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Giud. 17957/EL
REPUBBLICA ITALIANA
SENT. N. 259/2010 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell’Abruzzo
composta dai seguenti Magistrati : dott. Martino COLELLA
Presidente dott. Giacinto DAMMICCO
Consigliere Relatore dott.ssa Elena TOMASSINI
Consigliere ha pronunciato la seguente S
E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità, al numero 17957 del registro di
segreteria, istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1.
Umberto AIMOLA, nato a Roma il 27.7.1954, componente
di Giunta Provinciale;
2.
Ettore BUCCI, nato
a Ortona il 16.9.1957, componente di Giunta Provinciale;
3.
Tommaso COLETTI, nato a Ortona il 24.1.1949, Presidente di Giunta Provinciale;
4.
Anna Maria COPPOLA, nata ad Avellino il 10.9.1955, Segretario generale dell’Amministrazione
Provinciale; questi
quattro rappresentati e difesi dall’avv. Pierluigi Pennetta ed elettivamente
domiciliati in L'Aquila via Miraflores n. 7 presso lo studio dell' avv.
Francesca Di Massimo;
5.
Antonella DE FELICE, nata
a Francavilla al Mare il 25.5.1973, componente di Giunta Provinciale,
rappresentata e difesa dall’avv. Manuel De Monte ed elettivamente
domiciliata in L'Aquila, via G. Garibaldi n. 62 presso lo studio dell'avv.
Francesco Camerini;
6.
Luciano LA PENNA, nato a Gissi il 20.8.1953. componente di Giunta Provinciale;
7.
Nicola PETTA nato
a Torrebruna il 18 maggio 1957, componente di Giunta Provinciale; questi
due rappresentati e difesi dall’avv. Guido Colella ed elettivamente
domiciliati in L'Aquila, via Sallustio 99, presso lo studio dell' avv. Paolo
Vecchioli;
8.
Francesco PICCOLOTTI, nato
a Pesaro il 22.11.1971, componente di Giunta Provinciale. rappresentato e
difeso dall’avv. Roberto Cordisco ed elettivamente domiciliato
in L'Aquila, via Madonna di Pettino n. 2/D, presso lo studio dell'avv.
Raniero Marinucci;
9.
Lamberto QUARTA, nato a Chieti il 16.4.1955 componente di Giunta Provinciale.
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Boschetti ed elettivamente
domiciliato in L'Aquila, via S. Rossi n. 8 presso lo studio legale Cipolletta;
10.
Rodolfo RISPOLI, nato a Lanciano il 21.3.1953, Dirigente di Settore dell’Amministrazione
provinciale, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Rispoli ed elettivamente
domiciliato in L'Aquila, via De Navelli n. 11 presso lo studio dell' avv.
Luciana Corbelli;
11.
Antonio TAMBURRINO componente di Giunta Provinciale, nato a Montenerodomo il 22.9.1960.
rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Iorio ed elettivamente
domiciliato in L'Aquila, via Caldora n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea
Filippi De Santis;
12.
B.N.L. s.p.a. nella
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Angelo Clarizia e Maurizio Rencricca, elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo in L'Aquila, località Boschetto Pile via Ulisse Nurzia
n. 26; affinché
venissero condannato al risarcimento di Euro 267.644,95 in favore della
Provincia di Chieti. UDITI nella pubblica udienza del 23 marzo 2010, svoltasi con l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Antonella
Lanzi, il Relatore cons. Dammicco, gli avv.ti Pierluigi Pennetta (anche per
delega dell’avv. Boschetti), Manuel De Monte, Guido Colella, Roberto
Cordisco, Gianfranco Di Iorio e Marta Properzi (su delega dell’avv. Angelo
Clarizia) per le parti convenute rispettivamente rappresentate, e il Pubblico
Ministero nella persona del vice Procuratore Generale Massimo Perin. VISTO l'atto di citazione in data
26 novembre 2008; ESAMINATI gli atti e la documentazione del
fascicolo di causa; Considerato in FATTO Con
citazione in giudizio depositata in data 13 novembre 2009 la Procura Regionale
ha convenuto i predetti soggetti per chiederne la condanna al risarcimento
della somma complessiva di 267.644,95 in favore della Provincia di Chieti, con
la seguente ripartizione: Euro 15.000
il Presidente Coletti, Euro 8.000 i componenti della Giunta Provinciale, Euro
5.000 il Segretario generale e il Dirigente del Settore, Euro 178.644,95 la
BNL s.p.a. La
vicenda afferisce alla delibera della Giunta Provinciale n. 136/2004 con la
quale è stata disposta una operazione finanziaria avente oggetto c.d.
derivati in sostituzione di altra operazione finanziaria pregressa. Riferisce
in proposito la Procura attrice, informata da denuncia da parte del dott.
Marco Nestore del 28 settembre 2006, che in data 30 maggio 2003 la BNL, in
qualità di “advisor” finanziario della Provincia di Chieti proponeva una
sostituzione delle operazioni finanziarie che si erano concluse. Quindi, con
la delibera 81 dell’11 luglio 2003 la Provincia decideva in ordine ad
operazioni su derivati finanziari. Il provvedimento era provvisto del parere
di regolarità tecnica del responsabile del settore e dichiarato
immediatamente esecutivo. Segue
nuova proposta di operazioni finanziarie da parte dell’ advisor (21
settembre 2004) e nuova delibera della Provincia
la n. 136 del 14 ottobre 2004. A
fronte di grossi vantaggi ipotizzati per tali operazioni, il Collegio dei
Revisori riteneva invece derivarne pregiudizio alle finanze della provincia,
sicché producevano esposto-denuncia alla Procura Regionale della Corte dei
conti. L’importo
ipotizzato come danno consiste nella differenza negativa fra l’importo
acquisito con le operazioni scelte con la delibera 136/2004 e quelle
conseguibili qualora non fosse stata effettuata la “rimodulazione”. In
data 19 novembre 2008 ha emesso formale invito a controdedurre nei confronti
degli odierni convenuti. Hanno
redatto controdeduzioni i seguenti invitati: BUCCI
(pervenute il 30 dicembre 2008), PETTA (pervenute il 31 dicembre 2008),
DE FELICE (2 gennaio 2009), LA PENNA (2 gennaio 2009), COLETTI (7
gennaio 2009), RISPOLI (8 gennaio
2009), AIMOLA (12 gennaio 2009) PICCOLOTTI
(12 gennaio 2009), TAMBURRINO (26 gennaio 2009), COPPOLA (23 febbraio
2009). L'invitato QUARTA non ha controdedotto. La sola BNL aveva chiesto
audizione personale, rinunciandovi poi espressamente. Le
controdeduzioni degli amministratori svolgono sostanzialmente i medesimi
argomenti: a)
in primo luogo si sottolinea la liceità del ricorso agli strumenti della
finanza derivata, peraltro contemplato nel PEG del 2001; e comunque la legge
finanziario per il 2002 li prevedeva espressamente; b)
la mancanza di particolare e specifica professionalità su questa materia per
gli amministratori provinciali, il che ha
comportato la necessità di affidarsi all’ advisor finanziario;
c) i revisori, nel novero dei quali è il soggetto
denunciante, non hanno formalmente e tempestivamente segnalato alcuna
contrarietà all’operazione. Le
controdeduzioni della BNL evidenziano invece le specifiche funzioni di advisor
finanziario, formalmente incaricato; specificano un vantaggio nelle operazioni
disposte, con più contratti nel 2001 (oltre 343 mila euro a fronte di spese
per m16.500 Euro). La proposta esaminata e approvata dalla Giunta
provinciale nel luglio 2003 presentava un vantaggio semestrale di Euro 70.000
e presumibilmente 748.000 in futuro. Vi era previsto un up-front di 388.000
Euro. La delibera 136 del 2004 riguarderebbe soltanto la rinegoziazione del
contratto del 2003. Nel 2005 era stata avviata una operazione di “ristrutturazione”
del debito dell’Ente, cui ha partecipato anche Unicredit, aggiornata nel
2006. Sotto il profilo giuridico, negano la sussistenza del rapporto di
servizio, per aver avuto rapporti professionali assunti nell’ambito della
propria autonomia negoziale, senza alcun inserimento nella organizzazione o
nella gestione della finanza dell’Ente Locale. Mancherebbe il nesso causale
con l’indebitamento della provincia di Chieti. Ritiene comunque errata la
determinazione e la quantificazione del danno erariale. All’esito
delle controdeduzioni, nei termini temporali risultanti dai provvedimenti
eccezionali riguardanti gli Uffici Giudiziari siti in L'Aquila e quindi
inclusivi della sospensione causa sisma,
la Procura regionale ha emesso la citazione che introduce il presente
giudizio. La
responsabilità è ivi addebitata in primo luogo ai componenti della giunta
che hanno adottato con colpa grave, per mancato approfondimento e imprudenza
la delibera del 2004, e i due dirigenti (S.G. e responsabile del settore) che
hanno espresso il parere sulla delibera. In
secondo luogo, ma in misura preponderante, è chiamato a rispondere anche l’istituto
di credito con funzione di advisor finanziario. I
comportamenti censurati consistono nella improponibilità degli strumenti
finanziari scelti nella
fattispecie rispetto alle esigenze della finanza di un ente pubblico, che deve
astenersi da un tale grado di rischio. La legge finanziaria del 2002 pur
prevedendo gli strumenti finanziari derivati, li ammette in un’ottica di
contenimento del debito pubblico e non della sua dilatazione come nel caso all’esame.
L’abuso di tali strumenti, come si ritiene sia avvenuto nella
fattispecie, ha condotto il legislatore ha correre ai ripari con il D.L. 25
giugno 2008 (art. 62) e poi con la Legge Finanziaria per il 2009 La
estraneità della Provincia rispetto al novero degli investitori
istituzionali, crea poi quella particolare situazione di affidamento all’advisor
in materia di scelta di prodotti finanziari e di mercati che fa gravare su
questo un ruolo decisivo nella determinazione dell’impiego in tale campo
delle risorse finanziarie dell’Ente. Nel
chiedere la condanna la Procura ha anche posto una subordinata richiesta
istruttoria di acquisizione di testimonianza ex art. 15 RD 1038/1933 del
componente del Collegio dei Revisori dei conti, ipotizzando l’ulteriore voce
di danno di costi di commissione occulti addebitati alla Provincia. Si
sono costituiti tutti i convenuti. La
memoria di costituzione della BNL, si accentra prioritariamente sul punto
della carenza di rapporto di servizio, sulla natura consulenziale della
funzione di advisor e quindi sulla eccezione di difetto di
giurisdizione di questo Giudice. Viene poi ricostruita, con ampia
documentazione la successione delle operazioni finanziarie suggerite e gestite
dalla BNL nel rapporto con la provincia di Chieti Afferma
il convenuto Istituto bancario l’inconferenza dell’argomento della procura
Regionale relativo al non essere la Provincia un investitore istituzionale,
poiché il rapporto di consulenza esterna rimane tale anche in tal caso. In
ogni contratto di swap è stata comunque inserita la dichiarazione,
appositamente prevista, che precisa che il cliente è
competente ed esperto in materia di strumenti finanziari derivati. Non
ricorre poi la circostanza che gli strumenti sarebbero stati “di fatto”
scelti dall’ advisor, poiché le mere proposte del suddetto potevano essere
disattese dal cliente. In ogni caso BNL non ha mai utilizzato né gestito
risorse finanziarie pubbliche. Anche qualora fosse affermata la giurisdizione
BNL ritiene che l’aver sostanzialmente fornito pareri tecnici, ossia atti
preparatori, non conduce all’attribuzione di responsabilità, stante la
piena disponibilità decisionale dell’organo a ciò preposto.
I contratti (IRS con “purple collar”) erano inizialmente cinque,
accorpati in uno (IRS in & out) nel 2003 e rinegoziati nel 2004, con un
residuo beneficio netto, all’attualità, per l’Ente Provincia di quasi 27
mila Euro. Ciò esclude la sussistenza di un danno erariale. La
difesa di Petta e La Penna, svolta nella memoria depositata dall’avv. Guido
Colella in primo luogo afferma che la complessiva operazione finanziaria, da
considerarsi necessariamente nella sua interezza (con tre negoziazioni e sette
operazioni swap), ha avuto lo scopo di trasformare preesistenti e ingenti
debiti, costituiti prevalentemente in mutui a tasso fisso, in debiti a tasso
variabile strutturato, da ritenersi più vantaggiosi ed ha effettivamente
conseguito un complessivo vantaggio che rasenta il milione di Euro a tutto il
primo semestre 2010. Nel momento in cui la Procura compie la valutazione della
minor proficuità delle condizioni successive alla delibera 136/2004 (peraltro
da ritenersi tutt’al più pari a 199 mila Euro e non oltre 267 mila) si
esprime evidentemente “ex post” e soltanto su una porzione dell’operazione
complessiva, peraltro in un momento non ancora conclusivo dell’operazione
per la quale è prematuro affermare la negatività. Si conferma che “ex ante”
l’operazione del 2004 si presentava vantaggiosa, ed anzi offriva maggiori
garanzie rispetto alla precedente del 2003, forse quella sì eccessivamente
rischiosa ed infatti il DM 389/2003, di poco successivo, aveva vietato quel
tipo di swap, sicché nel 2004 si è operata una rimodulazione non solo
legittima (il divieto è del 2008) ma anche doverosa. Si nega la preparazione
dei Revisori nello specifico campo. Le
memorie difensive di tutti gli altri convenuti si soffermano sui seguenti
aspetti:
-
doverosità della modifica del contratto per
sopravvenuta nuova disciplina normativa;
-
assenza di danno certo e attuale per effetto di
recente evoluzione positiva dell'andamento dei mercati;
-
ragionevolezza della scelta degli
amministratori del 2004 con riferimento alla scelta compiuta dalla Giunta
precedente e comunque adottando una prospettiva ex ante;
-
inaffidabilità
dell'esposto del Revisore dott. Nestore per carenza di specifiche competenze e
per protratta inattività con riferimento alla gestione del debito della
Provincia;
-
mancanza di specifiche cognizioni finanziarie
degli Amministratori che infatti si erano avvalsi di advisor al quale era
stato affidata la funzione di selezionare e proporre i prodotti più adatti
all'Ente. Alla
odierna pubblica udienza il Presidente ha precisato che fra la sua persona e
il difensore Guido Colella vi è una mera omonimia, senza alcun rapporto di
parentela, affinità o anche sola conoscenza. L’avv.
Pennetta argomenta in ordine alla legittimità dell’operato della giunta che
è intervenuta nella gestione del ricorso al mercato finanziario in
conformità con la normativa vigente, ed anzi correggendo l’esposizione a
rischi che erano stati assunti dalla precedente Giunta, facendo uso della
dovuta prudenza. Afferma che la denuncia del Revisore dott. Marco Nestore è
stata presentata dopo più di tre anni dai fatti, senza che il medesimo
soggetto, pur svolgente una funzione specifica di revisore dei conti della
Provincia, avesse in alcuna maniera espresso avviso contrario. L’avv.
De Monte sottolinea che l’invito a rimodulare gli originali contratti
finanziari da parte dalla BNL era stato avanzato quando ancora era in carica
la precedente Giunta, e da questa era stato accettato. La successiva
rimodulazione sottoposta alla Giunta Coletti era da ritenersi praticabile e
non imprudente, e gli effetti non possono dirsi negativi, stante l’oscillazione
dei mercati che, dopo un periodo di vantaggiosità, vede un recupero positivo
dei flussi finanziari in favore dell’Ente. L’avv.
Colella sottolinea l’assenza di colpa grave, ed anche di mera colpa, nell’adozione
della delibera del 2004, giacché l’affidamento alle indicazioni dell’advisor
era confortato dalla circostanza che il medesimo era stato scelto, nella gara
informale a suo tempo svoltasi, proprio per i profili di basso rischio che si
impegnava a proporre. Se l’advisor
fosse in ipotesi venuto meno a questo impegno, non si dovrebbero sanzionare
gli amministratori in buona fede ma l’advisor
stesso. L’avv.
Rispoli ha affermato che la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla
Procura Regionale non può essere accolta poiché i capitoli proposti
afferiscono più all’opinione del teste che all’accertamento dei fatti,
per i quali semmai potrebbe essere utile l’espletamento di una CTU. Inoltre
il dott. Nestore è componente di un organo, il Collegio dei revisori, che ha
“latitato” sulla questione in esame e potrebbe essere ritenuto
responsabile per la parte che vi ha avuto. L’avv.
Di Iorio si sofferma sulla scelta dell’advisor
, compiuta dalla precedente Giunta, che ha selezionato i candidati e si è
affidata a quello con una qualificazione estremamente valida. La positiva
valutazione dell’operato dell’advisor,
già sotto la precedente Amministrazione, ha indotto anche i convenuti
componenti della Giunta Coletti a seguirne le indicazioni, il che vale ad
elidere l’eventuale grado di colpa. Neanche il danno può ritenersi
sussistente: esso è infatti del tutto ipotetico e, allo stato attuale,
incerto e indimostrato. In ogni caso non è corretto porsi in una prospettiva
“ex post”, cosa che fa anche il denunciante dott. Nestore, il quale
soltanto anni dopo la scelta dell’investimento rileva che esso non era
proficuo. Il
Pubblico Ministero, in ordine alla questione della sussistenza della
giurisdizione nei confronti della BNL rileva che non è corretto equiparare il
ruolo dell’advisor a quello che
lega altro genere di consulente privato, ad esempio un legale, alla Pubblica
Amministrazione. L’advisor ha
sostanzialmente diretto le scelte dell’Amministrazione in campo finanziario,
né vale richiamare la sottoscrizione di apposita dichiarazione del “cliente”
di essere competente ed esperto in materia finanziaria, poiché tale
requisito, accettato con leggerezza e senza accertamento da parte dell’Istituto
bancario, copre solo l’aspetto formale non quello sostanziale, come
affermato anche dalla Corte di Cassazione (pronuncia della Sez. I n. 12138 del
26 maggio 2009). In ordine alla richiesta di acquisire prova testimoniale.
Evidenzia che non si intende acquisire le opinioni del dott. Nestore, ma
accertare specifici numeri, ossia indicazioni su specifiche partite di danno.
Afferma poi che la modifica del contratto all'epoca ancora in corso era del
tutto ingiustificata perché esso stava dando buona prova, ed è stata
stipulata a condizioni peggiorate. Il
minor grado di apporto causale della condotta degli Amministratori, afferma il
Pubblico Ministero, è stato dalla Procura regionale effettivamente rimarcato,
e trasfuso in importi di addebito assai contenuti, che comunque valgono a dare
il segnale della mancanza di attenzione ad essi imputabile. Il
giudizio è quindi stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1.
La prima questione che il Collegio ritiene di dover esaminare, consiste nella
verifica della sussistenza della giurisdizione nei confronti della convenuta
B.N.L. In
proposito è utile prendere le mosse dal precedente stabilito dalla decisione
di questa stessa Sez. Abruzzo 14 gennaio 2005 n. 67, nella quale si è
individuata la sussistenza del rapporto di servizio di un soggetto legato da
apposita convenzione con un Consorzio, sulla base di un rapporto fiduciario
che includeva la possibilità di “indirizzare” sostanzialmente l'impiego
di fondi pubblici in operazioni finanziarie. Questa ed altre attività di
disposizione dei fondi pubblici sono apparse, al Giudice di quella decisione,
integrare palesemente la fattispecie di maneggio di denaro pubblico e
dunque la soggezione
a responsabilità amministrativo-contabile del soggetto in questione
sulla base della figura del funzionario di fatto in posizione di
compartecipazione fattiva dell'attività amministrativa dell'Ente pubblico. Ciò
peraltro appare conforme anche a quanto affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite nelle decisioni 5 aprile 1993 n. 4060 e 9 giugno
1997 n. 5137. Venendo
alla specificità della fattispecie all'esame, è utile alla comprensione di
tutti gli aspetti della questione il confronto anche con quanto stabilito in
un precedente giurisprudenziale assai perspicuo (Sez. Lazio sent. 10 febbraio
2010 n. 245). Ivi la Corte dei conti ha avuto modo di prendere in
considerazione l’operato di una Giunta comunale che, invece di procurarsi un
advisor come espressamente indicato
dal Consiglio comunale, ha svolto in proprio la funzione di ricerca sul
mercato e di valutazione della convenienza di diversi prodotti: ciò è stato
ritenuto segno di spregiudicatezza ma non è stato posto in dubbio che si
trattasse di una attività inerente alla funzione di gestione delle risorse
pubbliche. Un
elemento di confusione nella presente fattispecie appare recato dalla
circostanza che la BNL si trova a cumulare la funzione dell’advisor
con quella di venditore del prodotto finanziario, con una commistione di ruoli
che alla luce della normativa odierna appare non più ammissibile. Ed in
effetti la modalità con la quale la suddetta ha svolto il proprio ruolo di advisor risulta essere, come si illustrerà più avanti, assai più
attento all’assolvimento della seconda funzione (vendita del pacchetto alla
Provincia) piuttosto che alla prima. Quando la BNL nega la propria
qualificazione di soggetto svolgente di fatto una funzione connessa al
maneggio del pubblico denaro e sottolinea la propria riconducibilità ad un
rango equivalente a quello di fornitore, non fa altro che evidenziare il
peculiare modo di intendere il proprio ruolo di advisor
piuttosto che considerare quale funzione effettivamente era chiamata a
svolgere. L’effetto
di indirizzo della destinazione di risorse pubbliche risulta nei fatti
adeguatamente evidenziato nel carteggio in atti, dal quale appare evidente
che, pur essendo la rappresentanza dell’Ente pubblico formalmente “informata
ed esperta” in materia finanziaria per aver sottoscritto apposita
dichiarazione, nella sostanza si rimetteva alle indicazioni che provenivano
dalla BNL. Si ritiene infatti non probante e non vincolante la dichiarazione
stessa ai fini della presente valutazione, poiché la non corrispondenza della
medesima con la realtà, anche ammettendo sulla scorta della pronuncia della
Cassazione n. 12138/2009 che la dichiarazione esonera l'intermediario da
ulteriori accertamenti, era nel caso concreto palesemente conoscibile al
soggetto che l'aveva ricevuta, ossia la BNL. L'apporto dell' advisor,
nel caso presente, è in conclusione da ritenersi configurabile come
ingerimento nell'esercizio di funzioni connesse all'utilizzo di pubbliche
risorse nella forma dell'agente di fatto. Resta
affermata quindi la sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti
nei confronti del predetto istituto Bancario. 2.
Dovendosi vagliare la richiesta della Procura Regionale di ammettere
l'acquisizione della testimonianza del Revisore dei conti dott. Marco Nestore,
il Collegio rileva che il suddetto, oltre che nel ruolo di denunciante,
compare nella vicenda come componente del Collegio dei Revisori della
Provincia. Occorre
ricordare, con la migliore giurisprudenza, che la prova testimoniale deve
avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obbiettivi e ciò deve
essere inteso nel senso che detta prova non può tradursi in una
interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o
giuridici del fatto (Cass. lav. 5/2001); d'altro canto ad essa non può essere
estraneo anche il convincimento
che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa
percezione (Cass. 2 marzo 1998, n. 2270; 8 aprile 1995, n. 4111; 5 febbraio
1994, n. 1173), e che (Cass. 27 marzo 1990, n. 2435) sono, inoltre, consentiti
quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei
fatti; ancora, che l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.,
è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che
legittimerebbe, ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio,
mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla
veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del
teste (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2005, n. 7677). L'interesse che
invece è possibile ipotizzare per il soggetto in questione è da ritenersi
giuridicamente confliggente, in quanto consistente nella necessità di
avertere da se stesso il possibile addebito di avere, in quegli anni, assunto
una condotta in qualche modo causalmente connessa ai fatti in giudizio. In
disparte pur rilevanti considerazioni in ordine alla preferenza della
cartolarità delle allegazioni del processo contabile (talché risulta non
motivata dalla Procura istante la mancata trasposizione delle dichiarazioni,
che intende far esprimere al suddetto revisore in testimonianza, in
documenti da depositare in atti), appare prevalente il profilo di
inopportunità, alla luce del richiamato art. 246 c.p.c. (da utilizzarsi ad
integrazione dell art. 15 RD 1038/1933, mercé il rinvio dinamico di cui
all'art. 26 del medesimo Regio Decreto) della prova testimoniale di soggetto
che ha comunque preso parte, pur con condotta meramente omissiva, alla
vicenda, nella quale rivestiva un ruolo istituzionale di specifica rilevanza,
situazione che appare al Collegio integrante quella situazione di possibile
partecipazione al giudizio come sopra delineata; tanto più che nel giudizio
di responsabilità amministrativa, precipuamente quando riguarda Enti Locali,
il possibile coinvolgimento, e quindi l’esclusione dalla prova testimoniale,
dei soggetti che hanno svolto un ruolo negli atti di amministrazione portati a
giudizio, è da ritenersi quasi sempre, prudentemente, configurabile. Ciò non senza considerare che in ogni caso l’onere dell’attore dover offrire al Collegio una pretesa che sia sufficientemente assistita da prove. 3.
Passando all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dell'elemento
oggettivo. A
tal fine, il Collegio ha dovuto prendere in considerazione la fattispecie
presente inquadrandola nel più generale fenomeno del ricorso a strumenti di
finanza derivata da parte degli Enti Locali. 3.1
In proposito la Corte dei conti ha avuto in più occasioni motivo di
segnalare, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, la
pericolosità e in definitiva la cattiva riuscita (in un quadro generale e a
medio termine) di queste operazioni, che pure trovano supporto e riferimento
nella norma di cui all’art. 41 della legge n. 448/2001. La
possibilità del ricorso degli enti territoriali al mercato dei capitali era
peraltro già stata prevista dalla legge 23.12.1994, n. 724 (legge finanziaria
per il 1995). Altre fonti normative regolative della materia (all'epoca dei
fatti) sono il D.M. 1.12.2003 n. 389 e la successiva circolare esplicativa del
27.5.2004, pubblicata in G.U. N. 128 del 3.6.2004. Un
primo profilo venuto all'esame della magistratura contabile ha riguardato la
qualificazione giuridica delle operazioni finanziarie di “interest rate
swapping” rispetto al vigente limite di non destinare l'indebitamento a
spese di parte corrente. In
presenza di clausola “up front”, infatti, si verifica
l'acquisizione di un flusso finanziario per l'Amministrazione correlato
all'assunzione di una posizione debitoria indeterminata nell'ammontare (per
effetto dei profili di aleatorietà del relativo contratto) ma non per questo
meno significativa sotto il profilo di un effettivo indebitamento. Sono emerse
sul punto opportune precisazioni sulla circostanza che la normativa in materia
ha progressivamente mutato il regime di “tollerabilità” delle suddette
operazioni, fino alle più marcate restrizioni oggi vigenti. In particolare,
la Sezione Siciliana ha, con sentenza 7 agosto 2006 n. 2376, analizzato il
contenuto dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 389 dell’01.12.2003 ed ha richiamato il principio contabile n. 3
punto 47 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità negli enti
locali, affermando che la “previsione di una clausola up-front …
non sembra prefigurare una forma di indebitamento puro e semplice, ma appare
inserita in una operazione finanziaria ben più complessa, avente
finalità precise, espressamente autorizzate
dalla legge”, poiché all’ente “ viene restituita una somma
anticipatagli inclusa nell’importo complessivo che il Comune verrà a
ricevere durante la durata del contratto a titolo di risparmio sugli interessi
che sarebbero dovuti sul debito originario; si tratta all’evidenza non già
di un nuovo e diverso
indebitamento, ma della percezione anticipata di un importo che competerà
comunque all’ente”. Successivamente, tuttavia, il quadro cambia: l’art.
1, comma 739, della legge 27.12.2006 n. 296, ha infatti previsto che “dal
1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di
cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e
servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove
obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento”.
Ma d'altra parte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
circolare n. 63013 del 22.06.2007, ha previsto che i contratti derivati non
possano essere qualificati quale indebitamento, come disciplinato dall’art.
3, comma 17, della legge n. 350/2003, e successive modifiche. Soltanto con l’art.
62 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a sua volta
modificato dall’art. 3 della legge n. 203/2008, e quindi con effetto ex
nunc e non retroattivo (cr. Sez. Sicilia 29 luglio 2009 n. 1891) si è
incluso nella nozione di indebitamento “l’eventuale
premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”,
facendo evidentemente riferimento all’up-front del contratto di interest
rate swap. Sono
emerse, in sede di controllo, notazioni critiche in ordine alla pratica di
incorporare il valore negativo del mark to market (ossia il costo di
uscita a scadenza) sostenuto al
momento della chiusura di un primo contratto, nella rinegoziazione per
la successiva operazione, con scomputo dal nuovo up front, poiché
anche in questo caso può configurarsi il caso di indebitamento destinato a
spese correnti (appunto il mark to market). Con
altrettanta attenzione la magistratura contabile ha affrontato i profili di
speculatività e aleatorietà dei diversi tipi di contratti IRS e dei prodotti
di finanza derivata in genere, fornendo utili indicazioni al fine di valutarne
la compatibilità o meno con le esigenze della finanza pubblica. In
sede di controllo, come è possibile rilevare in più delibere delle Sezioni
Regionali di controllo (ad es. quelle di Toscana e Calabria), sono state
valutate positivamente le modalità di scelta del soggetto con il quale
stipulare questo genere di contratti, quando vi si riscontra la forma della
gara e comunque del rispetto delle regole dell'evidenza pubblica; ugualmente
apprezzabile è apparsa la tempestiva correzione e rimodulazione che
consentisse una accorta verifica dell'evoluzione dell'operazione e monitorare
costantemente l’andamento dei tassi e del mark to market. Nel caso in
cui lo strumento dell' IRS sia adottato quale protezione sulle oscillazioni
del tasso variabile del prestito obbligazionario emesso, è stato ritenuto
poco prudente il non aver provveduto all’accantonamento
di parte dei vantaggi economici ottenuti a copertura di eventuali flussi
negativi negli esercizi successivi, che potrebbero compromettere gli equilibri
del bilancio, costituendo un apposito “fondo rischio”, così come
suggerito, pur in assenza di una base normativa di riferimento, dai principi
contabili degli enti locali (delibera della Sez. controllo Toscana relativa al
Comune di Pisa). Non
si registra comunque un disfavore pregiudiziale verso le operazioni che
possiamo definire “gestione attiva del debito”, includendo in questa
definizione le diverse iniziative volte a ridurre o ad estinguere un pregresso
debito, rappresentato solitamente, come nel caso presente, da mutui accesi in
anni precedenti. Per alcuni Enti Locali si sono rilevati infatti vantaggi in
termini di riduzione dell'esposizione debitoria. Ma anche in caso di risultati
inferiori alle aspettative, o di risultati sostanzialmente negativi, tali
operazioni non sono state considerate viziate da antigiuridicità (Delibera 25
febbraio 2010 n. 11 della Sezione di controllo per la Campania), sia per la
già accennata indicazione normativa (l’art. 41 della l.n. 448 del 2001 da
riferirsi specificamente a consimili rifinanziamento di mutui) sia per la
possibilità che gli Enti solitamente hanno utilizzato, di rimodulare
l'esposizione, anche in corso di vigenza dei contratti di lunga durata,
chiudendo i contratti che danno cattiva prova e stipulandone di nuovi,
rinegoziando alcune delle clausole più rilevanti, che possono riguardare i
limiti del c.d. collar (cap e floor) e lo spread, nonché
le modalità di variazione di tali riferimenti nella durata del contratto. Altro
profilo da tener presente, ed emerso tra l'altro nell'indagine effettuata
dalla Sezione di controllo della Lombardia nel 2008, riguarda la misura
percentuale del totale passività che l'Ente locale può ragionevolmente
sottoporre ad operazioni di swap; tale valore dovrebbe attestarsi ad una quota
non superiore ad un terzo. Le
tipologie più utilizzate risultano, anche in base alle indagini di varie
Sezioni Regionali di controllo (si veda in particolare la Sezione Umbria,
delib. 13 novembre 2008 n. 10) le seguenti: Basic swap con collar, IRS
con collar plus, amortizing swap,
IRS IN & OUT (ora vietato), IRS
cap, IRS double fix, IRS con purple
collar, IRS con barriera, nonché molte altre forme di prodotto strutturate,
complesse ed ibride. Il tasso di riferimento
è generalmente l’Euribor a 6 mesi. Maggiormente
ardua e tendenzialmente critica appare in effetti, data la varietà e la
complessità delle opzioni possibili, la valutazione di contratti di IRS con
profili di speculatività particolarmente elevati. Ad essi è corrisposto, in
alcuni casi e nel breve periodo, un risultato favorevole, ma più spesso si
sono conclusi, per gli Enti che ne hanno scelto l'alea, con precipitose “uscite”
per limitare i danni, ma certo senza evitarli completamente. Il
fenomeno è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica con la
denominazione di “fuga dai derivati” ed ha riguardato prevalentemente
Comuni di piccola o media dimensione, anche per la loro carenza di adeguate
professionalità e conoscenze tecniche nell'affrontare i nuovi strumenti di
“finanza innovativa”. In proposito, ha fornito utili considerazioni la
Sezione Regionale di controllo per il Molise (con la delibera n. .. del 24
aprile 2008 e con la delibera del
30 luglio 2008). Ma
il fenomeno ha riguardato anche alcuni fra i più grandi Comuni italiani, con
aspetti talmente preoccupanti che il legislatore nazionale è dovuto
intervenire introducendo, già con il decreto ministeriale del 2003 e
successiva circolare, particolari cautele in
relazione all’esclusione di clausole opzionali con effetto “leva”
negativo, al livello sostenibile dei tassi di interesse, alla corrispondenza
delle operazioni a passività effettivamente dovute, alla conclusione di
contratti con intermediari finanziari affidabili. In
sostanza sono state ritenute ammissibili le operazioni meno complesse,
denominate “plain vanilla”, inclusive di IRS, con acquisto di collar
o di cap, o di forward rate agreement. Con
la legge finanziaria 2007 (art. 1 c. 736 e seguenti della legge 27.12.2006, n.
296), anche a seguito dell’emergere di ulteriori profili di allarme, come
esito dei controlli e della vigilanza effettuata dagli organi competenti, sono
state previste regole più restrittive che hanno circoscritto l’utilizzo
degli strumenti derivati alla riduzione del costo finale del debito, con
garanzie per l’esposizione ai rischi di mercato, ribadendo la limitazione
della corrispondenza a passività effettivamente dovute e la necessità del
contenimento dei rischi di credito assunti. La
stessa legge finanziaria 2007 ha inoltre previsto la necessità dell’invio
dei contratti in strumenti derivati al M.E.F., come condizione di efficacia
dei contratti stessi, prevedendo inoltre la comunicazione alla Corte dei Conti
delle operazioni adottate in violazione della normativa vigente. La
legge finanziaria per il 2008 (l. 24.12.2007, n. 244, art. 1, c. 381 e ss.) ha
previsto, inoltre, oltreché in via generale che i contratti di strumenti
derivati debbono essere informati alla massima trasparenza, l’adozione di un
apposito decreto del M.E.F., da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italia,
per la disciplina di tali contratti, nonché l’attestazione espressa, da
parte degli enti locali, di conoscenza dei rischi e delle caratteristiche
degli strumenti finanziari utilizzati, con evidenza in un’apposita nota
allegata al bilancio degli oneri e degli impegni finanziari complessivamente
derivanti da tale utilizzo. Con
il decreto legge n. 112 del 25.6.2008, convertito con legge 6.8.2008, n. 133,
oltreché ribadita la necessità dell’emanazione di un regolamento da
parte del M.E.F. per l’individuazione della tipologia dei contratti derivati
relativi a strumenti finanziari stipulati dagli enti locali, è stata prevista
la temporanea sospensione di tali contratti, fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento e comunque per un anno dall’entrata in
vigore del decreto stesso. Altre
previsioni dello stesso decreto riguardano la classificazione fra l’indebitamento
del premio incassato al momento di perfezionamento del contratto (l' up front di cui si è già detto), completando così le disposizioni
di cui all’art. 3, comma 17 della L. 24.12.2003, n. 350. E' infine
intervenuta la Legge Finanziaria per il
2009, disponendo la sostanziale chiusura di questa controversa “stagione”
di ricorso, all'inizio euforico e successivamente allarmato,
ai più azzardati strumenti della nuova finanza.
L'attenzione,
sia degli analisti economici che delle magistrature, si è in particolare
accentrata sui contratti che prevedevano le c.d. “opzioni digital”,
(si veda in particolare Sezione di Controllo Campania, delibera n. 17 del
2008) e per alcuni di questi sono
in corso, presso la magistratura ordinaria, procedimenti promossi da Enti
Locali per l'annullamento e iniziative di transazione con le banche. Tra
la fine del 2003 e la metà del 2004 molti Enti territoriali sono dovuti
intervenire per la rinegoziazione dei contratti che includevano l'opzione in
& out, da momento che il già richiamato D M. 389/2003 aveva
dichiarato non più ammissibile l'opzione stessa.
3.2 Tutto ciò opportunamente chiarito, il Collegio rivolge
dunque l'attenzione alla specifica fattispecie per la quale è instaurato il
presente giudizio, delimitata, in base alla prospettazione attorea, agli
effetti riconnessi alla delibera n. 136/2004 della Giunta Provinciale di
Chieti. Essa tuttavia non può che essere inquadrata nel complessivo quadro di
gestione del debito intrapresa nel 2001 presso la Provincia di Chieti, e
proseguito per opera delle amministrazioni avvicendatesi.
La prima considerazione è che l'avvio di operazioni di gestione attiva
del debito, quale quella in esame, rappresenta una scelta politica e
strategica (per espressa
affermazione dei medesimi convenuti) per
la quale si richiede l'autorizzazione dell'organo competente da individuarsi
nel Consiglio Provinciale. In quanto organo di
indirizzo e di controllo amministrativo, è questo infatti il soggetto al
quale è riservata la potestà di decidere in merito alla conclusione di tale
tipologia di operazione, anche e soprattutto in considerazione dei vincoli all’utilizzo
delle risorse future dell’Ente, e quindi della collettività, che la
sottoscrizione del contratto comporta.
Compiuta la scelta dell'advisor
con gara ufficiosa, nel dicembre 2001 vengono predisposti da BNL 5 contratti
di interest rate swapping, con purple collar e up-front su
debiti di importi diversi ma con modalità simili. In sostanza,
prendendo come riferimento il contratto con un nozionale più alto (Euro 14.791.464) se i tassi Euribor a 6 mesi si fossero
conservato fra il 3% e il 4,58% l'Ente avrebbe avuto un vantaggio, mentre con
valori di tasso Euribor superiori al 4,58 % vi sarebbe stato un aggravio per
l'Ente che poteva arrivare fino all'1,77%. Gli altri quattro contratti hanno
percentuali diverse di riferimento, ma con il medesimo meccanismo. All'epoca i
tassi Euribor erano collocati attorno al 3,20%. Ancora a giugno 2002 Euribor a 6 mesi ra 3,522.
Nel gennaio 2003 la BNL/Advisor della Provincia di Chieti, affermando
che “il monitoraggio dei principali indicatori dei mercati finanziari e
monetari indirizzano verso operazioni di IRS IN & OUT”, proponeva un
nuovo intervento di finanza derivata in sostituzione dei cinque contratti di
IRS purple collar, per un nozionale di Euro 31.479.488,91, con un
consistente up-front (350 mila Euro) ma con inclusione, in sfavore dell’Ente,
del valore di mercato delle precedenti operazioni (mark to market) che
risulta negativo in tutti e cinque i contratti chiusi anticipatamente, con
cifre pari ad Euro 347.000 per quello con il nozionale più alto, e
ripettivamente Euro 235.000. 87.500, 20.000 e
21.500 per gli altri. Il
prodotto di finanza derivata, acquistato nel luglio del 2003, con l'opzione In
& Out (di lì a poco non più consentita a seguito del più volte
richiamato DM 389/2003, poichè presentava i caratteri dell'alea ritenuti
improponibili per un ente territoriale) avrebbe tuttavia consentito nei fatti
risultati più positivi, ed effettivamente ciò si è riscontrato nel caso in
esame, ed anche altrove per
contratti del tutto paragonabili ad esso (cfr. come esempio Relazione allegata
alla delibera della Sezione regionale di controllo per l'Umbria 13 novembre
2008 n. 10 , operazioni descritte alle pagg. 50 e 51).
Sarebbe stata tuttavia una scelta assai più dannosa se i tassi fossero
rimasti alti per un periodo prolungato. Infatti non deve trarre in inganno la
clausola per la quale l'Ente si impegna a pagare un tasso fisso inferiore al
tasso swap ordinario di mercato (tasso in), perché appena il
tasso variabile (Euribor 6 mesi) avesse raggiunto, ad una delle date di fix,
un valore superiore a quello della soglia out, sarebbe scattato per
l'Ente un aggravio finanziario di dimensioni non preventivabili, in quanto
pari al tasso Euribor 6 mesi più 1,90%. Insomma un tasso fisso quando tutto
va bene, ma variabilissimo quando va male. Di qui l'aleatorietà e il
disfavore per tale opzione, che ne ha determinato la messa al bando per la
finanza locale. Senza contare che tra le clausole del contratto predisposto da
BNL vi è (art. 13) la dichiarazione di inapplicabilità al contratto della
risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 cod. civ. (per
quanto possa valere).
La Giunta all'epoca in carica, diversa da quella di cui hanno fatto
parte gli odierni convenuti, adotta, sempre senza passaggio in Consiglio
Provinciale, la deliberazione 11 luglio 2003 n. 81 di accettazione della
proposta BNL. Reinquadrata
dunque la specifica fattispecie che la Procura Regionale ha azionato con la
citazione in esame, si deve esaminare direttamente la delibera in discussione.
Come atti preparatori e prodromici si riscontra presente a fascicolo soltanto
la proposta BNL di ristrutturazione del debito datata 19 marzo 2004 e
pervenuta alla Provincia nel momento del cambio di amministrazione. Ivi la BNL
torna a proporre, oltre che una IRS purple
collar, e un acquisto di cap , anche una nuova IRS del tipo in & out mostrando
di ignorare la normativa più restrittiva nel frattempo intervenuta. Si tenga
presente che, ancorché scaduto l'affidamento biennale dell'incarico di advisor,
l'Istituto suddetto continua ad agire in proroga fino a nuovo affidamento
dell'incarico stesso. Con
la successiva comunicazione del 21 settembre 2004 la proposta della BNL si
definisce maggiormente, e, facendo cenno alla “recente normativa introdotta”,
viene accantonato il riferimento all'opzione in & out. Il nuovo
contratto proposto è di tipo purple collar come rinegoziazione di
quello precedente, e di purple collar plus per una ulteriore tranche di
debito. Con le nuove opzioni, l'Ente ha un tasso fisso nel primo semestre al
4,20%, poi paga al tasso di 5.10% in caso di tasso Euribor 6 mesi basso (pari
o minore a 1,95%) e in caso di Euribor medio o alto paga due punti e 0,2 più
di tale tasso, ma con un tasso massimo di 7,92. In relazione al secondo
contratto, l'Ente paga, in caso di rialzo del tasso Euribor 6 mesi al livello
di 6,50 % o sopra, un tasso di 8,26 % ma comunque non di più.
Questo secondo contratto, dei due proposti nel settembre 2004, non
risulta approvato. Per
completezza, occorre considerare che la Provincia, con un diverso Dirigente
del Settore, aveva anche intrapreso l'emissione di prestiti obbligazionari
(BOP) in forma “bullet”(rimborso in unica soluzione) e che nel 2005
ha chiesto alla BNL di proporre prodotti non solo per la gestione del debito
come già visto sopra, ma anche della liquidità acquisita con tali prestiti.
A questo punto nella risposta la BNL ritiene di dover specificare che non sta
(più) agendo in qualità di consulente finanziario ma offre solo un prodotto
con la relativa assistenza. Occorre
precisare che i mutui accesi presso la Cassa DD e PP. tutti ancora con molti
anni davanti per giungere all'estinzione (fino al 2018, al 2019 e in un caso
al 2023) erano stati rinegoziati con la Cassa ed avevano tassi di interesse
fra il 4,60% e 5,75 %.
Nel 2006 l'attività di finanza innovativa della Provincia si orienta
non più sulla estinzione anticipata dei mutui ma sull'operazione dei prestiti obbligazionari bullet, stipulando un diverso
contratto di floor con la BNL dopo una ricerca di mercato.
3.3. Le premesse
fin qui svolte consentono di effettuare una valutazione in termini di
ragionevolezza oggettiva dell'operato della giunta che ha adottato la
deliberazione su cui si appunta l'azione di responsabilità.
L'operazione compiuta nel 2004 a seguito della delibera di Giunta n.
136 presenta evidentemente una diversa strutturazione, necessariamente priva
dell'opzione in & out, con meccanismi di garanzia per l'Ente (purple
collar) in caso di forte incremento dei tassi (Euribor 6 mesi superiore al
5.80%) e con buoni risultati finanziari in caso di tassi inferiori al 3.054 %.
Nel novero dei prodotti di IRS, quello all'esame non appare un esemplare
particolarmente sbilanciato e azzardato,
quanto piuttosto un “rientro” da precedenti esposizioni a rischio che pure
potevano risultare, in determinate circostanze, produttive di temporanei
vantaggi, ai quali, assieme ai rischi, la nuova strutturazione ha
effettivamente rinunciato.
Nella affermazione attorea di dannosità di tale scelta, non appare
chiaro se la Procura attrice abbia inteso prendere a riferimento il saldo dei
flussi ad una certa data o
piuttosto il mark to market. Quest'ultimo, si ricordi, è un valore
virtuale che si concretizza solo in caso di chiusura ad una certa scadenza,
variando con i mercati. I flussi sono invece periodicamente saldati, e
presentano valori positivi o negativi a seconda dell'importo dovuto dalla
banca all'Ente e di quello dovuto per lo stesso periodo dall'Ente alla banca.
Potrà risultare evidente che in entrambi i casi si tratta di importi,
per quanto riguarda non solo la quantificazione ma anche l'effettiva
consistenza, non attualizzati e privi della connotazione della certezza, in
quanto sottoposti a ricalcolo semestrale da confrontare non soltanto con gli
importi differenziali di altro prodotto finanziario ma anche con l'originario
indebitamento con la Cassa Debiti e Prestiti, la cui gestione è all'origine
di tutta la vicenda. In questa prospettiva l'oscillazione dei valori di
mercato non fornisce affermazioni e quantificazioni stabilizzate della
sussistenza di effettivo danno.
Quanto all'antigiuridicità ex se dell'operazione di ricorso ai
prodotti finanziari derivati (o a determinati prodotti), in qualche modo sottesa
alla domanda attorea, che ove letta congiuntamente all'invito a dedurre,
intende censurare anche i “maggiori oneri e spese bancarie” derivanti
dall'aver voluto modificare un contratto in corso, ebbene essa non può
essere, date le premesse fin qui illustrate, condivisa dal Collegio sia per il
quadro normativo all'epoca vigente, sia per la evidenziata assenza nella
fattispecie di quella particolare rischiosità che aveva suscitato
l'attenzione e il disfavore degli operatori dell'economia e della giustizia;
si rileva al contrario che la condotta alternativa, ossia la conservazione del
contratto in corso all'epoca pur in presenza di clausole sopravvenutamente
illegali, non è proponibile come termine di paragone in quanto antigiuridica
per definizione.
Dei tre altri profili di criticità astrattamente ipotizzabili
(destinazione a spese di parte corrente dell' up front, assunzione di
funzione di indirizzo senza mandato consiliare, mancata
predisposizione di fondo-rischi) non ne è stato effettivamente
evidenziato alcuno da parte della Procura attrice. Essi non possono dunque
essere, in assenza di iniziativa attorea, specificamente oggetto di
rilevazione e ulteriore approfondimento d'ufficio da parte di questo Collegio.
In carenza del presupposto dell'elemento oggettivo di danno certo e
attuale la domanda risarcitoria appare inidonea a conseguire l'accoglimento.
4. Appare a questo punto
privo di rilevo l'esame di ulteriori profili relativi alla natura
discrezionale o meno della scelta effettuata dagli Amministratori, o al grado
di addebitabilità soggettiva delle condotte ai diversi soggetti convenuti nel
presente giudizio
5. L’eccezionalità della fattispecie, sotto vari profili,
consente al collegio, pur in presenza di proscioglimento nel merito dei
convenuti, di disporre la compensazione integrale delle spese legali e di
giustizia . P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dell’Abruzzo Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta,
assolve dalla domanda attorea i convenuti
Umberto AIMOLA, Ettore
BUCCI, Tommaso COLETTI, Anna
Maria COPPOLA, Antonella DE FELICE, Luciano
LA PENNA, Nicola PETTA, Francesco
PICCOLOTTI, Lamberto QUARTA, Rodolfo RISPOLI, Antonio TAMBURRINO e la Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. nella persona del legale rappresentante pro
tempore. Spese compensate. Così deciso in L’Aquila, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2010.
L’Estensore
il
Presidente F.TO Giacinto Dammicco
F.TO Martino Colella
Depositata in Segreteria il 22/04/2010
Il Direttore della Segreteria
F.TO
Dott.ssa Antonella Lanzi
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