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Corte dei Conti
Sezione Abruzzo sentenza n. 472 del 23 maggio 2005 - Presidente Minerva - Estensore
Benvenuto P.M. Perin - Procura regionale c/ V.S. e altri (avv.ti L. Casciere, G. Maccarone). Giudizio di
responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa Sindaco e componenti
la giunta comunale adozione di una delibera per il pagamento di sanzioni
amministrative elevate dai Carabinieri al Sindaco - colpa grave - sussiste mancata
azione di regresso nei confronti del Sindaco responsabile della violazione - colpa grave -
sussiste. Sussiste un
evidente comportamento gravemente colpevole e superficiale del Sindaco e dei componenti la
Giunta comunale, i quali a fronte sia di un verbale di illecito amministrativo elevato dai
Carabinieri allo stesso Sindaco per la violazione delle norme per la tutela delle acque,
sia della conseguente ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione, deliberano di
procedere al pagamento delle sanzioni con oneri a carico del bilancio comunale e non
svolgono contestualmente lazione di regresso nei confronti del responsabile della
violazione. Sussiste a
carico del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale la responsabilità per colpa grave
per non avere in alcun modo tenuto presente che il Comune non può essere ritenuto
responsabile delle violazioni delle norme per la tutela delle acque e, di conseguenza, gli
oneri dellillecito amministrativo non potevano essere fatti ricadere sul bilancio
dello stesso ente pubblico, tenuto conto che, in ogni caso, con lassunzione
dellonere patrimoniale dellinfrazione si sarebbe dovuto contestualmente
disporre lazione di regresso nei confronti del responsabile (1). ********** (1)
Nel caso specifico leventuale azione di regresso poteva essere avviata con
la denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dellart. 53 del
R.D. 1215/1934 e dellart. 20 del d. P.R. 3/1957, indicando il responsabile del fatto
dannoso. Vi è da rilevare, così come emerge dalla sentenza, che i verbali di
contravvenzione furono contestati e notificati al Sindaco, il quale non ha proposto
opposizione, ai sensi della legge n. 689 del 1981, per accertare, eventualmente, il
possibile responsabile (sindaco o tecnico comunale). La sentenza ha, inoltre,
messo in evidenza che la Corte costituzionale ha stabilito (sentenza n. 340 del 2001, alla
pag. web http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2001-340.htm)
che, in tema di sanzioni amministrative a carico di dipendenti o amministratori pubblici,
va esclusa lesistenza di una generale estensibilità della responsabilità o
solidarietà degli enti (a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a
terzi), altrimenti si vanificherebbe lobbligo derivante sui predetti soggetti,
legati da un rapporto di servizio con lamministrazione pubblica, dal momento che
nellambito delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o amministratori,
infatti, non esiste una generale estensione della responsabilità o solidarietà degli
enti, a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi,
di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i
principi dellordinamento, quando non preesista una previsione di responsabilità
propria degli enti (diretta o solidale). ********** SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero 404
E.L. del Registro di Segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore generale, dottor
Massimo Perin, nei confronti dei signori V. S., nato omissis, P. C., nato omissis, N. De
S., nato omissis, rappresentati e difesi dallavvocato Leonardo Casciere,
elettivamente domiciliati presso lo studio dellavvocato Gianluca Maccarone, in
LAquila, via Colle Pretara 3. Uditi nella pubblica udienza del
4.5.2005, con lassistenza del Segretario dott.ssa Antonella Lanzi, il Relatore Cons.
Silvio Benvenuto, il Sostituto Procuratore generale, dottor Massimo Perin, non
rappresentati i convenuti. Esaminati gli atti della causa. FATTO Latto di
citazione trae origine dai seguenti fatti,
quali risultano dallatto di citazione e dagli altri documenti acquisiti alla causa. La Sezione
provinciale del controllo dellAquila, con la lettera prot. 972 del 24 marzo 2000,
inviava alla Procura regionale la delibera della Giunta comunale di Scurcola Marsicana n.
20 dell1.3.2000, con la quale era stato deliberato di procedere al pagamento di due
sanzioni amministrative, per un importo di £. 20.000.000, irrogate al Sindaco del
predetto Comune sig. S. V. per la violazione dellart. 21, comma 5,
della legge n. 319 del 1976, così come modificata dalla legge n. 172 del 1995 (recante
Norme per la tutela delle acque dallinquinamento). Il verbale di
illecito amministrativo, cui erano seguite le ordinanze di ingiunzione n. 11 del 17.1.2000
e 22 del 17.1.2000 della Regione Abruzzo, era stato redatto dai Carabinieri della Stazione
di Scurcola Marsicana al contravventore, sig. S. V., allepoca dei fatti sindaco del
Comune citato. In relazione a quanto sopra descritto, la Procura regionale,
ravvisata lesistenza di profili di responsabilità a carico degli amministratori che
hanno assunto la delibera di G.C. n. 20 del 2000 (sig.ri V. S., P. C. e N. De S. ), ha
emesso, nei loro confronti, linvito ex
art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n.
19, debitamente notificato ai medesimi, stabilendo il danno risarcibile nellimporto
di 10.329,13, corrispondente agli oneri sostenuti dallente
locale per il pagamento delle sanzioni amministrative sopra indicate. I presunti
responsabili del pregiudizio finanziario facevano pervenire alla Procura regionale
deduzioni scritte con lassistenza dellavv. Leonardo Casciere, ma non
chiedevano di essere ascoltati personalmente. Gli intimati
nelle loro controdeduzioni, senza contestare la ricostruzione del fatto da cui aveva preso
lavvio della sanzione amministrativa irrogata per la violazione della legge n. 319
del 1976, si soffermavano
sullindividuazione delle responsabilità della gestione del depuratore e se queste
gravavano sul sindaco ovvero sul dirigente dellufficio tecnico. Nelloccasione,
gli intimati hanno ritenuto che, alla luce della legislazione statale che si è evoluta
negli ultimi anni, tutta la responsabilità della gestione urbanistica dei rifiuti solidi
urbani e, quindi, anche della depurazione delle acque e di tutte le altre competenze
comunali spetti alla dirigenza, mentre residui al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio solo
ed esclusivamente il potere di indirizzo politico e di controllo delle attività. A tal
proposito, gli incolpati si sono richiamati a una pronuncia della Cassazione (III Sezione
penale, n. 11819 del 18.12.1997, la quale ha statuito che non può affermarsi la
responsabilità del sindaco per il mancato funzionamento del depuratore comunale ed il
conseguente aumento dellinquinamento delle acque sulla quali rifluiscono le
fognature comunali (art. 21, comma 2 e 25 della legge del 10.5.1976, n. 319) sulla base
della sola posizione istituzionale del medesimo. Questa impostazione del giudice di
legittimità troverebbe conforto nella disposizione dellart. 51, comma 2, della
legge n. 142 dell8.6.1990, dove si afferma che spettano agli organi elettivi (tra
cui il sindaco) i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti. La responsabilità
del Sindaco potrà,
pertanto, essere affermata solo accertando che la gestione del depuratore non era appaltata ad apposita ditta
specializzata e che non esisteva un dirigente comunale incaricato della gestione diretta del depuratore, ovvero che il Sindaco non ha concretamente
esercitato il suo potere di controllo sul dirigente incaricato. Sulla base di
queste deduzioni gli incolpati hanno indicato la presenza di due deliberazioni di giunta
comunale (la n. 87/1997 e la n. 28 del 4.4.1998), con le quali erano stati individuati i
responsabili dei servizi. Inoltre, gli
odierni convenuti hanno rappresentato che per le due sanzioni amministrative sussisteva la
solidarietà nellobbligazione del Comune con il sindaco per il pagamento
dellillecito amministrativo, aspetto questo che comportava lobbligo
dellente locale a pagare le sanzioni in parola. Infine, hanno
ritenuto i medesimi che lillecito contestato non poteva essere rimosso in alcuna
maniera anche se si fosse presentata lopposizione allautorità amministrativa
competente. Peraltro a
giudizio della Procura regionale dalla vicenda in parola emergeva una responsabilità
amministrativa dei convenuti per il trasferimento sul bilancio comunale di oneri derivanti
dalla commissione di illeciti amministrativi per la violazione della legge n. 319 del 1976
e successive modifiche. Per la pretesa del risarcimento sussisterebbero tutti
gli elementi per limputazione della responsabilità amministrativa. Innanzitutto, sarebbe manifesta sia lesistenza di un
rapporto di servizio con lente danneggiato, essendo, all'epoca dei fatti, gli
odierni convenuti sindaco e assessori del Comune di Scurcola Marsicana, sia il nesso di
causalità tra la loro condotta e levento dannoso, consistente nel trasferimento
sulle finanze comunali di oneri derivanti dalla commissione di illeciti
amministrativi. Altrettanto
evidente sarebbe lelemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante
gravità, per non avere i convenuti evitato tale spesa per la finanza comunale, spesa che
resta priva di plausibile giustificazione. La vicenda di
cui trattasi riguarda il trasferimento sul bilancio comunale dei costi susseguenti
allapplicazione di sanzioni amministrative, in base alla legge n. 689 del 1981, la
quale disciplina le violazioni punite con sanzioni amministrative, e cioè gli illeciti
per la cui punizione la legge attribuisce un potere sanzionatorio alla pubblica
amministrazione. Quando viene commesso (e anche scoperto) un illecito
amministrativo depenalizzato, sorge un diritto di credito della p.a. verso il
contravventore (art. 14 della legge n. 689 del 1981), il quale può estinguere la propria
obbligazione avvalendosi del pagamento in misura ridotta, ovvero, se ritiene infondato e/o
illegittimo il verbale di contestazione, può presentare scritti difensivi e documenti
allautorità competente a ricevere il rapporto e a chiedere, altresì, di essere
sentito (art. 18, comma 1°, legge n. 689 del 1981). Acclarato
questo aspetto, si deve evidenziare che gli illeciti amministrativi per i quali era stato
contravvenzionato il sindaco S. (la violazione dellart. 21, comma 5, della legge n.
319 del 1976 e successive modifiche recante Norme per la tutela delle acque
dallinquinamento) riguardavano la mancata richiesta di autorizzazione al
conferimento delle acque reflue dei depuratori di Scurcola Marsicana e di Cappelle dei
Marsi nei canali di scolo. Il verbale di
illecito amministrativo di cui trattasi è stato contestato, secondo quanto si afferma
nellatto di citazione, al sindaco S. V.
per la sua qualità di legale rappresentate dellente locale. Non
convincono, ad avviso della Procura regionale, le deduzioni difensive, dirette ad
escludere la responsabilità amministrativa dei convenuti, in ragione
dellintervenuta separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e
quelli burocratici. Infatti, la
giurisprudenza della Cassazione penale (sentenza n. 28674 del 25.3 1.7.2004 della
III Sezione), in un caso per molti aspetti simile (tenuto anche conto che nella legge per
la tutela delle acque vi sono norme che prevedono tanto sanzioni penali, quanto sanzioni
amministrative) a quello per cui si procede (apertura di una discarica dei rifiuti in una
zona sottoposta a vincolo), ha escluso che dovesse rispondere del reato il dirigente
preposto al servizio dei rifiuti, dal momento che la responsabilità andava addebitata al
sindaco. Nelloccasione
si è affermato che il sindaco, quale organo di vertice cui è demandata la vigilanza
delloperato del Comune risponde penalmente del reato di apertura di una discarica
abusiva in una zona vincolata, a nulla rilevando che al relativo servizio fosse stato
preposto un dirigente. Tale
impostazione si fonda sulla circostanza che il sindaco va esente da responsabilità solo
per quelle condotte che rientrano nellambito esecutivo gestionale riservato ai
dirigenti amministrativi (Cass. sez. III, n. 8530 del 4.3.2002). Sempre
la Cassazione (Sez. 1,
Sentenza n. 3116
del 03/04/1996)
ha affermato il «principio secondo il quale la responsabilità dell'illecito amministrativo
compiuto da soggetto che abbia la qualità di legale rappresentante della persona
giuridica grava sull'autore del medesimo e non sull'ente rappresentato, il quale è solo
solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate,
vale anche rispetto alla posizione del sindaco, che, essendo il legale rappresentate del
Comune, è tenuto all'osservanza delle norme imperative in materia di adempimenti
correlati ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente territoriale. Ne consegue che,
una volta individuato nella persona del sindaco il soggetto responsabile delle infrazioni
riconducibili alla sfera delle attività del Comune, incombe allo stesso soggetto la
dimostrazione del venir meno della propria responsabilità
personale per essere
affidato il compimento delle attività medesime ad altra o altre persone fisiche, nei
confronti delle quali egli, in ragione della particolare struttura ed organizzazione
dell'ente, non debba esercitare diretta vigilanza» (massima CED Cassazione). Alla luce della lettura di questa giurisprudenza di legittimità (ivi compresa quella della III Sezione penale citata dai convenuti, che afferma la responsabilità del sindaco quando questi non ha concretamente esercitato il suo potere di controllo sul dirigente incaricato), il sindaco, per la sua qualità di rappresentante legale dellente pubblico, va esente da responsabilità solo quando dimostra, per la compiutezza delle direttive impartite, di non dover esercitare alcuna diretta vigilanza sul personale degli uffici competenti. Orbene, le
delibere di giunta comunale n. 87 del 10.3.1997 e 28 del 4.4.1998, con le quali sono stati
individuati i responsabili dei servizi comunali, si limitano solo a indicare il
funzionario responsabile dellarea tecnica manutentiva (il geom. A. I. ,
istruttore direttivo 7 q.f.) sul quale, secondo i convenuti, dovrebbe ricadere la
responsabilità dellillecito amministrativo di cui trattasi. Ebbene, tale
assunto, non può valere in questa sede, dove si contesta ai presunti responsabili un
illecito contabile, derivante dalla delibera della Giunta comunale n. 20
dell1.3.2000, con la quale si è deliberato di procedere al pagamento di due
sanzioni amministrative, contestate personalmente al sindaco per la sua qualità di legale
rappresentante dellente, che non trova alcuna giustificazione ai fini della sana
gestione delle finanze comunali. Infatti,
lamministratore contravvenzionato avrebbe dovuto contestare, nella competente sede
amministrativa, la legittimità del verbale dimostrando che la imputabilità
dellillecito doveva ricadere sul responsabile dellufficio al quale erano state
impartite le necessarie direttive e, in caso di non accoglimento delle proprie istanze,
avrebbe potuto adire lautorità giudiziaria competente nel giudizio di opposizione
allordinanza ingiunzione. Questultimo
aspetto non aveva, poi, alcun particolare onere per lopponente, dal momento che la
legge n. 689 del 1981 allart. 23, comma 4, consente di stare in giudizio
personalmente. Quel che il
sindaco V. S. (unitamente ai due assessori) non avrebbe dovuto fare era quello di
addossare alla finanze comunali gli oneri derivanti da un illecito per il quale deve, in
ogni caso, rispondere personalmente lautore del fatto e non la persona giuridica che
dal quel fatto era stata danneggiata. Invece, così
come emerge dalle ordinanze di ingiunzione n. 10 e n. 22 del 2000, sia il trasgressore,
sia il coobbligato in solido, non hanno fatto pervenire allautorità competente
scritti difensivi e/o documenti inerenti alla violazione regolarmente contestata dai
Carabinieri. Gli
amministratori convenuti, nonostante la sussistenza di un evidente illecito
amministrativo, si sono limitati a trasferire sul bilancio comunale gli oneri della
contravvenzione (comportamento questo rilevante sotto il profilo della colpa grave) e non
si sono opposti al verbale di contestazione, segnalando la persona che ritenevano il vero
responsabile dellillecito e, di conseguenza, non hanno provato nella sede
amministrativa competente (il Servizio di Ecologia e Tutela dellAmbiente della
Regione Abruzzo) tale assunto. Lessersi limitati a far gravare sul
bilancio comunale gli oneri nascenti da illecito amministrativo ha solo trasferito sulla
collettività le conseguenze di comportamenti riprensibili, collettività che, di fatto,
viene sanzionata per condotte illecite realizzate dal rappresentante o da un dipendente del Comune. Nelloccasione
non si deve dimenticare che la finanza degli enti locali è sempre più basata su entrate
proprie, di natura sostanzialmente tributaria e quanto più lente sarà gestito in
modo efficace, efficiente ed economico tante più risorse saranno disponibili per la
realizzazione degli obiettivi dinteresse per la collettività, tra i quali non
possono essere annoverati i costi per gli oneri degli illeciti amministrativi, realizzati
da amministratori e/o dipendenti dellente pubblico e per i quali devono rispondere
personalmente gli autori del fatto. Del tutto fuorviante appare la
considerazione che, trattandosi di un illecito amministrativo dove il Comune era obbligato
in solido con il sindaco contravvenzionato, non residuava altra scelta che quella di
pagare allo scopo precipuo di evitare ulteriore aggravio di costi in caso di inadempienza. Infatti, sempre la Cassazione (sez. I, Sentenza n. 7351 del 30.05.2001) ha affermato
che «le sanzioni amministrative
rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità
di intendere e volere la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981);
conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla
quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del
1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, "nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze", dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con
diritto di regresso nei confronti degli stessi; a tal fine non è sufficiente che
l'attività di questi sia imputabile alla persona giuridica ma occorre anche che sia posta
in essere nell'interesse della stessa
» (massima CED Cassazione). Alla luce di questa interpretazione del
giudice della legittimità, si deve escludere, in ogni caso, che lattività illecita
di cui trattasi (lo scarico delle pubbliche fognature nelle acque di cui allart. 1
della legge n. 319/1976) possa essere stata posta in essere nellinteresse
dellente pubblico. Lavere violato le norme della legge
sulla tutela delle acque rimane una condotta personale del sindaco contravvenzionato nei
cui confronti deve essere esercitato, in questa sede, lazione di regresso. Infine, per quanto attiene alle memorie
difensive e per come si è dipanata la vicenda, non appare pertinente la deduzione che la
responsabilità di cui trattasi non debba ricadere sugli amministratori, dal momento che i
compiti di gestione vengono svolti dai dirigenti e, di conseguenza, solo a costoro può
essere addebitata la relativa responsabilità. A questo
proposito si deve mettere in rilevo che la responsabilità dirigenziale, cui fa
riferimento la legislazione statale, tiene conto della circostanza che il dirigente deve
poter disporre in autonomia di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali, da
organizzare e dirigere. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi imputabile al dirigente, ne comporterà poi una
responsabilità di differente entità sotto il profilo economico e giuridico, in rapporto
alla gravità dellinadempimento. Ora,, in ragione delle dimensioni del
Comune di Scurcola Marsicana, non è possibile trasferire tout court il modello legislativo statale della separazione dei
poteri (di indirizzo politico da quelli di gestione), stante lelemento di
differenziazione che deriva dalle dimensioni del Comune, dal numero dei dipendenti, dagli
strumenti finanziari, dalla presenza di figure di dirigenti. Ebbene, il cd. dirigente responsabile del
servizio interessato era il geom. A. I. , istruttore direttivo 7 q.f., il quale non era
certamente inquadrato come dirigente, ragione per cui la vigilanza nel settore tecnico
manutentivo e in una materia estremamente delicata come lo scarico delle pubbliche
fognature non poteva non essere del sindaco, il quale per la sua qualità di organo
responsabile dellamministrazione del comune (art. 50, comma 1, del TUEL, n.
267/2000), ha il dovere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e
allesecuzione degli atti (art. 50, comma 2 TUEL), di avere un comportamento
improntato allimparzialità e al principio di buona amministrazione (art. 78, comma
1, del TUEL). Doveri questultimi già presenti
nellart. 36 della legge n. 142 del 1990 e, sulla base dei quali, la giurisprudenza
di questa sezione (cfr. C.d.C. sez. Abruzzo n. 32/2002), ha affermato che il sindaco deve
presiedere al regolare andamento dei servizi comunali, adoperandosi affinché lente
sia condotto con buona organizzazione e in modo da evitare disguidi produttivi di danno
erariale. Tutto ciò premesso, il danno erariale
consistente nel trasferimento al bilancio comunale degli oneri derivanti da un illecito
amministrativo deriva dal comportamento dei convenuti connotato da uninescusabile
negligenza che ha portato i medesimi ad avere una condotta causalmente collegata
allevento dannoso. Appare evidente, a questo punto, la
colorazione di colpa grave del comportamento del Sindaco e degli altri due amministratori
convenuti nellodierna vicenda, giacché con inescusabile superficialità hanno
riversato sulle finanze comunali oneri che dovevano ricadere personalmente
sullautore del fatto illecito. A giudizio della Procura Regionale, vista la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il descritto comportamento dei convenuti ha cagionato un danno patrimoniale, al Comune di Scurcola Marsicana di 10.329,13. Latto di citazione cita, pertanto i
Signori: V. S., nato il 10.3.1957 P. C., nato il 21.4.1942 ; N. De S. nato il 15.4.1976 a comparire in giudizio davanti a
questa Sezione per ivi sentirsi condannare
al pagamento a favore dellErario comunale, della somma di 10.329,13, nella ripartizione del 70% al Sindaco V. S. e del 15%
ciascuno ai due assessori, o di quella diversa somma che risultasse in corso di
causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli
interessi legali e le spese del giudizio, questultime, in favore dello Stato. Con comparsa
depositata il 3 febbraio 2005, si è costituito in rappresentanza e difesa dei convenuti,
lavvocato Leonardo Casciere. Nella comparsa
si sostiene, richiamandosi alle norme che distinguono i compiti di indirizzo da quelli
gestionali, che la responsabilità dellinfrazione contestata non poteva essere a
carico del sindaco, ma del funzionario delegato al corrispondente settore, a nulla
rilevando il fatto che si trattava di impiegato con qualifica non dirigenziale, da momento
che lart. 109 del TUEL, riprendendo precedenti disposizioni di legge, fra le quali
lart. 151 della legge n. 142/1990, lart. 19 del D.Lgs, n. 77/1995, e
soprattutto lart. 6 della legge n. 127/1997, e lart. 2 della legge n.
191/1998, stabilisce che nei comuni privi
personale con qualifica dirigenziali, le funzioni proprie dei dirigenti possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione. Cadrebbe così
la tesi che, data il livello non dirigenziale
dellimpiegato addetto al settore (7^ livello), in ogni caso la vigilanza del settore
tecnico manutentivo sarebbe spettata in ogni caso al sindaco. Quanto poi
alla tesi enunciata nellatto di citazione che il sindaco avrebbe potuto proporre
ricorso avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri, probabilmente tale opposizione
sarebbe stata accolta, ma non eventualmente quella del Comune, il quale essendo da
considerare sempre e comunque responsabile in solido, a prescindere dalla persona fisica
(sindaco o responsabile del servizio) realmente e direttamente responsabile,
lordinanza stessa sarebbe stata, comunque, legittima, avendo potuto lente
irrogante attivarsi comunque nei confronti del Comune. Pertanto la
delibera della Giunta comunale contestata dalla Procura regionale, era legittima e
opportuna, in quanto aveva evitato al Comune un ulteriore aggravio di spese per il mancato
pagamento e, di conseguenza, per la successiva esecuzione forzosa per il recupero delle
somme ingiunte. Si insiste per
lassoluzione dei convenuti e, in via del tutto subordinata, si chiede che in ogni
caso di condanna dei medesimi, la relativa somma non sia maggiorata delle rivalutazione
monetaria, trattandosi di credito (o correlativo debito) di valuta e non di valore. La causa
assegnata alludienza del 23 gennaio 2005, era stata rinviata, a causa di notizie di
interruzione dellautostrada a seguito del maltempo, alludienza del 9 marzo
2005. Peraltro nel
corso di tale udienza, non risultando ancora pervenuto agli atti il verbale di notifica
alla difesa del rinvio delludienza, veniva disposto ulteriore rinvio alla presente
udienza del 4 maggio 2005. Nel corso di
questultima, dopo la relazione orale del Consigliere relatore, Silvio Benvenuto, il Sostituto Procuratore generale,
dottor Massimo Perin, si è riportato agli atti della causa e ha insistito per la condanna
dei convenuti per le ragioni esposte nellatto di citazione. Non presente alludienza il difensore
dei convenuti. DIRITTO
Va,
preliminarmente individuato con precisione il quadro normativo di cui ai fatti della
presente causa. Essa trae
origine da un verbale di contravvenzione, redatto dai Carabinieri della Stazione di
Scurcola Marsicana, notificato al sindaco del Comune, signor V. S., in data 23 aprile
1998. Il verbale è di
contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Come si legge
nel verbale, si contesta che il Comune
di Scurcola Marsicana effettua lo
scarico delle pubbliche fognature nelle acque indicate dallart. 1 della legge
319/76, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione allautorità competente ( Provincia ). Ciò in
violazione dellart 21, 5°comma della legge 10.5.1976, n. 319, modificata dalla
legge 17 maggio 1995, n. 172. Nel verbale alla voce obbligato in solido , è
indicato il medesimo. Va innanzi tutto
chiarito che la violazione contestata doveva ritenersi non riferita alla circostanza di
effettuare scarichi in una pubblica fognatura, senza aver richiesto la prescritta
autorizzazione, dal momento che questo sarebbe stato un reato sanzionato penalmente, che
la legge 24 novembre 1981, n. 689 (sulla depenalizzazione) aveva espressamente escluso,
allart. 44, dallambito della sua applicazione. Deve, invece,
ritenersi che, malgrado le imprecisioni del verbale dei Carabinieri (che fanno riferimento
a un inesistente 5^ comma dellart. 21 della legge n. 619/76) ,linfrazione
contestata si riferisse allipotesi sanzionata, a seguito della modifica introdotta
allart. 21 della legge n. 319/76, dallart 3 del decreto legge 17 marzo 1995,
n. 79 (convertito poi nella legge 17 maggio 1995, n 172). Lart. 3 in
parola aveva fatto salve le disposizioni penali di cui al primo e secondo comma
dellart. 21 della legge n. 319/76, ma, aveva sostituito il terzo e il quarto comma
di tale articolo, stabilendo, fra laltro, in relazione allart. 14 della stessa
legge (gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi
dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati
dallautorità locale che gestisce la pubblica fognatura), che
linosservanza dei limiti di accettabilità, stabiliti dalla regione ai sensi
dellart. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è
punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a trenta milioni. Del resto tale
interpretazione trova conferma nella memoria redatta dallavvocato Leonardo Casciere
in data 14.9.2004, nella fase di audizione promossa dalla Procura regionale, dove, a pag.
3 è detto: riteniamo che la contravvenzione elevata non poteva essere rimossa in
alcun modo, dal momento che effettivamente il depuratore era gestito dallUfficio
tecnico e, certamente, superati i parametri di inquinamento delle acque, di cui alla
tabelle allegate alla legge 319 del 1976. Premessi i
presupposti sopra richiamati, va chiarito, ai fini del presente giudizio, che i convenuti,
compreso il sindaco, signor V. S., sono stati citati non per rispondere quali responsabili
della violazione della legge n. 319 del 1976, così come modificata dal decreto legge n.
79/95, convertito dalla legge n. 172/95, ma per aver riversato, con la delibera della
Giunta comunale n. 20 dell1.3.2000, sulle finanze del Comune di Scurcola Marsicana,
oneri che, in ogni caso, non dovevano ricadere sullente in parola. Se così non
fosse non si vede proprio a che titolo sarebbero stati citati i due assessori, signori P.
C. e N. S., che è del tutto evidente, erano estranei alla violazione delle citate norme. Orbene, la
questione da decidere è se per il pagamento della sanzione, conseguente alla violazione
di cui si discute, il Comune era legittimato o, quanto meno giustificato, a provvedere,
accollandosi il relativo onere. A questo
proposito, la controversia giuridica cui danno ampio rilievo sia latto di citazione,
sia la comparsa di risposta della difesa, se responsabile del comportamento sanzionato con
le citate ordinanze regionali dovesse considerarsi il sindaco o limpiegato assegnato
allufficio avente competenza in materia, è, ai fini della presente decisione,
irrilevante e comunque essa si sarebbe potuta e dovuta definire in altra sede, se il
sindaco intimato avesse proposto opposizione o ricorso. Quel che è
certo è che responsabile non era il Comune inteso come ente pubblico. Del resto, la
difesa dei convenuti sostiene che responsabile dellinfrazione dovesse essere
considerato il tecnico del Comune, anziché il sindaco, ma non mette in discussione che o
luno o laltro fosse il responsabile e non ipotizza che responsabile potesse
essere il Comune, inteso come ente giuridico. Si sostiene
dalla difesa, però, che il pagamento da parte del Comune era stato legittimo perché
aveva evitato ulteriori aggravi di spesa, dal momento che, essendo comunque lo stesso da
considerarsi sempre e comunque soggetto obbligato in solido, a prescindere dalla persona
fisica realmente e direttamente responsabile, lordinanza stessa sarebbe stata
comunque legittima, avendo potuto lente irrogante attivarsi in ogni caso nei
confronti del Comune. Le citate
ordinanze affermano che il Comune doveva considerarsi obbligato in solido, ma senza alcun
specifico riferimento normativo. E peraltro presumibile che tale solidarietà si
facesse derivare dalla legge n. 689/81, la quale allart. 6 stabilisce: se la
violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o, di
un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nellesercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
lente o limprenditore è obbligato in solido con lautore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta). Ma, a parte il
fatto che tale norma non può intendersi riferibile agli enti pubblici (o, quanto meno, è
fortemente dubbio, che lo possa, come sarà precisato in seguito), in ogni caso nella
stessa norma è subito dopo precisato che nei casi previsti dai commi precedenti,
chi ha pagato ha diritto di regresso per lintero nei confronti dellautore
della violazione. Ne consegue che,
in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto accollarsi lonere della violazione, se
non disponendo contestualmente lazione di regresso nei confronti dellautore
della violazione. Tanto più che
allart. 3 della legge n. 689/81 è chiaramente detto che Nelle violazioni cui
è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione
o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. A parte ciò,
lordinanza regionale adottata nei confronti del Comune era da ritenere illegittima e inefficace. In essa,
infatti, si afferma che il coobbligato in solido (cioè lo stesso Comune) non aveva fatto
pervenire allautorità competente scritti difensivi e/o documenti inerenti la
violazione regolarmente contestata. Orbene,come
risulta dagli atti, e come doveva essere ben a conoscenza dei componenti la Giunta che
avevano adottato la delibera di pagamento della violazione contestata, il verbale dei
Carabinieri riportante tale contestazione non risultava, ictu oculi, mai notificato
allente comunale in quanto tale, ma esclusivamente al suo sindaco come persona
fisica, tanto che in tale verbale si esclude che vi potessero essere obbligati in
solido oltre lo stesso sindaco. Di conseguenza
laffermazione contenuta nellordinanza regionale notificata al Comune, che il
coobbligato in solido non aveva provveduto a far pervenire
allautorità competente scritti difensivi e/o documenti inerenti la violazione
regolarmente contestata, entro il termine di cui allart. 18 legge 24 novembre 1981,
n. 689, si fondava su un presupposto inesistente e pertanto tale
ordinanza-ingiunzione non poteva avere effetto nei confronti del Comune, anche perché,
tenendo presente la data di contestazione dellinfrazione (verbale dei Carabinieri
del 23 aprile 1998 notificato al signor V. S., ma non al Comune, e la data di notifica
dellingiunzione di pagamento adottata nei confronti del Comune con lordinanza
regionale del 17.1.2000) era largamente trascorso il termine previsto dallart. 14
della legge n. 689/81 e, comunque, lobbligazione nei confronti del Comune si doveva
considerare estinta, a norma, dellart. 14 della legge n. 619/1981, perché era stata
omessa la notificazione della contestazione nel termine prescritto (fra laltro, al
momento della notifica dellingiunzione regionale al Comune, la legge n. 319/76 era
stata abrogata dal decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, che aveva disciplinato ex novo tutta
la materia sulla tutela delle acque dallinquinamento, recependo anche la direttiva
comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane). Quanto, poi, al
fatto che la notifica del verbale di contestazione effettuata nei confronti del sindaco
signor V. S. non potesse valere anche come notifica nei confronti del Comune inteso come
ente giuridico, ciò si deduce inequivocamente dal primo comma dellart. 14 della
legge n. 619/1981, che stabilisce lobbligo della contestazione (da notificare poi
nel termine indicato dal successivo comma) tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido (si tenga presente, come sopra ricordato, che il verbale
dei Carabinieri non indicava altri, come obbligato in solido, che il medesimo sindaco,
signor V. S. ). E, quindi,
del tutto ragionevole dedurre che se il Comune avesse fatto valere tale nullità,
lente intimante avrebbe agito nei confronti del sindaco e, se lo stesso avesse fatto
opposizione, si sarebbe anche potuto chiarire nella sede competente se responsabile
dellinfrazione contestata era lui oppure il tecnico comunale. In sostanza da
tutti i fatti sopra esposti, in relazione anche alle norme giuridiche cui essi si
ricollegavano, questo Collegio ritiene che risulti evidente il comportamento colpevole e
superficiale dei componenti la Giunta del Comune di Scurcola Marsicana che avevano
adottato la delibera n. 20 dell1.3.2000, per i diversi motivi di seguito esposti: a) perché era
mancato qualsiasi valutazione circa la fondatezza o meno dellobbligo di solidarietà
da parte del Comune per il pagamento dellinfrazione; obbligo affermato dalle
ingiunzioni regionali, ma escluso dal verbale dei Carabinieri; e, a tal proposito, si
tenga conto del fatto che, ad esempio, lart. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
al quarto comma, ai fini di stabilire la responsabilità solidale, di cui al terzo comma
dellart. 6 della legge n. 689 del 1991, delle pubbliche amministrazioni con le
persone soggette alla prevista sanzione pecuniaria, ha ritenuto di dover introdurre
unesplicita disposizione in questo senso, che non sarebbe stata necessaria se la
solidarietà degli enti pubblici fosse derivata automaticamente dal citato terzo comma
dellart. 3 della legge n. 698 del 1981. Del resto la Corte costituzionale ha
stabilito (sentenza n. 340 del 2001) che, in tema di sanzioni amministrative a carico di
dipendenti o amministratori pubblici, va esclusa lesistenza di una generale
estensibilità della responsabilità o solidarietà degli enti (a differenza della
solidarietà per il risarcimento del danno a terzi), altrimenti si vanificherebbe
lobbligo derivante sui predetti soggetti, legati da un rapporto di servizio con
lamministrazione pubblica. b) perché non
si era preso in alcun modo atto che la contestazione dei Carabinieri non era stata mai
notificata allente, talché, nei confronti dello stesso ente, lingiunzione
regionale doveva considerarsi inficiata da nullità (si è già ricordata la norma di cui
allart. 14 della legge n. 619/1981, che stabilisce lobbligo di una duplice
contestazione da notificare, nel termine previsto, tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido); c) perché non
era stato in alcun modo tenuto presente che, comunque, responsabile dellinfrazione
non poteva essere il Comune e pertanto non potevano essere fatte ricadere sullo stesso le
conseguenze patrimoniale di tale infrazione e, quindi, si sarebbe, in ogni caso, dovuto
contestualmente disporre, con lassunzione dellonere, lazione di regresso
nei confronti del responsabile. Poiché tutte, o
almeno le principali ragioni che impedivano
di porre a carico dellente comunale una spesa cui lo stesso non era tenuto, non
potevano non essere a conoscenza degli amministratori che avevano adottato la delibera
contestata dalla Procura (n. 20 del 2000), è evidente, a giudizio di questo Collegio, che
il loro comportamento era stato contraddistinto da colpa grave e pertanto, per esso, i
convenuti ne devono rispondere in sede di responsabilità amministrativa, risarcendo il
danno nella misura che questo Collegio ritiene possa più precisamente essere determinata
in 10.000,00 (diecimila), da ripartire fra i convenuti nella percentuale indicata
nellatto di citazione. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione
Abruzzo CONDANNA I convenuti al pagamento, a favore
dellErario comunale, della somma di 10.000,00 (diecimila) omissis |