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201/2005A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei conti Sezione prima giurisdizionale centrale di appello composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio DE ROSE
Presidente dott. Francesco PEZZELLA
Consigliere dott. Nicola MASTROPASQUA
Consigliere dott. Davide MORGANTE
Consigliere dott. Rocco DI PASSIO
Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 19465
del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Ornella MILANI e dal sig. Franco
SEGUITI, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste VACCARO; avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per
la Regione LAZIO n. 2227 del 28.4.2003, depositata il 28.10.2003;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 aprile 2005, il consigliere relatore, il
difensore degli appellanti avv. Bianca Maria CARUSO, per delega dell'avv. O. Vaccaio, e il
P.M. di udienza dott. Francesco D'AMARO; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza, gli appellanti sono stati condannati al risarcimento del
danno, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ognuno per
2.713,71, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Secondo il primo Giudice, la s.a.s. Consulting
and Management, di cui gli appellanti erano soci accomandante (il dott. F. Seguiti) ed
accomandatario (la sig.ra O. Dilani), ha stipulato, il 6 agosto 1996, con il Ministero di
cui sopra convenzione per l'organizzazione e gestione, nel periodo gennaio-luglio 1997,
del corso di formazione professionale per manutentori delle attrezzature subacquee. Da
verifiche effettuate in sede consuntiva, è risultato che spese per £ 31.127.904,
rimborsate dal Ministero, sono estranee alle finalità del corso. Il danno, per la somma
indicata, è stato ritenuto prodotto dal dott. Seguiti, anche nella sua qualità di
direttore del corso, e dalla sig.ra Milani, che ha partecipato alle operazioni di
verifica.
Gli appellanti eccepiscono: 1. - la loro carenza di legittimazione passiva:
il sig. Seguiti in quanto, come socio accomandante, per le obbligazioni sociali risponde
solo limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.)
e come direttore del corso non aveva titolo per intervenire nella utilizzazione dei
fondi, non spettante a lui, ma alla socia accomandataria, l'amministrazione della società
(art. 2318 c.c.); la sig.ra O. Dilani, pure essendo socia accomandataria, sul piano
personale, è estranea al rapporto di convenzione, intercorrente fra la società, dotata
di personalità giuridica, e il Ministero. Di conseguenza, essi non intrattengono alcun
rapporto di servizio con la pubblica amministrazione; 2. - insussistenza degli addebiti: non si
riscontra l'asserito mancato pagamento della ritenuta di acconto su fatture emesse da due
docenti, perché non ammesse dagli ispettori; le ritenute sulla fatture per progettazione
e per due parcelle sono state pagate, come risulta dai relativi mod. 770 e F 24. D'altra
parte, le ritenute di acconto sono decurtate dal compenso erogato e non aggiuntive ad
esso; pertanto, comunque l'eventuale mancato versamento non avrebbe comportato maggior
esborso per il Ministero, ma un danno agli stessi percettori del compenso, che non
avrebbero potuto dedurre dalla dichiarazione dei redditi la ritenuta d'acconto non
versata; l'indennità di frequenza, non
corrisposta agli allievi, non è stata erogata dal Ministero; gli stessi ispettori
riconoscono che la società ha rimborsato agli allievi le spese di viaggio (verbale
19.9.1997); le spese per acquisto di attrezzature sono state rimborsate nei limiti di
quelle riconosciute dagli ispettori ministeriali. In conclusione, chiedono la riforma della
sentenza e il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ritiene inammissibili le
eccezioni degli appellanti poiché, la carenza di legittimazione passiva è stata eccepita
per la prima volta in appello, in contrasto con l'art. 345 c.p.c., e, per l'insussistenza
degli addebiti, si riproducono le stesse generiche giustificazioni, non sorrette da alcun
elemento probatorio, idoneo a contrastare la motivazione della sentenza appellata.
Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni esposte nei
relativi atti scritti. MOTIVAZIONE Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non possono
proporsi, a pena di inammissibilità, domande nuove. Nella specie, il difetto di
legittimazione passiva, per assenza di rapporto di servizio intrattenuto con la pubblica
amministrazione, è eccepito, dagli appellanti, in relazione alle argomentazioni, al
riguardo, svolte dal primo Giudice nella sentenza appellata (pag. 26), il quale, ai fini
dell'individuazione dell'obbligo di servizio inadempiuto (realizzare le attività
formative secondo le modalità e gli obiettivi fissati dall'Amministrazione) da
parte della società e, per essa, da parte dei convenuti, ha avvertito l'esigenza di
affermare l'esistenza di un rapporto di servizio fra gli stessi e la p.a. L'eccezione, pertanto, deve porsi in relazione
ad un espressa tesi esposta in sentenza. Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità
della parte pubblica non può essere accolta. Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione
di inammissibilità, formulata dalla parte pubblica, per la meccanica riproduzione,
in sede di appello, delle stesse generiche giustificazioni, non idonee a
contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata. Il Collegio non rileva, nell'atto di appello,
l'assoluta mancanza della specificazione dei motivi per cui si chiede la riforma della
sentenza appellata, che renderebbe l'appello inammissibile; l'appello specifica
dettagliatamente, con rinvio anche agli atti versati in precedenza, i motivi per cui
ritiene che la sentenza viene impugnata.
Il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva, proposta dagli appellanti; nella specie, si tratta di società di
persone i cui soci-amministratori (sig.ra Ornella Dilani) o agenti (dott. Franco Seguiti,
direttore del corso di formazione), in forza del contratto (convenzione, concessione o
altro), operano, nello svolgimento dell'attività convenzionata, in nome e per conto
dell'amministrazione. Essi, pertanto, rispondono dei danni patrimoniali causati
all'amministrazione interessata, come agenti della p.a.
Nel merito, si rileva che le ritenute d'acconto, sulle fatture presentate dai
progettisti e dai docenti, sono state operate dal sostituto di imposta, nella specie la
società, sull'importo fatturato, ammesso a rimborso; l'eventuale mancato versamento
all'erario avrebbe danneggiato l'amministrazione finanziaria, estranea al giudizio, non
l'amministrazione interessata (Ministero del lavoro). Circa le altre voci configurate come
di danno, non vi sono state erogazioni ministeriali per le indennità di frequenza, le
spese di viaggio degli allievi risultano erogate (verbale degli ispettori del 19.9.1997),
il rimborso ministeriale per le spese di acquisto di attrezzature è avvenuto nei limiti
riconosciuti in sede ispettiva. Di conseguenza, il Collegio non rinviene danno
patrimoniale all'amministrazione di cui è causa.
Pertanto, l'appello, nel merito, merita accoglimento.
Trattandosi di appello accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del
presente giudizio e di quello di primo grado. P.Q.M. la Corte dei conti - Sezione prima
giurisdizionale centrale di appello, accoglie l'appello indicato in epigrafe e, per
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, assolve gli appellanti dalla domanda
attrice.
Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del
2004. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to Rocco Di Passio
f.to Claudio De Rose Depositata in segreteria il
15/06/2005 IL DIRIGENTE f.to Maria
Fioramonti
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