CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - sentenza n. 235 del 12 settembre 2007Pres. David – Est. Fratocchi Quaglini - P.M. Galeota c/ I. P. G. (n.c.).

(Riforma la sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione n. 1857/03 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte e condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del Ministero della giustizia).

1. Responsabilità contabile e amministrativa – termine di prescrizione – falsità di atto pubblico – decorrenza – dalla data della sentenza di accertamento della falsità del documento passata in giudicato – accertamento autonomo della falsità di documenti aventi fede pubblica da parte del giudice contabile - esclusione.

2. Responsabilità contabile e amministrativa – illecite assenza per malattia di una dipendente pubblica – verifica da parte del giudice ordinario della falsità delle certificazioni mediche – necessità per la sussistenza del danno – assenze per malattia – falsa certificazione sanitaria – retribuzione indebita – pregiudizio erariale – sussiste.

3. Responsabilità contabile e amministrativa – giudizio di appello - questioni pregiudiziali - questioni relative alla prescrizione – attengono al merito essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale.

1. Nel giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, quando l'esistenza del danno è subordinata all'accertamento della falsità di un atto pubblico, il dies a quo per il computo della prescrizione non può che decorrere da quando, con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, viene accertata la falsità del documento, non essendo ammissibile un autonomo accertamento della falsità dei certificati medici (con valore di atto pubblico) da parte del giudice contabile. Per la giurisprudenza della Corte dei conti le certificazioni mediche prodotte dal dipendente per la concessione di periodi di congedi o aspettative per infermità hanno valenza di atto pubblico, la cui fede può essere contestata mediante querela di falso.

2. Per l’accertamento dell’illegittimità e dell’illiceità delle assenze per malattia di una dipendente pubblica, la previa verifica della falsità delle certificazioni mediche da parte del giudice ordinario costituisce il presupposto necessario per la sussistenza del danno, conseguente alla ingiustificata spesa sostenuta dall'amministrazione per la corresponsione delle retribuzioni indebite.

3. Ai sensi del primo comma dell'art. 105 r.d. n. 1038/1933, quando in prima istanza la competente Sezione giurisdizionale si è pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, la successiva pronuncia del giudice di appello va limitata esclusivamente a queste. Quando la sentenza di primo grado investe, invece, il merito della fattispecie il giudice di appello trattiene la causa per la decisione. La questione relativa alla prescrizione non è questione pregiudiziale, essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale, come tale regolato dal codice civile e non dal codice di rito e, dunque, attiene al merito della vicenda.

SENTENZA

Sull'appello iscritto al n. 22161 del registro di Segreteria proposto dal Procuratore regionale competente avverso la sentenza n. 1857/03 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte.

Visti gli atti e documenti di causa.

Udito nella pubblica udienza del 15 maggio 2007, il consigliere relatore ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Antonio GALEOTA.

FATTO

Dagli atti del procedimento penale, portati a conoscenza del Procuratore regionale presso la Regione Piemonte, veniva in evidenza che la sig.ra Immacolata Palma G., collaboratrice amministrativa contabile presso la Casa di Reclusione di SALUZZO, con decreto di citazione in giudizio del 17 maggio 1994, era stata chiamata a rispondere del reato di truffa davanti al Pretore di SALUZZO.

Con successivo decreto emesso in data 2 dicembre 1994 venivano citati in giudizio, innanzi al medesimo Pretore, alcuni medici di base residenti in Puglia, per rispondere del reato di falsità ideologica in certificati.

Entrambi i procedimenti venivano riuniti e, nel corso del dibattimento, il P.M. contestava alla G. il concorso nel reato di falso ascritto ai medici di base e, specularmente, a questi ultimi imputati, il concorso nella truffa aggravata commessa dalla medesima.

In particolare il P.M. contestava alla citata dipendente di aver indotto l'Amministrazione in errore circa le sue reali condizioni di salute nel periodo 17 maggio 1991 - 5 giugno 1992, allegando alle domande di congedo straordinario per malattia una serie di certificati medici “falsi”, rilasciati da vari medici di base residenti in Puglia.

Il prefato procedimento penale si concludeva con sentenza della Pretura Circondariale di SALUZZO n. 421/1997 che condannava tutti gli imputati (in particolare, alla G. veniva inflitta la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, di £. 1.500.000 di multa e l'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 20 con il beneficio della sospensione  condizionale della pena).

Interposta impugnazione, la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 2741 del 26 giugno 1998, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena della reclusione e quella dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni uno e mesi quattro, mentre confermava la misura della multa.

La G. e tre dei medici condannati ricorrevano in Cassazione, ma la Suprema Corte, con sentenza del 20 aprile 1999 rigettava i ricorsi.

La Procura Regionale competente, preso atto di quanto sopra ed espletata la relativa istruttoria, ha citato in giudizio la sig.ra G. contestandole un danno patrimoniale di Euro 10.869,28 corrispondente all'importo delle retribuzioni indebitamente percepite dalla stessa nel periodo 17 maggio 1991-5 giungo 1992, per aver dolosamente usufruito di congedo straordinario per malattia nel periodo citato, giustificandone la necessità con certificati medici falsi, attestanti uno stato psicofisico non rispondente a quello effettivamente posseduto.

L'interessata, nella memoria difensiva, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità sul rilievo che l'atto di costituzione in mora le era stato notificato in data 22 ottobre 1999 e, quindi, a distanza di oltre cinque anni dal momento della conoscibilità dei fatti da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La Sezione competente ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, con sentenza n. 1857/03 ha dichiarato prescritta l'azione di responsabilità nei confronti della stessa in quanto:  “...da tempo il dies a quo della prescrizione è stato individuato non a far data dalla conoscenza ma dalla conoscibilità degli episodi delittuosi, collegando quest'ultima non al P.M. contabile, titolare dell'azione di responsabilità, bensì all'organo dell'Amministrazione che abbia obbligo di denuncia....l'obiettiva conoscibilità del danno, che la Procura fa risalire al deposito della sentenza della Cassazione, deve essere individuata, al contrario, nel momento dell'esercizio dell'azione.... atteso che già da tale data la fattispecie in rassegna presentava tutti i concreti caratteri della materialità, della attualizzazione e della antigiuridicità ai fini che qui interessano (tra le più recenti in tal senso, ex multis, Sezione I centrale n. 28/A del 30 gennaio 2002 e Sezione III n. 10/A del 16 gennaio 2002”).

Avverso la citata sentenza la Procura Regionale ha proposto appello, sostenendo che nel caso di specie l'azione di responsabilità è da ritenere tempestiva.

Al riguardo ha evidenziato che il decreto di citazione in giudizio della G. è stato rinnovato in data 24 luglio 1995, a causa della omessa citazione della persona offesa, conseguentemente solo dopo quella data l'Amministrazione è venuta a conoscenza dell'azione penale cosicché l'atto di costituzione in mora del 22 ottobre 1999 (notificato il 28 ottobre 1999) risulta valido ed efficace, essendo intervenuto entro il quinquennio.

Con ampiezza espositiva ha sostenuto, poi, che quando l'esistenza del danno è subordinata all'accertamento della falsità di un atto pubblico, il dies a quo della prescrizione non può che decorrere da quando, con sentenza passata in giudicato, viene accertata la falsità del documento. Tanto precisato, ha chiesto che in caso di accoglimento dell'impugnazione, gli atti vengano restituiti al giudice di primo grado, secondo quanto dispone l'art. 105, primo (ora unico) comma del regio decreto n. 1038/1933. In via del tutto subordinata, in caso di esame del merito della vicenda, ha insistito nella richiesta di condanna, come formulata nell'originario atto di citazione.

All'odierna pubblica udienza il P.M. ha confermato quanto ampiamente esposto nell'atto di appello.

DIRITTO

L'appello all'esame, con il quale il Procuratore regionale sostiene tempestivo l'esercizio dell'azione di responsabilità, è fondato.

In proposito, appare utile sottolineare che l'obiettiva conoscibilità del danno da parte dell'Amministrazione, che il giudice di primo grado reputa corretto riferire al decreto di citazione in giudizio del 17 maggio 1994, è da ritenersi, invece, verificata dal 24 luglio 1995 cioè dalla data in cui il decreto di citazione a giudizio della Germanico è stato rinnovato (“a causa della omessa citazione della persona offesa”).

Conseguentemente l'atto di costituzione in mora del 22 ottobre 1999 (notificato il 28 ottobre 1999), risulta valido ed efficace, essendo intervenuto entro un quinquennio da tale data.

Tanto premesso, appare utile sottolineare che quando l'esistenza del danno è subordinata all'accertamento della falsità di un atto pubblico, il dies a quo per il computo della prescrizione non può che decorrere da quando, con sentenza passata in giudicato, viene accertata la falsità del documento.

Nel caso all'esame il previo accertamento della falsità delle certificazioni mediche da parte del giudice ordinario costituiva il presupposto necessario per la sussistenza del danno, conseguente alla ingiustificata spesa sostenuta dall'amministrazione per la corresponsione delle retribuzioni indebite: mancando tale accertamento le assenze della Germanico dovevano essere considerate legittime.

In proposito, è appena il caso di ricordare che, secondo l'orientamento della Cassazione, il certificato medico attestante, da parte dei sanitari convenzionati con l'istituto previdenziale, la sussistenza della malattia del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento da pubblico ufficiale, sia dei fatti che il medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. (Cass. 22 maggio 1999, n. 5000; 14 gennaio 1987, n. 217).

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, poi, le certificazioni mediche prodotte dal dipendente per la concessione di periodi di congedi o aspettative per infermità hanno valenza di atto pubblico, la cui fede può essere contestata mediante querela di falso (Sezione I n. 211 del 7.6.2004; n. 375 del 4.11.2002; n. 258 del 26.7.2002; Sezione III n. 60/2002 del 26.2.2002).

Ne, peraltro, come ben sottolineato nell'atto di appello, l'accertamento della falsità dei certificati medici prodotti  poteva essere effettuato “incidenter tantum” dal giudice contabile con efficacia limitata al giudizio in corso opponendosi nettamente a tale accertamento incidentale l'art. 10 del R.D. 1038/1933 che testualmente dispone: “chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente”.

Ne discende che l'atto di citazione è, comunque, da ritenere tempestivo (anche in assenza della intervenuta rinnovazione del decreto di citazione) giacché il dies a quo va individuato, nella fattispecie in esame, nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non essendo ammissibile un autonomo accertamento della falsità dei certificati medici da parte del giudice contabile.

Le conclusioni che precedono inducono alla valutazione delle conseguenze da trarre in ordine al procedimento de qua.

Innanzitutto, a mente del primo comma dell'art. 105 r.d. n. 1038/1933, quando in prima istanza la competente Sezione giurisdizionale si è pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, la successiva pronuncia del giudice di appello va limitata esclusivamente a queste. Sennonché, la questione relativa alla prescrizione non è questione pregiudiziale essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale, come tale regolato dal codice civile e non dal codice di rito, e attinendo dunque al merito della vicenda.

Tale concetto è stato riconosciuto dalle Sezioni Riunite in decisioni n. 823/A del 13 gennaio 1993 e n. 825/A del 19 gennaio 1993, con le quali hanno rinviato al giudice di prima istanza la trattazione del merito, avvalendosi del 2^ comma dell'art. 105, secondo cui, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato anche nel merito, è data facoltà al giudice d'appello di trattenere la causa o di rinviarla al primo giudice.

In realtà le stesse Sezioni Riunite, in un'altra decisione (13 febbraio 1990 n. 651) avendo escluso che il secondo comma in parola attribuisse al giudice di appello una indiscriminata facoltà di alternativa ad libitum, nella considerazione che esso trovava un criterio ed un limite d'applicazione negli articoli 353 e 354 c.p.c.: indicando, quindi, l'alternativa prevista dall'ordinamento (decisione nel merito o rinvio al giudice di prima istanza), ma lasciando ad altre norme dello stesso ordinamento la specificazione dei casi in cui si può (e deve) ricorrere alla prima o alla seconda delle soluzioni alternativamente previste.

Quest'ultima posizione è stata condivisa dalla II Sezione, nelle sentenze n. 58/1996 e n. 151/1998, ritenendola confortata dall'art. 26 dello stesso regolamento di procedura, secondo cui le norme della procedura civile valgono nel giudizio davanti alla Corte dei conti ogni volta che non esistono norme particolari inconciliabili.

Ora, con l'art. 10 della legge n. 205/2000 è stato abrogato il citato secondo comma, sicché non può esserci dubbio che, quando, come nel caso in esame, non ricorra nessuna delle ipotesi di cui all'art. 353 c.p.c. si esplichi appieno l'effetto devolutivo proprio dell'appello e, pertanto, il giudice dell'appello debba conoscere dell'intero merito della causa.

Nella fattispecie all'esame, questo Collegio giudicante ritiene che la responsabilità della G., in ordine ai fatti addebitateli dalla Procura, emerge con estrema chiarezza dall'esame obiettivo della documentazione versata in atti.

Appare utile rimarcare, infatti, che quasi tutti i certificati presentati dalla stessa attestavano uno stato ansioso-depressivo (ma anche deperimento organico, astenia psicofisica, lombosciatalgia e artrosi cervicale con vertigini), al quale non hanno mai fatto seguito indagini diagnostiche più approfondite, né cure più mirate, ma esclusivamente periodi di riposo di durata variabile dai quindici ai trenta giorni.

Al fine di verificare la sussistenza o meno delle patologie denunciate dalla G., il Pubblico Ministero ha nominato consulente tecnico il dr. Roberto Marocchino, specialista in neuropatologia e psichiatria, il quale, dopo aver esaminato la certificazione medica in parola e dopo aver sottoposto la perizianda ad esame diretto in data 28 settembre  1993, è giunto alla conclusione che “in G. Immacolata non vi sono, né risultano esservi mai stati, nemmeno nel periodo esaminato, elementi riconducibili ad una franca condizione psicopatologica di ordine psiconevrotico (psiconevrosi d'ansia, psiconovrosi depressiva), o di ordine psicotico (psicosi affettive, depressione), condizioni psicopatologiche che avrebbero richiesto ben altro trattamento psicoterapico e/o psicofarmacologico, diverso da quello dichiarato da G., (gutron gtt, Sargenor flacos.”).

Quanto, poi, alle altre malattie di ordine non specificamente psichico, il consulente tecnico ha evidenziato che, nella specie, non risulta effettuato alcuno di quegli accertamenti strumentali che vengono in tali casi praticati.

Alle medesime conclusioni sono pervenuti anche i due periti nominati dal Pretore nel dibattimento (i dottori Giorgio D'Allio e Stefano Zacà, specialisti rispettivamente in psichiatria e in medicina legale e delle assicurazioni) i quali hanno dichiarato che la G., nel periodo compreso tra il maggio 1991 ed il giugno 1992, non ha sofferto di disturbi psichici e/o psico-fisici tali da impedirle di svolgere la propria attività lavorativa come collaboratore amministrativo contabile presso la Casa di Reclusione di Saluzzo.

La sentenza del giudice d'appello ha posto in evidenza  che “...singolare è poi la continuità cronologica di affezioni, talora varie, e delle prognosi sostenute dalle varie certificazioni. Al contempo non può non rilevarsi che il predetto certificato medico del dr. G. per colica renale, rilasciato lo stesso giorno in cui era certificato dal collegio medico lo stato positivo di salute della G., consentiva il saldarsi dell'assenza dal lavoro tra il periodo di giorni 15 in dipendenza del certificato rilasciato il 6.6.1991 dallo stesso sanitario per “crisi depressiva in soggetto con esaurimento” e l'inizio del congedo ordinario in data 26.6”  non senza rilevare puntualmente che due certificati medici facevano prontamente seguito a due provvedimenti di rigetto di domande di congedo ordinario e che la riduzione operata dal medico fiscale da 30 a  10 giorni della prognosi di guarigione formulata con certificato del 13 dicembre 1991 veniva semplicemente risolta dalla G. producendo il certificato del 23 dicembre 1991, recante  una prognosi di giorni 20.

La Corte ha concluso, quindi affermando che  “.. in definitiva la G., assumendo per lo più patologie di carattere reattivo variamente certificate, le quali singolarmente si manifestavano non quando ella era esposta a fattori assunti come critici, ma quando rimaneva nel suo ambiente e presso la sua famiglia e si rimanifestavano allorquando si esaurivano o venivano negati periodi di congedo o semplicemente ridotto un periodo di prognosi, si adoperava nella consapevolezza della sanità, a superare il giudizio di idoneità allo svolgimento del lavoro formulato dalla commissione medica, saldando con protervia di condotta una continuità di assenza dal lavoro di oltre tredici mesi senza alcuna reale giustificazione E' di tutta evidenza che ella nel non rivolgersi mai ad uno specialista, nel non richiedere mai, nemmeno a fronte delle affezioni fisiche, rilievi strumentali, nel non seguire alcuna terapia documentata e congrua, ben sapeva che la documentazione medica che richiedeva aveva l'unica funzione di consentirle la non prestazione del lavoro. Va quindi ribadito il giudizio di reità in ordine ai delitti a lei ascritti”.

Dall'esposizione dei fatti come innanzi riportati emergono con chiarezza tutti gli elementi per l'imputazione di responsabilità alla G..

per l'importo di Euro 10.869,28, corrispondente al totale delle retribuzioni indebitamente percepite dalla G. relativamente al periodo dal 17 maggio 1991 al 5 giugno 1992, poiché le assenze dalla stessa effettuate per i motivi di salute esposti nei richiamati certificati medici accertati come “falsi”, sono da ritenere “ingiustificate”.

Altresì è manifesta l'esistenza sia di un rapporto di servizio quale dipendente dal Ministero della Giustizia, sia del nesso di causalità tra la condotta dell'appellata e l'evento dannoso.

Per quanto risulta dall'esposizione dei fatti, sussiste, infine l'elemento psicologico riscontrabile nella condotta dolosa che ha causato un indebito arricchimento della convenuta.

Per le considerazioni che precedono la sig.ra G. va condannata al pagamento in favore del Ministero della Giustizia alla somma di Euro 10.869,28, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara:

- la non intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità e

- condanna la sig.ra G. I. P. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di Euro 10.869,28, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, pari ad € 237,65 (duecentotrentasette/65)

omissis