CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO – sentenza n. 32 dell’11 gennaio 2007 - Presidente PALEOLOGO - Estensore PEPE – P.M. PERIN - Procura regionale c/ S.I.F.A.T.T. S.r.l. e Intesa BCI Mediocredito S.p.A. (avv. Rulli, Baiocco).

1. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa – finanziamenti pubblici – società private destinatarie di contributi pubblici – partecipazione a programmi dell’amministrazione – giurisdizione della Corte dei conti - sussiste.

2. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa – acquisto di macchinari privi del requisito della novità di fabbrica necessario per l’ammissione al pubblico finanziamento – acquisizione indebita di contributi pubblici – danno erariale – sussiste – responsabilità della società beneficiaria per la realizzazione di operazioni inesistenti – sussiste.

3. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa – autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile – sussiste – autonoma valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale – sussiste.

4. Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa – Istituto di credito concessionario destinatario dell’attività di controllo della gestione di programmi di finanziamento pubblico – omissione delle verifiche sulla regolarità della documentazione di spesa e sulla regolare esecuzione degli acquisti – responsabilità amministrativa in via sussidiaria – sussiste.

1. Per le fattispecie di danno finanziario emerse dopo l’erogazione di fondi pubblici nell’ambito di un programma operativo multiregionale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, in relazione al progressivo operare dell’amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico.

2. Sussiste un pregiudizio finanziario a seguito di una somma indebitamente percepita, a titolo di pubblico contributo, da una Società beneficiaria, terminale di una attività di gestione di fondi pubblici per l’acquisto di macchinari che non erano nuovi di fabbrica e, quindi, difettavano del requisito necessario ed indefettibile per l’ammissione al finanziamento pubblico.

Sussiste la responsabilità finanziaria di una Società beneficiaria di contributi pubblici che, a fronte di operazione inesistente, utilizzava la documentazione contabile allo scopo di ottenere indebitamente contributi pubblici, con la consapevolezza, la coscienza e la volontà di far apparire come reali rapporti giuridici inesistenti.

3. Nel giudizio di responsabilità amministrativa il valore probatorio degli accertamenti effettuati in sede penale, non è sottratto all’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, conseguentemente le conclusioni del Giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell’ambito del quale il Giudice contabile può anche pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti.

4. Per il principio della separazione ed autonomia dei processi non è esclusa l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari.

5. Sussiste la responsabilità amministrativa, in via sussidiaria, di un Istituto di credito concessionario in presenza della carenza di controllo da parte del medesimo, con riferimento all’omissione delle verifiche e degli approfondimenti in ordine al requisito dell’effettiva novità di fabbrica dei macchinari acquistati con finanziamento pubblico, senza accertare l’attendibilità delle bolle d’accompagnamento e lo stato degli stessi macchinari.

Nell’erogazione di finanziamenti pubblici l’attività svolta da una Banca concessionaria è connotata da chiara e complessiva strumentalità rispetto al programma pubblico di incentivazione, con ciò concretando un rapporto tipicamente pubblicistico, confermato tanto dalla qualità formalmente assunta, quanto dalla natura delle molteplici, specifiche e finalizzate funzioni individuate dalla convenzione e dalle disposizioni di attuazione, tenuto conto che le attività demandate alla medesima Banca concessionaria non possono essere circoscritte a semplici controlli cartolari.

La responsabilità, in via sussidiaria, della Banca concessionaria deve essere affermata per non aver eseguito la stessa, i necessari e dovuti controlli previsti spettandole la funzione di verifica della regolarità della documentazione di spesa, nonché di accertamento della regolare esecuzione e dell’ammissibilità della spesa ai finanziamenti, sulla base tanto del riscontro delle fatture, quanto di un compendio di impegni finalizzato a garantire l’esecuzione dell’intervento per l’intero arco intercorrente tra l’istruttoria e la finale esecuzione.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 314/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

S.I.F.A.T.T. S.r.l. (Società impianti funiviari Aremogna Toppe del Tesoro), in persona del legale rappresentante, con sede in Roccaraso (AQ), rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliata in L’Aquila, Via San Francesco di Paola, 19, presso lo studio dell’Avv. Francesco Camerini;

Intesa BCI Mediocredito S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Marinucci e Alberto Baiocco ed elettivamente domiciliata in L’Aquila, Via Campo di Fossa, 4, presso lo studio del primo Legale;

uditi, alla pubblica udienza in data 8 novembre 2006, il Magistrato relatore, Dott. Federico Pepe, l’Avv. Alessandra Rulli, delegato dall’Avv. Tommaso Marchese, per la S.I.F.A.T.T. S.r.l., l’Avv. Alberto Baiocco, per Intesa BCI Mediocredito S.p.A., ed il Pubblico Ministero, Dott. Massimo Perin;

con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 9 maggio 2003, il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio le predette Società per “sentirsi ivi condannare:

1. la Società a r.l. S.I.F.A.T.T., come rappresentata dal sig. Calisto Del Castello e quale responsabile in via diretta, ed a titolo di dolo, al pagamento in favore della Regione Abruzzo della somma di € 183.445,50

2. l’Istituto di credito Intesa Bci Mediocredito S.p.A., quale responsabile in via sussidiaria, al pagamento in favore della stessa Regione Abruzzo della medesima somma, o di altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla data del presente atto, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato”.

I fatti contestati dal Pubblico Ministero erano i seguenti: “Con rapporto allegato alla nota di trasmissione dell’11.12.2002, prot. n. 129/DE/243, il Comando del Nucleo Regionale di Polizia tributaria Abruzzo - SARADE, informava questa Procura regionale circa l’intervenuta erogazione di fondi pubblici, ricomprendenti risorse provenienti dallo Stato italiano e dalla Regione Abruzzo, ancorché collocati nell’ambito del Programma operativo multiregionale - Patti territoriali per l’occupazione, concordato con l’Unione europea nel quadro dell’obiettivo 1, riferendo circa il carattere indebito di parte delle erogazioni acquisite dalla S.I.F.A.T.T. (Società impianti funiviari Aremogna Toppe del Tesoro) s.r.l.. Dalla consistente e chiara documentazione rassegnata emergeva che i predetti fondi, per l’utilizzazione dei quali il disciplinare precettivo approvato dal Ministero competente stabiliva le condizioni, i presupposti e le modalità attuative, erano stati gestiti per effetto di convenzione dalla Società intermediaria locale (Società consortile a r.l. Patto territoriale Sangro-Aventino) con l’Istituto creditizio concessionario (Mediocredito Lombardo s.p.a.) ed altri  Istituti creditizi collaboratori (Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. e Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a.). I predetti Istituti creditizi assumevano, conseguenzialmente, la funzione di verifica della regolarità della documentazione di spesa, nonché di accertamento della regolare esecuzione e dell’ammissibilità  della spesa ai finanziamenti, sulla base tanto del riscontro delle fatture, quanto d’un compendio di impegni, riepilogato nell’art. 7 della convenzione e finalizzato a garantire l’esecuzione dell’intervento per l’intero arco intercorrente tra l’istruttoria e la finale esecuzione. La Banca concessionaria assumeva, altresì, l’incarico dell’attestazione, esame, verifica ed accertamento circa gli adempimenti dei beneficiari, dei quali garantiva la contabilizzazione, a fronte della gestione dell’intero intervento e d’un corrispettivo fissato nell’art. 6 della ricordata convenzione.

Per quanto concerne la S.I.F.A.T.T. S.r.l., il progetto finanziato riguardava la realizzazione d’un impianto per l’innevamento programmato da eseguirsi in Roccaraso (AQ) per un ammontare definitivamente determinato in £ 3.012 milioni. Il contributo fu completamente erogato per effetto dell’atto di concessione in data 21 luglio 1999. Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza hanno, tuttavia, consentito di accertare che, mentre il progetto prevedeva l’installazione di macchinari nuovi, in realtà alcuni di questi, consistenti in n. 24 macchine per varchi, erano già stati precedentemente acquistati dalla S.I.F.A.T.T. sin dal 2.12.1997, avendoli questa ricevuti da altra società e successivamente – previo finalizzato ristorno - simulatamente riacquistati in data 23.11.1999. Il valore del predetto macchinario ammissibile al beneficio risultava di £ 710.400.000, con la conseguenza che, essendo l’ammissibilità dell’investimento al finanziamento limitata al 50%, risultava indebitamente corrisposta al beneficiario una somma di £ 355.200.000. In sede di rendicontazione e controllo nessuna osservazione risultava formulata. In relazione ai profili di valenza penale, la vicenda veniva riferita anche alla competente Procura della Repubblica. Con riferimento alla ripartizione dei fondi impegnati nel finanziamento del sottoprogramma 9 Sangro-Aventino (42,513 Mecu a carico dello Stato e 3,239 Mecu a carico di fondi regionali), questa Procura ravvisava nell’indebita percezione di pubblici contributi un danno per la finanza pubblica e, conseguentemente, invitava la Società S.I.F.A.T.T. a r.l., nella persona dell’Amministratore unico sig. Calisto Del Castello, e l’Istituto di credito Mediocredito Lombardo S.p.a. del Gruppo Intesa a produrre le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19. La S.I.F.A.T.T. S.r.l., eccependo la genericità dell’invito stesso, negava l’acquisto di beni “usati”. II Mediocredito S.p.a. replicava precisando che, in base all’esame “della documentazione in possesso” della Banca e delle fatture emesse dalla società finanziata non si aveva motivo di ritenere che lo stesso Istituto non avesse operato nel rispetto della normativa, salva puntuale indicazione delle spese contestate per più esaurienti deduzioni”. Con lo stesso atto, il Pubblico Ministero aggiungeva: “Ritiene questo requirente che, secondo quanto recepito in sede comunitaria in materia di spese di fondi provenienti dall’Unione europea ed utilizzati dagli Stati membri e dagli enti territoriali in un contesto concordato con la stessa Unione, anche per la materia dei finanziamenti nazionali costituisca frode qualunque azione od omissione intenzionale consistente  nell’utilizzo  di  dichiarazioni  e documenti inesatti, incompleti o reticenti, da cui consegua l’acquisizione o la ritenzione indebita delle risorse, aggravata dalla comunicazione di una informazione non corrispondente alla realtà, e ciò in violazione di obblighi specifici, essendone derivata l’utilizzazione degli stessi fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati concessi. In tale contesto vanno, ovviamente, valutati tanto l’onerosità dei progetti, quanto la remuneratività degli stessi per le imprese richiedenti. Cosicché, all’originario quadro previsionale, prospettato dal percettore degli incentivi, ha fatto seguito una oggettiva alterazione del rapporto del contributo concesso in base alla prospettazione dei costi, rispetto al riduttivo investimento effettuato. La presente contestazione, che inerisce all’illegittima richiesta di finanziamento, trova origine nelle disposizioni emanate dall’allora Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione  economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ai fini di stabilire le modalità di erogazione e di rendicontazione degli incentivi. Siffatta normativa, tanto nell’edizione 1998 (pag. 425) quanto nell’edizione 2000 (cap. 2.1.) fissa come requisito indefettibile per l’ammissibilità al finanziamento il presupposto che macchinari, impianti ed attrezzature debbano essere nuovi di fabbrica. Tale circostanza è esclusa nella specie considerata. Infatti, pur prescindendo dalla plausibile eventualità che la transazione con impresa commerciale compiacente possa aver artificiosamente influito sul valore dichiarato delle attrezzature non nuove di fabbrica e, conseguentemente, sul valore dichiarato del complessivo investimento, l’inammissibilità del finanziamento correlato va esaminata alla luce della ratio del sistema normativo e convenzionale d’incentivazione. Quest’ultimo, nel prescrivere che i contributi possano riguardare esclusivamente macchinari e  attrezzature nuovi di fabbrica (peraltro, secondo una coerente tradizione normativa, cfr. D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno) introduce uno strumento di verifica di efficienza e di reale innovazione tecnologica ed organizzativa e, al contempo, un mezzo di stimolazione del sistema imprenditoriale, così conseguendo un generale e positivo riflesso sull’ammodernamento tecnologico della produzione e dei servizi. L’obiettivo ulteriore del precetto sopra richiamato è quello di consentire una verificabilità sicura della novità dell’acquisto, prevenendo oscure ed elusive transazioni nel sottomercato delle imprese non industriali. In ogni caso, l’esclusione dalla fìnanziabilità del materiale non nuovo di fabbrica è tassativamente stabilita dalle disposizioni recepite nelle convenzioni dalle quali è scaturita l’erogazione, talché l’aver richiesto ed ottenuto il contributo, sottraendo risorse all’attuazione del programma pubblico d’incentivazione, rappresenta danno per gli enti pubblici finanziatori, considerato che la somma corrispondente sarebbe potuta rifluire, invece, nel finanziamento di altre   iniziative conformi agli obiettivi di generale utilità. La giustificazione fornita dalla Società percettore del finanziamento, giocata com’è sul carattere “nuovo” od “usato” del materiale, è fuorviante, considerando che le attrezzature dovevano essere “nuove di fabbrica”; circostanza, questa, esclusa non soltanto dal movimento fittizio di fatture, ma altresì dall’essere le stesse risalenti, quanto meno, all’emissione delle originarie bolle di accompagnamento (1997) e, in ogni caso, dalla installazione già avvenuta  antecedentemente  alla  richiesta ed alla  concessione  di finanziamento. E ciò, con ovvia e radicale esclusione non soltanto del presupposto della diretta provenienza dalla fabbrica, bensì anche del requisito della semplice “novità” delle apparecchiature considerate. La predetta Società va, pertanto, chiamata a risarcire, in via  principale, il danno dolosamente arrecato alla pubblica finanza, con condotta manifestamente e direttamente determinante nell’entità in prosieguo specificata, in rapporto al pregiudizio subito dai fondi regionali, come alimentati dalle risorse nazionali e destinati allo specifico progetto. II danno è inferto alla Regione Abruzzo, in quanto le somme erogate, transitate nel bilancio regionale per effetto del trasferimento dallo Stato, come integrate con i fondi della stessa Regione, sono state impiegate in direzione, modalità ed entità tali da privare la Regione Abruzzo della concreta utilitas che sarebbe potuta derivare dal corretto uso dei fondi in parola ed in coerenza con l’originaria ed approvata valutazione concorsuale (Sez. II centrale , 11.3.2002, n. 77A). Ritiene, altresì, questa Procura che il predetto pregiudizio sia stato reso possibile in diretta dipendenza della gravemente carente esplicazione della funzione di controllo da parte dei soggetti che,  all’interno di attività professionali procedimentalizzate e riconducibili all’Istituto creditizio concessionario, abbiano omesso di verificare, con i dovuti approfondimenti ed in sede peritale e di collaudo, l’effettiva novità di fabbrica dell’installazione delle macchine-varco, sopra ricordate e già esistenti sin dal 1997, oltreché installate prima della richiesta di finanziamento, senza accertare l’attendibilità delle bolle d’accompagno in riscontro con lo stato effettivo delle stesse attrezzature. Trattandosi di funzioni svolte  all’interno d’un organismo societario creditizio, ancorché di natura pubblicistica, questa Procura non ritiene di poter evocare in giudizio altre persone, al di fuori dell’Istituto creditizio stesso, e ciò indipendentemente dalle ragioni da questo esercitabili in regresso e nei confronti dei professionisti incaricati. Invero, l’attività complessivamente svolta dal concessionario si qualifica con carattere di chiara e complessiva strumentalità rispetto al programma pubblico di incentivazione, con ciò concretando un rapporto tipicamente pubblicistico, com’è confermato tanto dalla qualità formalmente assunta di concessionario, quanto dalla natura delle molteplici, specifiche e tutte finalizzate attività fissate dalla convenzione e dalle disposizioni attuative da questa recepite e che, comunque, non possono essere riduttivamente circoscritte a controlli semplicemente cartolari. Il carattere elusivo e sostanzialmente dilatorio delle deduzioni profferte esime questa Procura da ulteriori valutazioni, mentre non pare dubbio che il radicamento del presente atto introduttivo nella giurisdizione della Corte dei conti - anche prescindendo dalla  natura  pubblicistica dell’Istituto  creditizio tragga origine dalla contestazione d’un danno a carico della finanza pubblica ed in pregiudizio di enti pubblici in base ad una comunicazione, qual è quella del 23.7.2001 diretta alla Società d’intermediazione locale, che consente di riferire al Mediocredito Lombardo, nel frattempo divenuto Intesa BCI - Mediocredito, l’intera attività di controllo. Cosicché, l’elezione convenzionale del foro territorialmente competente, contenuta nell’art. 10, comma 3, dell’atto contrattuale  stipulato tra S.I.L. ed Istituto creditizio, non può che valere per le controversie inerenti all’attuazione della convenzione, mentre non può estendersi alle ipotesi di pregiudizio erariale, stante il precostituito giudice naturale ex art. 103, secondo comma, Cost., che in atto viene adito. Alla stregua del già delineato pregiudizio finanziario, ritiene pertanto questo requirente, che, in presenza di un chiaro nesso di causalità, debba essere chiamato per la restituzione del contributo lo stesso percettore, in via principale,   in considerazione che va dichiarata la giurisdizione  di  questa  Corte dei conti nei confronti dei soggetti i quali, attingendo  indebitamente  alle  risorse  pubbliche finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, all’innovazione ed allo sviluppo, in un contesto procedimentale formalizzato e concorsualizzato, abbiano frustrato lo stesso interesse, ponendosi in tal modo come principali destinatari dell’azione di recupero. Siffatta conclusione trova significativa e legittima premessa  nell’art. 5, comma 6, legge 14 gennaio 1994, n. 19, che prevede misure cautelari presso i terzi beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, a garanzia delle ragioni degli enti pubblici e dell’unità della finanza pubblica. Ritiene, infatti, questo requirente che la finalizzazione degli interventi di incentivazione e di sostegno finanziario nel quadro comunitario non concreti un semplice rapporto sinallagmatico, bensì una relazione di tipo pubblicistico, che vede da un lato, l’attuazione di politiche strategiche di promozione settoriale e, dall’altro, la  collocazione dell’imprenditore in una funzione di concorso promozionale e strumentale. Tale funzione, che completa, integrandola, la funzione espletata dagli enti pubblici, presenta un carattere sussidiario e complementare dell’azione di questi, risolvendosi in un concorso anche nell’attuazione degli interessi pubblici rivolti ad obiettivi economico-sociali generali, quali l’aumento dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni sociali, la promozione dell’economia regionale e del sistema imprenditoriale. Pertanto, anche se non si è in presenza di un rapporto di servizio, inteso stricto sensu, appare evidente il ruolo che gli incentivi assumono quali strumenti degli interessi politico-sociali generali, in virtù dei quali, e solo in contemplazione di questi, i finanziamenti vengono   programmati e concessi, cosicché restano in definitiva estranei al rapporto, conservando anzi un carattere oggettivamente occasionale, gli interessi privati dell’imprenditore. Alla stregua di siffatta premessa, i percettori che abbiano acquisito indebitamente i benefici trovano perciò davanti alla Corte dei conti la sede giurisdizionale per l’azione recuperatoria che, nella specie, assume carattere risarcitorio ex art. 2043 codice civile, in presenza della reticenza o della cripticità delle dichiarazioni e delle asseverazioni, ma con   le  peculiarità dell’azione pubblica ufficiosa e con  le altre specificità della giurisdizione contabile. Il concorso realizzato con  la  carente  attività di controllo produce, per l’effetto, la chiamata in giudizio, a titolo sussidiario, anche dell’Istituto di credito concessionario che ha reso possibile l’indebita erogazione, con le modalità sopra ricordate in trattazione di fatto”.

In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19, invitando le Società citate in epigrafe a "fornire le proprie deduzioni e, ove ritenuto, a produrre documentazione, entro quaranta giorni dal ricevimento del presente invito" (invito a dedurre in data 6 marzo 2003).

La S.I.F.A.T.T. S.r.l. e Intesa BCI Mediocredito S.p.A. presentavano le proprie deduzioni rispettivamente in data 29 aprile 2003 e 28 aprile 2003 e non chiedevano audizione.

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 9 maggio 2003, dell'atto di citazione in giudizio, notificato alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. in data 3 giugno 2003 e ad Intesa BCI Mediocredito S.p.A. in data 26 giugno 2003.

L'udienza era fissata al 18 novembre 2003.

Con atto depositato in data 24 luglio 2003, la S.I.F.A.T.T. S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo genericamente il rigetto della domanda di parte attrice.

Con atto depositato in data 17 novembre 2003, gli Avvocati Enrico Marinucci e Alberto Baiocco, per Intesa BCI Mediocredito S.p.A., escludendo, in base alle verifiche compiute dagli agenti della Banca concessionaria, la possibilità di configurare a carico della stessa una responsabilità per dolo o per colpa grave, e negando l’esistenza in atti di prova circa l’utilizzazione dei macchinari in questione da parte di altri e prima della loro installazione presso l’unità produttiva del soggetto beneficiario del finanziamento, chiedevano la reiezione della domanda.

L’udienza in data 18 novembre 2003 era rinviata, in accoglimento di specifica istanza di parte convenuta, al 17 dicembre 2003.

Con provvedimento n. 6 in data 19 gennaio 2004, il Presidente della Sezione giurisdizionale in intestazione, vista l’istanza avanzata dall’Avv. Tommaso Marchese in relazione alla proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41, primo comma, c.p.c., innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ordinava la sospensione del giudizio.

Con ordinanza n. 4511 in data 1 marzo 2006, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, pronunciando sulla suddetta istanza di regolamento, dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti.

Con istanza di riassunzione in data 15 marzo 2006, notificata alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. in data 8 aprile 2006 e ad Intesa BCI Mediocredito S.p.A. in data 7 aprile 2006, il Pubblico Ministero formulava contestuale richiesta di fissazione dell’udienza.

L’udienza era fissata all’8 novembre 2006.

Con memoria depositata in data 19 ottobre 2006, l’Avv. Tommaso Marchese, precisando che i macchinari in argomento “sono attrezzature nuove di fabbrica, in quanto installate per il primo utilizzo presso l’impianto S.I.F.A.T.T. e mai poste in uso da un utilizzatore diverso” e che “tutti i dati e la documentazione fornita dalla società esponente e sui quali il Pubblico Requirente ha fondato la propria domanda, dimostrano in maniera inequivocabile che la attrezzature ed i macchinari in questione, anche se  acquistati  a  mezzo della s.r.l. ALFI, in quanto non adoperati da altri utilizzatori, rientrano senz’altro nelle spese ammissibili, in quanto assistite dal prescritto requisito della novità”, chiedeva l’assoluzione della S.I.F.A.T.T. S.r.l. da ogni conseguenza risarcitoria.

In occasione della pubblica udienza in data 8 novembre 2006:

l’Avv. Alessandra Rulli negava la responsabilità della S.I.F.A.T.T. S.r.l.;

l’Avv. Alberto Baiocco, richiamando il precedente scritto defensionale, escludeva, a prescindere dalla “novità” dei beni in questione, la possibilità di configurare a carico della Banca una responsabilità per dolo o per colpa grave; il Pubblico Ministero, precisando che le macchine non erano “nuove di fabbrica” e che le stesse erano installate nell’anno 1997, cioè prima della richiesta di finanziamento, insisteva per l’accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio giudicante (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 in data 2 ottobre 1991).

In primis, la cognizione appartiene al Giudice adito: la Corte regolatrice della giurisdizione, richiamando lo sviluppo dell’interpretazione giurisprudenziale nella materia, maturato in relazione al progressivo operare dell’Amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato, afferma che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore); danno di cui deve rispondere innanzi al Giudice contabile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza n. 4511 in data 1 marzo 2006).

Si tratta, con tutta evidenza, di orientamento certamente coerente con recenti decisioni in tema di giurisdizione della Corte dei conti (Corte di cassazione, Sezioni unite civili: ordinanza n. 19667 in data 22 dicembre 2003, per gli Enti pubblici economici; sentenza n. 3899 in data 26 febbraio 2004, per le Società per azioni partecipate da Enti pubblici, con capitale da questi detenuto in misura assolutamente maggioritaria; ordinanza n. 3351 in data 19 febbraio 2004, per le Aziende municipalizzate), tutte immediatamente recepite dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67 in data 14 gennaio 2005, 631 in data 25 agosto 2005 e 729 in data 24 ottobre 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ordinanza n. 95 in data 21 marzo 2006).

Ciò premesso, il Collegio osserva che nella concreta fattispecie appare sussistente il pregiudizio patrimoniale.

Tale nocumento, come validamente prospettato dal Requirente, consiste nella somma indebitamente percepita, a titolo di pubblico contributo, dalla Società beneficiaria - terminale di una attività di gestione di fondi pubblici (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, citata ordinanza n. 95 in data 21 marzo 2006 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata) - per macchinari che non potevano essere considerati “nuovi di fabbrica”,e cioè in possesso di un requisito necessario ed indefettibile per l’ammissione al finanziamento de quo (cfr. Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione”, agosto 1998, sottoprogramma n. 9 “Sangro Aventino”, pag. 425, in merito alle categorie di “costi eleggibili”: “Realizzazione o acquisizione di arredi, macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica”; Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione”,disposizioni per l’attuazione e criteri di rendicontazione, giugno 2000, pag. 39,  punto 2.1. in ordine alle voci di costo ammissibili: “macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti sono rappresentati da acquisto di strumenti ed attrezzature nuovi di fabbrica”). Il relativo importo deve, pertanto, essere qualificato come ipotesi di effettiva e definitiva  sottrazione di fondi, all’attuazione del programma pubblico d’incentivazione in disamina ed alla soddisfazione di altre, diverse iniziative conformi agli obiettivi di generale utilità.

Tanto, inoltre, a sicuro discapito delle “iniziative di adeguamento, miglioramento e nuovi impianti per ottimizzare la fruibilità della risorsa neve” (citato Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione”, agosto 1998, sottoprogramma n. 9 “Sangro Aventino”, pag. 421, in merito alla tipologia delle azioni ammissibili).

Evidente, di conseguenza, il grave pregiudizio subito dalla Regione Abruzzo a causa dell’impiego della somma erogata alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. in direzione, modalità e misura tali da privare la prima della concreta utilitas derivante dal corretto e pertinente uso dei fondi.

Le asserzioni del Pubblico Ministero trovano sostegno in condivisibile ed articolata giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 77 in data 11 marzo 2002, in particolare circa il danno inferto alla Regione e non allo Stato, in quanto le somme, a seguito del loro trasferimento dal bilancio statale, transitano nella disponibilità dell’Ente territoriale, destinatario finale, quindi, delle stesse risorse finanziarie) ed adeguato, esaustivo e concordante riscontro in atti di causa particolarmente significativi.

La relazione n. 129/DE/243 in data 11 dicembre 2002 della Guardia di finanza, Comando Nucleo regionale polizia tributaria Abruzzo, Gruppo servizi vari, Sezione accertamento responsabilità amministrativa e danni erariali, evidenziando che la “realizzazione dell’impianto prevedeva tra l’altro l’installazione di macchinari nuovi mentre dagli accertamenti effettuati dal Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sulmona è emerso che alcuni di questi (nr. 24 varchi) erano già in possesso della Società in argomento (la S.I.F.A.T.T. S.r.l) avendoli avuti dalla Società S.r.l. ALFI in data 02.12.97 con bolla n. 273, poi stornati attraverso nota di credito e successivamente riacquistati con fattura nr. 69 del 23.11.99 alla “Grandi Impianti di Presutti Giovanni” con sede in Montesilvano (PE)”, conclude per un ammontare del danno pari al cinquanta per cento del costo del bene, pregiudizio derivante dalla indebita percezione di contributi per l’acquisizione di macchinari “già acquistati negli anni precedenti e fatti passare per nuovi utilizzando fatture per operazioni inesistenti”.

Le suddette conclusioni sono confermate dagli accertamenti compiuti dalla stessa Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Sulmona (AQ), la quale, con informativa n. 65/U.G./1542 sched. in data 30 maggio 2001, in esito alle indagini delegate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, precisa: “le macchinette - varchi LE 400, di cui alla fattura nr. 398 del 13.12.1999, emessa dalla Grandi Impianti di Presutti Giovanni, alla data del 15.11.1999 erano già installate o comunque esistenti presso gli impianti sciistici della S.I.F.A.T.T. S.r.l., per cui si hanno ulteriori elementi di prova che la bolla di accompagnamento nr. 533, con la quale si “documenta” il trasporto e la consegna delle nr. 24 macchinette-varchi LE 400, come avvenuta in data 19.11.1999 e la corrispondente fattura nr. 398 del 13.12.1999, sono state poste in essere per operazioni inesistenti la S.I.F.A.T.T. S.r.l. ha utilizzato la fattura nr. 398 del 13.12.1999 sia ai fini di evasione fiscale sia per la richiesta di contributi pubblici in conto capitale ottenuti in ragione del 50% circa del totale dell’investimento”.

Ancor più sconcertanti, ma decisamente rilevanti al fine di una completa ricostruzione e valutazione delle vicende in esame, le dichiarazioni del legale rappresentante della ALFI S.r.l., con sede in Borgo Ticino (NO), in merito ai rapporti economici intercorsi con le altre Società: “I beni descritti nella fattura nr. 42 (anticipo per la fornitura delle seguenti apparecchiature: nr. 24 varchi LE400, composti da: 24 teste di lettura LE400, nr. 24 cassette di alimentazione, nr. 24 tornelli TGE400, nr. 4 concentratori e nr. 1 centro emittente) erano stati forniti alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. in “conto visione”, con bolla nr. 273 del 02.12.1997 i varchi erano già nella disponibilità della S.I.F.A.T.T. in Roccaraso Ho  emesso la fattura n. 69 nei confronti della Grandi Impianti, quantunque i materiali fossero stati forniti e materialmente consegnati a più riprese alla S.I.F.A.T.T. S.r.l., a seguito di autorizzazione della stessa S.I.F.A.T.T. S.r.l.. Di conseguenza ho dovuto emettere la nota di credito nr. 105 del 20.12.1999. Preciso, pertanto, di non aver mai spedito né comunque consegnato i materiali di cui alla fattura nr. 69 del 23.11.1999 alla Grandi Impianti di Presutti Giovanni, in quanto tali materiali erano già stati consegnati in precedenza alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. e, quindi, non era necessario che fossero spostati. Con la Grandi Impianti, pertanto, vi è stato solo un rapporto documentale, non avendogli mai spedito alcun materiale. Con il titolare della stessa non vi è stata alcuna contrattazione circa la compravendita dei materiali descritti nella fattura nr. 69 essendo già stati in precedenza concordati i prezzi dei materiali stessi con la S.I.F.A.T.T. S.r.l. Non ho mai conosciuto personalmente il Presutti Giovanni, né mi sono mai recato presso la Grandi Impianti, di cui il predetto è titolare. Ribadisco che l’unico rapporto avuto con la Grandi Impianti è quello relativo all’emissione della fattura nr. 69 per la quale come ripeto non si è avuta alcuna consegna dei materiali in essa descritti in quanto gli stessi si trovavano presso gli impianti sciistici di Roccaraso, nella disponibilità della S.I.F.A.T.T. S.r.l. alla quale erano stati inviati in conto visione nell’anno 1997” (verbale di altre sommarie informazioni, ex art. 351 c.p.p., redatto in data 16 ottobre 2000 da militari appartenenti alla Guardia di finanza, Comando Tenenza di Sulmona - all. n. 28 alla citata informativa n. 65/U.G./1542 sched. in data 30 maggio 2001).

Dai richiamati accertamenti, completi ed attendibili (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 178 in data 28 maggio 2002; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 2 in data 7 gennaio 2003), e dalla documentazione allegata emergono fatti di eccezionale gravità, plurime vicende in merito alle quali è lo stesso Requirente a ricordare, con pregevole sintesi, che, mentre il progetto prevedeva l’installazione di macchinari nuovi, in realtà alcuni di questi, consistenti in ventiquattro macchine per varchi, erano già stati precedentemente acquistati dalla S.I.F.A.T.T. S.r.l. nell’anno 1997, avendoli questa ricevuti da altra Società e successivamente, previo finalizzato ristorno, simulatamente riacquistati in data 23 novembre 1999.

Il quadro, allo stato degli atti, è fin troppo chiaro: il documento di trasporto n. 533 in data 19 novembre 1999, la fattura n. 398 in data 13 dicembre 1999 e la dichiarazione liberatoria in data 20 dicembre 1999 (attestante che i beni sono “nuovi di fabbrica”), emessi o rilasciati dalla Grandi Impianti di Giovanni Presutti con sede in Montesilvano (PE), sono tutti documenti relativi ad operazione inesistente ossia non realmente effettuata, fenomeno diffuso tra alcuni operatori senza scrupoli e ben noto, peraltro, sia al Legislatore (art. 4, primo comma, lett. d), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 1982, n. 516, sostituito dall’art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, nel testo modificato dalla relativa Legge di conversione, e successivamente abrogato dall’art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; articoli 1, primo comma, lett. a), 2 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sia alla giurisprudenza (Corte di cassazione: Sezioni unite, sentenza n. 23 in data 1 febbraio 2000; Sezione II, sentenza n. 27849 in data 27 giugno 2003; Sezione III, sentenze nn. 13826 in data 5 aprile 2001 e 26395 in data 11 giugno 2004).

La Società convenuta, a fronte di operazione inesistente ovvero di assoluta, oggettiva mancanza dell’operazione fatturata, utilizzava i predetti documenti (l’utilizzazione, infatti, non può avvenire che da parte di soggetto diverso da quello che emette il documento, salvo il caso della cosiddetta autofatturazione) allo scopo di ottenere indebitamente contributi pubblici, profilo che, d’altra parte, qui maggiormente interessa.

In particolare, la suddetta fattura n. 398 in data 13 dicembre 1999 non può essere considerata quale dichiarazione di scienza che attesta la cessione di un bene o la prestazione di un servizio - secondo la definizione della migliore dottrina in materia - ma assume, nel caso di specie, mero, riduttivo e spregevole valore di scritto strumentale rispetto alla fraudolenta acquisizione di pubblici contributi, oggetto principale, in sostanza, delle contestazioni di parte attrice.

Insomma, la consapevolezza, la coscienza e la volontà di far apparire come reali rapporti giuridici inesistenti e di ottenere postea benefici pubblici non dovuti si rivela in tutta la sua ampiezza: i beni in argomento non erano ceduti dalla Grandi Impianti di Giovanni Presutti alla S.I.F.A.T.T. S.r.l. nell’anno 1999 ma si trovavano nella disponibilità della convenuta da un biennio circa (2 dicembre 1997), anteriormente, quindi, alla richiesta di finanziamento e, per di più, in un contesto ambientale caratterizzato – ed è dato di comune esperienza – da avverse condizioni, tipiche della catena montuosa appenninica.

Appare assai arduo, di conseguenza, identificare tali beni, soggetti non solo ad inevitabile obsolescenza ma anche a senescenza, accentuata dalla continua soggezione alle predette, sfavorevoli condizioni, con macchinari “nuovi di fabbrica” (come previsto dal Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione”, agosto 1998, sottoprogramma n. 9 “Sangro Aventino”, pag. 425, e Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale –  Patti  territoriali per l’occupazione”, disposizioni per l’attuazione e criteri di rendicontazione, giugno 2000, pag. 39, punto 2.1.).

D’altronde – quanto al valore  probatorio degli accertamenti effettuati in sede penale, utilizzati da questa Sezione – va sottolineato che  al Giudice contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 756 in data 28 ottobre 2002, 94 in data 18 febbraio 2002 e 862 in data 11 ottobre 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 in data 30 luglio 2001; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 360 in data 21 ottobre 2002 e 222 in data 13 luglio 2001), tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 177 in data 12 maggio 2000).

Invero: le conclusioni del Giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell’ambito del quale il Giudice adito può anche pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude di contro l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 100 in data 14 febbraio 2006); tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, allo scopo di formare il proprio convincimento sull’esistenza del danno e della responsabilità amministrativa; i fatti, comunque emersi in sede penale, sono autonomamente apprezzati dal Giudice contabile a fini qualificatori diversi rispetto al giudizio penale, indirizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del reato e alla erogazione della pena nei confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 7 in data 11 gennaio 2006); il Giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede penale, i puntuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, le risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 in data 14 dicembre 2005); i dati desumibili dal processo penale sono elementi che concorrono ex art. 116 c.p.c. alla formazione del libero convincimento del Giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c. (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 75 in data 14 febbraio 2005).

Palese, parimenti, la carenza di controllo da parte di Intesa BCI Mediocredito S.p.A. e, in particolare, l’omissione delle verifiche e degli approfondimenti in ordine all’effettiva novità di fabbrica delle macchine, senza accertare l’attendibilità delle bolle d’accompagnamento e lo stato degli stessi macchinari.

Invero, l’attività svolta dalla Banca concessionaria, come esattamente affermato dal Pubblico Ministero, è connotata da chiara e complessiva strumentalità rispetto al programma pubblico di incentivazione, con ciò concretando un rapporto tipicamente pubblicistico,confermato tanto dalla qualità formalmente assunta quanto dalla natura delle molteplici, specifiche e finalizzate funzioni individuate dalla convenzione e dalle disposizioni di attuazione.

Ed in relazione a ciò la Corte di cassazione afferma che la giurisdizione della Corte dei conti non è “ovviamente in discussione nei confronti della s.p.a. INTESA MEDIO CREDITO, anch’essa convenuta in giudizio di responsabilità nella qualità di concessionaria, per omessa vigilanza” (Sezioni unite civili, citata ordinanza n. 4511 in data 1 marzo 2006).

Le attività demandate alla Banca concessionaria, in sostanza, non possono essere circoscritte a semplici controlli cartolari (atto depositato in data 17 novembre 2003).

La responsabilità, in via sussidiaria, del nocumento de quo deve essere attribuita ad Intesa BCI Mediocredito S.p.A. per non aver eseguito, in veste di Banca concessionaria, i necessari e dovuti controlli previsti dalla “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il soggetto intermediario locale – Patto territoriale Sangro- Aventino – la  Banca  concessionaria e le Banche collaboratrici relativi alle attività d’istruttoria, di accertamento di regolare esecuzione degli interventi, rendicontazione  e gestione degli incentivi” (all. n. 3 alla citata relazione n. 129/DE/243 in data 11 dicembre 2002 della Guardia di finanza, Comando Nucleo regionale polizia tributaria Abruzzo, Gruppo servizi vari, Sezione accertamento responsabilità amministrativa e danni erariali).

L’art. 7 di tale convenzione, avente ad oggetto “Impegni e responsabilità delle Banche”, non lascia spazio ad alcun equivoco.

È lo stesso Requirente a rammentare che gli Istituti creditizi assumevano la “funzione di verifica della regolarità della documentazione di spesa, nonché di accertamento della regolare esecuzione e dell’ammissibilità  della spesa ai finanziamenti, sulla base tanto del riscontro delle fatture, quanto d’un compendio di impegni, riepilogato nell’art. 7 della convenzione e finalizzato a garantire l’esecuzione dell’intervento per l’intero arco intercorrente tra l’istruttoria e la finale esecuzione. La Banca concessionaria assumeva, altresì, l’incarico dell’attestazione, esame, verifica ed accertamento circa gli adempimenti dei beneficiari, dei quali garantiva la contabilizzazione, a fronte della gestione dell’intero intervento e d’un corrispettivo fissato nell’art. 6 della ricordata convenzione”.

Evidente, in tal caso, il grado d'intensità, particolarmente qualificato, dell’atteggiamento psicologico - elemento richiesto, in alternativa al dolo, dall’art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi” – definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 71 in data 10 febbraio 1997).

D’altronde, anche nei confronti di una “persona giuridica è ipotizzabile un'indagine sull'elemento psicologico l'azione di responsabilità concerne tanto le persone fisiche che quelle giuridiche” (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 1316 in data 18 ottobre 2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 601 in data 12 novembre 2003: Sezione I giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 7 in data 11 gennaio 2006).

Nulla quaestio, invece, sul nesso di causalità, legame evidente, certo ed inconfutabile innanzi alla consequenzialità tra le descritte condotte ed il danno.

Ritenuti configurabili tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di parte attrice, nei termini dalla stessa rappresentati e sostenuti dall’esame degli atti di causa, ed attesa l’assenza di validi argomenti di segno contrario rispetto a quelli dedotti e ampiamente dimostrati dal Requirente, il danno deve essere determinato in € 183.445,50.

La gravità dei fatti non consente di ricorrere al potere riduttivo dell'addebito.

Peraltro, il mancato ricorso a tale potere non comporta alcun obbligo di motivazione, obbligo sussistente solo quando si faccia uso in positivo del medesimo potere (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 563 in data 22 dicembre 1987).

Pertanto, si condanna: a titolo principale, la S.I.F.A.T.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della Regione Abruzzo, della somma di € 183.445,50; a titolo sussidiario, subordinato al risarcimento dovuto in via principale (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 190 in data 30 maggio 2006), Intesa BCI Mediocredito s.p.a. , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della Regione Abruzzo della medesima somma.

All’importo della condanna, da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, devono essere aggiunti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva, intera soddisfazione del credito e le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

Nec plus ultra.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna: a titolo principale, la S.I.F.A.T.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore della Regione Abruzzo, della somma di € 183.445,50 (centottantatremilaquattrocentoquarantacinque/50); a titolo sussidiario, Intesa BCI Mediocredito S.p.A., in persona del legale rappresentante, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore della Regione Abruzzo della medesima somma;

omissis