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Corte dei Conti Sezione Abruzzo
sentenza n. 503/04/EL del 23 giugno 2004 - Presidente Minerva - Estensore Pepe
P.M. Palumbi - Procura regionale c/ F. Di Vincenzo. Giudizio
di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa responsabilità
amministrativa del giudice di pace - percezione
di compensi all'atto del deposito delle minute e non della pubblicazione delle sentenze -
artificiosa separazione di sentenze aventi contenuto sostanzialmente identico
responsabilità amministrativa
sussiste
colpa grave sussiste violazione dellart. 97 della Costituzione
sussiste. Sussiste la responsabilità amministrativa
di un giudice di pace per il pregiudizio finanziario arrecato allamministrazione
della giustizia in ragione della violazione degli obblighi di servizio e di leale
esercizio professionale, a causa della percezione
di compensi pretesa sin dall'atto del deposito delle minute, e non della pubblicazione
delle sentenze e per l'artificiosa separazione di sentenze aventi contenuto
sostanzialmente identico, considerato anche che la iscrizione delle relative cause nel
ruolo era stata precedentemente ricondotta ad un unico procedimento. Il comportamento di un giudice di pace
diretto all'artificiosa
separazione di sentenze, al fine di conseguire un maggiore compenso appare incoerente ed inadeguato, con
evidente violazione dei generali ed irrinunciabili canoni posti sia dallart. 97
della Carta fondamentale, sia dallappartenenza di questi, quale magistrato onorario,
allordine giudiziario (articoli 1, secondo comma, 7, primo comma, e 11, primo comma,
della citata legge 21 novembre 1991, n. 374). Massimo PERIN La responsabilità amministrativa del
giudice di pace La sentenza che si annota affronta il
problema della responsabilità amministrativa di un giudice di pace che si era adoperato,
così come era emerso dai risultati delle ispezioni amministrative disposte dal Ministero
della giustizia, per unartificiosa separazione di sentenze aventi
identico contenuto, tenuto anche conto che il predetto magistrato onorario aveva, in
precedenza, iscritto le relative cause nel ruolo in modo da ricondurle ad un unico
procedimento. La
fattispecie di cui alla sentenza della Sezione Abruzzo della Corte dei conti era stata
originata dallesame, in sede ispettiva, di numerosi ricorsi presentati da cacciatori
in opposizione ai decreti ingiuntivi notificati agli stessi dal Comitato di gestione di un
Ambito territoriale di caccia, per gli illeciti amministrativi avvenuti nelle attività
venatorie. Questi ricorsi, sostanzialmente identici, erano stati dapprima ricondotti ad un
unico procedimento e, in seguito, separati al fine di aumentare il compenso previsto per
il deposito delle sentenze emesse dal giudice di pace. Al
medesimo giudice onorario era stato contestato dal Ministero anche lirrituale
pressione rivolta agli uffici per ottenere anzitempo la liquidazione degli onorari
(infatti, la pretesa del pagamento avveniva sin dall'atto del deposito delle minute, e non
dalla data della pubblicazione delle sentenze). Orbene, la questione affrontata dai
giudici abruzzesi riguarda alcuni aspetti della professione del giudice di pace che
destano perplessità, con specifico riguardo alle modalità di pagamento dei compensi
(stabiliti in ragione del numero dei provvedimenti depositati) che, da parte di alcuni
osservatori, in alcuni casi sono sembrati esorbitanti. Infatti, sulla rivista Diritto
& Giustizia (cfr. n. 20 del 22.5.2004, pag. 8) ci si chiede «Giudici di
pace: a quando unispezione del Ministero?», con particolare riferimento da
alcuni episodi avvenuti in Campania presso lUfficio del Giudice di pace di Barra. Ebbene, se le ispezioni vengono
effettuate, così come emerge nella parte narrativa della sentenza, e quando da queste
emergano profili di responsabilità amministrativa (che si aggiunge a quella penale e a
quella disciplinare, allorché presenti) i magistrati onorari (ma lo stesso discorso può
essere fatto per i magistrati professionali), responsabili di pregiudizio finanziario per lamministrazione della giustizia, possono essere
condannati a risarcire i danni erariali prodotti. Nondimeno, si
deve ricordare che i magistrati onorari si differenziano da quelli ordinari, perché
questultimi esercitano professionalmente la funzione giurisdizionale e sono
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, secondo quanto statuisce
l'art. 102 della Costituzione, ma tale diversità non incide sul piano delle
responsabilità, perché anche costoro amministrano la giustizia e ad essi va assicurata
per legge, quale garanzia costituzionale, l'indipendenza nel giudizio, ferma restando la
loro condizione di «estranei che partecipano, appunto, all'amministrazione della
giustizia» (art. 108 Cost.) (così Cass. pen. sez. I, n. 4784 del 5.10.1998). Ovviamente, sarà necessario, come avviene
per tutti i dipendenti e/o agenti pubblici, che sia presente lelemento della colpa
grave (o del dolo) da rinvenirsi nelle ipotesi di condotte caratterizzate da inescusabile
negligenza, imprudenza e imperizia o, ancora, dalla violazione di elementari obblighi di
servizio, o da palese scriteriatezza, superficialità ed approssimazione nella tutela
degli interessi pubblici, specialmente quando levento dannoso sia obiettivamente ed
agevolmente prevedibile e prevenibile secondo un giudizio formulato ex ante, in
ragione della sua probabilità deterministica (cfr. Corte dei conti, sez. Sicilia, n. 1113
del 17.6.2003, in Riv. Corte dei conti, n. 2/2003, pag.231 e sez. Marche, n. 570 del
29.7.2003, in Riv. Corte dei conti, n. 4/2003, pag. 119.). Però, quel che si deve mettere in
evidenza, ai fini della responsabilità amministrativa nelle attività magistratuali è
lesatto confine tra la funzione giudiziaria vera e propria, dove esiste un ambito
riservato alle esclusive scelte del giudice, la cui discrezionalità non può essere
sottoposta ad alcuna censura da parte del giudice contabile e gli aspetti amministrativi
conseguenti allattività giudiziaria, dove sono esaurite le facoltà discrezionali
del magistrato onorario o professionale che sia, con la conseguenza che, in presenza di
elementi di pregiudizio finanziario per lamministrazione, è possibile
lintervento del giudice della responsabilità amministrativa. Infatti, unattenta giurisprudenza
(Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, n. 521 del 12.2.2003, in Riv. Corte dei conti, n.
1/2003, pag. 171, con nota di F. Perreca, Attività giurisdizionale e attività
amministrativa dei magistrati. Condizioni, contenuto e limiti del relativo sindacato
giurisdizionale) ha messo in evidenza che, alla luce delle superiori esigenze di grado
costituzionale (artt. 101, 102, 104 e 108 della Costituzione) dellindipendenza e
dellautonomia del giudice devono formare oggetto di bilanciamento con i principi e i
valori, parimenti costituzionali, espressi dagli artt. 97 e 98 e, soprattutto,
dallart. 28, in armonia con lart. 3, di conseguenza anche lappartenente
allordine magistratuale nel momento del precipuo esercizio della funzione
giudiziaria, non può essere di per sé immune dal sindacato giurisdizionale contabile,
laddove questultimo abbia ad oggetto il corretto espletamento dei compiti del
magistrato nellutilizzo delle risorse pubbliche. Il caso specifico portato
allattenzione della sezione Emilia Romagna riguardava il danno allErario
conseguente alla nomina, con il pagamento dellindennità loro spettante, di un
numero (in esubero a quanto previsto dalle norme) di giudici popolari di Corte
dassise in funzione aggiuntiva; nomina questa che comportava per i giudici popolari,
un ruolo di mera disponibilità, senza la partecipazione, neppure in funzione ausiliaria,
ai dibattimenti e a tutte le altre funzioni del collegio giudicante. In questultima sentenza il giudice
contabile aveva individuato la colpa grave, per il comportamento illecito tenuto dai
responsabili convenuti nel giudizio, perché era presente una violazione di legge nel
procedimento e nomina di selezione dei giudici popolari (per la Cassazione a sezioni unite
la scelta dei giudici popolari rientra nel novero di un procedimento amministrativo e non
incide sul principio di precostituzione del giudice, cfr. sentenza n. 676 del 27.6.1987;
per la formazione dei collegi giudicanti nei quali sono presenti i giudici popolari vedi
A. Casalinuovo, Corte dassise, Enc.
diritto, aggiornamento I, 1997, pag. 464), rimasti a disposizione nella posizione di
aggiunti senza assistere ad alcun dibattimento o a partecipare a camere di
consiglio, ma conseguendo, comunque, il previsto diritto allindennità. Inoltre, il giudice contabile aveva
rinvenuto nella vicenda in parola anche un comportamento non in linea con il corretto uso
dei poteri discrezionali, i quali comè noto, sono sindacabili dalla Corte dei
conti, dal momento che anche il giudice della legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 14488 del
27.3.2003) ha affermato che linsindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
non priva il giudice contabile della possibilità di controllare la conformità a legge
dellattività amministrativa. In effetti, nel caso specifico, era stato
nominato un rilevante numero di giudici popolari, i quali erano stati tenuti a
disposizione, ruolo questo extra legem e di nessuna utilità per
lamministrazione della giustizia, con la conseguenza che sussistevano gli elementi
di danno (il versamento delle indennità) e di responsabilità per colpa grave (violazione
degli obblighi di servizio inerenti la funzione). Tutto ciò dimostra che non esiste per le
funzioni magistratuali uno «status di assoluta irresponsabilità» (Perreca, cit.
175), in ragione del fatto che possono sussistere ipotesi in cui sorgano danni
patrimoniali arrecati allo Stato e conseguenti a comportamenti tenuti dal magistrato. Vi è da dire che nel caso che riguarda la
Corte dei conti non vengono in rilievo le vicende di danno arrecate al cittadino
utente del servizio giustizia che, a sua volta, intenda vantare pretese risarcitorie,
perché in questultimo caso opera la nota legge n. 117 del 1988 che ha fatto seguito
alle vicende referendarie del 1987 sulle responsabilità dei magistrati. Le ipotesi di danno erariale prodotto dal
personale di magistratura riguardano attività di cui deve essere chiara la natura
giuridica escludendo, appunto, lattività giurisdizionale, perché
in tali casi sussiste un difetto di giurisdizione ex lege 117/1988, la quale,
allart. 4, ha stabilito che per lazione di risarcimento del danno cagionato
nellesercizio delle funzioni giudiziarie svolte dagli appartenenti alla magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, il giudice competente è il
Tribunale del capoluogo del distretto di Corte dappello, da determinarsi a mente
dellart. 11 del c.p.p. e dellart. 1 della disp. att. del medesimo codice. Infatti, in generale non è perseguibile
la condotta del magistrato, stante la ragionevole e giustificata assenza di
responsabilità per il contenuto delle attività cd. decisorie che si risolvono
nellapplicazione del diritto (cfr. art. 2 legge 117/1988, dove viene stabilito che
non può dar luogo a responsabilità lattività dinterpretazione di norme di
diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove). Ebbene, il sistema garantisce, attraverso
il complesso delle impugnazioni dei provvedimenti giudiziari, la correzione delle
decisioni errate che, nella fisiologia dellandamento della giustizia possono
accadere, specialmente in tempi (come quelli attuali) di persistente alluvione legislativa
quasi sempre scriteriata e irrazionale. Quel che deve essere segnalato è che non
si può consentire ogni altro esonero di responsabilità, specialmente per comportamenti
costituenti sviste o trascuratezze inescusabili nelladempimento degli obblighi di
servizio da parte del magistrato. Per la responsabilità amministrativa del
magistrato si deve, appunto, guardare non al danno civile indiretto causato dal
comportamento del giudice a terzi (dove opera la legge n. 117/1988), bensì, come avvenuto
nella fattispecie esaminata dalla Sezione Abruzzo, al danno diretto causato al patrimonio
statuale che, nel caso specifico, era sorto a seguito della moltiplicazione delle
sentenze, effettuata al fine di conseguire un maggiore compenso. In questultimo caso, il
comportamento del giudice di pace di Atri non riguardava lesercizio della funzione
giurisdizionale in senso stretto, la quale deve essere immune sia da condizionamenti, sia
da fattori di pressione che, anche in via ipotetica, possano vulnerare le garanzie di
indipendenza e di autonomia; esso invece, debordava dalla funzione di giudizio in senso
stretto per inserirsi, attraverso una trasgressione dei doveri di servizio, in
unattività giudiziaria in senso ampio comprensiva di una fase indubbiamente
amministrativa o, perlomeno, di dinamica organizzativa del lavoro diretta alla
liquidazione in esubero di compensi non dovuti. Tutto ciò dimostra che non è possibile
immaginare che tutte le attività collegate alla funzione giurisdizionale debbano andare
esenti dallesame della giustizia contabile, perché in presenza di attività
riferibili a condotte omissive (o come avvenuto in Abruzzo, commissive, vista la
moltiplicazione delle cause) del magistrato, a fronte di disposizioni normative contenenti
una regolazione compiuta ed esplicita e in grado di rilevare una natura diversa da quella
giudiziaria in senso stretto per la presenza di aspetti amministrativi e/o organizzativi,
sarà possibile sottoporre un magistrato (onorario o professionale) a unazione di
responsabilità amministrativa. Quel che resta fuori dal sindacato del
giudice contabile (ma non era il caso trattato dai giudici abruzzesi), ai sensi della
predetta legge n. 117 del 1988, è lattività strictu senso decisoria, cioè quegli aspetti
comportamentali del giudice che si risolvono nellinterpretazione e
nellapplicazione del diritto, dove viene in rilievo la natura del provvedimento
giudiziario, la posizione super partes del magistrato (onorario o professionale che
sia), aspetti questi che, concordemente, sia la dottrina (F. Pintus, Responsabilità del giudice, in Enc. diritto,
vol. XXXIX, pag. 1474, il quale mette in evidenza che la limitazione
dellindipendenza del giudice è destinata a riflettersi in tempi più o meno brevi
sulle libertà di tutti i cittadini), sia la giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale n. 385 del
5.11.1996) ritengono immuni dalla responsabilità, perché diversamente si corre il
rischio di vulnerare il principio democratico della giustizia, la quale, come dovrebbe
essere noto a tutti, non può essere al servizio di interessi diversi da quelli pubblici
generali versati alla realizzazione del diritto obiettivo. Infine, non si deve dimenticare sul fronte
della responsabilità dei magistrati che il legislatore, con la legge 24 marzo 2001, n.
89, nel prevedere il diritto allequa riparazione per mancato rispetto del termine
ragionevole del processo, afferma che laccertamento della violazione va compiuto
anche in relazione al comportamento delle parti e del giudice, con invio
delleventuale decreto di accoglimento della domanda al Procuratore della Corte dei
conti; da ultimo, poi, il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
prevede allart. 172 la responsabilità per danno erariale anche dei magistrati, in
caso di violazione di questultima normativa. SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 339/R
del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti presso
la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: Franco
Di Vincenzo,
nato a Pescara il 2 giugno 1943 ed ivi residente in Via Passolanciano, 7, in qualità,
allepoca dei fatti, di Giudice di pace di Atri; uditi,
alla pubblica udienza in data 5 maggio 2004, il Magistrato relatore, nella persona del
Dott. Federico Pepe, il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Giuseppe Palumbi, e
lAvv. Franco Di Vincenzo, ex art. 86
c.p.c.; con
lassistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi; esaminati
gli atti e i documenti della causa. Rilevato
in FATTO
Con
atto di citazione depositato in data 13 novembre 2003, il Procuratore Regionale presso la
Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Franco Di Vincenzo, nella
qualità indicata in epigrafe, per essere
ivi condannato al
pagamento in favore
del Ministero della giustizia della somma di 5.873,00 o di altre che saranno
ritenute di giustizia, oltre agli interessi,
alla rivalutazione ed alle spese di giudizio in favore dello Stato. I fatti
contestati dal Requirente erano i seguenti: Per il tramite della Procura Generale della Corte dei
conti, cui era pervenuta dalla Procura Regionale per il Molise, in data 24 dicembre 2002
pervenivano infine a questa Procura
Regionale, in ragione della sua competenza territoriale, gli atti inerenti al conflitto
tra pubblici ministeri sollevato dagli Uffici di Teramo e di Perugia e concernenti il
procedimento penale promosso a carico del dott. Franco Di Vincenzo, giudice di pace di
Atri dichiarato decaduto in sede disciplinare dal Consiglio
Superiore
della magistratura per fatti
contestati anche ai sensi degli artt. 323 e 640 codice penale. In ordine al predetto
conflitto, i cui atti risultano rimessi alla Corte di Cassazione in data l.3.2002, si
ritiene che la valutazione che ne conseguirà sul piano processuale penale non presenti
carattere dirimente ai fini del giudizio di questa giurisdizione, apparendo i profili di
pregiudizio sufficientemente delineati dagli atti acquisiti. Seguivano
ulteriori atti, dai quali si apprendeva che, in sede di verifica ispettiva all'Ufficio del
Giudice di pace del mandamento di Atri ed essendosi accertata la mancanza agli atti di
copia del mandato n. 25 emesso il 5.8.1997 a favore del giudice di pace dott. Franco Di
Vincenzo per £ 13.381.200 (nette £ 11.371.520) relativamente alle sentenze
apparentemente emesse lo stesso giorno, ma in realtà consegnate in cancelleria in 235
minute soltanto, ed essendo stato conseguentemente contestato allo stesso magistrato un
pagamento intervenuto prima del deposito delle stesse sentenze, era stata censurata la
mancata unificazione delle cause nonostante la effettuata iscrizione a ruolo di un
giudizio unico. Ugualmente si accertava che la condotta contestata presentava due aspetti,
il primo dei quali, inerente alla
percezione di compensi pretesa sin dall'atto del deposito delle minute, e non della
pubblicazione delle sentenze - peraltro privo di rilievo in questa sede - ed il secondo consistente nell'artificiosa separazione
di sentenze aventi contenuto sostanzialmente identico, considerato anche che la iscrizione
delle relative cause nel ruolo era stata precedentemente ricondotta ad un unico
procedimento. Siffatto "comportamento anomalo" del dott. Franco Di Vincenzo era
stato accompagnato da una condotta parimenti anomala del cancelliere Gina Corvinelli, la
quale aveva certificato l'emissione delle sentenze delle quali le era stato richiesto ed
ordinato il pagamento, ancorché il relativo deposito fosse avvenuto soltanto il
successivo 18.8.1998. Costituito in mora dall'Amministrazione della giustizia, il dott. Di
Vincenzo replicava con articolata memoria. In base al complesso sviluppo della vicenda
dalla quale emergeva, oltre ad un pregiudizio patrimoniale per l'erario, una gestione
caotica ed accentrata delle indennità di sentenza, credibilmente correlata a pressioni
rivolte all'ottenimento anzitempo dei rispettivi onorari, questo requirente invitava in
data 12.6.2003 il dott. Franco Di Vincenzo a produrre le deduzioni previste dall'art. 5
legge 14 gennaio 1994, n. 19, con invito notificato in data 20.9.2003, ritenendo, in base
agli atti ispettivi, oggettivamente attenuata e contenuta entro i limiti di imputabilità
della colpa lieve la pur irregolare condotta del cancelliere. Con ampia memoria pervenuta
il successivo 20 ottobre 2003, il predetto illustrava la fattispecie, originata dai
ricorsi di numerosi cacciatori in opposizione ai decreti ingiuntivi agli stessi notificati
dal Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia "Vomano". La
riunione di tutti i 235 procedimenti, richiesta in una prima udienza ed assentita per soli 29 opponenti, veniva nuovamente
proposta in una seconda udienza, nel corso della quale veniva eccepita la tardiva
opposizione di 5 ricorsi, ritenuta dal deducente costituire una mutatio libelli, senza peraltro dichiarare
espressamente la pur prospettata riunione, nemmeno disposta espressamente nelle successive
udienze. Riteneva, pertanto, non censurabile, né sindacabile sul piano dell'esercitata
discrezionalità, la decisione di non procedere alla riunione dei
residui procedimenti, ai
sensi dell'art. 274
codice procedura civile. Precisava d'aver dovuto procedere al separato studio di
ogni fascicolo, anche in considerazione che, sia pur erroneamente, le opposizioni erano state rivolte dagli
interessati ad una pluralità di soggetti diversi dall'ente ingiungente, con domande
nemmeno tutte coerenti. Rilevava l'insussistenza delle cause di riunione previste
dall'art. 273 codice procedura civile, nonché di esigenze assolute di unificazione dei
procedimenti, oltreché la necessità di non pregiudicare la privacy delle
parti, richiamando la concentrazione nella persona del cancelliere Corvinelli delle
varie operazioni di spontanea liquidazione delle competenze, delle registrazioni a ruolo,
dell'interlineatura della registrazione dell'unificazione (operata a inchiostro rosso)
nonché alcune opacità operative e contraddizioni, tanto nelle dichiarazioni del
cancelliere quanto nella relativa verbalizzazione, mentre attribuiva al proprio
contingente stato d'animo la conferma dei fatti contestati, contenuta in una dichiarazione
ammissiva improvvisata e non informata. Riferiva, infine, circa la pendenza d'un ricorso
amministrativo contro il provvedimento di decadenza, in un contesto di ulteriori
puntualizzazioni di fatto. Con
lo stesso atto, il Procuratore Regionale, prospettata la possibilità di valutare le
scelte
di carattere processuale, estrinseche al merito,
quando il conflitto con norme precettive di rito abbia arrecato un ingiusto pregiudizio
patrimoniale o finanziario all'Amministrazione della giustizia,
concludeva: l'aver
percepito compensi artificiosamente disarticolando le decisioni, in presenza
dell'omissione, irragionevole e dannosa, di un'opzione procedimentale per la riunione
oggettiva delle numerose controversie e per la pronuncia di un'unica sentenza - ancorché
puntualmente ed analiticamente motivata nel merito con riferimento alle diverse
specificità - appare frutto di consapevole deviazione nell'adempimento della funzione
giudiziaria. In
relazione a tali fatti, la Procura Regionale presso la Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, della Legge 14 gennaio
1994, n. 19, mediante lemissione dellinvito a dedurre, finalizzato anche alla
formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e
notificato in data 20 settembre 2003. Franco
Di Vincenzo produceva le proprie deduzioni in data 20 ottobre 2003 e non chiedeva di
essere ascoltato personalmente. Seguiva,
come descritto in premessa, l'emissione, in data 13 novembre 2003, dell'atto di citazione
in giudizio. Il
Presidente della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con
decreto in data 27 novembre 2003, fissava ludienza di discussione al giorno 5 maggio
2004. Il
Convenuto, con atto depositato in data 5 aprile 2004: richiamava le dichiarazioni del
Collaboratore di cancelleria, contestandone lattendibilità; riteneva improvate alcune circostanze contenute
nella relazione riguardante i risultati dellispezione considerata anche
tardiva - compiuta presso
lUfficio del Giudice di pace di Atri; negando quanto affermato da Parte attrice
circa la sostanziale unicità del merito
delle cause, evidenziava che nel novero
delle posizioni degli opponenti si registravano delle specificità, parzialmente
elencate; richiamava lorientamento della Corte di cassazione in ordine al potere di
riunione; nel merito, concludeva per la reiezione della domanda. In occasione della pubblica udienza, il
Convenuto concludeva nel senso già illustrato con la suddetta memoria e il Pubblico
Ministero, richiamando anche lart. 97 della Costituzione, confermava quanto
richiesto con latto di citazione. Considerato in DIRITTO In relazione agli atti di esercizio della
funzione giurisdizionale in senso stretto, lesigenza di garanzia
dellindipendenza e dellinsindacabilità è massima (Corte Costituzionale,
sentenza n. 385 in data 17 ottobre 1996). Per di più, con riferimento
allesercizio dei poteri contemplati dagli articoli 273 e 274 c.p.c., condivisibile
giurisprudenza, adottando unitaria qualificazione delle valutazioni del giudice, afferma:
la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dellart. 273 c.p.c.
può essere disposta
dufficio (Corte di cassazione, Sez. lav., sentenza n. 10653 in data 27 settembre
1999); il provvedimento di riunione ex art. 274
c.p.c. ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata
al giudice di merito (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 9638 in data 10 settembre
1999); in tema di riunione ai sensi degli articoli 273 e 274 c.p.c., leventuale
provvedimento del giudice, che può
essere assunto dufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di gravame in
sede di legittimità (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 671 in data 22 gennaio
1997); la riunione dei procedimenti connessi ex
art. 274 c.p.c. ha carattere facoltativo e lesercizio del relativo potere è
rimesso, anche per economia processuale, allapprezzamento discrezionale ed
insindacabile del giudice di merito (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 1331 in
data 21 febbraio 1996); la riunione di cause è rimessa alla discrezionale valutazione del
giudice del merito (Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n. 4033 in data 14 giugno
1988); la riunione risponde ad esigenze di opportunità e celerità processuali,
discrezionalmente valutabili dal giudice (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 4606 in
data 20 maggio 1987); i provvedimenti del giudice di merito in materia di riunione di
cause tra loro connesse non sono sindacabili in sede di legittimità, implicando essi
accertamenti di fatto e valutazioni ispirate a criteri di opportunità e di
discrezionalità ordinatorie dei procedimenti (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n.
518 in data 21 gennaio 1987, richiamata anche dalla citata sentenza n. 1331 in data 21
febbraio 1996); i provvedimenti ordinatori di riunione sono insindacabili in sede di
legittimità (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 1133 in data 11 febbraio 1985); i
provvedimenti di riunione previsti dagli articoli 273 e 274 c.p.c. hanno natura
ordinatoria e come tali non sono suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici
giudiziari (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 4792 in data 12 settembre 1984); il
provvedimento di riunione ex art. 273 c.p.c.
costituisce espressione dellincensurabile potere ordinatorio del giudice (Corte di
cassazione, Sez. III, sentenza n. 1935 in data 23 marzo 1984). Esiste, pertanto, un ambito riservato alle
esclusive scelte del giudice, la cui discrezionalità, nella descritta estensione, non
può essere sottoposta ad alcuna censura. Nel caso concreto, tuttavia, il Convenuto
esauriva la suddetta (insindacabile) facoltà discrezionale in occasione delle udienze in
data 15 marzo 1997 e 13 giugno 1997, compiendo la precisa ed espressa scelta di disporre
la riunione al procedimento n. 93/97 delle cause, rispettivamente, dal n. 94/97 al n.
121/97 del R.G. e dal n. 222/97 al n. 429/97 del R.G. (relazione ispettiva n. 32 in data
15 maggio 1998; nota n. 638 in data 18 giugno 1998 del Presidente del Tribunale di
Teramo). Gli eventi successivi, al contrario, non
possono essere sottratti alle valutazioni del Collegio, anche in ragione delle asserzioni
del Giudice delle Leggi circa la conciliabilità
in linea di principio dellindipendenza della funzione giudiziaria con la
responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche
amministrativa, nelle sue diverse forme (citata sentenza n. 385 in data 17
ottobre 1996) ed atteso che, in relazione alle medesime vicende, non è in gioco alcuna
scelta discrezionale, trattandosi, invece, di mera incoerenza, tradottasi in palese
contraddittorietà tra i primi provvedimenti adottati e il successivo deposito di centinaia di sentenze in data 5
agosto 1997, con conseguente liquidazione dei relativi compensi. Le maggiori somme corrisposte al Di
Vincenzo - sulla base delle particolari disposizioni riguardanti le specifiche indennità
per ogni sentenza che definisce il processo (articoli 11, secondo comma, della Legge 21
novembre 1991, n. 374, avente ad oggetto Istituzione
del giudice di pace, e 1 del D.M. 6 novembre 1996, in materia di Adeguamento della misura delle indennità spettanti al
giudice di pace), indennità che peraltro non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione,
ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione
dellart. 108 della Costituzione (Corte Costituzionale, ordinanza n. 272 in
data 24 giugno 1999, a proposito dei compensi
dei giudici onorari) - in seguito alla disarticolazione
delle decisioni e allomissione della pronuncia di ununica sentenza (pag. 8
dellatto di citazione) costituiscono nocumento patrimoniale. Nel complesso, la domanda di Parte attrice
appare fondata e non può essere superata, allo stato, dagli elementi addotti dal
Convenuto. Pertanto, la responsabilità del suddetto
pregiudizio deve essere attribuita a Franco Di Vincenzo il quale, secondo la conclusiva ed
esatta esposizione del Pubblico Ministero, violava gli obblighi di servizio e di leale esercizio professionale. Nel caso di specie, infatti, il
comportamento in esame appare incoerente ed inadeguato, con evidente violazione dei
generali ed irrinunciabili canoni posti sia dallart. 97 della Carta fondamentale sia
dallappartenenza del Convenuto, quale magistrato onorario, allordine
giudiziario (articoli 1, secondo comma, 7, primo comma, e 11, primo comma, della citata
Legge 21 novembre 1991, n. 374). A carico di Franco Di Vincenzo, pertanto,
emergono tutti gli elementi per laffermazione della responsabilità oggetto della
domanda di Parte attrice: il danno, certo e provato nella sua esistenza; l'elemento
soggettivo (colpa grave) ex art. 1, primo comma,
della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dallart. 3 del D.L. 23 ottobre
1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639; la condotta; il rapporto di
servizio; la violazione dei doveri di servizio e il nesso di causalità, nei termini
rappresentati dal Requirente e sostenuti dallesame complessivo degli atti di causa. Nondimeno è necessario avvalersi del
potere di quantificare il danno in via equitativa, a causa della difficoltà nella
determinazione del nocumento medesimo, situazione equiparata alla impossibilità (Corte di
cassazione: Sezione II, sentenze nn. 6414 in data 17 maggio 2000, 1382 in data 11 febbraio
1998 e 1201 in data 6 febbraio 1998; Sezione III, sentenza n. 736 in data 27 gennaio 1987;
Sezione II, sentenza n. 2171 in data 26 marzo 1986; Sezione III, sentenza n. 2157 in data
26 marzo 1983) e cagionata sia dalla peculiarità del fatto dannoso sia dalla intrinseca
diversità di alcuni parametri di riferimento. Invero, il Di Vincenzo afferma che la
ritenuta unicità nel merito non esisteva,
perché nel novero delle posizioni degli opponenti si registravano delle specificità
(pag. 18 della memoria depositata in data 5 aprile 2004), differenze, comunque sia,
riconosciute dallo stesso Requirente - il quale ammette le diverse specificità (pag. 8 dellatto
di citazione) e non nega, in occasione della pubblica udienza, la intrinseca differenza di alcune questioni
trattate dal Di Vincenzo e che, quindi, devono essere ritenute pacifiche. Di conseguenza, precisando che la norma
ricavabile dall'art. 1226 c.c. comprende anche i casi nei quali la difficoltà (o
limpossibilità) suddetta attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno
complessivo (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 9039 in data 3 novembre 1994),
si conclude per una liquidazione del danno pari a 500,00 (cinquecento/00). In definitiva, si condanna Franco Di
Vincenzo al risarcimento della somma indicata, importo da ritenersi comprensivo di
rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza. Sono, invece, dovuti gli interessi legali
dalla predetta data sino alleffettiva e intera soddisfazione del credito. Le spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza. Nec plus
ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: accoglie per quanto di ragione la domanda
attrice e, per leffetto, condanna Franco Di Vincenzo al pagamento, in favore del
Ministero della giustizia, della somma di
500,00 (cinquecento/00), importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione
monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza; sono, invece, dovuti gli interessi legali
dalla predetta data sino alleffettiva e intera soddisfazione del credito; liquida le spese di giudizio, sino alla
data di pubblicazione della sentenza, in omissis a
carico del soccombente. Omissis |