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Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale centrale d'appello - sentenza n. 30 del 29 gennaio 2004 - Presidente Simonetti Relatore Morgante PM Ciaramella c/ G.P. e A.D.C. (avv.ti Coronas, Maccioni e Fonzi).
1. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa attività pre-processuale invito a dedurre rapporto con latto di citazione di assoluta identità non richiesto riferimento ai paralleli procedimenti penali sufficienza. 2. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa norme sul giusto processo mancata notifica al responsabile del danno dellistanza di proroga per il deposito dellatto di citazione violazione dellart. 111 Cost. non sussiste. 3. Illecita appropriazione di somme dellamministrazione decorrenza del termine di prescrizione dalla scoperta del fatto pregiudizievole per il pubblico erario reati di peculato violazione dei doveri di servizio di coloro che hanno la disponibilità di somme dellamministrazione sussiste ricorso alluso del potere riduttivo non consentito condotte dolose responsabilità solidale - sussiste. 1. Il rapporto tra linvito a dedurre e latto di citazione in giudizio non deve essere di assoluta identità, con la conseguenza che non è inammissibile latto di citazione che si richiama, così come fatto nellinvito a dedurre, con chiaro riferimento ai paralleli procedimenti penali ai quali i medesimi convenuti erano già stati sottoposti per gli stessi fatti appropriativi di pecunia pubblica, nonché per la puntualità delle poste di danno accertate dalla commissione d'inchiesta dellamministrazione danneggiata. 2. Non è applicabile il disposto dellart. 111 della Costituzione, quando su istanza del Procuratore regionale la Sezione giudicante accorda la proroga del termine per il deposito dellatto di citazione, dal momento che il procedimento camerale si colloca in una fase pre-processuale che precede la notifica dell'atto di citazione, con la conseguenza che il presunto responsabile, al quale in precedenza è stato notificato l'invito a dedurre, non è da considerare parte processuale. 3. In ragione della presenza del doloso occultamento del danno, a seguito di reati contro la p.a. (nella specie il reato di peculato) e tenuto, altresì, conto del disposto dellart. 2941, n. 8 del c.c., il termine prescrizionale quinquennale, di cui allart. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, decorre dalla c.d. scoperta del fatto lesivo per il pubblico erario. Lappropriazione continuativa di denaro pubblico, da parte di due sottufficiali addetti al pagamento delle competenze del personale militare di una scuola di formazione, costituisce una condotta antigiuridica posta in essere in dispregio dei doveri loro imposti dal rapporto di servizio e produce conseguentemente uningiustificata perdita patrimoniale per l'Erario. In presenza di pregiudizi erariali conseguenti a comportamenti dolosi sussiste, alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza contabile, l'incompatibilità alluso del c.d. potere di riduzione dell'addebito. L'attestata dolosità della condotta dei responsabili del danno erariale, congiunta al loro illecito arricchimento, in ragione dellattività appropriativa di somme appartenenti allamministrazione, costituisce il presupposto, normativo che astringe i medesimi in vincolo di responsabilità solidale, quale imprescindibile conseguenza della condotta in parola, sia in funzione reintegratoria del patrimonio erariale leso, sia in quella di deterrenza. Massimo PERIN La sentenza della prima sezione centrale dappello affronta alcuni temi che ricorrono con frequenza nella giurisdizione amministrativo contabile, specialmente quando si tratta di perseguire i comportamenti illeciti già causativi di reati contro lamministrazione. I fatti esposti traggono origine da alcune condotte, rilevanti penalmente (reato di peculato militare ex art. 215 c.p.m.p.), tenute da alcuni sottufficiali dellesercito, i quali avevano avuto, per incarico di servizio, la responsabilità di effettuare il pagamento delle competenze relative al personale militare della scuola trasporti e materiali del Ministero della Difesa. Una volta accertato il reato di peculato militare e avendo i due sottufficiali patteggiato, innanzi alla giustizia militare, la pena ex art. 444 c.p.p., è stata avviata, da parte della Procura erariale, lazione di responsabilità amministrativa, al fine di reintegrare il pregiudizio finanziario subito dallamministrazione militare. Le sentenza in parola, per quanto attiene al rapporto tra latto dinvito e il successivo atto di citazione, si richiama allimpostazione (Corte dei conti, I sezione centrale, n. 131/A dell8.5.2003) che non richiede unassoluta identità tra i fatti esposti nella contestazione pre-processuale e la successiva azione giudiziaria, ma soltanto (ai fini di una declaratoria dinammissibilità della domanda giudiziale) che la contestazione di responsabilità non avvenga per la prima volta in giudizio, con conseguente pregiudizio al diritto di difesa. Vi è da dire che quando lazione di responsabilità amministrativa segue un parallelo procedimento penale è possibile che alcune componenti lesive vengano precisate solo nellatto di citazione, perché non ancora emerse con sufficienza nel procedimento penale da cui aveva tratto origine linvito a dedurre. Solo che tale evenienza non comporta una visione rigida e meramente formale delle regole processuali del giudizio di responsabilità, perché è sufficiente, come avvenuto nel giudizio in rassegna, laver fatto riferimento, fin dallinizio, al parallelo procedimento penale e alle inchieste amministrative. Conseguentemente, deve essere condiviso lorientamento che afferma linsussistenza di un rapporto di necessaria e assoluta identità tra la citazione a giudizio e linvito a dedurre, specialmente quando latto introduttivo precisi e definisca in maniera più compiuta i comportamenti e i danni indicati nellatto dinvito (Corte dei conti, sez. III, n. 2 del 7.1.2003). Questa impostazione deve ritenersi corretta, altrimenti si costringerebbe lUfficio di Procura ad avviare tanti procedimenti, man mano che emergono, in presenza di reati contro lamministrazione, gli eventi lesivi da ristorare, con evidente appesantimento dellattività giudiziaria e palese spreco di risorse. Come emerge nella sentenza, in occasione del procedimento di responsabilità amministrativa era stata chiesta, dal P.M. procedente, la proroga del termine per il deposito dellatto di citazione. Della conoscenza di tale istanza non erano state edotte le parti intimate, con la conseguenza che i difensori hanno ritenuto che tutto ciò poteva invalidare latto di citazione per la violazione della norma costituzionale sul giusto processo, di cui allart. 111 novellato. È vero che tale eccezione, la cui natura di mero stile è evidente, essendo la fase dellinvito a dedurre una fase antecedente il processo vero e proprio che nasce solo a seguito del deposito dellatto di citazione in giudizio del presunto responsabile del danno, si richiama a unordinanza di rimessione alla Consulta effettuata da una giurisprudenza isolata e minoritaria (Corte dei Conti, sezione Puglia, n. 42/R/02 del 6 marzo 2002) che non ha avuto riscontro da parte della Corte costituzionale (sent. 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 513), in quanto l'istanza di proroga avanzata dal P.M. e il connesso procedimento camerale si collocano, appunto, in una fase pre-processuale che precede la notifica dell'atto di citazione; con la conseguenza che il presunto responsabile, al quale in precedenza è stato notificato l'invito a dedurre, non può essere considerato parte processuale, e di conseguenza non trova applicazione il disposto di cui all'art. 111 Costituzione. Seguendo la pronuncia della Consulta appena richiamata, le Corti territoriali (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 393 del 4.4.2003) escludono che la richiesta di proroga dei termini per la citazione in giudizio da parte del Procuratore regionale, dopo linvito a dedurre, vada comunicata ai destinatari dellinvito predetto, trattandosi di attività pre-processuale che non necessita della partecipazione degli interessati. Altro aspetto trattato dai giudici contabili di appello riguarda la decorrenza del termine di prescrizione nel caso di reati commessi in danno dellamministrazione. Sul punto la soluzione offerta dalla sentenza è quella che, in caso di danni occultati a seguito di comportamenti fraudolenti, la prescrizione dellazione di responsabilità decorre dal momento della «scoperta» ex art. 1, comma 2, legge n. 19/1994, dove il momento della «scoperta», viene individuato nel rinvio a giudizio disposto in sede penale (Corte dei Conti, sezione Piemonte, n. 1618 del 27.11.2000; I sezione centrale, n. 336 del 2.10.2002; II sezione centrale, n. 338 del 7.11.2002). A questo proposito, altra giurisprudenza (sezione Sicilia dappello, n. 151 del 27.9.2002) ha messo in evidenza che la scoperta del danno, in caso di atti fraudolenti in pregiudizio dellamministrazione, si ravvisa nel momento in cui avvengono il rinvio a giudizio penale e la contestuale comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. ; sempre la stessa giurisprudenza ha escluso, invece, lapplicabilità alle fattispecie di responsabilità amministrativo contabile della disciplina della prescrizione di cui allart. 2947 c.c. , in ordine a fatti di reato, poiché la stessa attiene esclusivamente alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Per quanto attiene poi alluso del potere riduttivo da parte del giudice questo è stato escluso nella sentenza in commento, trattandosi di una vicenda di dolo, così come avviene con orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (ex multis Corte dei conti, III sez. centrale, n. 228 dell1.7.2002), perché la riduzione della quota di addebito non può essere effettuata nelle ipotesi in cui il danno sia conseguito ad azioni caratterizzate da grave slealtà, come quando lagente pubblico abbia scientemente violato i propri doveri di servizio per procurare a sé stesso utilità non dovute. Infine, nulla quaestio, per quanto riguarda il vincolo di responsabilità solidale dei convenuti trattandosi di persone che hanno agito con dolo nella causazione del pregiudizio finanziario. Nondimeno, come affermato in giurisprudenza (Corte dei Conti, sezione Lombardia, n. 990 dell1.8.2003), laffermazione del vincolo solidale, in presenza di convenuti che abbiano agito con dolo, non esclude un temperamento delle quote di addebito, in relazione al differente peso causale apportato da ciascuno dei concorrenti nella produzione del fatto dannoso. Ciò comporterà che lamministrazione, in sede di esecuzione, dovrà richiedere a ciascuno dei responsabili limporto al quale è stato condannato e solo in presenza di insolvenza di uno di essi effettuerà, in forza del vincolo solidale, la ripartizione del contributo tra gli altri condebitori (sent. 990/2003, cit.).
SENTENZA Nei giudizi d'appello in materia di responsabilità, iscritti ai numeri 15895 e 15906,proposti, rispettivamente da Giovanni P. ed Antonio De C. e Ignazio B. avverso la sentenza parziale n. 551/02 in data 22 ottobre 2001 19 febbraio 2002 della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio. Visti gli atti d'appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti delle cause; Uditi, alla pubblica udienza del 4 novembre 2003, il Consigliere relatore, dott. Davide Morgante, gli Avvocati Salvatore Coronas ed Antonio Fonzi su delega dell'Avv. Paolo Parlamenti, rispettivamente per l'appellante Giovanni P. e per gli appellanti Antonio De C. ed Ignazio B., nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella; Ritenuto in
FATTO Con sentenza n. 551/2002/R la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio ha condannato Ignazio B. e Giovanni P. al pagamento in favore dell'Erario della complessiva somma di £. 607.318.94, poiché in qualità di sottufficiali, addetti al pagamento delle competenze ai militari della Scuola trasporti e materiali del Ministero della Difesa, si erano appropriati della indicata somma, operando falsificazioni dei registri contabili. Nel rapporto interno la ripartizione dello addebito è stata operata dalla Corte territoriale nel limite del 40% a carico del B. e nel limite del 60% a carico del P.. Con la stessa sentenza è stata disposta, con analoga motivazione la condanna di Antonio De C. in solido con il P. al pagamento del complessivo importo di £. 728.432.525, ripartito, ai fini del menzionato rapporto interno, nella percentuale del 40% a carico De C. e del 60% a carico del P.. Per gli indicati fatti i sottufficiali sono stati tratti a giudizio per il reato di peculato militare aggravato e continuato e condannati, a seguito di patteggiamento, ex art. 444 cod.proc.pen., a pena detentiva rimasta sospesa, nell'assenza di precedenti penali. Avverso la sentenza della Corte dei conti Regionale hanno interposto appello i sottufficiali B. e De C., rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parlamenti, giusta mandato in calce all'atto d'appello. Nella proposta impugnazione il difensore ha opposto l'erroneità ed ingiustizia della pronuncia di prime cure ove ha disposto la condanna solidale dei propri assistiti con il P. ed ove non è stata accolta la richiesta di riduzione dell'addebito. Al riguardo, il difensore si duole perché non è stata adeguatamente valutata la diversa posizione sostanziale e processuale dei propri assistiti che, oltre ad avere ammesso le proprie responsabilità, contribuendo così alle indagini e restituendo parzialmente le somme illecitamente sottratte, si sono determinati alle appropriazioni medesime, in quanto oberati da gravissime difficoltà economiche. Chiede, pertanto la difesa che, in riforma della sentenza appellata venga escluso il vincolo solidale di condanna e ridotto l'addebito a carico dei due convenuti. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto appello anche il P., rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Coronas e Francesca Maccioni, giusta delega a margine dell'atto d'appello. Nella proposta impugnazione la difesa ha formulato in ordine alla sentenza di prime cure le seguenti doglianze: - inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 1, della L. n. 19/1994 e succ. modd., per genericità dell'invito a dedurre il quale non conterrebbe, non soddisfacendo così alla funzione di garanzia a cui è deputato, alcuna specificazione circa il contesto, i tempi, le misure, i modi etc. con i quali sarebbe avvenuta l'appropriazione di somme di denaro presso la Scuola Trasporti e Materiali di Roma. La ricaduta di tale carenza in termini di legittimità dell'atto di citazione susseguente è palese ove si consideri il grave pregiudizio dell'effettività del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che ne è derivato; - nullità dell'ordinanza n. 148/2000/P del 16.6.2000 con la quale, su istanza della Procura Regionale la Sezione Territoriale ha accordato la proroga richiesta, dappoichè la pronuncia è stata resa senza che l'istanza medesima e la relativa Camera di Consiglio fosse stata notificata al P. che, quindi, non ha potuto presenziare; - nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza e genericità degli addebiti, anche perché il Pubblico Ministero non avrebbe tenuto conto della concorrente responsabilità del capo del servizio amministrativo e del capo della gestione denaro, che avevano anche essi funzioni di controllo sulla contabilità, oltre che dei soggetti che nel tempo hanno eseguito ispezioni amministrative; - prescrizione delle pretese restituzioni relative alle presunte appropriazioni avvenute prima del 25 novembre 1995, cioè in data anteriore al quinquennio dalla notifica della citazione; - mancata considerazione di circostanze che avrebbero comportato l'applicazione del potere riduttivo, quali la tenuità della condanna penale, l'assenza di precedenti penali e le modeste condizioni reddituali. Nelle proprie conclusioni, depositate in data 9 luglio 2002 il Procuratore Generale si è espresso per l'infondatezza di entrambi i proposti atti d'appello. Per quanto attiene all'appello proposto dai sottufficiali B. e De C. quel Pubblico Ufficio infatti ha insistito, contrariamente alla tesi della difesa appellante, nella sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità solidale, ravvisabili nel comportamento doloso dei convenuti e nel loro illecito arricchimento, nonché nella consequenziale esigenza di favorire l'integrale ristoro del danno erariale. In ordine al potere riduttivo dell'addebito osserva il Procuratore Generale che le circostanze addotte dalla difesa appellante (ammissione delle responsabilità da parte dei due convenuti e contribuito alle indagini penali) se possono operare in campo penale non possono rilevare in sede di responsabilità amministrativa ove è prevalente l'obbligo di integrale restituzione delle somme all'Erario ed ove l'applicazione del beneficio è esclusa dalla giurisprudenza in ipotesi di condotta dolosa. Parimenti irrilevante al cennato fine riduttivo si appalesano le intervenute restituzioni prima del giudizio contabile, tenuto conto della tenuità delle stesse. Per quanto attiene all'appello del P. il Procuratore Generale oppone l'infondatezza delle censure di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e dell'invito a dedurre in quanto entrambi contengono gli elementi essenziali della pretesa azionata ed azionabile da parte del Pubblico Ministero Contabile (inchiesta penale ed amministrativa, perizia tecnica del P.M. penale militare, confessione degli altri imputati e la stessa sentenza di patteggiamento, pur sempre utilizzabile dal Giudice Contabile). In merito alle censure relative alla omessa notifica delle istanze di proroga, il Procuratore Generale concorda con le conclusioni di infondatezza delle stesse svolte dal Primo Giudice, in armonia con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile. In ordine alla dedotta eccezione di prescrizione delle appropriazioni anteriori al quinquennio ne oppone l'infondatezza, trattandosi nella specie di doloso occultamento dei fatti lesivi che escluderebbe, del pari, ogni applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Chiede, pertanto, il Procuratore Generale la reiezione di entrambi gli appelli con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado. Con memoria depositata in data 8 ottobre 2003 la difesa del P. ha contradedotto alle conclusioni del Procuratore Generale opponendo che le ritenute "plurime ed univoche fonti di prova" in base alle quali è stata attestata la responsabilità del P. in quanto materiale istruttorio acquisito nel diverso giudizio penale hanno connotazione di meri indizi e per acquisire valenza probatoria avrebbero dovuto essere sottoposte ad un autonomo accertamento, che, invece, sarebbe mancato, da parte del Giudice Contabile di prime cure che avrebbe operato una mera "trasformazione" di quegli elementi in "elementi inconfutabili" in ordine alle responsabilità dolose del P.. Nel concreto, poi, secondo il difensore gli "indizi" presi in esame dal Primo Giudice sarebbero ben lungi dal poter essere assunti quali premesse in fatto idonee a ritenere provata la corresponsabilità del proprio assistito, non costituendo gli stessi prova neppure indiretta o critica della partecipazione dello stesso alle contestate appropriazioni. Né a conclusioni diverse sarebbe dato giungere sulla base della sentenza penale patteggiata di condanna, dappoichè la stessa non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità che è estraneo alla sua struttura (cfr., da ultimo, Cass. Pen. Sez. I 19.12.2000, n. 14362.) Insiste, pertanto, il difensore nelle conclusioni rese con il proposto atto di appello. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 gli Avvocati Salvatore Coronas ed Antonio Fonzi, rispettivamente, per l'appellante Giovanni P. e per gli appellanti Antonio De C. ed Ignazio B., nonché il Pubblico Ministero hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste conclusionali svolte nei rispettivi atti scritti. Considerato in
DIRITTO I due atti di appello, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. cic., onde pervenire ad un'unica decisione. Passando all'esame delle impugnazioni, osservano i Giudicanti che l'appellata sentenza ha pronunciato la condanna dei convenuti sottufficiali dell'Esercito, Ignazio B. ed Antonio De C., per ciascuno degli addebiti ai medesimi mossi, in via solidale con il maresciallo Giovanni P., per la riconosciuta appropriazione da parte degli stessi di competenze retributive destinate ai militari della Scuola Trasporti e materiali in Roma del Ministero della Difesa, operata a mezzo di falsificazione dei Registri contabili. Per tali appropriazioni risultano celebrati a carico dei convenuti procedimenti penali per il reato di peculato militare aggravato e continuato che sono stati definiti dal Tribunale Militare di Roma, a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenze di condanna a pende detentive, rimaste sospese nell'assenza a carico degli imputati di precedenti penali. Avverso la sentenza della Corte dei conti Regionale sia il B. ed il De C. sia il P. si sono gravati, censurandone i primi due l'erroneità ed ingiustizia per aver disposto la condanna dei medesimi in via solidale con il P., pur in presenza, a loro dire, di una minore gravità della condotta che avrebbe dovuto, peraltro, condurre ad una riduzione dell'addebito ed opponendo il P., oltreché una serie di doglianze a carattere preliminare, l'assenza di elementi probatori in ordine ai fattori costitutivi della responsabilità amministrativa, nonché la sussistenza, comunque, di circostanze che avrebbero dovuto condurre all'applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Poiché talune delle eccezioni preliminari proposte dal P. hanno incidenza sulla legittima introduzione del giudizio di responsabilità e sono rilevabili d'ufficio, il Collegio, in ragione dell'ordine logico-giuridico di trattazione, reputa di dover dar prevalenza all'esame di tali censure, la cui fondatezza, ove riconosciuta, precluderebbe l'ulteriore esame di entrambi gli atti d'appello. Prioritaria è, al riguardo, l'eccezione di inammissibilità e nullità dell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, viziato, secondo la difesa del P., per l'assoluta genericità del preliminare invito a dedurre, la cui ricaduta in termini di legittimità dell'atto di citazione, sarebbe intuibile appena si consideri il grave pregiudizio all'effettività del diritto di difesa ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio indotti dalla lamentata carenza argomentativa, anche per l'indeterminatezza e genericità dello stesso libello, il quale, peraltro, non avrebbe tenuto in alcun modo conto dei concorrenti elementi di responsabilità ravvisabili nella condotta di altri soggetti (capo del Servizio amministrativo e capo della Gestione denaro) ingiustificatamente non tratti in giudizio. La censura è infondata. Al riguardo, osservano i Giudicanti che sia l'invito a dedurre che il conseguente atto di citazione, anche per l'intuitivo e chiaro riferimento ai paralleli procedimenti penali ai quali i medesimi convenuti erano già stati sottoposti per gli stessi fatti appropriativi di pecunia pubblica, nonché per la puntualità delle poste di danno accertate dalla Commissione d'inchiesta nell'apposita relazione ed ulteriormente precisate dalla relazione tecnico-amministrativa svolta dal perito Ten. Gen. Adamo Forte, contengono esaustivi elementi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo onde sostenere la pretesa del Procuratore Regionale Contabile e consentire ai convenuti di svolgere adeguatamente le proprie difese. Tali atti erano ben noti a tutti i convenuti e, comunque, facilmente attingibili al fascicolo della Procura Regionale attrice, fin dalla fase del prodromico invito a dedurre, al quale i convenuti medesimi hanno preferito non corrispondere. Del pari, infondate si appalesano le eccezioni di nullità dell'ordinanza n. 148/2000/P in data 16 giugno 2000, con la quale, su istanza del Procuratore Regionale, la Sezione Territoriale ha accordato la richiesta proroga del termine ad deducendum all'atto di avviso, argomentata dalla difesa del P., con l'omessa notifica agli intimati della istanza medesima e della data della apposita Camera di Consiglio per la pronuncia sulla stessa, dappoichè le SS.RR. della Corte dei Conti, in sede definitoria della relativa questione di massima (cfr. SS.RR. sent n. 7/Q.M./2003), nonché la Corte costituzionale (cfr. sent. 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 513), si sono univocamente espresse nel senso che l'istanza de qua ed il connesso procedimento camerale si collocano in una fase pre-processuale che precede la notifica dell'atto di citazione; donde il presunto responsabile, al quale in precedenza è stato notificato l'invito a dedurre, non è da considerare parte processuale, a cui conseguentemente non è applicabile il disposto di cui all'art. 111 Cost. Altrettanto destituita di fondamento è da ritenere, in punto di diritto, l'eccezione di prescrizione dell'azione contabile in ordine alle contestate appropriazioni avvenute in data anteriore al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione, poiché, anche in ordine a tali fatti lesivi, il termine prescrizionale non era da considerare in alcun modo "decorrente" per l'effetto preclusivo e sospensivo dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., a fronte, come verrà più avanti chiarito, dell'intenzionale occultamento della situazione di danno per l'Erario da parte del P.; di modo che l'azione contabile, soggetta all'ordinario termine quinquennale, introdotto dall'art. 1, co.2, della L. n. 20/1994, come modificato dalla L. n. 639/1996, proprio in ragione del doloso occultamento del danno, non poteva che decorrere dalla c.d. scoperta del fatto lesivo. Poiché, nel caso all'esame la scoperta del fatto lesivo, da parte dell'amministrazione, può essere fatta coincidere con gli accertamenti effettuati dall'apposita Commissione d'inchiesta amministrativa nel giugno 1998, alle date di notifica (settembre 1999 e novembre 2000) al P., oltrechè agli altri convenuti, rispettivamente, degli inviti a dedurre e dell'atto di citazione, non si era ancora compiuto l'indicato termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità. Il superamento delle eccezioni preliminari consente ora al Collegio di scendere all'esame delle censure afferenti più direttamente il merito della contestata responsabilità. Al riguardo, osservano i Giudicanti che, per quanto attiene al maresciallo Paglari, la difesa appellante si duole, oltrechè dell'ascritta qualificazione dolosa dei comportamenti addebitati, dell'assenza nella specie di sufficienti elementi onde ritenere provata la corresponsabilità del proprio assistito nella vicenda lesiva, nel riflesso che gli elementi c.d. indiziari tratti dal Primo Giudice dal parallelo processo penale, in quanto non sottoposti ad autonomo accertamento, da parte di quel Giudice, non potrebbero acquisire, quale materiale meramente istruttorio, valenza probatoria, né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire sulla base della sentenza patteggiata ex art. 444 cod.proc.pen., dappoichè la stessa non può essere equiparata ad una sentenza di condanna. Sul punto, è ben noto al Collegio che l'assenza nella sentenza patteggiata di un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell'imputato, comporta, quale consequenziale effetto ex art. 445, co. 1, cod. proc. pen., che anche quando tale sentenza sia pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la stessa non possa esplicare efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi. Ciò non impedisce, però, che proprio in ragione di quel principio, invocato dalla difesa appellante, di sostanziale separatezza del giudizio penale da quello amministrativo, l'Organo Requirente ed il Giudice Contabile possano trarre utili elementi di valutazione dal fascicolo processuale penale ai fini, rispettivamente, dell'azione da promuovere e della autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità, soprattutto quando, come nella specie, i fatti addebitati possono costituire al contempo illecito penale ed un illecito amministrativo. Quanto sopra chiarito, osserva il Collegio che all'estesa costruzione si è sostanzialmente e correttamente attenuta la Corte Regionale nell'impugnata sentenza ove, dalle ammissioni, confessorie di responsabilità rese in sede penale dai sottufficiali B. e De C., oltrechè dai colleghi Simonelli e Stefanuto, in ordine alla loro partecipazione all'accordo corruttivo ed appropriativo ordito dal Mars. P. (cfr. i verbali degli interrogatori dei sottufficiali tenuti avanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma), nonché dalle risultanze dell'inchiesta amministrativa, ha tratto utili elementi di valutazione, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo dell'addebito (cfr. pagg. 12 e 13 dell'impugnata sentenza). Tali elementi, autonomamente e criticamente valutati dalla Corte Regionale, hanno costituito e costituiscono, secondo questi Giudicanti, componenti imprescindibili del proprio convincimento, onde pervenire, con giudizio logico-deduttivo, alla statuizione di condanna del convenuto P., oltrechè a quella del B. e del De C., in maniera in equivoca coinvolti nella descritta vicenda lesiva. Nei su estesi sensi va, pertanto, considerata la portata complessiva della sentenza di prime cure in ordine alla valenza ed ai limiti del c.d. patteggiamento nel giudizio contabile, restando così contraddetto l'assunto della difesa del P., secondo cui le dichiarazioni e confessioni rese dagli indicati convenuti nel corso dei procedimenti penali conclusivi con le sentenze patteggiate, oltrechè la documentazione ivi versata, costituirebbero mero tramite per accedere ai benefici del rito speciale non utilizzabili per l'addebitabilità dei fatti imputati in sede di giudizio contabile. Alla stregua delle estese considerazioni, non può non concordare il Collegio con l'assunto di antigiuridicità formulato dalla Corte Regionale in ordine alle condotte poste in essere sia dal P. che dal B. e De C., i quali, sulla base di un preciso accordo, in cosciente e macroscopico dispregio dei doveri loro imposti dal rapporto di servizio, si sono in maniera continuativa appropriati di denaro pubblico, determinando così una ingiustificata perdita patrimoniale per l'Erario che costituisce, pertanto, conseguenza diretta ed immediata della descritta condotta. La qualificazione dolosa del comportamento induce il Collegio a condividere l'assunto del Primo giudice in ordine all'incompatibilità con la stessa del c.d. potere di riduzione dell'addebito, in assenza, nella specie, di ogni utile elemento e/o circostanza che, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza contabile, possa giustificarne l'esercizio. L'attestata dolosità della condotta dei convenuti, congiunta al loro illecito arricchimento, in ragione della descritta attività appropriativa di somme appartenenti alla Pubblica Amministrazione, costituisce, poi, presupposto, normativo (cfr. art. 1, co. 1 quinquies, della L. n. 20/1994 che astringe i medesimi in vincolo di responsabilità solidale, quale imprescindibile conseguenza di tale condotta, in funzione reintegratoria del patrimonio erariale leso e di deterrenza, anche di recente rappresentata dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. sent. n. 371 dell'11-20 novembre 1998), onde delineare lo scopo primario che è chiamato ad assolvere, nel vigente ordinamento, l'istituto della responsabilità patrimoniale amministrativa degli operatori pubblici. In tale ottica resta, pertanto, contraddetto e non può trovare ingresso in seno al Collegio giudicante l'assunto della difesa del B. e del De C. in ordine all'assenza nella specie degli elementi costitutivi di una responsabilità solidale. Conclusivamente, entrambi gli atti di appello vengono in conseguenza respinti e confermata nei confronti degli appellanti la sentenza di condanna resa dai Primi Giudici. Atteso l'esito delle cause, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale definitivamente pronunciando, decide quanto appresso: - riunisce i due atti di appello; - respinge gli appelli medesimi e conferma nei confronti di Giovanni P., Antonio De C. ed Ignazio B. la sentenza impugnata in epigrafe. Le spese del grado che si liquidano in Euro,160,87(centosessanta/87) seguono la soccombenza.
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