CORTE DEI CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO.

Sentenza n 1/2005/A del 10 gennaio 2005 (conferma C.d.C. sezione Campania n. 131/2001 del 14.12.2001).

Presidente T. DE PASCALIS - Relatore A. Parente – Pubblico Ministero A. Federici.

Procura Generale c/ L. Anzalone (avv. ti G. Famiglietti).

1. Giudizio di responsabilità amministrativa – Presidente giunta provinciale – sospensione procedure di pagamento parcelle professionali - responsabilità – sussiste - Presidente giunta provinciale – organo competente a sovraintendere il regolare l'andamento della gestione -.

2. Responsabilità amministrativa - elemento psicologico – Presidente giunta provinciale – inesistenza di dubbi sulla regolarità delle parcelle professionali presentate all’amministrazione – colpa grave - sussiste.

1. Sussiste la responsabilità amministrativa del Presidente di una Giunta provinciale per avere disposto la sospensione della esecuzione della procedura del pagamento delle parcelle presentate all’amministrazione da un libero professionista per prestazioni rese in favore dell’ente, tenuto conto che né il Segretario generale della Provincia, né altri funzionari od impiegati dell'amministrazione provinciale, potevano condurre ad ulteriore effetto la procedura per il pagamento delle parcelle medesime, promanando la disposizione di sospensione dalla massima autorità dell’amministrazione, peraltro competente a regolare l'andamento della gestione, sovrintendendo il Presidente medesimo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti della Provincia.

2. sono ravvisabili elementi di colpa grave a carico di un Presidente di Provincia che abbia disposto la sospensione del pagamento di parcelle professionali, non risultando mai dimostrati i motivi di dubbio sulla regolarità delle parcelle, tenuto conto che nella successiva condotta dello stesso Amministratore, nulla è stato eccepito in sede di procedura ingiuntiva, lasciando che il decreto emesso in sede giudiziaria divenisse esecutivo con il conseguente del maggiore esborso di oneri per spese legali e interessi da parte dell'amministrazione.

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 15514/II/A del registro di Segreteria (responsabilità) avverso la sentenza n. 131/2001 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, emessa il 27.9.2001 , depositata il 14.12.2001 e notificata il 24.1.2002, promosso da ANZALONE Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Famiglietti, e con lui domiciliato in Roma, Via Antonio Mordini, n.14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Petrillo, come da procura a margine dell'atto di appello.

Visto l'atto d'appello notificato al Procuratore Generale in Roma il 22.3.2002 e depositato presso l'Ufficio del Ruolo generale giudizi di appello il 17.4.2002, la sentenza impugnata, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5.10.2004, il Consigliere Angelo Antonio Parente, l'Avv. Giuseppe Famiglietti per l'appellante Anzalone ed il Procuratore Generale nella persona del Vice procuratore generale Dott. Amedeo Federici

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione n.1488/R depositato il 22.2.2001 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva avanti a tale Sezione il Prof. Anzalone Luigi, quale Presidente della Provincia di Avellino, per sentirlo ivi condannare al pagamento in favore dell'Erario (Provincia di Avellino) della somma di £. 4.693.207, oltre interessi legali e spese di giustizia, pari alla differenza tra l'importo delle parcelle (due) di £. 109.462.216 presentate dall'ing. Rocco Di Pietro per l'opera di contabilizzazione e di sorveglianza dei lavori di completamento della ristrutturazione del Palazzo Caracciolo (2° lotto) affidati all'impresa “ IAPPICA Costruzioni S.p.A.” con il contratto  in data 4.1.1994,n.2471, e la somma di £.114.055.423 liquidata al professionista  con delibera della Giunta Provinciale in data 23.12.1998,n.1152, a seguito del decreto ingiuntivo n.241 in data 30.10.1998 del Presidente del Tribunale di Avellino, emesso per mancato pagamento e previa diffida a provvedere.

Riferiva il P.R. che l'ing. Capo con nota del 9.1.1996 trasmetteva per il pagamento la parcella  in data 25.7.1995 dell'ing. Di Pietro dell'importo di £. 61.948.834 (comprensivo di IVA), afferente l'incarico conferitogli, debitamente vistata dall'Ordine professionale; e con successiva nota dell'8.8.1996 trasmetteva altra parcella del medesimo professionista in data 28.5.1996 per l'importo complessivo di £. 47.513.382 (comprensivo di IVA) (emessa al netto dell'acconto già corrisposto).

La G.P. con atti nn. 1372 e 1373 del 24.9.1997 deliberava di approvare le predette parcelle e disponeva che si provvedesse al loro pagamento, previa emissione di apposite determine, dandosi atto che la spesa risultava finanziata. Tali atti, dichiarati immediatamente esecutivi, venivano pubblicati il 27.1.1998 ed in pari data trasmessi dall'Ufficio AA.GG. all'Ufficio LL.PP. della Ripartizione tecnica, per la emissione delle determinazioni dirigenziali di pagamento, che venivano predisposte, peraltro senza data e numero di protocollo, e mai perfezionate, avendo il Presidente della Provincia chiesto con nota n.6727 del 27.2.1998, diretta al Segretario ed al Vice Segretario Generale, nonché al Capo dell'Ufficio Legale dell'Ente, che nella seduta di Giunta fissata per il 4.3.1938 si procedesse alla revoca delle precedenti delibere nn. 1372 e 1373, in relazione alle quali aveva appreso esservi pendenza di procedimento penale presso il Tribunale di Avellino, esprimendo “dubbi e perplessità  sulla opportunità e validità di un eventuale atto di Giunta”, dubbi e perplessità, peraltro, ignoti al Segretario Generale; disponendo con successiva nota n.6993 del 13.11.1998, indirizzata al Segretario Generale, che “ogni ulteriore procedura resta sospesa”, in ordine ai due atti.

A seguito del menzionato atto di precetto, l'Ente locale, con delibera di Giunta n.1152 del 23.12.1998, liquidava la complessiva somma di £. 114.055.423 nei confronti del citato professionista.

Il Procuratore regionale, preso atto, in sede di accertamenti conseguenti all'invio dell'invito ex art. 5 l. n. 19/1994, che l'altro l'indagato, Calò Giuseppe, responsabile della Ripartizione LL.PP., aveva compilato, sottoscritto e trasmesso le determinazioni di pagamento al Segretario Generale, perché questi, a sua volta, le firmasse, pubblicasse ed inviasse alla Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, ritenne di non poter imputare a tale dirigente alcuna omissione, avendo il medesimo esaurito gli adempimenti di sua competenza e che il danno, come sopra indicato, andasse ascritto al comportamento gravemente colposo del Presidente pro - tempore, Prof. Anzalone, per aver questi disposto, “motu proprio”, la sospensione degli atti giuntali nn. 1372 e 1373 del 24.9.1997, in assenza di un motivato provvedimento ad hoc dell'organo collegiale che li aveva adottati.

La Sezione regionale, condividendo l'assunto del P.R., con la sentenza impugnata, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Presidente Anzalone per l'ascritto addebito di £.4.693.207, rilevando che in atti nulla provava la pendenza di un procedimento penale, che giustificasse il comportamento prudenziale del convenuto, il quale,peraltro, con il proprio voto favorevole aveva contribuito all'adozione di ambedue le delibere giuntali n.1372 e 1373, poi da lui  ritenute viziate.

Soggiunge la Sezione campana che non era revocabile in dubbio che le parcelle fossero effettivamente due anche se gli atti giuntali si riferiscono entrambi alla parcella recante la data del 25.7.1995; circostanza ben nota al Presidente Anzalone, poiché le due parcelle erano state a lui preventivamente trasmesse.Esse inoltre si dovevano considerare congrue, in quanto riconosciute  tali dall'ordine professionale e dovute nel decreto ingiuntivo del 30.10.1998, nei confronti del quale  il convenuto non propose alla Giunta di fare opposizione, dando poi voto favorevole alla delibera n.1152/1998 di pagamento della somma complessiva di £. 114.055.423; il che attesta, inspiegabilmente, il superamento delle originarie incertezze, pur in carenza di circostanze o accadimenti di nuova acquisizione.

Né vale, secondo i giudici di primo grado, l'argomentazione difensiva secondo cui le delibere di liquidazione, non revocate ma solo sospese, potevano essere portate ad esecuzione dal Segretario generale, poiché era stata proprio la sospensione dei due provvedimenti, voluta fortemente dal Presidente Anzalone, a ritardare i tempi del pagamento all'Ing. Di Pietro, inducendolo a promuovere l'azione esecutiva.

La sussistenza della colpa grave viene ravvisata nella assoluta negligenza, se non  avventatezza, del comportamento dell'Anzalone, che si frappose ad un sollecito, doveroso adempimento dell'obbligazione di pagamento, pur essendo del tutto prevedibile, usando la media diligenza, che dal suo comportamento sarebbe derivato un danno.

Il Collegio, peraltro, nell'esercizio del potere riduttivo, considerato che il convenuto non ha agito per un interesse personale e tenuto conto della oggettiva limitatezza del danno, ha condannato l'Anzalone al pagamento in favore della Provincia di Avellino della somma di £. 3.000.000, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza e spese processuali, liquidate in £. 224.000.

Con atto depositato il 17.4.2002 il Prof Anzalone Luigi, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Famiglietti impugna la sentenza di condanna, chiedendone la riforma, con ogni consequenziale pronuncia, favore delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio.

Nell'atto di appello si precisa, preliminarmente, in linea di fatto, per meglio puntualizzare il senso delle affermazioni fatte dal difensore nella discussione orale della causa in primo grado, che il problema non era tanto quello della revoca, per la quale, con i chiarimenti forniti dal Segretario Generale, il Presidente si era convinto che era opportuno sospendere ogni procedura, ma quello riguardante la opportunità di revocare gli atti deliberativi con delibera dell'organo collegiale, stante anche che, come riportato a pag. 6 della sentenza, “i dubbi e le perplessità non potevano riguardare la natura degli importi delle parcelle approvate”.

Si deducono, quindi, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia, nonché violazione di uno dei principi generali in materia di revoca.

Si sostiene, con riguardo all'affermazione della sentenza appellata, secondo cui l'Anzalone avrebbe chiesto- motu proprio- di sospendere l'esecuzione delle delibere nn.1372 e 1372 relative alla liquidazione delle competenze professionale dell'Ing. Di Pietro, che siffatto comportamento in realtà non vi è stato: da quanto dedotto ed esposto nelle memorie difensive nel primo giudizio, risulta evidente che la condotta dell'Anzalone non è stata improntata ad “assoluta negligenza”.

“Omette il Giudice a quo di considerare che tra l'adozione delle due delibere, entrambe del 24.9.1997, e la lettera con cui il Prof. Anzalone invitava il Segretario Generale a sospendere ogni procedura circa la proposta revoca degli atti deliberativi (e non l'esecutività degli stessi) è trascorso  un notevole lasso di tempo, entro il quale gli Uffici, e non certo il Presidente della Provincia, avrebbero dovuto dare esecuzione alle delibere. Conseguentemente, se un comportamento omissivo effettivamente si è verificato, lo stesso non può essere sicuramente imputato al Prof. Anzalone”. E inoltre, secondo i principi generali di diritto amministrativo, la revoca e la sospensione dovevano essere adottati con la stessa procedura e dallo stesso organo che aveva posto in essere il provvedimento da revocare, sicché non poteva l'Organo monocratico, ancorché legale rappresentante dell'Ente, sostituirsi all'organo collegiale che per legge era tenuto a pronunciarsi in proposito. Di ciò è riprova il fatto che l'Ing. Calò aveva posto in essere il provvedimento di sua competenza per la liquidazione, trasmettendolo agli Uffici competenti per l'emissione del mandato di pagamento.

Si deducono infine erronea e falsa applicazione dell'art.1, comma 1 della l. n. 20/1994, come modificato dall'art.3, lett. a) del d.l. n.543/1996, convertito nella l.n.639/1996.

Sostiene l'appellante che, anche volendo accedere alla tesi accusatoria, non può sottacersi che, egli, pure avendo provveduto a convocare la Giunta per la revoca delle citate delibere nn.1372 e 1373, dopo l'intervenuto chiarimento con il Segretario Generale, non ha più sottoposto all'esame dell'organo collegiale la revoca stessa. Di conseguenza la esecutività delle delibere non poteva essere certamente sospesa. La sospensione, come sempre sostenuto, era invece riferibile alla procedura di revoca dei deliberati.Mancano quindi quei sintomi che caratterizzano la colpa grave; che, anzi, vi è mancanza di qualsiasi colpa ove si consideri che l'appellante, per mero scrupolo, aveva paventato una ipotesi di revoca in presenza di elementi appresi che determinavano “dubbi e perplessità”.

Si conclude chiedendo la riforma dell'appellata sentenza.

Con atto conclusionale notificato all'appellante il 22.3.2004 e depositato il 30.3.2004, si è costituita in giudizio la Procura generale, chiedendo la reiezione dell'appello, siccome infondato, e la conferma della sentenza appellata.

Sostiene la Procura generale, quanto alla prima doglianza (erronea attribuzione al difensore dell'Anzalone di affermazioni non conformi al vero), che trattasi di motivo del tutto inammissibile, atteso che la ricostruzione dei fatti è stata effettuata dalla Sezione sulla base della documentazione versata in atti e che le frasi attribuite al difensore nel dibattimento sono coerenti con le tesi esposte nella comparsa di risposta e con le risultanze della documentazione, da cui emerge che l'Anzalone chiese al Segretario generale la sospensione dell'esecuzione delle delibere, che egli non poteva unilateralmente revocare.

La stessa Procura, quanto al secondo e terzo motivo di appello (mancanza di responsabilità e di colpa grave dell'Anzalone), osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla lettura degli atti emerge che l'unico ostacolo all'esecuzione dei mandati di pagamento già predisposti a favore del Di Pietro, sulla base delle delibere giuntali, furono le lettere dell'Anzalone che chiedevano la remissione alla Giunta per la seduta del 4.3.1998 della delibera di revoca dei provvedimenti autorizzatori dei pagamenti e disponevano la sospensione della procedura; iniziativa che impedì la esecuzione delle delibere di autorizzazione.

Da tali circostanze emerge la incongruenza della deduzione dell'appellante, secondo cui il Segretario generale, destinatario, con altri funzionari, delle suindicate lettere, avrebbe dovuto di sua iniziativa eseguire le delibere in questione.

Ciò osservato in punto di rapporto causale, il Procuratore generale sostiene che appare evidente la colpa grave dell'Anzalone, che, dopo aver approvato le delibere in parola, provocò incautamente, sulla base di motivi di opportunità inesistenti e comunque non provati e solo erroneamente supposti, la mancata esecuzione delle delibere stesse, senza preoccuparsi delle conseguenze che da ciò sarebbero derivate.

Sostiene infine la Procura generale che la ricostruzione della difesa, secondo cui la sospensione fu motivata da presunti errori e vizi delle parcelle, è del tutto inconsistente, indimostrata e contraddittoria, alla luce delle risultanze documentali che non evidenziano dubbi dell'Anzalone sulla legittimità delle delibere, ma semmai sulla loro opportunità, e considerando che egli non propose alla Giunta di fare opposizione al decreto ingiuntivo e, dopo la notifica di questo, al pagamento delle parcelle.

Con memoria depositata il 29.3.2004 il difensore dell'appellante, ricostruito tutto lo svolgimento del processo, conferma quanto dedotto e richiesto con l'atto di appello, ribadendo che la sentenza appellata ha mal riferito il contenuto delle dichiarazioni da lui rese nel dibattimento di primo grado : in quella sede era stato affermato “che con la terza lettera il Presidente dell'ente ha indicato che, avendo avuto chiarimenti e disponibilità dal Segretario Generale, era opportuno sospendere ogni procedura per la revoca delle delibere numeri 1372 e 1373/1997, e non invece sospendere le delibere, come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata.” Precisazione questa che, a parere del difensore, conferma quanto eccepito al punto n. 2 dell'atto di appello e cioè la insufficiente e contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia, non essendo esatta l'affermazione del primo giudice che il Prof. Anzalone ha chiesto in modo esplicito di sospendere l'esecuzione delle delibere nn. 1372 e 1373 relative alla liquidazione delle competenze Dell'ing. Di Pietro, ma ogni procedura per la revoca delle medesime.

Conferma poi, per contestare l'assunto della “assoluta negligenza”, che vi era obiettiva incertezza delle competenze effettivamente dovute al professionista; che il Presidente dell'Ente aveva rilevato discordanze di cifre nelle parcelle liquidate con le delibere nn.1372 e 1373: nella delibera n.1372 era specificato che all'Ing. Di Pietro era stato corrisposto dalla Provincia un acconto e nel contempo era stata liquidata altra somma per la stessa prestazione.

Si ribadiscono quindi le argomentazioni svolte nell'atto di appello, anche in ordine all'elemento soggettivo e si conferma che, dopo i chiarimenti forniti con la nota n. 6993 del 5.3.1998, con la quale il Presidente comunicava al Segretario generale che “ogni ulteriore procedura per la revoca delle delibere resta sospesa”, le delibere stesse dovevano esser eseguite da parte di chi era competente per il pagamento.

Si conclude, quindi, reiterando la richiesta di riforma della sentenza appellata con ogni consequenziale statuizione.

Con altra memoria difensiva depositata il 14.9.2004 l'Avv. Giuseppe Famiglietti ribadisce tutti gli assunti difensivi,insistendo in particolare sugli argomenti che il Prof Anzalone, dopo i chiarimenti ricevuti dal Segretario generale, dispose la sospensione della  procedura di revoca delle delibere di liquidazione della spesa, e non la sospensione delle stesse delibere, che tra le delibere del 24.9.1997 e la lettera da lui inviatala Segretario generale era trascorso un notevole lasso di tempo durante il quale gli uffici competenti  avrebbero dovuto dare esecuzione alle delibare stesse, che egli è esente da ogni responsabilità in quanto la ipotesi di revoca veniva prospettata in presenza di elementi appresi che determinavano dubbi e perplessità.

Alla odierna pubblica udienza il difensore dell'appellante ed il rappresentante della Procura Generale hanno confermato le rispettive deduzioni e conclusioni.

DIRITTO

Con la sentenza appellata la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania di questa Corte ha condannato il Prof Luigi Anzalone al pagamento in favore della Provincia di Avellino della somma di £. 3.000.000 per il danno da lui prodotto, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Ente locale, di complessive £. 4.693.207, pari alla maggior somma dovuta erogare all'Ing. Rocco Di Pietro, incaricato  della vigilanza e contabilizzazione di lavori di completamento della ristrutturazione del Palazzo Caracciolo, per il ritardo nell'esecuzione delle delibere nn.1372 e 1373/1997 della Giunta Provinciale, che avevano disposto la liquidazione di due parcelle, dell'importo rispettivamente di £. 61.948.834 e di £. 47.513.382, comprensive di IVA, e pari alla somma di £. 109.442.216, presentate dal professionista nel 1995 e nel 1996 (la somma effettivamente erogata, aggiungendo spese ed interessi, è stata infine di £. 114.055.423).

Il ritardo viene imputato all'Anzalone, per aver disposto la sospensione dell'esecuzione delle indicate delibere, dopo aver soprasseduto alla iniziativa di revoca da lui stesso intrapresa, provocando così la diffida del professionista e la emissione di decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancato opposizione, e conseguente esborso da parte dell'Amministrazione di complessive £. 114.055.423, liquidate con delibera n. 1152 del 23.12.1998 della G.P. Nel comportamento dell'Anzalone la Sezione Campana ha ravvisato gli estremi della colpa grave, non essendo risultate provate le addotte circostanze dell'asserita pendenza di procedimento penale davanti al Tribunale di Avellino, né le irregolarità ventilate in una lettera inviata al Segretario Generale ed altri funzionari dal medesimo Anzalone, il quale, peraltro, aveva già concorso con il suo voto favorevole all'approvazione delle due delibere poi sospettate di irregolarità e che, dopo il decreto ingiuntivo,non aveva proposto alla G.P. di fare opposizione, né, comunque, si era opposto al pagamento, avendo, invece, concorso alla adozione della delibera n.1152/1998 di pagamento della complessiva somma di £. 114.055.423, superando, inspiegabilmente, le originarie incertezze.

Nelle deduzioni formulate in appello l'Anzalone, lamentando una errata interpretazione degli assunti difensivi, specie in sede del dibattimento svolto nel giudizio di primo grado, ribatte, per mezzo del suo difensore, che, con la sua nota del 5.3.1998 (terza di una serie) aveva “ indicato che, avendo avuto chiarimenti e disponibilità dal Segretario Generale, era opportuno sospendere ogni procedura per la revoca delle delibere numeri 1372 e 1373/1997, e non invece di sospendere le delibere, come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata”; circostanza questa che spostava la responsabilità della ritardata esecuzione su altri soggetti operanti nell'Amministrazione, facendo venir meno la responsabilità dello stesso Anzalone, che aveva agito, a suo dire, con scrupolo e senza interferire sulla procedura di pagamento delle parcelle.

Siffatto argomento, se fosse deducibile in questa sede di appello, e, soprattutto, se corrispondesse al vero, avrebbe una indubbia forza di contestazione dell'intero impianto accusatorio su cui si fonda l'azione intrapresa dalla Procura regionale, fatto poi proprio dalla sentenza appellata.

Esso, però, non né ammissibile, per il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., di introdurre nel giudizio di appello temi non trattati nel giudizio di primo grado; ed è anche infondato.

Ed invero, come è dato rilevare dall'attenta lettura degli atti prodotti dall'interessato e dal suo difensore nel procedimento di primo grado, le asseverazioni formulate e le deduzioni svolte in tale procedimento sono di tutt'altro tenore: esse sono ferme nel dare per intervenuta, proprio da parte dell'Anzalone, la iniziativa di sospendere, non solo il procedimento di revoca delle  due delibere giuntali di liquidazione delle fatture, ma la procedura di esecuzione di queste ultime. Si legge, infatti, nella memoria di costituzione (pag. 9) nel giudizio di primo grado, “Va ancora una volta evidenziato che il Presidente dell'Ente ritenne pure opportuno interpellare il Segretario Generale per la eventuale “REVOCA” delle due delibere; avuta la disponibilità di detto funzionario (e ciò pure sfugge all'organo requirente), il rappresentante dell'Ente aveva l'obbligo di sollecitare la “sospensione” di ogni procedura relativa degli atti eventualmente da revocare. E' indiscutibile che tale sollecitazione (che risulta come conseguenza della lettera 27/02/98 del deducente e della lettera del 27/02/98 del Segretario generale, pure analizzata dalla Procura) non può mai corrispondere ad un provvedimento illegittimo, sostitutivo di quello riservato alla competenza dell'organo collegiale”. L'Anzalone, dunque, dopo i chiarimenti ricevuti dal Segretario generale della Provincia, soprassedeva al procedimento di revoca, riservato alla Giunta provinciale, ma disponeva la sospensione della esecuzione delle due delibere autorizzative di pagamento delle parcelle (come chiaramente emerge anche dalla lettura contestualizzata delle sue note): e ciò perché, a suo dire, sussistevano dubbi e perplessità anche per fatti sopravvenuti, come la ulteriore richiesta della somma di £. 20.000.000 per interessi di mora dell'Ing. Di Pietro, che rendevano , a suo parere, necessarie  più puntuali indagini (sempre pag. 9 della memoria di costituzione). Versione questa che trovasi pressoché letteralmente anticipata nelle deduzioni all'invito a comparire ex art.5. l. n. 19/94 (pagg. 5-6).

Nella prospettazione difensiva operata in appello si nega invece che l'Anzalone abbia disposto la sospensione della procedura di pagamento delle parcelle, e si vorrebbe accreditare, con una evidente alterazione della rappresentazione dei fatti, la tesi che egli abbia inteso disporre la sospensione del procedimento di revoca delle precedenti delibere di Giunta, sicché non vi sarebbero stati ostacoli, per gli organi competenti dell'Amministrazione provinciale, ad eseguire il pagamento di quanto dovuto all'ing. Di Pietro. Operazione questa, come si diceva, oltretutto inammissibile, in quanto introduce un fatto a valenza impeditiva della causa petendi, prospettata dall'attore, non dedotto in primo grado, con violazione dell'art.345 c.p.c., che configura l'appello come revisio prioris instantiae ( Cass. civ., sez. I, 23.3.2001, n. 4190).

Assodato, pertanto, che l'appellante dispose la sospensione della esecuzione della procedura del pagamento delle parcelle, come confermano le sue stesse ammissioni, riprese e rafforzate dagli assunti difensivi svolti in primo grado dal suo difensore, viene a mancare l'architrave su cui risulta imperniata la intera linea di attacco della proposta impugnativa. Nessuno, infatti, né il Segretario generale della Provincia, né altri funzionari od impiegati dell'Amministrazione provinciale, potevano condurre ad ulteriore effetto la procedura per il pagamento delle parcelle, promanando la disposizione di sospensione dalla massima autorità della Amministrazione, peraltro competente a regolare l'andamento della gestione, sovrintendendo il Presidente al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti della Provincia (art. 36, comma 2°, l. 8.7.1990, n. 142, come sostituito dall'art.12, comma 2°, l.25.3.1993,n.81).

E non appare dubbio che nel comportamento così posto in essere dal Presidente Anzalone siano ravvisabili elementi di colpa grave, risultando vanificati gli asseriti e mai dimostrati motivi di dubbio sulla regolarità delle parcelle dalla successiva condotta dello stesso Amministratore, che nulla eccepì in sede di procedura ingiuntiva, lasciando che il decreto emesso dal Tribunale di Avellino divenisse esecutivo e prestò il suo incondizionato assenso alle delibere di Giunta che autorizzavano il pagamento delle parcelle, prima e dopo gli oltre due anni di sospensione; sospensione che fu la causa reale  del maggiore esborso da parte dell'Amministrazione.

Va pertanto respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e quindi l'Anzalone va anche condannato alle spese di giudizio, che, per il presente grado di giudizio, si liquidano in euro 124,46 (centoventiquattro/46).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,eccezione e deduzione,

RIGETTA

L'appello  n.15514/II/A proposto da Anzalone Luigi avverso la sentenza n.131/2001 della Sezione Giurisdizionale per la regione Campania.

Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro124,46 (centoventiquattro/46).

Omissis