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CORTE DEI
CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DAPPELLO - Sentenza n. 128 del
14.4.2005 (riforma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 58 della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania del 24.5.2002). Presidente
MAZZIOTTI GOMEZ DE TERAN - Relatore CASACCIA Pubblico Ministero LENER - Procura
Generale c/ U. CARPINELLI (avv.to M. DURSO). Giudizio di responsabilità amministrativa azione di
responsabilità amministrativo-contabile Presidente della Provincia scelta
amministrativa di proporre opposizione a decreto ingiuntivo irrazionalità per
infondatezza dei motivi colpa grave sussiste pregiudizio finanziario
per oneri aggiuntivi - sussiste. Sussiste la responsabilità
amministrativa del Presidente di una Provincia per
la scelta di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante una situazione
debitoria prolungatasi nel tempo e per l'infondatezza dei motivi addotti per
l'opposizione, colorando così d'irrazionalità la relativa scelta amministrativa e
procurando un ulteriore pregiudizio finanziario per la soccombenza della stessa
Amministrazione Provinciale, nonché una maggiorazione dell'importo debitorio anche a
seguito degli interessi, degli onorari e delle spese di giudizio. ************* La sentenza
conferma lorientamento prevalente della giurisdizione contabile che esclude che
possa investire il merito delle scelte discrezionali la sentenza che accerta
lesistenza di un debito assolutamente certo nellan e rispetto al
quale, invece, si è infruttuosamente e dannosamente opposta in giudizio (Corte dei conti,
II Sezione centrale, n. 358 del 5 dicembre 2002). Per converso, è
stato ravvisato il carattere della scelta discrezionale, come tale insindacabile nel
giudizio contabile, nellerogazione di somme a ripiano di perdite registrate da un
Consorzio comunale per il trattamento dei rifiuti (Corte dei conti, II Sezione centrale,
n. 195, del 25 maggio 2000). Sempre nella
giurisprudenza della II sezione centrale (sentenza n. 197 del 23 giugno 2004), a proposito
di scelte discrezionali, si afferma che esse consentono alla p.a. un margine di autonomia
decisionale della scelta della soluzione migliore, considerato il caso concreto. Questo
potere trova, comunque, fondamento nella legge e, quindi, lungi dal contrastare con il
principio di legalità, lo presuppone, con la conseguenza che la discrezionalità consiste
nella facoltà di scelta tra più comportamenti legittimi per il soddisfacimento
dellinteresse pubblico primario, dopo la comparazione con gli altri interessi
secondari che possono essere privati, pubblici, collettivi. ************* SENTENZA sull'appello, iscritto al n. 16367 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. Carpinelli Ugo, avverso la sentenza n. 58/2000 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania del 24.5.2002. Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 3 marzo 2005 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Mario D'Urso in rappresentanza e difesa dell'interessato appellante, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Alfredo Lener. FATTO Con la sentenza impugnata è stato condannato il Sig.
Carpinelli Ugo nella sua qualità di presidente della Provincia di Salerno a pagare L.
80.000.000. La responsabilità amministrativa è stata ritenuta dal giudice di prime cure in base ai seguenti fatti. Il Consiglio Provinciale di Salerno aveva deliberato
nel 1990 (delibera n. 115) il riconoscimento di un rilevante numero di debiti fuori
bilancio per un importo di L. 639.989.970 nei confronti dell'Impresa Edile SICELP. Tale
Impresa, fallita nel 1977, aveva un contenzioso con l'Ente Provincia cui era seguita poi
una serie di lodi arbitrali. Il Commissario Prefettizio di tale Ente nel 1988 aveva
incaricato il perito Ing. Ianulardo a calcolare il residuo debitorio che era pari
all'incirca alla somma sopra indicata, e cioè L. 639.989.791. Ciò nonostante l'Ente
Provincia non provvide a estinguere il debito con la conseguenza che il Liquidatore della
SICELP chiese ed ottenne dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo cui fece seguito
l'opposizione con soccombenza della stessa Amministrazione Provinciale, nonché una
maggiorazione dell'importo debitorio anche a seguito degli interessi, degli onorari e
delle spese di giudizio. Il giudice di primo grado ha escluso la
responsabilità del dirigente e dell'addetto all'Ufficio Tecnico Provinciale, nonché
degli altri amministratori, mentre ha ritenuto responsabile della condotta connotata da
colpa grave soltanto il Presidente Carpinelli in quanto aveva proposto opposizione al
decreto ingiuntivo, non aveva definito la vertenza contrattuale ed omise di dare notizia
ai membri della Giunta delle promesse di pagamento da lui stesso formulate al Liquidatore
dell'Impresa. Di qui la condanna ritenuta nella sentenza di prime cure contro la quale si
è gravato il Presidente della Provincia ritenendo che il giudice contabile non può
sindacare la decisione di opporsi al decreto ingiuntivo trattandosi di scelta
discrezionale. Peraltro, secondo lo stesso appellante, non vi sarebbe stata alcuna colpa
grave dato che il giudice avrebbe individuato la responsabilità sulla base di due soli
documenti, uno rappresentato dalla nota dell'Ingegnere incaricato dal Commissario
Prefettizio di relazionare sulla vicenda, l'altro dalla richiesta del Liquidatore della
Società creditrice; atti indirizzati al Presidente della Provincia, ma comunque a
disposizione dell'Ufficio tecnico e dei singoli assessori assolti in prime cure pur avendo
partecipato con voto favorevole alla delibera del 1969 del 1993. A tali censure il Carpinelli aggiunge anche le
eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva del Liquidatore unico della
Società creditrice, alla prescrizione del diritto di credito per decorso del termine
decennale, all'incertezza sul quantum debeatur perché le risultanze della
relazione dell'Ingegnere incaricato della verifica del credito della Ditta sarebbero state
erronee ed all'inesigibilità del credito, non essendo stati posti in essere con la
collaborazione del creditore gli atti di convenzione per la rateizzazione delle somme da
corrispondere. Infine, l'appellante ha chiesto in via subordinata
un'applicazione più ampia del potere riduttivo. Con le conclusioni del 9.1.2003 la Procura Generale ha
fatto presente che il giudice contabile può sindacare la scelta fatta
dall'Amministrazione sia pure nei limiti della razionalità e dell'eccesso di potere e nel
rispetto dei principi di logicità, obiettività e giustizia. La nuova normativa - art. 1
della legge n. 20 del 1994, come modificata dall'art. 3 del D.L. n. 543 del 1996,
convertito nella legge n. 639 del 1996 - non esclude la sindacabilità dell'attività
gestoria per il mezzo delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Del resto, in
questi termini è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei
Conti. Conseguentemente l'operato del giudice di primo grado, secondo il giudizio della
Procura Generale, è del tutto corretto. Con riferimento poi all'elemento soggettivo della
colpa grave, in considerazione del deliberato precedente che includeva una somma rilevante
per i debiti fuori bilancio, l'appellante ha mostrato una grave negligenza nel proporre
opposizione al decreto ingiuntivo, oltre al fatto che in tutta la vicenda il Carpinelli ha
assunto un ruolo determinante. Peraltro, è del tutto irrilevante l'eccezione
relativa ad una presunta prescrizione stante il riconoscimento del debito, mentre il
difetto di legittimazione del Liquidatore unico della Società creditrice appare
fuorviante. Infine, risulta che il creditore ha praticamente
collaborato per la realizzazione satisfattiva del suo credito, come in effetti è avvenuto
nella fattispecie in base alle attività poste in essere dal curatore fallimentare che
più volte sollecitò il soddisfacimento del credito. Non ricorrerebbero da ultimo per il Procuratore
Generale le condizioni per la riduzione dell'addebito e quindi conclude per la conferma
della sentenza impugnata con condanna alle spese del secondo grado di giudizio. .Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv.
Mario D'Urso, il quale nel rimettersi agli atti scritti ha insistito nello accoglimento
dell'appello precisando, in particolare, che nel comportamento del suo assistito non
ricorre il presupposto della colpa grave in quanto tutti gli atti erano stati portati a
conoscenza dei componenti della Giunta e che comunque la scelta di proporre opposizione al
decreto ingiuntivo, nella fattispecie, non può considerarsi sindacabile in considerazione
della contestazione relativa al quantum del credito vantato dall'Impresa SICELP. Di contro il P.M. ha, parimenti, concluso per il rigetto dell'appello confermando le conclusioni scritte e contestando tutte le prospettazioni della difesa. DIRITTO Non v'ha dubbio che nella fattispecie, a fronte di un
riconoscimento del debito nei confronti dell'Impresa Edile SICELP occorreva porre in
essere tutti gli atti necessari al soddisfacimento dello stesso diritto evitando di
pervenire ad un decreto ingiuntivo ed all'opposizione dello stesso che ha causato un
incremento del debito dovuto agli interessi, agli onorari ed alle spese di giudizio. Infatti, le varie eccezioni proposte nell'opposizione
al decreto ingiuntivo quali, in particolare, il difetto di legittimazione attiva del
liquidatore della Società o la prescrizione del diritto di credito o infine la mancata
certezza del quantum debeatur sono da ritenere del tutto inconferenti. Non sfugge
che la mancata certezza sul quantum debeatur è un'eccezione generica non fondata
su prove concrete, così come del resto la stessa prescrizione del diritto di credito è
cedevole rispetto al riconoscimento del debito che la stessa Amministrazione ha effettuato
nei confronti della Ditta creditrice. Peraltro, è altresì pretestuosa l'eccezione
relativa alla mancanza del requisito del difetto di legittimazione del liquidatore unico
della Società creditrice così come ancora l'eccezione relativa ad una presunta non
collaborazione della parte creditrice per la realizzazione satisfattiva del proprio
diritto. A fronte, quindi, di una situazione debitoria
prolungatasi nel tempo e dell'infondatezza dei motivi addotti per l'opposizione al decreto
ingiuntivo l'irrazionalità della scelta amministrativa di proporre appunto opposizione al
precitato decreto ingiuntivo ha consentito nella fattispecie correttamente il sindacato
del giudice contabile in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa a carico dell'appellante. D'altro canto il Collegio ritiene che nella fattispecie il fascicolo amministrativo a disposizione di tutti i componenti della Giunta Provinciale comprendeva tutti gli atti necessari ad un'attenta valutazione del contenzioso contrattuale sicché non è condivisibile ma è censurabile che i membri della Giunta non avessero avuto conoscenza di tutta la vertenza. Sotto questo profilo perciò non è sufficiente che il giudice di primo grado abbia preso in considerazione ai fini della riduzione dell'addebito soltanto la cessazione dalla carica del Presidente della Provincia Sig. Carpinelli dopo quattro mesi dall'adozione della delibera del luglio 1993, ma è necessario altresì prendere in considerazione le circostanze oggettive risalenti alla condotta di tutti i membri della Giunta i quali hanno all'unanimità, e quindi come il Carpinelli, votato a favore della delibera per l'opposizione al decreto ingiuntivo causativo del danno contestato dalla parte attrice. Conseguentemente l'addebito a carico del Presidente Carpinelli va ridotto in modo più ampio e precisamente a L. 30.000.000 proprio in considerazione del fatto testé riportato, ovvero dell'approvazione unanime della delibera n. 1969 del 16.7.1993 nonché del fatto che gli stessi membri della Giunta, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, erano parimenti a conoscenza di tutti gli elementi documentali relativi all'inadempimento contrattuale nei confronti dell'Impresa creditrice Edile SICELP. P. Q. M. definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale
dell'appello proposto dal Sig. Carpinelli Ugo indicato in epigrafe, la sentenza impugnata
va riformata e per l'effetto l'appellante va condannato alla somma ridotta di L.
30.000.000 pari ad Euro 15.493,70. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle
spese del presente grado di giudizio. Omissis
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