201/2005A

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Claudio DE ROSE                              Presidente

dott. Francesco PEZZELLA                       Consigliere

dott. Nicola MASTROPASQUA                 Consigliere

dott. Davide MORGANTE              Consigliere

dott. Rocco DI PASSIO                              Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 19465 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Ornella MILANI e dal sig. Franco SEGUITI, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste VACCARO;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione LAZIO n. 2227 del 28.4.2003, depositata il 28.10.2003;

         Visti gli atti di causa;

         Uditi, nella pubblica udienza del 19 aprile 2005, il consigliere relatore, il difensore degli appellanti avv. Bianca Maria CARUSO, per delega dell'avv. O. Vaccaio, e il P.M. di udienza dott. Francesco D'AMARO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

         Con l'impugnata sentenza, gli appellanti sono stati condannati al risarcimento del danno, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ognuno per € 2.713,71, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Secondo il primo Giudice, la s.a.s. Consulting and Management, di cui gli appellanti erano soci accomandante (il dott. F. Seguiti) ed accomandatario (la sig.ra O. Dilani), ha stipulato, il 6 agosto 1996, con il Ministero di cui sopra convenzione per l'organizzazione e gestione, nel periodo gennaio-luglio 1997, del corso di formazione professionale per manutentori delle attrezzature subacquee. Da verifiche effettuate in sede consuntiva, è risultato che spese per £ 31.127.904, rimborsate dal Ministero, sono estranee alle finalità del corso. Il danno, per la somma indicata, è stato ritenuto prodotto dal dott. Seguiti, anche nella sua qualità di direttore del corso, e dalla sig.ra Milani, che ha partecipato alle operazioni di verifica.

         Gli appellanti eccepiscono:

1. - la loro carenza di legittimazione passiva: il sig. Seguiti in quanto, come socio accomandante, per le obbligazioni sociali risponde solo limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.)  e come direttore del corso non aveva titolo per intervenire nella utilizzazione dei fondi, non spettante a lui, ma alla socia accomandataria, l'amministrazione della società (art. 2318 c.c.); la sig.ra O. Dilani, pure essendo socia accomandataria, sul piano personale, è estranea al rapporto di convenzione, intercorrente fra la società, dotata di personalità giuridica, e il Ministero. Di conseguenza, essi non intrattengono alcun rapporto di servizio con la pubblica amministrazione;

2. - insussistenza degli addebiti: non si riscontra l'asserito mancato pagamento della ritenuta di acconto su fatture emesse da due docenti, perché non ammesse dagli ispettori; le ritenute sulla fatture per progettazione e per due parcelle sono state pagate, come risulta dai relativi mod. 770 e F 24. D'altra parte, le ritenute di acconto sono decurtate dal compenso erogato e non aggiuntive ad esso; pertanto, comunque l'eventuale mancato versamento non avrebbe comportato maggior esborso per il Ministero, ma un danno agli stessi percettori del compenso, che non avrebbero potuto dedurre dalla dichiarazione dei redditi la ritenuta d'acconto non versata;  l'indennità di frequenza, non corrisposta agli allievi, non è stata erogata dal Ministero; gli stessi ispettori riconoscono che la società ha rimborsato agli allievi le spese di viaggio (verbale 19.9.1997); le spese per acquisto di attrezzature sono state rimborsate nei limiti di quelle riconosciute dagli ispettori ministeriali.

In conclusione, chiedono la riforma della sentenza e il rigetto della domanda risarcitoria.

         Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ritiene inammissibili le eccezioni degli appellanti poiché, la carenza di legittimazione passiva è stata eccepita per la prima volta in appello, in contrasto con l'art. 345 c.p.c., e, per l'insussistenza degli addebiti, si riproducono le stesse generiche giustificazioni, non sorrette da alcun elemento probatorio, idoneo a contrastare la motivazione della sentenza appellata.     

         Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni esposte nei relativi atti scritti.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non possono proporsi, a pena di inammissibilità, domande nuove. Nella specie, il difetto di legittimazione passiva, per assenza di rapporto di servizio intrattenuto con la pubblica amministrazione, è eccepito, dagli appellanti, in relazione alle argomentazioni, al riguardo, svolte dal primo Giudice nella sentenza appellata (pag. 26), il quale, ai fini dell'individuazione dell'obbligo di servizio inadempiuto (“realizzare le attività formative secondo le modalità e gli obiettivi fissati dall'Amministrazione”) da parte della società e, per essa, da parte dei convenuti, ha avvertito l'esigenza di affermare l'esistenza di un rapporto di servizio fra gli stessi e la p.a.

L'eccezione, pertanto, deve porsi in relazione ad un espressa tesi esposta in sentenza.

Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità della parte pubblica non può essere accolta.

Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla parte pubblica, per la “meccanica riproduzione, in sede di appello, delle stesse generiche giustificazioni”, non idonee “a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata”.

Il Collegio non rileva, nell'atto di appello, l'assoluta mancanza della specificazione dei motivi per cui si chiede la riforma della sentenza appellata, che renderebbe l'appello inammissibile; l'appello specifica dettagliatamente, con rinvio anche agli atti versati in precedenza, i motivi per cui ritiene che la sentenza viene impugnata.

         Il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta dagli appellanti; nella specie, si tratta di società di persone i cui soci-amministratori (sig.ra Ornella Dilani) o agenti (dott. Franco Seguiti, direttore del corso di formazione), in forza del contratto (convenzione, concessione o altro), operano, nello svolgimento dell'attività convenzionata, in nome e per conto dell'amministrazione. Essi, pertanto, rispondono dei danni patrimoniali causati all'amministrazione interessata, come agenti della p.a.

         Nel merito, si rileva che le ritenute d'acconto, sulle fatture presentate dai progettisti e dai docenti, sono state operate dal sostituto di imposta, nella specie la società, sull'importo fatturato, ammesso a rimborso; l'eventuale mancato versamento all'erario avrebbe danneggiato l'amministrazione finanziaria, estranea al giudizio, non l'amministrazione interessata (Ministero del lavoro). Circa le altre voci configurate come di danno, non vi sono state erogazioni ministeriali per le indennità di frequenza, le spese di viaggio degli allievi risultano erogate (verbale degli ispettori del 19.9.1997), il rimborso ministeriale per le spese di acquisto di attrezzature è avvenuto nei limiti riconosciuti in sede ispettiva.

Di conseguenza, il Collegio non rinviene danno patrimoniale all'amministrazione di cui è causa.              

         Pertanto, l'appello, nel merito, merita accoglimento.  

         Trattandosi di appello accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di primo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, accoglie l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, assolve gli appellanti dalla domanda attrice.

         Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.

         Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del   2004.

L'ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

f.to Rocco Di Passio                       f.to Claudio De Rose

 

Depositata in segreteria il  15/06/2005

IL DIRIGENTE

f.to   Maria Fioramonti