REPUBBLICA ITALIANA   488/2009/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vito MINERVA                                          Presidente

dott. Rocco DI PASSIO                                        Consigliere relatore

d.ssa Piera MAGGI                                                           Consigliere

d.ssa Cristina ZUCCHERETTI                              Consigliere

dott. Piergiorgio DELLA VENTURA                 Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 30922 del registro di segreteria, proposto dal sig. Giuseppe XXX, rappresentato e difeso dall’avv.  Vincenzo FALCUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio G.  LUCCHESI in Roma, via Germanico 146;

avverso

la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO n. 670 del 7.5.2007;

            Visti gli atti di causa;

            Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2009, il consigliere relatore, il difensore dell’appellante e il P. M. di udienza dott. Antonio CIARAMELLA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, l’appellante è stato condannato, in solido con altri non appellanti, al pagamento a favore dell’A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, succeduta all’AIMA, della somma di € 32.566.870,34, più rivalutazione monetaria e interessi legali.

Secondo il primo Giudice, egli, nella sua qualità di dirigente superiore coordinatore di tutte le divisioni dell’AIMA interessate alle fattispecie in causa, dal 1989 e particolarmente nel periodo settembre 1993 – febbraio 1994: ha accettato, a garanzia delle obbligazioni assunte verso l’AIMA dalle aziende del gruppo Casillo, polizze fideiussorie della “Card assicurazione” non valide, poiché rilasciate da società assicuratrice non abilitata al rilascio delle cauzioni a favore dello Stato e degli Enti pubblici; non si è attivato affinché fosse effettuato tempestivamente il versamento delle spettanze che l’AIMA vantava nei confronti della “Casillo Grani”, della “Casillo Silos” della “Italsemole”, della “industria semolerie e mangimifici Casillo”, maturate a seguito di vendite di grano duro di proprietà della CEE, depositato presso i magazzini delle stesse società, assuntori AIMA, per  £ 33.229.907.629; ha consentito che le aziende indicate, in violazione delle norme sul contratto di assuntoria, versassero l’importo di £. 23.632.788.870 con tre anni di ritardo; non ha provveduto al recupero di £. 9.597.118.760, non versato dalle stesse aziende; nonostante le ripetute inadempienze (ritardi e mancati versamenti), ha consentito che le aziende del gruppo Casillo partecipassero ad ulteriori gare; nonostante le aziende del gruppo dovevano corrispondere all’AIMA, oltre alla somma suindicata, £ 43.753.419.330, relativa alla vendita di grano effettuata con bando di gara del 23.2.1993 n. 10, ha disposto di emettere ed ha sottoscritto mandati di pagamento, a favore della “Italsemole” e della “industrie semolerie e mangimifici Casillo”, per £ 2.559.494.615, i quali (mandati), benché non eseguiti e, quindi, il cui importo non è compreso nella posta di danno, attestano e qualificano il comportamento dell’appellante.

Da tale attività, è derivato un ingiusto e rilevante profitto per Casillo Pasquale, gestore di fatto di tutte le aziende del gruppo, ed un corrispondente danno all’AIMA.

L’appellante, unitamente ai responsabili del Gruppo, in sede penale, è stato rinviato a giudizio il 6.7.2000, comunicato alla Procura regionale della Corte dei conti il 16.11.2000; il giudizio penale si è concluso con sentenza del GUP n. 6471/01 del 7.2.2002, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del l’appellante e dell’imprenditore Casillo, in relazione al delitto di abuso d’ufficio, perché estinto per sopravvenuta prescrizione.

Il Procuratore regionale presso la Sezione Lazio, a seguito della comunicazione da parte della competente Procura della Repubblica del 6.11.2000, ha emesso invito a dedurre, notificato all’interessato il 2.5.2005, ed ha adottato l’atto di citazione del 6.10.2005 depositato il 18.10.2005.

Avverso la sentenza, l’appellante eccepisce: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; l’inesistenza dei presupposti di fatto e diritto per l’affermazione della responsabilità e del presunto vincolo di solidarietà; l’insussistenza dell’elemento soggettivo; la mancanza di attualità e determinatezza del danno, stante il lungo tempo intercorso tra i fatti in contestazione e la mancanza di notizie in ordine ad eventuali azioni recuperatorie in atto o da effettuarsi in futuro.

Il Procuratore generale, in data 4.6.2009, ha depositato conclusione con le quali chiede il rigetto dell’appello, non ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione; infondate le argomentazioni di merito, con particolare riguardo alla determinazione del danno e alla sussistenza dell’elemento soggettivo, evidenziato, in tutti i suoi elementi, come dolo contrattuale. 

            Nell’udienza di discussione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti scritti.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994 e successive modificazioni, stante l’occultamento doloso del danno da parte dell’appellante, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione deve porsi  alla data della scoperta del danno da parte dell’amministrazione danneggiata, il quale, nella sua articolazione causale e materiale, è emerso in sede penale, con il rinvio a giudizio del 6.7.2000. Il termine è stato interrotto con l’invito a dedurre notificato il 2.5.2005. Pertanto, l’atto di citazione, depositato il 8.10.2005, è intervenuto tempestivamente.   

Dagli atti, l’elemento soggettivo della colpa grave, si evidenzia in tutta la sua ampiezza; ha omesso di distribuire, al personale addetto, l’aggiornamento dell’elenco delle compagnie assicurative autorizzate a prestare fideiussioni (elenco del 1988), dal quale risulta che la Card assicurazioni non era più abilitata allo svolgimento di siffatta attività.

Egli, dopo aver fornito alle divisioni AIMA la copia della G.U. del 1988, contenente il D.M. relativo alle compagnie assicurative abilitate a rilasciare fideiussioni in favore dello Stato, non si è peritato di aggiornare annualmente l’invio di tale fondamentale decreto per poter operare efficaci controlli sulle compagnie assicuratrici suddette.

Ha ammesso, in sede penale (interrogatorio del 27.4.1994), di sapere che le compagnie assicuratrici, abiliatate a dare fideiussioni, dovevano essere tassativamente indicate dal decreto ministeriale; che egli ha segnalato all’imprenditore Casillo, “per farlo lavorare”, la persona (sig. Tesoro) in grado di emettere le polizze false; che era a conoscenza che la CARD rispetto alle altre compagnie era secondaria (“intuivo che non valeva un accidente…”)

Dagli accertamenti risultanti in atti, risulta che, per le gare svoltesi tra il maggio  1989 e il maggio 1993, gli assuntori del “gruppo Casillo” hanno ritardato o omesso i versamenti all’AIMA con conseguente danno erariale, senza che l’appellante, a cui competeva, abbia contestato, nelle dovute forme e nei tempi debiti, le gravi inadempienze degli assuntori stessi.

Anzi, nonostante le evidenti inadempienze, ha consentito alla Casillo Grani di partecipare alla gara indetta con bando n. 203/SF del 28.6.1993, aggiudicandosi l’acquisto di 15.461,415 tonnellate, per £. 4.196.263.785: la lettera di aggiudicazione del 15.9.1993 n. 2587 è stata predisposta direttamente dall’appellante.

Nonostante i ripetuti inadempimenti delle ditte dell’imprenditore Casillo, egli, non solo ha omesso di intervenire, ma ha predisposto 11 mandati di pagamento a favore delle ditte stesse, i quali, anche se non eseguiti, attestano, però, il comportamento dell’appellante, non coerente con la funzione svolta.

L’esistenza di giudizi civili e fallimentari, promossi dalle ditte che contestano l'inadempimento, non inficia la sussistenza dei fatti in causa ed il conseguente danno, stante l’autonomia di questo giudizio, non soggetto a vincoli di pregiudizialità nei confronti del processo civile o di quello fallimentare.

La domanda di perizia tecnico–contabile non merita accoglimento; essa, allo stato, avrebbe soltanto effetti dilatori, volta ad accertare un danno che appare, agli atti, individuato e quantificato in tutti i suoi elementi.

Non corrispondente alla situazione di fatto, si appalesa la tesi secondo cui l’organigramma interno all’AIMA non riconduceva all’appellante la competenza della materia in causa.

Risulta che, all’epoca dei fatti, nell’AMA esistevano varie divisioni rette da un primo dirigente, tutte coordinate dall’appellante, l’unico con la qualifica di dirigente superiore, gerarchicamente e funzionalmente superiore ai primi dirigenti.

Dalla documentazione in atti, risulta che egli svolgeva la funzione di coordinatore degli altri primi dirigenti con incisività e autorità fino ad imporre che tutta la corrispondenza dell’AIMA, in entrata e in uscita, fosse da lui direttamente visionata, in modo da essere costantemente informato di ogni accadimento.   

            Da quanto sopra, emerge in maniera incontroversa la responsabilità dell’appellante, che ha svolto un ruolo preponderante, decisivo e inequivocabile, al fine del prodursi dei fatti in causa; tale comportamento è qualificabile come “dolo contrattuale”, inteso quale proposito consapevole di non adempiere ed anzi di violare i propri obblighi di servizio.

            L’appello, pertanto, non merita accoglimento.

            Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, rigetta l’appello indicato in epigrafe.

            Spese di giudizio liquidate in € 74,67 (Settantaquattro/67).

            Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2009.

            L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

F.to Rocco DI PASSIO                                     F.to Vito MINERVA

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  20/7/2009

            IL DIRIGENTE

     F.to Maria FIORAMONTI