Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti – sentenza parziale n. 38/2001 dell’11 gennaio 2001 - Presidente Minerva - Relatore Pozzato Pubblico Ministero Perin c. G. F. R. (avv.ti Milia, Oronzo)

Giudizio di conto e di responsabilità amministrativa – termine di decorrenza della prescrizione - costituzione di parte civile nel processo penale dell’amministrazione pubblica.

Quando la p.a. si costituisce parte civile contro i propri amministratori e/o dipendenti che sono sottoposti a un procedimento penale, sussiste un fatto giuridico idoneo a interrompere la prescrizione.

A seguito della condanna, per reati contro la p.a., a cui è stato sottoposto un pubblico amministratore e, in tale sentenza, viene fissata la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, il nuovo termine di prescrizione decorre da quando quest’ultima è divenuta irrevocabile.

sentenza parziale

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 226/R del registro di Segreteria,

proposto dal Procuratore regionale per l'Abruzzo avverso

il sig. G. F. R., nato a omissis

rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Milia

Uditi, alla pubblica udienza del 7.11.2000:

il giudice relatore dott. MARCOVALERIO POZZATO;

l'avv. GIOVANNI ORONZO per delega dell’avv. MILIA per il convenuto, che ha insistito per il rigetto della pretesa attorea;

il S.P.G. dott. MASSIMO PERIN, che si è riportato all'atto introduttivo del giudizio chiedendone l'accoglimento

Esaminati tutti gli atti di causa

fatto

L’atto di citazione del 9.5.2000 la Procura Regionale per l’Abruzzo ha riferito di avere individuato la sussistenza di danno erariale nelle irregolari attività del sig. G., per complessive Lit. 22.000.000, nell’esercizio delle sue mansioni di Vicepresidente del Comitato di Gestione della U.S.L. di Pescara e di Presidente della Commissione di cui all’art. 68 della L.R. n. 53/80.

L’atto introduttivo del presente giudizio ha riferito che le ampie indagini svolte tanto in sede amministrativa che penale provano la sussistenza della responsabilità del sig. G. in ordine a gravi irregolarità avvenute nell’esercizio delle sue funzioni, consistenti nel favorire la ditta omissis. In particolare: a tale ditta il G. avrebbe fatto liquidare in tempi brevi i crediti che questa vantava nei confronti dell’amministrazione, con il pagamento degli stessi attraverso la modalità delle "spese fuori bilancio", deliberando, di conseguenza, la liquidazione delle spese in sanatoria; avrebbe, inoltre, omesso di indire annualmente le gare di fornitura di beni e servizi, così come è stato per il nolo delle fotocopiatrici, prorogando di fatto le prestazioni di fornitura, a favore dell’ente pubblico, da parte del yyyyyy con il conseguente credito a favore di costui di circa 220 milioni di lire per gli anni 1990 e 1991.

Rileva la Procura procedente che per tali attività l’odierno convenuto avrebbe ricevuto dal titolare della ditta avvantaggiata (yyyy) una serie di utilità consistenti in:

accollo da parte del yyyy della spesa di lire 2.000.000 quale sponsor di una manifestazione sportiva, svoltasi in Montesilvano e patrocinata dal convenuto;

assunzione di tale omissis, raccomandato dal G., alle dipendenze della ditta yyyy,

consegna al G., da parte del yyyy, a titolo gratuito, di un computer del valore commerciale di circa tre milioni di lire;

ricezione dal yyyy di lire 15.000.000 (tale dazione sarebbe direttamente conseguente alla omissione di gara di fornitura di beni e servizi sopradescritta).

Per tali fatti il sig. G. è stato sottoposto a giudizio penale, conclusosi con la richiesta dell’amministratore dell’applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. C.p.p.

Secondo la prospettazione di parte attrice, dagli illeciti favori conseguenti alle utilità ricevute dal G., discende un danno erariale patrimoniale e non patrimoniale, nonché la lesione all’immagine dell’ente pubblico derivante dal grave pregiudizio che l’amministrazione subirebbe in costanza di fenomeni delittuosi quali quelli descritti.

E’ stato infatti all’uopo evidenziato che a causa dei fatti sopraesposti il procedimento penale a carico del convenuto si era concluso con l’irrogazione a quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p., della pena di mesi sette di reclusione.

La sussistenza e l’ammontare del danno erariale sarebbero dimostrati dagli atti relativi al procedimento penale (conclusosi con l’irrogazione di pena concordata ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p.) e dal danno all’immagine alla P.A., per il discredito gettato sull’amministrazione e il danno derivante dal maggior costo del servizio, giacché le imprese che contrattano con la P.A. riversano su quest’ultima i costi che affrontano per ammorbidire gli amministratori infedeli.

In particolare, il danno erariale ammonterebbe a lire 20.000.000 (2.000.000 per la sponsorizzazione della manifestazione sportiva, 3.000.000 per il computer donato, 15.000.000 per quanto direttamente ricevuto in numerario). A tale somma occorrerebbe aggiungere, a titolo di danno all’immagine, l’ulteriore importo pari a una somma di almeno due milioni di lire, in considerazione del discredito perpetrato all’ente pubblico con tale vicenda, giacché il G. avrebbe utilizzato le pubbliche funzioni per il perseguimento di reati in danno dell’Amministrazione, venendo, conseguentemente, meno al proprio dovere di ufficio compromettendo la propria imparzialità.

La Procura regionale per l’Abruzzo ha pertanto ritenuto sussistenti elementi di responsabilità amministrativa, a carico del sig. G., in qualità di Vicepresidente del Comitato di Gestione della U.S.L. di Pescara e di Presidente della Commissione di cui all’art. 68 della L.R. n. 53/80, invitato dalla procedente Procura, ai sensi dell’art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni con riferimento alle sue presunte responsabilità in merito agli ammanchi verificatisi.

L'invitato sig. G., ha prodotto deduzioni documentate, a giudizio della procedente Procura non meritevoli di considerazione.

Essendo stato introdotto il presente giudizio, il convenuto si è ritualmente costituito (11.10.2000) con il patrocinio dell’avv. GIULIANO MILIA, che ha insistito per il rigetto della pretesa attorea, preliminarmente contestando l’avvenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati.

Nell’odierna udienza l’avv. ORONZO si è richiamato integralmente alla memoria difensiva dell’avv. MILIA, eccependo l’avvenuta prescrizione in relazione agli addebiti contestati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della L. n. 142/1990, essendo i fatti di cui è causa avvenuti nel periodo 1989-1990.

In proposito il S.P.G. dott. PERIN ha oralmente controdedotto la non sussistenza della prescrizione, in presenza di sentenza penale di condanna, cui nella fattispecie è correlata la costituzione di parte civile, fatto di per sé idoneo a impedire il verificarsi della prescrizione per i fatti contestati

diritto

La pretesa oggetto dell’odierno giudizio concerne il ristoro dei danni subiti dalla A.S.L. di Pescara, sia sotto il profilo patrimoniale che dell’immagine, per il comportamento del proprio amministratore G. F. R..

Parte convenuta ha pregiudizialmente contestato, in merito agli addebiti mossi (cfr. memoria di costituzione agli atti; conclusioni orali dell’avv. ORONZO) che il diritto a chiedere il risarcimento degli asseriti danni sarebbe comunque prescritto, essendo ormai trascorso il termine quinquennale stabilito dall’art. 58 della L. 8.6.90 n. 142, applicantesi anche agli amministratori e ai dipendenti delle U.S.L., per espressa previsione della L. 27.10.93, che ha convertito in legge il D.L. 27.8.93, n. 324.

In particolare, il termine prescrizionale si sarebbe compiuto sia facendo coincidere il dies a quo con la data di commissione dei fatti (1990-91), sia facendolo coincidere con la loro conoscibilità da parte dell’organo dell’amministrazione che aveva l’obbligo di denuncia.

Parte convenuta ha comunque rilevato che la conoscibilità del supposto evento dannoso è da riferirsi non alla Procura procedente, ma all’organo amministrativo deputato all’eventuale denuncia per danno erariale.

In relazione a tale eccezione parte attrice evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (riferisce, in particolare, n. 134/2000 in data 13.4.2000 della II Sez. centr. d’appello), la prescrizione decorrerebbe da quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (essendosi in precedenza, nel 1993, costituitasi l’Amministrazione danneggiata parte civile), nella fattispecie emessa in data 22.2.1996.

La Sezione rileva, preliminarmente, l’opportunità di decidere sull’eccezione di prescrizione evocata dalla difesa del convenuto nella sopraccitata memoria conclusionale e nell’odierna udienza, giacché l’accoglimento di tale eccezione impedirebbe e renderebbe sterile ogni accertamento ulteriore.

Secondo un principio assolutamente generale dell’ordinamento va ricollegata all’inerzia, protratta nel tempo, dei soggetti titolari di diritti, l’estinzione di questi ultimi (o, secondo altra ricostruzione, la preclusione all’esercizio di questi ultimi).

L’ordinamento, infatti, garantisce in tal modo la fondamentale esigenza di certezza e correntezza dei rapporti giuridici; in tale quadro, la funzione demandata all’istituto della prescrizione è quella di sgombrare il campo da pretese esercitate tardivamente.

Nella prospettazione suggerita da parte convenuta l’Amministrazione non avrebbe coltivato il proprio diritto e la propria pretesa risarcitoria; neppure la Procura procedente avrebbe esercitato in tempo utile l’azione tendente al reintegro delle perdite erariali che si assumono nella fattispecie verificatesi (periodo 1989,1990, 1991).

L’assunto della difesa di parte convenuta si appalesa infondato.

L’Amministrazione, invero – cfr. atto deliberativo n. 1602 del 25.5.1993 - aveva autorizzato la costituzione della U.S.L. di Pescara quale parte civile nel processo penale instaurato a carico del sig. G. (odierno convenuto in questa sede), in tal modo proponendo direttamente la propria pretesa risarcitoria.

La costituzione della U.S.L. di Pescara, avvenuta nel 1993, si appalesa fatto giuridico pienamente idoneo – per espresso dettato normativo - a interrompere la prescrizione in relazione ai denunciati eventi dannosi avvenuti nel periodo 1989, 1990 e 1991.

Null’altro l’Amministrazione, costituitasi civilmente nel giudizio penale, poteva fare, se non attendere il riconoscimento del diritto al risarcimento che era stato tempestivamente e puntualmente esercitato.

Priva di pregio si appalesa orbene l’eccezione invocata da parte convenuta, giacché risulta per tabulas che, alla data della sentenza irrevocabile di condanna del giudice penale (22.2.1996) la pretesa risarcitoria della U.S.L. era senz’altro viva e operante: il G.I.P. presso il Tribunale di Pescara, infatti, con la sentenza n. 183/96 (di applicazione della pena su richiesta delle parti) aveva condannato il G. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita.

Dal 22.2.1996, pertanto, decorrevano nuovi termini per la prescrizione, peraltro mai concretizzatasi, atteso che, ben entro il termine di cinque anni la procedente Procura invitava (9.12.1999) il presunto responsabile a fornire le proprie controdeduzioni in merito agli addebiti contestati e, quindi, in data 9.5.2000, lo citava in giudizio (notificando l’atto introduttivo di quest’ultimo il 12.6.2000).

Considera peraltro questo giudice che il giudizio non si presenta maturo per essere definito nel merito, essendo necessaria l’acquisizione, ai fini della compiuta valutazione dei fatti oggetto del presente giudizio, di tutti gli atti afferenti al concluso procedimento penale

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, parzialmente e definitivamente pronunciando, rigetta l’eccezione di prescrizione di cui alla memoria difensiva in atti prodotta e alle odierne conclusioni orali di parte convenuta.

Provvede con separata ordinanza per l’adempimento di atti istruttori.

Così provveduto nella Camera di Consiglio del 7.11.2000 – 4.12.2000

Omissis