Sez. I, sentenza n. 8/2007/A del 22 gennaio 2007: 1) avverso i decreti di definizione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 1 commi 230 – 233 della legge n. 266/2005 non è ammesso il reclamo da parte del P. M., non risultando applicabile, per effetto del richiamo di cui all’art. 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, l’art. 740 c.p.c., stante la particolare normativa che ha previsto l’istituto in esame e la “ratio” che ne ha giustificato l’introduzione nell’ordinamento contabile, la quale persegue, in particolare, l’intento di pervenire alla estinzione in tempi anticipati del giudizio, dietro pagamento di una determinata somma di denaro, quantificabile dal giudice entro i parametri stabiliti dalla legge. 2) Poiché presupposto immediato, ai fini di ammissibilità dell’istanza di definizione del giudizio di appello, è la pendenza del giudizio di appello, l’istanza è inammissibile se il giudizio di appello si è concluso con il deposito della sentenza, se è stata presentata in sede di revocazione oppure in sede di correzione o di interpretazione della sentenza di appello; sono inammissibili le istanze subordinate allo svolgimento dell’appello stesso. Non costituisce, al contrario, motivo di inammissibilità dell’istanza il fatto che vi sia stata impugnazione principale o incidentale da parte della Procura sul quantum risarcibile ed in generale su un capo della sentenza di primo grado.

 

 

8/2007/A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vito MINERVA                                                Presidente

d.ssa Maria Teresa ARGANELLI                          Consigliere

dott. Rocco DI PASSIO                                          Consigliere relatore

d.ssa Piera MAGGI                                                 Consigliere

d.ssa Maria FRATOCCHI                                      Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di appello, iscritti ai nn. 22464, 22964, 23306 e nel reclamo n. 26964 del registro di segreteria, proposti rispettivamente da:

A) – in via principale:

- dott. Mairizio DE SANCTIS, dott. Paolo DINI, dott. Alberto FANELLI, dott. Giuseppe GAROFALO, d.ssa Maria Giovanna MAMBERTI PEDULLA’, dott. Guido MONTELEONE, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio CORREALE;

- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti;

B) – in via incidentale:

- prof. Alberto ZULIANI, rappresentato e difeso dall’avv.  Federico SORRENTINO;

avverso

- a) le sentenze della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2084 del 28.1.2002, depositata il 17.7.2002 (sentenza non definitiva) e n. 2888 del 3.5 – 25.6.2004 depositata il 23.11.2004 (sentenza definitiva), da parte degli appellanti principali sopra indicati, nei confronti del  Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio;

- b) la cit. sentenza n. 2888/2004, da parte dell’appellante incidentale, nei confronti del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio e da questi, con l’intervento adesivo dell’U.S.I./R.d.B. – Ricerca, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo GALDI, nei confronti dei convenuti in primo grado e degli eredi del prof. Marco Martini: sigg. Roberta POGGIANTI, Rachele MARTINI, Mattia MARTINI, Tommaso MARTINI, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi MANZI e Alberto SCIUME’;

            Visti gli atti di causa;

            Uditi, nella pubblica udienza del 28 novembre 2006, il Consigliere relatore, l’avv. Giulio CORREALE, l’avv. Federico SORRENTINO, l’avv. Edoardo GALDI, l’avv. Luigi MANZI e il P.M. di udienza d.ssa Maria Giovanna GIORDANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sent. parziale n. 2084 del 28.1.2002 depositata il 17.7.2002, sono state definite le questioni pregiudiziali e preliminari; con la sentenza n. 2888 del 3.5 - 25.6.2004, depositata il 23.11.2004, sono stati assolti dalla domanda attrice gli eredi del prof. Marco Martini (Roberta Poggianti, Rachele Martini, Mattia Martini, Tommaso Martini) e il prof. Alberto Zuliani, e sono stati condannati i seguenti convenuti a risarcire il danno all’erario (ISTAT) per ognuno indicato: d.ssa Maria Giovanna Mamberti Pedullà € 30.006,5, dott. Maurizio De Sanctis € 4.374,39, dott. Paolo Dini € 4.374,39, dott. Alberto Fanelli € 4.374,39, dott. Giuseppe Garofano € 4.374,39, dott. Guido Monteleone € 4.374,39.

Il primo Giudice non ha accolto la domanda, con riferimento all’inutilità dell’incarico di direttore scientifico del progetto ASIA conferito al prof. Marco Martini e di quello di ricerca commesso al Gruppo Clas s.r.l. - poiché il requirente sostiene che l’attività incaricata doveva e poteva essere svolta con risorse interne -, ma ha ritenuto che, per entrambi gli incarichi, doveva effettuarsi una ricerca di mercato per conseguire probabilmente un costo inferiore, stimato equitativamente nel 10% di quello sostenuto; di conseguenza, ha ritenuto che il danno derivato all’erario sia del 10% dell’importo complessivo richiesto in domanda, ripartito fra gli appellanti come sopra indicato.

Avverso le sentenze è stato proposto appello principale da parte dei condannati; avverso la sentenza definitiva, ha proposto appello principale il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e appello incidentale il prof. Alberto Zuliani e si sono costituiti il Sindacato U.S.I./RdB-Ricerca e gli eredi del prof. Marco Martini sopra indicati.

Gli appellanti condannati, avverso la sentenza non definitiva, ripropongono le seguenti questioni pregiudiziali e preliminari: violazione di legge, poiché l’atto di citazione è stato emesso oltre il termine di cui all’art. 1 della legge n. 639/1996 e per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (condanna per mancato esperimento di gara fra imprese in grado di svolgere l’attività commessa al Gruppo Clas e mancato interpello di altri professionisti in grado di ricoprire l’incarico di direttore scientifico del progetto, mentre, in domanda, si assumeva l’inutilità della commessa e dell’incarico, data l’esistenza di risorse interne); avverso la sentenza definitiva, eccepiscono la contraddittorietà e il difetto di motivazione, errore nel giudicare e nel decidere.

            Il Procuratore regionale, avverso la sentenza definitiva, impugna: l’assoluzione degli eredi del prof. Marco Martini e del prof. Alberto Zuliani, poiché ritiene che vi sia stato, da parte del prof. Martini, illecito arricchimento e indebito arricchimento degli eredi; trattandosi di indebito affidamento di incarichi di consulenza e di servizi, il Presidente dell’Istituto, che ha adottato gli atti finali relativi, non può essere esente da responsabilità.

L’appellante incidentale prof. Alberto Zuliani ripropone l’eccezione di tardività dell’azione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19/1994, e sostiene la liceità della condotta tenuta nell’affidamento degli incarichi, avvenuti in conformità alle disposizioni vigenti; l’assenza di danno, poiché, come è stato accertato anche dalla Guardia di finanza in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del primo Giudice, l’importo dell’incarico conferito al prof. Martini comunque si sarebbe dovuto erogare, e il costo delle prestazioni del Gruppo Clas s.r.l. è risultato congruo e inferiore del 33%, secondo le consulenze di parte, rispetto a quello che si sarebbe dovuto sostenere con le risorse interne, da reperire (assumere) e da addestrare, con l’impossibilità, in tal caso, di rispettare; l’assoluta assenza di colpa grave, avendo posto in essere gli atti di gestione con grande scrupolo  e nella puntuale osservanza delle disposizioni vigenti: in relazione al contratto con il Gruppo Clas, ha chiesto il parere di congruità non solo al nucleo di valutazione, ma anche agli uffici interessati e ad un soggetto terzo ed ha ottenuto lo sconto del 20% sul prezzo richiesto.

Chiede, pertanto, il rigetto dell’appello del Procuratore regionale.

            Si sono costituiti: a) gli eredi del prof. Marco Martini, i quali chiedono la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando l’assenza di illecito arricchimento del loro congiunto, che si è limitato ad accettare una consulenza e a svolgere, con grande professionalità, l’incarico conferitogli; b) il sindacato U.S.I./RdB ricerca, a sostegno dell’appello del Procuratore regionale.

            Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, rileva che, nella specie, deve rinvenirsi l’illecito arricchimento da parte del prof. Marco Martini, con conseguente indebito arricchimento degli eredi, di cui chiede la condanna; concorda con gli appellanti, ritenendo che effettivamente ci sia stato, in sentenza, non corrispondenza fra il chiesto e il giudicato, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; per cui, l’esame di questo Giudice deve riportarsi sulla domanda, che ritiene inutile l’affidamento degli incarichi di direzione scientifica e di ricerca, stante le notevoli professionalità interne all’Istituto; i condannati in primo grado hanno agito con evidente colpa grave, non avendo effettuato alcuna indagine circa l’esistenza delle professionalità richieste all’interno dell’Istituto, per cui hanno proposto il conferimento degli incarichi con ampia superficialità, che il Presidente dell’Istituto supinamente ha avallato; il primo Giudice, in modo contraddittorio, ha ritenuto di limitare il danno al 10% dell’importo della somma erogata al Gruppo Clas s.r.l., mentre avrebbe dovuto condannare per l’importo indicato in domanda.

In conclusione, chiede che tutti i convenuti in giudizio siano condannati al risarcimento del danno come specificato in domanda.       

Il dott. Guido Monteleone ha depositato la quietanza di versamento di € 1.312,32, come previsto nel decreto n. 47 del 4.7.2006, depositato il 28.7.2006, di definizione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 1 commi 230 – 233 della legge n. 266/2005.

            Avverso il decreto di cui sopra, il Procuratore generale, in data 8.9.2006, ha depositato reclamo, rubricato con il n. 26964 del registro di segreteria,  diretto al Presidente della Corte dei conti al fine della designazione della Sezione giurisdizionale competente, per i seguenti motivi: mancata notifica, ai sensi dell’art. 739 comma 2 c.p.c., del decreto reclamato; reclamabilità, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., del decreto, in quanto concerne il diritto soggettivo al risarcimento del danno sofferto dall’ISTAT e non situazioni di volontaria giurisdizione; ammettere la non reclamabilità dello stesso poiché emesso dalla Sezione di appello, ai sensi dell’art. 739 comma 3 c.p.c., sarebbe irrazionale, rispetto alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio. Comunque, in forza dell’art. 740 c.p.c., il reclamo è sempre consentito al pubblico ministero; la reclamabilità dei decreti emessi in sede di appello, si desume anche dall’art. 669 terdecies, concernente i provvedimenti cautelari, che ne prevede la proponibilità dinanzi ad altra sezione della stessa Corte.

Se non si ammette la reclamabilità, chiede, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., l’annullamento o revoca del provvedimento, per le seguenti violazioni di legge: l’interessato non ha effettuato la rinuncia all’appello avverso la sentenza non definitiva, che rende inammissibile o improcedibile o improponibile l’istanza di definizione, stante la pendenza di appelli avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva proposti dallo stesso istante, da altri e dal Procuratore regionale, concernenti fatti diversi, contenuti in domanda ma disattesi dal primo Giudice, in relazione ai quali è stata pronunciata condanna, per cui, in caso di accoglimento dell’appello del P.R., sarebbe definito un giudizio concernente situazioni oggettive e soggettive (dolo, comportante la solidarietà nel debito); difetto di motivazione, consistente in una formulazione di circostanza, in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate, in subordine, nel parere sull’istanza di definizione.

In conclusione, chiede: in via principale, l’accoglimento del reclamo, con rigetto dell’istanza di definizione; in subordine, di sollevare questione di costituzionalità per i motivi esposti nel parere depositato in data 11.4.2006 che ora si intendono richiamati; in via gradata, di revocare il decreto ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; infine, in caso di rigetto dell’istanza di reclamo, di compensare le spese del presente giudizio.

         Il resistente dott. Guido MONTELEONE ha depositato memoria, in data 7.11.2006, sostenendo l’inammissibile e irricevibilità del reclamo, in quanto diretto al Presidente della Corte dei conti e non al Presidente della Sezione che ha adottato il decreto, dinanzi alla quale pende il giudizio di appello e dinanzi alla quale deve svolgersi la fase incidentale dello stesso giudizio a cui dà luogo l’istanza di definizione; inoltre, il reclamo è ammesso avverso alle ordinanze e non ai decreti; nel merito, ritiene che il reclamante esprima ipotesi, peraltro confutate nel decreto reclamato.

         Nell’udienza di discussione: a) in relazione al reclamo, il P. M. di udienza, si riporta all’atto scritto; l’avv. Giulio CORREALE, per il suo difeso, eccepisce l’inammissibilità del reclamo, in quanto diretto al Giudice incompetente Presidente della Corte dei conti e non allo stesso Giudice che ha emanato l’atto e in quanto non reclamabile, come affermato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 233/2006; b) circa l’appello del Procuratore regionale, il P. M. si riporta all’atto di appello e alle conclusioni; i difensori degli appellanti e degli appellati espongono quanto segue:

- l’avv. G. CORREALE, circa l’eccezione di inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di cui all’art. 5 della legge n. 20/1994, si rimette al Collegio, poiché l’eccezione è stata formulata antecedentemente all’ultima pronuncia delle Sezioni riunite al riguardo; ribadisce, come del resto hanno rilevato gli stessi Procuratori appellante e concludente, l’evidente vizio di extrapetizione, da cui deve scaturire inevitabilmente l’annullamento senza rinvio della parte della sentenza affetta dal detto vizio; per il resto si riporta agli atti scritti, chiedendo l’assoluzione dei suoi difesi dalla domanda attrice;

- l’avv. F. SORRENTINO ribadisce che il suo difeso, in qualità di Presidente dell’Istituto, ha svolto le sue funzioni con somma diligenza, attenendosi al d.P.C.M. e alla legge, nell’adottare i provvedimenti in causa. Si riporta agli atti scritti e conclude chiedendo la conferma della sentenza appellata che ha mandato assolto il suo difeso;

- l’avv. L. MANZI, per gli eredi Martini, ribadisce che il congiunto dei suoi assistiti è stato estraneo alla sua scelta come direttore della ricerca ed è stato retribuito secondo quanto dispone il d.P.C.M.; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte e il disposto legislativo (art. 1 comma 1 della legge n. 20/1994), la retribuzione di un incarico svolto con professionalità non può costituire illecito arricchimento; indimostrato, poi, è l’indebito arricchimento degli eredi.

In conclusione, chiede la conferma della sentenza di primo grado, con l’estromissione dei suoi assistiti dal giudizio;

- l’avv. E. GALDI, per la Rappresentanza di base dell’USI Ricerca, si riporta agli atti scritti e aderisce all’appello del Procuratore e alle sue richieste.

MOTIVAZIONE

            I giudizi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poiché proposti avverso la stessa sentenza.

            Il Collegio prende atto, preliminarmente, dell’avvenuto deposito  della ricevuta di versamento effettuato dal dott. Guido MONTELEONE, in relazione al decreto di definizione n. 47/2006, e pertanto il presente giudizio di appello, nei suoi confronti, deve ritenersi estinto, ai sensi dell’art. 1 comma 233 della cit. legge n. 266/2005, avendo il medesimo adempiuto a quanto richiesto, comportando tale adempimento rinuncia all’appello.

         Avverso il decreto di cui sopra, il Procuratore generale, in data 8.9.2006, ha proposto reclamo per i seguenti motivi: mancata notifica, ai sensi dell’art. 739 comma 2 c.p.c., del decreto reclamato; reclamabilità, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., del decreto, in quanto concerne il diritto soggettivo al risarcimento del danno sofferto dall’ISTAT e non situazioni di volontaria giurisdizione; ammettere la non reclamabilità dello stesso poiché emesso dalla Sezione di appello, ai sensi dell’art. 739 comma 3 c.p.c., sarebbe irrazionale, rispetto alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio. Comunque, in forza dell’art. 740 c.p.c., il reclamo è sempre consentito al pubblico ministero; la reclamabilità dei decreti emessi in sede di appello, si desume anche dall’art. 669 terdecies, concernente i provvedimenti cautelari, che ne prevede la proponibilità dinanzi ad altra sezione della stessa Corte.

            Il Collegio non ritiene che avverso i decreti di specie possa proporsi reclamo da parte del P. M., non risultando applicabile, per effetto del richiamo di cui all’art. 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, l’art. 740 c.p.c., stante la particolare normativa che ha previsto l’istituto in esame e la “ratio” che ne ha giustificato l’introduzione nell’ordinamento contabile, la quale persegue, in particolare, l’intento di pervenire alla estinzione in tempi anticipati del giudizio, dietro pagamento di una determinata somma di denaro, quantificabile dal giudice entro i parametri stabiliti dalla legge.

            Ai fini di una valutazione delle motivazioni poste a fondamento del reclamo proposto dal Procuratore generale e della sua stessa ammissibilità occorre considerare quanto segue.

Nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti,  l’istituto (che non ha riscontro nella disciplina del diritto civile) della “definizione” del giudizio di appello tramite il pagamento di una somma, variabile dal 10% al 30%, determinata dal giudice, è eccezionale, temporaneo e finalizzato, fra l’altro, allo snellimento del complessivo iter giudiziario, con l’eliminazione della celebrazione del giudizio di appello (Corte conti, Sez. I, n. 233 del 10.10.2006, depositata il 20.11.2006).

 L’eccezionalità dell’istituto - caratterizzato da ampia discrezionalità valutativa del giudice -  comporta la deroga al procedimento camerale, come delineato dall’ordinamento processuale comune, con esclusione dell’obbligo di audizione delle parti nella camera di consiglio, come può dedursi dal fatto che la norma speciale ha previsto solo l’obbligo che sia sentito il parere del Procuratore generale sull’istanza di condono e non ha posto un obbligo di comunicazione della data fissata per la camera di consiglio, proprio perché non è stata prevista la presenza in essa delle parti.

Il parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere reso nei termini stabiliti nella richiesta; la camera di consiglio si svolge senza l’intervento delle parti interessate (parte istante e  pubblico ministero), essendo il contraddittorio assicurato, ai sensi dell’art. 737 e ss. c.p.c., sulla base dei rispettivi atti scritti (istanza e memorie, parere).

Ritiene questo giudice che, al riguardo, trovi applicazione, in quanto compatibile, la norma di cui all’art. 738 comma 2 c.p.c., che stabilisce che quando “deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente”.

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, la richiesta di definizione del giudizio di appello ai sensi del cit. art. 1 comma 231 – 233 legge n. 266/2005 (c. d. “condono”), non costituisce nuovo atto di impugnazione ma di definizione del giudizio di appello rubricato ma non ancora discusso, di cui costituisce fase incidentale; essa deve essere presentata direttamente al giudice dinanzi al quale pende il giudizio di appello (art. 1 comma 231 cit.), il quale  si pronuncia con decreto da adottare “in camera di consiglio, sentito il procuratore competente” (comma 232 cit. art. 1) o con la sentenza che definisce il merito, se l’istanza è presentata in udienza o immediatamente prima e respinta; in caso di accoglimento, il decreto è adottato nella stessa camera di consiglio; in tal caso, la definizione nel merito del giudizio è rinviata ad una successiva data, per consentire al richiedente, nel termine stabilito, di provvedere al pagamento della somma decretata.

Alla data fissata, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ove l’appellante abbia adempiuto oppure decidere nel merito, in caso di mancato pagamento. 

La giurisprudenza di questa Sezione (decreti emessi, cit. sent. n. 233/06) dunque ritiene che, secondo la “ratio” dell’istituto, delle “disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”, di cui agli artt. 737 – 742 c.p.c., solo gli art. 737 e 738 c.p.c. siano applicabili nella specie.

Peraltro, è da ritenersi che se il parere della Procura non intervenga entro la data di discussione dell’udienza di merito, per la “ratio” sottesa alla eccezionale normativa che si propone la rapida conclusione del processo, lo stesso può essere acquisito direttamente in udienza; ma, in questo caso, il contraddittorio dovrà essere pieno, potendo intervenire nella discussione anche la parte privata, prima delle conclusioni di merito sia del P. M. che della stessa difesa.

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di definizione, sono stati ritenuti necessari, oltre agli ordinari requisiti (fra i quali, la formale richiesta da parte dell’interessato), anche l’espressa delega speciale al difensore; inoltre, stante il dettato normativo, che impone che la richiesta sia avanzata, “in sede di impugnativa”, le istanze di definizione debbono essere depositate, dall’entrata in vigore della cit. legge (1.1.2006), unitamente al deposito dell’atto di appello e nei termini di cui all’art. … della legge n. 639/1996; per gli appelli depositati in data antecedente, l’istanza deve essere depositata nei termini consentiti per il deposito degli atti (art. 190 comma 1 c.p.c.); ma giammai dopo che, chiamata la causa nella pubblica udienza, abbia avuto inizio la relazione del consigliere relatore, (cit. sent. n. 233/2006). In tal caso, l’istanza prodotta in udienza dà luogo ad una fase incidentale del giudizio in corso di svolgimento, con riserva di pronuncia.

Presupposto immediato, ai fini di ammissibilità dell’istanza, è la pendenza del giudizio di appello; ovviamente, l’istanza è inammissibile se il giudizio di appello si è concluso con il deposito della sentenza, se è stata presentata in sede di revocazione oppure in sede di correzione o di interpretazione della sentenza di appello.

Poiché la normativa citata è finalizzata, fra l’altro, all’eliminazione del contenzioso, la definizione di cui trattasi è alternativa alla celebrazione dell’appello, per cui sono inammissibili le istanze subordinate allo svolgimento dell’appello stesso.

Non costituisce, al contrario, motivo di inammissibilità dell’istanza il fatto che vi sia stata impugnazione principale o incidentale da parte della Procura sul quantum risarcibile ed in generale su un capo della sentenza di primo grado.

Ciò per un duplice ordine di motivi: a) la legge prevede un parere non vincolante per il giudice da parte della Procura sull’istanza di condono; se si ritenesse che la proposizione di un gravame avesse effetti impeditivi all’ammissibilità dell’istanza ed alla pronuncia del giudice, si introdurrebbe un vincolo impeditivo, ossia una preclusione alla pronuncia, assolutamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore; b) la norma attribuisce, come si è detto, al giudice, un ampio potere discrezionale, in applicazione del quale si è consolidata la giurisprudenza che esclude l’operatività della norma nella fattispecie di illecito arricchimento e di comportamento doloso del soggetto interessato, nell’espletamento dell’attività risultata dannosa per il patrimonio dell’amministrazione pubblica; ora, ove si ammettesse che la proposizione del gravame da parte della Procura rendesse improponibile l’istanza, in disparte la considerazione che tale potere attribuito ad una delle parti contrasterebbe con il principio della parità processuale delle stesse, si verrebbe a sottrarre al giudice un potere direttamente attribuito dalla legge, che si sostanzia nella valutabilità nel merito della fondatezza della richiesta.

A tal fine, nel silenzio del legislatore, questo Giudice ha elaborato criteri di adeguatezza della norma alle singole situazioni in causa, come configurate nella sentenza appellata.

Per le considerazioni che precedono, questo Giudice ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale configurata concernente l’indeterminatezza della disciplina.

Circa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi 231, 232, e 233 della legge n. 266/205, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 101 comma 1, 103 comma 2, 111 Cost., formulata in sede di parere e richiamata nel reclamo del Procuratore generale, in quanto non prevede che la norma non è operante in presenza di impugnativa da parte del P.M. parzialmente soccombente e in quanto non prevede la cognizione piena da parte del giudice di appello, il Collegio ritiene, in relazione al primo profilo, manifestamente infondata la questione, per le considerazioni svolte.

Ai sensi dell’art. 111 Cost., in tutti i processi, ed in quello civile – come il processo che si svolge dinanzi alla Corte dei conti – in particolare, esiste piena e completa parità di tutte le parti, pubblica e privata, dinanzi al giudice.

Il fatto che in questo processo l’azione è introdotta non con citazione diretta del creditore (amministrazione danneggiata), ma dal Procuratore regionale e che il processo si svolge con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero,  non stravolge l’ordinario processo civile, se non per quelle varianti processuali espressamente previste dal regolamento di procedura dinanzi alla Corte dei conti, le quali, comunque, debbono inquadrarsi nell’ambito dell’ordinamento costituzionale (in particolare, art. 111 Cost.) e processuale generale (art. 26 r.d. 12.8.1933 n. 1038).

Ipotizzare che il procuratore o pubblico ministero “contabile” sia parte predominante nel processo “contabile”, per cui in caso di impugnativa, in via principale, del Procuratore (regionale o generale), come nella specie, sarebbe inammissibile la richiesta di definizione del giudizio di appello e che questa sarebbe consentita  solo in caso di impugnativa di parte privata è mera astrazione concettuale, che non trova fondamento nell’ordinamento.

         Il legislatore ha previsto che, in caso di giudizio di appello pendente, ad iniziativa del condannato in primo grado, questi ha “diritto” di chiedere ed ottenere, se si riscontrano i presupposti normativi (processuali: esistenza di sentenza di condanna in primo grado, pendenza dell’appello, legittimazione del richiedente, formalità inerenti l’istanza ed il suo deposito) e la corrispondenza ai criteri generali, rimessi, nel silenzio del legislatore, alla elaborazione giurisprudenziale, la definizione del giudizio di appello pendente.

         Diverso è il caso in cui il richiedente non sia appellante principale, ma appellato (non importa ad iniziativa di chi: procuratore o parte privata); in tale ipotesi, egli, in quanto non appellante principale, non è legittimato a chiedere la definizione.

         Anche l’altro profilo di incostituzionalità sollevato, (in quanto la disciplina contenuta nell’art. 1 commi 231 – 233 cit. non prevede la cognizione piena da parte del giudice di appello), deve ritenersi manifestamente infondato, poiché la norma si prefigge la eliminazione dell’appello; per cui il giudice di appello non può portare il suo esame sulle situazioni oggetto dell’appello, ma solo su quelle che hanno formato oggetto della statuizione appellata. Situazioni del genere (c.d. condoni) sono ricorrenti nell’ambito processuale, soprattutto tributario, e sono state ritenute dalla Corte costituzionale sempre aderenti all’ordinamento costituzionale.

         Anche la questione di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto a coloro che non hanno potuto produrre istanza di definizione perché il giudizio di appello, alla data di entrata in vigore della norma, non era pendente (era stato definito) è manifestamente infondata, avendo la Corte costituzionale più volte ritenuto che il succedersi delle norme, disciplinanti diversamente stesse situazioni giuridiche, non importa disparità di trattamento.

         Circa l’inammissibilità o improcedibilità dell’istanza in quanto il richiedente la definizione non ha rinunziato all’appello avverso la sentenza non definitiva n. 2084/02, il Collegio rileva che, nei confronti di questa sentenza, il richiedente ha proposto riserva di appello, esplicitata nell’atto di appello avverso la sentenza definitiva n. 2888/04; per cui, il giudizio di appello, di cui è stata chiesta la definizione, si esplica  avverso le due sentenze, oggetto dell’unico giudizio di appello.

Pertanto, l’eccezione non merita accoglimento.

         Inoltre, il Collegio non riscontra, nel decreto di cui si chiede la revoca ai sensi dell’art. 742 c.p.c.,  i motivi posti a fondamento della richiesta, poiché il Giudice del decreto, nella logica di questi atti, che implica una succinta, ma esauriente motivazione, ha sufficientemente motivato in ordine a tutte le richieste ed eccezioni formulate dal Procuratore generale nel suo parere.

         Va dunque, con reiezione di tutte le eccezioni proposte dalla Procura, dichiarato estinto il giudizio nei confronti del dott. Guido Monteleone.

         Scendendo all’esame dei motivi di appello dei convenuti che non hanno presentato domanda di condono, il Collegio, in primo luogo, non ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità o decadenza dell’azione, per il decorso del termine di cui all’art. 5 della legge 14.1.1994 n. 19, poiché l’atto di citazione risulta emesso, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, entro i prescritti termini, da farsi decorrere, nel caso di pluralità di invitati a dedurre, come nella specie, dalla notifica temporalmente avvenuta per ultimo. D’altra parte, lo stesso difensore degli appellanti che hanno proposto l’eccezione, in udienza, implicitamente ha dichiarato di rinunciarvi, in base alla giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte al riguardo, sopravvenuta all’atto di appello.

         Il Collegio prende in esame l’eccezione di ultrapetizione, avanzata dal Procuratore regionale e dalle parti appellanti.

Rileva in proposito il Collegio che, nell’atto introduttivo del giudizio, il requirente ha chiesto la condanna per danno all’erario, conseguente all’inutilità degli incarichi di direzione del progetto e di affidamento della ricerca a soggetti estranei all’Istituto, assumendo che in questo erano disponibili le risorse necessarie per il loro svolgimento.

Il primo Giudice, invece, ha rinvenuto il danno, e per questo ha condannato, nel non avere i convenuti effettuato una esauriente indagine, o esperimento di gara, per individuare, a prezzi più concorrenziali, altri soggetti.

         Invero, dall’esame della motivazione della sentenza risulta evidente che il Giudice a quo non ha condiviso le censure del requirente in ordine alla necessità del conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Istituto; conclusioni che, peraltro, questo Collegio condivide. 

Dagli atti, si evince che al prof. Marco MARTINI è stato conferito, dai soggetti legittimati (art. 2 d.P.C.M. 28.2.1994), l’incarico di direttore del progetto di ricerca, che egli ha puntualmente ed esaurientemente, secondo il mandato, svolto, portandolo a compimento cinque mesi prima del termine stabilito.

Il compenso erogato in conformità a quanto determinato nel cit. d.P.C.M. (allegato, punto 4 e 6.6 n. 3.1), non può costituire acquisizione di somme non dovute, trattandosi di retribuzione di una prestazione lavorativa (professionale) effettivamente resa; anche se l’incarico (di cui di seguito si dirà) fosse stato conferito illegittimamente, l’illegittimità ridonta sul conferente ma non sul destinatario.

Comunque, l’illegittimo conferimento di incarico (consulenza), non può, di per sé, costituire la fattispecie dell’ “illecito arricchimento”, di cui all’art. 1 comma 1 della legge 14.1.1994 n. 20, che la giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta della “ratio” della norma, come si desume anche dai lavori parlamentari, ha rintracciato nel procacciarsi, con l’estorsione, profitti economici personali in danno dell’erario, da parte dell’agente pubblico, ricorrendo al potere di condizionamento e di ricatto intimamente connesso all’ufficio pubblico ricoperto.

L’illecito arricchimento è stato rinvenuto nei fatti dannosi per l’erario connessi ai delitti degli agenti pubblici contro la pubblica amministrazione (concussione, peculato, malversazione, corruzione per un atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, abuso di ufficio, interesse privato in atti di ufficio).

Ma non può configurarsi tale la miriade di danni all’erario derivanti dallo svolgimento della prestazione di servizio, da ricollegarsi a colpa grave o anche dolo.

Se l’illecito arricchimento è estrapolato dal contesto normativo in cui si situa ed è reso equivalente ad “indebita”, nel senso di non dovuta, per qualsiasi motivo, percezione di compenso, ogni retribuzione non equivalente, per qualità e quantità, alla prestazione resa, si qualificherebbe come illecito arricchimento. Indubbiamente a questa qualificazione del fatto si può giungere solo mediante una forzatura fattuale e giuridica difficilmente sostenibile (e motivabile).

Inoltre, se così fosse, la trasmissibilità agli eredi della responsabilità sarebbe la regola, con la conseguenza che sarebbe ultroneo, difficilmente spiegabile e inutile, il disposto contenuto nel cit. art. 1 comma 1 legge n. 20/1994 che, invece, vieta in generale la trasmissibilità, consentendola solo nel “debito” e nella tassativa fattispecie dell’illecito arricchimento, presupposto dell’indebito arricchimento degli eredi.   

Nella specie, il Collegio non rileva, nella retribuzione dell’incarico (consulenza) conferito al prof. Marco MARTINI, la fattispecie dell’illecito arricchimento, per cui i suoi eredi (sigg. Roberta POGGIANTI, Rachele MARTINI, Mattia MARTINI, Tommaso MARTINI) debbono essere estromessi dal giudizio.

Ai fini della qualificazione del ruolo (comportamento), oggetto della presente causa, tenuto dagli appellanti (in particolare, dalla d.ssa Maria Giovanna Mamberti Pedullà) e dall’appellato prof. Alberto Zuliani, nella scelta e nomina del Prof. Marco Martini e nell’affidamento dell’incarico di ricerca al Gruppo Clas s.r.l., è necessario premettere che il progetto, ed il relativo elaborato tecnico, concernente la creazione di un registro statistico delle imprese e delle unità locali nell’ambito del Sistan (sistema statico nazionale), denominato “Progetto ISTAT – SISTAM – RSIU”, è stato “approvato e reso esecutivo” con d.P.C.M. del 28.2.1994 (art. 1), previsto dal reg. C.E.E. n. 2186/93 del Consiglio del 22.7.1993.

Esso doveva realizzarsi entro il luglio del 1996, per divenire esecutivo dal primo gennaio 1997, in connessione con l’entrata in funzione della moneta unica e del patto di stabilità e crescita e, a tal fine, l’ISTAT è stata “autorizzato a sperimentare nuove ed idonee procedure operative, anche contabili” (art. 2).

Con il cit. d.P.C.M., la d.ssa Maria Giovanna MAMBERTI PEDULLA’, direttore centrale dell’Istat, è stata nominata responsabile del progetto, “con il compito di attivare, coordinare e verificare le diverse fasi operative“ del progetto e di “individua(re) il direttore scientifico del progetto ed il gruppo di coordinamento tecnico ….. e le unità di personale interno da impiegare”. Con relazione scritta, informa il Ministro della funzione pubblica sullo stato di realizzazione del progetto (art. 3); lo stesso Ministro “nomina il funzionario delegato per ciascun settore di intervento, su indicazione del responsabile del progetto” (art. 2 comma 2).

I pagamenti previsti per le fasi di avanzamento  e finale del progetto sono effettuati in base alle relazioni del responsabile del progetto (art. 3 comma 3).

Su “individuazione” del responsabile, il prof. Marco MARTINI è stato nominato direttore scientifico del progetto e i dott. Maurizio DE SANCTIS, Paolo DINI, Alberto FANELLI, Giuseppe GAROFALO,  Guido MONTELEONE sono stati nominati componenti del comitato tecnico di coordinamento, il quale deve curare “l’impostazione del percorso di lavoro, la suddivisione dei compiti, la precisa definizione delle dotazioni necessarie, la verifica in itinere del rispetto dei tempi e dei risultati”; “la verifica delle metodologie e dei risultati sarà affidata ad un comitato scientifico composto da esperti altamente qualificati e presieduto dal direttore scientifico” (n. 4 del progetto).

Per lo svolgimento dell’incarico, il d.P.C.M. (allegato punto n. 4) è previsto il compenso di £ 149.000.000 annue lorde (n. 6.6, riga 3.1 del progetto), da corrispondersi in dodicesimi; poiché l’incarico è stato espletato in anticipo (cinque mesi prima dei 24 previsti), lo stesso ha percepito £ 120.000.000 lorde.

Il progetto è stato strutturato in cinque sottoprogetti, denominati dalla lettera A alla lettera E; ad esclusione del sottoprogetto C, realizzato dal Gruppo Clas s.r.l., gli altri sono stati realizzati direttamente dall’ISTAT.

Il prof. Marco MARTINI, dalla documentazione tecnica versata in atti, risulta essere, all’epoca, il maggiore esperto in materia; in questa sua qualità, è stato nominato, dal Ministro per l’università e la ricerca, componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica e del Consiglio dell’ISTAT; il Comitato “emana direttive vincolanti” e “atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica (costituiti presso le amministrazioni pubbliche – art. 17 comma 6 d.l.vo 6.9.1989 n. 322; art. 2 reg. approvato con d.P.C.M. 14.5.1992); il Consiglio dell’ISTAT, “programma, indirizza e controlla l’attività dell’Istituto” (art. 18 cit. d.l.vo; art. 3 reg.), ma non ha funzioni gestorie.

Da quanto precede, non risulta fondato l’assunto del requirente, secondo cui la nomina del prof. Martini sia stata effettuata strumentalmente, in quanto egli era componente del Consiglio di amministrazione dell’ISTAT, di cui l’Istituto è privo, non potendosi configurare tale, per le funzioni svolte, il Consiglio dell’ISTAT.

L’allegato al d.P.C.M. del 1994, prevede che l’incarico di direttore tecnico scientifico sia conferito come “consulenza” ad esperto (n. 5 progetto) in materia; il prof. Martini, oltre che essere stimato tale nell’ambiente scientifico, si configurava anche collegato all’Istituto, se non come interno allo stesso, essendo componente del Comitato e del Consiglio.

Dalla documentazione in atti, soprattutto quella acquisita dalla polizia tributaria, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del primo Giudice, risulta che, fra i ricercatori dell’Istituto, non esisteva una figura professionale adeguata all’incarico, del resto, previsto dall’allegato al cit. d.P.C.M.

D’altra parte, appare molto difficile ipotizzare che tali delicati compiti potessero essere proficuamente svolti da personale interno. A conferma di ciò, deve sottolinearsi che lo stesso d.P.C.M. prevedeva espressamente il ricorso ad una “consulenza”, con ciò volendosi chiaramente riferire ad un approccio esterno, se non implicitamente autorizzare il conferimento dell’incarico ad un soggetto posto al di fuori dell’organico.

In conseguenza, poiché il ricorso ad una consulenza esterna era previsto dal citato d.P.C.M., il Collegio non può né riscontrarne l’inutilità (e quindi ritenere accertata l’ipotesi di danno) né, quand’anche questo fosse configurabile, attribuirne la colpa (grave) alla responsabile del gruppo di coordinamento tecnico (d.ssa M. G. Mamberti Pedullà).

            Dalla documentazione in atti, in particolare, quella acquisita dalla polizia tributaria, risulta che, all’epoca, l’Istituto presentava vuoti di organico dei ricercatori di circa 700 unità; i dirigenti di ricerca, inferiori di circa 15 unità, risultavano tutti occupati nelle funzioni ordinarie; da quella documentazione, si desume che, se l’Istituto avesse dovuto provvedere, per la realizzazione del sottoprogetto C, con proprio personale, da assumere e da formare per le specifiche attività, il progetto non si sarebbe potuto realizzare nei tempi tecnici programmati (1995 – luglio 1996) e avrebbe comportato un costo stimato del 33% superiore a quello sostenuto per la sua realizzazione con il ricorso a strutture esterne, previste, per queste evenienze, dall’art. 15 comma 2 del cit. d.l.vo n. 322/1986 (“Per lo svolgimento dei propri compiti l’ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stesse”).

            Dalla valutazione effettuata dal gruppo di coordinamento, risultano che due organizzazioni esterne erano in grado di realizzare il sottoprogetto C: il Gruppo Clas s.r.l., che ha realizzato il registro delle imprese per le Camere di commercio e l’INAIL e R&P per l’INPS; il responsabile del gruppo ha individuato il Gruppo Clas come il più adeguato per la realizzazione del sottoprogetto, con cui è stato stipulato, da parte del Presidente dell’ISTAT, il contratto di servizi, dopo aver acquisito tutta la documentazione (versata in atti) sulla configurazione del Gruppo, fra cui la visura camerale, da cui non risultavano contiguità con persone interne all’Istituto o operanti per esso, il parere di congruità dell’organo di valutazione e quelli dei dirigenti dei settori responsabili e di un soggetto esterno, chiedendo ed ottenendo il ribasso del 20% sul prezzo pattuito.

            Il Collegio, però, non può esimersi dall’osservare che il ricorso a soggetti e strutture esterne all’ente pubblico, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, è consentito dall’ordinamento – specie nel caso di istituti altamente specializzati – solo in presenza di comprovate, eccezionali, non ricorrenti (straordinarie) attività indifferibili, che non possono essere attuate (nei tempi assegnati, come nella specie) per carenza, qualitativa e quantitativa, di risorse interne, pregiudicando l’erogazione dei servizi alla collettività.

Nella specie, se, per tempo, si fosse curata la riorganizzazione amministrativa dell’Istituto in vista dell’attuazione delle direttive e regolamenti comunitari, che si sono succeduti dal 1992, si sarebbe potuto evitare il ricorso all’esterno. 

            Peraltro, il Collegio non ravvisa colpa grave nell’azione svolta dai convenuti in giudizio nei termini proposti nella domanda attrice ed in conseguenza non ritiene accoglibile, per questo profilo, l’atto di appello proposto dal Procuratore.

Sussistono giusti motivi per ritenere compensate tra le parti le spese         di difesa.

Trattandosi di appello accolto delle parti private e di appello non accolto del Procuratore regionale, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi indicati in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

- dichiara:

a) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal Procuratore generale;

b) inammissibile il reclamo avverso il decreto di questa Sezione n. 47 del 4.7.2006, depositato il 26.7.2006;

- rigetta l’istanza di revoca dello stesso decreto;

- dichiara:

a) l’estinzione del giudizio nei confronti del dott. Guido MONTELEONE;

b) l’estromissione dal giudizio dei sigg. Roberta POGGIANTI, Rachele MARTINI, Mattia MARTINI, Tommaso MARTINI;

- accoglie l’appello dei sigg. dott. Mairizio DE SANCTIS, dott. Paolo DINI, dott. Alberto FANELLI, dott. Giuseppe GAROFALO, d.ssa Maria Giovanna MAMBERTI PEDULLA’ e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata n. 2888/04, li assolve dalla domanda attrice;

- rigetta l’appello del Procuratore regionale;

- accoglie l’appello incidentale del prof. Alberto ZULIANI e, per l’effetto, lo assolve dalla domanda attrice;

- compensa le spese di lite.

Nulla per le spese di primo grado e del presente giudizio.

            Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2006.

L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

F.to Rocco DI PASSIO        F.to Vito MINERVA

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/1/2007

            IL DIRIGENTE

F.to Maria FIORAMONTI