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decreto del 10 marzo 2006: Lart. 1 comma 232 della Legge 266/2005 sottende una delibazione della richiesta di parte tendente all'applicazione del c.d. condono contabile - da svolgersi nelle forme del rito camerale (art. 737 c.p.c.) - dal momento che, in ipotesi di accoglimento, non resta esclusa una determinazione del quantum debeatur difforme dalla proposta dellinteressato. In ipotesi di danni arrecati allerario in conseguenza della percezione di tangenti, trattandosi di fatto doloso in cui i soggetti condannati in primo grado hanno conseguito un arricchimento dal loro comportamento, non è possibile definire il giudizio con la procedura accelerata. Decreto. n. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati
ha pronunciato il seguente DECRETO: nel giudizio sull istanza di condono relativa all appello iscritto al n.ro 22210 del registro di Segreteria, proposto N. C., rappresentato e difeso dagli avvocati .., avverso la sentenza n. 927/2004 depositata il 30 settembre 2004 e notificata il 2 e 3 novembre 2004, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria; Visti gli atti e documenti di causa; Udito, nella camera di consiglio del 10 marzo 2006, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi. Considerato che: con la sentenza in epigrafe i sig.ri Donato Petecchia, Domenico Colacino e N. C. sono stati condannati in solido tra loro per l'intero e nella proporzione di un terzo ciascuno al risarcimento in favore dell'erario della somma di . 38.734,50 rappresentata da . 25.823,00 a titolo di danno patrimoniale e da . 12.911,50 a titolo di danno all' immagine; avverso la sentenza hanno interposto appello, ritualmente e nei termini, a) il C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio PIZZORNI e Gianfranco TOBIA; b) il COLACINO e il PETECCHIA rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea VERNAZZA e Maria Carla VECCHI; i ricorsi rispettivamente portanti i nn. 22210 e 223327 allo stato risultano pendenti; in applicazione dellart. 1 della L. n. 266/05 il C. ha chiesto che il giudizio di appello venga definito mediante pagamento di somma determinata ai sensi della citata legge; il Colacino e il Petecchia hanno anchessi chiesto di essere ammessi al beneficio della definizione del procedimento di appello mediante versamento di somma non inferiore al lO per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato in sentenza, commisurato alla loro quota; con decreto presidenziale emesso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 è stata fissata una nuova camera di consiglio al 10 marzo 2006 per deliberare sulle due istanze in assenza delle parti; del decreto è stata disposta la comunicazione al Procuratore Generale con invito a depositare il proprio avviso in tempo utile; il Procuratore Generale, in data 4 marzo 2006, ha depositato il proprio parere esprimendo le seguenti osservazioni: a) una prima osservazione riguarda le modalità con cui la Procura Generale è venuta a conoscenza delle proposte istanze, apparendo del tutto inusuale che la loro comunicazione sia avvenuta con biglietto di segreteria ai sensi dellart. 136, comma 2, c.p.c., anziché con il loro deposito nello stesso giudizio di appello; equivalendo il deposito in Segreteria a notificazione al Procuratore Generale sarebbe regolarmente instaurato coerentemente alla modalità prevista dal vigente regolamento per i giudizi contabili nel rispetto delle garanzie previste dallart. 111 della Costituzione; immaginare che il procedimento camerale si avvii sulla base di atti processuali neppure fatti oggetto di formale e reciproco scambio comunicativo tra le parti e si concluda, inoltre, con una camera di consiglio celebrata in totale assenza delle parti, è situazione capace di disegnare il giudizio contabile, che è processo tra due parti rispetto alle quali il giudice è in posizione di terzietà, ben al di fuori del rispetto del canone del contraddittorio, rendendolo processo non giusto; b) rimanendo nell'ambito delle garanzie processuali affidate al contraddittorio, l Ufficio del Pubblico Ministero rileva lesigenza di poter esprimere in camera di consiglio, il proprio avviso sulle questioni in esame e che tale facoltà sia concessa su richiesta, anche alle parti istanti; tale richiesta non contrasterebbe in alcun modo con lart. 1 comma 232 del1a Legge 266/2005 il quale dispone che la Sezione d'appello adita delibera in camera di consiglio sentito il Procuratore competente, senza specificare le modalità di esercizio di tale diritto di intervento da parte del Pubblico Ministero, il quale potrebbe anche concludere oralmente in camera di consiglio; nell' ordinamento contabile esistono disposizioni che prevedono espressamente che il P.M. sia udito nei procedimenti camerali; il fatto che la norma di riferimento taccia sul punto non esclude che laudizione delle parti venga consentita (il Procuratore Generale la ritiene anzi necessaria) in un procedimento quale quello in discorso, nel quale vengano in rilievo diritti soggettivi ed interessi pubblici ed in cui il giudice è titolare di ampi poteri decisori; mentre giurisprudenza e dottrina sembrano orientate nel ritenere la sussistenza di un obbligo in tal senso, anche la Consulta ha avuto occasione di affermare (sent. 543 del 1989, 748 del 1988, 303 del 1985) la necessità che nel rito camerale sia assicurata una dialettica processuale che consentirà alle parti di esprimere compiutamente le proprie ragioni nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto; c) circa il merito delle istanze in esame, osserva il Procuratore Generale che l'accoglimento delle stesse non costituisce, per il giudice un atto dovuto (infatti l'art. 1, comma 232, prevede che "la Sezione di appello .in caso di accoglimento determina la somma dovuta") quest'ultimo, a tal fine, nell'esercizio del suo libero convincimento, dovrebbe considerare la gravità del comportamento dei richiedenti quale risulta dalla sentenza di primo grado; nel caso in discorso si evincerebbe che i richiedenti hanno causato il danno con un comportamento particolarmente riprovevole caratterizzato da dolo e illecito arricchimento e sono stati condannati con vincolo di solidarietà, che li lega per l'intera somma, con determinazione della quota a ciascuno spettante nei rapporti interni; la fattispecie all' esame sarebbe di tale gravità, sotto laspetto giuridico per totale noncuranza dei propri doveri d' ufficio e degli interessi erariali, che non potrebbe essere trattata con la procedura abbreviata e riduttiva del c.d. condono erariale"; il Procuratore Generale ritiene, quindi, che le relative istanze debbano essere rigettate senza alcuna valutazione nel merito del quantum condannabile; le istanze andrebbero anche disattese per un ulteriore e preponderante motivo: l'eventuale applicazione del beneficio andrebbe a favorire soggetti condannati con vincolo di solidarietà ex art. 1 quinquies della legge 14 gennaio 1994, n. 20 andando ad incidere su un irrinunciabile diritto sostanziale della P.A. che verrebbe privata della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.; difatti, qualora i concorrenti a titolo di dolo ottenessero il richiesto beneficio, non solo risarcirebbero una minor somma, ma pure si libererebbero definitivamente dal vincolo della solidarietà passiva, senza che la disciplina normativa del diritto sia stata in tal senso modificata; sul punto il Procuratore Generale formula eccezione di illegittimità costituzionale dellart. 1 c. 231, della legge n. 266/2005 nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti da essa previsti coloro che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, c. 1, Costituzione; il Procuratore Generale chiede quindi che il giudice d' appello voglia: -in via preliminare, consentire al rappresentante del Pubblico Ministero e alle parti private che lo richiedano, di poter esperire, in sede di camera di consiglio il proprio avviso sulle questioni in esame; nel caso in cui il giudice di appello decida di proseguire il procedimento, chiede: - in via principale, che le richieste in esame vengano respinte nel merito con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio; - in via gradata, per l' ipotesi in cui il giudice intenda dare ingresso all'esame dell'istanza, propone e solleva eccezione di illegittimità costituzionale dellart. 1 c. 231 della legge n. 266/2005 per il suesposto contrasto con gli artt. 3 e 24, primo comma, Costituzione; RITENUTO che: il Procuratore Generale ha rilevato lultroneità della comunicazione delle istanze ritenendo inusuale che esse siano state effettuate con biglietto di Segreteria ai sensi dellart. 132 c.p.c. in quanto il semplice deposito in Segreteria equivale a notifica al Procuratore Generale (art. 5 R.D. n. 1038/1933); deve osservarsi al riguardo che le modalità adottate, sono conformi alle previsioni dellart. 738 c.p.c., e che, comunque, il conseguito risultato rende irrilevante lobiezione; in ordine poi alle contestazioni circa la applicazione del rito camerale che non prevede la presenza delle parti, osserva il Collegio che (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 11315 del 27/05/2005) anche senza laudizione delle parti, il procedimento camerale soddisfa l'esigenza del giusto processo, sancita dall'art. 111 Cost., e garantisce il principio del contraddittorio, assicurato alle parti su un piano di parità, tenuto conto che, in generale, l'esclusione della difesa orale non menoma il diritto di difesa, la cui concreta disciplina può essere variamente configurata dalla legge, e che la regola generale della pubblicità può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e considerato, per altro verso, che, in relazione allo scopo e alla funzione della camera di consiglio finalizzata allapplicazione del c.d. condono contabile che non conclude il giudizio pendente e non risponde alla domanda di giustizia che sorregge l'interesse ad agire delle parti, risulta oggettivamente e razionalmente giustificata lapplicazione dellart. 737 c.p.c., diretta a privilegiare la speditezza del rito camerale sull'oralità della difesa, peraltro assicurata nella sua forma scritta; siffatta modalità procedurale non si pone, pertanto, in contrasto con precetti costituzionali (art. 111 Cost.) o con altre fonti (art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); daltro canto rientra nella piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di adottare questo particolare rito, evidentemente considerato più snello e, quindi, meglio adatto alla maggiore rapidità che il giudizio sul condono richiede; né può ravvisarsi in ciò violazione alcuna del diritto di difesa e del principio costituzionale del giusto processo, essendo comunque assicurata la possibilità di adire liberamente il giudice, ed essendo garantiti sia il contraddittorio delle parti, con le modalità di cui allart. 737 e seguenti del c.p.c., sia la terzietà del giudicante (Cass. Sez. I, Sentenza n. 11715 del 01/08/2003); la necessità di sentire il Pubblico Ministero è assolta compiutamente a mezzo del parere acquisito in cui il requirente ben può esporre tutte le sue ragioni; la Corte costituzionale, del resto, (sent. n. 0543/1989 n. 748/1988, n. 103/1985, n. 202/1975, n. 119/1974, n. 126/1971, n. 16/1970, n. 122/1966, n. 5/1965, n. 46/1957), ha affermato che il procedimento camerale, al pari di ogni rito processuale diverso da quello ordinario, non è di per sé in contrasto con il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione", cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti; deve osservarsi, inoltre, che la procedura a regime del condono prevede la presentazione dellistanza in sede di impugnazione e, pertanto, essa mira ad eliminare in radice la fase contenziosa -che si riaprirà solo in caso di mancato accoglimento del condono stesso da parte della Sezione- ed introduce una mera delibazione nei sensi e nei limiti di seguito specificati; superate le pregiudiziali proposte, deve osservarsi che leventuale accoglimento dellistanza presuppone una valutazione del merito da parte del giudice adito sì che lesigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, senza dar seguito allintrodotto rito ordinario di cognizione con le garanzie in questultimo offerte dal pubblico dibattimento e dalla piena realizzazione del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa; siffatta valutazione non può prescindere da un esame della complessiva vicenda lesiva nei suoi profili soggettivo ed oggettivo, pur se condotto con il criterio della sommarietà imposto dalla celerità del rito camerale; la stessa normativa, infatti, sottende una delibazione in merito alla richiesta di parte dal momento che, in ipotesi di accoglimento non resta esclusa una determinazione del quantum debeatur difforme dalla proposta dellinteressato cosicché il beneficio de quo viene palesemente a porsi al di fuori delle note figure del c.d. condono fiscale, tombale o meno, quale atto dovuto nel concorso di presupposti tassativamente prefigurati per legge, e comporta lindicato scrutinio aggiuntivo di valutazione dellorgano giurisdizionale adito che, onde soddisfare lesigenza motivazionale imposta dallart. 737 c.p.c., va adeguatamente argomentato con specificazione degli elementi e delliter logico-giuridico posti a base dellaccoglimento o meno dellistanza di parte; nel caso di specie, premesso che tutti i soggetti condannati hanno presentato istanza di condono cosicché non si pone questione in ordine ai riflessi che il condono potrebbe avere in caso di presentazione da parte di solo alcuni di essi, si osserva che, a prescindere da un esame funditus dei motivi di appello che verrà condotto nella appropriata sede impugnatoria, la fattispecie riguarda danni arrecati allerario in conseguenza della percezione di tangenti e, pertanto, si verte in ipotesi dolosa -che ha interessato anche il giudice penale - in cui i soggetti condannati in primo grado hanno conseguito un arricchimento dal loro comportamento; in ragione di tale qualificazione del comportamento e del relativo danno, la fattispecie non si appalesa suscettibile di essere definita con la procedura accelerata, ma necessita del necessario seguito da condursi nellintrodotto giudizio impugnatorio; la Sezione, pertanto, non ritiene che possa accogliersi l istanza di cui trattasi; P.Q.M. RIGETTA: l istanza prodotta dal sig. N. C. ai sensi dellart. 1 commi 231, 232, e 233 della legge finanziaria 2006 (23 dicembre 2005, n. 266) volta alla definizione dell appello iscritto al n. 22210. Fissa ludienza del per la trattazione del giudizio di appello. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2006.
Depositata in Segreteria il Il Dirigente della Segreteria
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