione operata in quella sede e si riferisce alla mera conoscibilità del danno, senza che ciò comporti alcuna valutazione circa la responsabilità per omesso controllo da parte di detti componenti il Comitato di gestione. Ritiene al riguardo il Collegio che la rilevanza del comportamento del Caldarella elimini ed assorba eventuali ulteriori responsabilità di altri soggetti non potendosi loro imputare di aver omesso verifiche su atti falsificati.

Ciò esclude anche che l'ipotizzabilità di una integrazione del contraddittorio.

Tornando alla critica mossa alla sentenza di primo grado - che si sarebbe discostata dall'orientamento assunto in sede di sospensione del giudizio- si osserva, fatto salvo quanto sopra specificato circa la ammissibilità di siffatto scostamento, che essa è comunque esente da vizi logici. Le argomentazioni motivazionali ivi espresse possono essere qui integrate nei sensi che seguono anche a rendere ragione del discostamento dall'orientamento espresso nell'ordinanza.

In sede penale è emerso che "non è stata acquisita prova alcuna né di un pactum sceleris intervenuto tra il Piovesan da un lato e dall'altro i1 Caldarella ed il Campagna (questi due hanno definito le loro posizioni in sede di udienza preliminare ex art. 444 c.p.p.) né di una competenza funzionale del Piovesan a decidere l'accoglimento o meno delle richieste di integrazione presentate dalla Cassa conguaglio mentre è stato incontestabilmente acclarato che la falsità del documento contabile prodotto dalla S.ELIS.S LAMPEDUSA S.p.A (v. relazione tecnica avente ad oggetto il bilancio relativo al 1989), finalizzata ad indurre in errore l'ente erogante, poteva essere accertata soltanto dal Caldarella, l'unico ad avere una competenza in materia, il quale, presente alla riunione del 22 maggio 1991, nulla obiettò in ordine alla regolarità del bilancio consentendo in tal modo alla S.ELIS.S Lampedusa S.p.a. di ottenere la integrazione finanziaria sulla base di un bilancio che presentava "voci gonfiate" per un ammontare di 400.000.000".

Pertanto le mere funzioni esecutive del Piovesan svuotano di significato l'esigenza di valutare se il Caldarella si fosse discostato o meno dall'istruttoria compiuta, visto che il Piovesan non aveva siffatte competenze, essendo solo il Caldarella esperto di bilanci.

Pertanto, la sentenza citata, lungi dallo scagionare il Caldarella, offre elementi ulteriori, da valutarsi uniti alla sentenza di patteggiamento, per addivenire ad un giudizio di colpevolezza. Proprio la mancanza di un pactum sceleris accertata in sede penale porta a concludere che il Caldarella fosse il solo responsabile nella fattispecie de qua.

Nel merito la sentenza dà ragione dei molteplici elementi valutati al fine di pervenire al convincimento della responsabilità del Caldarella in tutti i fatti ascrittigli cosicché risultano concretizzati tutti gli elementi per la condanna.

Questo Collegio condivide le valutazioni osservando che, oltre alla sentenza di patteggiamento, è emerso che il Caldarella aveva interesse quale socio o responsabile amministrativo nelle Società coinvolte nella truffa come beneficiarie e nella società artefice di alcune fatture false cosicché il quadro della sua responsabilità risulta sufficientemente provato essendo evidente la sua volontà di arrecare il danno e la grave violazione di obblighi di astensione nella trattazione di pratiche in cui aveva interesse. Nulla rileva che l'incarico fosse gratuito o da chi provenisse la nomina o l'esistenza solo di fatto di un sotto-Comitato ristretto essendo certa, in ogni caso, l'esistenza di un rapporto di servizio tra il Caldarella e la Cassa conguaglio e, quindi, la grave e volontaria inosservanza da parte sua dei doveri inerenti la carica.

Sono, inoltre, in atti rapporti della Guardia di Finanza citati nell'atto introduttivo e in sentenza da cui emerge, con chiarezza, la ricostruzione della responsabilità.

La volontarietà dell'azione posta in essere dal Caldarella risulta provata e configura, pertanto, l'elemento soggettivo del suo comportamento come doloso ed è irrilevante che si tratti di dolo civile o penale.

Deduce ancora l'appellante la presunta violazione delle norme sul giusto processo introdotte dal novellato art. 111 della Costituzione sostenendo che le prove non sono state assunte in contraddittorio tra le parti.

Deve premettersi, incidentalmente, che il 4° comma dell'art.111 Cost. prevede che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" cosicché tale norma non sembra investire il processo contabile. La giurisprudenza ha, al riguardo, anche affermato che il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti ha sostanziale natura civilistica, atteso che la finalità precipua perseguita è quella della reintegrazione del pregiudizio economico subito dalle Pubbliche Amministrazioni; pertanto, non è applicabile al processo contabile il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 della Costituzione nella nuova formulazione adottata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, poiché esso si riferisce esclusivamente al processo penale e, conseguentemente, anche nel nuovo quadro normativo resiste l'ampio ambito del potere istruttorio attribuito al giudice contabile dall'art. 73 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 14 e 15 del R.D. n. 1038 del 1933. (Sez. Giur. Reg. Abruzzi, sent. n. 389 del 02-05-2001).

Peraltro, anche senza affrontare espressamente il problema, l'eccezione proposta deve comunque ritenersi infondata avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, le prove utili al convincimento del giudice non sono state comunque "formate" in assenza di contraddittorio essendo state valutate prove consistenti in dati obiettivi (sussistenza di sentenza di patteggiamento e cointeressenze del Caldarella nelle Società beneficiarie degli esborsi o emettenti fatture false risultante da rapporti della Guardia di Finanza e incontestata dalla parte - che muove solo rilievi -insignificanti- circa l'entità delle quote di partecipazione nelle società) e non su dichiarazioni unilaterali che avrebbero potuto confutarsi in contraddittorio (non decisivo, nel quadro probatorio descritto, è quanto riferito dalla sig.ra Senzacqua che afferma che il Caldarella le avrebbe detto "cosa andasse cercando" davanti ad un suo interessamento alle pratiche).

Sussistono, pertanto, tutti gli elementi che concretizzano la responsabilità del Caldarella.

Considerato che si verte in materia dolosa, non è applicabile il potere riduttivo.

L'appello, pertanto, è infondato e, come tale, da respingere.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

 

RIGETTA

il gravame proposto avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto conferma la sentenza appellata.

Condanna alle spese del giudizio che, fino all'originale della presente sentenza, si liquidano in €. 140,67 (Centoquaranta/67).

 

Omissis