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Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – Sentenza n. 197 dell’11 aprile 2003 - Presidente Minerva - Relatore Maneggio – Procura regionale c/ P.P. (avv. Trippetta) - P.M. Palumbi. 1. Giudizio di responsabilità amministrativa – percezione di compensi da parte di soggetti privi dei prescritti titoli di studio – danno erariale – sussiste – percezione di compensi da parte della p.a. in forza di atti illeciti – esclusione della buona fede – tutela del rapporto lavorativo costituito illecitamente con la p.a. – non consentita. 2. Prestazione di attività lavorative in assenza dei prescritti titoli di studio – vantaggio per l’ente pubblico – esclusione. 3. Condotte illecite mosse da intento doloso per conseguire compensi professionali in assenza dei prescritti titoli di studio – danno all’immagine – sussiste. 1. La percezione di compensi, a carico dei bilanci degli enti pubblici, da parte di soggetti che abbiano svolto attività professionale senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno erariale, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver recato alcun vantaggio all'ente pubblico. Quando la percezione di compensi per attività lavorative svolte a favore della p.a. avviene in forza di atti illeciti di rilevanza penale, resta esclusa la possibilità di riconoscere la spettanza di tali somme perché, per costante insegnamento giurisprudenziale, può essere assicurata una tutela soltanto in presenza di situazioni obiettive che possano aver determinato nel soggetto percipiente, il quale ha versato in buona fede, la ragionevole convinzione che le somme pagate gli fossero realmente dovute. Per costante giurisprudenza costituzionale l’illiceità della costituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, del Codice civile, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto, perché contrastante con la norma fondamentale quale l'art. 36 Cost. che presuppone, invece, un rapporto di lavoro lecitamente instaurato. 2. La prestazione di attività in favore della p.a., svolte in forza di condotte illecite derivanti dalla mancanza dei prescritti titoli di studio, non possono recare alcun vantaggio all'ente pubblico, non traducendosi nella professionalità collegata al titolo di studio richiesto, perché il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come la necessaria premessa per l'utile svolgimento delle relative attività a favore dell’amministrazione. 3. Sussiste la responsabilità amministrativa per il danno all’immagine prodotto da un soggetto che, privo dei requisiti culturali e professionali, attraverso una serie di condotte illecite, ha percepito compensi a carico dei bilanci pubblici, in quanto depongono, per la lesione dell’immagine pubblica, sia criteri soggettivi, quali la collocazione del soggetto agente nella organizzazione amministrativa e la sua posizione esponenziale dell'Amministrazione, sia quelli oggettivi, con particolare riferimento alla gravità dell'illecito commesso e, infine, criteri sociali, come le capacità esponenziali dell'ente, il risalto avuto dall'illecito e i possibili fenomeni di emulazione del comportamento illecito. SENTENZANel giudizio di responsabilità iscritto al n. 271/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di P. P., nato XXX, rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorenzo TRIPPETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via P. Riccitelli n. 11; Uditi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2003, il relatore, dott.ssa Giuseppa Maneggio, il P.M. in persona del Procuratore regionale dott. Giuseppe Palumbi, l’avv. Lorenzo Trippetta per il sig. P. Paolo, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Antonella Lanzi; Esaminati gli atti e i documenti di causa. Rilevato in FATTO Con atto di citazione depositato in data 24 settembre 2002 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. P. P., chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva pari a Euro 166.853,50 (centosessantaseimilaottocentocinquantatre/cinquantacentesimi), maggiorate del 10% quale risarcimento del danno arrecato all’immagine ed al prestigio degli Enti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, nonché alle spese di giudizio. Osserva il P.R. che, da segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Teramo, sarebbero emersi elementi di responsabilità a carico del sig. P. P. per l’esercizio abusivo della professione di ingegnere, in assenza dell’iscrizione al relativo albo nonché del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento della laurea, e per aver indotto in errore varie pubbliche amministrazioni attestando la sussistenza della predetta qualifica professionale al fine di conseguire, come di fatto aveva conseguito, incarichi di collaborazione e di docenza, fino a risultare vincitore di un concorso bandito per l’assunzione di un tecnico laureato. Il predetto, oltreché dichiarare abusivamente la falsa qualifica con allegazione di carta intestata, aveva formato false certificazioni di laurea, contraffacendo il sigillo dell’Università degli Studi dell’Aquila. In particolare, le Amministrazioni indotte in errore risultavano le seguenti: - Provincia di Teramo, presso la quale il P. aveva stipulato tre convenzioni per consulenza e collaborazione nel settore parchi e riserve naturali; - Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, presso il quale, oltreché diversi incarichi di collaborazione, lo stesso aveva conseguito l’assunzione alla VII qualifica funzionale quale collaboratore tecnico-area tecnica; - Istituto statale per geometri “C. Forti” di Teramo, presso il quale egli veniva chiamato per svolgere attività di docenza; - Istituto statale professionale “L. Di Poppa” di Teramo, che ugualmente gli aveva conferito incarichi di docenza. Inoltre, il consorzio FO.P.R.I., concessionario di attività formative per conto della Regione Abruzzo, gli aveva conferito incarichi di docenza, fondati anch’essi sulla falsa attestazione del possesso del requisito della laurea in ingegneria. La Procura della Repubblica di Teramo informava, inoltre, di avere esercitato l’azione penale nei confronti del predetto. In relazione a tali accadimenti la Procura invitava il sig. P. P. a fornire le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 5, c. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 19, come modificata dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, contestando che il conferimento di incarichi e l’assunzione di cui alla precedente narrativa risultavano correlati, con rapporto di diretta causalità, ad attestazioni ed asseverazioni preordinate dolosamente e non corrispondenti alla realtà. Da tale dolosa condotta era derivato l’effetto dell’intervenuta corresponsione di compensi, in dipendenza dell’instaurazione di rapporti di servizio, senza un valido titolo abilitativo e pertanto sine causa, in carenza di una corrispettività valutabile economicamente stante la dimostrata assenza della richiesta professionalità, e, pertanto, costituenti pregiudizio rilevante ed ingiustificato in danno dei soggetti che avevano con la stessa persona avviato relazioni a titolo oneroso. Le deduzioni difensive risultavano sostanzialmente informate a valutazioni concernenti l’irrilevanza del possesso del diploma di laurea in relazione alle caratteristiche delle attività svolte in concreto. Seguiva, come descritto, l’emissione dell’atto di citazione. Il convenuto si è costituito in giudizio, depositando il 30 gennaio 2003 una memoria difensiva prodotta dall’avv. Lorenzo Trippetta. In tale memoria la difesa ha innanzitutto dedotto il difetto di giurisdizione; la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e, nel merito, l’insussistenza del danno, tenuto conto che il convenuto avrebbe prestato un’attività lavorativa pienamente corrispondente a quella afferente alla qualifica pur indebitamente conseguita, espletando le proprie funzioni con comprovata soddisfazione degli organi preposti alle strutture interessate ed in linea con i fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza, talché la mancanza del titolo di studio non avrebbe spiegato alcuna influenza negativa, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno. Ha dedotto, poi, la spettanza dei compensi ricevuti – e, quindi, l’assenza di danno erariale – anche alla stregua del precetto costituzionale ed invoca a tal fine il principio in base al quale nei casi di nullità ed annullamento del rapporto sottostante, viene accordata una tutela residuale alle prestazioni lavorative rese. Ha chiesto, inoltre, che venga tenuto conto del vantaggio dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/94, come integrato dalla legge n. 639/96. Viene dedotta, ancora, l’insussistenza del danno all’immagine osservando che, nella fattispecie, non è stata data dimostrazione di alcun elemento di spesa sostenuta per il ripristino dell’immagine lesa, in ciò facendo riferimento alla giurisprudenza, anche della suprema Corte, secondo la quale il danno all’immagine ed alla personalità della Pubblica Amministrazione sarebbe riconducibile nella nozione di danno patrimoniale, risolvendosi nella diminuzione patrimoniale corrispondente alle spese che la P.A. è chiamata a sopportare per il ripristino della dignità lesa. Conclusivamente viene confermata la richiesta di assoluzione del convenuto dalla domanda attrice ed in via subordinata l’assunzione di prove per testi. Alla odierna pubblica udienza l’avv. Lorenzo Trippetta ha formalizzato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale pendente laddove sono in discussione le stesse circostanze. Il Procuratore si è opposto alla richiesta di sospensione in quanto ritiene i due giudizi assolutamente autonomi e richiama, in proposito, giurisprudenza della Corte in materia. Sulla richiesta di sospensione il Collegio ha deciso, in Camera di consiglio, di proseguire il giudizio, non ritenendo che ci siano pregiudizialità che impediscono la prosecuzione del giudizio medesimo. Proseguendo nella discussione il Procuratore ritiene che sussista la giurisdizione della Corte poiché il P. , benché non dipendente pubblico, tuttavia ha intrattenuto con la P.A. un rapporto di servizio. Al convenuto, ribadisce il P.M., mancava la legittimazione ad esercitare le funzioni; l’assenza del titolo e dell’abilitazione comporta per ciò stesso la carenza del contenuto economico delle prestazioni in quanto lo stesso convenuto non aveva le qualità per renderle. Peraltro, le stesse prestazioni non erano occasionali ma richieste per la loro professionalità. L’avv. Trippetta evidenzia le due ipotesi: se non vi è stato rapporto di servizio il Giudice della Corte dei conti non sarebbe competente; nel caso in cui, invece, si ritenesse esistente un rapporto di servizio occorrerebbe identificare il danno. Ed invero, la difesa ribadisce che non sussista danno poiché le prestazioni richieste erano di contenuto generico e non tali da richiedere preparazione universitaria e titolo di studio. Ritiene, quindi, che tenuto conto dell’oggetto degli incarichi non vi sia alcun danno. Richiama, conclusivamente la sua richiesta di ulteriore istruttoria circa il contenuto dell’attività svolta dal P. e, comunque, chiede che sia respinto l’atto della Procura. Il P.M. conferma le conclusioni scritte, ribadendo, tra l’altro, che nello svolgimento delle funzioni espletate occorreva pur sempre la necessaria qualificazione tecnica. E richiama il notevole ammontare dei compensi corrisposti al P. . DIRITTO Occorre innanzitutto risolvere due problemi pregiudiziali opposti dalla parte convenuta: a) il difetto di giurisdizione di questa Corte sul rilievo che il sig. P. contabilmente responsabile nei confronti dello Stato, avrebbe assunto funzioni e svolta attività presso la P.A. solamente di fatto, mentre la sussistenza della giurisdizione della Corte non può prescindere dalla configurabilità di un rapporto di pubblico impiego; b) sospensione del giudizio in attesa di pronuncia del giudice penale sulla vicenda. Quanto alla prima eccezione si osserva che essa è priva di qualsiasi fondamento e va respinta, attesoché non è qui causa per ripetizione di indebito bensì per responsabilità amministrativa e contabile a contenuto risarcitorio da violazioni di obblighi di servizio e conseguente nocumento patrimoniale subito dalla Pubblica Amministrazione, in rapporto di causalità tra loro. Tanto in conformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione laddove si è pronunciata quale giudice in tema di conflitto di giurisdizione (cfr. Cass. S.U. Civili: n. 6442 del 18.12.1995; n. 8635 dell’8.8.1991; n. 469 del 10.7.2000). Quanto alla seconda eccezione, anch’essa deve essere respinta in quanto la Corte dei Conti è chiamata a giudicare su quelle circostanze di fatto e di diritto che hanno contrassegnato le attività del convenuto che, considerate nel loro complesso, delineano in sostanza il comportamento e la condotta tenuti dallo stesso, in coerenza dei quali, occorre procedere all’accertamento della effettiva lamentata produzione del danno all’erario. L’autonomia di giudizio della Corte dei conti – per la separatezza che caratterizza i due distinti tipi di giudizio, amministrativo l’uno, penale l’altro – resta impregiudicata. E’ sufficiente considerare, infatti, in merito a detta autonomia che – in ordine all’accertamento delle responsabilità contabili amministrative di un convenuto, connesse a fatti rilevanti – i relativi fatti materiali rilevati o addebitabili in sede penale potrebbero restare senza effetto alcuno nel giudizio contabile, qualora non fosse conseguito con comportamento censurabile sotto il profilo giuscontabilistico; a contrario, potrebbe verificarsi che, a fatti non rilevanti in sede penale consegua una condotta giudicata censurabile sotto il profilo contabile. In sostanza, la chiamata in giudizio di un presunto responsabile di danno non è posta dalla norma in funzione di sanzione per condotta contra legem ma in quella di risarcimento di un danno economicamente valutabile, da commisurare non soltanto all’entità e determinazione quantitativa dello stesso, ma in rapporto alla condotta del convenuto. Peraltro, che non si sia in presenza di pregiudizialità tra cause è dato dal disposto normativo di cui agli artt. 651 c.p.p. e 652 c.p.p.; laddove è espressamente statuito che solo la sentenza penale irrevocabile di condanna costituisce giudicato e solo peraltro nei limiti dell’accertamento dei fatti nella loro materialità oggettiva, impregiudicata restando ogni delibazione del giudice contabile sulla valutazione di detti fatti (cfr. Sez. I n. 250 del 16.7.1991; Sez. I n. 243 del 15.7..1991; Sez. Riunite n. 754/A del 2.3.1992). Alla stregua di tali motivazioni va respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio. Ciò deciso, si passa ora ad accertare la responsabilità amministrativa – contabile nei confronti di P. Paolo in relazione al presunto danno patrimoniale derivato rispettivamente all’Amministrazione provinciale di Teramo; al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; all’Istituto Statale per geometri “C. Forti” di Teramo; all’ Istituto statale professionale”L. Di Poppa”;al Consorzio FO.PR.I. in liquidazione per avere percepito retribuzioni e compensi in correlazione con le attività espletate i sopra indicati Enti senza alcun titolo. In proposito, ritiene preliminarmente il Collegio che la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal difensore del P., deve essere respinta, in quanto concerne l’acquisizione di pareri e di prove testimoniali in ordine a circostanze di fatto la cui sussistenza può essere desunta dagli atti di causa. Osserva, infatti, il Collegio che le modalità di svolgimento dei fatti sono ricostruibili sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo processuale. Da tali atti risulta che il P. aveva prodotto falsa documentazione al fine di esercitare abusivamente la professione di ingegnere presso strutture pubbliche senza essere in possesso della relativa laurea e della abilitazione, inducendo in errore i vari responsabili della P.A., così conseguendo l’ingiusto profitto del pagamento delle relative retribuzioni, con grave danno patrimoniale e non patrimoniale, per la P.A. Secondo le deduzioni del P., esse avrebbero presupposto una sostanziale equivalenza del possesso del diploma di laurea rispetto alla mancanza assoluta di tale requisito, in base ad una considerazione meramente formale di quest’ultimo e focalizzando riduttivamente la prestazione lavorativa in termini di puro fatto. E, comunque, avrebbe operato senza incorrere mai in rilievi o contestazioni di sorta. Tale tesi urta con il dato obiettivo così come è offerto dalla completa e documentata esposizione del P.M., la cui rilettura porta il Collegio a verificare l’esistenza di tutti gli elementi di colpevolezza del convenuto e la cui qualificazione dolosa è nella volontà di compiere l’atto di esercizio della professione con la consapevolezza di non possederne i requisiti. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'applicare il principio secondo cui l'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell'Ente interessato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto, come si assume nella fattispecie in giudizio, a prestazioni effettivamente svolte in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver recato alcun vantaggio all'ente. (Sez. Lazio, n. 16, del 6 febbraio 1998). E poiché nella presente fattispecie sono stati acquisiti concreti elementi probatori che la percezione dei compensi è avvenuta in forza di atti illeciti di rilevanza penale, resta esclusa la possibilità di riconoscere la spettanza di tali somme in favore del percepente; a quest'ultimo, infatti, per costante insegnamento giurisprudenziale, può essere assicurata una particolare tutela soltanto in presenza di situazioni obiettive che possano aver determinato nel soggetto la ragionevole convinzione che le somme pagate gli fossero realmente dovute. Nella fattispecie in giudizio, non soltanto manca il requisito della buona fede, ma, come si è detto, risulta provato dagli atti che il dipendente, con il proprio comportamento attivo, ha dimostrato di avere conoscenza di ricevere somme non dovute (C. St. sez. IV, 28 maggio 1986, n. 368). Per tale motivo è del pari da escludere che tale spettanza possa essere riconosciuta, facendo diretta applicazione dell'art. 36 Cost. o in forza dell'art. 2126 c.c. Ed invero, la giurisprudenza costituzionale ha elaborato il principio per cui l'illiceità la quale, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, del Codice civile, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto (in seguito a nullità o annullamento del rapporto di lavoro), va ravvisata nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento; la stessa giurisprudenza è categorica nell'affermare che l'art. 36 Cost., presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. 14-19 giugno 1990, n. 296). L’altro motivo di censura, concerne l'asserita erroneità della quantificazione del danno patrimoniale che non avrebbe considerato il vantaggio che avrebbe in realtà conseguito l'amministrazione dalle prestazioni lavorative del sig. P.. A ben guardare anche sotto questo profilo si ripropone in definitiva la richiesta di limitare il danno alla differenza tra gli emolumenti percepiti nella qualifica rivestita e quelli comunque dovuti in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. Nel punto che precede si cerca di conseguire in via diretta tale obbiettivo attraverso il riconoscimento del diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata dal P., pur se di minor pregio di quella prevista. Nella prospettazione del profilo ora considerato si tenta di giungere allo stesso risultato in via indiretta, affermando che i vari Enti avrebbero comunque tratto vantaggio dall'attività lavorativa del P. e che il relativo importo, rapportabile anche solo in parte alla retribuzione prevista per l'attività stessa, gli deve comunque essere riconosciuto. Il Collegio ritiene anche sotto questo profilo infondato il motivo e condivide il riferimento della parte pubblica alla giurisprudenza di questo giudice che esclude che attività di tal genere possono aver recato vantaggio all'ente, non traducendosi in professionalità collegate al titolo di studio. In fattispecie come quella in esame il possesso di requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento delle relative attività. In questi casi l'assenza di titoli culturali e professionali preclude in partenza la possibilità di valutazione dell'utilità delle prestazioni svolte diversamente dal caso di prestazioni effettuate, in assenza di posto in organico, da impiegati comunque muniti degli adeguati titoli professionali. Ed è utile notare che, nel caso in esame, non difetta solo il titolo accademico ma manca altresì l'abilitazione all'esercizio della professione, che del primo costituisce fondamentale seguito ed essenziale completamento, rilevante specie per il suo contenuto di esperienza pratica. Ciò a tacere della mancata iscrizione all'ordine professionale. Non rileva in contrario il fatto che lo svolgimento di queste mansioni non abbia dato luogo a censure. Non è infatti l'assenza di censure che si richiede in attività di tal genere ma il fatto che esse possano essere esplicate al meglio. Depone tuttavia negativamente l'assenza nel P. di quelle cognizioni professionali che gli avrebbero consentito un utile espletamento del suo ruolo. Lo svolgimento della funzione da parte del suddetto può ipotizzarsi come privo di contenuti concreti. La difesa contesta, ancora, l'esistenza e, in subordine, la quantificazione del danno all'immagine. Deduce che, nella fattispecie, non è stata data dimostrazione di alcun elemento di spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine lesa. Si richiama in ciò alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale anche il danno all'immagine ed alla personalità della Pubblica Amministrazione conseguente al reato di un dipendente avrebbe natura di danno patrimoniale, risolvendosi nella perdita economica corrispondente alle spese che la stessa deve sostenere per il ripristino della dignità lesa. Il motivo è infondato. Come è noto, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, anche per la lesione del prestigio e dell'immagine della pubblica amministrazione, è ormai pacificamente riconosciuta dal giudice regolatore della giurisdizione, in quanto il relativo danno “pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, e' tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. (Cassazione, SS. UU. civili n. 5668, del 25/6/1997, n. 744 del 25/10/1999, n. 98 del 4/4/2000). Muovendo da tale dato, la più recente giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide, ha precisato meglio la nozione di danno non patrimoniale correlato a “lesione del bene immateriale della fiducia, del rispetto dell'autorevolezza, della legittimità, dell'imparzialità della cura dell'interesse pubblico, di cui l'ente esponenziale della collettività deve godere come attributo essenziale e giustificazione ultima della propria esistenza e dei poteri autoritativi di cui è dotato”. La possibilità di un affinamento giurisprudenziale riposa sui limiti delle pronunce della Corte suprema. Esse, quando emesse in sede di regolamento di giurisdizione, se sono cogenti per stabilire l'ambito di giurisdizione assegnato a ciascun giudice, non sono vincolanti nelle definizioni giuridiche afferenti la materia ad esso riconosciuta, salvo che non siano funzionali al riconoscimento della giurisdizione o ne costituiscano il presupposto. E' così possibile meglio precisare la non patrimonialità del danno ove esso derivi dalla lesione del bene immateriale della dignità, prestigio, autorevolezza di una pubblica amministrazione. Infatti, per effetto della nuova normativa in materia di responsabilità l'evento dannoso non è più da considerarsi esclusivamente connesso con una deminutio patrimonii, ma piuttosto con un fatto intrinsecamente dannoso perché confliggente con interessi primari che ricevono protezione in modo immediato dall'ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se e suscettibile di valutazione economica. Ciò comporta che per la risarcibilità del danno all'immagine di un ente pubblico non è necessario che si sia verificata la deminutio (cd. danno conseguenza), essendo sufficiente la sussistenza del fatto intrinsecamente dannoso nei termini di cui sopra (cd. danno evento). In tal senso si vedano anche sez.. Campania, sent. n. 29 del 23/04/1998 e sez.. Piemonte sent. n. 935 del 14/02/2000. Né occorre un immediato intervento ripristinatorio, concretamente percepibile attraverso la spesa necessaria per realizzarlo. Questo aspetto viene in rilievo, come s'è visto, nelle pronunce del giudice regolatore della giurisdizione, ma deve intendersi come parametro di riferimento per la quantificazione, da realizzarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., di un danno che, pur non essendo patrimoniale, deve tuttavia essere suscettibile di una valutazione economica. Ciò perché tale scopo ben può essere conseguito attraverso una costante opera di potenziamento dei servizi resi alla collettività, di miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione graduale e costante nel tempo, da conseguire anche con l'impiego della somma con la quale il giudice della responsabilità decide di sanzionare la condotta lesiva. A ben guardare, inoltre, l'intervento riparatore di cui sopra rientra nell'ordinario operare di ciascuna amministrazione. Esso appare difficilmente enucleabile nella parte aggiuntiva e nella quota specifica correlata al comportamento lesivo. Il danno in questione, alla pari di fattispecie similari di danni non patrimoniali (ad es. “danno biologico”), comprende ogni pregiudizio, diverso da quello consistente nella diminuzione patrimoniale o nella perdita della capacità di produrre reddito, che la lesione abbia provocato alla pubblica amministrazione e non è concettualmente diverso dal danno alla vita di relazione. Il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno, al fine di assicurarne il corretto ed integrale risarcimento, dell'effettivo pregiudizio subito dall'amministrazione, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei, virtualmente infiniti, pregiudizi nei quali la lesione del bene al prestigio ed all'immagine si può risolvere. Ciò richiama il problema della quantificazione del danno in caso di lesione di un bene immateriale. Osserva il collegio che, in proposito, occorre far riferimento, utilizzandoli in relazione alle singole fattispecie, ai criteri soggettivi, quali la collocazione del soggetto agente nella organizzazione amministrativa e la sua posizione esponenziale dell'Amministrazione, a quelli oggettivi ed in particolare della gravità dell'illecito commesso e infine ai criteri sociali, come le capacità esponenziali dell'ente, il risalto avuto dall'illecito, i possibili fenomeni di emulazione del comportamento. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il sig. P. debba essere condannato al risarcimento del danno quantificato in Euro 166.853,50 come da richiesta della Procura Regionale e di determinare in Euro 8.000 la somma da porre a carico del convenuto a titolo di danno non patrimoniale, proporzionalmente a vantaggio dei rispettivi Enti. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e, per l’effetto condanna il sig. P. P. al pagamento, in favore del pubblico erario della somma di Euro 166.853,50 oltre della somma di Euro 8.000 per danno all’immagine e gli interessi, in misura legale, dalla data di deposito della presente sentenza sino alla effettiva ed intera soddisfazione del credito. Liquida le spese di giudizio, sino alla data di pubblicazione della sentenza in euro……. a carico del soccombente. Omissis Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. |