CORTE DEI CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO.

Sentenza n. 51 del 17.1.2005 (dichiara il difetto di giurisdizione e annulla la sentenza n. 877/2002R emessa dalla Sezione Lazio).

Presidente M. PISANA - Relatore M. CASACCIA – Pubblico Ministero E. ROSATI

Procura Generale c/ A. Rocchi (avv.to E. Battaglia).

Giudizio di responsabilità amministrativa – azione di responsabilità amministrativo-contabile – l'Ente Ospedaliero Israelitico – giurisdizione contabile – non sussiste.

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un dipendente dell'Ente Ospedaliero Israelitico che abbia sottratto allo stesso somme di denaro, dal momento che, con la legge n. 101 del 1989, gli enti e le istituzioni ebraiche sono stati riconosciuti come enti ebraici di natura squisitamente privatistica con la conseguenza che tale legge ha comportato un mutamento radicale nell'ordinamento di tale tipo di enti escludendo, così, la natura pubblica.

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 16028 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. Rocchi Aldo, avverso la sentenza n. 877/2002R emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Lazio in data 25.3.2002, notificata il 10.4.2002.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 2 dicembre 2004 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Emilio Battaglia, in rappresentanza e difesa dell'appellante interessato, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. dott.sa Emma Rosati.

FATTO

Con la sentenza di prime cure è stato condannato il Sig. Rocchi Aldo nella sua qualità di direttore amministrativo dell'Ospedale Israelitico di Roma ed in favore dell'IPAB - Ricovero israelitico di Roma - a pagare L. 2.030.327.851, pari ad Euro 1.048.530,34, oltre la rivalutazione, gli interessi legali e le spese del giudizio.

La condanna è stata giustificata dal fatto che il Rocchi, nella qualità di direttore amministrativo del Ricovero Israelitico Poveri ed Invalidi (incarico ricoperto dal 26.6.1982 al 15.5.1990) e di direttore dell'Ospedale Israelitico di Roma, classificato come ospedale provinciale, enti questi ricompresi tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, si era appropriato di rilevanti somme di denaro, quantificate in L. 2.313.090.000, cui sono state aggiunte altre somme - L. 46.000.000 ricevute dietro minaccia di sfratto, L. 168.943.416 quale somma determinata in via equitativa per lavori di manutenzione di appalti assegnati ad imprese senza le necessarie gare -, e quella per il danno morale determinato sempre in via equitativa, per un totale accertato in sede penale di L. 2.730.237.851; da tale somma sono state dedotte poi L. 700.000.000 a seguito del trasferimento di due appartamenti siti in Roma - Via dei Giubbonari, di proprietà dello stesso Rocchi, agli enti danneggiati. Il Rocchi è stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile in data 17.6.1996 e con la liquidazione di L. 2.200.000 alla parte civile costituita.

Avverso la sentenza contabile di primo grado il Rocchi ha prospettato una serie di motivi di appello che in sintesi qui si riassumono.

Innanzitutto: difetto di giurisdizione della Corte dei Conti perché si tratterebbe di enti privatistici; prescrizione dell'azione in quanto vigerebbe la prescrizione quinquennale; carenza di indagini istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme applicabili; violazione del principio del bis in idem in quanto il danno sarebbe stato risarcito in virtù di transazione stipulata tra l'Ospedale Israelitico ed il Dott. Rocchi con il conferimento dei due appartamenti di cui sopra (valore determinato in appena L. 700.000.000 per esigenze fiscali, nonostante fosse di gran lunga superiore); irrilevanza dell'autonomia dell'azione di responsabilità amministrativa rispetto a quella civile scaturente da reato; violazione sempre di legge perché la domanda indeterminata a causa della mancanza di elementi necessari è stata fondata su elementi raccolti dal P.M. penale; e soprattutto perché non può considerarsi sentenza quella resa a seguito di patteggiamento, non avendo il giudice contabile fatto alcun accertamento sul danno, sul nesso di causalità e sulla stessa condotta del presunto responsabile; violazione di legge anche in relazione al cosiddetto “dolo contrattuale” che secondo il giudice di prime cure risulterebbe inequivocabilmente dagli atti; violazione di legge ancora in relazione alla determinazione del danno patrimoniale. La somma cui è stato condannato, infatti, è del tutto arbitraria e non fondata su alcun elemento certo, così come infondata sarebbe la condanna relativa alla posta del danno non patrimoniale, o danno all'immagine, dato che nessun risalto ha avuto la vicenda sulla stampa.

In via subordinata poi si denuncia anche un difetto di motivazione in relazione alla rivalutazione monetaria ed agli interessi e comunque si chiede un ampio uso del potere riduttivo.

Il P.M. nel costituirsi in giudizio con le conclusioni del 7.8.2002 ha controdedotto a tutti i motivi di appello esponendo innanzitutto che il difetto di giurisdizione sollevato dalla parte appellante non ha alcun pregio in quanto a seguito della riforma sanitaria n. 833, art. 41, del 1978 gli ospedali gestiti dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli ospedali acattolici di cui all'art. 1 della legge 26.11.73, n. 817, tra i quali è espressamente menzionato l'Ospedale Israelitico di Roma, fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, nel caso di specie, vi è una convenzione stipulata tra la Regione Lazio e tali Enti che stabilisce a carico della Regione la diaria necessaria all'erogazione delle prestazioni di assistenza realizzando così un vero e proprio rapporto di servizio tra l'Ente pubblico e l'Ospedale Israelitico; quindi non vi è dubbio che si tratta di enti pubblici le cui strutture coinvolgono gestioni di pubbliche risorse. In questi termini la giurisprudenza della Corte dei Conti e anche della Suprema Corte di Cassazione: in particolare la sentenza delle SS.UU.CC. del 12.7.96 che ha affermato la sussistenza della Corte anche nelle materie relative al rapporto convenzionale.

Quanto all'eccezione di prescrizione, trattandosi di comportamento doloso e perciò di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione decorre dalla sua scoperta, ai sensi dell'art. 1 legge 14.1.1994, n. 20.

Comunque, sia la costituzione di parte civile della Amministrazione, sia l'atto di transazione, hanno modificato la decorrenza dei termini prescrizionali al 17.6.1996.

Con riferimento all'irrilevanza della pretesa risarcitoria sul profilo di una duplicità della stessa, basta ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva con competenza generale in materia di responsabilità amministrativa e con la conseguenza pratica che può sì la P.A. agire autonomamente per la tutela dell'interesse leso dall'autore del reato, ma tale azione non ha nessun effetto preclusivo sull'azione obbligatoria del P.M. presso la Corte dei Conti che evidentemente non può subire alcun intralcio all'esercizio dei propri doveri e poteri istituzionali a tutela degli interessi che si spalmano non già sull'Amministrazione in senso stretto, ma sullo Stato-comunità, e quindi sulla gestione del pubblico danaro, o più esattamente dell'Erario in generale. L'unica preclusione può pervenire da un giudicato penale sulla liquidazione nel senso che in questi casi evidentemente manca l'interesse ad agire.

L'asserita poi lesione quantitativa operata in danno dello appellante con riferimento al valore degli immobili conferiti non ha, a giudizio della Procura, fondamento reale e ponderato, mentre per quanto concerne il cosiddetto danno morale questa espressione è generica e si riferisce a quel danno non patrimoniale, ovvero alla lesione del prestigio della P.A. suscettibile di valutazione economica e che può essere risarcita in via equitativa, come è avvenuto nel caso di specie; senza cioè che il giudizio sulla sussistenza del danno morale sia condizionato alla determinazione dei costi sostenuti per ripristinare il prestigio dell'Amministrazione.

Conclude, quindi, il Procuratore per la conferma della sentenza e la condanna alle spese anche del secondo grado di giudizio.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Battaglia, il quale in via preliminare ha chiesto la sospensione di questo giudizio in attesa che si pronunci la Suprema Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo tuttavia ad una vertenza di lavoro intercorsa tra il suo assistito e l'Ente Ospedaliero Israelitico; vertenza su cui è già intervenuta una sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata dallo stesso Avvocato e secondo la quale l'Ospedale Israelitico di Roma ai sensi della legge 8.3.1989, n. 101, è ente privato e come tale sfugge alla giurisdizione amministrativa concernente le controversie relative a questioni di rapporti di lavoro. Nel contempo, lo stesso Avvocato ha insistito su tutte le altre eccezioni e deduzioni di merito indicate nell'atto d'appello e conclude per l'accoglimento dell'appello, per la riforma della sentenza impugnata, e ovviamente con l'assoluzione da ogni addebito del suo assistito Sig. Rocchi Aldo.

Di contro il P.M. si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio de quo in quanto trattasi di vertenza di lavoro che nulla ha a che vedere con la responsabilità amministrativa di cui trattasi; per quanto concerne tutti gli altri motivi dell'appello, il P.M., in controdeduzione, ha ribadito tutte le argomentazioni già rappresentate nelle conclusioni scritte, insistendo nella conferma della sentenza impugnata ed in particolare opponendosi ad ogni riduzione dell'addebito, stante la condotta dolosa del Sig. Rocchi Aldo.

DIRITTO

In via preliminare, la richiesta di sospensione del giudizio de quo non può che essere respinta perché concerne una vertenza di lavoro che è del tutto inconferente ed irrilevante rispetto alla responsabilità amministrativa contabile riconosciuta a carico del Sig. Rocchi Aldo dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata.

Passando all'esame della pregiudiziale relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte, il Collegio osserva: lo “Ospedale Israelitico” ed il “Ricovero Israeliti” furono costituiti come enti morali con R.D. 21.5.1911 e  quindi  equiparati  alle  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza - IPAB, legge 17.7.1980, n. 6971 -. Successivamente lo stesso Ospedale Israelitico ebbe la classificazione di “Ospedale provinciale specializzato geriatrico” ai sensi dell'art. 1, VI comma, 20 e 24, della legge 12.2.1968, n. 132; della legge 26.11.73, n. 817, previa delibera della Giunta Regionale n. 662 dell'11.3.1975. In particolare, l'Ospedale Provinciale testé menzionato, ai sensi della legge 123/1968 era sottoposto ad attività di controllo della competente Regione e del Ministero della Sanità e beneficiava di finanziamenti regionali. Era fuor di dubbio, perciò, la natura pubblicistica di tale Ente al punto tale che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 396 del 7.4.1988, ha parlato di una generalizzata pubblicizzazione dell'IPAB discendente dalla legge n. 6972 del 1890. A fugare comunque qualsiasi dubbio sulla natura pubblicistica dell'Ospedale Israelitico di Roma è intervenuta la legge di riforma sanitaria  23.12.1978, n. 833,  che nel confermare la legislazione precedente ha disciplinato gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e gli ospedali religiosi acattolici inserendo in particolare l'Ospedale Israelitico di Roma nell'ambito pubblico ospedaliero e quindi nel Servizio Sanitario Nazionale (art. 41 della legge n. 833/1978).

Nondimeno, con la legge n. 101 del 1989, gli enti e le istituzioni ebraiche sono stati riconosciuti come enti ebraici di natura squisitamente privatistica; tale legge ha comportato un mutamento radicale nell'ordinamento di tale tipo di enti; vale a dire, è stata esclusa la natura pubblica dell'Ente e tale fatto innovativo normativo, che non poteva avvenire se non in base ad una legge, ha comportato un limite alla giurisdizione di questa Corte ed a tutte le argomentazioni rappresentate dalla parte attrice alla sussistenza della stessa. Infatti, il rapporto che viene ad instaurarsi tra il Sig. Rocchi e l'Ospedale Israelitico è un rapporto di natura privata con la conseguenza che i danni che sono stati causati dallo stesso non possono che verificarsi a carico ed a danno dello stesso Ospedale quale soggetto privato interessato a far rivalere nella sede competente giurisdizionale i propri diritti lesi. La sottrazione di danaro da parte del Rocchi e qualsiasi altro suo comportamento imputatogli in sede penale con conseguente danno è avvenuta nell'esclusivo espletamento di funzioni privatistiche, cioè legate alla gestione dell'Ospedale stesso quale ente privato. E' evidente allora che la natura privatistica dell'Ente si oppone al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

Quanto poi alla convenzione stipulata tra la Regione Lazio e l'Ospedale Israelitico su cui ha insistito la parte attrice al fine di riconoscere la giurisdizione di questa Corte, tale convenzione si estrinseca prevalentemente nella corresponsione delle diarie, e quindi delle prestazioni di natura sanitaria con danaro che viene ricevuto dall'Ente privato in quanto tale e rispetto al quale i comportamenti illeciti dannosi da parte del dott. Rocchi, come già detto, non possono che essere fatti valere dallo stesso Ente nell'opportuna sede competente.

Conclusivamente, pertanto, il Collegio ritiene che in subiecta materia per le ragioni testé esposte difetta la giurisdizione della Corte dei Conti e conseguentemente assorbiti tutti gli altri motivi di rito e di merito la Sezione dichiara il difetto di giurisdizione in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellante.

P. Q. M.

respinta ogni altra eccezione e deduzione, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Spese compensate.

Omissis