CORTE DEI CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - Sentenza n. 128 del 14.4.2005 (riforma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 58 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania del 24.5.2002).

Presidente MAZZIOTTI GOMEZ DE TERAN - Relatore CASACCIA – Pubblico Ministero LENER - Procura Generale c/ U. CARPINELLI (avv.to M. D’URSO).

Giudizio di responsabilità amministrativa – azione di responsabilità amministrativo-contabile – Presidente della Provincia – scelta amministrativa di proporre opposizione a decreto ingiuntivo – irrazionalità per infondatezza dei motivi – colpa grave – sussiste – pregiudizio finanziario per oneri aggiuntivi - sussiste.

Sussiste la responsabilità amministrativa del Presidente di una Provincia per la scelta di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante una situazione debitoria prolungatasi nel tempo e per l'infondatezza dei motivi addotti per l'opposizione, colorando così d'irrazionalità la relativa scelta amministrativa e procurando un ulteriore pregiudizio finanziario per la soccombenza della stessa Amministrazione Provinciale, nonché una maggiorazione dell'importo debitorio anche a seguito degli interessi, degli onorari e delle spese di giudizio.

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La sentenza conferma l’orientamento prevalente della giurisdizione contabile che esclude che possa investire il merito delle scelte discrezionali la sentenza che accerta l’esistenza di un debito assolutamente certo nell’an e rispetto al quale, invece, si è infruttuosamente e dannosamente opposta in giudizio (Corte dei conti, II Sezione centrale, n. 358 del 5 dicembre 2002).

Per converso, è stato ravvisato il carattere della scelta discrezionale, come tale insindacabile nel giudizio contabile, nell’erogazione di somme a ripiano di perdite registrate da un Consorzio comunale per il trattamento dei rifiuti (Corte dei conti, II Sezione centrale, n. 195, del 25 maggio 2000).

Sempre nella giurisprudenza della II sezione centrale (sentenza n. 197 del 23 giugno 2004), a proposito di scelte discrezionali, si afferma che esse consentono alla p.a. un margine di autonomia decisionale della scelta della soluzione migliore, considerato il caso concreto. Questo potere trova, comunque, fondamento nella legge e, quindi, lungi dal contrastare con il principio di legalità, lo presuppone, con la conseguenza che la discrezionalità consiste nella facoltà di scelta tra più comportamenti legittimi per il soddisfacimento dell’interesse pubblico primario, dopo la comparazione con gli altri interessi secondari che possono essere privati, pubblici, collettivi.

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SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 16367 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. Carpinelli Ugo, avverso la sentenza n. 58/2000 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania del 24.5.2002.

Visti gli  atti e  i documenti di causa; uditi nella P.U. del 3 marzo 2005 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Mario D'Urso in rappresentanza e difesa dell'interessato appellante, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Alfredo Lener.

FATTO

Con la sentenza impugnata è stato condannato il Sig. Carpinelli Ugo nella sua qualità di presidente della Provincia di Salerno a pagare L. 80.000.000.

La responsabilità amministrativa è stata ritenuta dal giudice di prime cure in base ai seguenti fatti.

Il Consiglio Provinciale di Salerno aveva deliberato nel 1990 (delibera n. 115) il riconoscimento di un rilevante numero di debiti fuori bilancio per un importo di L. 639.989.970 nei confronti dell'Impresa Edile SICELP. Tale Impresa, fallita nel 1977, aveva un contenzioso con l'Ente Provincia cui era seguita poi una serie di lodi arbitrali.

Il Commissario Prefettizio di tale Ente nel 1988 aveva incaricato il perito Ing. Ianulardo a calcolare il residuo debitorio che era pari all'incirca alla somma sopra indicata, e cioè L. 639.989.791. Ciò nonostante l'Ente Provincia non provvide a estinguere il debito con la conseguenza che il Liquidatore della SICELP chiese ed ottenne dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo cui fece seguito l'opposizione con soccombenza della stessa Amministrazione Provinciale, nonché una maggiorazione dell'importo debitorio anche a seguito degli interessi, degli onorari e delle spese di giudizio.

Il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del dirigente e dell'addetto all'Ufficio Tecnico Provinciale, nonché degli altri amministratori, mentre ha ritenuto responsabile della condotta connotata da colpa grave soltanto il Presidente Carpinelli in quanto aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva definito la vertenza contrattuale ed omise di dare notizia ai membri della Giunta delle promesse di pagamento da lui stesso formulate al Liquidatore dell'Impresa. Di qui la condanna ritenuta nella sentenza di prime cure contro la quale si è gravato il Presidente della Provincia ritenendo che il giudice contabile non può sindacare la decisione di opporsi al decreto ingiuntivo trattandosi di scelta discrezionale. Peraltro, secondo lo stesso appellante, non vi sarebbe stata alcuna colpa grave dato che il giudice avrebbe individuato la responsabilità sulla base di due soli documenti, uno rappresentato dalla nota dell'Ingegnere incaricato dal Commissario Prefettizio di relazionare sulla vicenda, l'altro dalla richiesta del Liquidatore della Società creditrice; atti indirizzati al Presidente della Provincia, ma comunque a disposizione dell'Ufficio tecnico e dei singoli assessori assolti in prime cure pur avendo partecipato con voto favorevole alla delibera del 1969 del 1993.

A tali censure il Carpinelli aggiunge anche le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva del Liquidatore unico della Società creditrice, alla prescrizione del diritto di credito per decorso del termine decennale, all'incertezza sul quantum debeatur perché le risultanze della relazione dell'Ingegnere incaricato della verifica del credito della Ditta sarebbero state erronee ed all'inesigibilità del credito, non essendo stati posti in essere con la collaborazione del creditore gli atti di convenzione per la rateizzazione delle somme da corrispondere.

Infine, l'appellante ha chiesto in via subordinata un'applicazione più ampia del potere riduttivo.

Con le conclusioni del 9.1.2003 la Procura Generale ha fatto presente che il giudice contabile può sindacare la scelta fatta dall'Amministrazione sia pure nei limiti della razionalità e dell'eccesso di potere e nel rispetto dei principi di logicità, obiettività e giustizia. La nuova normativa - art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificata dall'art. 3 del D.L. n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996 - non esclude la sindacabilità dell'attività gestoria per il mezzo delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Del resto, in questi termini è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti. Conseguentemente l'operato del giudice di primo grado, secondo il giudizio della Procura Generale, è del tutto corretto.

Con riferimento poi all'elemento soggettivo della colpa grave, in considerazione del deliberato precedente che includeva una somma rilevante per i debiti fuori bilancio, l'appellante ha mostrato una grave negligenza nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, oltre al fatto che in tutta la vicenda il Carpinelli ha assunto un ruolo determinante.

Peraltro, è del tutto irrilevante l'eccezione relativa ad una presunta prescrizione stante il riconoscimento del debito, mentre il difetto di legittimazione del Liquidatore unico della Società creditrice appare fuorviante.

Infine, risulta che il creditore ha praticamente collaborato per la realizzazione satisfattiva del suo credito, come in effetti è avvenuto nella fattispecie in base alle attività poste in essere dal curatore fallimentare che più volte sollecitò il soddisfacimento del credito.

Non ricorrerebbero da ultimo per il Procuratore Generale le condizioni per la riduzione dell'addebito e quindi conclude per la conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese del secondo grado di giudizio.

.Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Mario D'Urso, il quale nel rimettersi agli atti scritti ha insistito nello accoglimento dell'appello precisando, in particolare, che nel comportamento del suo assistito non ricorre il presupposto della colpa grave in quanto tutti gli atti erano stati portati a conoscenza dei componenti della Giunta e che comunque la scelta di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, nella fattispecie, non può considerarsi sindacabile in considerazione della contestazione relativa al quantum del credito vantato dall'Impresa SICELP.

Di contro il P.M. ha, parimenti, concluso per il rigetto dell'appello confermando le conclusioni scritte e contestando tutte le prospettazioni della difesa.

DIRITTO

Non v'ha dubbio che nella fattispecie, a fronte di un riconoscimento del debito nei confronti dell'Impresa Edile SICELP occorreva porre in essere tutti gli atti necessari al soddisfacimento dello stesso diritto evitando di pervenire ad un decreto ingiuntivo ed all'opposizione dello stesso che ha causato un incremento del debito dovuto agli interessi, agli onorari ed alle spese di giudizio.

Infatti, le varie eccezioni proposte nell'opposizione al decreto ingiuntivo quali, in particolare, il difetto di legittimazione attiva del liquidatore della Società o la prescrizione del diritto di credito o infine la mancata certezza del quantum debeatur sono da ritenere del tutto inconferenti. Non sfugge che la mancata certezza sul quantum debeatur è un'eccezione generica non fondata su prove concrete, così come del resto la stessa prescrizione del diritto di credito è cedevole rispetto al riconoscimento del debito che la stessa Amministrazione ha effettuato nei confronti della Ditta creditrice. Peraltro, è altresì pretestuosa l'eccezione relativa alla mancanza del requisito del difetto di legittimazione del liquidatore unico della Società creditrice così come ancora l'eccezione relativa ad una presunta non collaborazione della parte creditrice per la realizzazione satisfattiva del proprio diritto.

A fronte, quindi, di una situazione debitoria prolungatasi nel tempo e dell'infondatezza dei motivi addotti per l'opposizione al decreto ingiuntivo l'irrazionalità della scelta amministrativa di proporre appunto opposizione al precitato decreto ingiuntivo ha consentito nella fattispecie correttamente il sindacato del giudice contabile in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico dell'appellante.

D'altro canto il Collegio ritiene che nella fattispecie il fascicolo amministrativo a disposizione di tutti i componenti della Giunta Provinciale comprendeva tutti gli atti necessari ad un'attenta valutazione del contenzioso contrattuale sicché non è condivisibile ma è censurabile che i membri della Giunta non avessero avuto conoscenza di tutta la vertenza. Sotto questo profilo perciò non è sufficiente che il giudice di primo grado abbia preso in considerazione ai fini della riduzione dell'addebito soltanto la cessazione dalla carica del Presidente della Provincia Sig. Carpinelli dopo quattro mesi dall'adozione della delibera del luglio 1993, ma è necessario altresì prendere in considerazione le circostanze oggettive risalenti alla condotta di tutti i membri della Giunta i quali hanno all'unanimità, e quindi come il Carpinelli, votato a favore della delibera per l'opposizione al decreto ingiuntivo causativo del danno contestato dalla parte attrice. Conseguentemente l'addebito a carico del Presidente Carpinelli va ridotto in modo più ampio e precisamente a L. 30.000.000 proprio in considerazione del fatto testé riportato, ovvero dell'approvazione unanime della delibera n. 1969 del 16.7.1993 nonché del fatto che gli stessi membri della Giunta, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, erano parimenti a conoscenza di tutti gli elementi documentali relativi all'inadempimento contrattuale nei confronti dell'Impresa creditrice Edile SICELP.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Sig. Carpinelli Ugo indicato in epigrafe, la sentenza impugnata va riformata e per l'effetto l'appellante va condannato alla somma ridotta di L. 30.000.000 pari ad Euro 15.493,70.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Omissis