|
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, composta dai Sigg.ri Magistrati: DOTT. GIUSEPPE DAVID PRESIDENTE DOTT. ANTONIO VETRO CONSIGLIERE DOTT. ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE DOTT.SSA CRISTINA ZUCCHERETTI CONSIGLIERE DOTT.SSA MARIA FRATOCCHI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n.22097 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia; AVVERSO la sentenza della Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia n.371/2004, pronunciata il 22.1.2004 e depositata il 12 ottobre 2004, e nei confronti di Manuel Venier nato a S. Vito al Tagliamento il 25/11/1979 e residente a Beano di Codroipo (Udine) in via Casali Ferrovia 1, costituito in giudizio con atto 23/3/2007 a firma dei suoi patrocinatori Avv.ti Stefano Placidi e Luciano di Pasquale. Visti gli atti e i documenti di causa. Uditi, alla pubblica del 17/4/2007 il relatore Dott. Giuseppe David; nonché il V.Procuratore Generale Dr. Antonio Galeota ed il difensore dell'appellato avvocato Luciano Di Pasquale che richiamano e illustrano gli atti di causa, e insistono nelle loro contrapposte richieste. FATTO Con l'atto di citazione in primo grado il sig. Manuel Venier, carabiniere in ferma biennale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Aurisina, è stato convenuto in giudizio per sentirsi condannare al pagamento in favore dell'Erario dello Stato della somma di euro 12.074,76 (già lire 23.380.000) corrispondente al danno subito dall'Amministrazione Militare a seguito della distruzione dell'automezzo di servizio condotto dal Venier, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sull'intero rivalutato, nonché delle spese di giudizio. Dagli atti risulta che il Carabiniere Manuel Venier, terminato il turno h.18-24 dell'11.9.2000 di “militare in servizio alla caserma” presso la Stazione dei CC. Di Aurisina, autorizzato dal proprio Comandnate, si recava presso la Caserma del Posto di frontiera di San Pelagio, ove risultava accasermato. Alle h.00,15 circa, mentre procedeva lungo la indicata strada con direzione di marcia Aurisina-Silvia alla guida dell'automezzo di servizio Land Rover Defender tg. EI 561 DN, giunto all'altezza del n. civico 62/E di tale località, nell'affrontare una curva destrorsa, perdeva il controllo del mezzo, che andava a urtare con la fiancata posteriore ds contro un muretto carsico situato a lato della sede stradale. Successivamente a tale urto, l'automezzo, postosi trasversalmente alla strada cappottava concludendo la sua corsa fuori della sede stradale. A seguito dell'urto il veicolo dell'Amministrazione Militare subiva danni di carrozzeria, la cui riparazione è stata giudicata dai tecnici militari non conveniente; di conseguenza, determinato il valore commerciale del veicolo prima del sinistro in euro 12.281,35 e quello del relitto in euro 206.58, il danno subito dall'Amministrazione è stato calcolato in euro 12.074,76. Nella fase istruttoria del procedimento di primo grado il convenuto a sua discolpa ha escluso di aver mantenuto un comportamento caratterizzato da colpa grave nelle circostanze che hanno dato luogo al sinistro di sui sopra è cenno, sostenendo la scarsa efficienza del mezzo di servizio, già precedentemente incidentato, che sarebbe stata la causa primaria del sinistro e la presenza di pietre sul lato sinistro della carreggiata. Nell'atto introduttivo del giudizio il Procuratore Regionale ha rilevato che il Carabiniere certamente procedeva ad una velocità non moderata, e, comunque, non adeguata alle condizioni ambientali all'atto esistenti, non essendo egli riuscito a mantenere il controllo del mezzo in curva né a correggerne la traiettoria al fine di evitarne la fuoriuscita dalla sede stradale. Concludeva la Procura attrice che si è riscontrato un comportamento gravemente colposo del convenuto, caratterizzato anche da grave inosservanza di doveri di diligenza e di perizia professionale ai quali egli si sarebbe dovuto attenere, permodochè risultava evidente la responsabilità amministrativa dell'ex Carabiniere nel determinismo del danno subito dall'Amministrazione Militare. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha assolto il Venier, ritenendo che parte attrice non aveva provato che l'incidente era stato provocato da comportamento gravemente colposo del conducente. Con l'atto di appello in esame la Procura Regionale, pur dichiarandosi favorevole alla applicazione del potere riduttivo, conclude per il riconoscimento del comportamento gravemente colposo del Venier e per la sua condanna a risarcire il danno arrecato, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Con atto di costituzione in giudizio, i patrocinanti dell'appellato concludono chiedendo in via principale la reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza di 1° grado; e, in via subordinata, la riduzione al minimo dell'addebito posto a carico del signor Venier; con rifusione delle spese di 2° grado. DIRITTO Il Collegio, dopo attento esame il tutti gli atti e documenti di causa, giudica che la condotta del soggetto e la relativa velocità di guida non siano state tali da fare varcare al sig. Venier la soglia della colpa grave: Chè, le sottoindicate circostanze oggettive o soggettive ma non inputabili al signor Venier; al momento dell'incidente, seppure non abbiano un ruolo causale esclusivo sulla determinazione dello stesso, costituiscono condizioni contingenti di difficoltà nella guida, si da assumere un ruolo causale o concausale preponderante nella determinazione dell'evento dannoso e tale da escludere il livello di negligenza e di gravità della colpa richiesto dalla normativa di specie (articolo 1 comma 1° della legge 19 gennaio 1994 n.20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 543/1996 convertito nella legge n.639 del 1996). Giova, al riguardo, rilevare quanto segue. Il soggetto, ancora in giovane età Carabiniere “in ferma biennale”, si è trovato a guidare un auto fuoristrada in località del Carso Triestino, assolutamente priva di illuminazione, in ore notturne, subito dopo essere stato impegnato in lavoro in Caserma fino alla mezza notte. La velocità del mezzo non doveva essere particolarmente elevata, atteso che il Signor Venier, a seguito dell'incidente, è stato giudicato guaribile in soli cinque giorni, ed è probabile che l'autovettura sia cappottata per la repentina presenza di pietre sul lato sinistro della carreggiata. Alla luce delle suddette risultanze, il Collegio giudica di dover dichiarare esente il signor Venier da responsabilità amministrativa per assenza, in lui, del presupposto della colpa grave. Tuttavia, giudicandosi la condotta dell'appellato al limite della colpa grave (la cui soglia non è stata superata), il collegio, nella fattispecie ritiene di poter compensare fra le parti le spese di giudizio, anche con riferimento alle spese legali che restano a carico dell'appellato e non saranno rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza. P.Q.M. La Corte dei Conti -Sezione 1° Giurisdizionale Centrale d'appello; -visto l'articolo 1 comma 1° della legge 14/1/1994 n.20, come sostituito dall'articolo 3 del D.L. 543/1996, convertito nella legge n.639 del 1996. RESPINGE L'appello proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia AVVERSO La sentenza della predetta Sezione Giurisdizionale n.371/2004, pronunciata il 22/1/2004 e depositata il 12/10/2004; nei confronti di Manuel Venier, nato il 25.11.1979. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.4.2007. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Giuseppe DAVID F.to Giuseppe DAVID Depositata in Segreteria il 17/7/2007 IL DIRIGENTE F.to dott. Maria FIORAMONTI
|