Corte dei Conti – Sezione Abruzzo – sentenza n. 503/04/EL del 23 giugno 2004 - Presidente Minerva - Estensore Pepe – P.M. Palumbi - Procura regionale c/ F. Di Vincenzo.

Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa –responsabilità amministrativa del giudice di pace - percezione di compensi all'atto del deposito delle minute e non della pubblicazione delle sentenze - artificiosa separazione di sentenze aventi contenuto sostanzialmente identico – responsabilità amministrativa sussiste – colpa grave – sussiste – violazione dell’art. 97 della Costituzione – sussiste.

Sussiste la responsabilità amministrativa di un giudice di pace per il pregiudizio finanziario arrecato all’amministrazione della giustizia in ragione della violazione degli obblighi di servizio e di leale esercizio professionale, a causa della percezione di compensi pretesa sin dall'atto del deposito delle minute, e non della pubblicazione delle sentenze e per l'artificiosa separazione di sentenze aventi contenuto sostanzialmente identico, considerato anche che la iscrizione delle relative cause nel ruolo era stata precedentemente ricondotta ad un unico procedimento.

Il comportamento di un giudice di pace diretto all'artificiosa separazione di sentenze, al fine di conseguire un maggiore compenso appare incoerente ed inadeguato, con evidente violazione dei generali ed irrinunciabili canoni posti sia dall’art. 97 della Carta fondamentale, sia dall’appartenenza di questi, quale magistrato onorario, all’ordine giudiziario (articoli 1, secondo comma, 7, primo comma, e 11, primo comma, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374).

Massimo PERIN

La responsabilità amministrativa del giudice di pace

La sentenza che si annota affronta il problema della responsabilità amministrativa di un giudice di pace che si era adoperato, così come era emerso dai risultati delle ispezioni amministrative disposte dal Ministero della giustizia, per un’artificiosa separazione di sentenze aventi identico contenuto, tenuto anche conto che il predetto magistrato onorario aveva, in precedenza, iscritto le relative cause nel ruolo in modo da ricondurle ad un unico procedimento.

La fattispecie di cui alla sentenza della Sezione Abruzzo della Corte dei conti era stata originata dall’esame, in sede ispettiva, di numerosi ricorsi presentati da cacciatori in opposizione ai decreti ingiuntivi notificati agli stessi dal Comitato di gestione di un Ambito territoriale di caccia, per gli illeciti amministrativi avvenuti nelle attività venatorie. Questi ricorsi, sostanzialmente identici, erano stati dapprima ricondotti ad un unico procedimento e, in seguito, separati al fine di aumentare il compenso previsto per il deposito delle sentenze emesse dal giudice di pace.

Al medesimo giudice onorario era stato contestato dal Ministero anche l’irrituale pressione rivolta agli uffici per ottenere anzitempo la liquidazione degli onorari (infatti, la pretesa del pagamento avveniva sin dall'atto del deposito delle minute, e non dalla data della pubblicazione delle sentenze).

Orbene, la questione affrontata dai giudici abruzzesi riguarda alcuni aspetti della professione del giudice di pace che destano perplessità, con specifico riguardo alle modalità di pagamento dei compensi (stabiliti in ragione del numero dei provvedimenti depositati) che, da parte di alcuni osservatori, in alcuni casi sono sembrati esorbitanti.

Infatti, sulla rivista “Diritto & Giustizia” (cfr. n. 20 del 22.5.2004, pag. 8) ci si chiede «Giudici di pace: a quando un’ispezione del Ministero?», con particolare riferimento da alcuni episodi avvenuti in Campania presso l’Ufficio del Giudice di pace di Barra.

Ebbene, se le ispezioni vengono effettuate, così come emerge nella parte narrativa della sentenza, e quando da queste emergano profili di responsabilità amministrativa (che si aggiunge a quella penale e a quella disciplinare, allorché presenti) i magistrati onorari (ma lo stesso discorso può essere fatto per i magistrati professionali), responsabili di pregiudizio finanziario per l’amministrazione della giustizia, possono essere condannati a risarcire i danni erariali prodotti.

Nondimeno, si deve ricordare che i magistrati onorari si differenziano da quelli ordinari, perché quest’ultimi esercitano professionalmente la funzione giurisdizionale e sono istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, secondo quanto statuisce l'art. 102 della Costituzione, ma tale diversità non incide sul piano delle responsabilità, perché anche costoro amministrano la giustizia e ad essi va assicurata per legge, quale garanzia costituzionale, l'indipendenza nel giudizio, ferma restando la loro condizione di «estranei che partecipano, appunto, all'amministrazione della giustizia» (art. 108 Cost.) (così Cass. pen. sez. I, n. 4784 del 5.10.1998).

Ovviamente, sarà necessario, come avviene per tutti i dipendenti e/o agenti pubblici, che sia presente l’elemento della colpa grave (o del dolo) da rinvenirsi nelle ipotesi di condotte caratterizzate da inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia o, ancora, dalla violazione di elementari obblighi di servizio, o da palese scriteriatezza, superficialità ed approssimazione nella tutela degli interessi pubblici, specialmente quando l’evento dannoso sia obiettivamente ed agevolmente prevedibile e prevenibile secondo un giudizio formulato ex ante, in ragione della sua probabilità deterministica (cfr. Corte dei conti, sez. Sicilia, n. 1113 del 17.6.2003, in Riv. Corte dei conti, n. 2/2003, pag.231 e sez. Marche, n. 570 del 29.7.2003, in Riv. Corte dei conti, n. 4/2003, pag. 119.).

Però, quel che si deve mettere in evidenza, ai fini della responsabilità amministrativa nelle attività magistratuali è l’esatto confine tra la funzione giudiziaria vera e propria, dove esiste un ambito riservato alle esclusive scelte del giudice, la cui discrezionalità non può essere sottoposta ad alcuna censura da parte del giudice contabile e gli aspetti amministrativi conseguenti all’attività giudiziaria, dove sono esaurite le facoltà discrezionali del magistrato onorario o professionale che sia, con la conseguenza che, in presenza di elementi di pregiudizio finanziario per l’amministrazione, è possibile l’intervento del giudice della responsabilità amministrativa.

Infatti, un’attenta giurisprudenza (Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, n. 521 del 12.2.2003, in Riv. Corte dei conti, n. 1/2003, pag. 171, con nota di F. Perreca, Attività giurisdizionale e attività amministrativa dei magistrati. Condizioni, contenuto e limiti del relativo sindacato giurisdizionale) ha messo in evidenza che, alla luce delle superiori esigenze di grado costituzionale (artt. 101, 102, 104 e 108 della Costituzione) dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice devono formare oggetto di bilanciamento con i principi e i valori, parimenti costituzionali, espressi dagli artt. 97 e 98 e, soprattutto, dall’art. 28, in armonia con l’art. 3, di conseguenza anche l’appartenente all’ordine magistratuale nel momento del precipuo esercizio della funzione giudiziaria, non può essere di per sé immune dal sindacato giurisdizionale contabile, laddove quest’ultimo abbia ad oggetto il corretto espletamento dei compiti del magistrato nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il caso specifico portato all’attenzione della sezione Emilia Romagna riguardava il danno all’Erario conseguente alla nomina, con il pagamento dell’indennità loro spettante, di un numero (in esubero a quanto previsto dalle norme) di giudici popolari di Corte d’assise in funzione aggiuntiva; nomina questa che comportava per i giudici popolari, un ruolo di mera disponibilità, senza la partecipazione, neppure in funzione ausiliaria, ai dibattimenti e a tutte le altre funzioni del collegio giudicante.

In quest’ultima sentenza il giudice contabile aveva individuato la colpa grave, per il comportamento illecito tenuto dai responsabili convenuti nel giudizio, perché era presente una violazione di legge nel procedimento e nomina di selezione dei giudici popolari (per la Cassazione a sezioni unite la scelta dei giudici popolari rientra nel novero di un procedimento amministrativo e non incide sul principio di precostituzione del giudice, cfr. sentenza n. 676 del 27.6.1987; per la formazione dei collegi giudicanti nei quali sono presenti i giudici popolari vedi A. Casalinuovo, Corte d’assise, Enc. diritto, aggiornamento I, 1997, pag. 464), rimasti a disposizione nella posizione di “aggiunti” senza assistere ad alcun dibattimento o a partecipare a camere di consiglio, ma conseguendo, comunque, il previsto diritto all’indennità.

Inoltre, il giudice contabile aveva rinvenuto nella vicenda in parola anche un comportamento non in linea con il corretto uso dei poteri discrezionali, i quali com’è noto, sono sindacabili dalla Corte dei conti, dal momento che anche il giudice della legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 14488 del 27.3.2003) ha affermato che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non priva il giudice contabile della possibilità di controllare la conformità a legge dell’attività amministrativa.

In effetti, nel caso specifico, era stato nominato un rilevante numero di giudici popolari, i quali erano stati tenuti “a disposizione”, ruolo questo “extra legem” e di nessuna utilità per l’amministrazione della giustizia, con la conseguenza che sussistevano gli elementi di danno (il versamento delle indennità) e di responsabilità per colpa grave (violazione degli obblighi di servizio inerenti la funzione).

Tutto ciò dimostra che non esiste per le funzioni magistratuali uno «status di assoluta irresponsabilità» (Perreca, cit. 175), in ragione del fatto che possono sussistere ipotesi in cui sorgano danni patrimoniali arrecati allo Stato e conseguenti a comportamenti tenuti dal magistrato.

Vi è da dire che nel caso che riguarda la Corte dei conti non vengono in rilievo le vicende di danno arrecate al cittadino – utente del servizio giustizia che, a sua volta, intenda vantare pretese risarcitorie, perché in quest’ultimo caso opera la nota legge n. 117 del 1988 che ha fatto seguito alle vicende referendarie del 1987 sulle responsabilità dei magistrati.

Le ipotesi di danno erariale prodotto dal personale di magistratura riguardano attività di cui deve essere chiara “la natura giuridica” escludendo, appunto, l’attività “giurisdizionale”, perché in tali casi sussiste un difetto di giurisdizione ex lege 117/1988, la quale, all’art. 4, ha stabilito che per l’azione di risarcimento del danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie svolte dagli appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, il giudice competente è il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello, da determinarsi a mente dell’art. 11 del c.p.p. e dell’art. 1 della disp. att. del medesimo codice.

Infatti, in generale non è perseguibile la condotta del magistrato, stante la ragionevole e giustificata assenza di responsabilità per il contenuto delle attività cd. decisorie che si risolvono nell’applicazione del diritto (cfr. art. 2 legge 117/1988, dove viene stabilito che non può dar luogo a responsabilità l’attività d’interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove).

Ebbene, il sistema garantisce, attraverso il complesso delle impugnazioni dei provvedimenti giudiziari, la correzione delle decisioni errate che, nella fisiologia dell’andamento della giustizia possono accadere, specialmente in tempi (come quelli attuali) di persistente alluvione legislativa quasi sempre scriteriata e irrazionale.

Quel che deve essere segnalato è che non si può consentire ogni altro esonero di responsabilità, specialmente per comportamenti costituenti sviste o trascuratezze inescusabili nell’adempimento degli obblighi di servizio da parte del magistrato.

Per la responsabilità amministrativa del magistrato si deve, appunto, guardare non al danno civile indiretto causato dal comportamento del giudice a terzi (dove opera la legge n. 117/1988), bensì, come avvenuto nella fattispecie esaminata dalla Sezione Abruzzo, al danno diretto causato al patrimonio statuale che, nel caso specifico, era sorto a seguito della moltiplicazione delle sentenze, effettuata al fine di conseguire un maggiore compenso.

In quest’ultimo caso, il comportamento del giudice di pace di Atri non riguardava l’esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, la quale deve essere immune sia da condizionamenti, sia da fattori di pressione che, anche in via ipotetica, possano vulnerare le garanzie di indipendenza e di autonomia; esso invece, debordava dalla funzione di giudizio in senso stretto per inserirsi, attraverso una trasgressione dei doveri di servizio, in un’attività giudiziaria in senso ampio comprensiva di una fase indubbiamente amministrativa o, perlomeno, di dinamica organizzativa del lavoro diretta alla liquidazione in esubero di compensi non dovuti.

Tutto ciò dimostra che non è possibile immaginare che tutte le attività collegate alla funzione giurisdizionale debbano andare esenti dall’esame della giustizia contabile, perché in presenza di attività riferibili a condotte omissive (o come avvenuto in Abruzzo, commissive, vista la moltiplicazione delle cause) del magistrato, a fronte di disposizioni normative contenenti una regolazione compiuta ed esplicita e in grado di rilevare una natura diversa da quella giudiziaria in senso stretto per la presenza di aspetti amministrativi e/o organizzativi, sarà possibile sottoporre un magistrato (onorario o professionale) a un’azione di responsabilità amministrativa.

Quel che resta fuori dal sindacato del giudice contabile (ma non era il caso trattato dai giudici abruzzesi), ai sensi della predetta legge n. 117 del 1988, è l’attività strictu senso decisoria, cioè quegli aspetti comportamentali del giudice che si risolvono nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, dove viene in rilievo la natura del provvedimento giudiziario, la posizione super partes del magistrato (onorario o professionale che sia), aspetti questi che, concordemente, sia la dottrina (F. Pintus, Responsabilità del giudice, in Enc. diritto, vol. XXXIX, pag. 1474, il quale mette in evidenza che la limitazione dell’indipendenza del giudice è destinata a riflettersi in tempi più o meno brevi sulle libertà di tutti i cittadini), sia la giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale n. 385 del 5.11.1996) ritengono immuni dalla responsabilità, perché diversamente si corre il rischio di vulnerare il principio democratico della giustizia, la quale, come dovrebbe essere noto a tutti, non può essere al servizio di interessi diversi da quelli pubblici generali versati alla realizzazione del diritto obiettivo.

Infine, non si deve dimenticare sul fronte della responsabilità dei magistrati che il legislatore, con la legge 24 marzo 2001, n. 89, nel prevedere il diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, afferma che l’accertamento della violazione va compiuto anche in relazione al comportamento delle parti e del giudice, con invio dell’eventuale decreto di accoglimento della domanda al Procuratore della Corte dei conti; da ultimo, poi, il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) prevede all’art. 172 la responsabilità per danno erariale anche dei magistrati, in caso di violazione di quest’ultima normativa.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 339/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

Franco Di Vincenzo, nato a Pescara il 2 giugno 1943 ed ivi residente in Via Passolanciano, 7, in qualità, all’epoca dei fatti, di Giudice di pace di Atri;

uditi, alla pubblica udienza in data 5 maggio 2004, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. Federico Pepe, il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Giuseppe Palumbi, e l’Avv. Franco Di Vincenzo, ex art. 86 c.p.c.;

con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti e i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 13 novembre 2003, il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Franco Di Vincenzo, nella qualità indicata in epigrafe, per “essere ivi condannato al pagamento in favore del Ministero della giustizia della somma di € 5.873,00 o di altre che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi, alla rivalutazione ed alle spese di giudizio in favore dello Stato”.

I fatti contestati dal Requirente erano i seguenti: ““Per il tramite della Procura Generale della Corte dei conti, cui era pervenuta dalla Procura Regionale per il Molise, in data 24 dicembre 2002 pervenivano infine a  questa Procura Regionale, in ragione della sua competenza territoriale, gli atti inerenti al conflitto tra pubblici ministeri sollevato dagli Uffici di Teramo e di Perugia e concernenti il procedimento penale promosso a carico del dott. Franco Di Vincenzo, giudice di pace di Atri dichiarato decaduto in sede disciplinare dal  Consiglio  Superiore  della  magistratura per fatti contestati anche ai sensi degli artt. 323 e 640 codice penale. In ordine al predetto conflitto, i cui atti risultano rimessi alla Corte di Cassazione in data l.3.2002, si ritiene che la valutazione che ne conseguirà sul piano processuale penale non presenti carattere dirimente ai fini del giudizio di questa giurisdizione, apparendo i profili di pregiudizio sufficientemente delineati dagli atti acquisiti. Seguivano ulteriori atti, dai quali si apprendeva che, in sede di verifica ispettiva all'Ufficio del Giudice di pace del mandamento di Atri ed essendosi accertata la mancanza agli atti di copia del mandato n. 25 emesso il 5.8.1997 a favore del giudice di pace dott. Franco Di Vincenzo per £ 13.381.200 (nette £ 11.371.520) relativamente alle sentenze apparentemente emesse lo stesso giorno, ma in realtà consegnate in cancelleria in 235 minute soltanto, ed essendo stato conseguentemente contestato allo stesso magistrato un pagamento intervenuto prima del deposito delle stesse sentenze, era stata censurata la mancata unificazione delle cause nonostante la effettuata iscrizione a ruolo di un giudizio unico. Ugualmente si accertava che la condotta contestata presentava due aspetti, il primo dei quali, inerente alla percezione di compensi pretesa sin dall'atto del deposito delle minute, e non della pubblicazione delle sentenze - peraltro privo di rilievo in questa sede - ed il secondo consistente nell'artificiosa separazione di sentenze aventi contenuto sostanzialmente identico, considerato anche che la iscrizione delle relative cause nel ruolo era stata precedentemente ricondotta ad un unico procedimento. Siffatto "comportamento anomalo" del dott. Franco Di Vincenzo era stato accompagnato da una condotta parimenti anomala del cancelliere Gina Corvinelli, la quale aveva certificato l'emissione delle sentenze delle quali le era stato richiesto ed ordinato il pagamento, ancorché il relativo deposito fosse avvenuto soltanto il successivo 18.8.1998. Costituito in mora dall'Amministrazione della giustizia, il dott. Di Vincenzo replicava con articolata memoria. In base al complesso sviluppo della vicenda dalla quale emergeva, oltre ad un pregiudizio patrimoniale per l'erario, una gestione caotica ed accentrata delle indennità di sentenza, credibilmente correlata a pressioni rivolte all'ottenimento anzitempo dei rispettivi onorari, questo requirente invitava in data 12.6.2003 il dott. Franco Di Vincenzo a produrre le deduzioni previste dall'art. 5 legge 14 gennaio 1994, n. 19, con invito notificato in data 20.9.2003, ritenendo, in base agli atti ispettivi, oggettivamente attenuata e contenuta entro i limiti di imputabilità della colpa lieve la pur irregolare condotta del cancelliere. Con ampia memoria pervenuta il successivo 20 ottobre 2003, il predetto illustrava la fattispecie, originata dai ricorsi di numerosi cacciatori in opposizione ai decreti ingiuntivi agli stessi notificati dal Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia "Vomano". La riunione di tutti i 235 procedimenti, richiesta in una prima udienza  ed   assentita  per  soli  29   opponenti,  veniva  nuovamente proposta in una seconda udienza, nel corso della quale veniva eccepita la tardiva opposizione di 5 ricorsi, ritenuta dal deducente costituire una mutatio libelli, senza peraltro dichiarare espressamente la pur prospettata riunione, nemmeno disposta espressamente nelle successive udienze. Riteneva, pertanto, non censurabile, né sindacabile sul piano dell'esercitata discrezionalità,  la  decisione  di  non  procedere  alla riunione dei   residui   procedimenti,   ai   sensi   dell'art.   274   codice procedura civile. Precisava d'aver dovuto procedere al separato studio di ogni fascicolo,  anche  in  considerazione  che,  sia  pur  erroneamente,  le opposizioni erano state rivolte dagli interessati ad una pluralità di soggetti diversi dall'ente ingiungente, con domande nemmeno tutte coerenti. Rilevava l'insussistenza delle cause di riunione previste dall'art. 273 codice procedura civile, nonché di esigenze assolute di unificazione dei procedimenti, oltreché la necessità di non pregiudicare la privacy delle   parti, richiamando la concentrazione nella persona del cancelliere Corvinelli delle varie operazioni di spontanea liquidazione delle competenze, delle registrazioni a ruolo, dell'interlineatura della registrazione dell'unificazione (operata a inchiostro rosso) nonché alcune opacità operative e contraddizioni, tanto nelle dichiarazioni del cancelliere quanto nella relativa verbalizzazione, mentre attribuiva al proprio contingente stato d'animo la conferma dei fatti contestati, contenuta in una dichiarazione ammissiva improvvisata e non informata. Riferiva, infine, circa la pendenza d'un ricorso amministrativo contro il provvedimento di decadenza, in un contesto di ulteriori puntualizzazioni di fatto””.

Con lo stesso atto, il Procuratore Regionale, prospettata la possibilità di valutare le “scelte di carattere processuale, estrinseche al  merito, quando il conflitto con norme precettive di rito abbia arrecato un ingiusto pregiudizio patrimoniale o finanziario all'Amministrazione della giustizia”, concludeva: “l'aver percepito compensi artificiosamente disarticolando le decisioni, in presenza dell'omissione, irragionevole e dannosa, di un'opzione procedimentale per la riunione oggettiva delle numerose controversie e per la pronuncia di un'unica sentenza - ancorché puntualmente ed analiticamente motivata nel merito con riferimento alle diverse specificità - appare frutto di consapevole deviazione nell'adempimento della funzione giudiziaria”.

In relazione a tali fatti, la Procura Regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l’emissione dell’invito a dedurre, finalizzato anche alla formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e notificato in data 20 settembre 2003.

Franco Di Vincenzo produceva le proprie deduzioni in data 20 ottobre 2003 e non chiedeva di essere ascoltato personalmente.

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 13 novembre 2003, dell'atto di citazione in giudizio.

Il Presidente della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con decreto in data 27 novembre 2003, fissava l’udienza di discussione al giorno 5 maggio 2004.

Il Convenuto, con atto depositato in data 5 aprile 2004: richiamava le dichiarazioni del Collaboratore di cancelleria, contestandone l’attendibilità; riteneva “improvate” alcune circostanze contenute nella relazione riguardante i risultati dell’ispezione – considerata anche “tardiva” - compiuta presso l’Ufficio del Giudice di pace di Atri; negando quanto affermato da Parte attrice circa la “sostanziale unicità del merito delle cause”, evidenziava che nel “novero delle posizioni degli opponenti si registravano delle specificità”, parzialmente elencate; richiamava l’orientamento della Corte di cassazione in ordine al potere di riunione; nel merito, concludeva per la reiezione della domanda.

In occasione della pubblica udienza, il Convenuto concludeva nel senso già illustrato con la suddetta memoria e il Pubblico Ministero, richiamando anche l’art. 97 della Costituzione, confermava quanto richiesto con l’atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

In relazione agli atti di esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, l’esigenza di garanzia dell’indipendenza e dell’insindacabilità è massima (Corte Costituzionale, sentenza n. 385 in data 17 ottobre 1996).

Per di più, con riferimento all’esercizio dei poteri contemplati dagli articoli 273 e 274 c.p.c., condivisibile giurisprudenza, adottando unitaria qualificazione delle valutazioni del giudice, afferma: la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell’art. 273 c.p.c. “può” essere disposta d’ufficio (Corte di cassazione, Sez. lav., sentenza n. 10653 in data 27 settembre 1999); il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 9638 in data 10 settembre 1999); in tema di riunione ai sensi degli articoli 273 e 274 c.p.c., l’eventuale provvedimento del giudice, che “può” essere assunto d’ufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 671 in data 22 gennaio 1997); la riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. ha carattere facoltativo e l’esercizio del relativo potere è rimesso, anche per economia processuale, all’apprezzamento discrezionale ed insindacabile del giudice di merito (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 1331 in data 21 febbraio 1996); la riunione di cause è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito (Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n. 4033 in data 14 giugno 1988); la riunione risponde ad esigenze di opportunità e celerità processuali, discrezionalmente valutabili dal giudice (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 4606 in data 20 maggio 1987); i provvedimenti del giudice di merito in materia di riunione di cause tra loro connesse non sono sindacabili in sede di legittimità, implicando essi accertamenti di fatto e valutazioni ispirate a criteri di opportunità e di discrezionalità ordinatorie dei procedimenti (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 518 in data 21 gennaio 1987, richiamata anche dalla citata sentenza n. 1331 in data 21 febbraio 1996); i provvedimenti ordinatori di riunione sono insindacabili in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 1133 in data 11 febbraio 1985); i provvedimenti di riunione previsti dagli articoli 273 e 274 c.p.c. hanno natura ordinatoria e come tali non sono suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari (Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 4792 in data 12 settembre 1984); il provvedimento di riunione ex art. 273 c.p.c. costituisce espressione dell’incensurabile potere ordinatorio del giudice (Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n. 1935 in data 23 marzo 1984).

Esiste, pertanto, un ambito riservato alle esclusive scelte del giudice, la cui discrezionalità, nella descritta estensione, non può essere sottoposta ad alcuna censura.

Nel caso concreto, tuttavia, il Convenuto esauriva la suddetta (insindacabile) facoltà discrezionale in occasione delle udienze in data 15 marzo 1997 e 13 giugno 1997, compiendo la precisa ed espressa scelta di disporre la riunione al procedimento n. 93/97 delle cause, rispettivamente, dal n. 94/97 al n. 121/97 del R.G. e dal n. 222/97 al n. 429/97 del R.G. (relazione ispettiva n. 32 in data 15 maggio 1998; nota n. 638 in data 18 giugno 1998 del Presidente del Tribunale di Teramo).

Gli eventi successivi, al contrario, non possono essere sottratti alle valutazioni del Collegio, anche in ragione delle asserzioni del Giudice delle Leggi circa la “conciliabilità in linea di principio dell’indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme” (citata sentenza n. 385 in data 17 ottobre 1996) ed atteso che, in relazione alle medesime vicende, non è in gioco alcuna scelta discrezionale, trattandosi, invece, di mera incoerenza, tradottasi in palese contraddittorietà tra i primi provvedimenti adottati e il successivo “deposito” di centinaia di sentenze in data 5 agosto 1997, con conseguente liquidazione dei relativi compensi.

Le maggiori somme corrisposte al Di Vincenzo - sulla base delle particolari disposizioni riguardanti le specifiche indennità per ogni sentenza che definisce il processo (articoli 11, secondo comma, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, avente ad oggetto “Istituzione del giudice di pace”, e 1 del D.M. 6 novembre 1996, in materia di “Adeguamento della misura delle indennità spettanti al giudice di pace”), indennità che peraltro “non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell’art. 108 della Costituzione” (Corte Costituzionale, ordinanza n. 272 in data 24 giugno 1999, a proposito dei  compensi dei giudici onorari) - in seguito alla “disarticolazione” delle decisioni e all’omissione della pronuncia di un’unica sentenza (pag. 8 dell’atto di citazione) costituiscono nocumento patrimoniale.

Nel complesso, la domanda di Parte attrice appare fondata e non può essere superata, allo stato, dagli elementi addotti dal Convenuto.

Pertanto, la responsabilità del suddetto pregiudizio deve essere attribuita a Franco Di Vincenzo il quale, secondo la conclusiva ed esatta esposizione del Pubblico Ministero, violava gli “obblighi di servizio e di leale esercizio professionale”.

Nel caso di specie, infatti, il comportamento in esame appare incoerente ed inadeguato, con evidente violazione dei generali ed irrinunciabili canoni posti sia dall’art. 97 della Carta fondamentale sia dall’appartenenza del Convenuto, quale magistrato onorario, all’ordine giudiziario (articoli 1, secondo comma, 7, primo comma, e 11, primo comma, della citata Legge 21 novembre 1991, n. 374).

A carico di Franco Di Vincenzo, pertanto, emergono tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte attrice: il danno, certo e provato nella sua esistenza; l'elemento soggettivo (colpa grave) ex art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639; la condotta; il rapporto di servizio; la violazione dei doveri di servizio e il nesso di causalità, nei termini rappresentati dal Requirente e sostenuti dall’esame complessivo degli atti di causa.

Nondimeno è necessario avvalersi del potere di quantificare il danno in via equitativa, a causa della difficoltà nella determinazione del nocumento medesimo, situazione equiparata alla impossibilità (Corte di cassazione: Sezione II, sentenze nn. 6414 in data 17 maggio 2000, 1382 in data 11 febbraio 1998 e 1201 in data 6 febbraio 1998; Sezione III, sentenza n. 736 in data 27 gennaio 1987; Sezione II, sentenza n. 2171 in data 26 marzo 1986; Sezione III, sentenza n. 2157 in data 26 marzo 1983) e cagionata sia dalla peculiarità del fatto dannoso sia dalla intrinseca diversità di alcuni parametri di riferimento.

Invero, il Di Vincenzo afferma che la “ritenuta unicità nel merito non esisteva, perché nel novero delle posizioni degli opponenti si registravano delle specificità” (pag. 18 della memoria depositata in data 5 aprile 2004), differenze, comunque sia, riconosciute dallo stesso Requirente - il quale ammette le “diverse specificità” (pag. 8 dell’atto di citazione) e non nega, in occasione della pubblica udienza, la “intrinseca differenza” di alcune questioni trattate dal Di Vincenzo – e che, quindi, devono essere ritenute pacifiche.

Di conseguenza, precisando che la norma ricavabile dall'art. 1226 c.c. comprende anche i casi nei quali la difficoltà (o l’impossibilità) suddetta attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno complessivo (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 9039 in data 3 novembre 1994), si conclude per una liquidazione del danno pari a € 500,00 (cinquecento/00).

In definitiva, si condanna Franco Di Vincenzo al risarcimento della somma indicata, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.

Sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva e intera soddisfazione del credito.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna Franco Di Vincenzo al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di € 500,00 (cinquecento/00), importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza;

sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva e intera soddisfazione del credito;

liquida le spese di giudizio, sino alla data di pubblicazione della sentenza, in omissis

a carico del soccombente.

Omissis