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Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – Sentenza n. 32/03 del 28.01.2003 - Presidente Minerva - Relatore Pepe – Procura regionale c/ I. M. (n.c.) - P.M. Perin – INPS (avv. S. Savella). Giudizio di responsabilità amministrativa – intervento ad adiuvandum – consentito senza introduzione di domande nuove o ampliative del thema decidendum – indebite erogazioni di prestazioni assicurative – danno erariale – sussiste – impiegato INPS – condotte operative mosse da intento doloso per conseguire tornaconto personale – responsabilità – sussiste – danno all’immagine – sussiste. È consentito, nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'intervento ad adiuvandum, quando questo sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum, purché possa essere individuato l'interesse concreto dell'interveniente, interesse meritevole di protezione giuridica. L’indebita erogazione di prestazioni assicurative a carico dell’INPS costituisce una precisa ipotesi di danno erariale, inteso quale perdita certa, concreta ed attuale di somme di pertinenza dell’ente pubblico. Sussiste la responsabilità amministrativa dell'impiegato dell’INPS, sul quale incombevano obblighi di natura contabile, addetto alla liquidazione ed erogazione di prestazioni assicurative, a causa di irregolari e ripetute condotte operative mosse da grave intensità dolosa, dirette a conseguire, sul piano personale, somme di pertinenza dell’ente pubblico. Sussiste la lesione all’immagine dell’ente pubblico, indipendentemente dalla eventuale spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, quando sussista un’eccezionale gravità del comportamento del responsabile, dovuta sia alla peculiare posizione rivestita dallo stesso, sia dall'entità del danno patrimoniale e, infine, dalla durata della situazione di irregolarità amministrativa. SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. 256/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: Ivo M., nato a omissis, quale impiegato, all'epoca dei fatti, presso l'I.N.P.S. di Chieti; uditi, alla pubblica udienza in data 3 dicembre 2002, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. Federico Pepe, l'Avv. Stefano Savella, per l'I.N.P.S., ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Giuseppe Palumbi; constatata la mancata costituzione del Convenuto, non comparso in udienza; con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in FATTO(omissis) DIRITTO In primis, occorre riconoscere il diritto d'ingresso nel giudizio di responsabilità dell'intervento ad adiuvandum ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum, purché - come nel caso - possa essere individuato l'interesse concreto dell'interveniente, interesse meritevole di protezione giuridica (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1192 in data 13 aprile 2000). Di conseguenza, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento dell'I.N.P.S. nel presente giudizio. Per la parte di merito, si osserva che la fattispecie in esame costituisce una precisa ipotesi di danno, inteso quale "perdita certa, concreta ed attuale" delle somme in argomento, nocumento patrimoniale sicuramente sussistente innanzi alle indebite erogazioni di prestazioni assicurative da parte del convenuto con "modalità diversificate": "duplicazione di pagamenti a favore del medesimo assicurato per lo stesso anno, attraverso la creazione di due matricole diverse generate con l'aggiunta al nome di una lettera, oppure variando il giorno di nascita (ciò al fine di consentire la elaborazione della pratica con la procedura automatizzata, programma 6700. La procedura infatti non consente l'elaborazione se i dati personali sono identici); duplicazione di pagamenti a favore dello stesso assicurato per lo stesso anno con mandato di pagamento (mod. IP6bis) emesso con procedura automatizzata (PGR 6700, dedicata specificamente alla liquidazione della Ds agr.) ed altro mandato di pagamento emesso con procedura pagamenti vari ovvero con mandato di pagamento manuale; errori sistematici su prime liquidazioni ed in particolare riliquidazioni sul numero delle giornate finalizzati a conseguire una maggiore prestazione; liquidazioni a favore di soggetti che per l'anno non avevano diritto alla prestazione, in quanto non assicurati o con numero di giornate insufficiente per il diritto alla prestazione; in relazione alle liquidazioni di assegni per nucleo familiare su pratiche di ds agr: a) erogazioni in mancanza della specifica richiesta dell'interessato e della relativa documentazione, b) liquidazioni con nucleo familiare maggiorato; pagamenti per indennità antitubercolari effettuati con plurimi mandati fuori procedura automatizzata o con procedura pagamenti vari; erogazione di indennità giornaliera e indennità postsanatoriale effettuata in difetto del prescritto parere del sanitario di Sede" (relazione del dott. Silvio Salvio in data 24 maggio 2001). La responsabilità di tale pregiudizio deve essere attribuita esclusivamente al M., soggetto sul quale, come precisato dal requirente, "incombevano obblighi di natura amministrativo - contabile". Tanto in base agli analitici accertamenti compiuti in sede amministrativa (citata relazione del dott. Silvio Salvio in data 24 maggio 2001), elementi ampiamente attendibili e decisivi al fine della pronuncia (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 178 in data 28 maggio 2002), in particolare per la "formale destinazione … del dipendente alla cura, in via prioritaria, degli adempimenti relativi alla ds agricola, cure balneo termali e tbc", per la circostanza che "nella sua persona si unificava il compilatore del mandato … con colui che assumeva la responsabilità del provvedimento di liquidazione" e per le ammissioni dello stesso M. in ordine ai fatti in questione (pagina 15 della relazione citata). Tali accertamenti, inoltre, confermano il quadro di "irregolari plurime condotte operative dell'impiegato" ed il grado d'intensità, particolarmente qualificato, dell’atteggiamento psicologico ("Il M., infatti, ha posto in essere una condotta sostenuta da elevata intensità dolosa, finalizzata alla erogazione di prestazioni non spettanti, come è dato di rilevare dalle modalità indicate"), elemento richiesto, in alternativa alla colpa grave, dall’art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639. Nulla quaestio, invece, sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, risultando pacifico il primo e palese, innanzi alla consequenzialità tra la citata condotta ed il danno, il secondo. Sussiste anche la denunciata lesione all’immagine, in presenza della eccezionale gravità del comportamento, della peculiare posizione rivestita dal convenuto, dell'entità del danno patrimoniale, della durata della situazione di irregolarità, e della conseguente perdita di prestigio ovvero del deterioramento dell'immagine dell'Ente, indipendentemente dalla eventuale spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 279 in data 26 ottobre 2001). Tale lesione, in base ai parametri indicati, deve essere ristorata con una somma di € 25.822,84. Ritenuti configurabili tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte attrice, il danno deve essere determinato complessivamente in € 370.919,00. Non è possibile ricorrere al potere riduttivo dell'addebito (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 96 in data 9 ottobre 1998). In conclusione, si condanna Ivo M. al risarcimento, in favore dell'Istituto danneggiato, della somma di € 370.919,00, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell’evento lesivo (8 marzo 2000, data dell'ultimo pagamento disposto con mod. I.P. 6 BIS n. 30039 della procedura pagamenti vari e coincidente, allo stato degli atti, con il compimento dell'intero progetto deliberato dal M.) sino alla data di deposito del presente provvedimento, e gli interessi, in misura legale, sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data sino all’effettiva ed integrale soddisfazione del credito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna Ivo M. al pagamento, in favore dell'Ente danneggiato, della somma di € 370.919,00, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell’evento lesivo (8 marzo 2000) fino alla data di deposito della presente sentenza, e gli interessi, in misura legale, sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data sino all’effettiva ed intera soddisfazione del credito; omissis |